CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO CONSEGNA DEI GIORNALI NELLA GIORNATA DI SABATO - ANTICIPATO
CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO CONSEGNA DEI GIORNALI NELLA GIORNATA DI SABATO - ANTICIPATO
Le presenti Condizioni Generali di Servizio (di seguito “CGS”) si compongono di 14 articoli e disciplinano la fornitura del Servizio di “Consegna dei giornali nella giornata di sabato” di Poste Italiane S.p.A. (di seguito “Poste”).
ART. 1 - VALORE DEGLI ALLEGATI
Le presenti CGS, la proposta di Poste e l’accettazione della Società unitamente agli allegati di seguito elencati formano parte integrante e sostanziale dell’accordo attuativo (di seguito, complessivamente “Accordo Attuativo”).
Si allegano:
Allegato 1. Scheda Cliente
Allegato 2.Tabelle prezzi validi dal 01/01/2022 al 31/12/2023 Allegato 3. Scheda Tecnica
Allegato 4. Classificazione dei Comuni e dei CAP per gruppo tariffario Allegato 5. Disposizioni relative al piano straordinario contro le mafie di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
Allegato 6: “Informativa privacy per persone fisiche e soggetti assimilabili fornita da Poste Italiane S.p.A. o, in alternativa, “Informativa privacy per persone giuridiche e soggetti assimilabili, fornita da Poste Italiane S.p.A..
ART. 2 - OGGETTO
2.1 Con il presente Accordo Attuativo la Società richiede il servizio di consegna dei giornali nella giornata del sabato (di seguito “Servizio”), che Poste eroga nei confronti dei singoli richiedenti (di seguito “Società”) a seguito dell’Accordo Quadro, da ultimo, sottoscritto con la FIEG (di seguito ”Accordo Quadro ”). Resta inteso che il Servizio sarà erogato alle medesime condizioni, su richiesta, anche a Società che non siano aderenti alla FIEG.
Ed. Gennaio 2022
2.2 Il Servizio, dettagliatamente descritto nell’Allegato 3, non rientra nel servizio postale universale di cui all’art. 3 del D.L. 261 del 22/07/99 e viene erogato ai Clienti che già usufruiscono del servizio universale di Poste avente per oggetto il recapito di uno o più dei seguenti prodotti: Quotidiani ROC, Giornali locali, Periodici ROC, Stampe Periodiche in regime Libero. Il servizio, nello specifico, comprende le seguenti attività:
• accettazione da parte di Poste dei giornali presentati dalla Società con le modalità e presso i Centri di impostazione riportati nell’Allegato 3;
• trasporto e consegna dei giornali da parte di Poste.
2.3 Poste Italiane si riserva, e la Società sin da ora accetta esplicitamente, con la sottoscrizione del presente Accordo, che il Servizio venga espletato secondo un modello operativo che include ed integra unitariamente e stabilmente nodi organizzativo-produttivo anche delle società del Gruppo e/o soggetti terzi, ferma restando la responsabilità dell’esecuzione del Servizio in capo a Poste stessa.
ART. 3 - EFFICACIA E DURATA
3.1 Ai fini del perfezionamento dell’Accordo Attuativo, la Società dovrà restituire a Poste debitamente sottoscritta l’accettazione della relativa proposta contrattuale, approvando altresì le clausole vessatorie di cui al successivo art. 14.
3.2 Il presente Accordo Attuativo avrà validità sino al 31.12.2023 a decorrere dal suo perfezionamento e si intenderà tacitamente rinnovato sino alla scadenza naturale o al venir meno per qualsiasi ragione, dell’Accordo Quadro e salvo disdetta di una delle Parti da comunicarsi con un preavviso di 30 giorni agli indirizzi di cui al successivo art. 12.
Resta inteso che l’attivazione del servizio richiede adempimenti tecnici che non possono essere assolti in meno di 17 giorni lavorativi dalla firma della documentazione contrattuale.
ART. 4 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO.
4.1 Ai fini della determinazione dei prezzi, il territorio nazionale viene suddiviso nelle seguenti aree di destinazione (di seguito “Cluster”) caratterizzate da una differente densità del numero di copie da consegnare per chilometro quadrato (kmq):
- Cluster A, B, C per i capoluoghi di provincia con densità rispettivamente pari a:
• A => 40 copie per kmq
• B => 10 copie per kmq
• C =>5 copie per kmq
- Cluster D, E e F per le province (eccetto i capoluoghi) con densità rispettivamente pari a:
• D =>5 copie per kmq;
• E =>1 copie per kmq;
• F < 1 copie per kmq
4.2 I prezzi del Servizio sono differenziati in funzione dei Cluster di destinazione. Per il periodo dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 i prezzi applicati al servizio sono quelli di cui all’Allegato 2 del presente accordo.
4.3 Il servizio è imponibile ad Iva ad aliquota ordinaria; per le destinazioni in località ExtraUE ai fini Iva il servizio è non imponibile ad Iva ai sensi dell’articolo 9 comma 1 n. 4 del DPR n. 633/1972. Per i clienti residenti all’estero l’imposta sul valore aggiunto si applica in base alle informazioni ottenute dal cliente con la compilazione del Tax form reso disponibile da Poste.
4.4 Le fatture saranno inviate all’indirizzo e secondo le modalità indicate nella Scheda Cliente.
Se il Cliente è un’Amministrazione tenuta – ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e ai sensi del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 – alla fatturazione elettronica, la fattura verrà emessa secondo le modalità ivi previste e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio.
Ove il cliente fosse una amministrazione pubblica di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, lo stesso è tenuto a comunicare i dati obbligatori previsti dall’art.191, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 909 Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha modificato l’art. 1 del D.lgs. n. 127/2015, la fattura verrà emessa secondo le modalità ivi previste e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio. Resta inteso che, ai fini dei precedenti capoverso, il Cliente dovrà:
a) compilare correttamente l’apposita sezione presente nella Scheda Cliente (Allegato 1);
b) comunicare a Poste, all’indirizzo XX.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, entro 10 giorni, ogni variazione apportata alla citata sezione, con particolare riguardo.
1. per i clienti rientranti nella casistica A), al codice ufficio ed all’impegno contabile di spesa registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
2. per i clienti rientranti nella casistica B), al Codice Destinatario e/o all’indirizzo di PEC;
3. per i clienti rientranti nella casistica C), all’Indirizzo definito nella Scheda Cliente.
4.5 Il pagamento avverrà in modalità anticipata .
A tal fine la Società è tenuta a comunicare alla struttura commerciale territorialmente competente, indicata nella Scheda Cliente almeno 7 giorni prima della data di consegna dei giornali, i quantitativi che intende spedire. Sulla base dei quantitativi di cui sopra Poste emette fattura che sarà inoltrata all’indirizzo indicato nella Scheda Cliente.
Al ricevimento della fattura il Cliente provvederà a versare l’importo richiesto sul ccp n. intestato a Poste Italiane, apponendo nella causale la
seguente dicitura: “Servizio …….– fatt. num… ”
La Società potrà, conseguentemente, recarsi presso uno dei Centri di impostazione indicati nell’Allegato 3, previo pagamento dell’importo indicato in fattura, esibendo la relativa ricevuta.
Qualora in fase di accettazione emerga che il corrispettivo versato dalla Società è di importo inferiore al valore della spedizione, Poste prenderà in carico esclusivamente il quantitativo di invii corrispondenti al valore effettivamente pagato.
Qualora in fase di accettazione emerga che il corrispettivo versato dalla Società è di importo superiore al valore della spedizione, Poste provvederà ad emettere nota di credito e ad effettuare il successivo rimborso della differenza tra il valore corrisposto e la spedizione effettivamente presentata.
4.6 Ove la Società sia un soggetto obbligato all’applicazione del Codice Contratti Pubblici, così come definito nella Scheda Cliente, secondo quanto previsto dall’articolo 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n.136 “Piano straordinario contro le mafie”, la Società si avvarrà per i pagamenti a mezzo bonifico del c.c.p. secondo le modalità di cui all’allegato 5.
ART. 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ
5.1 Ai fini della corretta esecuzione del Servizio, la Società si impegna ad adempiere correttamente tutte le obbligazioni ivi previste ed in particolare a:
a) utilizzare il Servizio esclusivamente per la spedizione di giornali;
b) confezionare ed allestire i giornali, a proprie spese e cure, rispettando le specifiche tecniche indicate nell’Allegato 3;
c) presentare i giornali, corredati dalla apposita distinta di spedizione, presso i Centri di impostazione di cui all’Allegato 3 entro e non oltre gli orari limite indicati da Poste. Resta inteso che i giornali eventualmente presentati oltre gli orari limite sono, a tutti gli effetti, soggetti alle condizioni anche economiche del presente Accordo Attuativo;
d) autorizzare la custodia, a proprie spese ed a cura di Xxxxx, nel caso in
cui, per fatti non imputabili a Poste, il Servizio fosse interrotto;
e) effettuare il pagamento dei corrispettivi nei termini e con le modalità di cui all’articolo 4;
f) assumere ogni più ampia responsabilità sui contenuti delle spedizioni, con espresso esonero di Poste da ogni responsabilità ed onere di accertamento e/o controllo al riguardo;
g) manlevare e tenere indenne Poste da ogni perdita, danno, responsabilità, costo, onere e spese, anche legale, quale conseguenza del mancato rispetto delle normative vigenti o di qualsiasi inadempimento, da parte della Società medesimo, agli obblighi ed alle garanzie previste e comunque connesse al Servizio;
h) comunicare a Poste eventuali aggiornamenti dei propri dati che siano funzionali alla corretta esecuzione del Servizio.
ART. 6 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DI POSTE
6.1 Poste si impegna ad adempiere correttamente tutte le obbligazioni ivi previste ed in particolare a:
a) accettare i giornali consegnati dalla Società dopo averne verificato la conformità a quanto dichiarato nella distinta di spedizione ed alle specifiche indicate nell’Allegato 3;
b) consegnare i giornali presso gli indirizzi indicati dalla Società o, nel caso di destinazioni con bassa densità abitativa, presso gli Uffici Postali, secondo le modalità ed i tempi di consegna di cui all’Allegato 3.
6.2 Poste è responsabile degli invii presentati dalla Società dal momento della presa in consegna e risponderà unicamente dei danni che saranno conseguenza diretta ed immediata della propria condotta, con espressa esclusione, altresì, dei danni indiretti quali, a titolo esemplificativo, e non esaustivo, mancato guadagno, perdita di utili e di clientela, derivanti da mancato espletamento del servizio, perdita, manomissione o danneggiamento degli invii.
6.3 Poste non è responsabile, altresì, per eventuali danni, imputabili alla Società, causati da difetti di confezionamento o dall’inclusione negli invii postali di oggetti non ammessi.
6.4 Poste non sarà in ogni caso responsabile verso la Società per ritardi, malfunzionamenti e interruzioni del Servizio causati da comunicazione errata da parte della Società dei dati necessari per l’esecuzione del Servizio e/o errata utilizzazione del Servizio da parte della Società e/o presentazione degli invii oltre gli orari limite indicati da Poste.
6.5 Poste non assume alcuna responsabilità per ogni eventualità negativa e/o anomalia che possa verificarsi nello svolgimento del Servizio per cause di forza maggiore, caso fortuito e per ogni altra causa, nessuna esclusa, non direttamente imputabile ad essa. Per “forza maggiore” si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, atti ostativi di pubbliche autorità, guerre, insurrezioni o disordini civili, scioperi, serrate, blocchi od embarghi, interruzioni nella fornitura di energia elettrica, disastri naturali, epidemie. Nel caso in cui l’erogazione del Servizio fosse ritardata, impedita od ostacolata da cause di forza maggiore o da altre circostanze al di fuori del ragionevole controllo di Poste, il Servizio afferente la causa ostativa sarà sospeso per il periodo equivalente alla durata della causa esimente.
In caso di sospensione del servizio protratta per oltre 15 (quindici) giorni consecutivi, la Società ha la facoltà di recedere dal presente Accordo Attuativo con effetto immediato, dandone comunicazione scritta a Poste tramite raccomandata A/R all’indirizzo indicato per le comunicazioni, fermo restando l’obbligo della Società di effettuare il pagamento dei corrispettivi per il servizio erogato fino alla data del recesso
ART. 7 - MODIFICHE E DIVIETO DI CESSIONE.
7.1 Poste, nel corso del rapporto contrattuale, si riserva la facoltà di modificare le presenti condizioni contrattuali per eventuali sopravvenute esigenze tecnico-operative e gestionali.
7.2 Le modifiche/integrazioni verranno comunicate al Cliente tramite fax, raccomandata o idonei mezzi di comunicazione a distanza - per l’uso dei quali sin da ora il Cliente stesso presta il proprio consenso - agli indirizzi indicati nella Scheda Cliente.
7.3 Poste si riserva, altresì, la facoltà di modificare o integrare le specifiche tecniche del Servizio pubblicate sul sito di Poste. Tali modifiche/integrazioni verranno pubblicizzate presso i punti di accettazione e sul Sito nella sezione
dedicata ai Prodotti editoriali.
7.4 La Società, qualora non intendesse accettare tali nuove condizioni, potrà recedere dal presente Accordo Attuativo, dandone comunicazione scritta da inviare all’indirizzo di Poste di cui al successivo art. 12, tramite raccomandata AR, entro 30 gg. dalla data di comunicazione di Poste. Il recesso avrà efficacia dall’ultimo giorno del mese di ricevimento da parte di Poste della comunicazione della Società, fermo restando l’obbligo di pagamento dei corrispettivi dovuti per il Servizio effettuato fino alla data del recesso.
7.5 In mancanza di recesso, le variazioni si intenderanno accettate.
7.6 Il presente Accordo Attuativo non è cedibile, in tutto o in parte, se non previo accordo scritto tra le Parti.
ART. 8 - RISOLUZIONE
8.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c., in caso di inadempimento della Società alle clausole dell’Accordo Attuativo, Poste potrà intimarle per iscritto di adempiere entro 15 giorni, dichiarando che, qualora tale termine sia decorso inutilmente, l’Accordo Attuativo si intenderà senz’altro risolto, salvo il risarcimento di eventuali danni.
ART. 9 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
9.1 Poste si riserva, inoltre, la facoltà di sospendere il Servizio per sopravvenute esigenze tecnico–operative.
ART. 10 - FORO COMPETENTE
10.1 Per ogni controversia concernente l’esecuzione e/o l’interpretazione del presente Accordo Attuativo è competente il Foro di Roma.
ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
11.1 Costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti condizioni l’informativa privacy fornita da Poste di cui il Cliente dichiara di aver preso visione.
ART. 12 - COMUNICAZIONI
12.1 Tutte le comunicazioni, relative al presente Accordo Attuativo, dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata a/r anticipata via fax o tramite posta elettronica certificata agli indirizzi riportati nella Scheda Cliente.
ART. 13 - RECLAMI
13.1 La Società o un soggetto da quest’ultima delegato può presentare reclamo entro 3 mesi dalla data di spedizione degli invii secondo le modalità indicate sul sito Internet xxx.xxxxx.xx, nella specifica sezione “Contattaci”.
13.2 Poste provvederà a riscontrare il reclamo entro 45 giorni solari a decorrere dalla data di ricevimento dello stesso.
13.3 Qualora non avesse ricevuto alcuna risposta entro il termine di cui sopra, ovvero il reclamo non abbia avuto esito ritenuto soddisfacente, la Società potrà accedere alla procedura conciliativa secondo le modalità pubblicate sul sito Internet xxx.xxxxx.xx.
13.4 Qualora all’esito della procedura di cui al precedente capoverso la Società ritenga che la stessa non abbia avuto esito soddisfacente, lo stesso potrà rivolgersi all’Autorità di Regolamentazione del settore postale, anche avvalendosi delle associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti.
ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI
14.1 In considerazione dell’evoluzione dello scenario normativo di riferimento nazionale ed europeo, il presente Accordo Attuativo potrà essere modificato o cessare di efficacia in conseguenza di interventi normativi sul settore postale.
14.2 Costituiscono clausole vessatorie che il Cliente, all’atto dell’accettazione, deve specificamente approvare ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli dell’Accordo Attuativo: 4.2 (corrispettivi e modalità di pagamento) 5.1 (Obblighi e responsabilità della Società); ) 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5 (Obblighi e responsabilità di Poste); 7.1, 7.2,
7.5 e 7.6 (Xxxxxxxxx e divieto di cessione); 9.1 (Sospensione del Servizio);
10.1 (Foro competente); 13.1 (Reclami).