CONCORSO
CONCORSO
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 67 unità di personale non dirigenziale da assumere nel ruolo dell’Agenzia per l’Italia Digitale con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei profili professionali giuridico- economico, informatico e ingegneristico.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto, in particolare, l'art. 35 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato «Reclutamento del personale»;
Visto, altresì, l'art. 35-quater del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato «Procedimento per l’assunzione del personale non dirigenziale», introdotto dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica amministrazione e università e ricerca»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»;
Visto, in particolare, l'art. 3 della citata legge 19 giugno 2019, n. 56, rubricato «Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77, e in particolare l’articolo 247;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia
di pubblica amministrazione e università e ricerca»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n.127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 3, comma 7, che preferisce il candidato più giovane di età in caso di parità' di punteggio a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», come modificato dal decreto - legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 25 marzo 2010, n. 6, recante “Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», e in particolare l’articolo 3 e l’articolo 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali in favore delle categorie protette;
Tenuto conto che, in caso di scopertura delle quote di riserva di cui gli artt. 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, all’atto dell’assunzione le amministrazioni del presente bando applicheranno la riserva dei posti in favore delle categorie protette;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare l'art. 3, comma 4-bis, concernente i disturbi specifici di apprendimento;
Visto il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità, concernente le modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l’articolo 50, comma 1, che introduce l’articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli artt. 678 e 1014, «Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari» e «Riserve di posti nel pubblico impiego»
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica», e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l’articolo 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto - legge 1° aprile 2021, n. 44, da COVID-19, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021 n. 76, e in particolare l’articolo 10;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare gli articoli 1 e 7;
Visto l’art. 10 del suddetto decreto-legge n. 80/2021, che prevede il rafforzamento della dotazione organica dell’AgID per l’attuazione degli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti nell'ambito del PNRR, allo scopo di fornire adeguata attività di supporto, di verifica e di controllo del raggiungimento di milestone e target dei progetti di trasformazione digitale delle amministrazioni centrali e locali;
Visto in particolare il comma 4 del citato articolo che autorizza l’AgID ad assumere un contingente di personale nel numero massimo di 67 unità dell'Area III, posizione economica F1, con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021 recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 25 maggio 2022, recante l’aggiornamento del «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici»;
Tenuto conto della necessità di garantire la tutela della salute pubblica nell’attuale situazione epidemiologica da COVID-19;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei comparti delle amministrazioni destinatarie del presente bando;
Tenuto conto che il presente bando disciplina, in via esclusiva, il concorso di cui al richiamato articolo 10 del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, relativamente ad un contingente di 67 unità da individuare nei profili professionali giuridico-economico, informatico e ingegneristico;
Rilevato che, in relazione alle esigenze dell’AgID, il suddetto contingente di personale si specifica nei seguenti profili professionali e rispettivo numero di unità:
a. Profilo economico-giuridico (Codice ECO/GIUR), n. 14 unità;
b. Profilo informatico (Codice INF), n. 15 unità;
c. Profilo ingegneristico (Codice ING,) n. 38 unità;
Viste le disposizioni normative richiamate, relative al reclutamento del personale oggetto del presente bando di concorso;
DELIBERA
Articolo 1
Posti messi a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di
n. 67 (sessantasette) unità di personale non dirigenziale a tempo determinato da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, nei profili professionali giuridico-economico, informatico e ingegneristico.
2. Le unità di personale di cui al comma 1 sono così ripartite:
a) Profilo giuridico-economico (Codice GIUR/ECO), n. 14 unità;
b) Profilo informatico (Codice INF), n. 15 unità;
c) Profilo ingegneristico (Codice ING), n. 38 unità.
3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché' agli Ufficiali di complemento
in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando.
4. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo articolo 9.
Articolo 2 Requisiti per l'ammissione
1. Per l’ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Possono partecipare anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero i cittadini di Paesi Terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
b) età non inferiore ai diciotto anni;
c) godimento dei diritti civili e politici. I cittadini degli Stati dell’Unione Europea devono ugualmente godere dei diritti civili e politici nel proprio Stato di appartenenza;
d) idoneità fisica all’impiego;
e) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni e non avere procedimenti penali in corso;
f) non essere stato destituito dai pubblici uffici;
g) non essere stato dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento ovvero decaduto da un impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
h) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari, qualora soggetto agli obblighi di leva;
i) possesso almeno del seguente titolo di studio: laurea.
Il titolo sopra citato si intende conseguito presso università o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché' il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’università e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell’emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx;
j) conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri);
2. I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, nonché quelli che costituiscono titolo di preferenza, a parità di punteggio, nella formazione della graduatoria definitiva di cui al successivo art. 9 del bando, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Detti requisiti devono altresì essere posseduti al momento dell’assunzione.
3. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva, fermo restando quanto previsto dall’art. 13, comma 4, del presente bando di concorso.
Articolo 3 Procedura concorsuale
1. Per l’espletamento della procedura concorsuale, l’AgID, ferme restando le competenze delle commissioni esaminatrici, si avvarrà anche di Formez PA.
2. Il concorso sarà espletato in base alla procedura di seguito indicata, che si articola attraverso le seguenti fasi:
a. una prova selettiva scritta distinta per i codici di concorso di cui al precedente articolo 1, comma 2, secondo la disciplina illustrata all’articolo 6, che si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti;
b. la valutazione dei titoli distinta per i codici di concorso di cui al precedente articolo 1, comma 2, che verrà effettuata con le modalità previste dall’articolo 7 solo a seguito dell’espletamento della suddetta prova scritta, con riferimento esclusivo ai candidati risultati idonei alla medesima prova e tenuto conto delle dichiarazioni da essi rese nella domanda di partecipazione e della documentazione prodotta.
3. Le commissioni esaminatrici per ciascuno dei codici di concorso redigeranno la graduatoria finale di merito sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta e nella valutazione dei titoli. I primi classificati nelle graduatorie finali di merito di ciascun codice di concorso di cui all’articolo 1, comma 2, in numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei posti, saranno nominati vincitori e assunti a tempo determinato, secondo quanto previsto dall’articolo 10.
Articolo 4
Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini e modalità.
Comunicazioni ai candidati.
1. Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Sarà altresì sul Portale «inPA» - disponibile all'indirizzo internet: xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx - e sul sito web istituzionale dell’Agenzia «xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/».
2. La domanda può essere presentata per ciascuno dei codici di concorso di cui all’articolo 1, comma 2.
Il candidato dovrà' inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale «inPA» - raggiungibile dalla rete internet all'indirizzo: «xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx – previa registrazione del candidato sullo stesso Xxxxxxx. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati entro le ore 18:00 del trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso.
3. La data di presentazione online della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata dalla ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal portale inPA che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, non permette più, improrogabilmente, l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto
unicamente della domanda di partecipazione inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto.
Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate sul Portale «inPA».
Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro le ore 13:00 del termine di scadenza indicato al comma 2 di questo articolo. Qualora il candidato intenda presentare domanda di partecipazione per più codici concorso indicati all’articolo 1, comma 2, il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato per ciascun codice. Il contributo di ammissione non è rimborsabile.
4. Nel modulo elettronico di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono riportare:
a. il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l'atto di nascita;
b. il codice fiscale;
c. la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, il domicilio, se differente dalla residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
d. il godimento dei diritti civili e politici;
e. di non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
f. di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
g. di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;
h. di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
i. di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva;
j. il possesso del titolo di studio come specificato all'articolo 2 del bando, con indicazione dell’università che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e del voto riportato;
k. di procedere, ove necessario, all'attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nell'articolo 2 del bando;
l. il possesso di eventuali titoli da sottoporre alla valutazione di cui all’articolo 7;
m. il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'articolo 8 del bando;
n. l’indicazione dell’eventuale titolarità delle riserve di cui all’articolo 1 del bando e, fermo restando quanto previsto nelle premesse del bando, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
o. il codice di concorso tra quelli indicati all’articolo 1 del bando per cui si intende partecipare;
p. di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le informazioni e condizioni del bando, ivi incluso l’art. 12 «Trattamento dei dati personali».
5. I candidati, salvo quanto indicato per chi non sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, dovranno inoltre dichiarare di possedere tutti i requisiti indicati all’articolo 2 del bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione.
6. I soggetti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono anche dichiarare di essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, specificati all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
7. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità. Tale richiesta andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico- legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale «inPA» durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto, i file dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
8. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente e che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, devono essere documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla competente commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo caso la documentazione potrà essere inviata all’indirizzo: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
9. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla
10. commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L’adozione delle richiamate misure sarà' determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell’ambito delle modalità individuate dal decreto ministeriale 9 novembre 2021. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50 per cento del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale «inPA» durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto, i file dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
11. Le commissioni esaminatrici si riservano di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato all’atto della candidatura mediante il Portale «inPA». Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
12. La mancata esclusione da ognuna delle fasi del concorso non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana l'irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.
13. Le commissioni esaminatrici, così come l’Amministrazione e Formez PA, non sono responsabili in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato sul proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito rispetto a quello indicato nella domanda, oppure da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
14. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel bando di concorso.
15. Per le richieste di assistenza legate alla domanda di partecipazione i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa lettura delle eventuali FAQ, l'apposito form di assistenza presente sul Portale «inPA». Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.
16. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario della prova scritta e il relativo esito, è effettuata attraverso Portale «inPA» e sul sito xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx. - Data e luogo di svolgimento della prova scritta sono resi disponibili sul Portale «inPA» e sul sito xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx
Articolo 5 Commissioni esaminatrici
1. Le commissioni sono nominate, una per ciascun profilo concorsuale/codice di concorso di cui all’articolo 1 comma 2, con determinazione del Direttore Generale in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle domande.
2. Ogni commissione è composta da tre componenti esperti nelle materie oggetto del concorso, di cui uno con funzioni anche di Presidente ed è coadiuvata da un segretario scelto tra il personale in servizio dell’AgID.
3. Il presidente e i componenti sono scelti tra dirigenti o funzionari dell’AgID, ovvero delle amministrazioni pubbliche, professori di università pubbliche o private, nonché tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso.
4. Almeno un terzo dei posti di componente di ogni commissione è riservato alle donne, in conformità all'articolo 29 lettera a) del decreto legislativo n. 546/1993, e successive modificazioni e integrazioni.
5. Le determinazioni di nomina delle commissioni possono prevedere membri supplenti e aggregati, scelti nell'ambito del personale in servizio dell’AgID o tra personale esterno.
6. Le commissioni esaminatrici sono competenti per l’espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa la formazione delle graduatorie finali di merito. Alle commissioni esaminatrici possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche.
7. Secondo quanto disposto dall’articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le commissioni esaminatrici, nel caso in cui non sia richiesta la presenza fisica dell’organo collegiale, può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
Articolo 6 Prova scritta
1. La prova scritta, distinta per i codici di concorso specificati all’articolo 1, comma 2, consisterà in un test di n. 40 (quaranta) quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 (sessanta) minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti.
2. La prova scritta si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30 ed è volta a verificare la conoscenza e le competenze delle seguenti materie:
A. Profilo giuridico-economico (Codice GIUR/ECO):
a. diritto comunitario, norme costitutive e organizzazione dell'Unione europea
b. regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, finanziamenti dell'Unione europea a gestione diretta e concorrente
c. nozioni di contabilità dello Stato e degli enti pubblici
x. xxxxxxx di diritto amministrativo, con particolare riferimento alla legge sul procedimento amministrativo, alla disciplina del lavoro pubblico, dei contratti pubblici e della responsabilità dei dipendenti pubblici
e. nozioni di diritto civile, con esclusivo riferimento alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
x. xxxxxxx di economia pubblica
g. normativa CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) e norme in materia di accessibilità;
h. lingua inglese
B. Profilo informatico (Codice INF)
a. gestione hardware e software di sistemi di elaborazione e gestione della comunicazione dati
b. linguaggi di programmazione per lo sviluppo web lato client e lato server
c. architetture software
x. xxxxxxxxx e gestione Database relazionali
e. sicurezza dei sistemi informatici e delle reti
f. nozioni sulla normativa CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) e sulle norme in materia di accessibilità
g. lingua inglese
C. Profilo ingegneristico (Codice ING)
a. metodologie di project e service management (quali ad esempio: PMI, COBIT, PRINCE2, IPMA, ITIL, CMMI)
b. metodologie di Agile Project Management (quali ad esempio: Scrum, eXtreme Programming, Lean Software Development, ecc.)
c. metodologie di sviluppo (sistemi gestionali, siti web, sistemi conoscitivi) e di test (funzionali, integrazione, sicurezza, usabilità, accessibilità, di carico) e tematiche applicative (sistemi gestionali, siti web, sistemi conoscitivi)
d. nozioni sulla normativa CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) e sulle norme in materia di accessibilità
e. nozioni sulle normative ISO/IEC per la qualità del software e dei dati
f. nozioni sulle normative in materia di sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni e di gestione dei servizi IT
g. lingua inglese
3. A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:
a. Risposta esatta: +0,75 punti;
b. Mancata risposta: 0 punti;
c. Risposta errata: -0,20 punti.
4. La prova si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito, è effettuata attraverso il Portale «inPA» e sul sito xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx.
La data, il luogo di svolgimento della prova e le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, sono resi disponibili sul Portale «inPA» e sul sito xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.
5. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.
6. I candidati regolarmente iscritti online, che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul Portale «inPA» e sul sito xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx nel pieno rispetto delle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19. I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on line della domanda.
7. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, anche se dovuta a forza maggiore, nonché la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, comporta l'esclusione dal concorso.
8. Eventuali indicazioni specifiche sulla prova sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il Portale «inPA» e sul sito xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx
8. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione strumenti digitali. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all’acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La correzione della prova avviene con modalità che assicurano l’anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni, viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l’esito della prova è reso disponibile mediante pubblicazione sul Portale «inPA» e sul sito xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx
9. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone l'immediata esclusione dal concorso.
Articolo 7
Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito
1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici di concorso di cui all’art. 1, è effettuata dalle commissioni esaminatrici, anche mediante il ricorso a piattaforme digitali, nei confronti dei soli candidati che hanno superato la prova scritta, attribuendo alla stessa valutazione dei titoli un punteggio massimo di 10 (dieci) punti.
2. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda indicato nel bando.
3. La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso. Le commissioni esaminatrici valutano solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.
4. Ai titoli di studio e ai titoli per le competenze in lingua inglese è attribuito un valore massimo complessivo di 8 (otto) punti sulla base dei seguenti criteri:
a. 3 punti per votazione da centootto a centodieci su centodieci con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto nell'ambito di quelli utili per l'ammissione al concorso;
b. 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per il titolo di studio di cui al punto precedente;
c. 0,5 punti per ogni laurea specialistica e/o magistrale che sia il naturale proseguimento della laurea triennale, ovvero per la laurea a ciclo unico;
d. 1 punto per uno o più master universitario di secondo livello;
e. 1,5 punti per uno o più diplomi di specializzazione;
f. 1,5 punti per uno o più dottorati ricerca.
5. Ai titoli di servizio è attribuito un valore massimo complessivo di 2 (due) punti sulla base dei seguenti criteri:
a. rapporti di lavoro nella pubblica amministrazione, a tempo indeterminato o determinato, per i quali è attribuito un punteggio di 1 punto per anno, fino a un massimo di 2 punti. Al riguardo:
- ai fini del computo annuale, il periodo di esperienza lavorativa maturata è considerato solo se superiore a sei mesi continuativi e le frazioni di mese superiori a quindici giorni sono arrotondate al mese;
- le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
- nel caso in cui siano state svolte più attività, anche in contesti lavorativi diversi, i relativi periodi potranno essere cumulati; tuttavia, qualora più attività siano state svolte contemporaneamente, si terrà conto, ai fini del cumulo dei periodi, di una sola di esse;
- in caso di rapporti di lavoro contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato.
6. Ultimata la prova selettiva scritta di cui all’articolo 6, le commissioni esaminatrici stileranno la graduatoria finale di merito per ciascun profilo professionale di cui all’articolo 1, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e del punteggio attribuito ai titoli.
7. Le graduatorie finali di merito saranno espresse in quarantesimi e avranno validità biennale.
Articolo 8 Preferenze e precedenze
1. A parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
a. gli insigniti di medaglia al valor militare;
b. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
e. gli orfani di guerra;
f. gli orfani di caduti per fatto di guerra;
g. gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h. i feriti in combattimento;
i. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
j. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m. i genitori xxxxxx non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli xxxxxx o non sposati dei caduti di guerra;
n. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli xxxxxx o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
o. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli xxxxxx o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
p. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
q. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
r. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
s. gli invalidi e i mutilati civili;
t. i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
2. A parità di merito e di titoli ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza è determinata:
a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.
3. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il candidato più giovane di età ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. Tali titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.
5. Entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova scritta con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati in questo articolo, se espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve far pervenire via posta elettronica certificata all'indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Articolo 9
Validazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito e comunicazione dell’esito del concorso
1. Le graduatorie finali di merito, per ciascun codice concorso di cui all’articolo 1, saranno pubblicate sul Portale «inPA», sul sito xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx, sul sito web dell’AgID e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie speciale “Concorsi ed Esami”.
2. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul Portale «inPA», sul sito xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx e sul sito web dell’AgID. Tali pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Avverso la graduatoria finale di merito è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
Articolo 10 Assunzione in servizio
1. Ai candidati dichiarati vincitori è data comunicazione dell’esito del concorso attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito. L’assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni.
2. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno invitati, mediante PEC, a stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo determinato e pieno, per il profilo professionale di funzionario, Area categoria III^, posizione economica F1, secondo il CCNL Funzioni Centrali sottoscritto in data 12 febbraio 2018, con l’AgID, presso la sede di Roma, ai sensi della normativa vigente.
3. I candidati saranno sottoposti ad un periodo di prova di 4 (quattro) settimane a decorrere dal giorno di effettivo inizio del servizio.
4. I vincitori sono assunti in prova, con riserva di accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
5. I candidati che, senza giustificato motivo, non assumano servizio entro il termine stabilito dall’AgID decadono dal diritto all’assunzione.
Articolo 11
Accesso agli atti e responsabile del procedimento
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta sarà consentito, mediante l’apposito sistema telematico “Atti online” disponibile sul sito xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx e previa attribuzione di password personale riservata, accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati.
3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l’estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima.
4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal «Regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx secondo le modalità ivi previste. All’atto del versamento occorre indicare la causale «accesso agli atti- concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 67 unità di personale non dirigenziale da assumere nel ruolo dell’Agenzia per l’Italia Digitale con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei profili professionali giuridico-economico, informatico e ingegneristico». La ricevuta dell’avvenuto versamento deve essere esibita al momento della presentazione presso la sede Formez PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti.
5. Il responsabile unico del procedimento è il Responsabile per il reclutamento di personale a supporto dell’attuazione degli interventi progettuali previsti nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Articolo 12 Trattamento dei dati personali
1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono alle commissioni esaminatrici e all’amministrazione destinataria del presente bando di concorso in ordine alle procedure selettive e assunzionali, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione e agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. Nel rispetto delle disposizioni di legge, i dati personali in questione saranno trattati con l’impiego di misure di sicurezza che garantiscano la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati è XxXX nella persona del direttore generale. Il responsabile del trattamento è Formez PA, con sede legale e amministrativa in xxxxx Xxxx, x. 00 - 00000 Xxxx, nella persona del dirigente della Direzione reclutamento. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate da Formez PA nell’ambito della procedura medesima.
6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento ovvero dal presente bando.
8. L’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione
dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l’opposizione al trattamento. L’interessato potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Articolo 13 Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
2. Tenuto conto della specialità della procedura e della necessità della uniformità della stessa con le altre procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto- legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, alla procedura concorsuale oggetto del bando non si applica la disciplina regolamentare in materia di concorsi dell’AGID.
3. Avverso il bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
4. Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l’esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.
Il Direttore Generale
xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
XXXXXXXXX XXXXXXX
Firmato digitalmente da XXXXXXXXX XXXXXXX Data: 2022.09.13 19:59:50
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