contratto di Assicurazione
ADRIATIC - R.C. AUTO
contratto di Assicurazione
per la Responsabilità civile Autoveicoli e Altre Garanzie
xxxxxxx cliente,
prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo.
① IPID - Documento Informativo Precontrattuale Danni (DIP)
② Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo R.c. Auto. (DIP Aggiuntivo R.C.A.)
③ CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE comprensive del glossario
(documento redatto sulla base delle Linea guida “contratti Semplici e chiari”)
④ INFORMATIVA PRIVACY
Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli e altre garanzie
Autovetture ed Autotassametri
Documento informativo precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni
Impresa: ADRIATIc Osiguranje d.d
Prodotto: ADRIATIc R.c. AUTO
L’Impresa Adriatic Osiguranje d.d. (Adriatic) è una compagnia di assicurazioni della Repubblica della croazia che opera in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del codice delle Assicurazioni Private, DLgs n. 209/2005 ed è iscritta all’Albo delle Imprese Assicurative presso I’IVASS, con il codice n. I.00166.
Il presente Documento Informativo Precontrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del prodotto: si deve fare riferimento alla scheda di polizza per la totalità delle stesse. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la compagnia di Assicurazione/Impresa.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è? Questa polizza assicura la RcA (Responsabilità civile Auto) delle Autovetture ed Autotassametri per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e aree equiparate a quelle di uso pubblico, con formula Bonus Malus.
Che cosa è assicurato?
Danni causati a Terzi dalla circolazione del veicolo assicurato in aree pubbliche
Danni causati a Terzi dalla circolazione del veicolo assicurato in aree private, purché aperte alla pubblica circolazione
Responsabilità Civile dei trasportati per i danni da questi involontariamente causati durante la circolazione
Danni causati a cose e/o persone in seguito alla circolazione del veicolo
Danni involontariamente cagionati ai terzi nell’esecuzione di salita e discesa di persone disabili
Danni involontariamente cagionati ai terzi nell’esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa
Danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi, purché effettuato a norma.
ADRIATIc Assicurazioni S.p.A. (di seguito ADRIATIc) risarcisce i danni fino l’importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro pari ad € 6.450.000,00 per danni alle persone e pari ad € 1.300.000,00 per danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone e cose coinvolte nel sinistro.
Incendio (opzionale) Furto e Rapina (opzionale)
Eventi Naturali (opzionale) Eventi Sociopolitici (opzionale) cristalli (opzionale)
Assistenza stradale (opzionale) Infortuni del conducente (opzionale)
Che cosa non è assicurato?
In caso di sinistro con responsabilità sono esclusi i danni subiti dal: Conducente del veicolo responsabile del sinstro Veicolo assicurato
In caso di sinistro con responsabilità, limitatamente alle cose, sono esclusi i danni arrecati:
Al proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing
Al coniuge o al convivente more uxorio
All’ascendente e ai discendenti, parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi ed a carico del conducente
A soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in rapporti di parentela, se l’assicurato sia una società.
Ci sono limiti di copertura?
ADRIATIc ha diritto a recuperare dall’assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:
circolazione avvenuta contro la volontà del Proprietario dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria
conducente non abilitato alla guida
Danni ai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato a norma
Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti
Veicolo utilizzato come scuola guida, se al fianco del conducente non vi sia una persona abilitata, a svolgere le funzioni di istruttore
conducente in possesso di patente idonea ma scaduta Veicolo con targa prova
Veicolo dato a noleggio con conducente
Partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive Veicolo con revisione scaduta
Danni causati da figli minori
conducente non previsto dalla tipologia di guida riportata in polizza
Dolo del conducente.
Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto possono essere applicati scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile), franchigie (espresse in
cifra fissa) e rivalse (espresse in percentuale e in cifra fissa) che vengono indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in scheda di polizza e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo.
Dove vale la copertura? L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Serbia e dell’Andorra. L’assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali, indicate sulla carta Verde, non siano barrate. L’assicurazione NON vale per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla carta Verde. |
Che obblighi ho? Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte di ADRIATIc, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati. |
Quando e come devo pagare? Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato all’emissione della polizza ed è comprensivo di imposte e contributo al servizio sanitario nazionale. Si può chiedere il frazionamento semestrale del Premio con una maggiorazione del 5%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali. Il pagamento deve essere eseguito a favore di ADRIATIc o di un suo intermediato che ha in carico il contratto sul conto dedicato. Può essere anche effettuato tramite: • assegni postali o circolari intestati ad ADRIATIc, • ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, • denaro contante, nei limiti previsti dalla Legge (entro il 31/12/2021 fino ad € 1.999,99, dal 1° gennaio 2022 € 999,99) per rata. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? L’assicurazione di norma ha durata annuale ed ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. L’assicurazione è operante fino all’ora e alla data di efficacia del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato, e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità. Si può sospendere temporaneamente l’assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico. |
Come posso disdire la polizza? Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina alla scadenza annuale senza obbligo di disdetta. Si può risolvere il contratto in corso d’anno in qualsiasi momento, nei casi di vendita del veicolo, consegna in conto vendita, furto, demolizione o esportazione definitiva all’estero. In questi casi è previsto il rimborso a suo favore della parte di premio pagato e non goduto al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. |
Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli e altre garanzie
Classe veicolo - Autoveicoli - Autovetture
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto (DIP Aggiuntivo R.C. Auto)
Impresa: ADRIATIc Osiguranje d.d Prodotto: ADRIATIc R.c. AUTO
Data di realizzazione: 25/06/2020 Data di aggiornamento: 01/01/2023
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Adriatic Osiguranje d.d. è una compagnia assicurativa con sede legale nella Repubblica di croazia, Xxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxx - numero di registrazione in croazia n. 060006216 - capitale sociale kn 50,0 milioni (€ 6.736.496). La compagnia esercita l’attività assicurativa nella sezione danni in conformità con l’autorizzazione n. UP/I-453-02/07-30/15 del 06.12.2007 e UP/I-453-02/12-30/14 del 11.10.2012 rilasciate da Agencija za nadzor financijskih usluga Republike Hrvatske (HANFA), che ne regola l’operato. La compagnia opera in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del c.D.A. ed è iscritta all’Albo delle Imprese Assicurative presso I’IVASS, con il codice n. I.00166.
La sede della Rappresentanza Generale per l’Italia si trova in xxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx, numero telefonico 040 965 2882, sito internet www. xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxx@xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xx, pec xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xx.
In base all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2021, il patrimonio netto dell’Impresa è pari a kn 1.207.507.142 (€ 160.633.124) con capitale sociale pari a kn 50.000.000 (€ 6.651.436) e il totale delle riserve patrimoniali pari a kn 553.224.233 (€ 73.594.709). L’indice di solvibilità al 31 dicembre 2021, determinato come il rapporto tra l’ammontare del capitale disponibile e l’ammontare del capitale richiesto ai sensi della normativa vigente alla stessa data, riferito alla gestione danni è pari a 1,77. Per le informazioni relative alla solvibilità ed alla condizione finanziaria dell’Impresa (SFcR) si fa riferimento alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’Impresa disponibile sul sito di Adriatic (https: /xxx.xxxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx/x-xxxx/#/xxxxxxxx-xx_0000/).
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
ADRIATIc Osiguranje d.d. (di seguito ADRIATIc) risarcisce i danni involontariamente provocati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato entro il limite dei massimali convenuti. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
Massimali | I massimali minimi previsti per legge per sinistro sono di € 6.450.000 per danni alle persone e di € 1.300.000 per danni alle cose. La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto. |
Garanzie estese | Le seguenti estensioni di garanzia sono rilasciate gratuitamente ed automaticamente: Danni causati dalla circolazione in aree pubbliche Danni causati dalla circolazione in aree private, purché aperte alla pubblica circolazionee Responsabilità civile dei trasportati e dei danni da questi involontariamente causati durante la circolazione Danni causati a cose e persone in seguito alla circolazione del veicolo Danni involontariamente cagionati ai terzi nell’esecuzione di salita e discesa di persone disabili Danni involontariamente cagionati ai terzi nell’esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa Xxxxx causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi, purché effettuato a norma di legge |
Tipo di guida | La polizza può essere personalizzata in base al conducente. Le soluzioni previste sono le seguenti: Guida libera, in questo caso il veicolo può essere guidato da qualsiasi conducente. Xxxxx esperta la guida è consentita solo se il guidatore ha un’età compresa fra i 26 anni compiuti ed i 65 anni. Il mancato rispetto di tale condizione comporta, in caso di sinistro, un’azione di rivalsa fino a € 3.000,00 nei confronti del contraente/Assicurato se, al momento del sinistro, si trovi alla guida una persona con caratteristiche diverse da quelle dichiarate. Guida esclusiva del conducente identificato. In questo caso la garanzia opera se alla guida vi è un conducente esclusivo ed identificato, di età non inferiore a 23 anni compiuti e munito di patente di guida italiana valida, con punteggio non inferiore a 20 punti. Se al momento del sinistro, alla guida del veicolo si trovi una persona con identità diversa da quelle suindicate, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati, ADRIATIc eserciterà il diritto di rivalsa sino alla somma di € 3.000,00. |
OPZIONI cON ScONTO SUL PREMIO | |
Dispositivo Elettronico | Se si stipula un contratto di abbonamento con la Società Partner ai servizi di rilevazione del veicolo con tracciamento della posizione, dati di guida e rilevazione degli incidenti, hai diritto ad uno sconto sul premio R.c. auto dal 5 al 50% del premio annuo applicabile; lo sconto varia a seconda del dispositivo montato e dei servizi rilasciati. Per attivare il servizio è necessario acquistare il dispositivo ed i servizi connessi contestualmente alla polizza ed installare il dispositivo c.d. “scatola nera” secondo le informazioni del costruttore Società Partner. In caso di violazione dell’obbligo assunto all’installazione del dispositivo satellitare il contraente deve rimborsare a ADRIATIc la somma pari alla differenza fra il minor premio pagato e il premio che sarebbe stato pagato in assenza della “scatola nera”. In caso di sinistro R.c.A., ADRIATIc applica la rivalsa in proporzione al minor premio pagato e sino alla concorrenza di € 10.000,00. In caso di sinistro Furto/Rapina del veicolo, applica la riduzione dell’indennizzo in proporzione al minor premio pagato con il massimo del 50%. I costi di disinstallazione eventualmente stabiliti dalla Società Partner sono a carico del contraente. |
Franchigia | Se si stipula un contratto di assicurazione per la R.c. Auto che includa una franchigia in caso di sinistro, si avrà diritto ad uno sconto sul premio assicurativo. |
OPZIONI cON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Rinuncia alla Rivalsa | In caso di sinistro, ADRIATIc rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi: conducente in stato di ebbrezza, conducente non abilitato alla guida a causa di patente scaduta, danni causati da figli minori, danni ai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato a norma, veicolo con revisione scaduta. |
Riduzione della Rivalsa | In caso di sinistro, ADRIATIc limita il diritto di rivalsa all’importo massimo di € 5.000 nei seguenti casi: conducente in stato di ebbrezza, danni causati da figli minori, danni ai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato a norma, in caso di veicolo con revisione scaduta. |
Bonus Protetto | In caso di sinistro con responsabilità principale nello stesso anno assicurativo, la Vostra classe interna non peggiorerà in occasione del rinnovo del contratto. |
Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo? | |
In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza. | |
INCENDIO (opzionale) | |
Garanzie di base | ADRIATIc indennizza, fermo il limite del valore assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio non doloso |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Non sono assicurati i danni: causati da incendio doloso, causati da semplici bruciature non seguite da incendio o da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma, agli accessori aggiuntivi non di serie, ai bagagli e alle merci ed alle attrezzature trasportate sul veicolo, da colpa grave, dolo o attività illecita del contraente o dell’assicurato, delle persone che coabitano con loro, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate per la guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, causati da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, causati da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio e gli atti dolosi in genere, causati da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti del terreno, trombe d’aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto. Sono previsti scoperti e minimi. |
XXXXX & RAPINA (opzionale) | |
Garanzie di base | ADRIATIC indennizza, fermo il limite del valore assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di: furto, rapina, danni al veicolo durante la circolazione dopo il furto e la rapina in conseguenza di collisione, urto, ribaltamento e uscita di strada, danni da scasso, le spese di lavaggio e igienizzazione degli interni in caso di furto. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Non sono assicurati i danni: causati da appropriazione indebita, per mancata chiusura del veicolo, mancata consegna ad ADRIATIc del set completo delle chiavi ed incompatibilità elettronica e meccanica del set di chiavi ricevuto, da furto delle sole chiavi del veicolo, agli accessori aggiuntivi non di serie, ai bagagli e alle merci ed alle attrezzature trasportate sul veicolo, da colpa grave, dolo o attività illecita del contraente o dell’assicurato, delle persone che coabitano con lui, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate per la guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, causati da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, causati da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti del terreno, trombe d’aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto. Sono previsti scoperti e minimi. |
EVENTI NATURALI (opzionale) | |
Garanzie di base | ADRIATIC indennizza, fermo il limite del valore assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di: inondazione, alluvione, allagamenti purché determinati da alluvioni o straripamento di corsi d’acqua, mareggiata o maremoto, grandine, trombe d’aria, tempeste ed uragani, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine caduta di alberi o sassi. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Non sono assicurati i danni: da circolazione del veicolo, al motore in seguito ad aspirazione di acqua, agli impianti elettrici da fenomeni elettrici, causati da eruzione vulcanica e terremoto. da acqua penetrata all’interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti, agli accessori aggiuntivi non di serie, ai bagagli e alle merci ed alle attrezzature trasportate sul veicolo, da colpa grave, dolo o attività illecita del contraente o dell’assicurato, delle persone che coabitano con lui, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate per la guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, causati da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, causati da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio e gli atti dolosi in genere. Sono previsti scoperti e minimi. |
EVENTI SOCIOPOLITICI (opzionale) | |
Garanzie di base | ADRIATIC indennizza, fermo il limite del valore assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di: tumulti popolari, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse, atti di terrorismo e sabotaggio. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Non sono assicurati i danni: da furto e rapina, da circolazione del veicolo, da ritorsione e/o vendetta, avvenuti mentre il contraente, l’assicurato o il conducente partecipava all’evento sopciopolitico, da atti vandalici, agli accessori aggiuntivi non di serie, ai bagagli e alle merci ed alle attrezzature trasportate sul veicolo, da colpa grave, dolo o attività illecita del contraente o dell’assicurato, delle persone che coabitano con lui, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate per la guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, causati da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, causati da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti del terreno, trombe d’aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto. Sono previsti scoperti e minimi. |
CRISTALLI (opzionale) | |
Garanzie di base | Sono coperte, fino al massimale indicato in polizza, le spese per: sostituire o riparare i cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali), in conseguenza della loro rottura |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Non sono assicurati: le rigature e le segnature dei cristalli, le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli nonché quelle conseguenti ad uscita di strada e ribaltamento, le rotture conseguenti ad atti vandalici, i danni ai cristalli blindati e/o antisfondamento, i danni che richiedano la sostituzione di cristalli di veicoli che, limitatamente ai componenti oggetto della garanzia, risultino modificati o comunque non corrispondenti alle caratteristiche tecniche previste dalla casa costruttrice, i danni ai lunotti in cristallo o plastiche trasparenti cuciti o termosaldati su cappotte in tela, i danni avvenuti in conseguenza delle operazioni di montaggio o rimozione degli stessi cristalli, i danni ai gruppi ottici ed agli specchi retrovisori interni ed esterni, i danni alla fanaleria in genere, i danni indiretti e preesistenti, i danni avvenuti durante la guida da parte di conducente non munite di regolare patente, i danni cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico, i danni subiti dal veicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo), i danni occorsi durante la circolazione fuori strada, i danni conseguenti a deperimento e/o vizio proprio del veicolo assicurato. Sono previsti scoperti e minimi. |
ASSISTENZA STRADALE (opzionale) | |
Garanzie di base | ASSISTENZA STRADALE ZONA BASIC: Soccorso stradale Interventi di riparazione i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti, che consentono al veicolo di riprendere la marcia Traino fino all’officina più vicina Prestazioni erogata solo in Italia |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | ASSISTENZA STRADALE ZONA: Informazioni di viaggio Soccorso stradale e interventi di riparazione (sul posto) Traino/trasporto del veicolo fino al luogo di scelta dell’assicurato Recupero del veicolo Veicolo sostitutivo Sistemazione in albergo Proseguimento del viaggio e rientro Autista sostitutivo custodia del veicolo Ricerca ed invio pezzi di ricambio |
ASSISTENZA STRADALE ZONA +: Informazioni di viaggio Soccorso stradale e interventi di riparazione (sul posto) Traino/trasporto del veicolo fino al luogo di scelta dell’assicurato Recupero del veicolo Veicolo sostitutivo Servizio taxi Sistemazione in albergo Ritorno dopo il riparo Proseguimento del viaggio e rientro Rientro del veicolo Autista sostitutivo custodia del veicolo Ricerca ed invio pezzi di ricambio | |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Limitazioni: Fino ad un massimo di due interventi durante l’anno assicurativo (assistenza stradale ZONA BASIc). Ripetutamente nel corso dell’anno assicurativo nei limiti come definiti per le singole prestazioni (assistenza stradale ZONA e ZONA+). Esclusioni: Eventi causati da dolo dell’assicurato Eventi causati da un atto di guerra, insurrezione, tumulto popolare, nonché di aggressione o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l’Assicurato abbia partecipato attivamente Eventi causati da circolazione non effettuata in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione Eventi causati da partecipazione a gare, alle relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare di pura regolarità Eventi causati da mancata manutenzione del veicolo o di carenza rilevata sul veicolo o di mancata identificazione di carenza all’inizio del viaggio Eventi causati da un’azione del conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore Eventi causati da sinistro in caso di abuso di alcolici, psicofarmaci nonché di stupefacenti ed allucinogeni Eventi naturali di carattere eccezionale (terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.) Mancato contatto con la Struttura organizzativa ed in caso in cui le prestazioni non fossero affidate alla compagnia per l’assistenza Prestazioni non usufruite per scelta o per negligenza dell’assicurato. |
INFORTUNI DEL CONDUCENTE (opzionale) | |
Garanzie di base | Assicura gli infortuni – un’invalidità permanente o la morte – del conducente verificatisi in occasione della guida del veicolo, dalla salita a bordo alla discesa, compresi gli infortuni subiti in caso di fermata e durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Esclusioni: Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni: derivanti da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni; che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche; subiti durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell’art. 9 del codice della strada, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall’art. 141, comma 9 di detto codice; subiti in conseguenza della partecipazione a gare e competizioni sportive, relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura; sofferti dall’assicurato per effetto di sua ubriachezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti; sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie. Sono inoltre esclusi: gli infarti da qualsiasi causa determinati; le ernie di qualsiasi tipo da qualunque causa determinate; le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere; le rotture sottocutanee dei tendini; azioni o comportamenti dell’Assicurato direttamente collegati a patologie quali epilessia, sindrome organiche cerebrali, schizofrenia, stati paranoici o forme maniaco – depressive. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione „che cosa non è assicurato?“ |
Ci sono limiti di copertura? | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. | |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro | Denuncia di sinistro In relazione alla garanzia R.c.A. il contraente o l’assicurato devono comunicare il sinistro ad ADRIATIc entro 3 giorni. La denuncia può essere redatta sul Modulo di constatazione Amichevole di Incidente (c.d. Modulo cAI). Procedure di Risarcimento La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata ad ADRIATIc (Risarcimento diretto): se l’incidente ha coinvolto solo due veicoli entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia; se le lesioni riportate dal conducente del veicolo assicurato con ADRIATIc non comportino un’invalidità permanente superiore al 9%; per le lesioni subite dal terzo trasportato del veicolo assicurato. La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla compagnia di controparte in tutti i casi nei quali non è applicabile la procedura di risarcimento diretto (incidente accaduto all’estero, incidente con più di due veicoli, danni gravi al conducente). In relazione alle garanzie diverse dalla R.c.A. la denuncia deve essere fatta a ADRIATIc entro 3 giorni dalla data del sinistro o quanto il contraente o l’assicurato ne sono venuti a conoscenzao a conoscenza. Dovranno essere indicati la data, il luogo e le cause del sinistro, le conseguenze e l’entità approssimativa del danno, allegando la documentazione necessaria (es. denuncia presentata alle Autorità competenti, verbali, ecc.). |
Assistenza stradale contattare immediatamente la Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 al numero di telefono indicato sulla polizza RcA. | |
Assistenza diretta/in convenzione: Non prevista. | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus In caso di propria responsabilità, è data facoltà al contraente, al fine di evitare le maggiorazioni del premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive previste dalla formula tariffaria Bonus Malus, di offrire ad ADRIATIc, all’atto della scadenza del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei Sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso, purché interamente definiti. Tale facoltà può essere esercitata sia in caso di rinnovo della Polizza che in caso di disdetta, purché entro la scadenza del contratto stesso. - la richiesta dell’importo da rimborsare dovrà essere inoltrata ad ADRIATIc. | |
Gestione da parte di altre imprese Non previsto. | |
Prescrizione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell’assicurazione della Responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione (art. 2952 c.c.) | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Quando si sottoscrive il contratto di assicurazione R.c. Auto, si ha l’obbligo di fornire informazioni veritiere, esatte e complete sui rischi da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, eventuali cambiamenti che comportano aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non vere, inesatte o reticenti o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte di ADRIATIc, del diritto di rivalsa totale o parziale nei Suoi confronti per i danni pagati al terzo danneggiato, in caso di sinistro. Mancato adempimento da parte del contraente dell’obbligo di distruzione o restituzione del certificato di assicurazione nei casi in cui Adriatic sia costretta a pagare un sinistro conseguente all’utilizzo improprio della documentazione. |
Obblighi dell’impresa | Nel caso in cui la denuncia di sinistro relativo alla garanzia R.c.A. sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ADRIATIc ha l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento entro i seguenti termini: per i danni alle cose: - 60 giorni dal ricevimento della richiesta di Risarcimento danni - 30 giorni se il “Modulo cAI“ è compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti. per i danni alla persona: - 90 giorni se, unitamente alla richiesta, saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte di ADRIATIc e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal “Modulo cAI.”. Qualora il danneggiato dichiari di accettare la somma offerta, ADRIATIc è tenuta a effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione che includa corrette istruzioni di pagamento. A conclusione del processo di liquidazione dei sinistri il danneggiato ha il diritto di prendere in visione i relativi atti ai sensi del D.M. 191/2008. |
Quando e come devo pagare ? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione “Quando e come devo pagare?” Si segnala che il premio di polizza è comprensivo di imposte e contributo al SSN. Non sono previste tecniche di vendita multilevel marketing ed il mezzo di pagamento utilizzabile dalla rete di intermediari è il bonifico bancario. |
Rimborso | Il contraente ha diritto di ottenere la restituzione del premio - al netto delle imposte che restano a suo carico - pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato in caso di: distruzione, demolizione e esportazione definitiva all’estero del veicolo, furto totale del veicolo, trasferimento della proprietà del veicolo (o deposito conto vendita) con risoluzione del contratto. In caso di denuncia di un sinistro e relativamente alla garanzia di Assistenza, Adriatic non procede ad alcun rimborso del premio versato e non goduto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Il contratto ha durata di un anno (o anno più frazione). Si risolve automaticamente alla sua scadenza e non può essere tacitamente rinnovato. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o dall’ora convenuta) del giorno indicato sul contratto se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. L’assicurazione è operante fino alla data di efficacia del nuovo contratto e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza dell’annualità. I contratti di durata inferiore all’anno (durata temporanea) cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta. |
Sospensione | È prevista la sospensione temporanea della copertura assicurativa, al costo di € 15,00, nei seguenti casi: - vendita veicolo con sostituzione di altro veicolo, cessione del veicolo in conto vendita e/o permuta dello stesso, laddove non si scelga di risolvere il contratto, - furto, laddove non si scelga di risolvere il contratto. Durante la sospensione e per tutta la durata della stessa, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato o parcheggiato in aree pubbliche o aperte al pubblico. In caso di sospensione per una durata inferiore a giorni 60, non si procede alla proroga della data di scadenza della polizza. Sarai comunque tenuto al pagamento della seconda rata semestrale successiva alla data di sospensione del contratto |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Il contratto di RcA non si rinnova automaticamente e in via tacita. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Il contratto non prevede la possibilità per il contraente di recedere dallo stesso se non alla sua scadenza naturale. |
Risoluzione | Il contraente ha diritto di richiedere la risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi: • demolizione, esportazione definitiva all’estero del veicolo • furto totale o rapina del veicolo • trasferimento della proprietà del veicolo In questi casi è previsto il rimborso a tuo favore della parte di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N. |
A chi è rivolto questo prodotto? | |
Il prodotto ADRIATIc - R.c. AUTO è rivolto ai proprietari e agli utilizzatori di autoveicoli. | |
Quali costi devo sostenere? | |
La quota percepita in media dall’intermediario è pari al 15% del premio netto di polizza. | |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. ADRIATIc è tenuta a dare riscontro al reclamo entro 45 giorni dal suo ricevimento. I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di BancoPosta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di risposta insoddisfacente, o di mancato riscontro entro 45 giorni, è possibile rivolgersi a IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx, Fax 00.00000000, PEc: xxxxx@xxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un organismo di mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 09/08/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Procedura di arbitrato Ove prevista dalle condizioni di assicurazione Liti transfrontaliere Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, consultando il sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/ internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. |
PER QUESTO CONTRATTO ADRIATIC DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. | |
L’IMPRESA ADERISCE AL SISTEMA DI RISARCIMENTO DIRETTO A DECORRERE DAL 01/01/2023 DI CUI AGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E AL DPR 18 LUGLIO 2006, N. 54, PERTANTO, PER I SINISTRI VERIFICATISI DA TALE DATA, L’ASSICURATO POTRÀ RIVOLGERSI PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PROPRIA IMPRESA DI ASSICURAZIONE. |
(ARCA 2023 | ADR01)
ADRIATIC - R.C. AUTO E ALTRE GARANZIE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
comprensive di gLOSSARIO
Documento redatto sulla base delle Linea Guida “contratti Semplici e chiari”
INDIcE PAGINE
❶ cONDIZIONI gENERALI 1 di 5
❷ SEZIONE RESPONSABILITÀ cIVILE AUTOVEIcOLI (R.c. A.) 5 di 11
❸ DISPOSITIVI ELETTRONIcI 11 di 13
❹ SEZIONE c.V.T. 13 di 16
❺ SEZIONE ASSISTENZA STRADALE 16 di 22
❻ SEZIONE SINISTRI 22 di 26
❼ SEZIONE INFORTUNI 27 di 29
❽ gLOSSARIO 31 di 35
Ed. 01/01/2023
❶ CONDIZIONI GENERALI
condizioni valide per tutte le garanzie (se espressamente indicate in polizza) fatto salvo quanto diversamente specificato.
Quando comincia la copertura e quando finisce Art. 1
Durata del contratto Il contratto ha durata di un anno o, su richiesta dell’Assicurato, di un anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza e non può essere tacitamente rinnovato.
Nel caso di durata di un anno più frazione, la frazione di anno costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale la Tariffa che verrà applicata continuerà ad essere quella in vigore sul contratto.
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.
L’Assicurazione relativa alla RcA è operante fino all’ora ed alla data di efficacia del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità (articolo 170 bis c.D.A).
Contratti di durata inferiore ad un anno: i contratti di durata inferiore ad un anno cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta e senza applicazione del periodo di 15 giorni previsto dall’articolo 170 bis C.D.A. È altresì escluso qualsiasi tipo di variazione contrattuale, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto o appropriazione indebita del veicolo. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione. In caso di risoluzione del contratto ADRIATIC non rimborserà l’eventuale maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto, le spese e le imposte che restano a carico dell’assicurato.
Art. 2
Altre Assicurazioni operative
Il Contraente o l’Assicurato, deve comunicare per iscritto ad ADRIATIC l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 X.X. (Xxxxxx Xxxxxx).
Xxx. 0
Xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx e delle condizioni di assicurazione
Al contratto si applica la Tariffa e le condizioni di assicurazione in vigore al momento dell’efficacia della polizza.
Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza
con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di leasing, al locatario) ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza, nonché al contenuto dell’ultima Attestazione del rischio (classe Universale) conseguita in corso di validità.
Per la stipulazione del contratto, il Contraente è tenuto a produrre la carta di circolazione del veicolo ed il certificato di proprietà.
Che obblighi ho Art. 4
Dichiarazioni e comunicazioni del contraente
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta ad ADRIATIC di ogni variazione del rischio ai sensi degli articoli 1892 e 1893 C.C.
Il premio della presente polizza è calcolato con riferimento a fattori di rischio dichiarati dal Contraente.
Il Contraente/Assicurato è tenuto a dichiarare la residenza (se persona fisica) o la sede legale (se persona giuridica), provincia e codice di avviamento postale del proprietario (intestatario al P.R.A.) o locatario in caso di Leasing del veicolo assicurato e a comunicarne tempestivamente eventuali cambiamenti, dato che tale indicazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio. Il Contraente è tenuto altresì ad indicare in polizza il codice fiscale del proprietario (intestatario al P.R.A.) o locatario in caso di leasing, se persona fisica oppure la partita IVA, se persona giuridica.
Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892 - 1893
- 1898 C.C., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del rischio, il pagamento dei danni conseguenti al sinistro saranno oggetto di successiva rivalsa, in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Nel caso, invece, di dichiarazioni false e reticenti rilasciate con dolo, ADRIATIC avrà diritto di rivalsa per l’intera somma pagata a titolo di risarcimento.
Relativamente allagaranzia R.C.A., qualora sia applicabile l’art. 144 del C.D.A., ADRIATIC eserciterà il diritto di rivalsa in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità delle eccezioni previste dalla citata norma.
Le previsioni sopra riportate si riferiscono anche alle informazioni rilasciate dal Contraente relativamente agli altri soggetti della polizza se diversi quali, il proprietario, il conducente principale ed i conducenti aggiuntivi.
Mancata consegna dei documenti o documenti non conformi:
All’atto della stipulazione di una nuova polizza di responsabilità civile auto, ADRIATIc acquisisce direttamente l’attestazione
sullo stato del rischio per via telematica attraverso l’accesso alla banca dati degli attestati di rischio. Qualora l’Attestato di Xxxxxxx non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, ADRIATIc acquisisce telematicamente l’ultimo Attestato di Rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito. ADRIATIc verificherà tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procederà alla riclassificazione del Contratto e all’eventuale conguaglio del premio. Analogamente, qualora in sede di verifica degli altri documenti richiesti, si riscontrassero difformità rispetto alle dichiarazioni rese dal contraente al momento della stipula del contratto, ADRIATIc, fermo quanto previsto sopra, potrà riclassificare il Contratto sulla base delle informazioni contenute nella documentazione inviata e procedere all’eventuale conguaglio del premio.
Art. 5
Aggravamento del rischio
Per l’intera durata del contratto il Contraente è tenuto a comunicare ad ADRIATIC qualsiasi variazione dei dati che possano modificare la valutazione del rischio e la relativa quantificazione del premio. La comunicazione deve essere effettuata per iscritto. ADRIATIC può recedere dal Contratto, dandone comunicazione per iscritto all’Assicurato entro 1 mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del Rischio. Il recesso ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che ADRIATIC non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano ad ADRIATIC i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, ADRIATIC non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del Contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel Contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del Contratto.
Relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile Auto, quindi, ai sensi dell’art. 144 D Lgs. 209/2005, ADRIATIC eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni contrattuali prevista dalla citata norma.
In caso di omessa notifica dell’aggravamento del rischio da parte dell’Assicurato, si applicherà il disposto di cui al precedente articolo.
Quando e come devo pagare
Art. 6
Pagamento del premio
Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato alla emissione della polizza. Le eventuali rate semestrali devono essere pagate alle relative scadenze.
In quest’ultimo caso trova applicazione l’articolo 1901 comma 2 del codice civile ed ADRIATIc risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza della rata di Premio successiva.
Se il contraente non paga le rate di premio intermedie successive alla prima, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Gli eventuali Sinistri verificatisi in tale periodo non sono considerati in copertura.
Il pagamento deve essere eseguito a favore di ADRIATIc sul conto dedicato o, se ciò non risulti possibile, con le diverse modalità concordate con ADRIATIc.
Il pagamento del premio può essere effettuato dal Contraente a favore di ADRIATIC tramite:
• assegni postali o circolari intestati,
• ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico,
• denaro contante, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa antiriciclaggio.
Dove vale la copertura Art. 7
Estensione territoriale
garanzia R.c.A.
L’Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Serbia e della Svizzera.
L’Assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate. Qualora la polizza preveda la garanzia obbligatoria di Responsabilità civile Autoveicoli (R.c.A.), ADRIATIc rilascia il certifcato internazionale di Assicurazione (carta Verde). L’Assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’Assicurazione obbligatoria di Responsabilità civile Autoveicoli (R.c.A.), ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
La carta Verde è valida per lo stesso periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla carta Verde, il contraente è obbligato a farne immediata restituzione ad ADRIATIc. ADRIATIC eserciterà il diritto di
rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Garanzia c.V.T.
L’Assicurazione vale nell’ambito territoriale per la quale è valida l’Assicurazione della Responsabilità Civile obbligatoria cui si riferisce.
Assistenza Stradale
L’Assicurazione Assistenza Stradale opera nei seguenti ambiti territoriali:
• ZONA BASIC - solo nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino,
• ZONA e ZONA+ - nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché nel territorio di Andorra, dell’Islanda, del Xxxxxxxxxxxx, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Macedonia, della Serbia, del Montenegro e della Turchia Europea.
Variazione contrattuali Art. 8
cessazione del rischio
Nel caso di cessazione del rischio a causa di:
• distruzione o demolizione,
• cessazione definitiva della circolazione,
• esportazione definitiva del veicolo,
• alienazione o deposito in conto vendita,
• furto totale del veicolo,
il contraente può alternativamente richiedere la sostituzione con altro veicolo, la risoluzione o la sospensione del contratto secondo le modalità e con le regole di seguito riportate.
In base alle presenti condizioni, la cessione del contratto non è possibile.
Art. 9
Sostituzione del contratto con altro veicolo
La sostituzione della polizza in corso su nuovo veicolo può attivarsi una sola volta per ciascun contratto.
Per effettuare la sostituzione il Contraente dovrà mettere a disposizione:
• il documento attestante la rottamazione in visura ufficiale dalla banca dati PRA
• l’atto di vendita del veicolo in visura ufficiale dalla banca dati PRA
• l’atto di conto vendita (documentazione contrattuale) nel caso del deposito in conto vendita
• il documento attestante la esportazione definitiva del veicolo in visura ufficiale dalla banca dati PRA
• denuncia alle autorità competenti in caso di furto totale.
ADRIATIc provvederà ad emettere un apposito documento contrattuale e la garanzia è valida per il nuovo veicolo, con un eventuale conguaglio sul premio dovuto per l’annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito per la garanzia R.c.A., e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità civile.
Per richiedere la sostituzione del veicolo oggetto del contratto con altro veicolo, il Contraente deve:
• comunicare per iscritto la variazione,
• inviare l’eventuale liberatoria della società vincolatoria,
• aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo sostituito,
• distruggere o restituire ad ADRIATIC il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile) relativi al veicolo alienato,
• inviare la documentazione richiesta relativa al nuovo veicolo, se richiesta.
Nel caso in cui il Contraente non adempia all’obbligo di distruzione o restituzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde (se disponibile), lo stesso è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da ADRIATIC ai terzi come conseguenza dell’utilizzo improprio di tale documentazione.
Art. 10
Risoluzione del contratto
Qualora si verifichi una delle situazioni di cui all’art. 8 delle presenti condizioni di Assicurazione, il contraente ha il diritto di richiedere che il contratto sia risolto. In tal caso, solo per la garanzia R.c.A, ADRIATIc rimborserà la parte di premio per il periodo di rischio non goduto, al netto dell’imposte, del contributo sanitario nazionale e delle eventuali spese previste dalla normativa vigente, calcolando 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della firma del documento contrattuale che attesta la risoluzione del contratto assicurativo.
ADRIATIC non rimborserà in nessun caso il premio per la garanzia Assistenza stradale.
A seconda delle diverse fattispecie di cui al citato art. 8, la risoluzione ha effetto:
• dalla data riportata sull’atto di vendita in caso di vendita, a condizione che la richiesta di risoluzione sia pervenuta all’Impresa o all’intermediario che ha in carico il contratto entro il giorno successivo alla vendita; nei casi in cui la richiesta sia giunta successivamente, la risoluzione ha effetto dalle ore 24 della data di ricezione della richiesta.
• dalla data di consegna in conto vendita in caso di veicolo successivamente alienato, a condizione che la richiesta di risoluzione sia pervenuta all’Impresa o all’intermediario che ha in carico il contratto entro il giorno successivo alla consegna in conto vendita documentata da specifico atto; nei casi in cui la richiesta sia giunta successivamente, la risoluzione ha effetto dalle ore 24 della data di ricezione della richiesta,
• dal giorno successivo a quello del rilascio dell’attestazione del P.R.A., comprovante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe, in caso di distruzione, esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo,
• dal giorno successivo alla data della denuncia alle autorità competenti in caso di furto totale.
Per richiedere la risoluzione del Contratto il Contraente deve sempre:
• comunicare per iscritto la variazione,
• aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo cessato,
• inviare l’eventuale liberatoria della società vincolatoria (escluso il caso di furto),
Il Contraente deve distruggere o restituire ad ADRIATIC il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde.
Nel caso in cui il Contraente non adempia all’obbligo di distruzione o restituzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde (se disponibile), lo stesso è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da ADRIATIC ai terzi come conseguenza dell’utilizzo improprio di tale documentazione.
Art. 11
Sospensione del contratto
La sospensione del contratto può essere richiesta una sola volta per ciascun contratto e solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dal contratto stesso, per iscritto e previa restituzione della polizza in originale.
ADRIATIc consente la sospensione nel caso di:
• furto o rapina,
• perdita di possesso del veicolo,
• distruzione totale del veicolo,
• demolizione, demolizione per esportazione.
Il Contraente è tenuto a provvedere alla distruzione, per conto di ADRIATIC, del certificato di assicurazione e della Carta Verde.
Il Contraente ha obbligo di comunicare ADRIATIC il furto o distruzione del veicolo attestata da certificato di rottamazione ottenuto da visura al PRA o denuncia ratificata. ADRIATIc provvederà alla verifica della documentazione pervenuta e alla successiva sospensione della copertura assicurativa.
Per i contratti con frazionamento del premio, l’intero premio e dovuto al momento della richiesta di sospensione a il Contraente è tenuto a corrispondere il premio residuo. Le eventuali rate insolute vanno corrisposte ad ADRIATIc anche successivamente alla risoluzione del contratto.
La sospensione decorre dall’ora e dalla data indicate dalla ADRIATIc, salvo i casi di furto o rapina per i quali decorre a partire dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l’autorità di Pubblica Sicurezza.
La sospensione non può essere concessa per i contratti:
• di durata inferiore all’anno;
• che prevedono esclusivamente garanzie diverse dalla R.c.A.;
• nei primi 30 giorni e negli ultimi 30 giorni di validità.
Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all’anno salvo deroga a discrezione di ADRIATIc.
La durata massima della sospensione è pari a 180 giorni. Oltre tale termine il contratto si intende risolto. Nulla sarà dovuto da parte del cliente e ADRIATIc restituirà solamente per la garanzia R.c.A il premio residuo al netto di imposte e spese qualora il contraente ne faccia specifica richiesta scritta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
La sospensione ha un costo di gestione di euro 15,00.
Nel caso in cui il Contraente non adempia all’obbligo di distruzione o restituzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde (se disponibile), lo stesso è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da ADRIATIC ai terzi come conseguenza dell’utilizzo improprio di tale documentazione.
Riattivazione del contratto
In qualunque momento da quando decorre la sospensione, il contraente può richiedere la riattivazione del contratto. La riattivazione della copertura assicurativa è subordinata alla previa verifica da parte di ADRIATIc delle condizioni di riattivazione.
La riattivazione è possibile sia sullo stesso veicolo che su di un altro veicolo, purché il contraente sia divenuto il proprietario assicurato (nel caso dei contratti di leasing, il locatario) del nuovo veicolo e siano mantenute le stesse circostanze di rischio. In caso di riattivazione del contratto su altro veicolo occorre inoltre che il precedente veicolo sia stato alienato, demolito oppure sia stato oggetto di furto. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
La riattivazione determina l’emissione di nuovi documenti e di una nuova polizza con medesima classe cU, con effetto dalla data di riattivazione e con data di scadenza uguale al contratto sostituito qualora la sospensione abbia avuto una durata inferiore a 60 giorni.
Qualora la sospensione abbia invece avuto durata uguale o superiore ai 60 giorni la scadenza del contratto di riattivazione sarà prorogata per una durata pari a quella della sospensione.
Periodo di osservazione
In caso di sospensione del contratto anche il periodo di osservazione rimane sospeso, a condizione che la sospensione abbia avuto durata non inferiore a 60 giorni e riprende a decorrere dal momento della riattivazione.
Altre norme
Art. 12
Legge applicabile, foro competente e termini di prescrizione
Al contratto si applica la legge della Repubblica Italiana.
Ai sensi dell’art. 2952 C.C. il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell’assicurazione della responsabilità civile Auto, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
In caso di controversie, il foro competente sarà quello del luogo di residenza o della sede legale del contraente.
Art. 13
Oneri a carico del contraente
gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato da ADRIATIC in qualità di sostituto d’Imposta.
Art. 14
Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
Art. 15
Procedura per la stipulazione dei contratti, l’emissione della polizza e di altra documentazione
Documentazione necessaria per l’assunzione del rischio La documentazione necessaria all’emissione del contratto è comunicata al momento della presentazione della proposta. In linea generale il contraente è tenuto ad inviare copia di un documento di identità in corso di validità, il certificato di proprietà, copia della ricevuta dipagamento edeventualmente altra documentazione su richiesta di ADRIATIc.
Tempistiche Il tempo di lavorazione della pratica, e dunque della emissione della polizza, decorre dal momento della ricezione dell’ultimo documento utile ai fini delle preventive verifiche ed è indicato in 2 giorni lavorativi. ADRIATIc, ricevuta la documentazione richiesta, con particolare riferimento alla prova di pagamento del premio o della prima rata di premio, provvede ad inviare al contraente il certificato di Assicurazione. Successivamente, in seguito all’incasso delle somme dovute, e qualora il contraente abbia richiesto di ricevere la documentazione cartacea per posta tradizionale ADRIATIc provvederà a far pervenire, entro la scadenza della documentazione equipollente, tutti i documenti che costituiscono la polizza presso il domicilio eletto dal contraente il quale dichiara che, salvo diversa comunicazione scritta, coincide con l’indirizzo di residenza dichiarato sulla scheda di polizza. In tutti i casi
in cui si rendesse necessario appurare l’esattezza dei dati dichiarati in fase di preventivo, ADRIATIC, ai sensi degli artt. 132 e 134 del Codice delle Assicurazioni si riserva la possibilità di verificare, prima dell’emissione della polizza, la correttezza dei dati risultanti dall’Attestato di Rischio, nonché dell’identità del Contraente e dell’intestatario del veicolo se persona diversa.
ADRIATIC si riserva la facoltà di richiedere l’integrazione della documentazione e/o la spedizione per posta di quanto eventualmente anticipato per via telematica. Qualora il Contraente non inviasse tutti i documenti necessari alla stipula del Contratto o li inviasse con informazioni difformi da quelle dichiarate nella fase precontrattuale, il Contratto non si intenderà perfezionato.
ADRIATIC richiederà quindi i documenti mancanti e potrà procedere:
• alla riformulazione di un nuovo preventivo corretto, richiedendo, ove possibile, eventuale integrazione al pagamento già effettuato,
• oppure, in caso di mancato pagamento dell’integrazione richiesta ed alla contestuale rinuncia all’adesione al Contratto, al rimborso del Premio versato.
Qualora, in sede di verifica, i documenti richiesti riportassero dati difformi dalle dichiarazioni rese dal contraente al momento della stipula del contratto, o tali dichiarazioni risultassero non coerenti con quanto riportato nei pubblici registri/ banche dati ADRIATIc, fermo restando il diritto di impugnare il contratto o di recedervi ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c. c., potrà riclassificare il contratto ed emettere un’appendice integrativa di polizza, per la corresponsione dell’eventuale differenza di premio risultante a debito o a credito del contraente.
In tal caso, il contraente dovrà corrispondere le eventuali differenze di premio a suo debito, entro la data di scadenza del contratto. Il mancato pagamento dell’integrazione del premio eventualmente dovuta sarà considerato, ai sensi dell’art. 1901 c.c., motivo di sospensione della copertura.
❷ SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.)
Che cosa è assicurato Art. 16
Oggetto della garanzia
ADRIATIc assicura, in conformità alle norme di legge i rischi della responsabilità civile da circolazione stradale per la quale è obbligatoria l’assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interesse e spese, siano dovute a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi della circolazione del veicolo descritto in polizza. In parole più semplici, se, chiunque guidi la vostra auto provoca dei danni a dei terzi, Voi avrete l’obbligo di risarcire tali danni. L’assicurazione vi protegge da questo rischio perchè risarcirà il danno al posto vostro.
L’assicurazione R.c.A. copre anche:
a) danni causati a terzi dalla circolazione in aree private, purché aperte alla pubblica circolazione, con l’esclusione delle aree, sia civili sia militari riservate al traffico e alla sosta di aeromobili,
b) danni involontariamente cagionati ai terzi nell’esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, e non connesse allo svolgimento di attività professionali esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna; in questo caso non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate,
c) la Responsabilità civile dei trasportati per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato, esclusi i danni al veicolo stesso,
d) danni involontariamente cagionati a terzi nell’esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone disabili, limitatamente ai veicoli muniti degli appositi dispositivi; nell’ambito di questa garanzia sono considerate terzi anche le persone disabili,
e) danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi purché effettuato in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e conformemente alle indicazioni riportate sui documenti di circolazione del veicolo assicurato.
Che cosa NON è assicurato Art. 17
Soggetti esclusi dall’ assicurazione
La garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli non copre:
• i danni alla persona e alle cose subiti del conducente,
• i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
a) il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing,
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del veicolo e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento,
c) ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’articolo 129 del Codice delle Assicurazioni.
Art. 18
Esclusioni e rivalsa
L’ Assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore,
b) nel caso di danni ai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione,
c) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) e successive modificazioni,
d) nel caso di veicolo adibito a scuola guida, se al fianco del conducente non vi sia una persona abilitata, ai sensi delle vigenti norme di legge, a svolgere le funzioni di istruttore,
e) se il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta, salvo che venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del Sinistro purché alle stesse condizioni, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal Sinistro stesso,
f) nel caso di veicolo con targa prova,
g) in caso di veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal proprietario o suo dipendente,
h) per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara,
i) qualora la revisione sul veicolo oggetto di Contratto non sia stata effettuata nei termini imposti per Xxxxx e pertanto risulti scaduta,
j) in caso di dolo del conducente.
Nei casi sopra elencati e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’articolo 144 del Codice delle Assicurazioni, ADRIATIC eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma
Come ampliare la garanzia base R.C.A.
Le seguenti condizioni aggiuntive sono valide soltanto se espressamente richiamate in polizza e se è stato pagato il relativo premio.
Art. 19
Rinuncia alla Rivalsa
A parziale deroga dell’Art. 18 -Esclusioni e Rivalsa delle condizioni di Assicurazione, ADRIATIc, rinuncia al diritto di
rivalsa nei seguenti casi:
a) veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), ad eccezione dei casi di etilismo cronico o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e dei casi di tossicodipendenza certificata,
b) conducente non abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore, nel caso in cui il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta. Qualora detta patente non venisse rinnovata alle stesse condizioni ed entro 3 mesi dalla data del sinistro, ADRIATIC eserciterà il diritto di rivalsa indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo, salvo che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal Sinistro stesso,
c) per i danni arrecati a terzi dalla circolazione quando alla guida si trovino figli minori o persone soggette a tutela del proprietario e con lui conviventi, purché la circolazione sia avvenuta ad insaputa del proprietario/locatario del veicolo,
d) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni sulla carta di circolazione. ADRIATIC si riserva il diritto di Rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.
e) qualora il veicolo non possa circolare in quanto non in regola con la revisione periodica, purché il termine ultimo per la revisione stessa non sia scaduto da più di 30 giorni.
Art. 20
Riduzione della Rivalsa
A parziale deroga dell’Art. 17 - Esclusioni e Rivalsa delle condizioni di Assicurazione, ADRIATIc limiterà il diritto di rivalsa all’importo massimo di € 5.000 nei seguenti casi:
a) veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), ad eccezione dei casi di etilismo cronico o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e dei casi di tossicodipendenza certificata,
b) per i danni arrecati a terzi dalla circolazione quando alla guida si trovino figli minori o persone soggette a tutela del proprietario e con lui conviventi, purché la circolazione sia avvenuta ad insaputa del proprietario/ locatario del veicolo,
c) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni sulla carta di circolazione. ADRIATIC si riserva il diritto di Rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.
d) qualora il veicolo non possa circolare in quanto non in regola con la revisione periodica, purché il termine ultimo per la revisione stessa non sia scaduto da più di 30 giorni.
Art. 21
carico e scarico con mezzi e dispositivi meccanici ADRIATIc indennizza i danni involontariamente cagionati a terzi durante l’esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo e non connesse allo svolgimento di attività professionali. La garanzia viene prestata per il massimale uguale a quello indicato in Polizza per la garanzia Responsabilità civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna ed i danni conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, ad interruzione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e di quanto in genere si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Non sono considerati terzi le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni.
Art. 22
Bonus Protetto
Nel caso in cui nel periodo di osservazione si sia verificato un solo Sinistro che dovrebbe dare esito all’attribuzione del Malus, non si determina evoluzione né in Bonus né in Malus della classe ADRIATIc e, in caso di più Sinistri nello stesso periodo, non si considera il Sinistro pagato per primo.
Rimangono invariate le regole evolutive relative alla classe cU. La clausola non opera se il sinistro è stato oggetto di segnalazione antifrode con seguito.
Come mi assicuro
classe di merito di conversione Universale (c.U.)
Criteri di determinazione della classe di merito di Conversione Universale (C.U.)
La classe di merito di conversione Universale (c.U.) di assegnazione al momento dell’emissione della stipulazione della polizza - prevista per tutte le formule tariffarie - viene determinata seguendo i criteri del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018; ai medesimi criteri si fa riferimento anche qualora l’Attestato sullo stato del rischio non riporti la classe di merito di conversione Universale (c.U.).
Regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.)
Le regole evolutive della classe di merito di conversione Universale (c.U.), determinate sulla base della sinistrosità registrata dal Veicolo, seguono i criteri dettati dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018.
Art. 23
Formula Bonus/Malus L’Assicurazione è stipulata nella formula tariffaria “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in relazione alla sinistrosità registrata nel periodo di osservazione. Il “Bonus/ Malus” si articola in 25 classi di merito interne di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio determinati secondo l’applicazione dei coefficienti indicati in Tariffa.
Art. 23.1
criteri di determinazione della classe di merito di assegnazione interna ADRIATIc
Ai fini della determinazione della classe di merito di assegnazione interna ADRIATIc, si prende come riferimento la classe di merito di conversione Universale (c.U.) riportata nell’Attestazione sullo stato del rischio.
Laddove non diversamente precisato nelle condizioni di assicurazione, il riferimento alla classe è sempre alla classe di merito interna ADRIATIc.
I criteri di determinazione della classe di merito di assegnazione interna ADRIATIc, sono i seguenti:
• in caso di prima immatricolazione del veicolo, di voltura al PRA, o di prima registrazione nell’Archivio nazionale dei veicoli, al contratto si applica la classe di merito interna ADRIATIc 14 (salvo quanto espressamente indicato all’articolo “23.2 delle condizioni di assicurazione”),
• in presenza di una Attestazione in corso di validità relativa ad un contratto di altra compagnia, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito interna ADRIATIc determinata dall’applicazione della Tariffa e delle Tabelle di corrispondenza in vigore al momento della stipulazione del contratto.
• in presenza di una Attestazione ADRIATIc in corso di validità
- relativa ad una polizza che prevede l’applicazione di condizioni di assicurazione del prodotto ADRIATIc, il nuovo contratto - salvo quanto indicato all’articolo “23.3 delle condizioni di assicurazione” - viene assegnato alla stessa classe di merito interna ADRIATIc indicata nell’Attestazione,
- relativa ad una polizza che prevede l’applicazione di condizioni di assicurazione di prodotti diversi, il nuovo contratto - salvo quanto indicato all’articolo “23.3 delle condizioni di assicurazione” - viene assegnato alla classe di merito interna Adriatic determinata sulla base dei criteri indicati dalla Tariffa in vigore al momento della stipulazione della Polizza
Art. 23.2
classe di merito di assegnazione in caso di acquisto di un ulteriore nuovo Veicolo (cosiddetta legge “Bersani”) ADRIATIc, ai sensi dell’articolo 134, comma 4-bis, del codice, in tutti i casi di emissione di una nuova polizza, relativa a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare della polizza o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare alla polizza una classe di merito di assegnazione
- sia interna ADRIATIc che c.U. - più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultima Attestazione conseguita sul veicolo già assicurato.
Art. 23.3
criteri di mantenimento della classe di merito interna ADRIATIc e c.U.
ADRIATIc, in tutti i casi di stipula di una nuova polizza e in
presenza di una Attestazione in corso di validità, mantiene sia la classe di merito interna ADRIATIc, determinata con i criteri indicati all’articolo “23.1 delle condizioni di assicurazione”, sia la classe c.U. nei seguenti casi:
• alienazione, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione dalla circolazione, esportazione definitiva all’estero, furto totale o appropriazione indebita del veicolo assicurato, purché il proprietario (nel caso dei contratti di leasing, il locatario) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquistato in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, non inferiore a 12 mesi, purché le generalità del locatario siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992),
• trasferimento della proprietà del veicolo assicurato in seguito a mutamento parziale della proprietà da una pluralità di intestatari ad uno o più di essi. In questo caso, gli altri soggetti già cointestati possono conservare la classe c.U. maturata sul veicolo ora intestato ad altri,
• trasferimento della proprietà del veicolo assicurato tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto. In tal caso, il cedente la proprietà può mantenere la classe
c.U. maturata sul veicolo ceduto,
• acquisto da parte dell’utilizzatore del veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, non inferiore a 12 mesi, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R.
n. 495/1992). La classe c.U. viene comunque riconosciuta all’utilizzatore, in caso di mancato acquisto del veicolo locato in leasing o noleggiato, per un altro veicolo dal medesimo acquistato,
• acquisto di un veicolo da parte del conduttore di un veicolo di proprietà di un soggetto portatore di handicap, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del medesimo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992). In tal caso viene mantenuta la classe c.U. maturata sul veicolo di proprietà del soggetto portatore di handicap,
• trasferimento della proprietà del veicolo assicurato in seguito a successione ereditaria agli eredi conviventi del de cuius al momento della morte,
• trasferimento della proprietà del veicolo assicurato da ditta individuale a persona fisica e viceversa,
• trasferimento della proprietà del veicolo assicurato alla persona giuridica che ne ha acquisito la proprietà in seguito a trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione del ramo di azienda di una società di persone o di capitali.
Art. 23.4
Rientro del Veicolo assicurato dal conto vendita Qualora l’incarico in conto vendita non vada a buon fine, ed il proprietario rientri in possesso del veicolo e si sia già avvalso
della sostituzione contrattuale, dovrà essere stipulato un nuovo contratto che mantenga sia la classe di merito interna ADRIATIc sia la classe c.U. precedente al conto vendita.
Art. 23.5
Ritrovamento del Veicolo assicurato oggetto di Furto, Rapina o Appropriazione indebita
Qualora il veicolo oggetto di furto o appropriazione indebita venga ritrovato, il proprietario ne rientri in possesso ed il contraente si sia già avvalso della sostituzione contrattuale, dovrà essere stipulato un nuovo contratto che mantenga sia la classe di merito interna ADRIATIc sia la classe c.U. precedenti alla perdita di possesso.
Art. 23.6
Veicolo già assicurato in passato all’estero
Nel caso in cui la nuova polizza si riferisca ad un’autovettura già assicurata in passato all’estero, il contratto è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l’individuazione della classe
c.U. e della classe di merito interna ADRIATIc da applicare al contratto, sulla base di quanto previsto dal Provvedimento Ivass n° 72 del 16 aprile 2018, e l’assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di Sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto.
Art. 23.7
Regole evolutive della classe di merito interna Adriatic
Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, alla prima scadenza annuale successiva, alla classe di merito interna ADRIATIc di pertinenza, in base alla Tabella di seguito riportata a seconda che ADRIATIc abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di Sinistri con responsabilità principale.
Si terrà conto inoltre
• dei Sinistri con responsabilità paritaria pagati, prendendo come riferimento l’ultimo quinquennio di osservazione della Sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di
responsabilità “cumulata” sia pari ad almeno il 51%. Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti
- riferiti allo stesso Sinistro - non determinano l’applicazione del malus. In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni - anche in presenza di denuncia di Xxxxxxxx o di richiesta di risarcimento - il contratto è considerato privo di Sinistri agli effetti dell’applicazione delle regole evolutive,
• delle agevolazioni previste dall’articolo 134, comma 4-ter, del codice per i contraenti che hanno installato il dispositivo elettronico
Art. 23.8
Riapertura e liquidazione di un Sinistro
Nel caso in cui un Sinistro già archiviato senza seguito venga riaperto e liquidato, ADRIATIc procederà, all’atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del Sinistro stesso, alla ricostruzione della situazione assicurativa con i conseguenti conguagli di premio.
Art. 23.9
Facoltà del contraente di rimborsare i Sinistri liquidati
È data la facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive, offrendo ad ADRIATIc il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto. Tale facoltà riguarda solo i Sinistri liquidati integralmente nel corso dell’annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro dieci mesi dalla medesima scadenza contrattuale.
Per conoscere l’importo liquidato e, qualora tale facoltà sia esercitabile, per rimborsare i sinistri gestiti in regime di risarcimento diretto, il contraente deve rivolgersi alla cONSAP - Xxx Xxxx 00, 00000 Xxxx
Art. 23.10
Sostituzione del contratto e mantenimento della classe di merito interna Adriatic
La sostituzione del contratto, anche qualora avvenga in
Tabella 1 - regole evolutive classe di merito di assegnazione interna Adriatic in base a: - numero di sinistri con responsabilità principale pagati e - numero di volte che la responsabilità paritaria cumulata per i sinistri pagati ha raggiunto almeno 51% nel corso degli ultimi 5 anni | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 o più | |
Evoluzione della classe di merito interna ADRIATIc di assegnazione rispetto a quella di provenienza | -1 (fino al raggiungimento della classe di merito 0) | +2 (fino al raggiung. della classe di merito 25) | +5 (fino al raggiung. della classe di merito 25) | +8 (fino al raggiung. della classe di merito 25) | +11 (fino al raggiung. della classe di merito 25) |
seguito alla riattivazione di un contratto sospeso, non interrompe il periodo di osservazione in corso - e comporta perciò il mantenimento della classe di merito interna ADRIATIc - purché il proprietario (nel caso dei contratti di leasing, il locatario) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni.
Art. 24
Sinistri “tardivi” e sinistrosità delle Polizze di durata temporanea
ADRIATIc, ai fini dell’evoluzione della classe di merito interna ADRIATIc e c.U., per le annualità successive a quella della stipulazione della polizza tiene conto:
• dei Sinistri non ancora indicati nell’Attestazione sullo stato del rischio (Sinistri “tardivi”), in quanto pagati dopo la scadenza del periodo di osservazione precedente oppure pagati dopo la scadenza del precedente contratto,
• dei Sinistri relativi a polizze di durata inferiore ad un anno (durata temporanea).
ADRIATIc ha il diritto di verificare i dati sui sinistri pagati per le polizze scadute precedenti e che sono stati inviati al database (ATRD) presso ANIA.
Art. 25
Franchigia
L’Assicurazione può essere stipulata nella formula tariffaria con Franchigia.
In questo caso, ADRIATIc corrisponderà ai terzi danneggiati l’intero importo del danno provocato oppure, in caso di risarcimento diretto, corrisponderà alla compagnia del terzo l’importo del forfait tramite la Stanza di compensazione gestita dalla consap S.p.a..
Per l’ammontare della franchigia, indicata in polizza, ADRIATIc, dopo aver pagato il danneggiato o, in caso di Risarcimento diretto, dopo che l’altra compagnia assicurativa ha risarcito il proprio Assicurato, promuoverà l’azione di rivalsa nei confronti del contraente e/o Assicurato e richiederà il pagamento della franchigia.
La franchigia può essere raddoppiata per i danni avvenuti e indennizzati nei Paesi esteri non appartenenti all’ Unione Europea.
Art. 26
Dichiarazioni relative ai conducenti
Salvo diversa pattuizione, il contratto è stipulato sul presupposto che il veicolo assicurato possa essere condotto da qualunque conducente purché abilitato alla guida (cd “Guida Libera”).
Tuttavia, a discrezione di ADRIATIc potranno essere offerte al cliente altre formule di copertura quali:
“Guida Esperta“
La garanzia opera se alla guida vi è un conducente qualsiasi, anche occasionale, di età non inferiore a 26 anni compiuti e non superiore a 65 anni ed abilitato alla guida secondo la normativa vigente. Se al momento del sinistro, alla guida
del veicolo si trovi una persona con caratteristiche diverse da quelle sopra rappresentate, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati, ADRIATIc eserciterà il diritto di rivalsa che le compete per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati fino ad un massimo di € 3.000.
“Conducente esclusivo ed identificato”
La garanzia opera se alla guida vi è un conducente esclusivo ed identificato di età non inferiore a 23 anni compiuti munito di patente di guida Italiana valida con punteggio non inferiore a 20 punti. Se al momento del sinistro, alla guida del veicolo si trovi una persona con caratteristiche diverse da quelle sopra rappresentate, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati, l’Impresa eserciterà il diritto di rivalsa che le compete per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati fino al massimo di € 3.000.
Art. 27
Modifica del premio in base alle misure tariffarie
Art. 27.1
Modifica del premio in generale
Verifica del premio
Nei contratti di assicurazione Rc Auto in corso, ADRIATIc riserva il diritto e l’obbligo, una volta all’anno, di rivedere i premi al fine del loro mantenimento oppure, se è necessario, di effettuare il loro allineamento (aumento o diminuzione). Lo scopo di tale verifica è verificare quanto segue:
• adempimento permanente degli obblighi previsti dal contratto di assicurazione da parte di ADRIATIc,
• calcolo oggettivo del premio,
• equilibrio tra rischio reale, rischio assicurato e corrispettivo premio.
Regole per la verifica
Per la verifica del premio valgono le regole seguenti:
• si applicano approvati principi attuari matematici e tecniche assicurative approvate,
• i contratti di assicurazione per i quali, secondo i principi attuari matematici si prevedono simili corsi di rischio, durante la verifica si unificano,
• si prendono in considerazione le variazioni del costo dei sinistri (inclusi i costi di liquidazione del sinistro) effettivamente sostenuti fino all’ultima determinazione del premio e sono quindi previste fino alla successiva verifica; i margini di profitto, come pure i supplementi individuali al premio e gli sconti sul premio, restano invariati,
• vengono prese in considerazione anche le informazioni statistiche delle associazioni delle compagnie di assicurazione dell’industria assicurativa italiana.
Maggiorazione e diminuzione del premio
Qualora la verifica dimostra premi maggiori rispetto a quelli precedenti, ADRIATIc ha il diritto di aumentarli per l’importo della differenza. Qualora la verifica dimostri premi inferiori a quelli precedenti, ADRIATIc ha l’obbligo di diminuirli per l’importo della differenza.
Confronto con gli importi per i nuovi contratti
Se i premi stabiliti per i contratti esistenti sono superiori ai premi per i contratti che vengono nuovamente stipulati e se le tariffe per i contratti esistenti e per i contratti che verranno nuovamente stipulati contengono le stesse caratteristiche del calcolo del premio, gli stessi dati sulle caratteristiche del calcolo del premio e la stessa copertura assicurativa, ADRIATIc per i contratti esistenti può richiedere solamente i premi per i contratti che verranno nuovamente stipulati.
Decorrenza della modifica del premio
La modifica del premio diventa valida con l’inizio del successivo anno assicurativo.
Art. 27.2
Modifica del gruppo tariffario
Modifiche, sostituzioni e aggiunta di nuove disposizioni
ADRIATIc ha il diritto, nei contratti di assicurazione esistenti, di modificare (sostituire le esistenti o aggiungere nuove) le disposizioni del calcolo del premio, in particolare del sistema delle classi di merito, del calcolo del premio per regioni (o comuni) e delle altre caratteristiche della tariffazione del rischio, al fine di garantire una relazione appropriata tra i premi assicurativi e i sinistri, se le regole sul tipo e la dimensione del rischio assicurato riconosciute dai principi attuari matematici e le tecniche assicurative lo confermano.
Decorrenza della modifica
Le disposizioni modificate e le relative modifiche del premio diventano valide con l’inizio del successivo anno assicurativo.
Art. 28
Attestato di rischio
ADRIATIc, in conformità al Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 (e successive modifiche) consegna al contraente e, se persona diversa agli aventi diritto, l’attestato di rischio.
Il documento è disponibile nell’area riservata del sito web xxx.xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xx da attivarsi su richiesta del contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza.
Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l’attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi dieci anni.
Gli attestati di rischio rilasciati in via cartacea non possono essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.
Per poter fruire del proprio attestato, in sede di stipula, ADRIATIc, deve poter reperire direttamente dalla banca dati ANIA ATRc il documento con valore legale.
ADRIATIC non alimenta la banca dati con le informazioni relative all’attestato di rischio nel caso di:
• contratti sospesi senza conclusione del periodo di osservazione,
• contratti stipulati per una durata inferiore ad un anno,
• contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio,
• contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale che non abbiano concluso il periodo di osservazione.
Validità: Il periodo di validità dell’Attestato di Rischio è pari a 12 mesi decorrenti dalla data di scadenza del contratto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del codice delle Assicurazioni, l’ultima attestazione conseguita conserva validità per un periodo di 5 anni in caso di:
• cessazione del rischio (art. 8 delle presenti condizioni),
• risoluzione del contratto a seguito di sospensione senza riattivazione.
❸ DISPOSITIVI ELETTRONICI
Art. 29
Dispositivi elettronici
(che registrano le attività del veicolo)
Art. 29.1
Premessa
ADRIATIc, a fronte dell’installazione di un dispositivo elettronico che soddisfi le richieste tecniche sancite dalla legge e con le modalità previste dalle norme vigenti, si riserva di applicare uno sconto dal 5% al 50% sul premio di polizza. La gestione della raccolta ed elaborazione dei dati ai soli fini assicurativi e statistici è affidata alla Società Partner di Adriatic o che eroga il servizio. ADRIATIc si riserva la facoltà di proporre al cliente che ha installato il dispositivo di una sua Società Partner, in fase di rinnovo, un’agevolazione tariffaria, sulla base delle informazioni raccolte dal dispositivo elettronico. A prescindere dalla modalità di offerta l’Assicurato è tenuto a prendere visione delle relative condizioni di abbonamento reperibili presso il sito internet xxx.xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xx e all’interno della propria Area Personale.
Art. 29.2
condizioni della Società Partner
ADRIATIc ha stipulato un accordo col provider telematico della Società Partner, che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite il dispositivo satellitare di seguito definito dispositivo elettronico o “Scatola Nera“.
Presupposti per la validità delle presenti condizioni e per l’applicazione delle conseguenti riduzioni di premio sono:
• l’installazione/attivazione sul veicolo assicurato del dispositivo elettronico,
• la stipulazione del contratto di abbonamento ai servizi del provider telematico,
• la precedente stipulazione da parte del contraente di un contratto, avente ad oggetto il servizio di ricerca del veicolo e/o assistenza in caso di crash, con la Società Partner specializzata nella fornitura di sistemi e servizi telematici.
Si rinvia al predetto contratto di abbonamento a servizi del provider telematico sottoscritto dal contraente successivamente al contratto di assicurazione, per quanto riguarda:
• informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 196/2003, recante il codice in materia di protezione dei dati personali,
• diritti dell’interessato,
• definizioni,
• oggetto del contratto,
• natura del contratto e sua durata,
• descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione,
• estensione territoriale,
• canone e sue modalità di calcolo,
• installazione, disinstallazione, reinstallazione del dispositivo elettronico,
• cessazione del contratto.
Art. 29.3
Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato per usufruire della tariffa e dei servizi del dispositivo elettronico si impegna a:
1) consegnare a ADRIATIC copia del contratto stipulato con la Società Partner,
2) fare attivare, qualora non sia già stato fatto, il dispositivo elettronico da un installatore convenzionato col provider telematico (di seguito denominato “installatore convenzionato”), entro 7 giorni lavorativi dalla data di pagamento del premio assicurativo o di effetto della polizza se successiva,
3) comunicare immediatamente a ADRIATIc il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico per consentire la reperibilità ai fini della corretta erogazione dei servizi alla Email: xxxxxxxx@xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xx.,
4) trasferire il dispositivo elettronico in caso di sostituzione del veicolo e a fissare autonomamente l’appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 10 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di effetto se successiva, oppure a comunicare tempestivamente a ADRIATIc che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del provider telematico. I costi di disinstallazione ed installazione del dispositivo su altro veicolo, sono a carico del Contraente/Assicurato,
5) recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento del Dispositivo
elettronico, segnalato dal Servizio Clienti del Provider Telematico della Società Partner, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio clienti della Società Partner, mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il contraente dovrà avvisare il Servizio clienti della Società Partner e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato,
6) contattare immediatamente la Sala operativa di sicurezza incaricata dal provider telematico Servizio del Provider stesso dopo il furto o la rapina del veicolo, allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca sempreché tale servizio sia previsto nel contratto di abbonamento di cui al Art.29.2. Per il servizio di ricerca del veicolo il cliente, si impegna a contattare la competente struttura indicata nel contratto,
7) recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento del dispositivo elettronico: - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti che implicano un’installazione del veicolo effettuate da installatori non convenzionati; - dopo un incidente, un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al dispositivo elettronico.
Art. 29.4
Diritti dell’Assicurato
In caso di sinistro RcA, il contraente ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio clienti della Società Partner tutti i dati registrati dal dispositivo elettronico.
Art. 29.5
Inadempimento agli obblighi di cui al Art. 28.3
In caso di inadempimento degli obblighi di cui al Art.29.3
- Obblighi del Contraente il Contraente si obbliga:
• qualora non si sia verificato alcun sinistro, a rimborsare ad ADRIATIC la somma pari alla differenza fra il minor premio pagato per effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa RC Auto per la garanzia R.C.A ed il premio che sarebbe stato pagato sulla base di dette tariffe in assenza del dispositivo elettronico per l’intero periodo assicurativo,
• se prima del pagamento della predetta differenza di premio si dovesse verificare un sinistro R.C.A. il furto o la rapina del veicolo, a rimborsare ad ADRIATIC la parte del danno pagato ai terzi danneggiati, ovvero partecipare in misura ridotta sull’ indennizzo come previsto dall’art. 29.7 delle presenti Condizioni di Assicurazione,
• rispetto agli obblighi di cui ai punti 6) e 7) dell’art.
29.3 in caso di furto del veicolo rimane, fermo restando il disposto dell’art. 1915 del Codice civile (Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio).
Art. 29.6
Agevolazioni per la garanzia R.c.A.
In virtù della tipologia del veicolo assicurato, al momento della stipulazione, troverà applicazione sulla Tariffa per la garanzia R.c.A la riduzione di premio derivante dalla percentuale fissa e variabile prevista in quel momento dalle procedure di emissione per quanto attiene le polizze con dispositivo elettronico.
ADRIATIc, attraverso la rete degli installatori convenzionati col provider telematico della Società Partner, si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli al dispositivo elettronico installato sul veicolo, al fine di verificarne il funzionamento anche per un corretto calcolo del premio assicurativo.
Art. 29.7
Rivalsa e riduzione dell’indennizzo
In caso di R.c.A. sinistro subiti e pagati, ADRIATIc esperirà nei confronti dell’Assicurato azione di rivalsa per le somme effettivamente pagate ai terzi danneggiati in virtù della garanzia RcA nei seguenti casi:
• assenza del dispositivo,
• inoperatività del dispositivo per dolo o colpa grave del contraente o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo indicato in polizza,
• mancata installazione sul veicolo entro il termine di 7 giorni lavorativi dal giorno di emissione della polizza.
L’azione di rivalsa verrà esercitata in qualsiasi momento nel caso in cui si verifichino una delle predette casistiche, in proporzione della differenza fra il minor premio pagato per effetto delle riduzioni di premio previste per l’installazione del dispositivo elettronico il premio che sarebbe stato applicato, sulla base della tariffa in vigore presso la ADRIATIc al momento della conclusione del contratto, con il massimo di
€ 10.000,00.
In caso di Furto e/o Rapina del veicolo, in deroga a quanto stabilito in polizza, l’Indennizzo dovuto in caso di mancato ritrovamento del veicolo o di ritrovamento con danni le cui spese di riparazione siano pari o superiori all’75% del Valore assicurato (danno totale), sarà ridotto in misura pari al rapporto tra il minor premio pagato per effetto delle riduzioni di Premio previste per l’installazione del dispositivo elettronico e quello che sarebbe stato applicato sulla base della Tariffa in vigore presso la ADRIATIc al momento della conclusione del contratto, in assenza del dispositivo, con il massimo del 50%.
Art. 29.8
Informazioni per il contraente in caso di crash
Nel caso di rilevamento di crash il dispositivo elettronico trasmetterà l’informazione in tempo reale al provider telematico il quale provvederà ad inviare (entro 30 minuti dall’avvenimento del crash) un proprio fiduciario sul teatro del sinistro.
Il fiduciario provvederà ad effettuare rilevazione fotografica
della dinamica del sinistro e aiuterà il contraente nella compilazione dei documenti di denuncia del sinistro.
Il fiduciario completerà tutte le operazioni necessarie a garantire il minor disturbo possibile al contraente fornendo in caso di richiesta anche il servizio di carro attrezzi.
❹ SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)
Che cosa è assicurato Art. 30
Oggetto della Garanzia
ADRIATIc assicura i rischi relativi al veicolo tramite le garanzie riportate nella presente Sezione le quali si ritengono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo Premio.
con riferimento ai criteri relativi alla „Determinazione dell’ammontare del danno”, „Franchigia e scoperti“,
„Pagamento dell’Indennizzo” e „Denuncia del Sinistro e obblighi del contraente o dell’assicurato” si rimanda ai relativi articoli della Sezione sinistri delle presenti condizioni di assicurazione.
Che cosa NON è assicurato Art. 31
Esclusioni valide per tutte le garanzie
L’Assicurazione non comprende i danni:
• salva specifica pattuizione, relativi agli accessori aggiuntivi non di serie,
• salva specifica pattuizione, relativi ai bagagli, agli animali, alle merci ed alle attrezzature e cose trasportate sul veicolo,
• salva specifica pattuizione, determinati da atti dolosi di terzi (quali ad esempio disordini, scioperi, tumulti popolari, sommosse, terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo, incendio doloso) e fenomeni naturali (quali ad esempio inondazione, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, maremoto, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi, bufera, tromba d’aria, uragano e cose da essi trasportate, eruzione vulcanica, terremoto),
• causati da dolo, colpa grave o attività illecita del contraente, dell’assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato,
• determinati da mancato uso del veicolo e dal suo deprezzamento,
• avvenutiinconseguenzadiattidiguerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni,
• conseguenti lo sviluppocomunqueinsorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività,
• verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ed allenamenti,
• avvenuti durante la guida da parte di conducente non munite di regolare patente,
• subiti dal veicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo),
• occorsi durante la circolazione fuori strada,
• conseguenti a deperimento e/o vizio proprio del veicolo assicurato,
• i danni indiretti e preesistenti,
• i danni cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico.
Non sono inoltre comprese le spese sostenute per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.
Dove vale la copertura Art. 32
Estensione territoriale
L’Assicurazione opera nell’ambito territoriale per la quale è valida l’assicurazione della responsabilità civile obbligatoria cui si riferisce.
① Garanzia Incendio Art. 33
che cosa è assicurato
ADRIATIc si obbliga, nei limiti del massimale stabilito in polizza, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato qualora derivanti da incendio, non doloso.
Art. 33.1
che cosa NON è assicurato
Fermo quanto sopra e quanto indicato all’art. 31 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per danni:
- subiti dal veicolo assicurato per effetto di incendio doloso;
- causati da semplici bruciature non seguite da incendio, ovvero causati da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma.
Art. 33.2
Limitazioni valide per la garanzia Incendio
In caso di sinistro, sull’importo liquidato come da contratto, rimangono a carico dell’assicurato la franchigia o lo scoperto (con l’eventuale minimo) indicati in polizza.
Tuttavia i limiti all’indennizzo (franchigia, scoperto e minimo per sinistro) non vengono applicati in caso di ricorso ai riparatori autorizzati convenzionati con la ADRIATIc (sempre che al momento del sinistro tale convezione sia operante).
② Garanzia Furto e Rapina
Art. 34
che cosa è assicurato
ADRIATIc si obbliga, nei limiti del massimale stabilito in polizza, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato qualora derivanti da:
• furto (totale, parziale o tentato),
• rapina,
• danni al veicolo, durante la circolazione dopo il furto o la rapina, in conseguenza di collisione, urto, ribaltamento e uscita di strada,
• danni da scasso: causati al veicolo nell’esecuzione o in conseguenza di furto o di rapina, riusciti o tentati, di cose non assicurate che si trovano nel veicolo.
La copertura opera sia in caso di danno totale che in caso di danno parziale. In caso di danno parziale di parti interne del veicolo la garanzia opera in presenza di segni di effrazione.
In caso di ritrovamento del veicolo, il contraente/Assicurato deve darne comunicazione ad ADRIATIc. Restano esclusi dalla garanzia gli eventuali costi sostenuti per il recupero del Veicolo.
Fermo quanto sopra, l’assicurazione è estesa:
• alle spese di lavaggio e igienizzazione degli interni in caso di furto parziale o totale: in questo caso ADRIATIc rimborsa le spese sostenute dall’assicurato per il lavaggio e l’igienizzazione del veicolo fino ad un massimo di
€ 150,00 per sinistro, dietro presentazione di idonea documentazione:
- se il veicolo è stato ritrovato entro 60 giorni dal furto,
- se il ladro è entrato nell’abitacolo.
In caso di posto auto protetto dichiarato in polizza, la garanzia opera anche se il veicolo non si trova collocato, al momento del furto, nel box.
Art. 34.1
che cosa NON è assicurato
Fermo quanto indicato all’art. 31 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia Furto e Rapina non è operante:
• in caso di mancata chiusura del veicolo o di mancata consegna ad ADRIATIC del set completo delle chiavi di accensione. Per set completo delle chiavi si intendono tutte le chiavi originali ed ogni duplicato regolarmente richiesto alla casa costruttrice. In caso di smarrimento di una o più chiavi il mancato invio sarà giustificato solo dall’inoltro di apposita denuncia alle Autorità sporta in data precedente a quella di accadimento del furto. Con l’invio delle chiavi l’Assicurato autorizza ADRIATIC ad effettuare accertamenti presso la casa costruttrice circa il numero dei duplicati di chiavi richiesti e prodotti ed il contenuto della memoria interna,
• in caso di incompatibilità elettronica e meccanica del set di chiavi ricevuto,
• in caso di furto totale o parziale agevolato dalla
presenza, all’interno del veicolo o in prossimità dello stesso, delle chiavi di accensione,
• in caso di furto delle sole chiavi del veicolo,
• per danni alle parti meccaniche, elettriche, elettroniche a seguito di circolazione successiva a furto e rapina in assenza di collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada,
• per danni dovuti ad appropriazione indebita,
• per costi sostenuti per il recupero del Veicolo in caso di ritrovamento del veicolo.
Art. 34.2
Limitazioni valide per la garanzia Furto e Rapina
In caso di sinistro, sull’importo liquidato come da contratto, rimangono a carico dell’assicurato la franchigia o lo scoperto (con l’eventuale minimo) indicati in polizza.
Tuttavia i limiti all’indennizzo (franchigia, scoperto e minimo per sinistro) non vengono applicati in caso di ricorso ai riparatori autorizzati convenzionati con la ADRIATIc (sempre che al momento del sinistro tale convezione sia operante).
Art. 34.3
Antifurto satellitare (clausola operante solo se espressamente richiamata in polizza)
Il contraente/Assicurato dichiara che il veicolo assicurato è protetto da antifurto satellitare regolarmente installato dalla casa costruttrice del veicolo o da tecnici specializzati ufficialmente riconosciuti dalla casa fornitrice dell’impianto.
Si impegna inoltre, su richiesta di ADRIATIc, a fornire idonea documentazione rilasciata dalla centrale di telesorveglianza dell’operatività del sistema satellitare al momento del sinistro ed a dimostrare l’esistenza e la validità del contratto di telesorveglianza (es. presentazione delle ricevute di pagamento dell’abbonamento o altra documentazione equipollente).
Il contraente/Assicurato deve comunicare alla centrale di telesorveglianza il furto del veicolo entro 3 ore dal momento in cui è venuto a conoscenza del fatto e autorizza ADRIATIc ad interpellare la centrale di telesorveglianza per reperire le informazioni relative al percorso effettuato dal veicolo a decorrere dalle 48 ore precedenti all’evento e nei giorni successivi.
In caso di Furto o Rapina, il contraente/Assicurato, conferisce ad ADRIATIc la facoltà di assumere direttamente dalla centrale, che gestisce direttamente il servizio di localizzazione satellitare, ogni notizia necessaria per risalire al posizionamento del Veicolo oggetto della garanzia prestata, mediante il monitoraggio delle relative movimentazioni e fasi di stazionamento, nei giorni precedenti e successivi l’evento denunciato. A tale scopo sottoscriverà gli eventuali atti che fossero necessari.
Il costo dell’installazione, manutenzione o riparazione del sistema satellitare e del relativo contratto di telesorveglianza è sempre a carico del Contraente/ Assicurato.
Qualora sia dichiarato in polizza che il veicolo è dotato di antifurto satellitare, ed in caso di furto totale, si verificasse cheilveicolo erasprovvistodelcitatoantifurto perché mai installato o perché non funzionante per cause imputabili al Contraente, al Proprietario, all’Assicurato o ad altri oggetti a questi collegati, l’indennizzo sarà ridotto del 50%. Medesimo trattamento, al verificarsi delle medesime circostanze, sarà riservato ai clienti che accettino di installare sul proprio veicolo uno dei dispositivi offerti dalla Compagnia per il tramite dell’intermediario, anche qualora tali dispositivi utilizzino una tecnologia diversa da quella satellitare in senso stretto.
③ Garanzia Eventi Naturali Art. 35
che cosa è assicurato
ADRIATIc si obbliga, nei limiti del massimale stabilito in polizza ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da:
• inondazione, alluvione,
• allagamenti purché determinati da alluvioni o straripamento di corsi d’acqua,
• mareggiata o maremoto,
• grandine,
• trombe d’aria, tempeste ed uragani,
• frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, purché non derivanti da movimenti tellurici (terremoto) od eruzioni vulcaniche,
• caduta di alberi o sassi purché in conseguenza di eventi indicati nell’articolo presente.
Art. 35.1
che cosa NON è assicurato
Fermo quanto indicato all’art. 31 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia Eventi naturali non è operante per i danni:
• che non siano conseguenza diretta degli eventi garantiti in polizza;
• in cui non è possibile trovare riscontro dell’evento denunciato nelle rilevazioni effettuate dall’osservatorio meteorologico più vicino al luogo del sinistro;
• conseguenti alla circolazione dei veicoli in area pubblica e/o privata;
• da allagamenti non determinati da alluvioni o straripamento di corsi d’acqua;
• dovuti ad aspirazione di acqua nel motore qualunque ne sia la causa;
• causati da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con trombe d’aria, tempeste ed uragani;
• caduta neve da tetti non avvenuta in concomitanza
con trombe d’aria, tempeste ed uragani;
• di acqua penetrata all’interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti;
• agli impianti elettrici causati da Fenomeni elettrici comunque manifestatisi;
• dovuti da movimenti tellurici (terremoto), eruzioni vulcaniche
Art. 35.2
Limitazioni valide per la garanzia Eventi Naturali
In caso di sinistro, sull’importo liquidato come da contratto, rimangono a carico dell’assicurato la franchigia o lo scoperto (con l’eventuale minimo) indicati in polizza.
Tuttavia i limiti all’indennizzo (franchigia, scoperto e minimo per sinistro) non vengono applicati in caso di ricorso ai riparatori autorizzati convenzionati con la ADRIATIc (sempre che al momento del sinistro tale convezione sia operante).
④ Garanzia Eventi Sociopolitici Art. 36
che cosa è assicurato
ADRIATIc si obbliga, nei limiti del massimale stabilito in Polizza ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da:
• tumulti popolari,
• manifestazioni turbolente o violente,
• scontri con la polizia,
• risse,
• atti di terrorismo e sabotaggio.
Art. 36.1
che cosa NON è assicurato
Fermo quanto indicato all’art. 31 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia Eventi Sociopolitici non è operante per i danni:
• da furto e rapina,
• causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta,
• conseguenti alla circolazione dei veicoli avvenuta in area pubblica e/o privata,
• avvenuti mentre il Contraente, l’Assicurato o il conducente hanno preso parte attiva all’evento sociopolitico,
• provocati da atti di danneggiamento volontario (c.d. xxxx xxxxxxxxx).
Art. 36.2
Limitazioni valide per la garanzia Eventi Sociopolitici Per tutte le informazioni e per scaricare i moduli necessari In caso di sinistro, sull’importo liquidato come da contratto, rimangono a carico dell’assicurato la franchigia o lo scoperto (con l’eventuale minimo) indicati in polizza.
Tuttavia i limiti all’indennizzo (franchigia, scoperto e minimo per sinistro) non vengono applicati in caso di ricorso ai riparatori autorizzati convenzionati con la ADRIATIc (sempre che al momento del sinistro tale convezione sia operante).
⑤ Garanzia Cristalli Art. 37
che cosa è assicurato
ADRIATIc si obbliga, nei limiti del massimale stabilito in Polizza ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti al’Assicurato, comprese le spese documentate di montaggio, sostituzione o riparazione di cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) del veicolo assicurato, dovuti a rottura per causa accidentale, per fatto di terzi, o per fenomeno naturale.
La garanzia non opera quando l’evento può essere coperto da altra idonea garanzia presente in polizza.
La garanzia è prestata fino al raggiungimento del massimale riportato nella scheda di polizza, indipendentemente dal numero di cristalli rotti e per un solo sinistro per ogni anno assicurativo.
Art. 37.1
che cosa NON è assicurato
Fermo quanto indicato all’art. 31. delle Condizioni di assicurazione, la garanzia Cristalli non è operante per:
• le rigature e le segnature dei cristalli,
• le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli nonché quelle conseguenti ad uscita di strada e ribaltamento,
• le rotture conseguenti ad atti vandalici,
• i danni ai cristalli blindati e/o antisfondamento,
• i danni che richiedano la sostituzione di cristalli di veicoli che, limitatamente ai componenti oggetto della garanzia, risultino modificati o comunque non corrispondenti alle caratteristiche tecniche previste dalla casa costruttrice,
• i danni ai lunotti in cristallo o plastiche trasparenti cuciti o termosaldati su cappotte in tela,
• i danni avvenuti in conseguenza delle operazioni di montaggio o rimozione degli stessi cristalli,
• i danni ai gruppi ottici ed agli specchi retrovisori interni ed esterni,
• i danni alla fanaleria in genere,
• danni riportati al veicolo in conseguenza della rottura dei cristalli.
Art. 37.2
Limitazioni valide per la garanzia cristalli
In caso di sinistro, sull’importo liquidato come da contratto, rimangono a carico dell’assicurato la franchigia o lo scoperto (con l’eventuale minimo) indicati in polizza.
Tuttavia i limiti all’indennizzo (scoperto e minimo per
sinistro) non vengono applicati in caso di ricorso ai riparatori autorizzati convenzionati con la ADRIATIc (sempre che al momento del sinistro tale convezione sia operante).
Come ampliare la garanzia base C.V.T. Art. 38
Opzioni aggiuntive per cVT
Le seguenti opzioni aggiuntive sono valide soltanto se espressamente richiamate in polizza e se è stato pagato il relativo premio.
Art. 38.1
Opzione Valore a nuovo per Danno totale (valida per la sola garanzia Incendio, Furto e Rapina)
In caso di Sinistro avvenuto entro 1 anno dalla data di prima immatricolazione del veicolo indicato in polizza, in caso di perdita totale del veicolo, l’importo del Danno indennizzabile è pari alla somma assicurata del veicolo.
Dall’ammontare del danno indennizzabile è detratto lo scoperto, il minimo non indennizzabile o la franchigia, se pattuiti in polizza.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla Sezione Sinistri cVT.
Come mi assicuro Art. 39
Valore del veicolo, accessori e optional (somma assicurata) Il veicolo è assicurato al completo degli accessori di serie della casa costruttrice (per es. apparecchi audiofonovisivi stabilmente fissati sul veicolo).
Il valore del veicolo assicurato è determinato dalla fattura di acquisto o dalla quotazione della rivista specializzata Quattroruote o, in mancanza dal corrente mercato dell’usato (escluso attribuzioni di carattere storico o artistico), incrementato del valore degli Optional se presenti.
La somma assicurata (comprensiva di IVA) sia per i veicoli di nuova immatricolazione sia per i veicoli usati, salvo contraria pattuizione risultante in polizza, viene determinata al momento della stipula del contratto e corrisponde:
• nella Formula “Valore a nuovo”, al valore del veicolo risultante dal prezzo di listino della casa costruttrice, alla data di immatricolazione del veicolo,
• nella Formula “Valore commerciale”, al valore di mercato del veicolo.
Per assicurare gli optional, la cui spesa effettivamente sostenuta deve essere comprovata da fattura di acquisto, il loro valore deve essere indicato in Polizza in uno specifico capitale assicurato.
Qualora il valore degli optional non sia ricompreso nel valore assicurato gli stessi si intendono non in garanzia.
Si precisa che la Formula “Valore a Nuovo” è valida esclusivamente per le garanzie Incendio e Furto e Rapina.
Art. 39.1
Adeguamento del valore assicurato e del premio nella Formula “Valore a nuovo”
Nelle annualità successive a quella di stipula del contratto, a condizione che la somma assicurata e il veicolo rimangono invariati rispetto al contratto originario, i premi delle Garanzie Incendio e Furto e Rapina sono ridotti in conformità alla seguente tabella:
Età del Veicolo | coefficiente di premio |
Entro 6 mesi | 100 |
oltre 6 mesi fino a 12 mesi | 80 |
Tabella di evoluzione dei premi delle Garanzie Incendio e Furto e Rapina
Art. 39.2
Adeguamento del valore assicurato nella Formula “Valore commerciale” Il valore del veicolo assicurato, se presente nel database veicoli utilizzato da ADRIATIc, viene adeguato automaticamente a quello di mercato in occasione di ciascun rinnovo annuale. L’assicurato può richiedere l’adeguamento manuale del valore del veicolo assicurato con una specifica richiesta.
Art. 40
Regola proporzionale
Se, al momento del sinistro, il valore del bene assicurato
(A) risulta superiore a quello riportato sulla polizza (B), ADRIATIc risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo (B) e il primo (A) di detti valori; è tuttavia ammessa una tolleranza del 20%, purché giustificata tramite fattura d’acquisto o documento equivalente.
❺ SEZIONE ASSISTENZA STRADALE
Che cosa è assicurato Art. 41
Oggetto della Garanzia L’assistenza stradale viene stipulata come garanzia accessoria alla copertura assicurativa alla Rc auto.
ADRIATIc si obbliga, tramite la Struttura organizzativa, di fornire una o più prestazioni di assistenza definite dall’art. 47 nei confronti del veicolo indicato nella polizza Rc auto in caso di situazione di difficoltà come conseguenza di un evento indicato dall’articolo sopraindicato.
L’assicurato, onde poter ottenere una prestazione di assistenza, dovrà prendere contatto con la Struttura organizzativa, utilizzando il numero fornitogli al momento della stipula del contratto di assicurazione Rc auto.
Le singole prestazioni vengono fornite fino ad un massimo di
2 sinistri nel corso dell’anno assicurativo, salvo disposizioni contrarie indicate da questa Sezione per le singole prestazioni.
Le prestazioni di cui all’articolo 47.2 e 47.3 vengono fornite ripetutamente nel corso dell’anno assicurativo nei limiti fissati su base lorda come definiti per le singole prestazioni.
Che cosa NON è assicurato
Art. 42
Esclusioni per tutte le forme di Prestazioni
Le prestazioni non vengono erogate se l’evento che determina la situazione di difficoltà è conseguenza:
• di dolo dell’Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge, delle persone con lui conviventi o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
• di un atto di guerra, insurrezione, tumulto popolare, nonché di aggressione o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l’Assicurato abbia partecipato attivamente;
• di circolazione non effettuata in conformità alle
indicato nella Polizza e non può essere tacitamente rinnovata. Ai sensi dell’articolo 170a, comma 1a del cdA., viene applicato il periodo di proroga di 15 giorni dalla scadenza della Polizza.
L’assicurazione vale nel territorio della Repubblica Italiana, della città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché nel territorio di Andorra, dell’Islanda, del Xxxxxxxxxxxx, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Macedonia, della Serbia, del Montenegro e della Turchia Europea, salvo disposizioni contrarie indicate da questa Sezione per le singole prestazioni.
Art. 44
Forza maggiore e causa non imputabile
ADRIATIc si obbliga di fornire le prestazioni di assistenza usando un’abilità e diligenza ragionevole, ma non può garantire che i servizi verranno sempre forniti senza interruzioni, ritardi o imperfezioni.
Xxxxx restando l’uso dell’abilità e di diligenza ragionevole, ADRIATIc non assume responsabilità:
disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di
• per danni non causati da violazioni delle
condizioni
circolazione;
• di partecipazione a gare, alle relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare di pura regolarità;
• di mancata manutenzione del veicolo o di carenza rilevata sul veicolo o di mancata identificazione di carenza all’inizio del viaggio;
• di un’azione del conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• di sinistro in caso di abuso di alcolici, psicofarmaci nonché di stupefacenti ed allucinogeni;
• di suicidio o di tentato suicidio dell’assicurato/ conducente.
Le prestazioni di assistenza non sono altresì fornite in caso di:
• eventi naturali di carattere eccezionale per intensità e delimitazione geografica (quali a titolo esemplificativo: terremoti, eruzioni vulcaniche, frane smottamenti, alluvioni, uragani, valanghe) laddove non sia materialmente ed oggettivamente possibile intervenire;
• esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni di nucleo di atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
• veicoli elettrici con alimentazione di tipo elettrico (a batteria);
• mancato contatto con la Struttura organizzativa ed in caso in cui le prestazioni non fossero affidate alla compagnia per l’assistenza.
Quando comincia e quando finisce e dove vale la copertura
Art. 43
Durata del contratto e estensione territoriale
La garanzia è operante durante il periodo assicurativo
indicate da questa Sezione o da altri provvedimenti;
• per danni non prevedibili al momento della entrata in vigore delle condizioni della presente Sezione da parte di ADRIATIc o dell’assicurato;
• per ritardi e/o impedimenti dovuti a causa di forza maggiore verificatasi durante l’erogazione dei servizi;
• per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza imprevedibile.
Che obblighi ho Art. 45
Obblighi dell’Assicurato
considerata la natura della garanzia offerta, quale condizione essenziale per ottenere una Prestazione di Assistenza rientrante tra quelle previste nella presente sezione, l’Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della Polizza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, dovrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, utilizzando il numero di telefono indicato sulla Polizza.
L’assicurato dovrà fornire alla Struttura organizzativa le seguenti informazioni:
• di essere assicurato con la compagnia
• dati personali completi
• il luogo in cui si trova al momento della richiesta della prestazione di assistenza
• il numero di Polizza
• la targa del Veicolo
• il tipo di Assistenza richiesto
• l’indirizzo temporaneo se diverso dalla Residenza il recapito telefonico.
L’Assicurato è tenuto inoltre a fornire, a richiesta della Struttura organizzativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni di assistenza oggetto della presente garanzia. Tutte le prestazioni di assistenza comunque devono essere autorizzate dalla Struttura organizzativa, pena la decadenza da ogni diritto.
Le spese conseguenti alle prestazioni di assistenza sono a carico di ADRIATIc, nei limiti fissati per ogni garanzia come espressamente indicato, e calcolate in base alla tariffa del Fornitore dei servizi. Nel corso della copertura assicurativa, l’assicurato ha il diritto di avvalersi di servizi oltre i massimali convenzionati per ogni singola prestazione con l’obbligo di pagamento in base alla tariffa del Fornitore dei servizi.
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
Le prestazioni di assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di Indennizzo qualora l’assicurato non si rivolgesse alla Struttura organizzativa al momento del Sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l’assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell’ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).
La Struttura organizzativa potrà richiedere all’assicurato, lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura organizzativa gli originali dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
Art. 46
Diritto di Rivalsa
ADRIATIc ha il diritto di chiedere all’assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella Polizza o dalla legge.
Art. 47
Mancato utilizzo delle prestazioni
In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’assicurato o per negligenza di questi, ADRIATIc non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Art. 48
Prestazioni di assistenza
La forma di prestazione di assistenza fornita dipende dal tipo di assistenza riportato in polizza.
La garanzia “Assistenza Stradale” opera entro gli ambiti territoriali rispettivamente indicati all’articolo 42., salvo quanto espressamente indicato nel seguito per le singole Prestazioni.
Le singole prestazioni vengono fornite fino ad un massimo di 2 sinistri nel corso dell’anno assicurativo, salvo disposizioni
contrarie indicate da questa Sezione per le singole prestazioni.
Le prestazioni di cui all’articolo 47.2 e 47.3 vengono fornite ripetutamente nel corso dell’anno assicurativo nei limiti fissati su base lorda come definiti per le singole prestazioni.
① Assistenza stradale - “ZONA BASIC”
Art. 48.1
che cosa è assicurato
Soccorso stradale e traino
Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato a seguito di Incidente stradale, di arresto per esaurimento di carburante, foratura o di Guasto, in condizioni tali da non essere in grado di spostarsi autonomamente, ADRIATIc, tramite la Struttura Organizzativa, invierà un mezzo di soccorso che provvederà a:
• valutare l’entità ed il tipo di guasto e le possibilità di effettuare sul posto interventi di riparazione; oppure
• trainare il veicolo fino al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o alla carrozzeria più vicina purché
Ambedue le prestazioni sono operanti entro un limite di 50 km dal luogo dell’immobilizzo (per es. 25 km di andata e 25 km di ritorno). Nel caso in cui non esista un punto di assistenza entro il limite chilometrico sopraindicato, a scelta dell’Assicurato, il veicolo potrà essere trainato presso un qualsiasi punto di assistenza oppure presso il più vicino punto di assistenza della casa costruttrice, restando in tal caso a carico dell’assicurato stesso il costo dell’eccedenza chilometrica.
Gli interventi di riparazione sul posto vengono effettuati in caso in cui i tempi di riparazione non siano superiori a 30 minuti. In caso in cui la riparazione non fosse possibile sul posto, ADRIATIc organizzerà, tramite la Struttura organizzativa, il traino in base alle modalità previste dal presente articolo.
Le prestazioni di assistenza definite dal presente articolo sono operanti nel territorio della Repubblica Italiana, della città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Qualora il veicolo abbia subito l’Incidente durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada) restano a carico dell’Assicurato le spese per il traino.
A meno che non sia diversamente previsto, nel caso in cui il veicolo dell’assicurato sia munito di gancio di traino e, al momento della richiesta di soccorso, sia agganciato allo stesso un rimorchio di qualsiasi tipologia, l’assicurato è tenuto a sganciare il rimorchio per permettere al soccorritore il corretto traino del veicolo; saranno a carico dell’assicurato eventuali costi extra dovuti al traino, da parte del soccorritore, del suddetto rimorchio.
Sono escluse le eventuali operazioni di recupero per consentire il traino del veicolo uscito di strada. Restano comunque a carico dell’assicurato il costo degli eventuali pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione.
② Assistenza stradale - “ZONA”
Art. 48.2
che cosa è assicurato
1. Informazioni di viaggio
Prendendo contatto con la Struttura organizzativa, l’assicurato può ricevere informazioni importanti relative ad un viaggio all’estero concernenti:
• le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel paese in cui si viaggia
• i medici locali
• i regimi dei visti nel paese in cui si viaggia
• i prezzi del carburante e tariffe di pedaggio
• i limiti di velocità nel paese in cui si viaggia
• la situazione attuale del traffico in Italia e all’estero.
Le informazioni vengono fornite tempestivamente, tramite la Struttura organizzativa, telefonicamente. In caso in cui, a causa della complessità della richiesta di informazione, non fosse possibile dare una risposta soddisfacente immediata, la Struttura organizzativa può inviare la risposta alle persone assicurate, tramite successiva richiamata o, se lo si desidera, in forma scritta.
2. Assistenza tecnica ed assistenza per sinistri sul luogo dell’immobilizzo
Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato a seguito di incidente stradale, la Struttura organizzativa consentirà al veicolo la ripresa in marcia sul luogo dell’immobilizzo.
La copertura assicurativa in base al presente articolo è operante pure nei confronti delle seguenti situazioni:
• forature di pneumatici e/o danni ai cerchioni
• rifornimento di carburante che non corrisponde alle normative del fabbricante
• perdita di carburante per qualsiasi motivo
• perdita o rottura delle chiavi, anche se la macchina è chiusa a chiave.
ADRIATIc terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 300,00 in Italia e di € 500,00 all’estero nel corso dell’anno assicurativo.
Le spese si riparazione ed i costi dei pezzi di ricambio e del carburante non sono assicurati.
3. Traino/trasporto del veicolodopo un guasto tecnico o incidente
Qualora in caso di guasto tecnico o incidente, non sia possibile consentire al veicolo la ripresa in marcia sul luogo di immobilizzo, la Struttura organizzativa provvederà a trainare il veicolo assicurato (inclusi i bagagli e la merce trasportati per fini non commerciali) o il trasporto fino al luogo di scelta dell’assicurato ed al massimo fino al luogo del domicilio/sede dell’assicurato o fino alla carrozzeria prescelta ed opportuna per il riparo.
In base al presente articolo, la copertura assicurativa è operante anche in caso di traino/trasporto del veicolo assicurato ritrovato dopo il furto.
ADRIATIc terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 300,00 in Italia e di € 500,00 all’estero nel corso dell’anno assicurativo.
4. Recupero del veicolo
Qualora dopo un guasto tecnico o dopo un incidente, non sia possibile consentire al veicolo la ripresa in marcia al luogo dell’immobilizzo, la Struttura organizzativa organizzerà il recupero del veicolo (inclusi i bagagli e la merce trasportati per fini non commerciali) e terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 300,00 in Italia e all’estero.
5. Veicolo sostitutivo
Qualora a seguito di guasto tecnico o incidente, il veicolo debba restare immobilizzato sul posto e non possa essere riparato in giornata per il territorio dell’Italia, o entro 5 (cinque) giorni all’estero, o in caso di furto del veicolo, al posto delle prestazioni definite dai punti 6. e 7. del presente articolo, verranno coperte le spese di un veicolo sostitutivo (in base alle possibilità locali) fino alla ripresa in marcia o fino al ritrovamento del veicolo, fino ad un costo massimo di
€ 50,00 al giorno ma non più di 10 (dieci) giorni.
La prestazione è operante solo in caso in cui il luogo del sinistro si trovi al di fuori del comune di residenza/sede dell’assicurato (50 km e oltre). All’infuori delle spese di noleggio, altri costi non vengono sostenuti (per es. assicurazione, carburante, ecc.) e sono a carico dell’assicurato.
L’assicurato ha il diritto e l’obbligo di richiedere il veicolo sostitutivo il giorno in cui si è avvalso della prestazione del traino/trasporto del veicolo oppure il giorno successivo in caso il traino/trasporto fosse effettuato in giorno non lavorativo (weekend, festività, ecc.). In modo da poter fornire la prestazione in oggetto, l’assicurato ha l’obbligo di presentare la conferma della carrozzeria che il veicolo non può essere riparato in giornata per il territorio dell’Italia, oppure o entro 5 (cinque) giorni all’estero.
6. Spese di albergo
Qualora a seguito di guasto tecnico o incidente, il veicolo assicurato non possa essere riparato in giornata, oppure in caso di furto, al posto delle prestazioni previste dal punto 5. (veicolo sostitutivo) e punto 7. (proseguimento del viaggio o rientro) del presente articolo, si provvederà alla sistemazione dell’assicurato. Le spese di pernottamento verranno coperte fino ad un massimo di € 75,00 per notte a persona fino alla ripresa in marcia del veicolo oppure fino al ritrovamento del veicolo rubato, ma comunque con un limite massimo complessivo di € 375,00 qualunque sia il numero delle persone coinvolte.
7. Proseguimento del viaggio o rientro
Qualora a seguito di guasto tecnico o incidente, il veicolo
assicurato non possa essere riparato nella stessa giornata, oppure in caso di furto avvenuti oltre 50 km o più dal luogo di residenza/sede dell’assicurato, ADRIATIc, al posto delle prestazioni previste dal punto 5. (auto in sostituzione) e punto 6. (spese di albergo) fornirà le seguenti prestazioni:
• il rientro dell’assicurato, del conducente e dei passeggeri autorizzati alla propria residenza o il proseguimento del viaggio fino alla destinazione
• il viaggio per una persona dalla propria residenza o destinazione al luogo del sinistro in caso in cui il veicolo e stato riparato sul luogo del sinistro
ADRIATIc terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 300,00 in Italia e all’estero.
8. Autista sostitutivo
Qualora il conducente non sia in condizioni di guidare il veicolo per malattia, ferita o in caso di decesso e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida per il rientro, la Struttura organizzativa organizza e copre le spese di rientro degli altri passeggeri e del veicolo assicurato con un autista fino alla residenza/sede dell’assicurato.
Restano a carico dell’assicurato tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere, dei traghetti, delle infrazioni stradali, ecc.
9. Custodia del veicolo
Qualora il veicolo assicurato a seguito di guasto tecnico o incidente accaduto oltre i 50 km dal luogo di residenza/sede dell’assicurato, dovesse venir lasciato sul luogo di fermo in modo da evitare ulteriori aggravamenti fino alla ripresa in marcia o fino al trasporto del veicolo in carrozzeria o fino all’effettuazione del trasporto del veicolo ritrovato dopo il furto, la Struttura organizzativa provvederà al rimessaggio del veicolo e terrà a proprio carico il relativo costo di rimessaggio locale fino ad un massimo di € 375,00.
10. Ricerca ed invio pezzi di ricambio
Qualora a seguito di incidente o guasto del veicolo assicurato accaduto all’estero, il veicolo assicurato necessiti di pezzi di ricambio non reperibili sul posto, la Struttura organizzativa provvede a proprio carico alla ricerca dei pezzi di ricambio ed all’invio dei pezzi di ricambio alle carrozzerie all’estero. Restano a carico dell’assicurato i costi dei pezzi di ricambio.
③ Assistenza stradale - “ZONA +” Art. 48.3.
che cosa è assicurato
1. Informazioni di viaggio
Prendendo contatto con la Struttura organizzativa, l’assicurato può ricevere informazioni importanti relative ad un viaggio all’estero concernenti:
• le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel paese in cui si viaggia
• i medici locali
• i regimi dei visti nel paese in cui si viaggia
• i prezzi del carburante e la tariffazione stradale
• i limiti di velocità nel paese in cui si viaggia
• la situazione attuale del traffico in Italia e all’estero
Le informazioni vengono fornite tempestivamente, tramite la Struttura organizzativa, telefonicamente. In caso in cui, a causa della complessità della richiesta di informazione, non fosse possibile dare una risposta soddisfacente immediata, la Struttura organizzativa può inviare la risposta alle persone assicurate, tramite successiva richiamata o, se lo si desidera, in forma scritta.
2. Assistenza tecnica ed assistenza per sinistri sul luogo dell’immobilizzo
Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato a seguito di incidente stradale, la Struttura organizzativa consentirà al veicolo la ripresa in marcia sul luogo dell’immobilizzo.
La copertura assicurativa in base al presente articolo è operante pure nei confronti delle seguenti situazioni:
• forature di pneumatici e/o danni ai cerchioni
• rifornimento di carburante che non corrisponde alle normative del fabbricante
• perdita di carburante per qualsiasi motivo
• perdita o rottura delle chiavi, anche se la macchina è chiusa a chiave
ADRIATIc terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 500,00 in Italia e di € 1.000,00 all’estero nel corso dell’anno assicurativo.
Le spese si riparazione ed i costi dei prezzi di ricambio e del carburante non sono assicurati.
3. Traino/trasporto del veicolo dopo un guasto tecnico o incidente
Qualora in caso di guasto tecnico o incidente, non sia possibile consentire al veicolo la ripresa in marcia sul luogo di immobilizzo, la Struttura organizzativa provvederà a trainare il veicolo assicurato (inclusi i bagagli e la merce trasportati per fini non commerciali) o il trasporto fino al luogo di scelta dell’assicurato ed al massimo fino al luogo del domicilio/sede dell’assicurato o fino alla carrozzeria prescelta ed opportuna per il riparo.
In base al presente articolo, la copertura assicurativa è operante anche in caso di traino/trasporto del veicolo assicurato ritrovato dopo il furto.
ADRIATIc terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 500,00 in Italia e di € 1.000,00 all’estero nel corso dell’anno assicurativo.
4. Recupero del veicolo
Qualora dopo un guasto tecnico o dopo un incidente, non sia
possibile consentire al veicolo la ripresa in marcia al luogo dell’immobilizzo, la Struttura organizzativa organizzerà il recupero del veicolo (inclusi i bagagli e la merce trasportati per fini non commerciali) e terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 600,00 in Italia e all’estero.
5. Veicolo sostitutivo
Qualora a seguito di guasto tecnico o incidente, il veicolo debba restare immobilizzato sul posto e non possa essere riparato in giornata per il territorio dell’Italia, o entro 5 giorni all’estero, o in caso di furto del veicolo, verranno coperte le spese di un veicolo sostitutivo (in base alle possibilità locali) fino alla ripresa in marcia o fino al ritrovamento del veicolo, fino ad un costo massimo di € 50,00 al giorno ma non più di 10 (dieci) giorni. La prestazione è operante solo in caso in cui il luogo del sinistro si trovi al di fuori del comune di residenza/sede dell’assicurato (50 km e oltre). All’infuori delle spese di noleggio, altri costi non vengono sostenuti (per es. assicurazione, carburante, ecc.) e sono a carico dell’assicurato.
L’assicurato ha il diritto e l’obbligo di richiedere il veicolo sostitutivo il giorno in cui si è avvalso della prestazione del traino/trasporto del veicolo oppure il giorno successivo in caso il traino/trasporto fosse effettuato in giorno non lavorativo (weekend, festività, ecc.). In modo da poter fornire la prestazione in oggetto, l’assicurato ha l’obbligo di presentare la conferma della carrozzeria che il veicolo non può essere riparato in giornata per il territorio dell’Italia, oppure o entro 5 (cinque) giorni all’estero.
In caso di utilizzo della presente prestazione, in relazione al sinistro accaduto non verranno fornite le prestazioni indicate dal punto i 7. (spese di albergo), dal punto 8. (ritorno dopo il riparo) e dal punto 9. (proseguimento del viaggio).
6. Servizio taxi
Qualora a seguito di guasto tecnico o incidente, la Struttura organizzativa fornisca all’assicurato la prestazione definita dal punto 5. (veicolo sostitutivo), saranno a carico della compagnia i costi per il servizio taxi fino al luogo della consegna del veicolo oppure fino al luogo di partenza dei mezzi pubblici (corriera o treno) fino ad un massimo di € 100,00 in Italia e all’estero. La prestazione viene fornita solo in caso in cui il luogo del sinistro si trovi al di fuori del comune di residenza/sede dell’assicurato (50 km e oltre).
7. Spese di albergo
Qualora a seguito di guasto tecnico o incidente, il veicolo assicurato non possa essere riparato in giornata, oppure in caso di furto, si provvederà alla sistemazione dell’assicurato. Le spese di pernottamento verranno coperte fino ad un massimo di € 75,00 per notte a persona fino alla ripresa in marcia del veicolo oppure fino al ritrovamento del veicolo rubato, ma comunque con un limite massimo complessivo di € 375,00 qualunque sia il numero delle persone coinvolte. In caso di utilizzo della presente prestazione, in relazione al sinistro accaduto non verranno fornite le prestazioni indicate
dal punto i 5. (veicolo sostitutivo), dal punto 8. (ritorno dopo il riparo) e dal punto 9. (proseguimento del viaggio o rientro).
8. Ritorno dopo il riparo
Qualora a seguito di guasto tecnico o incidente, il riparo del veicolo assicurato durasse più di 36 ore in Italia o 5 giorno all’estero, verranno coperte le spese di trasporto pubblico fino al luogo del riparo della macchina fino ad un massimo di € 100,00. In caso di utilizzo della presente prestazione, in relazione al sinistro accaduto non verranno fornite le prestazioni indicate dal punto i 5. (veicolo sostitutivo), dal punto 7. (spese di albergo) e dal punto 9. (proseguimento del viaggio o rientro).
9. Proseguimento del viaggio
Qualora a seguito di guasto tecnico o incidente, il veicolo assicurato non possa essere riparato nella stessa giornata, oppure in caso di furto, ADRIATIc fornirà le seguenti prestazioni:
• il rientro dell’assicurato, del conducente e dei passeggeri autorizzati alla propria residenza o il proseguimento del viaggio fino alla destinazione.
ADRIATIc terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 300,00 in Italia e all’estero. La prestazione viene fornita solo in caso in cui il luogo del sinistro si trovi al di fuori del comune di residenza/sede dell’assicurato (50 km e oltre). In caso di utilizzo della presente prestazione, in relazione al sinistro accaduto non verranno fornite le prestazioni indicate dal punto i 5. (veicolo sostitutivo), dal punto 7. (spese di albergo) dal punto 8. (ritorno dopo il riparo).
10. Rientro del veicolo
Qualora a seguito di guasto tecnico o incidente, il veicolo assicurato non possa essere riparato entro 5 giorni lavorativi, i costi di rientro del veicolo fino alla carrozzeria prescelta in base alla residenza dell’assicurato o fino al vengono sostenuti fino ad un massimo di € 500,00 in Italia e di € 1.000,00 all’estero nel corso dell’anno assicurativo.
La prestazione è operante solo in caso in cui il luogo del sinistro si trovi al di fuori del comune di residenza/sede dell’assicurato (50 km e oltre).
11. Autista sostitutivo
Qualora il conducente non sia in condizioni di guidare il veicolo per malattia, ferita o in caso di decesso e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida per il rientro, la Struttura organizzativa organizza e copre le spese di rientro degli altri passeggeri e del veicolo assicurato con un autista fino alla residenza/sede dell’assicurato.
Restano a carico dell’assicurato tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere, dei traghetti, delle infrazioni stradali, ecc.
12. Custodia del veicolo
Qualora il veicolo assicurato a seguito di guasto tecnico o incidente accaduto oltre i 50 km dal luogo di residenza/sede dell’assicurato, dovesse venir lasciato sul luogo di fermo onde evitare ulteriori aggravamenti fino alla ripresa in marcia o fino al trasporto del veicolo in carrozzeria o fino all’effettuazione del trasporto del veicolo ritrovato dopo il furto, la Struttura organizzativa provvederà al rimessaggio del veicolo e terrà a proprio carico il relativo costo di rimessaggio locale fino ad un massimo di € 375,00.
13. Ricerca ed invio pezzi di ricambio
Qualora a seguito di incidente o guasto del veicolo assicurato accaduto all’estero, il veicolo assicurato necessiti di pezzi di ricambio non reperibili sul posto, la Struttura organizzativa provvede a proprio carico alla ricerca dei pezzi di ricambio ed all’invio dei pezzi di ricambio alle carrozzerie all’estero. Restano a carico dell’assicurato i costi dei pezzi di ricambio.
❻ SEZIONE SINISTRI
Norme per la garanzia R.C.A. Art. 49
Denuncia di Sinistro
Il contraente o l’Assicurato devono dare avviso del Sinistro ad ADRIATIc, utilizzando il modello di constatazione amichevole di Incidente – denuncia di Xxxxxxxx (“modulo cAI”), immediatamente e comunque entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza, fornendole ogni notizia e documento utili (articolo 1913 del codice civile e articolo 143 del c.D.A).
La denuncia deve contenere:
• il luogo, la data, l’ora del sinistro,
• le modalità del sinistro,
• i veicoli coinvolti nell’incidente con le rispettive targhe, gli estremi dei rispettivi contratti di Assicurazione, le generalità (nome, cognome, data di nascita, residenza) ed il codice fiscale dei rispettivi conducenti,
• il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni,
• indicazione dell’eventuale intervento di Autorità e delle contravvenzioni elevate,
• copia della eventuale denuncia all’Autorità competente e/o del provvedimento adottato dall’Autorità competente,
• nonché, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti.
Le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro devono essere inviati nel più breve tempo possibile.
Qualora il Sinistro sia stato aperto su denuncia di un terzo, al fine di ricordare al contraente e all’Assicurato tale obbligo e di evitare un loro inadempimento colposo, ADRIATIc invierà una comunicazione al domicilio del contraente, sollecitandolo ad adempiere entro 5 giorni.
A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro (dolosa o colposa), o nell’invio di documentazione o
di atti giudiziari, ADRIATIc ha diritto di rivalersi in tutto o in parte in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.
Art. 50
Procedura di risarcimento
In caso di sinistro, il fatto deve essere denunciato utilizzando il modello di constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro (“modulo blu”), compilato in ogni sua parte rispondendo alle domande previste e descrivendo la dinamica del sinistro.
La richiesta di Risarcimento dei danni subiti è effettuata secondo le seguenti procedure:
a) Risarcimento dei danni alle cose
In caso di Xxxxxxxx che abbia causato danni alle cose, ADRIATIc è tenuta ad inviare una congrua offerta di risarcimento del danno o a comunicare i motivi per i quali non ritiene di fare offerta entro i termini definiti dalla legge, da calcolarsi dalla data di ricezione da parte di ADRIATIc della documentazione completa.
I termini sono:
• 60 giorni in presenza di “modulo cAI” firmato dal solo richiedente,
• 30 giorni se il “modulo cAI” è compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti.
In entrambi i casi dovranno essere specificati data, ora e luogo nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal Veicolo danneggiato.
b) Risarcimento dei danni alla persona
In caso di Xxxxxxxx che abbia causato danni alla persona (lesioni o decesso) il danneggiato o i suoi aventi diritto possono ottenere dall’impresa che assicura il responsabile del Sinistro il Risarcimento dei danni in 90 giorni se, unitamente alla richiesta, saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte di ADRIATIc e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal “modulo cAI”. In particolare dovranno essere inviati i dati relativi all’età, il codice fiscale, l’attività del danneggiato, il suo reddito, l’entità delle lesioni subite, la dichiarazione di non aver diritto a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, lo stato di famiglia del defunto.
c) Risarcimento diretto
ADRIATIc è aderente alla convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (cARD) a decorrere dal 01/01/2023 la quale sarà operante per i sinistri verificatisi da tale data.
La procedura di “Risarcimento diretto” di cui all’art. 149 del codice delle Assicurazioni consente all’assicurato, il quale ritiene che la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell’altro conducente coinvolto, di rivolgere la richiesta di risarcimento alla propria compagnia assicurativa anziché doversi rivolgere alla
compagnia del responsabile.
Tale procedura può essere attivata in caso di incidente stradale con le seguenti caratteristiche:
• deve trattarsi di collisione che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella città del Vaticano ed assicurati per la Responsabilità civile Auto;
• dalla collisione siano derivati danni ai veicoli ed alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente, nonché le lesioni di lieve entità (postumi o lesioni inferiori o pari al 9% di invalidità) subiti dal conducente del medesimo veicolo;
fermo il diritto al Risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti della compagnia del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo (art. 141 codice delle Assicurazioni).
Per ottenere il risarcimento del danno, il terzo trasportato promuove nei confronti della compagnia del veicolo sul quale era a bordo al momento del Sinistro, la procedura di Risarcimento prevista dall’art. 148 codice delle Assicurazioni.
Art. 51
Liquidazione del sinistro
• le compagnie assicurative di entrambi i veicoli devono aver aderito alla cARD (convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto).
Nel caso sia applicabile la procedura di Risarcimento diretto, fermo restando i termini previsti ai precedenti punti a) e b), la richiesta di risarcimento deve contenere:
- Per quanto concerne i danni al veicolo assicurato con ADRIATIc ed alle cose trasportate di proprietà del conducente o dell’assicurato:
• i nomi dei due assicurati e dei conducenti,
• le targhe dei due veicoli coinvolti e la denominazione delle rispettive compagnie di assicurazione,
• la descrizione delle circostanze e della modalità del sinistro,
• le generalità di eventuali testimoni,
• l’indicazione dell’eventuale intervento delle Autorità,
• il luogo, il giorno e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta al fine di accertare l’entità del danno.
- Per quanto concerne le lesioni subite dal conducente del veicolo assicurato con ADRIATIc:
• l’età, l’attività e il reddito del danneggiato,
• l’entità delle lesioni subite,
• la dichiarazione di cui all’art. 142 della Legge circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie,
• l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti,
• l’eventuale consulenza medico legale di parte corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista
d) Risarcimento del terzo trasportato
Salva l’ipotesi di Xxxxxxxx cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dalla compagnia del veicolo sul quale lo stesso era trasportato al momento del Sinistro entro il massimale di legge a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel Sinistro. Resta
Qualora il danneggiato dichiari di accettare la somma offerta, ADRIATIc è tenuta ad effettuare il pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
Nel medesimo termine ADRIATIc corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta; la somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.
Qualora il danneggiato, decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell’offerta, non abbia fatto pervenire alcuna risposta, ADRIATIc è tenuta entro 15 giorni a corrispondere al danneggiato la somma offerta, la quale somma è imputata nell’eventuale liquidazione definitiva del danno.
Il diritto del danneggiato al risarcimento, in caso di sinistro da circolazione stradale, si prescrive dopo due anni dal giorno dell’incidente (Art.2947 del codice civile). Qualora il fatto venga qualificato dalla legge come reato, l’azione civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge per la prescrizione del reato stesso.
Art. 52
Fondo di garanzia per le vittime della strada
In caso di Sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta al Fondo di garanzia per le vittime della strada. Il Fondo garanzia vittime della strada, costituito presso la consap S.p.A., è stato istituito dal legislatore al fine di risarcire i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi previsti dagli artt. 283 ss D. Lgs. n. 209/2005
Art. 53
Incidenti stradali con controparti estere
Se il contraente è rimasto vittima di un incidente stradale provocato in Italia da un veicolo immatricolato all’estero, per il Risarcimento dei danni subiti occorre inviare una richiesta all’Ufficio centrale Italiano (U.c.I.). Se durante un viaggio all’estero in uno dei Paesi del Sistema carta Verde il contraente è vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato ed assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, egli può chiedere il Risarcimento dei danni subiti al rappresentante nominato in Italia dalla compagnia del responsabile del Sinistro.
Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. “mandatario”), è necessario inviare apposita richiesta a cONSAP - centro di Informazione Italiano, tramite fax al numero 0000000000 e/o e-mail a xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx.
La richiesta dovrà contenere i seguenti dati:
• nazione di accadimento del sinistro,
• data di accadimento del sinistro,
• targa del veicolo responsabile del sinistro,
• stato di immatricolazione della vettura responsabile.
La consap individuerà l’assicuratore estero del veicolo che ha provocato l’incidente ed il suo mandatario in Italia. Se a seguito degli accertamenti svolti presso il centro di Informazione, il veicolo responsabile: a) non è stato identificato, b) non risulta assicurato, c) la compagnia non ha nominato il mandatario o non ha formulato risposta motivata entro tre mesi dalla richiesta di risarcimento, l’interessato può rivolgere la propria richiesta di risarcimento a consap Spa - Gestione F.G.V.S. - Organismo di Indennizzo Italiano, Xxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx - Fax 0000000000.
Per tutte le informazioni e per scaricare i moduli necessari consultare il sito xxx.xxxxxx.xx nella sezione Fondi e attività
- Servizi assicurativi.
Art. 54
Gestione delle vertenze
ADRIATIc assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del Risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale.
ADRIATIc non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe né ammende delle spese di giustizia penali.
Art. 55
Accesso agli atti della compagnia
I contraenti ed i danneggiati, ai sensi dell’art.146 codice delle Assicurazioni, hanno il diritto di accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. L’esercizio di tale diritto non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti ed è invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra la compagnia e il richiedente. La richiesta di accesso agli atti è presentata con le modalità e i limiti di cui al decreto ministeriale n. 191/2008. Se, entro 60 giorni dalla richiesta scritta, il contraente o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all’IVASS anche al fine di vedere garantito il proprio diritto.
Norme per le garanzie Corpi veicoli terrestri (C.V.T.) Art. 56
Denuncia del sinistro e obblighi del contraente o dell’assicurato
In caso di sinistro il contraente o l’assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, anche ottemperando alle eventuali disposizioni di ADRIATIc prima della riparazione. Le spese sostenute
sono a carico di ADRIATIc;
b) avvisare l’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ADRIATIc entro 3 giorni dal fatto o da quando ne è venuto a conoscenza, indicando la data, il luogo, le cause del sinistro, le conseguenze e l’entità approssimativa del danno, il nominativo e il domicilio di eventuali testimoni.
Nei casi di sinistro presumibilmente doloso, fare tempestivamente denuncia scritta alle autorità competenti indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno (se il fatto è avvenuto all’estero, l’assicurato, deve presentare analoga denuncia fatta anche alle autorità italiane). copia conforme di tale dichiarazione deve essere allegata alla denuncia di sinistro, tranne nel caso di sinistro furto parziale che può essere denunciato ed aperto anche senza contestuale presentazione della denuncia all’Autorità, fermo restando che questa resta atto indispensabile per permettere la successiva gestione e liquidazione del sinistro.
In ogni caso l’assicurato non deve provvedere alle riparazioni prima di aver ricevuto il consenso di ADRIATIc, salvo per quelle indispensabili al trasferimento del veicolo danneggiato alla più vicina officina o rimessa.
L’assicurato deve mettere a disposizione il veicolo per l’ispezione da parte di un incaricato di ADRIATIc. Tuttavia, se per motivi indipendenti dall’assicurato, tale ispezione non avviene entro 15 giorni dall’avviso indicato al punto b), questi può provvedere alle riparazioni anche senza aver ricevuto il consenso di ADRIATIc.
In tal caso l’assicurato deve:
• conservare le tracce del sinistro e le parti sostituite fino a liquidazione del danno senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
• presentare qualsiasi documentazione del danno in suo possesso (preventivi, fotografie, ecc.) e fornire le fatture e/o ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la riparazione.
Inoltre, per le seguenti Garanzie, l’assicurato deve:
Xxxxxxxx Xxxxx e Rapina (parziali)
Il contraente e/o l’Assicurato devono inoltre:
• presentare immediatamente denuncia all’autorità competente e fornire copia ad ADRIATIc, provvista di timbro di avvenuta presentazione; se i fatti sopraindicati si verificano all’estero, la denuncia deve essere presentata sia all’autorità straniera che all’autorità italiana,
• fornire originale della carta di circolazione; se asportata con il veicolo, trasmettere ad ADRIATIc copia della denuncia di xxxxx;
• fornire certificato di proprietà digitale con l’annotazione della perdita di possesso,
• fornire originale dell’estratto cronologico generale del P.R.A
• inviare tutte le chiavi emesse dalla casa costruttrice,
• fornire prova dell’esistenza e operatività degli impianti antifurto se questo presupposto è stato dichiarato in
polizza,
• in caso di furto di parti del veicolo (es. navigatore satellitare, sedili, pneumatici ecc.), fornire le fatture di acquisto delle parti danneggiate e sostituite, se richieste da ADRIATIc, in mancanza delle quali non si procederà all’indennizzo,
• per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente,
• rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di ADRIATIc in caso di furto totale.
Garanzia Incendio
Il contraente e/o l’Assicurato devono inoltre presentare denuncia all’Autorità competente trasmettendone copia ad ADRIATIc e conservare le tracce del danno, fermo l’obbligo di fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno (articolo 1914 del codice civile) o, se intervenuti, fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco. Se i fatti sopraindicati si verificano all’estero, la denuncia deve essere presentata sia all’autorità straniera che all’autorità italiana; per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente.
Garanzia Eventi sociopolitici
Il contraente e/o l’Assicurato sono tenuti ad informare l’autorità Italiana competente tramite denuncia anche se, per i sinistri avvenuti all’estero, analoga denuncia è stata presentata alle autorità locali.
Infine ADRIATIc si riserva di richiedere gli atti relativi, se per l’accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi.
La denuncia sarà considerata completa solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.
L’inadempimento di uno o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
Garanzia cristalli
Il contraente e/o l’Assicurato devono inoltre fornire documento fiscale e fotografico che attesta la sostituzione o la riparazione, salvo in caso di sostituzione o riparazione avvenuta in un centro convenzionato.
Art. 57
Esagerazione dolosa del danno
L’assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione del danno mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 58
Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro
Il valore attribuibile al veicolo assicurato viene determinato
in base alle quotazioni indicate nel mensile “Quattroruote” al momento del sinistro o, qualora non siano disponibili, alle quotazioni medie di mercato al momento del sinistro riportate da altre pubblicazioni specializzate. Altrimenti viene preso in considerazione il valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.
Art. 59
Recuperi
L’assicurato, non appena ha notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, deve informare ADRIATIc. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell’indennizzo sarà detratto dall’indennizzo stesso.
Se il veicolo viene ritrovato dopo il pagamento dell’indennizzo diventa di proprietà di ADRIATIc se questa ha pagato integralmente; l’assicurato ha comunque la facoltà di riacquistare il veicolo ritrovato restituendo a ADRIATIc l’indennizzo ricevuto. Se invece l’indennizzo è stato parziale, i recuperi sono ripartiti tra le parti in proporzione del danno sopportato. L’assicurato, quando ADRIATIc esercita la facoltà di subentrare nella proprietà del veicolo ritrovato, si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie.
Art. 60
Determinazione dell’ammontare del danno
In caso di sinistro ADRIATIc corrisponde all’assicurato la somma indennizzabile, dedotti gli eventuali limiti (scoperto e/o minimo o franchigia) previsti dal contratto. La liquidazione dei danni concernenti gli optional è effettuata con le stesse modalità e criteri previsti per il veicolo.
Nella Formula “Valore commerciale”, in caso di perdita totale del veicolo l’ammontare del danno è pari al valore di mercato al momento del sinistro, così come previsto dall’Art. 57 - Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro, decurtato del valore dell’eventuale relitto.
Per i danni parziali l’ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, ridotto del degrado d’uso.
Nella Formula “Valore a nuovo” (Formula valida per le sole garanzie Incendio, Furto e Rapina), in caso di perdita totale del veicolo l’ammontare del danno è pari:
• al capitale assicurato del veicolo decurtato dell’eventuale importo del relitto, in caso di sinistro avvenuto entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero);
• al valore di mercato al momento del sinistro decurtato del valore dell’eventuale relitto, in caso di sinistro avvenuto dopo 12 mesi dalla data di prima immatricolazione.
Per i danni parziali l’ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, senza tenere conto del degrado d’uso applicabile alle parti sostituite, salvo che per batterie, pneumatici ed impianto di scarico.
Si considera perdita totale anche il caso in cui l’entità del danno, valutato in base alle norme previste per i danni parziali superino l’75% del valore del veicolo al momento del sinistro, decurtato del valore dell’eventuale relitto. Per determinare i
tempi di riparazione si fa riferimento alle tabelle specifiche ANIA e/o ai manuali d’officina della casa costruttrice.
Qualora la somma assicurata dichiarata in polizza sia inferiore a quanto previsto dall’Art 39- “Valore del veicolo, accessori e optional (somma assicurata)”, l’ammontare del danno è ridotto nella stessa proporzione.
Relativamente agli optional, l’assicurato deve fornire prove documentali della loro esistenza e delle relative caratteristiche ai fini della liquidazione del danno (ordine d’acquisto, fatture, ricevute fiscali); se l’assicurato non è in grado di produrre tale documentazione la valutazione non supera € 250,00 per sinistro.
ADRIATIc può far eseguire direttamente le riparazioni per il ripristino del veicolo danneggiato e sostituire con veicolo omologo (in caso di perdita totale) o le sue parti (in caso di danno parziale), invece di pagare l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro e corrispondere il controvalore.
ADRIATIc può richiedere all’assicurato l’esibizione della fattura o ricevuta fiscale.
Dall’ammontare del Danno indennizzabile è detratto lo Scoperto, il minimo non indennizzabile, o la Franchigia, come previsto nell’articolo 46 delle condizioni di assicurazione.
Art. 61
Rimborso IVA
Nella determinazione del danno si tiene conto dell’IVA, sempre che l’importo dell’imposta sia compreso nella somma assicurata e l’assicurato la tenga a suo carico.
Art. 62
Franchigia e scoperto
In caso di sinistro, ADRIATIc corrisponde all’assicurato l’ammontare del danno determinato a termini di polizza, deducendo l’eventuale franchigia o scoperto (con eventuale minimo) indicati in polizza, che rimangono a carico dell’assicurato stesso.
La franchigia è raddoppiata per i danni avvenuti e indennizzati nei Paesi non UE, di cui al precedente Art. 7 - Estensione territoriale della condizioni Generali; viene inoltre raddoppiato il minimo di scoperto, ferma restando la percentuale prevista in Polizza.
La franchigia, lo scoperto e il relativo minimo indicati in polizza vengono eliminati se l’assicurato provvede alla riparazione del danno presso una carrozzeria convenzionata con la ADRIATIc
Inoltre, per la garanzia Furto e Rapina, qualora sia dichiarato in Polizza che il veicolo è dotato di antifurto satellitare, ed in caso di furto totale, si verificasse che il veicolo era sprovvisto del citato antifurto perché mai installato o perché non funzionante per cause imputabili al Contraente, al Proprietario, all’Assicurato o ad altri oggetti a questi collegati, l’indennizzo sarà ridotto del 50%. Medesimo trattamento, al verificarsi delle medesime circostanze, sarà riservato ai clienti che accettino di installare sul proprio veicolo uno dei dispositivi offerti dalla compagnia per il tramite dell’intermediario, anche qualora
tali dispositivi utilizzino una tecnologia diversa da quella satellitare in senso stretto.
Art. 63
Limite massimo dell’indennizzo
In nessun caso ADRIATIc è tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, salvo il caso previsto dall’Art. 1914 c.c.; in tal caso e limitatamente alle sole spese sostenute per evitare o diminuire il danno, esse rimangono a carico dell’assicuratore salvo che non siano state fatte inconsideratamente.
Art. 64
Procedura per l’accertamento del danno e relative controversie
L’ammontare del danno è determinato previo accordo tra ADRIATIc e l’Assicurato.
In caso di mancato accordo, oltre che adire l’Autorità giudiziaria, è possibile demandare la soluzione della controversia a due periti nominati rispettivamente uno dall’Assicurato e l’altro da ADRIATIc. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione risiede l’Assicurato. ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito. La spese del terzo perito sono ripartite a metà.
I periti devono:
a) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato o il contraente abbia adempiuto agli obblighi contrattuali previsti dalla Polizza;
b) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.
I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, di violenza, di dolo, nonché di violazioni di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 65
Pagamento dell’indennizzo
ADRIATIc si impegna a formulare all’assicurato un’offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte della compagnia; si impegna altresì a pagare all’assicurato la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.
Per la Garanzia Furto e Rapina (Art. 34) in caso di mancato ritrovamento del veicolo, ADRIATIc indennizza l’assicurato, sempreché siano trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all’autorità competente e lo stesso abbia fatto pervenire:
• il certificato di proprietà con l’annotazione della perdita di possesso e l’estratto giuridico originario rilasciati dal
P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di veicolo non iscritto al P.R.A.;
• le chiavi del veicolo assicurato (comprese quelle di antifurto) e, se richiesta da ADRIATIc, una procura notarile a vendere al fine di agevolare l’eventuale vendita dello stesso in caso di ritrovamento;
• in caso di ipoteca sul veicolo, l’attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l’autorizzazione scritta della società vincolataria al pagamento (in assenza l’indennizzo verrà corrisposto direttamente alla società vincolataria).
Se è stata aperta una procedura giudiziaria, ADRIATIc si riserva la facoltà di richiedere, prima di pagare l’indennizzo, il certificato di chiusa istruttoria.
ADRIATIc si riserva la facoltà di indennizzare l’assicurato, previo accordo, in forma specifica rimpiazzando il veicolo oggetto di perdita totale con un veicolo omologo.
Art. 66
Surrogazione
Qualora ADRIATIc abbia pagato l’indennità, i diritti e le azioni che il contraente/l’assicurato o i suoi aventi diritto possono avere verso i terzi, passano di diritto ad ADRIATIc in base alla normativa vigente ed in particolare all’art. 1916 del codice civile.
❼ SEZIONE INFORTUNI
Che cosa è assicurato
Art. 67
Oggetto della Garanzia L’assicurazione è prestata per gli infortuni che determinino la morte o un’invalidità permanente del conducente, verificatisi in occasione della guida del veicolo assicurato, dal momento in cui il conducente sale a bordo al momento in cui ne è disceso.
La garanzia vale anche per gli infortuni subiti in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.
Durante la guida sono compresi:
• gli infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, sempreché non determinati da abuso di alcolici, di psicofarmaci oppure da uso di stupefacenti o di allucinogeni;
• gli infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
• gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa, nonché
quelli sofferti dall’Assicurato in conseguenza di tumulti popolari, aggressioni o atti violenti, anche se imputabili a movente politico, sociale o sindacale, sempreché egli vi resti coinvolto involontariamente;
• le lesioni riportate in conseguenza della inspirazione di gas o vapori;
• l’annegamento a seguito di incidente;
• gli infortuni derivanti da influenze termiche od atmosferiche, nonché quelli dovuti all’azione del fulmine;
• gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe e/o slavine.
Art. 68
Validità dell’Assicurazione L’assicurazione è valida a condizione che:
• il conducente sia abilitato secondo le disposizioni in vigore;
• vengano osservate le disposizioni di legge concernenti l’obbligo della cintura di sicurezza.
Art. 69
Limiti territoriali
L’assicurazione non ha alcuna limitazione territoriale.
Art. 70
Indipendenza da obblighi assicurativi di legge
La presente assicurazione è sottoscritta tra le parti in aggiunta e, in ogni caso, indipendentemente da qualsiasi obbligo assicurativo stabilito da leggi vigenti o future.
Che cosa NON è assicurato Art. 71
Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni:
• derivanti da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni;
• che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
• subiti durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell’art. 9 del codice della strada, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall’art. 141, comma 9 di detto codice;
• subiti in conseguenza della partecipazione a gare e competizioni sportive, relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura;
• sofferti dall’assicurato per effetto di sua ubriachezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti;
• sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie.
Sono inoltre esclusi:
• gli infarti da qualsiasi causa determinati;
• le ernie di qualsiasi tipo da qualunque causa determinate;
• le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere;
• le rotture sottocutanee dei tendini;
• azioni o comportamenti dell’Assicurato direttamente collegati a patologie quali epilessia, sindrome organiche cerebrali, schizofrenia, stati paranoici o forme maniaco – depressive.
Art. 72
Prestazione per il caso morte
Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, ADRIATIc liquida la somma assicurata per il caso di morte agli eredi in parti uguali, detraendo quanto eventualmente già liquidato a titolo di invalidità permanente.
Art. 73
Prestazione per il caso di invalidità permanente
Art. 73.1
criteri di valutazione dell’invalidità
ADRIATIc corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Se l’invalidità permanente si verifichi, anche successivamente alla scadenza della polizza, ma entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto l’infortunio, ADRIATIc liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per l’invalidità permanente, in proporzione al grado di invalidità effettivamente riportata, secondo le percentuali indicate nella sotto riportata tabella.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella suddetta tabella, quest’ultima viene comunque utilizzata come riferimento e l’indennizzo è calcolato tenendo conto della misura in cui è diminuita per sempre la capacità generica dell’Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Per l’Assicurato mancino, le percentuali relative all’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro e viceversa.
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.
Nel caso in cui l’infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione sommando le singole percentuali fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso.
La perdita totale o parziale, anatomico-funzionale di più
organi o arti, comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
Art. 73.2
Precisazioni sull’indennizzo
Se l’assicurato già indennizzato per invalidità permanente muore entro due anni dal giorno in cui si è verificato l’infortunio ed in conseguenza di questo, ADRIATIc versa agli eredi la differenza tra l’indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte.
Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.
Art. 73.3
Franchigia assoluta per il caso di invalidità permanente
Qualora sia riconosciuta un’invalidità permanente inferiore o uguale al valore della franchigia riportata nel contratto (3%), non sarà corrisposto alcun indennizzo.
Se invece essa risulterà superiore, l’indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.
Art. 74
Indennità giornaliera da ricovero
In caso di ricovero in Istituto di cura (pubblico o privato) conseguente ad infortunio indennizzabile secondo le condizioni di polizza, ADRIATIc corrisponde all’assicurato l’importo contrattualmente pattuito ed indicato in polizza, a partire dal quarto giorno di degenza che comporti pernottamento (la giornata di entrata e quella di uscita dall’Istituto di cura verranno considerate un’unica giornata a prescindere dall’orario del ricovero e delle dimissioni).
ADRIATIc effettua il pagamento a cura ultimata e su presentazione in originale di regolare attestato di degenza.
La prestazione viene riconosciuta, indipendentemente dal numero di ricoveri, fino ad un massimo di centottanta giorni per anno assicurativo.
In caso di ricovero in Day Hospital, la garanzia è prestata solo in caso di intervento chirurgico, con il massimo di 15 ricoveri in regime di Day Hospital per ciclo di cura, compreso il giorno dell’intervento stesso.
Cosa fare in caso di sinistro Art. 75
Denuncia di sinistro
In caso di sinistro, l’assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all’Intermediario con cui ha stipulato il contratto, oppure ad ADRIATIc, entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’art. 1913 del c.c..
La denuncia dell’infortunio deve essere accompagnata da certificato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione
delle sue modalità di accadimento.
L’assicurato è tenuto a ricorrere alle cure di un medico, seguirne le prescrizioni ed inviare i relativi certificati medici. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. In caso di ricovero ospedaliero, a richiesta di ADRIATIc, dovranno essere messe a disposizione della stessa le cartelle cliniche e/o ogni altra documentazione inerente al ricovero.
Quando l’infortunio abbia provocato la morte dell’assicurato o quando questa sia sopravvenuta durante il periodo di cura, ADRIATIc deve esserne immediatamente informata.
L’assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, sono tenuti a consentire la visita dei medici di ADRIATIc, nonché le eventuali indagini od accertamenti che dovessero risultare necessari. A tale scopo l’assicurato scioglie dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell’assicurato.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del c.c..
Art. 76
Termini di corresponsione dell’indennizzo all’ assicurato
ADRIATIc, verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l’indennizzo che risulti dovuto all’Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine ADRIATIc comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell’indennizzo.
Tabella per la liquidazione dell’indennità di invalidità permanente
DESTRO | SINISTRO | |
Perdita anatomica o funzionale di: | ||
- un arto superiore | 70% | 60% |
- una mano o un avambraccio | 60% | 50% |
- un pollice | 18% | 16% |
- un indice | 14% | 12% |
- un medio | 8% | 6% |
- un anulare | 8% | 6% |
- un mignolo | 12% | 10% |
- una falange ungueale del pollice | 9% | 8% |
- una falange di altro dito della mano | 1/3 del valore del dito | |
Anchilosi: | ||
- della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola | 25% | 20% |
- del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera | 20% | 15% |
- del polso in estensione rettilinea (con prono-supinazione libera) | 10% | 8% |
Paralisi completa: | ||
- del nervo radiale | 35% | 30% |
- del nervo ulneare | 20% | 17% |
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: | ||
- al di sopra dell metà della coscia | 70% | |
- al di sotto dell metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio | 60% | |
- Al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba | 50% | |
Perdita anatomica o funzionale di: | ||
- un piede | 40% | |
- ambedue i piedi | 80% | |
- un alluce | 5% | |
- un dito del piede diverso dall’alluce | 1% | |
- una falange ungueale dell'alluce | 2,5% | |
Anchilosi: | ||
- dell' anca in posizione favorevole | 35% | |
- del ginocchio in estensione | 25% | |
- della tibio-tarsica ad angolo retto | 10% | |
- della tibio-tarsica con anchilosi della sotto stralgica | 15% |
Paralisi completa del nervo: | ||
- sciatico popliteo esterno | 15% | |
Perdita totale, anatomica o funzionale di: | ||
- un occhio | 25% | |
- ambedue gli occhi | 100% | |
Sordità completa di: | ||
- un orecchio | 10% | |
- ambedue gli orecchi | 40% | |
Stenosi nasale assoluta: | ||
- monolaterale | 4% | |
- bilaterale | 10% | |
Perdita anatomica di: | ||
- un rene | 15% | |
- della milza senza compromissione significativa della crasi ematica | 8% | |
Esiti di fratture: | ||
- esiti di frattura scoposta di una costa | 1% | |
- esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di: | una vertebra cervicale | 12% |
una vertebra dorsale | 5% | |
12° dorsale | 10% | |
una vertebra lombare | 10% | |
- esiti di frattura di un metamero sacrale | 3% | |
- esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme | 5% | |
Postumi di trauma distorsivo cervicale | ||
- con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo | 2% |
❼ GLOSSARIO
I seguenti termini - cui le parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito – integrano a tutti gli effetti il contratto.
Accessori
Ogni dotazione stabilmente installata sul veicolo assicurato, che può essere: a) di serie: se fornita direttamente dalla casa costruttrice per uno specifico modello di veicolo, b) optional: se fornito dalla casa costruttrice o altra Ditta, successivamente all’acquisto su richiesta dell’acquirente e comporta un supplemento di prezzo rispetto a quello previsto dal listino per il veicolo stesso.
ADRIATIC
L’impresa di assicurazione Adriatic Osiguranje d.d. (Adriatic Assicurazioni S.p.A.)
Aggravamento (del rischio)
Si ha aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che aumentano la probabilità del verificarsi del rischio. L’assicurato ha l’obbligo di segnalare immediatamente l’avvenuto aggravamento del rischio all’assicuratore. Poiché l’aggravamento del rischio determina una situazione gravosa per l’assicuratore, quest’ultimo può recedere dal contratto.
Allagamento
Afflusso di acqua in un luogo normalmente asciutto, per motivi fortuiti o di emergenza, non provocato direttamente da fenomeno atmosferico.
Alluvione
Inondazione dovuta a straripamento di corsi e specchi d’acqua.
Apparecchi audiofonovisivi
Radio, Bluetooth, telefoni, lettori cD e DVD, televisori integrati nel cruscotto e/o stabilmente fissati, navigatori satellitari e simili (purché stabilmente fissati e non presenti nel listino degli accessori della casa costruttrice).
Arbitrato
Procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra assicurato ed assicuratore. La possibilità di fare ricorso all’arbitrato, in genere, viene prevista già in occasione della stipulazione del contratto di assicurazione, con apposita clausola.
Aree aeroportuali
Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
Assicurato
La persona nell’interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all’eventuale indennizzo/ risarcimento.
Assicuratore
v. compagnia di assicurazione
Assicurazione o Contratto di Assicurazione
Garanzia prestata in base al contratto di Assicurazione.
Assistenza stradale
Assistenza tempestiva, in denaro o in natura, fornita all’assicurato in situazione di difficoltà a seguito di un eventuale sinistro.
Attestazione sullo stato del rischio Documentoelettroniconelqualesonoindicatelecaratteristiche del rischio assicurato.
Autoveicolo (Autovettura)
Veicolo destinato al trasporto di persone, avente al massimo 9 posti compreso quello del conducente.
CARD
convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto.
Carta Verde
Il documento che attesta l’estensione della copertura di assicurazione R.c.A. dell’autoveicolo assicurato nei paesi esteri indicati nella stessa carta verde e non barrati.
Cessazione del rischio Vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva del veicolo, cessazione della circolazione del veicolo.
Classe di merito di conversione universale (CU)
È la classe Bonus/Malus di “conversione Universale” (cU) normalmente risultante dall’Attestato di Rischio rilasciato in occasione di ogni scadenza annuale.
Codice delle Assicurazioni (C.D.A.)
Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 “codice delle Assicurazioni Private” e successivi regolamenti di esecuzione.
Compagnia
L’impresa di assicurazione Adriatic Osiguranje d.d.
Compagnia di assicurazione
compagnia che esercita professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa. Le imprese di assicurazione sono autorizzate dall’IVASS e sottoposte alla sua vigilanza.
Conciliazione
Forma di mediazione introdotta con il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n.53) attuativo della riforma del processo civile (Legge 69/2009) cui sottoporre preventivamente ogni insorgenza controversia avente ad oggetto contratti assicurativi.
Condizioni di assicurazione clausole di base previste da un contratto di assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali del contratto e possono essere integrate da clausole speciali e aggiuntive.
Consap S.p.A.
concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.
Contraente
La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione con l’assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può non coincidere con l’assicurato. Le due figure coincidono quando il contraente assicura un interesse di cui è titolare.
Contratto di assicurazione
contratto con il quale l’assicuratore, a fronte del pagamento del premio, si impegna a indennizzare l’assicurato dei danni prodotti da un sinistro oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Il contratto di assicurazione è dunque uno strumento con il quale l’assicurato trasferisce all’assicuratore un rischio al quale egli è esposto.
Copertura assicurativa
Può essere definita come sinonimo di assicurazione. Si dice che un determinato bene è coperto dai rischi quando è stato assicurato da detti rischi.
Danno
Pregiudizio subito dall’assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dalla vittima del fatto illecito (terzo danneggiato) in conseguenza di un sinistro. Il danno può essere di natura patrimoniale, oppure di natura non patrimoniale.
Danno indennizzabile
Somma dovuta dalla ADRIATIc in caso di sinistro non ancora depurata di eventuali franchigie o scoperti, se pattuiti in polizza.
Danni materiali e diretti
Danni inerenti alla materialità della cosa assicurata, che derivano dall’azione diretta dell’evento garantito in Polizza.
Dati a carattere personale
Qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale.
Decorrenza della garanzia
Data a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace. coincide con la data effetto se il premio o la rata di premio sono state pagate, in caso contrario coincide con la data di pagamento.
Degrado d’uso
Deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà; in caso di danno parziale il deprezzamento non si applica sul costo della mano d’opera.
Denuncia di Sinistro
Avviso che l’assicurato deve dare all’assicuratore o all’intermediario a seguito di un sinistro. Salvo diversa previsione contrattuale, l’avviso deve essere dato entro tre giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato, o dalla data in cui l’assicurato ne è venuto a conoscenza
Dichiarazioni precontrattuali
Informazioni relative al rischio fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all’assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l’assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.
Diminuzione (del rischio)
Si ha diminuzione del rischio quando, a seguito della stipula del contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che riducono la probabilità del verificarsi dell’evento dannoso. Se l’assicuratore viene informato dell’avvenuta diminuzione del rischio, egli per il futuro conserva solo il diritto di percepire un premio proporzionalmente ridotto, ferma restando la facoltà
di recedere dal contratto.
DIP / DIP Aggiuntivo
Documento che l’assicuratore consegna al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. Il documento informativo precontrattuale (DIP) edildocumento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP Aggiuntivo) contengono informazioni relative alla compagnia di assicurazione e informazioni relative al contratto.
Dispositivo
Dispositivo elettronico o satellitare concesso al cliente in comodato d’uso gratuito dalla Società Partner.
Ebbrezza alcolica
condizione di alterazione conseguente all’uso di bevande alcoliche come previsto all’articolo 186 del codice della Strada.
Effetto
Data in cui acquistano efficacia le garanzie prestate.
Estensione territoriale
Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.
Fenomeno elettrico
Azione di correnti e scariche elettriche od elettroniche ed altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualunque causa provocati, anche con sviluppo di fiamma.
Fornitore dei servizi
Indica il fornitore di servizi di assistenza stradale convenzionato con la compagnia.
Franchigia L’importo contrattualmente pattuito espresso in cifra fissa che rimane a carico dell’assicurato per ogni sinistro e che viene dedotto dall’ammontare dell’indennizzo spettante.
Furto
Il delitto commesso da chi si impossessa di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Garanzia assicurativa
È il termine di uso comune per definire i diversi tipi di copertura assicurativa (es. Garanzia Incendio, Furto, ecc.).
Garanzie accessorie È il termine di uso comune per definire le estensioni di garanzia concesse con (o senza) pagamento di ulteriori premi.
Guasto tecnico
Qualsiasi carenza o funzionamento imprevedibile del veicolo che comporta l’arresto del veicolo, o il rischio di aggravamento del danno in caso di prosieguo, o di prosieguo in condizioni pericolose e/o in situazione pericolosa per l’assicurato e per la circolazione stradale.
Imposta sulle assicurazioni
Imposta che si applica ai premi versati dai contraenti.
Incendio
La combustione, con sviluppo di fiamma, del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
Incidente (in relazione all’assistenza stradale)
Evento accaduto durante la circolazione - collisione con un altro veicolo, impatto contro una barriera fissa, ribaltamento del veicolo, fuoriuscita dalla sede stradale – il cui ha causato
un danno alla macchina che comporta l’arresto del veicolo, o il rischio di aggravamento del danno in caso di prosieguo, o di prosieguo in condizioni pericolose e/o in situazione pericolosa per l’assicurato e per la circolazione stradale.
Incidente Stradale
Evento in cui rimangano coinvolti veicoli, esseri umani o animali fermi o in movimento e dal quale derivino lesioni a cose, animali, o persone.
Indennizzo
La somma dovuta dalla compagnia all’assicurato per le garanzie diverse dalla R.c.A.
Infortunio
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea.
Inondazione
Tumultuoso ed esteso allagamento, provocato da masse d’acqua straripanti.
Invalidità Permanente
La perdita, a seguito di infortunio, permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell’assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.
Liquidatore
collaboratore autonomo o dipendente di una compagnia di assicurazione incaricato di verificare e quantificare sul piano economico il danno determinatosi in conseguenza di un sinistro.
Margine di solvibilità disponibile
Il patrimonio della compagnia libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali.
Massimale/Capitale assicurato
L’importo, indicato sulla scheda di polizza, che rappresenta il limite massimo del risarcimento contrattualmente stabilito.
Mediazione
La mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Modulo CAI
Modulo di constatazione amichevole di incidente. È un modulo prestampato fornito dalla compagnia assicurativa con la quale l’assicurato ha stipulato il contratto assicurativo di responsabilità civile auto, che viene utilizzato come denuncia di sinistro.
Perdita (danno) totale
Il danno subito dall’assicurato per la perdita del veicolo che, in seguito a furto o rapina, non sia stato più ritrovato; oppure le spese per la riparazione del veicolo, dovute ad eventi che
hanno causato danni materiali, che superino l’80% del valore dello stesso al momento del sinistro, purché l’assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto.
Periodo di assicurazione
Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente.
Perito
In genere, libero professionista incaricato dalla compagnia di assicurazione di stimare l’entità del danno subito dall’assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall’IVASS.
Polizza di assicurazione
Documento comprovante l’esistenza ed il contenuto di un contratto di assicurazione. La polizza, sottoscritta da entrambe le parti, viene emessa dall’assicuratore e consegnata al contraente. Nella polizza sono trascritte tutte le condizioni contrattuali, sia quelle generali sia quelle particolari.
P.R.A.
Pubblico Registro Automobilistico.
Premio
Il premio rappresenta il prezzo, al netto delle imposte, contributi ed eventuali diritti che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall’assicuratore. Il pagamento del premio costituisce condizione di efficacia della garanzia.
Premio lordo
Si ottiene sommando il premio alle imposte contributi e diritti se presenti. corrisponde dunque a quanto versa concretamente il contraente.
Prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti nascenti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni; nell’assicurazione obbligatoria rc auto il diritto del terzo danneggiato si prescrive nel termine di due anni.
Principio indennitario
Principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall’assicurato nei limiti e secondo le regole pattuite e non può rappresentare per quest’ultimo fonte di guadagno.
Proprietario
L’intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Provvigione
Elemento fondamentale del rapporto di intermediazione da cui deriva in capo alla compagnia di assicurazione l’obbligo di corrispondere all’intermediario un compenso per gli affari andati a buon fine.
Quattroruote
Listino mensile, redato dall’editoriale Domus, utilizzato per la determinazione del valore dei veicoli nuovi od usati, in base al “codice Infocar” e consultabile in formato cartaceo ed elettronico.
Quietanza
Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento di una somma e rilasciata dal percettore della stessa. L’assicuratore rilascia quietanza del pagamento del premio da parte del contraente; l’assicurato o il terzo danneggiato rilasciano quietanza del pagamento dell’indennizzo da parte dell’assicuratore.
Rapina
Il delitto commesso da chi sottrae cose mobili altrui mediante violenza alla persona o minaccia.
Xxxxxxxxx Xxxxx
comunicazione scritta effettuata ai sensi di legge art.148 (procedura di Risarcimento) del codice delle Assicurazioni, con la quale il danneggiato richiede all’assicuratore del responsabile civile o al proprio assicuratore il Risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale.
Risarcimento
Somma che il responsabile di un danno è tenuto a versare per risarcire il danno causato. Se il danneggiante è coperto da un’assicurazione della responsabilità civile, è l’assicuratore che, nei limiti del massimale convenuto, versa al terzo danneggiato il risarcimento dovuto.
Risarcimento Diretto
Procedura di ottenimento del Risarcimento dei danni subiti in un Sinistro RcA direttamente dalla compagnia dell’assicurato invece che dall’assicuratore del veicolo responsabile.
Rischi esclusi
Sono quelli per i quali non è operante la garanzia prestata dall’assicuratore. I rischi esclusi sono dettagliatamente elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione ovvero nelle condizioni di assicurazione.
Rischio
Probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose (nelle assicurazioni contro i danni) o attinente alla vita umana (nelle assicurazioni sulla vita). Il rischio è l’elemento fondamentale del contratto di assicurazione: è al suo verificarsi che si ricollega l’impegno dell’assicuratore di corrispondere la propria prestazione.
Rivalsa
L’esercizio del diritto della compagnia di recuperare nei confronti del contraente e dei titolari dell’interesse assicurato, gli importi che la stessa abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto di Assicurazione. In altre parole si tratta del diritto della compagnia di recuperare in tutto o in parte l’importo pagato a terzi per sinistri rientranti in casi di esclusione o limitazione della garanzia.
RUI
Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, istituito dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle Assicurazioni), in attuazione della Direttiva 2002/92/ cE sull’intermediazione assicurativa, e disciplinato dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006. In base a tale normativa, l’esercizio dell’attività di intermediazione è riservato ai soli iscritti nel Registro. Il RUI fornisce dunque, a tutela dei consumatori, l’elenco completo dei soggetti che operano nel campo della intermediazione.
Scoperto
v. Franchigia/Scoperto.
Set Informativo
È il documento predisposto della compagnia di Assicurazione da consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto. Il Set Informativo contiene il Documento informativo precontrattuale danni, (DIP), il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi (DIP Aggiuntivo), le condizioni di Assicurazione con Glossario ed il modulo di proposta, ove previsto.
Sinistro
Il verificarsi del rischio per il quale è prestata la garanzia.
Società Partner
La Società prescelta dalla compagnia come Partner che fornisce e gestisce i dispositivi satellitari.
Somma assicurata
Importo nei limiti del quale l’assicuratore si impegna a fornire la propria prestazione.
Struttura organizzativa
Il centro per l’assistenza in funzione ogni giorno, 24 ore al giorno, incaricato all’organizzazione dei servizi di assistenza indicati nella polizza, su richiesta dell’assicurato.
Tariffa
Tariffa applicata dalla compagnia, in vigore al momento della stipula del contratto.
Valore a nuovo
Valore determinato sulla base dell’ultima quotazione di Quattroruote disponibile al momento del sinistro. In caso di danno parziale: l’ammontare del danno pari al costo di riparazione e sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, senza tenere conto del degrado d’uso.
Valore commerciale Il prezzo realizzabile secondo Quattroruote vendendo il veicolo a una determinata data. In caso di danno parziale: l’ammontare del danno pari al costo di riparazione e sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, tenendo conto del degrado d’uso.
Informativa privacy
Ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016
- Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito Regolamento), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.
Tipologia e fonte dei dati
I dati personali trattati da ADRIATIc, a seconda della tipologia di polizza da Lei sottoscritta, sono i dati da Lei forniti nel xxxxx xxx xxxxxxxx xxx XXXXXXXx (xxx nella fase di valutazione del rischio, sia nella successiva fase liquidativa) e/o raccolti anche per tramite degli intermediari assicurativi o da terzi, ivi inclusi terzi contraenti di polizze assicurative con altra compagnia, testimoni, coobbligati, altri operatori assicurativi, organismi associativi e consortili del settore assicurativo (es. banca dati ANIA), autorità di controllo (es. banca dati IVASS), fornitori e professionisti che collaborano con ADRIATIc.
Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici e professionali, recapiti telefonici fissi e cellulari e indirizzi di posta elettronica, stato civile, sinistri con altre compagnie, informazioni finanziarie (inclusi i premi), dati bancari e reddituali, dati relativi a documenti personali, e a qualsiasi altro beneficiario, nonché eventualmente dati giudiziari, quali dati idonei a rivelare provvedimenti giudiziari a Suo carico ovvero sanzioni dipendenti da reato o la sua qualità di imputato o indagato in processi penali. Ove previsto in relazione ai prodotti assicurativi ADRIATIc, la compagnia potrà raccogliere informazioni sulla localizzazione del veicolo in caso di sinistro e dati relativi alla guida funzionali alla profilazione del conducente, laddove previsto dal prodotto sottoscritto.
Il mancato conferimento dei dati personali tali dati, essendo necessario e/o strumentale all’esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste rende impossibile il perfezionamento del contratto di assicurazione.
Finalità e base giuridica del trattamento dei dati
I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra compagnia per finalità strettamente connesse all’attività assicurativa, quali, tra l’altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l’esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi,
(iii) l’eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti).
In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l’esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo (ad esempio, per predisporre o stipulare contratti
assicurativi, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l’esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l’adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l’individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; per l’analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico- tariffarie), sia per l’adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l’Autorità Giudiziariao le Autoritàdi vigilanzae controllo. Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv).
I Suoi dati personali sensibili, rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute ecc.) potranno essere trattati dalla compagnia, soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso e per le finalità descritte in contratto.
Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicati come facoltativi, può risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra compagnia al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti alle modalità di accesso all’area personale a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all’accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste. Laddove Lei abbia rilasciato apposito consenso, i Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica), potranno essere eventualmente utillizzati anche per invaiarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti).
Modalità di trattamento e conservazione dei dati
I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.
A chi comunichiamo i suoi dati
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra compagnia preposte alla fornitura
dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto (ad esempio, fornitori di servizi informatici, le società di recupero credito, intermerdiari assicurativi e finanziari, società di archiviazione e di postalizzazione, società di call center, fornitori di servizi amministrativi e contabili, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi).
I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facenti parte della c.d. “catena assicurativa” e che operano in qualità di titolari del trattamento ( in particolare, canali di acquisizione di contratti di assicurazione e loro collaboratori, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati, medici, periti, ed altri consulenti, strutture sanitarie, autofficine, centri di demolizione autoveicoli , agenzie investigative, ecc. ), banche e organismi associativi e consortili del settore assicurativo (ANIA e conseguentemente le imprese di assicurazione ad essa associate), IVASS, cOVIP, UIF, Motorizzazione civile, Autorità Giudiziaria ed altre autorità pubbliche nonchè persone, società, associazioni che svolgono servizi di assistenza e/o consulenza a favore di ADRIATIc (es. in materia contabile, amministrativa, finanziaria, etc.); società o soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla compagnia.
In caso di operazioni poste in essere dall’interessato che siano ritenute rilevanti dalla compagnia ai sensi dell’art. 41 comma 1 del D.Lgs. 231/07 e s.m.i. i dati potranno essere comunicati anche ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo.
L’elenco dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati o che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, all’indirizzo privacy@adriatic- xxxxxxxxxxxxx.xx ovvero presso la compagnia.
Titolare e responsabile per la protezione dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è Adriatic Osiguranje
d.d. con sede legale nella Repubblica di croazia, via Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxx con Rappresentanza Generale per l’Xxxxxx, xxxxx Xxxxxx 00, 00000 XXXXXXX, sito internet xxx.xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xx.
Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali può essere contattato all’indirizzo e-mail privacy@adriatic- xxxxxxxxxxxxx.xx.
Quali sono i suoi diritti
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20), nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l’utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.
ADRIATIc ASSIcURAZIONI
Rappresentanza Generale per l’Italia 34122 Trieste | corso Italia 31 xxx.xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xx