TRA
SCHEMA DI CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SUOLO E SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DUE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PUBBLICI DI ACQUA POTABILE - CASE DELL'ACQUA
Con la presente scrittura privata, da valere a ogni effetto di legge
TRA
il COMUNE DI BAGNACAVALLO, con sede in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 00 qui rappresentato da....................................................
nato a ..................................il ,
nella sua qualità di..................................................................................
che in forza del Decreto del Sindaco n ................ del ................................. agisce in nome e per conto del COMUNE DI BAGNACAVALLO , (da qui innanzi denominato "Comune"o "Amministrazione Comunale");
E
la Ditta ......................................................... con sede legale in
Via .......................................................................
C.F./P.IVA ........................................................... , qui rappresentata dal
Sig..........................................nato a il ....................... , legale rappresentante, nel cui nome ed interesse agisce, da qui innanzi denominata "Concessionario";
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Il Comune di Bagnacavallo, come sopra rappresentato, affida alla ditta………………….……. che accetta, due aree pubbliche in concessone patrimoniale finalizzata ad un servizio di installazione e gestione di due distributori automatici pubblici di acqua potabile alla spina, ulteriormente filtrata, naturale e gasata, entrambe refrigerate, denominati “Case dell’acqua”:
Con tale concessione il Comune di Bagnacavallo intende fornire un servizio ai cittadini e promuovere nel contempo un comportamento ecosostenibile attraverso l'incentivazione al consumo dell'acqua di rete, da cui deriva una riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi energetici connessi al utilizzo di acqua minerale in bottiglia.
L'affidamento non costituisce concessione di servizio pubblico in via esclusiva, ma trattasi di iniziativa mirata ai sopraindicati obiettivi con occupazione di suolo pubblico.
Le superfici oggetto della concessione vengono così identificate:
- una superficie pari a circa mq. 15 di suolo pubblico di proprietà delle Ferrovie dello Stato e concessa in uso al Comune di Bagnacavallo con apposita convenzione, situata a Bagnacavallo capoluogo nel xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, per installazione di un distributore automatico di acqua alla spina. L'area é censita al Foglio70 Mappale 1822.
- una superficie pari a circa mq. 15 di suolo pubblico di proprietà comunale situata in località Glorie di Bagnacavallo, in via Traversa delle Sabbione, in zona posta di fronte al centro civico della frazione, per installazione di un distributore automatico di acqua alla spina. L'area é censita al Foglio 13 Mappale 566.
Il posizionamento esatto dei due distributori é meglio individuato nelle planimetrie allegate al presente atto (velatura gialla in planimetria).
Il Comune di Bagnacavallo consegnerà al Concessionario le aree in questione già predisposte con gli allacci alle reti di distribuzione occorrenti per la funzionalità degli impianti (energia elettrica e acqua) e le canalizzazioni per i collegamenti dai punti di consegna delle forniture ai punti di xxxxxxxxxx.Xx Concessionario deve provvedere, a propria esclusiva cura e spese, alla completa attuazione del progetto presentato in sede di gara, che si considera parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato, assumendosi ogni alea economica e finanziaria, nonché responsabilità giuridica al riguardo;
Il Concessionario ha l’onere della progettazione, della realizzazione e dell’ installazione della struttura erogatrice conformemente all'offerta tecnica presentata in sede di gara, oltre che della gestione dell’erogatore e opere accessorie pertinenziali, per l’intera durata della concessione.
Il Concessionario, in persona del suo legale rappresentante come sopra costituito, dichiara di accettare tutte le clausole e condizioni contenute nella presente convenzione, impegnandosi a rispondere in solido del loro adempimento.
Art. 2 PROPRIETA’ DELLE AREE
Le aree sono di piena proprietà o rientrano comunque nelle disponibilità del Comune di Bagnacavallo. Le opere e installazioni realizzate dal Concessionario sulle aree stesse diverranno di proprietà del Comune, salvo quanto previsto dal successivo capoverso.
Alla scadenza della concessione, così come in caso di recesso anticipato o risoluzione del contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva peraltro la facoltà di richiedere al Concessionario il ripristino dei manufatti e dei luoghi della situazione originaria e il Concessionario vi dovrà provvedere immediatamente dietro semplice richiesta.
Art 3 CONSEGNA DELLE AREE, DECORRENZA E DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione è di anni 10 (dieci) decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e contestuale consegna delle aree, che avverrà entro il 31 gennaio 2014, salvo cause di forza maggiore o imprevisti nell'esecuzione degli interventi di predisposizione degli allacci e canalizzazioni realizzati
dall'Amministrazione Comunale come previsto dal precedente art. 1, che non siano imputabili all'Amministrazione comunale stessa.
Alla scadenza della concessione il Comune rientrerà in possesso delle aree oggetto di concessione senza la necessità di alcuna disdetta.
Art. 4 USO DELLE AREE IN CONCESSIONE
Le aree oggetto della presente concessione sono da adibirsi esclusivamente alla installazione di due distributori automatici pubblici di acqua potabile alla spina, ulteriormente filtrata, naturale e gasata, entrambe refrigerate, (“Case dell’acqua”) e alla conseguente gestione del servizio di distribuzione e vendita al pubblico.
Il Concessionario deve fare un uso corretto e responsabile delle aree in concessione, al fine di restituirle nello stesso stato in cui dichiara di averle ricevute e accettate.
Art. 5 TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
I distributori automatici di acqua alla spina per la vendita direttamente al consumatore finale dovranno essere installati e funzionanti e accessibili al pubblico entro 90 (NOVANTA) giorni dalla firma del presente atto e della contestuale consegna delle aree.
Art. 6 IMPEGNI DEL CONCESSIONARIO.
Il Concessionario si impegna a:
- Progettare, installare, mettere in esercizio e gestire la struttura e gli erogatori dell’acqua, provvedendo nel tempo alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e delle attrezzature e a garantire le normali condizioni igienico–sanitarie e di sicurezza degli impianti. Le manutenzioni previste e necessarie devono garantire la perfetta funzionalità delle strutture e degli impianti installati per lo svolgimento del servizio. Il concessionario deve inoltre garantire l’idoneità delle strutture dal punto di vista igienico–sanitario nel rispetto della normativa di settore vigente, nonché l’idoneità al consumo umano dell’acqua erogata;
- progettare e gestire, curandone ogni aspetto e dettaglio, il servizio di vendita al pubblico dell'acqua, attraverso modalità efficaci e funzionali per l'utenza;
- provvedere alla realizzazione dei necessari collegamenti fra i punti di consegna delle forniture di energia elettrica e acqua e i punti di erogazione;
- provvedere, a seguito dell'aggiudicazione della concessione, all’ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni ed i nulla osta dei vari enti, necessari per la realizzazione delle strutture e la distribuzione dell’acqua;
- richiedere al Comune - se la natura degli interventi lo richiede - il titolo abilitativo di legge per la realizzazione delle strutture ed ogni opera connessa. In sede di ottenimento di tutti i permessi e autorizzazioni necessari in campo edilizio, dovrà essere fornita apposita documentazione tecnica;
- sostenere i costi di gestione inerenti il funzionamento degli impianti e in particolare il consumo di acqua potabile, dell'energia elettrica e dell'anidride carbonica (CO2) da addizionare all'acqua erogata. Il Concessionario deve pertanto intestarsi i relativi
contratti di utenza entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla consegna delle aree da parte del Comune. Il mancato rispetto di tale limite temporale, salvo cause di forza maggiore, potrà comportare la risoluzione del contratto a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale;
- provvedere al pagamento del canone annuale di concessione di suolo pubblico ai sensi della vigente regolamentazione in materia;
- impegnarsi ed obbligarsi per sé e per i propri aventi causa, all’esecuzione dei lavori necessari per il funzionamento degli erogatori, nel rispetto delle norme di sicurezza e di tutela dei lavoratori anche in campo previdenziale. Per le opere di competenza da realizzare nelle aree in concessione va formalizzato tra il Settore Lavori Pubblici e la Direzione Lavori, prima dell’esecuzione dei lavori, un apposito verbale di consegna delle superfici interessate dagli interventi stessi;
- rispettare i limiti di emissione del rumore verso l’esterno, previsto dalla normativa vigente, coibentando idoneamente le strutture, che dovranno inoltre disporre della ventilazione e/o condizionamento necessario ai macchinari contenuti all’interno e dovranno essere progettate per sopportare il carico della neve;
- assicurare un orario di apertura delle case dell'acqua continuativo (ventiquattrore su ventquattro);
- effettuare, a propria cura e spese, presso AUSL o istituto autorizzato e con frequenza bimenstrale, le analisi chimico-fisiche e microbiologiche previste dalla normativa vigente per l’ acqua erogata all’utenza. I risultati delle analisi devono essere trasmessi in copia al Comune, per la successiva pubblicazione sul sito Internet dello stesso;
- provvedere alla promozione del progetto sostenendo i relativi oneri e collaborare fattivamente con il Comune, mediante campagne di promozione della iniziativa presso la cittadinanza che favoriscano la conoscenza del servizio e l'incremento dell'utenza;
- garantire, in caso di guasto o di mal funzionamento degli impianti installati, un intervento tecnico tempestivo, sia per l’analisi della problematica presente sia per la risoluzione della stessa. In caso di malfunzionamento delle attrezzature il concessionario dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque entro le 24 ore successive al verificarsi dell’anomalia. Qualora l’attrezzatura in avaria non sia riparabile o sia riparabile in tempi superiori alle 48 ore, il Concessionario è tenuto all’immediata sostituzione della stessa, al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio;
- fornire un numero telefonico da contattare in caso di segnalazione di guasti;
- predisporre un sistema per il controllo del limite di erogazione giornaliera pro capite dell’acqua alla utenza. Il limite dei litri erogati al giorno al singolo utente, verrà definito successivamente dalla A.C. in accordo con l’assegnatario della concessione.
- riconoscere al Comune la facoltà di richiedere in corso d’opera modifiche e/o integrazioni non sostanziali delle opere;
- smantellare le strutture e ripristinare lo stato dei luoghi allo scadere della concessione, nonché in qualunque caso di recesso anticipato o risoluzione del
contratto dietro semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale, senza diritto ad alcun rimborso spese in alternativa, l'Amministrazione Comunale potrà richiederenche le opere passino in piena proprietà del Comune, senza che nullasia dovuto al Concessionario.
Il concessionario deve inoltre certificare che i materiali e gli apparecchi utilizzati sono rispondenti ai requisiti essenziali previsti dalle direttive Europee e dalla normativa nazionale vigente, in particolare dalla direttiva 2004/108/CE “Direttiva di compatibilità elettromagnetica”, dalla direttiva 2006/95/CE “Direttiva bassa tensione” e dal D.M. 174/04 “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento,adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano”.
Art 7 ONERI PARTICOLARI
Qualora la natura dell'intervento presentato nell'ambito dell'offerta tecnica in sede di gara lo richieda, devono essere presentati progetti definitivi/esecutivi a norma rispetto alle vigenti disposizioni di legge. I progetti devono essere conformi alle prescrizioni urbanistiche, edilizie, alle norme del codice civile, nonché essere correlati dai nulla-osta di conformità alle norme in materia di sicurezza, sanità e ambiente.
Il Concessionario si impegna inoltre:
- ad assumere a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio il conseguimento di ogni autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrente per l'esecuzione degli interventi eventualmente previsti nel progetto presentato in sede di gara, restando in ogni caso inibita al Concessionario la possibilità di iniziare i lavori se non dopo aver conseguito tutte le predette approvazioni e autorizzazioni;
a che le imprese esecutrici degli interventi di cui al punto precedente siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.
Art. 8 SICUREZZA
Il Concessionario si obbliga al rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, in particolare del Dlgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni, nonché al rispetto di ogni altra norma in materia che sia emanata durante il periodo di durata della concessione e che trovi applicabilità alla concessione stessa.
Art. 9 PERSONALE E RISPETTO NORMATIVE SUI RAPPORTI DI LAVORO
Nella esecuzione degli interventi e nello svolgimento del servizio oggetto della presente concessione, il Concessionario deve osservare nei riguardi del personale impiegato a qualsiasi titolo tutte le leggi, nonché gli obblighi previdenziali, infortunistici e assicurativi che disciplinano le prestazioni di lavoro anche di carattere volontario, ed ogni altra norma in materia già vigente o che sia emanata durante il periodo di durata della concessione e che trovi applicabilità alla concessione stessa.
Art. 10 PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
Il Concessionario viene remunerato attraverso l'incasso dei proventi della vendita di acqua, che é di sua esclusiva pertinenza.
Il prezzo di vendita al pubblico deve restare invariato per i primi cinque anni di durata della concessione. Tale prezzo viene determinato a seguito del ribasso percentuale offerto dal Concessionario in sede di gara sul prezzo massimo posto a base di gara, fissato in:
€ ....../lit per l'acqua naturale e €. €/lit per l'acqua gassata.
Al termine del quinto anno, il Concessionario potrà essere autorizzato dal Comune con apposito atto deliberativo ad adeguare tale prezzo a fronte di comprovati e documentati incrementi dei costi di gestione relativi all'acqua, all' energia elettrica e a CO2.
Art. 11. CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI.
Le caratteristiche generali del manufatto e le caratteristiche gestionali, sono specificate nell'allegato CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE DEL MANUFATTO
Art. 12 ONERI ED IMPEGNI DEL COMUNE DI BAGNACAVALLO
Il Comune di Bagnacavallo si impegna a:
- mettere a disposizione del Concessionario le aree necessarie per la installazione dei distributori già predisposte con gli allacci alle reti di distribuzione occorrenti per la funzionalità degli impianti (energia elettrica e acqua) e le canalizzazioni per i collegamenti dai punti di consegna delle forniture ai punti di erogazione.
- riconoscere al Concessionario, a fronte dei costi di esercizio dallo stesso sostenuti,, la totalità degli incassi derivanti dal servizio.
Art.13 RESPONSABILITA'
Ogni responsabilità derivante dalla realizzazione delle opere anche per eventuale responsabilità civile verso terzi per danni a cose o a persone, è a totale carico del Concessionario, il quale si impegna a mantenere totalmente indenne il Comune di Bagnacavallo da qualsiasi richiesta anche risarcitoria. Il Concessionario si impegna e si obbliga per sé e per i propri aventi causa all’esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme di sicurezza e di tutela dei lavoratori anche in campo previdenziale.
Il Concessionario é inoltre unico responsabile di fronte al Comune degli eventuali danni e/o inconvenienti che si rilevino in dipendenza e a causa dell’uso delle aree in concessione e dell’attività che in esse viene esercitata, comprese le attività accessorie, nulla eccettuato o escluso.
Il Concessionario si rende responsabile per tutti i danni alle aree in concessione, nonché per danni a persone o cose provocati per colpa o dolo proprio o di terzi di cui debba rispondere, provvedendo ad ogni conseguente risarcimento.
Il Comune di Bagnacavallo è in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che al Concessionario ed a terzi potessero derivare dalla concessione.
Art. 14. GARANZIA ASSICURATIVA
Il Concessionario è tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) a fronte di tutti gli oneri a carico del Concessionario stesso stabiliti nel presente contratto.
Il massimale della R.C.T. non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro.
Il Concessionario dovrà inoltre sottoscrivere, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale una polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.).
Il massimale della R.C.O. non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro e a
€ 1.000.000,00 per danni ad ogni prestatore.
La polizza (R.C.T./R.C.O.) dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata della concessione.
Il contratto d’assicurazione dovrà inoltre specificatamente richiamare le seguenti clausole:
1) Definizione estesa di terzi, con qualifica di terzo al Comune di Bagnacavallo;
2) Rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Bagnacavallo.
3) estensione alla responsabilità civile derivante dalla conduzione-gestione manutenzione ordinaria e straordinaria;
4) estensione alla responsabilità civile derivante dalla proprietà ed uso di macchinari e attrezzature;
5) D.Lgs. n . 81/2008 e s.m.i.;
6) Danni da incendio con un limite annuo/sinistro almeno di 200.000,00 Euro;
7) Danni da sospensione o interruzione attività almeno fino a 50.000,00 Euro;
Il contratto sarà stipulato solo dopo la consegna di copia della polizza o di altro documento assicurativo rilasciato dall’assicuratore al Concessionario, riportante le garanzie sopra richieste.
L'esistenza di tale polizza non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
Art. 15 DIVIETO DI SUBCESSIONE
Il Concessionario non può cedere a terzi, nemmeno in parte, l’uso e la gestione delle aree affidate in concessione, nonché la gestione del servizio oggetto della presente concessione.
Art. 16. VERIFICA E CONTROLLO
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare, nei modi ritenuti più idonei, controlli sullo svolgimento del servizio di cui al presente atto. In particolare, al Comune competono la verifica e il controllo in ordine :
a) al corretto uso delle aree in concessione, nonché degli, impianti e attrezzature;
b) alla gestione delle attività e servizi di cui alla presente convenzione;
c) al rispetto della normativa in materia di sicurezza e di rapporti di lavoro da parte
del Concessionario, in relazione all’attività svolta.
Art. 17. DEPOSITO CAUZIONALE
A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dal presente atto, nonché del pagamento delle penali previste dal successivo art. 18 il Concessionario deve costituire, al momento della firma del contratto, una garanzia cauzionale pari ad Euro 5.000,00 (cinquemilaeuro/00), anche sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, di cui la presente convenzione deve essere parte sostanziale, cauzione che resterà vincolata per tutta la durata e fino alla scadenza della concessione.
Inoltre la fideiussione deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e dovrà essere escutibile a semplice richiesta del Comune di Bagnacavallo.
La garanzia deve coprire l’intera durata del contratto. La regolare costituzione della garanzia dovrà essere documentata mediante deposito dell’originale o di copia autentica dell’atto, presso il Servizio Segreteria del Comune di Bagnacavallo, nei termini comunicati dai competenti uffici comunali e, in ogni caso, prima di procedere alla sottoscrizione del contratto.
Art. 18 — PENALITÀ
Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano inadempimenti di una qualsiasi delle prescrizioni previste nel presente contratto, ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo e tassativo.
Qualora il Concessionario non provveda entro il termine prescritto il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dal Concessionario, potrà applicare una penalità.
Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono determinate in misura variabile tra € 50,00 e € 500,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Qualora il Concessionario non provveda al ripristino della piena funzionalità degli impianti nei tempi indicati all’articolo 6, viene applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute dall’Amministrazione Comunale a causa del disservizio.
In caso di mancato svolgimento periodico delle analisi dell’acqua erogata e trasmissione delle stesse al Comune di Bagnacavallo di cui all’articolo 6, viene applicata una penale di € 300,00.
L’applicazione della penale sarà preceduta da una semplice comunicazione anche via fax. L'ammontare della penalità può essere prelevato, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, dal deposito cauzionale di cui all'art.17 precedente, con obbligo per il Concessionario di provvedere all’immediata reintegrazione dello stesso, pena, in difetto, la risoluzione del contratto.
Nel caso di ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, con conseguente
applicazione di penalità, nel caso di comportamenti configuranti, comunque, colpa grave a carico della Ditta, nonché nelle ulteriori ipotesi di legge, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere all’immediata risoluzione del contratto.
Nelle ipotesi regolate dal presente articolo, sono fatti salvi in ogni caso gli eventuali maggiori danni.
Art. 19 — INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., e fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:
- abituale deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
- eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- se il Concessionario fosse dichiarato in stato fallimentare o di insolvenza o avesse richiesto un concordato giudiziale o extragiudiziale;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un’impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione del servizio da parte del concessionario senza giustificato motivo;
- ritardo superiore a 3 mesi rispetto ai tempi previsti dall’art. 5 del presente atto e relativi al termine per la completa messa in funzione dei distributori automatici;
- ritardo superiore a un mese rispetto ai tempi previsti dall'art. 6 del presente atto in relazione al termine per l'intestazione dei contratti di utenza
- cessione a terzi della esecuzione della gestione o parte di essa;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.
La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere.
Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi il servizio in danno del Concessionario.
La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso sia eventualmente incorso, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.
Verificandosi l’ipotesi di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione prestata.
Art. 20 RECESSO ANTICIPATO
Ai sensi dell’articolo 21–sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., il Comune di Bagnacavallo può recedere dal contratto:
a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico o cause di forza maggiore o per particolari e imprescindibili necessità, quali interventi di manutenzione urgenti o esigenze impreviste;
b. qualora, in virtù della convenzione in essere fra le Ferrovie dello Stato e Il Comune di Bagnacavallo, che regolamenta la cessione in uso al Comune dell'area del piazzale della stazione di Bagnacavallo, le Ferrovie dello Stato si avvalgano della facoltà ivi prevista di rioccupare in via provvisoria o definitiva il terreno consegnato in uso al Comune;
c. laddove il Concessionario, pur dando corso all’esecuzione della concessione, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.
Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sul servizio in oggetto non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull’equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo contemperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all’altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.
Per le ipotesi previste al comma 1, il recesso è comunicato da parte del Comune al Concessionario con i seguenti preavvisi:
- per le ipotesi previste al comma 1, lettera a) con preavviso di almeno due giorni;
- per le ipotesi previste al comma 1, lettera b) e lettera c) con preavviso di 30 (trenta) giorni solari consecutivi;
Il recesso di cui al comma 1, lettera c), determina l’escussione integrale della cauzione definitiva.
Per l’ipotesi prevista al comma 2 il recesso é comunicato dalla parte che vi abbia interesse all'altra parte con un preavviso di di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.
In caso di recesso, al Concessionario non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
Art. 21 — FALLIMENTO, SUCCESSIONE E CESSIONE DI AZIENDA
Il Comune in caso di fallimento del Concessionario o di liquidazione coatta o concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11 — comma 3
— del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 s.m.i., potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per la concessione. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.
La concessione avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
La concessione si intende risolta in caso di fallimento, anche a seguito di concordato preventivo, della ditta aggiudicataria. In caso di decesso del titolare della ditta concessionaria l'Amministrazione Comunale può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi e dei successori oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare con provvedimento amministrativo risolto l'impegno assunto dal de cuius. Il consenso scritto dell'Amministrazione Comunale è analogamente necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione dell'azienda.
Art. 22. CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro competente di Ravenna.
Art. 23 RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE
Per quanto non regolamentato dal presente atto, si richiamano le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la tipologia del servizio affidato in concessione e del presente contratto.
Art. 24 SPESE CONTRATTUALI
La presente convenzione sarà stipulata a mezzo di scrittura privata ai sensi dell'art. 73, comma 5 del vigente Regolamento dei Contratti del Comune di Bagnacavallo Tutte le spese inerenti il presente atto, imposte e tasse e quant’altro occorre per dare corso legale alla presente convenzione, sono a carico del Concessionario.
CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE DEL MANUFATTO
All’interno dell’ area in concessione va inserito il manufatto che deve essere una piccola struttura dimensionata dal punto di vista tecnico e costruttivo al fine di limitare il più possibile l'impatto ambientale, garantendo il corretto inserimento architettonico e urbanistico della stessa nel contesto di collocazione.
L’altezza massima della costruzione sarà pari a m. 3.40, misurata all’ imposta più bassa.
Sulla struttura esterna possono essere presenti piccole aperture aventi funzione di aerazione. La struttura conterrà all’interno l’ impianto erogatore con i relativi accessori, compreso gli eventuali macchinari per il raffrescamento e riscaldamento, che non devono essere visibili dall’esterno.
La struttura e l’area di pertinenza vanno illuminate con punti luce che evitino fenomeni di abbagliamento.
CERTIFICAZIONI
Il concessionario deve certificare che i materiali e gli apparecchi utilizzati sono rispondenti ai requisiti essenziali previsti dalle direttive Europee e dalla normativa nazionale vigente, in particolare dalla direttiva 2004/108/CE “Direttiva di compatibilità elettromagnetica”, dalla direttiva 2006/95/CE “Direttiva bassa tensione” e dal D.M. 174/04 “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano”.
L’impianto ed le relative apparecchiature dovranno essere realizzati da aziende certificate secondo i seguenti standard :
✓ Sistema Qualità Certificato in ottemperanza a quanto prescritto dalla Normativa UNI-EN ISO 9001:2008. Relativamente alla realizzazione di apparecchiature per il trattamento dell’acqua.
✓ UNI EN ISO 22000:2005 – cat. K, relativamente alla progettazione, installazione, assistenza tecnica di sistemi di erogazione pubblica e privata di acqua affinata e/o addittivata di gas ad uso alimentare.
Tutte le apparecchiature previste dovranno essere complete di garanzie e certificazioni emesse dai produttori e dovranno aver ottenuto la rispondenza ai seguenti requisiti:
✓ D.M. 174 del 6 aprile 2004 (GU n. 166 del 17-7-2004) “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano”;
✓ Norme italiane UNI, CEI e/o norme europee (DIN, ÖNORM, BSI, DVGW, IBN-IN, ecc.) ove queste esistano e siano applicabili ed in ogni caso a regola
d’arte;
✓ 2004/108/CE “Direttiva di compatibilità elettromagnetica”;
✓ 2006/95/CE “Direttiva bassa tensione”.
Gli impianti dovranno essere dotati di :
✓ Manuali d’uso e manutenzione dei componenti costituenti l’impianto.
✓ Manuale del corretto utilizzo dell’anidride carbonica E290.
✓ Manuale corretta prassi igienica.
✓ Piano di autocontrollo