REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL COMUNE DI AIDOMAGGIORE
COMUNE DI AIDOMAGGIORE
(Provincia di Oristano)
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL COMUNE DI AIDOMAGGIORE
(Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 08 del 28/03/2022)
Articolo 1
Principi e oggetto
Il presente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 successive modificazioni e integrazioni, disciplina mediante definizione di criteri generali l'attivitàà negoziale del Comune di AIDOMAGGIORE, nell’ambito del’‘autonomia normativa ed organizzativa riconosciuta agli enti locali.
1.
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. N. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni ”Codice dei contratti pubblici” d'ora in poi definito Codice.
2.
L’attività di cui al presente regolamento si svolge nell'osservanza delle disposizioni legislative nazionali e regionali per quanto applicabili agli enti locali, nonchéé dei principi fondamentali comunitari e costituzionali, e precisamente:
• di buon andamento, mediante l'adozione di procedure finalizzate al conseguimento della maggior razionalizzazione, efficienza, efficacia, economicità, proporzionalitàà, tempestività e correttezza dell'attivitàà amministrativa;
• di imparzialitàà, parità di trattamento, non discriminazione e libera concorrenza, mediante la trasparenza dell'azione amministrativa e la predeterminazione dei procedimenti;
• il principio di economicitàà può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal ”Codice”, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, del’‘ambiente del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile anche dal punto di vista energetico.
3.
4. Sono esclusi dall’applicazione del presente regolamento:
• Le convenzioni urbanistiche;
• gli incarichi professionali per i quali verrà adottato, qual’ora ritenuto necessario, uno specifico regolamento;
• la disciplina dell’alienazione dei beni immobili e mobili comunali che verrà fatto oggetto di specifico regolamento.
Articolo 2
Rapporti con altre fonti regolamentari del Comune
La normativa di carattere generale del presente regolamento va integrata con le altre disposizioni regolamentari del Comune riguardanti ambiti negoziali specifici, fra le quali in particolare:
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione della G.C. N° 16 in data 03/03/2001, successivamente modificato con Deliberazioni N° 80 del 06/09/2008, N° 06 del 30/01/2015, N° 72 del 14/12/2016, N° 45 del 26/08/2019, N° 46 del 09/09/2019 N° 55
del 12/10/2020.
a.
Articolo 3
Competenze e attribuzioni degli organi dell’Ente
Il Consiglio Comunale, per il perseguimento dei fini di attivitàà negoziale, è competente all'adozione degli atti previsti dall'articolo 42 del Tuel.
1.
La Giunta Comunale adotta nell'ambito delle sue competenze, gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario comunale e dei Responsabili di Settore/servizio.
2.
Il Segretario Comunale, ai sensi dell’articolo 97, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., roga, su richiesta dell‘Ente, i contratti nei quali il Comune è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dello stesso Ente;
3.
Ai Responsabili di Settore/servizio in coerenza con il disposto del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. compete la responsabilitàà gestionale degli obiettivi negoziali fissati dagli organi dell’Ente;
4.
Gli uffici: assicurano l‘attuazione degli atti di programmazione in ragione delle materie loro affidate e previa adozione di apposita determinazione a contrattare.
5.
Articolo 4
Pubblicità e trasparenza
La sezione "Gare e appalti" del sito informatico comunale costituisce il profilo di committente in cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dalla normativa vigente.
1.
La Sezione suddetta contiene, oltre alle informazioni previste dalla legge, notizie e documenti utili alla corretta partecipazione agli appalti comunali da parte degli operatori economici interessati.
2.
Articolo 5
Diritto d'accesso e comunicazioni
Salvo quanto espressamente previsto dal Codice dei contratti pubblici, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii..
1.
In particolare, le ipotesi di differimento e di esclusione sono disciplinate dal Codice dei contratti pubblici.
2.
Articolo 6
Programmazione delle acquisizioni
Le acquisizioni di beni, servizi e lavori devono essere pianificate e programmate secondo le disposizioni del Codice dei contratti pubblici in coerenza con le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli Enti locali.
1.
Il Settore tecnico predispone lo schema di programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, ai fini della successiva adozione da parte del Consiglio comunale.
2.
Il Settore Tecnico in collaborazione con gli altri settori dell’Ente predispone lo schema di programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, ai fini della successiva adozione da parte del Consiglio comunale.
3.
L'aggiornamento e la modifica dei programmi approvati avviene in coerenza con le previsioni normative vigenti.
4.
Articolo 7
Responsabile del Procedimento
Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante contratto pubblico deve essere indicato un Responsabile unico del procedimento (RUP).
1.
Il RUP è il Responsabile del settore interessato al contratto o altro dipendente da lui nominato.
2.
Il RUP segue l‘intero iter del procedimento contrattuale, anche nelle fasi che eventualmente debbano svolgersi in uffici diversi o fuori dell’Amministrazione comunale, provvede affinchéé la formazione ed esecuzione del contratto avvengano regolarmente e nel modo più rapido, cura i rapporti con i soggetti interessati e con tutti gli altri organi che intervengono nella formazione ed esecuzione del contratto.
3.
La direzione dell‘esecuzione del contratto è affidata, di regola, all‘ufficio del RUP o al RUP stesso. Qualora l‘esecuzione del contratto avvenga presso uffici diversi da quello del RUP, in ciascun ufficio
4.
deve essere nominato un responsabile per l‘esecuzione che è preposto all‘attivitàà di vigilanza e controllo e riferisce tempestivamente al RUP circa l‘adempimento puntuale della prestazione.
l Responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenze adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato.
5.
Articolo 8
Fase pre-procedimentale
Il procedimento di affidamento dei contratti può essere preceduto da una fase prodromica, avente dunque contenuto eventuale e ad oggetto l‘espletamento di una indagine meramente esplorativa.
1.
In tal caso, il Responsabile del Procedimento, mediante semplice richiesta informale rivolta a qualsivoglia operatore economico ritenuto utile allo scopo specifico, può svolgere una preliminare indagine esplorativa del mercato, volta ad identificare le soluzioni presenti sul mercato medesimo al fine di soddisfare i propri bisogni ovvero la platea dei potenziali affidatari, determinare con maggiore precisione l‘oggetto del’‘affidamento, definire l‘importo occorrente ai fini dell‘affidamento medesimo.
2.
Articolo 9
Determinazioni a contrarre e relative procedure
Le procedure di affidamento dei contratti pubblici devono essere precedute dalla determinazione a contrarre secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Le procedure sono avviate in coerenza con il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonchéé dei relativi aggiornamenti annuali, fatte salve le procedure al di sotto delle soglie di legge.
1.
La determinazione a contrarre è adottata dal Responsabile del Settore interessato all‘affidamento e deve indicare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ed in particolare: a) la prenotazione d'impegno di spesa, anche con riferimento ai gettoni per la remunerazione di eventuali Commissari esterni, alle spese di pubblicazione e all'incentivo previsto per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti; b) le modalità di finanziamento delle spese connesse alla procedura di gara; le modalitàà di scelta del contraente come disciplinate dalla normativa vigente in materia. La determinazione approva il capitolato speciale e relativi allegati, nei quali sono predeterminati in modo esauriente le caratteristiche qualitative, le condizioni e gli obblighi connessi alle prestazioni.
2.
Per gli affidamenti diretti, la determinazione a contrattare deve inoltre contenere le ragioni della scelta dell‘affidatario, dare atto del possesso in capo allo stesso dei requisiti di carattere generale, dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti, nonché della rispondenza di quanto offerto all‘interesse pubblico perseguito, delle eventuali caratteristiche qualitative migliorative offerte dall‘incaricato rispetto alla richiesta base formulata dall‘amministrazione e della congruitàà del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione. La determinazione deve dare atto, altresìì, del rispetto del principio di rotazione o, se ricorre il caso, le motivazioni alla base della conferma dell‘incarico all‘operatore economico uscente.
3.
Le determinazioni a contrarre sono trasmesse al Settore finanziario per il visto di regolaritàà contabile attestante la copertura finanziaria secondo quanto disposto dal Regolamento di contabilitàà dell‘Ente.
4.
Articolo 10
Cessione del contratto e subappalto
Il contratto stipulato con il Comune può essere ceduto solo nei casi previsti dalla legge.
1.
Il subappalto è ammesso nei casi previsti dalla legge e con le modalitàà e le limitazioni ivi stabilite; il RUP deve curare il pieno rispetto della normativa in tema di sicurezza e corretta remunerazione del lavoro.
2.
Qualsiasi modificazione o trasformazione della ragione sociale ovvero della fisionomia giuridica delle ditte aggiudicatarie deve essere comunicata e documentata, pena la sospensione dei pagamenti,
3.
all‘amministrazione, la quale provvede a prenderne atto con determinazione del Responsabile competente, previa acquisizione della certificazione che attesti l'inesistenza di cause ostative alla contrattazione, nonchéé della comunicazione prevista dall'articolo 1 comma 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 (Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso).
Articolo 11
Durata e rinnovo
Nei contratti stipulati dal Comune devono essere stabiliti i termini di esecuzione delle rispettive prestazioni e deve essere determinata la durata del rapporto contrattuale.
1.
E' vietata la conclusione di contratti contenenti clausole di rinnovo tacito.
2.
Tutti i capitolati ed i contratti per la fornitura continuativa di beni e servizi contengono apposita clausola di proroga tecnica che, allo scopo di garantire la continuitàà del servizio, impegni l‘aggiudicatario alla scadenza del contratto e nelle more di perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, a prorogare la fornitura o il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, per un congruo termine stabilito dal RUP. Nella definizione di detto termine si terrà in considerazione la durata del contratto e, comunque, il termine non potrà essere superiore a 120 gg.
3.
Articolo 12
Inadempimento
Il RUP e il Responsabile dell‘esecuzione curano che il contraente provveda al’‘adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
1.
Qualora gli inadempimenti non siano tali da comportare inaccettabilitàà della prestazione, il RUP può decidere che il contraente a sue spese corregga la prestazione stessa, ne elimini eventuali vizi e difformità, ovvero che vi sia la riduzione proporzionale del corrispettivo.
2.
Sono fatte salve le altre facoltà previste dalla legge in caso di inadempimento dell'altro contraente.
3.
I capitolati e i contratti devono prevedere l‘applicazione di penali per l‘inadempimento totale o parziale delle prestazioni.
4.
L'applicazione della penale nonché la tempestiva escussione delle garanzie fideiussorie è di competenza del RUP o del Dirigente dal quale lo stesso è stato nominato, anche su segnalazione del responsabile dell‘esecuzione.
5.
Articolo 13
Criteri e modalità di negoziazione
Le modalità di scelta del contraente sono disciplinate secondo i sistemi e i metodi previsti dalle disposizioni vigenti, in conformitàà alle procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
1.
Articolo 14
Principio di rotazione
Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all‘affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione
1.
comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all‘assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell‘operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.
La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
2.
In ogni caso, l‘applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell’appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 80, comma 5, lettera m) del Codice dei contratti pubblici.
3.
Il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l‘affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente.
4.
La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresìì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d‘arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.
5.
La motivazione circa l‘affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l‘affidabilitàà dell‘operatore economico e l‘idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.
6.
Il presente regolamento attua le richiamate linee guida n. 4 indicando fasce di valore economico degli affidamenti.
7.
Il principio di rotazione si applica agli affidamenti rientranti nella stessa fascia.
8.
Il principio di rotazione non si applica ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, contratti attivi nonché alle concessioni di servizi che sono stati espressamente esclusi dall‘applicazione del codice dei contratti pubblici e rispetto ai quali, invece, si applica quanto previsto dall‘art.4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
9.
Il principio di rotazione, altresìì, non si applica a tutti gli affidamenti di importo inferiore ai 1.000 euro.
10.
Articolo 15
Affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
L'affidamento e l'esecuzione di servizi, forniture e lavori nei procedimenti di gara d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ivi compreso l'affidamento diretto, può avvenire con le forme semplificate previste nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti.
1.
Dette procedure vengono svolte di regola mediante l'utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici. Solo in caso di assenza di tali strumenti o qualora la legge disponga diversamente, è possibile attivarsi autonomamente.
2.
Per gli affidamenti diretti, al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui al comma 1, in particolare il principio di concorrenza, il responsabile unico del procedimento (RUP) attua un confronto preliminare sul mercato, volto ad identificare le soluzioni presenti per soddisfare i propri fabbisogni e la platea di potenziali affidatari, il cui esito sarà richiamato nella motivazione della determinazione a contrarre.
3.
Negli affidamenti di cui al presente articolo trova applicazione il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti secondo le modalità adottate dall’art. 14 del presente Regolamento e all'interno del
4.
Piano triennale di prevenzione della corruzione, che individua anche le deroghe e le forme di controllo.
Ai fini della rotazione degli inviti potrà essere istituito l‘Albo dei fornitori, reso disponibile a ciascun Settore dell‘Ente, e contenente elenchi di imprese operanti nei settori attinenti le funzioni ed attribuzioni dei singoli servizi.
5.
Articolo 16
Seggio di gara e commissione per gli affidamenti
In caso di procedura negoziata, quando l'aggiudicazione avviene col criterio del prezzo più basso, il seggio di gara può essere monocratico e identificarsi con il RUP ovvero può essere composto da dipendenti della struttura che cura l'affidamento e che svolgono funzioni connesse alla negoziazione.
1.
Quando l'aggiudicazione avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la Commissione giudicatrice è formata da tre componenti, un Presidente e due Commissari. Il Presidente è scelto tra soggetti esterni all'Amministrazione iscritti all'Albo Nazionale dei Commissari di Gara presso l'ANAC ed i Commissari sono scelti tra soggetti interni all'Amministrazione iscritti al medesimo Albo, dei quali almeno uno appartenente al Settore che cura l'affidamento.
2.
Fino all'operatività dell'Albo Nazionale dei Commissari di Gara presso l'ANAC la Commissione di cui al comma 2 è formata da tre componenti ed è presieduta dal Responsabile del Settore competente o da altro Responsabile da questi delegato. La scelta dei componenti è effettuata tenendo in considerazione la specifica competenza nella materia oggetto di affidamento, avuto riguardo anche alle condizioni di incompatibilità previste dalla legge.
3.
La Commissione è nominata con provvedimento del Responsabile del Settore competente che individua altresì il dipendente che svolge le funzioni di Segretario verbalizzante.
4.
Il Seggio di Gara per procedure aperte e procedure ristrette aggiudicate con il criterio del minor prezzo è così composta: a) Presidente: Responsabile del Settore Tecnico o altro Responsabile delegato; b) Componente: RUP (previa valutazione caso per caso dell‘assenza di cause di incompatibilità) o altri dipendenti designati dal Settore che ha indetto la gara; c) Componente: funzionario o altro dipendente del Settore Tecnico.
5.
Nel caso delle procedure aperte e ristrette di particolare semplicità per la valutazione della regolarità della documentazione amministrativa, il Seggio di gara può operare in composizione monocratica con il Responsabile del Settore Tecnico o altro Responsabile delegato.
6.
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante un funzionario o altro dipendente del Settore Tecnico.
7.
Articolo 17
Remunerazione di componenti delle Commissioni esterni all'Amministrazione quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa
Nelle Commissioni possono essere nominati Commissari esterni solo laddove sia accertata la carenza nell'organico dell'Amministrazione di adeguate professionalità ovvero nei casi in cui ciò sia previsto da vigenti disposizioni normative. Ove non diversamente stabilito dalla legge, l'individuazione dei Commissari dovrà avvenire tramite pubblico sorteggio su terne di candidati richieste agli ordini professionali, università o altri soggetti istituzionali competenti per materia.
1.
Il compenso per componenti delle Commissioni di Gara esterni all'Amministrazione è di regola pari al gettone di presenza dei Consiglieri comunali dell‘Ente, per ogni seduta di gara. È fatta salva una diversa misura, per particolari professionalità, determinata discrezionalmente dal Responsabile del Settore che indice l'appalto, tenuto conto comunque delle tabelle professionali di riferimento, nei limiti previsti con decreto ministeriale. Per la retribuzione dei componenti iscritti all'albo ANAC si provvederà secondo quanto disposto dalle relative disposizioni attuative.
2.
I compensi dei commissari, saranno determinati con il provvedimento del Responsabile di nomina che impegnerà la relativa spesa e dovranno corrispondere a quanto previsto nel quadro economico del singolo intervento.
3.
Nessun compenso spetta ai Commissari e Segretari dipendenti dell’Ente.
4.
Articolo 18
Appalti pubblici e PNRR - norme speciali alla luce del Decreto semplificazione e del Decreto semplificazioni bis
Il Decreto Semplificazioni bis (conv. con modificazioni in legge n. 29 luglio 2021, n. 108) nell’ottica di semplificare e snellire le procedure amministrative di affidamento degli appalti pubblici necessarie per la realizzazione degli interventi relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), prevede una serie di provvedimenti derogatori al codice dei contratti.
1.
In particolare l’art. 1 del D.L. n. 76/2020 prevede che, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, negli affidamenti diretti l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b), ossia le procedure negoziate fino alla soglia comunitaria. Gli sforamenti possono comportare la Responsabilità del R.U.P. per danno erariale o l’esclusione dell’impresa in base all’imputazione delle cause del ritardo.
2.
Posto che la stazione appaltante è obbligata ad applicare le procedure previste dal regime transitorio, qual’ora volesse scegliere una procedura differente da quelle previste nelle stesse per le varie fasce di importo dovrebbe: 1) motivare adeguatamente tale scelta alla luce delle finalità del D.L. n. 76; 2) rispettare in ogni caso la tempistica imposta per quella fascia di importo.
3.
Per l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal Fondo complementare, la stazione appaltante dovrà prevedere dei “premi di accelerazione” per ogni giorno di anticipo sul termine contrattuale, nonché penali dovute al ritardato adempimento, comprese tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille al giorno da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, con un massimo del 20 per cento dell’ammontare stesso.
4.
Subappalto: Dal 1° novembre 2021 viene rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, ma è onere delle stazioni appaltanti indiccare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell’aggiudicatario in ragione della loro specificità. Inoltre, le stesse dovranno indicare le opere per le quali è necessario rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle white list o nell’anagrafe antimafia.
5.
Appalto integrato: per gli interventi del PNRR è previsto un unico affidamento per la progettazione e l’esecuzione dell’opera sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica. L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che tiene conto anche degli aspetti qualitativi oltre che economici.
6.
Inserimento al lavoro di donne e giovani: le Aziende, anche di piccole dimensioni (sopra i 15 dipendenti) che partecipano alle gare per le opere del PNRR e del Fondo complementare e che risultino affidatarie dei contratti, hanno l’obbligo di presentare un rapporto sulla situazione del personale in riferimento all’inclusione delle donne nelle attività e nei processi aziendali. In caso di violazione dell’obbligo, è prevista l’applicazione di penali e l’impossibilità di partecipare per 12 mesi a ulteriori procedure. Nei bandi di gara saranno riconosciuti punteggi aggiuntivi per le aziende che utilizzano strumenti di conciliazione vita-lavoro, che si impegnino ad assumere donne e giovani sotto i 35 anni, che nell’ultimo triennio abbiano rispettato i principi di parità di genere e adottano misure per promuovere pari opportunità per i giovani e le donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e negli incarichi apicali. Salve motivate ragioni, le stazioni appaltanti includono nel bando l’obbligo del partecipante alla gara di riservare a giovani e donne una quota delle assunzioni necessarie per eseguire il contratto. Tra i criteri per partecipare alle gare vi è anche l’impegno a presentare la rendicontazione non finanziaria sulla sostenibilità sociale e ambientale dei processi produttivi.
7.
Trasparenza e pubblicità degli appalti: tutte le informazioni relative alla programmazione, alla scelta del contraente, all’aggiudicazione ed esecuzione delle opere saranno gestite e trasmesse alla banca dati dei contratti pubblici dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attraverso l’impiego di piattaforme informatiche interoperabili; le commissioni giudicatrici effettueranno la propria attività utilizzando, di norma, le piattaforme e gli strumenti informatici. La banca dati degli operatori economici è accorpata alla banca dati dei contratti pubblici e verrà gestita da ANAC. All’interno della nuova banca dati, verrà istituito un fascicolo virtuale dell’operatore economico, nel quale saranno conservati tutti i dati e le informazioni necessarie ai fini della partecipazione alle procedure di gara, rendendo in tal modo più semplice le attività di verifiche e controllo da parte delle stazioni appaltanti. Queste ultime dovranno avere requisiti di qualità in termini di esperienza pregressa documentata, personale qualificato e strumentazione adeguata.
8.
* Dal 1° gennaio 2022 sono entrate in vigore le nuove soglie europee per gli appalti di lavoro e per le concessione, nonché per gli appalti di servizi e forniture, decise dall’Unione Europea, con l’emanazione di ben quattro regolamenti, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea dell’ 11 novembre 2021, per cui:
− la soglia per gli appalti di lavori passa da euro 5.350.000 ad euro 5.382.000;
− la soglia comunitaria per le concessioni passa da euro 5.350.000 ad euro 5.382.000;
− per gli appalti di servizi e forniture, in cui rientrano le gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, aggiudicati da amministrazioni che non sono autorità governative centrali, la soglia europea passa da 214mila euro a 215mila euro.
Articolo 19 Stipulazione degli atti negoziali
Gli accordi di programma, nonché le intese e gli accordi di collaborazione aventi per oggetto la definizione di indirizzi comuni di azione con altri enti non comportanti l'assunzione immediata e diretta di impegni giuridico-patrimoniali, vengono sottoscritti dal Sindaco o dall'Assessore delegato. Diversamente, gli accordi che comportano l'assunzione diretta e immediata di impegni giuridico patrimoniali sono sottoscritti dal Responsabile di Settore/Servizio che ha adottato il provvedimento.
La stipulazione dei contratti spetta, salvo quanto disposto ai successivi articoli, al Responsabile del Settore/Servizio che ha indetto la gara ovvero, in caso di impedimento e/o incompatibilità, ad altro Responsabile dell‘Ente delegato.
Nel caso in cui il contratto comporti una spesa, dovrà essere assunto dal Responsabile competente il relativo impegno, nel limite degli importi stanziati nel Bilancio/PEG. I provvedimenti di cui sopra, unitamente a tutti gli atti ed i documenti prodromici alla stipulazione, sono inviati al Responsabile che stipula il contratto, il quale, d'intesa con l'ufficiale rogante in caso di atto pubblico, potrà apportare allo stesso le modifiche di carattere formale necessarie per l'adeguamento a norme di legge od opportune per una migliore redazione dell'atto.
1.
2.
3.
Articolo 20
Forma della stipulazione per affidamenti conseguenti a procedure aperte o ristrette
Per i contratti in cui sono parti le pubbliche amministrazioni vige l'obbligo della forma scritta, a pena di nullità dell'atto medesimo, in cui in una delle tipologie elencate nell'articolo seguente. La forma del contratto è stabilita con la determinazione a contrattare ed è condizionata dalle modalità di espletamento della gara. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi precedenti, si precisa che:
1.
l'espressione “forma” dell'atto fa riferimento alla tipologia del documento e comprende:
a)
l'atto pubblico notarile;
•
l'atto in forma pubblico amministrativa;
•
la scrittura privata (autenticata o non autenticata), compresa la lettera commerciale;
•
l'espressione “modalità di stipulazione” o “di sottoscrizione” dell'atto, fa riferimento al supporto ed alla modalità di sottoscrizione e, dunque, comprende la modalità cartacea e quella elettronica o informatica, indipendentemente dalla veste del documento.
b)
Ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto è stipulato a pena di nullità in modalità elettronica, di norma in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell‘Ente.
2.
Il contratto stipulato in modalità elettronica è formato tramite l'utilizzo di appositi strumenti software oppure tramite acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di u n contratto cartaceo. Tale contratto deve assumente caratteristiche di integrità e immodificabilità e deve esserne garantita la staticità in fase di conservazione. Possono essere utilizzati formati PDF/A, RFT, TXT, JPEG, XML e quali tipologie di firma elettronica: la firma digitale, la firma elettronica qualificata; la firma elettronica avanzata secondo le definizioni e regole tecniche definite dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), al quale si rinvia. La sottoscrizione per parte del Comune avviene con firma digitale, di cui sono titolari tutti i soggetti preposti alla sottoscrizione o rogazione dei contratti.
In particolare la stipulazione del contratto ha luogo:
3.
Per atto pubblico amministrativo qualora il contratto derivi da procedure ordinarie, ivi intendendo le procedure aperte e ristrette.
•
Come previsto per l'atto pubblico informatico dalla legge notarile, l'atto è sottoscritto da tutte le parti con firma digitale. Nel caso di controparte priva di firma digitale, è ammessa la sottoscrizione autografa su supporto cartaceo: con acquisizione digitale della sottoscrizione autografa la firma acquisisce il valore di forma elettronica. Il dirigente e il segretario sottoscrivono con firma digitale.
Il Segretario appone personalmente la propria firma digitale, munita di marca temporale, dopo le parti (nonché, ove esistenti dopo l'interprete e i testimoni, nei casi previsti per legge) e in loro presenza;
La validazione temporale del documento informatico è strumento essenziale per la conservazione e gestione degli archivi di documenti informatici sottoscritti con firma elettronica. (Consiglio Nazionale del Notariato. Commissione Informatica).
Il segretario ufficiale rogante, prima di apporre la sua firma, accetta la validità del certificato di firma utilizzato dalle parti. In esito alla verifica, appone personalmente la propria firma digitale, sempre in presenza delle parti.
L'opposizione di firma digitale con un certificato revocato, sospeso x xxxxxxx equivale a mancata sottoscrizione e pertanto la verifica di firma dovrà essere effettuata con software ufficiale di verifica, quali ad esempio quelli fornita da soggetti certificatori
Per scrittura privata o scrittura privata autenticata qualora il contratto derivi da procedure negoziate di importo pari o superiore a € 40.000 IVA esclusa.
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Fermo restando che il mancato impiego della mobilità elettronica comporta la nullità del contratto, l'atto è sottoscritto da tutte le parti con firma digitale. Nel caso di controparte priva di firma digitale, si ritiene ammessa la sottoscrizione autografa su supporto cartaceo; il documento viene poi acquisito digitalmente con scansione, con allegato il documento di identità del sottoscrittore; il dirigente sottoscrive con firma digitale.
A mezzo di scambio corrispondenza secondo l‘uso del commercio o di atto d‘obbligazione qualora l‘importo contrattuale sia inferiore a Euro 40.000 IVA esclusa; quando il contratto viene concluso mediante scambio di corrispondenza commerciale è obbligatorio che siano specificati e accettati dall’impresa affidataria i termini di realizzazione dei lavori, i tempi e le modalità di pagamento del corrispettivo, sottoscritti il computo metrico e gli eventuali elaborati grafici e che sia prevista una certificazione in forma anche semplificata che attesti la regolare esecuzione;
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Il contratto può perfezionarsi anche tramite contrattazione a distanza e pertanto in caso di scrittura privata o scambio di corrispondenza, la sottoscrizione non avviene necessariamente alla medesima data e nel medesimo luogo, né con sottoscrizione del medesimo documento. In caso di contratti sottoscritti non contestualmente, il contratto deve essere scambiato tra le parti tramite PEC;
A tal fine:
è considerata scrittura privata la stipulazione del contratto, anche a distanza, su un unico testo documentale, senza l'assistenza di un pubblico ufficiale (né per la formazione dell'atto, né per l'autenticazione delle firme);
è considerata lettera commerciale la sottoscrizione su due diversi testi documentali, la complessità dei quali costituisce il contratto.
Il contratto è di norma perfezionato quando l'ultima delle parti ha sottoscritto. In caso di sottoscrizione non contestuale quale quella delle lettere commerciali, ai sensi dell'art. 1326, comma 1, del codice civile, “Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte”
Nel caso di contratto sottoscritto per primo dall'operatore economico e poi sottoscritto dal dirigente, come di regola, deve essere inviata all'operatore economico la comunicazione di avvenuta accettazione da parte dell'Ente. Nel caso di allegati ad un contratto sottoscritto in modalità elettronica, possono essere osservate le seguenti soluzioni, secondo le indicazioni fornite dal Segretario Generale o dal dirigente:
a) documento da allegare redatto su supporto cartaceo, in caso di contratto sottoscritto da una parte con sottoscrizione autografa: la parte sottoscrive con firma autografa anche l'allegato, acquisito digitalmente come il contratto;
b) documento da allegare redatto su supporto cartaceo in caso di contratto sottoscritto digitalmente: è necessario allegare copia informatica, certificata conforme ai sensi dell'art. 33, commi1 e 3, del CAD, che viene poi sottoscritta digitalmente dalle parati;
c) documento da allegare redatto su supporto informatico: il documento è sottoscritto digitalmente, al pari del contratto.
L'aggregato documentale informatico dovrà contenere tutti i documenti che formano il contratto: contratto, allegati, eventuale allegato per clausole vessatorie, eventuale attribuzione di numero di 6 repertorio (in caso di scritture private da registrare) e dovrà essere necessariamente registrato al registro dei contratti nella sua integrità.
A mezzo di sottoscrizione sulle piattaforme di mercato elettronico qualora la procedura di scelta del contraente sia avvenuta con tali piattaforme.
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Alla rogazione del contratto stipulato in forma pubblica nonché all‘autentica delle scritture private provvede di norma il Segretario Comunale, salvo i casi attribuiti per legge alla competenza di un notaio o nei quali non sia possibile avvalersi del segretario comunale, ad esempio per assenza o altro impedimento.
4.
Il contratto viene rogato, in conformità a quanto previsto dai documenti di gara con atto pubblico notarile informatico per gli importi uguali o superiori a € 150.000,00; mentre viene sottoscritto con scrittura privata per gli importi inferiore a € 150.000,00 in tali casi la sottoscrizione spetta al Responsabile del Settore competente per materia e attribuzioni.
5.
La stipulazione dei contratti di mutuo o altro prestito sotto qualsiasi forma è di competenza del Dirigente del Settore servizi finanziari. I contratti di mutuo sono stipulati sempre in forma di atto pubblico notarile.
6.
Nelle aste per l'alienazione di beni mobili registrati, effettuate alla presenza del Segretario comunale o suo delegato in qualità di ufficiale rogante, il verbale di gara tiene luogo di contratto ai sensi dell'articolo 16 del Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 e ss.mm.ii., e pertanto non si fa luogo ad ulteriore stipulazione, salvo espressa previsione contraria.
7.
Tutti i contratti del Comune di AIDOMAGGIORE, anche quelli conclusi secondo il diritto privato, devono essere stipulati per iscritto e su documento contestuale, salvo l'eccezione di legge del contratto per corrispondenza. Nei contratti di durata la decorrenza coincide con la data di stipulazione, salva la possibilità delle parti di posticipare gli effetti dell'atto. La consegna anticipata è ammessa nei soli casi previsti dalla legge.
8.
Articolo 21
Adempimenti antecedenti la stipulazione
Il Segretario comunale dell’Ente provvede, con l’ausilio e in collaborazione con i settori interessati alla stipula, alla redazione dei contratti in forma elettronica e pubblica amministrativa. A tal fine vengono poste in essere preliminarmente le seguenti attività:
• fornisce ai Settori dell‘Ente i modelli/schemi contrattuali, costantemente aggiornati per ciascuna tipologia, da allegare alla documentazione di gara;
• verifica i requisiti generali e speciali di partecipazione alla procedura di gara in capo all‘operatore economico aggiudicatario di lavori pubblici, servizi e forniture;
• effettua i conteggi per i diritti di segreteria, le spese contrattuali e di registrazione fiscale e accerta che la ditta aggiudicataria abbia versato alla Tesoreria dell‘Ente gli importi richiesti e abbia costituito la cauzione definitiva;
• redige il testo del contratto e predispone le attività necessarie per definire la data per la stipulazione;
• provvede alla revisione finale del testo del contratto e alla convocazione delle parti per la stipula secondo le indicazioni del Segretario comunale;
• verifica la completezza e conformità di tutta la documentazione propedeutica alla stipula;
• presta assistenza all‘Ufficiale rogante durante la sottoscrizione del contratto e mette a repertorio l‘atto stipulato secondo quanto disposto dal Segretario comunale;
1.
provvede alla registrazione del contratto presso l‘Agenzia delle Entrate e alla regolare tenuta del Repertorio dei contratti.
•
In sede di stipula l‘Ufficiale rogante, con il consenso delle parti contraenti, è autorizzato ad apportare allo schema contrattuale le modifiche e integrazioni di natura formale necessarie alla ottimale efficacia dell‘atto nel rispetto della documentazione di gara.
2.
Al momento del loro perfezionamento, tutti i contratti (ivi comprese le adesioni alla Convenzioni CONSIP e gli ordini effettuati sul mercato elettronico siano essi diretti o derivanti dall'espletamento di un richiesta di offerta – RDO) devono essere registrati nell'apposito registro dei contratti;
a) per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso o esenti da registrazione, in regola con l'imposta sul bollo, è sufficiente la registrazione al registro contratti;
b) per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, è necessaria, dopo la registrazione al registro contratti, la registrazione all'Agenzia delle Entrate, con versamento delle imposte dovute.
L'inserimento nel registro assolve anche alla funzione di conservazione sostitutiva, fondamentale per i documenti sottoscritti digitalmente, oltre che di marcatura temporale.
Sino all'emanazione dell'apposita normativa di cui agli artt. 23 c. 4 e 71 del D.Lgs. n° 82/2005, il 1014 sistema di conservazione di contratti informatici sarà assicurato nel rispetto dell'art. 6 del DPR 445/2000 e della Delibera CNIPA n° 11/2004, pertanto una copia dell'atto sarà idoneamente salvata sul server dell'Ente a cura dell'Ufficio Informatico.
Articolo 22
Interpretazione dei contratti
Ai contratti stipulati dal Comune si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli articoli 1362 e seguenti del Codice Civile, attinenti all'interpretazione complessiva e alla conservazione del negozio.
1.
Nei casi in cui la comune volontà delle parti non sia certa e immediata è ammessa l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti, ai sensi dell'articolo 1362 del Codice Civile.
2.
Non trova applicazione il principio di cui all'articolo 1370 del Codice Civile per le clausole contenute nei capitolati generali, stante la loro natura normativa e non contrattuale.
3.
Articolo 23
Calcolo dell'importo contrattuale
Il calcolo del valore stimato degli appalti è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'Iva nella misura di legge, compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto, stimato al momento dell'adozione della determinazione a contrarre, secondo i criteri specificati all'articolo 35 comma 4 del Codice.
1.
E' vietata qualsiasi forma di frazionamento.
2.
Nel caso di affidamenti pluriennali l'importo contrattuale è costituito dal valore complessivo.
3.
Articolo 24
Adempimenti conseguenti alla stipulazione
Il Comune provvede, per i contratti stipulati dall'Ente, ad esigere le tasse e gli emolumenti di cui alla Tabella D annessa alla legge 8 giugno 1962 n. 604 e ss.mm.ii. I contratti stipulati in forma pubblico/amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, sono registrati in via telematica a cura del Segretario comunale – ufficio di segreteria, che effettua la protocollazione ed archiviazione in forma digitale del contratto e di tutti i suoi allegati, trasmettendo contestualmente una
1.
copia al Settore proponente. Il Segretario comunale provvede altresì alla registrazione in via telematica presso l‘Agenzia delle Entrate del contratto stipulato e conserva la ricevuta di trasmissione.
Qualora si decida di porre l'assunzione delle spese di atto a carico del Comune, ciò deve essere espressamente previsto con il provvedimento dirigenziale mediante il quale si provvede all‘assunzione del relativo impegno di spesa.
2.
In caso di scrittura privata posta al regima IVA, non autenticata, la stessa è sottoposta a pagamento dell'imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso. Se si tratta di scrittura privata autenticata o atto pubblico, è sempre necessaria la registrazione in termine fisso ed in misura fissa.
3.
Art. 25
Diritto di rogito
Rientrano tra le spese contrattuali anche i diritti di segreteria o di rogito dovuti alla pubblica amministrazione in rapporto alla stipulazione di contratti in forma atto pubblico amministrativo o di scrittura privata autenticata
Articolo 26
Entrata in vigore e abrogazioni
Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore dalla pubblicazione della deliberazione approvativa, divenuta esecutiva a sensi di legge. Esso si applica solo alle procedure di gara indette successivamente alla data di entrata in vigore, come sopra indicata.
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore, come stabilita dal comma precedente, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con questo Regolamento, in particolare è abrogato il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 107 del 22/11/1993.
2.
I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3.
Articolo 27
Clausola di adeguamento e monitoraggio
Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni, in quanto applicabili, della normativa nazionale, regionale e della Unione Europea, in materia di appalti e contratti pubblici.
1.
Le norme del presente Regolamento saranno sottoposte a monitoraggio, di norma almeno ogni dodici mesi, al fine di valutarne l‘impatto sulla organizzazione dell‘Ente e sul suo contesto sociale, produttivo e territoriale.
2.
Il presente Regolamento, in particolare per quanto riguarda le norme di carattere organizzativo e di ripartizione delle competenze operative fra i diversi Settori, potrà essere integrato mediante atto di indirizzo della Giunta comunale, per il tempo strettamente necessario e nelle more dell‘aggiornamento in sede consiliare, qualora si verificassero particolari esigenze di carattere eccezionale quali quelle connesse alla gestione di situazioni emergenziali di natura sanitaria o conseguenti a eventi calamitosi.
3.
Aidomaggiore, 28 Marzo 2022