Contract
Contratto per l’Assicurazione dei rischi di morte dovuta a infortunio, invalidità permanente totale, inabilità temporanea totale,
ricovero ospedaliero dovuti a infortunio o malattia
CPI – Creditor Protection Insurance “SCUDO SPECIALE FINANZIAMENTO 60.000P”
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
− Nota Informativa, comprensiva del Glossario
− Condizioni Generali di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente e all’Assicurato prima della sottoscrizione del Contratto di assicurazione
Prima della sottoscrizione del Contratto di assicurazione leggere attentamente la Nota Informativa
UBI Assicurazioni S.p.A.
Società soggetta alla direzione e coordinamento di F&B Insurance Holding S.A./N.V.
NOTA INFORMATIVA
I dati contenuti nella presente nota informativa sono aggiornati al 02/04/2012.
La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità.
L’Assicurato e il Contraente devono prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell’articolo 31 del Regolamento ISVAP n° 35 del 26 maggio 2010 (il “Regolamento Trasparenza”), il presente Fascicolo Informativo riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente e/o dell’Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della Copertura Assicurativa, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenza” dal Regolamento Trasparenza.
Avvertenza: L’Impresa rinvia al proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA
1. Informazioni Generali
UBI Assicurazioni S.p.A. - Impresa assicurativa soggetta all’attività di direzione e coordinamento di F&B Insurance Holding S.A./N.V - ha sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 00, 00000, Xxx. 00.000000, Fax 00.00000000, sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx ed è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987 n. 62); il numero d’Iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione è 1.00064.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’ Impresa
UBI Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto pari ad Euro 65. 767.790, dei quali Euro 32. 812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 32.955.790 a titolo di riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità dell’Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 163%.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Il Contratto di assicurazione offre delle Coperture Assicurative operanti esclusivamente in forza dell’adesione ad un’apposita polizza collettiva, stipulata dal Contraente, facente parte del Gruppo UBI BANCA , per conto dell’Assicurato ai sensi dell’articolo 1891 codice civile, con l’Impresa, UBI Assicurazioni S.p.a. Resta inteso che l’adesione alla Polizza è facoltativa per l’Assicurato.
Il Contratto di assicurazione “CPI – Creditor Protection Insurance – Scudo Speciale Finanziamento 60.000P” non prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza.
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Avvertenza:
L’Assicurato può recedere dalla Copertura Assicurativa entro 30 giorni dalla data di decorrenza, dandone comunicazione all’Impresa, anche per il tramite del Contraente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Si rinvia all’Art. 6 – Diritto di Recesso dell’Assicurato delle Condizioni di assicurazione per quanto concerne gli aspetti di dettaglio relativi alle modalità di esercizio del Diritto di recesso.
3. Coperture Assicurative offerte – Limitazioni ed Esclusioni
Il Contratto di assicurazione “CPI – Creditor Protection Insurance – Scudo Speciale Finanziamento 60.000P” è un’assicurazione a Premio Unico, che ha lo scopo di garantire l’Assicurato dai rischi di Morte dovuta a Infortunio, Invalidità Permanente Totale, Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero dovuti a Infortunio o Malattia, che dovessero colpire la Persona Designata, al fine di poter far fronte in modo regolare e puntuale agli obblighi assunti nei confronti della Banca.
Per tale finalità l’Assicurato, all’atto dell’adesione alla Polizza, ha la possibilità di attivare una o entrambe le Coperture Assicurative sinteticamente descritte di seguito:
A) Copertura Assicurativa 1:
• Morte dovuta a Infortunio, applicabile a tutte le tipologie di Persone Designate.
La presente Copertura Assicurativa tutela la Persona Designata dal rischio di Morte dovuta a Infortunio,
avvenuta nel periodo di validità del Contratto di assicurazione e non oltre la sua scadenza;. L’Indennizzo è il pagamento di una somma pari al Debito Residuo al momento del Sinistro – costituito da capitale ed interessi maturati al momento dello stesso – determinato secondo le modalità previste all’Art. 7 – Prestazioni assicurative relative alla Polizza e liquidata al netto di eventuali altri Indennizzi già corrisposti per lo stesso Sinistro in virtù delle altre Coperture Assicurative prestate dalla Polizza.
Si rinvia all’Art. 7 – Prestazioni assicurative relative alla Polizza - Sezione A) per i maggiori dettagli in merito alla Copertura Assicurativa.
• Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia, applicabile a tutte le tipologie di Persone Designate.
La presente Copertura Assicurativa tutela la Persona Designata dal rischio di Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia rispettivamente occorso o insorta nel periodo di validità del Contratto di assicurazione e non oltre la sua scadenza..
L’Indennizzo è il pagamento di una somma pari al Debito Residuo al momento del Sinistro – costituito da capitale ed interessi maturati al momento dello stesso – determinata secondo le modalità previste all’Art. 7 – Prestazioni assicurativerelative alla Polizza e liquidata al netto di eventuali altri Indennizzi già corrisposti per lo stesso Sinistro in virtù delle altre Coperture Assicurative prestate dalla Polizza.
Si rinvia all’Art. 7 – Prestazioni assicurative relative alla Polizza – Sezione B) per maggiori dettagli in merito alla Copertura Assicurativa.
e/o
B) Copertura Assicurativa 2:
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• Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, applicabile alle Persone Designate che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Autonomi o Lavoratori Dipendenti.
La presente Copertura Assicurativa tutela la Persona Designata dal rischio di Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, rispettivamente occorso o insorta nel periodo di validità del Contratto di assicurazione e non oltre la sua scadenza.
;L’Indennizzo è il pagamento di un’Indennità Mensile pari alla/e rata/e del Finanziamento in scadenza nel periodo nel quale si è verificata l’Inabilità Temporanea Totale, calcolata/e secondo le modalità previste all’Art. 7 – Prestazioni assicurative relative alla Polizza.
Si rinvia all’Art. 7 – Prestazioni assicurative relative alla Polizza - Sezione C) per maggiori dettagli in merito alla Copertura Assicurativa.
• Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, applicabile alle Persone Designate che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Autonomi o Lavoratori Dipendenti.
La presente Copertura Assicurativa tutela la Persona Designata dal rischio di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
dovuto a Infortunio o Malattia, rispettivamente occorso o insorta nel periodo di validità del Contratto di assicurazione e non oltre la sua scadenza.
La prestazione assicurata è il pagamento di un’Indennità Mensile pari alla/e rata/e in scadenza nel periodo nel quale si è verificato il Ricovero Ospedaliero, calcolata/e secondo le modalità previste all’Art. 7 – Prestazioni assicurative relative alla Polizza.
Si rinvia alla all’Art. 7 – Prestazioni assicurative relative alla Polizza - Sezione D) per maggiori dettagli in merito alla Copertura Assicurativa
La Copertura Assicurativa Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia non potrà in alcun caso cumularsi con la Copertura Assicurativa Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia.
Per informazioni di maggior dettaglio si rimanda alla lettura dell’Art. 1 – Oggetto della Copertura Assicurativa delle Condizioni di assicurazione.
Avvertenza:
Ciascuna delle Coperture Assicurative è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, nonché a condizioni di sospensione che possono determinare il mancato pagamento dell’Indennizzo. Si richiama in particolare l’attenzione sugli articoli 2 - Persone assicurabili – Formalità di adesione alle Coperture Assicurative – Sostituzione di Persone Designate, 3 - Persone non assicurabili, 7 – Prestazioni assicurative relative alle Polizza Sezioni A.2, B.2, C.1, D.1 e 8-Esclusioni delle Condizioni di assicurazione per i relativi aspetti di dettaglio.
Avvertenza:
Si richiama l’attenzione del Contraente, dell’Assicurato e delle Persone Designate sulle Carenze, Franchigie Assolute, Massimali e limitazioni elencati per ciascuna delle singole Coperture Assicurative nelle tabelle che seguono. Si rinvia per maggiori informazioni di dettaglio all’Art. 7 – Prestazioni assicurative relative alla Polizza, Sezioni A.3, B.3, B.4, C.3, C.4, C.5, D.3 e D.4.
In particolare, nelle tabelle stesse, sono riportate tutte le principali informazioni relative alle Coperture Assicurative e alle prestazioni offerte:
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Copertura Assicurativa | Indennizzo | Carenza | Franchigia Assoluta | Massimali / Limiti | Massima durata della Copertura Assicurativa | Assicurabi- lità Amministra- tore, Collabora- tore di qua- lunque tipo, Socio, Dipendente | Assicurabi- lità Lavoratore Autonomo | Assicurabi- lità Lavoratore Dipendente |
Morte dovuta a Infortunio | Indennizzo pari al Debito Residuo | Nessuna | Nessuna | Debito Residuo al momento del Sinistro. In ogni caso l’Indennizzo non potrà eccedere il valore dell’importo massimo erogato nell’ambito del Finanziamento, pari ad Euro 200.000,00. | Durata del Finanziamento con il massimo di 180 mesi | SI | SI | SI |
Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia | Indennizzo pari al Debito Residuo | 180 giorni solo per Malattia | Nessuna | Debito Residuo al momento del Sinistro. In ogni caso, l’Indennizzo non potrà eccedere il valore dell’importo massimo erogato nell’ambito del Finanziamento, pari a Euro 200.000,00. | Durata del Finanziamento con il massimo di 120 mesi | SI | SI | SI |
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Copertura Assicurativa | Indennizzo | Carenza | Franchigia Assoluta | Massimali / Limiti | Massima durata della Copertura Assicurativa | Assicurabi- lità Amministra- tore, Collabora- tore di qua- lunque tipo, Socio, Dipendente | Assicurabi- lità Lavoratore Autonomo | Assicurabi- lità Lavoratore Dipendente |
Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia | Pagamento dell'Indennità Mensile | 90 giorni solo per Malattia | 30 giorni | Massimale per ciascuna Indennità Mensile pari a Euro 1.600,00. Massimo 12 Indennità Mensili per Sinistro e 24 per l'intera Durata contrattuale | Durata del Finanziamento con il massimo di 120 mesi | Solo se Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente | SI | SI |
Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia | Pagamento dell'Indennità Mensile | 90 giorni solo per Malattia | 7 giorni | Massimale per ciascuna Indennità Mensile pari a Euro 1.600,00. Massimo 12 Indennità Mensili per Sinistro e 24 per l'intera Durata contrattuale | Durata del Finanziamento con il massimo di 120 mesi | Solo se Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente | SI | SI |
La massima somma assicurabile per ogni Persona Designata è di € 200.000,00
Qualora nell’ambito dello stesso Finanziamento l’Assicurato indicasse più Persone Designate (numero che comunque non potrà essere superiore a quattro), la somma assicurata per ciascuna di esse sarà pari all’importo totale del Debito Residuo diviso per il numero di Persone Designate.
Nell’ulteriore tabella che segue, vengono forniti esempi illustrativi del meccanismo di funzionamento delle Carenze e delle Franchigie Assolute che riguardano le varie Coperture Assicurative, prendendo come esempio un Finanziamento e una Polizza aventi decorrenza dal giorno 01/01/2012:
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A | B | C | D | E | F |
Copertura Assicurativa | Decorrenza della Polizza dal | Carenza | Sinistri non coperti perché accaduti nel periodo di Carenza | Data di inizio Coperture Assicurative perché è trascorso il periodo di Carenza | Franchigia Assoluta (periodo da non conteggiare ai fini del calcolo dell’Indennità spettante) |
Morte dovuta a Infortunio | 01/01/2012 | Nessuna | Nessuno | 01/01/2012 | Nessuna |
Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia | 01/01/2012 | Nessuna per gli Infortuni | Nessuno | 01/01/2012 | Nessuna |
180 giorni per Malattia | Tutti quelli accaduti fino al 29/06/2012 | 30/06/2012 | Nessuna | ||
Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia | 01/01/2012 | Nessuna per gli Infortuni | Nessuno | 01/01/2012 | 30 giorni |
90 giorni per Malattia | Tutti quelli accaduti fino al 31/03/2012 | 01/04/2012 | 30 giorni | ||
Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia | 01/01/2012 | Nessuna per gli Infortuni | Nessuno | 01/01/2012 | 7 giorni |
90 giorni per Malattia | Tutti quelli accaduti fino al 31/03/2012 | 01/04/2012 | 7 giorni |
Con riferimento al Finanziamento e alla Polizza aventi le caratteristiche sopra indicate, dunque:
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a) un Sinistro relativo alla Copertura Assicurativa Morte dovuta a Infortunio rientra da subito in Copertura Assicurativa, non essendo prevista in tale ipotesi né Xxxxxxx (colonna C) né Franchigia Assocluta (colonna F);
b) lo stesso criterio vale per la Copertura Assicurativa Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio;
c) un Sinistro relativo alla Copertuta Assicurativa Invalidità Permanente Totale dovuta a Malattia, non rientra in Copertura Assicurative nel caso la Malattia insorga entro il 29/06/2012 (colonna D), in quanto l’evento rientra nel periodo di Carenza di 180 giorni previsto dalla Polizza (colonna C); l’evento risulta invece coperto dalla Copertura Assicurativa nel caso in cui si verifichi il 30/06/2012 o successivamente (xxxxxxx E), essendo in tal caso trascorso il periodo di Carenza.
Per quanto concerne le altre Coperture Assicurative Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero, nel calcolare l’Indennizzo spettante all’Assicurato andrà applicato, al termine dei rispettivi periodi di Carenza, il periodo di Franchigia Assoluta previsto per ciascuna Copertura Assicurativa (colonna F).
Per un Sinistro denunciato, ad esempio, in data 31/05/2012 e relativo alla Copertura Assicurativa Inabilità Temporanea Totale, il periodo valido ai fini del calcolo dell’Indennizzo è quello successivo al 30/06/2012, cioè trascorso il periodo di Franchigia Assoluta di 30 giorni (colonna F).
Lo stesso procedimento indicato per l’Inabilità Temporanea Totale, con i periodi di Carenza e Franchigia Assoluta specificamente previsti, vale per la Copertura Assicurativa Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia.
Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura dell’Art. 7 – Prestazioni assicurative relative relative alla Polizza.
Avvertenza:
All’Art. 11 – Somme assicurate sono indicati gli importi massimi che possono essere coperti con la Polizza.
In particolare, per il Finanziamento stipulato dall’Assicurato e coperto dal Contratto di assicurazione, l’Impresa si impegna a corrispondere:
• relativamente alle Copertura Assicurativa Morte dovuta a Infortunio e Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia, una somma massima di € 200.000,00 pari all’importo massimo che può essere erogato dalla Banca nell’ambito del Finanziamento;
• relativamente alle Coperture Assicurative Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia e Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, un’Indennità Mensile massima di € 1.600,00, con il limite, per ciascuna Persona Designata, di 12 Indennità Mensili per ogni Sinistro e di 24 Indennità Mensili per l’intero periodo assicurativo.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alla circostanza del rischio - Nullità
Avvertenza
Si richiama l’attenzione del Contraente, dell’Assicurato e della Persona Designata sulla circostanza che, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, dell’Assicurato o della Persona Designata relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del Contratto di assicurazione o successivamente,
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possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché, nei casi più gravi, la stessa cessazione del Contratto di assicurazione.
Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura dell’Art. 19 - Dichiarazioni relative alle circostanza di rischio.
Avvertenza
Non vi sono clausole di nullità della Polizza.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Non previsti.
6. Premi
Il Premio della presente Polizza:
• è “unico” e viene cioè corrisposto una sola volta per tutta la Durata contrattuale, senza possibilità di frazionamento;
• viene versato all’Impresa dal Contraente che ha ricevuto mandato irrevocabile di pagamento del Premio da parte dell’Assicurato che, pertanto, sarà obbligato a rimborsare al Contraente l’importo del Premio versato.
Ai fini del pagamento del Premio, l’Assicurato ha autorizzato il Contraente ad addebitare il proprio conto corrente, qualora aperto presso il Contraente stesso, per il pagamento del Premio della presente Polizza.
Avvertenza
La Polizza non prevede l’applicazione di sconti da parte dell’Impresa o del Contraente.
La determinazione del Premio avviene applicando le modalità di calcolo di seguito indicate:
Copertura Assicurativa 1: tasso al lordo delle imposte dello 0,95% da moltiplicare per il capitale totale assicurato;
Copertura Assicurativa 2: tasso al lordo delle imposte dello 0,55% da moltiplicare per il capitale totale assicurato;
Si informa il Contraente e l’Assicurato che il Premio corrisposto è gravato dei seguenti costi, connessi alla presente Polizza e posti a carico dell’Assicurato:
1) spese di emissione Polizza € 5,00;
2) commissioni di intermediazione corrisposte in media al Contraenete in relazione al presente prodotto: 40 € ogni 100 di Premio imponibile versato, corrispondenti al 40% del Premio imponibile.
Avvertenza:
In caso di Xxxxxxx, estinzione integrale anticipata del Finanziamento o di trasferimento del Finanziamento ad altro soggetto (Surroga), le Coperture Assicurative cessano e l’Assicurato ha diritto di ottenere il rimborso del Premio pagato e non usufruito in virtù di detta cessazione anticipata rispetto alla scadenza originariamente pattuita.
In questo caso saranno trattenute, oltre alle spese di emissione di cui al precedente punto 1), anche le spese di rimborso, pari a € 10,00. Qualora il Premio da restituire risultasse pari o inferiore al totale dei suddetti importi, non si darà luogo ad alcun rimborso.
Su sua specifica richiesta, in alternativa al rimborso, l’Assicurato ha la facoltà di mantenere in vigore la Copertura Assicurativa, dandone comunicazione all’Impresa contestualmente all’estinzione o al trasferimento del Finanziamento.
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Si rinvia all’Art. 10 – Rimborso del Premio e all’Art. 5 - Durata contrattuale e cessazione delle singole posizioni assicurative per i dettagli e per quanto attiene la modalità di calcolo del Premio da restituire, unitamente all’indicazione degli altri casi per i quali è previsto il rimborso del Premio all’Assicurato.
7. Rivalse
L’Impresa rinuncia, a favore dell’Assicurato, delle Persone Designate e dei loro aventi diritto, al diritto di surroga di cui all’art. 1916 del Codice Civile verso eventuali terzi soggetti responsabili del Sinistro.
8. Diritto di Recesso
L’Assicurato ha diritto di recedere dalla polizza entro 30 giorni dalla data di decorrenza della stessa, dandone comunicazione all’Impresa, anche per il tramite del Contraente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora il Premio Unico fosse stato già corrisposto, l’Impresa, direttamente o per il tramite del Contraente, provvederà al suo rimborso, al netto delle imposte, entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.
Sono fatte salve le altre ipotesi di recesso previste dalla Legge.
Si rinvia all’Art. 6 – Diritto di Recesso dell’Assicurato per informazioni di maggior dettaglio.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal Contratto di assicurazione
Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
10. Legge applicabile al Contratto di assicurazione
La legislazione applicabile al Contratto di assicrazione è quella italiana.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi al Contratto di assicrazione sono a carico dell’Assicurato.
Regime fiscale dei premi
I Premi di tutte le Coperture Assicurative prestate dalla Polizza sono soggetti all’imposta del 2,5%.
Regime fiscale delle somme corrisposte
Le somme corrisposte in caso di Sinistro sono esenti dall’IRPEF
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri - Liquidazione
Avvertenza:
Si richiama l’attenzione del Contraente e dell’Assicurato sulla circostanza che le Condizioni di assicurazione regolamentano i seguenti aspetti relativi alla denuncia ed alla liquidazione del Sinistro:
• individuazione del momento di insorgenza del Sinistro;
• esistenza di modalità e termini di denuncia del Sinistro;
• spese per l’accertamento del danno;
• ipotesi in cui è prevista la visita medica;
• procedure liquidative.
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Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura degli Art. 12 – Denuncia dei Sinistri – Documentazione – Criteri di liquidazione, Art. 13 – Pagamento dell’Indennizzo e Art. 17 – Arbitrato.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Impresa ed indirizzati a:
UBI Assicurazioni S.p.A. Servizio Antifrode e Reclami
Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Fax 00 00000000
e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Sarà cura dell’Impresa comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
Potranno essere presentati direttamente a:
ISVAP
Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Provate e di Interesse Collettivo Servizio Tutela degli Utenti
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
• eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei Sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
• i reclami già presentati direttamente all’Impresa e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte dell’Impresa stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
il nuovo reclamo dovrà contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro della stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.
In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’ISVAP, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Nel caso in cui le parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente, il Contraente e l’Assicurato.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx- retail/finnet/index en.htm, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
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14. Arbitrato
L’Art.17 – Arbitrato indica che l’Assicurato e l’Impresa, in caso di controversie su natura e valutazione delle lesioni, degli Infortuni, delle Malattie o sul grado di Inabilità e/o Invalidità, hanno la facoltà di rimettere la decisione ad un collegio di tre medici. In tal caso l’Assicurato e l’Impresa sostengono le proprie spese e remunerano il medico da esse designato, contribuendo ognuna per la metà delle spese e competenze del terzo medico.
Avvertenza
Fermo quanto previsto all’Art. 17 – Arbitrato, resta salva la possibilità per Impresa, Contraente e Assicurato di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria - previo espletamento dell’obbligatoria procedura di mediazione secondo quanto disciplinato dall’art. 18 delle Condizioni di assicurazione - per qualunque controversia derivante dall’applicazione od interpretazione della Polizza.
UBI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa
Il rappresentante legale
Xxxx. Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx
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GLOSSARIO
Accollo: contratto con il quale un soggetto (accollante) assume il debito che l’Assicurato (accollato) ha nei confronti della Banca (accollatario) in forza del Finanziamento, con o meno la liberazione dell’accollato a seconda della volontà delle parti (art. 1273 del Codice Civile).
Assicurato: il soggetto titolare del Finanziamento, che ha sottoscritto la Dichiarazione di Adesione ed il cui interesse è protetto dalla Copertura Assicurativa.
Attività Sportiva
Professionistica: attività sportiva remunerata con una qualsiasi forma di compenso, svolta con carattere di continuità da atleti, allenatori, preparatori atletici, nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica.
Banca: la banca che eroga il Finanziamento.
Carenza: intervallo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza della Polizza e la validità delle Coperture Assicurative, durante il quale le Coperture Assicurative non sono operanti.
Codice delle
Assicurazioni: il Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come integrato e modificato.
Cartella Clinica: documento ufficiale, avente la natura di atto pubblico, redatto durante il ricovero, diurno o con pernottamento, contenente le generalità del paziente per esteso, diagnosi, anamnesi patologica prossima e remota, terapie effettuate, interventi chirurgici eseguiti, esami e diario clinico.
Contraente: la Banca facente parte del Gruppo UBI Banca, che stipula la Polizza per conto degli Assicurati.
Contratto
di assicurazione: contratto che regola i rapporti tra l’Assicurato, il Contraente e l’Impresa nell’ambito del quale l’Impresa, a fronte del pagamento del Premio si impegna a corrispondere all’Assicurato, al verificarsi di un Sinistro, una Indennità in forma di capitale.
Copertura
Assicurativa: la copertura assicurativa prevista dalle Condizioni di assicurazioni della Polizza in base alla quale l’Impresa si impegna a pagare l’Indennizzo all’Assicurato.
Debito Residuo: l’importo residuo in linea capitale del Finanziamento, dovuto dall’Assicurato alla Banca, compresi gli interessi maturati al momento del Sinistro e non ancora corrisposti, escluso qualsiasi altro importo dovuto dall’Assicurato quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, penali, commissioni bancarie, spese di incasso, corrispettivi per risoluzione anticipata ecc.
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Durata contrattuale: periodo durante il quale il Contratto di assicurazione è efficace.
Dichiarazione di
Adesione: documento o modulo sottoscritto dall’Assicurato con il quale egli manifesta all’Impresa la volontà di aderire alla Polizza in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso applicate.
Diritto di Recesso: diritto dell’Assicurato di recedere dal Contratto di assicurazione e farne cessare gli effetti.
Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relativi alla Copertura Assicurativa prestata dall’Impresa.
Fascicolo
Informativo: l’insieme della documentazione informativa da consegnare all’Assicurato, composto da: Nota Informativa, Condizioni di assicurazione e Dichiarazione di Adesione predisposto dall’Impresa in conformità a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010.
Finanziamento: il contratto con il quale la Banca concede all’Assicurato un finanziamento mutuatario con le seguenti caratteristiche:
a. importo erogato fino ad un massimo di € 200.000,00 e di durata non superiore a 180 mesi;
b. destinato a finanziare esigenze legate all’esercizio dell’attività produttiva dell’Assicurato;
c. erogato in un’unica soluzione e con rimborso in base ad un piano di ammortamento alla francese.
Franchigia Assoluta: periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile a termini di Polizza, l’Assicurato non ha diritto ad alcuna Indennità.
Gruppo UBI Banca: gruppo bancario italiano, iscritto all’Albo Gruppi Bancari al n. 3111.2 (avente UBI Banca s.c.p.a. come capogruppo), del quale fanno parte, tra le altre, le seguenti Banche: Banca Popolare di Bergamo s.p.a., Banco di Brescia s.p.a., Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a., Banca Regionale Europea s.p.a., Banco di San Giorgio s.p.a, Banca Popolare di Ancona s.p.a., Banca Carime s.p.a. e Banca di Valle Camonica s.p.a.
Impresa: UBI Assicurazioni S.p.A.
Inabilità Temporanea
Totale: l’impossibilità fisica di esercitare la propria professione o mestiere, a condizione che, nel periodo assicurativo in cui si è verificato il Sinistro, la Persona Designata eserciti effettivamente una regolare attività lavorativa.
Indennità, Indennizzo: la somma liquidabile dall’Impresa a termini di Polizza.
Indennità Mensile: l’importo pari alla rata in scadenza se mensile, a 1/3 se trimestrale, a 1/6 se semestrale, comprensivo di quota capitale e interessi con riferimento al piano di ammortamento relativo al Finanziamento in essere con la Banca.
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Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
Invalidità
Permanente Totale: la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione o mestiere svolta dalla Persona Designata, in misura superiore al 65% della capacità totale.
Istituto di Cura: l’ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura ed ogni altra struttura sanitaria di ricovero, sia convenzionato che non convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, dotato di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di stati patologici mediante l'intervento di personale medico o paramedico abilitato. Non sono considerati convenzionalmente istituti di cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Lavoratore Autonomo: a) la persona fisica che esercita un’attività lavorativa regolare per la quale, ai fini IRPEF, non percepisce un reddito da lavoro dipendente;
b) il lavoratore subordinato che percepisce un reddito a fronte di contratti a progetto o di somministrazione lavoro, compresi i lavoratori interinali;
c) il lavoratore che presta il proprio lavoro alle dipendenze di altri con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, compresi a titolo esemplificativo i contratti di inserimento (ex contratti di formazione lavoro), di apprendistato e di lavoro intermittente (o a chiamata).
Lavoratore
Dipendente: la persona fisica che presta il proprio lavoro alle dipendenze di altri con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, assunta da almeno 6 mesi e con periodo di prova già superato. Sono esclusi i lavoratori il cui contratto di lavoro sia stipulato all’estero e non regolato dalla legge italiana.
Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Malattia Pregressa: malattia che è l’espressione o la conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione della Polizza, già nota all’Assicurato e/o alla Persona Designata in quanto già diagnosticata alla data di sottoscrizione della Polizza stessa e/o già evidenziata mediante accertamenti clinici e/o strumentali e/o già trattata con terapie.
Massimale: somma massima garantita dall’Impresa all’Assicurato.
Morte: il decesso della Persona Designata, avvenuto a seguito di Infortunio.
Persona Designata: la persona fisica (amministratore, collaboratore di qualunque tipo, socio, dipendente) di rilevante importanza per l’Assicurato ed indicata dallo stesso, di età non superiore ai 60 anni alla data di sottoscrizione della Dichiarazione di
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Adesione, che, presentando i requisiti di assicurabilità, ha aderito alla Copertura Assicurativa sottoscrivendo, unitamente all’Assicuato, l’apposita Dichiarazione di Adesione.
Polizza: il documento che prova il Contratto di assicurazione.
Premio: la somma dovuta all’Impresa per la Copertura Assicurativa.
Premio Unico: importo da corrispondere in soluzione unica all’Impresa al momento della stipula della Polizza.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge
Ricovero Ospedaliero: la permanenza in Istituto di Cura, con almeno un pernottamento, resa necessaria da Infortunio o Malattia.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la Copertura Assicurativa.
Surroga: sostituzione nel Finanziamento ai sensi dell’art.120-quater del decreto legislativo n°385 del 1°settembre 1993 (c.d. “portabilità passiva”).
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Polizza
CPI – Creditor Protection Insurance Scudo Speciale Finanziamento – 60.000P
Condizioni di assicurazione
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00000 Xxxxxx – Xxx Xxxxxxxx, 00 – tel. 02.49980.1 - fax 00.00000.000 Capitale Sociale € 32.812.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita Iva e n. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 07951160154
n. Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.00064 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987, n. 62).
SOMMARIO
Condizioni di assicurazione | Pag. | 3 |
Art. 1 - Oggetto della Copertura Assicurativa | Pag. | 3 |
Art. 2 - Persone assicurabili - Formalità di adesione alle Coperture | ||
Assicurative – Sostituzione di Persone Designate | Pag. | 3 |
Art. 3 - Persone non assicurabili | Pag. | 4 |
Art. 4 - Decorrenza delle posizioni assicurative e pagamento del Premio | Pag. | 4 |
Art. 5 - Durata contrattuale e cessazione delle singole posizioni assicurative | Pag. | 5 |
Art. 6 - Diritto di Recesso dell'Assicurato | Pag. | 6 |
Art. 7 - Prestazioni assicurative relative alla Polizza | Pag. | 6 |
Art. 8 – Esclusioni | Pag. | 10 |
Art. 9 - Determinazione del Premio | Pag. | 11 |
Art. 10 - Rimborso di Premio | Pag. | 12 |
Art. 11 - Somme assicurate | Pag. | 12 |
Art. 12 - Denuncia dei Sinistri - Documentazione - Criteri di liquidazione | Pag. | 13 |
Art. 13 - Pagamento dell’Indennizzo | Pag. | 15 |
Art. 14 - Altre assicurazioni | Pag. | 16 |
Art. 15 - Estensione territoriale | Pag. | 16 |
Art. 16 - Cessione della Polizza | Pag. | 16 |
Art. 17 - Arbitrato | Pag. | 16 |
Art. 18 – Mediazione e Foro competente | Pag. | 16 |
Art. 19 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio | Pag. | 17 |
Art. 20 - Prescrizione | Pag. | 17 |
Art. 21 – Rinuncia alla rivalsa | Pag. | 17 |
Art. 22 - Modifiche dell’assicurazione | Pag. | 17 |
Art. 23 - Imposte ed oneri fiscali | Pag. | 17 |
Art. 24 – Forma delle comunicazioni | Pag. | 17 |
Art. 25 - Legge applicabile | Pag. | 17 |
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n. Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.00064 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987, n. 62).
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Oggetto della Copertura Assicurativa
L’Impresa, a fronte del Finanziamento stipulato tra la Banca e l’Assicurato, riconosce all’Assicurato stesso, secondo la scelta da lui operata, una o entrambe le seguenti Coperture Assicurative:
A) Copertura Assicurativa 1:
− Copertura Assicurativa per Morte dovuta a Infortunio, per tutte le tipologie di Persone Designate;
− Copertura Assicurativa per Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia, per tutte le tipologie di Persone Designate;
B) Copertura Assicurativa 2:
− Copertura Assicurativa per Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, per Persone Designate che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Autonomi o Lavoratori Dipendenti;
− Copertura Assicurativa per Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, per Persone Designate che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Autonomi o Lavoratori Dipendenti.
La Copertura Assicurativa Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia non potrà in alcun caso cumularsi con la Copertura Assicurativa Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia.
Il beneficiario delle prestazioni assicurative sopra menzionate è sempre
l’Assicurato; in nessun caso quest’ultimo potrà designare il Contraente come beneficiario o vincolatario delle prestazioni medesime.
Art. 2 - Persone assicurabili - Formalità di adesione alle Coperture Assicurative – Sostituzione di Persone Designate
Art. 2.1 - Persone assicurabili
Sono assicurabili le Persone Designate indicate dall’Assicurato, sempreché:
a) siano amministratore, collaboratore di qualunque tipo, socio, dipendente, di rilevante importanza per l’Assicurato;
b) alla data di sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione compiuto 18 anni ma non ancora superato i 60 anni di età;
c) la somma tra l’età come sopra definita e la durata del assicurazione sia non superiore a 70;
d) abbiano adempiuto, unitamente all’Assicurato, alle formalità previste al successivo Art. 2.2;
abbiano già
Contratto di
di adesione
e) l’Assicurato e le Persone Designate abbiano sottoscritto congiuntamente la Dichiarazione di Adesione alla Polizza;
f) l’Assicurato abbia perfezionato con la Banca un Finanziamento di durata non superiore a 180 mesi e di importo non superiore a € 200.000,00. La massima somma assicurabile per ogni Persona Designata è di € 200.000,00.
Si precisa che, qualora nell’ambito dello stesso Finanziamento l’Assicurato indicasse più Persone Designate (numero che comunque non potrà essere superiore a quattro), la somma assicurata per ciascuna di esse sarà pari all’importo totale del Debito Residuo diviso per il numero di Persone Designate.
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n. Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.00064 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987, n. 62).
Xxxxx i limiti di cui al successivo Art. 11, in nessun caso l’Impresa risponderà per una somma eccedente il valore dell’importo massimo erogato nell’ambito del Finanziamento, pari a € 200.000,00.
Art. 2.2 - Formalità di adesione alle Coperture Assicurative
Per accedere alle Coperture Assicurative l’Assicurato e la Persona Designata compilano e sottoscrivono l’apposita Dichiarazione di Adesione, specificando la Copertura Assicurativa prescelta (Copertura Assicurativa 1 e/o Copertura Assicurativa 2) e sottoscrivendo le dichiarazioni nel medesimo modulo contenute, comprese quelle sullo stato di salute della Persona Designata.
Le Dichiarazioni di Adesione vengono raccolte dal Contraente e da questo inviati all’Impresa.
Art. 2.3 - Sostituzione di Persone Designate
In caso di sostituzione di una o più Persone Designate, ovvero di perdita delle stesse dei requisiti di assicurabilità, l’Assicurato deve informare l’Impresa e il Contraente, comunicando loro anche il nominativo della Persona Designata subentrante.
In mancanza di tale comunicazione la Copertura Assicurativa continuerà ad essere operante per la Persona Designata originariamente indicata, ferme restando le fattispecie di cessazione delle Coperture Assicurative disciplinate all’Art. 5 – Durata contrattuale e cessazione delle singole posizioni assicurative.
A seguito della comunicazione sopra citata il subentrante dovrà sottoscrivere, nelle parti a lui relative, l’apposito “Modulo di Sostituzione”.
La sostituzione della Persona Designata sarà efficace dalle ore 24:00 del giorno della sottoscrizione del “Modulo di Sostituzione”, senza che questa debba essere sottoposta a preventiva accettazione da parte dell’Impresa.
Art. 3 - Persone non assicurabili
Non sono assicurabili come “Persone Designate”, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, paralisi, infermità mentali in genere quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco- depressive.
Art. 4 - Decorrenza delle posizioni assicurative e pagamento del premio
Art. 4.1 – Decorrenza delle posizioni assicurative
Le Coperture Assicurative hanno effetto dalle ore 24:00 del giorno di erogazione del Finanziamento o, se successivo, di sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione da parte dell’Assicurato, a condizione che sia stato effettuato il pagamento del Premio Unico ai sensi del successivo Art. 4.2 – Pagamento del Premio.
Art. 4.2 – Pagamento del premio
Le prestazioni di cui alla Polizza sono offerte a fronte del pagamento di un Premio Unico per tutta la durata del periodo assicurativo.
All’atto della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione il Premio Unico viene corrisposto mediante addebito sul conto corrente aperto dall’Assicurato presso il Contraente, oppure in assenza di tale conto corrente, con altra modalità concordata con l’Assicurato stesso.
Il Contraente si impegna a versare il Premio all’Impresa per conto degli Assicurati.
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Art. 5 - Durata contrattuale e cessazione delle singole Coperture Assicurative
Il periodo assicurativo ha la stessa durata del Finanziamento, con il massimo di:
1) 180 mesi dalla data di decorrenza, per le Coperture Assicurative Morte da Infortunio e Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia;
2) 120 mesi dalla data di decorrenza, per le Coperture Assicurative Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia e Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia.
Le Coperture Assicurative cessano alle ore 24:00 dei periodi indicati al precedente comma, oppure anticipatamente al verificarsi del primo dei seguenti eventi:
a) in caso di Xxxxxxxx pagato in relazione alle Coperture Assicurative di cui al successivo Art. 7 – Prestazioni assicurative relative alla Polizza, lettere A) e B).
Qualora si verifichi tale condizione, le Coperture Assicurative continueranno ad operare in favore della/e restante/i Persona/e Designata/e, se presente/i.
b) in caso di pensionamento –con riferimento ad un Lavoratore Dipendente- per la Copertura Assicurativa di cui al successivo Art. 7 - Prestazioni assicurative relative alla Polizza, lettera C);
c) nel momento in cui l’Impresa viene a conoscenza della perdita dei requisiti di assicurabilità in capo alla Persona Designata, secondo quanto riportato all’Art.3- Persone non assicurabili come “Persone Designate” e alla lettera a) dell’Art.2.1 – Persone assicurabili.
Qualora si verifichi tale condizione, le Coperture Assicurative continueranno ad operare in favore della/e restante/i Persona/e Designata/e, se presente/i.
d) in caso di Accollo;
e) in caso di estinzione integrale anticipata del Finanziamento (salvo quanto previsto nei successivi commi);
f) in caso di trasferimento del Finanziamento, come ad esempio, la Surroga (salvo quanto previsto ai successivi commi).
Nei casi di cui alle lettere d),e) e f), l’Assicurato ha il diritto di ottenere il rimborso del Premio pagato e non usufruito in virtù della cessazione anticipata rispetto alla scadenza originariamente pattuita, secondo quanto meglio precisato all’Art. 10 – Rimborso del Premio.
In questi casi l’Impresa tratterrà le spese di emissione della Polizza e quelle di rimborso, rispettivamente pari a € 5,00 ed € 10,00. Qualora il Premio da restituire risultasse pari o inferiore al totale dei suddetti importi, non si darà luogo ad alcun rimborso.
Nei casi di cui alle lettere d) ed e), l’Assicurato, contestualmente alla data di estinzione totale del Finanziamento o di trasferimento dello stesso, deve manifestare per iscritto al propria scelta fra:
a) mantenere in vigore il Contratto di assicurazione per la medesima durata ed alle condizioni originariamente pattuite;
b) estinguere la Copertura Assicurativa alla data di anticipata estinzione totale o trasferimento del Finanziamento.
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La richiesta dovrà essere effettuata dall’Assicurato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure utilizzando l’apposito modulo disponibile presso la sede e tutte le filiali del Contraente.
Resta inteso che in mancanza di scelta da parte dell’Assicurato entro il termine anzidetto, la Copertura Assicurativa si estinguerà e l’Impresa procederà al rimborso del Premio pagato e non usufruito in virtù della cessazione anticipata rispetto alla scadenza originariamente pattuita, secondo quanto previsto dall’Art.10 – Rimborso del Premio.
In caso di Accollo del Finanziamento, la copertura assicurativa viene sempre estinta alla data di Accollo.
Nel caso di cui alla lettera f), l’Assicurato comunicherà all’Impresa gli estremi del nuovo Finanziamento, e in particolare:
• i dati identificativi della Banca subentrante;
• l’importo finanziato;
• il numero del Finanziamento;
• gli estremi del conto corrente su cui dovranno essere versati gli eventuali Indennizzi.
Nel caso di variazione della durata del Finanziamento, la Copertura Assicurativa coincide, a partire dalla data originaria di decorrenza, con l’originaria durata della Polizza.
Ai fini della determinazione dell’Indennizzo, si assume che tutte le rate del Finanziamento previste nel piano di ammortamento, già scadute alla data del Sinistro, siano state regolarmente corrisposte dall’Assicurato alla Banca.
Art. 6 - Diritto di Recesso dell'Assicurato
L’Assicurato può recedere dalla Copertura Assicurativa entro 30 giorni dalla data di decorrenza, dandone comunicazione all'Impresa, anche per il tramite del Contraente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Qualora l’Assicurato avesse già corrisposto il Premio, l’Impresa, direttamente o per il tramite del Contraente, provvederà al suo rimborso, al netto delle imposte, entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.
Sono fatte salve le altre ipotesi di recesso previste dalla legge.
Art. 7 - Prestazioni assicurative relative alla Polizza
La/e Copertura/e Assicurativa/e scelta/e dall’Assicurato, vengono prestate alle condizioni specificate ai seguenti punti A), B), C) e D):
A) Copertura Assicurativa in caso di Morte dovuta a Infortunio
A.1) Persone Designate coperte
Tutte le Persone Designate che aderiscono alla Copertura Assicurativa sottoscrivendo la Dichiarazione di Adesione.
A.2) Rischio coperto
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n. Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.00064 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987, n. 62).
Il rischio coperto è il caso di Morte dovuta a Infortunio, avvenuta nel periodo di validità della Copertura Assicurativa e non oltre la sua scadenza.
A.3) Indennizzo
L’Impresa corrisponderà all’Assicurato una somma pari al Debito Residuo in linea capitale ed interessi al momento del Sinistro, al netto di eventuali altri Indennizzi già corrisposti per lo stesso Sinistro in virtù di altre Coperture Assicurative previste dalla Polizza.
La somma verrà aumentata della quota interessi della sola rata immediatamente successiva a quella della data del Sinistro stesso.
Per “momento del Sinistro” si intende la data di decesso della Persona Designata.
Nel caso siano assicurate più Persone Designate con riferimento al medesimo Finanziamento, l’Indennizzo previsto per ciascuna Persona Designata è proporzionale al numero delle persone stesse.
Qualora si sia verificato il trasferimento del Finanziamento (ad esempio, nei casi di Surroga), ovvero l’estinzione integrale anticipata del Finanziamento prevista dal precedente Art. 5 – Durata contrattuale e cessazione delle singole posizioni assicurative e l’Assicurato abbia optato per la prosecuzione del Contratto di assicurazione, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato un Indennizzo mediante accredito sul conto corrente indicato ai sensi dell’Art. 5 – Durata contrattuale e cessazione delle singole posizioni assicurative pari al Debito Residuo al momento del Sinistro riferito all’originario piano di ammortamento.
B) Copertura Assicurativa in caso di Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia
B.1) Persone Designate coperte
Tutte le Persone Designate che aderiscono alla Copertura Assicurativa sottoscrivendo la Dichiarazione di Adesione.
B.2) Rischio coperto
La Copertura Assicurativa vale per le Invalidità Permanenti dovute a Infortunio o Malattia rispettivamente occorso o insorta nel periodo di validità della Copertura Assicurativa e non oltre la sua scadenza.
B.3) Carenza
La Copertura Assicurativa per il caso di Invalidità Permanente Totale dovuta a Malattia è soggetta ad un periodo di Carenza di 180 giorni.
Pertanto, in caso di Sinistro conseguente a Malattia insorta entro 180 giorni dalla data di decorrenza, non sarà corrisposto alcun Indennizzo.
La Copertura Assicurativa per il caso di Invalidità Permanente Totale dovuta ad
Infortunio non è soggetta a Carenza.
B.4) Indennizzo
Dopo l’eventuale periodo di Carenza sopraindicato, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato una somma pari al Debito Residuo in linea capitale ed interessi al
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n. Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.00064 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987, n. 62).
momento del Sinistro, al netto di eventuali altri Indennizzi già corrisposti per lo stesso Sinistro in virtù delle altre Coperture Assicurative previste dalla Polizza.
La somma verrà aumentata della quota interessi della sola rata immediatamente successiva a quella della data del Sinistro stesso.
Nel caso siano assicurate più Persone Designate con riferimento al medesimo Finanziamento, l’Indennizzo previsto per ciascuna Persona Designata è proporzionale al numero delle persone stesse.
Qualora si sia verificato il trasferimento del Finanziamento (ad esempio, nei casi di Surroga), ovvero l’estinzione integrale anticipata del Finanziamento prevista dal precedente Art. 5 – Durata contrattuale e cessazione delle singole posizioni assicurative e l’Assicurato abbia optato per la prosecuzione del Contratto di assicurazione, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato un Indennizzo mediante accredito sul conto corrente indicato ai sensi dell’Art. 5 – Durata contrattuale e cessazione delle singole posizioni assicurative pari al Debito Residuo al momento del Sinistro riferito all’originario piano di ammortamento.
C) Copertura Assicurativa in caso di Inabilità Temporanea Totale dovuta ad Infortunio o Malattia
C.1) Persone Designate coperte
Tutte le Persone Designate che, al momento del Sinistro, posseggono i requisiti di Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente.
C.2) Rischio coperto
Il rischio coperto è l’Inabilità Temporanea Totale dovuta ad Infortunio o Malattia occorso o insorta nel periodo di validità della Copertura Assicurativa e non oltre la sua scadenza.
C.3) Franchigia Assoluta
La Copertura Assicurativa per il caso di Inabilità Temporanea Totale dovuta ad Infortunio o Malattia è soggetta ad un periodo di Franchigia Assoluta di 30 giorni.
C.4) Carenza
La Copertura Assicurativa per il caso di Inabilità Temporanea Totale dovuta a Malattia è soggetta ad un periodo di Carenza di 90 giorni. Pertanto, in caso di Sinistro conseguente a Malattia avvenuto entro 90 giorni dalla data di decorrenza, non sarà corrisposto alcun Indennizzo.
La Copertura Assicurativa per il caso di Inabilità Temporanea Totale dovuta ad
Infortunio non è soggetta a Carenza.
C.5) Indennizzo
Dopo il periodo di Franchigia Assoluta sopra indicato, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato, per ogni rata in scadenza nel periodo dell’inabilità, un'Indennità Mensile pari:
a) alla rata in scadenza, se mensile;
b) ad 1/3 della rata in scadenza, se trimestrale;
c) ad 1/6 della rata in scadenza, se semestrale,
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00000 Xxxxxx – Xxx Xxxxxxxx, 00 – tel. 02.49980.1 - fax 00.00000.000 Capitale Sociale € 32.812.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita Iva e n. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 07951160154
n. Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.00064 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987, n. 62).
fino ad un limite massimo, per ciascuna Persona Designata, di 12 Indennità
Mensili per ogni Sinistro e di 24 Indennità Mensili per l’intero periodo
assicurativo. Le rate sono definite dal piano di rimborso in essere con la Banca.
Nel caso siano coperte più Persone Designate con riferimento al medesimo Finanziamento, l’Indennizzo previsto per ciascuna Persona Designata è proporzionale al numero delle persone stesse.
Qualora la Persona Designata, dopo una ripresa dell’attività lavorativa, subisca - prima che siano trascorsi 30 giorni dalla suddetta ripresa - una nuova interruzione di lavoro a seguito della medesima Malattia o del medesimo Infortunio, la Copertura Assicurativa verrà ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di Franchigia Assoluta.
Qualora il nuovo Sinistro sia dovuto a causa diversa dalla precedente, verrà applicato il periodo di Franchigia Assoluta.
La presente Copertura Assicurativa C) non potrà in alcun caso cumularsi con quella della Copertura Assicurativa D) Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia.
Nel caso in cui si sia verificato il trasferimento del Finanziamento (ad esempio, nei casi di Surroga), ovvero l’estinzione integrale anticipata del Finanziamento prevista dal precedente Art. 5 – Durata contrattuale e cessazione delle singole posizioni assicurative e l’Assicurato abbia optato per la prosecuzione del Contratto di assicurazione , l’Indennità Mensile di cui al primo comma del presente punto sarà determinata con riferimento al piano originario di ammortamento, sarà soggetta agli stessi limiti previsti per le Indennità determinate in vigenza del Finanziamento e verrà accreditata sul conto corrente indicato ai sensi dell’Art. 5 – Durata contrattuale e cessazione delle singole posizioni assicurative.
D) Copertura Assicurativa in caso di Ricovero Ospedaliero dovuto ad Infortunio o Malattia
D.1) Persone Designate coperte
Tutti le Persone Designate che, al momento del Sinistro, posseggono i requisiti di Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente.
D.2) Rischio coperto
Il rischio coperto è il Ricovero Ospedaliero dovuto ad Infortunio o Malattia occorso o insorta nel periodo di validità della Copertura Assicurativa e non oltre la sua scadenza.
D.3) Franchigia Assoluta
La Copertura Assicurativa per il caso di Ricovero Ospedaliero dovuto ad Infortunio o Malattia è soggetta ad un periodo di Franchigia Assoluta di 7 giorni. L’inizio del periodo di Franchigia Assoluta coincide con il primo giorno di Ricovero Ospedaliero.
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D.4) Carenza Pag. 9 di 17
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La Copertura Assicurativa per il caso di Ricovero Ospedaliero dovuto a Malattia è soggetta ad un periodo di Carenza di 90 giorni. Pertanto, in caso di Sinistro conseguente a Malattia avvenuto entro 90 giorni dalla data di decorrenza, non sarà corrisposto alcun Indennizzo.
La Copertura Assicurativa per il caso di Ricovero Ospedaliero dovuto ad
Infortunio non è soggetta a Carenza.
D.5) Indennizzo
Dopo il periodo di Franchigia Assoluta sopra indicato, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato, per ogni rata in scadenza nel periodo del Ricovero Ospedaliero, un'Indennità Mensile pari:
a) alla rata in scadenza, se mensile;
b) ad 1/3 della rata in scadenza, se trimestrale;
c) ad 1/6 della rata in scadenza, se semestrale,
fino ad un limite massimo, per ciascuna Persona Designata, di 12 Indennità
Mensili per ogni Sinistro e di 24 Indennità Mensili per l’intero periodo
assicurativo. Le rate sono definite dal piano di rimborso in essere con la Banca.
Nel caso siano assicurate più Persone Designate con riferimento al medesimo Finanziamento, l’Indennizzo previsto per ciascuna Persona Designata è proporzionale al numero delle persone stesse.
Qualora la Persona Designata, a seguito della dimissione da un Istituto di Cura, subisca, prima che siano trascorsi 60 giorni dalla suddetta dimissione, un nuovo Ricovero Ospedaliero a seguito del medesimo Infortunio o della medesima Malattia, la Copertura Assicurativa verrà ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di Franchigia Assoluta. Qualora il nuovo Sinistro sia dovuto a causa diversa dalla precedente, verrà applicato il periodo di Franchigia Assoluta.
La presente Copertura Assicurativa non potrà in alcun caso cumularsi con quella della Copertura Assicurativa C) Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia.
Nel caso in cui si sia verificato il trasferimento del Finanziamento (ad esempio, nei casi di Surroga), ovvero l’estinzione integrale anticipata del Finanziamento prevista dal precedente Art. 5 – Durata contrattuale e cessazione delle singole posizioni assicurative e l’Assicurato abbia optato per la prosecuzione del Contratto di assicurazione, l’Indennità Mensile di cui al primo comma del presente punto sarà determinata con riferimento al piano originario di ammortamento, sarà soggetta agli stessi limiti previsti per le Indennità determinate in vigenza del Finanziamento e verrà accreditata sul conto corrente indicato ai sensi dell’Art. 5 – Durata contrattuale e cessazione delle singole posizioni assicurative.
Art. 8 - Esclusioni
Le Coperture Assicurative non sono operanti per i casi di:
a. dolo dell'Assicurato, del Contraente o della Persona Designata;
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n. Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.00064 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987, n. 62).
b. partecipazione attiva della Persona Designata a: delitti dolosi; fatti di guerra, dichiarata o di fatto, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; risse, tranne per il caso di legittima difesa; atti di terrorismo e sabotaggio;
c. azioni intenzionali della Persona Designata quali: la mutilazione volontaria; Sinistri provocati volontariamente;
d. Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico;
e. Sinistri determinati da stati di ebbrezza o di alcolismo acuto o cronico;
f. infortunio di volo, se la Persona Designata viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
g. partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
h. Infortuni già verificatisi e Xxxxxxxx pregresse alla data di decorrenza dell'assicurazione e loro seguiti e conseguenze;
i. stati depressivi ed affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche;
j. Malattie e/o Infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche;
k. Malattie od Infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di Attività Sportive Professionistiche; sono altresì esclusi i Sinistri derivanti dalla pratica, anche non professionistica, di: pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3° grado, arrampicata libera (free climbing), canoa fluviale oltre il 3° grado, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, sci acrobatico, sci o snow-board estremi, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere. Sono, infine, escluse, le partecipazioni a competizioni (comprese relative prove e allenamenti) organizzate da Federazioni Sportive o per le quali la Persona Designata e/o l’Assicurato percepiscano una qualsiasi forma di remunerazione;
l. sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate;
ed inoltre:
per le Coperture Assicurative Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero dovuti a Infortunio o Malattia:
m. interventi di chirurgia plastica ricostruttiva che non siano resi necessari a seguito di Infortunio; prestazioni aventi finalità estetiche, dietologiche o fitoterapiche;
x. Xxxxxxxx dovuti al parto o a patologie connesse alla gravidanza, aborto volontario non terapeutico, infertilità, sterilità;
o. patologie psichiatriche, check-up di medicina preventiva.
Art. 9 - Determinazione del Premio
I tassi di Premio, comprensivi di imposte, sono da applicarsi all’importo erogato con il Finanziamento – che non potrà superare il limite di € 200.000,00 – in funzione della/e Copertura/e Assicurativa/e scelta/e dall’Assicurato al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione (Copertura Assicurativa 1 e/o Copertura Assicurativa 2).
La determinazione del Premio di Polizza avviene applicando le modalità di calcolo di seguito indicate:
Copertura Assicurativa 1: tasso al lordo delle imposte dello 0,95% da moltiplicare per il capitale totale assicurato;
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Copertura Assicurativa 2: tasso al lordo delle imposte dello 0,55% da moltiplicare per il capitale totale assicurato;
Il Premio, determinato “una tantum” per il periodo assicurativo, viene corrisposto dal Contraente all’Impresa per conto dei propri clienti che hanno aderito alla Polizza in qualità di Assicurati.
Resta inteso che i costi connessi alla Polizza restano ad esclusivo carico dell’Assicurato che, pertanto, sarà obbligato a rimborsare al Contraente l’importo del Premio versato all’Impresa nel suo interesse.
Art. 10 - Rimborso del Premio
Il rimborso del Premio è ammesso esclusivamente nei seguenti casi:
a) Accollo del Finanziamento;
b) estinzione integrale anticipata del Finanziamento, escluso il caso di Xxxxxxxx pagato in relazione alla Copertura Assicurativa di cui alle lettere A) e B) dell’Art. 7 - Prestazioni assicurative relative alla Polizza;
c) trasferimento del Finanziamento (ad esempio, nei casi di Xxxxxxx),
salvo il caso in cui l’Assicurato, limitatamente ai casi di cui alle lettere b) e c), non abbia optato per mantenere in vigore il Contratto di assicurazione ai sensi del precedente Art. 5 – Durata contrattuale e cessazione delle singole posizioni assicurative.
Il rimborso, per ciascuna delle Coperture Assicurative in vigore alla data in cui si verifica l’evento che ne determina la richiesta, viene effettuato dall’Impresa all’Assicurato secondo la formula seguente:
Pr = Pu * (Dr / Dp)
dove:
Pr = Premio da rimborsare all’Assicurato;
Pu = Premio Unico, al netto delle imposte, corrisposto dall’Assicurato all’atto della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione;
Dr = Xxxxxx residua del periodo assicurativo, espressa in numero di mesi interi, alla data dell’evento che determina la richiesta di rimborso;
Dp = Durata dell’intero periodo assicurativo espressa in numero di mesi interi.
In questi casi l’Impresa tratterrà le spese di emissione della Polizza e quelle di rimborso, rispettivamente pari a € 5,00 ed € 10,00. Qualora il Premio da restituire risultasse pari o inferiore al totale dei suddetti importi, non si darà luogo ad alcun rimborso.
In caso di estinzione parziale del Finanziamento o di modifica della durata, non si darà luogo ad alcun rimborso e l’Indennizzo resterà commisurato all’originario piano di ammortamento.
Negli altri casi non previsti dal presente articolo il Premio rimane acquisito dall’Impresa ai sensi dell’art. 1896 Codice Civile.
Art. 11 - Somme assicurate
Le Indennità massime assicurate dall’Impresa con riferimento al Finanziamento assistito dalla presente Xxxxxxx, sono di:
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a) per ciascuna delle Coperture Assicurative di cui all’Art. 7 – Prestazioni assicurative relative alla Polizza , lettere A) Morte dovuta a Infortunio e B) Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia, un importo fino a € 200.000,00;
b) per ciascuna delle Coperture Assicurative di cui all’Art. 7 – Prestazioni Assicurative relative alla Polizza, lettere C) Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia e D) Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, un'Indennità Mensile fino a € 1.600,00.
Art. 12 - Denuncia dei Sinistri – Documentazione - Criteri di liquidazione
In caso di Sinistro l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Impresa e produrre la documentazione di seguito indicata:
per la Copertura Assicurativa A) Morte da Infortunio:
l’Assicurato deve denunciare il decesso della Persona Designata entro 15 giorni da quando questo si è verificato.
La denuncia deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora dell’evento e una circostanziata descrizione dei fatti.
L’Assicurato e gli aventi diritto della Persona Designata devono inoltre:
– sciogliere da ogni riserbo i medici che hanno eventualmente avuto in cura la Persona Designata;
– consentire le indagini e gli accertamenti necessari da parte di persone di fiducia dell’Impresa.
Documentazione
– certificato di morte;
– relazione medica sulle cause del decesso;
– ulteriore documentazione di carattere sanitario eventualmente ritenuta necessaria dall’Impresa;
– qualora si sia verificata l’estinzione integrale anticipata del Finanziamento, copia del piano originario di ammortamento.
Criteri di liquidazione
La Copertura Assicurativa A) è valida per la Persona Designata.
Per la Copertura Assicurativa B) Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia, l’Assicurato deve denunciare l’Infortunio o la Malattia entro 15 giorni da quando, secondo parere medico, si possa ritenere che l’Infortunio o la Malattia stessi, per le loro caratteristiche e presumibili conseguenze, possano interessare le Coperture Assicurative prestate.
Documentazione
– dichiarazione compilata dal medico curante attestante la diagnosi;
– documentazione sanitaria comprovante l’Invalidità Permanente;
– qualora si sia verificata l’estinzione integrale anticipata del Finanziamento, copia del piano originario di ammortamento.
Criteri di liquidazione
La Copertura Assicurativa B) è valida per la Persona Designata.
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L’accertamento del grado di invalidità viene effettuato secondo i parametri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli infortuni e le malattie professionali, con riferimento alle disposizioni contenute nel Testo Unico disciplinante la materia di cui al D.Lgs. n° 38 del 2000 e successive modifiche o integrazioni.
Limitatamente all’Invalidità Permanente da Malattia, l’accertamento del grado di invalidità viene effettuato non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla data della denuncia della Malattia.
La Persona Designata deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli disposti dall’Impresa, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine sciogliendo qualsiasi medico dal segreto professionale.
Qualora l’Infortunio o la Malattia colpiscano un soggetto già affetto da altri Infortuni o Malattie, non è considerato risarcibile il maggior pregiudizio derivante dalle condizioni patologiche preesistenti.
Nel corso del periodo assicurativo le Invalidità Permanenti Totali già in essere ed accertate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione, sia in caso di aggravamento sia in caso di concorrenza con nuovi Infortuni o nuove Malattie.
Nel caso, quindi, l’Infortunio o la Malattia colpiscano un soggetto la cui invalidità sia già stata accertata per una causa precedente, la valutazione dell’ulteriore invalidità andrà effettuata in modo autonomo, senza tenere conto del maggior pregiudizio arrecato dalla precedente condizione menomativa.
Per la Copertura Assicurativa C) Inabilità Temporanea Totale dovuta ad Infortunio o Malattia
Documentazione
Entro i 15 giorni successivi alla scadenza della prima rata coperta dal Contratto di assicurazione, e così entro la data di scadenza di ogni successiva rata coperta dal Contratto di assicurazione, l’Assicurato dovrà presentare:
− certificazione del medico curante contenente la causa del Sinistro, la diagnosi e la prognosi;
− in caso di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, copia della Cartella Clinica.
Nel caso in cui si siano verificati l’estinzione integrale anticipata del Finanziamento o il trasferimento del Finanziamento stesso (ad esempio, nei casi di Xxxxxxx) ai sensi del precedente Art. 5 – Durata contrattuale e cessazione delle singole posizioni assicurative, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del Sinistro, dovrà presentare, oltre alla documentazione di cui sopra, copia del piano originario di ammortamento.
Criteri di liquidazione
La Copertura Assicurativa è valida solo se l’Assicurato sta svolgendo, al momento del Sinistro, un’attività lavorativa di tipo autonomo ovvero di lavoro dipendente.
L’Impresa si riserva la possibilità di richiedere documentazione rilasciata dall’autorità amministrativa o da associazioni di categoria, ovvero copia del contratto di assunzione.
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Per la Copertura Assicurativa D) Ricovero Ospedaliero dovuto ad Infortunio o Malattia
Documentazione:
Entro i 15 giorni successivi alla scadenza della prima rata coperta dal Contratto di assicurazione, e così entro la data di scadenza di ogni successiva rata coperta dal Contratto di assicurazione, l’Assicurato dovrà presentare:
− documentazione sanitaria comprovante il Ricovero Ospedaliero;
− non appena disponibile, eventualmente anche oltre il termine sopra indicato, copia delle Cartelle Cliniche e lettera di dimissione dall’Istituto di Cura.
Nel caso in cui si siano verificati l’estinzione integrale anticipata del Finanziamento o il trasferimento del Finanziamento stesso (ad esempio, nei casi di Xxxxxxx) ai sensi del precedente Art. 5 – Durata contrattuale e cessazione delle singole posizioni assicurative, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del Sinistro, dovrà presentare, oltre alla documentazione di cui sopra, copia del piano originario di ammortamento.
Criteri di liquidazione
La Copertura Assicurativa D) è valida solo se l’Assicurato sta svolgendo, al momento del Sinistro, un’attività lavorativa di tipo autonomo ovvero di lavoro dipendente.
L’Impresa si riserva la possibilità di richiedere documentazione rilasciata dall’autorità amministrativa o da associazioni di categoria, ovvero copia del contratto di assunzione.
Disposizioni comuni per tutte le Coperture Assicurative
L'Impresa si riserva in ogni caso di richiedere o disporre:
− accertamenti medici o documentazioni atte ad una corretta valutazione del Sinistro;
− copia del contratto di Finanziamento;
− documentazione rilasciata dall’autorità amministrativa o da associazioni di categoria, ovvero copia del contratto di assunzione, per valutare, in funzione dell’attività lavorativa che la Persona Designata sta svolgendo al momento del Sinistro, se e quale Copertura Assicurativa è attivabile.
L’Assicurato, la Persona Designata od i suoi aventi causa, devono infine:
− sciogliere da ogni riserbo i medici curanti;
− consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie, da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia dell’Impresa, il cui costo sarà a totale carico dell’Impresa medesima.
Art. 13 - Pagamento dell’Indennizzo
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, l’Impresa, previo accordo con l’Assicurato, si impegna a liquidare all’Assicurato stesso le Indennità dovute entro i 30 giorni successivi.
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Nel caso in cui si siano verificati l’estinzione integrale anticipata del Finanziamento ovvero il trasferimento del Finanziamento stesso (ad esempio, nei casi di Xxxxxxx) previsti dal precedente Art. 5 – Durata contrattuale e cessazione delle singole posizioni assicurative e l’Assicurato abbia optato per la prosecuzione del Contratto di assicurazione, l’Impresa liquiderà gli Indennizzi dovuti ai sensi di Polizza direttamente all’Assicurato sul conto corrente indicato ai sensi dell’Art. 5 – Durata contrattuale e cessazione delle singole posizioni assicurative.
Art. 14 - Altre assicurazioni
Resta convenuto che le Coperture Assicurative prestate dall’Impresa con la presente Polizza possono cumularsi con quelle di altre polizze di assicurazione a favore del/gli Assicurato/i e/o della/e Persona/e Designata/e.
Art. 15 - Estensione territoriale
Le Coperture Assicurative hanno validità in tutti i paesi del mondo.
Gli accertamenti e la liquidazione dei Sinistri – in valuta corrente – verranno comunque effettuati in Italia.
Art. 16 - Cessione della Polizza
L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dal presente Contratto di assicurazione.
Art. 17 - Arbitrato
L’Assicurato e l’Impresa hanno la facoltà di rimettere alla decisione di un collegio di tre medici le eventuali controversie su natura e valutazione delle lesioni, degli Infortuni, delle Malattie o sul grado di inabilità e/o invalidità oggetto delle Coperture Assicurative prestate con la presente Polizza.
In tal caso l’Assicurato e l’Impresa conferiranno mandato, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Tale luogo si intende la città sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicina all’Assicurato.
L’Assicurato e l’Impresa sostengono le proprie spese e remunerano il medico da esse designato, contribuendo ognuna per la metà delle spese e competenze del terzo medico. Le decisioni del Collegio dei Medici sono prese a maggioranza di voti e sono vincolanti per le parti.
Art. 18 - Mediazione e Foro competente
In tutti i casi in cui le parti intendano rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicurativi, esse devono, ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia, del luogo in cui è stata stipulata la Polizza o ove ha sede l’Impresa.
In tal caso, l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi.
Resta in ogni caso ferma la possibilità, per Impresa e Assicurato, di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Per qualunque controversia derivante dall’applicazione od interpretazione della presente Polizza il Foro competente sarà quello di residenza della parte attrice, ad eccezione del caso in cui l’Assicurato rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. N. 206/2005.
UBI Ass. 1285
Ed. 02/04/2012
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UBI Assicurazioni S.p.A. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di F&B Insurance Holding S.A./N.V.
00000 Xxxxxx – Xxx Xxxxxxxx, 00 – tel. 02.49980.1 - fax 00.00000.000 Capitale Sociale € 32.812.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita Iva e n. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 07951160154
n. Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.00064 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987, n. 62).
In tale ultimo caso sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio elettivo dell’Assicurato.
Art. 19 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, dell’Assicurato o della Persona Designata relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione della Copertura Assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Resta inteso che, ai fini di quanto sopra, l’Assicurato deve dare comunicazione all’Impresa della perdita dei requisiti di assicurabilità in capo alle Persone Designate.
Art. 20 - Prescrizione
I diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fondano (Art. 2952 del Codice Civile).
Art. 21 - Rinuncia alla rivalsa
L’Impresa rinuncia a favore dell’Assicurato, delle Persone Designate e dei loro aventi diritto, al diritto di surroga di cui all’ art. 1916 C.C verso i terzi responsabili dei Sinistri.
Art. 22 - Modifiche al Contratto di assicurazione
Le eventuali modifiche al Contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 23 - Imposte ed oneri fiscali
Le imposte d’assicurazione ed eventuali altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi alla Polizza, sono a carico dell’Assicurato.
Art. 24 - Forma delle comunicazioni
Salvo dove espressamente derogato, tutte le comunicazioni tra l’Assicurato, il Contraente, la Persona Designata l’Impresa dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata, fax o altra forma scritta. Eventuali comunicazioni da parte dell’Impresa all’Assicurato e alla Persona Designata saranno indirizzate al domicilio come risultante dalla Dichiarazione di Adesione.
Art. 25 - Legge applicabile
La Legge applicabile al Contratto di assicurazione è quella Italiana.
UBI Assicurazioni S.p.A.
UBI Ass. 1285
Ed. 02/04/2012
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MOD. UBI Ass. 1285 ed. 02/04/2012