Contract
REGOLAMENTO RECANTE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI UNIVERSITARI CON CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 240/2010 COSI’ COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 79 DEL 29/06/2022 DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 36 DEL 30/04/2022
Emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 1592/2022 Prot n. 309788 del 13/10/2022 Entrata in vigore 13 ottobre 2022
Articolo 2 ‐ Ambito di applicazione 2
Articolo 4 ‐ Tipologie contrattuali 2
Articolo 5 ‐ Copertura finanziaria 2
Articolo 6 ‐ Procedura di attivazione 3
Articolo 7 ‐ Bando di selezione 3
Articolo 8 ‐ Requisiti per partecipare alle selezioni 4
Articolo 9 ‐ Modalità di selezione 4
Articolo 10 ‐ Rapporto di lavoro 6
Articolo 11 ‐Trattamento economico 7
Articolo 12 ‐ Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo 7
Articolo 13 ‐ Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi 7
Articolo 14 ‐ Cambiamento di sede 7
Articolo 15. Chiamata dei Ricercatori a tempo determinato nel ruolo di Professore di seconda fascia 7
Articolo 16 norme finali e transitorie 8
Articolo 1 ‐ Finalità
1. L’Università degli Studi di Ferrara può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8.
2. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché di attività istituzionale.
Articolo 2 ‐ Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori e dal Codice di Condotta per l’Assunzione dei Ricercatori (Allegati alla Raccomandazione della Commissione CE dell’11 marzo 2005) e nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (accordo quadro sul lavoro a tempo determinato) e delle disposizioni nazionali, le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai Ricercatori a tempo determinato.
Articolo 3 ‐ Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento per rapporto di lavoro subordinato si intende un rapporto lavorativo che si svolge alle dipendenze e secondo le direttive del datore di lavoro. Si instaura mediante la stipula di un contratto di lavoro di diritto privato, che disciplina le condizioni che regolano il rapporto, ed in particolare i diritti ed i doveri che ne derivano.
Articolo 4 ‐ Tipologie contrattuali
1. Il contratto per Ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di 6 anni e non è rinnovabile.
2. Per questa tipologia di contratto è previsto sia il regime di tempo pieno che di tempo definito.
3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
Articolo 5 ‐ Copertura finanziaria
1. I finanziamenti a copertura dei contratti di cui al presente regolamento devono essere garanti da almeno una delle seguenti modalità:
a) fondi stanziati a bilancio dal Consiglio di Amministrazione;
b) fondi esterni all’Ateneo acquisiti mediante apposite convenzioni, stipulate anteriormente all’indizione della procedura dal Consiglio di amministrazione, con soggetti pubblici o privati che devono garantire la copertura finanziaria per almeno 15 anni. Nel caso di convenzioni sottoscritte con soggetti privati, l’obbligazione assunta nei confronti dell’Ateneo dal finanziatore dovrà essere garantita da apposita fideiussione bancaria o assicurativa;
c) fondi derivanti da programmi comunitari o di altri organismi internazionali destinati alla ricerca o alla formazione attraverso la ricerca e contratti su fondi di programmi nazionali che prevedano esplicitamente l’attivazione di contratti per Ricercatori universitari con contratto a tempo determinato. I contratti finanziati dall’unione europea, da altri organismi internazionali, o da fondi di ricerca nazionali, seguono le regole stabilite dal programma di finanziamento e dai regolamenti di Ateneo intesi a definire tali finanziamenti. Le disposizioni del presente regolamento d’Ateneo sono applicate solo in quanto compatibili con le medesime.
2. Le modalità di copertura sopra indicate si applicano anche per le chiamate mediante scorrimento di graduatorie vigenti. Nel caso di copertura garantita da convenzioni, le stesse devono essere stipulate anteriormente alla delibera di chiamata
Articolo 6 ‐ Procedura di attivazione
1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e verifica della copertura finanziaria, autorizza l’indizione delle procedure di reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell’Ateneo e della formulazione di un’apposita proposta da parte dei Dipartimenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito della programmazione triennale, deve vincolare risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al presente regolamento in favore di candidati che, per almeno trentasei mesi (anche cumulativamente), abbiamo frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando. Al tal fine è prevista la possibilità che il Consiglio di amministrazione deliberi di attivare bandi riservati in favore dei candidati di cui sopra.
3. La programmazione del fabbisogno di un Ricercatore a tempo determinato dev’essere approvata dal Consiglio di Dipartimento nella composizione allargata a tutti i Professori e i Ricercatori, a tempo determinato e indeterminato, ad esso afferenti.
4. Il Dipartimento, per l’avvio della procedura di reclutamento, assume una delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Professori di prima e seconda fascia ad esso afferenti che deve specificare:
a) il settore concorsuale/gruppo scientifico‐disciplinare e l’eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico‐disciplinari;
b) il Dipartimento di afferenza;
c) il regime d’impegno (tempo pieno o definito);
d) eventualmente la copertura finanziaria se è tra quelle previste dall’art. 5 comma 1 lettere b) e c);
e) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici e che dovrà rientrare nei limiti che ciascun Dipartimento ha stabilito per tipologia di selezione e per ogni area concorsuale;
f) la lingua straniera oggetto della prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della stessa.
Articolo 7 ‐ Bando di selezione
1. Il bando di selezione contiene le seguenti indicazioni:
a) il regime di impegno (a tempo pieno o definito);
b) la specificazione del settore concorsuale/gruppo scientifico‐disciplinare e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico‐disciplinari;
c) i requisiti per la partecipazione;
d) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare indicato dal Dipartimento;
e) la specificazione della lingua straniera oggetto della prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera;
f) il Dipartimento di afferenza;
g) la modalità di selezione prevista dal successivo art. 9;
h) i termini per la presentazione della domanda di partecipazione;
i) diritti e doveri del Ricercatore a tempo determinato;
j) il trattamento economico e previdenziale.
2. I bandi vengono emanati con Decreto Rettorale e i relativi avvisi vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva cui si riferisce il bando, di durata non inferiore a 15 giorni, decorre dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
4. I bandi sono resi pubblici altresì mediante pubblicazione nel sito web dell’Ateneo, nel sito web del Ministero dell’Università e della ricerca, nonché nell’apposito sito web dell’Unione europea.
Articolo 8 ‐ Requisiti per partecipare alle selezioni
1. Alle selezioni sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di:
• dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero; ovvero
• diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati.
2. I candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito all’estero dovranno allegare all’istanza di partecipazione copia del provvedimento rilasciato dalle autorità competenti con il quale è stata riconosciuta l’equipollenza ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. n. 382/1980 o copia della ricevuta di avvenuta consegna dell’istanza di richiesta di riconoscimento inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica ex art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001.
3. Non sono ammessi alle selezioni i Professori universitari di prima e seconda fascia e i Ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio, nonché i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui all’art. 24 comma 3 della Legge n. 240/2010 così come modificato dalla Legge n. 79 del 29/06/2022 di conversione del D.L. n. 36 del 30/04/2022.
Articolo 9 ‐ Modalità di selezione
1. L’assunzione avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La procedura selettiva viene effettuata mediante:
- valutazione dei titoli, del curriculum, dell’attività didattica, della produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato) e dell’eventuale attività clinico-assistenziale secondo i criteri e parametri individuati con Decreto Ministeriale 25 maggio 2011, n. 243;
- valutazione di una lezione che consenta al candidato di dimostrare le proprie capacità didattiche su un tema attinente al settore scientifico‐disciplinare oggetto di selezione, individuato dallo stesso in piena autonomia;
- accertamento delle competenze linguistiche.
3. Alle selezioni non possono partecipare i parenti e gli affini, fino al quarto grado compreso, di un Professore appartenente al Dipartimento che ha formulato la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
4. La selezione dei Ricercatori a tempo determinato è svolta da una Commissione giudicatrice composta da tre Professori ordinari o associati appartenenti all’area concorsuale oggetto della selezione nel rispetto, ove possibile, della parità di genere, di cui almeno uno deve appartenere al settore concorsuale/gruppo scientifico‐disciplinare al quale si riferisce la selezione.
5. I Commissari sono scelti tra i Professori che risultino essere stati inseriti nella lista degli aspiranti Commissari sorteggiabili per la formazione delle Commissioni nazionali per il conferimento dell'abilitazione alle funzioni di Professore universitario di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010 o fra Professori in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010. Il possesso dei requisiti dei Commissari è verificato dal Dipartimento che ne propone la nomina come componenti della Commissione giudicatrice.
6. I Commissari potranno essere nominati presso l’Università di Ferrara solo in due Commissioni per ogni fascia nell’anno solare.
7. La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta del Dipartimento con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Professori di prima e seconda fascia ad esso afferenti.
8. Eventuali istanze di ricusazione dei Commissari da parte dei candidati vanno rivolte al Rettore nel termine di otto giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione sul sito web dell’Ateneo.
9. Ai Commissari si applica la normativa vigente in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
10. Nel corso della prima riunione, che deve svolgersi (anche in via telematica) entro 15 giorni dalla nomina, la Commissione definisce i criteri di valutazione dei titoli, del curriculum, dell’attività didattica, della produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, e dell’eventuale attività clinico- assistenziale secondo i criteri e parametri individuati con Decreto Ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 e della lezione di cui al comma 2. La Commissione stabilisce altresì un punteggio minimo al di sotto del quale non può essere attribuita l’idoneità.
11. Se il numero dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione e risultano in possesso dei requisiti di cui all’art. 8 è inferiore o pari a 6, tutti i candidati sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e allo svolgimento della lezione.
12. Se il numero dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione è superiore a 6, la Commissione in sede di prima riunione deve decidere: a) di ammetterli comunque tutti alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e allo svolgimento della lezione, ovvero b) di ammetterne soltanto alcuni, in una misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, ritenuti comparativamente più meritevoli (sulla base di un motivato giudizio complessivo formulato) in esito ad una valutazione preliminare dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, dell’eventuale attività clinico-assistenziale condotta in conformità al Decreto Ministeriale 25 maggio 2011, n. 243.
13. I criteri di valutazione di cui al comma 10 saranno pubblicati sul sito web dell’ateneo al termine della prima riunione. Solo successivamente alla pubblicazione, l’elenco dei candidati iscritti sarà inviato alla Commissione.
14. Nel corso della seconda riunione, la Commissione dovrà procedere alla verifica delle incompatibilità con i candidati, secondo la normativa vigente.
15. L’elenco dei candidati e la data di svolgimento della discussione, della prova di lingua straniera e della lezione saranno pubblicati sul sito web di ateneo con valore di convocazione ufficiale. Nelle selezioni a Ricercatore con più di sei candidati, sarà contestualmente pubblicato il verbale relativo alla valutazione comparativa dei candidati sulla base della quale la Commissione ha individuato i candidati da ammettere al colloquio e alla lezione.
16. I candidati potranno presentare al Rettore eventuali istanze di ricusazione dei Commissari entro i successivi otto giorni; spetta al Rettore o ad una Commissione appositamente nominata dal Rettore, valutare l’istanza di ricusazione o gli eventuali conflitti di interesse tra i componenti la Commissione e i candidati.
17. Il colloquio, nell’ambito del quale si svolge la discussione dei titoli e delle pubblicazioni, può assumere anche la forma di un seminario aperto al pubblico. Contestualmente al colloquio si svolgerà l’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati e la lezione, che consentirà ai candidati di dimostrare le proprie capacità didattiche.
18. La Commissione analizza i titoli e le pubblicazioni solo per i candidati presenti al colloquio e che abbiano tenuto la lezione, attribuendo i relativi punteggi a titoli, pubblicazioni e lezione. Sulla base
dei punteggi attribuiti la Commissione redige la graduatoria di merito nella quale, a parità di punteggio, precede il candidato di età anagrafica più giovane.
19. La Commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dal decreto di nomina del Rettore. Il Rettore può prorogare per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione.
20. Gli atti sono approvati con decreto rettorale. La graduatoria resta in vigore per tre anni dalla data di approvazione atti.
21. Informato il Direttore del Dipartimento che ha chiesto l’avvio della procedura, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, provvede alla chiamata del vincitore per la stipula del contratto da Ricercatore universitario a tempo determinato.
22. La stipula del contratto deve avvenire entro 90 giorni, salvo rinuncia del vincitore della procedura, dall’approvazione degli atti del Rettore. In caso di mancata stipula del contratto, per i tre anni successivi l'Ateneo non potrà bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in relazione al Dipartimento interessato.
23. Nell’ambito della graduatoria predisposta dalla Commissione, ulteriori chiamate possono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione, entro tre anni dall’approvazione degli atti, su proposta del Dipartimento che ha bandito la procedura oppure di altri Dipartimenti interessati.
24. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si applica il D.P.R. 9 maggio 1994, n.487.
Articolo 10 ‐ Rapporto di lavoro
1. Il Rettore stipula il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
2. La quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore annue per i Ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i Ricercatori a tempo definito.
3. L'autocertificazione dell’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene:
a) tramite compilazione del registro delle lezioni, per quanto riguarda le attività di didattica frontale;
b) tramite il diario delle attività consuntive per tutte le altre attività connesse alla didattica.
4. Il Ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal d.lgs. n. 81/2008 a carico dell’Ateneo.
5. La competenza disciplinare è regolata dallo Statuto dell’Università di Ferrara.
6. I Ricercatori a tempo determinato possono chiedere di modificare il regime di impegno assunto all’atto della sottoscrizione del contratto, previa autorizzazione del consiglio di Amministrazione, che ne dovrà garantire la sostenibilità finanziaria in caso di passaggio da tempo definito a pieno.
7. La domanda va presentata al Rettore e per conoscenza al Direttore del Dipartimento di afferenza e comporta l’obbligo di mantenere il regime prescelto fino alla fine del contratto.
8. Ai titolari dei contratti è riconosciuta la possibilità, previa autorizzazione, di svolgere periodi di ricerca all’estero. L’autorizzazione è concessa dal Rettore, previo parere favorevole del Dipartimento.
9. Ai titolari dei contratti si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la natura del rapporto instaurato con l’Università:
• le disposizioni di cui agli artt. 32, commi 1, 2, 3, e 5, 33 e 34, comma 1 del D.P.R. n. 382/1980, nonché quelle dello Statuto, con particolare riferimento alla disciplina relativa all'elettorato attivo e passivo dei predetti soggetti negli organi accademici dell’Ateneo;
• le disposizioni di cui agli artt. 37, 40 e 68 del D.P.R. n. 3/57 in materia di congedo straordinario, la cui durata non può superare complessivamente nel corso dell’anno solare i 45 giorni, e di aspettativa per infermità.
• le disposizioni di cui al D.lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di tutela e sostegno della maternità e della paternità e di cui all’art. 24 della Legge n. 240/2010.
• le disposizioni di cui alla Legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili.
Articolo 11 ‐Trattamento economico
1. Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al Ricercatore confermato a tempo pieno o a tempo definito elevato fino ad un massimo del 30 per cento sulla base di una delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo o di indicazioni ministeriali.
Articolo 12 ‐ Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo
1. Al Ricercatore si applica il trattamento previdenziale ed assistenziale previsto dalle vigenti disposizioni normative per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, mediante iscrizione all’INPS ‐ gestione ex INPDAP sia ai fini previdenziali che di quiescenza.
Articolo 13 ‐ Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi
1. Il conferimento del contratto di Ricercatore universitario a tempo determinato è incompatibile con:
‐ qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati;
‐ con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca;
‐ con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. Ai Ricercatori è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi didattici, oltre a quelli di cui all’art. 4 del presente regolamento, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento per il conferimento al personale docente e ricercatore dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali.
3. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli.
4. L’espletamento dei contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l’accesso alle pubbliche amministrazioni.
Articolo 14 ‐ Cambiamento di sede
1. In caso di cambiamento di sede, i Ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall’Università di appartenenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l’accordo del committente di ricerca.
Articolo 15. Chiamata dei Ricercatori a tempo determinato nel ruolo di Professore di seconda fascia
1. A partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'Università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di seconda fascia. La suddetta procedura di valutazione finalizzata all'inquadramento nel ruolo di Professore di seconda fascia prevede lo svolgimento di una prova didattica su un tema attinente al gruppo scientifico‐disciplinare oggetto di selezione, individuato dallo stesso in piena autonomia ma diverso da quello della prova didattica di cui all’art. 9 comma 2.
2. Non possono essere chiamati come Professori associati con la procedura di cui al comma precedente coloro i quali, al momento della chiamata, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con un Professore appartenente al Dipartimento che ha proposto la procedura di chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
3. Su istanza dell’interessato, il Dipartimento avvia la valutazione del Ricercatore ai fini della chiamata come Professore associato, con delibera assunta in composizione ristretta a maggioranza assoluta dei Professori ordinari e associati.
4. In sede di adozione della delibera, il Dipartimento:
a) predispone una relazione dettagliata sull’attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché di attività istituzionale ed eventualmente attività clinico‐assistenziale svolta dal Ricercatore per la durata del contratto;
b) propone la Commissione valutatrice che verrà nominata dal Rettore.
5. La Commissione valutatrice è composta da tre Professori di prima o seconda fascia appartenenti all’area concorsuale oggetto della selezione, di cui almeno uno di prima fascia e uno designato tra il personale docente in servizio presso un altro Ateneo e almeno uno appartenente al gruppo scientifico‐disciplinare di riferimento, nel rispetto ove possibile della parità di genere. I Commissari sono scelti tra i Professori che risultino essere stati inseriti nella lista degli aspiranti Commissari sorteggiabili per la formazione delle Commissioni nazionali per il conferimento dell'abilitazione alle funzioni di Professore universitario di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010 o comunque fra Professori in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6, commi 7 e 8, della
L. 240/2010. La verifica dei requisiti dei Commissari è effettuata dal Dipartimento che ne propone la nomina come componenti della Commissione giudicatrice.
6. Della Commissione non possono fare parte i Professori che sono stati membri della Commissione giudicatrice della procedura in esito alla quale il Ricercatore è stato chiamato ed ha preso servizio presso l’Ateneo di Ferrara. Della Commissione non possono altresì fare parte i Professori che abbiano una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell’art. 6 della Legge 240/2010. I Commissari dovranno dichiarare altresì l’insussistenza delle cause di astensione di cui all’art. 51 c.p.c.
7. La valutazione, effettuata nel rispetto dei criteri e degli standard qualitativi di cui al D.M. 4 agosto 2011 n. 344, verte sull’attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché di attività istituzionale ed eventualmente attività clinico assistenziale svolta dal Ricercatore per tutta la durata del contratto. La valutazione viene condotta dalla Commissione sulla base della relazione di cui al comma 4, dell’ulteriore documentazione fatta pervenire dal Ricercatore interessato e della prova didattica nell’ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento.
8. I lavori della Commissione debbono concludersi entro tre mesi dal decreto di nomina. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore con decreto che viene trasmesso al Dipartimento.
9. In caso di esito positivo della valutazione, il Consiglio di Dipartimento formula la proposta di chiamata con delibera adottata in composizione ristretta a maggioranza assoluta dei Professori di prima e seconda fascia.
10. Il Consiglio di Amministrazione approva la chiamata e stabilisce la data della presa di servizio nel ruolo di Professore di seconda fascia compatibilmente con le risorse previste a bilancio.
Articolo 16 norme finali e transitorie
1. La partecipazione alle attività delle Commissioni nominate ai sensi del presente Regolamento non dà luogo alla erogazione di alcun compenso.
2. Per i 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore della Legge n. 79 del 29/6/2022 l’Ateneo destina una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse impiegate per la stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato a soggetti che sono o sono stati, nei tre anni antecedenti, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240, o a soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge n. 240.
3. Per i 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore della Legge n. 79 del 29/6/2022 a richiesta dell’interessato è riconosciuto ai fini dell’inquadramento:
‐ ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da Ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, e che stipulano un contratto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi del Legge n. 79 del 29/6/2022, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei suddetti casi, la valutazione per l'inquadramento nel ruolo dei Professori associati di cui all’art. 15 del presente regolamento, avviene non prima di 12 mesi dalla presa di servizio;
‐ ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della Legge n. 240/2010 e che stipulano un contratto di Ricercatore a tempo determinato, un periodo di servizio pari a due anni.
4. Con riferimento alla programmazione dipartimentale 2022-24 approvata prima dell’entrata vigore della Legge n. 79 del 29/6/2022, per i settori concorsuali individuati dai Dipartimenti per posizioni di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010 il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di optare per l’avvio di una procedura per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi del presente regolamento nel rispetto di quanto previsto dalla legge.