COMUNE DI POGGIO MIRTETO
COMUNE DI POGGIO MIRTETO
PROVINCIA DI RIETI
Delibera di consiglio comunale n. 06/2010
Regolamento sulla disciplina dei contratti di sponsorizzazione, degli accordi di collaborazione, di fornitura di consulenza e servizi aggiuntivi.
TITOLO I
Disposizioni Generali
1. Il presente regolamento disciplina:
- le attività di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione con terzi per iniziative promosse, organizzate o gestite dall’amministrazione comunale;
- le attività di fornitura di consulenze o servizi aggiuntivi da parte del comune di Poggio Mirteto a terzi.
2. Con il presente regolamento si intende dare attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 43 della legge 449/1997, nell’art. 119 del D.lgs 267/2000, nell’art. 15 comma 1, lett. d) del CCNL dell’1.04.1999, come sostituito dall’art.4, comma 4, nel CCNL del 5.10.2001.
3. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l’innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.
4. Le iniziative di consulenza e di fornitura di servizi aggiuntivi da parte del comune di Poggio Mirteto a favore di terzi devono avere la finalità di migliorare l’immagine positiva dell’Ente, di aumentare gli introiti e di mettere a disposizione di altri enti e/o privati il Know-how del personale del Comune.
Art.2 – Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per “contratto di sponsorizzazione” : un contratto a titolo oneroso mediante il quale il Comune di Poggio Mirteto ( sponsee) offre, nell’ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale, il logo, il marchio ed i prodotti in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
b) per “sponsorizzazione”: ogni contributo in beni, servizi, danaro o altri tipi di prestazioni e interventi provenienti da terzi, allo scopo di promuovere la propria attività, per conseguire un beneficio di immagine;
c) per “ sponsor”:il soggetto privato ( persona fisica o giuridica) che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune di Poggio Mirteto;
d) per “ spazio pubblicitario”: lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune di Poggio Mirteto per la pubblicità dello sponsor;
e) per “consulenza”: la possibilità dell’ente di mettere a disposizione a favore di un terzo le conoscenze e il know-how di specifiche professionalità interne al Comune, a fronte dell’incasso di un corrispettivo ovvero dietro fornitura di beni e/o servizi;
f) per “servizi aggiuntivi”: la possibilità dell’ente di offrire a soggetto terzi dei servizi accessori o comunque servizi ulteriori rispetto ai servizi ordinari, dietro corrispettivo ovvero dietro fornitura di beni e/o servizi.
g) per “convenzione per la fornitura di consulenze e per l’erogazione di servizi aggiuntivi” la convenzione stipulata tra il comune di Poggio Mirteto e un terzo soggetto, pubblico o privato, in cui l’Amministrazione comunale si impegna a fornire a titolo oneroso una o più consulenze e/o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.
TITOLO II
SPONSORIZZAZIONI E COLLABORAZIONI
Art.3 - Contratto di collaborazione e di sponsorizzazione
0.Xx contratto di sponsorizzazione determina a fronte di un corrispettivo, costituito da una somma di denaro ovvero da forniture di beni e/o servizi prestati dallo sponsor a vantaggio del comune di Poggio Mirteto, le modalità con cui questo Comune si obbliga a divulgare il nome o il marchio del soggetto sponsorizzante nelle varie estrinsecazioni della propria attività
2. Gli accordi di collaborazione determinano, a fronte di investimenti privati di peculiare rilevanza a vantaggio del Comune Poggio Mirteto, oltre al ritorno pubblicitario per lo sponsor, la possibilità per il comune di ricavare direttamente una redditività specifica, estrinsecandosi in forniture di servizi e di beni caratterizzati da potenzialità di redditività o nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale rispetto alla previsione di spesa o ancora nell’accertamento di un’entrata inizialmente non prevista in bilancio, o, infine, nella combinazione dei suddetti risultati.
Art.4 –Ambito di Applicazione
1. Il comune di Poggio Mirteto ricorre, esemplificativamente, a forme di <<sponsorizzazione>> in relazione:
- ad attività culturali di differente tipologia;
- ad attività sportive;
- ad attività di promozione turistica;
- ad attività di valorizzazione del patrimonio comunale;
- ad attività di restauro e di recupero conservativo di beni artistici, culturali ed ambientali;
- ad esecuzione di scavi archeologici;
- ad attività di miglioramento dell’assetto urbano;
- ad attività inerenti il servizio di Verde Pubblico e di Arredo Urbano;
- ad attività inerenti la Protezione Civile ed i Lavori Pubblici;
- ad ogni altra attività di rilevante interesse pubblico (residualmente).
2. Per gli accordi di collaborazione sono attività privilegiate in specie:
- la concessione di edifici monumentali in degrado a soggetti privati, i quali, fatta salva la destinazione d’uso li restaurino e li utilizzino anche per proprie sedi, per lo stretto tempo necessario per recuperare, attraverso i normali costi di locazione, le spese sostenute;
- le istituzioni museali, ovvero settori di attività delle stesse;
- gli impianti sportivi di proprietà comunale;
- il restauro, il recupero e gestione di qualsiasi bene pubblico, appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune .
3. Con l'approvazione del seguente regolamento (e nel rispetto dello stesso) il Consiglio Comunale autorizza in via generale la Giunta Comunale, ad avvalersi di sponsorizzazioni e collaborazioni per il conseguimento di finalità d'interesse pubblico.
4. Le iniziative di sponsorizzazione possono essere individuate nell’ambito degli obiettivi del PEG assegnati al singolo responsabile. La Giunta comunale può altresì formulare in corso d’anno indirizzi specifici per l’attivazione di iniziative di sponsorizzazione in attuazione del presente regolamento.
Art.5 Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor
2. Quando la scelta dello sponsor è effettuata mediante gara ufficiosa preceduta da pubblicazione di apposito avviso, lo stesso dovrà essere pubblicizzato mediante pubblicazione all’albo pretorio informatico e in altre forme ritenute idonee di volta in volta.
L’avviso deve contenere:
a. l’oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico capitolato (o progetto di sponsorizzazione);
b. la durata della sponsorizzazione;
c. l’esatta determinazione dell’offerta per lo spazio pubblicitario;
d. le modalità e i termini di presentazione dell’offerta di sponsorizzazione;
3. L’offerta deve essere presentata in forma scritta e lo sponsor deve in essa indicare:
a. il bene, il servizio l’attività o la presentazione che si intende sponsorizzare;
b. l’accettazione delle condizioni previste nel capitolato
4. L’offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
a) Per le persone fisiche:
- l’inesistenza delle condizioni a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- L’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese)
- La non rappresentanza di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
b) Per le persone giuridiche:
- oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.
5. L’offerta deve, inoltre contenere l’impegno ad assumere tutte le responsabilità gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
6. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal Responsabile del Servizio che organizza l’iniziativa o l’evento, nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato;
7. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Responsabile del Servizio che organizza l’iniziativa o l’evento. Con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata l’utilizzazione “dello spazio pubblicitario” espressamente indicato nel capitolato.
Art.6 - Le figure dello sponsor e del collaboratore istituzionale
1. Possono assumere la veste di sponsor ovvero di collaboratore istituzionale i seguenti soggetti:
- qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la pubblica Amministrazione;
- qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, quelle cooperative (ex art. 2511 cod. civ.), le mutue di assicurazioni e i consorzi imprenditoriali (ex art.2602 cod. civ.);
- le Associazioni senza fini di lucro, generalmente costituite con atto notarile, le cui finalità statuarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali di questo Comune.
Art.7 - Funzione della sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione
1. Le risorse finanziarie e/o strumentali (beni, forniture e servizi) mediante sponsorizzazione o accordi di collaborazione acquisite dai terzi saranno prioritariamente utilizzate per:
- realizzazione di opere e di lavori pubblici, concernenti i beni mobili e immobili, la cui esecuzione è a carico di questo Comune;
- interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Dlgs. 490/99;
- realizzazione iniziative culturali sportive e di promozione del territorio, turistiche, miglioramento assetto urbano (verde pubblico e arredo urbano)
- realizzazione di attività o progettualità;
- concretizzazione di attività progettuali, o più genericamente, di iniziative da realizzarsi da parte di questo Comune;
- realizzazione di iniziative riconducibili ai fini propri di questo Comune.
3. Eccezionalmente la sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione potranno anche consistere nella esecuzione di opere e lavori pubblici espletati direttamente o per suo diretto strumento dal soggetto sponsorizzante o collaborante. In questa evenienza si rende comunque azionabile la scelta del contraente per il tramite di procedure concorrenziali di evidenza pubblica.
Art. 8 Iniziativa spontanea o per azione di terzi
1. La sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione possono avere origine per:
- iniziativa di questa Amministrazione comunale;
- iniziativa di uno qualsiasi dei soggetti indicati nel precedente art. 6.
2. Qualora l’iniziativa si correli alla proposta di soggetti terzi, essa deve essere riconosciuta e valutata come utile agli interessi e confacente agli scopi istituzionali di questo Ente con riferimento alle sue componenti economiche, qualitative ed organizzative e la sua approvazione
deve essere rispettosa della normativa in materia di contratti di lavori, servizi e forniture, ricorrendone i presupposti per la sua applicazione.
3. Il riconoscimento della utilità della proposta di cui al comma 2, che immediatamente precede, avviene mediante l’inserimento della stessa nell’apposito P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione).
Art.9 - Sponsorizzazioni plurime
1. Sono sempre ammesse le sponsorizzazioni plurime di una singola manifestazione o iniziativa.
Art. 10 – Contratto di sponsorizzazione
1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare stabiliti:
a) il diritto dello sponsor all’utilizzazione dello spazio pubblicitario;
b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.
Art. 11 - Valore della sponsorizzazione e aspetti fiscali
1.Qualora il contratto di sponsorizzazione preveda un corrispettivo in denaro a favore del comune di Poggio Mirteto, tale somma, previo scorporo dell’IVA, equivale al valore della sponsorizzazione.
0.Xx la sponsorizzazione prevede la fornitura di beni o servizi a favore del Comune, il valore della sponsorizzazione corrisponde al prezzo di acquisto o al valore di affitto dei beni e servizi stessi.
0.Xx valore della sponsorizzazione è fatturato dal comune di Poggio Mirteto e soggetto all’imposizione fiscale di cui alla Legge n. 633/1972.
Art. 12 – Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni
1. Le somme fatturate al netto di IVA, certificate dal Servizio Finanziario, sono considerate risparmi di spesa.
2. I risparmi di spesa di cui al comma 1 possono essere utilizzati per le seguenti finalità:
a) implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all’art.15 del CCNL dell’1.04.1999, nonché del fondo di retribuzione di risultato dei responsabili di servizi:
- per sponsorizzazioni di importo inferiore o uguale a € 5.000,00 nella misura del 20%;
- per sponsorizzazioni di importo compreso fra € 5.000,00 e € 10.000,00 nella misura del 20% fino ad euro 5.000,00 e per l’importo compreso tra euro € 5.000,00 e € 10.000,00 nella misura del 10%;
- per sponsorizzazioni di importo maggiore a € 10.000,00, ferme restando le percentuali previste fino a 10.000, 00 euro, per la parte eccedente i 10.000,00 euro nella misura del 5%;
b) nella misura del 5% sono destinate alla implementazione del fondo di retribuzione di posizione e di risultato relativo all’anno di incasso delle somme dei responsabili di servizio e/o del segretario che hanno operato il risparmio;
c) la differenza è a disposizione della Giunta, che provvederà a definire con proprio atto la quota da destinare a finalità istituzionali e la quota che costituisce economia di bilancio.
3. La Giunta comunale, in relazione alla specificità della prestazione, è autorizzata a disporre modifiche alle percentuali di cui al precedente comma 1 lettere a) e b).
4. La ripartizione agli interessati dei proventi così assegnati sarà effettuata sulla base dei criteri fissati dalla contrattazione decentrata per il personale dipendente mentre per i Responsabili ed il Segretario sarà attribuita in sede di attribuzione indennità di risultato dal nucleo di valutazione.
Art.13 – Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni
1. L’Amministrazione Comunale , a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
a. ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
x. xxxxxxx nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
c. la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo , odio o minaccia.
TITOLO III
CONSULENZE
Art. 14 - Individuazione delle iniziative di consulenza e di fornitura di servizi aggiuntivi
1. Il Comune può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari e istituzionali. A tal fine , saranno predisposte apposite comunicazioni pubblicitarie contenenti le attività consulenziali e i beni o servizi messi a disposizione, le tariffe previste e le modalità di attuazione dell’iniziativa. Queste informazioni pubblicitarie, oltre ad essere affisse all’albo comunale, saranno inserite nel sito Internet del comune, inviate agli Enti Locali e pubblicizzate in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
2. Qualora un soggetto terzo richieda spontaneamente la fornitura di consulenze o di un servizio aggiuntivo per un’attività o un servizio di pubblica utilità, il responsabile del servizio competente può stipulare la convenzione, previa valutazione degli effetti e dei benefici dell’iniziativa.
3. I benefici dell’iniziativa possono risultare anche dall’approvazione dell’atto da parte della Giunta e/o del Consiglio comunale.
Art. 15 - Procedura di erogazione dei servizi di consulenza e di fornitura di servizi aggiuntivi
1. Sono possibili due forme di convenzioni:
a) “Convenzione continuativa”: convenzione con durata annuale con un Ente che, dietro erogazione di una tariffa agevolata, acquista un “pacchetto” predeterminato dalla convenzione stessa, comprendente la fornitura di più consulenze, beni e/o servizi, anche forniti da più Settori del Comune, al fine di soddisfare una molteplicità di problematiche anche variabili nel corso della durata della convenzione;
b) “Convenzione singola”: convenzione limitata alla fornitura di una singola consulenza, bene o servizio;
Art. 16 - Caratteristiche della convenzione per la fornitura di consulenze o per l’erogazione di servizi aggiuntivi
1. La gestione della fornitura di consulenze e dell’erogazione di beni e servizi viene regolata mediante sottoscrizione di un’apposita convenzione nella quale sono, in particolare stabiliti:
a) la durata precisa della convenzione;
b) la somma stabilita da pagare per la fornitura di consulenze e per l’erogazione di beni e servizi;
c) l’oggetto o gli oggetti della convenzione;
d) i Settori, gli uffici comunali ed il personale direttamente coinvolto;
e) la responsabilità giuridica delle due parti;
f) le clausole di tutela in caso di inadempienza.
2. La gestione delle consulenze e la erogazione di beni e servizi favore di terzi è regolata tramite convezione sottoscritta formalmente tra il responsabile della struttura interessata e il terzo acquirente.
3. La cifra da pagare per la fornitura di consulenze e per l'erogazione di beni e servizi verrà stabilita dalla Giunta Comunale contestualmente all’individuazione delle consulenze e dei beni e servizi oggetto del presente regolamento.
4. Le somme introitate a seguito di convenzioni di consulenza e/o fornitura di servizi aggiuntivi non sono soggette all’obbligo di fatturazione, in quanto trattasi di entrate realizzate a seguito di prestazioni rese dal personale comunale nell’ambito delle prestazioni e delle attività del rapporto di lavoro subordinato in essere con il Comune.
1. Le somme incassate dal Comune a seguito della fornitura di consulenze e per l’erogazione di beni e servizi verranno utilizzate per le seguenti finalità:
a) nella misura del 20 % sono destinate alla implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999;
b) nella misura del 30 % sono destinate alla implementazione del fondo di retribuzione di posizione e di risultato dei responsabili e del segretario coinvolti nella fornitura di consulenze e nell'erogazione di beni e servizi;
d) la differenza è a disposizione della Giunta, che provvederà a definire con proprio atto la quota da destinare a finalità istituzionali e la quota che costituisce economia di bilancio.
2. La Giunta comunale, in relazione alla specificità della prestazione, è autorizzata a disporre modifiche alle percentuali di cui al precedente comma 1 lettere a) e b).
Art. 18 – Diritto di rifiuto della fornitura di consulenze e dell’erogazione di beni e servizi
1. L’Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi fornitura di consulenze ed erogazione di beni e servizi qualora:
a) ritenga che essi possano essere usati per fini in contrasto con la legge, compresa l’ipotesi prevista dagli artt. 2598 e ss. del Codice Civile (concorrenza sleale);
b) vengano ad intervenire situazioni che rendano impossibile l’impiego del personale comunale in questa iniziativa;
c) il soggetto richiedente risulti inadempiente al pagamento di convenzioni precedentemente stipulate.
Art. 19 – Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all’albo Pretorio della deliberazione approvativa.