CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
Settore Servizi al Cittadino
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
PRE E POST SCUOLA,
L’ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AGLI ALUNNI DISABILI E GLI INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI A FAVORE DEI MINORI
Periodo 01.09.2017/31.08.2020
Art. 1 SCOPO ED OGGETTO DEL CONTRATTO
Oggetto del contratto è la gestione dei servizi di pre e post scuola, l’assistenza educativa scolastica agli alunni disabili e gli interventi educativi domiciliari a favore dei minori per il periodo 01.09.2017 – 31.08.2020.
Con riferimento alla procedura di affidamento in oggetto, il Codice Identificativo di Xxxx è il seguente 7082589157
Art. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto del contratto comprende lo svolgimento delle seguenti attività:
a) L’organizzazione e la gestione dei servizi di pre e post scuola rivolti agli alunni delle scuole d’infanzia e primarie statali, come meglio indicato al successivo art. 4
b) Il servizio di assistenza educativa scolastica agli alunni diversamente abili, nell’ambito delle competenze ed in conformità a quanto disposto dalla legge 104/92 finalizzato a favorire l’inserimento e l’integrazione scolastica nelle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di I grado, come meglio indicato al successivo art. 5
c) L’organizzazione e la gestione degli interventi educativi domiciliari rivolti ai minori (A.D.M.), anche in presenza di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, come meglio indicato al successivo articolo 6 .
Art. 3 LUOGO, TEMPO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DEL CONTRATTO
Le attività oggetto del contratto andranno prestate nelle seguenti sedi:
SERVIZIO | SEDI |
Pre/Post Scuola | Scuole dell’Infanzia e Primarie Statali di Magenta come annualmente individuati |
Assistenza educativa scolastica ad alunni disabili | Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado statali di Magenta e di altri comuni. Nel caso di estensione del servizio: Asilo Nido Comunale Arcobaleno - Scuole Secondarie di II grado di Magenta e di altri Comuni - Centri di Formazione Professionale di Magenta e di altri Comuni |
Assistenza Domiciliare Minori | Abitazioni degli utenti Luoghi e spazi socio-relazionali e di aggregazione frequentati dagli stessi, anche al di fuori del territorio comunale; Uffici comunali e sedi dei servizi territoriali in equipe sui casi |
Le attività di pre e post scuola e di assistenza educativa scolastica agli alunni disabili seguiranno il calendario scolastico come annualmente definito dagli Istituti Scolastici. L’attività di Assistenza Domiciliare Minori si svolgerà nel rispetto dei tempi previsti dal progetto educativo lungo tutto l’arco dell’anno.
Art. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PRE/POST SCUOLA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE
Il servizio dovrà essere svolto con l’organizzazione propria del contraente di personale e mezzi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nell’offerta presentata.
Più specificamente il servizio di pre/post scuola consiste nell’accoglienza e vigilanza degli alunni nelle fasce orarie immediatamente precedenti o successive l’attività scolastica, come di seguito indicato:
SERVIZIO | ORARI |
PreScuola Infanzia | dalle ore 7.30 alle ore 8.00 dal lunedì al venerdì |
PreScuola Primaria | dalle ore 7.30 alle ore 8.30 dal lunedì al venerdì |
PostScuola Infanzia | dalle ore 17.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì |
oppure dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per il plesso di Via Papa Xxxxxxxx Xxxxx XX dal lunedì al venerdì | |
PostScuola Primarie | dalle ore 16.30 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì |
La gestione del servizio richiede l’organizzazione e la realizzazione di attività ludiche e ricreative appositamente articolate per rispondere ai bisogni dei bambini di età diversa.
E’ a carico dell’aggiudicatario la fornitura del materiale necessario allo svolgimento delle attività proposte, nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e tutela della salute.
Il servizio si svolgerà nei giorni di attività didattica previsti dal calendario scolastico regionale, secondo gli adattamenti deliberati dai competenti organi collegiali dei singoli istituti scolastici.
Prima dell’inizio del servizio l’Amministrazione Comunale trasmetterà i calendari scolastici dei vari istituti ed avrà cura di informare tempestivamente l’aggiudicatario di eventuali ulteriori modifiche agli stessi intervenute nel corso dell’anno scolastico.
Il personale dell’aggiudicatario dovrà procedere:
- alla quotidiana rilevazione delle presenze dei bambini, tramite l’elenco degli iscritti che sarà trasmesso dall’Ufficio Servizi Educativi, al quale andrà riconsegnato a fine mese;
- alla consegna di eventuali comunicazioni inerenti al servizio, fatte pervenire dal Comune;
- a segnalare prontamente all’Ufficio Servizi Educativi la presenza di bambini non iscritti al servizio;
- a garantire la vigilanza sull’entrata/uscita degli alunni frequentanti il pre/post scuola, provvedendo, ove necessario, alla chiusura/apertura del cancello d’ingresso della scuola, tramite pulsante sito in bidelleria. E’ in ogni caso esclusa la consegna delle chiavi della scuola al personale dell’aggiudicatario;
- a garantire la somministrazione di farmaci salvavita ai bambini iscritti al servizio che ne avessero necessità. In questo caso all’educatore sarà consegnato un apposito modello predisposto dall’Ufficio Servizi Educativi da cui risulti la patologia del bambino, il nome del farmaco da somministrarsi, la dose e le circostanze che rendono necessaria la somministrazione. E’ esclusa la somministrazione di farmaci il cui dosaggio è a discrezione del somministratore. Dovrà altresì essere garantita la custodia del farmaco in un luogo facilmente accessibile dal personale ma fuori dalla portata dei bambini. Tale luogo andrà definito plesso per plesso d’intesa con la scuola e l’Ufficio Servizi Educativi del Comune. La formazione del personale destinato a plessi in cui sono presenti bambini che necessitano della somministrazione di farmaci è ad esclusivo carico , organizzativo ed economico, dell’Aggiudicatario;
- a garantire, su richiesta del Comune, la sorveglianza degli alunni che utilizzano il servizio di trasporto scolastico alla mattina nel lasso di tempo intercorrente tra l’arrivo dello scuolabus e l’inizio delle lezioni ed al pomeriggio nel lasso di tempo intercorrente tra il termine delle lezioni e l’arrivo dello scuolabus. Gli utenti dello scuolabus dovranno essere accolti nei medesimi spazi utilizzati per il servizio di pre/post scuola, concorrendo a determinare il numero di utenti per il calcolo del rapporto utenti/educatore da rispettare. Nei plessi ove il servizio di post scuola sia svolto da almeno due educatrici, le stesse dovranno altresì provvedere ad accompagnare i bambini al pulmino.
L’aggiudicatario predisporrà, d’intesa con l’Ufficio Servizi Educativi del Comune, appositi moduli da compilarsi a cura dei genitori che intendano delegare a terzi il ritiro dei figli iscritti al servizio di post scuola. Gli utenti di tale servizio potranno quindi essere affidati solo al genitore delegante e alle persone maggiorenni da esso indicate.
L’Aggiudicatario dovrà individuare modalità comunicative idonee, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali, atte a garantire una corretta informazione di eventuali sostituti, anche temporanei, in merito alla persone autorizzate a prendere in consegna ciascun bambino ed ai recapiti telefonici dei familiari degli iscritti da contattarsi in caso di emergenza.
Il personale dell’aggiudicatario dovrà altresì segnalare all’Ufficio Servizi Educativi del Comune, per il tramite del coordinatore, i nominativi di eventuali utenti ripetutamente ritirati dai genitori oltre l’orario di chiusura del servizio di post scuola.
Il personale impiegato dovrà avere almeno 15 mesi di esperienza in servizi analoghi a quello a cui è destinato e dovrà avere uno dei seguenti titoli di studio:
- istituto magistrale
- liceo sociopsicopedagogico
- tecnico dei servizi sociali
- diploma di educatore professionale
- laurea in scienze dell’educazione
- diploma o laurea ad indirizzo sociopsicopedagogico.
- Qualora venga richiesta l’assistenza alla comunicazione a favore di disabili sensoriali il personale individuato dovrà possedere specifica qualifica in relazione al tipo di disabilità dell’utente
Laddove è prevista nella medesima scuola la contemporanea presenza di due educatrici , per una delle due è richiesto il contemporaneo possesso dei requisiti di esperienza e di titolo di studio conseguiti, mentre per la seconda è sufficiente il possesso di uno dei due requisiti.
Il personale impiegato nei servizi di pre e post scuola dovrà sempre essere immediatamente sostituito, in caso di assenza, al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio. In caso di mancata sostituzione ogni responsabilità, civile e penale, derivante dall’omessa custodia dei minori frequentanti il servizio, fa capo all’aggiudicatario, senza pregiudizio della facoltà del Comune di applicare le penali previste dall’art. 15 e di rivalersi sull’aggiudicatario per gli eventuali danni.
A) Prescuola e post scuola scuole primarie
Si prevede annualmente l’attivazione di n. 8 gruppi prescuola funzionanti per 5 ore settimanali e n. 7 gruppi di post scuola funzionanti per 7,5 ore settimanali nelle seguenti scuole primarie:
Plesso Scolastico | prescuola | post scuola |
Santa Caterina (via S. Caterina 4) | 2 gruppi | 2 gruppi |
Xxxxxxxx XXXXX (Xxxxxx X.xxx Xxxxx) | 0 gruppi (comprensivi dei bambini della scuola d’infanzia di xxx Xxxxxxxxxx) | 0 gruppi (comprensivi dei bambini della scuola d’infanzia di via Xxxxxxxxxx) |
Xx Xxxxxx (via Papa Xxxxxxxx Xxxxx XX 2/6) | 2 gruppi (comprensivi dei bambini dell’attigua scuola dell’infanzia) | 2 gruppi |
Xxxxx Xxxxxxx (Xxx xxxx Xxxxxx – xxxx. Xxxxxxxxxx) | 0 gruppo | 1 gruppo |
Xxxxxxxxx (via Isonzo – fraz. Pontevecchio) | 1 gruppo |
Si precisa che il numero di gruppi e le sedi di effettuazione del servizio sopra indicati sono puramente indicativi e potranno variare in funzione del numero delle iscrizioni ai servizi che saranno presentate ogni anno.
Ogni gruppo potrà essere composto fino ad un massimo di 30 alunni e dovrà essere garantito un rapporto educatore/bambino non superiore a 1/30
B) Prescuola e post scuola scuola d’infanzia
Si prevede l’attivazione di n. 1 gruppo prescuola funzionante per 2,5 ore settimanali presso la scuola d’Infanzia Rodari di via Saffi e n. 1 gruppo di post scuola funzionante per 10 ore settimanali presso la scuola d’infanzia di via Papa Xxxxxxxx Xxxxx XX
Plesso scolastico | prescuola | post scuola |
Rodari – via Saffi 53 | 1 gruppo | ==== |
Scuola di via Papa Xxxxxxxx Xxxxx XX | === | 1 gruppo |
Fornaroli – xxx Xxxxxxxxx | 0 gruppo |
Si precisa che il numero di gruppi e le sedi di effettuazione del servizio sopra indicati sono puramente indicativi e potranno variare in funzione del numero delle iscrizioni ai servizi che saranno presentate ogni anno.
Ogni gruppo potrà essere composto fino ad un massimo di 30 alunni e dovrà essere garantito un rapporto educatore/bambino non superiore a 1/30
Monte ore annuo stimato per i servizi di pre/post scuola: 3900
Monte ore stimato nel periodo di durata dell’appalto per i servizi di pre/post scuola: 11.700
Art. 5 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI
Il servizio dovrà essere svolto con l’organizzazione propria del contraente di personale e mezzi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nell’offerta presentata.
Più specificamente il servizio di assistenza educativa scolastica agli alunni disabili viene garantito a tutti i bambini/ragazzi diversamente abili residenti, indipendentemente dalla sede della scuola frequentata, in conformità a quanto disposto dalla legge 104/92.
Il servizio è garantito agli studenti in possesso di una certificazione rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale o da un Istituto di cura privato a ciò abilitato, nel caso in cui venga richiesta l’assistenza di base o l’assistenza specialistica a supporto delle attività di sostegno didattico.
Resta invece di competenza della Scuola, tramite insegnanti appositamente nominati, garantire il sostegno agli alunni disabili per l’attività didattica con i relativi obiettivi di apprendimento.
Il servizio dovrà essere garantito dal lunedì al sabato in orario da concordare con i referenti delle scuole sede di servizio in funzione del calendario scolastico e delle ore di assistenza riconosciute all’alunno disabile
Il personale dell’aggiudicatario dovrà garantire il servizio di assistenza disabili così come previsto nei progetti educativi degli alunni, in piena collaborazione con il personale scolastico. In particolare il personale dell’aggiudicatario dovrà garantire, se richiesto, la compilazione di schede di monitoraggio sui singoli casi in carico. La modulistica e gli strumenti di monitoraggio saranno da definire d’intesa con il Servizio Sociale e l’Ufficio Servizi Educativi.
Inoltre il personale incaricato dell’assistenza educativa ad alunni disabili dovrà, su richiesta dell’Ufficio Servizi Educativi del Comune, garantire la propria presenza in caso di uscite didattiche che non prevedano pernottamenti e a cui partecipino gli studenti ad esso in carico. Le eventuali ore aggiuntive al normale orario di servizio troveranno compensazione con le ore non prestate a causa di assenza dell’utente, scioperi del personale scolastico o altro. Nel caso tale compensazione non sia possibile si provvederà, previo accordo con la scuola, al recupero nelle 2 settimane successive.
Il personale dell’aggiudicatario impiegato nei servizi di assistenza educativa ai disabili inseriti nelle scuole potrà, anche se in servizio durante il pasto, usufruire del servizio di mensa scolastica esclusivamente a pagamento. I pasti consumati dal personale in servizio all’ora di pranzo saranno fatturati dalla ditta appaltatrice del servizio di refezione scolastica direttamente all’aggiudicatario, al medesimo costo pasto praticato al Comune di Magenta.
Le ore settimanali di assistenza educativa ad alunni disabili richieste al personale dell’aggiudicatario sono 400 e verranno ripartite sui casi in carico annualmente nelle scuole (in media 50 all’anno).
L’assegnazione del personale educativo ai singoli casi nonché il monte ore settimanale assegnato a ciascun utente saranno definiti prima dell’inizio dell’anno scolastico in applicazione di criteri volti a garantire il massimo beneficio e l’appropriatezza dell’intervento per gli utenti.
Si dovrà quindi garantire, in linea di massima, l’unicità della figura educativa per ciascun utente, nonché, dove possibile e ritenuto necessario, la continuità educativa.
Il personale impiegato dovrà avere almeno 15 mesi di esperienza in servizi analoghi a quello a cui è destinato e dovrà avere uno dei seguenti titoli di studio:
- istituto magistrale
- liceo sociopsicopedagogico
- tecnico dei servizi sociali
- diploma di educatore professionale
- laurea in scienze dell’educazione
- diploma o laurea ad indirizzo sociopsicopedagogico.
- Qualora venga richiesta l’assistenza alla comunicazione a favore di disabili sensoriali il personale individuato dovrà possedere specifica qualifica in relazione al tipo di disabilità dell’utente
Il personale impiegato per l’assistenza agli alunni disabili andrà di norma sostituito solo per assenze superiori alla settimana, in considerazione del fatto che sostituzioni per periodi inferiori renderebbero problematico l’instaurarsi di una proficua relazione educativa con il beneficiario dell’intervento. Tuttavia, per casi di particolare gravità e difficoltà, che saranno individuati all’inizio del servizio, potrà essere richiesta la sostituzione del personale assente anche per periodi inferiori alla settimana. Le assenze degli educatori dovranno, salvo casi di forza maggiore, essere comunicate al referente della scuola ove viene svolto il servizio all’inizio dell’orario scolastico e all’Ufficio Servizi Educativi del Comune
Il Comune si riserva inoltre la facoltà di richiedere prestazioni ulteriori, complementari e/o identiche a quelle oggetto dell’appalto. Per casi di particolare gravità che saranno segnalati all’inizio del servizio sarà richiesto un intervento immediato, anche per brevi periodi.
L’importo orario dovuto dal Comune per questi interventi sarà calcolato come indicato al precedente art. 3 ed andrà fatturato a parte.
Nel caso di assenza degli utenti per periodi inferiori alla settimana consecutiva il compenso dovuto all’appaltatore rimarrà inalterato.
L’appaltatore dovrà garantire, per ciascun educatore impiegato nel servizio di assistenza disabili, sino ad un massimo di 25 ore annuali da usarsi, secondo necessità, per gli incontri con i referenti comunali e/o la partecipazione a gruppi di lavoro relativi ai singoli casi in carico. Tali ore saranno considerate quale compensazione per le ore di servizio non prestate a causa di assenze brevi degli utenti e pertanto non saranno ulteriormente retribuite.
Nel caso di assenza degli utenti per periodi superiori alla settimana consecutiva, verrà data apposita comunicazione all’aggiudicatario e verrà sospeso il servizio per il periodo indicato. In tal caso il compenso dovuto all’appaltatore sarà decurtato, per ciascuna ora di servizio non effettuato, di un importo pari al costo orario determinato come indicato al precedente art. 3.
Monte ore annuo stimato per il servizio di assistenza educativa scolastica: 14.500
Monte ore stimato nel periodo di durata dell’appalto per il servizio di assistenza educativa scolastica : 43.500
Art. 6 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.)
Il servizio dovrà essere svolto con l’organizzazione propria del contraente di personale e mezzi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nell’offerta presentata.
Più specificamente il Servizio di Assistenza Domiciliare Minori (ADM) consiste nel complesso di prestazioni di natura socio-educativa rivolte a minori in situazione di disagio e alle loro famiglie e si esplica sia all’interno dell’ambito famigliare, identificato quale luogo privilegiato di crescita, sia nei luoghi abitualmente frequentati dai soggetti destinatari dell’intervento, sia presso locali individuati dal Comune, che in diverse realtà territoriali individuate da progetti specifici.
Il Servizio di Assistenza Domiciliare Minori (ADM) svolge un ruolo di supporto al minore e alle figure genitoriali all’interno di realtà familiari che presentino fragilità e problematicità, al fine di costruire un percorso educativo che ponga il minore in una situazione più consona ai suoi bisogni evolutivi.
L’intervento educativo domiciliare si pone dunque come “ponte” tra il minore in difficoltà o a rischio di emarginazione, la sua famiglia ed il territorio, come accompagnamento preventivo, sostegno e tutela del percorso di crescita.
Le ore annuali di assistenza educativa ai minori al domicilio richieste al personale dell’aggiudicatario sono 3000, pari a indicativamente n. 60 ore settimanali. Le ore di intervento educativo verranno attribuite ai casi in carico in funzione degli obiettivi educativi definiti.
Il Servizio di Assistenza Domiciliare Minori opera in stretta collaborazione con l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Magenta e con il Servizio specialistico “Tutela Minori e Famiglia” (STMF), deputato alla tutela dei minori sul territorio comunale in seguito a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria (A.G.).
L’Assistenza Domiciliare Minori (ADM) si propone la realizzazione di interventi (sia individuali che collettivi, ossia più minori di uno stesso nucleo) di sostegno educativo su minori in situazione di disagio e/o a rischio di emarginazione sociale, appartenenti a nuclei familiari che presentano elementi di fragilità e/o multiproblematicità sia a livello preventivo che in seguito a provvedimento dell’A.G. Gli interventi educativi possono anche essere rivolti a minori disabili.
Il servizio è rivolto a minori (0-18 anni) e alle loro famiglie che rientrano nei seguenti contesti:
• minori e loro famiglie destinatari di provvedimenti degli Organi giudiziari (Tribunale Ordinario tribunale per minorenni – Giudice Tutelare/Procura minorile);
• minori in condizioni di disagio socio-relazionale che necessitano di interventi educativi prevalentemente in ambito familiare e/o extra scolastico anche segnalati da altri servizi specialistici;
Nel caso di proseguo amministrativo è possibile per il Comune consentire la prosecuzione del progetto sino al 21°anno di età.
Gli interventi possono altresì essere direttamente rivolti ai genitori dei minori o ai componenti della rete familiare dei minori in situazione di disagio come sopra definiti, a supporto delle funzioni educative e relazionali.
Il servizio di assistenza domiciliare minori si svolge dal lunedì al sabato durante tutto l’anno solare presso il domicilio degli utenti, e/o presso strutture/ambiti socio-educativi, ricreativi, culturali,sportivi etc sul territorio comunale e/o fuori dal territorio comunale.
Le prestazioni devono essere rese con estrema flessibilità oraria – ad esclusione delle fasce orarie notturne – comprendendo eventuali prestazioni in giornate festive anche infrasettimanali, qualora ritenuto necessario e previsto nel PEI.
L’attivazione del servizio e l’individuazione dei tempi di attuazione avviene su esplicita richiesta da parte dell’Assistente Sociale comunale, quale referente del Comune per il servizio.
Dovrà essere garantita l’individuazione dell’educatore ADM da parte dell’aggiudicatario di norma entro 15 giorni lavorativi dall’avvenuta presentazione del caso e comunque oltre i 30 gg verranno applicate le penali previste.
L’attuazione del servizio dovrà prevedere il coinvolgimento della famiglia, del minore e delle altre eventuali servizi/agenzie coinvolte.
Per ogni situazione in carico dovrà essere elaborato un progetto educativo individualizzato (PEI), tenendo conto degli obiettivi e delle indicazioni dei servizi che hanno in carico la situazione familiare.
La definizione dei progetti educativi individualizzati, la loro gestione e verifica devono essere condotte secondo il metodo di lavoro di équipe con gli operatori che hanno in carico il caso e devono essere previsti per il personale educativo, all’interno del monte-ore assegnato, momenti da dedicare alla programmazione degli interventi, alla loro verifica, confronto e supervisione sui casi mediante lavoro di équipe almeno mensile. Il PEI dovrà essere aggiornato annualmente ogni qualvolta venga richiesto.
L’intervento di assistenza domiciliare dovrà inoltre assicurare anche gli accompagnamenti e il trasporto del minore fuori dal domicilio, qualora richieste e rientranti nel PEI, per l’attuazione degli obiettivi previsti nonché per la conoscenza del territorio.
L’attività di accompagnamento e trasporto deve prevedere l’utilizzo di adeguati mezzi sia pubblici che privati e coperture assicurative, sui mezzi e sui trasportati.
In caso di utilizzo di mezzi propri da parte degli operatori dovrà essere garantito il rimborso delle spese sostenute.
Per le attività svolte sul territorio, nel PEI può essere prevista la possibilità di dotare l’educatore di un pocket money (a carico dell’aggiudicatario).
Il servizio ADM dovrà essere effettuato da personale in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- diploma di educatore professionale,
- laurea in scienze dell’educazione/formazione o affine,
- laurea in psicologia/pedagogia o affine,
- laurea ad indirizzo sociale o affine
Il personale impiegato per l’assistenza educativa domiciliare andrà di norma sostituito solo per assenze superiori alla settimana, in considerazione del fatto che sostituzioni per periodi inferiori renderebbero problematico l’instaurarsi di una proficua relazione educativa con il beneficiario dell’intervento. Tuttavia, per casi di particolare gravità e difficoltà, che saranno individuati all’inizio del servizio, potrà essere richiesta la sostituzione del personale assente anche per periodi inferiori alla settimana. Le assenze degli educatori dovranno, salvo casi di forza maggiore, essere comunicate al referente del Comune all’inizio della giornata e comunque con almeno un paio d’ore di anticipo sull’inizio dell’intervento.
Il personale deve essere dotato della dotazione strumentale (materiali, automezzi,pocket money) adeguata agli interventi previsti per ciascun minore nel rispettivo progetto di intervento.
E’ a carico dell’aggiudicatario il costo per eventuale materiale necessario per lo svolgimento di attività educative con i minori, nonché i costi per la partecipazione ad eventuali attività ed uscite organizzate nell’ambito del progetto educativo individuale, per un importo complessivo massimo di €. 500,00 per ciascun anno di durata dell’appalto.
Inoltre il personale incaricato dell’assistenza domiciliare minori dovrà, su richiesta del Comune, garantire la propria presenza negli incontri di equipe con i servizi specialistici che hanno in carico il minore e la sua famiglia, coordinando i propri interventi con gli obiettivi e le indicazioni date. L’appaltatore dovrà garantire, per ciascun educatore sino ad un massimo di 25 ore annuali da usarsi, secondo necessità, per gli incontri con i referenti comunali e/o la partecipazione a gruppi di lavoro relativi ai singoli casi in carico. Tali ore saranno considerate quale compensazione per le ore di servizio non prestate a causa di assenze brevi degli utenti e pertanto non saranno ulteriormente retribuite.
Monte ore annuo stimato per il servizio di Assistenza Domiciliare Minori : 3.000
Monte ore stimato nel periodo di durata dell’appalto per il servizio di Assistenza Domiciliare Minori: 9.000
Art. 7 MODALITÀ DI COORDINAMENTO DEL SERVIZIO OGGETTO DELL’APPALTO
Prima dell’inizio del servizio l’aggiudicatario dovrà individuare un coordinatore dello stesso, che dovrà garantire la reperibilità telefonica almeno nella fascia oraria 7,30/18,00.
Il coordinatore del servizio non potrà essere anche incaricato di attività educativa frontale.
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I referenti comunali del coordinatore del servizio sono i seguenti:
- Servizi pre e post scuola: Ufficio Servizi Educativi del Comune.
- Servizio di assistenza per alunni disabili: Ufficio Servizi Educativi, Assistenti Sociali.
- Servizio ADM: Assistenti Sociali comunali e Referente del Comune. In particolare il referente comunale si raccorderà con il coordinatore designato dall’aggiudicatario per l’assegnazione dei casi, la definizione dei piani di lavoro e il monitoraggio degli interventi.
Più precisamente, oltre a quanto previsto in altri articoli del presente capitolato, si indicano di seguito le attività che il coordinatore deve assicurare:
- L’organizzazione e la gestione del personale;
- Trasmissione prima dell’avvio del servizio dell’elenco nominativo del personale che si intende impiegare nei servizi, con indicazione del titolo di studio e dell’esperienza maturata in servizi analoghi (struttura in cui ha operato e periodo di servizio). Tale elenco andrà costantemente aggiornato, comunicando per iscritto al Comune tutte le sostituzioni definitive o temporanee
- Comunicazione dell’orario di servizio concordato con i responsabili delle singole scuole relativamente all’assistenza disabili;
- Trasmissione al Comune, con cadenza mensile entro il giorno 5 del mese successivo a quello cui di riferimento, dei documenti di rilevazione di presenza del personale e dei fogli di rilevazione delle presenze degli utenti;
- Partecipazione, ove richiesto, a incontri con i responsabili comunali in merito all’organizzazione del servizio;
- Pronta comunicazione agli Uffici Comunali di ogni anomalia rilevata nei servizi oggetto del presente appalto.
Art. 8 VARIANTI CONTRATTUALI IN CORSO DI ESECUZIONE
Nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari circostanze, su richiesta del Comune, le prestazioni oggetto del contratto potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione.
Tali variazioni potranno consistere:
a) nell’ampliamento o diminuzione permanente dei luoghi di esecuzione del contratto rispetto a quelli previsti originariamente dal contratto;
b) dal verificarsi di circostanze impreviste tali da richiedere una variazione negativa o positiva del tempo lavoro dedicato al servizio, rispetto al monte ore indicato nel presente capitolato.
Le predette variazioni aumentative o diminuitive di misura inferiore al 20% del fattore di riferimento non daranno luogo a mutamento del corrispettivo contrattuale.
Quelle di misura pari o superiore alla predetta percentuale e fino a concorrenza del 50% del valore originario del contratto daranno luogo ad una diminuizione od aumento del corrispettivo calcolato con la seguente formula :
importo complessivo dell’appalto conseguente al ribasso offerto costo orario:
monte ore complessivo di impegno educativo nel periodo di durata
dell’appalto
Le richieste di prestazioni diminuitive o aumentative di valore superiore al 20% e fino al 50% dell’originario valore del contratto, da eseguire sempre alle stesse condizioni del contratto originario, se non accettate dal contraente, daranno luogo alla risoluzione consensuale del contratto.
Art. 9 SCIOPERO O INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
L’aggiudicatario è tenuto a dare comunicazione con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi di eventuali scioperi del proprio personale. Per ogni ora di servizio non prestato a causa di sciopero del personale dell’aggiudicatario, il compenso dovuto allo stesso sarà decurtato di un importo pari al costo orario determinato come indicato al precedente art. 3
Art. 10 OBBLIGAZIONI ACCESSORIE
Nello svolgimento del servizio il contraente è tenuto ad adempiere anche alle seguenti obbligazioni:
a) applicare ai lavoratori dipendenti assegnati al servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale del settore di appartenenza, e degli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza
di contratto o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
b) assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri per danni a persone o cose causati a terzi. L’appaltatore si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi di legge dall’espletamento di quanto richiesto nel presente capitolato. A tale scopo l’impresa aggiudicataria si impegna a stipulare con primaria compagnia di assicurazione una polizza RCT/RCO ed infortuni, nella quale venga esplicitamente indicato che l’Amministrazione Comunale debba essere considerata “terza” a tutti gli effetti. Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi per i fruitori dei servizi e per i dipendenti dell’aggiudicatario nonché i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. Dovranno altresì essere compresi nella garanzia i danni alle cose che si trovano nei luoghi di esecuzione dei servizi, nonché tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato.
L’assicurazione dovrà prevedere un massimale di almeno €. 5.000.000 per sinistro.
Il contratto dovrà prevedere un numero illimitato di sinistri e validità non inferiore alla durata del servizio; Copia della polizza dovrà essere consegnata all’Amministrazione Comunale al momento della stipula del contratto.
L’aggiudicatario si impegna altresì a comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale ogni infortunio o incidente occorso durante l’attività.
c) adottare e far osservare le misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro;
d) assumere il personale assegnato ai servizi oggetto del presente appalto dall’appaltatore uscente in forza al 31.07.2017
e) adempiere a tutti gli oneri assicurativi, previdenziali e assistenziali relativi ai propri lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale proprio, il Comune, secondo le modalità previste dall’art.30 del d. lgs nr.50/2016, tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
A garanzia della regolarità dei predetti pagamenti, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, che sarà svincolata alla scadenza del contratto, dopo l'approvazione del certificato di verifica della regolarità dell’esecuzione del contratto, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Qualora nel corso di durata del contratto, l’appaltatore risultasse inadempiente con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio affidato, il Comune procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all’appaltatore il termine massimo di 15 giorni entro il quale procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione.
Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto
L’appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi;
f) dotare il personale assegnato al servizio di cartellino personale di riconoscimento da esporre durante il compimento dell’attività ;
g) trattare con la massima riservatezza, escludendone la diffusione a terzi salvo espressa autorizzazione del Comune, tutte le informazioni concernenti l’attività, delle quali vengano a conoscenza i dipendenti dell’appaltatore assegnati al servizio a causa dello svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto;
h) adempiere agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale;
i) rispettare gli obblighi e le prescrizioni a proprio carico disposti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del d.lgs 30/03/2001 n. 165” e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Magenta approvato con deliberazione di G.C. n. 16 del 29/01/2014
l) comunicare tempestivamente alla Prefettura e ad al Comune i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
m) non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non conferire incarichi ad ex dipendenti pubblici che, per conto della p.a. dalla quale dipendevano, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell’aggiudicatario per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego.
n) adottare, ove non vi avesse ancora provveduto, modelli organizzativi e gestionali idonei ad evitare la commissione di reati così come prescritto dal dpr nr.231/2001;
o) rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010.
A tal fine l’appaltatore si obbliga ad utilizzare per i pagamenti esclusivamente conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, comunicando al Comune, prima dell’inizio del servizio, le coordinate (IBAN – Banca o servizio postale – Agenzia), oltre che le generalità e codice fiscale dei soggetti che potranno operare sul medesimo conto.
Eventuali variazioni delle predette informazioni dovranno essere comunicati entro sette giorni dal loro verificarsi.
Qualsiasi contratto eventualmente stipulato con altre imprese a qualsiasi titolo interessate il presente servizio dovrà riportare, a pena di nullità, apposita dichiarazione nella quale il sub contraente attesti di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010.
Art. 11 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
A fronte delle prestazioni rese dall’appaltatore in forza del contratto, il Comune pagherà il corrispettivo contrattuale nella misura stabilita in sede di gara, oltre Iva se ed in quanto dovuta.
Tale corrispettivo è da intendere comprensivo di ogni onere dovuto dal Comune in relazione agli obblighi contrattuali assunti, senza che null’altro possa essere preteso dal contraente per effetto dell’adempimento dei medesimi obblighi, salvo il pagamento delle prestazioni suppletive o straordinarie se ed in quanto previste ed adempiute dal contraente.
Il predetto corrispettivo sarà pagato in rate mensili fisse, costanti e posticipate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura fiscalmente regolare, che non potrà essere presentata prima del compimento del mese al quale si riferisce.
La fattura dovrà riportare il dettaglio di costo per singolo servizio L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, nel rispetto del totale mensile, di richiedere l’emissione di fatture differenziate per i vari servizi.
Unitamente alla fattura relativa al primo mese di servizio dovranno essere consegnate all’Ufficio Servizi Educativi le copie dei contratti di lavoro sottoscritti con il personale impiegato.
Tale documentazione andrà integrata in occasione di ogni eventuale modifica dell’organico impiegato
Tutti i pagamenti avverranno mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale dedicato ex legge 136/2010 e s.m.i., previa verifica del rispetto di tutti gli obblighi discendenti dal contratto, nonché della regolarità contributiva e previdenziale del contraente secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Il termine di pagamento potrà essere sospeso qualora l’amministrazione comunale dovesse riscontrare errori, non meramente formali, e/o omissioni nella fattura e/o nella documentazione allegata, sino a debita regolarizzazione; per tale sospensione il contraente non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori.
Per pagamenti superiori ai 10.000,00 Euro, il Comune è tenuto all’assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 48 – bis del D.P.R. 602/1973 e s.m.i., nonché dal D.M. 18/01/2008 n. 40.
L’eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili all’Amministrazione Comunale non potrà essere invocato dal contraente per avanzare pretese di risarcimento di danni o di pagamento di interessi moratori.
Qualora nel corso di durata del contratto venga pubblicato dall’Anac un prezzo di riferimento relativo a prestazioni identiche a quelle oggetto del contratto, di misura inferiore al predetto corrispettivo contrattuale, quest’ultimo, in applicazione dell’art.9, 7°co del d.l.66/2014, sarà riportato alla misura del prezzo di riferimento ed in caso di mancata accettazione della riduzione da parte del contraente, il contratto s’intenderà risolto
A decorrere dal tredicesimo mese consecutivo di svolgimento del servizio e così ogni dodici mesi, il corrispettivo contrattuale, su richiesta del contraente, potrà essere sottoposto a revisione se la sua misura dovesse risultare inferiore rispetto a quella dell’ultimo prezzo di riferimento pubblicato dall’Anac.
Si procederà, con le stesse modalità, in presenza di convenzioni Consip o del soggetto aggregatore della Lombardia “Arca”, aventi ad oggetto prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto in corso con il Comune.
In assenza di prezziari Anac, Consip o Arca, si procederà all’aggiornamento del corrispettivo in base alle variazioni annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di impiegati ed operai (indice FOI) relativo al mese di giugno di ogni anno ed a partire dal 2018.
L’aggiornamento del corrispettivo contrattuale decorrerà dalla data della richiesta e non potrà in alcun caso avere effetto retroattivo.
Art. 12 CAUZIONE
Il contraente dovrà costituire, alla stipula del contratto, una cauzione di valore pari al 10% (dieci per cento) dell’importo netto del corrispettivo contrattuale, a garanzia del buon adempimento degli obblighi contrattuali assunti e dell’eventuale risarcimento danni causati al Comune, nonché del rimborso delle somme che l’Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante l’esecuzione del contratto a causa di inadempienza o cattiva esecuzione del servizio, ivi compreso il maggiore prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del servizio aggiudicato in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del contraente.
Resta salvo per il Comune, l’esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
Il contraente è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
E’ ammessa la prestazione della cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, alle seguenti condizioni:
a) la fidejussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Comunale.
b) la scadenza della cauzione dovrà essere di almeno 60 giorni successivi alla scadenza del contratto. Il valore della cauzione può essere ridotto alle condizioni previste dall’art.93 del d.lgs nr.50/2016
Art. 13 NOVAZIONI DEL CONTRATTO
La sostituzione del contraente originario nella conduzione del contratto sarà consentita nei limiti previsti dall’art.106,1°co lett.d) del d.lgs nr.50/2016.
Non è ammesso il subappalto, fermo restando la possibilità di ricorrere al sub-contratto nei casi e limiti previsti dall’art.105 del d.lgs nr.50/2016
Nelle forme previste dall’art. 106, 13°co del d.lgs nr.50/2016,la cessione del credito derivante dal presente contratto, s’intenderà fin d’ora autorizzata se nel termine di 45 giorni dalla comunicazione non verrà dato riscontro alla richiesta.
Art. 14 RELAZIONI TRA LE PARTI
Le relazioni tra le parti nell’esecuzione del presente contratto saranno intrattenute per il Comune dal responsabile dell’esecuzione del contratto, per il contraente dal soggetto che verrà comunicato dal medesimo all’avvio dell’esecuzione.
Art. 15 PENALI
In caso di ritardo od irregolarità nello svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto, il Comune applicherà le seguenti penali:
a) €. 100,00 per ogni evento che abbia creato disservizio, fino ad un massimo del 20% del valore del contratto. Successivamente, in caso di grave e ripetuto disservizio, il Comune si riserva far valere l’inadempienza ai fini contrattuali.
b) € 50,00 al giorno nel caso di mancata sostituzione stabile del personale che ha presentato dimissioni dal servizio a partire dal quindicesimo giorno naturale e consecutivo. Successivamente a 15 giorni di applicazione della penale, questa verrà triplicata (€. 150,00 giornalieri). Qualora si superino i 45 giorni di
mancata sostituzione, in assenza di grave motivazione che giustifichi il disservizio, il Comune si riserva di far valere l’inadempienza ai fini contrattuali.
Le penali saranno applicate previa contestazione scritta della violazione al contraente ed in assenza di giustificazioni ritenute idonee dal Comune entro il termine assegnato, che non potrà, di norma, essere superiore a cinque giorni.
Le penali saranno recuperate sul pagamento del corrispettivo relativo al periodo contestato. E’ sempre fatta salva la causa di forza maggiore o lo stato di necessità.
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere il risarcimento del danno se ritenuto maggiore dell’importo della penale pagata dal contraente.
In ogni caso il pagamento di penali in misura complessivamente superiore al 20% del valore del contratto, comporterà la risoluzione di diritto di quest’ultimo a danno del contraente.
Art. 16 ECCEZIONE D’INADEMPIMENTO
Il contraente non potrà opporre il proprio inadempimento ad uno degli obblighi contrattuali assunti, per l’eventuale ritardo nel pagamento del corrispettivo contrattuale da parte del Comune
Art. 17 DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata dal 01.09.2017 al 31.08.2020 e cesserà alla scadenza senza necessità di preventiva disdetta. Il periodo di validità del contratto potrà essere prorogato o abbreviato fino a centottanta giorni solari senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni e pretendere variazioni dei prezzi di contratto.
L’affidatario dovrà assumere servizio inderogabilmente l’01.09.2017, anche nelle more della stipula del contratto.
Nel corso di durata del contratto le obbligazioni assunte dal contraente dovranno essere rese, nei modi e termini previsti dal contratto, senza alcuna interruzione o sospensione salvo che quest’ultima non venga espressamente disposta dal responsabile dell’esecuzione del contratto.
Se espressamente disposto dal Comune prima della scadenza, il termine di durata del contratto è differito per il tempo strettamente necessario all’individuazione del nuovo contraente. In tal caso Il contraente è tenuto ad adempiere agli stessi patti e condizioni del contratto in scadenza.
Art. 18 RECESSO UNILATERALE
Per giustificati motivi, ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto, con preavviso scritto da comunicare all’altra parte almeno due mesi prima della data del recesso.
Il recesso da parte del Comune comporterà per il medesimo il pagamento delle prestazioni eseguite e di un’ulteriore somma pari al 10% del corrispettivo contrattuale calcolato nei modi previsti dall’art.109 del d.lgs nr.50/2016.
Ove ricorra l’ipotesi prevista dall’art.1, 13°co del d.l. nr.95/2012,il contraente potrà opporsi al recesso accettando di ricondurre il contratto ai parametri previsti dalla convenzione Consip vigente successivamente alla stipula del contratto.
In caso di recesso del contraente, il Comune procederà all’escussione della cauzione per l’intero suo valore.
Art. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto potrà essere risolto dal Comune in qualsiasi momento per inadempimento del contraente ad uno degli obblighi contrattuali assunti.
Lo stesso, comunque, si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile oltrechè nei casi previsti dall’art.108 del d.lgs nr.50/2016,nei seguenti casi:
a) applicazione di penali in misura superiore al 10% del valore del contratto;
b) subappalto non autorizzato;
c) sospensione non autorizzata dell’esecuzione del contratto;
d) violazione delle disposizioni della legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
e) violazione di uno o più obblighi prescritti a carico degli appaltatori dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del d.lgs 30/03/2001 n. 165” e del codice di comportamento dei dipendenti del comune di Magenta ;
f) previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora nei confronti di un dipendente o amministratore pubblico che abbia esercitato funzioni relative alla stipula od esecuzione del contratto, siano state emesse misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio per il reato previsto dall’art.317 c.p. commesso nell’esercizio delle predette funzioni;
g) previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora nei confronti dell’appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’operatore economico, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
h) conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque il conferimento di incarichi ad ex dipendenti pubblici che, per conto della p.a. dalla quale dipendevano, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del contraente per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego.
Art. 20 CONTROVERSIE
Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in sede di applicazione del contratto, verranno risolte in via bonaria tra le parti.
Le controversie non risolte bonariamente saranno devolute al giudice ordinario, con espressa esclusione dell’arbitrato.
Il Foro competente è quello di Milano.
Art. 21 INCARICO TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Per l’attività oggetto del servizio, il contraente assume la qualifica d’incaricato del trattamento dati personali in nome e per conto del Comune ai sensi del d.lgs nr.196/2003.
In tale qualifica, potrà trattare i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività affidate adottando tutte le misure previste dalla legge in ordine ad ogni fase del trattamento dei dati personali.
La ditta aggiudicataria, ogniqualvolta, in ragione dei rapporti contrattuali intrattenuti con l’Amministrazione Comunale, si ritrovi a trattare o semplicemente venga a conoscenza di dati personali e/o sensibili e/o giudiziari riguardanti gli utenti dei servizi oggetto del presente appalto e delle rispettive famiglie, resta interamente soggetta alle disposizioni di cui al D. Lgs 193/2003.
In particolare, il Comune di Magenta, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati sensibili relativi agli utenti dei servizi di cui al presente capitolato e alle rispettive famiglie, designa ad ogni effetto di legge l’impresa aggiudicataria responsabile del trattamento dei dati personali che acquisirà in ragione dello svolgimento del servizio.
La ditta aggiudicataria sarà conseguentemente obbligata ad osservare e a mettere in pratica tutti gli adempimenti prescritti dal D. Lgs, 196/2003 in materia di “privacy” e sicurezza a carico del responsabile del trattamento e vigilerà diligentemente e periodicamente sull’ottemperanza ed il rispetto della normativa da parte di tutti i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati.
Art. 22 DISCIPLINA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa rinvio alla disciplina del codice dei contratti pubblici ed a quella del codice civile in materia di contratti