INDICE:
ADESIONE DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO ALLA CONVENZIONE DI CONFERIMENTO ALL’UNIONE RENO GALLIERA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA
INDICE:
ART. 1 – OGGETTO…………………………………………………………… … PAG 5 ART. 2 – CONTENUTO DELLE FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI………. PAG 5 ART. 3 – MODALITA’ DI CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI ……… ……….PAG 6 ART. 4 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO…………… ……. PAG 6 ART. 5 – PERIODICITA’ E CONTENUTI DELLE INFORMAZIONI
AI COMUNI………………………………………………………..…….. PAG 7 ART. 6 – PERSONALE…………………………………………………………… ….PAG 7 ART. 7 – AVVIO DELLA GESTIONE ASSOCIATA…………...………………… .PAG 8
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ART. 8 – NUOVE ADESIONI…………………………………………….……… …..PAG 8 ART. 9 – DURATA E RECESSO……………………………………………………..PAG 8 ART. 10 – RAPPORTI FINANZIARI TRA COMUNI E UNIONE…….……….. …..PAG 8 ART. 11 – PATRIMONIO DELL’UNIONE ………………………. …..………… . ... PAG 9 ART. 12 –TUTELA DEI DATI E SICUREZZA………………………………… …….PAG 9 ART. 13 –CONTROVERSIE …………………………………………………. …. PAG 10 ART. 14 – NORMA DI XXXXXX.………………………………………………… … .PAG 10 ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI………………………………………………… . PAG 10
Prot. N° 37245 del 13.07.2017
Xxx. Xx 00 del 13.07.2017
ADESIONE DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO ALLA CONVENZIONE DI CONFERIMENTO ALL’UNIONE RENO GALLIERA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Con la presente privata scrittura, da valere ad ogni effetto di legge,
TRA
Il COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO: rappresentato dal Sindaco Sig. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, nato a Bentivoglio (BO) il 25 giugno 1967, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Xxx xxxxx Xxxxxxx, xx. 00 il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 21 giugno 2017 (codice fiscale 01025510379);
E
L’UNIONE “RENO GALLIERA”: costituita con atto Rep: 26055/10744 in data 9 giugno 2008 e rappresentata dal Presidente pro-tempore Sindaco Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxxx nata a Bologna l’8 marzo 1970, domiciliata per la carica presso la sede dell’Unione, via Fariselli
n. 4 - 40016 San Giorgio di Piano - il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta in esecuzione della delibera di Consiglio dell’Unione n. 21 del 28 giugno 2017 (P.IVA – CF: 02855851206),
PREMESSO
- che in data 9/6/2008 Rep.26055/10744 con atto a rogito notaio Xxxxxxx Xxxx è stata costituita l’Unione Reno Galliera tra i Comuni di: Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Xxxxxx in Casale, ai sensi del vigente Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, e sottoscritto il relativo Statuto;
- che i Comuni di Bentivoglio; Castello d’Argile; Castel Maggiore; Galliera; Pieve di Cento; San Xxxxxx in Casale con convenzione prot. n. 7282 del 21/3/2014; rep n. 9 del 21/3/2014 hanno conferito all’Unione Reno Galliera la gestione delle funzioni e dei servizi attinenti all’area organizzativa “Servizi alla Persona”, comprendente: le funzioni nel settore sociale, rimaste in capo ai Comuni comprese quelle delegate all’AUSL; le politiche abitative; le funzioni educative, di istruzione pubblica; le funzioni relative alla cultura, il turismo e lo sport;
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- che ai sensi dell’art 8 della succitata convenzione:
- “ I Comuni dell’Unione Reno Galliera non conferenti potranno conferire all’Unione i servizi di cui all’art. 2 con l’adozione della presente convenzione nel rispettivo Consiglio.
- I Comuni già sottoscrittori del presente documento dovranno dare comunicazione dell’ampliamento ai rispettivi Consigli.
- Il consiglio dell’Unione provvederà al recepimento delle nuove adesioni ai sensi dell’art. 7 dello Statuto.”
CONSIDERATO
- che per le funzioni e i servizi afferenti all’area dei “Servizi alla persona” è strategico mantenere l’elevato livello delle prestazioni fino ad ora garantite, al fine di corrispondere ad un crescente aumento della domanda e del bisogno, a fronte di una diminuzione progressiva delle risorse a disposizione dei Comuni;
- che la gestione associata dell’area “Servizi alla persona” risponde all’obiettivo di rendere più efficienti i servizi e migliorane la qualità, favorendo anche l’omogeneizzazione delle prestazioni sul territorio;
- che i principali obiettivi e i risultati che si intendono perseguire a seguito del processo di conferimento dei servizi sono i seguenti:
• pervenire ad una gestione dei servizi più efficiente ed efficace;
• semplificare le procedure;
• aumentare la capacità progettuale (anche per intercettare più finanziamenti…);
• sviluppare le competenze e la motivazione del personale;
• sviluppare reti di relazioni esterne con altri attori pubblici e privati nel contesto metropolitano;
• costruire regole più semplici, omogenee e quindi uguali per tutti;
• ampliare le opportunità per i cittadini nella scelta dei servizi;
- che la gestione associata dell’intera area per i 6 comuni conferitori ha dato buoni risultati sia in termine di qualità e di efficienza dei servizi offerti che di omogeneizzazione delle prestazioni;
CONSIDERATO INOLTRE
- che la Legge Regionale dell’Xxxxxx-Romagna 21/2012 individua, fra le funzioni da gestire in Unione, la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazione ai cittadini;
- che la Legge 12/2013 della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, al fine di superare il frazionamento nella gestione e nell’erogazione dei servizi sociali e socio-sanitari e per il contenimento della spesa pubblica, impone ai Comuni di individuare, in
ambito distrettuale, un’unica forma pubblica di gestione dei servizi sociali e socio- sanitari alla quale può essere altresì attribuita la gestione dei servizi educativi;
- che l’art.7 della L.R. 12/2013, al fine di assicurare coerenza con la L.R. 21/2012, prevede che l’unica forma pubblica di gestione possa essere individuata nell’ambito ottimale precisando altresì che “restano ferme, in capo al Comitato di Distretto le funzioni di programmazione, regolazione e committenza definite dalla normativa e dalla programmazione regionale vigente”;
- che ai sensi della D.G.R nr.286/2013 l’ambito ottimale per questa area coincide con il territorio dell’Unione Reno Galliera;
CONSIDERATO
che con le deliberazioni di Consiglio del Comune di San Giorgio di Piano nr. 43 del 21 giugno 2017, resa immediatamente eseguibile, e di Consiglio dell’Unione Reno Galliera nr. 21 del 28 giugno 2017 è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;
Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati, si conviene e stipula quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO
1. La presente convenzione, stipulata ai sensi degli articoli 30 e 32 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell’articolo 7 dello Statuto dell’Unione Reno Galliera, ha per scopo il conferimento all’Unione medesima delle funzioni e dei servizi attinenti all’area servizi alla persona specificate nel successivo art. 2.
2. Il conferimento di tali funzioni all’Unione risponde all’obiettivo di rendere più efficienti i servizi e migliorane la qualità, favorendo anche l’omogeneizzazione delle prestazioni sul territorio;
3. La gestione associata deve perseguire l’obiettivo di riduzione della spesa a parità di funzioni svolte ed in fase di avvio deve avvenire in invarianza delle risorse precedentemente impiegate.
ART. 2 – FUNIONI E SERVIZI CONFERITI
1. Il conferimento delle funzioni e dei servizi attinenti all’area dei servizi alla persona comprende:
a) servizi sociali e socio-sanitari gestiti direttamente dai Comuni e quelli delegati all’Azienda USL – Distretto di committenza e garanzia di Pianura EST
all’interno del “Sistema integrato territoriale sociale, socio-sanitario e sanitario”, per i quali si prevede il subentro dell’Unione Reno Galliera per il Comune di San Giorgio di Piano nei rapporti con l’AUSL, fino alla scadenza della convenzione;
b) servizi educativi (servizi di nido e altri servizi per l’infanzia e minori);
c) servizi scolastici comunali relativi, per quanto di competenza a: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, assistenza scolastica, trasporto sociale e scolastico, mensa ed altri servizi di integrazione scolastica e per il diritto allo studio;
d) politiche abitative: ERP (Edilizia residenziale pubblica), AMA (Agenzia metropolitana per l’affitto), appartamenti ad affitto agevolato, PEA (Programmi emergenza abitativa) contributi affitto ed altri servizi delle politiche abitative.
e) servizi culturali compresi i servizi bibliotecari;
f) servizi sportivi e turistici.
2. Restano in capo al Comune tutte le attività connesse al mantenimento (manutenzione straordinaria ed ordinaria, pulizie escluse) degli immobili nei quali vengono svolte le funzioni trasferite all’Unione e l’acquisto di beni in conto capitale.
ART. 3 – MODALITA’ DI CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI
1. Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dell’Unione e dell’art 24 della Legge Regionale n° 21/2012, il conferimento all’Unione delle funzioni comunali nelle materie di cui all’oggetto è integrale, senza che residuino in capo al Comune attività e compiti riferibili alle stesse funzioni, salva la possibilità di prevedere sportelli decentrati territoriali purchè alle dipendenze dell’Unione e compatibilmente con gli obiettivi generali di riduzione della spesa;
2. I compiti e le funzioni che per legge spettano ai Consigli Comunali sono esercitati dal Consiglio dell'Unione e le funzioni della Giunta Comunale sono esercitate dalla Giunta dell'Unione. La governance della funzione associata è disciplinata dalla L.R. n. 21/2012 e dallo Statuto dell’Unione.
3. L’Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti e quelle trasferite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato di seguito nella presente convenzione.
ART . 4 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO
1. L’Unione esercita le funzioni conferite dai Comuni, dotandosi di un’unica struttura organizzativa, articolata in:
a) servizi centralizzati: servizi di segreteria e amministrativi; area sociale; coordinamento presidi territoriali, area educativa scolastica e giovani; area cultura, sport e turismo;
b) presidio territoriale decentrato e ubicato presso i comuni conferitori: sportelli sociali quale punto unico di accesso alla rete dei servizi, sociali, educativi e scolastici e servizio professionale (Assistente sociale) per la presa in carico degli utenti. Il presidio contempla anche il rapporto con le Associazioni del terzo settore che operano a livello locale.
2. All’area dei servizi amministrativi fanno riferimento tutti i servizi centralizzati di back- office serventi l’intero settore (procedimenti di gare e acquisti, redazione contratti e gestione repertori, atti amministrativi complessi etc..).
3. All’area sociale afferiscono i servizi del Servizio sociale territoriale per i diversi target d’utenza (famiglie, anziani, disabili e minori), per quanto di competenza in relazione alle deleghe all’Ausl, la gestione dei rapporti e dei procedimenti relativi alle Associazioni di volontariato e promozione sociale ed i servizi delle politiche abitative.
4. All’area del coordinamento presidi territoriali fa riferimento la gestione ed organizzazione degli sportelli sociali decentrati nei Comuni.
5. All’area educativa, scolastica e politiche giovanili afferiscono i servizi 0/6 di Nido e Scuola dell’infanzia, il Coordinamento pedagogico, i servizi scolastici, integrativi , per il diritto allo studio e assistenza scolastica della scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.
6. All’area cultura, turismo, sport e tempo libero afferiscono i servizi relativi alla gestione delle Biblioteche, musei, Teatri, eventi e rassegne culturali, attività espositive, rapporti con l’Associazionismo culturale, sportivo e turistico, la promozione turistica del territorio e la gestione dei rapporti con i soggetti gestori degli impianti sportivi comunali.
7. La articolazione funzionale del settore “servizi alla persona” viene approvata dalla Giunta dell’Unione e può essere adeguata nel tempo per soddisfare le risposte di servizio definite in materia, ovvero mediante le altre forme previste dallo Statuto dell’Unione.
8. I servizi centralizzati saranno ubicati in un’unica sede presso uno dei Comuni conferenti, in considerazione della disponibilità di locali pubblici e dell’accessibilità con mezzi di trasporto pubblico. La individuazione della sede è demandata alla Giunta dell’Unione.
ART. 5 - PERIODICITA’ E CONTENUTI DELLE INFORMAZIONI AI COMUNI
1. Ai sensi degli artt. 7 comma 3 lett e) e dell’art 27 comma 2 dello Statuto, l’Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull’andamento della gestione.
2. Viene assicurata inoltre la condivisione e la divulgazione presso i Comuni degli strumenti di programmazione finanziaria e di pianificazione delle attività secondo le tempistiche previste dalla normativa e dal regolamento di contabilità.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di raccordo con i singoli Comuni, il Responsabile del servizio fornisce ai comuni report in merito agli aspetti organizzativi della gestione in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
ART. 6 – PERSONALE
1. Con atti di Giunta, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, l’Unione definisce la dotazione di personale assegnata al servizio individuando altresì le modalità di copertura dei posti previsti.
2. Ai sensi dell’art.29 dello Statuto, nello svolgimento delle attività conferite, l’Unione si avvale di norma di proprio personale dipendente a tempo indeterminato, ovvero attiva autonomamente altre tipologie di rapporti di lavoro dipendente o autonomo qualora se ne ravvisi l’opportunità.
3. A tale fine il Comune di San Giorgio di Piano si impegna ad attivare le procedure di comando per il periodo 1 agosto-31 dicembre 2017 e dal 1° gennaio 2018 di trasferimento diretto del personale, secondo la disciplina dell’art. 31 D.Lgs 165/2001 “Passaggio di dipendenti per effetto del trasferimento di attività” e nel rispetto delle relazioni sindacali previste dalla legge e dai CCNL
ART. 7 AVVIO DEL SERVIZIO ASSOCIATO
1. L’avvio dei servizio associato è previsto a partire dal 1 agosto 2017, al fine di definire nel dettaglio l’organizzazione dei singoli servizi e definire tutte le procedure amministrative connesse alla nuova organizzazione, in particolare in relazione all’apertura del nuovo anno scolastico
ART. 8 – NUOVE ADESIONI
1. I Comuni dell’Unione Reno Galliera non conferenti potranno conferire all’Unione i servizi di cui all’art. 2 con l’adozione della presente convenzione nel proprio Consiglio comuale.
2. I Comuni già sottoscrittori del presente documento dovranno dare comunicazione dell’ampliamento ai rispettivi Consigli.
3. Il consiglio dell’Unione provvederà al recepimento delle nuove adesioni ai sensi dell’art. 7 dello Statuto.
ART. 9 – DURATA E RECESSO
1. In accordo con l’art.5 dello Statuto dell’Unione, la durata della convenzione è a tempo indeterminato.
2. Il recesso dalla presente convenzione può essere deliberato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il mese di aprile di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo; con lo stesso atto il Comune provvede d’intesa con l’Unione a regolare gli eventuali profili organizzativi e successori.
3. L’Unione con la delibera consigliare di presa d’atto della revoca verifica il permanere delle condizioni per la gestione associata della funzione e del servizio, ai sensi dell’art.
7 Statuto.
4. Ogni Comune, con le modalità indicate nello Statuto, può recedere unilateralmente dall’Unione. Tale eventualità provoca la contestuale decadenza della presente convenzione.
ART. 10- RAPPORTI FINANZIARI TRA COMUNI E UNIONE
1. L’Unione ha autonomia finanziaria ed approva e gestisce il proprio bilancio secondo la normativa vigente.
2. I Comuni aderenti alla convenzione partecipano alla copertura delle spese complessive dell’Unione sulla base di una percentuale determinata con l’utilizzo di criteri specifici che caratterizzano i vari servizi gestiti in forma associata.
3. Nella deliberazione di approvazione del bilancio di previsione viene individuata sia la percentuale di partecipazione complessiva, per ciascun Comune aderente, sia i criteri utilizzati per l’individuazione della stessa.
4. In fase di primo conferimento la percentuale di partecipazione alla spesa è determinata dalla spesa storica sostenuta da ciascun Comune conferente. A tal fine dovrà essere sottoscritta dal responsabile del Servizio Finanziario e dei Servizi alla persona del Comune conferente e dal responsabile del servizio finanziario dell’Unione, distinta delle entrate e delle uscite relative a ciascuna funzione e servizio conferito, secondo le specifiche dell‘art. 2.
ART. 11 – PATRIMONIO DELL’UNIONE
1. I Comuni aderenti alla convenzione si impegnano a trasferire, a titolo gratuito, all’Unione tutte le attrezzature ed i beni mobili, sia inventariati che non, necessari allo svolgimento dell’attività di cui alla presente convenzione.
2. I beni immobili restano nella disponibilità del patrimonio del comune conferente.
3. L’Unione pertanto costituirà un proprio patrimonio iniziale e provvederà all’aggiornamento dello stesso e dei relativi inventari.
ART. 12 –TUTELA DEI DATI E SICUREZZA
1. Xxxxx restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell’Unione Reno Galliera per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.
2. Il Presidente dell’Unione, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.
3. I soggetti che a qualunque titolo operano nell’ambito del servizio unificato, anche se ubicati presso i poli comunali, vengono incaricati da parte del Responsabile del trattamento.
4. L’Unione Reno Galliera si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.
5. L’Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.
6. Il Responsabile del servizio acconsente l’accesso di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all’applicazione delle norme di sicurezza adottate.
ART. 13 – CONTROVERSIE
1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell’ambito della Giunta dell’Unione.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie saranno affidate all’organo giurisdizionale competente.
ART. 14 – NORMA DI RINVIO
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda allo Statuto dell’Unione e alle norme in materia di rapporti fra Enti Locali previste dalle leggi regionali e statali in materia.
ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI
1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, Tab. B,
D.P.R. 642/72 e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO Il Sindaco
Xxxxx Xxxxxxxxxxx
UNIONE RENO GALLIERA Il Presidente
Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).