COMUNE DI BICCARI
COMUNE DI BICCARI
Provincia di Foggia
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REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSISTENZA ALLA PERSONA E AI NUCLEI FAMILIARI E LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE, ENTI E SOGGETTI PRIVATI
SEZIONE PRIMA: ASSISTENZA ALLE PERSONE ED AI NUCLEI FAMIGLIARI
Art. 1 Finalità
Art. 2 Destinatari
Art. 3 Definizione dello stato di bisogno Art. 4 Procedure per l' ammissione Art. 5 Valutazione della richiesta
Art. 6 Determinazione del minimo vitale Art 7 Tipologia degli interventi
Art. 8 Deroga alle fasce di reddito e al minimo vitale
Art. 9 Impegno in attività di pubblica utilità dei soggetti beneficiari di contributi.
SEZIONE SECONDA: CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI , ENTI E PRIVATI
Art. 10 Finalità
Art. 11 Beneficiari
Art. 12 Procedure per l' ammissione Art. 13 Valutazione delle richieste
Art. 14 Patrocinio dell' Amministrazione Comunale Art. 15 Norma transitoria
Sezione prima: Assistenza alle persone ed ai nuclei famigliari
Art. 1 Finalità
La presente sezione del Regolamento disciplina gli atti dell'Amministrazione Comunale in merito alla concessione di contributi, sussidi e aiuti a persone e nuclei familiari, finanziati con fondi propri del bilancio comunale .
Dovendo garantire la priorità d’intervento nei confronti dei soggetti più bisognosi la Giunta Comunale può stabilire un limite massimo annuale di erogazione dei contributi pro capite/nucleo familiare tenendo conto delle disponibilità di bilancio dell’Ente,
Gli interventi del Comune di Biccari perseguono le seguenti finalità:
a) ridurre o eliminare le condizioni di bisogno e di disagio sociale, intervenute eccezionalmente o di lunga durata, che impediscono alle persone ed ai nuclei familiari il soddisfacimento di esigenze fondamentali;
b) tendere a realizzare con equità il soddisfacimento dei bisogni fondamentali da parte dei cittadini, con risorse comunali, nel momento in cui gli stessi richiedono servizi di rilevanza sociale, anche non direttamente gestiti, organizzati, o disciplinati dal Comune di Biccari;
Art. 2 Destinatari
Gli interventi di assistenza economica sono rivolti ai singoli ed ai nuclei familiari, che non dispongono di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, o che si trovano in temporanea situazione di emergenza socio economica e che siano regolarmente residenti nel comune di Biccari.
Art. 3 Definizione dello stato di bisogno
Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:
a) insufficienza del reddito familiare per rispondere alle esigenze minime vitali di tutti i suoi membri;
b) incapacità totale o parziale del soggetto che vive solo a provvedere autonomamente a sé stesso;
c) grave difficoltà per una famiglia ad assicurare l'assistenza necessaria ad uno, o più, dei propri membri;
d) esistenza di circostanze anche al di fuori dei casi anzidetti, a causa delle quali singoli o gruppi siano esposti a rischi di emarginazione e povertà;
e) provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongono interventi e prestazioni socio- assistenziali nei confronti del singolo o nucleo familiare;
Art. 4 Procedure per l'ammissione
Le domande di contributo economico debitamente sottoscritte dal richiedente devono essere presentate su apposito modulo e corredate dalle certificazioni sulla situazione reddituale, familiare e personale in osservanza alla vigente legislazione e di tutti i documenti ritenuti utili all’istruttoria.
Art. 5 Valutazione della richiesta
Le richieste pervenute vengono esaminate e valutate dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune – Servizio Sociale Professionale, che individua gli interventi e le soluzioni più rispondenti al bisogno evidenziato dal soggetto richiedente e li sottopone alla Giunta Comunale. Al fine di consentire una
verifica periodica della sussistenza delle condizioni di bisogno, la valutazione delle condizioni di bisogno può tener conto di documenti e relazioni di eventuali altri servizi socio-assistenziali, o specialistici come ad esempio Servizio Tossicodipendenze, Centro Psico Sociale, ASL, ecc....
Art. 6 Determinazione del minimo vitale
Per minimo vitale si intende il valore del reddito minimo, rapportato al numero dei componenti della famiglia, al di sotto del quale la singola persona o il nucleo familiare si considerano non in grado di soddisfare le necessità primarie e fondamentali della vita.
Il valore è determinato annualmente dalla Giunta Comunale sulla base del trattamento minimo delle pensioni INPS.
Il Comune per il tramite dell’ufficio Servizi Sociali nel verificare la capacità a soddisfare i bisogni essenziali del singolo e del gruppo familiare di appartenenza prenderà in considerazione oltre all’ISE e ISEE quali idonei strumenti istituiti per documentare la situazione economica familiare nel suo complesso e la situazione familiare relativa ad ogni singolo componente, anche tutti gli altri ausili economico-sociali ai quali il soggetto richiedente e il nucleo familiare di appartenenza hanno accesso quali giuste spettanze dovute al loro status, che comunque concorrono a raggiungere la soglia minima per soddisfare i bisogni essenziali, come ad esempio indennità di accompagnamento, rendite INAIL, pensioni di guerra, buoni sociali e altri strumenti giustamente istituiti per concorrere al soddisfacimento dei bisogni di soggetti svantaggiati a causa di problematiche socio-economiche e sanitarie. Il comune di Biccari potrà verificare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda di contributo nei modi e termini di legge e altresì per il tramite di Enti esterni titolari di banche dati.
Art 7 Tipologia degli interventi
L'assistenza economica si articola nei seguenti interventi:
a) integrazione al minimo vitale;
b) intervento straordinario;
1) Integrazione al Minimo Vitale
Consiste nell'intervento assistenziale finalizzato a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, tale intervento si concretizza sia attraverso l'erogazione di contributo economico, sia attraverso la fornitura diretta e indiretta di beni di consumo e servizi (alimenti, farmaci, trasporti ecc ).
2) Intervento straordinario
Per intervento straordinario si intende l'aiuto in situazioni di bisogno socio-assistenziale venutesi a creare in modo improvviso ed eccezionale tali da compromettere gravemente l'equilibrio socio- economico del singolo o del nucleo familiare. Esso potrà concretizzarsi, su relazione dell’ufficio servizi sociali, sia con l'erogazione di denaro che con la fornitura di beni di prima necessità e servizi.
Art. 8 Deroga alle fasce di reddito e al minimo vitale
Le fasce di reddito costituiscono schemi oggettivi di riferimento per la determinazione quantitativa degli interventi di carattere socio-assistenziali e concorrono alla determinazione del minimo vitale. L'ufficio Servizi Sociali, in presenza di situazioni gravi e motivate, ha la facoltà di proporre con idonea relazione alla Giunta Comunale, interventi prescindendo dall’applicazione dei criteri determinati con le fasce di reddito ed in deroga ai vincoli temporali individuati dal presente regolamento.
Art. 9 Impegno in attività di pubblica utilità
Dovendo garantire la dignità della persona e dell’impegno sociale al fine di non svilire il singolo e il nucleo di appartenenza è previsto che i soggetti richiedenti i sostegni di cui ai precedenti articoli, che siano nelle condizioni di poter svolgere lavori di pubblica utilità, assumano l’impegno a svolgere tali attività secondo le indicazioni e necessità individuate dai Servizi Sociali del comune di Biccari. Al fine della valutazione dell’impegno in attività di lavori di pubblica utilità si considera l’importo fissato dall’Ambito Territoriale del Piano Sociale di Zona per le borse lavoro.
L’erogazione di ulteriori contributi ed aiuti avverrà secondo quanto previsto dal presente regolamento e dopo aver assolto l’impegno assunto al fine di evitare un eccessivo e gravoso impegno della persona. Il comune di Biccari provvederà a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura degli infortuni per i soggetti impegnati in attività di pubblica utilità.
Sezione seconda: Erogazione di contributi economici ad Associazioni, Enti e privati
Art. 10 Finalità
La presente sezione del Regolamento disciplina la concessione di contributi economici ad enti, sia pubblici che privati, ad associazioni ed a soggetti privati per la promozione di attività senza fini di lucro a beneficio, generalmente ma non esclusivamente, dei cittadini residenti ed al territorio del Comune di Biccari.
Sono esclusi dal novero degli interventi contemplati nella presente sezione del Regolamento gli aiuti economici erogati dall' Amministrazione Comunale ad enti ed associazioni e soggetti privati mediante:
a- convenzioni;
b- piani di diritto allo studio;
c- collaborazioni richieste direttamente dal Comune ;
d- altri interventi comunali dovuti per legge ;
Resta salvo il diritto degli enti, associazioni e soggetti privati che ricevono gli aiuti economici sulla base di quanto sopra di chiedere all' Amministrazione Comunale contributi economici per iniziative straordinarie che non rientrino tra quelle previste.
Art. 11 Beneficiari
Beneficiari degli interventi di natura economica sono enti, sia privati che pubblici, associazioni e soggetti privati che operano senza fini di lucro a beneficio, principalmente ma non esclusivamente, della popolazione e del territorio del Comune di Biccari, e più precisamente:
1 )- nel settore socio-assistenziale
a- enti ed associazioni che operano in favore delle persone ammalate, bisognose e diversamente abili curandone il trasporto agli ospedali, agli istituti di cura e recupero, nei luoghi di culto e di svago e prestando loro assistenza nelle varie forme di legge;
b- enti ed associazioni che operano in favore dei pensionati residenti sul territorio comunale organizzando, anche tramite strutture gestite in proprio, attività ricreative e culturali;
c- enti ed associazioni, sia religiose che laiche, che operano sul territorio Comunale allo scopo di combattere la povertà aiutando le persone povere ad affrontare i molteplici bisogni della vita;
d- enti, associazioni ed anche persone fisiche che, in accordo con l' Amministrazione Comunale, organizzano manifestazioni, conferenze e attività su temi di rilevanza sociale;
e- enti ed associazioni che operano in favore dell' infanzia e dei fanciulli;
f- enti e associazioni che operano nel territorio comunale, in Italia e all' estero, in favore delle popolazioni colpite da cataclismi naturali od artificiali (terremoti, siccità, disastri di fonte industriale, eventi bellici etc; );
g- enti, associazioni ed organismi governativi che operano in favore delle popolazioni colpite da fenomeni endemici di carenza alimentare, di malattie, di analfabetizzazione etc;
h- singole persone fisiche che, in accordo con l'Amministrazione Comunale, svolgono lavori socialmente utili (riordino delle aree verdi pubbliche, distribuzione del Notiziario Comunale, sorveglianza, pulizia straordinaria e riordino delle sale pubbliche durante e dopo le conferenze, ecc.).
2 )- nel settore delle associazioni benemerite
a- associazioni combattentistiche e d' arma presenti sul territorio comunale.
In particolare, i contributi economici erogati dall' Amministrazione Comunale potranno essere usati da queste associazioni per organizzare la loro tradizionale festa annuale e/o quale contributo per il mantenimento della locale sezione, se esistente;
In particolare, i contributi economici erogati dall' Amministrazione Comunale potranno essere usati da queste figure per organizzare feste patronali e sagre nonché attività di promozione di prodotti agricoli, artigianali ed industriali del territorio del Comune di Biccari.
3 )- nel settore della cultura, delle tradizioni e della scuola
a- enti, associazioni ed anche persone fisiche che svolgono, nell' ambito del territorio comunale, attività di promozione culturale, scientifica ed educativa organizzando convegni, conferenze, mostre, corsi di lingue straniere ecc..;
b- enti, associazioni ed anche persone fisiche che svolgono, nell' ambito del territorio comunale, attività di promozione culturale, realizzazione di sagre e manifestazioni folkloristiche, tradizionali nonché di feste popolari;
c- enti, associazioni ed anche persone fisiche che, nell' ambito del territorio comunale, organizzano attività musicali e teatrali;
d- enti ed associazioni che, nell' ambito del territorio comunale, svolgono attività di valorizzazione delle opere d'arte in esso esistenti;
e- scuole pubbliche, operanti sul territorio comunale, quando organizzino iniziative straordinarie per facilitare la frequenza o per elevare la qualità dell' insegnamento;
f- associazioni di genitori operanti in collegamento con le scuole dell' obbligo purché le iniziative da esse intraprese siano finalizzate a facilitare la frequenza o ad elevare la qualità dell' insegnamento;
4 )- nel settore dei giovani
a- enti ed associazioni che operano in favore dei giovani svolgendo, sia sul territorio comunale sia all'esterno di esso, attività di animazione, di organizzazione di periodi di vita collettiva a fini educativi nonché attività educativo-aggregative e preventive di vario tipo;
b- enti, associazioni ed anche persone fisiche che operano in favore dei giovani organizzando conferenze e convegni sulle tematiche fondamentali che riguardano la gioventù nonché organizzando corsi di qualificazione per operatori, educatori, animatori e volontari operanti nel settore giovanile oltre ad attività di formazione e di auto aiuto per i genitori e le famiglie;
5 )- nel settore dello sport
a- enti, associazioni ed anche persone fisiche che operano nel settore dello sport non competitivo ai fini della educazione fisico-sportiva ed etico-sportiva dei giovani, degli adulti e degli anziani. In particolare queste società potranno fare uso dei contributi erogati dall' Amministrazione Comunale per:
b- organizzare attività sportive di tipo non competitivo in favore della popolazione residente nel Comune;
c- assicurare la manutenzione delle strutture sportive di loro proprietà e di proprietà dell' Amministrazione Comunale, e da esse gestite;
d- organizzare corsi di qualificazione per allenatori, operatori e volontari che operano nel settore dello sport non competitivo;
e- organizzare conferenze, convegni e, più in generale, attività di formazione ed informazione, sia rivolte ai giovani sia rivolte ai genitori ed alle famiglie, sulle tematiche fondamentali che riguardano l' educazione fisico-sportiva ed etico-sportiva;
6 )- nel settore della tutela ambientale e protezione civile
a- enti ed associazioni che operano a difesa del patrimonio del Comune e dei privati organizzando squadre di antincendio boschivo e urbano, attività di contrasto al dissesto idro-geologico del territorio, attività di difesa della flora e della fauna, di protezione civile, tutela della pubblica e privata incolumità, ecc;
b- enti, associazioni ed anche persone fisiche che promuovono conferenze, convegni ed iniziative analoghe finalizzate a suscitare il rispetto, la salvaguardia e la valorizzazione della natura e del territorio;
Art. 12 Procedure per l' ammissione
Le richieste di concessione dei contributi economici devono essere presentate al comune di Biccari su apposita modulistica e sono suddivise in:
a) richieste di concessione di contributi per attività ordinarie annuali;
b) richieste di concessione di contributi per singoli interventi e attività.
Richieste di concessione di contributi per attività ordinarie annuali.
Gli enti, sia pubblici sia privati, e le associazioni operanti sul territorio comunale che richiedono la concessione di un contributo economico, quale concorso per l'effettuazione dell' attività ordinaria annuale, devono allegare alla richiesta:
a- copia del bilancio di previsione approvato per l’anno in corso;
b- copia del programma delle attività che saranno svolte durante l' anno per il quale il contributo viene richiesto e relativa relazione per le attività da mettere in essere;
c- copia del bilancio consuntivo approvato dell' anno precedente.
L' erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene secondo le disponibilità di bilancio dedicate dal Comune di Biccari.
Richieste di concessione di contributi per singoli interventi.
Gli enti, sia pubblici sia privati, le associazioni o i singoli soggetti che richiedono la concessione di un contributo economico quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative e progetti d'interesse pertinenti la comunità locale devono allegare alla richiesta di concessione:
a- copia del programma dettagliato della manifestazione od iniziativa che specifichi il luogo e la data nella quale sarà tenuta;
b- preventivo finanziario nel quale risultino le spese che il richiedente deve sostenere per l' effettuazione della manifestazione od iniziativa e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle; c- il nome, il cognome, l'indirizzo, il recapito telefonico e mail della persona che si assume la responsabilità civile e penale della manifestazione od iniziativa.
Il contributo concesso con delibera di Giunta Comunale sarà erogato nella misura del 50% in acconto ed il saldo ad avvenuta realizzazione della iniziativa a presentazione del rendiconto finanziario.
I documenti di cui al presente articolo devono essere firmati dal responsabile o delegato dell' Ente o associazione richiedente il contributo, nel caso di una persona fisica dal richiedente stesso. L' Amministrazione Comunale, prima di erogare il contributo a saldo, si riserva il diritto di richiedere
copia dei documenti giustificativi delle spese sostenute per organizzare ed effettuare le manifestazioni od iniziative a sostegno delle quali è stato concesso il contributo economico.
La richiesta del contributo deve essere presentata al protocollo comunale 15 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’iniziativa.
L’Amministrazione comunale e/o i responsabili comunali non assumono alcuna responsabilità per la mancanza di xxxxx xxxx x/x xxxxxx (XXXX, ASL, ecc.)
Art. 13 Valutazione delle richieste
I casi e i progetti per i quali viene presentata la richiesta di erogazione di contributi economici da parte di enti, gruppi, associazioni e soggetti privati possono essere talmente vari da rendere impossibile una preventiva regolamentazione, pertanto la Giunta Comunale si riserva la facoltà di esprimere le proprie valutazioni in merito alla congruità o meno della concessione di ogni singolo contributo agli obiettivi socio-economici generali da essa deliberati ed alle disponibilità di bilancio del Comune.
La Giunta Comunale potrà, nell'esprimere le proprie valutazioni, avvalersi della relazione dell'ufficio comunale sotto la cui competenza rientrano le attività od iniziative oggetto della richiesta di contributo.
Costituirà, in ogni caso, titolo di priorità a favore dell'erogazione dei contributi e della percentuale di finanziamento il fatto che gli enti ed associazioni siano iscritti nell’albo comunale delle associazioni, alla consulta delle Associazioni del Comune di Biccari e nei rispettivi registri nazionali e regionali di appartenenza e categoria, così come disposto dalla normativa vigente, e che le iniziative proposte possiedano i seguenti requisiti:
1) siano indirizzate a favore della popolazione del Comune di Biccari o finalizzate alla conservazione di tradizioni, beni artistici e naturali presenti sul territorio comunale di proprietà di soggetti pubblici e privati;
2) siano corredate da adeguata documentazione e relazione illustrativa di:
a- bisogni ai quali l' iniziativa intende fare fronte;
b- finalità delle attività proposte e loro destinatari;
c- contenuti delle attività proposte nonché tempi previsti per il loro soddisfacente svolgimento;
d- forme di pubblicizzazione delle attività proposte affinché la popolazione residente nel Comune sia correttamente informata sulle finalità e contenuti dell’iniziativa.
3) prevedano la collaborazione tra enti, associazioni e soggetti privati operanti sul territorio comunale al fine di migliorare la conoscenza e la collaborazione reciproca e che evitino iniziative aventi il medesimo fine a causa di carenza di coordinamento tra i diversi soggetti che le promuovono;
La Giunta Comunale si riserva la facoltà di stabilire, con apposita delibera, un tetto massimo per particolari tipologie di contributo qualora l' eccessivo numero delle richieste faccia prevedere il superamento dei limiti di spesa previsti in bilancio.
Art. 14 Patrocinio dell' Amministrazione Comunale
Il patrocinio di manifestazioni ed iniziative da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e verrà concesso con idonea deliberazione della Giunta Comunale. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari in quanto per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente Regolamento. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.
Art. 15 NORMA TRANSITORIA
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla Costituzione della Repubblica Italiana, al Codice Civile, alle leggi in materia dello Stato Italiano, alle direttive della Comunità Europea, allo Statuto e Regolamenti del Comune di Biccari ed alla legislazione regionale.