CONDIZIONI GENERALI DI SPEDIZIONE E TRASPORTO
CONDIZIONI GENERALI DI SPEDIZIONE E TRASPORTO
Le presenti Condizioni Generali disciplinano (salvo che sia diversamente stabilito in virtù di accordo scritto ed in modo espresso tra le parti) le obbligazioni nascenti dai rapporti contrattuali stipulati da UNIPOSTE EXPRESS S.R.L. (più brevemente denominato Spedizioniere) con sede legale in Capaccio Paestum (SA) alla strada Statale SS Tirrenia Inferiore KM89+600, Codice Fiscale e P.IVA 05994460656, e da atti o fatti posti in essere da impiegati, agenti ed incaricati di quest’ultimo; tali Condizioni Generali inoltre definiscono, nella misura e con le modalità previste, la responsabilità dello Spedizioniere. Le presenti Condizioni sono pubblicate in formato digitale sul sito xxx.xxxxxxxx.xx.
Il Mandante/Xxxxxxxx accetta espressamente, sia qualora agisca per proprio conto, sia qualora agisca per altri nella stipulazione del contratto di spedizione e/o di trasporto, che le presenti Condizioni Generali hanno e trovano piena ed incondizionata applicazione a tutti i rapporti contrattuali con lo Spedizioniere, nonché a tutte le azioni e reclami, anche di natura extracontrattuale, nei confronti di quest’ultimo.
ART. 1 OGGETTO Le presenti condizioni generali di contratto sono da riferirsi esclusivamente alle figure giuridiche del contratto di spedizione, trasporto e consegna di merci. ART. 2 ESECUZIONE DELL’INCARICO La società si riserva il diritto di effettuare la prestazione oggetto del contratto a sua completa discrezione e secondo le condizioni di seguito riportate, anche utilizzando vettori terzi che ha facoltà di sostituire a sé, ai sensi e per gli effetti dell’art.1717 cc. ART. 3 MERCI ESCLUSE Non vengono accettate per la spedizione e trasporto le seguenti tipologie di merce. • Salme o resti umani • Animali o insetti (vivi o morti) • Oro o preziosi od altri articoli di valore • Lavori artistici (con valore dichiarato superiore a euro 130)
• Medaglie d’oro o d’argento • Cartamoneta • Carte di valore esigibili al portatore • Gioielli e pietre preziose in genere • Valori negoziabili • Spedizioni da consegnare all’attenzione di persone determinate (se non preventivamente concordate) • Spedizioni che necessitano di attenzioni particolari (quali, ad esempio, piante o fiori). • Spedizioni di materiale infiammabile, pericoloso, che comunque può danneggiare altre spedizioni o per il quale sono richieste specifiche autorizzazioni amministrative (ADR, HACCP, Autorizzazioni Sanitarie etc.) per il trasporto • Frangibili contenenti liquidi di ogni genere • Spedizioni non imballate regolarmente o male imballate • Spedizioni di armi, munizioni o parti d’armi • Spedizioni non accompagnate dalla necessaria documentazione • Generi di monopolio • Prodotti farmaceutici • Pelli e pellicce • Prodotti alimentari e/o medicinali: si accettano esclusivamente alimentari e/o medicinali non deperibili debitamente confezionati ed imballati a norma di legge, con esclusione di quelli trasportabili e/o immagazzinabili a temperatura controllata. • vaglia cambiari, francobolli, assegni, traveller's cheques
• droghe• materiale indecente, osceno o pornografico• carboni e diamanti industriali•
articoli soggetti alle restrizioni IATA inclusi materiali pericolosi o combustibili (articoli per la pulizia della casa, aerosol sotto pressione, accendini, butano, vernici o spray, solventi infiammabili, sostanze tossiche e infettanti, profumi smalti, spray, fuochi d'artificio, bombole di gas, fiammiferi, generatori chimici di ossigeno, perossido di idrogeno, batterie al litio e dispositivi contenenti batterie al litio, batterie per auto, pesticidi, fungicidi, veleni, detergenti concentrati, ghiaccio secco) • beni il cui trasporto sia proibito da qualsiasi legge, regolamento o norma di qualunque governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da, e/o attraverso il quale la spedizione deve essere effettuata e/o trasportata. ART. 4 MERCI VOLUMINOSE Indipendentemente dal peso reale della merce, le merci voluminose verranno tassate secondo accordi specifici. La società si riserva in ogni caso il diritto di accettare i colli affidati per il trasporto in funzione delle dimensioni di massa e di volume, i cui requisiti stabiliti dalla legge per la movimentazione manuale devono essere rispettati. La mancata accettazione della merce non conforme ai parametri sopraindicati non comporta alcuna responsabilità da parte della società nei confronti della committente. Particolari condizioni di trasporto devono essere concordate con i procuratori della società. ART.5 MERCI FRAGILI Le merci fragili viaggiano a rischio e percolo del mittente. L’accettazione delle stesse da parte delle società non comporta accettazione di responsabilità in caso di danneggiamento e\o rottura. La società potrà provare con qualsiasi mezzo la carenza di imballaggio delle cose affidatele per il trasporto, anche in assenza di riserve formulate dal vettore all’atto del ritiro. ART.6 INVIO DI CORRISPONDENZA Ogni invio di corrispondenza deve rispettare i requisiti previsti dalla legislazione a tutela della riserva postale a favore dell’Ente Poste, comprese le eventuali affrancature secondo il peso del plico. Le sanzioni elevate alla società e derivanti dalla mancata ottemperanza a quanto sopra, saranno addebitate al mittente, e\o al proprietario della merce e\o ai loro agenti che hanno commesso la violazione. La società non accetta termini tassativi di consegna per la spedizione di documenti ai fini della partecipazione di aste, di gare di appalto e di quant’altro richieda il recapito entro un dato termine a pena di decadenza. Il mittente esonera sin d’ora da qualsiasi responsabilità la società per danni da ritardo di consegna di detti documenti. ART.
7 DICHIARAZIONI DEL MITTENTE Il mittente, o chiunque stipuli un contratto di trasporto con la società, è tenuto a dichiarare il contenuto della spedizione ed esonera la società da ogni responsabilità circa la non veridicità di tali indicazioni e\o l’errata e\o non veritiera compilazione dei documenti di trasporto accompagnatori della merce.
Il mittente è tenuto inoltre a rimborsare le maggiori spese, sanzioni e\o danni derivati alla società nell’esecuzione del trasporto per errata e\o incompleta e\o non veritiera indicazione delle condizioni del trasporto stesso. In ogni caso, la lettera di vettura non costituisce prova contro la società circa lo stato, il volume, il peso e la tipologia della merce. ART.8 ISPEZIONI La società può richiedere a tal fine la verifica della merce alla presenza dell’avente diritto. È fatto salvo il diritto di ispezione della merce su richiesta dell’autorità competente. L’avente diritto prende atto che il vettore non ha possesso dei documenti di trasporto, i quali viaggiano all’interno dei colli trasportati. Le annotazioni effettuate sui segnacolli e
\o borderò predisposti dal vettore si intendono come effettuati sui documenti di trasporto, anche ai fini della consegna della merce. La società potrà in ogni caso verificare in ogni tempo le indicazioni fornite dal mittente in merito alla natura della merce, etichettatura, imballaggio, e dei documenti relativi, anche per merce già accettata o consegnata. La società non è obbligata a controllare né a richiamare l’attenzione del mandante sull’esistenza di impedimenti di legge o di autorità riguardanti la spedizione quali, a titolo puramente esemplificativo, limitazioni di importazione, esportazione o transito. ART. 9 DICHIARAZIONE DI VALORE Il mittente è tenuto a dichiarare il valore della merce ai fini dell’adozione delle precauzioni connesse con la particolare natura del trasporto nonché per i conseguenti adeguamenti tariffari. Il mittente, relativamente alla merce per la quale intenda chiedere la stipulazione, per suo conto, di coperture assicurative, è tenuto a indicare il valore della stessa. Il mittente deve indicare il valore anche per le merci da esportare. Sull’importo indicato verranno calcolati dall’ufficio doganale di importazione i diritti dovuti. In caso di contestazioni da parte dell’autorità doganale, le responsabilità ricadono sul mittente che è reso edotto che, in caso di dichiarazioni errate che dovessero portare ad un calcolo della base imponibile minore o ad una aliquota daziaria ridotta senza adeguata giustificazione, può incorrere in sanzioni, anche gravi, che possono portare dall’accusa di evasione dazi e Xxx, fino al contrabbando o al procedimento penale per falso ideologico. L’importo del contrassegno non indica e non sostituisce la dichiarazione di valore della merce. ART. 10 COPERTURE ASSICURATIVE Xxx il mittente intenda chiedere alla società la stipulazione per conto dell’avente diritto di contratto assicurativo a copertura dell’intero valore della merce, deve farlo per iscritto al momento della consegna. In questo caso la società vi provvederà con una compagnia di assicurazioni in base ad una propria valutazione discrezionale, con facoltà di operare quale contraente di polizza. La società ha diritto al rimborso del premio assicurativo e delle spese sostenute, nonché al pagamento delle competenze accessorie eventualmente pattuite. E’ esclusa qualsiasi forma di anticipazione, da parte della società, di quanto dovuto dalla Compagnia in forza della polizza. L’indicazione del valore da assicurare da parte del mittente equivale a dichiarazione del valore della merce, salvo il diritto dell’assicuratore ad accertare l’effettivo valore della merce stessa. Il mittente prende atto che, in caso di sinistro, sul danno risarcibile verrà applicato uno scoperto con un minimo non indennizzabile a carico dello stesso senza diritto di rivalsa nei confronti del vettore, secondo quanto previsto dalle condizioni applicate dalle Compagnie Assicuratrici, che potranno essere applicate su richiesta. I massimali e i limiti di risarcimento devono essere concordati con il personale dell’azienda. Il mittente non potrà richiedere alcun indennizzo se non dopo aver fornito ogni documento richiesto dalla Compagnia assicuratrice ed aver dimostrato il proprio diritto sulla merce. ART.11 DEPOSITO L'eventuale deposito della merce affidata alla Società per la spedizione viene effettuato, a scelta della Società, nei propri locali o in quelli di terzi (pubblici o privati). Se la Società deposita la merce in un deposito di terzi nei rapporti tra la stessa ed iI Mandante saranno applicate le stesse condizioni (ivi inclusi eventuali limitazioni di responsabilità) vigenti tra la Società ed il terzo depositario. Qualora la Società depositi la merce presso i propri magazzini resta inteso che la stessa non sarà tenuta ad adottare speciali precauzioni per la sorveglianza dei magazzini medesimi. La Società può concedere in uso esclusivo locali di deposito separati, da adibirsi allo stoccaggio di una determinata merce. Il corrispettivo per la concessione dei locali suddetti è convenuto di volta in volta in relazione alla durata della concessione stessa. Nel caso in cui merci vengano affidate dal Mandante alla Società perché vengano depositate per lunga permanenza a magazzino (tale da intendersi quella superiore a gg.60) fermo restando quanto sopra stabilito, resta inteso che la Società potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto di deposito con un preavviso di 15 giorni a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo del Mandante; il recesso potrà avvenire senza preavviso qualora le merci depositate possano recare pregiudizio alle altre merci, a persone o cose. In entrambi i casi, resta inteso che il Mandante dovrà rimborsare alla Società tutte le spese da quest'ultima sostenute fino al giorno dell'uscita della merce dai propri magazzini. ART.12 RESPONSABILITA’ PER IL DEPOSITO La responsabilità della Società, quale depositaria, sarà limitata alle sole ipotesi di colpa grave e/o dolo della stessa, suoi dipendenti o preposti. Il Mandante è responsabile dei danni arrecati alla Società da parte di persone da essa incaricate e dai suoi dipendenti. Chiunque si trovi negli spazi della Società o nel luogo dove questa esegue proprie operazioni dovrà attenersi ed agire in stretta conformità con le norme vigenti di sicurezza emanate dalle autorità competenti o dalla Società, per garantire l'ordine e la sicurezza. La Società non è tenuta ad assicurare la merce affidatele per il deposito a meno che il Mandante non lo richieda espressamente per iscritto e la Società accetti il relativo incarico. ART. 13 CONTROLLI Qualunque verifica, lavorazione, prelievo di campioni o manipolazione di merce da eseguirsi durante la permanenza in magazzino dovrà
essere previamente concordata ed eseguita da incaricati della Società oppure, ove nulla osti, da personale del Mandante sempre con l'assistenza ed alla presenza di un rappresentante della Società. ART. 14 MODALITA’ DI RITIRO E CONSEGNA I ritiri e le consegne si intendono effettuate al piano terra e al numero civico indicato, accessibile ai normali mezzi di trasporto, salvo quanto previsto per i trasporti internazionali. I ritiri e le consegne in locali superiori al piano terra o comunque in punti diversi da quelli usuali, vanno considerati alla stregua di prestazioni accessorie e supplementari al normale contratto di trasporto e come tali verranno concordati e tassati secondo accordi tra le parti ed in considerazione dell’entità della prestazione. ART. 15 RITARDATA CONSEGNA DELLA MERCE I giorni di fine settimana (sabato e domenica), i giorni non lavorativi nei paesi di transito e destinazione, le festività pubbliche e a carattere nazionale unitamente ai ritardi causati dalle dogane, dalla Pubblica Amministrazione, ritardi causati dal rispetto di procedure locali in materia di sicurezza, o da altri eventi al di là del controllo della società, non sono mai inclusi nella stima dei tempi di consegna previsti. La strada, la rotta ed i mezzi attraverso i quali effettuare il trasporto rimangono a esclusiva discrezione della società. Nessun termine tassativo per la riconsegna ha carattere vincolante per la società, che non risponde in alcun caso per danni derivanti da ritardata consegna della merce. Non avrà alcun carattere vincolante per la società l’apposizione sui documenti di trasporto di termini quale “tassativo” o “urgente” o similari. In caso di deroghe concordate con la società per iscritto, la responsabilità della società non potrà mai eccedere quanto previsto dalla legge. ART. 16 PREVENTIVI I preventivi del costo totale della spedizione, comprensivi dei costi del trasporto, ove indicati dalla Società al Mandante, vengono elaborati sulla base di quotazioni ricevute dai vettori ovvero dai prezzi standard individuati da questi ultimi nei propri listini. Il prezzo totale così preventivato potrà quindi assumere delle variazioni in considerazioni delle particolarità del trasporto, delle condizioni mete, marine, di problematiche relative all’importazione ed esportazione della merce, di problemi attinenti alla navigazione ovvero ai porti ovvero per altre cause che possono occorrere nei traffici internazionali. ART.17 CORRISPETTIVI Il corrispettivo della Società verrà concordato di volta in volta ovvero, in mancanza di previo accordo, verrà quantificato come da listino prezzi esposto e/o presente sul sito internet della Società, ovvero dagli usi commerciali. I prezzi e le condizioni offerte dalla Società sono validi se accettati dal Mandante per l'esecuzione immediata del relativo mandato, salvo, tuttavia, eventuali variazioni sopravvenute nelle condizioni e tariffe delle imprese, vettori ed enti i cui servizi devono essere utilizzati dalla società nell'interesse del proprio mandante, nonché nel costo della mano d'opera o nel corso dei cambi. La Società non è tenuta a segnalare le sopravvenute variazioni in corso della spedizione. ART.18 RIMBORSO SPESE Il Mandante è tenuto, salvo diverso accordo scritto, ad anticipare alla Società i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che, a tal fine, la Società ha assunto e/o dovrà assumere a proprio nome e per conto del Mandante. Il Mandante si obbliga inoltre a rimborsare alla Società tutte le spese, costi ed oneri da questa eventualmente sostenuti anche per soste, in caso di ritardato o mancato ritiro delle merci da parte del destinatario o di ritardata o mancata consegna delle merci da parte del mittente. ART. 19 GIACENZE Il vettore si riserva il diritto di restituire le spedizioni al mittente addebitandone i relativi costi, entro 30 gg. dall'emissione dell'avviso di giacenza stesso. In tal caso tutte le spese e gli oneri relativi al trasporto ed alla giacenza saranno a carico esclusivo del mandante, con facoltà di applicazione del disposto di cui all'art. 1690 c.c.. In caso di richiesta di riconsegna da parte del mittente e di nuova mancata consegna, il vettore informerà il mandante per iscritto per un massimo di due svincoli. Dopo il secondo svincolo non andato a buon fine, il vettore provvederà immediatamente, previo invio dell'avviso, alla restituzione della spedizione al mandante addebitando tutte le spese e gli oneri relativi al trasporto e alla giacenza. Qualora il mandante non intenda ottemperare ai relativi costi, il vettore potrà esercitare, ferma comunque l'esperibilità delle usuali azioni giudiziarie a tutela del proprio credito, il diritto di ritenzione secondo le disposizioni di cui agli artt. 2756-2761 c. c. anche procedendo al deposito ed alla vendita della merce. Decorso un anno dalla giacenza, in ogni caso, il mandante che non abbia ottemperato al pagamento dei crediti a suo carico, rinuncia comunque con la firma delle presenti Condizioni, ad ogni diritto sulla medesima, che passerà nella piena disponibilità del vettore anche per scopi di beneficenza a favore di enti Nazionali o Internazionali, Istituti o Fondazioni. ART.20 PORTO FRANCO Tutte le spedizioni affidate alla società si intendono in porto franco, salvo espressa dicitura “porto assegnato” apposta sul ddt o sul bollettino di consegna dal mittente. In quest’ultimo caso la società non provvederà alla riconsegna della merce se non previo pagamento del porto da parte del destinatario. In caso di mancato pagamento da parte del destinatario, la società potrà richiederlo, anche per le spese di rientro, al mittente. Quest’ultimo dovrà inoltre trasmettere tempestivamente e per iscritto le istruzioni necessarie all’inoltro della spedizione, fatto salvo il diritto di applicare i costi di giacenza e le spese ulteriori maturate. ART. 21 ONERI DOGANALI E MULTE I diritti doganali dovranno essere sempre corrisposti dal Mandante prima dell'arrivo della merce in dogana e/o comunque anticipati dal Mandante, salvo diverso accordo. La società è autorizzata, ma non obbligata, ad anticipare noli, dazi, costi e spese per conto del Mandante, anche in considerazione dell’incarico di svincolare le merci in arrivo a destinazione. Tutte le somme anticipate dalla Società devono essere
rimborsate dal Mandante a semplice richiesta. Il mittente, il proprietario, il destinatario e\o il loro agente sono responsabili in solido per il rimborso di qualsiasi multa, spese o danni sostenuti dalla società a causa delle spedizioni da loro affidate. Qualsiasi diritto doganale, tassa (compresa l'IVA laddove applicabile), penale, importi di magazzinaggio od altre spese nelle quali la Società dovesse incorrere a causa delle azioni doganali o di altre autorità governative od a causa di una mancanza del mittente e/o del destinatario nel fornire idonea documentazione e/o nell'ottenere la licenza od il permesso richiesto, sarà addebitato al mittente e/o al destinatario della spedizione. Qualora tale addebito venga effettuato nei confronti del destinatario e quest'ultimo rifiutasse il pagamento dell'importo, il mandante accetta di corrispondere detta somma unitamente a ogni costo extra sostenuto. ART. 22 MANDATO DI CONTRASSEGNO Xxxxxx incarico di contrassegno sarà validamente conferito se non a mezzo di apposita comunicazione scritta. In ogni caso, l’importo del contrassegno dovrà essere indicato, unitamente alla dicitura “c\assegno”, in cifre e lettere. In mancanza di tale requisito non potrà considerarsi validamente ed efficacemente conferito l’incarico di riscossione del contrassegno. L’obbligazione di riscossione del contrassegno sarà adempiuta dalla società sia con l’incasso di denaro contante sia con la ricezione di assegni circolari, bancari e\o postali secondo le indicazioni del mandante. Con esonero della responsabilità del vettore per eventuali irregolarità, falsificazione o scopertura di assegni di conto corrente. ART. 23 MANCATA CONSEGNA Per la merce che non può essere consegnata al destinatario per qualsiasi ragione non imputabile al vettore, per la merce in attesa di istruzioni da parte del mittente, nonché per la merce in contrassegno laddove il destinatario si rifiuti di pagare, si provvederà alla custodia, dietro compenso da concordarsi in sede di condizioni tariffarie; ogni istruzione per lo svincolo della merce sarà efficace solo se per iscritto. Le eventuali riconsegne delle merci saranno gravate di tutte le spese relative in quanto equiparate a nuova spedizione. ART. 24 RESPONSABILITA’ DEL MITTENTE Il mittente è responsabile dei danni ad altra merce, ad animali persone o cose provocati, direttamente o indirettamente, dalla merce affidata al vettore per il trasporto. ART. 25 RESPONSABILITA’ DEL VETTORE E LIMITAZIONE DI RISARCIMENTO
Se il trasporto è effettuato via terra o via aerea in ambito nazionale, la responsabilità per i rischi di perdita o danneggiamento ai prodotti durante il trasporto, sarà disciplinata dall'art. 1696 c.c. così come modificato dal Decreto Legislativo 21.11.2005 n. 286, e dunque limitata ad 1 € (un Euro) per ogni chilogrammo di merce perduta od avariata, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. Il vettore non sarà responsabile per circostanze al di là del suo controllo quali (con elencazione che ha carattere meramente esemplificativo e non esaustivo): eventi naturali inclusi terremoti, cicloni, tempeste, allagamenti, incendi, malattie, nebbia, neve o gelo; eventi di forza maggiore inclusi (con elencazione che ha carattere meramente esemplificativo e non esaustivo) guerre, incidenti, atti terroristici, scioperi, embarghi, pericoli negli spazi aerei, vertenze locali od insurrezioni popolari; sconvolgimenti nazionali o locali nelle reti di trasporto via aria o via terra e problemi meccanici ai modi di trasporto od ai macchinari; vizi latenti od intrinseci del contenuto della spedizione; atti criminali di terze parti quali furto, rapina ed incendio doloso; per atti od omissioni imputabili al mandante o a dogane, sicurezza, linee aeree, aeroporti o pubblico ufficiale; per contenuti della spedizione consistenti in articoli che siano beni proibiti a termini di legge o del presente contratto, anche laddove accettati per errore. ART. 26 TERMINI DI PAGAMENTO Le fatture della Società, se richieste, saranno emesse a completamento di ogni singola spedizione e/o servizio. Il pagamento dovrà intendersi con rimessa diretta a 30 giorni dalla data di fattura a meno che non vengano concordati termini diversi (eccetto gli anticipi per conto del Mandante), e i diritti e dazi che dovranno essere saldati a presentazione della relativa fattura o di documentazione equivalente. Nel caso di contestazioni, la fattura dovrà essere immediatamente rinviata agli uffici della Società dal Mandante, accompagnata delle relative eccezioni. Qualora per qualsiasi causa, non dipendente dalla Società, non fossero rispettati i termini di pagamento sopra citati, la Società applicherà agli importi scaduti il tasso d'interesse risultante dal D.lgs n. 231 del 9/10/2002. Verranno inoltre addebitate al cliente le somme ulteriori derivanti dall’inadempimento quali, ad esempio, spese bancarie di ritorno Xx.Xx. ART. 27 MANCATO PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO La Società, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, potrà risolvere il contratto tramite semplice comunicazione scritta senza necessità di preavviso; fermo restando in capo alla Società il diritto di richiedere la corresponsione degli intessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002 e successive modifiche e integrazioni, l'eventuale maggior danno, nonché di ritenere la merce eventualmente detenuta ai sensi degli artt. 2761 e 2756 c.c. e di costituire pegno su di essa, sino al pagamento di tutto quanto dovuto dal Mandante e con facoltà, dalla comunicazione, di far stoccare la merce in qualsivoglia posizione, anche all'aperto e in luogo non protetto, con rischi tutti a carico del Mandante. La Società qualora abbia fondato motivo di dubitare che i suoi diritti non siano coperti dal valore delle merci è autorizzata a fissare al Mandante un termine entro il quale questi deve provvedere alla copertura delle sue spettanze. Ove il Mandante a ciò non provveda, la Società avrà diritto di vendere la merce e di valersi sul ricavato ovvero di procedere alla distruzione della stessa, senza ricorrere all'Autorità Giudiziaria. ART. 28 PRIVILEGIO La società, ai sensi degli art. 2761
c.c. e 2756 c.c. per tutti i crediti, siano essi scaduti o meno, derivanti dal contratto di
trasporto, ha privilegio sulle cose allo stesso affidate fino a che queste si trovino presso i propri locali. I diritti suddetti potranno essere fatti valere anche nei confronti degli altri aventi diritto alle merci (mittente, destinatario, proprietario). ART. 29 RECLAMI Al fine di poter prendere in considerazione un reclamo per danneggiamento, il contenuto della spedizione e l'imballo originario devono essere messi a disposizione del vettore per l'ispezione. Ogni azione nei confronti della società si intenderà estinta con la consegna al destinatario senza apposizione di riserve scritte da parte dello stesso. Il vettore non prenderà in considerazione il reclamo fintanto che non sia stato pagato il costo della spedizione, nè il mandante avrà il diritto di dedurre l'importo del reclamo dal corrispettivo dovuto. ART.30 DECADENZA Eventuali contestazioni, richieste, pretese e/o rivendicazioni che il Mandante intendesse proporre nei confronti della Società in ordine all'adempimento del contratto e/o alla sua esecuzione, dovranno essere portate a conoscenza della Società a mezzo di lettera raccomandate A.R. entro il termine di 8 giorni dalla data dell'evento, ovvero da quella diversa data in cui la parte reclamante dimostri di esserne giunta a conoscenza. Il decorso del predetto termine senza che la comunicazione di cui sopra sia stata inoltrata nelle modalità sopra precisate, comporterà la decadenza da qualsiasi diritto a proposito, anche se esso non fosse ancora prescritto. ART. 31 RINUNZIA ALLA COMPENSAZIONE Il cliente rinunzia sin d’ora, ai sensi dell’art.1246 c.c., ad eccepire ed opporre in compensazione crediti che, a qualsivoglia natura e titolo, possa vantare nei confronti della società, con i crediti vantati da quest’ultima verso il cliente stesso. ART. 32 RINUNCIA AL MANDATO. In deroga a quanto previsto dall'art. 1727 Cod. Civ., la Società avrà facoltà di rinunciare in qualsiasi momento al mandato conferitole anche ove non ricorra una giusta causa. A tale fine sarà sufficiente la semplice dichiarazione della società di intendere risolto il contratto. Alla Società dovranno essere, in ogni caso, rimborsate tutte le spese sostenute fino al momento della rinuncia. Il mandante, di contro, ha facoltà di revocare l’ordine di spedizione sino a che il contratto di trasporto non è concluso, salvo il diritto dello spedizioniere al rimborso delle spese sostenute e a un equo compenso per l’attività prestata. ART.33 GIURISDIZIONE E COMPETENZA Le parti espressamente convengono che ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra loro in merito alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà sottoposta in via esclusiva alla giurisdizione italiana e alla competenza esclusiva del Foro di Vallo della Lucania. ART. 34 RINVIO AD ALTRE NORME Per quanto non previsto dalle presenti condizioni generali, valgono le Condizioni Generali – Confetra praticate da tutti i Corrieri e Spedizionieri italiani depositate presso tutte le CCIAA il 07.01.1997, come successivamente modificate.