DIRIGENTI AGENZIE MARITTIME
DIRIGENTI AGENZIE MARITTIME
Marzo 2017
ESTREMI E PARTI STIPULANTI | |||
Data di stipula | Decorrenza | Scadenza | |
Accordo di rinnovo | 13 febbraio 2017 | 1° gennaio 2015 | 31 dicembre 2018 |
Parti stipulanti | Federagenti e Manageritalia | ||
CCNL | 31 ottobre 2014 | 1° gennaio 2012 | 31 dicembre 2014 |
Parti stipulanti | Federagenti e Manageritalia | ||
Campo di applicazione | Il c.c.n.l. si applica ai dirigenti delle agenzie marittime raccomandatarie, xxxxxxx xxxxx e mediatori marittimi |
DATI RETRIBUTIVI | |
Minimi contrattuali | Retribuzione minima di ingresso. La retribuzione mensile dei dirigenti assunti o nominati successivamente al 13 febbraio 2017 non può essere inferiore a euro 3.500. Aumenti retributivi. Ferma restando la retribuzione minima di ingresso, ai dirigenti competono i seguenti aumenti sulla retribuzione di fatto, a titolo di superminimo contrattuale: - euro 80 dal 1.3.2017; - euro 110 dal 1.1.2018; - euro 160 dal 1.12.2018. Tali aumenti possono essere assorbiti, fino a concorrenza, da ogni aumento concesso a qualsiasi titolo dal datore di lavoro con clausola espressa di assorbibilità. |
Mensilità supplementari | Al dirigente viene corrisposto un importo, pari ad una mensilità della retribuzione, nel mese di dicembre (tredicesima) ed entro la prima decade di luglio (quattordicesima) di ogni anno. La base di computo della retribuzione mensile è costituita da: minimo contrattuale, eventuali importi attribuiti a titolo di ex elemento di maggiorazione, ex scatti di anzianità, superminimo contrattuale, superminimo individuale in numerario. Nel caso di inizio/cessazione del rapporto nel corso dei 12 mesi precedenti l’erogazione di ciascuna delle due mensilità supplementari, il dirigente ha diritto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio (la frazione di mese superiore a 15 giorni si considera mese intero). |
Retribuzione variabile | Il c.c.n.l. prevede la stipulazione di accordi collettivi o individuali per la definizione di erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali o nel raggiungimento di obiettivi individuali. |
Parametri retributivi | Divisori contrattuali della retribuzione mensile: quota giornaliera 26. Numero di mensilità: 14. Elementi della retribuzione: minimo contrattuale ed eventuali importi attribuiti a titolo di ex elemento di maggiorazione, ex scatti di anzianità, superminimo contrattuale, superminimo individuale in numerario. Retribuzione globale annua: non può essere inferiore a quella dell’impiegato meglio retribuito alle dirette dipendenze del dirigente. |
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO | |
Qualifica | La qualifica di dirigente di agenzia marittima è attribuita ai prestatori di lavoro subordinato che svolgono compiti che importino la disponibilità, con autonomia e discrezionalità, delle direttive da imprimere agli affari aziendali all'interno e nei rapporti con i terzi, con poteri bensì subordinati ma tuttavia di disposizione nell'andamento generale dell'azienda o di una parte autonoma di essa considerata come organismo unitario, sia dal lato tecnico che amministrativo, con diretta responsabilità verso il datore di lavoro o suo delegato: institori e procuratori ai quali la procura conferisce non in modo occasionale poteri e rappresentanza di tutta o di una parte preponderante dell'azienda, direttori, condirettori, vice direttori sia tecnici che amministrativi e coloro ai quali l'azienda abbia espressamente conferito la qualifica di dirigente o comunque assegnato compiti che comportino i poteri di cui sopra. |
Periodo di prova | E’ ammesso limitatamente ai dirigenti di nuova assunzione per una durata non superiore a sei mesi; dal computo sono esclusi eventuali periodi di sospensione del rapporto per malattia o infortunio, fino a 60 giorni. |
ORARIO DI LAVORO | |
Prestazione lavorativa | La prestazione del dirigente si effettua, di massima, in corrispondenza con l’orario normale dell’unità produttiva cui il dirigente è addetto. |
Festività | Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge (1° gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1° maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1° novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre) e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è ubicata l'unità produttiva (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma). Retribuzione: le festività infrasettimanali cadenti in domenica o nella giornata di riposo infrasettimanale sono retribuite a parte, in aggiunta alla normale retribuzione mensile. |
Ferie | Maturazione: 30 giorni per ogni anno di servizio. Rapporti iniziati/cessati in corso d’anno: 1/12 per ogni mese di servizio (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero). Retribuzione: l’incidenza sul trattamento di ferie delle provvigioni e degli altri elementi variabili viene calcolata in base alla media degli emolumenti corrisposti nei 12 mesi precedenti. |
Permessi Ex festività | Permessi ex festività: 4 giornate di permesso retribuito. Ex festività del 4 novembre: viene retribuita in aggiunta alla retribuzione mensile. |
VICENDE DEL RAPPORTO | |
Malattia | A decorrere dal 1.3.2017, il periodo di conservazione del posto ha la durata di 8 mesi in un anno solare (per “anno solare” si intende il periodo a ritroso di 365 giorni rispetto all’ultimo evento morboso) durante i quali viene erogata l’intera retribuzione (fino al 28.2.2017 il periodo di conservazione del posto è pari a 12 mesi). Per il dirigente in prova, il periodo di conservazione del posto si conclude al termine del periodo di prova (in caso di risoluzione del rapporto da parte dell’azienda è dovuta al dirigente un’indennità pari al 50% dell’indennità sostitutiva del preavviso). Prolungamento del comporto per gravi patologie: in caso di patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita, il periodo di conservazione del posto viene prolungato, a richiesta del lavoratore presentata a mezzo raccomandata a.r. prima della scadenza dell’8° mese, per un ulteriore periodo di 6 mesi durante i quali viene corrisposta l’intera retribuzione. |
VICENDE DEL RAPPORTO | |
Maternità | Durante il congedo di maternità l’azienda integra l’indennità a carico Inps fino a raggiungere l’intera retribuzione mensile. |
Infortunio sul lavoro | Il caso di infortunio il periodo di conservazione del posto è pari a 20 mesi durante i quali viene erogata l’intera retribuzione. |
Congedo matrimoniale | 15 giorni di calendario di congedo retribuito. |
Servizio militare | Valgono le norme contrattuali collettive in vigore per gli impiegati di massima categoria dipendenti dall’azienda cui il dirigente appartiene. |
Aspettativa | Al dirigente che ne faccia richiesta per giustificati motivi viene concesso un periodo di aspettativa fino a 3 mesi, rinnovabile per ulteriori 3 mesi; il datore di lavoro ha facoltà di non corrispondere la retribuzione. Il periodo di aspettativa è considerato utile agli effetti dall’anzianità di servizio. |
Congedi per la prevenzione medica | Un giorno di congedo retribuito ogni biennio per consentire l’utilizzo dei voucher di medicina preventiva, secondo il programma attuato dal fondo Besusso. |
Trasferta | Il trattamento per le trasferte e le missioni è regolato da accordi diretti tra azienda e dirigente. |
Trasferimento | Al lavoratore trasferito, oltre al rimborso delle spese incontrate per sé e famiglia per effetto del trasferimento ed all’eventuale maggior spesa per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella sede di provenienza e per un periodo non inferiore a 12 mesi, è dovuta un’indennità commisurata: - a due mensilità di retribuzione per il dirigente con carichi di famiglia; - a mezza mensilità per il dirigente senza carichi di famiglia. In caso di successiva risoluzione del rapporto per licenziamento (non per giusta causa), l’azienda rimborsa le spese relative al rientro del dirigente e della sua famiglia alla sede originaria purché il rientro sia effettuato entro sei mesi dall’evento. Analoga procedura viene seguita per i familiari in caso di decesso del dirigente. Esclusioni: salvo diverso accordo fra le parti, il trasferimento non può essere disposto nei confronti del dirigente che abbia compiuto il 55° anno di età, se uomo, o il 50° anno di età, se donna. Analogamente, l’azienda non può unilateralmente disporre il trasferimento del dirigente in un Paese estero situato in una delle aree geografiche dichiarate “zone a rischio” o anche, per il dirigente con familiari a carico, “zone di cautela” dall’Unità di crisi del Ministero degli esteri. |
DISCIPLINE SPECIALI | |
Lavoro a tempo determinato | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
Lavoro a tempo parziale | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA | |
Attività sindacale | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
WELFARE CONTRATTUALE | ||||||
Previdenza complementare | Fondo di previdenza complementare “Xxxxx Xxxxx”. Le aliquote contributive sono calcolate su una retribuzione convenzionale annua di euro 59.224,54: Fondo di previdenza individuale “Xxxxxxx Xxxxxxx”. Contributo: - a carico azienda: 10% riferito ad una retribuzione convenzionale annua di euro 48.030,49; - a carico dirigente: 10% riferito ad una retribuzione convenzionale annua di euro 4.648,11. Riduzione contributiva: spetta dal 13.2.2017 ai dirigenti assunti/nominati entro il compimento del 48º anno di età o disoccupati di età non inferiore a 55 anni compiuti. La riduzione riguarda il contributo ordinario a carico azienda che è pari: - al 3,97% per l’anno 2016; - al 4,05% per l’anno 2017; - al 4,13% a decorrere dal 2018. La durata della riduzione contributiva varia in relazione all’età del dirigente: - fino a 40 anni di età si applica per 4 anni; - da 41 a 45 anni di età si applica per 3 anni; - da 46 a 48 anni di età si applica per 2 anni; - ai dirigenti disoccupati di età non inferiore a 55 anni, la riduzione viene applicata per 1 anno. Dirigenti temporanei: le aziende possono optare per l’applicazione della riduzione anche in assenza del requisito di età e per un periodo corrispondente alla metà della durata del contratto che abbia una durata minima di un anno. Il trattamento agevolativo non può in ogni caso avere una durata superiore a due anni. Dirigenti assunti dal 13.2.2017: per i dirigenti assunti/nominati dalla data indicata con una retribuzione (comprensiva degli elementi fissi e variabili) non superiore a 65.000 euro/anno riferiti ad un contratto di lavoro a tempo pieno, le aziende versano, indipendentemente da requisiti anagrafici e per una durata massima di 3 anni, il contributo ordinario a proprio carico nella misura di 300 euro/anno; non vengono richiesti né il contributo integrativo a carico azienda, né il contributo ordinario a carico dirigente; l’iscrizione all’associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” viene effettuata con sospensione degli obblighi contributivi. Ai fini della verifica del requisito retributivo, il datore di lavoro è tenuto ad inviare annualmente al SUID una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46, D.P.R. n. 445/2000, controfirmata dal dirigente. L’agevolazione può essere fruita una sola volta nella carriera lavorativa del dirigente | |||||
Assistenza integrativa | Fondo di assistenza sanitaria “Xxxxx Xxxxxxx”. Le aliquote sono calcolate su una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940: | |||||
Decorrenza | A carico azienda | A carico dirigente | ||||
per i dirigenti in servizio | per i dirigenti pensionati | in servizio | ||||
1.1.2015 | 5,50% | 2,46% | 1,87% | |||
1.1.2016 | 5,50% | 2,51% | 1,87% | |||
1.1.2018 | 5,50% | 2,56% | 1,87% |
Decorrenza | A carico azienda | A carico dirigente | |
contr.ordinario | contr.integrativo | contr.ordinario | |
1.1.2015 | 11,65% | 1,99% | 1,00% |
1.1.2016 | 11,88% | 2,03% | 1,00% |
1.1.2017 | 12,11% | 2,07% | 1,00% |
1.1.2018 | 12,35% | 2,11% | 1,00% |
WELFARE CONTRATTUALE | |
Polizze assicurative | L’azienda deve stipulare una polizza contro i rischi di infortunio professionale ed extraprofessionale, che assicuri una somma pari a: - 6 annualità di retribuzione, in caso di invalidità permanente che non consenta la prosecuzione del lavoro; - 5 annualità di retribuzione, in caso di morte. L’azienda deve inoltre farsi carico, anche in forma assicurativa, delle spese relative ai procedimenti penali (compresa assistenza di un legale di fiducia) per fatti direttamente connessi all’esercizio delle funzioni attribuite al dirigente. La tutela è esclusa nei casi di dolo o colpa grave del dirigente. |
Contributi contrattuali | Contribuzione al centro di formazione management del terziario (CFMT): - a carico azienda 129,12 euro/anno; - a carico dirigente 129,12 euro/anno. In via transitoria i contributi sono versati al fondo “Xxxxx Xxxxx”. |
ESTINZIONE DEL RAPPORTO | |
Preavviso | Durata in caso di licenziamento (fino al 12.2.2017) Xxxxxx in caso di licenziamento (dal 13.2.2017) Xxxxxx in caso di dimissioni (fino al 12.2.2017) Xxxxxx in caso di dimissioni (dal 13.2.2017) Decorrenza del preavviso: dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione. Dimissioni - Casi particolari: - trasferimento di proprietà dell’azienda: entro 6 mesi dalla comunicazione formale del trasferimento di proprietà, il dirigente può risolvere il rapporto con riconoscimento dell’indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento; - mutamento di posizione: il dirigente che, entro 60 giorni dal mutamento delle proprie mansioni sostanzialmente incidente sulla sua posizione, risolve il rapporto ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento. |
Trattamento di fine rapporto | Il c.c.n.l. rinvia alle disposizioni di legge. |
Anzianità di servizio in azienda | Periodo di preavviso |
fino al 4° anno | 6 mesi |
dal 5° all’8° | 8 mesi |
dal 9° al 12° | 10 mesi |
oltre il 12° | 12 mesi |
Anzianità di servizio in azienda | Periodo di preavviso |
fino al 4° anno | 6 mesi |
dal 5° al 10° | 8 mesi |
dall’11° al 15° | 10 mesi |
oltre il 15° | 12 mesi |
Anzianità di servizio in azienda | Periodo di preavviso |
fino al 4° anno | 3 mesi |
dal 5° all’8° | 4 mesi |
dal 9° al 12° | 5 mesi |
oltre il 12° | 6 mesi |
Anzianità di servizio in azienda | Periodo di preavviso |
fino al 4° anno | 3 mesi |
dal 5° al 10° | 4 mesi |
dall’11° al 15° | 5 mesi |
oltre il 15° | 6 mesi |