A 543 - RAPPORTI CONTRATTUALI TRA BENETTON E I SUOI RIVENDITORI
A 543 - RAPPORTI CONTRATTUALI TRA BENETTON E I SUOI RIVENDITORI
Provvedimento n. 28447
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MER CATO
NELLA SUA ADUNANZA del 17 novembre 2020; SENTITO il Relatore, Professor Xxxxxxx Xxxxx; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTA la legge 18 giugno 1998, n. 192 e, in particolare, l’articolo 9;
VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;
VISTA la segnalazione pervenuta da M.B. nella sua qualità di legale rappresentante della società M i ragre en S. r.l . i n data 19 novembre 2019, integrata in data 24 giugno 2020 e 15 luglio 2020;
VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue:
I. LE PARTI
1. Il gruppo Benetton (“Benetton”) è una importante azienda di m oda, avente una rete com m erci al e d i ci rca 5 0 00 negozi. Il gruppo si compone di diverse società, il cui oggetto e denominazione sociale sono stati, negli ultimi anni, più volte m odificati. A capo del gruppo si colloca, ad oggi, la holding Benetton S.r.l. (già Schematrentas ette S. r. l. ) , ch e controlla direttamente Benetton Group S.r.l. (già Bencom S.r.l., “Bencom”). Quest’ultima, a sua volta, detiene il 1 00% delle partecipazioni di numerose società operative, tra cui Benetton Retail Network S.r.l.
2. Il segnalante, M.B. amministratore unico della cessata Miragreen S.r. l . ( “ Mi ragre en” o “ Soci età” ), è s tato u n
rivenditore del marchio Benetton che ha operato a Treviglio (BG) e che ha cessato la propria attività commerciale.
II. I FATTI SEGNALATI
3. La politica commerciale di Benetton è caratterizzata da una operatività flessib ile con due binari di sviluppo vendi te. Il prim o è uno sviluppo diretto della rete commerciale attraverso l'apertura di negozi controllati e gestiti direttam ente dalla casa madre. Il secondo è il canale wholesale ed è composto dai partner com merciali indipendenti che gestiscono i propri rapporti con Benetton attraverso contratti di affitto di azienda e/o di ramo di azienda e pi ù di re cente a nch e attraverso i contratti di franchising.
4. La segnalazione descrive un quadro complesso in cui diversi ex operatori nella vendita al dettaglio di abbigliamen to a m xxxxxx Xxxxxxxx lamentano un insieme di condotte asseritamente abusive poste in essere dalla predetta società nei loro confronti.
In particolare, Xxxxxxxxx risulta aver stipulato due contratti di franchising con Benetton di contenuto identico, relativi a due punti vendita United Colors of Benetton (UCB), siti a Xxxxxxxxx (XX) Xxx Xxxx 0 e Xxx Xxxx 0/X (“il Contratto ” o “il franchising”), sottoscritti in data 14 maggio 2014 con durata dalle stagioni autunno/inverno 2014 - primavera/estate 2017 e rinnovo automatico al 2022. Tali contratti non risultano tuttavia essere stati rinnovati in quanto l a So cietà h a cessato la propria attività prima della scadenza stabilita1.
5. Ad avviso del segnalante, i contratti che regolano i rapporti co n Ben etton i ncl u dono cl a usol e ch e a vrebbero ostacolato, se non addirittura impedito, lo svolgimento in utile della propria attività a zi endal e, si no a ca usarn e l a cessazione. Da una parte, infatti, il franchising avrebbe comportato o ne ri ta li d a d eterm in are u na d i penden za economica strutturale del rivenditore nei confronti di Benetton, dall’altra, il Contratto avrebbe di f atto co nsen t ito a Benetton di gestire in m odo discrezionale e asseritamente abusivo i quantitativi e la qualità degl i ordini da destinare al punto vendita, anche tramite una gestione complessa e farraginosa degli ordini e del sistema di garanzia delle merci e di restituzione degli abiti in eccesso, fallati o di qualità deteriore.
6. In particolare, l’articolo 7.1 del Contratto prevede che “ciascuna compravendita sarà retta dalle condizioni di cui al
presente contratto, dalle Condizioni Generali di Vendita di Bencom in vigore al momento dell’acquisto e, salvo quanto previsto dall’articolo 7.4, dalla proposta di acquisto dell’affiliato di cui al successivo articolo 7.3”; quanto alla con creta gestione dei singoli ordini, rilevano le Condizio ni Generali di Vendita, allegate al Contratto. Dalla segnalazione em erge tuttavia che Benetton avrebbe imposto una prassi commerciale consistente nell’imposizione ai rivenditori di ordi nati vi eccessivi.
1 [L’attività economica del rivenditore risultava peraltro già condizionata dalla pregressa s ituazione debitoria nei confronti di Benet t on , come emerge dall’art. 21 di entrambi i contratti s econdo cui: “con la firma del presente contratto l’affiliato riconosce e dichiara che, alla data del 30 aprile 2014, ris ulta debitore in favore di Xxxxxx per una s omma complessiva pari a...”. È pres en t e ag l i at t i u n r i c ors o collettivo pres entato anche dal s egnalante alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, nel quale s i afferma che s arebbe s tata proprio Benetton a chiedere la cos tituzione di una nuova s ocietà commerciale al fine di consentire l’accollo del preced ente debi to. Cfr. docc. 22 e 25]
7. Inoltre, sebbene l’articolo 3.2 lettera c) del Contratto prevede che l’affiliato gestis ca “ con prof es s ionalità ed in completa autonomia il punto vendita al fine di soddisfare le esigenze del consumatore”, talune clausole prevedono oneri e obblighi in capo al franchisee al fine di adeguare la struttura di vendita e conformare a proprie s pese l ’ i ntera attività commerciale alle indicazioni di Benetton. Ciò avrebbe riflessi non solo in term ini di costi normalmente derivanti dalla attività di affiliazione, ma anche sotto il profilo dell’autonomo esercizio dell’attività imprenditoriale del franchisee. 8. Tra le clausole che risultano incidere maggiormente sull’attività economica del franchisee ri l e va, i n pri m o l u ogo, quella attinente alla progettazione e realizzazione del punto vendita, il cui impegno economico è posto interam ente a carico dell’affiliato che deve affidarsi ai costi stimati da Benetton ed a professionisti selezionati da quest’ul tim a a nche per lo sviluppo del progetto architettonico e per l’acquisto dell’arredamento del negozio 12. Xxx l ’ af fi l iato ri f i u t i d i
adeguarsi in ogni sua parte al progetto architettonico e di allestimento ideato per il p u nto ven dita e ap provato d a Benetton, è prevista la risoluzione espressa del Contratto ( articolo 17.2, lettera g).
9. Quali ulteriori oneri economici a carico dell’affiliato, rilevano, inoltre, la sottoscrizione di una garanzia bancaria, ch e dovrà essere emessa da un primario istituto bancario di gradimento di Benetton (articolo 1 3. 3 d el Con tratto), e l a stipula di una polizza assicurativa che dovrà riferirsi alla valutazione delle m erci e dei beni a valore nuovo e avere a d oggetto, tra l’altro, anche l’eventuale perdita di utile conseguente al verificarsi di un evento dannoso, con l’escl usi on e in ogni caso di ogni diritto di rivalsa nei confronti di Benetton ( articolo 3.2 lettera r del Contratto e All. 13).
10. Quanto alla gestione del rapporto negoziale, la disciplina contrattuale assegna speciali prerogative a Benetton ch e si traducono in oneri per il franchisee. Al riguardo rilevano, a titolo di esempio: i) il divieto di cessione del contratto da parte dell’affiliato senza il previo consenso dell’affiliante ( arti col o 1 6. 2) ; i i ) i l d ivi eto d i o gn i m utam en to d ell a com pagine sociale, così come ogni modifica in ordine all’amministrazione, direzione o gestione dell’aff i li ato s enza l a preventiva approvazione di Benetton (articolo 16.2); e iii) il divieto di cedere a terzi il p unto ven di ta sen za o ff ri re prelazione a Benetton o sottoporre a quest’ultima il potenziale subentrante al fine d i va lu tarne l ’ adeg uatezza d ei requisiti in ordine alla prosecuzione o meno del rapporto negoziale (articolo 16.3). In caso di violazione delle suddette prerogative è prevista la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’articolo 1 4 56 C od. Ci v. ( arti col o 17.1).
11. Inoltre, in merito alla cessazione del rapporto contrattuale, l’articolo 19 stabilisce che l’affiliato non avrà di ri tto a nessun indennizzo o compenso per qualsiasi causa ciò avvenga. Al riguardo, si prevede che, “ su richiesta di Bencom, l’Affiliato dovrà vendere a Bencom gli arredamenti, i corpi illuminanti ed i materiali del punto vendita che caratterizzano il Concept Store UCB al valore di ammortamento oppure, se superiore, al valore di mercato” (articolo 19.5). Anche con riferimento ai prodotti contrattuali rim asti invendu t i, è ri m essa a Benetton l a val u tazi one s e acquistarli ad un prezzo da concordare; in caso contrario, l’affiliato potrà ri ven derl i a terz i sol o co m uni can done preventivamente le modalità a Benetton per iscritto ( articolo 19.3).
12. Circa lo svolgimento dell’attività commerciale del franchisee, il Contratto prevede ch e i l budget s ta gi onal e s i a com unicato dall’affiliato a Benetton e che, sulla base di tale budget, “l’aff i l iato e Bencom concorderanno - anche tramite intermediari incaricati da Bencom – la struttura da attribuire alla complessiva proposta di acquisto relativa alla stagione commerciale di riferimento”(articolo 7.2). L’affiliato è inoltre sottoposto all’obbligo di m antenere un m agazzino sufficientemente ampio di prodotti di abbigliamento stagionali ( articolo 3.2 lettera o) ed è e spres sam en te stabilito un sistema di riassortimento automatico delle m erci volto al mantenimento di quei prodotti che maggiormente incontrano le preferenze dei consumatori ( articolo 7.4). Tale sistema si fonda su un articolato processo informatiz zato che consente un flusso quotidiano di informazioni dall’affiliato presso Benetton ( articolo 10).
13. Secondo quanto stabilito dall’articolo 7.4.2 del Contratto, “l’affiliato riconosce ed accetta es pres s amente che, i l sistema di riassortimento automatico possa eventualmente processare e procedere alla consegna, in quantità superiore rispetto a quella originariamente ordinata, di quelle specifiche referenze che, in base ai dati di vendita dell’Affiliato inviati giornalmente attraverso il Sistema Informativo, risultino più richieste dai consumatori f inali”. C on specifico riguardo ai cd. Prodotti Moda3 (articolo 7.6), inoltre, è previsto che essi “sono realizzati e forniti con modalità (pacchetti precostituiti) e tempistiche particolari al fine di intercettare al meglio e tempestivamente le tendenze ed i gusti dei consumatori e che stante la tempistica delle forniture può risultare difficile per l’affiliato pianificare gli ordi ni dei detti Prodotti Moda”.
14. La tempistica degli ordini delle merci è definita da Benetton ed è p revis to ch e ci ascu na p rop osta d ’acq ui sto proveniente dall’affiliato sia irrevocabile per 10 mesi ( articolo 7.3)4.
2 [Art. 4.3 dei contratti agli atti: “tutti i cos ti diretti ed indiretti per la realizzazione del punto vendita in accordo con il progetto architettonico (approvato da Benetton) s aranno ad es clusivo carico dell’Affiliato. I l costo s timato per la s ola realizzazione d el c on c ep t (pavimenti, cartongessi, corpi illuminanti, tinteggiatura ecc..) e degli arredi è indicato nell’allegato 7”del contratto. “Tu tti gli int erv ent i dovranno es s ere realizzati dall’Affiliato e/o dai s uoi fornitori es clus ivamente s xxxx bas e dei progetti approvati da Bencom e delle s pecifiche tecniche da ques t’ultima eventualmente comunicate”. “L’Affiliato s i rivolgerà per lo s viluppo del progetto architettonico e p er l’acquis to dell’arredamento del Punto Vendita ad un arredatore certificato da Bencom”.]
3 [Si tratta di una “s peciale categoria di prodotti contrattuali costituita dai pacchetti di questi ultimi precostituiti da Ben com e p rop os t i unitariamente (cioè s enza possibilità di es cludere dal pacchetto s ingole referenze di Prodotti Contrattuali) all’Affiliato n el c ors o d el l a s tagione di riferimento”.]
4 [Art. 7.3:“Salvo quanto previsto dal s uccessivo art. 7.4., l’affiliato provvederà a tras mettere a Bencom, s econ d o l e t emp i s ti ch e d i
volta in volta comunicate da ques t’ultima, le propos te di acquisto contenenti la des crizione dei prodotti contrattuali e del mat eri al e d i
15. Quanto alle m odalità di pagamento delle merci, il contratto prevede all’ articolo 13.7 che l’affiliato rilasci a Benetton un m andato di addebito diretto SEPA, con il quale autorizza quest’ultima e la propria banca ad addebitare sul p rop ri o conto i pagamenti dovuti ai sensi del contratto.
16. Riguardo ai prezzi di rivendita al dettaglio, il contratto stabilisce che tali prezzi “ saranno determinati esclusivamente dall’Affiliato” (cfr. articolo 8). Tuttavia, è prevista la risoluzione del contratto, tra l’altro, nell’ip otesi i n cui l’affiliato “si rifiuti di partecipare alle o non rispetti pienamente le campagne pubblicitarie di marketing ” (articolo 17.2 lettera i) o “violi il divieto di promuovere campagne pubblicitarie senza il consenso scritto di Xxxxxx ” ( a rti co l o 17.2 lett. g).
17. Ulteriori clausole che disciplinano in m odo condizionante l’attività commerciale dell’affiliato sono co n t en ute n el le Condizioni Generali di Vendita allegate al franchising che prevedono, a titolo di esempio, che: i) i termini di co nseg na abbiano per Benetton una efficacia meramente indicativa ( articolo 3 Condizioni Generali di Vendita); i i ) se l ’ Aff i li ato rifiuta di ricevere la consegna anche di parte solamente delle merci dal medesimo ordinate Benetton potrà, a p rop ri a insindacabile scelta, domandare l’esecuzione del relativo contratto di compravendita, ovvero dichiararne la risoluzi one totale o parziale (articolo 4 Co ndizioni Generali di Vendita); iii) vi siano limitazioni di garanzia sulle merci e m odal i tà rigorose di restituzione dei capi viziati o in eccesso ( articolo 6 e 7 Co ndizioni Generali di Vendita)5. È i n p arti co lare previsto che la pendenza di reclami o l’allegazione di pretese a titolo di garanzia n on cos t itu is ca per l ’ a cqui ren te giustificato motivo del ritardo o della sospensione del pagamento, nep pure i n p arte, e vi ene e scl us a l a f acol tà dell’acquirente di opporre in compensazione al venditore qualsivoglia ragione di credito comunque avente f onte n el la garanzia.
18. Num erose clausole contrattuali e delle Condizioni Generali di Vendita sono sottoposte, peraltro, alla d oppi a f i rm a da parte dell’affiliato, ai sensi degli articolo 1341 e 1342 del Cod ice Ci vil e i n qu anto s tabi l is cono “ l imitazioni di responsabilità, facoltà di recedere da contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”. La documentazione trasmessa dal segnalante non contiene tuttavia le suddette sottoscrizioni.
19. In sintesi, secondo quanto prospettato, Benetton avrebbe abusato del l a d ip endenz a eco nom ica del p ropri o rivenditore, dovuta essenzialmente allo squilibrio derivante dalle disposizioni contrattuali, imponendo clausole gravose che vincolano l’autonomia imprenditoriale del franchisee delegando a Benetton importanti sce lte s trategi che d el l a gestione dei punti vendita.
Tale condotta avrebbe definitivamente compromesso l’attività aziendale di Miragreen e si inserirebbe nell’ambito di una
più am pia strategia volta ad imporre ai rivenditori indipendenti Benetton l’acquisto di quantitativi ecces sivi d i m erce per non sopportare direttamente il costo dell’invenduto.
III. VALUTAZIONI
20. L’articolo 9 della legge n. 192/1998 vieta l’abuso da p arte di u na o p iù i m prese d el l o stato d i d ipen denz a econom ica, definita com e “la situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subìto l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. L’abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto”.
21. Nel caso in esame, secondo le informazioni disponibili, si ritiene che possa configurarsi uno squilibrio eccessivo nei rapporti tra Benetton e il segnalante, alla luce degli impegni economici e degli oneri che gravano in capo a quest’ultimo sulla base del contratto di franchising, tale da rendere difficoltoso, se non impossibile, ricercare sul m ercato alternative com m erciali soddisfacenti. Si tratta, come visto, delle previsioni in materia di progetto architettoni co ( arti col o 4 . 3) , garanzia bancaria (articolo 13.3), polizza assicurativa (articolo 3.2.lettera r), di quelle relative ai vincoli all a ces si one del contratto (articolo 16.2) ed in particolare alla vendita del locale ( artico lo 16 .3 ), al l ’ escl usi one d i i nd enni tà e rim borsi nel caso di risoluzione contrattuale e alle connesse e speciali prerogative concesse a Benetton su l la m erce invenduta e sugli arredamenti (articolo 19 e 19.5), nonché in m ateria di politiche commerciali e promozionali ( articol o 17.2 lettera i) e articolo 17.2 lett. g).
22. Benetton, in sintesi, avrebbe imposto al segnalante di mantenere una struttura di vendita ed u n’ organi zz azi one
com m erciale disegnata sulle sue esigenze, anche in considerazione del fatto che questa si garantisce contrattualmente
s ervizio mediante i s upporti messi a dis posizione da Bencom o dai s uoi intermediari. Ciascuna proposta di acquisto cos tituisce propost a irrevocabile per l’affiliato per un termine di 10 mes i a decorrere dalla data del s uo ricevimento da parte di Bencom. I l relativo contratt o di compravendita s i perfeziona con l’accettazione, che potrà avvenire per tutta o per parte, della propos ta di acquisto c omu n i cat x x x Xxxxxx o con l’es ecuzione in tutto o in parte della s tessa mediante consegna al vettore o s pedizioniere dei Prodotti Contrattuali” .]
5 [Art. 6 Condizioni Generali di Vendita: “…la garanzia non s i es tende ad ammanchi, difformità per modelli, t i nt e, t ag l ie f i n it u re ed as s ortimenti, nonché irregolarità di imballaggi e confezioni che rientrino nelle tolleranze d’uso nel tempo e nel luogo della con s eg n a al vettore o s pedizioniere” …”nes suna res tituzione di merci viene accettata s e non preventivamente concordata”. Art . 7 Condizioni Generali di Vendita “Eventuali ammanchi o avarie apparenti dall’esame es terno dei colli contenenti le merci debbono essere el ev at i a p en a d i decadenza all’atto del ricevimento….Eventuali reclami per vizi, avarie e ammanchi non apparenti dall’es ame es terno dei colli, d eb b on o venire elevati, a pena di decadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento trasmessa a Bencom entro 15 gior ni d al ricevimento dele merci in cas o di vizi palesi e, ris pettivamente, entro 15 giorni dalla s coperta in cas o di vizi non palesi.”.]
la possibilità di fissare unilateralmente regole e parametri organizzativi idonei a irrigidire la s truttu ra az ien dale d el franchisee, fino a ostacolare, se non impedire, la sua eventuale riconversion e. I l com p less o del l e cl au sol e sop ra descritte, insieme alla situazione pregressa del segnalante caratterizzata d a u na f orte e sposi zi on e debi tori a n ei confronti di Benetton, potrebbe disincentivare, sino a rendere impossibile, la rice rca da p arte d el l’ af fi l iato d i u na alternativa di mercato determinando, quindi, la dipendenza economica dal franchisor.
23. In tale contesto, l’im posizione di clausole e l’applicazione discrezionale delle stesse - che paiono ingiustificatamente gravose e volte alla gestione degli ordini di acquisto - appaiono idonee a con di zi onare l ’ atti vi tà econom ica del franchisee, im pedendogli di gestire in autonom ia la propria attività com m erciale . Dal dettato contrattuale, infatti, la definizione degli ordini di acquisto, che rappresenta il f ul cro d el l’ atti vità co m m erci ale d el rivenditore, appare sostanzialmente sottoposta alla discrezionale e unilaterale volontà di Benetton, non solo in termi ni di tem pistica, ma anche di quantitativi, non risultando proporzionata rispetto a l le n orm al i esi gen ze d eri van t i d al contratto di franchising.
24. In particolare, secondo quanto risulta dalle clausole contrattuali, Benetton si riserva di valutare co n l ’ af fi l i ato l a struttura da dare alla proposta di acquisto ( articolo 7.2) e, in determ inate circostanze, di procedere ad un riassortimento automatico della merce ( articolo 7.4), senza l’emanazione di un nuovo ordine di acquisto da p arte d el rivenditore. In tale prospettiva, è specificamente previsto che il rivenditore debba sopportare i l s uperam ento d el l e soglie di ordinato per ciascuna referenza ( articolo7.4.2).
25. In tal senso rilevano, tra l’altro, la prassi com m erciale che em erge dalla segnalazione la quale prevede l’im posizione di ordinativi eccessivi ai rivenditori, nonché la disciplina dei cd . P rod otti M od a, i cu i p acch etti s ono predefiniti da Benetton e saranno forniti, se acquistati, con m odalità e tempistiche decise da q uest’ ul t im a ( arti co lo 7.6). Inoltre, la circostanza che Benetton fissi la tempistica degli ordini e preveda un vincolo irrevocabi l e di 1 0 m esi per la proposta di acquisto da parte dell’affiliante ( articolo 7.3) risulta irrigidire ulteriormente l’attivi tà az ien dal e del rivenditore, al quale resta un margine di flessibilità limitato riguardo alla possibilità di adeguare gli a cqu is t i d i m erci alle reali esigenze di vendita.
26. A ciò si aggiungono le clausole sulla efficacia dei termini di consegna per Benetton ( articolo 3 Condizio ni Generali di Vendita) e sul rifiuto della merce da parte dell’affiliato (articolo 4 Condizioni Generali di Vendita). In u n co ntesto n el quale gran parte degli ordinativi appare condizionata da quanto stabilito dal franchisor in termini sia di tempistica ch e di quantitativi, tali clausole appaiono idonee a condizionare l’attività economica del franchisee alla volontà di Benetton. Considerazioni analoghe valgono con riferimento alle clausole che disciplinano la limitazione di garanzia sulla integ ri tà e corrispondenza delle merci all’ordinato e le modalità di restituzione dei ca pi in eccesso o fallati (artt. 6 e 7 Condizioni Generali di Vendita), le quali, a fronte di ordinativi non sempre interamente controllati direttamente dal ri ven di tore, potrebbero gravarne significativamente l’attività commerciale, rendendo complesso l’iter per far valere i propri diritti. 27. Posto che il Gruppo Benetton detiene una posizione di sicuro rilievo nel m ercato in questione, collocandosi nel 2017 al quinto posto per fatturato nel settore dell’abbigliamento in Italia, con un marchio che gode di una f orte a ttra tti va com m erciale, la vicenda segnalata appare assum ere rilevanza non solo con riferim ento al singolo rapporto contrattuale, ma anche in rapporto alla tutela della concorrenza e del mercato. L’utilizzo del modell o con trattual e i n esame da parte di un soggetto che gestisce una significativa rete commerciale in franchising potrebbe avere, infatti, un im patto significativo su tutti gli im prenditori che costituiscono la rete in questione, a detrim ento del gioco concorrenziale nel relativo mercato.
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 9, comma 3 bis, della legge 18 giugno 1998, n. 192, l’Autorità Garante d ell a Concorrenza e del Mercato qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per l a tu tel a del l a concorrenza e del merca to, può attivare i propri poteri di indagine ed esperimento dell’is truttori a e pro cedere a l le diffide e sanzioni previste dall’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 2 87, n ei co n fron t i d el l ’i m presa o d ell e im prese che abbiano commesso detto abuso;
RITENUTO che le descritte condotte di Benetton potrebbero configurare un abuso di dipendenza economica ri l evante per la tutela della concorrenza e del mercato;
DELIBERA
a) l’avvio dell’istruttoria ai sensi dell’articolo 9, comma 3 bis, della legge 18 giugno 1998, n. 192 e dell’articolo 14 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti delle società Benetton S.r.l. e Benetton Group S.r.l.;
b) la fissazione di giorni sessanta, decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l’esercizio, d a parte dei legali rappresentanti della Parte, del diritto di essere sentiti , p ers onalm en te o a m ezzo d i p rocu ratore speciale, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Manufatturiero Industria e Servizi della Direzione Generale per la Conco rrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima d ell a s caden za d el te rm in e sopra indicato;
c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione M anu fatturi ero e Xxxxx z i d el la Direzione Generale per la Conco rrenza di questa Autorità dai rappresentanti legali delle Parti, nonché d a p ersone d a essi delegate;
e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 dicembre 2021.
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante d el la
Concorrenza e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE Xxxxxxx Xxxxx | IL PRESIDENTE Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx |