Comune di Inverno e Monteleone
Comune di Inverno e Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx (XX)
Partita I.V.A. 00484170188
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE
- LOCAZIONE - AFFITTO DI BENI IMMOBILI COMUNALI
(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/06/2016)
INDICE
Art. 1 - TIPOLOGIA DEI BENI IMMOBILI CONCEDIBILI IN USO A TERZI. Art. 2 - FORME GIURIDICHE DI ASSEGNAZIONE DEI BENI.
Art. 3 - TIPI DI CONCESSIONI.
Art. 4 - CONCESSIONARI DEI BENI IMMOBILI.
Art. 5 - DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI O ATTI DI CONCESSIONE DELL’USO DEGLI IMMOBILI COMUNALI.
Art. 6 - CONCESSIONI OCCASIONALI O RICORRENTI.
Art. 7 - CRITERI E PROCEDIMENTO D’ASSEGNAZIONE DEI LOCALI AD USO COMMERCIALE. Art. 8 - REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE DEI LOCALI PER ATTIVITA’ DIVERSE.
Art. 9 - CRITERI E PROCEDIMENTO D’ASSEGNAZIONE DEI LOCALI AD USO DIVERSO DA QUELLO COMMERCIALE.
Art. 10 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. Art. 11 - BENI ESCLUSI DELL’APPLICAZIONE. Art. 12 - NORMATIVA TRANSITORIA E FINALE.
Art. 1 - TIPOLOGIA DEI BENI IMMOBILI CONCEDIBILI IN USO A TERZI
1. Il Comune di Inverno e Xxxxxxxxxx è proprietario di un complesso di beni immobili classificati in base alla vigente normativa in:
a) BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, non destinati fini istituzionali del Comune e pertanto posseduti dallo stesso in regime di diritto privato. Tali beni sono concessi in uso a terzi mediante contratti di diritto privato previsti dal Codice Civile.
b) BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE, destinati ai fini istituzionali del Comune ed al soddisfacimento di interessi pubblici, non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui agli art. 822 e 823 del Codice Civile. Tali beni sono concessi in uso a terzi, in base all'art. 828 del Codice civile, in applicazione delle norme particolari che ne regolano l'uso stesso. Normalmente l'utilizzazione, finchè permane la loro destinazione a beni patrimoniali indisponibili, avviene mediante atti di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa.
c) BENI DEL DEMANIO COMUNALE, destinati, per loro natura o per caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività. Stante tale particolare destinazione, questi beni sono considerati fuori commercio e possono essere dati in uso a soggetti diversi dal Comune proprietario soltanto con provvedimenti di diritto pubblico quale, principalmente, la concessione amministrativa che mantiene al Comune stesso una serie di prerogative volte a regolare, in forma compatibile con !'interesse pubblico, l'uso temporaneo del bene da parte del concessionario e a stabilire garanzie essenziali per l'eventuale ripristino delle finalità pubbliche a cui il bene è deputato.
2. Il Comune di Inverno e Xxxxxxxxxx può altresì dare in sub-concessione a terzi, con le stesse modalità dei beni di proprietà comunale di cui al presente regolamento, anche i beni immobili di proprietà di terzi, ricevuti in uso a vario titolo (affitto o comodato o locazione ecc.).
3. Tutti i beni immobili di cui alle categorie suddette risultano, con le loro destinazioni attuali, dagli appositi elenchi inventariati predisposti dalla Amministrazione Comunale.
4. Ciascun bene immobile appartenente ad una delle categoria sopra descritte può, con uno specifico provvedimento, trasferirsi da una categoria di appartenenza all'altra sulla base della effettiva destinazione d’uso.
Art. 2 - FORME GIURIDICHE DI ASSEGNAZIONE DEI BENI
1. Modalità e criteri per la concessione a terzi di beni patrimoniali disponibili.
La concessione in uso a terzi di beni patrimoniali disponibili è di norma effettuata nella forma e con i contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dal titolo III del libro IV del Codice Civile e più precisamente:
➢ Contratto di locazione (artt. 1571 e seguenti del Codice Civile);
➢ Contratto di affitto (artt. 1615 e seguenti del Codice Civile);
➢ Comodato (artt. 1803 e seguenti del Codice Civile).
2. Modalità e criteri per la concessione in uso a terzi di beni facenti parte del Patrimonio indisponibile o del Demanio Comunale.
La concessione in uso temporaneo a terzi di beni patrimoniali indisponibile e demaniali è effettuata nella forma della concessione amministrativa tipica.
Il contenuto dell'atto di concessione deve essenzialmente prevedere:
➢ l'oggetto, le finalità e il corrispettivo della concessione;
➢ la durata della concessione e la possibilità di revoca per ragioni di pubblico interesse.
Art. 3 – TIPI DI CONCESSIONE
1. Le concessioni di cui al presente Regolamento possono essere:
➢ occasionali:
➢ ricorrenti;
➢ continuative.
2. Sono occasionali le concessioni che non superano i sette giorni e che consentono di svolgere riunioni, seminari o manifestazioni varie: culturali, ricreative o di tempo libero. Possono rientrare in tale casistica anche le concessioni a privati per iniziative, aperte al pubblico e non.
La richiesta di concessione di tipo occasionale deve essere presentata con almeno 10 giorni di anticipo. Eventuali richieste pervenute oltre i termini previsti saranno valutate del Servizio competente sulla base dei tempi tecnici necessari per l’istruzione della pratica.
3. Sono ricorrenti le concessioni che consentono di utilizzare i locali per più di una volta in giorni e momenti stabiliti anche non consecutivi e per un periodo determinato, di norma non superiore a 1 anno, dopodiché l'istanza va ripresentata. Per situazioni in cui l’attività svolta all’interno degli spazi concessi supera l’anno e non può essere frazionata in periodi inferiori senza creare disservizi, previa richiesta motivata il Responsabile del Servizio competente può autorizzare concessioni superiori a tale periodo.
4. Sono continuative le concessioni che consentono di utilizzare i locali in forma continuativa per usi di interesse rilevante per la collettività. Dette concessioni sono rilasciabili di norma per un periodo di tempo non superiore ai 5 anni.
Nei casi in cui:
a) il concessionario si impegni ad eseguire opere di manutenzione straordinaria in conto affitto il cui costo non può essere ammortizzato in cinque anni;
b) l’attività svolta all’interno dei locali dati in concessione necessiti, per potersi esplicare, di un orizzonte temporale superiore a quello di cui al comma 4, il Responsabile del Servizio competente, può autorizzare concessioni superiori a tale periodo.
Art. 4 - CONCESSIONARI DEI BENI IMMOBILI
1. L’Amministrazione Comunale può concedere in uso a soggetti terzi tutti i beni immobili di proprietà comunale, di cui agli inventari appositi, e comunque nella sua disponibilità.
Per soggetti terzi si intende ogni persona fisica o giuridica, Ente, Associazione, o altra organizzazione che persegua propri fini, ancorché di interesse pubblico, distinti da quelli propri del Comune, salvo che l’Amministrazione Comunale o la Legge non li assimilino espressamente, per le loro particolari caratteristiche, alle finalità istituzionali dell’Ente Locale.
2. In particolare, vengono individuate le seguenti due grandi partizioni:
➢ beni concessi per finalità lucrative;
➢ beni concessi per finalità non lucrative.
Art. 5 - DETERMINAZIONE DEI CORRESPETTIVI DEI CONTRATTI O ATTI DI CONCESSIONE DELL’USO DEGLI IMMOBILI COMUNALI
1. Nella stipula dei contratti per la concessione dei beni immobili, il canone da corrispondersi al Comune per l'utilizzo dell'Immobile comunale è determinato, sulla base dei valori correnti di mercato per i beni aventi caratteristiche analoghe, con apposita stima elaborata dall’ufficio tecnico comunale che si atterrà ai seguenti elementi essenziali di valutazione:
a) valore immobiliare del bene da concedere in uso;
b) parametri di redditività del bene commisurati alla destinazione d’uso e prevista dal rapporto concessionario: commerciale produttività residenziale, agricola, a servizi o altro;
c) eventuale impegno da parte dell’utilizzatore alla esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione strutture fisse, costruzioni e ogni opera destinata ad crescere stabilmente il valore dell’immobile;
d) ulteriori criteri e parametri aggiuntivi relativi ad esigenze promozionali e di sviluppo sociale, economico e/o ambientale.
2. Nella stipulazione dei contratti per la concessione amministrativa di beni immobili, il canone da corrispondersi al Comune per l’utilizzo dell’immobile comunale è determinato dalla giunta Comunale.
Art. 6 – CONCESSIONI OCCASIONALI O RICORRENTI.
6.1 PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DEI LOCALI
6.1.1. La domanda delle concessioni di qualsiasi tipo deve essere inoltrata al Servizio competente per la gestione del patrimonio comunale in via informatica o cartacea sulla base di apposito modulo.
6.1.2. La richiesta deve contenere:
➢ gli elementi identificativi del soggetto richiedente (l’esatta denominazione, sede o recapito nel territorio comunale) che si assume le responsabilità civile e penali dell’utilizzo dell’immobile;
➢ le generalità e il recapito del legale rappresentante e di un suo sostituto;
➢ l’eventuale iscrizione all’”Albo delle Libere Forme Associative”;
➢ il giorno, periodo di tempo e immobile (o porzione di esso) per il quale si fa richiesta, indicando la disponibilità per eventuali alternative;
➢ una dichiarazione del/i richiedente/i circa lo scopo della riunione o dell’utilizzo della sala;
➢ l’impegno di:
a) utilizzare gli spazi concessi per le finalità ed i tempi richiesti;
b) l’impegno di restituire le chiavi dei locali entro il giorno lavorativo immediatamente successivo al loro utilizzo;
c) osservare i regolamenti, le disposizioni di legge, nonché tutte le norme attinenti alle attività che discendono dalla concessione e munirsi, ove previsto, a sua cura e spese, di licenze ed autorizzazioni;
d) garantire la conservazione ed il buon uso dei locali, delle cose e delle attrezzature in esso contenute, assumendosi l’onere di eventuali danni;
e) restituire tutto ciò che ha formato oggetto della concessione in uso, alla scadenza della medesima, allo stato originale e libero da persone e cose;
f) garantire la riconsegna nello stato di conservazione in cui l'ambiente è stato concesso,
g) esonerare espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti od indiretti che potessero derivargli da fatto doloso o colposo di terzi in genere;
h) assumersi la responsabilità di qualunque comportamento, evento o fatto che, durante lo svolgimento della propria attività, provochi danni a persone e/o a cose, che accada all’interno dei locali e delle loro pertinenze durante il periodo oggetto della concessione, o dei locali e dei percorsi che dalla pubblica via conducono ai locali interessati alle attività oggetto della concessione;
i) assumersi, qualora ricorrano le condizioni, ogni onere e responsabilità legata alla figura del datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..
6.1.3. I locali verranno assegnati in ordine cronologico di presentazione della domanda fatte salve le necessità dell’Ente o delle attività patrocinate.
6.2 CANONE
6.2.1. Il canone concessorio è definito dalla Giunta Comunale sulla base della stima effettuata ai sensi dell’art. 5 del presente Regolamento, e può essere eventualmente comprensivo di spese di gestione, riscaldamento, elettricità, acqua, pulizia ed IVA, se ed in quanto dovuta.
6.2.2. E’ possibile affittare sale civiche e spazi per riunioni a partire dalle ore 8 fino alle ore 24 (anche per le giornate consecutive). Sono escluse dal calendario le giornate coincidenti con festività nazionali e religiose.
6.2.3. Prima dell'utilizzo dei locali in modo occasionale il concessionario dovrà dimostrare il versamento del relativo importo al Comune di Inverno e Xxxxxxxxxx indicando nella causale il locale di cui intende fruire. Per gli utilizzi di tipo ricorrente potranno essere concessi frazionamenti anticipati del pagamento rapportati a periodo limitati, almeno mensili.
6.2.4. L’utilizzo delle sale è a titolo gratuito per:
➢ lo svolgimento delle attività istituzionali, collegate al mandato amministrativo, promosse dai gruppi consigliari del Comune di Inverno e Xxxxxxxxxx;
➢ riunioni dei dipendenti comunali a carattere sindacale;
➢ riunioni di organi consultivi istituzionali;
➢ progetti promossi dall’Amministrazione Comunale;
➢ partiti e movimenti politici o referendari che richiederanno la sala per lo svolgimento di assemblee, conferenze e dibattiti durante le competizioni elettorali o referendarie.
6.3 VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO E SANZIONI
6.3.1. Nel caso di danni accidentali ai beni comunali, essi dovranno essere immediatamente segnalati (entro le 24 ore) e non comporteranno alcuna sanzione fatto salvo il rimborso del danno.
6.3.2. In presenza di danni provocati da vandalismo, incuria, etc. comunque riconducibili all'onere di sorveglianza dei locali affidati, si applicheranno le norme previste ai precedenti commi fermo restando l'obbligo del risarcimento dei danni.
6.3.3. In caso di occupazione occasionale o ricorrente, laddove il concessionario non abbia rispettato gli impegni assunti, il Servizio competente per la gestione del patrimonio comunale può escluderlo da ulteriori concessioni per un periodo non superiore a mesi 6. In caso di recidiva, il Responsabile del Servizio competente disporrà l 'esclusione, a tempo indeterminato del soggetto inadempiente da ulteriori concessioni di locali.
Art. 7 – CRITERI E PROCEDIMENTO D’ASSEGNAZIONE DEI LOCALI AD USO COMMERCIALE
1. Gli assegnatari dei locali concessi ad uso commerciale vengono scelti di norma mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo quanto previsto dal vigente codice dei contratti, mediante pubblicazione di un avviso od un invito, approvato dalla Giunta Comunale, che indichi requisiti e criteri per l’assegnazione dei locali, tenendo conto del perseguimento di interessi pubblici o quantomeno di pubblica utilità.
2. Nel caso di immobili di particolari rilevanza e/o complessità si può procedere mediante appalto- concorso o forme selettive analoghe.
3. Il canone viene individuato osservando le disposizioni previste dal precedente art. 5.
4. Nei casi di concessioni/locazioni in cui:
➢ prima dell’inizio del provvedimento, ovvero nel corso della durata dello stesso, presuppongono, a carico dell’assegnatario, lavori di manutenzione straordinaria ed interventi relativi alle opere essenziali al funzionamento minimo dei locali;
➢ l’assegnatario proponga all’Amministrazione di eseguire a propria cura e spese interventi di migliorie al fabbricato affidato.
Il Responsabile del Servizio competente, ravvisato l’interesse pubblico ed economico dell’intervento manutentivo può, mediante propria determinazione, autorizzare tali interventi a condizione che:
a) sia presentato un preventivo di spesa analitico, approvato dall’Ufficio tecnico comunale, con attenzione particolare al soddisfacimento dei requisiti di Legge per gli impianti esistenti e da eseguire;
b) l’appalto delle opere e la relativa chiusura dei lavori avvenga nel rispetto delle norme in materia di lavori pubblici.
Art. 8 – REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE DEI LOCALI PER ATTIVITA’ DIVERSE.
1. Possono, in particolare, essere concessionari di beni immobili comunali per attività diverse da quelle commerciali, aziendali o direzionali private, anche nell’ambito di più ampi rapporti convenzionali con il Comune:
➢ ai sensi delle legge 11/08/1991, n. 266, sul volontariato, le organizzazioni di volontariato iscritte nel relativo registro provinciale che operino sul territorio comunale;
➢ ai sensi dell’art. 1 e 9 della legge 08.11.1991, n. 381, le cooperative sociali iscritte nell’apposito Albo Regionale che operino sul territorio comunale e relativi raggruppamenti temporanei;
➢ le Fondazioni aventi la qualifica formale di ONLUS che operino sul territorio comunale.
2. La concessione di beni immobili comunali sarà revocata qualora i soggetti di cui sopra non avvino la loro operatività entro sei mesi dalla concessione
Art. 9 - CRITERI E PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEI LOCALI AD USO DIVERSO DA QUELLO COMMERCIALE.
1. I beni immobili di cui all'art. 1 sono concessi con provvedimento della Responsabile del Servizio per attività diverse dall'uso commerciale ai soggetti di cui all'art. 8 che presentino richiesta di ottenere spazi, in base ad una Istruttoria svolta in relazione ai seguenti fattori, elencati in ordine di importanza:
a) riconoscimento della funzione svolta, nel tempo e nel Comune, come rilevante per fini pubblici o per l'interesse collettivo dalle vigenti leggi, dallo statuto comunale o dai regolamenti;
b) carattere delle finalità prevalenti perseguite dal soggetto con l'attività per l’esercizio della quale viene richiesta l'assegnazione del bene Immobile comunale;
c) struttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente.
2. Il Responsabile del Servizio predisporrà una istruttoria per la concessione degli immobili disponibili, privilegiando, ove possibile, l'uso plurimo degli spazi da parte di più soggetti interessati.
Art. 10 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.
1. I contratti di concessione in uso a terzi dei beni comunali, per qualsiasi attività, così come sopra definiti, devono prevedere a carico del concessionario:
a) l’obbligo di pagamento del canone, o del corrispettivo per l’utilizzo;
b) l’onere delle spese inerenti alla manutenzione ordinaria;
c) il pagamento delle spese di gestione;
d) la stipulazione dell’assicurazione contro i danni;
e) la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d’uso;
f) l’obbligo di accettare e sottostare, in qualsiasi momento, ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi da arte dei tecnici o funzionari dell’Amministrazione Comunale;
g) l’obbligo di rispettare le clausole della concessione;
h) al concessionario è vietato il trasferimento della concessione senza il consenso scritto dell’Amministrazione concedente pena l’immediata decadenza della concessione fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni e delle spese causate all’Amministrazione concedente;
i) il divieto tassativo di effettuale all’interno dei locali dati in concessione attività connesse al gioco d’azzardo o alle scommesse ancorché legalizzate.
2. Tutte le concessioni sono subordinate all’osservanza delle seguenti condizioni:
a) tempestiva rimozione, a manifestazione conclusa, di ogni materiale oggetto di esposizione;
b) rispetto assoluto delle strutture espositive;
c) rispetto degli eventuali orari di apertura e chiusura;
d) rispetto del limite dello spazio destinato ad uso espositivo;
e) altre condizioni indicate nell’atto di concessione previa deliberazione di Giunta Comunale.
3. Per le manifestazioni che richiedano l’installazione di attrezzature o impianti di cui i locali non sono dotati, i concessionari devono provvedere a propria cura e spesa all’acquisizione, sistemazione, smontaggio ed asporto.
Queste ultime operazioni devono avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini fissati nell’atto di concessione al fine di non pregiudicare la disponibilità dello spazio per altre attività. Le operazioni di montaggio e smontaggio di cui al precedente comma devono svolgersi con le necessarie precauzioni onde evitare danni alle strutture fisse e mobili degli spazi, danni che saranno in ogni caso posti ad esclusivo carico dei concessionari medesimi.
4. il concessionario deve altresì garantire un’utilizzazione dei beni compatibile con le disposizioni della Legge n. 46/90 e del Decreto Legislativo n. 81/2008, rispettando gli impianti a norma e dando, tempestiva comunicazione al Comune, delle eventuali disfunzioni.
5. Il mancato rispetto di uno o più degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo o la motivata mancata inclusione nell’elenco di cui al comma 3 comportano lo scioglimento del rapporto contrattuale, salvo il diritto del comune di procedere giudizialmente nei confronti del concessionario inadempiente.
Art. 11 – BENI ESCLUSI DALL’APPLICAZIONE.
1. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento i seguenti beni immobili :
➢ la sede comunale nella parte destinata ad uffici comunali e gli edifici scolastici nella parte destinata prevalentemente a servizi scolastici;
➢ le aree e le strutture cimiteriali;
➢ le strade, le vie, le piazze pubbliche o di pubblico transito;
➢ i parchi ed i giardini;
➢ i beni immobili con destinazione a residenza.
Art. 12 – NORMATIVA TRANSITORIA E FINALE.
1. Le concessioni di diritto e/o di fatto, in corso continuano alle condizioni previste dal presente regolamento, purché in regola con i requisiti stabiliti nel medesimo.
2. Con riferimento alle concessioni disdettate ed ai nuovi contratti, saranno applicati i criteri e le modalità contenuti nel presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento di rimanda allo Statuto del Comune, ed altri regolamenti comunali ed alla normativa vigente in materia di fruizione del patrimonio pubblico.
4. Eventuali norme, contenute in preesistenti regolamenti/discipline del comune di Inverno e Xxxxxxxxxx, in contrasto con quanto stabilito dal presente atto sono automaticamente abrogate, modificate o sostituite con le disposizioni sopra elencate.