ACCORDO NAZIONALE AGENTI 2019
L’anno 2019, il giorno
TRA
L’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), rappresentata dal Presidente, Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, coadiuvato da:
E
Il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (SNA), rappresentato dal Presidente Nazionale, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, coadiuvato da:
Si è stipulato il seguente ACCORDO NAZIONALE AGENTI
ART. 1 – Sfera di applicazione dell’Accordo.
I comma – Il presente Accordo, stipulato dalle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale delle imprese di assicurazione, ANIA – Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione e degli agenti, SNA – Sindacato Nazionale degli Agenti di assicurazione regola i rapporti tra gli agenti di assicurazione iscritti al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi o ad altro analogo registro, albo o ente e le imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione.
Il presente Accordo regola anche i rapporti agenziali relativi a rappresentanze generali per l’Italia di imprese estere.
II comma – Esso non si applica:
- Ai subagenti e produttori comunque denominati, operanti per le agenzie assicurative (anche se gestite interinalmente dalle imprese);
- Ai lavoratori subordinati delle imprese, gerenti agenzie in economia;
- Agli agenti per le gestioni in economia non professionisti o sprovvisti di ufficio autonomo o a loro carico, per i quali valgono le norme stabilite dal relativo Accordo stipulato il 25 giugno 1975.
ART. 2 – Agente – Contratto di agenzia.
I comma – E’ agente di assicurazione colui che, iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi o ad altro registro, albo o ente equivalente, prestando assistenza e consulenza ai propri clienti, mettendo a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica, svolge stabilmente in forma professionale e autonoma l’attività di provvedere a proprio rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigioni, alla gestione e promozione degli affari di un’agenzia.
II comma – L’incarico agenziale e le sue condizioni di esercizio devono risultare per iscritto dal contratto di agenzia, il quale deve specificare:
- Se si tratti di agente il cui contratto è stipulato con l’impresa per il tramite della direzione, oppure di “agente di città” e cioè di agente operante nella zona di una gestione in economia, il cui contratto di agenzia è stipulato con detta gestione o direttamente con l’impresa per la gestione della stessa.
- Data di decorrenza dell’incarico a tempo indeterminato;
- Zona agenziale, al di fuori della quale l’agente potrà concludere polizze in virtù di relazioni personali e/o di collaborazioni con altri intermediari, ma non potrà istituire punti vendita stabili;
- Compiti dell’agente;
- L’agente ha la facoltà e la relativa procura per l’emissione delle polizze dell’impresa preponente, salve le esclusioni previste dal mandato per particolari categorie di polizze e per rischi di carattere eccezionale;
- Previsione che le quotazioni di uno stesso affare (con gli eventuali sviluppi nel corso delle trattative) non risentano – a parità di ogni altra condizione –
di criteri sostanzialmente diversi per il fatto che a presentare l’affare siano differenti intermediari;
- Trattamento provvigionale ed eventuali ulteriori compensi non temporanei;
- Ammontare della cauzione, sue condizioni e forma ed eventuali criteri di adeguamento;
- richiamo al presente Accordo Nazionale Agenti. Quest’ultimo non potrà essere derogato, salvo che esso stesso preveda espressamente la facoltà di deroga ovvero si tratti di deroga a favore dell’agente.
III comma – Nel contratto di agenzia stipulato con più agenti (“coagenzia”) l’incarico si considera sempre conferito congiuntamente e solidalmente, anche se ai coagenti è data facoltà di agire separatamente.
Se nel contratto di agenzia non sono precisate le quote di interessenza dei coagenti, queste si presumono uguali.
IV comma – Il contratto di agenzia può anche essere stipulato con una società regolarmente costituita, nel qual caso devono essere preventivamente indicati dalla società agenziale i legali rappresentanti, gli amministratori, i soci e le loro quote di partecipazione, nonché i soggetti che muniti dei necessari poteri siano delegati allo svolgimento dell’attività di agente.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2 bis, le variazioni rispetto a quanto preventivamente indicato ai sensi del presente comma potranno essere effettuate dalla società agenziale con il consenso dell’impresa.
V comma – Gli incarichi conferiti al medesimo agente da imprese facenti parte di uno stesso gruppo finanziario possono essere dalle parti considerati come unico incarico a tutti gli effetti delle presenti norme.
Per i contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore del presente Accordo, l’eventuale volontà di considerare più incarichi come un unico incarico deve risultare dal contratto di agenzia. Tuttavia, qualora le imprese entrino a far parte di uno stesso gruppo finanziario nel corso dell’incarico agenziale, l’eventuale volontà delle imprese di avvalersi della facoltà di cui al presente comma, deve essere
comunicata all’agente per iscritto entro il termine massimo di 180 giorni dalla definizione delle operazioni finanziarie suddette.
VI comma – Prima del conferimento dell’incarico, l’impresa è tenuta a rendere note all’agente l’entità ed il dettaglio del portafoglio in essere affidato, nonché l’ammontare dell’importo dovuto ai sensi dell’art.37.
ART. 2 bis – Incarico conferito a società regolarmente costituita ai sensi dell’art. 2, V comma.
I comma – Nel caso di recesso, o di esclusione o di uscita o di perdita della
rispettiva qualifica, per qualsivoglia ragione, di uno o più dei soggetti di cui all’art. 2, V comma, il rapporto di agenzia in corso con la società non cesserà automaticamente e, salvo quanto previsto dal successivo IV comma, si instaurerà una procedura finalizzata a favorire il mantenimento del rapporto e consentire alle parti di trovare, entro il termine di 90 giorni dall’evento, prorogabile su accordo scritto delle parti, un’intesa sul nominativo del soggetto eventualmente subentrante.
Durante tale periodo l’agenzia continuerà ad essere gestita dalla società agente.
II comma – L’intesa di cui sopra, nella ipotesi di sostituzione di un socio e salvo il caso previsto dal successivo IV comma, dovrà altresì determinare:
- se la società agente provvederà direttamente alla definizione dei rapporti interni tra i soci, nel qual caso il rapporto di agenzia proseguirà immutato alle stesse condizioni economico-normative, con la sola variazione del socio/i.
- Se l’impresa, previo scioglimento consensuale del rapporto, dovrà corrispondere alla società le indennità di risoluzione riaffidando l’incarico alla stessa, con il solo mutamento del socio/i. In tal caso si mantengono invariate le condizioni economico-normative del contratto in via di scioglimento ed il rapporto si considera iniziato da quel momento a tutti gli
effetti, fermo l’obbligo della società agenziale nei confronti dell’impresa al pagamento dell’importo di cui all’art. 37.
III comma – Nel caso in cui le parti non abbiano raggiunto l’intesa di cui al I comma, il rapporto d’agenzia si risolve, con diritto della società agenziale al trattamento di cui all’art. 13, III comma e successivi, alle indennità di risoluzione di cui agli articoli da 24 a 33, nonché ad una somma aggiuntiva pari al 40% di quella calcolata per l’agenzia sulla base dello schema di riferimento e disciplina di cui all’articolo 12 A.
IV comma – E’ comunque consentito alla società agente, nei rapporti con l’impresa, di gestire autonomamente e senza interruzione del rapporto, l’uscita e/o l’ingresso e/o la sostituzione di socio/i, né legali rappresentanti, né delegati all’attività assicurativa, nel limite massimo complessivo del 20% del capitale della società come risultante al momento del conferimento dell’incarico agenziale.
E’ inoltre consentito alla società agente, nella sola ipotesi di uscita di socio/i non amministratori, né legali rappresentanti, né delegati all’attività assicurativa, il trasferimento della quota di tale/i socio/i ad altro o altri soci, purchè ciò non comporti variazioni nel controllo della società agente.
E’ comunque consentito il subentro nella compagine della società agenziale, di familiari entro il secondo grado dell’agente o degli agenti responsabili dell’attività assicurativa, per quote di partecipazioni sociali fino al limite massimo del 30%.
In tutti i casi sopra indicati la società agente è tenuta a darne, con congruo preavviso, preventiva informazione all’impresa e, nel caso di ingresso di nuovo socio, a fornire un profilo completo del socio/i entrante/i.
V comma – Anche in deroga alla disciplina del successivo art. 40, le disposizioni del presente articolo sostituiranno di diritto, dall’entrata in vigore del presente Accordo, le singole disposizioni difformi degli accordi aziendali e dei contratti individuali che risultassero, singolarmente considerate, meno favorevoli per gli agenti.
ART. 3 – Esercizi annuali – Provvigioni – Premi.
Nel testo delle norme che seguono il termine “esercizio” designa un periodo continuativo di 12 mesi decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; con la parola “provvigioni”, negli artt. 12, 12 A, 13 e da 27 a 33, si intendono tutti i compensi provvigionali al netto di xxxxxx e rimborsi conseguenti ad annullamenti, sostituzioni o riduzioni di contratti; con il termine “premi” si intendono i premi e gli accessori al netto di tasse ed imposte.
ART. 4 – Cauzione.
I comma – L’impresa può chiedere all’agente di prestare cauzione a garanzia dell’adempimento di ogni obbligazione assunta. L’agente può prestare la cauzione in contanti o titoli o in forma fideiussoria bancaria o assicurativa ovvero attraverso un apposito fondo o deposito, aziendale o nazionale, ove costituito d’intesa tra le parti interessate. L’ammontare della cauzione, gli eventuali criteri di adeguamento, l’ente fideiussore e le condizioni della fideiussione sono concordati tra impresa ed agente, nel limite massimo del 4 % dei premi netti del portafoglio agenziale esistente al 31 dicembre dell’anno di competenza. La cauzione potrà essere adeguata ogni 2 anni
II comma – Se costituita in contanti, la cauzione è fruttifera a favore dell’agente almeno degli interessi al tasso legale; se in titoli, è di spettanza dell’agente il relativo reddito.
III comma – L’agente può chiedere in ogni momento del rapporto che i contanti o titoli costituenti la sua cauzione vengano depositati a proprio nome ma con vincolo di garanzia a favore dell’impresa, presso un istituto di credito di comune gradimento.
IV comma – Fino alla definitiva concorde chiusura dei conti, l’agente non può invocare la compensazione tra la cauzione e gli importi da lui comunque dovuti all’impresa. La cauzione è restituita all’agente o suoi eredi non oltre 12 mesi dalla data dello scioglimento del contratto di agenzia, sempre che sia stato versato
all’impresa quanto ad essa spettante e siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi di cui all’art. 23.
V comma – Tuttavia, se dodici mesi dopo la data di scioglimento del contratto di agenzia non sia ancora avvenuta la definitiva chiusura dei conti o sia pendente una controversia giudiziale, ad istanza dell’impresa o di terzi, comunque inerente l’incarico agenziale, la cauzione viene svincolata soltanto dopo la definitiva concorde chiusura dei conti o dopo la definizione della predetta controversia, salvo che non sia stata sostituita da apposita polizza o da fideiussione bancaria.
VI comma– Sono fatte salve le diverse norme aziendali che risultino complessivamente più favorevoli agli agenti.
ART. 5 – Procuratore dell’agente
L’agente può avvalersi di procuratori, purchè graditi all’impresa e risponde del loro operato.
ART 6 – Esclusiva.
I comma - Il contratto di agenzia è basato sul regime di esclusiva che segue:
- regime unico: agente senza esclusiva di marchio né di territorio.
Pertanto:
a) l’agente può svolgere attività di intermediazione assicurativa per conto di più imprese e/o in collaborazione con altri intermediari;
b) l’impresa, nella zona assegnata all’agente, può operare direttamente o con altri intermediari senza obblighi di esclusiva nei suoi confronti .
ART. 7 Competenza degli affari.
I comma – L’impresa deve riconoscere la provvigione all’agenzia che ha acquisito l’affare, assegnando alla stessa la relativa polizza.
II comma – Fatti salvi gli accordi aziendali o quelli individuali raggiunti tra le agenzie, nel caso di trasferimento di assicurati, all’agente cedente è comunque riservato per il primo anno di vigenza della polizza trasferita o rinnovata, il 50% delle provvigioni.
Ad eccezione dei casi di riduzione del portafoglio o di trasferimenti sporadici di singole polizze di premio oggettivamente non rilevante, all’agente, per tutta la durata dell’incarico e per gli affari da lui acquisiti, sono riservati i diritti provvigionali inerenti ad operazioni di aumento, sostituzione e proroghe, anche qualora le stesse vengano definite non da lui ma dall’impresa direttamente o a mezzo dei propri incaricati.
III comma – L’impresa, nonché le società dello stesso gruppo finanziario, non possono concludere affari con i clienti acquisiti dall’agente, estromettendolo dai suoi diritti provvigionali.
ART. 7 BIS Dati dei clienti
I comma - Impresa e agente raccolgono e trattano i dati dei clienti, previo consenso degli stessi, nel rispetto delle vigenti normative, rivestendo il ruolo di titolare del trattamento dei dati.
L’agente può utilizzare propri hardware e software oltre a quelli messi eventualmente a disposizione dall’impresa.
Sia durante il rapporto di agenzia, sia alla cessazione dello stesso, l’impresa garantisce comunque il trasferimento dei dati sui sistemi informatici dell’agenzia, consentendo all’agente lo svolgimento dell’attività professionale verso i propri clienti, anche dopo lo scioglimento del rapporto.
II comma - E’ vietato ogni patto che limiti la libera attività imprenditoriale, professionale e concorrenziale dell’agente, anche dopo la cessazione del rapporto di agenzia.
Art 8 – Riduzione di incasso per cessione di esercizio o cessione di portafoglio.
In caso l’impresa decida di cessare l’esercizio di un ramo assicurativo, o di un
settore specifico di un ramo assicurativo, l’agente ha diritto alla indennità di risoluzione di cui agli articoli da 24 a 33, corrispondente alle polizze che compongono il portafoglio agenziale di quel ramo, maggiorata del 50%.
In caso di cessione di un ramo assicurativo o di un settore specifico dello stesso ad altra impresa, l’agente avrà diritto di proseguire il rapporto con la nuova impresa cessionaria, con il riconoscimento dell’anzianità pregressa e di tutti i diritti maturati, oppure, a scelta dell’agente, il rapporto con l’impresa cessionaria verrà risolto con diritto alle indennità di risoluzione di cui agli xxx.xx da 24 a 33, maggiorata del 50 %, nonché al preavviso di cui all’art. 13, III° comma e successivi, relativi alle polizze del ramo di esercizio o del settore specifico cedute.
Art 8 bis – Riduzione del portafoglio di agenzia.
I comma - Qualora l’impresa ritenga di disporre una riduzione del portafoglio di agenzia, anche a seguito di riduzione del territorio, disdetta di polizze o convenzioni, deve comunicare per iscritto la proposta all’agente in carica con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di attuazione del provvedimento.
Qualora l’agente non accetti la proposta, l’impresa potrà disporre, con un ulteriore preavviso scritto di almeno 30 giorni, un provvedimento di riduzione del portafoglio nei soli limiti, da calcolare sull’ammontare dei premi del portafoglio agenziale complessivo al momento del provvedimento, di seguito indicati :
a) Per le agenzie con portafoglio fino a euro 1.000.000, 10% del portafoglio agenziale complessivo ;
b) Per le agenzie con portafoglio superiore a euro 1.000.000 e per le parti di
portafoglio eccedenti, 20% del portafoglio complessivo.
Relativamente a ciascuna riduzione di portafoglio i limiti massimi di riduzione andranno diminuiti degli importi delle riduzioni di portafoglio eventualmente intervenute per la stessa agenzia e nei confronti del medesimo agente nei cinque anni anteriori.
II comma – Nel caso in cui l’agente non sia d’accordo sul provvedimento disposto dall’impresa, egli ha la facoltà di recedere dal contratto con diritto al trattamenti di cui all’art. 13, III comma e successivi e agli articoli da 24 a 33, nonché ad una somma aggiuntiva pari al 40% di quella calcolata per l’agenzia sulla base dello schema di riferimento e disciplina di cui all’articolo 12 A con il limite minimo di € 10.000.
III comma – Nel caso in cui l’agente accetti il provvedimento di riduzione del portafoglio proposto o disposto dall’impresa, egli ha diritto al pagamento, da effettuarsi entro 45 giorni dall’avvenimento, di un’indennità pari al pro-quota (vale a dire alla proporzione esistente tra il portafoglio interessato dal provvedimento di riduzione ed il portafoglio complessivo dell’agenzia nella sua interezza) dell’indennità di risoluzione di cui agli artt. da 24 a 33, nonché al medesimo pro- quota di una somma aggiuntiva pari al 75% di quella calcolata per l’agenzia sulla base dello schema di riferimento e disciplina di cui all’articolo 12 A.
IV comma - In luogo dell’indennità prevista al precedente III comma l’agente – nella sola ipotesi di riduzione che interessi almeno il 35% del portafoglio agenziale
– può ottenere l’immediata corresponsione dell’indennità di risoluzione prevista agli artt. da 24 a 33, nel qual caso si considera iniziato nei suoi confronti un rapporto nuovo a tutti gli effetti.
V comma – Ai fini della determinazione del 35% di cui al precedente IV comma, si sommano le singole percentuali di riduzione del portafoglio eventualmente intervenute nel corso dell’ultimo quinquennio.
VI comma – Non costituisce riduzione del portafoglio agenziale il trasferimento di qualche singola polizza o la suddivisione di una coagenzia in più agenzie in modo
che all’agente o agli agenti rimasti in carica sia affidata un’agenzia sostanzialmente corrispondente all’originaria quota di interessenza dell’agenzia preesistente.
Non costituisce altresì riduzione del portafoglio agenziale la suddivisione del portafoglio di una società agente tra la società stessa ed uno o più soci iscritto/i al Registro Unico Intermediari Assicurativi, in modo che a questi sia affidata una agenzia sostanzialmente corrispondente all’originaria partecipazione nella società agente, ove tale suddivisione venga concordata per iscritto con la società agenziale e tale affidamento sia accettato dal socio uscente.
ART. 9 – Regolamento degli storni
I comma – L’impresa ha diritto alla rifusione della provvigione d’acquisto (o della metà della provvigione d’acquisto e incasso unificata) per la parte del contratto di assicurazione rimasta ineseguita per anticipata risoluzione o riduzione del premio o della durata.
II comma – Tale diritto non sussiste nei seguenti casi:
a) Scioglimento di polizza “infortuni” e/o “Rimborso indennità spese di cura o ricovero da malattia e/o infortunio e/o “Malattia” e polizza “Responsabilità civile professionale” per morte dell’assicurato;
b) scioglimento dovuto a sopravvenute disposizioni legislative e provvedimenti amministrativi ivi compreso il caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa;
c) scioglimento o riduzione a seguito di guerra o guerra civile o di pubblica calamità non coperta da assicurazione, ovvero demolizione di stabili per attuazione di piani regolatori;
d) scioglimento a seguito di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, dichiarati dopo che siano state pagate almeno due annualità di premio. Si precisa che la non applicabilità della rifusione della provvigione dopo che siano state pagate almeno due annualità di premio, deve intendersi riferita anche alla polizza originaria e non solo alle
successive polizze emesse in sostituzione per lo stesso contraente e per il medesimo rischio. Pertanto, nel caso di sostituzione del contratto con altro comportante maggior premio e/o maggiore durata, se lo scioglimento avviene prima che siano state pagate due annualità di premio, la rifusione della provvigione è dovuta dall’agente soltanto sulla parte afferente il maggior premio e/o la maggior durata;
e) scioglimento o riduzione per cui sia stata incassata una penale specificamente prevista dalle condizioni di polizza. Si precisa che la provvigione sugli sconti di durata rimborsati dall’assicurato in ogni caso di anticipata risoluzione del contratto, verrà interamente detratta dalla parte di provvigione che l’agente è tenuto a rifondere. Si precisa altresì che, qualora si addivenga tra impresa e contraente all’anticipata risoluzione consensuale di una polizza, la provvigione che l’agente è tenuto a rifondere sarà limitata all’importo eventualmente eccedente la somma incassata per la risoluzione (somma sulla quale non sarà computata alcuna provvigione attiva);
f) scioglimento o riduzione potestativamente disposti dall’impresa, salvo la seguente ipotesi:
scioglimento o riduzione disposti a seguito di inesatte o manchevoli indicazioni atte a falsare la natura del rischio, ovvero conseguenti ad insolvenza del contraente, nelle quali ipotesi sussiste il diritto dell’impresa alla rifusione provvigionale. Nel caso di dissenso sulla insolvenza, e sempre che al recupero dei premi arretrati provveda l’impresa, l’agente – salvo diversa disciplina aziendale – può chiedere che la rifusione provvigionale sia subordinata all’esito negativo dell’esperimento dell’azione legale. In tal caso l’agente è tenuto a rimborsare all’impresa le spese legali effettivamente sostenute e non recuperate, nei limiti del doppio della provvigione d’incasso annua
III comma – In tutti i casi in cui si proceda, a seguito di disposizioni dell’impresa, alla sostituzione di contratti con altri (ovvero con variazione
mediante appendice) di durata inferiore, l’ammontare della rifusione provvigionale relativa alla mancata durata residua del contratto sostituito o variato non può in alcun caso superare l’ammontare dei compensi provvigionali riconosciuti sul nuovo contratto, per tutta l’anzidetta durata. Analogamente, qualora l’impresa riduca la propria quota di rischio, l’agente non è tenuto alla rifusione della provvigione per la parte di premio ridotta dall’impresa, fermo il suo diritto alla provvigione sul nuovo premio.
IV comma – In caso di cambiamento di gestione o di trasferimento di portafoglio, l’obbligo di rifusione provvigionale fa sempre carico all’agente cui sono assegnate le polizze all’atto del loro scioglimento o riduzione, intendendosi pattuito che l’agente, nel ricevere un portafoglio, come ne gode i vantaggi, così deve sottostare ai relativi oneri.
V comma – In caso di trasferimento di singole polizze, quale ne sia la provenienza, il disposto del precedente comma vale soltanto se l’agenzia assegnataria abbia già incassata un’annualità di premio all’atto dello scioglimento o riduzione, ovvero abbia sostituito la polizza con altra; altrimenti, l’obbligo di rifusione è a carico dell’agenzia da cui proviene la polizza trasferita. VI comma – L’impresa addebita all’agente uscente o ai suoi eredi gli storni di provvigioni non appena sia in grado di liquidare l’importo e comunque non oltre dodici mesi dalla data di scioglimento del contratto di agenzia. Su richiesta dell’agente o dei suoi eredi l’impresa, entro trenta giorni fornirà un elenco analitico, relativa causale e documentazione degli storni addebitati.
Art 10 – Provvigioni: su premi incassati dalla impresa, su premi incassati a mezzo cambiali, su penali di storno, su premi compensati con indennizzo di sinistri.
I comma – Salvo quanto previsto dal comma successivo, la provvigione di incasso
spetta all’agente integralmente anche quando i premi siano stati incassati direttamente dall’impresa o compensati con indennizzi di sinistri.
II comma –Per i premi recuperati dall’impresa a mezzo dei propri servizi legali o a mezzo di soggetti od enti esterni da essa incaricati, il contratto di agenzia, a scelta dell’agente e salvo diversa pattuizione, può prevedere:
a) che all’agente spetti la metà della provvigione d’incasso;
b) oppure che all’agente spetti l’intera provvigione d’incasso.
Nel caso di cui alla lettera b) la provvigione d’incasso viene tuttavia riconosciuta al netto delle spese legali sostenute dall’impresa ai sensi del presente comma e non recuperate.
III comma – La provvigione d’incasso spetta all’agente anche sugli importi, comunque denominati, da lui incassati a titolo di penale per storno di contratti.
IV comma – Xxx l’agente abbia accettato, in conformità alle disposizioni dell’impresa, delle cambiali per ill pagamento del premio, la provvigione gli sarà dovuta solo all’integrale incasso delle cambiali.
In tal caso egli non è responsabile del buon fine delle cambiali.
ART 11 – Imposte e tasse a carico dell’agente
I comma – Nessuna rivalsa è esercitata dall’impresa verso l’agente in relazione a propri oneri tributari.
II comma - Sono a carico dell’agente tutte le imposte e tasse e gli altri oneri tributari iscritti nei ruoli a suo nome o sotto quello dell’agenzia, relativi all’esercizio della stessa.
III comma - L’attribuzione degli oneri tributari all’impresa o all’agente è fatta in base alle leggi ed ai regolamenti fiscali, ad eccezione delle imposte comunali relative alle insegne della sede dell’agenzia che sono sopportate per metà dall’impresa e per metà dall’agente; l’agente ha pertanto diritto ad addebitare all’impresa gli eventuali pagamenti effettuati per conto e su invito dell’impresa per gli oneri tributari di cui sopra.
IV comma - L’agente è responsabile in proprio per le conseguenze della mancata osservanza da parte sua o dei suoi dipendenti, delle leggi e dei
regolamenti fiscali e di qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare concernente le operazioni dell’agenzia.
ART 12 – Scioglimento del contratto.
I comma – Il contratto di agenzia può sciogliersi per:
a) cancellazione dell’agente dal Registro Unico degli Intermediari di cui al dlgs
n. 209 del 7.9.2005, o da altri registri, albi o enti equivalenti;
b) morte
c) invalidità totale;
d) limiti di età;
e) recesso per giusta causa.
II comma – Anche al di fuori dei casi contemplati dal comma precedente il contratto di agenzia può sciogliersi ad iniziativa di una delle parti, per:
1) recesso dell’impresa con indicazione dei motivi ed eventuale ricorso alla disciplina prevista dall’articolo 12 bis;
2) recesso dell’impresa senza indicazione dei motivi, con applicazione della disciplina di cui all’articolo 12 ter;
3) recesso dell’agente;
4) risoluzione consensuale pattuita tra le parti.
III comma – Le indennità di risoluzione del contratto e le somme aggiuntive spettanti all’agente sono indicate negli articoli che seguono, da 14 sino a 19; il preavviso e la relativa indennità sostitutiva è determinato in base all’articolo 13.
IV comma – La fusione o incorporazione di imprese non determina l’automatico scioglimento del rapporto di agenzia, poiché l’impresa nuova o incorporante subentra in tutti gli obblighi di quella incorporata. Tuttavia l’agente che receda entro 120 giorni dall’avvenuta comunicazione della fusione o incorporazione, avrà diritto, oltre alle indennità di risoluzione, al mancato preavviso, stabilito dall’articolo 13 III comma e successivi, come per il caso di recesso dell’impresa. L’agente avrà diritto anche ad una somma aggiuntiva pari al 40% di quella
determinata ai sensi dell’art. 12 A. La società incorporante entro 30 giorni dalla incorporazione è tenuta a comunicare agli agenti l’entità delle indennità di risoluzione maturate al momento della incorporazione e a comunicare un estratto conto aggiornato nel quale saranno inserite, a pena di decadenza, tutte le partite in dare o avere relative al singolo rapporto agenziale.
V comma – In caso di scioglimento del contratto di agenzia, dovuto a liquidazione coatta amministrativa dell’impresa, all’agente saranno dovute le indennità di risoluzione previste negli artt. da 24 a 33, oltre ad una somma aggiuntiva pari al 40% di quella massima determinata in base all’art. 12 A che segue.
VI comma - l’agente ha sempre diritto di ricorrere nei confronti del recesso comunicato dall’impresa, all’Autorità Giudiziaria Ordinaria in alternativa ad ogni procedimento arbitrale.
ART 12 A – Schema di riferimento e disciplina per il calcolo della somma aggiuntiva.
I comma – La somma aggiuntiva eventualmente spettante all’agente in
applicazione del presente Accordo, da calcolarsi percentualmente a scaglione sull’ammontare delle provvigioni complessivamente liquidate all’agente medesimo nell’esercizio precedente all’interruzione del rapporto (o, in mancanza negli ultimi 12 mesi di gestione) o al provvedimento di cui all’art. 8 bis, verrà calcolata sulla base dello schema di riferimento e della disciplina di seguito riportati.
Schema di riferimento:
sui primi | euro | 200.000,00 | di provvigioni | 65% |
sui successivi | euro | 120.000,00 | di provvigioni | 40% |
sui successivi | euro | 150.000,00 | di provvigioni | 15% |
sui successivi | euro | 150.000,00 | di provvigioni | 10% |
su quanto supera | euro | 620.000,00 | di provvigioni | 5% |
II comma – Il conteggio di tutti gli importi di cui al presente articolo dovrà essere effettuato con riferimento al contratto agenziale risolto. Nel caso di coagenzia, a
ciascun coagente è dovuta, in quanto spettante, la quota degli importi come sopra calcolati pari alla propria quota di interessenza ai proventi agenziali in atto alla risoluzione del rapporto.
ART 12 bis – Scioglimento del contratto con indicazione dei motivi ed eventuale ricorso al Collegio Arbitrale.
I comma – Nel caso di recesso dal contratto con indicazione dei motivi ai sensi
dell’art. 12, II comma, n. 1, si applica la seguente disciplina:
II comma – La parte recedente deve indicare i motivi nella comunicazione del recesso. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, l’altra parte ha facoltà di ricorrere ad un arbitrato irrituale con le modalità di seguito riportate, salva in ogni caso la facoltà di ricorrere in alternativa all’Autorità giudiziaria ordinaria nel termine di prescrizione dell’azione. La richiesta d’arbitrato deve essere inoltrata dalla parte interessata con lettera raccomandata
A.R. da spedirsi all’altra parte nel termine di cui sopra .
III comma – Il Collegio arbitrale sarà costituito da tre membri, di cui due designati dalle parti ed uno con funzione di presidente scelto di comune accordo dai primi due; in mancanza di accordo, questo sarà nominato dal Presidente del Tribunale nel cui territorio di competenza ha sede l’agenzia su istanza congiunta dei due arbitri o della parte più diligente.
La parte che ha richiesto l’arbitrato deve comunicare, tramite lettera raccomandata AR od altro mezzo equipollente, se non già avvenuto nella lettera di richiesta, il nominativo dell’arbitro scelto, all’altra parte. Quest’ultima, nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui sopra, deve indicare il nominativo prescelto. In mancanza, la parte ricorrente potrà chiedere al Presidente del Tribunale nel cui territorio di competenza ha sede l’agenzia la nomina del secondo arbitro; di tale nomina deve essere data comunicazione all’altra parte con lettera raccomandata AR.
I due arbitri nominati dovranno concordare nei successivi 20 giorni la nomina del terzo arbitro; qualora entro il suddetto termine i due arbitri non abbiano trovato l’accordo sul nominativo del terzo arbitro, questo sarà nominato dal Presidente del Tribunale secondo le modalità sopra riportate. Il Collegio arbitrale dovrà costituirsi entro 20 giorni dalla comunicazione dell’accettazione della nomina da parte del Presidente del Collegio arbitrale (terzo arbitro) o, in caso di nomina giudiziale, dalla data di comunicazione del relativo provvedimento.
Il Collegio arbitrale sarà dispensato da ogni formalità e, al solo fine di determinare, la somma aggiuntiva eventualmente spettante, dovrà pronunciarsi, esperito un tentativo di conciliazione il cui esito verrà verbalizzato, sulla fondatezza dei motivi addotti entro 30 giorni dalla data della sua costituzione. Tale termine potrà essere prorogato su richiesta concorde delle parti ovvero, a discrezione del Collegio, anche di una sola, qualora debbano essere compiute attività istruttorie particolarmente complesse, ovvero in caso di comprovato impedimento o di altra giusta causa.
La pronuncia arbitrale dovrà essere redata in doppio originale e comunicata, a mezzo plico raccomandato, alle parti interessate e, in caso di elezione di domicilio, con invio anche a tale indirizzo.
I termini di cui al presente comma di intendono sospesi nel periodo dal 1 agosto al 31 agosto compresi. Le spese relative al Collegio arbitrale saranno ripartite al 50%, salvo quelle relative agli arbitri designati dalle parti, che rimarranno a carico delle rispettive parti.
Nel caso di recesso invocato dall’impresa, è in facoltà di quest’ultima interrompere la procedura arbitrale di cui sopra, anche se già costituito il Collegio arbitrale ed in qualsiasi momento, mettendo a disposizione dell’agente la somma aggiuntiva calcolata per l’agenzia sulla base dello schema di riferimento e disciplina di cui all’articolo 12 A, maggiorata del 15%.
Nel caso di recesso invocato dall’agente, è in facoltà di quest’ultimo interrompere la procedura arbitrale di cui copra anche se già costituito il
Collegio arbitrale ed in qualsiasi momento, o mettendo a disposizione dell’impresa un’indennità pari ad 1/19 delle provvigioni liquidate nell’esercizio precedente o, in mancanza, negli ultimi dodici mesi, oppure dichiarando di essere receduto per motivi personali ovvero, nel caso dell’art. 2 V comma per motivi personali riferiti ai soggetti ivi indicati iscritti all’Albo Nazionale degli agenti di assicurazione.
IV comma – Nel caso di recesso invocato dall’impresa:
- Qualora l’agente dichiari espressamente di accettare il recesso o qualora egli lasci trascorrere infruttuosamente il termine previsto per la richiesta di arbitrale, l’impresa è tenuta a corrispondere all’agente una somma aggiuntiva pari al 15% di quella calcolata per l’agenzia sulla base dello schema di riferimento e disciplina di cui all’articolo 12A.
La somma di cui al precedente capoverso sarà pagata entro 5 giorni dalla conclusione della prima sommaria verifica dei titoli, verifica dei titoli, verifica che non può durare più di 15 giorni dalla data di scioglimento del contratto di agenzia, o al più tardi entro 5 giorni dal momento in cui sia maturato il presupposto per la spettanza della somma stessa.
- Qualora l’agente impugni la motivazione del recesso dinanzi al Collegio Arbitrale, l’impresa – ferma l’efficacia del recesso – è tenuta a corrispondere all’agente cessato, entro 15 giorni dalla pronunzia arbitrale, una somma aggiuntiva, che sarà stabilita dal Collegio arbitrale in relazione ai motivi addotti, da un minimo di euro zero ad un massimo pari alla somma aggiuntiva calcolata per l’agenzia sulla base dello schema di riferimento e disciplina di cui all’articolo 12 A.
La somma aggiuntiva eventualmente riconosciuta dal Collegio arbitrale verrà maggiorata del 15%.
L’impresa non può invocare alcuna compensazione all’atto del pagamento della somma aggiuntiva.
- Qualora l’impresa, ravvisandone i presupposti, proponga all’agente la stipulazione di un nuovo contratto di agenzia e l’agente accetti tale proposta, non è dovuta alcuna somma aggiuntiva. Se il nuovo contratto riguarda la stessa agenzia, l’agente può optare per il riconoscimento dell’anzianità di cui al precedente rapporto.
ART. 12 ter – Scioglimento del contratto senza indicazione dei motivi.
I comma – Nel caso di recesso dell’impresa senza indicazione dei motivi, ai
sensi dell’art. 12, secondo xxxxx, n. 2, il preavviso dovuto all’agente , ai sensi dell’art. 13, decorrerà solo dopo il trentesimo giorno successivo alla comunicazione del recesso da parte dell’impresa alla quale dovrà essere allegato il conteggio delle indennità, fermo l’obbligo per l’agente al rispetto del portafoglio e della clientela dell’agenzia. Entro tale termine, ferma restando l’efficacia del recesso, l’agente potrà scegliere tra il pagamento degli indennizzi e la liberalizzazione del portafoglio gestito dall’agenzia, inviando all’impresa apposita comunicazione.
II comma - Nel caso in cui l’agente abbia optato, ai sensi del primo comma, per il pagamento degli indennizzi, il contratto si risolve con diritto al trattamento di cui all’art. 13, III comma e successivi, alle indennità di risoluzione di cui agli xxx.xx da 24 a 33, nonché ad una somma aggiuntiva pari all’80% di quella calcolata per l’agenzia sulla base dell’art. 12 A.
III comma – Nel caso in cui l’agente abbia optato, ai sensi del I comma, per la liberalizzazione del portafoglio già gestito dall’agenzia, le parti, sempre nel termine di cui al I comma, daranno corso alla liberalizzazione del portafoglio sottoscrivendo un apposito atto, redatto secondo il testo allegato al presente Accordo (allegato A), per cui l’impresa rinunciando ai propri diritti sulla titolarità del portafoglio, consente all’agente cessato, nel rispetto degli assicurati,
di trasferire ad altre imprese i contratti di assicurazione in carico all’agenzia alla data di cessazione del rapporto.
Nel solo caso di applicazione dell’art. 12 ter, l’impresa è tenuta a sottoscrivere l’atto di liberalizzazione del portafoglio redatto secondo il testo allegato al presente Accordo (allegato A); la liberalizzazione è sostitutiva del diritto al pagamento degli indennizzi di cui al comma precedente.
IV comma - In assenza di opzione da parte dell’agente e comunque in caso di mancata sottoscrizione da parte dello steso dell’atto di liberalizzazione, redatto secondo il testo allegato al presente Accordo (allegato A), nel termine di cui al II comma del presente articolo, l’impresa è tenuta a corrispondere all’agente gli indennizzi di cui al secondo comma del presente articolo.
V comma – Al di fuori dello specifico campo di applicazione del presente articolo, l’impresa e l’agente restano liberi di stipulare accordi di liberalizzazione del portafoglio aventi natura e disciplina diverse da quelle previste nel testo allegato al presente Accordo (Allegato A) .
ART. 13 – Preavviso ed indennità sostitutive
I comma – Nel caso di scioglimento del contratto di agenzia ai sensi dell’ art.
16 è dovuto un mese di preavviso.
L’agente che recede dal contratto di agenzia ai sensi dell’art. 12, II comma, deve dare un mese di preavviso.
II comma - Nelle ipotesi previste dal I comma del presente articolo, è in facoltà dell’impresa di rinunciare al preavviso dovutole o di sostituire quello dovuto all’agente, corrispondendo all’agente in entrambi i casi 1/19 delle provvigioni liquidategli nell’esercizio precedente quello dello scioglimento del contrato o in mancanza negli ultimi mesi di gestione.
Ai soli fini dell’aliquota di cui all’art. 27, IV comma e dell’anzianità richieste per le somme di cui agli art. 12, IV comma, 12 A, V comma, il periodo di preavviso va computato nell’anzianità dell’agente, anche se sostituito dalla corrispondente indennità.
L’agente che recede dal contratto di agenzia senza dare il preavviso di cui al I comma, deve corrispondere un’indennità sostitutiva pari ad 1/19 delle provvigioni a lui liquidate nell’esercizio precedente quello dello scioglimento del contratto o in mancanza negli ultimi 12 mesi di gestione.
III comma - L’impresa che recede dal contratto di agenzia ai sensi dell’art. 12 II comma, deve dare preavviso non inferiore a mesi sei decorrenti dal primo o dal sedici del mese.
IV comma - L’impresa, purché vi sia l’accordo scritto dell’agente, può sostituire in tutto o in parte il preavviso dovuto con il pagamento di un’indennità determinata come segue,:
- In sostituzione del 1° mese di preavviso, 1/12 delle provvigioni;
- In sostituzione del 2° mese di preavviso, 1/18 delle provvigioni;
- In sostituzione del 3° mese di preavviso, 1/24 delle provvigioni;
- In sostituzione del 4° mese di preavviso, 1/30 delle provvigioni;
- In sostituzione del 5° mese di preavviso, 1/36 delle provvigioni;
- In sostituzione del 6° mese di preavviso, 1/42 delle provvigioni.
Per il computo dell’indennità sostitutiva, si tiene conto delle provvigioni liquidate all’agente nell’intero esercizio precedente quello dello scioglimento del contratto o, in mancanza negli ultimi 12 mesi di gestione.
Limitatamente agli agenti che abbiamo compiuto almeno due anni di gestione, è in facoltà degli stessi di conseguire, in luogo del preavviso, la corresponsione dell’indennità sostitutiva.
L’agente ha in ogni caso diritto di ottenere che il primo mese di preavviso venga svolto in servizio.
V comma - Agli effetti dei precedenti commi, se il periodo di gestione è inferiore a 12 mesi, l’indennità sostitutiva viene calcolata applicando la frazione all’ammontare delle provvigioni effettivamente liquidate nel corso della gestione. VI comma - L’indennità sostitutiva del preavviso deve essere pagata entro un mese dallo scioglimento del contrato, sempre che da parte dell’agente si siano adempiuti gli obblighi di cui all’art. 23.
ART. 14 – Scioglimento del contratto ai sensi dell’Art. 12, I comma lett. a
In caso di scioglimento del contratto di agenzia ai sensi dell’art. 12 lett. a,:
1) Non è dovuto alcun preavviso;
2) All’agente spettano le indennità di risoluzione previste negli artt. da 24 a 33.
3) All’Agente che, cessando l’attività si cancelli volontariamente dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi o da altro registro, albo, o ente equivalente, spetta, inoltre, una somma aggiuntiva pari al 20 % di quella calcolata in base all’art.12 A
ART. 15 – Scioglimento del contratto per morte dell’agente- Art. 12, I comma lett. b)
In caso di scioglimento del contratto di agenzia per morte dell’agente:
1) non è dovuta alcuna indennità sostitutiva del preavviso;
2) agli eredi spettano le indennità di risoluzione di cui agli artt. da 24 a 33;
3) agli eredi spetta inoltre una somma aggiuntiva pari al 40% di quella calcolata ai sensi dell’art. 12 A.
ART 16 – Scioglimento per invalidità totale dell’agente – Art, 12, I comma lett. c)
I comma – In caso di scioglimento del contratto di agenzia per invalidità totale
dell’agente, nella misura non inferiore al 66%:
1) il preavviso dovuto dalla parte che recede dal contratto è di un mese e l’eventuale indennità sostitutiva dovuta dall’impresa all’agente è pari ad 1/12 delle provvigioni liquidate nell’esercizio precedente;
2) all’agente spettano le indennità di risoluzione di cui agli artt. Da 24 a 33;
3) all’agente spetta inoltre una somma aggiuntiva pari al 40% di quella calcolata in base all’art. 12 A.
II comma – Se contestata, l’invalidità totale deve essere accertata a maggioranza da un collegio di tre medici (i primi due nominati dall’agente e dall’impresa, il terzo nominato dai primi due, o in caso di loro disaccordo, dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede l’agenzia), le cui conclusioni sono vincolanti e inoppugnabili.
ART. 17 – Scioglimento per limiti d’età – Art. 12, I comma lett. d -, Preavviso ed indennità di risoluzione.
I comma – in caso di scioglimento del contratto di agenzia ad iniziativa
dell’impresa, per aver l’agente superato il limite di età che viene fisato in settant’anni:
1) Il preavviso dovuto all’agente è quello previsto dall’articolo 13, III comma e seguenti;
2) All’agente spettano le indennità di risoluzione di cui agli artt. da 24 a 33;
3) Xxx il recesso dell’impresa venga comunicato all’agente dopo il compimento del 70° anni di età e prima del compimento di settantadue anni di età, all’agente è dovuta una somma aggiuntiva pari al 40% di quella prevista dall’art. 12 A;
II comma – I limiti di età si intendono raggiunti al 31 dicembre dell’anno di compimento dell’età anagrafica.
III comma – Nel caso di contratto di agenzia affidato ad una società, qualora il compimento del settantaduesimo anno di età riguardi l’agente nominato responsabile dell’attività assicurativa, l’impresa può richiedere alla società agente la
sostituzione del responsabile assicurativo. In tal caso la società agente avrà a disposizione un tempo pari alla durata del preavviso dovutole in base all’art 13, III comma e successivi, per comunicare il nominativo del nuovo responsabile assicurativo subentrante.
Qualora non si raggiunga l’intesa sul nominativo del responsabile assicurativo subentrante il rapporto si considererà sciolto per recesso dell’impresa ed in tal caso oltre alla indennità di mancato preavviso prevista dall’art. 13, III comma e successivi. la società agente avrà diritto all’indennità di risoluzione previste dagli artt. da 24 a 33, oltre che ad una somma aggiuntiva pari al 40% di quella determinata in base all’art. 12 A.
IV comma - Tuttavia, qualora l’agente, al compimento del 72° anno di età si cancelli dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi o da altro registro, albo e ente equivalente, cessando l’attività di intermediazione assicurativa, allo stesso sarà dovuta una somma aggiuntiva pari al 20% di quella prevista dall’art. 12 a.
ART. 18 – Recesso per giusta causa. Art. 12 I comma lett. e).
In caso di scioglimento del contratto di agenzia per recesso dell’impresa o dell’agente per giusta causa:
1) all’agente spettano in ogni caso le indennità di risoluzione di cui agli artt. da 24 a 33;
2) se recedente è l’agente e la giusta causa di recesso risulti confermata in sede arbitrale o giudiziale, o non risulti impugnata entro un anno dalla sua comunicazione, all’agente saranno dovute, oltre alle indennità di risoluzione di cui al punto 1 che precede, l’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’art. 13 III, comma e successivi e la somma aggiuntiva di cui all’art. 12 A, come se a recedere fosse stata l’impresa preponente senza motivazione;
3) se recedente è l’impresa e la giusta causa di recesso risulti confermata in sede arbitrale o giudiziale, all’agente non spetterà alcun preavviso, né alcuna somma aggiuntiva. In ogni caso decorso un anno dalla comunicazione di recesso senza che l’agente abbia provveduto ad impugnare la giusta causa, allo stesso non sarà dovuta alcuna somma aggiuntiva;
4) se recedente è l’impresa e la giusta causa di recesso non risulti confermata in sede arbitrale o giudiziale, all’agente sarà dovuto, oltre alle indennità di risoluzione di cui agli artt. da 25 a 33, quella sostitutiva del preavviso dell’art.13 ed una somma aggiuntiva non inferiore ad una annualità delle provvigioni erogate dall’impresa all’agente nell’ultimo esercizio annuale;
5) la giusta causa deve consistere in gravissimi e comprovati inadempimenti che non risultino sanabili con l’adozione di provvedimenti ed iniziative di carattere conservativo e che, sotto un profilo oggettivo, impediscono la prosecuzione anche solo temporanea del rapporto.
La deficienza di produzione o l’andamento tecnico non costituiscono motivo di giusta causa.
Art 18 bis – impugnazione della giusta causa.
I comma – Nel caso di scioglimento del contratto di agenzia per recesso per giusta causa invocato dall’impresa o dall’agente ai sensi dell’art. 12, I comma lett. e), la parte che riceve il recesso, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, ha facoltà di ricorrere ad un arbitrato irrituale, con le modalità previste dall’art. 12 bis. La costituzione del Collegio Arbitrale, la nomina degli arbitri, e tutti gli altri profili di carattere procedurale sono disciplinati dall’art. 12 bis.
II comma – In alternativa al ricorso al Collegio Arbitrale, ciascuna parte ha facoltà di ricorrere al Giudice ordinario, nei normali termini prescrizionali.
Nel caso in cui la giusta causa non venga impugnata entro un anno dalla sua comunicazione, le conseguenze saranno quelle previste dall’articolo 18.
III comma – Ove il Collegio Arbitrale o l’Autorità Giudiziaria Ordinaria ritengano infondata la giusta causa di recesso invocata dall’impresa, quest’ultima sarà tenuta a corrispondere all’agente quanto previsto dall’art.18 punto 4).
ART 19 – Recesso ai sensi dell’articolo 12 II comma – Preavviso ed indennità di risoluzione.
In caso di scioglimento del contratto di agenzia per recesso dell’impresa o
dell’agente ai sensi dell’art.12, II comma:
1) il preavviso dovuto dall’agente è di un mese ai sensi dell’art. 13, I comma; il preavviso dovuto dall’impresa è quello previsto dall’art. 13, III comma e successivi;
2) qualunque sia la parte recedente, all’agente spettano le indennità di risoluzione cui agli artt. da 24 a 33;
3) se recedente è l’impresa, all’agente spetta inoltre la somma aggiuntiva prevista dagli artt. 12 A, 12 bis, ovvero 12 ter.
ART. 20 – Risoluzione consensuale. Art 12, II comma , n. 4
In caso di risoluzione consensuale:
1) L’eventuale preavviso sarà concordato e definito in accordo tra le parti;
2) All’agente spettano le indennità di risoluzione di cui agli artt. da 24 a 33.
ART. 21 – Provvigioni spettanti all’agente dopo lo scioglimento del contratto di agenzia.
I comma – Sono mensilmente riconosciute all’agente uscente o agli eredi
dell’agente deceduto:
a) per le provvigioni d’acquisto:
1) quelle relative ad annualità in corso al momento dello scioglimento del contratto di agenzia, che ancora muteranno in seguito al pagamento delle residue rate oppure alla regolazione posticipata del premio dell’annualità in corso;
2) le frazioni di provvigioni di acquisto già maturate ai sensi del precedente punto 1), il cui pagamento sia stato differito all’incasso del premio dell’annualità successiva a quella in corso al momento dello scioglimento del contratto;
sempreché relative a polizze già perfezionate al momento dello scioglimento del contratto di agenzia ovvero per le quali, sempre al momento dello scioglimento del contratto di agenzia, sia già stata incassata una somma a titolo di copertura provvisoria, purché le polizze stesse vengano perfezionate entro 120 giorni successivi. Tuttavia, nei confronti degli eredi dell’agente deceduto, vengono riconosciute anche le dette provvigioni d’acquisto, relative a polizze in corso di emissione al momento del decesso, purché perfezionate entro i tre mesi successivi;
b) le eventuali soprapprovvigioni stabilite in base ad un minimo annuo di produzione, sempreché siano trascorsi almeno tre mesi dal periodo fissato per il riconoscimento di tali soprapprovvigioni e l’agente abbia raggiunto, nel detto periodo, una produzione proporzionata a quella richiesta per l’intero esercizio;
c) nei casi di provvigioni di acquisto e di incasso unificate:
1) per le polizze con pagamento frazionato del premio, sulle rate residue del premio dell’annualità in corso al momento dello scioglimento del contratto è riconosciuto all’agente uscente il 50% delle provvigioni stesse;
2) sulle polizze a regolazione posticipata del premio viene riconosciuto all’agente uscente il 50% delle provvigioni liquidate su regolamenti di premio relativi ad annualità in corso al momento dello scioglimento del
contratto e sempreché le regolazioni stesse avvengano entro e non oltre il termine di dodici mesi dallo scioglimento del contratto di agenzia.
II comma - Sono fatte salve le diverse norme, che risultano da accordi aziendali o da contratto di agenzia, nonché le intese che si raggiungano in sede di trapasso tra le parti interessate (agente uscente od agli eredi dell’agente deceduto, agente subentrante, impresa).
Art 22 – Certificato di gestione
L’Agente uscente ha diritto al rilascio, da parte dell’impresa, di un certificato attestante la durata della gestione, la zona dell’agenzia ed i rami trattati.
Art 23 –Riconsegna d’impresa.
I comma – Xxxx scioglimento del contratto di agenzia, l’agente o i suoi eredi consegneranno all’impresa o per essa al suo incaricato munito di autorizzazione scritta rilasciata dall’impresa tutto quanto sia di proprietà dell’impresa stessa. In particolare deve essere versato il saldo di chiusura di cassa e deve essere consegnato quanto riguardante il portafoglio polizze (archivio dei contratti, compresi quelli annullati, corrispondenza ad esso relativa, atti, polizze, appendici, quietanze, certificati assicurativi, contrassegni).
Qualora i contratti di assicurazione siano contenuti in supporti informatici non accessibili all’impresa, l’agente deve fornire all’impresa stessa i codici necessari per la lettura dei dati e la loro copiatura.
II comma – L’agente o i suoi eredi tratterranno i mobili, macchinari ed impianti di loro proprietà, i dati dei clienti dell’agenzia, la corrispondenza che non sia esclusivamente connessa ai contratti agenziali riconsegnati, nonché la documentazione fiscale relativa all’attività agenziale ivi compresa copia dei fogli o giornali cassa.
I locali dell’agenzia restano nella disponibilità dell’agente con i relativi carichi e pesi e diritti, quando il contratto di locazione sia stato stipulato dall’agente o che sia comunque destinato all’esercizio dell’attività agenziale.
III comma – Durante il periodo di riconsegna agenziale verrà convenuto il controvalore dell’utilizzazione di parte dei locali agenziali e di parte delle attrezzature agenziali che l’impresa sarà tenuta a corrispondere per l’effettiva durata delle riconsegne. Le parti potranno altresì concordare la cessione dall’una all’altra di mobili, attrezzature, impianti. Le utenze relative ai locali agenziali resteranno di pertinenza dell’agente cessato.
IV comma – L’agente ha diritto di assistere all’operazione di riconsegna ed ha facoltà di delegare altri soggetti per l’effettuazione delle riconsegne medesime.
V comma – Le operazioni di riconsegna devono risultare da apposito verbale che contenga anche l’elenco delle provvigioni maturande dovute all’agente o ai suoi eredi ai sensi dell’art. 21. Il verbale di riconsegna verrà redatto entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto e dall’inizio delle riconsegne e conterrà tutte le eccezioni, i rilievi, le contestazioni e le richieste delle parti.
VI comma – L’agente o i suoi eredi non possono invocare compensazioni con i premi incassati per conto dell’impresa, salvo quelle relative alle provvigioni come stabilite nel contratto di agenzia.
Il verbale di riconsegna sarà trasmesso dall’una all’altra parte che non lo abbia sottoscritto nei 30 giorni successivi al suo completamento.
VII comma - Nei trenta giorni successivi alla richiesta formulata dall’agente o dai suoi eredi, l’impresa è tenuta a mettere a disposizione tuti i dati e la relativa documentazione concernenti le provvigioni erogate e/o spettanti, le sovrapprovvigioni, le incentivazioni, le indennità di risoluzione e ciò presso la sede dell’agenzia o presso le proprie sedi.
ART 24 – Indennità di risoluzione per i rischi dei rami danni, auto, Credito e Cauzione
I comma – Le indennità di risoluzione spettanti all’agente per tutti i rami individuati in epigrafe, sono calcolate secondo le norme contenute nei successivi xxx.xx 25, 26 e 27.
Art. 25 - Norma transitoria.
Il presente Accordo nazionale modifica i precedenti metodi di calcolo delle indennità di risoluzione, che resteranno pertanto validi sino all’approvazione dell’Accordo medesimo.
Al fine di non incidere sui diritti già acquisiti sulle provvigioni di cui al successivo art. 27, si conviene che il calcolo delle indennità di risoluzione sarà effettuato in base al precedente Accordo Nazionale (ANA 2003) per i periodi anteriori all’approvazione del presente Accordo; per l’applicazione delle percentuali previste dall’art.27 che segue, si terrà comunque conto dell’anzianità già maturata nell’ambito del rapporto agenziale.
In ragione di ciò e al fine di consentire agli agenti una compiuta conoscenza dei propri diritti in tema di indennità di risoluzione, entro 4 mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo, e cioè entro la data del…….., le imprese comunicheranno agli agenti in esercizio l’ammontare delle indennità di risoluzione sulle provvigioni ex art. 27 maturate alla data della sottoscrizione del presente accordo, secondo i criteri di calcolo previsti dall’Accordo nazionale 2003.
Il computo delle indennità spettanti, sulle provvigioni ai sensi dell’art. 27 , sarà il risultato della sommatoria delle indennità di risoluzione come sopra individuate, rivalutate in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo sino alla data di risoluzione del rapporto e di quelle maturande ai sensi dell’articolo 27 che segue.
ART. 26 Indennità in base agli incassi dei rami elencati all’articolo 24
I comma - All’agente che nell’ultimo esercizio o, in mancanza, negli ultimi 12
mesi di gestione abbia incassato complessivamente in tutti i rami esercitati, tra
quelli elencati all’art. 24, almeno euro 2.600,00 di premi, è corrisposta una indennità calcolata sull’ammontare complessivo dei premi incassati nei rami anzidetti negli anni interi di gestione, esclusa sempre la frazione di anno finale.
II comma – Se nel corso della gestione siano state effettuate riduzioni di portafoglio per le quali sia stata corrisposta l’indennità prevista dal III comma dell’art. 8 bis, l’ammontare complessivo dei premi incassati come sopra accertato sarà ridotto dell’entità degli incassai per i quali sia stata corrisposta la predetta indennità.
III comma – Xxxxx somma degli incassi come sopra accertata vengano applicate a scaglioni le seguenti aliquote:
Scaglioni Percentuali
a) fino a euro 87.700,00 1,25
b) da euro 87.701,00 a euro 251.400,00 0,90
c) oltre euro 251.400,00 0,45
IV comma – L’indennità del presente articolo è dovuta all’agente che abbia compiuto almeno due anni di gestione: per l’agente che abbia compiuto almeno un anno di gestione essa è dovuta nella misura del 75%.
ART. 27 – indennità in base alle provvigioni per i rami elencati all’art. 24.
I comma – A decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo, l’indennità spettante
all’agente sarà determinata sulle provvigioni complessivamente erogate per l’intera durata del rapporto agenziale.
II comma – La percentuale dovuta è pari all’8% delle provvigioni complessivamente spettanti all’agente nel corso dell’intero rapporto agenziale.
III comma – Ai fini del calcolo della presente indennità si intendono quali provvigioni, come previsto dall’art. 3, tutte le erogazioni effettuate in percentuale
sui premi delle polizze, sugli incrementi produttivi, sui rapporti tra premi e sinistri e/o tra premi nei singoli rami, nonché le incentivazioni .
ART. 28 - Indennità per il ramo Vita.
I comma – L’indennità per il ramo Vita viene commisurata al 4,50% delle provvigioni liquidate all’agente nel corso della gestione.
II comma – Per gli agenti, ai quali dall’impresa o da altre imprese del medesimo gruppo finanziario, siano stati conferiti incarichi anche per rami diversi dai rami vita e Capitalizzazione, ed in quanto essi abbiano compiuto almeno 3 anni di gestione, la precedente aliquota viene elevata:
- al 5%, qualora all’agente, nell’ultimo triennio, sia stato liquidato per provvigioni del ramo Vita più del 25% delle provvigioni liquidategli per gli altri rami nello stesso periodo;
- al 5,50% qualora all’agente sia stato liquidato nell’ultimo triennio più del 50% delle provvigioni liquidategli per gli altri rami nello stesso periodo: tuttavia, sugli importi di provvigioni vita, fino ad una media di euro 15.500,00 annui per tutta la durata della gestione, è da applicare l’aliquota del 6%.
III comma – Se nel corso della gestione siano state effettuate riduzioni di portafoglio per le quali sia stata corrisposta l’indennità prevista dal III comma dell’art. 8 bis, l’ammontare complessivo delle provvigioni liquidate all’agente nel corso della gestione sarà ridotto dell’entità delle provvigioni per le quali sia stata corrisposta la predetta indennità.
ART. 29 – Indennità per il ramo Capitalizzazione
I comma – L’indennità per il ramo Capitalizzazione viene commisurata:
- allo 0,50% delle provvigioni liquidate all’agente nei 20 anni di gestione anteriori allo scioglimento del contratto di agenzia;
- ed allo 0.25% delle provvigioni liquidate all’agente negli anni di gestione precedenti il ventennio.
II comma – Se nel corso della gestione siano state effettuate riduzioni di portafoglio per le quali sia stata corrisposta l’indennità prevista dal III comma dell’art. 8 bis, l’ammontare complessivo delle provvigioni per le quali sia stata corrisposta la predetta indennità.
ART.30 – Indennità per il ramo Bestiame
I comma – L’indennità per il ramo Bestiame viene commisurata:
- al 2% delle provvigioni liquidate all’agente nei 20 anni di gestione anteriori alo scioglimento del contratto di agenzia;
- all’1% delle provvigioni liquidate all’agente negli anni di gestione precedenti il ventennio.
II comma – Se nel corso della gestione siano state effettuate riduzioni di portafoglio per le quali sia stata corrisposta l’indennità prevista dal III comma dell’art.8 bis, l’ammontare complessivo delle provvigioni liquidate all’agente nel corso della gestione sarà ridotto dell’entità delle provvigioni per le quali sia stata corrisposta la predetta indennità.
ART.31 – Indennità per il ramo Grandine
I comma – L’indennità relativa al ramo Grandine viene calcolata applicando sulle provvigioni liquidate all’agente nel corso della gestione:
- fino a euro 11.700,00 di provvigioni, l’aliquota del 3%
- su quanto eccede euro 11.700,00, l’aliquota dell’1,50%.
II comma – Se nel corso della gestione siano state effettuate riduzioni di portafoglio per le quali sia stata corrisposta l’indennità prevista dal III comma dell’art.8 bis, l’ammontare complessivo delle provvigioni per le quali sia stata corrisposta la predetta indennità.
ART.32 – Indennità per i rischi Trasporti
I comma – L’indennità relativa ai rischi Trasporti terrestri, marittimi, lacustri, fluviali ed aereonautici (questi ultimi compresa la responsabilità del vettore) viene commisurata all’1% delle provvigioni su affari merci (esclusi quindi i “corpi”) liquidate all’agente nel corso della gestione.
II comma – Se nel corso della gestione siano state effettuate riduzioni di portafoglio per le quali sia stata corrisposta l’indennità prevista dal III comma dell’art.8 bis, l’ammontare complessivo delle provvigioni liquidate all’agente nel corso della gestione sarà ridotto dell’entità delle provvigioni per le quali sia stata corrisposta la predetta indennità.
ART.33 – Indennità per i rami non previsti ai precedenti articoli
I comma – L’indennità per i rami non previsti ai precedenti articoli da 24 a 32, viene calcolata applicando sulle provvigioni liquidate all’agente nel corso della gestione:
- fino a euro 11.700,00 di provvigioni, l’aliquota del 3%
- su quanto eccede euro 11.700,00 , l’aliquota del 2%
II comma – Se nel corso della gestione siano state effettuate riduzioni di portafoglio per le quali sia stata corrisposta l’indennità prevista dal III comma dell’art.8 bis, l’ammontare complessivo delle provvigioni liquidate all’agente nel corso della gestione sarà ridotto dell’entità delle provvigioni per le quali sia stata corrisposta la predetta indennità.
ART. 34 – Comunicazione delle indennità di risoluzione e pagamento delle stesse.
I comma – Entro il 31 marzo di ogni esercizio, l’impresa preponente comunicherà all’agenzia il conteggio delle indennità di risoluzione maturate al 31 dicembre dell’anno precedente ai sensi degli artt. da 24 a 33.
II comma – In caso di scioglimento del rapporto, il conteggio aggiornato delle indennità di risoluzione sarà trasmesso all’agente o ai suoi eredi entro 30 giorni dalla data della cessazione del rapporto agenziale.
III comma – Trascorsi 15 giorni dalla data della predetta comunicazione sempre che l’agente abbia regolato il saldo dei premi incassati per conto dell’impresa, quest’ultima provvede al pagamento del 70% delle indennità di risoluzione; il residuo 30% sarà corrisposto entro i successivi 12 mesi maggiorato degli interessi legali.
Qualora l’agente intenda ottenere l’immediata corresponsione dell’intera indennità di risoluzione, dovrà depositare presso l’impresa una cauzione in forma di fideiussione bancaria o assicurativa per la durata di 12 mesi, a garanzia delle obbligazioni assunte nel rapporto agenziale, per un importo pari al 30% dell’intera indennità.
IV comma – All’Agente che comunichi per iscritto all’impresa nel termine di cui al secondo comma la volontà di continuare ad operare con piena libertà nei confronti degli assicurati presso l’impresa, con facoltà di rivolgere agli stessi comunicazioni commerciali ed inerenti l’attività assicurativa, sarà dovuta, oltre alla quota iniziale del 70 % delle indennità di risoluzione, una quota residua pari al 10 % delle indennità medesime, in luogo di quella del 30 % indicata nel precedente III comma
V comma – L’impresa ha diritto di trattenere dal pagamento delle indennità di risoluzione i saldi dei premi incassati e non corrisposti dall’agente.
ART. 35 – Agenzie gestite da più agenti; attribuzione delle indennità.
I comma – Nonostante il carattere congiunto dell’incarico coagenziale, lo scioglimento del contratto di agenzia nei confronti di uno o di alcuni dei coagenti non è si per sé causa di scioglimento nei confronti dell’altro o degli altri coagenti, i quali conservano a tutti gli effetti l’anzianità di gestione maturata.
II comma – Nell’ipotesi prevista dal I comma, l’intera agenzia verrà provvisoriamente gestita dallo o dagli agenti rimasti in carica, fino alla nomina da parte dell’impresa del nuovo o dei nuovi coagenti ovvero fino all’affidamento da parte dell’impresa stessa dell’intera agenzia al solo o ai soli agenti rimasti in carica.
III comma – Nel caso in cui l’agente o gli agenti rimasti in carica comunichino di non essere d’accordo sul nuovo o sui nuovi coagenti o sulle modalità dell’inserimento – salvo che l’impresa decida, ravvisandone i presupposti , di suddividere la zona agenziale in modo che all’agente o agli agenti rimasti in carica sia affidata un’agenzia sostanzialmente corrispondente all’originaria quota di interessenza dell’agenzia preesistente e l’agente o gli agenti rimasti in carica accettino tale affidamento – il loro contratto si risolve con diritto al trattamento di cui all’art. 13, III comma e successivi e agli articoli da 25 a 33, nonché ad una somma aggiuntiva pari al 40% di quella calcolata per l’agenzia sulla base dello schema di riferimento e disciplina di cui all’art. 12 A, con il limite minimo di € 10.000,00.
IV comma – L’agente o gli agenti rimasti in carica, all’atto dell’inserimento del nuovo o dei nuovi coagenti ovvero all’atto dell’affidamento a loro dell’intera agenzia, potranno ottenere l’immediata corresponsione delle indennità di cui agli artt. da 25 a 33, nel qual caso si considera iniziato nei loro confronti un rapporto nuovo a tutti gli effetti.
V comma- il conteggio delle indennità spettanti ai coagenti viene effettuato cumulativamente per l’intera agenzia, salvo l’eventuale necessità di calcolo separati in relazione alla diversa durata di gestione o al diverso titolo di ciascun coagente.
VI comma – L’attribuzione delle indennità o loro parti, come sopra calcolate, viene effettuata distintamente per ciascun coagente, in ragione dei rispettivi diritti, tenuto conto dell’anzianità di gestione, del titolo e dell’interessenza dei singoli coagenti ai proventi agenziali. Tale interessenza si considera sempre uguale, salvo diversa dichiarazione coeva al contratto di agenzia o diversa dichiarazione successiva espressamente accettata dall’impresa.
ART. 36 – Variazione del numero dei titolari dell’agenzia
I comma – L’affiancamento di uno o più coagenti all’agente o agli agenti in carica non può essere attuato senza il consenso dello stesso o degli stessi agenti in carica.
II comma – Qualora l’agente o gli agenti in carica acconsentano all’affiancamento, conserveranno la loro anzianità. Essi peraltro potranno ottenere l’immediata corresponsione dell’indennità di cui agli artt. da 24 a 33, nel qual caso si considera iniziato anche nei loro confronti un rapporto nuovo a tutti gli effetti.
NOTA A VERBALE (ART.36)
ANIA e SNA si danno reciprocamente atto che la ricostituzione del precedente rapporto di coagenzia non comporta l’applicazione dell’art.36 ma rientra nelle previsioni dell’art.35.
ART. 37 – Importo spettante all’impresa su portafoglio affidato
I comma – E’ riconosciuto all’impresa il diritto di percepire dall’agente subentrante un importo pari al 70% delle provvigioni di una annualità relative al portafoglio affidato, calcolato sulla base delle aliquote provvigionali riconosciute all’agente subentrante.
L’ammontare dell’importo predetto, dovrà essere espressamente comunicato e accettato dall’agente subentrante, al momento del conferimento dell’incarico agenziale, per poter essere poi richiesto all’agente stesso.
II comma – L’importo come sopra determinato sarà oggetto di revisione tra le parti nel secondo e nel terzo esercizio successivo all’affidamento dell’incarico agenziale.
Qualora il portafoglio inizialmente affidato si riduca nel secondo e terzo esercizio successivo all’affidamento dell’agenzia, l’agente avrà diritto ad una riduzione dell’importo sulla durata residua, nella stessa proporzione esistente tra le
provvigioni iniziali e quelle liquidate nel secondo e nel terzo esercizio, con esclusione della nuova produzione realizzata dall’agente.
Qualora dopo il terzo esercizio intervengano riduzioni di portafoglio in base agli artt. 8 e 8bis, l’importo delle rate residue ancora dovute sarà ridotto nella stessa proporzione esistente tra le provvigioni erogate nel terzo esercizio e quelle da erogarsi dopo le riduzioni del portafoglio.
III comma – L’importo iniziale oppure quello successivamente ridotto, sarà pagato dall’Agente in 20 anni con l’applicazione degli interessi legali , secondo un piano di rateazione che, in base all’accordo delle parti, potrà prevedere singole rate annuali, semestrali, oppure mensili. Il versamento dell’importo viene effettuato in rate uguali e anticipate, comprensive degli interessi legali.
IV comma – in caso di scioglimento del contratto di agenzia, l’agente e i suoi eredi sono esonerati dal pagamento delle rate residue non ancora scadute. Essi hanno diritto alla restituzione di tanti dodicesimi delle rate pagate e relative all’anno di gestione in corso allo scioglimento del rapporto.
ART. 38 – Norma transitoria relativa alla rivalsa ex ANA 2003.
Tutte le rivalse ed i piani di rivalsa in corso ai sensi dell’ANA 2003 all’entrata in vigore del presente Accordo Nazionale, proseguiranno sino al loro esaurimento. Si conviene che le rivalse in corso ed i relativi piani saranno ridotti nella misura forfettariamente qui determinata del 20% e il tasso di interesse applicato sul capitale residuo sarà quello degli interessi legali vigenti all’entrata in vigore dell’accordo.
ART. 38 bis – Cassa di previdenza e Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione
I comma – La Convenzione Nazionale per le Casse di Previdenza Agenti del 24.6.1953 e successive modifiche viene conservata con le modifiche e le norme stabilite dall’apposita convenzione e successive modifiche.
Il Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione istituito con atto costitutivo del 29 novembre 1975 è applicato a tutti i destinatari del presente Accordo e viene conservato con le modifiche e le norme stabilite dall’apposito Statuto e Regolamento.
I trattamenti previdenziali stabiliti dalla Convenzione Nazionale per le Casse di Previdenza Agenti 24.6.1953 e successive modifiche e quelli relativi al Fondo Pensione Agenti istituito con atto costitutivo del 29.11.1975, non sono derogabili se non a favore degli agenti.
II comma – Le modifiche e le maggiorazioni di cui al terzo protocollo d’intesa allegato al presente Accordo , si applicano a tutti gli agenti.
III comma – Salvo che sia stato diversamente pattuito, gli incrementi di contribuzione eventualmente già previsti in sede aziendale sono assorbiti, fino a concorrenza, dagli aumenti contributivi previsti dal terzo protocollo d’intesa allegato al presente Accordo.
E’ fatta salva la possibilità di concordare, l’adozione di una specifica disciplina aziendale migliorativa di quella di cui al terzo protocollo d’intesa allegato al presente Accordo.
ART.39 – Rinvio alle norme di Legge
Per quanto non sia regolato dal presente Accordo o dagli atti indicati all’art. 2, II comma, valgono, fermo l’art. 1753 cod. civ., le norme del codice civile sul contratto di agenzia e ogni altra norma di legge.
ART. 40 – Trattamenti in atto – adeguamento.
I comma – I trattamenti in atto complessivamente considerati non devono essere, per le materie regolate dal presente Accordo, meno favorevoli per l’agente rispetto al
trattamento complessivo previsto dall’Accordo stesso e vanno pertanto adeguati; tuttavia restano validi i trattamenti in essere che risultino più favorevoli all’agente, rispetto al presente accordo.
ART. 41 –Decorrenza e durata.
I comma - Il presente Accordo decorre dalla data del… e scadrà dopo quattro anni di vigenza, alla data del….
II comma - L’Accordo si rinnoverà tacitamente per un ulteriore periodo di quattro anni e cosi di seguito, a meno di disdetta da inviarsi dall’una all’altra parte, con un preavviso minimo di 360 giorni.
In ogni caso, fino alla sua sostituzione con un successivo accordo nazionale, il presente Accordo continuerà ad essere applicato anche per i periodi successivi alla sua scadenza e/o disdetta.