INDICE
Comune di Vicenza
Regolamento per la disciplina del conferimento
degli incarichi esterni
INDICE
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento 3
Art. 2 - Definizioni 3
Art. 3 - Esclusioni 4
Art. 4 - Presupposti per il conferimento degli incarichi 4
Art. 5 - Programmazione dei fabbisogni 5
Art. 6 - Modalità di individuazione dei collaboratori 6
Art. 7 - Esclusione del ricorso alla procedura comparativa 6
Art. 8 - Avviso di selezione 7
Art. 9 - Modalità e criteri della valutazione comparativa 7
Art. 10 - Formazione della graduatoria e stipula del contratto 8
Art. 11 - Forma e contenuti essenziali del contratto 8
Art. 12 - Pubblicità ed efficacia degli incarichi 8
Art. 13 - Norme finali 9
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento
1. Il presente Regolamento, che costituisce parte integrante del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, definisce e disciplina le procedure per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni di natura occasionale, in attuazione dell’articolo 3, commi 55, 56 e 57 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell’articolo 7, commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 110, comma 6, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento vengono definiti:
• contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Xx.Xx.Xx.), i rapporti di collaborazione sistematica e non occasionale, che si concretizzano in prestazioni d’opera rese con continuità e sotto il coordinamento dell’Amministrazione comunale committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e ss. e degli artt. 2229 e ss. del Codice civile, nonché dell’art. 409 del Codice di procedura civile;
• contratti di collaborazione occasionale, i rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni d’opera che il collaboratore svolge in maniera saltuaria ed autonoma, che non richiedono l’iscrizione ad albi professionali, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l’attività del committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e ss. e degli artt. 2229 e ss. del Codice civile, in cui l’incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un’attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi. In ogni caso, ai sensi dell’art. 61, comma 2, D.Lgs. 276/2003, i rapporti di collaborazione occasionale non possono avere durata complessiva superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente ed il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare non può superare i 5.000,00 euro;
• incarichi professionali, i rapporti di lavoro autonomo che si concretizzano in prestazioni d’opera che richiedono, di norma, l’iscrizione ad albi professionali, rese con lavoro prevalentemente proprio da parte di soggetti titolari di partita IVA, senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l’attività del committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e ss. e degli artt. 2229 e ss. del Codice civile e prive del carattere della occasionalità sopra descritto. Si tratta di incarichi riconducibili al modello della locatio operis, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall’esecutore. Rimane estraneo a questa definizione l’appalto di servizi, il quale ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale.
2. Gli incarichi aventi ad oggetto studi (se oggetto della prestazione è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale il prestatore d’opera illustra i risultati dello studio e le soluzioni proposte), ricerche (presuppongono la preventiva definizione di una attività da parte dell’Amministrazione) o consulenze (richiesta di pareri ad esperti), devono sempre e necessariamente intendersi riferiti a prestazioni ad alto contenuto di professionalità, richieste ad esperti di provata competenza ed
esperienza professionale, e possono costituire oggetto di ciascuna delle tipologie di lavoro autonomo di cui al comma precedente.
Art. 3 - Esclusioni
1. Sono escluse dall’applicazione del presente regolamento:
• gli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6-quater, del D.Lgs. 165/2001;
• gli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad esempio, gli appalti di cui al D.Lgs. 163/2006), salvi i presupposti dell’art. dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001;
• gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'ente o per le relative domiciliazioni;
• gli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per legge;
• gli incarichi attribuiti nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo 4, comma 1;
• gli incarichi di supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell’articolo 90 del D.Lgs. 267/2000.
Art. 4 - Presupposti per il conferimento degli incarichi
1. Qualora ne ricorrano le condizioni, l’Amministrazione predilige l’attivazione di convenzioni di studio e ricerca con Università e altri Enti ed organismi pubblici a ciò preposti, nonché con Enti di studio e ricerca di cui sia socio, al fine di ottimizzare l’uso delle risorse e attivare sinergie che consentano il massimo approfondimento e la pratica attuazione dello studio e della ricerca.
2. Il ricorso agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a quelli di prestazione occasionale ed agli incarichi professionali esterni, come definiti all’articolo 2, è possibile solo per motivi straordinari e per esigenze temporanee cui il Comune non può far fronte con personale in servizio.
3. La prestazione deve essere complessa, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l’ente e di agire in nome e per conto dell’amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.
4. Tali incarichi vengono conferiti dai dirigenti responsabili delle unità organizzative che intendono avvalersene e sono ammessi esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:
a) l’oggetto della prestazione che il collaboratore è chiamato a rendere deve corrispondere alle competenze che l’ordinamento attribuisce all’Amministrazione comunale;
b) l’oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;
c) deve essere stata preliminarmente accertata, attraverso una reale ricognizione, l’impossibilità oggettiva di procurarsi all’interno dell’Ente le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell’incarico;
d) la prestazione oggetto dell’incarico deve avere natura temporanea;
e) la prestazione oggetto dell’incarico deve essere altamente qualificata e non ordinaria;
f) deve essere preventivamente accertata la particolare e comprovata specializzazione dell’incaricato.
Tale specializzazione, oltre che consistere in una maturata esperienza nel settore, deve essere comprovata anche dal possesso di un titolo di laurea magistrale o di laurea vecchio ordinamento o di un titolo di laurea specialistica attinente all’oggetto dell’incarico. Potranno essere presi in considerazione anche percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale. E’ in ogni caso fatto salvo quanto la legge prescrive per l’esercizio di specifiche professioni. E’ fatta salva, altresì, la possibilità di richiedere ulteriori titoli a seconda dello specifico incarico da attribuire.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, in caso di stipulazione di contratti di collaborazione occasionale o coordinata e continuativa per:
• attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi;
• attività con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali,o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca;
• servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di
lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003, purchè senza nuovi o maggiori oneri a carico dell’Ente;
g) l’affidamento è subordinato alla preventiva comunicazione al Settore Risorse Umane;
h) l’affidamento di incarichi deve comunque essere conforme alla programmazione di cui al successivo articolo 5;
i) il compenso del rapporto di collaborazione proposto nell’avviso di selezione deve essere proporzionato all’utilità conseguita dall’Ente.
5. Il dirigente di cui al comma 4, è tenuto ad attestare analiticamente, nell’atto che approva il ricorso all’incarico, il rispetto di tutte le condizioni previste al comma precedente.
6. Ai fini dell’accertamento di cui alla lettera c) del comma 4, lo stesso dirigente richiede al direttore del Settore Risorse Umane una ricognizione delle professionalità presenti tra i dipendenti in servizio presso l’Amministrazione comunale, avendo cura di indicare nella richiesta:
• il progetto o programma di lavoro per il quale è richiesta tale professionalità;
• il profilo professionale e le caratteristiche curriculari necessarie;
• i carichi di lavoro previsti e la durata dell’incarico.
7. L’esito della ricognizione di cui al comma 6 non è vincolante per il richiedente.
Art. 5 - Programmazione dei fabbisogni
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 55, della L. 244/2007 la stipulazione di contratti di collaborazione autonoma di cui all’art. 2, comma 1, indipendentemente dall’oggetto, avviene nell’ambito del
programma approvato annualmente dal Consiglio comunale o con riferimento ad adempimenti istituzionali espressamente previsti per legge.
2. Il limite massimo della spesa annua per l’affidamento degli incarichi di cui all’art. 2 è fissato nel bilancio di previsione.
Art. 6 - Modalità di individuazione dei collaboratori
1. Gli incarichi di cui all’articolo 2 sono affidati con procedura comparativa per titoli, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3 e dall’articolo 7.
2. La procedura comparativa si sostanzia nell’esame e nella valutazione dei curricula dei candidati sulla base dei seguenti criteri:
• qualificazione professionale;
• esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza della disciplina di settore;
• qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico;
• riduzioni sui tempi di realizzazione dell’attività e sul compenso;
• ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico.
3. In considerazione della natura od entità della prestazione richiesta, la procedura comparativa può avvenire per titoli e colloquio.
Art. 7 - Esclusione del ricorso alla procedura comparativa
1. Si può prescindere dall’esperimento della procedura comparativa nei seguenti casi tassativi:
a) quando, a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, l’individuazione dell’incaricato non abbia avuto luogo per motivi non imputabili all’Ente, purché non siano modificate le condizioni dell’iniziale proposta di incarico;
b) per incarichi di particolare e comprovata urgenza, dovuti al verificarsi di eventi eccezionali o imprevedibili non imputabili all’Ente, tali da non rendere possibile l’esperimento di procedure comparative;
c) per prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell’incarico, all’oggetto della prestazione ovvero alle abilità e qualificazioni dell’incaricato;
d) per le prestazioni di cui alla lettera c) aventi straordinario contenuto artistico, culturale e didattico-formativo che un solo soggetto può fornire od eseguire con il grado di perfezione richiesto e la cui cura o realizzazione sia conferita intuitu personae tenuto conto della loro particolare natura e del valore dei soggetti da incaricare. Rientrano in tale ipotesi le collaborazioni di carattere meramente occasionale che si esauriscono in una sola azione o prestazione conferita intuitu personae (a puro titolo esemplificativo: partecipazione a convegni e seminari, singola docenza, traduzione di singole pubblicazioni).
2. Nei casi di cui al comma 1 l’individuazione dei soggetti da incaricare segue un principio di rotazione.
Art. 8 - Avviso di selezione
1. L’avviso pubblico per l’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico è di competenza del dirigente di cui all’art. 4, comma 4 e deve contenere, tra l’altro:
a) l’oggetto della prestazione e l’indicazione dei contenuti altamente qualificati della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;
b) la durata ed il luogo di svolgimento dell’incarico;
c) le modalità di realizzazione dell’incarico ed il livello di coordinazione ove previsto;
d) le modalità di scelta dei candidati (titoli o titoli e colloquio);
e) il compenso complessivo lordo massimo previsto, secondo quanto disposto dagli articoli 4, comma 4, lettera i) e 9, comma 5.
2. L’avviso sarà reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo pretorio dell’Ente, nonché sul sito internet del Comune per giorni 15 consecutivi.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
4. Resta ferma la possibilità di disporre termini superiori o forme ulteriori di pubblicazione in considerazione della natura e della entità del contratto.
Art. 9 - Modalità e criteri della valutazione comparativa
1. Alla valutazione comparativa dei candidati procede il dirigente di cui all’art. 4, comma 4.
2. Per la valutazione dei curricula il dirigente può avvalersi di apposita commissione tecnica interna, anche intersettoriale. La commissione di valutazione è nominata con atto del dirigente di cui all’art. 4, comma 4 ed è dallo stesso presieduta.
3. L’affidamento del rapporto di collaborazione, salvo quanto indicato ai commi 4 e 5, avviene in base ad una graduatoria formata a seguito di esame comparativo dei titoli mirante ad accertare la maggiore congruenza dei titoli stessi rispetto alla prestazione e alle attività relative ai progetti o ai programmi da realizzare.
4. Nel caso in cui la procedura comparativa si svolga per titoli e colloquio, a quest’ultimo sono ammessi solo coloro che hanno presentato un curriculum ritenuto adeguato alla natura della prestazione.
5. In ogni caso, nell’ambito della valutazione comparativa, deve tenersi adeguatamente conto dell’offerta economica proposta dal candidato, purché ridotta rispetto al compenso massimo proposto dall’Ente nell’avviso di selezione.
Art. 10 - Formazione della graduatoria e stipula del contratto
1. La graduatoria è approvata con atto del dirigente di cui all’art. 4, comma 4 e pubblicata sul sito internet ed all’Albo Pretorio del Comune.
2. È nella facoltà dell’Amministrazione comunale utilizzare la graduatoria per l’affidamento di incarichi equivalenti, di cui si manifestasse la necessità entro il termine massimo di anni due dalla sua pubblicazione, salva diversa indicazione del bando.
Art. 11 - Forma e contenuti essenziali del contratto
1. I contratti di cui al presente Regolamento sono stipulati dal dirigente di cui all’art. 4, comma 4 con scrittura privata, redatti in triplice originale, di cui uno trattenuto agli atti dell’ufficio comunale interessato, uno consegnato al collaboratore ed il terzo trasmesso al Settore Risorse Umane dell’Ente almeno 2 giorni prima dell’avvio della collaborazione, e soggetti a registrazione in caso d’uso.
2. L’Amministrazione ed il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d’obbligo, gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.
3. I contratti di collaborazione non pongono vincoli di subordinazione con l’Amministrazione. L’esclusione esplicita di tale elemento deve essere riportata su base contrattuale in apposita clausola. Parimenti i contratti devono prevedere l’esclusione della possibilità di convertire gli stessi in rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, nonché l’esclusione del rinnovo del rapporto, salvo l’ammissibilità della proroga quando essa sia funzionale al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto è stato posto in essere e ciò sia dipeso da causa non imputabile al collaboratore.
Art. 12 - Pubblicità ed efficacia degli incarichi
1. Ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 l’Ente rende noti al pubblico per via telematica, mediante inserimento nel proprio sito internet istituzionale, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
2. Ai sensi dell’art. 3, comma 18 della Legge 244/2007 i contratti relativi a rapporti di consulenza con l’Ente, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito internet istituzionale dell’Ente stesso.
3. L’Ente è altresì tenuto a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale, ai sensi dell’art. 1, comma 127 della Legge 662/1996, i dati sui compensi per collaborazioni ed incarichi di cui all’art. 2 del presente regolamento, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato.
4. Ai sensi dell’art. 1, comma 173 della L. 266/2005, i contratti di collaborazione esterna per consulenza, studio o ricerca aventi importo superiore a € 5.000,00 sono soggetti all’obbligo di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
5. La gestione complessiva delle fasi di pubblicità ed efficacia degli incarichi, compresa la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, è affidata all’Ufficio ragioneria.
Art. 13 - Norme finali
1. L’adozione del presente regolamento abroga e sostituisce, nella materia, ogni disposizione adottata in precedenza, ancorché non espressamente richiamata.
2. Gli incarichi di collaborazione di cui al presente regolamento non comportano l’esercizio, da parte dei collaboratori, delle attività istituzionali riservate al personale dell’Ente assunto con contratto di lavoro dipendente.
3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa generale di settore ed alle linee di indirizzo e/o direttive emanate nella materia.