CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da svolgersi in modalità telematica mediante l’utilizzo del sistema START, finalizzato all’aggiudicazione di un Accordo Quadro ex art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di Materiale di Consumo “WATERS”, per lo svolgimento delle attività analitiche del Laboratorio di Chimica di ARPAT Area Vasta Costa per la durata di mesi 12 (dodici).
Allegato D
Indice
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI APPALTO ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO
ART. 3 – ESECUZIONE E VARIAZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLA FORNITURA ART. 4 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
ART. 5 – INDISPONIBILITA’ TEMPORANEA DEI PRODOTTI
ART. 6 – MODALITA’ DI CONSEGNA – CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA ART. 7 – CORRISPETTIVO DI APPALTO
ART. 8 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO ART. 9 – CONTESTAZIONI, INOSSERVANZE E PENALITA’ ART. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO
ART. 11 – CESSIONE DEL CREDITO ART. 12 – CESSIONE DELLA DITTA
ART. 13 – RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO
ART. 14 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – OSSERVANZA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, ASSICURAZIONI E PREVIDENZE SOCIALI
ART. 15 – SICUREZZA SUL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE ART. 16 – CLAUSOLA ANTICORRUZIONE
ART. 17 – STIPULA CONTRATTUALE ART. 18 – FORO COMPETENTE
ART. 19 – NORME DI RINVIO
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI APPALTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura di Materiale di Consumo “WATERS”,, per lo svolgimento delle attività analitiche del Laboratorio di Chimica di ARPAT Area Vasta Costa, come da specifiche dettagliate nella scheda tecnica allegata al presente capitolato speciale d’appalto di seguito denominato “CSA” .
Il presente appalto ha una durata di 12 (dodici) mesi, con decorrenza dall'effettivo perfezionamento dell’Accordo Quadro ovvero dall'invio del primo ordine/contratto. Si precisa che il valore massimo del presente Accordo Quadro è pari ad Euro 10.000 (Diecimila/00) oltre IVA, mentre l’importo dell’offerta economica da presentare deve corrispondere all’importo del preventivo di spesa proposto dall’operatore economico in seguito all’indagine esplorativa di mercato. Non saranno, pertanto, ammesse offerte di importo superiore al preventivo di spesa presentato.
Il valore suddetto non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale ed ha il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto ed il quadro economico massimo dell’accordo quadro.
Tale importo, pertanto, non è in alcun modo impegnativo e vincolante per ARPAT, costituendo l’Accordo Quadro unicamente un documento base per la regolamentazione e l’aggiudicazione degli appalti attuativi (ordini/contratto).
Con la stipula dell’Accordo Quadro, l’aggiudicatario della procedura si impegna a rispondere ai singoli appalti attuativi (ordini/contratto) fino alla conclusione del periodo di validità e alle condizioni di cui al CSA.
La previsione economica dell'Accordo Quadro si deve intendere come valore indicativo senza che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta.
ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO
L’Accordo Quadro avrà la durata massima di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di invio del primo ordine/contratto o comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale stabilito in Euro 10,000 (Diecimila/00) oltre IVA.
L'Accordo Quadro cesserà pertanto di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza del termine di durata, venisse esaurito l'importo contrattuale.
ART. 3 – ESECUZIONE E VARIAZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLA FORNITURA
Il fornitore è tenuto ad eseguire la fornitura nei tempi e nei modi previsti dal CSA, sulla base dell’emissione dei relativi ordini di acquisto che saranno trasmessi via posta elettronica certificata (PEC).
Gli ordini/contratto saranno emessi, di norma, per importi non inferiori a Euro 250,00 (esclusa IVA) fatti salvi casi di urgenza.
Sono a carico del fornitore e sono compresi nelle condizioni di fornitura tutti gli oneri riguardanti l’imballo, il facchinaggio, l’assicurazione, il trasporto.
XXXXX si riserva la facoltà di acquisire altri prodotti non previsti nell’elenco della scheda tecnica allegata al presente CSA. Pertanto, il fornitore si impegna espressamente a formulare su tali prodotti uno sconto non inferiore al 10% sul listino prezzi.
ART. 4 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
Tutti i prodotti offerti devono:
• essere conformi alle caratteristiche riportate nella scheda tecnica allegata al CSA;
• essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio;
• essere prodotti da ditta certificata ISO 9001;
• essere confezionati in conformità alle normative in vigore, in modo tale da garantirne la corretta conservazione, qualora necessario, e durante le
fasi di trasporto;
• essere consegnati sempre con i tempi di scadenza massimi non inferiori ai 2/3 del periodo di conservazione, ove prevista;
• garantire il rispetto della corretta temperatura di conservazione dei prodotti, in caso di prodotti a conservazione refrigerata, anche nelle fasi di trasporto e consegna della merce alle sedi ARPAT.
l fornitore si impegna a fornire per tutta la durata dell’Accordo Quadro gli stessi articoli offerti ed identificati con preciso codice/articolo, e a non sostituire gli stessi con altri equivalenti.
ART. 5 – INDISPONIBILITA’ TEMPORANEA DEI PRODOTTI
In caso di indisponibilità temporanea dei prodotti per causa di forza maggiore, la società aggiudicataria dovrà comunicare ad ARPAT la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini.
In particolare il fornitore dovrà comunicare tempestivamente, per iscritto ad ARPAT, entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento, la mancata disponibilità di uno o più prodotti, indicando, per ogni prodotto:
1) la denominazione;
2) il periodo di indisponibilità, ove noto, o prevedibile;
3) la causa di indisponibilità.
In caso di mancata tempestiva comunicazione, verranno applicate le penali previste all’art. 9 del presente CSA.
ART. 6 - MODALITA’ DI CONSEGNA – CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA
Le consegne dovranno avvenire direttamente nel luogo indicato nell'ordine, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì. La consegna del materiale richiesto dovrà avvenire entro 20 (venti) giorni consecutivi dal ricevimento dell’ordine.
In caso di urgenza, espressamente indicata nell'ordine, la consegna dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'ordine.
Le consegne si intendono eseguite quando la fornitura dei beni, senza dar luogo a contestazioni, perviene nei luoghi precisati nell'ordine di fornitura.
La società aggiudicataria deve notificare tempestivamente al Settore Attività Amministrative di Area Xxxxx Xxxxx i casi di impossibilità alla consegna, di variazione di codice o di confezionamento.
Nel caso in cui l’impossibilità di consegna sia tale da creare problemi all’attività routinaria del servizio o si verifichi un ritiro del prodotto dal commercio, la società aggiudicataria si impegna ad assicurare, la fornitura di un prodotto sostitutivo senza costi aggiuntivi.
Le bolle di consegna o i documenti di trasporto dovranno obbligatoriamente riportare il numero dell'ordine, la data di riferimento, il numero del lotto di produzione, la data di scadenza, ed, ove possibile, il costo unitario del prodotto.
ART. 7 – CORRISPETTIVO DI APPALTO
I prezzi fissati all’atto dell’aggiudicazione, comprensivi di tutti gli oneri (trasporto, imballo, eventuali spese doganali, consegna e quant’altro richiesto nel presente capitolato), resteranno fissi ed invariati per tutta la durata dell’accordo quadro.
L’I.V.A., applicata di legge, sarà a carico di ARPAT.
ART. 8 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Le fatture da emettersi a seguito dell'esecuzione delle forniture oggetto del presente appalto dovranno essere intestate a:
ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana Xxx Xxxxxxx xx 00, 00000 Xxxxxxx – P.I. 04686190481
Le fatture dovranno essere trasmesse al sistema di interscambio (SDI) in forma elettronica con il formato previsto dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio da inserire è il seguente: UFNBJI
Il mancato utilizzo della modalità elettronica di fatturazione determinerà l'impossibilità, per ARPAT, di procedere al pagamento delle prestazioni rese in suo favore.
Si segnala che dal 1° luglio 2017, in riferimento al Decreto Legge n. 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 21 giugno 2017, ARPAT è soggetta allo “SPLIT PAYMENT”.
Dovranno essere emesse fatture per ogni ordine/contratto emesso, con l'indicazione del CIG e del numero e della data dell'ordine a cui fanno riferimento.
Il pagamento sarà effettuato entro il termine di 30 giorni in base a quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura (farà fede il timbro di protocollo dell’ARPAT) a mezzo mandato emesso dall’ARPAT, previa verifica della regolarità della fornitura del servizio sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo.
In caso di ritardato pagamento del corrispettivo entro il termine di pagamento sopraindicato, decorreranno gli interessi moratori nella misura del saggio prevista dall’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, modificato dal D. Lgs. n.192/2012.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul c/c indicato dall’aggiudicatario ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i..
La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano contestati eventuali addebiti alla ditta aggiudicataria. In tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data della notifica della comunicazione scritta delle decisioni assunte dal Direttore dell'esecuzione del contratto, sentita la ditta aggiudicataria.
Ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. n. 38/2007, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’aggiudicatario.
ART. 9 – CONTESTAZIONI, INOSSERVANZE E PENALITA'
Penalità
L’impresa è soggetta al pagamento di penali nei casi di seguito indicati:
a) il tempo utile per la consegna dei materiali suddetti è di 20 giorni continuativi, decorrenti dalla data di ricevimento dell’ordine. La pena pecuniaria giornaliera viene stabilita nell'1 per mille del valore dell’ordine non consegnato per ogni giorno di ritardo;
b) prodotti viziati o mancanza delle qualità promesse: a seguito di contestazione, si provvederà alla contestuale restituzione del materiale suddetto;
c) nel caso di vizi occulti o non facilmente riconoscibili, XXXXX provvederà a contestare la qualità e le caratteristiche dei prodotti finiti anche in deroga dei termini di cui all’art. 1495 del cod. civ. e più esattamente al momento del loro utilizzo o comunque dal momento della conoscenza del vizio, salvo il rispetto del termine di decadenza. Si applicherà una penale per un limite massimo pari al 20% dell’importo del singolo ordine/contratto attuativo;
d) il tempo utile per la consegna urgente dei materiali suddetti è di 7 giorni continuativi, decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine. La pena pecuniaria giornaliera viene stabilita nell'1 per mille del valore dell’ordine non consegnato per ogni giorno di ritardo.
XXXXX ha la facoltà di esercitare i diritti sopra indicati anche senza avere prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria.
L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare e tempestiva contestazione dell’inadempienza trasmessa tramite PEC.
Contestazione dell’inadempimento
Il Direttore dell’esecuzione del contratto di XXXXX provvederà a contestare le non conformità del prodotto fornito rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, anche in deroga dei termini di cui all’art. 1495 del Codice Civile, salvo il rispetto dei termini di decadenza.
Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.
Le contestazioni verranno effettuate a mezzo PEC a cura del Direttore dell'esecuzione o dei suoi assistenti. l'Aggiudicatario, qualora ritenga la contestazione inesatta o non fondata, deve rispondere per lo stesso, tramite entro 7 giorni solari dal ricevimento della contestazione, illustrando le motivazioni per cui ritiene la contestazione non dovuta; qualora tali osservazioni siano considerate accoglibili e concludenti dal Direttore dell'esecuzione del contratto viene data comunicazione di chiusura del procedimento.
Diversamente, se il Direttore dell'esecuzione del contratto ritiene non accoglibile la risposta del fornitore provvede a quantificare e comunicare, sempre a mezzo PEC, l'applicazione della penale alla società aggiudicataria.
Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a comunicare al Responsabile unico del Procedimento le penalità eventualmente applicate.
E’ in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere la risarcibilità dell’ulteriore danno, nonché la risoluzione del rapporto contrattuale.
Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuti dal fornitore saranno trattenuti dall’Agenzia sulla fattura in pagamento.
L'applicazione delle penali e le fattispecie di inadempimento sussistono, fatte salve le condizioni di forza maggiore che impediscano la regolare esecuzione della fornitura.
Per cause di forza maggiore in grado di giustificare ritardi nell'esecuzione della fornitura si intendono solo quelle indicate di seguito o ad esse assimilabili:
◆ condizioni metereologiche di particolare criticità nell'area interessata al trasporto;
◆ rilevanti impedimenti legati alla circolazione stradale e autostradale;
◆ scioperi del personale addetto ai servizi dichiarati con tempistiche tali da non
consentire l'attivazione di servizi di emergenza.
La comunicazione delle “cause di forza maggiore” sopra elencate dovrà essere fatta al Direttore dell'esecuzione in tempi utili per consentire all'Agenzia di provvedere alla corretta gestione della situazione di emergenza.
ART. 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza, ed eventuale azione di rivalsa da parte di ARPAT per il danno arrecato.
ART. 11 - CESSIONE DEL CREDITO
La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.
L’operatore economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del codice identificativo gara (CIG). L’Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.
ART. 12 – CESSIONE DELLA DITTA
Qualora alla ditta aggiudicataria succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico si applica quanto previsto ai sensi dell'art.106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
ART. 13 – RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO
In tema di risoluzione e recesso, si applica l’art. 15 del Capitolato Generale d’oneri di ARPAT.
XXXXX può recedere dal contratto qualora nei compiti di XXXXX intervengano trasformazioni di natura tecnico - organizzative rilevanti ai fini dell’appalto.
XXXXX può altresì recedere dal contratto per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.
ARPAT, ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D.L. 6/07/2012, n. 95 e s.m.i., può recedere in qualunque momento dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore, nel caso in cui le convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A.
successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorative e l’appaltatore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche.
In tutti i casi di recesso, fermo restando il diritto dell'appaltatore al pagamento delle prestazioni già rese, non sarà dovuto all’appaltatore alcun indennizzo o quant’altro, in deroga all’art.1671 del C.C. .
Le ipotesi di eventuale risoluzione del contratto a seguito del mancato rispetto, da parte dell'aggiudicataria, degli articoli precedenti, integrano le fattispecie di “grave inadempienza” che comportano, ai sensi del Capitolato generale di oneri di ARPAT (reperibile anche sul sito di ARPAT), il divieto di invito dell'aggiudicatario inadempiente a successive procedure di gara indette da ARPAT per appalti della stessa tipologia per la durata di due anni.
E' fatto salvo il diritto di XXXXX al risarcimento del maggior danno. Nessun indennizzo è dovuto al fornitore inadempiente.
ART. 14 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO - OSSERVANZA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, ASSICURAZIONI E PREVIDENZE SOCIALI
La ditta aggiudicataria è obbligata altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si
svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.
L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
La ditta aggiudicataria si impegna ad esibire su richiesta di XXXXX la documentazione attestante l’osservanza degli obblighi suddetti.
ARPAT si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso di inadempienze contributive e/o retributive degli appaltatori.
Nel caso di subappalto, l'aggiudicatario risponderà ugualmente di tali obblighi.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
ART. 15 – SICUREZZA SUL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
La Ditta Aggiudicataria dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni e sarà tenuta al rispetto integrale e all'osservanza di tutte le disposizioni della normativa in materia di sicurezza, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, e della L.R.Toscana n. 38/2007; dovrà presentare la seguente documentazione:
- nel caso di impresa articolata:
• documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) (DVR) o nei casi in cui ricorrono i presupposti di cui all’art. 29, comma 6, del
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i (DVR con procedura standardizzata);
• nomina del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale;
• nomina del medico competente;
• autocertificazione attestante la formazione erogata ad ogni singolo lavoratore adibito alle attività di cui al presente appalto in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011.
- nel caso di ditta individuale/lavoratori autonomi:
• specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al d. Lgs. 81/08 e s.m.i. di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
• elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
• attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove previsto.
ART. 16 – CLAUSOLA ANTICORRUZIONE
In merito al DPR n. 62/2013 “Codice di comportamento per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” si rinvia all’art. 25 del Capitolato Generale d’oneri di ARPAT approvato con decreto D.G. n. 32/2013. Si richiama l’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 in merito al divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione.
In particolare si richiamano i seguenti atti di ARPAT (pubblicati sul sito di ARPAT xxxx://xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx):
- Approvazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2020-2021 di cui al Decreto del Direttore Generale n. 10 del 30/01/2019;
- Codice di comportamento ARPAT, approvato con Decreto D.G. n. 166 del 21.11.2014 (in allegato).
La violazione degli obblighi previsti dai suddetti atti è causa di risoluzione di diritto del contratto.
ART. 17 - STIPULA CONTRATTUALE
Si procederà alla stipula contrattuale tramite scambio di corrispondenza commerciale ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016.
Tenuto conto delle modalità di stipula del contratto non risulta dovuta l'Imposta di bollo sul medesimo.
Con la stipula contrattuale, l’aggiudicatario della procedura si impegna a rispondere ai singoli appalti attuativi (ordini/contratto) da parte di ARPAT - Area Xxxxx Xxxxx, fino alla conclusione del periodo di validità o fino al raggiungimento del quadro economico stimato per l'Accordo Quadro e alle condizioni di cui al CSA.
ART. 18 – FORO COMPETENTE
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine alla esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.
ART. 19 – NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal CSA, si fa rinvio al Capitolato Generale d' Oneri di ARPAT, alle disposizioni vigenti ed in particolare al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla L.R.T. n. 38/2007 e s.m.i., al D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e alle disposizioni del Codice Civile in materia.
Con la partecipazione alla presente procedura si intendono accettate le norme del presente CSA, nonché, in particolare, ai sensi dell’art. 1341 del C.C. i seguenti articoli: art. 9 “Contestazioni, inosservanze e penalità”, 13 “Risoluzione e recesso dal contratto”, 16 “Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx”, 00 “Foro competente”.