CAPITOLATO SPECIALE
Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitano Settore SATAS
Il direttore
COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA
CAPITOLATO SPECIALE
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LE ESIGENZE DI TUTTE LE AZIENDE SANITARIE DELL’AREA XXXXX XXXXXX CENTRALE – LOTTO UNICO – CIG IN ACCORDO QUADRO 8823239F25
Servizio Acquisti Metropolitano Azienda USL di Bologna
Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx
Tel. x00.000.0000000…fax x00.000.0000000 Tel. x00.000.0000000 fax x00.000.0000000
x.xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx Codice fiscale e Partita Iva 02406911202
INDICE
Allegato 1: clausole vessatorie 2
Articolo 1 Premesse e Oggetto del Servizio 3
Articolo 2 Durata del servizio 3
Articolo 3 Periodo di prova 4
Articolo 4 Compensi 4
Articolo 5 Modalità di svolgimento del servizio 5
Articolo 6 Ruolo del Broker 7
Articolo 7 Rappresentanza del Broker 7
Articolo 8 Obblighi del Broker 8
Articolo 9 Responsabilità del Broker 8
Articolo 10 Polizza assicurativa e cauzione definitiva 8
Articolo 11 Obbligo di Riservatezza dei dati 9
Articolo 12 Penalità 10
Articolo 13 Risoluzione del contratto 10
Articolo 14 Responsabilità 11
Articolo 15 Fatturazione, Pagamento, Ordini 11
Articolo 16 cessione del contratto e subappalto 14
Articolo 17 Recesso dal contratto 14
Articolo 18 Clausole contrattuali di cui all’Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna 15
Articolo 19 Stipula del contratto e forma delle comunicazioni 16
Articolo 20 Spese di registrazione 16
Articolo 21 Controversie e Foro competente 16
Allegato 1: clausole vessatorie
Articolo 1 Premesse e Oggetto del Servizio
Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di consulenza, assistenza, collaborazione e brokeraggio assicurativo a favore delle Aziende Sanitarie di AVEC (Azienda USL di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Azienda USL di Ferrara, Azienda USL di Imola, Istituto Ortopedico Rizzoli, Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara) in conformità a quanto disciplinato dal Codice dei contratti pubblici D.lgs 50/2016, dal Codice delle assicurazioni D.lgs. n. 209/2005 e s.m.i. nonché dalle disposizioni del cod.civ., in quanto compatibili.
In particolare l’affidamento comprende le seguenti prestazioni e servizi:
- presa in carico e gestione del programma assicurativo in corso;
- analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione delle eventuali ulteriori coperture occorrenti con impostazione di una proposta per il nuovo programma assicurativo;
- elaborazione di un piano strategico finalizzato alla ottimizzazione delle coperture assicurative esistenti ed alla riduzione dei costi a carico delle Aziende;
- analisi statistica dello stato di sinistrosità di ciascuna Azienda;
- identificazione, analisi e valutazione dei rischi al fine di adottare le misure idonee a ridurne l’incidenza;
- supporto nella gestione dei sinistri assicurativi anche per le posizioni pendenti su precedenti coperture assicurative RCT;
- assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio al fine di giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte delle Compagnie di assicurazione;
- predisposizione ed aggiornamento di report periodici sull’andamento dei sinistri e sulle riserve;
- controllo amministrativo sulle richieste di rimborso franchigia per tutti i sinistri;
- elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi sia per singola azienda sia in aggregato per area vasta l’andamento tecnico delle polizze;
- elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo e gli interventi effettuati;
- assistenza nella predisposizione dei capitolati di polizza e dei contratti assicurativi, assistenza nella selezione delle Compagnie assicuratrici contraenti ed assistenza nell'analisi delle offerte tecniche ed economiche;
- assistenza nella gestione amministrativa delle polizze con segnalazione tempestiva delle scadenze dei premi dovuti;
- tempestiva comunicazione di nuovi rischi o mutate condizioni di rischio al fine di conseguire un costante aggiornamento dello stato dei rischi;
- formazione del personale delle Aziende in materia di gestione del rischio, in materia di gestione assicurativa delle polizze, in materia di gestione dei sinistri, in materia di liquidazione danni;
- aggiornamento in ordine alle modifiche legislative concernenti la materia assicurativa;
- tempestiva redazione di pareri su precise richieste anche se non espressamente indicate nei punti di cui sopra;
- consulenza tecnica e normativa.
Articolo 2 Durata del servizio
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 5 anni, decorrenti dalla data indicata nel contratto concordata di comune accordo da tutte le Aziende sanitarie interessate.
La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni normative ed economiche, per una durata massima di ulteriori anni 2 (due), laddove ritenuto opportuno e secondo la normativa vigente. La stazione appaltante esercita tale facoltà
comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario.
La stazione appaltante ha facoltà di recedere anticipatamente senza che l’aggiudicatario possa pretendere alcun compenso o rimborso o muovere eccezioni di sorta, qualora prima della scadenza del contratto intervenissero diverse disposizioni normative o fossero impartite nuove direttive da parte dello Stato o della regione Xxxxxx-Romagna per la centralizzazione, o la modifica delle prestazioni da svolgere, che non consentano di proseguire nell’affidamento dell’attività oggetto del contratto di brokeraggio.
L’Azienda USL di Bologna, anche per conto di tutte le Aziende Sanitarie aderenti ad AVEC, si riserva comunque la facoltà di disporre una proroga tecnica del contratto stesso, alle medesime condizioni di aggiudicazione, per un tempo massimo di 180 giorni, al fine di procedere all’indizione di procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di un nuovo contraente.
In tal caso la Società è obbligata ad eseguire il servizio alle suddette condizioni.
Lo svolgimento del servizio di consulenza, assistenza, collaborazione e brokeraggio assicurativo a favore delle Aziende Sanitarie di AVEC sarà oggetto di verifica e valutazione da parte delle Aziende stesse al termine di ogni anno, in particolare per quanto riguarda la tempestività e la completezza dell’assistenza tecnica fornita rispetto a specifiche fattispecie legate alla gestione dei sinistri, oltre che all’assistenza amministrativa fornita rispetto alla gestione delle polizze.
Articolo 3 Periodo di prova
L’impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di 6 mesi a far data dall’inizio effettivo delle attività. Qualora, durante tale periodo, l’esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all’offerta tecnica proposta dall’impresa in fase di gara, la Stazione appaltante comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.
Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con PEC e/o lettera raccomandata A/R, e di aggiudicare il servizio all’impresa che segue in classifica, senza che l’Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (Art. 1456 Clausola risolutiva espressa).
In tal caso la ditta aggiudicataria:
• dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall’Azienda interessata;
• avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite;
Articolo 4 Compensi
Il contratto di brokeraggio non comporta per le Aziende alcun onere, né presente, né futuro per compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto l’opera del Broker è remunerata, come da consuetudine di mercato, dalle Compagnie di assicurazione con le quali sono/verranno stipulati e/o rinnovati i contratti assicurativi delle Aziende.
Tale remunerazione è determinata sulla base della percentuale di provvigione già indicata e fissata per tutta la durata contrattuale, come oltre specificato:
Polizze | Provvigione % | Provvigione in lettere |
Ramo responsabilità civile auto (RCA) e Auto Rischi diversi (ARD\CVT) | 3% | trepercento |
Altri Rami diversi da R.C. Auto | 6% | seipercento |
Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui le Aziende Sanitarie\Ospedaliere non ritengano di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.
In ogni caso qualora si stipulassero nuovi contratti assicurativi saranno applicate le medesime provvigioni già determinate come sopra.
L’aggiudicatario del presente contratto avrà diritto a percepire le provvigioni relative ai contratti assicurativi stipulati dall’Azienda nel periodo di vigenza dello stesso.
Il passaggio di portafoglio, tra broker entrante e broker uscente, avverrà secondo consolidata consuetudine e nel rispetto del Codice Deontologico approvato dall’Assemblea AIBA del 22.12.1988, poi modificato dall'Assemblea del 15.06.1994, del 18.06.1997, del 28.06.2005, del
22.06.2010 e del 20.06.2014.
Articolo 5 Modalità di svolgimento del servizio
Le Aziende autorizzano il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.
Il Broker si impegna a relazionare in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome e per conto dell’Azienda alla cui esclusiva competenza resta la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker, nonché la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare.
Il Broker aggiudicatario si impegna a redigere, al termine di ogni anno, apposita relazione contenente il riepilogo delle attività svolte con riferimento al programma assicurativo proposto ed agli interventi effettuati.
Si riporta di seguito il dettaglio di alcune prestazioni, al fine di definire in modo più completo l’operatività del servizio:
a) Studio e consulenza volti all’identificazione e misurazione dei rischi ed alla formulazione del programma assicurativo dell’Azienda committente, mediante:
1.1) analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle eventuali ulteriori coperture occorrenti.
Entro il 30/06 di ogni anno dovrà essere realizzata una relazione contenente l’analisi sopra indicata, con riferimento alla gestione dell’anno precedente.
1.2) studio di progetti assicurativi in linea con innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, variazioni riscontrate sul mercato in fatto di nuove coperture, nuove clausole contrattuali ecc.
Entro il 30/06 di ogni anno dovrà essere consegnato uno studio avente ad oggetto innovazioni legislative ed evoluzioni giurisprudenziali o novità contrattuali in tema di assicurazioni, specificando tempi e procedure per l’eventuale modifica dei contratti assicurativi in essere o in scadenza.
1.3) costante monitoraggio del programma assicurativo dell’Azienda sanitaria, affinché questo conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l’equilibrio di costi, con predisposizione degli aggiornamenti e/o modifiche necessarie, fermo restando la necessità della preventiva autorizzazione dell’Azienda espressa nei modi di legge.
Entro il 31.01 di ogni anno dovrà essere realizzata una relazione sulle polizze esistenti contenente il rapporto sinistri/premi, con riferimento ad ogni polizza.
b) Assistenza tecnica nella predisposizione degli atti di gara, compresa la bozza del capitolato di gara, per l’espletamento delle procedure concorsuali previste dalla Legge e, in particolare, dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Entro 180 giorni antecedenti la scadenza delle polizze assicurative dovrà essere consegnata una relazione contenente il cronoprogramma per il collocamento delle nuove coperture, con allegate indicazioni da inserire nella bozza del capitolato di gara.
c) Assistenza e gestione amministrativa dei contratti assicurativi. In particolare:
1.1) segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti; la segnalazione delle scadenze di pagamento dovrà pervenire almeno 45 giorni prima della data di scadenza, al fine di consentire ai soggetti aderenti di emettere i pagamenti nei termini consentiti. Il broker provvederà alla trasmissione dei premi alle Compagnie assicuratrici entro i termini necessari a garantire ai soggetti aderenti la continuità della copertura assicurativa prevista dai differenti contratti assicurativi
1.2) verifica variazioni, modifica appendici contrattuali, certificazioni e relazioni assicurative anche ai fini della corretta predisposizione delle relative poste di bilancio entro 5 giorni lavorativi (quindi escluso sabato, domenica e festività) dalla richiesta inviata dall’Azienda sanitaria.
1.3) relazione annuale sulla situazione delle polizze esistenti per la verifica di:
- rispondenza dei contratti alle risultanze degli esiti di gara;
- polizze in scadenza;
- polizze da disdettare, da rinnovare, ecc..
L'invio dovrà avvenire entro il 31/01 dell'anno successivo, unitamente alla relazione di cui al precedente punto 1.3.
d) Gestione sinistri attivi e passivi:
1.1) assistenza tecnica nella gestione dei sinistri assicurativi, compresi i sinistri aperti precedentemente alla decorrenza dell’incarico di brokeraggio, nonché’ dei sinistri di valore inferiore agli importi di eventuali franchigie o scoperti previsti dai contratti assicurativi.
Tale servizio dovrà essere garantito continuamente. In ogni caso dovranno essere fornite risposte a quesiti o informazioni sullo stato delle pratiche dei sinistri entro 3 giorni lavorativi (quindi escluso sabato, domenica e festività) dal ricevimento della richiesta.
1.2) presentazione a cura del Broker di accurata reportistica, a cadenza semestrale, in ordine ai sinistri denunciati e in trattazione contenente gli elementi principali di ogni posizione (a titolo esemplificativo: Azienda Sanitaria, controparte, Assicuratore, data di accadimento, della richiesta danni e di denuncia, descrizione e tipologia evento, valutazione in ordine alle varie responsabilità, entità richiesta, preventivo iniziale, preventivo tecnico, ammontare eventuale franchigia e/o scoperto, ammontare della liquidazione, stato del sinistro; ecc.)
1.3) in presenza di sinistri per i quali i risarcimenti offerti dagli assicuratori siano inferiori al danno richiesto o atteso dalle Aziende, il broker fornirà adeguati e motivati pareri contenenti gli elementi necessari a giustificare la differenza tra gli importi, e che contengano una valutazione di congruità non vincolante per le Aziende.
1.4) relazione annuale sulle statistiche dei sinistri attivi e passivi contenente eventuali valutazioni sull’andamento delle polizze, nonché elaborazione di una dettagliata statistica annuale che consenta una più precisa interpretazione dei fenomeni di sinistrosità.
La relazione dovrà essere inviata entro il 31/03 di ogni anno.
1.5) consulenza tecnico – giuridica sulle clausole contrattuali delle polizze assicurative, fornendo riferimenti e massime di sentenze giurisprudenziali attinenti al singolo caso, anche al fine di prevenire eventuali controversie civili tra azienda e assicuratore.
e) Partecipazione ai Comitati Valutazione Sinistri aziendali, assistendo l’Azienda nel contradditorio con l’Assicuratore, nella valutazione dei sinistri ed eventualmente nella
redazione dei verbali.
f) Formazione:
formazione periodica annuale degli operatori indicati dall’Azienda sanitaria sulle problematiche assicurative connesse all’attività dell’Ente, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni e di risarcimento danni.
La formazione dovrà avvenire con incontri periodici presso la sede dell’Azienda sanitaria, anche su iniziativa dell’Azienda e previa condivisione dei contenuti. In caso di assenso da parte dell’Azienda sanitaria, la formazione può avvenire anche presso altre sedi. Il costo per il compenso dei relatori deve comunque essere a carico dell'aggiudicatario. Devono essere a carico dell'aggiudicatario anche gli altri costi organizzativi, compreso l'affitto dei locali e delle attrezzature, nel caso che la formazione avvenga presso sedi diverse da quelle dell’Azienda sanitaria.
g) Visite minime:
Incontri minimi garantiti presso gli uffici dell’Azienda Sanitaria\Ospedaliera:
- per ogni anno solare dovrà essere garantito un numero minimo di incontri pari a 3, da svolgersi anche su richiesta dell’Azienda sanitaria (tali incontri potranno celebrarsi in presenza o in videoconferenza, in relazione ai protocolli di sicurezza correlati all’emergenza covid). In tali incontri dovrà essere presente almeno il referente indicato.
Tali servizi potranno essere svolti anche congiuntamente per le diverse Aziende Sanitarie aderenti ad AVEC, purché da queste espressamente previsto, in funzione delle proprie esigenze e per questioni di politiche assicurative di interesse dell’intera Area Vasta.
Articolo 6 Ruolo del Broker
Ad ogni effetto di legge si riconosce al Broker il ruolo di cui al D.lgs. n. 209/2005 e s.m.i. nonché ai successivi provvedimenti IVASS.
Si conviene pertanto che:
- il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, è responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali, nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte degli Assicuratori;
- il Broker trasmette tempestivamente agli Assicuratori tutte le comunicazioni inviate dall’Azienda e destinate alle Compagnie, senza che l’amministrazione possa incorrere in alcuna decadenza;
- il Broker trasmette agli Assicuratori ogni comunicazione utile e necessaria per la tutela degli interessi degli Assicurati.
Articolo 7 Rappresentanza del Broker
La Società aggiudicataria, prima di assumere il servizio, dovrà indicare apposita struttura dedicata alla gestione del servizio di brokeraggio a favore delle Aziende Sanitarie di AVEC, struttura dotata di unica direzione per tutte le Aziende, allo scopo di coordinare e controllare l’attività del personale incaricato della suddetta gestione, anche al fine di garantire omogeneità e razionalità del servizio rispetto alle medesime.
La Società aggiudicataria dovrà pertanto indicare contestualmente al nominativo anche indirizzo di posta elettronica, PEC, numeri di telefono fisso e cellulare.
Tutte le comunicazioni formali relative al servizio, comprese le eventuali contestazioni riguardanti le modalità di esecuzione del contratto, saranno indirizzate al referente nominato e si intenderanno come validamente effettuate all’aggiudicataria ai sensi e per gli effetti di legge.
Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal referente verrà considerato dichiarato e sottoscritto in nome e per conto della Società aggiudicataria.
Articolo 8 Obblighi del Broker Il Broker aggiudicatario dovrà:
- svolgere il servizio nell'esclusivo interesse dell’Azienda, osservando tutte le indicazioni che la stessa fornirà, non potendo in alcun modo impegnare l’Azienda se non preventivamente autorizzato;
- garantire la fattibilità e la completezza delle proposte di coperture necessarie all'Azienda, con conseguente responsabilità in caso di accertata esposizione a rischi non rilevati e/o non segnalati;
- garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le Compagnie Assicuratrici, mettendo anche a disposizione dell'Azienda la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- assicurare l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate tali da garantire che il trattamento dei dati personali effettuati per conto dell’Azienda durante l’esecuzione del contratto soddisfi i requisiti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla sicurezza ed alla tutela dei diritti degli interessati;
- realizzare quanto proposto in sede di offerta tecnica, garantendo adeguata e tempestiva assistenza da parte di proprio personale;
- assumere a proprio carico spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio nonché i rischi connessi all'esecuzione dello stesso;
- osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori il segreto rispetto a tutti i dati sanitari, economici, finanziari, statistici e di qualunque altro genere relativi all'Azienda;
- osservare e fare osservare il codice di comportamento per il personale operante presso le aziende sanitarie conforme allo schema di riferimento del codice di comportamento approvato dalla regione Xxxxxx- Romagna con delibera giunta regionale n. 96/2018;
- dimostrare annualmente la vigenza e la regolarità amministrativa della polizza di responsabilità civile di cui al successivo art. 10.
Articolo 9 Responsabilità del Broker
Il Broker aggiudicatario è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare all’Azienda.
Il Broker è altresì responsabile qualora non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa dell’Azienda e/o dei dirigenti e/o dei funzionari.
Il Broker è responsabile dei danni derivanti dalla gestione delle polizze assicurative stipulate dall’Azienda tramite la sua consulenza ed intermediazione, anche se verificatisi dopo la scadenza del contratto di brokeraggio.
Articolo 10 Polizza assicurativa e cauzione definitiva
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare:
• garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice dei contratti pubblici.
• polizza assicurativa per la responsabilità civile con durata pari a quella del contratto di Xxxxxxxxxxx e con massimale assicurato non inferiore ad euro 5.000.000,00.
Articolo 11 Obbligo di Riservatezza dei dati
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L’obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell’Azienda per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
In caso di inosservanza degli obblighi descritti l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell’Azienda.
Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell’Azienda attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell’Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.
Il Fornitore s’impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’interessato, ad attuare nell’ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d’accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.
Con la stipula del contratto di appalto, la ditta, ai sensi dell’art. 28 del regolamento, è nominata Responsabile del trattamento dei dati, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell’incarico.
Con riferimento all’attività di trattamento dei dati personali cui concorre la Ditta, la stessa assicura massima cooperazione e assistenza al fine di consentire la redazione da parte del Titolare della eventuale DPIA e, in ogni caso, garantisce l’applicazione delle azioni di mitigazione previste nella DPIA o comunque ritenute idonee dall’Azienda
La Ditta dovrà garantire all’Azienda, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell’ambito e della finalità del relativo trattamento, l’adozione, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, di ogni misura tecnica ed organizzativa che riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.
In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l’intervento di una persona fisica.
La Ditta assicura, altresì, la tenuta di apposito registro dei trattamenti che, su richiesta, viene messo a disposizione dell’Azienda e/o dell’Autorità di controllo.
Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all’atto di nomina, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
Articolo 12 Penalità
In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comportino per la loro gravità l’immeditata risoluzione del contratto, l’Azienda sanitaria applicherà una penale di euro 200,00 per la mancanza ad ognuno degli incontri previsti al punto f dell’art. 5 del presente Capitolato, e degli incontri offerti in sede di gara.
L’Azienda sanitaria potrà inoltre addebitare al soggetto aggiudicatario altre penali per un importo fino ad euro 1.000,00, in caso di altri inadempimenti relativi alle prestazioni previste dal presente Capitolato e dall’offerta presentata dalla ditta aggiudicataria. Prima di applicare le penali di cui al presente comma, l’Azienda sanitaria deve presentare formale diffida, tramite nota a mezzo PEC, ad adempiere le prestazioni entro un termine non inferiore a 7 giorni naturali e consecutivi. Nel caso che entro tale termine non vengano effettuate le prestazioni richieste, l’Azienda sanitaria potrà presentare nuova formale diffida negli stessi termini sopra indicati, prevedendo in questo caso una penale fino ad euro 2.000,00.
Verrà applicata una penale anche in caso di esito degli audit effettuati dal Titolare del trattamento o da terzi incaricati, le misure tecniche, organizzative e/o di sicurezza adottate dal Responsabile del trattamento e/o Sub-responsabile del trattamento risultino inadeguate o, comunque, vengano riscontrate evidenze di violazioni gravi commesse dal Responsabile del trattamento o Sub- responsabile del trattamento dei dati personali come previsto nell’allegato 2 Istruzioni per il responsabile del trattamento dei dati personali
L’applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l’emissione di una nota di addebito o di fattura ai sensi dell’art.15 del D.P.R. n.633/72, il relativo pagamento avverrà con modalità da concordarsi.
Le penali dovute per il ritardato adempimento, ai sensi dell’articolo 113 bis comma 2, non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’ Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Articolo 13 Risoluzione del contratto
Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente Capitolato e/o nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, l’Azienda sanitaria , si riserva la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., previo invio nota a mezzo PEC.
La risoluzione avrà effetto dalla data indicata dall’Azienda; in caso di mancata indicazione della data, sarà operativo dal novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del broker.
Il contratto di brokeraggio si risolverà automaticamente, ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora venga meno l’iscrizione del broker aggiudicatario all’Albo dei mediatori di assicurazione di cui al D.Lgs.
n. 209/2005 o qualora lo stesso broker sia soggetto a sanzioni amministrative e/o disciplinari ed alla cancellazione dal suddetto Albo, nonché nell’ipotesi di cui al successivo art. 12 del presente Capitolato.
L’Azienda Sanitaria avrà la facoltà inoltre di risolvere “ipso facto et jure” il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all’art.108 del Codice dei contratti pubblici e nelle seguenti ipotesi:
a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall’art.1671 c.c.;
b) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell’atto dispositivo;
c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
d) in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell’aggiudicatario;
e) in caso di cessione del contratto senza comunicazione all’Azienda Sanitaria;
f) in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda Sanitaria;
g) qualora l’Azienda Sanitaria notifichi n.2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
h) in caso di violazione dell’obbligo di riservatezza
i) in caso di rifiuto del Responsabile del trattamento e Sub-responsabile di consentire l’audit al Titolare del Trattamento
In caso di risoluzione del contratto l’Azienda Sanitaria applicherà quanto previsto all’art.110 del Codice dei contratti pubblici.
In caso di risoluzione del contratto, l’Azienda potrà rivalersi sulla cauzione definitiva di cui all’art. 9 del presente Capitolato a titolo di penalità ed indennizzo, fatte salve le azioni per il risarcimento dell’eventuale maggior danno e di ogni altra azione che l’Azienda ritenesse intraprendere a tutela dei propri interessi.
Articolo 14 Responsabilità
L’Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.
La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda Sanitaria che fin da ora s’intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.
Articolo 15 Fatturazione, Pagamento, Ordini
Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle aziende Sanitarie esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).
L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.
Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:
Azienda USL di Bologna :
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Azienda USL di Imola:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66 codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47 Azienda Osped. Universitaria di Bologna:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK Istituto Rizzoli di Bologna:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP Azienda USL di Ferrara:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ Azienda Osped. Universitaria di Ferrara:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ.
Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:
PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA:
AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA
Codice fiscale: 02406911202
Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX
PER L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA:
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI
Codice fiscale: 92038610371
Sede Legale: Via Albertoni 15 – 00000 XXXXXXX
PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI:
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
Codice Fiscale: 00302030374
Sede Legale: Xxx xx Xxxxxxxx 0/00 – 00000 XXXXXXX
PER L’AZIENDA USL DI IMOLA:
L’originale della fattura dovrà essere così intestato:
AZIENDA USL DI IMOLA
Codice Fiscale: 90000900374
Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxx 0 – 00000 XXXXX (XX)
PER L’AZIENDA USL DI FERRARA:
AZIENDA U.S.L. DI FERRARA
Codice fiscale: 01295960387
Sede Legale: Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX
PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA:
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA P.I. 01295950388
Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxx 0 - 00000 Xxx. XXXX XXXXXXX
Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:
• Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
• Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).
Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.
Per l’Azienda USL di Bologna:
Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:
- indicazione dettagliata del servizio prestato
- indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine
- indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato
In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.
PER L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA:
I documenti contabili dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:
- indicazione degli estremi dell’ordine (numero, data, sigle dell’operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto),
- indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato svolto il servizio
I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l’articolazione prevista dall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, importo unitario e importo totale.
PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI:
Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:
- indicazione dettagliata del servizio prestato
- indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine
- indicazione dell’ordine completo di anno e numero o, in mancanza, di ogni altro documento idoneo ad individuare la prestazione
PER L’AZIENDA USL DI IMOLA:
Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:
- indicazione dettagliata del servizio prestato
- indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine
- indicazione del numero dell’ordine aziendale
Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario.
A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).
L’applicazione dello splyt payment non si applica ai fornitori esteri.
Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.
Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0000000000 per l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e l’Istituto Ortopedico Rizzoli, mentre contattare l’UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0000000000 per l’Azienda USL di Imola.
Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.
La Ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.
La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l' Azienda USL è portatrice.
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:
- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73.
La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuattivi, le Aziende Sanitarie di cui alla presente gara devono emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.
Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.
In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione.
Le spese di bonifico applicate dall’Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.
Articolo 16 cessione del contratto e subappalto
E' fatto divieto assoluto di cedere in tutto o in parte il contratto di brokeraggio, a pena di nullità dell'atto di cessione e successiva risoluzione del contratto, salvo espressa autorizzazione dell’Azienda sanitaria.
E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art.105 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 17 Recesso dal contratto
Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l’Azienda USL, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l’assegnazione ad altra ditta.
L’Ente Appaltante potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell’art.109del D.lgs 50/2016.
Articolo 18 Clausole contrattuali di cui all’Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna
Clausola n. 1
L’impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l’altro consultabile al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
L’impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’art. 3, lett. a) dell’Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all’art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l’avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.
Clausola n. 3
L’impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alle prestazioni eseguite.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 7
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall’art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l’accordo per l’affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all’aggiudicazione.
Clausola n. 8
La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.
Clausola n. 9
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p”.
Clausola n. 10
La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.
Clausola n. 11
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Articolo 19 Stipula del contratto e forma delle comunicazioni
Il contratto di brokeraggio assicurativo verrà stipulato da ogni singola Azienda Sanitaria tramite scrittura privata. Tutte le comunicazioni fra le parti contraenti dovranno avvenire a mezzo PEC o altro mezzo telematico.
Articolo 20 Spese di registrazione
Le spese relative alla registrazione del contratto, che avverrà in caso di uso, saranno a carico della Società aggiudicataria.
Articolo 21 Controversie e Foro competente
Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.
Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l’Azienda Sanitaria che è parte in causa.
Per accettazione