AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL
AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL
Xxx Xxx Xxxxx Xxxxxxx, x. 00 00000 XXXXXXX (XX)
DISCIPLINARE DI GARA
PER L’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI PER IL SERVIZIO DI ATTIVITA’ DI INGEGNERIA, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI PER RETI E IMPIANTI GAS AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 54 D.LGS 50/2016 E SMI
CIG 7165682BD7
DISCIPLINARE DI GARA
premessa
Il presente Disciplinare di Gara regola e disciplina una gara per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per l’affidamento del servizio di attività di ingegneria, direzione lavori e collaudi per reti e impianti gas.
Ad esecuzione di quanto previsto dalla delibera del CDA in data 25.07.2017 viene indetta la seguente gara d’appalto.
Ai sensi dell’art. 73 D.Lgs. n. 50/2016, il Bando di gara è stato inviato all’ufficio pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 28.07.2017,
La documentazione ufficiale di gara, il bando, il disciplinare e suoi allegati sono disponibili secondo le modalità indicate nel presente disciplinare.
1 STAZIONE APPALTANTE
AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL, Xxx Xxx Xxxxx Xxxxxxx, x. 00, XXX 00000 Xxxxxxx (XX), tel. 0331/540223, fax 0331/594287, mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
2 OGGETTO DELLA GARA
Ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e smi, costituisce oggetto della presente gara la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per l’affidamento del servizio di attività di ingegneria, direzione lavori e collaudi per reti e impianti gas per la durata di 4 anni.
3 IMPORTO DEI LAVORI E CATEGORIE E IMPORTO A BASE DI GARA DEI SERVIZI OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA
L’importo complessivo stimato dell’accordo quadro è pari ad Euro 1.000.000,00 per le prestazioni indicate nell’allegato prezzario.
Il calcolo delle spese di progettazione di cui all’allegato prezzario è stato effettuato prendendo in considerazione il DM 17.6.2016.
La base di gara soggetta a sconto delle prestazioni oggetto della presente procedura di accordo quadro è stabilita nei singoli prezzi riportati nell’allegato Prezziario. Nello stesso sono indicate le classi e le categorie dei lavori oggetto dei servizi previsti nell’accordo quadro oggetto della presente procedura.
4 PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/16 e smi con il criterio di selezione dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
Le prestazioni sono previste a misura così come esplicitamente indicato nel capitolato descrittivo e prestazionale a cui si demanda.
Saranno ammesse solo offerte in ribasso sui prezzi di listino indicati nel Prezziario. Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate o basate sui singoli prezzi. Non sono ammesse offerte pari alla base di gara o in aumento.
Gli sconti praticati costituiranno lo sconto minimo da cui l’operatore economico deve effettuare i rilanci nelle gare di appalto specifico derivanti dall’accordo quadro come meglio specificato agli artt. 1 e 6 del Capitolato.
Nella formulazione delle offerte percentuali si accetteranno proposte contenenti cifre con due decimali.
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante, sulla base dei criteri e sotto criteri di valutazione e relativi pesi e sotto pesi indicati nel presente disciplinare di gara mediante il metodo aggregativo compensatore.
La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicate nel seguito del presente Disciplinare.
Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell’offerta tecnica, economica e tempo, è costituito da 100 punti, suddivisi tra gli elementi di seguito indicati:
ELEMENTO | PUNTEGGIO MASSIMO | |
A | OFFERTA ECONOMICA | 20 |
A.1 | Sconto percentuale sul prezzario posto a base di gara | 20 |
B | OFFERTA TECNICA | 80 |
B.1 | Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo VI e dal DM tariffe | 50 |
B.2 | Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico | 30 |
TOTALE | 100 |
L'Accordo quadro sarà siglato con numero TRE operatori economici, ha per oggetto i servizi e prestazioni meglio precisate nel Capitolato per la durata di 4 anni, con possibilità di proroga come disciplinata nel Capitolato descrittivo e prestazionale.
Verranno dichiarati aggiudicatari dell’accordo quadro in numero tre concorrenti che avranno ottenuto il punteggio complessivo più elevato in sede di gara. Nel caso alla gara di accordo quadro partecipino meno di tre operatori economici l’Azienda potrà siglare l’accordo con l’operatore o gli operatori ammessi e che hanno formulato offerta valida.
5 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 50/16 e smi, nonché i concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui alla normativa vigente in possesso dei requisiti indicati nel presente Disciplinare di Gara.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE ovvero di partecipare in forma individuale e contemporaneamente in forma associata o consorziata.
È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto indicato nell’art. 48 del D.Lvo n. 50/16 e smi
6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
6.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Sono ammessi i soggetti indicati dall’art. 46, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, in possesso dei requisiti indicati nel presente disciplinare.
Nei confronti dei partecipanti alla gara non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16.
A tal fine, i concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione dalla gara, dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attestanti il possesso dei predetti requisiti richiesti, con le modalità, le forme e i contenuti previsti nei successivi articoli del presente Disciplinare di gara.
6.2 REQUISITI DI XXXXXXXX’ PROFESSIONALE E DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA
A) requisiti di idoneità professionale:
1. indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, iscrizione nell’Albo dell’ordine professionale per i progettisti che svolgono l’incarico e abilitazione per l’espletamento delle funzioni di coordinatore per la sicurezza di cui al D.Lgs. 9.4.2008 n. 81;
2. Possesso dei requisiti prescritti dall’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e smi per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
3. se trattasi di società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili, iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), per le attività oggetto della presente gara;
4. se trattasi di società cooperativa, certificato di iscrizione nell’Albo nazionale delle società cooperative, presso il Ministero delle attività produttive, ora dello Sviluppo Economico, o equipollente se trattasi di un concorrente appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia;
5. le società di professionisti devono possedere i requisiti di cui all’art. 2 del DM 2.12.2016, n. 263;
6. le società di ingegneria devono possedere i requisiti di cui all’art. 3 del DM 2.12.2016, n. 263.
B) requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa
I concorrenti, ai sensi dell’art. 83 del D.Lvo n. 50/16 e smi devono essere in possesso dei seguenti requisiti speciali minimi di qualificazione che saranno dichiarati, in conformità agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando preferibilmente l’apposito Modello B, e precisamente: (per i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionali del progettista qualificato):
1. Avere un fatturato globale per servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori, espletati nei migliori tre anni dell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per un importo pari euro 1.000.000,00.
2. Avere espletato negli ultimi dieci anni servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (sotto elencate), individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e indicato nel seguente prospetto:
CLASSE DM 17.6.2016 | CLASSE E CATEGORIA D.M n.143/1949 | IMPORTO LAVORI RICHIESTO |
D.04 | VIII | 1.000.000 |
(NB: è ammessa anche la classe IA.01 del DM 17.6.2016 solo per impianti gas per una percentuale massima del 40%)
3. Avere svolto negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, due servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,4 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, come indicato nel quadro sottostante:
CLASSE DM 17.6.2016 | CLASSE E CATEGORIA D.M n.143/1949 | IMPORTO LAVORI RICHIESTO |
D.04 | VIII | 400.000 |
(NB: è ammessa anche la classe IA.01 del DM 17.6.2016 solo per impianti gas per una percentuale massima del 40%)
4. per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), pari ad almeno: 1 figura CSP/CSE, 1 collaudatore, 1 topografo, 1 ingegnere progettista, 2 tecnici di cantiere con titolo di studio di geometra/perito o superiore;
5. per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, pari ad almeno: 1 figura CSP/CSE, 1 collaudatore, 1 topografo, 1 ingegnere progettista, 2 tecnici di cantiere con titolo di studio di geometra/perito o superiore, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti;
6. Essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa contro i rischi professionali.
N.B.: I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo della progettazione la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, già in fase di gara prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il
certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.
STRUTTURA OPERATIVA
Le attività oggetto dell’accordo quadro dovranno essere espletate da professionisti iscritti in appositi albi, previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale. Per lo svolgimento del servizio in oggetto si stima che il personale tecnico occorrente sia minimo di 6 unità. In particolare, la struttura operativa, indicata in sede di offerta dal progettista qualificato, dovrà essere costituita da almeno le n.6 seguenti figure professionali: (MODELLO C2)
1 figura CSP/CSE, 1 collaudatore, 1 topografo, 1 ingegnere progettista, 2 tecnici di cantiere con titolo di studio di geometra/perito o superiore.
Il soggetto indicato nella struttura operativa potrà essere componente di un raggruppamento temporaneo ovvero professionista in organico alla struttura del concorrente, con status di dipendente, socio attivo, consulente su base annua.
La proposta della Struttura Operativa da parte del progettista qualificato dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione:
− dal rappresentante legale, nel caso di singolo operatore economico;
− dal rappresentante legale dell’operatore economico capogruppo, nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE costituiti;
− dai Rappresentanti Legali di tutti gli operatori economici raggruppati nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE costituendi;
− dal rappresentante legale, nel caso di Xxxxxxxxx Xxxxxxx;
− da ciascun socio ovvero dal rappresentante legale che dichiari di averne i poteri, nel caso di Studio Associato.
Ai sensi dell’art. 46, c. 2 del D.Lvo n. 50/16 e smi le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.
7 ACQUISIZIONE DOCUMENTI
7.1 Documentazione di gara
I Documenti di gara di accordo quadro sono visionabili e scaricabili dal sito internet della stazione appaltante all’indirizzo xxx.xxxx.xx nella sezione “bandi e concorsi”; sono altresì liberamente visionabili previo appuntamento telefonico col RUP o suo collaboratore al numero 0331884817 oppure xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
0 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Gli interessati, purché in possesso dei requisiti soggettivi, di ordine generale e professionale di cui al presente disciplinare, potranno partecipare alla procedura aperta facendo pervenire a mezzo raccomandata del Servizio Postale o servizio di posta celere o corriere, o tramite
consegna a mano entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 26 settembre 2017 in apposito plico chiuso, contenente tutta la documentazione di gara elencata nel presente disciplinare. La mancanza di uno o più di detti documenti o la non conformità a quanto richiesto, comporterà l’esclusione dalla gara, fatto salvo le ipotesi di regolarizzazione previste dalla vigente disciplina.
L’offerta dovrà essere corredata della documentazione di seguito meglio indicata e dovrà essere racchiusa, sempre a pena di esclusione, in un unico plico chiuso, di seguito denominato “Plico Generale”, sigillato su tutti i lembi di apertura/chiusura (anche se pre-incollati dal fabbricante) con ceralacca o con nastro adesivo e/o con strumenti equivalenti, idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, controfirmato su tutti i lembi anzidetti e non trasparente (in modo che non ne sia conoscibile il contenuto).
Si precisa che per “sigillo” si intende una qualsiasi impronta o segno (sia impronta impressa su materiale plastico, come ceralacca o piombo, sia striscia incollata sui lembi di chiusura con firme) tale da confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto.
Il predetto Plico Generale potrà essere recapitato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato del concorrente, nel termine perentorio sopra indicato, presso il seguente indirizzo:
AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL
Via Per Busto Arsizio, n. 53 20025 LEGNANO (MI)
Al fine di verificare il rispetto del termine perentorio sopra indicato farà fede unicamente il timbro a data apposto sul plico dall’Ufficio Protocollo Generale della stazione appaltante. Il recapito tempestivo del predetto plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove, per disguidi postali o di altra natura e/o per qualsiasi altra ragione, il plico non pervenga, entro il termine perentorio di scadenza sopra indicato, all’indirizzo di destinazione. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo, ai fini del rispetto del termine sopra indicato, la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. Ad avvenuta scadenza del termine perentorio sopra indicato, pertanto, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di altra offerta in precedenza eventualmente inviata nel termine.
Il predetto plico generale, collazionato con le modalità sopra e di seguito descritte, dovrà recare all’esterno, a pena di esclusione, l’esatta indicazione dell’oggetto dell’offerta, mediante trascrizione della seguente dicitura:
“OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI PER IL SERVIZIO DI ATTIVITA’ DI INGEGNERIA, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI PER RETI E IMPIANTI GAS - NON APRIRE”.
Sempre sulla parte esterna del plico generale, a pena di esclusione ed al fine della esatta individuazione della provenienza delle offerte, dovranno essere chiaramente riportati i dati identificativi del concorrente (l’esatta ragione sociale, indirizzo e il codice fiscale/partita
I.V.A. numero di telefono, fax, mail, PEC).
Al fine dell’identificazione della provenienza del plico, in ipotesi di R.T.I. o Consorzi o GEIE, costituiti o costituendi, o altre forme associative di partecipazione, di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, dovranno, invece, essere osservate, sempre a pena di esclusione, le seguenti modalità di collazione dell’offerta:
il plico dovrà riportare all’esterno l’intestazione (timbro e/o l’esatta ragione sociale o denominazione):
1. Dell’operatore mandatario o di uno degli operatori mandanti in caso di R.T.I. costituito o costituendo, o di uno degli operatori che partecipano congiuntamente in caso di consorzi costituendi; del Consorzio, in caso di Consorzio;
2. delle indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale di tutti gli operatori economici raggruppati e raggruppandi.
Il plico generale, debitamente sigillato a pena di esclusione dovrà contenere:
- busta “A documentazione amministrativa” (contenente tutta la documentazione amministrativa secondo le indicazioni del presente disciplinare);
- busta “B offerta tecnica” (contenente tutta la documentazione secondo le indicazioni del presente disciplinare);
- busta “C Offerta economica” (contenente tutta la documentazione secondo le indicazioni del presente disciplinare);
Al fine dell’identificazione della provenienza dei plichi A, B e C anche questi ultimi dovranno recare oltre l’oggetto, il timbro dell’offerente e/o l’esatta e completa ragione sociale o denominazione (in caso di R.T.I. Consorzi o altre forme associative di cui all’art. 46, dovranno essere rispettate le medesime modalità di indicazione sopra indicate con riferimento al plico generale).
I Plichi A, B e C. Regole di collazione e contenuto degli stessi.
Il plico generale, a pena di esclusione, dovrà contenere a sua volta tre plichi contenenti ciascuno la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica- tempi di esecuzione, racchiuse rispettivamente, sempre a pena di esclusione, in n. 3 (tre) plichi distinti e separati denominati “A documentazione amministrativa”, “B offerta tecnica” e “C Offerta economica”, anch’essi chiusi, sigillati su tutti i lembi di apertura/chiusura (anche se pre- incollati dal fabbricante) con ceralacca o con nastro adesivo e/o con strumenti equivalenti, idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, controfirmati in tutti i lembi anzidetti e non trasparenti (in modo che non ne sia conoscibile il contenuto).
Si precisa, inoltre, che la documentazione da produrre per la partecipazione alla presente procedura dovrà essere redatta in lingua italiana. In ipotesi di documentazione redatta in lingua diversa dall’italiano dovrà essere prodotta anche la relativa traduzione giurata.
9 CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Xxxx l’esclusione dalla gara e fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, il plico “A” dovrà contenere la documentazione indicata nel presente disciplinare di gara. Il concorrente dovrà inserire nella busta A un elenco della documentazione amministrativa prodotta per la partecipazione alla gara.
Le dichiarazioni prodotte comprovano il possesso dei requisiti di ammissione e sostituiscono ciascuna le relative certificazioni. Resta salva la facoltà per i soggetti partecipanti di omettere le dichiarazioni che siano comprovate mediante la produzione di idonea documentazione, in originale o in copia autenticata, ai sensi degli artt. 18, 19 e 19 bis del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Tutte le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, devono essere accompagnate, a pena di esclusione, da fotocopia di documento d’identità del dichiarante.
9.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta.
A pena di esclusione, l’offerta deve essere corredata dalle dichiarazioni previste dal presente disciplinare, redatte in lingua italiana, utilizzando preferibilmente i Modelli predisposti dalla stazione appaltante e allegati al presente Disciplinare di gara.
L’istanza di partecipazione (Modello A) e tutte le dichiarazioni a corredo dell’offerta – che dovranno riportare l’oggetto della gara - saranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e accompagnate da copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante (ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documento idoneo equivalente, rilasciato secondo la legislazione dello Stato di appartenenza). Si precisa che qualora il documento di riconoscimento del dichiarante non fosse in corso di validità, la copia fotostatica dello stesso dovrà recare, in calce, la dichiarazione da parte del dichiarante medesimo che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio, ai sensi dell’art. 45, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000 e smi.
Nel caso di operatore economico costituito da soggetti riuniti o associati, l’istanza di partecipazione dovrà essere presentata dal legale rappresentante dell’A.T.I., Consorzio ordinario o GEIE costituita mentre le dichiarazioni sostitutive concernenti l’insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti dovranno essere presentate – a pena di esclusione - dal rappresentante legale di ciascun soggetto che costituisce l’A.T.I., Consorzio ordinario o GEIE.
Nel caso di operatori economici costituiti da soggetti da riunirsi o associarsi, l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive devono essere prodotte – a pena di esclusione - dal legale rappresentante di ciascun soggetto che costituirà l’associazione temporanea o il consorzio ordinario o il GEIE.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 46, c. 1, lett. f), del D.lgs. n. 50/2016 e smi, l’istanza di partecipazione dovrà essere presentata dal legale rappresentante del consorzio mentre le dichiarazioni sostitutive concernenti l’insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti dovranno essere presentate dal rappresentante legale del consorzio e dal rappresentante legale di ciascuna società consorziata (utilizzando preferibilmente gli appositi modelli allegati).
A pena di esclusione dalla gara, il rappresentante legale del soggetto concorrente (come precisato nel presente disciplinare di gara) o un suo procuratore sottoscrive la domanda di partecipazione (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello A), e rende le dichiarazioni di seguito indicate:
I. Forma di partecipazione:
Dichiarazione in ordine alla forma di partecipazione alla gara come operatore singolo ovvero in forma di costituita/costituenda A.T.I. / GEIE / Consorzio.
9.2 POSSESSO REQUISITI DI ORDINE GENERALE
A pena di esclusione, fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, il rappresentante legale del progettista qualificato o un suo procuratore sottoscrive le dichiarazioni sostitutive (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello B), indicando:
• I. Iscrizione in registri
- Iscrizione ordine professionale (solo per libero professionista);
- Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. (per gli operatori economici con sede in altro Stato indicare il competente albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza per la seguente) indicando attività numero di iscrizione, data, durata, termine, forma giuridica e iscritti con tipo di carica;
• II. Insussistenza in capo all’operatore economico delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.
Dichiarazione(preferibilmente utilizzando i modelli B e C):
• Di non aver riportato la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore
nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all'articolo 2635 del codice civile;
bbis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
• Di non avere cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6.9.2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
• Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
• Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
• Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonchè agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del codice appalti;
• Di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 110 del D.Lvo n. 50/16;
• Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
• Che la partecipazione dell'operatore economico non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, c. 2 del D.Lvo n. 50/2016 non diversamente risolvibile;
• Di non essere stato coinvolto nella preparazione della procedura di gara e pertanto di non aver creato una distorsione della concorrenza che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
• Di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
• che la ditta non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
• che la ditta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
• Che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo
durante il quale perdura l'iscrizione;
• Che l'operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
• Di essere in regola con l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
• che l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, non
risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo xxxxx, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
• Che nel caso di sentenze a carico per i reati dell’art. 80, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016 e smi, che hanno comportato l’applicazione della pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le
singole fattispecie di reato, o al comma 5, è stato risarcito o ci si è impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, come risulta dalla documentazione allegata alla dichiarazione.
• che la propria partecipazione alla gara non comporta violazione dei divieti di cui all’art. 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (presenze in altra forma alla gara).
• III. Cessazioni dalle cariche.
− Dichiarazione in ordine all’insussistenza di soggetti cessati dalla carica ovvero in ordine all’insussistenza nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando di gara, di alcuna delle ipotesi previste dall’art. 80, comma 1, del Codice dei Contratti;
Ovvero
− Dichiarazione in ordine alla completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di cui l’operatore economico fornisce dimostrazione (da allegarsi).
La dissociazione non è necessaria quando il reato e stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
La dichiarazione in ordine alla insussistenza di alcuna delle ipotesi previste dall’art. 80, c. 1, del Codice dei Contratti, può essere resa personalmente da ciascuno dei soggetti cessati (utilizzando preferibilmente il Modello C1) oppure in caso di impossibilità, dal legale rappresentante dell’operatore economico, utilizzando preferibilmente il Modello B). Resta in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 178 c.p. e dell’art. 445, comma 2, del c.p.p..
Devono essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione e di vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, del direttore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, cessati dalla carica nell'anno anzidetto.
Si precisa che - a pena di esclusione – il dichiarante dovrà indicare ogni eventuale sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. anche nel caso in cui sia intervenuto il “beneficio della non menzione”.
Ai fini del comma 1, dell’articolo 80, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (art. 80, c. 3, Codice dei Contratti).
• IV. Osservanza contratti di lavoro
1. Dichiarazione in ordine alla regolarità degli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, ai sensi della Legge n. 266/2002 e secondo la legislazione vigente, con indicazione delle posizioni previdenziali e assicurative;
2. Dichiarazione in ordine all’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, con indicazione della relativa categoria, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
• V. Situazioni di controllo e/o collegamento
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80, c. 5, lett. m), del D.Lgs. n. 50/2016 e smi i concorrenti presentano alternativamente:
a. dichiarazione che l'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Ovvero
b. Indicazione di situazioni di controllo ex art. 2359 cod. civ. con altri operatori economici (anche estranei alla procedura di gara) e:
• Dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
• Dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
Successivamente all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica degli operatori ammessi, la Commissione di gara, procederà alla verifica e all’esclusione dei concorrenti per i quali accertasse, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
• VI. Trattamento dati
Dichiarazione in ordine all’informativa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
• VII. Autorizzazione in caso di accesso agli atti
L’operatore, ai sensi della L. 241/90 e smi e dell’art. 53 del D.Lvo n. 50/16 autorizza la stazione appaltante a consentire l’accesso agli di gara presentati agli altri concorrenti che ne facciano legittima richiesta.
• VIII. Altre informazioni
L’operatore economico dovrà altresì dichiarare:
• di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ed ii., a pena di nullità assoluta del contratto.
• ai sensi dell’art. 53, c. 16 ter del D.Lvo n. 165/01 e smi come introdotto dall’art. 1 della
L. 190/2012 di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della
stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara.
• di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici;
9.3 DICHIARAZIONI PERSONALI PROGETTISTA
A pena di esclusione, fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, ciascuno dei soggetti indicati nel presente articolo, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, deve dichiarare specificamente, utilizzando preferibilmente il Modello C:
A) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati:
a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291- quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all'articolo 2635 del codice civile;
bbis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
E CHE nel caso di sentenze a carico per i reati dell’art. 80, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016, che hanno comportato l’applicazione della pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è stato risarcito o ci si è impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, come risulta dalla documentazione che si allegherà alla dichiarazione
B) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza.
C) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare pubbliche di appalto e concessione;
D) anche in assenza nei suoi confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto- legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo xxxxx, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità Nazionale Anticorruzione, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.
Si precisa che – a pena di esclusione – il dichiarante dovrà indicare ogni eventuale sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. anche nel caso in cui sia intervenuto il “beneficio della non menzione”.
Ai fini del comma 1, dell’articolo 80, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (art. 80, c. 3, Codice dei Contratti).
Si precisa che - a pena di esclusione - le suddette dichiarazioni di cui ai punti da A) a D), devono essere rese dai soggetti di seguito indicati: del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione e di vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, del direttore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
A pena di esclusione, le dichiarazioni di cui sopra, devono essere rese, nel caso di concorrenti costituiti da operatori economici riuniti o associati o da riunirsi o associarsi/consorzio ordinario/GEIE, da parte dei medesimi soggetti che figurano nella compagine di ciascun offerente che costituisce o che costituirà l’associazione, rete di impresa o il consorzio.
9.4 DICHIARAZIONI PROGETTISTA SUI REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE E DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA
Dichiarazione, in conformità agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando preferibilmente l’apposito Modello B sul possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa richiesti dal presente disciplinare.
9.5 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI, GEIE (ART. 46, C. 1 LETT. E) ED F) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI)
In caso di raggruppamento temporaneo, a pena di esclusione dovranno essere prodotte le seguenti dichiarazioni (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello D):
1. dichiarazione di voler partecipare alla gara in Associazione Temporanea di operatori economici/Consorzio ordinario/GEIE, ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. e) ed f) del Codice dei Contratti;
2. espressa dichiarazione di impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
3. indicazione dell’operatore economico nominato Mandatario/Capogruppo;
4. dichiarazione delle percentuali di partecipazione all’A.T.I. di tutti i componenti, compatibili con i requisiti dagli stessi posseduti e con espresso riferimento alle prestazioni di servizi previste nel presente bando di gara, anche al fine della verifica dei singoli requisiti di capacità per la rispettiva partecipazione;
5. SOLO per il progettista qualificato, di cui all’art. 46, c. 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016, dati identificativi del “GIOVANE PROFESSIONISTA – CO-PROGETTISTA ABILITATO DA MENO DI 5 ANNI”, ex artt. 24, c. 5 del D.lvo n. 50/16;
In caso di concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all’art. 2602 del codice civile o da un GEIE (costituito prima della gara), pena
l’esclusione dalla gara, la capogruppo dovrà inoltre presentare, a corredo dell’offerta la seguente documentazione:
− scrittura privata autenticata da un notaio con la quale è stata costituita l’associazione temporanea/consorzio/GEIE di operatori economici e con cui è stato conferito il mandato collettivo speciale irrevocabile dagli altri operatori economici riuniti alla capogruppo; nell’atto costitutivo dovranno essere indicate le percentuali di partecipazione all’A.T.I. / Consorzio ordinario / GEIE di tutti i componenti, compatibili con i requisiti dagli stessi posseduti.
− procura conferita al legale rappresentante dell’impresa capogruppo, nella forma dell’atto pubblico, ai sensi dell’art. 1392 del C.C. (o copia di essa autenticata).
La scrittura privata e la relativa procura possono risultare da un unico atto.
In caso di concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all’art. 2602 del codice civile o da un GEIE. (non ancora costituito) la richiesta di partecipazione, l’offerta e tutte le dichiarazioni, devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE.
E vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell’Associazione/Consorzio ordinario/GEIE rispetto a quella risultante dal suddetto impegno presentato in sede di offerta.
Ai sensi dell’art. 48, c. 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea/consorzio ordinario/GEIE ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla stessa gara in associazione temporanea/consorzio ordinario/GEIE. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.
9.6 CONSORZI DI CUI ALL’ART. 46, COMMA 1, LETT. F), DEL CODICE DEI CONTRATTI
I consorzi stabili di cui all’art. 46, c. 1 lett. f) del D.Lvo n. 50/16, oltre alla presentazione di tutte le dichiarazioni previste nel presente Disciplinare, sono tenuti ad indicare – utilizzando preferibilmente l’apposito Modello E – se intendono eseguire direttamente i servizi oppure se intendono affidarne l’esecuzione ai consorziati, con indicazione in quest’ultimo caso dei consorziati per i quali il consorzio concorre e che eseguiranno i servizi. Sia il consorzio sia i consorziati esecutori dovranno rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, morale e professionale di cui al presente Disciplinare preferibilmente secondo i modelli allegati.
Ai sensi dell’art. 48, c. 7 del D.lgs. 50/16, è fatto divieto a tutti i consorziati esecutori del consorzio stabile di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato esecutore. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
9.7 AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta.
In attuazione del disposto dell’art. 89 del Codice dei Contratti, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Ai sensi dell’art. 89, c. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti.
L’operatore ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi dell’art. 89, c. 8, del Codice dei Contratti.
Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati.
1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F);
2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara.
3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del contratto.
Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.
L’operatore ausiliario, tramite il proprio rappresentante legale, dovrà dichiarare, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti di ordine generale con le stesse modalità previste per l’operatore economico ausiliato dal presente Disciplinare, utilizzando preferibilmente gli allegati Modelli B, C e C1 e le risorse oggetto di avvalimento.
A pena di esclusione, il rappresentante legale dell’operatore ausiliario dovrà, altresì, dichiarare (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello G):
1. di mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei lavori;
2. di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell'articolo 45 del Decreto legislativo 50/2016 e smi.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, c. 12 del D.Lvo n. 50/16 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.
Ai sensi dell’art. 89, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016 il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo del contratto posto a base di gara.
Ai sensi dell’art. 89, c. 7 del D.Lvo n. 50/2016 alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Ai sensi dell’art. 89, c. 8 del D.Lvo n. 50/2016 il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.
Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell’art. 89, c. 1 del D.Lvo n. 50/16 e smi e nella determina AVCP n. 2/2012 deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l’oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare “in modo determinato e specifico”. Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell’impegno generico “a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente”.
Trova altresì applicazione il disposto degli artt. 88 e 89 del DPR n. 207/2010 e smi, in quanto compatibili ai sensi dell’art. 216, c. 14.
9.8 GARANZIE
9.8.1 GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 93, c. 10 del Codice dei Contratti, la garanzia provvisoria non è dovuta.
9.8.2 GARANZIA DEFINITIVA
La Ditta aggiudicataria dovrà costituire, poi, la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.L.vo
n. 50/16 e smi coì come previsto nell’art. 15 del capitolato descrittivo e prestazionale dell’accordo quadro.
9.9 POLIZZE RESPONSABILITA’ CIVILE E PROFESSIONALE.
La polizza di responsabilità civile professionale del progettista: ai sensi dell’art. 24, c. 4 del D.Lvo n. 50/16 e smi, e come previsto nell’art. 17 del Capitolato di accordo quadro deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione.
9.10 SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 31, c. 8 del D.Lgs. 50/2016, il subappalto non è ammesso, fatta eccezione per le eventuali attività relative a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. I soggetti partecipanti possono, pertanto, richiedere, all’atto dell’offerta, l’affidamento di parti della prestazione in subappalto, con le modalità stabilite dall’art. 105 del Codice dei contratti, utilizzando preferibilmente il Modello H allegato, reso dal progettista.
La dichiarazione di subappalto dovrà essere sottoscritta, pena la nullità della dichiarazione di subappalto:
1) dal professionista singolo o dal legale rappresentante dell’operatore economico singolo;
2) dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri in caso di Studio associato, ovvero da tutti gli associati;
3) dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE COSTITUENDO, Rete di impresa;
4) dal legale rappresentante dell’associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE COSTITUITO, Rete di Impresa;
5) dal legale rappresentante, se trattasi di società di professionisti o di società di ingegneria;
6) dal legale rappresentante del Consorzio stabile, del Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro e del Consorzio tra imprese artigiane e dal legale rappresentante di ciascuna società consorziata indicata quale esecutrice delle prestazioni.
L’affidamento in subappalto è soggetto alla preventiva autorizzazione dell’Amministrazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti e lascia impregiudicata la responsabilità del progettista.
9.11 CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Ai sensi della Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 21 dicembre 2016, l’offerente è tenuto a dimostrare l’avvenuto versamento, a favore dell’ANAC stessa, dell’importo di € 140,00 (Euro centoquaranta/00).
Ai fini del versamento delle contribuzioni, gli operatori economici debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità disponibili al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
Sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
• online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” e seguire le istruzioni a video.
A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione” ovvero l’operatore economico, a riprova dell'avvenuto pagamento, deve allegare lo scontrino in originale rilasciato dal punto vendita su indicato.
• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
Nel caso di A.T.I. Consorzio ordinario o Consorzio di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c) del D.lgs 50/16, GEIE, Rete di impresa dovrà essere effettuato un unico versamento a cura dell’operatore economico mandatario.
Per i soli operatori esteri:
Il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: XXXXXXXXXXX) intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione, riportando come causale del versamento esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
9.12 PASSOE PER VERIFICA DOCUMENTI TRAMITE SISTEMA AVCPASS
Nella busta A dovrà essere inserito il PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS. Infatti la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione con la deliberazione attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass.
9.13 SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZI
Nella busta A dovrà essere inserito lo schema di contratto di accordo quadro allegato al presente disciplinare (allegato n. 2) firmato per accettazione.
10 CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”
La busta dovrà contenere, pena l’esclusione, l’offerta tecnica suddivisa secondo gli elementi che concorrono all’attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di natura qualitativa, onde consentire alla Commissione giudicatrice una adeguata valutazione della fattibilità della proposta e la valutazione dei vantaggi da essa deducibili.
Devono altresì essere contenuti nella “Busta B – Offerta tecnica”, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:
a) In merito al punto B1 della tabella dei criteri di aggiudicazione, documentazione afferente i n. tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare le prestazioni sotto il profilo tecnico scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento.
b) In merito al punto B2 della tabella dei criteri di aggiudicazione, illustrazione della modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico.
L’offerta tecnica dovrà contenere solo ed esclusivamente la documentazione di carattere tecnico (non economico).
Le proposte contenute nell’offerta tecnica dovranno essere sviluppate nel pieno rispetto della normativa vigente in materia ed in maniera chiara e dettagliata.
Xxxx l’esclusione, la documentazione contenuta nella “Busta B - offerta tecnica” non dovrà contenere alcuna indicazione relativa all’offerta economica ed ai tempi di esecuzione della progettazione.
L’operatore dovrà indicare espressamente le parti degli elaborati contenenti eventuali informazioni riservate e/o segreti tecnici e/o commerciali che necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ex art. 22 e ss. L. 241/1990 s.m.i. da parte di terzi.
La Busta B - offerta tecnica” deve contenere un elenco degli elaborati e dei documenti presenti all’interno redatta sottoforma di dichiarazione e sottoscritta secondo le indicazioni sotto riportate per gli elaborati progettuali.
L’offerta tecnica dovrà inoltre, pena l’esclusione:
– essere redatta in lingua italiana;
- essere firmata o siglata su ciascun foglio dal legale rappresentante dell’operatore e, in caso di Associazione Temporanea di Imprese/GEIE/Consorzio di cui all’art. 46 c. 1, lett. e) ed f) del D.lgs. 50/16 e smi, da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento; l’offerta dovrà altresì essere sottoscritta e timbrata col timbro dell’ordine dal progettista qualificato e precisamente:
- dal professionista singolo;
− da tutti i componenti dello Studio Associato (o dal legale rappresentante dello studio associato che dichiari di averne i poteri);
− dal Legale Rappresentante della società di professionisti o d’ingegneria;
− dal Rappresentante Legale dell’operatore economico capogruppo, nel caso di Raggruppamenti Temporanei già formalmente costituiti;
− da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente, nel caso di Raggruppamenti Temporanei, Consorzio ordinario, GEIE non ancora costituiti formalmente;
− dal rappresentante legale, nel caso di Consorzi stabili.
11 CONTENUTO DELLA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA
L’offerta dovrà essere bollata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
Xxxx l’esclusione, in tale busta non devono essere inseriti altri documenti oltre quelli specificatamente indicati:
1. DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
(resa utilizzando preferibilmente l’allegato Modello I) che dovrà contenere, a pena di esclusione:
- le quattro percentuali di sconto con due cifre decimali espresso in cifre ed in lettere, che l’offerente offre in ribasso rispetto ai prezzi unitari riportati nel prezziario posto a base di gara, così determinate:
1) sconto K1 per i prezzi di cui alla sezione 1 del prezziario
2) sconto K2 per i prezzi di cui alla sezione 2 del prezziario
3) sconto K3 per i prezzi di cui alla sezione 3 del prezziario
4) sconto K, unico per i prezzi di cui alle sezioni 4, 5 e 6 del prezziario
Lo sconto pesato Si di ciascun offerente, che sarà utilizzato per l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica ai sensi del successivo paragrafo 13.2, sarà calcolato secondo la seguente formula:
Si = Sconto offerto dal concorrente iesimo
Si = 0,28 * K1 + 0,345 * K2 + 0,215 * K3 + 0,16 * K
I coefficienti moltiplicativi sono stati determinati dalla Stazione Appaltante in ragione della previsione di utilizzo, nell’arco dei 4 anni di validità dell’accordo, delle voci di cui alle sezioni da 1 a 6 del prezziario.
Non sono ammesse offerte economiche pari o in rialzo rispetto ai valori a base di gara individuati dalla Stazione Appaltante.
In caso di discordanza fra quanto indicato in cifre e in lettere sarà ritenuto valido quello espresso in lettere.
Ai sensi dell’art. 95, c. 10 del D.Lvo 50/2016 e smi l’operatore economico deve indicare, a pena di esclusione, i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE DI OFFERTA
A pena di esclusione, l’offerta deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore singolo; dal rappresentante legale del consorzio di cui all’art. 46, c. 1, lett. f), del D.Lgs. n. 50/16 e smi; dal rappresentante legale del raggruppamento costituito (associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario, GEIE di cui all’art. 46, c. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 50/16 e smi) ovvero da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento, in caso di associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario, GEIE costituendo di cui all’art. 46, c. 2, lettere e), f), del D.Lgs. n. 50/16 e smi; l’offerta dovrà, altresì, essere sottoscritta dal progettista qualificato e precisamente:
- dal professionista singolo;
− da tutti i componenti dello Studio Associato (o dal legale rappresentante dello studio associato che dichiari di averne i poteri);
− dal Legale Rappresentante della società di professionisti o d’ingegneria;
− dal Rappresentante Legale dell’operatore economico capogruppo, nel caso di Raggruppamenti Temporanei già formalmente costituiti;
− da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente, nel caso di Raggruppamenti Temporanei, Consorzio ordinario, GEIE non ancora costituiti formalmente;
− dal rappresentante legale, nel caso di Consorzi stabili.
12 SVOLGIMENTO DELLA GARA – SCELTA DEL CONTRAENTE
Le operazioni di gara avranno inizio alle ore 9.30 del giorno 27 settembre 2017 in seduta pubblica presso apposita sala nella sede della stazione appaltante. L’apertura dei plichi verrà effettuata da una Commissione di gara all’uopo nominata presieduta da Dirigente della Stazione appaltante.
(Fase 1) Apertura delle “Buste A Documentazione amministrativa”:
La Commissione di gara procede alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti e alla loro numerazione, a verificare che all’interno del plico generale vi siano le tre buste denominate “A”, “B” e “C”. Numera le buste contenute nel plico generale con lo stesso numero di quella esterna che sarà attribuito in ordine di arrivo al protocollo della stazione appaltante. Constatata l’integrità delle buste interne, procede quindi all’esame della documentazione contenuta nella busta “A Documentazione amministrativa”, per verificare la completezza e il rispetto delle prescrizioni contenute nel bando e nel presente disciplinare, secondo la normativa vigente in materia ed in caso negativo ad escludere dalla gara il concorrente.
La Commissione di gara procede, altresì, ad una verifica circa il possesso dei requisiti dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate.
(Fase 2): Apertura delle Buste «B» contenenti le offerte tecniche
La Commissione di gara, sempre in seduta pubblica, provvede a verificare la presenza della documentazione contenuta nella busta “B - offerta tecnica” e a verificare che la stessa sia conforme a quanto richiesto nel presente bando disciplinare di gara, effettuandone l’esame ed escludendo dalla gara quei concorrenti le cui offerte tecniche risultino incomplete o carenti sotto il profilo tecnico.
Le operazioni di gara proseguiranno in una o più sedute riservate con la valutazione delle offerte tecniche e l’assegnazione dei relativi punteggi secondo i criteri prestabiliti.
(Fase 3) Apertura delle Buste «C» contenenti offerte economiche
Successivamente la Commissione, in seduta pubblica, data lettura dei punteggi già attribuiti nella fase precedente alle singole offerte tecniche, procederà all’apertura delle Buste “C - offerte economiche” e, data lettura delle offerte, attribuirà i relativi punteggi con i criteri indicati nel presente disciplinare.
Ciò fatto la Commissione procederà alla formazione della graduatoria sommando i singoli punteggi parziali ottenuti da ciascun operatore e quindi alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
L’aggiudicazione diventerà efficace, previa verifica dei requisiti dichiarati in fase di gara dal concorrente provvisoriamente aggiudicatario.
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di parità di punteggio complessivo si procederà al sorteggio.
La Commissione di gara provvederà a comunicare la data e l’ora delle varie sedute pubbliche successive alla prima con avviso pubblico sul sito della stazione appaltante xxx.xxxx.xx . Non verranno inviati avvisi sulle sedute di gara ai concorrenti.
La stazione appaltante si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non dar luogo alla gara e di prorogarne la data o di non procedere all’aggiudicazione o alla firma del contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti o dell’aggiudicatario.
La presentazione dell’offerta è quindi impegnativa per il soggetto aggiudicatario, che avrà validità 180 giorni, ma non per l’Amministrazione, fino a quando non sarà sottoscritto il contratto.
Il verbale di gara non costituirà contratto e l’aggiudicazione pronunciata dalla Commissione di gara avrà carattere di proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016 e smi. L’esito dei lavori della Commissione di gara formerà oggetto di aggiudicazione con specifica determinazione adottata dall’organo competente della stazione appaltante.
L’amministrazione aggiudicatrice, procede alla verifica dei requisiti degli aggiudicatari secondo la normativa vigente.
L’aggiudicazione diventerà efficace e sarà subordinata all’esito positivo delle verifiche e dei controlli sul primo e secondo in graduatoria in ordine al possesso dei requisiti autodichiarati.
13 PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
La Commissione Giudicatrice procederà ad attribuire il punteggio tecnico impiegando il metodo aggregativo compensatore che consiste nella valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo la seguente formula:
C(a) = Σn [ Wi ∗ V(a)i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti di carattere tecnico (B1, B2 della tabella) Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i) di cui alla tabella (B1, B2);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;
Σn = sommatoria.
I coefficienti V(a)i sono determinati con i metodi indicati ai successivi paragrafi 13.1 (offerta tecnica), 13.2 (offerta economica).
13.1 Modalità di attribuzione del punteggio all’offerta tecnica
La valutazione dell’offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi di valutazione di natura tecnica di cui ai punti B della tabella 4 riportata nel seguito del presente articolo (B1, B2), in base alla documentazione che costituisce l’offerta tecnica contenuta nella ”busta B offerta tecnica”:
La stazione appaltante adotta i seguenti criteri motivazionali.
a) per quanto riguarda il criterio di valutazione B1), il criterio motivazionale prevede che si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in
quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria di cui all'art 3, lett. vvvv) del Codice, che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell’opera;
b) per quanto riguarda il criterio di valutazione B2), il criterio motivazionale prevede che sarà considerata migliore quell’offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell’offerta, nonché i tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione della prestazione sono coerenti fra loro e, pertanto, offrono una elevata garanzia della qualità nell’attuazione della prestazione.
Per quanto riguarda la valutazione della migliore professionalità o adeguatezza dell’offerta, un concorrente che, a dimostrazione delle proprie capacità professionali, presenta progetti appartenenti non soltanto alla stessa classe e categoria ma che sono strumentali alla prestazione dello specifico servizio (per esempio il progetto riguarda una scuola media ed il concorrente presenta tre progetti appartenenti anch’essi al gruppo di interventi strumentali alla prestazione di servizi di istruzione), avrà una valutazione migliore.
I coefficienti V(a) sono determinati per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa con la media dei coefficienti variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
In dettaglio, per singola offerta e per ciascun elemento di valutazione, la commissione attribuirà un valore compreso tra 0 e 1 utilizzando la seguente scala di valutazione:
COEFFICIENTE GIUDIZIO
0,00 Non valutabile
0,10 Minima
0,20 Limitata
0,30 Evolutiva
0,40 Significativa
0,50 Sufficiente
0,60 Discreta
0,70 Buona
0,80 Ottima
0,90 Eccellente
1,00 Massima
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
I coefficienti definitivi di prestazione ottenuti nei modi su indicati, verranno moltiplicati, con riferimento ad ogni offerta, per il corrispondente punteggio prefissato per ciascun sub-criterio di valutazione qualitativa, così come indicato nella tabella sottostante (tabella 4). Il prodotto di tale moltiplicazione costituisce il punteggio tecnico assegnato ad ogni offerta in relazione al singolo sub-criterio di valutazione. Tale procedimento verrà espletato per ogni singolo sub- criterio di valutazione qualitativa.
ELEMENTO | PUNTEGGIO MASSIMO | |
A | OFFERTA ECONOMICA | 20 |
A.1 | Sconto percentuale sul prezzario posto a base di gara | 20 |
B | OFFERTA TECNICA | 80 |
B.1 | Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo VI e dal DM tariffe | 50 |
B.2 | Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico | 30 |
TOTALE | 100 |
Il punteggio tecnico complessivo conseguito da ciascuna offerta (massimo 80 punti) è dato dalla sommatoria dei punteggi parziali conseguiti per ogni sub-criterio di valutazione con le modalità sopra indicate.
NOTA BENE: saranno esclusi dalla gara e pertanto non si procederà all’apertura della loro offerta economica, i concorrenti i cui punti attribuiti dalla commissione giudicatrice in relazione al criterio di valutazione di natura qualitativa della tabella sopra riportata, non siano pari o superiori alla soglia del 60% di quelli massimi previsti dal presente disciplinare di gara, arrotondata alla unità superiore (soglia di sbarramento). La soglia di sbarramento dell’offerta tecnica è pertanto fissata in punti 48 ed è calcolata dopo la riparametrazione.
13.2 Modalità di attribuzione del punteggio per l’offerta economica
Per quanto riguarda l’elemento di valutazione “ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara” il punteggio più elevato sarà attribuito all’operatore che avrà offerto lo sconto più elevato, agli altri in misura inversamente proporzionale con applicazione della seguente formula:
Pi = (Si / Smax) * Pmax
Dove:
Pi = Punteggio da attribuire al concorrente iesimo Si = Sconto offerto dal concorrente iesimo
Smax = Sconto massimo offerto
Pmax = Punteggio massimo (20 punti)
13.3 Verifica offerte anomale, formazione graduatoria provvisoria, controlli ed aggiudicazione definitiva.
La Commissione procederà quindi al calcolo e rilevazione di eventuali offerte anomale, ai sensi dell’art. 97, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi
In ipotesi di anomalia o, comunque laddove intenda avvalersi della facoltà di cui all’art. 97, c. 6, del D.Lgs. 50/2016 e smi, la Commissione comunica al responsabile del procedimento i nominativi dei concorrenti le cui offerte sono risultate anomale o che hanno presentato una offerta non ritenuta congrua; il predetto responsabile procederà, pertanto, anche avvalendosi della stessa Commissione Giudicatrice, ad eseguire tutte le necessarie attività di verifica di tali offerte, in conformità a quanto previsto dall’art. 97, c. 4, 5 e 6 del medesimo decreto.
All’esito di tali operazioni la Commissione Giudicatrice procederà, infine, a dichiarare in seduta pubblica l’anomalia delle offerte che, all’esito del procedimento di verifica, siano
risultate non congrue e, immediatamente di seguito, formulerà la graduatoria provvisoria di merito e la proposta di aggiudicazione.
Formulata la graduatoria provvisoria, la Commissione rimetterà alla Stazione Appaltante i verbali relativi ai propri lavori e tutti gli atti e la documentazione di gara.
La stazione appaltante provvederà, quindi, ad espletare tutte le attività necessarie per addivenire all’aggiudicazione della procedura aperta ai sensi degli articoli 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.
In particolare, immediatamente di seguito all’aggiudicazione definitiva la stazione appaltante procederà ad effettuare tutte le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale, economico finanziario e tecnico professionale di tutti gli operatori (anche raggruppati o in consorzio o consorziato esecutore ecc.) mediante il sistema AVCPass e, ove non disponibile, con i sistemi ordinari di verifica.
Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione ricevuta a comprova, si procederà all’esclusione dalla procedura del concorrente, alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di competenza nonché alla eventuale nuova aggiudicazione della procedura.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del D.Lvo n. 50/16 e smi, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Ai sensi dell’art. 95, c. 15 del D.Lvo n. 50/16 e smi ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, nè per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario avviene, ai sensi dell’art. 81, c. 2 e dell’art. 216, c. 13 del D.Lvo n. 50/16, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass.
Entro il termine di 5 giorni dall’adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stazione appaltante effettuerà, la comunicazione dell’aggiudicazione stessa ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 76, c. 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.
14 ADEMPIMENTI PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Successivamente all’aggiudicazione e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nelle ipotesi consentite dalla vigente normativa, con la comunicazione di cui all’art. 76, c. 5 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e smi la stazione appaltante richiederà all’aggiudicatario di far pervenire alla medesima, nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, fra l’altro, la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):
a) garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/16, in favore della stazione appaltante, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e nella misura indicate nel presente disciplinare di gara e nel capitolato speciale di accordo quadro;
b) per le Imprese con sede in altri Stati, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, c. 2, e 53, c. 3, D.P.R. n. 633/1972;
c) qualora l’aggiudicatario risulti un RTP (raggruppamento temporaneo di Professionisti):
- mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito all'operatore capogruppo o capofila dagli altri operatori riuniti, mediante scrittura privata autenticata da notaio;
- procura conferita al legale rappresentante dell’operatore capogruppo o capofila, risultante da atto pubblico, il quale rappresenterà gli operatori riuniti nella stipula del contratto, ai sensi dell’art. 1392 del Codice Civile;
- regolamento interno del raggruppamento o del GEIE;
E’ ammessa la presentazione del mandato, della procura e del regolamento interno del raggruppamento o del GEIE in un unico atto, redatto in forma pubblica da notaio; mandato e procura dovranno essere presentati anche nel caso in cui sia un operatore singolo ad aggregare uno o più operatori "minori".
(per il consorzio ordinario di concorrenti)
- copia dell’atto costitutivo del consorzio e delle successive modificazioni;
d) polizza assicurativa del soggetto progettista di cui all’art. 24, c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e smi; la polizza copre la responsabilità civile professionale del progettista per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo che determinino a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza deve decorrere dalla data di approvazione del progetto esecutivo e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la garanzia deve essere prestata per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati. In caso di raggruppamento temporaneo di progettisti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/16 e smi la garanzia assicurativa deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti, con responsabilità solidale; per i raggruppamenti di tipo verticale, la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile dei soggetti raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”; in alternativa alla polizza innanzi esposta, l’esecutore del contratto può presentare copia di polizza già attiva, dichiarata conforme all’originale, avente le medesime caratteristiche di quella innanzi richiesta; in questo caso si deve produrre in originale un’appendice alla predetta polizza nella quale si precisa che la stessa polizza garantisce anche il servizio oggetto della presente gara.
Si da avviso sin d’ora che l’aggiudicatario sarà, altresì, obbligato a comunicare alla stazione appaltante, in adempimento di quanto previsto dall’art. 3, c. 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136:
- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati alla presente gara, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall’accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica in argomento.
Scaduti i termini sopra indicati, la stazione appaltante verificherà se la documentazione prodotta risulti completa e formalmente e sostanzialmente regolare. Qualora nel termine assegnato la predetta documentazione non pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, la stazione appaltante si riserva la facoltà di assegnare
all’aggiudicatario un termine perentorio per la regolarizzazione/completamento di tali adempimenti, scaduto il quale la Stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione. In tale ultima ipotesi la stazione appaltante, si riserva il diritto e la facoltà di procedere, nel rispetto degli adempimenti relativi all’aggiudicazione di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/16 e smi, all’aggiudicazione della procedura al concorrente che segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare la documentazione più sopra descritta, nei termini indicati. Con l’aggiudicatario, solo dopo l’ottenimento di tutte le autorizzazioni e l’approvazione del progetto definitivo, verrà stipulato il contratto di accordo quadro.
15 NORME AGGIUNTIVE
Tutte le norme, le indicazioni, in contrasto col presente disciplinare di gara sono da ritenersi non valide.
16 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo x.xxxxxxxx@xxxx.xx entro e non oltre 7 giorni dalla scadenza di presentazione delle offerte, e saranno resi pubblici dall’amministrazione mediante pubblicazione sul sito internet della Stazione Appaltante almeno 5 giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte, nel rispetto e con l’osservanza dei principi di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016 e smi.
17 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico del soggetto aggiudicatario;
b) ai sensi dell'articolo 5, c. 2 del DM 2.12.2016, sono a carico dell’aggiudicatario le spese per la pubblicazione degli avvisi e bandi di cui al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66, che dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione; l’importo e le modalità di rimborso verranno comunicate all’aggiudicatario prima della stipula del contratto;
c) è facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della procedura se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e smi;
d) è facoltà della Stazione Appaltante di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ed idonea salva, in ogni caso, la valutazione dell’amministrazione in merito alla congruità ed alla convenienza della stessa; sospendere, rinnovare o non aggiudicare la procedura motivatamente; non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
18 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
È stato designato quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/16 e smi, il Dott. Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Direttore Tecnico della stazione appaltante, Tel. 0000000000 – Mail: x.xxxxxxxx@xxxx.xx . Per informazioni rivolgersi anche a Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx mail x.xxxxxxxx@xxxx.xx
Lì, 28 Luglio 2017
(Firmato in originale)
IL DIRETTORE GENERALE
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx