Assicurazione a vita intera a premio unico con capitale in parte rivalutabile
Assicurazione a vita intera a premio unico con capitale in parte rivalutabile
e in parte direttamente collegato a OICR esterni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP) Impresa: Alleanza Assicurazioni S.p.A. Prodotto: Reinvesto Valore di Alleanza
Contratto multiramo (Ramo I e Xxxx XXX)
Data di realizzazione del documento: 01/01/2020
(il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l’ultimo disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazione chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Alleanza Assicurazioni S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX) - XXXXXX; recapito telefonico: x00 00 00000000; sito internet: xxx.xxxxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx; indirizzo PEC: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx.
L’Impresa di assicurazione è autorizzata con provvedimento IVASS prot. n. 00-00-000000 e 00-00-000000 dell’17/09/2013 ed è iscritta al numero 1.00178 dell’Albo delle Imprese di Assicurazione.
Patrimonio netto al 31/12/2018: € 3.215.327.643 di cui € 210.000.000 relativi al capitale sociale e € 3.066.097.591 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all’ultimo bilancio approvato.
La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx. Requisito patrimoniale di solvibilità: € 1.924.913.970.
Requisito patrimoniale minimo: € 799.597.737. Fondi propri ammissibili: € 5.367.261.395.
Indice di solvibilità (solvency ratio): 279% (tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei fondi propri di base e l’ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).
Al contratto si applica la legge italiana
PRESTAZIONE PRINCIPALE
Prestazione in caso di decesso
A fronte del versamento di un premio unico iniziale, in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale Alleanza Assicurazioni paga al Beneficiario una prestazione in forma di capitale:
• in parte rivalutabile collegata ai risultati della Gestione separata “Fondo Euro San Giorgio”,
• in parte direttamente collegata al valore delle quote di determinati OICR: tale valore è aumentato dello 0,5%.
Il Regolamento della Gestione separata è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx.
Il Regolamento di gestione degli OICR è consultabile sul sito di Generali Investments Europe S.p.A.: xxx.xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.xxx.
COPERTURE COMPLEMENTARI
Prestazioni in caso di decesso e invalidità totale e permanente
• Prestazione complementare aggiuntiva base: in caso di decesso o di invalidità totale e permanente dell’Assicurato conseguente a infortunio prima della scadenza della copertura complementare, è pagata una prestazione complementare in forma di capitale, raddoppiata se il decesso o l’invalidità totale e permanente sia conseguente a incidente stradale. Capitale assicurabile massimo: €
150.000 (€ 300.000 nel caso il decesso o l’invalidità totale e permanente sia conseguente a incidente stradale).
• Prestazione complementare aggiuntiva facoltativa: il Contraente, al momento della sottoscrizione del contratto, può estendere la prestazione complementare aggiuntiva base a qualunque causa determinante il decesso o l'invalidità totale e permanente dell'Assicurato. Capitale assicurabile massimo: € 150.000 (€ 300.000 nel caso il decesso o l’invalidità totale e permanente sia conseguente a incidente stradale).
Quali sono le prestazioni?
Le prestazioni in caso di decesso e invalidità totale e permanente non sono cumulabili ma alternative.
OPZIONI CONTRATTUALI
• Servizio “Switch”: il Contraente, purché sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto, può richiedere che il controvalore complessivo delle quote dell'OICR scelto sia investito in un altro tra quelli eventualmente offerti al momento della richiesta. La richiesta deve essere presentata ad Alleanza Assicurazioni in forma scritta, con facoltà di utilizzo dell’apposito modulo disponibile in tutte le Agenzie.
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | PRESTAZIONE PRINCIPALE Persone che alla sottoscrizione del contratto hanno un’età maggiore di 80 anni. COPERTURE COMPLEMENTARI • Prestazione complementare aggiuntiva base: persone che alla sottoscrizione del contratto hanno un’età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni. • Prestazione complementare aggiuntiva facoltativa: persone che alla sottoscrizione del contratto hanno un’età inferiore a 18 anni o superiore a 50 anni. |
Ci sono limiti di copertura?
PRESTAZIONE PRINCIPALE
La prestazione principale non prevede né limitazioni né esclusioni.
COPERTURE COMPLEMENTARI
Esclusioni
Sono esclusi dalla copertura complementare il decesso e l’invalidità totale e permanente per lesioni derivanti da:
• guida di veicolo o natante a motore senza patente specifica; la copertura è attiva se la patente è scaduta da non più di 6 mesi;
• guida in stato di ebbrezza (intendendosi per abuso di sostanze alcoliche un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi/litro);
• uso di mezzi di locomozione subacquei e incidenti di volo, al di fuori dei viaggi aerei effettuati dall’Assicurato in qualità di passeggero di linee aeree regolari;
• guerra dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare anche se l’Assicurato non ha preso parte attiva. Qualsiasi lesione subita dall’Assicurato mobilizzato in tempo di guerra o durante il suo servizio militare è considerata in ogni caso derivante da un atto di guerra;
• terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni;
• eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni;
• eventi subiti in stato di intossicazione determinato da abuso di psicofarmaci e da uso di sostanze stupefacenti o di allucinogeni o sostanze che, comunque, comportano condizioni fisiche anormali;
• avvelenamenti, da infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva lesioni derivanti da infortunio, come pure da conseguenze di operazioni chirurgiche e di trattamenti non resi necessari dalle lesioni stesse;
• pratica di qualsiasi attività sportiva professionale: per tale si intende un’attività sportiva svolta, in via continuativa e/o prevalente rispetto ad ogni altra occupazione, a titolo oneroso nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato oppure autonomo;
• pratica delle seguenti attività sportive a qualsiasi titolo praticate: pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3° grado, arrampicate libera (freeclimbing), discesa con qualunque mezzo di tratti fluviali con difficoltà superiori al 3° grado della scala VW, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, kite-surf, snow- kite, sci o snow-board estremi, bob, rugby, football americano, paracadutismo e sport aerei in genere, immersione con autorespiratore, sport estremi;
• partecipazione a corse e gare automobilistiche, motociclistiche e motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti.
Prestazione complementare aggiuntiva facoltativa Esclusioni
Sono esclusi dalla copertura complementare il decesso e l’invalidità totale e permanente causati da:
• delitti dolosi compiuti o tentati dal Contraente, dall’Assicurato o dal Beneficiario;
• suicidio, se avviene nei primi 2 anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione.
In questi casi, Alleanza Assicurazioni paga, in sostituzione della prestazione complementare prevista, l’importo della riserva matematica calcolata al momento del decesso o del riconoscimento dell’invalidità.
Limitazioni
L’Assicurato può scegliere di non sottoporsi a visita medica.
Nel caso di assunzione del contratto senza visita medica, la copertura complementare è esclusa per un periodo di carenza di 6 mesi dalla
data di decorrenza (cosiddetto “periodo di carenza”), a meno che il decesso o l’invalidità totale e permanente dell’Assicurato avvenga:
• in seguito a infortunio (a cui non sono riconducibili ictus e infarto), avvenuto dopo la data di decorrenza;
• in seguito a una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenuta dopo la data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite, tetano, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post vaccinica, shock anafilattico (malattia non infettiva).
Nel periodo di carenza, Alleanza Assicurazioni paga, in sostituzione della prestazione complementare prevista, l’importo della riserva matematica calcolata al momento del decesso o del riconoscimento dell’invalidità.
Nel caso di assunzione del contratto senza visita medica, qualora il decesso o l’invalidità totale e permanente dell’Assicurato fossero conseguenza di AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) oppure di altra patologia a essa collegata, sopravvenuta entro i primi 5 anni dalla data di decorrenza, Alleanza Assicurazioni paga, in sostituzione della prestazione complementare prevista, l’importo della riserva matematica calcolata al momento dell’evento.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di evento? | Denuncia: tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta ad Alleanza Assicurazioni, accompagnate da: • documenti necessari per verificare l’obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto (Contraente in caso di riscatto e Beneficiari in caso di decesso dell’Assicurato); • documento di identità e del codice fiscale dell’avente diritto (se non già presentati o scaduti). Documenti necessari per pagamenti per decesso dell’Assicurato: • certificato di morte; • atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da cui risulti: ○ se il Contraente, quando è anche Assicurato, ha lasciato o meno testamento; ○ che il testamento pubblicato è l’ultimo, è valido e non è stato impugnato; ○ l’indicazione degli eredi legittimi e testamentari del Contraente, se i Beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico; • copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell’atto di registrazione del testamento pubblico. Qualora sia operante la copertura complementare facoltativa sono richiesti, in aggiunta a quanto sopra indicato, anche i seguenti documenti: • relazione del medico curante sulle cause e circostanze del decesso e sulle condizioni di salute dell’Assicurato (la relazione può essere redatta su apposito modulo messo a disposizione da Alleanza Assicurazioni); • eventuale ulteriore documentazione richiesta da Alleanza Assicurazioni se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie. Documenti necessari per pagamenti conseguenti all'invalidità totale e permanente dell’Assicurato: • relazione del medico curante sulle cause e sul decorso della malattia o della lesione che ha prodotto l’invalidità; • copia della delibera di riconoscimento dell’invalidità rilasciata dalla competente Commissione medica pubblica per l’accertamento dell’invalidità civile; • nel caso in cui l’invalidità sia imputabile ad infortunio l’Assicurato dovrà consegnare anche copia della dichiarazione dell’Autorità Giudiziaria, se intervenuta, sulla dinamica dell’incidente. |
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda; decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute all’apposito fondo costituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi di quanto previsto dalla legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni. | |
Erogazione della prestazione: Alleanza Assicurazioni esegue il pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica dei premi o delle prestazioni, ossia il loro ricalcolo sulla base dell’età corretta, o l’eventuale risoluzione del contratto. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio per la copertura principale è scelto liberamente dal Contraente nel rispetto degli importi minimi e massimi sotto indicati. Premio unico: importo minimo € 10.000 e massimo € 500.000. Gli importi comprendono il premio per le eventuali coperture complementari. Il premio per le coperture complementari è determinato in relazione alle garanzie prestate e all'età dell'Assicurato. Il premio unico (al netto dell’eventuale premio per le coperture complementari) è investito come segue: • 50% nella Gestione separata “Fondo Euro San Giorgio”; • 50% in quote dell'OICR scelto dal Contraente fra quelli disponibili (Fondo Alleanza Obbligazionario, Fondo Alto Internazionale Obbligazionario, Fondo Alto Bilanciato). Il versamento dei premi può avvenire con: • assegno bancario o circolare non trasferibile intestato ad Alleanza Assicurazioni; • bonifico bancario su conto corrente intestato ad Alleanza Assicurazioni; • P.O.S. o altri mezzi di pagamento elettronico, se disponibili. Non è possibile il versamento dei premi in contanti. |
Rimborso | Non sono previste forme di rimborso dei premi versati. |
Sconti | Non sono previsti sconti applicabili al contratto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La copertura principale è a vita intera: la sua durata coincide quindi con la vita dell’Assicurato. Le coperture complementari hanno una durata fissa pari a 5 anni a partire dalla data di decorrenza del contratto. |
Sospensione | Non prevista. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Finché il contratto non è concluso, il Contraente può revocare la proposta di assicurazione tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata ad Alleanza Assicurazioni S.p.A, Xxxxxx Xxx Xxxxx 0 - 00000 Xxxxxx, indicando “Revoca” sulla busta. La comunicazione di revoca deve contenere l’indicazione del codice dell’Agenzia e del numero di proposta, entrambi reperibili dalla proposta stessa. A seguito della revoca, Alleanza Assicurazioni rimborsa al Contraente quanto versato, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. |
Recesso | Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data della sua conclusione, inviando una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ad Alleanza Assicurazioni S.p.A, Xxxxxx Xxx Xxxxx 0 - 00000 Xxxxxx, indicando “Recesso” sulla busta. A seguito del recesso Alleanza Assicurazioni rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata, l'intero premio versato. Se il premio è già stato investito, viene rimborsato al Contraente il controvalore del numero di quote di OICR diminuito delle eventuali imposte. |
Risoluzione | Il contratto è a premio unico, pertanto non è applicabile la risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi. |
Reinvesto Valore di Alleanza è un prodotto di investimento assicurativo, rivolto a clienti retail con un’esigenza di investimento, un orizzonte temporale breve e un profilo di rischio medio-basso. Il prodotto è rivolto ad Assicurati che alla sottoscrizione del contratto hanno un’età inferiore o uguale a 80 anni.
La prestazione complementare aggiuntiva base è rivolta ad Assicurati di età compresa tra 18 e 70 anni alla sottoscrizione del contratto. La prestazione complementare aggiuntiva facoltativa è rivolta ad Assicurati di età compresa tra 18 e 50 anni alla sottoscrizione del contratto.
Il presente contratto è riservato al reinvestimento degli importi pagati da Alleanza Assicurazioni a titolo di prestazione a scadenza in forma di capitale di uno o più contratti di assicurazione sulla vita gestiti da Alleanza Assicurazioni, a condizione che il nuovo contratto venga sottoscritto nel periodo che intercorre tra i 6 mesi precedenti e i 6 mesi successivi la scadenza dei contratti in corso. Può essere sottoscritto esclusivamente dai Contraenti o Beneficiari dei suddetti contratti in corso, o dai relativi coniugi, conviventi, fratelli, genitori o figli.
A chi è rivolto questo prodotto?
Per l’informativa sui costi si vedano le indicazioni contenute nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) di questo prodotto. Si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio:
Costi per Riscatto
Costo applicato in caso di riscatto dalla seconda alla quinta annualità assicurativa. La misura percentuale di diminuzione del valore del contratto è pari al 3,5% applicata al valore del contratto al netto dell’importo annuo massimo riscattabile senza penali. L’importo annuo massimo riscattabile senza penali è pari al 20% del valore del contratto determinato alla data dell’ultimo anniversario di polizza con effetto fino alla data della ricorrenza successiva.
Costi per l’esercizio delle opzioni
L’esercizio dell’opzione contrattuale “Switch” è gratuito.
Costi di intermediazione
Quota parte percepita in media dai distributori, con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto: 8%.
Quali costi devo sostenere?
Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
INVESTIMENTI IN GESTIONE SEPARATA
Garanzia
La garanzia opera solo per la parte di premio investita in Gestione separata. In caso di decesso dell’Assicurato è garantito un importo pari al premio investito in Gestione separata. Ogni anno, tale importo si ridurrà degli eventuali premi annui per le coperture complementari.
Rivalutazione
Il contratto prevede la rivalutazione annuale del capitale investito in Gestione separata in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione separata stessa.
Alleanza Assicurazioni comunica entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento della Gestione separata, determinato come da Regolamento.
La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento della Gestione separata diminuito di un valore trattenuto da Alleanza Assicurazioni, entrambi espressi in punti percentuali.
Il valore trattenuto è così determinato:
Rendimento della Gestione separata | Valore trattenuto |
Inferiore o uguale a 5% | 1,50 punti percentuali |
Superiore a 5% | 1,50 punti percentuali aumentati di 0,01 punti percentuali ogni 0,05% di incremento del rendimento della Gestione separata rispetto al 5% |
La misura annua di rivalutazione può essere negativa.
INVESTIMENTI IN QUOTE DI OICR
Per le prestazioni espresse in quote di OICR, Alleanza Assicurazioni non offre garanzia di capitale o di rendimento minimo. Il contratto comporta quindi in capo al Contraente rischi finanziari legati all’andamento del valore delle quote.
Sono previsti riscatti o riduzioni? ☑SI ☐ NO | |
Valori di riscatto e riduzione | È possibile esercitare il diritto di riscatto, purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza e l’Assicurato sia in vita. I valori di riscatto possono essere inferiori al premio versato. Riscatto totale L’importo di riscatto corrisponde al valore del contratto alla data di richiesta, eventualmente diminuito di un costo percentuale (percentuale di diminuzione) se il riscatto avviene prima che siano trascorse cinque annualità. Il riscatto totale risolve il contratto e lo priva di ogni ulteriore effetto dalla data di richiesta. Riscatto parziale Il Contraente può richiedere riscatti parziali. L’importo minimo di riscatto parziale è pari a € 1.000 a condizione che il valore residuo del contratto non risulti inferiore a € 5.000. Il contratto è a premio unico, pertanto non sono applicabili valori di riduzione. |
Richiesta di informazioni | Per informazioni sui valori di riscatto e riduzione: Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Tutela Clienti Piazza Tre Torri, 1 – 00000 Xxxxxx Numero verde 000.000.000 Fax: n° 02.65.49.92 |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per i consumatori – Reclami”. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Prima di rivolgersi all’Autorità giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, prevista dalla legge come condizione per le controversie in materia assicurativa. E’ possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato ad Alleanza Assicurazioni. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx- net/index_en.htm). |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o della sede in Italia fatta dal Contraente alla sottoscrizione della proposta. Il Contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni ad Alleanza Assicurazioni lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro Stato dell’Unione Europea. In caso di inadempimento, il Contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato ad Alleanza Assicurazioni, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio. Si riporta di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto, che dipende dalla situazione individuale di ciascun Contraente (o Beneficiario, se diverso) e che può anche essere modificato in futuro. Detrazione fiscale dei premi È prevista un’imposta pari al 2,5% sui premi versati per la copertura complementare infortuni abbinata alla copertura principale. La parte di premio afferente al rischio morte e/o invalidità permanente dà diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente. Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato, se diverso dal Contraente, risulti fiscalmente a carico di quest’ultimo. Tassazione delle prestazioni assicurate e del riscatto Le somme pagate da Alleanza Assicurazioni: • a persona fisica in caso di decesso dell’Assicurato: sono esenti dalle imposte di successione e, per la parte relativa al rischio demografico, dall’Irpef; • in caso di vita dell’Assicurato: sono soggette ad imposta sostitutiva, sulla differenza fra la somma dovuta da Alleanza Assicurazioni e la somma dei premi versati dal Contraente relativi alla prestazione in caso di vita. Alleanza Assicurazioni non opera la ritenuta della suddetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa. Se i proventi sono corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell’ambito di attività commerciale Alleanza Assicurazioni |
non applica la predetta imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione relativa alla conclusione del contratto nell’ambito dell’attività commerciale stessa. Imposta di bollo È dovuta per la componente in quote, va calcolata ogni anno e va versata al momento del pagamento. |
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA PREVISTA NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE, L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
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Capitale Sociale Euro 210.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano n. 10908160012 - Partita IVA n. 01333550323 - Pec: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx -
Società iscritta all’Albo Imprese IVASS n. 1.00178, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi