Contract
Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture- Regolamento sulla gestione dei beni e inventari - Regolamento sulla gestione del fondo economale per le minute spese. - Regolamento sulla selezione degli esperti esterni,
ai sensi dell’art. 45, Comma 2, del Decreto Interministeriale N. 129 del 28 agosto 2018ai sensi del D.I. 129/2018: APPROVATO CON DELIBERA N.95 CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 02/04/2018
AGGIORNATO CON DELIBERA N.13 CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 20/01/2020
PREMESSA
VISTO il R.D. 18/11/1923, n.2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. Recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. Recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che prevede “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;
VISTO il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; VISTO il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO il D.I.28/08/2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, co. 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28/08/2018, n.129 che recita “Con l’approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d’istituto assunte ai sensi dell'articolo 45.”;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale) che al comma 1 stabilisce che “Il dirigente scolastico svolge l’attività negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del Programma annuale”;
CONSIDERATO lo specifico Art. 45 (Competenze del Consiglio di istituto nell'attività negoziale) al co. 1 prevede “Il Consiglio d'istituto delibera in ordine: … i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d'istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;”e al co.2 stabilisce“…determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18/04/2016, n.50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro; … ”; CONSIDERATE le modalità di acquisizione per le categorie merceologiche rientranti in quelle previste (beni informatici e connettività) dalla Legge 28/12/2015 n.208 - Legge di stabilità 2016;
CONSIDERATO che il Miur non ha ancora individuato, ai sensi dell’Art. 43 co.10, D.I.28/08/2018 n. 129, i settori da ottenere “ricorrendo a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.”;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 125 del 29/10/2020 con la quale è stato approvato l’aggiornamento del PTOF a.s.19/2020 e la delibera n. 83 del 12/12/2018 di approvazione del PTOF per gli anni scolastici 2019/22; VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 13/12/2019, di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020;
VISTE E CONSIDERATE la normativa e le Linee Guida ANAC vigenti, si è ritenuto necessario aggiornare il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture- Regolamento sulla gestione dei beni e inventari - Regolamento sulla gestione del fondo economale per le minute spese. - Regolamento sulla selezione degli esperti esterni, approvato con delibera N.95 Consiglio di Istituto del 02/04/2018 e composto dalle sotto indicate sezioni: SEZIONE A -REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE-
Redatto ai sensi dell’art. 36, D.lgs. n. 50/2016 "Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ai sensi del punto 4.1 delle linee guida ANAC per gli acquisti sotto soglia di cui alla Delibera n. 1097 del 26/10/2016 e art. 45 c. 2 lett. A) e del D.I. 129/2018 e adottato per fissare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale dell’Istituzione Scolastica ordinaria.
SEZIONE B - REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEI BENI E INVENTARI.
Redatto ai sensi del c. 3 dell’art. 29 del D.I. art. 29 del D.I. 129/2018, e disposizioni per la gestione dei beni non soggetti all’iscrizione negli inventari di cui al c. 5 art. 31 del D.I. 129/2018 contenente apposite istruzioni per la gestione del patrimonio e degli inventari, ai sensi del c. 3.
SEZIONE C - REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE.
Redatto ai sensi dell’art. 21 del D.I. 129/2018, contenente apposite istruzioni per la gestione del fondo per le minute spese
SEZIONE D - REGOLAMENTO SULLA SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI.
Redatto ai sensi dell’art. 7 cc. 6 e 6bis del D.lgs. 165/01 e della Circolare del DFP nr. 2/2008
SEZIONE A
-REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE-
Art. 1 Ambito di applicazione
Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per la corretta applicazione delle procedure semplificate di istruttoria e acquisto di cui all’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e delle linee guida ANAC per la corretta applicazione delle procedure sotto soglia di cui alla Delibera n. 1097 del 26/10/2016, nel rispetto di quanto contemplato D.I. nr 129 del 28 agosto 2018, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”.
Art. 2 Limiti di importo e riferimenti
2 a -I limiti di riferimento per l’applicazione delle istruttorie e procedure di acquisto per il l’Istituto sono riassunte nello schema a seguire:
SOGLIA € | PROCEDURA | RATIO | RIFERIMENTI NORMATIVI |
0-999,99 | Affido Diretto senza comparazione di offerte e senza necessaria rotazione degli operatori economici | Acquisti di servizi e forniture di modica entità con necessità di urgenza, affidabilità e tempestività dell’intervento/acquisto per il corretto funzionamento amministrativo e didattico (es. manutenzione locali e impianti tecnici- tecnologici). | Art. 36-c.1 e 2 lett. a D.lgs. 50/2016 Punto 4.3.2 linee Guida ANAC nr. 4 – Titolo V D.I. 129/2018; |
1.000- 10.000 | Affido diretto con criterio di rotazione,ove possibile, come da fornitori operanti nel settore iscritti al MEPA o selezionati attraverso indagine di mercato. | Garanzia dei principi di parità di trattamento, rotazione e non discriminazione – di altri eventuali limiti di soglia deliberati dal C d I | Art. 36 c. 1 e 2 lett. a D.Lgs. 50/2016 – Punto 4.3 linee guida ANAC nr. 4 – Titolo V D. I. 129/2018 |
10.001 - 144.000 (150.000 per lavori) oppure altro limite superiore se modificato nel D.lgs. 50/2016 | Procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici operanti nel settore e iscritti al MEPA o selezionati attraverso manifestazione d’interesse. | Garanzia dei principi di parità di trattamento, rotazione e non discriminazione – rispetto delle indicazioni e di altri eventuali limiti di soglia deliberati dal C d I | Art. 36 c. 1 e 2 lett. a e lett. B D.lgs. 50/2016 – linee guida ANAC nr. 4 – Titolo V D.I. 129/2018; |
2b. Determina a contrarre
a) L’Istituto Scolastico procede all’affidamento, a seconda delle soglie su indicate, previa Determina a contrarre di indizione della procedura di affidamento.
b) Nel caso di affidamenti inferiori ai 10.000 € è’ ritenuto atto equivalente alla Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 c. 2 secondo periodo del D.lgs. 50/2016, l’ordine diretto firmato dal Dirigente Scolastico, se tale ordinativo di fornitura o servizi contiene:
- Affidatario servizi/forniture;
- Descrizione dell’affidamento del servizio / fornitura ed esplicitazione dell’interesse pubblico a procedere;
- Corrispettivo/prezzo;
- Le ragioni della scelta del fornitore;
- L’attestazione di possesso dei requisiti tecnici/professionali dell’affidatario.
c) Nel caso si provvederà a emissione della Determina a contrarre invece, questa dovrà contenere quanto richiesto dalle linee guida ANAC e, in quanto sotto soglia, nella stessa sarà indicato l’affidatario.
d) Nella Determina a contrarre, il Dirigente Scolastico può provvedere a individuare il R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida nr. 3 dell’ANAC, nonché a delegare in tutto o in parte l’attività negoziale inerente la procedura negoziata o l’affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 c. 1 bis del D.lgs. 165/01 e dell’art. 44 c. 3 del D.I. nr. 129/2018.
e) Nella Determina a contrarre, nel caso della prima soglia dello schema su elencato, deve essere indicato il richiamo al presente Regolamento per le attività negoziali di Istituto ai sensi e per gli effetti di quanto espresso al punto 4.3.2 linee guida ANAC nr. 4 - a motivazione della mancata rotazione degli inviti/affidamento. Nella stessa invece, nel caso della soglia 1.000-10.000, sarà indicato in forma sintetica l’eventuale deroga al principio di rotazione degli inviti e dell’affidamento ai sensi dei punti 3.6 e 3.7 delle stesse linee guida, la motivazione dell’eventuale conferma tra gli invitati o nell’individuazione dello stesso affidatario uscente.
Art. 3 Voci di spesa per acquisti con procedure sotto soglia
Possono essere eseguiti mediante procedura di affidamento diretto o comparativo di 5 operatori economici, secondo gli importi finanziari indicati all’art.2, lavori e forniture di beni e servizi inerenti qualsiasi tipologia e categorie merceologiche come definite appresso nell’art. 4a -anche, ma non limitatamente, a:
- Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici dell’Istituto Scolastico lavori non programmabili in materia di riparazione, consolidamento, ecc. a norma di quanto disciplinato nell’art. 29 del D.I. nr. 129/2018;
- Lavori finanziati da interventi approvati nell’ambito dei P.O.N. FSE/FESR per un importo superiore a € 40.001,00 e fino a € 150.000,00 se per lavori oppure da € 40.001,00 a € 144.000,00 se relativi a forniture di beni o servizi;
- Forniture di materiale didattico, specialistico, sanitario o di minuteria, nonché forniture di beni relative a cancelleria forniture, restauri o manutenzione di arredi e mobilio relativi a locali scolastici ed uffici;
- Forniture di materiale informatico e relativi materiali di consumo, nonché software e applicativi gestionali servizi fornitura a noleggio di fotocopiatrici;
- Fornitura di stampati e materiale cartaceo;
- Servizi di comunicazione, telecomunicazione e trasmissione dati
- Servizi di manutenzione apparecchiature hardware e software, inclusa la manutenzione degli impianti e reti di comunicazione
- Servizi di docenza e di didattica in relazione alle attività individuate nel POF dell'Istituto;
- Servizi di trasporti persone e cose e servizi di organizzazione visite di studio
- Servizi di consulenza organizzativa e gestionale, inclusi gli studi per indagini statistiche, consulenze per l’acquisizione di certificazioni, incarichi per il coordinamento della sicurezza;
- Servizi finanziari e assicurativi;
- Spese per l’illuminazione e la climatizzazione dei locali e manutenzione degli impianti.
Art. 4 Procedure
4.a - Il Dirigente Scolastico, con riferimento al bene o servizio acquisibile mediante le procedure di cui all’art. 36 del D.Lgs 50/2016 o di cui all’ art. 45 c. 2 lett a del D.I. 129/2016, provvede all’emanazione di una Determina per l’indizione della procedura, con contenuto conforme a quanto disciplinato dal punto
4.1.2 o
4.1.3 (per acquisti di necessità contingente) delle linee guida ANAC nr. 4.
4b. Attività istruttoria:
4.b - In seguito all'acquisizione della determina, il DSGA procede ad istruire l'attività negoziale sulla base delle indicazioni ricevute dal Dirigente Scolastico e di cui al presente Regolamento.
- Se il prodotto o servizio è reperibile nel catalogo delle convenzioni CONSIP, il contratto può essere sottoscritto direttamente dal Dirigente Scolastico o da suo delegato previa Determina a Contrarre e delega, in quanto tutta la fase istruttoria è già stata svolta da CONSIP SpA per conto del Ministero dell'Economia e Delle Finanze.
- Se il prodotto o servizio è invece reperibile nei cataloghi ME.PA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) così come presenti sul portale www.acquistinretepa.it, l'Istituto potrà effettuare istruttoria di acquisto tra le offerte ivi presenti, quindi tramite comparazione delle offerte del medesimo prodotto e selezionando per l'acquisto quella al prezzo più basso, ovvero tramite richiesta di offerta se trattasi di prodotti dei quali non è possibile effettuare un confronto omogeneo, sempre nel rispetto delle procedure di ogni soglia di valore di cui all’art.2.
- Pur se non presente nel catalogo Convenzioni, il ricorso al catalogo Me.Pa. è da ritenersi obbligatorio per le categorie merceologiche di Hardware e forniture informatiche, così come prescritto dalle Leggi n.296/2006 co. 449, n.450 e n.208/2015 art. 1 co. 512, così come chiarito anche dall’ADG del MIUR per i PON con apposita FAQ per i fondi FESR 2014-2020.
Nel caso di affidamento diretto di cui all’art. 36 c. 2 lett. A del D.lgs. 50/2016, si applicano i disposti di cui ai punti 4.3.1 e 4.3.2 delle linee guida ANAC nr. 4 quindi, in merito alla scelta dell’affidatario:
-Il principio di rotazione degli inviti e dell’affidamento non è ritenuto necessario nella prima soglia di cui all’art. 2 del presente regolamento;
-Nella seconda soglia si può derogare a tale principio di rotazione di inviti e affidamento dandone motivazione sintetica nella Determina a contrarre o nell’atto equivalente di cui all’art. 2a del presente Regolamento;
-I disposti di cui al punto 4.3.1 delle linee guida ANAC (comparazione sintetica preventiva delle offerte) vengono declinati in richieste di preventivo informali;
-Anche via mail inviati a non meno di due fornitori;
-Comparazione di offerte omogenee effettuate su Me.Pa. o su altra piattaforma di e- procurement;
- Ai fini dell’attivazione delle procedure di affido diretto di cui all’art. 36 c. 2 lett. B – e lett. A del D.Lgs. 50/2016 e relativamente alla 2^ soglia di cui all’art. 2 del presente regolamento ( da €. 1000,00 ad €. 10.000,00), gli operatori economici affidatari saranno individuati attraverso il MEPA o indagine di mercato. , attuando il principio della rotazione, non discriminazione e parità di trattamento per le procedure di individuazione tramite affidamento diretto, lavori in economia o cottimo fiduciario di lavori, servizi o forniture così come descritti agli artt. 2 e 3.
- Ai fini dell’attivazione delle procedure negoziate sottosoglia di cui all’art. 36 c. 2 lett. B – e lett. A del D.Lgs. 50/2016 e relativamente alla 3^ soglia di cui all’art. 2 del presente regolamento ( da €. 10.000,01 ad €. 144.000,00), gli operatori economici saranno individuati attraverso il MEPA, attuando il principio della rotazione, non discriminazione e parità di trattamento per le procedure di individuazione tramite affidamento diretto, lavori in economia o cottimo fiduciario di lavori, servizi o forniture così come descritti agli artt. 2 e 3.
- Relativamente alla rotazione, questa opera all’interno separatamente per ogni categoria merceologica e per ogni soglia così come determinate dall’art. 2 del presente regolamento. Il che
significa che se un operatore economico, per una data categoria merceologica, è stato invitato a presentare offerta per una procedura ricadente nella 2° soglia, potrà essere invitato a presentare offerta a una procedura ricadente in soglia di differente valore.
Nel caso non sia possibile reperire almeno 5 operatori economici idonei, l’Amministrazione procede all’emanazione e pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente/bandi e contratti di un avviso di preinformazione con contenuto conforme all’art. 216 c. 9 D.Lgs. 50/2016 e comunque adeguato rispetto alle necessità di acquisto/fornitura per un periodo non inferiore a 15 giorni, riducibile fino a 5 in caso di comprovata urgenza che deve risultare dalla determina a contrarre.
Nel caso l’Amministrazione abbia proceduto alla pubblicazione dell’avviso di preinformazione con contenuto conforme a quanto prescritto dal D.Lgs. 50/2016 art. 216 c. 9, si potrà procedere a comparazione delle offerte anche in misura inferiore ai 5 operatori economici.
4 c Inviti a presentare offerta, selezione e individuazione dell'aggiudicatario
4.c -Dopo aver individuato gli operatori economici idonei allo svolgimento del lavoro o alla fornitura del servizio o del bene, si provvederà ad inoltrare agli stessi contemporaneamente la lettera di invito contenente, anche in separati allegati, i seguenti elementi minimi:
a) Principali clausole contrattuali quali l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo importo massimo previsto con esclusione dell’IVA eventuali penali e termini temporali per l’esecuzione della prestazione, nonché schema vero e proprio di contratto e di capitolato tecnico se predisposti;
b) I requisiti generali di idoneità professionale e gli eventuali economico-finanziari e tecnico/organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;
c) eventuali garanzie richieste all’affidatario del contratto;
d) il termine di presentazione dell’offerta e il periodo in giorni di validità della stessa
e) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione
f) il criterio di aggiudicazione prescelto e gli elementi a base della valutazione/ponderazione delle offerte, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
g) l’eventuale clausola che prevede di procedere o non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica offerta valida
h) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore, e la richiesta allo stesso di rendere apposita
i) dichiarazione in merito.
j) il nominativo del RUP.
Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 D.Lgs. 50/2016, il DS, provvede alla nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50 del 2016, e i membri della commissione procedono alla valutazione delle offerte, individuando, mediante apposito verbale, il l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c. 4, il Dirigente Scolastico, o il RUP da lui nominato, procede alla valutazione delle offerte pervenute.
L’individuazione dell’affidatario è sempre effettuata dal Dirigente Scolastico. Successivamente si procede alla verifica dei requisiti generali e specifici dell’operatore economico, individuato come miglior offerente.
Nelle procedure di acquisto con procedura negoziata sottosoglia di cui al presente regolamento e di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50 del 2016, in considerazione delle minime entità di spesa e della semplicità della valutazione e comparazione delle offerte, si può procedere alla valutazione delle offerte pervenute in un'unica seduta, salvaguardando la procedura riservata in fase di valutazione tecnica da parte della Commissione/RUP.
4. d Stipula del contratto
4.d - L’Istituto Scolastico, individuato l’aggiudicatario, a seguito di procedura negoziata, e preso atto dell’esito positivo dei controlli effettuati su di esso, provvede alla stipula del contratto.
Il contratto conterrà i seguenti elementi:
a) l’elenco dei lavori e dei servizi / oggetto della prestazione
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo
c) le condizioni di esecuzione
d) il termine di ultimazione dei lavori
e) le modalità di pagamento
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in il contratto
g) le eventuali garanzie a carico dell’esecutore
h) apposita clausola con la quale il fornitore assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
i) apposita clausola per la rescissione automatica nel caso cui intervenga convenzione CONSIP inerente la prestazione oggetto del contratto.
Art. 5 Pubblicazione dell’aggiudicatario
Eseguita la procedura comparativa e aggiudicato il lavoro, bene o servizio, l’Istituto Scolastico provvederà alla pubblicazione sul profilo del committente (sito internet dell’Istituto Scolastico) del soggetto aggiudicatario.
Art. 6 Norme di comportamento dei fornitori
1. Le imprese partecipanti alle procedure del presente Regolamento sono tenute al rispetto delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla Legge 287/1990 e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.
2. Si intende per "comportamento anticoncorrenziale" qualsiasi comportamento o pratica di affari ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l'impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale: la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto, il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese, l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta, l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla gara e/o procedure di affidamento di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara/procedura medesima.
3. Qualunque "impresa" coinvolta in procedure per l'affidamento di appalti promossi dall'Istituto si astiene da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone preposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti.
4. A tutte le imprese concorrenti è vietato accedere, in fase di procedura, agli uffici dell'Istituto ai fini della richiesta di informazioni riservate; l'accesso agli atti sarà consentito solo in conformità della Legge n. 241/1990 e del D.Lgs. 50/2016, nonché in osservanza di quanto indicato nell’avviso di preinformazione (richiesta di chiarimenti all’Ufficio informazioni complementari) o nell’invito a presentare offerta (presa visione di spazi, locali) sempre avvisando per tempo il RUP/DS.
5. Tutte le imprese hanno l'obbligo di segnalare all'Istituto qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della procedura/gara di appalto e/o dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata da dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara/procedura o alla stipula del contratto e alla sua esecuzione.
6. Tutte le imprese debbono rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto; esse, inoltre, prendono atto ed accettano incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi modo e misura parte dei lavori aggiudicati ad imprese che abbiano partecipato alla gara o ad imprese da esse controllate, ad esse collegate o loro controllanti.
7. La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, configurata quale contestazione della violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte, poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle gare/procedure di appalto, comporta l'esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.
8. La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione dello stesso per colpa dell'impresa appaltatrice e può essere motivo di esclusione dall’elenco fornitori.
Art.7 Verifica delle forniture e delle prestazioni – collaudo
I lavori, i servizi e le forniture acquisiti e affidati dall’I.S. sono soggetti al controllo del R.U.P., congiuntamente al direttore dei lavori se trattasi di contratto di affidamento di lavoro pubblico, a norma dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016. Al Codice dei Contratti Pubblici si rimanda parimenti per le attività di collaudo di eventuali lavori pubblici e/o forniture di beni o servizi affidati dall’Istituzione scolastica soprasoglia comunitaria.
Per gli affidamenti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria è sempre possibile per l’Amministrazione provvedere con attestazione di regolare esecuzione emesso dal RUP.
Per gli affidamenti concernenti lavori pubblici sottosoglia comunitaria, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
Il saldo del pagamento dei lavori può essere disposto solo dopo l’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
Art. 8 – Disposizioni finali e transitorie
1- Il presente Regolamento ha natura di regolamento interno e rappresenta strumento di attuazione del Regolamento di contabilità, D.I. 28/8/2018, n. 129 e delle Circolari citate in premessa ed è approvato dal Consiglio d’Istituto.
2- Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal primo giorno successivo alla data di delibera del Consiglio di Istituto.
3- Il presente Regolamento è inviato all’USR competente in base a quanto disposto dal D.I. 129/2018, art. 29 c 3.del D.lgs n. 50/2016 e dalla ulteriore normativa vigente.
SEZIONE B - REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEI BENI E INVENTARI.
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 1 – OGGETTO
1. Il presente Regolamento ha per oggetto le procedure di registrazione inventariale secondo quanto previsto dal
D.I. n. 129 del 28/8/2018, Regolamento Generale di Contabilità.
2. Il presente Regolamento disciplina altresì le procedure di carico e scarico dei beni, nonché le modalità di ricognizione e di aggiornamento dei beni.
3. Il presente Regolamento detta disposizioni per la gestione dei beni non soggetti all’iscrizione negli inventari.
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI
1. Nel presente Regolamento si intendono per:
a) “beni mobili”: oggetti mobili destinati al funzionamento degli uffici e allo svolgimento delle attività istituzionali della scuola, ossia arredi, attrezzature, libri, strumenti scientifici e di laboratorio, collezioni di leggi e decreti, ecc.
b) “beni immobili”: edifici, terreni e fabbricati di proprietà della scuola
c) “beni mobili registrati seguendo le norme del Codice Civile”: beni di locomozione e trasporto come le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli
d) “beni mobili fruttiferi”: Titoli di stato affidati in custodia all’Istituto Cassiere
e) “consegnatario”: a norma dell’art. 30, c.1 del D.I. 129/2018 si intende il DSGA
f) “utilizzatore”: fruitore delle unità cedute dal bene o consumate di materiali destinati dal consegnatario per l’uso, l’impiego o il consumo
g) “docenti e assistenti tecnici affidatari”: i docenti e gli assistenti tecnici che rispondono del materiale affidatogli art. 35, c.1, D.I. 129/2018
h) “macchinari per ufficio”: beni in dotazione agli uffici per lo svolgimento e l’automazione di compiti specifici
i) “mobili e arredi per ufficio”: oggetti per l’arredamento di uffici, allo scopo di rendere l’ambiente funzionale rispetto alle sue finalità
j) “impianti e attrezzature”: complesso delle macchine e delle attrezzature necessarie allo svolgimento di una attività
k) “hardware”: macchine connesse al trattamento automatizzato di dati
l) “materiale bibliografico”: libri, pubblicazioni, materiale multimediale
m) “opere dell’ingegno”: software, pubblicazioni ecc.
n) “proprietà industriale”: marchi ed altri segni distintivi.
TITOLO II – CONSEGNATARIO
ARTICOLO 3 – CONSEGNATARIO, SOSTITUTO CONSEGNATARIO, SUBCONSEGNATARIO
1. Il consegnatario responsabile dei beni assegnati all’Istituzione Scolastica è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA).
2. Il consegnatario è personalmente responsabile dei beni ad esso consegnati nonché di qualsiasi danno che possa derivare da sue azioni od omissioni. Egli ha l’obbligo di segnalare, di richiedere o di ordinare interventi di manutenzione, di custodia e di conservazione, nonché di indicare i beni che vengono trasferiti dalla collocazione originaria per dare luogo a utilizzazioni diverse o a cura di strutture o di operatori diversi da quelli originari.
Il consegnatario provvede a:
a) consegnare e gestire i beni dell’istituzione scolastica cercando di mantenere al meglio il patrimonio della scuola;
b) distribuire gli oggetti di cancelleria, stampati ed altro materiale nei vari uffici, aule speciali e laboratori;
c) curare la manutenzione dei beni mobili e degli arredi d’ufficio individuando le altre figure presenti nell’organigramma della scuola con particolari competenze e responsabilità che lo possono aiutare in questa attività;
d) curare il livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici;
e) vigilare sul regolare e corretto uso dei beni affidati agli utilizzatori finali che fruiscono del bene o conservano il materiale.
f) Vigilare, verificare e riscontrare il regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti con gli affidatari di forniture di beni e servizi.Questa è una competenza del Direttore SGA che agisce su obbligatoria segnalazione del Dirigente Scolastico nell’individuazione degli affidatari dei beni con le caratteristiche innovative contenute nell’ art. 35 del Regolamento.
g) la tenuta dei registri inventariali;
h) l’applicazione delle etichette inventariali su ciascun bene mobile;
i) la compilazione delle schede indicanti i beni custoditi in ciascun vano e la relativa esposizione all’interno del vano stesso;
j) la ricognizione ogni cinque anni e la rivalutazione dei beni inventariati con cadenza decennale
k) i provvedimenti di manutenzione o riparazione o sostituzione di beni deteriorati, danneggiati o perduti, da ordinarsi direttamente o da richiedesi agli uffici competenti;
l) la denuncia di eventi dannosi fortuiti o volontari e relativa segnalazione ai competenti uffici.
Il Dirigente Scolastico nomina con proprio provvedimento uno o più Assistenti Amministrativi incaricati della sostituzione del consegnatario in caso di assenza o impedimento temporaneo.
3. Nel caso di particolare complessità e di dislocazione dell’Istituzione Scolastica su più plessi il Dirigente Scolastico può nominare uno o più sub consegnatari che rispondono della consistenza e della conservazione dei beni ad essi affidati e comunicano al consegnatario le variazioni intervenute durante l’esercizio finanziario mediante apposito prospetto.
I consegnatari ed i sub consegnatari non possono delegare, le proprie funzioni ad altri soggetti, rimanendo ferrea in ogni caso, la personale responsabilità dei medesimi e dei loro sostituti.
ARTICOLO 4 – PASSAGGI DI GESTIONE
Quando il Direttore SGA cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contradditorio con il consegnatario subentrante in presenza del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto. L’operazione deve risultare da apposito verbale ed è effettuata entro 60 giorni della cessazione dell’ufficio.
La mancata formalizzazione del passaggio può dar luogo, ricorrendone i presupposti, ad ipotesi di responsabilità amministrativa.
La suddetta operazione di passaggio di consegne deve risultare da un apposito verbale, nel quale devono essere sinteticamente riportati la tipologia, la quantità e il valore complessivo dei beni inventariati esistenti al momento della consegna.
Qualora in quella circostanza dovessero emergere discordanze tra la situazione di fatto e quella di diritto, è necessario darne conto in moda esplicito e chiaro, indicando, se conosciute, le relative giustificazioni.
Il 'Regolamento' attribuisce al Dirigente Scolastico il potere di emettere il provvedimento formale di discarico dei beni nel quale deve essere indicato l’obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili.
Il suddetto provvedimento di discarico deve riportare, per ciascun bene mancante, la descrizione, gli elementi registrati in inventario e la motivazione dello scarico.
TITOLO III – CARICO E SCARICO INVENTARIALE ARTICOLO 5 – CLASSIFICAZIONE CATEGORIE INVENTARIALI
Per la classificazione inventariale si fa riferimento agli inventari e alle categorie stabilite dal Regolamento D.I. 129/2018 all’art. 31 e dalla C.M. 8910 del 1/12/2011.
I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche si iscrivono in distinti inventari per ciascuna delle seguenti categorie:
a) beni mobili;
b) beni di valore storico-artistico;
c) libri e materiale bibliografico;
d) valori mobiliari;
e) veicoli e natanti;
f) beni immobili.
Per tutti questi beni valgono le regole del Codice Civile riguardo all’Inventariazione e quanto dispone la C.M. Miur 8910 del 1/12/2011.
Per ogni bene andrà indicato:
– Il numero di inventario e la data di iscrizione;
– La specie e il numero del documento che dà diritto al carico o allo scarico (fattura, autorizzazione all'alienazione ecc.);
– La provenienza o la destinazione del bene;
– La descrizione del bene in maniera da essere facilmente individuabile;
– Il valore di carico o di scarico che va riportato nelle colonne generali di carico e di scarico e nella colonna corrispondente alla categoria del bene;
– Eventuali ricavi da alienazioni;
– Eventuali osservazioni ed annotazioni.
ARTICOLO 6 – CARICO INVENTARIALE
1. Si iscrivono nell’inventario i soli beni mobili “che non hanno carattere di beni di consumo, non sono fragili e non si deteriorano facilmente” ed i beni mobili di valore pari o superiore a duecento euro, IVA compresa. Al fine di evitare una inventariazione parziale, soprattutto in riferimento agli arredi d’ufficio, si adotta il criterio dell’ “universalità di mobili” secondo la definizione del C.C., art. 816 (“è considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria”).
Pertanto, nell’inventariare unità composte quali studi o postazioni informatiche, si tiene conto del complesso degli elementi attribuendo un unico numero d’inventario all’universalità.
Al fine di consentire discarichi parziali si deve attribuire un sottostante numero d’ordine identificativo agli elementi che compongono l’universalità indicandone il valore.
Per i beni immobili, nell'apposito registro devono essere annotati, tra gli altri, tutti i dati catastali, il valore e l'eventuale rendita annua, l'eventuale esistenza di diritti a favore di terzi, la destinazione d'uso e l'utilizzo attuale.
Relativamente ai beni di valore storico - artistico, viene evidenziata la necessità di una corretta conservazione dei documenti che attestino l'avvenuta stima del valore nonché ogni altro elemento necessario al fine di una puntuale identificazione delle caratteristiche del bene in ordine alla sua specifica qualificazione.
Per quanto attiene all'inventario dei libri e del materiale bibliografico dovranno essere seguite modalità di tenuta analoghe a quelle previste per gli altri beni mobili.
I valori mobiliari, invece, sono registrati specificando la tipologia, il valore, l'emittente e la scadenza del titolo.
Il comma 4 dell’art. 31 stabilisce che: “I beni mobili e immobili appartenenti a soggetti terzi, pubblici o privati, concessi a qualsiasi titolo alle istituzioni scolastiche, sono iscritti in appositi e separati inventari, con l’indicazione della denominazione del soggetto concedente, del titolo di concessione e delle disposizioni impartite dai soggetti concedenti”.
Tali Enti conservano elenchi numerati, l’inventario di questi arredi ed una copia viene inviata alla Scuola e sottoscritta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore SGA che è anche il consegnatario dei beni stessi.
2. I beni mobili sono oggetto di inventariazione nel momento in cui entrano a far parte del patrimonio della scuola a seguito di acquisto, donazione, manufatto dalla scuola o altro e sono oggetto di cancellazione dall’inventario nel momento in cui cessano di far parte del patrimonio dell’Istituto per vendita, per distruzione, per perdita, per cessione.
3. All’atto dell’acquisizione o della cancellazione di ciascun elemento del patrimonio le caratteristiche fondamentali di descrizione, classificazione, consistenza, valore, destinazione, collocazione e responsabilità vengono trascritte negli inventari di cui all’art. 5.
4. Il consegnatario provvede all’applicazione dell’etichetta inventariale sul bene acquisito.
5. Gli inventari contengono la registrazione dei fondamentali elementi identificativi dei singoli beni patrimoniali secondo l’ordine temporale di acquisizione.
6. Gli inventari sono gestiti sulla base di apposite scritture predisposte su supporto informatico atte a garantirne una agevole utilizzazione a fini contabili, gestionali e di programmazione.
7. I beni inventariali possono essere utilizzati in luoghi diversi da quelli previsti dalla ordinaria collocazione. In tal caso i movimenti d’uso saranno annotati in apposite schede. Per luogo di collocazione si intende lo spazio fisico interno ad un fabbricato.
8. Non sono oggetto di inventariazione i beni che per loro natura sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni di modico valore, nonché le loro parti di ricambio e accessori ed i beni di valore pari o inferiore a 200 euro IVA compresa. Non si inventariano altresì i bollettini ufficiali, le riviste ed altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere, i libri destinati alle biblioteche di classe. Tali beni devono essere conservati nei luoghi di utilizzo e registrati nelle apposite schede presenti in ogni locale della scuola. Devono inoltre comparire nel giornale di carico del magazzino.
ARTICOLO 7 – VALORE DEI BENI INVENTARIATI
Il valore inventariale dei beni attribuito all’atto dell’iscrizione e per le varie categorie elencate deve essere così determinato:
– prezzo di fattura, IVA compresa, per gli oggetti acquistati compresi quelli acquisiti al termine di locazioni finanziarie o noleggio con riscatto;
– valore di stima per gli oggetti pervenuti in dono;
– prezzo di copertina per i libri;
– prezzo di costo per gli oggetti prodotti nei laboratori e officine della scuola.
Nel caso di beni di valore storico e artistico per la procedura di stima deve essere interessata la commissione preposta in seno alla competente Soprintendenza.
Per i beni prodotti a scuola il valore sarà pari alla somma del costo delle componenti esclusa la manodopera; per le opere di ingegno andrà stimato invece tramite fonti certificate il valore di mercato. Qualora tale criterio non fosse applicabile, il valore è stimato a partire dalle ore uomo impiegate.
I titoli e gli altri valori mobiliari pubblici e privati vengono iscritti al prezzo di borsa del giorno precedente la compilazione dell’inventario se il prezzo è inferiore al valore nominale o al valore nominale se il prezzo è superiore. Va indicata anche la rendita e la data di scadenza.
Ogni variazione in aumento o in diminuzione dei beni è annotato in ordine cronologico nell’inventario di riferimento.
ARTICOLO 8 – RICOGNIZIONE DEI BENI
In base all’art. 31, c 9 del D.I. 129/2018 ed alla C.M. MIUR prot. n. 8910 del 1/12/2011 si provvede alla ricognizione dei beni almeno ogni cinque anni e almeno ogni dieci anni al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni. Dette operazioni, in quanto improntate a criteri di trasparenza, vengono effettuate da una commissione costituita da almeno tre persone scelte tra il personale in servizio nell’istituzione scolastica
La suddetta commissione viene nominata con provvedimento formale del dirigente scolastico ed è composta da personale docente e ATA. Le operazioni relative devono risultare da apposito processo verbale da redigersi in triplice copia e da sottoscriversi da parte di tutti gli intervenuti.
Il processo verbale contiene l’elencazione dei:
a) beni esistenti in uso, ivi compresi quelli rinvenuti e non assunti in carico
b) eventuali beni mancanti
c) beni non più utilizzabili o posti fuori uso per cause tecniche da destinare alla vendita o da cedere gratuitamente agli organismi previsti; qualora tale procedura risultasse infruttuosa è consentito l’invio di questi beni alla distruzione nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia ambientale e di smaltimento.
Completate le operazioni di ricognizione materiale dei beni esistenti, eventualmente si procede alle opportune sistemazioni contabili in modo da rendere coerente la situazione di fatto con la situazione di diritto.
Sulla base del verbale di cui sopra sarà compilato il nuovo inventario dopo aver effettuato le operazioni di aggiornamento dei valori.
ARTICOLO 9 – ELIMINAZIONE DEI BENI DALL’INVENTARIO
L’art. 33 del Regolamento indica le procedure di eliminazione dei beni dall’Inventario in sintonia con la Circolare Miur 2233 del 2 aprile 2012. In caso di eliminazione di materiali e beni mancanti per furto, per causa di forza maggiore o divenuti inservibili, il Decreto di eliminazione del Dirigente Scolastico dovrà indicare con un’adeguata motivazione l’avvenuto accertamento di inesistenza di cause di responsabilità amministrativa. Se si tratta di materiali mancanti per furto al Decreto del Dirigente Scolastico va allegata copia della denuncia presentata alla locale autorità di pubblica sicurezza.
Se si elimina materiale reso inservibile all’uso sarà necessario allegare il verbale della Commissione prevista dall’art. 34 del Regolamento. La Commissione è nominata dal Dirigente Scolastico e ne fanno parte non meno di tre unità scelte tra personale docente e ATA.
L’art. 34 del D.I. 129/2018 stabilisce che i materiali di risulta, i beni fuori uso, quelli obsoleti e quelli non più utilizzati sono ceduti dall'istituzione previa determinazione del loro valore, calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell'usato per beni simili, individuato da apposita commissione interna.
Per i materiali mancanti per furto o causa di forza maggiore al provvedimento del Dirigente Scolastico va allegata la relazione del Direttore SGA che chiarisca le circostanze che hanno determinato la sottrazione o la perdita del bene.
ARTICOLO 10 – AGGIORNAMENTO DEI VALORI E RINNOVO DELLE SCRITTURE
Dopo aver completato le operazioni di ricognizione e le eventuali sistemazioni contabili, la Commissione per il rinnovo inventariale, diversa da quella individuata all’art. 34, avrà cura di procedere ad effettuare l'aggiornamento dei valori dei beni effettivamente esistenti, per la formazione dei nuovi inventari.
I valori di tutti i beni mobili vanno aggiornati, osservando il procedimento dell'ammortamento in base a quanto stabilito dalla C.M. 8910 del 1/12/2011.
Non devono essere sottoposti all'applicazione del criterio dell'ammortamento e all'aggiornamento dei valori i beni acquisiti nel secondo semestre precedente all’anno del rinnovo.
Il criterio dell'ammortamento non si applica alle seguenti tipologie di beni:
- beni di valore storico-artistico e preziosi in genere;
- immobili;
- valori mobiliari e partecipazioni.
I beni di valore storico-artistico e i beni preziosi in genere - da considerare alla stregua dei primi - vanno valorizzati con il criterio della valutazione in base a stima (ad esempio: dipinti, statue, stampe, disegni, incisioni, vasi, arazzi, monete, incunaboli, gioielli, ecc.) o, se del caso, secondo il valore intrinseco di mercato (oro, argento, pietre preziose, ecc.).
Il valore dei beni immobili, con l'eccezione dei terreni edificabili, e dei diritti reali di godimento sugli stessi va calcolato in base al valore della rendita catastale rivalutata secondo il procedimento per determinare la base imponibile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). I terreni edificabili invece sono soggetti a stima.
I beni con il valore aggiornato saranno elencati nel nuovo inventario a partire dal numero 1. Su ogni bene materiale sarà posta una targhetta riportante in modo indelebile il nome della scuola, il numero di inventario e la relativa categoria.
TITOLO IV – CUSTODIA DEL MATERIALE DIDATTICO-TECNICO E SCIENTIFICO DEI LABORATORI E OFFICINE ARTICOLO 11 – CUSTODIA DEL MATERIALE DIDATTICO-TECNICO E SCIENTIFICO E VENDITA
1. La custodia del materiale tecnico e scientifico dei gabinetti, laboratori ed officine è affidato dal Direttore SGA, su indicazione vincolante del Dirigente Scolastico, ai docenti utilizzatori, o agli assistenti tecnici assegnati ai vari laboratori della Scuola.
L’affidamento ai docenti e tecnici individuati dal Dirigente Scolastico avviene da apposito verbale al quale sono allegati gli elenchi descrittivi dell’oggetto dell’affidamento in duplice copia. Una copia di questi documenti
sottoscritti entrambi dal Direttore SGA e dall’interessato è custodita dal Direttore SGA.
2. Gli affidatari devono provvedere alla corretta custodia, conservazione e utilizzazione dei beni affidati alla propria responsabilità.
Assumono i seguenti compiti:
a. la conservazione dei beni custoditi nei vani posti sotto il proprio controllo;
b. il recupero tempestivo dei beni temporaneamente collocati in spazi affidati ad altri affidatari;
c. la richiesta di modifica della collocazione dei beni che siano trasferiti in spazi assegnati ad altri affidatari;
d. la richiesta al consegnatario di interventi di manutenzione o riparazione o sostituzione di beni deteriorati, danneggiati o perduti,
e. la denuncia al consegnatario di eventi dannosi fortuiti o volontari.
3. Al termine l’affidatario stilerà una relazione in cui individuerà le attrezzature che necessitano di essere sostituite perché obsolete, quelle destinatarie di interventi di manutenzione più specifica e tecnicamente più sofisticata ed una proposta su eventuali nuovi acquisti e ammodernamenti del laboratorio.
La responsabilità dell’affidatario cessa con la riconsegna degli elenchi descrittivo e della sopracitata relazione al consegnatario.
Se più docenti e tecnici sono assegnati allo stesso laboratorio il Dirigente Scolastico individuerà quello che lo occupa per un tempo maggiore di ore e che ha competenze tecniche maggiormente certificate.
ARTICOLO 12 – VENDITA DI MATERIALI FUORI USO E DI BENI NON PIÙ UTILIZZABILI
1. Per quanto attiene alla vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili si attiva la procedura prevista dal D.I. n. 129/2018, all’art. 34.
Il dirigente scolastico provvede all’emanazione di un avviso d’asta da pubblicare sul sito internet della scuola e da comunicare agli alunni.
La pubblicazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della data stabilita per l’aggiudicazione della gara. L’avviso d’asta deve contenere il giorno e l’ora in cui avverrà l’aggiudicazione, il prezzo posto a base della gara, nonché le modalità di presentazione delle offerte.
Il prezzo da porre a base d’asta è quello del valore del bene risultante dall’inventario o il valore dell’usato di beni simili.
Le offerte devono essere segrete e devono pervenire all’istituzione scolastica in busta chiusa entro la data stabilita.
Nel giorno stabilito per l’asta, sulla base delle offerte pervenute si procede alla aggiudicazione al concorrente che ha offerto il prezzo migliore, superiore o almeno uguale a quello indicato nell’avviso d’asta.
L’asta si conclude con la stesura del verbale di aggiudicazione.
2. Il provvedimento di discarico inventariale di cui all'articolo33,comma1,dà atto dell'avvenuto versamento del corrispettivo di aggiudicazione.
3. Nel caso in cui la gara sia andata deserta, i materiali fuori uso per cause tecniche possono essere ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito e, in mancanza, destinati allo smaltimento, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti.
4. I beni non più utilizzabili per fini istituzionali possono essere ceduti direttamente a trattativa privata ad altre istituzioni scolastiche o altri enti pubblici.
TITOLO V – LE OPERE DELL’INGEGNO E LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE Art. 13 – OPERE DELL’INGEGNO
1. Le opere dell’ingegno compongono, insieme alle invenzioni industriali e ai modelli industriali, la categoria delle creazioni intellettuali che l’ordinamento italiano tutela.
Sono opere dell’ingegno le idee creative che riguardano l’ambito culturale. Indipendentemente dal fatto che esse siano idonee ad essere sfruttate economicamente le opere dell’ingegno sono tutelate con il diritto d’autore.
Il diritto d’autore tutela gli elementi dell’opera dell’ingegno che hanno carattere rappresentativo e non l’idea dalla quale hanno origine. Esso comporta il sorgere in capo all’autore dell’opera di diritti di natura morale e diritti di natura patrimoniale.
Il diritto morale è il diritto dell’autore ad essere riconosciuto ideatore dell’opera. Esso è assoluto, inalienabile e imprescrittibile.
Il diritto patrimoniale si estrinseca nel diritto a riprodurre l’opera in più esemplari, nel diritto di trascrizione dell’opera orale, nel diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico, nel diritto di comunicazione, nel diritto di distribuzione, nel diritto di elaborazione, di traduzione e di pubblicazione delle opere in raccolta, nel diritto di noleggio e di dare in prestito. Esso si prescrive in settanta anni dalla morte dell’autore, anche se l’opera viene pubblicata postuma.
Il diritto patrimoniale d’autore può essere ceduto. Sono esempi di trasmissione del diritto patrimoniale d’autore il contratto di edizione ed il contratto di rappresentazione. Quest’ultimo riguarda le opere teatrali, cinematografiche, coreografiche, etc. e consiste nel consentire che l’opera venga riprodotta, eseguita o rappresentata in pubblico a fronte di un determinato corrispettivo. Il contratto di edizione, invece, è quello con il quale l’opera viene ceduta dietro corrispettivo a un editore che la riproduce e la mette in vendita.
I programmi per PC e le banche dati sono protetti dal diritto d’autore, in quanto considerati comunemente creazioni intellettuali.
2. La scuola può esercitare, quanto previsto dalla normativa vigente, per il riconoscimento del diritto d’autore per le opere dell’ingegno prodotte da docenti e alunni durante attività curricolari e extra curricolari. Lo sfruttamento delle opere dell’ingegno viene deliberato dal Consiglio di Istituto e il Dirigente Scolastico provvede ad effettuare la procedura. Se il Consiglio di Istituto non provvede entro 90 giorni a deliberare in merito allo sfruttamento economico dell’opera l’autore o gli autori richiedenti possono agire autonomamente. In ogni caso alla scuola sarà riconosciuto il 50% dei proventi derivanti.
Art. 14 – LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
1. L’espressione proprietà industriale ci si intende riferire espressamente a «marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali».
Queste categorie sono espressamente previste dal Codice della proprietà industriale, il quale precisa, inoltre, che i diritti di proprietà industriale si possono acquistare mediante brevettazione, registrazione o negli altri modi previsti dal codice stesso. In particolare, sono oggetto di brevettazione «le invenzioni, modelli di utilità e nuove varietà vegetali» mentre «i marchi, disegni e modelli, topografie dei prodotti a semiconduttori» sono oggetto di registrazione.
Il brevetto è un titolo giuridico che assicura al suo inventore o creatore un diritto di utilizzazione esclusiva per un periodo di tempo determinato. Il titolare del brevetto, in questo modo, può impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare l’invenzione senza la sua preventiva autorizzazione. Il lavoratore inventore ha il diritto
morale ad essere riconosciuto autore dell’invenzione ma il diritto patrimoniale al rilascio del brevetto viene attribuito, in linea di principio, al datore di lavoro, in questo caso all’Istituzione Scolastica.
2. Il dirigente dell'istituzione scolastica provvede agli adempimenti prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto dell'istituto, nonché per il suo esercizio, nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio d'istituto.
Lo sfruttamento economico della proprietà industriale è deliberato dal Consiglio d'istituto. Qualora l'autore o uno dei coautori dell'opera abbiano invitato il Consiglio d'istituto a intraprendere iniziative finalizzate allo sfruttamento economico e questi ometta di provvedere entro i successivi novanta giorni, l'autore o il coautore che ha effettuato l'invito può autonomamente intraprendere tali attività.
All’istituzione Scolastica spetta la metà dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell’opera. La parte restante compete all’autore o ai coautori
SEZIONE C - REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE.
Art. 1 – Contenuto regolamento
Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo delle minute spese relative all’acquisizione di beni e servizi occorrenti al buon funzionamento dell’istituzione scolastica ai sensi dell’art. 21 del D.I. 129/2018.
Art. 2 – Competenze del Dsga in ordine alla gestione del fondo delle minute spese
Le attività negoziali inerenti la gestione delle minute spese sono di competenza del Direttore dei servizi generali e amministrativi ai sensi dell’art. 21 comma 4 del D.I. 129/2018.
Per tali attività non sussiste l’obbligo di acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) e del DURC (documento unico regolarità contributiva).
Art 3 – Costituzione del fondo delle minute spese
- L’ammontare del fondo delle minute spese è stabilito per ciascun esercizio finanziaria dal Consiglio di Istituto in € 500,00
- Tale fondo, all’inizio dell’esercizio, è anticipato al Dsga, con mandato in partita di giro, con imputazione all’Aggregato A2-1 Funzionamento amministrativo generale.
- Il Dsga provvede con l’utilizzo del fondo al pagamento delle minute spese entro il limite massimo, per ciascun importo, di € 50,00.
Art. 4 – Utilizzo del fondo delle minute spese
A carico del fondo minute spese il Dsga può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese:
- spese postali
- spese telegrafiche
- carte e valori bollati
- spese di registro e contrattuali
- abbonamenti a periodici e riviste di aggiornamento professionale
- minute spese di funzionamento degli uffici, della didattica, e di gestione del patrimonio dell’istituzione scolastica;
- imposte e tasse ed altri diritti erariali nei casi in cui non sia possibile attivare la procedura di pagamento ordinaria senza incorrere nell’interesse di mora;
- minute spese di cancelleria;
- minute spese per materiali di pulizia
- spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e di locali
- altre piccole spese di carattere occasionale che presuppongono l’urgenza il cui pagamento per contanti si renda opportuno e conveniente.
Art. 5 – Pagamento delle minute spese.
- I pagamenti delle minute spese sono ordinati con buoni di pagamento numerati progressivamente e firmati dal Dsga.
- Ai buoni di pagamento devono essere allegate le giustifiche delle spese: fattura, scontrino fiscale, ricevuta di pagamento su c/c/postale, ricevuta di bonifico bancario, etc.
- Il buono di pagamento deve essere sottoscritto dal creditore.
Art. 6 – Reintegro del fondo minute spese
- Durante l’esercizio finanziario,il fondo minute spese è reintegrabile.
- La reintegrazione, che può essere totale o parziale, avviene con mandati emessi all’ordine del Dsga e da questi debitamente quietanzati. I mandati sono tratti sugli aggregati di pertinenza secondo la natura della spesa effettuata.
Art. 7 – Registrazione contabili
Il DSGA contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell'apposito registro informatizzato di cui all'articolo 40, comma 1, lettera e). Il D.S.G.A. puo' nominare uno o più soggetti incaricati di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
Art. 8 – Chiusura del fondo minute spese
A conclusione dell'esercizio finanziario il D.S.G.A. provvede alla chiusura del fondo economale per le minute spese, restituendo l'importo eventualmente ancora disponibile con apposita reversale di incasso.
Art. 9 – Controlli
Il servizio relativo alla gestione delle minute spese è soggetto a verifiche da parte del Dirigente Scolastico e dei Revisori dei Conti.
SEZIONE D -REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI
PREMESSA
Nella scuola autonoma si rende talvolta necessario ricorrere ad esperti esterni per far fronte alla realizzazione di attività inserite nel Piano dell’Offerta Formativa, poiché non sempre esistono risorse professionali interne, in grado di guidare gli alunni al raggiungimento di obiettivi formativi in modo efficace, efficiente e con un risparmio in fatto di tempi.
I contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa stabiliti dal D.lgs. n.165/2001 sono così riassumibili:
1. devono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
2. l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
3. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
4. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE
L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di:
– garantire l'arricchimento dell'offerta formativa,
– realizzare particolari progetti didattici,
– realizzare specifici programmi di ricerca, sperimentazione e aggiornamento.
Condizioni preliminari
Le attività per le quali l’istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:
– coerenti con il PTOF;
– coerenti con le finalità precedentemente dichiarate;
– coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.
Prima di ricorrere all’esperto esterno, è necessario accertare concretamente l’impossibilità di realizzare le attività programmate con personale in servizio interno alla scuola.
Criteri generali
– Assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione;
– Garantire la qualità della prestazione;
– Valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
– Scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;
– Considerare l’opportunità di collaborazione plurima, personale docente esperto, in servizio presso altre scuole statali, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, ai sensi dell’art. 35, CCNL 29.11.2007.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1. Ai sensi degli articoli 43 c.3 , 44 c.4 e 45 c.2 lettera h del D.I. 129/2018 per la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti solo per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, quando non sia reperibile fra il personale interno la specifica competenza (o anche semplicemente la disponibilità) necessaria allo svolgimento delle attività connesse all’attuazione del PTOF.
2. La possibilità di conferire collaborazioni plurime ai sensi dell’ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007
3. La nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017 e la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.
4. La circ. 05/12/03, n. 41 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; 5. L’art. 46 della Legge 06/08/08 n. 33;
6. L’art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/01, inerente la “Gestione delle risorse umane”;
7. L’art. 48, D.I. 129/2018 “Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività contrattuale”;
8. Il CCNL del comparto scuola vigente;
9. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica; 10. L’art. 10 del T.U. n° 297 del 16/04/1994;
11. Il D.L. n.112/2008 e la circolare n.2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica
ART. 1 - (Requisiti professionali)
Nel conferimento dell’incarico si terrà presente quanto disposto dall’art. 46 della Legge 133/2008 che recita testualmente: “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”.
Nella definizione dei requisiti richiesti si tiene conto di quanto stabilito dalla Circolare 5/2006 e Circolare 1/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di “esperti di provata competenza” secondo l’interpretazione datane dall’art. 46 L.133/2008 che afferma: “Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore”.
Per ciascuna attività/progetto deliberati nel PTOF per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni si stabilisce che gli stessi debbano essere in possesso dei seguenti requisiti:
- competenze richieste dal progetto;
- esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
- esperienze metodologiche e didattiche;
- titoli di studio e di formazione;
- attività di libera professione svolta nel settore
L’esperienza maturata, dichiarata nel curriculum presentato dall’esperto contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione, sarà documentata dallo stesso all’atto della stipula del contratto.
Il riscontro dei requisiti sarà operato dalla commissione individuata per la scelta dell’esperto.
I requisiti fissati dal Collegio docenti e dal Consiglio d’Istituto, saranno pubblicizzati dall’Istituzione scolastica, contestualmente alla pubblicazione degli avvisi di selezione.
I requisiti minimi individuati per uno stesso incarico conservano validità fino a nuova determinazione della commissione di volta in volta impegnata nella scelta.
ART. 2 (Pubblicazione degli avvisi di selezione)
1. Il Dirigente, sulla base del PTOF e del Programma Annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare nell’apposita sezione di Pubblicità Legale disponibile sul sito web dell’Istituto ed, eventualmente, con ulteriori forme di pubblicità.
2. Gli avvisi dovranno indicare le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l’elenco dei contratti che si intende stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato :
a. l’oggetto della prestazione;
b. la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
c. il corrispettivo previsto per la prestazione.
3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego .
4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell’individuazione.
ART. 3 (Criteri di scelta e procedure per i contratti)
Il Dirigente è delegato dal Consiglio di Istituto a redigere apposite convenzioni con enti e associazioni culturali, onlus e di volontariato finalizzate alla collaborazione di loro esperti nella realizzazione di iniziative progettuali deliberate dagli
Organi Collegiali e previsti dal PTOF. La collaborazione di tali esperti esterni alla scuola non produce oneri per l’amministrazione scolastica.
Il Dirigente Scolastico è delegato, inoltre, a stipulare convenzioni con le Università e/o scuole superiori al fine di favorire l’inserimento di tirocinanti nella nostra realtà scolastica.
Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti che appartengono ad altra amministrazione pubblica è necessaria la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.Lvo 30/3/2001, n. 165.
Durante la fase di selezione dell’esperto esterno e/o dell’Associazione, l’Istituto si impegna a:
- assicurare la trasparenza nelle procedure e nella selezione;
- garantire la qualità della prestazione;
- valutare le proposte sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
- scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;
- valutare, fra più opzioni, considerare l’opportunità di fare ricorso alle collaborazioni plurime, utilizzando cioè, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, personale docente ed ATA in servizio presso altre scuole statali, ai sensi del CCNL comparto scuola vigente;
Il Dirigente conferisce incarichi formali ad esperti scegliendo sulla base dei seguenti criteri:
A – Incarichi nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa
• inclusione dell’attività, per la quale si conferisce l’incarico, nel PTOF e/o comunque aderenza della medesima attività alle finalità della scuola;
• competenze specifiche e distintive presentate con curriculum vitae et studiorum attestante:
1. i titoli di studio e le specializzazioni;
2. le esperienze lavorative nel settore;
3. pubblicazioni, master e stage (documentabili) sempre nel settore;
• valutazione del Dirigente Scolastico.
B - Incarichi relativi ai P.O.N.. I criteri di cui sopra sono così integrati:
• titoli di studio afferenti alla tipologia di intervento;
• laurea specifica;
• competenze informatiche e del sistema di gestione del P.O.N.;
• certificazioni informatiche;
• master di durata almeno biennale;
• specializzazioni afferenti all’area di intervento;
• corsi di perfezionamento post – laurea;
• comprovata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza;
• esperienza e/o coordinamento corsi di formazione e specializzazione post – universitari;
• esperienza nella gestione di progetti P.O.N.;
• partecipazione a progetti o sperimentazioni di rilevanza nazionali
In ogni caso i titoli saranno considerati in base alle competenze richieste dal progetto e tenuto conto del profilo di ogni singolo esperto.
Per gli esperti legati ai progetti P.O.N. si procede con avviso pubblico di selezione.
La scelta dell’esperto sarà operata dalla commissione appositamente nominata, che procederà alla valutazione comparativa dei curricula.
Le decisioni della Commissione saranno debitamente motivate.
La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico ed è pubblicata nell’apposita sezione di “Pubblicità Legale – Albo on-line” del sito internet dell’Istituzione scolastica.
Avverso gli atti è ammesso ricorso, entro la data stabilita dal decreto del Dirigente Scolastico.
E’ fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti della normativa vigente in materia.
ART. 5 Requisiti ed Individuazione degli esperti
I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati sulla base del possesso di titoli e competenze inerenti il progetto da realizzare (curriculum vitae formato europeo).
Gli esperti interni e/o esterni o in regime di collaborazione plurima, cui conferire i contratti, sono selezionati dal Dirigente Scolastico e/o dalla commissione all’uopo nominata, mediante valutazione comparativa dei curricula, sulla base della seguente tabella di criteri di selezione del personale interno, in regime di collaborazione plurima ed esterno.
Titoli culturali e professionali | Punteggio |
Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica (3+2) coerente con il profilo richiesto | |
Fino a 95 | Punti: 6 |
Da 96 a 99 | Punti: 8 |
Da 100 a 109 | Punti: 10 |
110 | Punti: 12 |
110 e lode | Punti: 14 |
Laurea Triennale nuovo ordinamento (ove previsto dall’Avviso) | |
Fino a 95 | Punti: 6 |
Da 96 a 99 | Punti: 8 |
Da 100 a 109 | Punti: 10 |
110 | Punti: 12 |
110 e lode | Punti: 14 |
Diploma coerente con il profilo richiesto (ove previsto dall’Avviso) | |
Fino a 70 e/o fino a 42 (vecchio punteggio del diploma) | Punti: 6 |
Da 71 a 89 e/o da 43 a 49 (vecchio punteggio del diploma) | Punti: 8 |
Da 90 a 99 e/o da 50 a 59 (vecchio punteggio del diploma) | Punti: 10 |
100 e/o 60 (vecchio punteggio del diploma) | Punti: 12 |
Dottorato di ricerca specifico per il percorso formativo richiesto (max 2) | Punti: 3 |
Master e/o corsi di perfezionamenti post-laurea, inerenti la materia oggetto dell’Avviso, di durata biennale c/o Università e/o Enti riconosciuti (max.2) | Punti 2 |
Conoscenze e competenze informatiche di livello avanzato e certificato | Punti 2 |
Esperienze di docenza nell’ambito, nel settore di riferimento (max 3) | Max 5 punti |
Esperienze di tutor nell’ambito di PON-POR, nel settore di riferimento (max 3) | Max 5 punti |
Partecipazione a corsi di formazione (20 ore minimo) attinenti la professionalità richiesta (max5) | Punti 1 |
Esperienza lavorativa nell’ambito di riferimento max 3 | Punti 1 |
N.B: la circolare n. 2/2008 citata nelle premesse chiarisce che solo per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile a un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non si debba procedere all’utilizzo delle procedure comparative per la scelta dell’esperto, né ottemperare agli obblighi di pubblicità.
ART. 6 Doveri e responsabilità dell’esperto
L’esperto destinatario del contratto di prestazione d’opera assume nei confronti dell’istituzione scolastica i seguenti impegni:
1. Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle indicazioni ed esigenze dell’istituzione;
2. Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni.
In base al contratto d’opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l’attività didattica curriculare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, ai sensi degli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile, integrati dall’art. 61 della Legge 11.07.1980, n. 312, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l’esperto è tenuto a rispondere direttamente all’Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all’incarico.
ART.7 Stipula del contratto
1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede alla stipula del contratto.
2. Nel contratto devono essere specificati:
▪ l’oggetto della prestazione;
▪ i termini di inizio e conclusione della prestazione;
▪ il corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell’amministrazione;
▪ le modalità di pagamento del corrispettivo;
▪ le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.
3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l’obbligo di:
- svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola;
- assicurare, se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività, al fine di predisporre una programmazione concordata con i docenti, e nelle manifestazioni conclusive del progetto;
- documentare l’attività svolta;
- autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente alla legge 196/2003.
- assolvere a i tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.
4. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l’incarico di collaborazione esterna è quella del contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, e la disciplina che lo regola è quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. La prestazione ha carattere di temporaneità.
5. I contratti di cui al presente regolamento, qualora vengano stipulati con personale non appartenente all’Amministrazione scolastica, costituiscono prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa o di prestazioni occasionali sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli della scuola.
6. I contratti di cui si tratta, nel caso in cui vengano stipulati con personale appartenente all’Amministrazione scolastica, costituiscono collaborazioni plurime, ai sensi degli artt. 35 e 57 del CCNL Scuola.
7. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all’anno scolastico.
8. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.
9. Degli incarichi attribuiti agli esperti esterni verrà data pubblicità ai sensi della normativa vigente.
ART.8 Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica
1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica e/o di altra istituzione scolastica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165.
2. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall’art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.
Art. 9 (Determinazione del compenso)
Il compenso attribuibile deve tener conto del/le:
- tipo di attività, dell’impegno e delle competenze professionali richieste all’esperto esterno e/o Associazione;
- disponibilità finanziarie programmate.
Il compenso per attività di insegnamento svolte dall’esperto esterno e/o Associazione deve essere congruo rispetto alla specificità professionale richiesta.
Può essere anche previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all’Amministrazione.
Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori per i quali è escluso il regime di forfetizzazione.
È fatto divieto di anticipazione di somme.
Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.
Misura dei compensi
Il compenso massimo, fatte salve le deroghe di cui sopra ed eventuali modifiche ed integrazioni successive all’approvazione del presente regolamento, è così definito:
Personale interno alla pubblica amministrazione
Tipologia | Importo orario |
Attività di insegnamento | fino ad un massimo di €. 35,00 |
Attività di non insegnamento docente | fino ad un massimo di €. 17,50 |
Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1999
Tipologia | Importo |
Direzione, organizzazione | fino ad un massimo di €. 41,32 giornaliere |
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio | fino ad un massimo di €. 41,32 orari e fino ad un massimo €. 51,65 orarie per universitari |
Docenza | fino ad un massimo di €. 41,32 orari e fino ad un massimo €. 51,65 orarie per universitari |
Attività tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro | fino ad un massimo di €. 25,82 orari |
Personale interno/collaborazione plurima/esterno alla pubblica amministrazione impegnato nei POR-PON-FSE-FESR
Tipologia | Importo orario |
Attività Esperto | fino ad un massimo di €. 70,00 |
Attività di tutoraggio | fino ad un massimo di €. 30,00 |
Referente valutazione e figure aggiuntive | €. 17,50 ( Lordo dipendente) |
Con il prestatore d’opera è possibile concordare un compenso, anche forfetario, diverso da quello fissato dalle tabelle sopra esposte. Nel caso di compenso eccedente gli importi tabellari, sarà necessario, nell’affidare l’incarico, dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario. Nel compenso fissato può essere compreso anche il rimborso forfetario delle spese di viaggio.
ART.10 Valutazione della prestazione
L’Istituto prevede una valutazione finale del progetto e dell’intervento dell’esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento. L’esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.
Art. 11 Impedimenti alla stipula del contratto
I contratti con i collaboratori esterni e/o Associazioni possono essere stipulati, ai sensi del D. I. n. 129/2018, soltanto per le prestazioni e le attività:
- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia in ogni modo opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna insostituibile con altra figura professionale interna alla Scuola;
- di cui sia previsto, a livello ministeriale di linee guida, il ricorso a specifiche professionalità esterne.
Art. 12 Manifestazioni particolari
Per manifestazioni particolari, ristrette nel tempo, che richiedano l’intervento di personalità e professionalità particolari è possibile derogare dalla procedura e dai limiti di spesa; in tal caso si procede a chiamata diretta a discrezione del Dirigente che successivamente richiederà al Consiglio di Istituto l’approvazione per compensi ed eventuali rimborsi spese.
Art. 13 DISPOSIZIONI FINALI , COMUNI E TRANSITORIE
1- Il presente Regolamento costituito dalle sezioni A – B – C – D , ha natura di Regolamento interno e rappresenta strumento di attuazione del Regolamento di contabilità, D.I. 28/8/2018, n. 129 e delle Circolari citate in premessa ed è approvato dal Consiglio d’Istituto.
2- Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal primo giorno successivo alla data di delibera del Consiglio di Istituto.
3- Il presente Regolamento è inviato all’USR competente in base a quanto disposto dal D.I. 129/2018, art. 29 c 3.del D.lgs n. 50/2016 e dalla ulteriore normativa vigente.
4- Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso riferimento al D.I. 129/2018 ed alla normativa vigente in materia.