DOCUMENTO DI SINTESI
DOCUMENTO DI SINTESI
GARANZIA DI COOPERFIDI ITALIA SOC. COOP. : Garanzia connessa con operazione di natura commerciale
FRONTESPIZIO DEL CONTRATTO DI GARANZIA
Documento redatto ai sensi del D. lgs. 385/93 e succ. mod. (Testo Unico Bancario) e del Provvedimento del 29 luglio 2009 e succ. mod. della Banca d’Italia
VERSIONE N. C1/2022 (DECORRENZA 13/01/2022)
Riepilogo delle condizioni contrattuali ed economiche praticate da Cooperfidi Italia soc. coop. al CLIENTE in relazione al rilascio della garanzia.
NATURA DELLA GARANZIA
La natura e le modalità di funzionamento della garanzia sono indicate dall’atto di fidejussione rilasciato da Cooperfidi Italia Soc. Coop. al Soggetto beneficiario sotto indicato.
La garanzia assiste una prestazione (prestazione “di dare” o “di fare”) che il Cliente è tenuto ad effettuare a favore del Soggetto beneficiario.
La garanzia potrà essere “a prima richiesta” o “sussidiaria”.
La garanzia è separata e distinta da ogni altra garanzia acquisita nell’ambito della medesima prestazione.
FORMA TECNICA E COSTO DELLA GARANZIA
CLIENTE:
FORMA TECNICA:
IMPORTO DELLA GARANZIA:
SPESE DI SEGRETERIA:
DIRITTI DI ISTRUTTORIA:
COMMISSIONI DI GARANZIA:
SOGGETTO BENEFICIARIO:
Il Cliente si impegna a versare le somme sopra specificate a titolo di “diritti di istruttoria” e di “commissioni di garanzia” (queste ultime vengono corrisposte in un’unica soluzione anticipata) contestualmente alla firma del Contratto di garanzia.
COSTO PER EVENTUALI e SUCCESSIVE “CONFERME DELLA GARANZIA”
Il Cliente dovrà corrispondere i seguenti corrispettivi, aggiuntivi:
• un importo a titolo di “SPESE DI SEGRETERIA”, in vigore alla data della conferma di garanzia;
• un importo a titolo di “COMMISSIONI DI GARANZIA”, nel caso di una variazione della durata dell’operazione (nuova scadenza) oppure della modifica in aumento dell’importo dell’operazione. Le
“commissioni per la conferma della garanzia” sono indicate nel foglio informativo vigente alla data della domanda di “conferma della garanzia” nella sezione ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI-EVENTUALI ULTERIORI COSTI AGGIUNTIVI.
Per il prolungamento della durata, l’importo delle commissioni aggiuntive è pari al prodotto tra i seguenti fattori: a) importo in euro della garanzia di Cooperfidi Italia; b) valore percentuale delle “commissioni per la conferma di garanzia”, in vigore alla data della conferma di garanzia; c) maggior numero di anni di durata della garanzia (calcolato come rapporto tra numero dei mesi e 12).
Per l’incremento dell’importo dell’operazione, l’ammontare delle commissioni aggiuntive è pari al prodotto tra i seguenti fattori: a) maggior importo in euro della garanzia di Cooperfidi Italia; b) valore percentuale delle “commissioni per la conferma di garanzia”, in vigore alla data della conferma di garanzia; c) durata residua in anni della garanzia (calcolato come rapporto tra numero dei mesi e 12).
Il Cliente verserà le “SPESE DI SEGRETERIA” contestualmente alla presentazione della “Domanda di Conferma della Garanzia”; le “COMMISSIONI DI GARANZIA” aggiuntive dovranno essere versate a seguito di richiesta scritta da parte Cooperfidi Italia.
SPESE PER EFFETTUARE L’AUTENTICA NOTARILE: nel caso in cui il Soggetto beneficiario della garanzia richieda che la stessa sia prodotta con firma originale e autenticata dal Notaio, il costo della relativa prestazione sarà a carico del Cliente. Il Notaio fatturerà tale costo direttamente al Cliente.
SPESE PER OTTENERE COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL RAPPORTO DI XXXXXXXX,
A RICHIESTA DEL CLIENTE: 1 euro per pagina (costo complessivo massimo 100 euro). Tale previsione non si applica per ottenere una copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore, che rimane gratuita.
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA RILASCIATA DA COOPERFIDI ITALIA
La garanzia tecnicamente si configura nel rilascio di una fidejussione, ovvero quell’atto mediante il quale una parte (fideiussore) - in questo caso Cooperfidi Italia - si obbliga verso il Soggetto beneficiario (creditore), garantendo
l’adempimento di un’obbligazione altrui – in questo caso, l’obbligazione assunta dal Cliente (debitore principale).
La garanzia prestata è, di norma, a “prima richiesta”: in caso di escussione della garanzia, a seguito dell’inadempimento del Cliente, Cooperfidi Italia provvederà al pagamento del beneficiario dietro semplice richiesta scritta
Esistono tuttavia ipotesi particolari di operazioni assistite da garanzia “sussidiaria”: in questo caso, a seguito dell’inadempimento del Cliente, Cooperfidi Italia è tenuta a pagare il Soggetto beneficiario, solo dopo che quest’ultimo abbia escusso il debitore principale.
Il rischio tipico del prodotto/servizio: in seguito al pagamento della garanzia, effettuato da Cooperfidi Italia al beneficiario, il cliente inadempiente è obbligato a rimborsare Cooperfidi Italia le somme corrisposte.
Con il pagamento della garanzia al beneficiario, il rapporto di garanzia si chiude trasformandosi da credito “di firma” a credito “per cassa”, con conseguente obbligo per Cooperfidi Italia di dover segnalare il nominativo del cliente al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia (denominato “Centrale dei rischi”), nella categoria di censimento “sofferenze” (Circolare n. 139/1991 di Banca d’Italia).
Qualora la garanzia sia assistita da fondi pubblici di agevolazione (a titolo indicativo e non esaustivo: il Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/1996) il rischio che grava sul cliente è quello di essere sottoposto alla revoca dell’aiuto pubblico e di dover rimborsare il valore dell’“equivalente sovvenzione”, vale a dire il valore economico effettivo dell’aiuto, all’Amministrazione competente. Ciò può avvenire in caso di inadempienza del Cliente rispetto agli obblighi a suo carico o ai requisiti previsti dai regolamenti, rilevata in fase di rendicontazione o di controllo successivo.
Per accettazione,
Luogo e Data, Bologna / /
Firma CLIENTE
Firma Cooperfidi Italia soc. coop.
CONTRATTO DI GARANZIA
tra
Cooperfidi Italia soc. coop. con sede legale in xxx X.Xxxxxxx, 0/0 – 00000 Xxxxxxx, codice fiscale 10732701007, iscrizione all'Albo degli INTERMEDIARI FINANZIARI EX. ART.106 TUB (C.D. ALBO UNICO) n. 100, Codice Meccanografico n. 19549, numero di iscrizione al REA BO483612, in persona del legale rappresentante , nato ( ) il _/_/ domiciliato per la carica presso la sede sociale (denominata in seguito anche Cooperfidi Italia)
E
, con sede legale in VIA ( ), codice fiscale , in persona del titolare/legale rappresentante, (nato a ( ), , residente in ( ), (denominata in seguito anche CLIENTE
PREMESSO CHE
0.xx CLIENTE ha sottoscritto una “Domanda di Garanzia” rivolta a Cooperfidi Italia, per richiedere la concessione di una garanzia in favore del Soggetto Beneficiario (quest’ultimo è indicato a pag.1 del Documento di Sintesi). La garanzia coprirà il mancato adempimento di obblighi discendenti da un contratto di natura commerciale, oppure il mancato adempimento di specifici obbligh i di legge;
2. Cooperfidi Italia ha deliberato di rilasciare, a favore del Soggetto Beneficiario menzionato, una garanzia con le caratteristiche previste nel Documento di Sintesi a pag. 1;
0.xx Documento di Sintesi costituisce il frontespizio del presente Contratto di Garanzia e, a seguito di specifica richiesta del CLIENTE
(formulata nella “Domanda di Garanzia”), ne è parte integrante;
0.xx “Documento di Sintesi” a pag. 1, riporta: a) le specifiche della garanzia; b) le condizioni economiche applicate e le spese a carico per il rilascio al CLIENTE della garanzia;
0.xx CLIENTE ha preso visione della “Guida pratica sull’Arbitro Bancario e Finanziario” e del Foglio Informativo vigente;
0.xx CLIENTE ha preso visione del vigente Statuto di Cooperfidi Italia.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.
Art. 2 (Oggetto e validità del Contratto di Garanzia) - Cooperfidi Italia soc. coop., una volta sottoscritto il presente Contratto di Garanzia, provvederà a rilasciare garanzia (mediante una “lettera di garanzia” o uno specifico “atto di fidejussione”) al Soggetto Beneficiario nelle forme con esso convenute.
Cooperfidi Italia soc. coop. provvederà ad informare il CLIENTE del rilascio della predetta garanzia, inviandogli una copia della
“lettera di garanzia” /dell’”atto di fidejussione”.
Il Contratto di Garanzia produce i suoi effetti giuridici, ai sensi dell’art. 1353 e ss. del codice civile, con il perfezionamento del contratto di natura commerciale citato al punto 1 delle Premesse oppure con il compimento di un atto previsto da specifiche disposizioni di legge, anch’esso indicato al punto 1 delle Premesse.
Il mancato perfezionamento del contratto di natura commerciale di cui al punto 1 delle Premesse oppure il mancato o inesatto compimento di un atto di cui al punto 1 delle Premesse deve essere comunicato dal CLIENTE a Cooperfidi Italia soc. coop.
Art. 3 (Corrispettivi) - Per il rilascio della garanzia, definita all’art. 2, il CLIENTE deve corrispondere a Cooperfidi Italia soc. coop. i corrispettivi a titolo di “spese di segreteria” alla presentazione della “Domanda di Garanzia”, ed i corrispettivi a titolo di “diritti di istruttoria” e di “commissioni di garanzia” contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto di Garanzia, secondo gli importi specificati nel Documento di Sintesi, che costituisce il frontespizio del presente Contratto ed è parte integrante dello stesso. Le “commissioni di garanzia” vengono corrisposte dal CLIENTE in un’unica soluzione anticipata (versamento una tantum).
Il CLIENTE, con la firma della Domanda di Garanzia, ha conferito il proprio consenso, che qui viene confermato, affinché, nelle fattispecie di “non validità” previste al terzo e quarto capoverso dell’art. 2, le “spese di segreteria” ed i “diritti di istruttoria” versati non gli saranno restituiti in quanto costituiscono il compenso previsto a copertura degli oneri di gestione comunque sostenuti da Cooperfidi Italia.
Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non sorga l’obbligazione principale (condizioni indicate all’art 2, terzo e quarto capoverso) nonostante il rilascio della “lettera di garanzia” / “atto di fidejussione” di Cooperfidi Italia soc. coop., il CLIENTE non sarà tenuto a riconoscere a Cooperfidi Italia le “commissioni di garanzia” previste dal Documento di Sintesi, pertanto quanto versato a titolo di “commissioni di garanzia” sarà rimborsato al cliente.
Art. 4 (Modifiche dei corrispettivi) - Nel caso la garanzia venga rilasciata per un importo o una durata differenti rispetto a quelle già comunicate a Cooperfidi Italia soc. coop., e in base alle quali è stato effettuato il calcolo delle “commissioni di garanzia” di cui all’art. 3, Cooperfidi Italia invierà al CLIENTE il nuovo Documento di Sintesi, che sostituisce quello comunicato con il presente contratto. In tal caso, qualora il nuovo corrispettivo fosse maggiore di quello inizialmente previsto, il CLIENTE provvederà al pagamento di quanto dovuto a Cooperfidi Italia soc. coop, contestualmente alla sottoscrizione del nuovo Documento di Sintesi, che sarà inviato mediante posta elettronica certificata indicata dal CLIENTE nella Domanda di Garanzia o in comunicazioni successive.
In caso contrario, qualora il nuovo corrispettivo fosse minore di quello inizialmente previsto, Cooperfidi Italia soc. coop. provvederà senza indugio al ristorno di quanto dovuto al CLIENTE.
Art. 5 (Garanzia) – L’emissione della “lettera di garanzia” o dell’“atto di fidejussione” è subordinata all'incasso dei corrispettivi di
cui all’art. 3 dovuti dal CLIENTE, conformemente a quanto precisato nel Foglio Informativo.
Il CLIENTE prende atto che Cooperfidi Italia soc. coop. può inoltrare richieste di riassicurazione e controgaranzia al Fondo di Garanzia ex L. 662/96, ad altri Fondi Pubblici e Fondi di Intermediari Finanziari. A tal fine il CLIENTE autorizza Cooperfidi Italia soc. coop. ad utilizzare i dati contenuti nel “modulo di domanda” ed ogni altro documento/informazione fornito dallo stesso che sia propedeutico all’ottenimento della controgaranzia manlevando Cooperfidi Italia da ogni responsabilità circa la veridicità dei dati.
Il CLIENTE prende atto che, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato del CE e della Comunicazione 2008/C155/02, la garanzia può essere considerata “Aiuto di Stato” qualora fornita con il concorso di risorse di origine pubblica. In tal caso, la garanzia è concessa in regime di “de minimis”.
Art. 6 (Rendiconto) - Per tutta la durata della garanzia prestata, Cooperfidi Italia soc. coop. invierà al CLIENTE una comunicazione analitica, almeno annuale, che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. In mancanza di opposizione scritta da parte del CLIENTE, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. La comunicazione periodica è effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto e del documento di sintesi delle principali condizioni economiche. Se le condizioni economiche in vigore non sono variate rispetto alla comunicazione precedente, l’invio o la consegna del documento di sintesi possono essere omessi a condizione che: a) in qualsiasi momento del rapporto il CLIENTE possa ottenere gratuitamente da Cooperfidi Italia xxx.xxxx. copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore o b) il cliente che abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche possa accedere al documento di sintesi aggiornato, in qualsiasi momento, tramite il sito web dell’intermediario o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.
Rimane salvo il diritto del CLIENTE ad ottenere, a proprie spese, entro 90 gg. dalla richiesta e anche dopo la chiusura dell’operazione di garanzia, copia della documentazione sugli interventi in garanzia effettuati da Cooperfidi Italia negli ultimi dieci anni a favore del CLIENTE stesso. Le spese per ottenere copie della documentazione sono le seguenti: 1 euro per pagina / massimo 100 euro.
Alla scadenza della garanzia prestata da Cooperfidi Italia soc. coop. il CLIENTE riceverà formale comunicazione di avvenuta estinzione della garanzia.
Art. 7 (Controlli) – La garanzia rilasciata potrà essere assistita dalla riassicurazione, dalla cogaranzia e/o della controgaranzia prestate dal Fondo di cui alla L. 662/96 o da altri Istituti e/o Confidi e/o Fondi di Garanzia attivi o che saranno attivati. In tal caso il CLIENTE acconsente fin d'ora di fornire a Cooperfidi Italia tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle attività di vigilanza da parte delle autorità preposte ai controlli per la gestione dei Fondi/Istituti/Confidi sopracitati.
Il CLIENTE dichiara di essere consapevole che, sulle operazioni controgarantite dal FEI, la Corte dei Conti Europea ed i Funzionari della Commissione Europea possono in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni. Il CLIENTE riconosce che il FEI, gli agenti del FEI, la Corte dei Conti della Comunità Europea (CCE), la commissione e gli agenti della Commissione, compreso l'OLAF, hanno il diritto di effettuare controlli e di chiedere informazioni in relazione all'accordo e alla sua esecuzione. Il CLIENTE consente al FEI e ai suoi agenti, al CCE, alla Commissione e agli agenti di controllare le sue attività aziendali, i suoi libri e i suoi registri. Poiché questi controlli possono includere ispezioni in loco il CLIENTE consente l'accesso ai suoi locali, al FEI e ai suoi agenti, alla CCE, alla Commissione e a gli agenti durante il normale orario di lavoro
Art. 8 (Risoluzione ed inefficacia del contratto di garanzia) – Il presente Contratto di Garanzia si intenderà automaticamente risolto, senza necessità per Cooperfidi Italia soc. coop. di preventiva comunicazione al CLIENTE, nel caso non sorga l’obbligazione principale (condizioni indicate all’art 2, terzo e quarto capoverso).
Art. 9 (Recesso, termine ed estinzione anticipata) - Il CLIENTE ha diritto di recedere dal Contratto di Garanzia subordinatamente al rilascio a cura del Soggetto Beneficiario di una dichiarazione che liberi in modo definitivo Cooperfidi Italia soc. coop. dall’obbligo fideiussorio ed ogni connesso onere economico.
Il presente Contratto di Garanzia termina con:
• il puntuale adempimento di tutte le obbligazioni dedotte nel contratto di natura commerciale citato al punto 1 delle Premesse oppure nelle disposizioni di legge di cui al punto 1 delle Premesse, salvo diversa ed espressa durata della validità della garanzia prevista nella “lettera di garanzia” o nell’“atto di fideiussione”;
• il rilascio di una formale quietanza liberatoria da parte del Soggetto Beneficiario, solo nei casi in cui a prevederla sia il contratto di natura commerciale di cui al punto 1 delle Premesse oppure le disposizioni di legge di cui al punto 1 delle Premesse.
L’estinzione anticipata della obbligazione principale determina l’estinzione anticipata della garanzia di Cooperfidi Italia, sempre subordinatamente al rilascio a cura del Soggetto beneficiario di una dichiarazione che liberi in modo definitivo Cooperfidi Italia soc. coop. dall’obbligo fideiussorio ed ogni connesso onere economico.
In caso di recesso o di estinzione anticipata della obbligazione principale che determina l’estinzione anticipata della garanzia di Cooperfidi Italia, non è previsto alcun rimborso degli importi pagati dal CLIENTE a titolo di “spese di segreteria”, “diritti di istruttoria” e “commissioni di garanzia” di cui all’art. 3.
Art. 10 (Modifiche unilaterali) - Nel rispetto di quanto previsto dall’ art. 118 del D. Lgs. 385/93 e succ. mod., Cooperfidi Italia soc. coop. si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, in presenza di giustificato motivo, le condizioni previste dal presente contratto, anche in senso sfavorevole al CLIENTE, dandone a quest’ultimo comunicazione di “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di due mesi. Le modifiche si intendono approvate qualora il CLIENTE non receda dal contratto entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione secondo le modalità previste all’art. 9.
Art. 11 (Conferma di garanzia) - Qualora si rendesse necessario effettuare una “Conferma di Garanzia”, il CLIENTE verserà a Cooperfidi Italia soc. coop. i corrispettivi a titolo di “spese di segreteria” e di “commissioni di garanzia” dovuti sulla base dei criteri di calcolo e delle modalità di versamento definiti nel Documento di Sintesi.
Art. 12 (Escussione) - I termini e le modalità dell’eventuale escussione della garanzia sono disciplinati nella “lettera di garanzia” /”
atto di fidejussione”. In caso di escussione della garanzia, Cooperfidi Italia soc. coop. potrà esercitare nei confronti del CLIENTE e
degli eventuali garanti il diritto di surroga e di rivalsa per le somme pagate senza che possa essere opposta eccezione alcun a, intendendosi fin d’ora rimosso ogni obbligo di reintegro delle ragioni di credito del CLIENTE. Il CLIENTE e gli eventuali garanti devono a Cooperfidi Italia soc. coop., oltre all’importo da quest’ultimo corrisposto al Beneficiario, il rimborso di eventuali spese sostenute per il recupero del credito.
Resta ferma la facoltà di Cooperfidi Italia soc. coop. di effettuare, in qualsiasi momento la cessione a terzi del proprio credito. Delle cessioni Cooperfidi Italia soc. coop. darà comunicazione al CLIENTE ai sensi di legge.
A seguito del pagamento conseguente all'escussione della garanzia, Cooperfidi Italia soc. coop. ha diritto di compensare il credito vantato, ancorché liquido ed esigibile, con le quote, le cauzioni e qualsiasi altra somma dal CLIENTE versata e detenuta da Cooperfidi Italia soc. coop. in relazione al rapporto instaurato, in conformità a quanto indicato nello Statuto di Cooperfidi Italia soc. coop., senza obbligo di preavviso o formalità.
Art. 13 (Comunicazioni) - Tutte le comunicazioni previste e valide ai sensi del presente contratto possono essere effettuate da Cooperfidi Italia soc. coop. al CLIENTE con le seguenti modalità: a) raccomandata A/R all’indirizzo della sede legale dichiarato dal CLIENTE nella domanda di garanzia o in comunicazioni successive; b) fax (se disponibile) indicato dal CLIENTE nella Domanda di Garanzia o in comunicazioni successive; c) posta elettronica certificata indicata dal CLIENTE nella Domanda di Garanzia o in comunicazioni successive.
Il CLIENTE si impegna a comunicare a Cooperfidi Italia soc. coop. il cambiamento dei propri indirizzi e recapiti.
Tutte le comunicazioni previste e valide ai sensi del presente contratto possono essere effettuate dal CLIENTE a Cooperfidi Italia soc. coop. con le seguenti modalità: a) raccomandata A/R all’indirizzo xxx Xxxxxxx 0/0 – 00000 Xxxxxxx; b) al numero di fax 051 – 00.00.000; c) all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Cooperfidi Italia soc. coop. si impegna a comunicare al CLIENTE il cambiamento dei propri indirizzi e recapiti.
Art. 14 (Informazioni sull’andamento del rapporto garantito) - Il CLIENTE si impegna a fornire tempestivamente a Cooperfidi Italia:
• copia del contratto stipulato con il Soggetto Beneficiario;
• tutti i documenti e le informazioni che Cooperfidi Italia ritenga opportuno acquisire nel corso del rapporto, al fine di
monitorare la regolarità nell’adempimento dell’obbligazione principale assunta dal CLIENTE;
• qualsivoglia informazione inerente il rapporto garantito con particolare riguardo a eventi che possano pregiudicarne il buon esito;
• informazioni, e relativa documentazione, circa lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della società/ente ovvero, il ricorso a una procedura concordataria e/o fallimentare.
Art. 15 (Perfezionamento) - Il presente contratto si considererà perfezionato nel momento della sottoscrizione del medesimo di entrambe le parti e del pagamento dei corrispettivi previsti all’art. 3 del presente Contratto di Garanzia. La sottoscrizione potrà avvenire anche mediante scambio di corrispondenza per raccomandata A/R o mediante scambio di documento elettronico digitalmente firmato su posta elettronica certificata.
Art. 16 (Reclami) - Il CLIENTE può presentare reclamo a Cooperfidi Italia soc. coop. per lettera raccomandata A/R o via e-mail
all’indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Cooperfidi Italia soc. coop. deve evadere la risposta al reclamo entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso. La procedura è gratuita per il CLIENTE, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata da Cooperfidi Italia soc. coop.
Se Cooperfidi Italia soc. coop. accoglie le ragioni del CLIENTE, comunica i tempi tecnici per la risoluzione dell’anomalia. Qualora il CLIENTE sia rimasto insoddisfatto dal ricorso a Cooperfidi Italia soc. coop., prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Cooperfidi Italia soc. coop.
Cooperfidi Italia soc. coop. mette a disposizione del CLIENTE - presso i propri locali e sul proprio sito internet - le guide relative
all’accesso all’ABF.
Art. 17 (Legge applicabile e foro competente) - Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra il CLIENTE e Cooperfidi Italia soc. coop. è competente il Foro di Bologna.
Per accettazione,
Luogo e Data, Bologna / /
Timbro e Firma CLIENTE
Timbro e Firma
Cooperfidi Italia soc. coop.
Il CLIENTE dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341, comma 2, del codice civile le seguenti clausole contrattuali:
Art. 3 (Corrispettivi)
Art. 4 (Modifiche dei corrispettivi) Art. 6 (Rendiconto)
Art. 9 (Recesso, termine ed estinzione anticipata) Art. 12 (Escussione) Art. 13 (Comunicazioni) Art. 15 (Perfezionamento)
Art. 17 (Legge applicabile e foro competente) Per accettazione
Luogo e Data, Bologna / /
Timbro e Firma CLIENTE
Timbro e Firma
Cooperfidi Italia soc. coop.
Il CLIENTE dichiara di aver ricevuto copia del presente contratto (comprensivo delle condizioni economiche riportate nel documento di sintesi che ne costituisce il frontespizio
Luogo e Data, Bologna / /
Timbro e Firma CLIENTE
Timbro e Firma
Cooperfidi Italia soc. coop.