CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 4
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 4
1. Oggetto dell’appalto e definizioni 4
2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto 5
3. Modalità di determinazione del corrispettivo contrattuale e prezzi unitari 6
4. Prestazioni principali e secondarie 7
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 8
5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 8
6. Documenti che fanno parte del contratto 8
7. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 9
8. Modifiche dell’operatore economico Appaltatore 9
9. Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio; responsabile del servizio 9
10. Risoluzione del contratto 10
11. Recesso 12
12. Cessione del contratto 12
13. Cessione del credito 12
14. Ordini di Servizio 12
15. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 13
16. Convenzioni in materia di valuta e termini 14
CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE 15
17. Consegna e inizio del servizio 15
18. Durata del contratto del servizio di noleggio 16
19. Proroghe 16
20. Sospensione del servizio ordinate dal DEC 17
21. Sospensioni del servizio di noleggio ordinate dal RUP 18
22. Penali 18
23. Programma esecutivo del servizio dell'Appaltatore 19
24. Inderogabilità dei termini per l’ultimazione del servizio 20
25. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 20
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO 22
26. Prestazioni a misura 22
27. Prestazioni a corpo 22
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA 23
28. Pagamenti delle prestazioni 23
29. Pagamenti della rata di saldo 23
30. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti 24
31. Ritardo nei pagamenti 25
32. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 25
33. Raggruppamento temporaneo di imprese e società consortile 25
CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE 26
34. Garanzia definitiva 26
35. Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore 27
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 28
36. Modifiche al contratto 28
37. Modifiche al contratto per errori od omissioni procedurali 29
38. Prezzi applicabili a nuove lavorazioni e nuovi prezzi unitari 29
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 31
39. Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) 31
CAPO 9. DISCIPLINA DEI SUBCONTRATTI ED AVVALIMENTO 32
40. Subappalto e cottimo 32
41. Responsabilità in materia di subappalto 34
42. Pagamento dei subappaltatori 34
43. Sub-contratti 35
44. Avvalimento 35
CAPO 10. CONTROVERSIE 37
45. Riserve, Accordo bonario e transazione 37
46. Arbitrato e Definizione delle controversie 38
47. Contestazioni tra Stazione appaltante e Appaltatore 38
CAPO 11. MANODOPERA 39
48. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 39
49. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 39
CAPO 12. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 41
50. Ultimazione del servizio 41
51. Termini per l’accertamento della regolare esecuzione 41
CAPO 13. NORME FINALI 42
52 Sinistri alle persone e danni 42
53 Danni cagionati da forza maggiore 42
54 Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore 42
55 Obblighi dell’Appaltatore riguardo la viabilità 43
56 Requisiti ambientali 43
57 Piani della qualità – Piani di controllo della qualità 44
58 Facoltà di controllo della Stazione appaltante (verifiche e ispezioni) 44
59 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 45
60 Tracciabilità dei pagamenti 45
61 Disciplina antimafia 45
62 Spese contrattuali, imposte, tasse 46
63 Riservatezza delle informazioni 46
64 Trattamento dei dati personali 46
65 Disposizioni finali 47
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
1. Oggetto dell’appalto e definizioni
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutte le prestazioni necessarie per la realizzazione del servizio di cui al comma 2.
2. Il servizio è così individuato:
l’appalto ha per oggetto l’esecuzione da parte dell’Appaltatore di tutte le prestazioni e forniture necessarie per eseguire in modo completo e a regola d’arte il “Servizio di noleggio di veicoli senza conducente”, suddiviso come segue:
- N° 20 veicoli di tipo “A” con durata del noleggio di 48 mesi
- N° 31 veicoli di tipo “B” con durata del noleggio di 48 mesi
- N° 05 veicoli di tipo “C” con durata del noleggio di 48 mesi
- N° 05 veicoli di tipo “D” con durata del noleggio di 48 mesi
- N° 08 veicoli di tipo “E” con durata del noleggio di 48 mesi
- N° 03 veicoli di tipo “F” con durata del noleggio di 48 mesi
- N° 02 veicoli di tipo “G” con durata del noleggio di 48 mesi
- N° 10 veicoli di tipo “H” con durata del noleggio di 48 mesi
- N° 23 veicoli di tipo “I” con durata del noleggio di 48 mesi
- N° 01 veicoli di tipo “L” con durata del noleggio di 48 mesi
Per quanto concerne le caratteristiche tecniche e tipologia dei veicoli su menzionati si veda l’Allegato B
“NORME TECNICHE”.
3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, la manodopera, le forniture, i servizi, i noli e le provviste necessarie per dare il servizio di noleggio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, con riguardo anche a tutti i particolari costruttivi, del quale l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza prima di formulare l’offerta e sul quale l’Appaltatore dichiara di non avere alcuna osservazione.
4. L’esecuzione del servizio deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
5. Nel presente Capitolato speciale d’appalto sono assunte le seguenti definizioni:
a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell’articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino all’emanazione delle linee guida dell’ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;
c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che ha indetto l’appalto e che ha sottoscritto il contratto;
f) Appaltatore: detto anche esecutore, il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
g) RUP: Responsabile del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
h) DEC: l’ufficio di direzione dell’esecuzione dei contratti, titolare della direzione dell’esecuzione dei contratti, di cui è responsabile il DEC, responsabile incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 ed eventualmente comprendente direttori operativi e/o assistenti, ai sensi dei commi 4 e 5 del Codice dei contratti;
i) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;
j) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
k) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;
l) DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi interferenti di cui all’articolo 26, comma 3 del Decreto n. 81 del 2008;
m) Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro o costo della manodopera, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
n) Oneri di sicurezza aziendali (anche OS): gli oneri che deve sostenere l’Appaltatore per l’adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l’eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
o) Costi di sicurezza (anche CS): i costi per l’attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014).
2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto
1. L’importo dell’appalto posto a base di gara è definito dalla seguente tabella:
Importi in euro | TOTALE | ||
1 | Prestazioni ( Pm ) A MISURA | € 2.616.000,00 | |
2 | Costo stimato della manodopera | € 4.800,00 | |
3 | Prestazioni ( Pc ) A CORPO | € 0,00 | |
4 | Prestazioni ( P = Pm + Costo stimato della manodopera + Pc ) | € 2.620.800,00 | |
Importi in euro | a corpo (CSc) a misura (CSm) | TOTALE CS | |
5 | Costi di sicurezza da PSC (CS) | --- --- | € 0,00 |
T | IMPORTO TOTALE APPALTO (4 +5) | € 2.620.800,00 |
2. L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:
a) importo del servizio (P) determinato al rigo 4, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
b) importo degli Costi di sicurezza (CS) determinato al rigo 5, della colonna «TOTALE».
3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:
Importi in euro | soggetti a ribasso | NON soggetti a ribasso | |
1 2 | Prestazioni ( P ) colonna (TOTALE) Costi di sicurezza da PSC (CS) colonna (TOTALE) | € 2.620.800,00 | |
€0,00 |
4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e degli importi di classifica relativa alla qualificazione per le categorie di opere generali e specializzate, rileva l’importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO (4+5)» e dell’ultima colonna «TOTALE».
5. All’interno dell’importo delle prestazioni (P) di cui al rigo 4 delle tabelle del comma 1, soggetti a ribasso, sono ricompresi:
a) il costo del lavoro;
b) gli oneri di sicurezza aziendali propri dell’Appaltatore;
c) le spese generali;
d) l’utile d’impresa.
6. Per quanto riguarda il costo del lavoro (CL) se previsto:
a. L’onere per il costo complessivo del personale stimato dalla Stazione appaltante è dato dalla somma dei prodotti dei costi unitari dei singoli lavoratori (ricavati sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oppure dei costi della manodopera indicati nei prezziari di riferimento utilizzati per il progetto, oppure dei costi della manodopera pubblicati da Enti istituzionali quali il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti o il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o la Regione) per il tempo impiegato da ciascuno di essi, stimato su ipotesi che prescindono dalla reale organizzazione dell’Impresa che si aggiudicherà l’appalto, dalla disponibilità dei suoi mezzi, dalla logistica e dalle modalità operative dalla stessa impiegate.
b. Fermo restando che il costo unitario dei lavoratori è fissato sulla base dei minimi salariali definiti dai CCNL e dalle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, il costo complessivo del personale può essere ribassato dal concorrente poiché dipende anche dal numero di ore/uomini e/o giorni/uomini necessario alle lavorazioni e quindi si determina in base alla reale capacità organizzativa d’impresa che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale.
c. Il concorrente ha l’obbligo di dichiarare nell’offerta che il costo unitario rispetta i minimi salariali definiti dalla contrattazione nazionale collettiva di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
7. Per quanto riguarda gli oneri di sicurezza aziendali (OS), gli stessi sono ricompresi nei prezzi unitari utilizzati nel progetto.
3. Modalità di determinazione del corrispettivo contrattuale e prezzi unitari
1. Il corrispettivo contrattuale viene determinato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice dei contratti. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità delle singole prestazioni individuate dall’elenco prezzi unitari di cui all’Offerta Economica dell’Appalto effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
2. I prezzi unitari offerti dall’Appaltatore in sede di gara mediante la Lista per l’offerta per ciascuna delle lavorazioni individuate dall’elenco prezzi unitari di cui all’elaborato dell’Offerta Economica del servizio di noleggio, eventualmente rettificati dalla Stazione appaltante dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del
contratto nel caso l’offerta a prezzi unitari presentasse errori di calcolo, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite.
3. I prezzi unitari contrattuali dell’«elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall’ Art. 38 del presente Capitolato speciale relativo ai prezzi applicabili a nuove lavorazioni non previste nell’elenco dei prezzi unitari posto a base di gara.
4. Prestazioni principali e secondarie
1. In ragione della natura omogenea della prestazione, non sono contemplate prestazione principali e prestazioni secondarie come contemplato dal comma 2 dell’art. 48 del Codice dei contratti.
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità della Stazione appaltante per le quali il lavoro è stato progettato, quella meglio rispondente ai criteri di buona tecnica esecutiva e ragionevolezza.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, deve essere sempre fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati dalla Stazione appaltante con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse Economico), nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l’Appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.
6. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel contratto e in ogni altro atto del procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intendono il bando di gara di cui all’articolo 71 del Codice dei contratti, il disciplinare di gara, lo schema di contratto ed il Capitolato Speciale d’appalto posti a base di gara e tutti i relativi allegati.
6. Documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) il presente Capitolato speciale - Norme generali e Norme tecniche;
c) l’elenco dei prezzi unitari dell’Offerta Economica come definito all’Art. 3 del Capitolato Speciale completo delle relative analisi prezzi ed elenco prezzi elementari se presenti nel progetto esecutivo posto a base di gara;
d) le penali per ritardi e inadempimenti;
e) programma di fornitura.
d) le polizze di garanzia di cui all’Art. 34 e all’Art. 35;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti;
b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti documentali e da qualsiasi altro loro allegato.
7. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. Le dichiarazioni formulate dal concorrente in fase d’offerta in merito alla verifica ed all’accettazione del servizio in oggetto posto a base di gara, del luogo delle prestazioni, delle interferenze e delle condizioni locali e ambientali, debbono intendersi pienamente confermate in sede di sottoscrizione del contratto e rimangono quindi pienamente efficaci in corso d’esecuzione del contratto.
2. Fermo restando quanto previsto agli articoli relativi alla contabilizzazione del servizio nel presente Capitolato speciale, trovano applicazione gli atti emanati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia, tra cui quello relativo al RUP previsto al comma 5 dell’art. 31 del Codice dei contratti e quello relativo al Direttore Esecuzione del Contratto previsto dal comma 1 dell’art .111 del Codice dei contratti.
3. Per quanto riguarda gli aspetti relativi al subappalto e cottimo, oltre al Codice dei Contratti, troveranno applicazione le “linee guida per la richiesta di autorizzazione al subappalto ed al cottimo e per la comunicazione dei sub-contratti nell’ambito degli appalti di lavori” disponibili sul sito internet della Stazione Appaltante, da considerarsi parte integrante del presente Capitolato speciale.
4. La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, sicurezza e ambiente nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
8. Modifiche dell’operatore economico Appaltatore
1. In caso di fallimento dell’Appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l’applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.
2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti.
3. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
9. Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio; responsabile del servizio
1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l’Appaltatore non conduce direttamente il servizio, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con procura speciale notarile autenticata a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del servizio in oggetto è assunta dal responsabile nominato dall’Appaltatore o da altra persona indicata, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche dell’appalto in oggetto da eseguire. L’assunzione della direzione del servizio da parte del responsabile indicato avviene mediante delega conferita dall’Appaltatore con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche eventualmente in rapporto con altri soggetti.
4. L’Appaltatore, tramite il responsabile assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del servizio. Il DEC ha il diritto di esigere il cambiamento del responsabile del servizio e del personale dell’Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati
dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Il datore di lavoro dell’Appaltatore, qualora non svolga di persona la verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento se predisposto, come richiesto dall’art. 97 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., deve rilasciare specifica delega al soggetto che, attivamente, svolgerà le azioni di controllo richieste dal citato art. 97, dandone preventiva comunicazione alla Stazione appaltante.
6. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
10. Risoluzione del contratto
1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante può risolvere il contratto, nei seguenti casi:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 106 comma 4 del Codice dei contratti;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
c) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo del Codice dei contratti, sono state superate le soglie stabilite al comma 10 dell’Art. 36 del presente Capitolato;
d) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto.
2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante può risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi per mancato rispetto dei termini contrattuali e gli altri casi richiamati nel presente Capitolato, anche i seguenti casi:
a) inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all’Appaltatore, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del servizio;
c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o al DUVRI se previsto, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DEC, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
d) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso senza giustificato motivo;
e) rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dello stesso nei termini previsti dal contratto;
f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire controlli al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i. ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DEC, contesta gli addebiti all’Appaltatore e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
3. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di
diritto e senza ulteriore motivazione il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
4. Inoltre, costituisce causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione del servizio di noleggio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti.
5. Ai sensi del comma 5 dell’art. 108 del Codice dei contratti, nel caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato dagli oneri derivanti alla Stazione appaltante a causa della risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidato a terzi o le spese per l’indizione di una nuova procedura di gara, nonché dagli eventuali ulteriori danni. Per il risarcimento di tali oneri e danni, la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Appaltatore in ragione della prestazione eseguita nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.
6. La Stazione appaltante può risolvere il contratto per tutte le altre cause previste dall’articolo 108 del codice dei contratti.
7. Ai sensi dell’articolo 108, comma 3, del Codice dei contratti, quando il DEC accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima del servizio eseguito regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Il DEC formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.
8. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all’Appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il DEC e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza del servizio, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, alla possibilità di mantenere il servizio di noleggio a favore della Stazione appaltante fino alla sua effettiva sostituzione.
9. Ai sensi del comma 1 e 2 dell’art. 110 del Codice dei contratti, nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, la Stazione appaltante, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della stessa Stazione appaltante, procede nel seguente modo:
a) affidando il servizio di completamento e di quello da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo del servizio in contratto nonché quello di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo della prestazione utilmente eseguita dall’Appaltatore inadempiente, all’Operatore che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale soggetto, interpellando progressivamente quelli successivi, riservandosi comunque la possibilità di procedere ad una nuova gara per il completamento del servizio;
b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dell’Appalto e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione delle prestazioni, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità
del servizio, dei maggiori interessi per il finanziamento del servizio, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva fruizione delle prestazioni in oggetto alla data prevista dal contratto originario.
10.Nel caso l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un Operatore mandante o comunque diversa dall’Operatore capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti degli altri soggetti partecipanti se il predetto Operatore è estromesso e sostituito entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.
11. Recesso
1. Per il recesso da parte della Stazione appaltante dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 109 del Codice dei contratti. In particolare, la Stazione appaltante potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto previo pagamento di quanto previsto ai commi 1 e 2 dell’art. 109.
2. Il DEC, ai sensi del comma 4 dell’art. 109 procede in contraddittorio con l’Appaltatore, o in caso di sua assenza in presenza di due testimoni, a redigere apposito verbale da cui risultino le prestazioni effettivamente eseguite, ai sensi del comma 5 dell’art. 109.
12. Cessione del contratto
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
13. Cessione del credito
1. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata.
2. La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata in originale o in copia autenticata alla Stazione appaltante prima dell’emissione da parte dell’Appaltatore della fattura a cui la cessione si riferisce. In caso contrario la cessione non è opponibile alla Stazione appaltante ai sensi del comma 13 dell’art. 106 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell’atto di cessione stipulato con le modalità indicate.
3. L’Appaltatore è obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto cessionario prima di perfezionare la cessione del credito. Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento è può comportare, a discrezione della Stazione Appaltante, la risoluzione del contratto.
4. Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto e/o non preventivamente notificate alla Stazione appaltante non sono opponibili alla Stazione appaltante stessa, l’Appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate.
14. Ordini di Servizio
1. L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite all’Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del RUP ovvero del DEC.
2. L’ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all’Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. In alternativa l’ordine di servizio può essere trasmesso con posta elettronica certificata pec. In tal caso l’ordine di servizio si dà per conosciuto dall’appaltatore acquisita la ricevuta di avvenuta consegna.
3. Qualora l’ordine di servizio sia impartito dal DEC, deve essere vistato dal responsabile del procedimento.
4. L’Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve nel documento stesso. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve.
15. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, l’Appaltatore deve rispettare tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione, tutte le indicazioni contenute o richiamate nel presente Capitolato speciale, nel contratto e nella descrizione del servizio.
2. Il DEC provvede ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice dei contratti all’accettazione dei materiali, verificando che i materiali e i componenti corrispondano alle prescrizioni del Capitolato speciale e ai contenuti dell’offerta presentata in sede di gara, nonché che siano stati approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore e che abbiano superato le fasi di verifica prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti. I materiali e i componenti possono essere messi in opera dall’Appaltatore solo dopo l’accettazione del DEC.
3. Il DEC può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti danneggiati o che per qualsiasi causa non risultino conformi agli obblighi di legge o alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l’Appaltatore di ritirarli e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'Appaltatore non effettui la sostituzione nel termine prescritto dal DEC, lo stesso può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivare alla Stazione appaltante per effetto della sostituzione eseguita d'ufficio.
4. L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la consegna e la verifica degli stessi. L’accettazione definitiva non fa venir meno in alcun modo l’esclusiva responsabilità dell’Appaltatore nei confronti della Stazione appaltante in merito a vizi e difformità del servizio o dei singoli materiali che dovessero manifestarsi successivamente all’accettazione definitiva.
5. L’Appaltatore, sia per sé che per i propri subappaltatori, subcontraenti e fornitori, deve garantire che i materiali da utilizzati siano conformi alle normative vigenti e deve fornire al DEC copia di tutta la necessaria documentazione di certificazione e marcatura CE, in assenza della quale il DEC non potrà procedere all’accettazione del servizio di noleggio.
6. L’Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per eventuali vizi e difformità del servizio oggetto dell’Appalto o dei singoli materiali, in qualunque momento essi si manifestino, anche nel caso la responsabilità dei vizi e delle difformità sia riconducibile a qualunque altro subcontraente (subappaltatore, lavoratore autonomo, fornitore, ecc..).
7. L’Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti, resta responsabile in via esclusiva che l’esecuzione delle opere sia conforme a tutte le norme tecniche vigenti.
8. L’Appaltatore deve comunicare al DEC ed al RUP, ai sensi del comma 2 dell’art. 105 del Codice dei contratti, prima dell’inizio della fornitura, per tutti i sub-contratti di fornitura stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del fornitore, l’importo del sub-contratto di fornitura, l’oggetto della fornitura.
9. Nel caso l’oggetto della fornitura rientri tra le attività imprenditoriali maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 s.m.i., il fornitore deve essere iscritto nell’apposito elenco istituito presso la Prefettura competente (cd. “white list”) ai sensi dell’art. 1 comma 52 della Legge citata. In tal caso, la comunicazione di cui al comma precedente deve contenere tale informazione.
10. L’Appaltatore che di sua iniziativa abbia utilizzato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell’esecuzione di una lavorazione più accurata non ha diritto ad alcun aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite nel progetto.
11. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del DEC l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che il risultato sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dopo le verifiche.
12. Il DEC, il RUP possono disporre eventuali verifiche suppletive rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti o a verificare la corretta esecuzione delle prestazioni, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell’Appaltatore.
13. Si applica quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del Capitolato generale d’appalto.
16. Convenzioni in materia di valuta e termini
1. In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE
17. Consegna e inizio del servizio
1. Il DEC, dopo la stipula del contratto e previa autorizzazione del RUP, provvede alla consegna del servizio di noleggio.
2. Il DEC comunica all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna del servizio. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna.
3. In nessun caso si procede alla consegna del servizio se il RUP e l’Appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle seguenti condizioni, che consentono l'immediata esecuzione del servizio:
• assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’avvio del servizio;
4. La consegna del servizio deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto, a condizione che sia verificato quanto previsto all’ Art. 23, comma 3 del presente Capitolato Speciale.
5. L’Appaltatore ha l’obbligo di presentare, prima della consegna del servizio, il programma esecutivo dettagliato del servizio di cui all’Art. 23 del presente Capitolato nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento del servizio alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione del canone.
6. La consegna del servizio deve risultare da verbale redatto in duplice copia in contraddittorio con l’Appaltatore; dal giorno successivo alla data di sottoscrizione di tale verbale decorre il termine utile per il compimento del servizio. Una delle due copie del verbale deve essere trasmesso dal DEC al RUP.
7. La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla consegna parziale del servizio, con la suddivisione che la stessa riterrà più opportuna senza che l’Appaltatore possa vantare alcun diritto e riconoscimento per la consegna parziale e/o frazionata. Ogni consegna parziale deve risultare da apposito verbale redatto ai sensi del comma 6. In tal caso la data di consegna a tutti gli effetti di legge da cui decorreranno i termini contrattuali è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.
8. In caso di consegna parziale, l’Appaltatore è tenuto a presentare un programma esecutivo del servizio di noleggio dettagliato che preveda la realizzazione prioritaria del servizio consegnato. Qualora al termine del servizio consegnato permangano le cause che impediscono la consegna del servizio residuo si applica l’Art. 19 del Capitolato Speciale.
9. Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il DEC fissa una nuova data, non superiore a cinque e non inferiore a quindici giorni, per la consegna e la comunica all’Appaltatore. I termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Se anche in tale seconda data l’Appaltatore non si presenta, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’Appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento dei lavori, l’Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
10.E’ facoltà del DEC, previa autorizzazione del RUP, procedere in via d’urgenza alla consegna del servizio – sotto le riserve di legge -, anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina, per eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per preservare l’igiene e la salute pubblica, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata del servizio determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. La consegna in via d’urgenza non può costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’Appaltatore. Il DEC indica espressamente sul verbale di consegna in via d’urgenza le motivazioni che giustificano l’immediato avvio del servizio, nonché le prestazioni da iniziare immediatamente, secondo il programma prestabilito presentato dall’Appaltatore. Le riserve di legge si intendono sciolte, senza alcuna altra formalità, all’atto della stipula del contratto e della sua registrazione.
11.Nel caso in cui, a seguito della consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi del comma precedente, non si pervenga alla stipulazione del contratto, il DEC tiene conto di quanto effettivamente eseguito e fornito dall’Appaltatore per rimborsare le relative spese in base al preziario della Stazione appaltante.
12.Qualora la consegna del servizio avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, l’Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l’Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali di registro ed accessorie (spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, oltre alle spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei lavori) nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, e comunque in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull’importo netto dell’appalto:
• 1,00 per cento per la parte dell’importo fino a 258.000 euro;
• 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
• 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
Ove l'istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l’esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione del servizio nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna del servizio.
13.Oltre alle somme espressamente previste nel comma precedente, nessun altro compenso o indennizzo spetta all’Appaltatore.
00.Xx richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 13 in caso di accoglimento dell’istanza di recesso, debitamente quantificata, è inoltrata dall’Appaltatore a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti in caso di rigetto dell’istanza di recesso è formulata dall’Appaltatore a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna del servizio e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.
00.Xx facoltà della Stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell’esecutore non può esercitarsi qualora il ritardo nella consegna del servizio superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi. Anche in tal caso, comunque, all’Appaltatore potrà essere riconosciuto unicamente il rimborso calcolato con le modalità di cui al precedente comma 14.
18. Durata del contratto del servizio di noleggio
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in mesi 62 (sessantadue), di cui mesi 2 (due) per dare completamento alla fornitura dei primi veicoli e mesi 60 (sessanta) di noleggio, decorrenti dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio, ovvero, in caso di consegna parziale dall’ultimo dei verbali di consegna. Per il programma dettagliato del servizio in oggetto si veda l’allegato “D”.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle festività e delle ordinarie difficoltà.
3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 107 del Codice dei contratti, l’ultimazione del servizio, appena avvenuta, deve essere comunicata dall’Appaltatore per iscritto al DEC, il quale procede alle necessarie verifiche in contraddittorio con l’Appaltatore redigendo apposito verbale in duplice copia. Una delle due copie del verbale deve essere trasmesso dal DEC al RUP.
4. Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 107 del Codice dei contratti, l’appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, qualora il servizio, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione appaltante, non sia ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
19. Proroghe
1. Ai sensi del comma 5 dell’art. 107 del Codice dei contratti, se l’Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare la prestazione nel termine contrattuale previsto, può chiedere una proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima del termine contrattuale.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre il termine dei 45 giorni, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate successivamente a tale termine; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica
circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata per iscritto al DEC, il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce il parere del DEC.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento motivato del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP può prescindere dal parere del DEC se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta; nel provvedimento è riportato il parere del DEC se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la proroga è concessa dopo la scadenza del termine contrattuale, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice dei contratti, la durata del contratto può essere modificata limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. Nei casi in cui si manifestasse l’esigenza di una tale proroga, il RUP ne dà comunicazione quanto prima all’Appaltatore ed avvisa la Stazione appaltante sulla necessità di indire una nuova gara. Durante la proroga l’Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la Stazione appaltante.
20. Sospensione del servizio ordinate dal DEC
1. Ai sensi del comma 1 dell’art. 107 del Codice dei contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d’arte, il DEC può disporre la sospensione del servizio redigendo apposito verbale; costituiscono circostanze speciali gli eventi di forza maggiore, le condizioni climatiche oggettivamente eccezionali, nonché le situazioni, non prevedibili al momento della stipula del contratto, che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera o di altre modifiche contrattuali di cui all’Art. 36, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettere
b) e c), comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti.
2. Il verbale di sospensione di cui al precedente comma 1, da redigere in contraddittorio con l’Appaltatore, deve contenere:
a) l’adeguata motivazione che impone la sospensione del servizio;
b) l’indicazione dello stato di avanzamento del servizio che rimane interrotto, nonché le cautele adottate affinché alla ripresa tale servizio possa essere continuato e ultimato senza eccessivi oneri;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’Appaltatore e deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione. Se l’Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale. Il DEC è responsabile di una sospensione dallo stesso ordinata per motivazioni non contemplate nel presente articolo e nell’art. 107 del Codice dei contratti. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.
5. Non appena cessate le cause della sospensione il DEC ne dà comunicazione al RUP che, ai sensi del comma 3 dell’art. 107 del Codice dei contratti, dispone la ripresa del servizio tramite apposito ordine di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale del servizio differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa della prestazione, che deve essere sottoscritto dall’Appaltatore.
6. Nel caso la sospensione sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore, il RUP non procede al differimento del termine contrattuale previsto al precedente comma 5.
7. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una,
durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista contrattualmente, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente (convenzionalmente fissati in 180 giorni naturali consecutivi), l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il RUP dà avviso all'ANAC.
8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che hanno per oggetto solo parti determinate del servizio, da indicare con precisione nei relativi verbali redatti ai sensi del comma 2; in tal caso il differimento dei termini contrattuali, se la sospensione non dipende dall’Appaltatore, è pari ad un numero di giorni naturali consecutivi costituito dal prodotto dei giorni di sospensione parziale per il rapporto tra l’importo dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma del servizio di noleggio di cui all’Art. 23. Gli importi richiamati sono convenzionalmente definiti sulla base del computo metrico estimativo posto a base di gara, indipendentemente dal fatto che il loro importo a prezzi di contratto sia variato o che le opere siano state oggetto di variante migliorativa proposta dall’Appaltatore.
9. L’Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che il RUP abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto lo stesso RUP a dare le necessarie disposizioni al DEC perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa del servizio, qualora l’Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
10. Ai sensi del comma 6 dell’art. 107 del Codice dei contratti, qualora la sospensione sia illegittima in quanto ordinata dal DEC o dal RUP per cause diverse di quelle previste dai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del Codice dei contratti, e l’Appaltatore abbia conseguentemente iscritto riserva sui relativi verbali di sospensione e di ripresa, la Stazione appaltante riconosce all’Appaltatore quale risarcimento una percentuale pari allo 0,2 (zerovirgoladue) per mille al giorno dell’importo del servizio sospeso. L’importo del servizio sospeso è convenzionalmente valutato sulla base del computo metrico estimativo posto a base di gara. L’iscrizione della riserva su entrambi i verbali è condizione necessaria per poter riconoscere tale risarcimento. Nessun altro risarcimento o importo a qualunque titolo è dovuto all’Appaltatore.
11. Salvo quanto previsto dai precedenti commi 7 e 10, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo.
21. Sospensioni del servizio di noleggio ordinate dal RUP
1. Ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del Codice dei contratti, il RUP può disporre la sospensione del servizio per cause di pubblico interesse o di necessità; l’ordine di sospensione è trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e al DEC ed ha efficacia dalla data di emissione. Il DEC provvede tempestivamente alla redazione del verbale di cui al comma 2 dell’Art. 20.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione del servizio e dispone la ripresa dello stesso, trasmettendo tempestivamente l’ordine all’Appaltatore e al DEC.
3. Per quanto non diversamente disposto nel presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell’Art. 20 relative ai verbali di sospensione e di ripresa del servizio che debbono essere redatti dal DEC, in quanto compatibili.
4. Tra le cause di pubblico interesse o di necessità di cui al comma 1, è ricompreso anche l’andamento anomalo od eccezionale del traffico autostradale.
22. Penali
1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale stabilito per l’ultimazione del servizio di noleggio, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata all’Appaltatore una penale. Per la relativa quantificazione delle penali si rinvia all’Allegato C.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, può essere disposta dal RUP, su proposta del DEC, anche in caso di ritardo:
a) nell’effettivo inizio del servizio rispetto a quanto previsto nel programma esecutivo dettagliato di cui all’Art. 23 o nel verbale di consegna del servizio ai sensi dell’Art. 17;
b) nell’effettiva ripresa del servizio che segue un periodo di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC nel verbale di ripresa;
c) nel rispetto dei termini imposti dal DEC per il ripristino del corretto servizio secondo le disposizioni contrattuali, capitolati e in genere di tutta la documentazione oggetto dell’Appalto.
3. La penale di cui al comma 2, lettera a), è applicata all’importo del servizio; la penale di cui al comma 2, lettera b), è applicata all’importo del servizio ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo del ripristino del servizio.
4. Il DEC riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi nell'andamento del servizio rispetto al programma stabilito di cui all’Art. 23 del presente Capitolato, riportando la quantificazione temporale del ritardo. Il RUP calcola la penale e ne dà comunicazione all’Appaltatore.
5. Le penali di cui al comma 1 sono applicate dal RUP in sede di emissione del certificato di pagamento relativo al conto finale ai fini della relativa verifica da parte del DEC o in sede di conferma, da parte dello stesso RUP, del certificato di verifica di conformità.
6. Le penali di cui al comma 2 sono applicate dal RUP in sede di emissione del certificato di pagamento relativo al primo canone di noleggio successivo alla comunicazione del DEC di cui al comma 4.
7. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo del presente Capitolato in materia di risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.
8. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi dovuti all’Appaltatore.
9. È ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando riconosca che il ritardo non è imputabile all’Appaltatore stesso, oppure quando riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione appaltante su proposta del RUP, sentito il DEC.
23. Programma esecutivo del servizio dell'Appaltatore
1. Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima della consegna del servizio, l'Appaltatore predispone e consegna al DEC un proprio programma esecutivo del servizio, elaborato in relazione al cronoprogramma stabilito dalla Stazione Appaltante, alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, l'avanzamento del servizio alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione del servizio e con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.
2. Qualora il programma esecutivo dettagliato presentato dall’Appaltatore sia carente o presenti delle incongruenze o illogicità, il DEC richiede, entro i 10 giorni successivi al ricevimento, una integrazione/aggiornamento del programma lavori, che l’Appaltatore dovrà ripresentare entro i successivi 10 giorni n.c., dalla ricezione da parte del DEC.
3. Il programma esecutivo dettagliato del servizio è approvato dal DEC entro dieci giorni dal ricevimento della versione finale aggiornata e integrata. Trascorso il predetto termine senza che il DEC si sia pronunciato, il programma de servizio si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini contrattuali di ultimazione dell’Appalto.
4. La consegna del servizio, ai sensi dell’Art. 17 del presente Capitolato Speciale, potrà avvenire solo a valle dell’approvazione, da parte del DEC, del programma esecutivo.
5. Il programma esecutivo dettagliato dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dal DEC, mediante ordine di servizio, ogni volta che ciò sia necessario per la miglior esecuzione delle prestazioni.
6. Le prestazioni sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma contenuto nel progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
24. Inderogabilità dei termini per l’ultimazione del servizio
1. Non costituiscono motivo di proroga della consegna del servizio, della mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della ritardata ultimazione:
a) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DEC o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse autonomamente di dover effettuare, salvo che siano ordinati dal DEC o espressamente approvati da questo;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove e analisi sui materiali oggetto dell’Appalto;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal contratto e dai suoi allegati o dal capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, subaffidatari, altri incaricati dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal DEC, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
l) le sospensioni, totali o parziali, disposte da altri enti ed organi dello stato per causa dell’Appaltatore, di un subappaltatore, di un subcontraente.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento della consegna del servizio, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto al DEC le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, di risarcimenti, per la disapplicazione delle penali in caso di ritardo, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto per mancato rispetto dei tempi.
25. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 4 del Codice dei contratti, qualora l'esecuzione del servizio ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni.
2. Scaduto il termine assegnato, il DEC verifica in contraddittorio con l'Appaltatore, o in sua mancanza con due testimoni, quanto eseguito e ne redige apposito verbale che è trasmesso al RUP.
3. Qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto su proposta del RUP, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’Appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’Art. 22, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dettagliato del servizio di cui all’Art. 23 e il termine assegnato dal DEC per completare il servizio ai sensi del comma 1.
5. Sono dovuti dall’Appaltatore alla Stazione appaltante i danni subiti da quest’ultima a causa della risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi o le spese per l’indizione di una nuova procedura di gara. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Appaltatore in ragione del servizio eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.
6. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione non solo con riferimento all’ultimazione di tutte le prestazioni previste dall’appalto, ma anche per singole porzioni di esse, quando il ritardo accumulato nella loro esecuzione è tale, rispetto a quanto previsto nel programma esecutivo di cui all’Art. 23, da indurre il DEC a ritenere che tale ritardo potrebbe comportare uno slittamento del termine di ultimazione del servizio rispetto a quello contrattuale. In tal caso il DEC assegna un termine che non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire quanto richiesto dal DEC. Nel caso in cui il servizio non sia ultimato entro il termine assegnato, il DEC procede ai sensi del comma 2 ed il RUP può proporre alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto ai sensi del comma 3.
7. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del Codice dei contratti.
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO
26. Prestazioni a misura
1. La misurazione e la valutazione del servizio a misura è effettuato secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci in elenco prezzi.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare il servizio compiuto sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti dal contratto e tutta la documentazione oggetto dell’Appalto, con le specifiche descritte ed enunciate dalle singole voci elementari.
3. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’allegato “Offerta Economica”.
4. L’elenco dei prezzi unitari, come ridotto in base all’offerta dell’Appaltatore, ha validità esclusivamente per la definizione della descrizione del servizio, delle unità di misura e dei prezzi unitari.
5. I costi di sicurezza (CS), determinati nella tabella di cui all'Art. 2, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al progetto esecutivo, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali costi è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati, gli importi relativi alle voci per il cui l’accertamento della regolare esecuzione sono necessari certificazioni o verifiche tecniche specifiche da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’Art. 50, comma 3, e tali documenti non siano stati consegnati al DEC. Tuttavia, il DEC, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
27. Prestazioni a corpo
1. La valutazione della prestazione a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione della prestazione a corpo, nonché secondo le risultanze della documentazione; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di dette prestazioni.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale prestazione a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare il servizio compiuto sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti nel contratto. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavorazioni, forniture e prestazioni che non siano esplicitamente specificati nella descrizione delle prestazioni a corpo. Lo stesso dicasi per lavorazioni, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione del servizio appaltato secondo le regola dell'arte.
3. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale.
4. I costi per la sicurezza (CS), indicati nella tabella di cui all'Art. 2, comma 1, sono riconosciuti, separatamente dall'importo delle lavorazioni, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito e contabilizzato in termini di lavorazioni. La liquidazione di tali oneri avverrà sentito il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA
28. Pagamenti delle prestazioni
1. Durante il servizio di noleggio, le fatture saranno emesse dall’Appaltatore posticipatamente rispetto alle prestazioni eseguite con cadenza mensile. Il pagamento delle fatture sarà effettuato, subordinatamente alla verifica del DURC, entro i termini di legge con decorrenza dalla data di ricevimento delle stesse. Il servizio si concluderà con il pagamento di una fattura di saldo.
2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di contabilità:
a) calcolata con i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’Art. 3, comma 2;
b) incrementato della quota relativa dei costi per la sicurezza previsti nella tabella di cui all’ all'Art. 2, comma 1, colonna CS del presente Capitolato Speciale d’appalto;
c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del Codice dei contratti, da svincolarsi con la rata di saldo;
3. Qualora siano previsti costi per la sicurezza, di cui alla tabella all’Art. 2, gli stessi saranno pagati con la prima fattura in un un’unica soluzione;
4. Fermo restando quanto previsto dall’Art. 30, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo della fattura all’Appaltatore entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della stessa, previa le opportune verifiche di congruità. La fattura deve riportare il codice CIG del servizio oggetto dell’Appalto.
29. Pagamenti della rata di saldo
1. Il DEC entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell’ultimazione del servizio, accertata con apposito verbale di avanzamento finale le prestazioni. Il verbale finale è sottoscritto dal DEC ed è trasmesso al RUP.
2. Con il verbale di avanzamento finale è accertato l’importo della rata di saldo, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di verifica di conformità e all’emissione della garanzia fideiussoria di cui al comma 6 dell’art. 103 del Codice dei contratti.
3. Il verbale di avanzamento finale del servizio deve essere sottoscritto dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l’Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
4. L’Appaltatore non può iscrivere sul verbale di avanzamento finale domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento del servizio e deve confermare quelle già iscritte a pena di decadenza.
5. Il RUP esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del Codice dei contratti o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del Codice dei contratti.
6. Ai sensi dell’articolo 102 del Codice dei contratti, all'esito positivo della verifica di conformità, il RUP autorizza l’Operatore Economico all’emissione della fattura per la rata di saldo, il cui pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura stessa. Nel caso in cui l’Operatore Economico non abbia preventivamente presentato la garanzia fideiussoria di cui al comma 8, il termine di sessanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
7. La liquidazione della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione del servizio, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. L’Operatore Economico rimane quindi responsabile nei confronti della Stazione appaltante per eventuali vizi e difformità che dovessero manifestarsi anche successivamente alla sua emissione.
8. Fermo restando quanto previsto nel presente Capitolato speciale in relazione agli adempimenti sui pagamenti, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla condizione che l’Operatore Economico presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di cui all’Art. 51 del presente Capitolato Speciale d’appalto;
c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto;
d) la garanzia sia accompagnata da idoneo atto attestante il potere di assumere obbligazioni economiche di importo almeno pari a quello della garanzia medesima da parte del firmatario della stessa per conto dell’impresa bancaria o assicurativa che la emette.
30. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti
1. Ogni pagamento è subordinato alla preventiva presentazione alla Stazione appaltante della relativa fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento, l’indicazione del conto corrente dedicato, e completa dell’indicazione del C.I.G. dell’appalto e, ove presente, del C.U.P.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
a) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’49, comma 2. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il DURC sarà acquisito per tutti gli operatori economici raggruppati/consorziati; nel caso di consorzio stabile il DURC sarà acquisito per il consorzio, nel caso svolga direttamente tutto o parte dell’appalto, e/o per le consorziate che svolgono tutto o parte dell’appalto. Ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il mandato di pagamento deve essere accompagnato dagli estremi dei DURC acquisiti;
b) agli adempimenti di cui all’Art. 42 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) all’acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e del successivo comma 4, dell’attestazione del revisore o collegio sindacale dell’Appaltatore e dei subappaltatori, se esistenti, o dell’intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l’avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all’ultima mensilità utile.
3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 30 del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dalla fattura l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. I tempi necessari per completare tale procedura, indipendenti dalla Stazione appaltante, non rilevano ai fini dell’eventuale applicazione del successivo 31 relativo ai ritardi sui pagamenti.
4. Ai sensi del comma 6 dell’art. 30 del Codice dei contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’Appaltatore, a provvedervi entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione della fattura trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’Art. 48, comma 2.
31. Ritardo nei pagamenti
1. Qualora il pagamento delle fatture non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'Art. 28 per causa imputabile alla Stazione appaltante spettano all’Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nei pagamenti superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. I tempi necessari a condurre e completare la verifica della regolarità contributiva, avviata nel rispetto dei tempi in base all’Art. 28 delle fatture non sono imputabili alla Stazione appaltante.
2. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'Art. 29 del presente Capitolato Speciale d’appalto per causa imputabile alla Stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.
3. Gli interessi moratori sono calcolati nella misura di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002 s.m.i.. Gli interessi moratori sono comprensivi dell’eventuale maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.
4. Il pagamento degli interessi avviene, a seguito di richiesta scritta dell’Appaltatore, in occasione del pagamento della fattura di saldo, successivo alla richiesta; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione del servizio.
5. E’ facoltà dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle fatture, per le quali non sia stata erogata la somma corrispondente nei termini, raggiunga il 25% (venticinque per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
6. Nel caso di subappalto o cottimo con pagamento diretto, gli interessi di cui al presente articolo sono corrisposti all’esecutore ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi.
32. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell’articolo 1664 Codice Civile.
33. Raggruppamento temporaneo di imprese e società consortile
1. Nei casi in cui l’Appaltatore sia costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese che, successivamente all’aggiudicazione, si riunisce in una società consortile, resta sempre centrale ed esclusivo il ruolo dell’impresa capogruppo quale mandataria delle imprese riunite nel rapporto di appalto. Ne deriva che all'esecuzione dell’appalto provvede il nuovo soggetto consortile mentre all'amministrazione dello stesso rapporto (es. riscossione dei crediti, richiesta di xxxxxxxxxx, gestione del contenzioso, ecc.) è preposta solo l’impresa mandataria. Titolare del contratto continua infatti ad essere il raggruppamento, rimanendo la società consortile un mero strumento di esecuzione del servizio e, quindi, semplice struttura operativa a servizio del raggruppamento medesimo. Ciò comporta che, anche dopo il subentro della società consortile nell’esecuzione delle prestazioni, tutti i rapporti scaturenti dal contratto di appalto continuano a intercorrere direttamente tra il raggruppamento temporaneo, nella figura della capogruppo mandataria, e la Stazione appaltante, restando a essi estranea la società consortile.
CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE
34. Garanzia definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta all’Appaltatore una garanzia definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
2. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato del certificato di regolare esecuzione. L’importo della garanzia è calcolato con le modalità previste al comma 1 dell’art. 103 del Codice dei contratti.
3. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata, ai sensi del comma 4 dell’art. 103 del Codice dei contratti, dalla clausola esplicita di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e deve prevedere la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione appaltante.
4. La garanzia deve essere accompagnata da idoneo atto attestante il potere di assumere obbligazioni economiche di importo almeno pari a quello della garanzia medesima da parte del firmatario della stessa per conto dell’impresa bancaria o assicurativa che la emette.
5. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del Codice dei contratti, la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, delle fatture o verbale di stato di avanzamento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
6. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), è svincolata dalla Stazione appaltante all'emissione del certificato di cui all’Art. 51, sotto le riserve previste dall’art. 1669 del Codice Civile.
7. La Stazione appaltante ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva per tutte le motivazioni di cui al comma 2 dell’art. 103 del Codice dei contratti. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
8. L’Appaltatore deve tempestivamente reintegrare la garanzia se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante. Nel caso l’Appaltatore non provveda, la reintegrazione è effettuata dal RUP a valere sugli importi da corrispondere all’Appaltatore.
9 In caso di variazioni al contratto, la garanzia definitiva può essere ridotta in proporzione alla riduzione dell’importo contrattuale, mentre non è necessaria la sua integrazione in caso di aumento dell’importo contrattuale fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. Per aumenti superiori, la garanzia definitiva è integrata in proporzione al nuovo importo contrattuale.
00.Xx caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti o consorziati, ferma restando la responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.
00.Xx sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
35. Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna del servizio, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all’Art. 51 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all’Art. 51 per parti determinate del servizio, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le prestazioni non ancora eseguite. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al
D.M. n. 123 del 2004.
3. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari a euro 500.000 (cinquecentomila).
4. Se il contratto di assicurazione prevede condizioni relative a importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
5. Le garanzie di cui ai commi 3, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.
6. Le polizze assicurative devono essere accompagnate da idoneo atto che attesti l’esistenza in capo al firmatario per conto dell’impresa bancaria o assicurativa del potere di sottoscrivere le stesse.
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
36. Modifiche al contratto
1. Qualora sia necessaria una modifica al contratto, il DEC propone al RUP la sua adozione indicandone i motivi in apposita relazione. Il RUP, accertate le cause, le condizioni ed i presupposti a norma dell’art. 106 del Codice dei contratti con apposita approfondita istruttoria, autorizza il DEC a redigere la modifica ed acquisisce le autorizzazioni, nulla osta e pareri eventualmente necessari. Il RUP approva le variazioni ed autorizza la modifica ai sensi del comma 1 dell’art. 106 del Codice dei contratti se l’incremento di spesa, che non può superare i limiti disposti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente, trova copertura all’interno del quadro economico del servizio. Se l’incremento di spesa non trova copertura nel quadro economico dell’opera, il RUP propone l’approvazione alla Stazione appaltante.
2. Nessuna modifica contrattuale può essere introdotta dall’Appaltatore se non è stata disposta dal DEC con apposito Ordine di servizio recante gli estremi dell’atto di preventiva autorizzazione del RUP. Il RUP potrà disporre a suo insindacabile giudizio l’eliminazione delle prestazioni difformi ai dettami contrattuali autonomamente introdotte dall’Appaltatore, con i relativi oneri a carico esclusivamente di quest’ultimo. In ogni caso la Stazione appaltante non riconoscerà all’Appaltatore alcun compenso per le prestazioni difformi eseguite senza preventiva autorizzazione.
3. Il DEC può disporre modifiche di dettaglio, il cui valore economico sia contenuto entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo del contratto, che non comportino un aumento dell’importo contrattuale, e purché tali modifiche non siano sostanziali ai sensi dell’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti. Il DEC comunica tali modifiche al RUP motivando la loro non sostanzialità con riferimento alle condizioni di cui al comma 4 dell’art. 106 del Codice dei contratti.
4. Ai sensi del comma 12 dell’art. 106 del Codice dei contratti, fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante può imporre all’Appaltatore l’esecuzione di modifiche alle prestazioni oggetto dell’appalto fino alla concorrenza in più o in meno di un quinto del valore del contratto. L’Appaltatore è obbligato alla loro esecuzione alle stesse condizioni del contratto originale ed è obbligato a sottoscrivere apposito atto di sottomissione che accompagna la perizia di variante in segno di accettazione o motivato dissenso. Oltre il limite del quinto del valore del contratto, il RUP deve darne comunicazione all’Appaltatore che, entro 10 giorni, deve dichiarare per iscritto se intende accettare e a quali condizioni. Il RUP deve esprimersi in merito alle condizioni proposte entro 45 giorni. Qualora l’Appaltatore non dia alcuna risposta, si intende manifestata la volontà di accettare la perizia di variante alle medesime condizioni del contratto in essere. Le condizioni sono recepite in apposito atto aggiuntivo al contratto di appalto, sottoscritto dall’appaltatore in segno di accettazione.
5. Tutte le modifiche al contratto sono valutate con riferimento ai prezzi unitari di contratto. Nel caso siano necessari nuovi prezzi, si fa riferimento al successivo Art. 38 del presente Capitolato.
6. Le modifiche al contratto relative alla revisione dei prezzi sono escluse ai sensi dell’Art. 32 del presente Capitolato.
7. Le modifiche al contratto relative alla proroga di cui al comma 11 dell’art. 106 del Codice dei contratti sono consentite unicamente con le modalità previste dall’Art. 19 del presente Capitolato.
8. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1 lettera c), del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione appaltante, ivi compresa l’applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, o necessità derivanti dalla gestione di un andamento eccezionale ed anomalo del traffico;
b) non è alterata la natura generale del contratto;
c) non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) ai sensi dell’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;
9. Nel caso la modifica di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 106 del Codice dei contratti comporti il
superamento della soglia economica indicata al comma 7 dell’art. 106, la Stazione appaltante procede alla
risoluzione del contratto ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 108 del Codice dei contratti. Ai sensi del comma 5 dell’art. 108 l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori eseguiti.
00.Xx sensi della lettera e) del comma 1 dell’art. 106 del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 dell’art. 106 del Codice dei contratti, in diminuzione o in aumento rispetto all’importo originario del contratto, il cui complessivo valore economico sia contenuto entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo del contratto. Il DEC propone tali modifiche al RUP motivando la loro non sostanzialità con riferimento alle condizioni di cui al comma 4 dell’art. 106 del Codice dei contratti.
00.Xx progetto della modifica o variante deve possedere un grado di approfondimento corrispondente a quello del progetto esecutivo che va a sostituire o integrare, deve prevedere l’aggiornamento del programma esecutivo dettagliato del servizio di cui all’Art. 23 del presente Capitolato, deve essere accompagnato delle autorizzazioni e nulla osta eventualmente necessari, deve essere corredato da un computo metrico estimativo e un quadro economico di raffronto con il progetto originale.
00.Xx modifica o variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del DUVRI, con i relativi costi non assoggettati al ribasso.
13.L’autorizzazione del RUP e l’Ordine del DEC all’Appaltatore relativo ad una modifica o variante, riportano il differimento dei termini per l’ultimazione del servizio, nella misura strettamente indispensabile.
37. Modifiche al contratto per errori od omissioni procedurali
1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2 del Codice dei contratti, il contratto può essere modificato a causa di errori od omissioni delle procedure che includono Capitato Speciale d’Appalto e Norme Tecniche e documentazione correlata all’Appalto poste a base di gara che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione del servizio oppure la sua utilizzazione, a condizione che:
a) il valore della modifica sia inferiore:
a.1) alla soglia di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 35 del Codice dei contratti;
a.2) al 15% del valore iniziale del contratto;
b) la modifica non altera la natura complessiva del contratto.
2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
3. Nel caso l’errore comporti una modifica al servizio in oggetto non compatibile con le condizioni di cui al comma 1, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 108 del Codice dei contratti. Ai sensi del comma 5 dell’art. 108 l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni eseguite.
38. Prezzi applicabili a nuove lavorazioni e nuovi prezzi unitari
1. Le eventuali modifiche ai lavori di cui all’Art. 36 e all’Art. 37 del presente Codice sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’Art. 3 comma 3.
2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono presenti quelli relativi a nuove lavorazioni necessarie per le modifiche, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra il DEC e l’Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP. I predetti nuovi prezzi unitari sono ricavati, in ordine di priorità:
a) dall’elenco prezzi unitari posto a base di gara;
b) ragguagliandoli, tramite proporzione, a quelli di lavorazioni consimili compresi nell’elenco prezzi unitari posto a base di gara;
c) dai prezziari di riferimento di cui al comma 3;
d) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con l’utilizzo di prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti utilizzati dalla Stazione Appaltante per calcolare i prezzi unitari posti a base di gara e, in subordine, i prezzi elementari dei prezziari di cui al comma 3, aggiungendo le percentuali relative alle spese generali e agli utili delle analisi poste a base di gara;
e) ricavandoli da eventuali prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli, trasporti, spese generali e utile giustificati in sede di gara dall’Appaltatore e ritenuti congrui dal DEC.
3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorità:
a) prezziario della Stazione appaltante vigente al momento dell’offerta.
4. Ai nuovi prezzi calcolati con la modalità di cui al comma 2. Si applica il ribasso offerto dall’Appaltatore, tranne nel caso di cui al comma 2, lettera e), dove il calcolo dei nuovi prezzi unitari avviene già al netto del ribasso d’asta.
5. Ove i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto all’importo di contratto, si applica l’art. 106 del Codice dei contratti.
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
39. Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)
1. La Stazione appaltante promuove la cooperazione e il coordinamento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro elaborando ove previsto un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) ai sensi dell’Art. 26, comma 3, del D.Lgs.n. 81/2008 che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento verrà allegato al contratto d’appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione del servizio.
2. L’Appaltatore e il Subappaltatore se previsto cooperano con la Stazione appaltante per:
a) l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra prestazioni delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione del servizio. (PSC)
CAPO 9. DISCIPLINA DEI SUBCONTRATTI ED AVVALIMENTO
40. Subappalto e cottimo
1. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto, il sub-contratto, di qualsiasi importo, con il quale l’Appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte dei lavori oggetto del contratto di appalto. Inoltre, ai sensi del comma 2 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, è considerato subappalto qualsiasi sub-contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate, che richiedono l’impiego di manodopera (quali la fornitura con posa in opera ed il nolo a caldo) nel caso in cui il suo importo sia superiore al 2% dell’ammontare dei lavori oggetto del contratto di appalto o sia superiore a 100.000 euro oppure l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del sub-contratto (cd. “contratti similari”).
2. Si specifica che il cottimo di cui all’articolo 105 del Codice dei contratti consiste nell’affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice che è in possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’importo totale dei lavori ad essa affidati e non all’importo del contratto di cottimo, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’Appaltatore. Ciò che rileva, pertanto, è il valore complessivo della parte d’opera la cui esecuzione è affidata all’impresa subappaltatrice.
3. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, la quota parte di lavori subappaltabile o che può essere affidata a cottimo non può superare, complessivamente ed indipendentemente da come è stata distribuita tra le varie categorie, il 30% dell’importo complessivo del contratto di appalto. La verifica del rispetto di tale soglia percentuale è condotta con riferimento al valore complessivo dei lavori, ovvero della parte d’opera, la cui esecuzione è affidata al subappaltatore, indipendentemente dall’origine dei materiali utilizzati dal subappaltatore.
4. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili, con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:
- la percentuale delle prestazioni della categoria prevalente subappaltabile o che può essere affidata da parte dell’Appaltatore, è stabilita nella misura del 30% (trenta per cento) dell’importo della categoria, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto;
- ai sensi del comma 5 dell’art. 105 del Codice dei contratti, per le opere di cui al comma 11 dell’art. 89 del Codice dei contratti (categorie cd. “superspecializzate” definite dal Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.248 del 10 novembre 2016) il subappalto è consentito solo nei limiti del 30% dell’importo delle opere, ad imprese in possesso delle relative qualificazioni; il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice dei contratti. Secondo il comma 11 dell’art. 89 del Codice dei contratti, una categoria deve intendersi “superspecializzata” se comprende opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. È considerato rilevante, ai fini della sussistenza di tali presupposti, che il valore delle opere superi il 10% dell'importo totale dei lavori.
- Il subappalto delle categorie cd. “superspecializzate” di cui al punto precedente non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso tra più subappaltatori;
5. Ai sensi dell’articolo 105 del Codice dei contratti, l’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante che potrà essere rilasciata alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o il cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale intende affidare il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio;
c) che il subappaltatore sia in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali (D.U.R.C.);
d) che l’Appaltatore trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore
è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alle prestazioni da realizzare in subappalto o in cottimo;
e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Qualora l’importo del contratto di subappalto sia inferiore o uguale a 150.000 euro, il subappaltatore deve produrre apposita dichiarazione sostitutiva. Qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a 150.000 euro, l’Appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. L’autorizzazione non potrà essere rilasciata prima della decorrenza dei termini di cui al comma 3 dell’art.91 e di cui al comma 2 dell’art. 92 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i. . Resta fermo che, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, D.Lgs. n.159/2011, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 84, comma 4 del citato decreto legislativo. Qualora tra le prestazioni oggetto del subappalto rientrino quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui al comma 53 dell’articolo 1 della medesima Legge n. 190, il subappalto potrà essere autorizzato unicamente se il subappaltatore risulta iscritto all’apposito elenco istituito presso le Prefetture (c.d. “White list”) ai sensi dell’art. 29 della Legge n. 114/14 s.m.i..
f) che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni subappaltate. Il contratto di subappalto allegato alla richiesta di autorizzazione deve essere corredato, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 7 dell’art. 105 del Codice dei contratti, dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, e deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
8. Il subappalto e l’affidamento a cottimo deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante. L’Appaltatore deve presentare richiesta scritta alla Stazione Appaltante con le modalità indicate nelle “linee guida per la richiesta di autorizzazione al subappalto ed al cottimo e per la comunicazione dei sub-contratti nell’ambito degli appalti di lavori” disponibili sul sito internet della Stazione Appaltante ed utilizzando i modelli ad esse allegati, disponibili anch’essi sul medesimo sito internet. Ai sensi dell’articolo 105, comma 18 del Codice dei contratti, l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, solo se quest’ultima era completa di tutti i documenti necessari. In caso contrario, il termine decorre solo da quando la Stazione appaltante riceve, ad integrazione della richiesta, tutti i documenti necessari per poter avviare e completare l’istruttoria. Questo termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, ed unicamente a condizione che tutti i documenti siano già stati trasmessi, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti solo qualora siano comunque verificate tutte le condizioni di legge per rilasciare l’autorizzazione del subappalto. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
9. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14 del Codice dei contratti, l’Appaltatore deve praticare, per i lavori affidati in subappalto, i prezzi unitari risultanti dal contratto d’appalto ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento). L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso Il rispetto di tale ribasso deve risultare da idonea documentazione tecnica ed economica, che deve essere allegata al contratto di subappalto ai sensi dell’ultimo periodo del comma 7 dell’art. 105 del Codice dei contratti, dalla quale emerga con chiarezza la parte del servizio oggetto di subappalto, le corrispondenti prestazioni individuate con riferimento ai prezzi unitari di contratto, le relative quantità ed i prezzi unitari effettivamente applicati. Tale documentazione deve essere allegata alla richiesta di subappalto ed è oggetto di verifica da parte del DEC. Nel caso l’Appaltatore intenda subappaltare o affidare a cottimo lavorazioni non direttamente corrispondenti a prezzi unitari di cui all’elenco prezzi unitari di contratto, ed in particolare lavorazioni costituenti quota parte di prezzi unitari di cui all’elenco prezzi unitari di contratto, dovrà produrre idonee analisi dei prezzi unitari dalle quali si evincano chiaramente le prestazioni elementari che intende subappaltare, unitamente alla loro valorizzazione economica. Sul punto si richiamano i precedenti commi 2 e 3 ed il successivo comma 11;
00.Xx subappaltatore sono affidati gli apprestamenti qualora previsti dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i. connessi ai lavori affidati in subappalto/cottimo. I relativi costi per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal servizio, senza alcun ribasso; tale documentazione deve essere allegata alla richiesta di subappalto ed è oggetto di verifica da parte del DEC e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, che provvedono anche alla verifica dell'effettiva applicazione
della presente disposizione in fase di esecuzione;
11.L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) i subappaltatori devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
b) i subappaltatori, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori:
- la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
- copia del proprio piano operativo di sicurezza.
c) L’Appaltatore deve predisporre per ciascun subappaltatore/cottimista la contabilità di quanto da questi eseguito far sottoscrivere per accettazione detta contabilità al subappaltatore/cottimista, e quindi sottoporla all’attenzione del DEC per verifica e conferma.
12. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.
13. Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto e pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni.
14. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del Codice dei contratti, nonché le “linee guida per la richiesta di autorizzazione al subappalto ed al cottimo e per la comunicazione dei sub-contratti nell’ambito degli appalti di lavori” disponibili sul sito internet della Stazione Appaltante, da considerarsi parte integrante del presente Capitolato speciale.
41. Responsabilità in materia di subappalto
1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione delle prestazioni subappaltati.
2. Il DEC e il RUP, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto
n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per quanto di propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto e di cottimo.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti ed ai fini dell’Art. 40 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori ovvero realizzazioni di parti del servizio.
42. Pagamento dei subappaltatori
1. Ai sensi del comma 13 dell’art. 105 del Codice dei contratti è previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione appaltante nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
In tali casi, l’Appaltatore, deve trasmettere al DEC la contabilità relativa a quanto eseguito dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo. Le relative fatture del subappaltatore dovranno essere riferite
esclusivamente a lavorazioni eseguite e contabilizzate nelle relative fatture e dovranno essere sottoscritte per accettazione dall’Appaltatore.
2. Se la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, l’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data del pagamento effettuato a proprio favore relativo a ciascuna fattura, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, relative alle lavorazioni dagli stessi eseguite ed inserite nell’ultima fattura liquidata. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
3. La Stazione appaltante provvede, al momento dell’emissione di ogni verbale di avanzamento delle prestazioni all’invio all’Operatore Economico di apposito modello da compilare a sua cura con l’importo delle opere eseguite dal subappaltatore contabilizzate nell’ avanzamento.
4. Con riferimento a quanto previsto in materia di tracciabilità dei pagamenti, ed ai sensi dell’Art. 60, i subappaltatori rimangono obbligati al rispetto dell’art. 3 della L.136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
43. Sub-contratti
1. Non costituiscono subappalto e quindi non necessitano di autorizzazione:
• i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui importo superi la soglia del 2% dell’importo dei lavori o i 100.000,00 euro, nei quali il costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto;
• i contratti aventi ad oggetto prestazioni di sola fornitura di materiali;
• i contratti aventi ad oggetto prestazioni di nolo a freddo.
2. Nei casi in cui si è in presenza di un sub-contratto è comunque obbligo dell’Appaltatore provvedere alla comunicazione preventiva al DEC ed al RUP ai sensi dell’art.105, comma 2 del Codice dei contratti, anche per consentire alla Stazione Appaltante di condurre le eventuali verifiche previste dal D.Lgs. 159/2011 s.m.i..
3. Qualora tra le prestazioni oggetto del sub-contratto rientrino quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui al comma 53 dell’art. 1 della medesima Legge n. 190, il sub-contratto può essere affidato unicamente ad impresa che risulta iscritta all’apposito elenco istituito presso le Prefetture (c.d. “White list”) ai sensi dell’art. 29 della Legge n. 114/14 s.m.i.. In tal caso la comunicazione di cui al comma 2 deve essere completata con tale informazione.
4. I sub-contratti quali “fornitura con posa in opera” e “nolo a caldo” non devono comprendere l’esecuzione di prestazioni. Si rimanda alle “linee guida per la richiesta di autorizzazione al subappalto ed al cottimo e per la comunicazione dei sub-contratti nell’ambito degli appalti di lavori” disponibili sul sito internet della Stazione Appaltante per maggiori dettagli in merito alla corretta individuazione della fattispecie (subappalto, cottimo, fornitura con posa in opera, nolo a caldo, nolo a freddo, ecc..) a cui appartiene la prestazione che l’Appaltatore intende sub-affidare in funzione delle specifiche caratteristiche della prestazione stessa.
5. Sono vietati quei sub-contratti che, nella sostanza, mirano a raggiungere lo stesso risultato che si realizza con il subappalto o cottimo, ossia l’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il DEC verifica, in fase esecutiva, l’effettiva sussistenza delle condizioni per poter considerare le prestazioni oggetto del sub-contratto non riconducibili in realtà ad un subappalto o un cottimo.
44. Avvalimento
1. Ai sensi del comma 5 dell’art. 89 del Codice dei contratti, l’Appaltatore e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, con la precisazione che l’impresa ausiliaria è responsabile di tutte le prestazioni dedotte in contratto, indipendentemente dai requisiti che la stessa ha prestato all’Appaltatore.
2. Ai sensi del comma 7 dell’art. 89 del Codice dei contratti, l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti che ha prestato all’Appaltatore.
3. Nel caso i requisiti prestati prevedano l’effettivo impiego di mezzi e/o risorse nell’esecuzione dell’appalto, il programma esecutivo del servizio di cui all’Art. 23 del presente Capitolato deve consentire l’univoca individuazione delle prestazioni e dei tempi in cui tali mezzi e risorse saranno effettivamente utilizzati.
4. Ai sensi del comma 9 dell’art. 89 del Codice dei contratti, il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di avvalimento sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che l’appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
5. Ai sensi del comma 9 dell’art. 89 del Codice dei contratti, il RUP ha l’obbligo di trasmettere sia all’appaltatore sia all’impresa ausiliaria le comunicazioni inerenti l’esecuzione del servizio.
6. Ai sensi del comma 11 dell’art. 89 del Codice dei contratti, non è ammesso l'avvalimento per l’esecuzione di opere per le quali sono necessari prestazioni o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (categorie cd. “superspecializzate” definite dal Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.248 del 10 novembre 2016). È considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al presente comma, che il valore dell'opera superi il 10% dell'importo totale del servizio.
CAPO 10. CONTROVERSIE
45. Riserve, Accordo bonario e transazione
1. Ai sensi del comma 2 dell’art. 205 del Codice dei contratti non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali del servizio che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’art. 26 del Codice dei contratti. Tale precisazione non rileva ai fini della verifica del limite di valore percentuale sull’importo contrattuale per poter avviare il procedimento di accordo bonario da parte del DEC con le modalità di cui al successivo comma 2, bensì nella successiva fase di valutazione sull’ammissibilità delle riserve condotta dal RUP ai sensi del comma 4 dell’art. 205 del Codice dei contratti.
2. Qualora, in corso di esecuzione, l’importo delle riserve iscritte sui documenti contabili raggiunga un valore pari ad almeno il 5% e non superiore al 15% dell’importo contrattuale il DEC ne dà immediata comunicazione al RUP a cui trasmette, nel più breve tempo possibile, ai sensi del comma 3 dell’art. 205 del Codice dei contratti, la propria relazione riservata.
3. Qualora l’importo delle riserve iscritte contemporaneamente sui documenti contabili raggiunga un valore superiore al 15% dell’importo contrattuale, il DEC ammette le riserve, esattamente nell’ordine in cui sono state iscritte, fino a che la somma del loro importo è inferiore al 15% dell’importo contrattuale e, per tali riserve, procede ai sensi del precedente comma 2. Le riserve non selezionate e le eventuali riserve successivamente iscritte non potranno essere oggetto di accordo bonario in corso di esecuzione del contratto.
4. Il procedimento di accordo bonario in corso di esecuzione del contratto può essere avviato con le modalità di cui al comma 2 più volte, con la limitazione che le nuove riserve devono essere ulteriori e diverse da quelle già esaminate, devono raggiungere nuovamente il limite del 5% e, complessivamente, incluse quelle già oggetto di precedenti accordi bonari, non devono superare il 15% dell’importo contrattuale, così come previsto dal comma 2 dell’art. 205 del Codice dei contratti.
5. I limiti percentuali del 5% e del 15% sono calcolati con riferimento all’importo contrattuale vigente al momento dell’iscrizione delle riserve, e comprendono pertanto eventuali variazioni all’importo contrattuale conseguenti all’avvenuta sottoscrizione di atti di sottomissione o atti aggiuntivi.
6. Il RUP, ricevuta la comunicazione del DEC di cui al comma 2, ai sensi del comma 4 dell’art. 205 del Codice dei contratti, valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza della riserva, nonché la non imputabilità della stessa a maggiori lavori per i quali sia in realtà necessaria una modifica ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite percentuale di valore di cui al precedente comma 2. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti. Il RUP prosegue nel procedimento di accordo bonario per le riserve rimanenti, ancorché il loro importo percentuale si sia ridotto al di sotto del 5% dell’importo contrattuale.
7. Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del DEC e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può:
a) richiedere alla camera arbitrale di cui all’art. 209 del Codice dei contratti l’indicazione di una lista di cinque esperti e procedere così come previsto dal secondo periodo e seguenti del comma 5 dell’art. 205 del Codice dei contratti;
b) formula direttamente entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 la proposta di accordo xxxxxxx così come previsto dall’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 205 del Codice dei contratti;
8. Il RUP prima dell’approvazione del certificato di corretta esecuzione ai sensi dell’Art. 51 del presente Capitolato, avvia il procedimento di accordo bonario di cui al comma 7 per la risoluzione delle riserve iscritte qualsiasi sia il loro importo, indipendentemente dai limiti percentuali di cui ai commi precedenti.
9. L’esperto, se nominato ai sensi del comma 7 lettera a), oppure il RUP ai sensi del comma 7 lettera b), verificano le riserve in contraddittorio con l’Appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa alla Stazione appaltante ed all’Appaltatore. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo
ricevimento, l’accordo xxxxxxx è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della Stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’Appaltatore o della Stazione appaltante oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’Art. 46.
00.Xx sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi quali l’accordo bonario; se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto Appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto Appaltatore, previa audizione del medesimo.
00.Xx procedura di cui al comma 10 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
12.Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. L’eventuale rallentamento o sospensione comporta il risarcimento del danno alla Stazione appaltante e la facoltà di quest’ultima di procedere alla risoluzione del contratto.
46. Arbitrato e Definizione delle controversie
1. È escluso il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 del Codice dei contratti per la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.
2. Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta esclusivamente al Tribunale di Trieste.
47. Contestazioni tra Stazione appaltante e Appaltatore
1. Il DEC o l’Appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione del servizio. Il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all’Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
2. Se la contestazione riguarda fatti, il DEC redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all’Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al DEC nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. Il processo verbale è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell’Appaltatore.
3. Se la contestazione riguarda prestazioni o parti di esse, l’Appaltatore non può proseguire, modificare, rimuovere, alterare le stesse prima della redazione del processo verbale di cui al comma 2 da parte del DEC, pena la decadenza del diritto di promuovere la contestazione e l’inammissibilità delle riserve eventualmente iscritte nel registro di contabilità relative all’oggetto della contestazione.
4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati su apposito verbale.
CAPO 11. MANODOPERA
48. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del servizio in oggetto, e in particolare:
a) nell’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare, ai sensi del comma 4 dell’art. 30 del Codice dei contratti, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto;
b) i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando a tal fine somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
3. In ogni momento il DEC e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. La violazione degli obblighi di cui ai commi 3 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
49. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)
1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di atti aggiuntivi al contratto, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto ed al cottimo, il certificato di cui all’Art. 51, sono subordinati all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo risulti inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1 a cui è riferito.
3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine, per l’Appaltatore, i subappaltatori; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle fatture e per il certificato di cui all’ Art. 51.
4. Ai sensi dell’articolo 30 del Codice degli appalti e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle fatture e sulla rata di saldo;
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’Appaltatore e dei subappaltatori;
d) provvede alla liquidazione delle fatture e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all’Art. 10, comma 2, lettera l), nel caso il DURC relativo al subappaltatore o cottimista sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
CAPO 12. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
50. Ultimazione del servizio
1. Ai sensi del comma 5 dell’art. 107 del Codice dei contratti, l’ultimazione del servizio, appena avvenuta, deve essere comunicata dall’Appaltatore per iscritto al DEC, il quale procede alle necessarie verifiche in contraddittorio con l’Appaltatore redigendo, nel caso constati che il servizio in oggetto sia effettivamente terminato, apposito verbale in duplice copia. Una delle due copie del verbale deve essere trasmesso dal DEC al RUP.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di prestazioni di piccola entità, accertate da parte del DEC, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità del servizio. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle prestazioni sopraindicate.
3. Anche se il servizio non è ancora ultimato, alla data di scadenza prevista dal contratto il DEC redige in contraddittorio con l'Appaltatore, o in caso di sua assenza con due testimoni, un verbale di constatazione sullo stato del servizio.
51. Termini per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Ai sensi dell’articolo 102 del Codice il servizio oggetto del contratto è soggetti a certificato di regolare esecuzione.
2. Il certificato di regolare esecuzione provvisorio è emesso entro il termine di 3 (tre) mesi dal certificato di ultimazione del servizio di cui all’Art. 50 del presente Capitolato. Il certificato di regolare esecuzione ai sensi del comma 3 dell’art. 102 del Codice dei contratti ha carattere provvisorio ed esso assume carattere definitivo dopo le opportune verifiche.
3. Ai sensi del comma 3 dell’art. 102 del Codice dei contratti, l’emissione del certificato di regolare esecuzione, e della conseguente emissione da parte del RUP del certificato di pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione del servizio, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. L’Appaltatore è tenuto durante tale periodo alla garanzia per i vizi e le difformità dall’appalto indipendentemente dall’intervenuta liquidazione della rata di saldo.
4. Ai sensi del comma 5 dell’art. 102 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi del servizio, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. L’Appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante, anche nel caso i vizi o le difformità siano imputabili a altri subcontraenti, quali ad esempio subappaltatori o fornitori.
5. Durante l’esecuzione del servizio la Stazione appaltante, può effettuare operazioni di controllo o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche del servizio in corso di realizzazione a quanto richiesto nella documentazione relativa all’appalto, nel presente Capitolato speciale, nel contratto, dalla normativa vigente.
6. La Stazione appaltante, effettuate le opportune verifiche, effettua la revisione contabile degli atti e approva il certificato di regolare esecuzione, determinando con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sulla sua ammissibilità, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di regolare esecuzione per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui al quarto e quinto periodo dell'articolo 205, comma 5, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all’Appaltatore.
CAPO 13. NORME FINALI
52 Sinistri alle persone e danni
1. Qualora nella esecuzione del servizio avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il DEC, sentito l’Appaltatore, compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al RUP indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Stazione appaltante e per i terzi le conseguenze dannose.
2. Restano a carico dell’appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata polizza assicurativa:
a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto;
b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
53 Danni cagionati da forza maggiore
1. L’Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’Appaltatore ne fa denuncia al DEC entro cinque giorni dal giorno dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
3. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione del servizio, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il DEC procede, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’Appaltatore all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di erronea esecuzione del servizio da parte dell’Appaltatore;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DEC;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
5. Il DEC redige apposito verbale dell’accertamento di cui al comma 4 alla presenza dell’Appaltatore.
6. Nessun indennizzo è dovuto dalla Stazione appaltante quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
54 Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale per quanto applicabile, e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto nel servizio di noleggio e da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono, che trovano compenso nel contesto delle spese generali delle singole voci dei singoli prezzi delle prestazioni e degli apprestamenti di sicurezza:
a. la fedele esecuzione del servizio e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal DEC, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le prestazioni eseguite risultino esattamente conformi al servizio e a perfetta regola d’arte, richiedendo al DEC con congruo anticipo disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dal capitolato o da altra documentazione oggetto dell’appalto. In ogni caso l’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b. l’esclusiva responsabilità sulla non rispondenza delle prestazioni eseguite rispetto a quelli previste dal capitolato;
c. l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative e comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’Appaltatore a termini di contratto;
d. l’adozione, nel compimento di tutte le prestazioni, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità a carico dell’Appaltatore in caso di infortuni, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
e. la fornitura al DEC, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di prestazione, dei dettagli dei materiali, della documentazione di qualificazione e delle schede tecniche relative al materiale utilizzati;
f. ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato:
a) ad intervenire alle verifiche, le quali possono comunque essere eseguite dal DEC alla presenza di due testimoni se l’Appaltatore, ancorché invitato, non si presenta;
b) a firmare le verifiche eseguite, sottopostogli dal DEC, subito dopo la firma di questi.
55 Obblighi dell’Appaltatore riguardo la viabilità
1. Disposizioni generali
L’Appaltatore, durante ogni fase lavorativa, è obbligato a disporre di:
• attrezzature per la comunicazione sempre in perfetta efficienza;
56 Requisiti ambientali
1. La Stazione appaltante promuove la cooperazione e il coordinamento in materia di tutela dell’ambiente mediante appositi incontri e definizione di specifiche che indichino le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi di inquinamento ambientale.
2. La Stazione appaltante richiede che le prestazioni vengano svolti dall’Appaltatore e dai suoi eventuali subappaltatori nel pieno e completo rispetto delle vigenti normative in materia ambientale.
3. L’Appaltatore dichiara all’atto della stipula del contratto di conoscere tutte le norme di legge in materia ambientale inerenti l’oggetto del contratto e di impegnarsi a rispettarle, con particolare riguardo al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
4. L’Appaltatore si obbliga ad informare di quanto richiesto dalla Stazione appaltante in materia ambientale tutti i propri dipendenti, tutti gli eventuali subappaltatori ed eventuali terzi.
5. L’Appaltatore ed il subappaltatore sono tenuti inoltre a:
- rispettare le indicazioni fornite dalla Stazione appaltante mediante la documentazione di gara;
- adottare tutte le misure di salvaguardia e prevenzione dai rischi ambientali inerenti l'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- nelle aree di propria competenza mantenere quotidianamente il massimo ordine e pulizia, rimuovendo tempestivamente a tale scopo gli eventuali rifiuti prodotti dalla propria attività;
- informare la Stazione appaltante dei rischi ambientali connessi ed indotti dall’attività svolta;
- addestrare e formare il proprio personale ad intervenire in caso di contaminazione ambientale accidentale causata dall’attività svolta;
- rilasciare relazioni tecniche qualora richieste dal DEC o dal RUP e/o compilare documenti di registrazione dei monitoraggi ambientali secondo quanto richiesto dallo stesso.
6. L’Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese e le conseguenze che dovessero derivare dalla inosservanza delle norme e disposizioni sopra citate, mallevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità anche nei confronti dei Terzi.
7. L’Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni eventuale incidente, evento o circostanza (sia potenziale che imminente) che potrebbe avere conseguenze sull’ambiente. Si obbliga inoltre a segnalare ogni eventuale non conformità rispetto ai requisiti richiesti dalla Stazione appaltante e dalle normative/regolamenti applicabili in materia ambientale.
8. Anche per le lavorazioni rese presso le sedi/stabilimenti dell’Appaltatore si impegna all’osservanza di tutte le norme in materia ambientale previste dalle vigenti disposizioni di legge ed eventuali requisiti e prestazioni aggiuntive in materia ambientale richieste dalla Stazione appaltante.
57 Piani della qualità – Piani di controllo della qualità
1. Nei casi in cui l’Appaltatore sia un’impresa certificata ISO 9001, dovrà fornire un Piano della qualità avente un grado di aggiornamento e di approfondimento correlato alla rilevanza economica e tecnica dell’appalto.
2. Il Piano della qualità definisce le caratteristiche qualitative cui devono sottostare le attività oggetto dell’appalto e costituisce il riferimento per le attività di verifica/controllo/validazione svolte dall’Appaltatore e dal DEC; il Piano dei controlli - in esso contenuto - presuppone l’analisi dettagliata delle fasi operative.
3. Per i lavori ricorrenti il Piano della qualità potrà essere basato su documenti standard.
4. Il Piano della qualità deve essere sottoposto all’approvazione del DEC, deve essere aggiornato a seguito di significativi cambiamenti di contesto in corso d’opera, ovvero, su richiesta, ogniqualvolta il DEC lo reputi opportuno, e deve essere riconsegnato aggiornato, a livello di intero documento, e non per le sole parti variate, con evidenza delle modifiche effettuate.
5. Il Piano della qualità dovrà essere consegnato al DEC, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto; nel caso in cui il DEC formalizzi rilievi a fronte dei quali occorra apportare variazioni di contenuto, il documento aggiornato dovrà essere riconsegnato entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della formalizzazione dei rilievi. L’approvazione del Piano della qualità deve sempre essere esplicita, e non in base all’Istituto del silenzio assenso.
58 Facoltà di controllo della Stazione appaltante (verifiche e ispezioni)
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall’art. 1662 del codice civile e dal proprio Sistema di Gestione Integrato in accordo alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e BSOHSAS 18001 in revisione corrente, di ispezionare e controllare l’andamento del servizio. In ogni momento la Stazione appaltante avrà diritto di verificare qualsiasi parte del servizio e di eseguire o far eseguire da terzi ispezioni e controlli, in corso di esecuzione, sia presso le aree di lavoro della Stazione appaltante, sia presso le sedi delle imprese affidatarie (audit di parte II). L’Appaltatore non potrà opporsi a tali ispezioni e controlli, ma dovrà fornire gratuitamente le necessarie facilitazioni al fine di agevolarne lo svolgimento. L’opposizione dell’Appaltatore all’esecuzione di tali controlli è causa di risoluzione in danno del rapporto contrattuale.
2. I controlli e le verifiche della Stazione Appaltante nel corso del servizio non escludono né la responsabilità dell’Appaltatore per vizi, difetti e/o difformità delle prestazioni o di parte di esse e dei materiali impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore per le parti e i materiali già controllati e verificati.
3. La Stazione appaltante avrà inoltre il diritto di chiedere ed effettuare ispezioni ed accertamenti, sia mediante funzioni aziendali interne che terzi, sulla qualità dei servizi, sul rispetto della normativa ambientale e di salute e sicurezza, ovvero di fornire disposizioni aggiuntive ai fini della sicurezza dei lavoratori e della tutela dell’ambiente.
4. L’Appaltatore si impegna ad assicurare la disponibilità propria e del proprio personale a collaborare fattivamente
a tali iniziative.
59 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
60 Tracciabilità dei pagamenti
1. L’Appaltatore è obbligato ad adempiere a tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010 s.m.i., l'Appaltatore, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui all’Art. 31 del presente Capitolato.
2. Ogni pagamento effettuato a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’appalto, deve essere effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi del comma 1 dell’art. 3 della legge
n. 136 del 2010 s.m.i. e deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP del lavoro oggetto di appalto ai sensi del comma 5 dell’art. 3 della legge n. 136 del 2010 s.m.i..
3. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010.
6. I soggetti di cui al comma 2 che hanno notizia dell'inadempimento da parte della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
61 Disciplina antimafia
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 s.m.i., per l’Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l’esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la documentazione antimafia di cui gli articoli 87 o 90 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l’idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione.
62 Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1923, dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 8 del capitolato generale d’appalto, sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di certificato di regolare esecuzione.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altri oneri.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
63 Riservatezza delle informazioni
1. L’Appaltatore, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti sono obbligati a mantenere il più stretto riserbo per tutto quanto attiene gli interventi ed alla condotta del servizio.
2. L’Appaltatore, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti non posso diffondere notizie né fornire a terzi documentazioni (contratti, capitolati, progetti, disegni, atti tecnici, fotografie ecc.) né pubblicare articoli o memorie o rilasciare interviste rimanendo gli uffici preposti della stazione appaltante gli unici autorizzati a fornire notizie a terzi.
3. L’Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione appaltante in caso di violazione dell’obbligo di cui ai commi 1 e 2 da parte di un subappaltatore o subcontraente.
64 Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’Appaltatore è designato quale responsabile del trattamento dei dati che saranno raccolti in relazione all’esecuzione dei lavori e si obbliga a trattarli esclusivamente a tali fini.
2. L’Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati al trattamento.
3. L’Appaltatore presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, ove solo necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
65 Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.