LA SIAE ED IL DIRITTO D’AUTORE
LA SIAE ED IL DIRITTO D’AUTORE
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2. ACCORDO FEDERALBERGHI / SIAE “MUSICA D'AMBIENTE DIFFUSA ATTRAVERSO APPARECCHI E STRUMENTI MECCANICI” (radio, televisori, eccetera) 5
Pagamento dei compensi 5 Responsabilità dell'azienda 6 Facilitazioni per gli iscritti alla Federazione 6 Facilitazioni per le attività stagionali 7
Vari tipi di strumenti meccanici, apparecchi o altri strumenti 7
Compensi per diritti di autore 8 Apparecchi o strumenti posti negli ambienti comuni 10 Apparecchi o strumenti posti nelle camere 10 Inadempienze 11
Contestazioni 12 Imposte e diritti di segreteria 12
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3. ACCORDO FEDERALBERGHI / SIAE “TRATTENIMENTI MUSICALI” 13
Tipi di trattenimento 13 Permesso di esecuzione 14 Programma musicale 14 Pagamento dei compensi 14 Natura dei trattenimenti 15 Inadempienze 18
Contestazioni 19 Imposte e diritti di segreteria 19
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La legge italiana sul diritto di autore, in attuazione di Convenzioni internazionali, protegge le opere di ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed al cinema.
La legge 22 aprile 1941 n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" riconosce infatti all’autore il diritto esclusivo di utilizzazione economica delle proprie opere di ingegno.
La funzione di intermediazione - per conto e nell’interesse degli autori - nella tutela delle opere stesse, è attribuita in via esclusiva alla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori).
Secondo il primo comma dell’articolo 15 della legge 633 l’autore ha il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare la sua opera in pubblico, sia gratuitamente che a pagamento.
Tale principio è però soggetto ad alcune deroghe, tassativamente elencate nel secondo comma, dove si stabilisce che non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.
Le ipotesi elencate nel secondo comma dell’articolo 15 sono state fino ad oggi interpretate dalla giurisprudenza non come ipotesi “esemplificative”, ma bensì come tassative eccezioni alla regola generale del diritto esclusivo di utilizzazione.
Viene comunque considerata pubblica l’esecuzione musicale non tanto sulla base del luogo in cui la stessa viene effettuata, ma soprattutto in considerazione della sua destinazione al pubblico. L’articolo 58 della legge 633 stabilisce inoltre che per l’esecuzione in pubblici esercizi a mezzo apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto all’autore un equo compenso, che viene determinato periodicamente d’accordo tra la SIAE e la rappresentanza dell’associazione sindacale competente.
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Tale principio, esteso ovviamente a tutte le nuove forme di esecuzione musicale in uso negli alberghi, ha consentito alla FEDERALBERGHI di stipulare con la SIAE due Convenzioni, finalizzate a ridurre il più possibile per le aziende alberghiere associate gli oneri connessi con l'utilizzazione del repertorio musicale protetto.
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2.ACCORDO FEDERALBERGHI / SIAE “MUSICA D’AMBIENTE DIFFUSA ATTRAVERSO APPARECCHI E STRUMENTI
MECCANICI” (radio, televisori, ecc.)
L’Accordo, stipulato il 10 febbraio 1959 e aggiornato più volte, riguarda i compensi dovuti agli autori di musica per le esecuzioni gratuite che avvengono occasionalmente negli alberghi mediante strumenti meccanici, apparecchi radio o televisione o altri apparecchi a disposizione dei clienti.
Secondo la legge sul diritto di autore, infatti, l'esistenza in un luogo pubblico o aperto al pubblico di apparecchi o strumenti meccanici idonei a diffondere la musica del repertorio protetto dalla SIAE crea l'obbligo di ottenere il "nulla osta" dell'Agenzia della SIAE e di pagare i diritti di autore.
L’Accordo stabilisce le modalità di pagamento e l’entità dei compensi dovuti dalle aziende alberghiere agli autori per le diffusioni occasionali di musica, effettuate gratuitamente, e cioè per la diffusione della cosiddetta "musica d'ambiente". La diffusione di musica in occasione di veri e propri trattenimenti (balli, piano-bar, spettacoli vari) è invece disciplinata dall’Accordo sui “trattenimenti musicali”, stipulato nel 1999.
Pagamento dei compensi
L’Accordo stabilisce l’obbligo di pagare tali compensi in abbonamento. L'abbonamento viene stipulato generalmente per un anno, ma può riguardare anche un periodo di tempo inferiore.
I compensi dovuti alla SIAE per la diffusione di “musica d’ambiente” variano a seconda del tipo di strumento o apparecchio, del numero di apparecchi e della categoria dell'albergo. Gli Accordi sottoscritti con la SIAE consentono alle
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aziende associate alla FEDERALBERGHI di ottenere un risparmio che varia da un minimo del 30% per la musica diffusa con strumenti posti nelle sale comuni fino ad oltre il 50% per la diffusione di musica nelle camere d’albergo.
Inoltre, per la diffusione di musica nelle camere d’albergo, dal 2002, rispetto agli anni precedenti, le aziende associate usufruiscono di un ulteriore risparmio medio del 20%. Infatti la SIAE ha accolto la richiesta di FEDERALBERGHI ed ha ridotto le aliquote per il calcolo dei compensi dovuti per gli strumenti posti nelle camere.
Responsabilità dell'azienda
Della mancata richiesta del "nulla osta" e del mancato pagamento dei diritti è responsabile direttamente l'azienda, anche quando l'apparecchio o lo strumento meccanico esistente nell'albergo non sia di sua proprietà.
Facilitazioni per gli iscritti alla Federazione
Alle aziende regolarmente associate alle Organizzazioni territoriali aderenti alla FEDERALBERGHI, ovvero direttamente da quest'ultima rappresentate ai fini dell’Accordo, vengono applicate le riduzioni di seguito descritte qualora esse presentino alle agenzie della SIAE il "certificato", rilasciato dalla FEDERALBERGHI.
Il certificato va presentato tassativamente entro:
• il mese di febbraio per gli abbonamenti annuali,
• il mese di gennaio o luglio per gli abbonamenti semestrali,
• i primi quindici giorni dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre per gli abbonamenti trimestrali,
• i primi dieci giorni di ciascun mese per gli abbonamenti mensili.
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Nel caso in cui il certificato venisse presentato in ritardo rispetto a tali date l'Azienda perderà il diritto alla concessione delle particolari riduzioni, salvo proroghe che potranno concordarsi tra la SIAE e la FEDERALBERGHI o tra le Sedi regionali della SIAE e le Associazioni territoriali degli alberghi limitatamente agli abbonamenti annuali e semestrali.
L'abbonamento dà la facoltà di effettuare esecuzioni musicali gratuite (escluso però il "ballo" - sia pure occasionale - anche se di poche coppie) con lo strumento o apparecchio per tutta la durata dell'abbonamento.
Nei casi di abbonamento parziale, rispetto all'abbonamento annuale, il compenso deve essere ragguagliato rispettivamente: a 3/5 (ossia il 60%) per l'abbonamento semestrale, a 2/5 (ossia il 40%) per l'abbonamento trimestrale, ad 1/5 (ossia il 20%) per l'abbonamento mensile.
Facilitazioni per le attività stagionali
Alle aziende alberghiere che svolgono attività stagionale, è consentito di stipulare abbonamenti periodici, nella misura e con i criteri previsti dall’Accordo, ma senza tenere conto dei periodi solari. I periodi di abbonamento dovranno avere, comunque, decorrenza dall'inizio di ogni mese. Ad esempio:
l’albergo con apertura estiva dal 1/5 al 30/9 potrà stipulare un abbonamento semestrale entro il mese di Maggio;
l’albergo con apertura invernale dal 1/2 al 30/4 potrà stipulare un abbonamento trimestrale entro i primi quindici giorni di febbraio.
Le tipologie di strumenti e apparecchi
Gli strumenti e gli apparecchi sono stati suddivisi nei seguenti tipi:
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I Tipo - pianoforti, pianole, autopiani, piccoli fonografi (a cassetta, a tromba, ecc. non muniti di amplificatori elettrici), nonché strumenti musicali a disposizione dei clienti.
II Tipo - fonografi o grammofoni elettrici con amplificatori elettrici installati nell'interno dell'apparecchio stesso (esclusi i grammofoni a gettone detti "juke boxes").
III Tipo - semplici apparecchi radioriceventi (esclusi i fonografi, pick-up, grammofoni, ecc.), ossia: apparecchi radioriceventi muniti di altoparlante installato nell'interno dell'apparecchio stesso.
IV Tipo - altoparlanti staccati dallo strumento o apparecchio.
V Tipo - apparecchi televisivi (esclusi i fonografi, pick-up, ecc.) ossia: apparecchi TV con video non superiore a 27 pollici (cm. 70 circa di diagonale).
VI Tipo - apparecchi elettrogrammofoni a gettone, a moneta o a pulsante (juke-boxes) ed altri apparecchi similari.
VII Tipo - fonovisori (apparecchi automatici riproduttori di suono con video a moneta, a gettone o a pulsante), videoregistratori.
VIII Tipo - filodiffusione.
IX Tipo - apparecchi a nastro magnetico o similari (magnetofoni).
XIII Tipo – apparecchi multimediali – pc internet.
Compensi per diritti di autore
I compensi variano in relazione al tipo di strumento ed alla categoria dell'Azienda (da 1 a 5 stelle). La tabella con i compensi viene annualmente aggiornata dalla SIAE sulla base di eventuali mutamenti nel valore della lira.
COMPENSI ANNO 2002
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CATEGORIA DELL'AZIENDA ALBERGHIERA | I – III STRUMENTI MUSICALI E APPARECCHI RADIO | V TELEVISORI | VI JUKE-BOX | VIIa VIDEO JUKE BOX FONOVISORI | VIIb VIDEO REGISTRATO RE | II-VIII IX – XIII GRAMMOFONI FILODIFFUSORI NASTRI MAGNETICI PC INTERNET |
1 STELLA NORMALE RIDOTTO | € 38,22 € 26,75 | € 119,82 € 83,87 | € 92,45 € 64,71 | € 240,15 € 168,10 | € 359,97 € 251,98 | € 87,80 € 61,46 |
2 STELLE NORMALE RIDOTTO | € 45,96 € 32,17 | € 149,26 € 104,48 | € 92,45 € 64,71 | € 240,15 € 168,10 | € 359,97 € 251,98 | € 105,36 € 73.75 |
3 STELLE NORMALE RIDOTTO | € 64,56 € 45,19 | € 334,15 € 233,90 | € 92,45 € 64,71 | € 240,15 € 168,10 | € 359,97 € 251,98 | € 175,60 € 122,92 |
4 STELLE NORMALE RIDOTTO | € 75,40 € 52,78 | € 495,80 € 347,06 | € 92,45 € 64,71 | € 240,15 € 168,10 | € 359,97 € 251,98 | € 219.49 € 153,64 |
5 STELLE NORMALE RIDOTTO | € 88,83 € 62,18 | € 613,55 € 429,48 | € 92,45 € 64,71 | € 240,15 € 168,10 | € 359,97 € 251,98 | € 257.71 € 180.40 |
Come è rilevabile dalla tabella, quindi, alle Aziende associate alla Federazione viene riconosciuta una riduzione del 30% sui normali compensi stabiliti dalla SIAE per ciascun tipo di apparecchio o strumento.
Il compenso base, previsto nella tabella per il televisore, si intende per schermi fino a 27 pollici. Per schermi superiori a 27 pollici il compenso base viene raddoppiato.
Per il televisore in bianco e nero è prevista una riduzione del 15% del compenso base per il televisore a colori.
Per ciascun altoparlante staccato è dovuto un compenso pari al 10% del compenso base dell'apparecchio al quale è collegato.
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Apparecchi o strumenti posti negli ambienti comuni:
I compensi dovuti per gli apparecchi televisivi installati negli ambienti comuni sono ulteriormente ridotti del 10% qualora l'albergo non sia fornito di licenza di ristorante o bar aperto alla clientela esterna.
Per ogni strumento o apparecchio dello stesso tipo, in più rispetto al primo, installato negli ambienti comuni, si applicano i seguenti criteri:
• per il secondo strumento o apparecchio, un nuovo abbonamento con la riduzione del 10%;
• per il terzo strumento o apparecchio e per ciascuno dei successivi, un nuovo abbonamento con la riduzione del 20%.
Il compenso dovuto per il Videoregistratore assorbe quello previsto per il televisore, ove quest'ultimo sia inferiore, e viceversa.
Apparecchi o strumenti posti nelle camere:
Per gli strumenti o apparecchi dello stesso tipo installati nelle camere, si applicano i seguenti criteri:
• supplemento pari al 8% del compenso base per ciascuno dei primi 10 strumenti o apparecchi;
• supplemento pari al 4% del compenso base per ciascuno dei successivi strumenti o apparecchi dall'11° al 50°;
• supplemento pari al 3% del compenso base per ciascuno dei successivi strumenti o apparecchi dall'51° al 100°;
• supplemento pari al 2,5% del compenso base per ciascuno dei successivi strumenti o apparecchi dall'101° al 250°;
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• supplemento pari al 0,50% del compenso base per ciascuno degli strumenti o apparecchi successivi al 250°.
Per gli apparecchi installati nelle camere d’albergo, oltre allo sconto generale del 30%, le aziende associate hanno diritto ai seguenti ulteriori sconti, cumulabili tra loro:
• sconto del 10% su tutti gli apparecchi installati nelle camere d’albergo;
• sconto aggiuntivo del 10% se tali apparecchi sono in misura pari o superiore al 90% del numero totale delle camere. Tale sconto aggiuntivo è invece del 5% se tali apparecchi sono in misura pari o superiore al 50% del numero totale di camere;
Nell'ipotesi in cui gli apparecchi siano installati unicamente nelle camere, e non quindi negli ambienti comuni, per il primo apparecchio dovrà essere corrisposto il compenso base previsto per gli apparecchi installati negli ambienti comuni.
Qualora nelle singole camere siano installati più apparecchi di tipo diverso (ad esempio radio e/o filodiffusione e/o televisione e/o videoregistratore) è dovuto un unico supplemento per ogni camera, calcolato secondo il metodo sopra descritto, prendendo come base il compenso dell'apparecchio o strumento di importo superiore, e precisamente:
• in caso di installazione di radio + filodiffusione, il supplemento sarà calcolato sul compenso base relativo alla filodiffusione;
• in caso di installazione di radio + filodiffusione + televisore, il supplemento sarà calcolato sul compenso base relativo al televisore;
• in caso di installazione di televisore + videoregistratore, il supplemento sarà calcolato sul compenso base più elevato.
Inadempienze
In caso di accertata inadempienza ad una qualsiasi delle norme contenute nell’Accordo o nel "permesso" rilasciato dalla SIAE, l'Azienda sarà tenuta, oltre che al pagamento dei diritti senza alcuna riduzione, anche al pagamento di una penale non superiore a tre volte l'importo dei diritti di autore dovuti.
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Contestazioni
In caso di contestazione, l'oggetto della contestazione - previo versamento dell'importo dei diritti di autore richiesti dall'Agenzia della SIAE - dovrà essere deferito: in prima istanza alle competenti Sedi regionali della SIAE ed alle Organizzazioni territoriali aderenti alla FEDERALBERGHI, ed in seconda istanza alla Direzione Generale della SIAE ed alla Presidenza della FEDERALBERGHI.
Imposte e diritti di segreteria
I compensi, determinati come sopra, sono assoggettati all'aliquota IVA ordinaria del 20%.
Per il rilascio dei permessi e delle quietanze è dovuto all’Agente SIAE un diritto di segreteria, stabilito in misura fissa.
Infine, la SIAE riscuote per conto della Federazione una quota associativa pari al 15% sulla somma totale dovuta da ciascuna azienda a titolo di compensi per diritti di autore, al netto dell'IVA e del diritto di segreteria.
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3. ACCORDO FEDERALBERGHI / SIAE “TRATTENIMENTI MUSICALI E SPETTACOLI”
Il secondo Accordo, stipulato con la SIAE il 19 maggio 1999, è entrato in vigore il 1° luglio 1999. L’Accordo riguarda la esecuzione di composizioni musicali in trattenimenti e manifestazioni musicali gratuiti o a pagamento organizzati all'interno di alberghi e villaggi turistici.
Rientrano nell’Accordo anche i cosiddetti “trattenimenti speciali” quali i veglioni e le festività familiari (matrimoni, comunioni, eccetera).
Tipi di trattenimento
Rientrano nell’Accordo i seguenti tipi di trattenimento o manifestazione musicale:
a) Ballo: trattenimento danzante con musica registrata o eseguita dal vivo organizzato e programmato all'interno della struttura alberghiera, anche se non effettuato in sala appositamente allestita;
b) Concertino: il trattenimento con musica dal vivo o strumento meccanico che non costituisce motivo di richiamo prevalente del pubblico, effettuato in concomitanza con il servizio di bar o ristorante, e che non deve dar luogo a trattenimento danzante organizzato o abituale;
c) Spettacolo musicale: concerto, balletto, varietà, eccetera;
d) Spettacolo cinematografico: la proiezione con qualunque mezzo di opere filmiche in sala o spazio appositamente predisposto.
Il semplice utilizzo, al di fuori dei casi suddetti, di apparecchi TV, radio, eccetera, o di strumenti musicali, dà luogo solamente al pagamento dei compensi previsti nello specifico Accordo “Musica d’ambiente diffusa attraverso strumenti e apparecchi meccanici”.
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Permesso spettacoli e trattenimenti
L’azienda che intende organizzare i trattenimenti oggetto dell’Accordo deve richiedere preventivamente il “Permesso Spettacoli e Trattenimenti" all’Ufficio della SIAE territorialmente competente e fornire tutti gli elementi previsti dall’Accordo per la determinazione dei compensi.
Il Permesso può avere validità periodica, quando i trattenimenti siano organizzati in modo gratuito ed abbiano carattere ricorrente. Resta fermo l'obbligo di richiedere un nuovo permesso allorché intervengano variazioni, oltre che dei parametri della struttura alberghiera, degli elementi già comunicati ai fini della determinazione dei compensi, con particolare riferimento a:
• tipologia del trattenimento
• modalità della partecipazione del pubblico.
Nel caso, invece, di manifestazioni aggiuntive a quelle già dichiarate nel permesso periodico, rientranti nel periodo di validità e con medesime caratteristiche e parametri, l'Azienda dovrà fornire preventiva comunicazione scritta alla SIAE.
Il titolare dell'Azienda è comunque responsabile di eventuali manifestazioni organizzate da terzi nei locali dell'Azienda senza autorizzazione della SIAE.
Programma musicale
L’azienda deve consegnare all’Agente della SIAE il programma musicale, sottoscritto dal direttore delle esecuzioni, entro i termini di legge. L’omissione o l’aggiunta di composizioni musicali comporta il pagamento delle penali previste nel Permesso.
Pagamento dei compensi
Il pagamento dei compensi per diritti di autore deve essere effettuato:
a) in anticipo per i trattenimenti gratuiti e mensilmente nel caso di abbonamenti periodici;
b) in anticipo nel caso di trattenimenti gratuiti speciali;
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c) per i trattenimenti a pagamento, entro il termine previsto nel Permesso.
Nei casi di cui al punto b) dovrà essere costituito un “deposito cauzionale” a garanzia del regolare pagamento dei compensi, proporzionato alla importanza del trattenimento e comunque non superiore al 70% del prevedibile importo dei compensi dovuti alla SIAE. Il predetto deposito si intende libero ed infruttifero.
Natura dei trattenimenti
I trattenimenti si distinguono in “gratuiti”, "gratuiti speciali" e "non gratuiti".
Trattenimenti gratuiti
Si considerano gratuiti i trattenimenti e le manifestazioni musicali per i quali non si richiede per la partecipazione agli stessi nessuna forma di pagamento specifico, diretto o indiretto, anche sotto forma di obbligo di consumazioni, e che non siano pubblicizzati all'esterno.
Per i trattenimenti gratuiti è previsto il pagamento alla SIAE di un compenso giornaliero, indipendente dalla durata del trattenimento, stabilito convenzionalmente in via forfettaria sulla base dei seguenti parametri:
• tipo di trattenimento;
• categoria dell'albergo;
• numero di posti letto.
Per i primi 50 posti letto il compenso è fisso, ed è diverso a seconda del tipo di trattenimento e della categoria dell'albergo. Per i posti letto successivi al 50°, occorre moltiplicare il compenso aggiuntivo riportato nella tabella (diverso a seconda del tipo di trattenimento e della categoria dell'albergo) per il numero di posti letto eccedenti i primi 50. Il compenso giornaliero non potrà essere inferiore al COMPENSO FISSO previsto per i primi 50 posti letto.
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COMPENSI ANNO 2002
TIPO DI TRATTENIMENTO | CATEGORIA | COMPENSO FISSO GIORNALIERO | |
fino a 50 posti letto | dal 51° in poi per tranche di 5 posti letto | ||
BALLO | 1, 2 STELLE 3 STELLE 4, 5 STELLE | € 21,17 € 23,24 € 26,34 | € 0,12 € 0,38 € 0,59 |
CONCERTINO | 1, 2 STELLE 3 STELLE 4, 5 STELLE | € 16,01 € 18,08 € 19,63 | € 0,03 € 0,06 € 0,12 |
SPETTACOLO MUSICALE | 1, 2 STELLE 3 STELLE 4, 5 STELLE | € 20,14 € 22,21 € 23,24 | € 0,09 € 0,35 € 0,53 |
SPETTACOLO CINEMATOGRAFICO | 1, 2 STELLE 3 STELLE 4, 5 STELLE | € 13,94 € 14,98 € 16,53 | € 0,03 € 0,06 € 0,09 |
Ad esempio: Xxxxxxx a tre stelle con 150 posti letto: Ballo: il compenso giornaliero da pagare è di € 30,84.
Spettacolo musicale: il compenso giornaliero da pagare è di € 29,21.
Concertino (piano bar): il compenso giornaliero è di € 19,28. Cinema il compenso giornaliero da pagare è di € 16,18.
Trattenimenti gratuiti speciali
In caso di veglie veglioni (capodanno, natale, carnevale, ecc.) il compenso giornaliero dovuto per i trattenimenti gratuiti va moltiplicato per tre.
In caso di festività familiari (matrimoni, comunioni, ecc.) o eventi sociali (congressi, assemblee ecc.) è dovuto il doppio del compenso fisso per ogni 50 partecipanti o frazione.
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Trattenimenti a pagamento
Rientrano nella base di calcolo del diritto di autore le seguenti componenti:
• Titoli di ingresso, a pagamento e gratuiti. Nel caso di titolo di ingresso gratuito quale base di calcolo dovrà essere considerato il costo del biglietto intero di pari categoria;
• 50% dell'importo costituente aumento o supplemento sui conti o sui prezzi delle consumazioni normalmente praticati;
• 50% del biglietto comprensivo della somministrazione di alimenti o bevande o, in assenza di biglietto, del costo della somministrazione;
• importo del diritto di prenotazione;
• qualsiasi altra forma di partecipazione (esempio: oblazioni).
Si considerano comunque a pagamento i trattenimenti e le manifestazioni musicali, per i quali l'organizzatore percepisca per la loro realizzazione sponsorizzazioni specifiche o diritti di ripresa televisiva.
Il compenso per diritto di autore si determina applicando sulla base di calcolo costituita con le componenti sopra dette, al netto delle eventuali imposte dovute, una percentuale variabile a seconda del tipo di trattenimento, con un MINIMO per ciascuna manifestazione pari al compenso fisso giornaliero stabilito per i trattenimenti gratuiti (fino a 50 posti).
Le percentuali da applicare sull’incasso imponibile sono:
- 10% per balli, riviste, manifestazioni folcloristiche, balletti, concertini e concerti;
- 5% per gli spettacoli di varietà ed arte varia;
- 2% per il cinema.
Formuliamo alcuni esempi:
Xxxxxxx che organizza uno spettacolo e vende 200 biglietti a € 10 ciascuno. Incasso imponibile: € 2.000. Percentuale applicabile per il cabaret: 5%. Compenso da pagare alla SIAE: € 100.
Xxxxxxx che organizza una cena con pianista per 100 persone, ad un prezzo di € 52 a persona. Incasso imponibile (detratto lo
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Xxxxxxx che organizza per i 150 clienti alloggiati il cenone di fine anno con orchestra, applicando per quel giorno la tariffa individuale di pensione completa di € 160, cioè € 30 in più rispetto alla tariffa normalmente praticata. Incasso imponibile: € 4.500. Percentuale applicabile per balli e concertini: 10%. Compenso da pagare alla SIAE: € 450.
Riduzioni e agevolazioni
L’Accordo prevede l'applicazione dello sconto del 15% sui compensi fissi giornalieri dovuti per i trattenimenti gratuiti, anche speciali, alle aziende che presentano il certificato FEDERALBERGHI. In caso di trattenimenti a pagamento tale riduzione viene applicata sui compensi minimi.
Qualora per i trattenimenti gratuiti venga stipulato un abbonamento per un periodo di almeno trenta giorni, che comprenda almeno un trattenimento settimanale, il compenso complessivo dovuto è ridotto del 30%.
Il compenso giornaliero è dovuto una sola volta anche se nel corso della giornata si effettuano più trattenimenti dello stesso tipo.
Inadempienze
In caso di accertata inadempienza alle norme dell’Accordo o al contenuto del Permesso Spettacoli e Trattenimenti, l’Azienda sarà tenuta, oltre che al pagamento dei diritti senza alcuna delle riduzioni previste dall’Accordo, anche al pagamento della penale prevista dal Permesso.
Poteri di accesso
Alla SIAE è consentito il libero accesso ai locali dell'Azienda per verificare se siano in corso spettacoli o trattenimenti e se gli stessi siano rispondenti alle dichiarazioni rese in sede di compilazione del Permesso Spettacoli e Trattenimenti ai fini della determinazione dei compensi dovuti per Diritto d'Autore.
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Contestazioni
Ogni controversia in ordine alla interpretazione ed esecuzione dell’Accordo sarà sottoposta alle valutazioni ed alle conseguenti determinazioni di un comitato paritetico, nominato di comune accordo dalla SIAE e da FEDERALBERGHI.
Imposte e diritti di segreteria
I compensi sono assoggettati all'aliquota IVA ordinaria del 20%. Per il rilascio dei permessi e delle quietanze è dovuto all’Agente SIAE un diritto di segreteria, stabilito in misura fissa.
Sulla somma totale dovuta da ciascuna azienda aderente, al netto dell'IVA e del diritto di segreteria, la SIAE riscuote per conto di FEDERALBERGHI una quota associativa pari al 5%.
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