Convenzione
Convenzione
tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito
Conclusa il 2 ottobre 1996
Approvata dall’Assemblea federale il 10 ottobre 19971 Ratificata con strumenti scambiati il 19 dicembre 1997 Entrata in vigore il 19 dicembre 1997
La Confederazione Svizzera e
gli Stati Uniti d’America,
animati dal desiderio di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Soggetti
1. La presente Convenzione si applica, nella misura in cui non preveda altro, alle per- sone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. Nella misura in cui non si applichi il paragrafo 3 del presente articolo, gli Stati Uniti possono, nonostante altre disposizioni della presente Convenzione, imporre una persona considerata residente in base al suo diritto fiscale – ad esclusione di una per- sona residente di Svizzera secondo i paragrafi 3 e 4 dell’articolo 4 (Residente) –come se la Convenzione non fosse in vigore.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 non pregiudicano:
a) i vantaggi fiscali che gli Stati Uniti accordano in base al paragrafo 2 dell’arti- colo 9 (Imprese associate), ai paragrafi 6 e 7 dell’articolo 13 (Utili di capitale) e all’articolo 23 (Eliminazione della doppia imposizione), 24 (Non discrimi- nazione) e 25 (Procedura amichevole); e
b) i vantaggi fiscali che gli Stati Uniti accordano in base ai paragrafi 1 e 2 del- l’articolo 19 (Funzioni pubbliche e assicurazioni sociali), agli articoli 20 (Stu- denti e apprendisti) e 27 (Membri di una missione diplomatica e di una rap- presentanza consolare) come pure al paragrafo 4 dell’articolo 28 (Diversi) a persone fisiche che non siano né cittadini degli Stati Uniti né persone con lo statuto di emigranti.
RU 1999 1460; FF 1997 II 881
1 RU 1999 1459
Art. 2 Imposte considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti.
2. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:
a) per quanto concerne la Svizzera, le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili indu- striali e commerciali ecc.);
b) per quanto concerne gli Stati Uniti, le imposte federali sul reddito prelevate in base all’Internal Revue Code e le tasse prelevate sui premi assicurativi pagati ad assicuratori stranieri e quelle prelevate nei confronti di fondazioni private. La Convenzione si applica tuttavia alle tasse sui premi assicurativi pagati ad assicuratori stranieri soltanto nella misura in cui i rischi coperti dai premi non siano riassicurati presso una persona che non abbia il diritto di valersi dei van- taggi fiscali della presente o di un’altra Convenzione che prevede un’esen- zione da questa imposta.
3. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che ver- ranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modi- fiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Art. 3 Definizioni generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società di persone, le società, le successioni, i trust e ogni altra associazione di persone;
b) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che, conformemente al diritto dello Stato contraente nel quale è stato costituito, è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
c) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
d) il termine «cittadini» designa:
(i) tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente (cioè la nazionalità nel caso degli Stati Uniti); e
(ii) tutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
e) l’espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione del caso in cui questa attività avvenga esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;
f) l’espressione «autorità competente» designa:
(i) per quanto concerne la Svizzera, il Direttore dell’Amministrazione fede- rale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato;
(ii) per quanto concerne gli Stati Uniti, il Secretary of the Treasury oppure il suo rappresentante autorizzato;
g) il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
h) il termine «Stati Uniti» designa gli Stati Uniti d’America, tuttavia non com- prende Puerto Rico, le Isole Vergini, Guam e gli altri possedimenti e territori degli Stati Uniti.
2. Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espres- sioni non diversamente definite hanno il significato che a esse è attribuito dalla legi- slazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione o le autorità competenti non concor- dino un’interpretazione comune conformemente all’articolo 25 (Procedura amiche- vole).
Art. 4 Residenza
1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contra- ente» designa:
a) una persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata a im- posta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sua cittadinanza, della sede della sua direzione, del luogo della sua costitu- zione o di ogni altro criterio di natura analoga. Un cittadino americano o uno straniero ammesso legalmente a risiedere in maniera permanente negli Stati Uniti (in possesso di una «green card») che non è un residente di Svizzera in base al presente paragrafo o al paragrafo 5 è considerato come un residente degli Stati Uniti soltanto se abita da lungo tempo («substantial presence»), dispone di un’abitazione permanente o soggiorna abitualmente negli Stati Uniti. Tuttavia, se questa persona è pure un residente di Svizzera in base al presente paragrafo, essa è considerata contemporaneamente come un residente degli Stati Uniti in base al presente paragrafo e nel suo caso è applicabile il capoverso 3;
b) il Governo di questo Stato o di una delle sue suddivisioni politiche o di uno dei suoi enti locali, come pure le autorità e istituzioni di detto Stato, detta sud- divisione politica o detto ente locale;
c) (i) una cassa pensioni o ogni altra organizzazione costituita in questo Stato e gestita esclusivamente allo scopo di amministrare o erogare ai salariati pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni, che è costituita o fi- nanziata da una persona residente di questo Stato secondo le disposizioni del presente articolo; e
(ii) un’organizzazione non a scopo di lucro costituita in questo Stato e gestita per scopi religiosi, di utilità pubblica, educativi, scientifici, culturali o per altri scopi d’interesse pubblico,
che in considerazione del suo scopo è esente in questo Stato dall’imposta sul reddito; o
d) una società di persone, una successione o un trust, nella misura in cui i redditi della società di persone, della successione o del trust siano assoggettati a im- posta in questo Stato come i redditi di persone ivi residenti e precisamente, sia presso la società, la successione o il trust, sia presso gli associati o i benefi- ciari.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, l’espressione «residente di uno Stato contraente» non comprende le persone assoggettate a imposta in questo Stato soltanto per i redditi da fonti situate in questo Stato.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un’abitazione permanente; se essa dispone di un’abitazione permanente in ciascuno degli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitual- mente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non sog- giorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la cittadinanza;
d) se detta persona ha la cittadinanza dei due Stati o se non ha la cittadinanza di alcuno dei due Stati, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
4. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una per- sona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente soltanto se e nella misura in cui le autorità competenti degli Stati con- traenti si accordano su ciò conformemente all’articolo 25 (Procedura amichevole), compreso il paragrafo 6.
5. Una persona fisica che sarebbe residente di Svizzera secondo le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 ma che non assoggetta alle imposte sul reddito generalmente prelevate in Svizzera tutti i suoi redditi provenienti dagli Stati Uniti, non è considerata residente di Svizzera ai sensi della presente Convenzione.
Art. 5 Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita tutta la sua attività o una parte di essa.
2. L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
a) una sede di direzione,
b) una succursale,
c) un ufficio,
d) un’officina,
e) un laboratorio e
f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o un altro luogo di estra- zione di risorse naturali.
3. Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile orga- nizzazione soltanto se la sua durata supera i dodici mesi. Una piattaforma di trivella- zione o una nave utilizzata per la ricerca o lo sfruttamento di risorse naturali costitui- sce una stabile organizzazione soltanto se la durata della sua utilizzazione oltrepassa i dodici mesi.
4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, si considera che non vi è «stabile organizzazione» se:
a) si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;
b) merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasfor- mazione da parte di un’altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di racco- gliere informazioni per l’impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di far pubblicità, di fornire informazioni, di eseguire ricerche scientifiche o svolgere altre atti- vità che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;
f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di esercitare diverse delle attività menzionate nelle lettere a)–e) del presente capoverso, a condizione che l’atti- vità complessiva della sede fissa di affari che ne deriva abbia carattere prepa- ratorio o ausiliario.
5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona – diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 6 – agisce in uno Stato con- traente per conto di un’impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell’impresa, si con- sidera che questa impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 4 e che, se fossero esercitate per il tramite di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.
6. Non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la propria attività per mezzo di un me- diatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.
7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione che in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.
Art. 6 Redditi immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente trae da beni immobili (compresi i redditi di aziende agricole e forestali) situati nell’altro Stato contraente, sono impo- nibili in detto altro Stato.
2. L’espressione «beni immobili» è intesa nel senso che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondia- ria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una libera professione.
5. Un residente di uno Stato contraente che nell’altro Stato contraente è assoggettato all’imposta sui redditi derivanti da beni immobili situati in questo altro Stato con- traente può, con riserva delle procedure previste dal diritto interno dell’altro Stato contraente, richiedere il calcolo dell’imposta sull’ammontare netto di questi redditi, come se questi redditi fossero attribuibili a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in questo altro Stato. Tale scelta in seguito deve essere applicata obbliga- toriamente per agli anni fiscali previsti dalle disposizioni del diritto interno dello Stato contraente nel quale i beni sono situati.
Art. 7 Utili delle imprese
1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non eserciti la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili siano attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato con- traente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile orga- nizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile or- ganizzazione gli utili aziendali che essa avrebbe potuto conseguire se si fosse trattato di un’impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e che comprendono soltanto utili provenienti da patrimoni o at- tività della stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili aziendali di una stabile organizzazione sono am- messe in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile or- ganizzazione, compresa la parte, ad essa ragionevolmente attribuibile, delle spese di direzione e spese generali di amministrazione, delle spese per la ricerca e lo sviluppo, degli interessi e delle altre spese causate dall’insieme dell’impresa (o dalla parte di essa che comprende la stabile organizzazione), indipendentemente dal fatto che queste spese siano state fatte nello Stato dove è situata la stabile organizzazione o altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili aziendali attribuibili a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile aziendale può essere attribuito a una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l’impresa.
6. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili aziendali attribuibili alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili aziendali comprendono elementi di reddito considerati separata- mente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.
8. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «utili aziendali» comprende i redditi provenienti dalla locazione di beni mobili e dalla locazione o dalla concessione di licenze per pellicole cinematografiche o opere su pellicola, per registrazioni su na- stro e altre registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive.
Art. 8 Navigazione marittima e aerea
1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Nel senso del presente articolo gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico interna- zionale, di navi o di aeromobili comprendono pure gli utili realizzati con la locazione di navi o di aeromobili nella misura in cui questi utili provenienti dalla locazione rap- presentino redditi accessori agli altri redditi menzionati nel paragrafo 1.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla par- tecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.
Art. 9 Imprese associate
1. Allorché:
a) un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato con- traente o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla dire- zione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente,
e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finan- ziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sareb- bero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condi- zioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in con- seguenza.
2. a) Quando gli utili in base ai quali un’impresa di uno Stato contraente è stata imposta in questo Stato sono inclusi pure negli utili di un’impresa dell’altro Stato contraente e tassati in conseguenza, le autorità competenti dei due Stati contraenti possono consultarsi conformemente all’articolo 25 (Procedura ami- chevole).
b) Se, conformemente all’articolo 25, gli Stati contraenti si accordano sulle ret- tifiche da portare agli utili di ciascuna di queste imprese, corrispondenti alle condizioni che sarebbero state convenute fra imprese indipendenti, ogni Stato effettua le relative rettifiche delle imposte prelevate sugli utili di ciascuna di queste imprese.
Art. 10 Dividendi
1. I dividendi ricavati da un residente di uno Stato contraente, che ne è il beneficiario effettivo, sono imponibili in questo Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere anche tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono, in conformità alla legislazione di questo Stato, ma, se il bene- ficiario effettivo dei dividendi è residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere:
a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno il 10 per cento dei diritti di voto della società che paga i dividendi;
b) il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
Nel caso di dividendi pagati da una Regulated Investment Company residente degli Stati Uniti si applica la lettera b) e non la a). La lettera a) non è applicabile ai dividendi pagati da un Real Estate Investment Trust residente degli Stati Uniti e la lettera b) è applicabile soltanto se il beneficiario effettivo dei dividendi è una persona fisica che detiene una partecipazione di almeno il 10 per cento al Real Estate Investment Trust.
Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i dividendi non sono imponibili nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente se il beneficiario effettivo dei dividendi è un fondo di pensione residente o un istituto simile o un piano di risparmio previdenziale individuale costituito nell’altro Stato contraente ed è di proprietà di una persona residente in questo altro Stato contraente e le autorità com- petenti dello Stato contraente riconoscono che il fondo di pensione o l’istituto simile o il piano di risparmio previdenziale individuale corrisponde a livello fiscale nell’altro Stato contraente a un fondo di pensione o un istituto simile o un piano di risparmio previdenziale individuale. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano qualora il fondo di pensione o l’istituto simile o il piano di risparmio previdenziale individuale controlla la società che paga i dividendi.2
4. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato da cui provengono questi redditi.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato con- traente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e i dividendi siano attribuibili a questa stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 (Utili delle imprese) o dell’articolo 14 (Professioni indipendenti).
6. Se una società è residente di uno Stato contraente, l’altro Stato contraente non può riscuotere alcuna imposta sui dividendi pagati da questa società, ad eccezione del caso in cui:
a) questi dividendi sono pagati a un residente di questo altro Stato, o
b) i dividendi sono attribuibili a una stabile organizzazione o base fissa situata in questo Stato.
7. Una società residente di Svizzera che negli Stati Uniti possiede una stabile orga- nizzazione o è assoggettata a imposta su un ammontare netto per i redditi giusta l’ar- ticolo 6 (Redditi immobiliari) o l’articolo 13 (Utili di capitale), negli Stati Uniti può essere assoggettata ad un’imposta supplementare in aggiunta alle imposte previste dalle altre disposizioni della presente Convenzione. Tuttavia, questa imposta può es- sere riscossa soltanto:
a) sulla parte degli utili aziendali attribuibili secondo la presente Convenzione alla stabile organizzazione, e
b) sulla parte dei redditi menzionati nella frase precedente in relazione all’arti- colo 6 (Redditi immobiliari) o nei paragrafi 1 o 3 dell’articolo 13 (Utili di capitale),
2 Nuovo testo giusta l’art. 1 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall’AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 0000 0000 0000; FF 2010 217).
che corrispondono all’ammontare equivalente dei dividendi provenienti da questi utili o redditi; l’espressione «ammontare equivalente dei dividendi», ai fini del presente paragrafo, ha il senso che le attribuisce la legislazione degli Stati Uniti (tenendo sem- pre conto di future modifiche che non dovrebbero però intaccare i principi generali di questa disposizione).
8. L’aliquota d’imposta menzionata nel paragrafo 7 non può eccedere quella prevista nella lettera a) del paragrafo 2.
Art. 11 Interessi
1. Gli interessi percepiti da un residente di uno Stato contraente, che ne è il benefi- ciario effettivo, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Ai fini della presente Convenzione il termine «interessi» designa i redditi prove- nienti da crediti di ogni natura, corredati o no di pegno ipotecario e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi e altri frutti relativi a detti titoli, come pure un ammontare eccedente relativo a una re- sidua partecipazione a un Real Estate Mortgage Investment Conduit. Tuttavia, il ter- mine «interessi» non comprende i redditi trattati nell’articolo 10 (Dividendi). Le pe- nalità per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi della presente Convenzione.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario ef- fettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato con- traente sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizza- zione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata e gli interessi siano attribuibili a questa stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 (Utili delle imprese) o dell’articolo 14 (Professioni indipendenti).
4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti fra debitore e beneficiario ef- fettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede, per un motivo qualsiasi, quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili rela- zioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo am- montare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
5. In quanto i paragrafi 1 o 3 non dispongano diversamente, gli interessi pagati da una società residente di uno Stato contraente sono imponibili nell’altro Stato contraente soltanto nella misura in cui questi interessi sono pagati da una stabile organizzazione di questa società situata in questo altro Stato o provengono da redditi di cui all’articolo 6 (Redditi immobiliari) o al capoverso 1 dell’articolo 13 (Utili di capitale) che nell’al- tro Stato contraente sono assoggettati a imposta su un ammontare netto.
6. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano:
a) agli interessi provenienti dagli Stati Uniti, il cui ammontare è determinato in base alle entrate, alle vendite, ai redditi, agli utili o ad altri movimenti di cassa del debitore o di una persona a lui vicina oppure in base alle modifiche di
valore dei beni del debitore o di una persona a lui vicina oppure in base ai dividendi, alle distribuzioni o ad analoghi pagamenti da parte del debitore o di una persona a lui vicina, ma solo nella misura in cui questi interessi non sono considerati come interessi di portafoglio secondo il diritto degli Stati Uniti, e
b) a un ammontare eccedente relativo a una residua partecipazione a una persona che, secondo il diritto degli Stati Uniti, è trattata come un Real Estate Mort- gage Investment Conduit.
Questi interessi sono imponibili negli Stati Uniti secondo il diritto interno.
Art. 12 Canoni
1. I canoni percepiti da un residente di uno Stato contraente, che ne è il beneficiario effettivo, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (escluse le pellicole cinematografiche, le registra- zioni su nastro o altre registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive), di bre- vetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o pro- cedimenti segreti oppure per altri diritti o elementi patrimoniali analoghi oppure per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scienti- fico. Il termine «canoni» comprende pure gli utili derivanti dall’alienazione di questi diritti o elementi patrimoniali nella misura in cui dipendono dalla loro capacità di ren- dimento, utilizzazione o ulteriore alienazione.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario ef- fettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato con- traente sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizza- zione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata e i canoni siano attribuibili a questa stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 (Utili delle imprese) o dell’articolo 14 (Professioni indipendenti).
4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti fra debitore e beneficiario ef- fettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede, per un motivo qualsiasi, quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario dei canoni in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ul- timo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in confor- mità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposi- zioni della presente Convenzione.
Art. 13 Utili di capitale
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente trae dall’alienazione di beni im- mobili situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in quest’ultimo Stato.
2. Ai sensi del presente articolo l’espressione «beni immobili situati nell’altro Stato contraente» comprende:
a) beni immobili di cui all’articolo 6 (Redditi immobiliari); e
b) azioni o altri diritti comparabili di una società residente di questo altro Stato il cui patrimonio è costituito totalmente o principalmente da beni immobili situati in questo altro Stato oppure partecipazioni a una società di persone, a un trust o a una successione, nella misura in cui questi sono attribuibili a beni immobili situati in questo altro Stato.
Negli Stati Uniti questa espressione comprende pure un «United States real property interest» secondo la definizione dell’Internal Revenue Code (tenendo sempre conto di future modifiche che non dovrebbero però intaccare i principi generali di questa di- sposizione).
3. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà azien- dale di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti a una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una li- bera professione, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di detta stabile organiz- zazione (da sola o in uno con l’intera impresa), o di detta base fissa, sono imponibili in questo altro Stato conformemente alla sua legislazione.
4. Gli utili che un’impresa di uno Stato contraente trae dall’alienazione di navi o ae- romobili impiegati nel traffico internazionale sono imponibili soltanto in questo Stato. Gli utili menzionati nell’articolo 12 (Canoni) sono imponibili soltanto secondo le di- sposizioni dell’articolo 12.
5. Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1–4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è resi- dente.
6. Quando un residente di uno Stato contraente aliena elementi patrimoniali nell’am- bito di una costituzione di società, riorganizzazione, fusione o operazione analoga e gli utili o i redditi ricavati da questa alienazione non sono presi in considerazione ai fini dell’imposizione in questo Stato, l’autorità competente dell’altro Stato contraente può, a richiesta del compratore di questi elementi patrimoniali, accettare a condizioni per sé convenienti di differire l’imposizione in questo Stato di detti utili e redditi nei tempi e nei modi precisati nell’accordo.
7. Quando un residente di uno Stato contraente, che in seguito a un trasferimento di elementi patrimoniali è assoggettato nei due Stati contraenti all’imposta sul reddito, è trattato ai fini dell’imposizione da parte di uno Stato contraente come se avesse alie- nato questi beni ed è tassato di conseguenza in questo Stato e il diritto interno dell’altro Stato contraente vigente a questo momento non prevede alcun obbligo o autorizza- zione secondo cui il residente debba o possa prendere in considerazione o rinviare questi guadagni o queste perdite, allora questo residente può scegliere nella sua di- chiarazione d’imposta per l’anno nel quale egli ha trasferito questi elementi patrimo- niali, di essere assoggettato all’imposta in questo altro Stato contraente, come se avesse, immediatamente prima del detto trasferimento, venduto e riacquistato questi elementi patrimoniali allo stesso prezzo di mercato che essi avevano al momento del
trasferimento. Questa scelta è applicabile a tutti gli elementi patrimoniali menzionati nel presente paragrafo che questo residente trasferisce nell’anno fiscale per il quale la scelta è fatta o anche più tardi.
Art. 14 Professioni indipendenti
1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente trae dall’esercizio di una professione indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che questa persona fisica non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio della propria attività. Se egli dispone di una tale base fissa, la parte dei redditi attribuibili a questa base fissa e provenienti dai servizi resi in questo altro Stato è imponibile in questo altro Stato.
2. Per la determinazione dei redditi imponibili secondo il paragrafo 1 nell’altro Stato contraente sono applicabili i principi dell’articolo 7 (Utili delle imprese).
Art. 15 Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16 (Compensi e gettoni di presenza), 18 (Pen- sioni e rendite) e 19 (Funzioni pubbliche e assicurazioni sociali), i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato, se:
a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non ol- trepassano in totale i 183 giorni nell’arco di ogni periodo di dodici mesi che inizia o finisce durante l’anno fiscale in considerazione, e
b) le rimunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato, e
c) l’onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le rimunerazioni men- zionate nel paragrafo 1 che un residente di uno Stato contraente riceve per un’attività dipendente svolta come membro di un equipaggio regolare a bordo di navi o aeromo- bili impiegati nel traffico internazionale sono imponibili soltanto in questo Stato.
Art. 16 Compensi e gettoni di presenza
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di ammini- strazione o di sorveglianza di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.
Art. 17 Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 (Professioni indipendenti) e 15 (Lavoro subordinato), i redditi che un residente di uno Stato contraente trae dalle sue presta- zioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spetta- colo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista o di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato, a meno che l’ammontare delle entrate lorde ricevute da questo artista o sportivo per la sua attività, comprese le spese che gli vengono rimborsate o che vengono assunte per lui, non superi, per l’anno fiscale considerato, diecimila dollari degli Stati Uniti ($ 10 000) o l’equivalente in franchi svizzeri.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, che è residente di uno Stato contraente, in tale qualità è attribuito a una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile, nonostante le disposizioni degli articoli 7 (Utili delle imprese) e 14 (Pro- fessioni indipendenti), nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, a meno che non venga dimostrato che né l’artista dello spettacolo né lo sportivo né per- sone a loro vicine (indipendentemente dal fatto che esse siano residenti di questo Stato o no) partecipino, direttamente o indirettamente, alle entrate o agli utili di quell’altra persona in un modo qualsiasi, anche mediante il versamento ritardato di rimunera- zioni, gratificazioni, onorari, dividendi, partecipazioni agli utili di una società o altre distribuzioni.
Art. 18 Pensioni e rendite
1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 19 (Funzioni pubbliche e assicurazioni so- ciali), le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato con- traente, che ne è il beneficiario effettivo, percepisce in relazione a un cessato impiego sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 19 (Funzioni pubbliche e assicurazioni so- ciali), le rendite che un residente di uno Stato contraente percepisce come beneficiario effettivo, sono imponibili soltanto in detto Stato. Ai sensi del presente paragrafo il termine «rendite» designa una somma determinata, pagabile periodicamente a termine fisso, durante un numero di anni determinato o per tutta la vita, in corrispettivo di un’adeguata e completa prestazione, diversa dal lavoro prestato.
Art. 19 Funzioni pubbliche e assicurazioni sociali
1. a) Xxxxxx, stipendi e rimunerazioni analoghe, diversi dalle pensioni, pagati da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali salari, stipendi e rimunerazioni analoghe sono imponibili sol- tanto nell’altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto altro Stato e
(i) abbia la cittadinanza di detto Stato o
(ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i ser- vizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione po- litica o da un suo ente locale, direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qua- lora la persona fisica sia un residente di detto Stato e ne abbia la cittadinanza.
3. Le disposizioni degli articoli 15 (Lavoro subordinato), 16 (Compensi e gettoni di presenza) e 18 (Pensioni e rendite) si applicano a salari, stipendi e rimunerazioni ana- loghe nonché a pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.
4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, le prestazioni delle assicurazioni sociali e le altre pensioni pubbliche pagate da uno Stato contraente a una persona fisica resi- dente dell’altro Stato contraente, sono imponibili in questo altro Stato. Tuttavia, que- ste prestazioni sono ugualmente imponibili nel primo Stato citato conformemente alla legislazione di questo Stato ma l’imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi.
Art. 20 Studenti e apprendisti
Le somme che uno studente, un apprendista o un praticante, il quale è o era, immedia- tamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell’altro Stato al solo scopo di compiervi a tempo pieno i suoi studi o di attendere a tempo pieno alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale, non sono impo- nibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.
Art. 21 Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi prove- nienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in tale Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli prove- nienti da beni immobili come sono definiti nel paragrafo 2 dell’articolo 6 (Redditi immobiliari), quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 (Utili delle imprese) o dell’articolo 14 (Professioni indipendenti).
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai redditi da vincite alle scommesse, al gioco o alle lotterie imposti in uno dei due Stati contraenti.
Art. 22 Limitazione dei vantaggi della Convenzione
1. Fatte salve le disposizioni seguenti del presente articolo, un residente di uno Stato contraente che trae redditi dall’altro Stato contraente può beneficiare dei vantaggi pre- visti dalla presente Convenzione soltanto se:
a) è una persona fisica;
b) è uno Stato contraente o una sua suddivisione politica o un suo ente locale oppure un’autorità o un’organizzazione di questo Stato, di una sua suddivi- sione politica o di un suo ente locale;
c) esercita effettivamente un’attività commerciale o industriale nel primo Stato contraente (diversa da un’attività che consista nell’effettuare, nel gestire o semplicemente nel detenere investimenti di capitali per proprio conto, a meno che non si tratti di attività bancarie o assicurative oppure di operazioni su titoli esercitate da una banca o da una società d’assicurazioni o da un commerciante di titoli registrato) e i redditi provenienti dall’altro Stato contraente sono rea- lizzati con l’esercizio di questa attività o sono ad essa accessori;
d) è una società che è la sede amministrativa principale di un gruppo d’imprese multinazionale;
e) è una società
(i) la cui principale categoria di azioni viene negoziata in misura rilevante e con regolarità a una borsa riconosciuta; oppure
(ii) che viene controllata da una società o da diverse società che soddisfano le premesse di cui alla lettera (i) sopra citata;
f) è una società, un trust o una successione, a meno che una o più persone che non possono beneficiare dei vantaggi offerti dalla presente Convenzione se- condo le lettere a), b), d), e) o g), non siano, nell’insieme, interessate in ma- niera preponderante attraverso partecipazioni o in altro modo, alla società, al trust o alla successione;
g) è una fondazione di famiglia residente di Svizzera, a meno che il fondatore o la maggioranza dei beneficiari siano persone che non possano beneficiare dei vantaggi offerti dalla presente Convenzione secondo la lettera a) oppure che almeno il 50 per cento dei redditi della fondazione di famiglia tornino a pro- fitto di persone che non possono beneficiare dei vantaggi offerti dalla presente Convenzione secondo la lettera a).
2. Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo, un’organizzazione di cui alla lettera c) del paragrafo 1 dell’articolo 4 (Residenza) può beneficiare dei vantaggi of- ferti dalla presente Convenzione se più della metà dei suoi beneficiari, membri o par- tecipanti sono persone che possono beneficiare, conformemente al presente articolo, dei vantaggi offerti dalla presente Convenzione.
3. a) Una società residente di uno Stato contraente può beneficiare dei vantaggi of- ferti dagli articoli 10 (Dividendi), 11 (Interessi) e 12 (Canoni) se:
(i) più del 30 per cento del totale dei diritti di voto e del valore dell’insieme delle quote è detenuto da residenti di questo Stato contraente che possono
beneficiare dei vantaggi offerti xxxxx xxxxxxx x), x), x), x), x) x x) xxx xxxx- xxxxx 0;
(ii) più del 70 per cento dell’insieme delle quote è detenuto da persone di cui alla lettera (i) e da residenti di uno Stato membro dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo o dell’Accordo nordamericano di libero scambio (NAFTA) che soddisfano le premesse della lettera b); e
(iii) l’ammontare delle spese deducibili dal reddito lordo pagato o da pagare dalla società a persone che non possono beneficiare dei vantaggi offerti dalle lettere a), b), d), e), f) o g) del paragrafo 1, è inferiore al 50 per cento dei redditi lordi realizzati dalla società nel periodo fiscale prece- dente (o, quando si tratti del primo periodo fiscale, in questo periodo).
b) Ai sensi della lettera (ii) del paragrafo 3. a), le quote detenute da un residente di uno Stato membro dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo o dell’Accordo nordamericano di libero scambio saranno prese in considera- zione soltanto se questa persona
(i) è residente di uno Stato con il quale l’altro Stato contraente ha stipulato una convenzione completa in materia di imposte sul reddito e ha diritto a beneficiare di tutti i vantaggi accordati dall’altro Stato contraente in base a detta convenzione;
(ii) potesse beneficiare dei vantaggi offerti dal paragrafo 1 se fosse residente del primo Stato contraente e se nel paragrafo 1 si rimandasse allo Stato di residenza di questa persona piuttosto che al primo Stato contraente; e
(iii) in base alla convenzione fra il suo Stato di residenza e l’altro Stato con- traente e con riferimento ai redditi per i quali sono richiesti i vantaggi conformemente alla presente Convenzione, potesse beneficiare nell’altro Stato contraente di un’aliquota d’imposta non più bassa di quella appli- cabile secondo la presente Convenzione.
4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1-3, quando un’impresa di uno Stato con- traente trae redditi dall’altro Stato contraente e questi redditi sono attribuibili a una stabile organizzazione che questa impresa ha in uno Stato terzo, i vantaggi fiscali, che altrimenti verrebbero concessi in base ad altre disposizioni della presente Conven- zione su elementi del reddito, non possono essere richiesti se l’imposta totale, che è effettivamente pagata su questi redditi nel primo Stato menzionato e nello Stato terzo, è inferiore al 60 per cento dell’imposta che avrebbe dovuto essere pagata nel primo Stato menzionato se l’impresa avesse realizzato i redditi in detto Stato e questi redditi non fossero stati attribuibili a una stabile organizzazione situata nello Stato terzo. Di- videndi, interessi e canoni ai quali si applicano le disposizioni del presente paragrafo sono assoggettati a imposta a un’aliquota che non supera il 15 per cento del loro am- montare lordo. Gli altri elementi del reddito ai quali si applicano le disposizioni del presente paragrafo sono assoggettati a imposta conformemente alle disposizioni del diritto interno dell’altro Stato contraente, nonostante ogni altra disposizione della pre- sente Convenzione. Le disposizioni del presente paragrafo non sono applicabili:
a) ai canoni corrisposti come compenso per l’uso o la concessione in uso di beni immateriali creati o sviluppati dalla stabile organizzazione stessa; o
b) agli altri redditi provenienti dall’altro Stato contraente e che si ricollegano, o sono accessori, all’esercizio effettivo di un’attività commerciale o industriale svolta dalla stabile organizzazione nello Stato terzo (diversa da un’attività che consista nell’effettuare, nel gestire o semplicemente nel detenere investimenti di capitali per proprio conto, a meno che non si tratti di attività bancarie o assicurative oppure di operazioni su titoli esercitate da una banca o da una società d’assicurazioni o da un commerciante di titoli registrato).
5. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo l’appli- cazione delle disposizioni del presente articolo. Le autorità competenti si scambiano, conformemente alle disposizioni dell’articolo 26 (Scambio di informazioni), le infor- mazioni necessarie all’applicazione delle disposizioni del presente articolo.
6. Una persona che non ha diritto ai vantaggi della presente Convenzione, secondo le disposizioni precedenti del presente paragrafo, può fruire di tali vantaggi se l’autorità competente dello Stato contraente dal quale provengono i redditi lo consente, dopo essersi consultata con l’autorità competente dell’altro Stato contraente.
7. a) Ai sensi del paragrafo 1, l’espressione «borsa riconosciuta» designa:
(i) ogni borsa svizzera presso cui avviene un commercio di azioni registrate;
(ii) il sistema NASDAQ appartenente alla National Association of Securities Dealers, Inc. e ogni borsa registrata presso la Securities and Exchange Commission come borsa nazionale di valori mobiliari di cui al Securities Exchange Act del 1934;
(iii) le borse di Amsterdam, Francoforte, Londra, Madrid, Milano, Parigi, To- kyo e Vienna; e
(iv) ogni altra borsa che trova consenzienti le autorità competenti degli Stati contraenti.
b) Ai sensi della lettera d) del paragrafo 1 una persona è considerata come una società che è la sede amministrativa principale riconosciuta di un gruppo di imprese multinazionale se:
(i) esercita, nello Stato di cui è residente, una parte sostanziale del controllo e della gestione di un gruppo di società (che può fare parte di un gruppo più grande di società), la quale parte può comprendere il finanziamento dei gruppi ma non può limitarsi principalmente a tale attività;
(ii) il gruppo di società è costituito da società che sono residenti di almeno cinque Stati e ivi esercitano effettivamente un’attività industriale o com- merciale e se almeno il 10 per cento dei redditi lordi del gruppo è realiz- zato in ognuno dei cinque Stati (o cinque gruppi di Stati);
(iii) meno del 50 per cento dei redditi lordi del gruppo è realizzato in ognuno di questi Stati, escluso lo Stato di cui è residente la società che è la sede amministrativa principale del gruppo d’imprese.
(iv) non più del 25 per cento dei redditi lordi provengono dall’altro Stato con- traente;
(v) possiede ed esercita la competenza di assolvere autonomamente le fun- zioni menzionate nella lettera (i);
(vi) è assoggettata alle disposizioni fiscali generalmente applicabili nello Stato di cui è residente; e
(vii) i redditi provenienti dall’altro Stato contraente sono realizzati con l’eser- cizio effettivo di un’attività commerciale o industriale di cui alla lettera
(ii) o sono a essa accessori.
Se le condizioni relative ai redditi richieste per il riconoscimento di una so- cietà quale sede amministrativa principale di un gruppo d’imprese secondo le lettere (ii), (iii) e (iv) non sono osservate, esse saranno considerate come os- servate se le citate percentuali sono rispettate nella media dei redditi lordi tratti nei quattro anni precedenti.
Art. 23 Eliminazione della doppia imposizione
1. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione è evitata nel modo se- guente:
a) Qualora un residente di Svizzera tragga redditi che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, siano imponibili negli Stati Uniti, la Svizzera esenta da imposta tali redditi, salve le disposizioni delle lettere b), c) e d) e del para- grafo 3; tuttavia, per gli utili di cui al paragrafo 1 dell’articolo 13 (Utili di capitale) questa esenzione si applica unicamente se ne è provata l’imposizione negli Stati Uniti. La Svizzera può, per determinare l’imposta afferente al ri- manente reddito di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’in- tero reddito, senza tener conto dell’esenzione.
b) Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi che, secondo le disposizioni dell’articolo 10 (Dividendi), sono imponibili negli Stati Uniti, la Svizzera ac- corda, su richiesta del residente e fatte salve le disposizioni della lettera c), un vantaggio che può avere le seguenti forme:
(i) computo dell’imposta pagata negli Stati Uniti, secondo le disposizioni dell’articolo 10 (Dividendi) sull’imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l’ammontare così computato non può tuttavia eccedere la fra- zione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corri- sponde al reddito imponibile negli Stati Uniti, o
(ii) riduzione forfettaria dell’imposta svizzera, o
(iii) esenzione parziale dall’imposta svizzera dei dividendi di cui si tratta, pari almeno all’imposta prelevata negli Stati Uniti sull’ammontare lordo dei dividendi.
La Svizzera determina il tipo di vantaggio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull’applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.
c) Qualora un residente di Svizzera tragga redditi
(i) per i quali secondo il paragrafo 2 dell’articolo 10 (Dividendi) o secondo il paragrafo 6 dell’articolo 11 (Interessi) non venga accordato alcun van- taggio dell’imposta alla fonte americana, o
(ii) che in base all’articolo 22 (Limitazione dei vantaggi della Convenzione) siano imponibili negli Stati Uniti,
la Svizzera accorda una deduzione dell’ammontare lordo di questi redditi uguale all’imposta pagata negli Stati Uniti.
d) Qualora un residente di Svizzera tragga redditi che siano imponibili negli Stati Uniti secondo il paragrafo 4 dell’articolo 19 (Funzioni pubbliche e assicura- zioni sociali), la Svizzera accorda un vantaggio corrispondente alla deduzione dell’imposta pagata negli Stati Uniti e a una esenzione dall’imposta svizzera uguale a un terzo (1/3) dell’ammontare netto di questi redditi.
2. Per quanto concerne gli Stati Uniti, la doppia imposizione è evitata nel modo se- guente:
Conformemente alla legislazione degli Stati Uniti e fatte salve le limitazioni in essa previste (tenendo sempre conto di future modifiche che non dovreb- bero intaccare i principi generali esposti di seguito), gli Stati Uniti computano a un loro residente o cittadino sull’imposta sul reddito degli Stati Uniti l’equi- valente dell’ammontare dell’imposta svizzera; nel caso di una società resi- dente degli Stati Uniti che possiede almeno il 10 per cento delle quote con diritto di voto di una società residente di Svizzera, dalla quale riceve dividendi nel corso di un anno fiscale, gli Stati Uniti computano inoltre sull’imposta sul reddito degli Stati Uniti l’equivalente dell’ammontare dell’imposta svizzera che questa società ha versato sugli utili con i quali sono pagati i dividendi. L’ammontare computabile viene determinato sulla base dell’ammontare dell’imposta pagata in Svizzera. Ai fini dell’applicazione negli Stati Uniti del computo dell’imposta pagata in Svizzera, le imposte di cui alla lettera a) del paragrafo 2 e al paragrafo 3 dell’articolo 2 (Imposte considerate) sono consi- derate come imposte sul reddito.
3. Qualora un residente di Svizzera sia contemporaneamente un cittadino degli Stati Uniti, che è assoggettato all’imposta sul reddito degli Stati Uniti per i suoi redditi o utili provenienti dagli Stati Uniti, si applicano le disposizioni seguenti:
a) La Svizzera applica il paragrafo 1 come se l’ammontare dell’imposta pagata negli Stati Uniti su questi redditi o utili fosse l’imposta che sarebbe stata pa- gata se il residente non fosse un cittadino degli Stati Uniti; e
b) ai fini del calcolo dell’imposta degli Stati Uniti su questi redditi o utili, gli Stati Uniti computano sull’imposta sul reddito degli Stati Uniti l’imposta pa- gata o dovuta in Svizzera dopo l’applicazione della lettera a), anche se il com- puto così accordato non riduce l’ammontare dell’imposta degli Stati Uniti al di sotto dell’ammontare che è preso in considerazione per l’applicazione della lettera a); e
c) ai fini dell’applicazione della lettera b), i redditi o gli utili citati nel presente paragrafo si considerano come provenienti dalla Svizzera nella misura in cui ciò è necessario per evitare la doppia imposizione di questi redditi; tuttavia, le disposizioni della presente lettera non si applicano al computo sull’imposta degli Stati Uniti delle imposte diverse da quelle menzionate nella lettera a) del paragrafo 2 e del paragrafo 3 dell’articolo 2 (Imposte considerate).
Art. 24 Non discriminazione
1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo a essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. Ai fini dell’imposizione del reddito degli Stati Uniti, i cittadini degli Stati Uniti che non sono residenti degli Stati Uniti non sono nella stessa situa- zione dei cittadini svizzeri che non sono residenti degli Stati Uniti. La presente dispo- sizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’articolo 1 (Soggetti), alle per- sone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. a) L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato con- traente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.
b) La disposizione del presente paragrafo non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d’imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro oneri familiari.
3. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 9 (Im- prese associate), del paragrafo 4 dell’articolo 11 (Interessi) o del paragrafo 4 dell’ar- ticolo 12 (Canoni), gli interessi, i canoni e altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni di quelli pagati a un residente del primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un’impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell’altro Stato contraente sono deduci- bili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, alle stesse condizioni di quelli contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato con- traente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno es- sere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 2 (Imposte considerate), alle imposte di ogni natura x xxxx- minazione prelevate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.
6. Il presente articolo non impedisce assolutamente agli Stati Uniti di prelevare l’im- posta di cui al paragrafo 7 dell’articolo 10 (Dividendi).
Art. 25 Procedura amichevole
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alle di- sposizioni della presente Convenzione, può, indipendentemente dai mezzi giuridici
previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o cittadina.
2. L’autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o dissipare i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione. In particolare, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi per trovare un accordo al fine di:
a) attribuire in maniera identica i redditi, le riduzioni nonché gli accrediti o gli importi non imponibili spettanti a un residente di uno Stato contraente e quelli spettanti alla sua stabile organizzazione situata nell’altro Stato contraente;
b) delimitare in maniera identica i redditi, le riduzioni nonché gli accrediti e gli importi non imponibili fra un residente di uno Stato contraente e una persona a lui associata di cui all’articolo 9 (Imprese associate);
c) qualificare allo stesso modo la natura di determinati redditi;
d) qualificare allo stesso modo la natura delle persone;
e) applicare le stesse regolamentazioni concernenti la fonte di determinati red- diti;
f) dare la stessa interpretazione di una determinata parola;
g) applicare conformemente agli scopi della presente Convenzione le disposi- zioni del diritto interno concernenti le maggiorazioni, le multe e gli interessi.
Le autorità competenti degli Stati contraenti possono concordare insieme il modo di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire a un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.
5. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono emanare disposizioni per l’applicazione della presente Convenzione.
6. Qualora, nel quadro di una procedura amichevole, nonostante i loro sforzi ai sensi del presente articolo, le autorità competenti non sono in grado di trovare un accordo completo, la controversia sarà decisa da una procedura d’arbitrato, secondo le dispo- sizioni del paragrafo 7 e di altre prescrizioni o regole procedurali convenute tra gli Stati contraenti, a condizione che:
a) almeno in uno Stato contraente sia stata presentata una dichiarazione d’impo- sta concernente gli anni fiscali relativi alla controversia;
b) le autorità competenti non siano concordi, prima del giorno in cui la procedura d’arbitrato avrebbe dovuto essere avviata, che la controversia rappresenti un caso unico non adatto per un lodo arbitrale; e
c) tutte le persone interessate abbiano aderito alle disposizioni della lettera d del paragrafo 7.
Una controversia irrisolta non può tuttavia essere sottoposta a una procedura d’arbi- trato se è già stata emessa una decisione di un tribunale o di un tribunale amministra- tivo di uno dei due Stati.3
7. Le seguenti disposizioni e definizioni sono applicabili al paragrafo 6 e al presente paragrafo:
a) l’espressione «persona interessata» designa la persona che ha sottoposto la controversia all’autorità competente per decisione secondo il presente articolo nonché, all’occorrenza, ogni altra persona il cui assoggettamento viene direttamente pregiudicato in uno degli Stati contraenti dalla soluzione amiche- vole scaturita da tale decisione;
b) l’espressione «data d’inizio» di una controversia è la prima data in cui en- trambe le autorità competenti hanno ricevuto le informazioni necessarie per la valutazione materiale di una procedura amichevole;
c) una procedura d’arbitrato per una controversia inizia:
i) due anni dopo la data d’inizio della controversia, purché le autorità com- petenti non si siano previamente accordate su un’altra data, oppure
ii) appena entrambe le autorità competenti hanno ricevuto l’approvazione richiesta nella lettera d,
a seconda di quale di queste due date subentri per ultima;
d) prima dell’inizio della procedura d’arbitrato le persone interessate e i loro rap- presentanti autorizzati devono acconsentire a non trasmettere, fatta eccezione del lodo arbitrale, a terzi le informazioni che ricevono durante la procedura d’arbitrato da uno degli Stati contraenti o dal tribunale arbitrale;
e) se non è respinto da una delle persone interessate, il lodo arbitrale costituisce una soluzione amichevole ai sensi del presente articolo, che vincola i due Stati contraenti solo riguardo a questa controversia; e
f) ai fini della procedura d’arbitrato ai sensi del paragrafo 6 e del presente paragrafo, i membri del tribunale arbitrale e i loro collaboratori sono da con- siderare come «persone o autorità» a cui devono essere rese accessibili le informazioni secondo l’articolo 26.4
Art. 265 Scambio di informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che po- trebbero essere rilevanti per l’applicazione della presente Convenzione o per l’appli- cazione del diritto interno alle imposte contemplate dalla Convenzione, per quanto un’imposizione secondo questo diritto non sia contraria alla presente Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall’articolo 1.
3 Nuovo testo giusta l’art. 2 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall’AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 0000 0000 0000; FF 2010 217).
4 Introdotto dall’art. 2 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall’AF il 18 giu. 2010, in vi- gore dal 20 set. 2019 (RU 0000 0000 0000; FF 2010 217).
5 Nuovo testo giusta l’art. 3 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall’AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 0000 0000 0000; FF 2010 217).
2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono te- nute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fi- scale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell’applicazione, dell’accerta- mento, della riscossione o dell’amministrazione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per i suddetti scopi. Xxxxxxx rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. No- nostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legi- slazione di entrambi gli Stati per altri scopi e le autorità competenti dello Stato richie- sto ne hanno approvato l’impiego.
3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente:
a) di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi am- ministrativa di uno o dell’altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni, che non possono essere ottenute in virtù della sua le- gislazione o di quella dello Stato che le chiede;
c) di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.
4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l’altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le infor- mazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare infor- mazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.
5. In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare infor- mazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto, per quanto necessario per l’adempimento degli obblighi del presente paragrafo, sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo.
Art. 27 Membri di missioni diplomatiche e di agenzie consolari
1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche e di agenzie consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
2. Qualora redditi non siano imponibili nello Stato accreditatario, a causa di privilegi fiscali accordati ai membri di missioni diplomatiche e di agenzie consolari in virtù
delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari, il diritto d’im- posizione spetta allo Stato accreditante.
3. Nonostante le disposizioni dell’articolo 4 (Residenza), ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica, d’una rappresentanza consolare o di una dele- gazione permanente di uno Stato contraente, situate nell’altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è considerata residente dello Stato accreditante, a condizione che:
a) conformemente al diritto internazionale, non sia assoggettata, nello Stato ac- creditatario, a imposta sui redditi provenienti da fonti esterne a detto Stato, e
b) abbia, nello Stato accreditante, i medesimi obblighi, quanto alle imposte sul reddito complessivo, dei residenti di detto Stato.
4. La presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di una rappre- sentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, che soggior- nano sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattati in materia d’imposta sul reddito come residenti dell’uno o dell’altro Stato contraente.
Art. 28 Diversi
1. Le disposizioni della presente Convenzione non possono essere interpretate come limitative, in qualunque modo, delle esenzioni, delle deduzioni, dei crediti o di altre facilitazioni che sono o saranno accordati:
a) dalla legislazione di uno Stato contraente o
b) da ogni altro accordo stipulato tra gli Stati contraenti.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 lettera b), sono applicabili le seguenti disposizioni:
a) Nonostante altre convenzioni alle quali gli Stati contraenti abbiano aderito, una divergenza d’opinione sulla questione se un provvedimento rientri nel campo d’applicazione della presente Convenzione è giudicata unicamente dalle autorità competenti degli Stati contraenti menzionate nella lettera f) del paragrafo 1 dell’articolo 3 (Definizioni generali) ed esclusivamente secondo le disposizioni procedurali previste dalla presente Convenzione.
b) Nella misura in cui le autorità competenti non decidano che una misura fiscale non rientra nel campo d’applicazione della presente Convenzione, le obbliga- zioni di non discriminazione di cui alla presente Convenzione si applicano esclusivamente a questa misura, fatte salve le obbligazioni concernenti il trat- tamento nazionale e la clausola della nazione più favorita applicabili al com- mercio dei beni conformemente all’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio (GATT)3. Le obbligazioni concernenti il trattamento nazionale o la clausola della nazione più favorita previste da un’altra Convenzione non si applicano a questa misura.
c) Ai sensi del presente paragrafo, una «misura» è una legge, una disposizione d’esecuzione, una norma giuridica, una procedura, una decisione, una misura amministrativa o ogni altro tipo di misura.
3. Per l’applicazione dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 7 (Utili delle imprese), del paragrafo 5 dell’articolo 10 (Dividendi), del paragrafo 3 dell’articolo 11 (Interessi), del paragrafo 3 dell’articolo 12 (Canoni), del paragrafo 3 dell’articolo 13 (Utili di capitale), del paragrafo 2 dell’articolo 14 (Professioni indipendenti) e del paragrafo 2 dell’articolo 21 (Altri redditi) i redditi, gli utili o le spese attribuibili a una stabile organizzazione durante la sua esistenza sono imponibili o deducibili secondo i principi abituali nello Stato contraente nel quale la stabile organizzazione è situata, anche quando i pagamenti siano differiti fino a che la sta- bile organizzazione abbia cessato di esistere.
4. Per la determinazione del reddito imponibile ai fini dell’imposizione in uno Stato contraente di una persona fisica che svolge un lavoro subordinato e che è residente ma non cittadina di questo Stato, i contributi versati da, o per conto di, questa persona fisica a un fondo di pensione costituito, gestito e riconosciuto ai fini fiscali in questo altro Stato contraente sono trattati, ai fini dell’imposizione nel primo Stato menzio- nato, allo stesso modo dei contributi versati a un fondo di pensione costituito, gestito e riconosciuto ai fini fiscali in questo primo Stato menzionato, se:
a) la persona fisica non era residente di questo Stato immediatamente prima di iniziarvi la sua attività e ancor prima di allora aveva versato contributi a questo fondo di pensione; e
b) l’autorità competente di questo Stato considera che il fondo di pensione dell’altro Stato contraente corrisponda in linea di principio a un fondo di pen- sione del primo Stato menzionato riconosciuto ai fini fiscali.
I vantaggi di questo paragrafo sono validi per un periodo che non superi cinque anni fiscali e che inizi con il primo anno fiscale durante il quale questa persona fisica svolga il suo lavoro subordinato nel primo Stato contraente menzionato. Ai sensi del presente paragrafo, un fondo di pensione è considerato come riconosciuto ai fini fiscali in uno Stato contraente se i contributi a questo fondo o i redditi ritratti da esso sono esenti dall’imposta in questo Stato.6
5. L’autorità competente di ciascuno dei due Stati contraenti può chiedere che siano avviate consultazioni con l’autorità competente dell’altro Stato contraente per esami- nare se sia necessario un adeguamento della Convenzione ai cambiamenti del diritto interno o della politica convenzionale di uno Stato contraente. Se da queste consulta- zioni risultasse che gli effetti della Convenzione o la sua applicazione siano stati mo- dificati unilateralmente sulla base di emendamenti del diritto interno da parte di uno Stato contraente in maniera tale che l’equilibrio dei vantaggi previsti dalla Conven- zione sarebbe stato alterato in modo considerevole, le autorità si consulterebbero per procedere a un adattamento della Convenzione che ristabilisca il precedente equilibrio dei vantaggi previsti dalla Convenzione.
Art. 29 Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata conformemente alle prescrizioni procedu- rali valide in ciascuno Stato contraente e lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo il più presto possibile.
6 La correzione del 13 ott. 2022 concerne soltanto il testo francese (RU 2022 579).
2. La Convenzione entrerà in vigore con lo scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni saranno applicabili:
a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi pagati o accreditati a decorrere dal pri- mo giorno del secondo mese successivo all’entrata in vigore della Convenzione;
b) alle altre imposte, per i periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno suc- cessivo a quello dell’entrata in vigore della Convenzione o dopo tale data.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, se una persona, che ha diritto ai vantaggi offerti dalla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito firmata a Washington il 24 maggio 19514 («Convenzione precedente»), beneficia di sgravi fiscali in questa Con- venzione a lei più favorevoli di quelli accordati dalla presente Convenzione, la Conven- zione precedente, a richiesta di questa persona, continua a essere applicabile nella sua totalità per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data in cui le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili in base al paragrafo 2.
4. La Convenzione precedente sarà abrogata al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni della presente Convenzione conformemente ai paragrafi 2 e 3.
Art. 30 Denuncia
La presente Convenzione rimane in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione in ogni momento per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi. In tal caso la Con- venzione cessa di essere applicabile
a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi pagati o accreditati a contare dal 1° gennaio seguente alla scadenza del preavviso di sei mesi;
b) alle altre imposte, per i periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio seguente alla scadenza del preavviso di sei mesi o dopo tale data.
Fatto a Washington, il 2 ottobre 1996, in due esemplari in lingua tedesca e inglese, ciascun testo facente egualmente fede.
Per la Confederazione Svizzera: Xxxxxx Xxxxxxxx | Per gli Stati Uniti d’America: Xxxxxxxx X. Xxxxxxx |
4 [RU 1951 920]
Protocollo
All’atto della firma della Convenzione conclusa oggi tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, i firmatari hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte inte- grante della Convenzione:
1. Ad articolo 2 paragrafo 2 (Imposte considerate)
Il rinvio alle «imposte federali sul reddito prelevate in base all’Internal Revenue Code» nella lettera b) non comprende i contributi delle assicurazioni sociali. Le im- poste sul reddito percepite sulle prestazioni delle assicurazioni sociali rientrano invece sotto questa nozione.
2. Ad articolo 4 paragrafo 1 (Residenza)
I residenti di Svizzera che optano per la tassazione per coniugi secondo la Section 6013 dell’Internal Revenue Code, continuano a essere trattati come residenti di Sviz- zera, tuttavia sono anche assoggettati a imposta negli Stati Uniti come persone resi- denti.
3. Ad articolo 7 (Utili delle imprese)
L’imposta degli Stati Uniti sui premi di assicurazione pagati ad assicuratori stranieri non viene riscossa sui premi di assicurazione e riassicurazione, che costituiscono en- trate da attività di assicurazione di un’impresa svizzera, indipendentemente dal fatto che questa attività sia esercitata o no attraverso una stabile organizzazione situata negli Stati Uniti, tranne quando i rischi coperti da questi premi sono riassicurati presso una persona che non ha diritto ai vantaggi offerti dalla presente o da un’altra Convenzione che preveda un’analoga esenzione dall’imposta degli Stati Uniti.
Resta inteso che la partecipazione agli utili di un debitore costituisce un criterio per stabilire se una pretesa indicata come un credito ai sensi della presente Convenzione debba essere considerata ai fini fiscali come capitale proprio.
5. Ad articolo 10 paragrafo 7 (Dividendi)
L’espressione «ammontare equivalente dei dividendi» («dividend equivalent amount»), così com’è applicata nel diritto interno degli Stati Uniti, designa la parte degli utili o dei redditi menzionata nel paragrafo 7 dell’articolo 10, che verrebbe di- stribuita come dividendi se questi utili o redditi fossero stati realizzati da una filiale registrata negli Stati Uniti. L’ammontare equivalente dei dividendi di una società stra- niera corrisponde ogni anno ai redditi, rimasti alla società straniera dedotte le imposte,
(i) che sono redditi attribuibili a una stabile organizzazione situata negli Stati Uniti,
(ii) che sono redditi da beni immobili situati negli Stati Uniti imposti sulla base dell’ammontare netto secondo l’articolo 6, e (iii) che sono utili provenienti dall’alie-
nazione di beni immobili imponibili negli Stati Uniti secondo il paragrafo 1 dell’arti- colo 13, ridotti dell’aumento degli investimenti netti della società straniera in beni americani o aumentati della riduzione degli investimenti netti della società straniera in beni americani.
6. Ad articolo 19 paragrafo 4 (Funzioni pubbliche e assicurazione sociale)
Resta inteso che l’espressione «altre pensioni pubbliche» utilizzata in questo para- grafo designa i «Tier 1 Railroad Retirement Benefits» degli Stati Uniti.
7. Ad articolo 22 paragrafo 1 lettera c) (Limitazione dei vantaggi della Convenzione)
a) Resta inteso che, sulla base dei fatti e dell’insieme delle circostanze, bisogna stabilire se le attività esercitate da una società straniera costituiscano effetti- vamente un’attività commerciale o industriale. In generale, un’attività com- merciale o industriale comprende operazioni che giustificano (o potrebbero giustificare) l’esistenza di un’impresa economica indipendente con fini di lu- cro. Perché sia data un’attività commerciale o industriale occorre che le atti- vità svolte abitualmente da un residente comprendano ogni operazione che faccia parte di una prassi attraverso la quale un’impresa realizza redditi o utili. Un residente di uno Stato contraente esercita effettivamente un’attività com- merciale o industriale se svolge regolarmente funzioni amministrative ed ope- rative essenziali tramite organi o personale propri. Una o diverse di queste attività possono essere esercitate da terzi indipendenti sotto il coordinamento diretto del residente ma esse non vengono prese in considerazione per deter- minare se la società eserciti effettivamente un’attività commerciale o indu- striale.
b) Un pagamento eseguito tra persone associate è considerato in relazione con un’effettiva attività commerciale o industriale soltanto se l’attività commer- ciale o industriale esercitata nel primo Stato menzionato è rilevante in rapporto all’attività esercitata nell’altro Stato contraente dal quale provengono i redditi per i quali sono richiesti i vantaggi della Convenzione. In questo senso, il be- neficiario dei redditi è considerato come associato alla persona che effettua il pagamento se detiene, direttamente o indirettamente, oltre il 10 per cento delle azioni (o di altri diritti comparabili) della persona che effettua il pagamento.
I fatti e l’insieme delle circostanze stabiliscono se l’attività commerciale o industriale debba considerarsi rilevante. A tale scopo, si prendono in considerazione il rispettivo volume dell’attività commerciale o industriale esercitata in ciascuno Stato contraente (calcolato sulla base del valore degli attivi, dei redditi e delle spese salariali), la natura dell’attività esercitata in ciascuno Stato contraente e, se un’attività commerciale o in- dustriale è esercitata in entrambi gli Stati, le prestazioni fornite in relazione all’eser- cizio di detta attività commerciale o industriale in ciascuno Stato contraente. Nel giu- dicare o nel fare tali confronti bisogna tenere in debito conto la diversa grandezza delle economie americana e svizzera.
8. Ad articolo 22 paragrafo 1 lettera f) (Limitazione dei vantaggi della Convenzione)
Resta inteso che per determinare se una o più persone che non hanno il diritto di be- neficiare dei vantaggi della Convenzione secondo le lettere a), b), d), e) o g) del para- grafo 1 dell’articolo 22 siano, nell’insieme, interessate in maniera preponderante a una società, a un trust o a una successione, uno Stato contraente non prende in considera- zione unicamente la partecipazione di queste persone al capitale della società rispetti- vamente il patrimonio del trust o della successione. Anche altre relazioni contrattuali di questa persona o di queste persone con la società, con il trust o con la successione nonché la misura in cui questa persona o queste persone ricevono, o hanno il diritto di ricevere, direttamente o indirettamente, rimunerazioni (compresi i pagamenti di inte- ressi e canoni, escluse però le rimunerazioni a prezzi del libero mercato per l’acquisto, l’uso o la concessione in uso di sostanza mobiliare nell’ambito dell’attività commer- ciale o industriale ordinaria o per prestazioni di servizi) da questa società, da questo trust o da questa successione che sono deducibili dal reddito imponibile della società, del trust o della successione, possono portare al rifiuto dei vantaggi della Convenzione a una persona che altrimenti potrebbe aver diritto a essi in base alla lettera f) del pa- ragrafo 1.
9. Ad articolo 24 (Non discriminazione)
La presente Convenzione non impedisce l’applicazione da parte degli Stati Uniti della Section 367 (e) (1) o (e) (2) oppure della Section 1446 dell’Internal Revenue Code.
10.7 Ad articolo 26 (Scambio di informazioni)
a) Resta inteso che nella richiesta di assistenza amministrativa ai sensi dell’arti- colo 26 della Convenzione l’autorità competente di uno Stato contraente for- nisce le seguenti informazioni all’autorità competente dello Stato richiesto:
i) sufficienti indicazioni per l’identificazione della persona coinvolta nel controllo o nell’inchiesta (in linea di massima il nome e, per quanto co- nosciuto, l’indirizzo e numero di conto o informazioni simili utili per l’identificazione);
ii) il periodo oggetto della domanda;
iii) una descrizione delle informazioni ricercate, in particolare la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto;
iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste;
v) il nome e, per quanto conosciuto, l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.
b) Il riferimento alle informazioni che potrebbero essere rilevanti ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in materia fiscale il più ampio possi- bile, senza che sia tuttavia consentita la ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o la richiesta di informazioni la cui per-
7 Nuovo testo giusta l’art. 4 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall’AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 0000 0000 0000; FF 2010 217).
xxxxxxx è poco verosimile per chiarire gli affari fiscali di un determinato con- tribuente. Mentre la lettera a) del numero 10 contiene richieste importati per la procedura volte a impedire la «fishing expedition», l’interpretazione dei pa- ragrafi i) fino a v) non deve impedire uno scambio di informazioni efficace.
c) Su espressa richiesta dell’autorità competente di uno Stato contraente, l’auto- xxxx competente dell’altro Stato contraente fornirà le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 26 della presente Convenzione sotto forma di copia auten- ticata di giustificativi e documenti originali (compresi libri contabili, docu- menti, rapporti, registrazioni, chiusure e atti).
d) Xxxxxxx l’articolo 26 della presente Convenzione non limiti la procedura per lo scambio di informazioni, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico. Gli Stati contraenti si attendono uno dall’altro che si forniscano reciprocamente le informazioni ne- cessarie all’esecuzione della presente Convenzione.
e) Xxxxx inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato ri- chiedente, nel caso di uno scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 26 della presente Convenzione si applicano nello Stato richiesto le norme di pro- cedura amministrativa relative ai diritti del contribuente (come ad es. il diritto di informazione o il diritto di ricorso). Resta inoltre inteso che questa disposi- zione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.
Fatto a Washington, il 2 ottobre 1996, in due esemplari in lingua tedesca e inglese, ciascun testo facente egualmente fede.
Per la Confederazione Svizzera: Xxxxxx Xxxxxxxx | Per gli Stati Uniti d’America: Xxxxxxxx X. Xxxxxxx |
Articolo 5 paragrafo 2 del Protocollo del 23 settembre 20098
2. Il presente protocollo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni saranno applicabili:
a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data;
b) per quanto concerne gli articoli 3 e 4 del presente Protocollo a domande, inoltrate alla data dell’entrata in vigore, o dopo tale data:
i) per le informazioni descritte al paragrafo 5 dell’articolo 26 della Conven- zione, alle informazioni che si riferiscono al periodo che inizia con la firma del Protocollo, e
ii) in tutti gli altri casi alle informazioni concernenti gli anni fiscali che ini- ziano il 1° gennaio dell’anno successivo a quello della firma del presente Protocollo, o dopo tale data;
c) per quanto concerne i paragrafi 6 e 7 dell’articolo 25 della Convenzione:
i) alle procedure pendenti presso le autorità competenti al momento dell’entrata in vigore del presente Protocollo, e
ii) alle procedure avviate dopo questa data.
La data di inizio per i casi descritti al comma i) è la data d’entrata in vigore del presente Protocollo.
8 RU 0000 0000 0000; FF 2010 217
Protocollo d’Accordo
1. Ad articolo 4 paragrafo 1 lettera b) (Residenza)
Resta inteso che il termine «Governo» comprende, indipendentemente dalla sua de- nominazione, ogni istituzione (compresi gli uffici, le rappresentanze, i fondi o le or- ganizzazioni) autorizzata a governare per lo Stato contraente, il Cantone, lo Stato fe- derato, il Comune o la suddivisione politica. Le entrate nette dell’istituzione devono essere accreditate sul proprio conto o su altri conti dello Stato contraente, del Cantone, dello Stato federato, del Comune o della suddivisione politica e nessuna parte di que- ste entrate può essere utilizzata a beneficio di persone private.
Il termine «Governo» comprende anche una società (ad eccezione di una società attiva in campo commerciale o industriale) detenuta totalmente, direttamente o indiretta- mente, da uno Stato contraente, da un Cantone, da uno Stato federato, da un Comune o da una suddivisione politica, nella misura in cui (A) detta società è stata costituita secondo la legislazione dello Stato contraente, del Cantone, dello Stato federato, del Comune o della suddivisione politica, (B) le sue entrate sono accreditate sul suo pro- prio conto o su altri conti dello Stato contraente, del Cantone, dello Stato federato, del Comune o della suddivisione politica e nessuna parte di queste entrate viene utilizzata a beneficio di persone private, e (C) dopo la sua liquidazione i suoi attivi passano allo Stato contraente, al Cantone, allo Stato federato, al Comune o alla suddivisione poli- tica.
Il termine «Governo» comprende anche un istituto di previdenza di uno Stato con- traente, di un Cantone, di uno Stato federato, di un Comune o di una suddivisione politica costituito e gestito al solo scopo di versare pensioni a impiegati ed ex impie- gati dello Stato contraente, del Cantone, dello Stato federato, del Comune o della sud- divisione politica, a condizione che l’istituto di previdenza non eserciti attività indu- striali o commerciali.
2. Ad articolo 7 (Utili delle imprese)
Nel caso di contratti di pianificazione, di fornitura o di catene di montaggio o di co- struzione di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici o di impianti o di opere pubbliche, se un’impresa ha una stabile organizzazione gli utili di quest’ultima non sono determinati sulla base dell’ammontare globale del contratto, ma solo sulla parte di contratto effettivamente eseguita dalla stabile organizzazione. Gli utili affe- renti alla parte di contratto eseguita dalla sede dell’impresa non sono imponibili nello Stato in cui si trova la stabile organizzazione.
3. Ad articolo 15 paragrafo 2 (Lavoro subordinato) e ad articolo 17 (Artisti e sportivi)
Resta inteso che nulla impedisce a uno Stato contraente di prelevare, in base alla sua legislazione interna, l’imposta alla fonte su tali pagamenti. Se, conformemente alle disposizioni del presente articolo, queste indennità o questi redditi sono imponibili
soltanto nell’altro Stato contraente, il primo Stato contraente rimborserà l’imposta trattenuta su presentazione di una richiesta motivata. La richiesta deve essere presen- tata alle autorità fiscali che hanno prelevato l’imposta alla fonte, entro un termine di cinque anni a decorrere dalla fine dell’anno civile nel corso del quale l’imposta è stata trattenuta.
4. Ad articolo 22 paragrafo 1 lettera c) (Limitazione dei vantaggi della Convenzione)
Il presente paragrafo descrive le condizioni del diritto ai vantaggi della Convenzione per le persone residenti di uno Stato contraente che non adempiono alcuno dei rima- nenti criteri del paragrafo 1 (a titolo d’esempio, perché non sono quotate in borsa o perché sono controllate da stranieri). Si tratta del criterio dell’attività commerciale o industriale effettiva. In generale, si può ritenere che, se una persona ha diritto ai van- taggi della Convenzione in base a uno dei rimanenti criteri del paragrafo 1, non viene verificato il diritto ai vantaggi secondo la lettera c). Se uno degli altri criteri del para- grafo 1 è adempiuto, tutti i redditi realizzati dal beneficiario effettivo dell’altro Stato contraente possono beneficiare dei vantaggi della Convenzione. Il criterio della lettera
c) è applicato invece separatamente per ogni singolo elemento del reddito. Secondo questa disposizione, i vantaggi della Convenzione possono di conseguenza essere con- cessi ad una persona per un elemento del reddito e negati per un altro.
Secondo il criterio dell’attività commerciale o industriale effettiva, un residente di uno Stato contraente che ritrae redditi dall’altro Stato contraente ha diritto ai vantaggi per quanto concerne questi redditi se egli (o un suo prossimo) esercita nel primo Stato contraente un’effettiva attività commerciale o industriale, come definita al numero 7 del Protocollo, e se i redditi in questione provenienti dall’altro Stato contraente sono conseguiti in relazione con detta attività commerciale o industriale o in modo occa- sionale rispetto ad essa.
L’attività commerciale o industriale non implica necessariamente la produzione o la vendita di beni, ma può in loro vece comprendere anche prestazioni di servizi. Per contro, i redditi conseguiti in relazione con attività consistenti nell’effettuare, nel ge- stire o semplicemente nel detenere investimenti di capitali per conto proprio del resi- dente oppure conseguiti in modo occasionale rispetto a queste attività, di regola non hanno alcun diritto a beneficiare, secondo questa disposizione, dei vantaggi della Con- venzione, indipendentemente dal fatto che queste attività costituiscano o no un’attività commerciale o industriale effettiva. Una società la cui attività commerciale o indu- striale consista unicamente nell’amministrare partecipazioni (compreso il finanzia- mento del gruppo) non è considerata una società esercitante un’effettiva attività com- merciale o industriale. Tuttavia, se questa società esercita effettivamente altre attività, come ad esempio la concessione di canoni o di leasing, che darebbero d’altronde di- ritto ai vantaggi della Convenzione secondo la lettera c) del paragrafo 1, essa avrà diritto a questi vantaggi nella misura menzionata nel quadro di questa disposizione. La limitazione nel settore degli investimenti di capitali non è applicabile alle attività bancarie, assicurative o di operazioni su titoli esercitate normalmente da una banca, da una società d’assicurazioni o da un negoziatore di titoli registrato. Questa disposi- zione non concerne neppure i consulenti in investimenti e altre persone che esercitano effettivamente la gestione di patrimoni i cui beneficiari effettivi sono persone terze.
I redditi sono considerati «in relazione» con un’attività commerciale o industriale ef- fettiva in uno Stato contraente quando l’attività svolta nell’altro Stato contraente dal quale detti redditi provengono costituisce un ramo d’attività che fa parte dell’attività commerciale o industriale svolta nel primo Stato contraente o è ad essa complemen- tare. L’attività svolta nel primo Stato contraente può collocarsi «a monte» di quella esercitata nell’altro Stato (ad es. fornitura di servizi preparatori per una fabbricazione industriale che ha luogo in questo altro Stato), «a valle» (ad es. vendita di beni del fabbricante residente dell’altro Stato ) o «in sincronia» con la stessa (ad es. vendita in uno Stato contraente dello stesso genere di merci vendute attraverso l’attività com- merciale o industriale svolta nell’altro Stato contraente).
I redditi provenienti da uno Stato contraente sono considerati come redditi «occasio- nali» di un’attività commerciale o industriale svolta nell’altro Stato contraente, se, pur non provenendo da un ramo d’attività industriale o commerciale che fa parte dell’at- tività commerciale o industriale svolta dal beneficiario dei redditi in questo altro Stato contraente o che è ad essa complementare, il loro conseguimento facilita l’esercizio dell’attività commerciale o industriale in questo altro Stato contraente. Un esempio di tali redditi occasionali è costituito dagli interessi incassati da un residente di uno Stato contraente provenienti da un investimento a corto termine di capitale aziendale in titoli emessi da persone nell’altro Stato contraente.
Un elemento di reddito è considerato come conseguito in relazione con un’attività commerciale o industriale effettiva in uno Stato contraente o come occasionale ri- spetto a questa attività, se il residente che rivendica i vantaggi della Convenzione eser- cita effettivamente egli stesso la sua attività o è considerato come esercitante tale atti- vità sulla base di un’attività di persone a lui vicine residenti in uno Stato contraente. Così, ad esempio, un residente di uno Stato contraente potrebbe rivendicare i vantaggi della Convenzione per redditi, realizzati da una filiale che esercita un’attività nell’altro Stato contraente, che sono però conseguiti indirettamente tramite una società di par- tecipazione intermedia che è residente dell’altro Stato contraente e che li possiede.
Affinché possano beneficiare dei vantaggi della Convenzione accordati dall’altro Stato contraente, i redditi conseguiti da una persona vicina in relazione con un’attività commerciale o industriale effettiva in uno Stato contraente devono adempiere una condizione supplementare. L’attività commerciale o industriale esercitata nel primo Stato contraente deve essere rilevante rispetto a quella esercitata dalla persona vicina nell’altro Stato contraente che genera i redditi per i quali sono rivendicati i vantaggi della Convenzione. Questo criterio della rilevanza mira a impedire il conseguimento fraudolento di vantaggi della Convenzione da parte di una società che tenterebbe di adempiere le premesse per ottenere questi vantaggi esercitando in misura ridotta atti- vità commerciali o industriali che rispetto all’insieme della sua attività commerciale o industriale comportano pochi costi o hanno un limitato effetto economico.
L’applicazione del criterio della rilevanza ai redditi provenienti da persone vicine vuole soltanto impedire possibili abusi e non intende ostacolare certe altre attività le- cite, anche se l’attività commerciale o industriale del beneficiario dei redditi residente di uno Stato contraente è molto limitata rispetto a quella del residente dell’altro Stato contraente. Se, ad esempio, una piccola impresa di ricerche americana sviluppa un procedimento che cede in concessione a una grande impresa di produzione farmaceu- tica svizzera, a essa non associata, la dimensione dell’impresa di ricerche americana
non verrebbe comparata con quella dell’impresa svizzera. Analogamente, a una pic- cola banca americana che accorda un prestito a un’impresa svizzera molto grande a essa non vicina non sarebbe applicato il criterio della rilevanza affinché possa benefi- ciare dei vantaggi della Convenzione secondo la lettera c) del paragrafo 1.
Gli esempi che seguono servono a spiegare le modalità di applicazione delle disposi- zioni della lettera c).
Esempio I
Fatti: | P, una società di partecipazione con sede in Svizzera, appartiene a tre persone residenti in Stati terzi. P detiene una partecipazione del 50 per cento in P-1, società residente di Svizzera, che svolge in Sviz- zera tutte le principali attività economiche legate alla produzione e alla vendita dei prodotti A e B. P, che non esercita alcuna attività in- dustriale o commerciale, detiene inoltre l’insieme delle quote e degli impegni della società americana R-1. Questa svolge negli Stati Uniti tutte le principali attività economiche legate alla produzione e alla vendita dei prodotti A. R-1 acquista anche i prodotti B della P-1 e svolge tutte le attività economiche legate alla vendita e alla distribu- zione dei prodotti B negli Stati Uniti e nei Paesi confinanti. Le attività di P-1 sono rilevanti rispetto a quelle di R-1. |
Valutazione: | P ha diritto ai vantaggi della Convenzione in relazione con i pagamenti dei dividendi e degli interessi di R-1. I redditi derivanti a P da R-1 sono in relazione con la sua attività commerciale o industriale effettiva (svolta tramite P-1). Poiché P detiene una partecipazione del 50 per cento in P-1, le può essere attribuito il 50 per cento delle attività di P-1. La stessa valutazione si darebbe se R, una società americana affiliata, completamente controllata da P, detenesse l’insieme delle quote e degli impegni di R-1. |
Esempio II
Fatti: | T, una società con sede negli Stati Uniti, è detenuta nella misura del 10 per cento da U, residente degli Stati Uniti, e del 90 per cento da V, W e X residenti di Stati terzi. T possiede i diritti di sfruttamento di numerosi contratti di franchising internazionali da essa comprati. T svolge negli Stati Uniti tutte le principali attività economiche tramite i suoi impiegati e fornisce il sostegno tecnico nella conces- sione dei diritti di licenza a società regionali. T detiene l’insieme delle quote e degli impegni di T-1, una società affiliata con sede in Svizzera che possiede i diritti di sfruttamento di tali contratti di fran- chising in Svizzera e nei paesi confinanti. T-1 concede i diritti di li- cenza di questi contratti di franchising a società svizzere e regionali. T detiene inoltre l’insieme delle quote e degli impegni della T-2, una società affiliata residente di Svizzera acquistata diversi anni prima. T-2 possiede soltanto il diritto di brevetto per la fabbricazione di un importante prodotto farmaceutico dato in concessione ad una società con sede in Svizzera. Le attività di T sono rilevanti in relazione a quelle di T-1. |
Valutazione: | T ha diritto ai vantaggi della Convenzione in relazione con i pagamenti dei dividendi e degli interessi di T-1. I redditi derivanti a T da T-1 sono in relazione con la sua rilevante ed effettiva attività di concessione di diritti di licenza per contratti di franchising. In relazione con i pagamenti da parte di T-2, T non ha invece alcun di- ritto ai vantaggi della Convenzione. Nonostante T svolga una rile- vante attività di concessione di diritti di licenza per contratti di fran- chising, i redditi che T riceve da T-2 per la concessione del diritto di licenza per un prodotto farmaceutico, non sono in relazione con la sua attività di concessione di diritti di licenza né sono occasionali rispetto a questa attività. |
Esempio III
Fatti: | G è una società con sede in Svizzera; l’insieme delle sue quote e dei suoi impegni è detenuto da F, una grande società con sede in uno Stato terzo. F produce, direttamente e anche tramite diverse società affiliate distribuite in tutto il mondo, materiale elettronico. G svolge, tramite personale e locali propri in Svizzera, tutte le principali atti- vità economiche relative alla distribuzione e commercializzazione dei beni prodotti da F. G detiene l’insieme delle quote e degli impegni di H, una società affiliata con sede negli Stati Uniti. H ac- quista presso G, F o altre società affiliate di F il materiale elettronico prodotto da F e dalle sue società affiliate, e lo vende negli Stati Uniti e nei Paesi confinanti. H si occupa inoltre della pubblicità negli Stati Uniti e ivi fornisce le prestazioni di garanzia per i prodotti di F e delle sue società affiliate. G detiene inoltre l’insieme delle quote e degli impegni delle società affiliate I e J residenti degli Stati Uniti, attive nella produzione e vendita di materiale elettronico (I) nonché nella proprietà e costruzione di case di abitazione (J). Le attività di G sono rilevanti in confronto a quelle di H. |
Valutazione: | G ha diritto ai vantaggi della Convenzione in relazione con i pagamenti dei dividendi e degli interessi di H e di I. I redditi derivanti a G da H sono in relazione con la sua rilevante ed effettiva attività di vendita, poiché l’attività commerciale di H costituisce una parte di quella di G. I redditi che G ritrae da I sono in relazione con la sua effettiva e rilevante attività di vendita, poiché l’attività di pro- duzione di I è complementare all’attività di vendita di G. In relazione con i pagamenti dei dividendi e degli interessi da parte di J, G non ha invece alcun diritto ai vantaggi della Convenzione, poiché i redditi che G ritrae da J non sono in relazione con l’attività di vendita di G né sono occasionali rispetto a questa attività. |
Esempio IV
Fatti: | V, residente di uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di doppia imposizione, intende acquistare una società finanziaria svizzera. Data la mancanza di una convenzione di doppia imposizione fra il suo Stato di residenza e la Svizzera, |
i dividendi provenienti da questo investimento dovrebbero sottostare all’imposta preventiva svizzera del 35 per cento. V costituisce quindi una società americana che gestisce in una piccola città un ufficio che si occupa di consulenza nel campo degli investimenti per una clientela locale. Questa società americana acquista la società finanziaria svizzera con il capitale messo a disposizione da V. | |
Valutazione: | I redditi da fonte svizzera provengono da un’attività commerciale in Svizzera strettamente collegata con l’attività di consulenza nel campo degli investimenti svolta dalla società madre americana. Ma dato che in questo esempio il criterio della rilevanza non sarebbe adempiuto, i dividendi dovrebbero continuare a sottostare all’imposta preventiva svizzera all’aliquota del 35 per cento e non a quella del 5 per cento prevista dall’articolo 10 della Convenzione. |
Esempio V
Fatti: | Una società americana, una società inglese e una società francese co- stituiscono per il commercio fuori borsa di strumenti finanziari deri- vati una joint venture sotto forma di una "Delaware limited liability company" trattata sul piano fiscale negli Stati Uniti come una società di persone. La joint venture fonda in Svizzera una società finanziaria per il commercio di strumenti finanziari derivati con clienti svizzeri. La società finanziaria svizzera paga dividendi alla joint venture. |
Valutazione: | Secondo l’articolo 4 soltanto l’associata americana è residente degli Stati Uniti ai fini della Convenzione. La questione nell’ambito della Convenzione si pone di conseguenza soltanto per la parte dei dividendi spettante all’associata americana. Se l’associata americana adempie i criteri della lettera e) o f) del paragrafo 1 (quotazione in borsa o controllo indigeno) ha diritto ai vantaggi della Convenzione senza dover considerare la lettera c) del paragrafo 1. Nel caso contrario, i vantaggi sarebbero accordati secondo la lettera c) del pa- ragrafo 1. La decisione sulla concessione dei vantaggi della Convenzione alle associate inglese e francese viene presa sulla base della Convenzione fra la Svizzera e la Gran Bretagna o la Francia. |
Esempio VI
Fatti: | Una società svizzera, una società tedesca e una società belga fonda- no una joint venture sotto forma di una società residente di Svizzera alla quale tutte partecipano in parti uguali. La joint venture esercita un’attività di produzione effettiva in Svizzera. I redditi provenienti da questa attività commerciale, inclusi nel capitale aziendale dell’impresa, vengono investiti in titoli di debito americani a breve durata per poterne disporre quando l’attività commerciale o industriale lo richieda. |
Valutazione: | Gli interessi possono beneficiare dei vantaggi della Convenzione. I redditi costituiti da interessi provenienti da investimenti a breve |
durata di capitale aziendale sono considerati come occasionali rispetto ai redditi prodotti in Svizzera dall’attività commerciale e in- dustriale della joint venture svizzera.
5. Ad articolo 22 paragrafo 1 lettera e) (Limitazione dei vantaggi della Convenzione)
Resta inteso che una società, la quale adempie le premesse di (i), può beneficiare dei vantaggi previsti dalla Convenzione nel senso di (ii) soltanto se è residente di uno dei due Stati contraenti.
6. Ad articolo 22 paragrafo 1 lettera f) (Limitazione dei vantaggi della Convenzione)
Gli esempi che seguono spiegano come si applica l’articolo 22 paragrafo 1 lettera f).
Esempio I
Fatti: | Tutto il capitale di una società americana è detenuto da una persona fisica domiciliata negli Stati Uniti. Il valore di questo capitale ammonta a 100x e i dividendi distribuiti ogni anno dalla società ammontano a circa 10x. La società ha debiti per 1000x nei confronti di tre membri di una stessa famiglia domiciliati fuori degli Stati Uniti. Gli interessi pagati su questo debito ammontano ogni anno a 100x. |
Valutazione: | La società americana non soddisfa le premesse dell’articolo 22 paragrafo 1 lettera f) della Convenzione; infatti, il debito costituisce un interesse preponderante nella società da parte di persone che non sono domiciliate negli Stati Uniti. La società americana può beneficiare dei vantaggi della Convenzione soltanto se ne è legittimata da una delle altre disposizioni dell’articolo 22. |
Esempio II
Fatti: | Una persona fisica non residente degli Stati Uniti detiene il 49 per cento del capitale di una società americana che detiene a sua volta partecipazioni in altre società. Il rimanente 51 per cento del capitale è detenuto da diverse altre persone fisiche non prossime domiciliate negli Stati Uniti. La persona fisica non residente degli Stati Uniti ha concluso inoltre con la società un contratto per la consulenza nel campo degli investimenti in base al quale riceve ogni anno – indipendentemente dai redditi della società – una controprestazione di 10x. I redditi lordi della società ammontano a circa 60x. |
Valutazione: | Il giudizio sull’interesse preponderante della persona fisica nella società americana dipende dal fatto che le 10x che essa riceve per la sua attività di consulenza rispettino o no il principio del paragone con terzi. In caso affermativo, questo pagamento non viene preso in considerazione per giudicare se vi sia un interesse preponderante; la società avrebbe diritto, secondo l’articolo 22 paragrafo 1 lettera f), ai vantaggi della Convenzione, poiché la maggioranza del capitale della società è detenuta da persone fisiche domiciliate negli Stati Uniti. Se il pagamento non rispetta il principio del paragone con terzi, si considera che la persona fisica non residente degli Stati Uniti abbia un interesse preponderante nella società se si calcolano insieme i compensi provenienti dal contratto di prestazione di servizi e quelli provenienti dalla partecipazione al capitale; in questo caso, la società non avrebbe alcun diritto ai vantaggi della Convenzione sulla base dell’articolo 22 paragrafo 1 lettera f). |
Esempio III
Fatti: | I fatti sono gli stessi dell’esempio II, con la differenza tuttavia che la persona fisica non ha concluso alcun contratto di consulenza con la società americana e che fornisce, se mai, soltanto una quantità molto limitata di prestazioni di servizi. Nondimeno, questa persona riceve ogni anno dalla società come «bonus» per «servizi prestati» un assegno ammontante al 50 per cento dei redditi lordi della società. |
Valutazione: | La società americana non soddisfa le condizioni dell’articolo 22 paragrafo 1 lettera f) poiché i fatti dimostrano che la persona fisica, sebbene detenga meno del 50 per cento del capitale e non abbia stipulato un contratto per prestazioni di servizi, in fin dei conti ha un interesse preponderante nella società. La società potrebbe rivendicare i vantaggi della Convenzione soltanto se ne avesse il di- ritto in base alle rimanenti disposizioni dell’articolo 22. |
Esempio IV
Fatti: | Un’unica persona fisica con domicilio in Svizzera detiene l’insieme delle quote in una società svizzera il cui capitale ammonta a 100x. Il solo bene della società è costituito dai diritti di licenza per tutto il mondo su un prodotto sviluppato da una società con sede in uno Stato che non ha stipulato una convenzione di doppia imposizione con gli Stati Uniti. La società svizzera concede questi diritti a società in tutto il mondo, compresa una società americana. La società svizzera riceve ogni anno 100x di canoni. Essa trasferisce al concessore della licenza 95x, che corrispondono al principio del pa- xxxxxx con terzi. |
Valutazione: | La società svizzera non soddisfa le condizioni dell’articolo 22 paragrafo 1 lettera f), poiché la licenza costituisce un interesse pre- ponderante nella società i cui beneficiari effettivi non sono residenti di Svizzera. Per questo motivo, la società svizzera può ri- vendicare i vantaggi della Convenzione soltanto se ne ha il diritto in base ad una delle rimanenti disposizioni dell’articolo 22. |
Esempio V
Fatti: | Una persona fisica residente di Svizzera e una società con sede in uno Stato che non ha stipulato una convenzione di doppia imposizione con gli Stati Uniti costituiscono una joint venture sotto forma di società di persone svizzera. Questa fornisce servizi nel set- tore della consulenza aziendale a società non vicine. La persona fi- sica svizzera partecipa alla joint venture con il 60 per cento e la so- cietà con il 40 per cento. I debiti della joint venture sono detenuti da una banca svizzera e l’unico rapporto contrattuale importante della joint venture esiste con la persona fisica svizzera e concerne le pre- stazioni di consulenza. La società di persone svizzera riceve dagli Stati Uniti rimunerazioni per prestazioni di servizi e, indipendente- mente da queste, interessi e dividendi. |
Valutazione: | Secondo l’articolo 4, una società di persone svizzera è considerata come residente di Svizzera ai fini della Convenzione poiché i suoi redditi universali sono assoggettati a imposta in Svizzera (nell’ambito dell’imposizione degli associati). Per questo motivo, la questione dell’interesse preponderante si pone a livello della società di persone. Poiché la persona fisica residente di Svizzera ha un interesse preponderante come beneficiaria effettiva di una quota del 60 per cento, i vantaggi della Convenzione possono essere rivendi- cati per i redditi della società di persone in base al paragrafo 1 lettera f). |
7. Ad articolo 22 paragrafo 6 (Limitazione dei vantaggi della Convenzione)
a) Xxxxx inteso che una società residente di uno Stato contraente può rivendicare secondo il paragrafo 6 dell’articolo 22 i vantaggi della Convenzione per quanto riguarda i redditi da essa conseguiti dall’altro Stato contraente, se:
(i) i beneficiari effettivi che detengono almeno il 95 per cento dell’insieme dei diritti di voto e del valore delle quote sono al massimo sette persone residenti di uno Stato membro dell’Unione europea, dello Spazio econo- mico europeo o dell’Accordo nordamericano di libero scambio e che adempiono le premesse della lettera b) del paragrafo 3 dell’articolo 22; e se
(ii) l’ammontare delle spese (compresi i pagamenti di interessi o di canoni ma esclusi i compensi, a prezzi di libero mercato, corrisposti per l’acqui- sto, l’uso o la concessione in uso di beni mobili nell’ambito dell’attività industriale o commerciale ordinaria o le rimunerazioni corrisposte per le
prestazioni di servizi) deducibili dai redditi lordi che sono pagate o do- vute dalla società per il periodo fiscale precedente (o, nel caso del primo periodo fiscale, per questo periodo) a persone che non sono cittadini ame- ricani né residenti di uno Stato membro dell’Unione europea, dello Spa- zio economico europeo o dell’Accordo nordamericano di libero scambio che adempiono le premesse della lettera b) del paragrafo 3 dell’articolo 22, è inferiore al 50 per cento dei redditi lordi conseguiti dalla società durante questo periodo.
b) Una tale società non ha tuttavia alcun diritto ai vantaggi della Convenzione secondo la lettera a), se essa stessa o una società che la controlla ha emesso una categoria di quote:
(i) le cui condizioni, o altri accordi particolari a queste collegati, attribui- scono al titolare delle quote una parte dei redditi che la società ritrae dall’altro Stato contraente maggiore di quella che il titolare delle quote avrebbe ricevuto in mancanza di tali condizioni o accordi, e
(ii) almeno il 50 per cento dei diritti di voto o del valore delle quote è dete- nuto da persone che non sono cittadini americani né residenti di uno Stato membro dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo o dell’Accordo nordamericano di libero scambio e che adempiono le pre- messe della lettera b) del paragrafo 3 dell’articolo 22.
Sicché, a titolo d’esempio, se tutte le azioni ordinarie di una società americana (corri- spondenti alla totalità dei diritti di voto e al 95 per cento del capitale della società) sono detenute da una società canadese, la società americana avrebbe in linea di prin- cipio diritto ai vantaggi della Convenzione secondo la lettera a) per quanto concerne i suoi redditi da fonte svizzera nella misura in cui essa adempie le condizioni concer- nenti la limitazione della trasmissione di cui alla lettera a) (ii). Se, al contrario, il ri- manente 5 per cento del capitale della società è costituito da quote che danno diritto a un dividendo determinato sulla base dei redditi che la società americana ritrae dalla sua filiale svizzera (talvolta indicati come «tracking stock» o «alphabet stock» e se almeno il 50 per cento del valore (o dei diritti di voto, all’occorrenza) di queste quote è detenuto da residenti di uno Stato terzo che non ha stipulato una convenzione di doppia imposizione con la Svizzera, sulla base dell’applicazione della lettera b) la società americana non avrebbe diritto ai vantaggi della Convenzione ai sensi del pre- sente paragrafo.
8. Ad articolo 26 (Scambio di informazioni)
a) La definizione della truffa in materia fiscale ai sensi dell’articolo 26 è pari- menti applicabile quando uno Stato contraente è costretto a ricorrere ad altri mezzi giuridici (ad es. alla legge federale del 20 marzo 1981 sull’assistenza internazionale in materia penale) esistenti nel campo dell’assistenza giudizia- ria reciproca fra gli Stati contraenti per i casi di truffa in materia fiscale al fine di ottenere altre determinate forme di assistenza giudiziaria, come l’audizione di testimoni.
b) L’espressione «giustificativi e documenti» di cui all’articolo 26 va intesa in senso ampio e include tutte le forme di dati registrati detenuti da persone fisi- che o da persone giuridiche di diritto pubblico o privato.
c) Le persone o le autorità che hanno avuto accesso alle informazioni in applica- zione dell’articolo 26 possono rivelarle nell’ambito di una procedura giudi- ziaria pubblica o in una decisione giudiziaria.
d) Xxxxx inteso che il segreto bancario svizzero non impedisce in caso di truffa in materia fiscale di reperire presso le banche prove documentali e di trasmet- terle conformemente alla Convenzione all’autorità competente degli Stati Uniti.
Scambio di note
Allegato A9
Il Ministero degli affari esteri degli Stati Uniti d’America conferma il ricevimento della nota del 23 settembre 2009 dell’Ambasciata svizzera del tenore seguente:
«L’Ambasciata svizzera ha l’onore di riferirsi al Protocollo (di seguito «Protocollo») firmato in data odierna che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata il 2 ottobre 1996 a Washington (di seguito «Convenzione»), e a nome del Consiglio federale svizzero propone al Ministero degli affari esteri degli Stati Uniti d’America quanto segue:
1. Controversie in cui, nonostante i loro sforzi, le autorità competenti non sono in grado di raggiungere un accordo per l’esecuzione della Convenzione ai sensi dell’articolo 25 della Convenzione, vengono risolte in una procedura d’arbitrato vin- colante a condizione che le autorità competenti non convengano che questa singola controversia non sia adatta per un lodo arbitrale. Nel caso in cui si avviasse una pro- cedura d’arbitrato ai sensi del paragrafo 6 dell’articolo 25 (di seguito «la procedura»), si applicano le seguenti disposizioni:
a) La procedura è da effettuare nel modo descritto nei paragrafi 6 e 7 dell’articolo 25 e conformemente alle premesse stabilite in queste disposizioni nonché se- condo le regole e le disposizioni di procedura sottostanti che possono essere completate secondo la lettera q (autorità competenti).
b) La sentenza emessa da un tribunale arbitrale in una procedura deve limitarsi alla determinazione dell’ammontare del reddito e delle spese nonché delle im- poste dovute in entrambi gli Stati contraenti.
c) Nonostante l’avvio della procedura, le autorità competenti possono giungere a una soluzione della controversia tramite un protocollo d’accordo e conclu- dere la procedura. Allo stesso modo la persona interessata può ritirare la sua domanda di avvio di una procedura amichevole presso le autorità competenti e quindi concludere la procedura.
d) Le premesse della lettera d paragrafo 7 dell’articolo 25 sono soddisfatte non appena le autorità competenti ricevono da ogni persona interessata una di- chiarazione che attesti che la persona interessata e ogni persona che negozia per lei, fatta eccezione per il lodo arbitrale, non comunica le informazioni ri- cevute durante la procedura d’arbitrato dagli Stati contraenti o dal tribunale
9 RU 0000 0000 0000; FF 2010 217
arbitrale a terzi. Una persona interessata in possesso di una procura atta a im- pegnare un’altra persona interessata o altre persone interessate può rilasciare una dichiarazione a nome di tali persone.
e) Dal giorno dell’inizio della procedura ogni Stato contraente ha 90 giorni di tempo per comunicare per scritto all’altro Stato contraente la nomina di un membro del tribunale arbitrale. I membri non devono essere impiegati dell’au- torità fiscale dello Stato richiedente. Entro 60 giorni dalla ricezione della se- conda di queste comunicazioni scritte, i membri del tribunale arbitrale nomi- nati dagli Stati contraenti nominano un terzo membro che assume la presidenza del tribunale arbitrale. Se i membri nominati dagli Stati contraenti non possono accordarsi sul terzo membro, entrambi i membri sono destituiti e ogni Stato contraente deve nominare un nuovo membro entro 30 giorni dalla destituzione. Le autorità competenti allestiscono un elenco non esaustivo di persone che conoscono la materia fiscale internazionale e possono essere pos- sibili presidenti del tribunale arbitrale. In ogni caso il presidente non deve es- sere né cittadino né residente di uno degli Stati contraenti.
f) Il tribunale arbitrale può stabilire le necessarie disposizioni di procedura per l’adempimento del suo compito, purché queste non siano incompatibili con le disposizioni dell’articolo 25.
g) Ogni Stato contraente può inviare al tribunale arbitrale entro 60 giorni dalla nomina del presidente del tribunale arbitrale una proposta di soluzione per la ripartizione dell’ammontare dei redditi, delle spese o dell’imposizione nella relativa controversia nonché un documento di base. Il tribunale arbitrale con- segna le copie delle rispettive proposte di soluzione e dei rispettivi documenti di base a ogni Stato contraente il giorno in cui l’ultima di queste due richieste è presentata al tribunale arbitrale. Se solo uno Stato contraente presenta entro il termine fissato una proposta di soluzione, questa vale come lodo arbitrale e la procedura è conclusa. Se lo desidera, ogni Stato contraente può presentare al tribunale arbitrale entro 120 giorni dalla nomina del presidente del tribunale arbitrale una risposta alla proposta di soluzione presentata dall’altro Stato con- traente o per prendere posizione sui punti formulati nel documento di base. Ulteriori informazioni possono essere presentate solo su richiesta del tribu- nale arbitrale. Il tribunale arbitrale consegna le copie all’altro Stato contraente della richiesta e della risposta dello Stato contraente il giorno in cui viene pre- sentata la richiesta rispettivamente la risposta. Ad eccezione delle lettere l, n ed o che designano richieste d’ordine logistico, tutte le comunicazioni tra Stati contraenti devono avvenire per scritto tra le autorità competenti e il presidente del tribunale arbitrale.
h) La persona che ha sottoposto la controversia alle autorità competenti di uno Stato contraente può, entro 90 giorni dalla nomina del presidente del tribunale arbitrale, presentare al tribunale arbitrale un documento di base. Il tribunale arbitrale consegna la copia di questo documento di base a entrambi gli Stati contraenti il giorno in cui l’ultima delle domande presentate dagli Stati con- traenti perviene al tribunale arbitrale.
i) Entro 6 mesi dalla nomina del suo presidente, il tribunale arbitrale trasmette per scritto il lodo arbitrale agli Stati contraenti. Il tribunale arbitrale riprende una delle proposte di soluzione presentate dagli Stati contraenti come lodo arbitrale.
j) Il lodo arbitrale concerne l’applicazione della Convenzione nel singolo caso ed è vincolante per gli Stati contraenti. Esso non contiene motivazione e non ha valore di precedente.
k) Come previsto alla lettera e del paragrafo 7 dell’articolo 25, il lodo arbitrale costituisce una soluzione amichevole ai sensi dell’articolo 25. Ogni persona interessata deve comunicare entro 30 giorni all’autorità competente da cui ha ricevuto il lodo arbitrale e a cui ha presentato per prima la controversia se accetta il lodo arbitrale. Se la controversia è pendente davanti a un tribunale, ogni persona interessata che partecipa alla procedura quale parte in giudizio deve comunicare entro lo stesso termine al tribunale competente se riconosce il lodo arbitrale quale soluzione amichevole e se revoca i punti controversi della valutazione giudiziaria risolti durante la procedura. Se la persona inte- ressata omette questa comunicazione alle autorità competenti e al tribunale competente entro il termine prescritto, il lodo arbitrale è considerato non ac- cettato. Se il lodo arbitrale viene rifiutato, la controversia non può più essere sottoposta a una nuova procedura d’arbitrato.
l) Le riunioni del tribunale arbitrale avvengono in strutture messe a disposizione dallo Stato contraente le cui autorità competenti hanno avviato la procedura amichevole.
m) Il trattamento di eventuali relativi interessi o multe non rientra nel campo di applicazione della procedura d’arbitrato e deve essere disciplinato conforme- mente al rispettivo diritto interno dello Stato contraente interessato.
n) A meno che non siano autorizzati dalla Convenzione o dal diritto interno degli Stati contraenti, i membri del tribunale arbitrale o i loro collaboratori o le au- torità competenti non devono pubblicare informazioni in relazioni alla proce- dura d’arbitrato (compreso il lodo arbitrale). Tutti gli atti prodotti nel corso della procedura o in relazione con essa sono da considerare come informazioni scambiate tra gli Stati contraenti. In relazione alla conferma della nomina per il tribunale arbitrale, tutti i membri del tribunale arbitrale nonché i loro colla- boratori devono far pervenire a entrambi gli Stati contraenti una dichiarazione in cui si attesta che sottostanno e si attengono ai principi di confidenzialità e segretezza ai sensi delle disposizioni dell’articolo 26 (scambio di informa- zioni) della Convenzione nonché alle leggi interne applicabili degli Stati con- traenti. Se esistono divergenze tra le disposizioni, si applicano le condizioni più restrittive.
o) Entrambi gli Stati contraenti assumono compensi e spese in ugual misura. I compensi per i membri del tribunale arbitrale ammontano, con riserva di eventuali modifiche da parte delle autorità competenti, in linea di massima a 2 000 USD (duemila dollari americani) al giorno o l’equivalente in franchi svizzeri. Le spese per i membri del tribunale arbitrale, con riserva di eventuali modifiche da parte delle autorità competenti, sono stabiliti in conformità
all’International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) Sche- dule of Fees for Arbitrators ed entrano in vigore il giorno in cui la procedura d’arbitrato inizia. Entrambi gli Stati contraenti assumono in ugual misura an- che eventuali costi di traduzione. Lo Stato contraente le cui autorità hanno avviato la procedura amichevole nella fattispecie, sostiene i costi delle strut- ture per le sedute, i mezzi ivi connessi, l’amministrazione delle uscite, ulteriori sostegni logistici e la generale coordinazione amministrativa della procedura d’arbitrato. Tutti gli altri costi sono a carico dello Stato contraente che li ha causati.
p) Ai sensi dei paragrafi 6 e 7 dell’articolo 25 e del presente paragrafo, ogni au- torità competente confermerà per scritto all’altra autorità competente nonché alle persone interessate la data di ricezione delle informazioni necessarie per le considerazioni materiali di un protocollo d’accordo. Queste informazioni sono da trasmettere alle autorità competenti in conformità con il diritto interno e le procedure degli Stati contraenti. Esse sono considerate come ricevute quanto entrambe le autorità competenti di ogni Stato contraente hanno accu- sato ricezione di tutto il materiale in relazione con la procedura amichevole trasmesso loro dalle persone interessate.
q) Le autorità competenti degli Stati contraenti possono completare secondo bi- sogno le suddette regole, nella misura in cui sia necessario per attuare effica- cemente il paragrafo 6 dell’articolo 25 che mira all’eliminazione della doppia imposizione.
2. Resta inteso che il paragrafo 5 dell’articolo 26 della Convenzione non esclude che uno Stato contraente rifiuti, invocando il paragrafo 3 dell’articolo 26, la comunica- zione di informazioni in possesso di banche, istituti finanziari o persone operanti come agente o fiduciario, o di informazioni concernenti rapporti di proprietà. Tale rifiuto deve tuttavia basarsi su motivi che esulano dalla qualità della persona in quanto banca, istituto finanziario, rappresentante, fiduciario o mandatario o dal fatto che le informa- zioni si riferiscono a rapporti di proprietà. Un rappresentante legale che agisce per conto di un cliente può ad esempio operare come suo rappresentante; per quanto con- cerne le informazioni confidenziali tra avvocati o altri rappresentanti legali autorizzati e i loro clienti, è sempre possibile invocare il paragrafo 3 dell’articolo 26 per rifiutare la comunicazione di informazioni.
Nella misura in cui le suddette proposte siano approvate dal Governo degli Stati Uniti d’America, l’Ambasciata svizzera propone che questa nota e la relativa risposta del Ministero degli affari esteri degli Stati Uniti d’America vengano considerate come un accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore con il Protocollo e aggiunto alla Convenzione come allegato A divenendo in tal modo parte integrante della Conven- zione.
L’Ambasciata svizzera approfitta dell’occasione per rinnovare al Ministero degli af- fari esteri l’assicurazione della sua alta considerazione.»
Il Ministero degli affari esteri conferma che il Governo degli Stati Uniti d’America approva le proposte dell’Ambasciata svizzera contenute nella nota e si dichiara d’ac- cordo che la presente nota e la nota del Consiglio federale svizzero rappresentino un accordo tra i due Governi che entrerà in vigore con il Protocollo e aggiunto alla Con- venzione come allegato A divenendo in tal modo parte integrante della Convenzione.
Ministero degli affari esteri, Washington, 23 settembre 2009