Contract
I
I. R. C. C .S.
C. R. O. B.
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA
Rionero in Vulture (PZ)
GARA A PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI FDG PER CONTRATTO PONTE NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLA GARA DA PARTE DELLA SUARB - CIG 7249760336
CAPITOLATO TECNICO E D’ONERI
1. Oggetto della fornitura e durata dell’appalto 3
1.1 - Caratteristiche tecnico qualitative e confezionamento 3
3. Esecuzione del contratto e Consegne 5
7 - Controlli Qualitativi/Quantitativi 9
10 – Risoluzione e recesso del Contratto 11
11 - Domicilio del Fornitore e comunicazioni 12
12 - Tracciabilità dei flussi finanziari 13
1. Oggetto della fornitura e durata dell’appalto
Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di FLUORO- DESOSSI-GLUCOSIO FDG.
Per quanto attiene la descrizione delle caratteristiche tecniche ed il dettaglio dei quantitativi, per quanto ivi non espresso, si rimanda all’ appendice A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.
L’IRCCS CROB, nel corso dell’esecuzione contrattuale, che avrà durata di quattro mesi, dalla stipula contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle modalità previste dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione, nella misura consentita dal medesimo articolo normativo innanzi richiamato.
Resta inteso che le quantità dei radiofarmaci riportate nell’ allegato “A” sono indicative e non configurano determinazione dell’entità della somministrazione; di fatto tale entità sarà determinata dall’effettivo fabbisogno, ai sensi dell'art. 1560, comma 1 c.c. per i contratti di somministrazione. Conseguentemente il fornitore avrà diritto alla remunerazione delle sole quantità di radiofarmaci effettivamente ordinati e consegnati.
Resta altresì inteso che il contratto conterrà clausola risolutoria che l’Istituto si riserva di esercitare nel caso, in corso di esecuzione contrattuale, intervenga l’aggiudicazione da parte della SUA RB per le medesime forniture, senza che l’aggiudicataria possa vantare pretesa alcuna nei confronti dell’IRCCS CROB.
1.1 - Caratteristiche tecnico qualitative e confezionamento
Il radiofarmaco deve essere conforme alle norme nazionali ed internazionali vigenti in ordine alle caratteristiche per l’immissione in commercio.
In particolare si richiama il DLvo 178/1991, che, recependo la direttiva europea 89/343/CEE, ha esteso alle preparazioni radiofarmaceutiche la disciplina giuridica dei prodotti medicinali per uso umano, nonché il DLvo 219/2006.
La configurazione e le caratteristiche tecniche, operative, funzionali minime, a cui deve corrispondere il radiofarmaco oggetto di fornitura sono quelle riportate nell’allegato A.
Il confezionamento dei prodotti da fornire dovrà essere conforme alle prescrizioni previste dagli art. 73 e 83 del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. e da tutte le disposizioni di legge vigenti in materia al momento della fornitura. Il confezionamento e l’etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte
le diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sull’imballaggio esterno e sul confezionamento primario e secondario.
Si precisa che l’etichettatura e il confezionamento primario e secondario di ogni singola confezione
dovranno riportare:
• denominazione e codice interno del prodotto;
• autorizzazione all’immissione in commercio (AIC);
• nome ed indirizzo del fabbricante e del distributore, se diverso;
• lotto di preparazione;
• tempo di produzione;
• tempo di taratura;
• periodo di validità;
• data di scadenza
• condizioni di stoccaggio;
• Eventuali condizioni specifiche e precauzioni d’uso nonché eventuali rischi associati.
Si dovrà indicare:
• data e ora di produzione;
• data, ora di taratura e dosaggio in MBq all’ora di taratura;
• data e ora di scadenza.
I prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante la fase di trasporto. Il confezionamento secondario dovrà riportare in modo evidente i simboli e le diciture indicanti particolari temperature di conservazione ed eventuali caratteristiche di pericolosità.
L’operatore economico, in caso di affidamento della fornitura, si impegna ad inviare via PEC o fax agli utilizzatori il certificato attestante l’idoneità del radio farmaco (superamento del Controllo di Qualità) tassativamente entro l’ora di consegna stabilita.
L’operatore economico, in caso di affidamento della fornitura, dovrà farsi carico, senza ulteriori oneri economici aggiuntivi per l’IRCCS CROB del ritiro dei contenitori di piombo vuoti utilizzati per il trasporto e la conservazione dei prodotti radioattivi provvedendo, a tal fine, alla preventiva fornitura di idonei contenitori che ne facilitino la raccolta ed il trasporto.
I prodotti forniti devono essere registrati con A.I.C. multi-dose rilasciata dal Ministero della Salute. Si richiede, in aggiunta ai requisiti tecnici sopra indicati quanto di seguito riportato:
- la possibilità di spedizioni multiple giornaliere
- consegna nella fascia oraria h 8.00 – 9.00 e 13,00–14,00, per cinque giorni settimanali;
- calibrazione alla consegna, con attività garantita con un livello di tolleranza pari a ±2,5%
- entità delle pretarature: quality control sheet allegato
- validità residua del prodotto (shelf life) al momento della consegna dal sito di produzione principale di almeno 8 ore
- flaconcino multi dose compatibile con il frazionatore Marca COMECER – Modello Althea attualmente in uso c/o la U.O.C. Medicina Nucleare;
- purezza radiochimica >95% ;
- almeno n. 1 sito di back up sul territorio nazionale provvisto di analogo numero di registrazione A.I.C., ovvero possibilità di consegna entro le 6 ore dalla comunicazione di fallimento della produzione dal sito principale;
- conservazione del prodotto a temperatura ambiente dopo il primo utilizzo;
La certificazione della qualità del prodotto ed il rilascio per uso clinico dello stesso potranno essere inviati a mezzo fax successivamente alla spedizione del prodotto, purché copia della suddetta documentazione risulti pervenuta in Medicina Nucleare alla data della consegna del prodotto.
Il radiofarmaco deve essere prodotto e fornito specificatamente ed esclusivamente per uso clinico e ai sensi della vigente normativa in materia.
L’importo complessivo delle forniture, evidenziate in allegato A, include le spese di trasporto.
I trasporti dovranno essere effettuati con mezzi aventi caratteristiche coerenti con lo specifico tipo di merce movimentata e regolarmente dotati delle prescritte autorizzazioni (accordo ADR 2013- Direttiva 2012/45/UE).
I radiofarmaci dovranno essere consegnati in vials idoneamente schermati.
2. Sicurezza
In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Esecuzione del contratto e Consegne
In caso di affidamento della fornitura, l’operatore economico dovrà fornire i recapiti (telefono, fax, mail, pec) della/e persona/e a cui fare riferimento in caso di problemi della fornitura.
Il Fornitore è tenuto all’esecuzione a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente Capitolato. Nella esecuzione il Fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 6/7/1999. Il Fornitore garantisce, altresì, che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme:
▪ di igiene sulla produzione e sul commercio;
▪ di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
▪ sulla infortunistica e sulla prevenzione degli incendi.
La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati.
Il Fornitore deve effettuare le consegne dei prodotti richiesti, senza vincolo di quantità minime o massime, secondo le modalità e tempi stabiliti nell’allegato A.
Il Fornitore dovrà inoltre indicare, per quanto offerto, prodotto per prodotto, la classificazione ATC e il codice di AIC, allegando scheda tecnica o RCP dei prodotti offerti.
L’Istituto ha la facoltà da esercitarsi entro 12 ore antecedenti alla data di consegna, di annullare l’ordine avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l’invio dell’ordine medesimo. Trascorso tale termine, l’ordine diverrà irrevocabile.
In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, l’IRCCS CROB avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al Fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l’applicazione delle penali di cui al paragrafo “Inadempimenti e Penali” e l’eventuale risarcimento dei maggiori danni subiti.
Il fornitore dovrà garantire il ritiro del radiofarmaco in caso di breakdown macchine.
Si evidenzia che in caso di particolare urgenza, l’I.R.C.C.S. CROB può disporre, prima della stipula del contratto, anche nella forma della lettera commerciale, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che l’esecuzione anticipata non potrà eccedere i limiti di un quinto dell'importo contrattuale.
4 – Garanzia a corredo dell’esecuzione del contratto
Ai fini della stipula di ciascun contratto, l’aggiudicatario del singolo lotto dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, una garanzia fideiussoria. L’importo della cauzione è ridotto ove l’aggiudicatario sia in possesso dei requisiti elencati all’art. 93, comma 7, del d. lgs. n. 50/2016. La mancata costituzione di detta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e la conseguente acquisizione della cauzione provvisoria relativa al/ai lotto/i oggetto di revoca.
La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro, secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Contratto, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
5 – Pagamenti
Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura.
L’Ente procederà alla liquidazione ed al pagamento di ciascuna singola fattura previa verifica di conformità della fornitura e della regolarità contributiva del fornitore mediante il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara).
I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’IRCCS CROB.
Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge (60 giorni) dalla data di ricevimento della fattura.
Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC o con lettera raccomandata a.r., dall’IRCCS CROB.
E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti delle Aziende _Sanitarie a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle Aziende Sanitarie. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo paragrafo del presente Capitolato “Tracciabilità dei flussi finanziari”.
6 - Cessione del Contratto
E’ fatto divieto al Fornitore Aggiudicatario di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa., fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016,
In caso di trasferimento della titolarità dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (A.I.C.) del farmaco, il cui provvedimento A.I.F.A. sia, al riguardo, già pubblicato sulla g.u.r.i., l’IRCCS CROB , previa verifica dei requisiti di ordine generale, ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, potrà autorizzane l’affidamento della fornitura al nuovo operatore economico agli stessi patti, condizioni e prezzi per la durata residua di validità del contratto.
Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’IRCCS CROB. Il concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare. Il Fornitore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate.
L’IRCCS CROB, ad esclusione di quanto previsto al comma 13 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l’importo delle prestazioni dagli stessi eseguite, pertanto è fatto obbligo al Fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Con il deposito del contratto di subappalto, il Fornitore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
E’ fatto divieto al Fornitore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto della Stazione appaltante, pena l’immediata risoluzione del Contratto con l’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.
7 - Controlli Qualitativi/Quantitativi
La presa in consegna dei beni forniti non costituisce l'accettazione definitiva della fornitura.
La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità.
L’ IRCCS CROB si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa della merce in sede di effettivo utilizzo.
I prodotti non conformi dovranno essere sostituiti successivamente al ricevimento della segnalazione scritta da parte dell’IRCCS CROB, che metterà a disposizione, per il ritiro, la merce non conforme e/o consegnata in eccedenza e ne garantirà il deposito
8 - Inadempimenti e penali
Il Fornitore è soggetto all’applicazione di penali in caso di:
- Ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto;
- Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.
Per quanto riguarda le consegne di FDG, in caso di ritardata consegna, tale da non consentire lo svolgimento di tutta l’attività programmata nei tempi previsti, si procederà all’applicazione delle seguenti penali:
-1° ritardo (oltre 60 min): disponibilità a fornire entro 120 minuti backup da altro sito;
-dal 2° ritardo (oltre i 60 min): penale di € 1500;
-per ogni mancata consegna: penale di € 2500;
-dopo 5 mancate consegne, l’ IRCCS CROB potrà procedere alla rescissione del contratto
La Ditta ha l’obbligo di consegnare i prodotti come indicato nel presente Capitolato, alle condizioni economiche e tecniche dell’aggiudicazione.
La UOC di Medicina Nucleare rifiuterà i prodotti non conformi a quelli aggiudicati.
Il rifiuto del prodotto e la conseguente restituzione può verificarsi anche in tempi successivi alla consegna nel caso in cui si palesi nel corso del suo utilizzo qualche difetto non rilevabile all’atto della consegna. In tal caso i prodotti (anche se asportati dal loro imballo originario) verranno posti a disposizione del fornitore, che a proprie spese, è tenuto a provvedere al ritiro della merce oggetto di contestazione ed alla sostituzione immediata della stessa con eguale quantità di prodotto idoneo.
Nel caso in cui il fornitore non provveda alla immediata sostituzione del materiale rifiutato al momento della consegna e che risulti difettoso durante l’utilizzo o l’impiego, l’Istituto potrà acquisire direttamente dal libero mercato eguali quantità e qualità di merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla ditta inadempiente, oltre alla rifusione di ogni altra spesa o danno.
Allorché il materiale sia stato rifiutato per almeno tre volte, l’Istituto avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto con ogni addebito al fornitore dei maggiori oneri conseguenti ad una nuova procedura di gara. In modo analogo si procederà in caso di reiterata mancata consegna.
Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l’operatore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell’impiego.
Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi ed imperfezioni durante e/o successivamente all’impiego, il fornitore ha l’obbligo, a richiesta dell’Amministrazione, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire quelli difettosi.
In caso di ripetute inosservanze dei termini contrattuali l’Amministrazione si riserva la risoluzione del contratto senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla da eccepire e salvo il risarcimento del maggior danno. Subentrerà nella fornitura la ditta risultata seconda aggiudicataria.
9 – Adeguamento prezzi
Ai sensi del comma 1, lett. a) dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora in corso di contratto, si verifichino diminuzioni o aumenti del prezzo al pubblico, preventivamente negoziati ed autorizzati da AIFA, l’IRCCS CROB provvederà a diminuire o aumentare automaticamente i prezzi, tenuto conto del prezzo offerto ( parametro di calcolo Euro/mCi)
10 – Risoluzione e recesso del Contratto
E’ facoltà dell’IRCCS CROB di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal Contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di farmaci.
In particolare, la Stazione appaltante potrà, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modificare nelle quantità od annullare la fornitura dei Farmaci qualora:
1. nel Prontuario terapeutico regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;
2. sopravvenga la scadenza della tutela brevettuale del farmaco offerto e l’immissione in commercio
di medicinali generici
Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’ IRCCS CROB dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o
xxxxxxxx, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.
L’IRCCS CROB potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC o con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
L’IRCCS CROB in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.).
L’IRCCS CROB, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo pec o raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto, in tutto o in parte nei seguenti casi:
▪nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
▪in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle
condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
▪nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal Contratto;
▪in caso di cessione del Contratto o subappalto non autorizzati;
▪nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo paragrafo
“Tracciabilità dei flussi finanziari”.
L’IRCCS CROB, fermo restando quanto previsto nel presente paragrafo e nei casi di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non previsto dal presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto.
11 - Domicilio del Fornitore e comunicazioni
Il Fornitore, all'atto della stipulazione del Contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti il Contratto medesimo.
Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:
a) fax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nel Contratto;
b) posta elettronica certificata;
c) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
12 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato ed eventualmente nel Contratto, si conviene che, in ogni caso, l’IRCCS CROB, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell’art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC o con raccomandata a.r., il Contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.
Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine l’IRCCS CROB verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.
Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e
s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede l’IRCCS CROB.
Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
13 – Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all’esecuzione contrattuale, il Foro
Competente è il Foro di Potenza