CONTRATTO DI LOCAZIONE
L’anno il giorno del mese di in Xxxxx, Xxx Xxxxxxxx, 00
Tra
L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - “Asp Città di Siena”, con sede in Siena, Via Campansi n. 18, codice fiscale 01170590523, tramite il Direttore munito dei necessari poteri, Dr.ssa Xxxxxxxxxxx Xxxxx, nata a Siena il 08/05/1968 (di seguito Locatore, nonché Asp), da una parte
e
-------------------------------------------- (di seguito Conduttore);
si conviene e si stipula quanto segue:
ART 1 – Oggetto
Il locatore concede in locazione al conduttore, che accetta, le porzione dell’immobile sito in Xxx Xxxxxxx, 00, iscritto al Catasto fabbricati del Comune di Siena al Foglio
n.133 part.305 sub .5 Cat. B1 classe 4 rendita € 40.094,61 (in parte) di mq commerciali 114,13nello stato in cui si trova.
Il conduttore dichiara di aver visionato l’immobile, e di averne valutato lo stato manutentivo, riconoscendone l’idoneità all’uso determinato dalle parti, come di seguito meglio dettagliato, impegnandosi altresì a non sollevare contestazione alcuna circa lo stato manutentivo dell’immobile.
Il conduttore dichiara di prendere in locazione i locali in oggetto quale magazzino.
ART 2 – Durata
La locazione avraà durata di anni 6 dal ----------- al con tacita rinnovazione per
eguale periodo, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi all’altra mediante raccomandata a.r., almeno 6 mesi prima della scadenza
ART. 3 Canone di locazione
Il canone annuo di locazione è rideterminato in € ------------ (Euro /00),
salvo conguaglio per oneri accessori,
da versare in rate mensili anticipate di € ---------- (Euro ---------------/00), entro il giorno 15 di ogni mese. Il canone sarà soggetto ad annuale rivalutazione in misura pari al 75% della variazione ISTAT dell'anno precedente.
Il mancato pagamento, anche parziale, del canone o delle quote per gli oneri accessori entro 20 giorni dalla data di scadenza di ciascuna rata, produrrà l’automatica risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore.
ART 4 – Condizioni d’uso.
L’immobile dovrà essere utilizzato dal conduttore per le proprie attività istituzionali, come meglio dettagliato all’art. 1.
Salvo il consenso scritto da parte del locatore, è fatto espresso divieto al conduttore di cedere, anche in parte, il presente contratto, o di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento dell’immobile.
È’ vietato al conduttore di servirsi dell’immobile per un uso diverso da quello
determinato dalle parti. La violazione dei divieti di cui sopra comporterà la risoluzione ipso jure del presente contratto ed il diritto del locatore di richiedere
l’immediato rilascio dell’immobile, oltre al risarcimento di eventuali danni.
Sono a cura e carico del conduttore tutte le spese di qualunque natura sostenute per il godimento dell’immobile.
A mero titolo esemplificativo, e non esaustivo, si indicano come tali le spese per la
fornitura di acqua, energia elettrica, riscaldamento e/o condizionamento, ivi comprese le relative spese per eventuali interventi connessi (da effettuare solo previo
consenso del locatore).
Si precisa che le spese relative alla TARI, TASI o altre imposte comunque denominata
per la parte di competenza del conduttore, secondo la normativa vigente, nonché quelle relative alle utenze sono a carico del conduttore che pertanto dovrà provvedere agli adempimenti necessari presso gli uffici competenti, operando con la massima urgenza le relative volture, se e in quanto necessarie..
ART. 5 Riparazioni ed interventi
Il conduttore si impegna altresì a riconsegnare l’immobile nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d’uso.
Sono a cura e carico del conduttore tutte le spese di manutenzione ordinaria.
Gli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma o adeguamento sono a carico del locatore e non potranno comunque essere effettuate dal conduttore in assenza di previa autorizzazione espressa e scritta da parte del locatore.
Nel caso in cui il locatore autorizzi il conduttore ad affettuare interventi di manutenzione straordinaria, il conduttore si impegna ad eseguire i lavori di cui trattasi a sua esclusiva cura e spesa (salvo diverso accordo con il locatore) e sotto la propria esclusiva responsabilità, impegnandosi altresì ad ottenere le necessarie autorizzazioni dagli organi competenti, come previsto dalla vigente normativa;
Le parti concordano che ogni opera e/o intervento dovrà essere preventivamente autorizzata per scritto dal Locatore al quale è riservata la facoltà di verificare la congruità dei relativi costi nonché di seguire e controllare in corso d’opera, attraverso tecnico di propria fiducia, la corretta e conforme esecuzione dei lavori, nonché impartire apposite prescrizioni scritte, che il conduttore si impegna fin d’ora a rispettare. Il conduttore rileva indenne l’Asp Città di Siena da ogni onere, spesa e
responsabilità in ordine ai lavori di cui trattasi, esonerando pertanto l’Asp Città di Siena da risarcimenti, compensi o indennità di sorta al riguardo.
Le riparazioni di cui agli artt. 1576 e 1609 cod. civ. sono a carico del conduttore, così come ogni altra inerente gli impianti, ivi compresi gli interventi ordinari previsti dalla normativa vigente, con obbligo di trasmettere al locatore copia delle relative certificazioni; il locatore si sostituirà al conduttore, solo nei casi di somma urgenza e pericolo, salvo rimborso delle spese sostenute entro 20 giorni dall'avvenuta riparazione. Il locatore si riserva il diritto di eseguire manutenzioni o adeguamenti tecnologici o restauri, anche se non urgenti, senza corrispondere alcun compenso al conduttore, anche se questi per effetto di esse subisca disagi per oltre 20 gg., derogandosi così espressamente al disposto dell’art. 1584 del c.c.. Tutti gli eventuali oneri che dovessero essere momentaneamente
sostenuti dal locatore in luogo del conduttore dovranno essere da quest’ultimo rimborsati a semplice richiesta.
ART 6 – Restituzione
Il conduttore si obbliga a restituire al locatore il bene pienamente disponibile e nello stato in cui si trova all’atto della consegna.
Le migliorie e riparazioni o modifiche eseguite dal conduttore, anche in caso di risoluzione anticipata del contratto da parte del conduttore, resteranno acquisite al locatore senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del locatore, fatto salvo il diritto del locatore di pretendere la rimessione in pristino dell’immobile. L’esecuzione di lavori in contrasto con le vigenti norme urbanistico – edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore. Il silenzio o l’acquiescenza del locatore rispetto ad un mutamento d’uso, a lavori non
autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, non ne importano implicita accettazione, ma avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del locatore.
È facoltà del locatore ispezionare o far ispezionare i locali oggetto di questo contratto, salvo congruo preavviso. In particolare, l'accesso ai locali dovrà essere consentito nell'ultimo semestre di locazione, per almeno 2 ore al giorno, a nuovi potenziali conduttori, con obbligo di congruo preavviso.
Art. 7 – Responsabilità
Il conduttore è costituito custode della cosa locata ed è direttamente responsabile verso il locatore e i terzi dei danni causati per sua colpa da
spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della cosa locata.
Il conduttore manleva il locatore contro i danni che a questo possano derivare da fatto, omissione o colpa, propri, o di terzi in genere e lo solleva da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni derivanti dall’immobile in oggetto. Il conduttore dovrà stipulare inoltre idonea polizza assicurativa incendio per danni che possono essere causati ai locali di cui al presente contratto di locazione.
Art. 8 Cauzione
La somma depositata dal conduttore, a titolo di cauzione, pari a Euro (due
mensilità) a garanzia dei danni, sarà restituita dopo la regolare riconsegna dei locali.
Art. 9 – Privacy
Ai sensi del Regolamento UE 2016/1678 e relative disposizioni attuative, nonché per quanto vigenti del D.lgs. 196/2009, i dati personali raccolti nel presente documento e per le sue finalità sono trattati dalle parti secondo principi di liceità, correttezza,
trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali.
Art. 10 – Registrazione e spese
Le spese di registrazione, ivi comprese quelle relative all’acquisto delle marche da bollo, sono a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno. Il
locatore provvederà alla registrazione del contratto e il conduttore si impegna a rimborsare al locatore la quota di propria competenza.
Art. 11 – Foro competente
Le parti dichiarano di voler definire bonariamente ogni eventuale controversia nascente dal presente contratto.
In caso di controversie, per le quali non sia possibile addivenire ad una definizione bonaria, le parti eleggono la competenza del Foro di Siena, rinunciando ora per allora all’elezione di altro foro.
Art. 12 – Normativa applicabile
Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di locazione di beni immobili.
Art. 13 – Attestato Prestazione Energetica
Ai sensi dell’art 6 Dl. 63/2013 ( decreto ecobonus), si allega, quale parte integrante e sostanziale, al presente contratto di locazione l’ APE (attestato di prestazione energetica).
Il Locatore
Il Conduttore
Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano
specificatamente i seguenti articoli 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il Locatore
Il Conduttore