Rep. n.
Rep. n.
Accordo quadro ai sensi dell’art.54 del D.LGS. 50/2016 - Lavori di manutenzione di natura edile di adeguamento degli edifici di proprietà o in disponibilità dell’Amministrazione Regionale ubicati siti nelle Città di Avellino e Provincia, Città di Salerno e Provincia- CIG.
REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CAMPANIA
L’anno duemiladiciotto, il giorno del mese di , in Napoli alla via S Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania innanzi a me Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, nato a Napoli, il 20 luglio 1967, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell' art 16 del X.X. xxx 00 novembre 1923 n. 2440 sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con X.X. 00 maggio 1924 n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC n. 7 del 12/1/2015 e del DPGRC n. 459 del 3/12/2013 e del DPGRC n. 182 del 2/10/2015 e di idonea dichiarazione resa ai sensi dell' art 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013 prot. n. ……… del conservata agli atti dell' Ufficio
III Affari Generali Atti sottoposti a registrazione e contratti Urp della Segreteria della Giunta Regionale si sono costituiti:
xxxxxx
L’anno duemiladiciotto, il giorno del mese di in Napoli, nella sede della Giunta Regionale della Campania, via S. Lucia, 81, innanzi a me
Dott., nato a Napoli, il xxx, Dirigente Responsabile dell’Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante Vicario, delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell’art. 16 del X.X. 00/00/0000, n. 2440 sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con X.X. 00 maggio 1924, n. 827, in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale della Segreteria della Giunta della Regione in virtù del combinato disposto del DPGRC n. 197 del 10.10.2013, DPGRC n. 459 del 3.12.2013 e del DPGR n. 184 del 2.10.2015,
nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell’art. 6 bis L.241/1990 e dell’art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell’Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale prot. n. del ) si sono costituiti:
1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Direttore Generale ad Interim della Direzione Generale per le Risorse Strumentali Avv. Xxxxxx Xxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81, delegato alla stipula del presente contratto ai sensi di quanto disposto dal Regolamento n. 12 del 15/12/2011 e ss.mm.ii., dal D.P.G.R.C. n. 10 del 25.01.2016, nonché dalla D.G.R. n. 592 del 25/10/2016, in qualità di Direttore Generale della Direzione Generale per le Risorse Strumentali. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013 (prot. n. 2017 0007246. del 05/10/2017), conservata agli atti dell’Ufficio Affari Generali – Atti sottoposti a registrazione
e contratti – URP della Segreteria di Giunta Regionale.
2) La Società xxxx, C.F. e P. IVA xxx, in persona del procuratore speciale Signor xxx, nato a xxx il xxx , domiciliato per la carica presso la sede legale della Società in xx alla Via xxx, giusta procura conferitagli mediante atto pubblico, rep. n. xxx racc. n. xx, a rogito xx, xx in xx, iscritto nel ruolo dei Distretti notarili Riuniti di xxxx conferita dal xx, nata a Napoli il 30 novembre xx, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Società.
In conformità a quanto previsto dall’art. 22 del D.lgs. 82/2005, la suddetta procura è conservata in originale cartaceo agli atti dell’Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale e viene allegata al presente contratto in formato digitale.
Verificata dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali la regolarità della visura camerale del xx (documento xx5), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese xxx, codice fiscale e P. IVA n. xx3 e R.E.A. nxxx Verificato dalla D.G. che con nota prot. n. x la D.G. per le Risorse Strumentali ha dichiarato che, in considerazione della tipologia e della natura di contratto che non rende possibile determinare a priori la tipologia, le modalità e i luoghi dove verranno eseguite le prestazioni inerenti i lavori dedotti in contratto, il Duvri, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del d. lgs. 81/2008, e ss.mm.ii., verrà redatto in conformità alla tipologia dei lavori che di volta in volta verranno richiesti dalla Regione alla Società con i singoli ordini di intervento.
Verificata la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva per la Società, rilasciato dall’INPS, prot. n. x3/4/2017, con scadenza x811/2017, da
cui risulta che la Società, alla data del rilascio, risulta in regola con il versamento di premi, accessori e contributi.
Detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:
− che la Regione, al fine di garantire l’ottimizzazione dell’efficienza
energetica degli Uffici di proprietà o che rientrano nella propria disponibilità intende effettuare degli interventi di manutenzione straordinaria che sono necessari e che non sono determinabili nel numero;
− con Decreto n. 104/2018 la Direzione Generale per le Risorse
Strumentali - UOD 02 Ufficio Tecnico – Manutenzioni Beni Demaniali e Patrimoniali – ha richiesto all'Ufficio Speciale Centrale Acquisti di espletare una gara ad evidenza pubblica, avente ad oggetto l'affidamento dei lavori “Accordo quadro ai sensi dell’art.54 del D.LGS. 50/2016 - Lavori di manutenzione di natura edile di adeguamento degli edifici di proprietà o in disponibilità dell’Amministrazione Regionale ubicati siti nelle Città di Avellino e Provincia, Città di Salerno e Provincia”, mediante Accordo Quadro triennale, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016;
− che in base al citato decreto, l’importo a base d’asta per l’affidamento
dei lavori di cui al presente contratto ammonta a Euro 400.000,00 (quatttocentomila/00) oltre IVA e che il valore massimo del contratto per ciascuna annualità è stabilito in Euro 200.000,00 (duecentomila/00) oltre IVA;
− che con il medesimo decreto si è proceduto alla prenotazione
dell’impegno della spesa sullo stanziamento di competenza previsto per il capitolo 144 del bilancio annuale e pluriennale per gli esercizi 2018/2019;
− che con Decreto n. del l’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, procedure
di finanziamento di progetti relativi a infrastrutture” è stata indetta la procedura aperta n. con il criterio dell’aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D. Lgs. n.50/2016, mediante accordo quadro di durata biennale ai sensi dell’articolo 54 del D. Lgs. 50/2016;
− che con decreto n . del 09.06.16 è stato nominato il Direttore dei
Lavori ;
− che la gara è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Avellino e Salerno a n. del.0.1, sul burc del xx, l’esito della gara è stata pubblicata sull’Albo Pretorio dei Comuni di Avellino e Salerno n. xx del x e sul Burc del xxx;
− che a seguito dell’espletamento della procedura relativa alla gara di cui
al presente contratto, si è preso atto del verbale della Commissione di Gara n. x del x/x/2018 e la gara è stata aggiudicata con Decreto n. xx del x/xx/2018 dell’ Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi a infrastrutture” alla Società con un ribasso percentuale pari al xx,xx%;
− che con nota prot. n. xx del xxx l’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti,
procedure di finanziamento di progetti relativi a infrastrutture”, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del d. Lgs. 50/2016, ha comunicato alla Società che non sono emersi
elementi ostativi e che pertanto l’aggiudicazione è divenuta efficace;
− che l’Avvocatura regionale ha espresso parere di propria competenza reso con nota prot. n. xx dell’x.x.2018 sullo schema del presente contratto, e che le osservazioni ivi contenute sono state recepite dalla
D.G. Risorse strumentali;
− che con Decreto n x del xx la D.G. Risorse strumentali ha approvato lo schema del presente accordo quadro.
Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.
Art. 1 – Premesse.
I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto nonché la documentazione di seguito elencata: bando di gara, disciplinare di gara, capitolato Speciale, Offerta tecnica e Offerta Economica; tale documentazione definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutte le informazioni per la corretta esecuzione dello stesso. La documentazione elencata, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti è conservata agli atti della D.G. Risorse Strumentali.
La documentazione sopracitata non è allegata al presente contratto per espressa richiesta delle parti contraenti, ad eccezione della procura (allegato 1), del capitolato speciale (allegato 2) .
Art. 2 – Disposizioni generali sull’Accordo Quadro.
Il presente Accordo Quadro, oltre che indicare le norme generali che regolano il rapporto, definisce la disciplina contrattuale relativa alle condizioni ed alle modalità di affidamento dei successivi e eventuali interventi oggetto del
presente Accordo quadro.
La Società si obbliga a stipulare singoli contratti attuativi con i quali assumerà le attività da svolgere secondo l’importo previsto per ciascun contratto e fino a concorrenza del corrispettivo di cui all’articolo 7 del presente contratto.
I singoli ed eventuali contratti attuativi saranno formalizzati tra la Regione e la Società tramite ordine di intervento impartito dalla Regione alla Società tramite posta elettronica certificata.
Art. 3 – Consenso e oggetto.
La Regione affida alla Società, che accetta, l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per l’ottimizzazione dell’efficienza energetica degli edifici di proprietà o in disponibilità della Regione.
A titolo esemplificativo, la Società si obbliga a svolgere tutti quegli interventi funzionali e necessari, richiesti dalla Regione indispensabili di manutenzione di natura edile e di adeguamento degli edifici di proprietà o in disponibilità dell’Amministrazione Regionale”
1) Ricerca perdite ed eliminazione di acqua luride nell’interfaccia solaio;
2) Manutenzione servizi igienici;
3) Pavimenti e rivestimenti;
4) Intonaci e tinteggiature;
5) Revisione di tetti e impermeabilizzazioni;
6) Revisione e nuovi infissi;
7) Spurgo pozzetti, stasamento e nuove linee fognarie.
Tutte quelle lavorazioni indispensabili per rendere gli uffici agibili c/o il
fabbricato e su pertinenze esterne rispondenti ai requisiti di sicurezza, igienica e funzionale necessarie ai sensi del D.Lgs 81/2008;
La Società si obbliga all’esecuzione delle prestazioni con l’osservanza delle
prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto di cui all’articolo 1 del presente contratto.
Art. 4 - Modalità di esecuzione dei lavori
La Società si obbliga all’esecuzione dei lavori secondo regola d’arte e con la massima diligenza. La responsabilità della gestione operativa del contratto è affidata alla Direzione Generale Regionale per le Risorse Strumentali - U.O.D. 02 “Ufficio Tecnico Manutenzione Beni Demaniali e Patrimoniali – Ufficio dell'Energy Manager”, che coordina e gestisce il piano degli interventi, l’invio delle richieste di intervento e la verifica degli stessi. L'esecuzione dei lavori avviene solo dopo Ordine di Intervento redatto dall'U.O.D. 02 “Ufficio Tecnico Manutenzione Beni Demaniali e Patrimoniali – Ufficio dell'Energy Manager” su apposito modello, in cui è indicata, tra l'altro, la tempistica per l'esecuzione dell'intervento autorizzato.
Per l'esecuzione dei lavori, l’U.O.D. 02 “Ufficio Tecnico Manutenzione Beni Demaniali e Patrimoniali – Ufficio dell'Energy Manager”con decreto n . del xx hanominato un Responsabile della Direzione Lavori.
La forma, le dimensioni e le principali caratteristiche delle opere da eseguire verranno valutate volta per volta a seguito di sopralluogo e saranno specificate alla Società nell'Ordine di intervento per iscritto, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, possono essere impartite dal Responsabile della Direzione dei Lavori.
La Società deve impiegare materiali nuovi, tecnologicamente innovativi e delle
migliori qualità attualmente in commercio; deve indicarne la provenienza e posarli in opera soltanto ad accettazione avvenuta da parte del Responsabile della Direzione Lavori, e secondo le specifiche indicate sulla scheda tecnica dei materiali. I materiali rifiutati devono essere subito allontanati dal cantiere. Qualora il Responsabile della Direzione Lavori lo ritiene opportuno, o su specifica richiesta delle competenti Sovrintendenze, Comando dei V.V.F.F, ASL, la Società deve produrre, per i materiali da impiegare, tutti i certificati di omologazione o equivalenti rilasciati da Istituti Nazionali riconosciuti, dichiarazioni di conformità e dichiarazioni di corretta posa, ed ogni altra dichiarazione richiesta dagli enti indicati. Tuttavia per una migliore descrizione delle modalità di esecuzione dei lavori, si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto art.3.
Art. 5 - Tempistica di esecuzione dei lavori
Il termine di esecuzione dei lavori è riferito ad ogni singolo lavoro che la Regione richiede alla Società mediante l’invio di un Ordine di intervento redatto e firmato dal Responsabile della Direzione dei lavori e dal RUP su cui saranno indicati i tempi di esecuzione dei lavori. Qualora non sussistono più le condizioni necessarie per eseguire i lavori ordinati, la Regione si riserva la facoltà di annullare il relativo Ordine di intervento, fermo restando il pagamento delle opere già eseguite o dei materiali già approvvigionati da parte della Società.
Art. 6 - Durata del contratto
Il contratto ha durata biennale, dalla sottoscrizione del presente contratto ovvero fino al raggiungimento di ordinativi pari all’ammontare della somma totale del corrispettivo.
Art. 7 – Corrispettivo
Il limite di spesa massimo complessivo dei lavori affidabili in base al presente Accordo Quadro, nel periodo di validità dello stesso, è di Euro 400.000,00 (quattrocentomila/000), di cui Euro 10.000 (diecimila) per oneri di sicurezza, oltre l’IVA. Tale importo è il tetto massimo di tutti gli importi degli eventuali Ordini di intervento che saranno richiesti alla Società in esecuzione del presente Accordo Quadro.
Il valore complessivo dell’Accordo Quadro non obbliga la Regione a richiedere Ordini di intervento fino alla concorrenza del corrispettivo, mentre la Società rimane obbligata a eseguire il contratto per gli Ordini di intervento richiesti.
Articolo 8 – Cessione del contratto
Il presente contratto non può essere, in alcun modo, né parzialmente, né totalmente, ceduto ad altri.
Art. 9 - Modalità di fatturazione del corrispettivo e tracciabilità finanziaria
I pagamenti avvengono attraverso la presentazione di fattura con l’indicazione degli ordini di intervento eseguiti, debitamente vistati dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento.
La Regione liquida i lavori eseguiti con le modalità stabilite dall’articolo 15 del Capitolato Speciale d’Appalto. Le fatture devono essere intestate ed inviate a: Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per le Risorse Strumentali – UOD 02 Ufficio Tecnico - Manutenzione Beni Demaniali e Patrimoniali - Ufficio dell'Energy Manager - Via Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 25/29 – 80125 Napoli. CODICE IPA VASSYN. Pec: xx.00@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx. La fattura deve essere espressa in lingua italiana e deve necessariamente
contenere i seguenti elementi: 1) data; 2) importo contrattuale espresso in euro; tutti i dati relativi al pagamento (deve essere indicata una sola banca, numero conto corrente – Codice CAB- ABI – IBAN); 4) tipologia, luogo e modalità di esecuzione dei lavori e materiali impiegati delle prestazioni ordinate ed eseguite; 5) ogni altra indicazione utile.
In caso di fattura irregolare il termine di pagamento viene sospeso dalla data di contestazione della Regione.
La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la tempestiva e corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte della Regione.
La Regione, provvede al pagamento del corrispettivo dovuto alla Società esclusivamente previa verifica della documentazione ufficiale attestante la regolarità del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.U.R.C.), in favore del proprio personale, compresi i soci – lavoratori, qualora trattasi di cooperativa.
E’ fatto obbligo alla Società, ai subappaltatori e subcontraenti di rispettare le norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. La Società ha comunicato con nota del xx gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva ai pagamenti derivanti dall’esecuzione delle prestazioni del presente contratto e le persone delegate a operare su di esso.
La Società si obbliga a informare tempestivamente la Regione in caso di modifiche al conto corrente o di modifiche dei nominativi delle persone
delegate ad operare su di esso.
Il contratto si intende risolto nel caso che anche una sola transazione sia stata eseguita senza avvalersi del sistema di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. La risoluzione si verifica di diritto ed è comunicata dalla parte non inadempiente alla controparte.
Art. 10 - Termini di pagamento
Il termine per disporre il pagamento (emissione del mandato di pagamento da parte della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie) è strettamente connesso alla disponibilità presso l’UOD 02 – Ufficio Tecnico regionale di fattura regolare, prodotta a termini di legge e degli altri documenti necessari al pagamento. L'istruttoria e l'emissione dei provvedimenti conclusivi avviene nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente. Condizione necessaria per la liquidazione della fattura è il visto di regolarità del R.U.P. e del Responsabile della Direzione dei lavori e la completezza di tutta la documentazione presentata.
Il provvedimento di liquidazione prevede il pagamento nelle modalità indicate in fattura dalla Società. In caso di applicazione delle penali di cui al presente contratto ed al Capitolato Speciale di Appalto, è facoltà della Regione compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.
Art. 11 – Garanzia definitiva
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, la Società ha costituito la garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla Società xxx, agenzia x di xx, polizza n. x. in data xxx, per l’importo garantito di Euro sessantanovemilaseicentosei, sessantatre.
La polizza prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della Regione.
La garanzia definitiva è prestata per l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.
La Regione ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per l’eventuale maggiore spesa, sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno della Società.
La Regione ha altresì il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto alla Società per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Regione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte della Società.
In caso di inadempimento a tale obbligo, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare della Regione, con la sola
condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte della Società, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo pari al 25% (venticinque percento) dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
Le spese derivanti dallo svincolo della cauzione sono a carico della Società.
Articolo 12 – Clausola di manleva e copertura assicurativa
La Società si obbliga ad assumersi la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa eventualmente arreca a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Regione da ogni responsabilità al riguardo.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103, commi 7 e 8 la Società ha stipulato un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con la Società xxx, agenzia di xxdi xxa, polizza n xxCA in data xx, con scadenza xxx
La polizza prevede i seguenti massimali:
- per danni di esecuzione per un massimale di euro € 500.000(euro cinquecentomila.);
- per responsabilità civile terzi per un massimale di euro (in
lettere ).
Art. 13 - Consegna e inizio interventi
L’esecuzione degli interventi avviene solo dopo avere ricevuto l'ordine d'intervento scritto da parte della Regione. L'Ordine di intervento equivale alla consegna dei lavori e, in assenza di eccezioni da parte della Società, si intende
accettato senza alcuna condizione. In relazione a quanto disposto dal Responsabile della Direzione dei Lavori, agli interventi, per i quali il ritardo nell’esecuzione non consente una sollecita eliminazione di stati di pericoli per l’incolumità e la salute di persone oppure comporta una grave limitazione nell’uso dell’unità immobiliare, può essere riconosciuto il carattere d’urgenza e indifferibilità. In tali casi alla Società viene ordinato di effettuare il lavoro in pronto intervento, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso l’orario notturno e/o quello festivo. In tale situazione il lavoro può essere affidato tramite comunicazione verbale, telefonica e successivamente ratificato con formale comunicazione di ordinativo dell'esecuzione delle lavorazioni.
Art. 14 - Obblighi ed oneri a carico della Società
La Società si obbliga a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D. Lgs. 81/2008, la completa sicurezza durante l’esecuzione del servizio e l’incolumità delle persone addette al trasloco e trasporto per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose.
La Società informa la Regione su eventuali rischi specifici della propria attività che possono interferire con la normale attività della Regione. In particolar modo è fatto obbligo alla Società di rispettare tutte le prescrizioni in materia indicate nel Capitolato Speciale di Appalto, che qui si intendono puntualmente riportate.
Art. 15 - Penali e recesso del contratto
In caso di inadempienza o nel caso di ritardo nell’inizio dei lavori, o
nell’eseguirli o nel condurli a termine, di cui all'art. 23 del Capitolato Speciale di Appalto, la Società oltre ad essere responsabile di ogni possibile danno, sarà passibile della penalità compresa tra lo 0.3 (zerovirgolatre) per mille e l’1 (uno) per mille del corrispettivo triennale, in misura non superiore al 10 (dieci) per cento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze derivanti per ogni giorno di sospensione non autorizzata o di ritardo non giustificato nell’inizio o nell’ultimazione di ogni singola categoria di lavori ordinati.
La Regione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art.1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine dell’Accordo quadro. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata o di raccomandata A/R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso la Regione si obbliga a pagare alla Società un’indennità corrispondente a quanto segue:
− delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui
viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Autorità;
− delle spese sostenute dalla Società;
− di un decimo dell’importo dei lavori non eseguiti calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
Dalla data di comunicazione del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Regione.
Art. 16 - Risoluzione del contratto per grave inadempienza e clausola risolutiva
espressa
La Regione procede alla risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento delle obbligazioni di cui all'art. 23 del Capitolato Speciale di Appalto, ovvero quando viene accertata, a carico della Società, una grave inadempienza, tale da compromettere la buona riuscita dei lavori. La Regione si riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10%, nell’arco temporale di un anno. Il Responsabile della Direzione Lavori, su indicazione del Responsabile del procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti, assegnando un termine di almeno 15 gg per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Regione dispone la risoluzione del presente contratto. In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Regione, sono posti a carico della Società i seguenti oneri economici:
- l’eventuale maggior costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine alla Società inadempiente;
- l’eventuale maggior costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
- l’eventuale maggiore onere per la Società per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori
interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata e tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario;
- gli eventuali maggiori oneri sopportati dalla Regione a titolo di custodia del cantiere, per tutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere alla Regione effettuata dalla Società e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa affidataria dell’appalto. Le parti convengono espressamente che il contratto si risolva nel caso in cui l’inadempimento o il ritardo nell’adempimento si reiteri per più di tre volte. La risoluzione opera di diritto quando la Regione comunica, mediante pec, o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa.
Art. 17 - Cessione dei crediti
Per i casi di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto si richiamano espressamente le disposizioni in materia e di cui al D. Lgs. 50/2016.
Art. 18 - Subappalto
E’ ammesso il subappalto ai sensi del D. Lgs. 50/2016 nel limite del 30% come da dichiarazione resa in sede di offerta e da contratto di subappalto depositato oppure da depositare entro 20 giorni prima della data di effettivo inizio del servizio.
Art. 19 - Tutela dei dati personali
I dati personali conferiti ai fini dell’esecuzione del presente contratto saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte della Regione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 20 - Obblighi derivanti dal “protocollo di legalità” e codice del comportamento ex D.P.R. 62/2013.
In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettu- ra di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, la Società si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
Con la sottoscrizione del contratto, la Società si obbliga al rispetto del suddetto documento e dei principi in esso contenuti.
L’inosservanza degli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità e posti a cari- co della Società comporterà, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., la risoluzione del contratto e darà luogo alle sanzioni previste, ferma restando la facoltà della Regio-ne ad agire per il risarcimento dei danni subiti.
La Società si obbliga, altresì, nell’esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un’ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.
Art. 21 – Referente della Società
Il Referente della Società per l’esecuzione del presente contratto è il Sig. zz, nato a zzz) il zzz e ivi residente, alla via zzn.zz –– c.f. zz -
Art. 22 - Foro competente
La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta, ai sensi dell'art. 29 c.p.c., alla competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria ove la Regione ha sede legale ed è esclusa la competenza arbitrale.
Art. 23 - Spese contrattuali ed oneri diversi
Sono a carico della Società le spese di bollo e registrazione del presente
contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.
Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica, ad eccezione degli allegati per i quali l’imposta di bollo viene regolarizzata attraverso l’apposizione dei contrassegni telematici apposti sulla copia analogica. Detti allegati sono conservati agli atti dell’Ufficio III XX.XX., Atti sottoposti a registrazione e Contratti e Urp della Segreteria della Giunta.
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall’art. 11, comma 13, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Io Ufficiale Xxxxxxx ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da pagine per intero e quanto della presente.
Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’articolo 1, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell’amministrazione digitale.
Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia pre- senza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 1, com- ma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale. (CAD).