REGOLAMENTO CONCESSIONE PATROCINIO E UTILIZZO LOGO, NOME E MARCHI.
REGOLAMENTO CONCESSIONE PATROCINIO E UTILIZZO LOGO, NOME E MARCHI.
Art. 1 - Finalità
Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio da parte della Scuola IMT Alti Studi Lucca. Il patrocinio può essere concesso solo per manifestazioni di rilevante interesse scientifico e culturale e, comunque, non contrastanti con i fini istituzionali perseguiti dalla Scuola IMT Alti Studi Lucca. Il regolamento disciplina altresì la concessione del diritto di utilizzare il nome o il logo della Scuola o di eventuali marchi della Scuola.
Art. 2 - Utilizzo del nome o del logo o di marchi della Scuola IMT Alti Studi Lucca da parte di soggetti terzi
1. L’uso del nome e del logo della Scuola IMT Alti Studi Lucca da parte di soggetti terzi, sul materiale e sui documenti relativi ad eventi, attività e progetti da questi realizzati in attuazione di accordi di collaborazione scientifica, didattica e/o culturale con la Scuola o con unità di ricerca della Scuola è consentito, previa autorizzazione della stessa, a condizione che:
a. l’uso del nome e del logo della Scuola non abbia scopo pubblicitario di prodotti o servizi;
b. l’uso del nome e del logo della Scuola sia riferito alla specifica iniziativa oggetto della collaborazione e limitatamente alla durata della stessa;
c. non sia arrecato in alcun modo nocumento al buon nome, all’immagine, al decoro, alla reputazione della Scuola, e quest’ultima sia tenuta indenne da qualsiasi danno o obbligo che alla stessa possa derivare al riguardo, nonché da qualsivoglia utilizzo del nome della Scuola denigratorio o fuorviante per il pubblico.
2. L’uso del nome o del logo nell’ambito di iniziative di carattere scientifico o culturale organizzate da terzi in locali della Scuola o alle quali il personale docente e/o tecnico-amministrativo della Scuola partecipa a titolo personale, in qualità di relatore, potrà essere consentito solo previa autorizzazione scritta del Direttore della Scuola, dietro apposita e motivata istanza anch’essa per iscritto.
3. E’ consentito l’utilizzo del nome, del logo o di marchi della Scuola nel caso in cui i prodotti o i servizi oggetto di vendita per i quali il terzo avanza la richiesta siano il risultato di attività di ricerca effettuata per conto terzi dalla Scuola, purché ciò sia stato espressamente convenuto nei relativi accordi tra le parti, che disciplinano i limiti le condizione economiche di tale concessione.
4. E’ consentito solo per casi specifici, previa espressa autorizzazione, a condizione che siano tutelati il buon nome, l’immagine, il decoro e la reputazione della Scuola di concedere a terzi, in via esclusiva o non esclusiva, il diritto all’utilizzazione del nome, del logo o di marchi della Scuola per la pubblicizzazione o la promozione, finalizzata alla vendita di prodotti, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la commercializzazione di gadgets o materiale celebrativo,
In tali casi nell’atto di concessione è specificato un corrispettivo economico in favore della Scuola costituito da un importo una tantum e/o una percentuale (fissa o variabile) sulle vendite del prodotto. Gli atti relativi alla concessione dell’uso del nome e/o del logo saranno in tale ipotesi sottoscritti dal Direttore o da un suo delegato.
5. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, la concessione del diritto esclusivo o non esclusivo all’utilizzo del nome, del logo o di marchi della Scuola, ove non già regolata in distinti accordi, è autorizzata dal Direttore con suo atto, con il quale ne determina limiti e condizioni fatta salva l’eventuale stipula di successivo contratto, ove necessario.
Art. 3 - Concessione del patrocinio
1. La Scuola può concedere il proprio patrocinio per iniziative organizzate o promosse da terzi, se ritenute meritevoli per le loro finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, educative. Con la concessione del patrocinio, la Scuola esprime il proprio apprezzamento e pubblico riconoscimento per le iniziative in oggetto, considerando le stesse di particolare rilievo e sostenendone gli obiettivi con la propria adesione.
2. Il patrocinio comporta l’autorizzazione a fare uso del nome e del logo della Scuola IMT Alti Studi Lucca. Non comporta di per sé oneri finanziari a carico della Scuola, né interventi di supporto organizzativo o logistico.
3. La richiesta di patrocinio dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica alla Scuola al seguente indirizzo: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. La concessione di utilizzo del nome, del logo o marchi è subordinata alla presentazione di una richiesta che contenga la descrizione dell'iniziativa, le sue finalità, la durata dell’utilizzazione, i dati del richiedente, la denominazione o la ragione sociale, il settore di attività, le modalità d'uso del nome, del logo o marchi nonché le modalità di pubblicizzazione e diffusione dell’evento (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, comunicati, depliant, brochure, pagine web e simili).
4. L’istruttoria per la concessione del patrocinio sarà condotta dagli Uffici competenti della Scuola, che valuteranno la rilevanza culturale e/o sociale dell’iniziativa tenuto conto anche dei soggetti partecipanti, l'interesse della Scuola alla realizzazione dell'iniziativa e l’assenza di cause ostative alla concessione, avuto riguardo ai casi di esclusione di cui all’art. 4.
5. In caso di esito positivo, il patrocinio sarà concesso con lettera firmata dal Direttore o suo delegato che autorizza l’utilizzo del nome e del logo della Scuola con la dicitura “Con il patrocinio della Scuola IMT Alti Studi Lucca”, ed inviata, per via telematica al soggetto richiedente.
6. Il richiedente, ottenuta la concessione del patrocinio, dovrà inviare agli Uffici competenti della Scuola IMT una bozza del materiale realizzando, e attendere il nulla osta a procedere.
7. Ove l’esito dell’istruttoria sia negativo, la Scuola invierà all’interessato, per via telematica, un formale riscontro, firmato dal Direttore, contenente una sommaria motivazione delle ragioni per le quali il patrocinio non può essere concesso.
8. In caso di concessione del patrocinio, il richiedente dovrà impegnarsi a non arrecare in alcun modo nocumento al buon nome, all’immagine, al decoro, alla reputazione della Scuola, e a tenere inoltre indenne la Scuola da qualsiasi danno o obbligo che alla stessa possa derivare in ragione di tale concessione, nonché evitare qualsivoglia utilizzo del nome o del logo della Scuola non veritiero, denigratorio o fuorviante per il pubblico.
9. La Scuola si riserva in ogni caso il diritto di revocare unilateralmente ed insindacabilmente l’autorizzazione in oggetto, in presenza di cause o motivi che possano pregiudicare il nome, l’immagine, o il decoro della stessa.
Art. 4 - Attività escluse dal patrocinio
1. Sono escluse dalla concessione del patrocinio le iniziative e/o manifestazioni:
a. dalle quali derivino utili o comunque vantaggi economici per il soggetto promotore, se non nei limiti dell’autofinanziamento della manifestazione;
b. che costituiscano pubblicità e/o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura;
c. che siano promosse da partiti, movimenti politici o organizzazioni comunque denominate, con l’esclusivo fine di propaganda o proselitismo;
d. che siano promosse da confessioni religiose o associazioni e movimenti confessionali per finalità di culto o proselitismo
e. da soggetti, associazioni o gruppi che si pongano in contrasto con i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana, o che propagandino o sostengano idee o pratiche discriminatorie basate sul genere, sulla cittadinanza o sull’appartenenza a gruppi etnici, sulla lingua, sul credo religioso sulle opinioni politiche o su condizioni personali o sociali.