Condizioni generali di
Condizioni generali di
contratto per la certificazione di prodotti e per le attività di ispezione e prova
Allegato C Valido dal 23/05/2019
Sommario
0 - Introduzione al regolamento - Scopo e Campo di applicazione 4
3 - Oggetto della verifica e norma di riferimento 5
3.1 Oggetto della verifica/prova di laboratorio o in sito 5
3.2 Estensione della certificazione 5
3.3 Coduzione della verifica/prova di laboratorio o in sito 5
4 – Requisiti cogenti di sistema/prodotto e limiti di controllo di legalità 5
5 - Accesso alle informazioni 6
5.1 Obblighi dell’Organizzazione 6
6 – Obbligo di mantenimento dei requisiti di sistema, di prodotto ed eventuali modifiche 6
6.1 Obblighi per certificazione di sistema 6
6.2 Obblighi per certificazione di prodotto, processo e servizio 7
6.3 Obblighi per l’emissione delle certificazione di prodotto a seguito di prove di laboratorio 7
7 – Verifiche ispettive e sicurezza sul luogo di lavoro 7
8 – Modifiche del processo di certificazione, verifica/ispezione e prova 7
9 – Facoltà di utilizzo di risorse esterne 8
10 – Compensi dovuti all’Organismo di certificazione / ispezione – Laboratorio autorizzato 8
10.2 Termini di pagamento e interessi per ritardo 8
12 – Sospensione del certificato di sistema, prodotto 9
13 – Revoca del certificato di sistema, prodotto 9
14 – Limiti della certificazione e responsabilità 10
14.1 Limiti per certificazione di sistema 10
14.2 Limiti per certificazione di prodotto, processo e servizio 10
14.3 Limiti per l’emissione delle certificazione di prodotto a seguito di prove di laboratorio 10
15 – Limitazione di responsabilità 11
16 – Codice Etico (EX DLGS 231/2001) 11
18.1 Regole particolari per l’uso del marchio relativo alle certificazioni di prodotto 12
19 – Comunicazione e pubblicità da parte delle organizzazioni 12
20 – Rinuncia, sospensione, revoca dell’accreditamento e/o autorizzazione (quando applicabile) 12
21 – Trattamento dati personali 13
22 – Foro competente/arbitrato 13
23 – Ricorsi, segnalazioni e reclami 13
0 - Introduzione al regolamento - Scopo e Campo di applicazione
Questo documento definisce le condizioni generali di contratto per la certificazione di prodotti, e per le attività di ispezione e prove di laboratorio, tra le quali le ispezioni per la certificazione del processo di produzione dei prodotti per le costruzioni di cui al regolamento UE 305/2011 e della produzione del CLS con processo industrializzato ai sensi del DM 17/01/2018 nuove norme tecniche per le costruzioni.
Certificato: il documento rilasciato da Tecnocontrolli ad esito positivo dell’attività di verifica/prova che può assumere anche denominazioni diverse da quelle specificate quale a titolo esemplificativo “attestato”, “dichiarazione”, “rapporto”, etc.
Certificazione di conformità e certificazione: la verifica positiva da parte di Tecnocontrolli circa la conformità del
sistema/prodotto al documento normativo di riferimento che consente il rilascio del “certificato” nel senso predetto.
Documento normativo: significa il documento (o l’insieme di documenti) che fornisce regole, direttive o caratteristiche concernenti determinate attività o i loro risultati, rispetto ai quali Tecnocontrolli compie la sua attività di verifica della conformità.
Organizzazione: cliente, il soggetto che stipula il contratto con Tecnocontrolli cui si applicano le presenti condizioni.
Organismo di Accreditamento: significa l’unico organismo che in uno Stato membro è stato autorizzato da tale Stato a
svolgere attività di accreditamento.
Organismo Notificato: un organismo di valutazione della conformità che è stato notificato da uno Stato membro in conformità alla normativa di riferimento
Attività di accreditamento: significa attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabili da norme armonizzate oltre ad ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità.
Sistema/prodotto: significa il sistema ovvero il prodotto che sono oggetto di verifica da parte di Tecnocontrolli, come specificato nei documenti contrattuali. Le disposizioni contenute nel presente documento che si applicano alla sola verifica su sistema ovvero alla sola verifica su prodotto, sono espressamente indicate.
Ispezione: esame di un prodotto, di un processo e determinazione della sua conformità a requisiti specifici o, sulla base di giudizi professionali, a requisiti generali.
Mediante il contratto, Tecnocontrolli si impegna a svolgere una valutazione di conformità del sistema/prodotto rispetto al documento normativo di riferimento e, in caso di esito positivo, ad emettere il relativo certificato di conformità ovvero a svolgere un’attività ispettiva o di prova, con emissione di un rapporto di ispezione/verbale finale o di un certificato.
Tecnocontrolli non assume alcun obbligo circa l’esito positivo della verifica di conformità, né in merito all’emissione
del certificato/della dichiarazione o del rapporto di ispezione/verbale finale.
È esclusa dall’oggetto del contratto ogni attività di consulenza nella realizzazione e/o nel mantenimento da parte dell’Organizzazione dei requisiti di sistema/prodotto oggetto di valutazione di conformità.
L'Organizzazione riconosce che un potenziale conflitto di interessi possa determinare l'impossibilità per Tecnocontrolli di erogare il proprio servizio. A tale fine si obbliga a comunicare a Tecnocontrolli la ragione sociale dell’eventuale consulente impiegato per lo sviluppo del proprio sistema ed il nominativo delle persone fisiche che svolgano direttamente le attività. L'Organizzazione si obbliga inoltre a comunicare a Tecnocontrolli ogni variazione di tali soggetti.
L'organizzazione riconosce, inoltre, che un potenziale conflitto di interessi possa insorgere anche successivamente alla stipula del contratto e sino al momento della sua completa esecuzione. In tale caso sarà facoltà di Tecnocontrolli recedere dal contratto con efficacia immediata, fermo restando il diritto di Tecnocontrolli ad ottenere il corrispettivo delle prestazioni svolte fino al momento del recesso.
3 - Oggetto della verifica e norma di riferimento
3.1 Oggetto della verifica/prova di laboratorio o in sito
Costituiscono oggetto di verifica (o prova di laboratorio) ai fini dell’emissione del certificato/della dichiarazione
finale/del rapporto solo il sistema/prodotto come specificati nella documentazione contrattuale (modello offerta).
3.2 Estensione della certificazione
La certificazione di conformità di un sistema aziendale non si estende ai beni prodotti o ai servizi erogati
dall’Organizzazione e, pertanto, non può essere utilizzata in accompagnamento agli stessi, o in modo da far ritenere che gli stessi siano coperti da certificazione. Allo stesso modo la certificazione di un prodotto non può essere estesa ad un sistema/processo produttivo.
3.3 Coduzione della verifica/prova di laboratorio o in sito
La valutazione di conformità e la prova di laboratorio o in sito sarà condotta da Tecnocontrolli sulla base del documento normativo di riferimento espressamente indicato dall’Organizzazione nella domanda di certificazione. Tecnocontrolli potrà operare in tale ambito tanto quale Organismo accreditato/notificato, quanto fuori accreditamento/notifica (salvo che non vi sia un’indicazione contraria da parte dell’Organizzazione che dovrà essere comunicata mediante lettera scritta). Qualora l’accreditamento/notifica sia ottenuta da Tecnocontrolli successivamente al rilascio della certificazione, il certificato potrà essere nuovamente emesso con menzione
dell’accreditamento/notifica ottenuta.
Laddove non diversamente richiesto dal documento normativo di riferimento, i controlli svolti da Tecnocontrolli ai fini della valutazione di conformità del sistema/prodotto avvengono attraverso visite condotte con il metodo del campionamento. Pertanto, il rilascio della certificazione non implica necessariamente la verifica di ogni singolo elemento del sistema, ovvero di ogni singolo esemplare del prodotto, ovvero di ogni singola attività espletata dal personale.
Tale metodo si applica anche in base alle disposizioni cogenti per la certificazione dei materiali da costruzione, delle terre e rocce sotto la responsabilità della Direzione dei lavori oggetti di verifica.
4 – Requisiti cogenti di sistema/prodotto e limiti di controllo di legalità
L’Organizzazione si impegna a conformarsi e a mantenersi conforme per tutto il periodo di vigenza del certificato/della dichiarazione finale a tutti i requisiti di natura cogente, quali leggi, regolamenti, etc., di tipo internazionale, nazionale o locale applicabili ai propri prodotti, servizi. La certificazione/validazione e verifica riguarda solo la conformità del sistema/prodotto al documento normativo di riferimento e non comporta, pertanto, da parte di Tecnocontrolli alcuna attestazione, certificazione o semplice accertamento del rispetto dei già menzionati requisiti da parte
dell’Organizzazione. L’Organizzazione rimane pertanto l’unica responsabile della propria conformità legislativa, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte di Tecnocontrolli.
5.1 Obblighi dell’Organizzazione
L’Organizzazione deve fornire ogni supporto necessario per la conduzione delle valutazioni, inclusa la messa a disposizione della documentazione inerente il Sistema/Prodotto, l’oggetto per il quale è richiesta la certificazione/validazione e verifica/ispezione e le relative registrazioni, o i provini necessari alla conduzione delle attività di prova in laboratorio corredati della documentazione di identificazione di legge.
L’Organizzazione deve inoltre consentire l’accesso, in condizioni di sicurezza, a tutte le aree ove vengono svolte
attività rilevanti per l’oggetto della certificazione/dichiarazione/ispezione. L’Organizzazione si impegna a:
• notificare immediatamente a Tecnocontrolli tutte le situazioni irregolari rilevate dalle Autorità di controllo, nonché eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc., relativamente ad aspetti legati all’oggetto della certificazione/dichiarazione;
• notificare immediatamente a Tecnocontrolli eventuali procedimenti legali in corso inerenti all’oggetto della certificazione/dichiarazione, fatti salvi i limiti imposti dalla legge;
• tenere informato Tecnocontrolli sugli sviluppi dei suddetti procedimenti.
Tutti gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, ecc.) relativi alle attività di certificazione/ispezione/ validazione e verifica del sistema/prodotto sono considerati riservati.
L'accesso e la consultazione dei documenti relativi alla certificazione/ispezione validazione e verifica sono riservati solo alle funzioni coinvolte nell’iter di certificazione/validazione e verifica ed all’Organizzazione in oggetto.
Nel caso in cui informazioni relative all’Organizzazione debbano essere divulgate per obblighi di legge,
TECNOCONTROLLI ne dà avviso all'Organizzazione.
Tecnocontrolli non sarà responsabile per nessuna perdita dovuta alla fornitura di informazioni false, incomplete o omissive nei documenti dovute agli atti o alle omissioni di qualsiasi soggetto esterno a Tecnocontrolli.
L’Organismo di Accreditamento/Notifica può richiedere la partecipazione di suoi osservatori allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate dal Tecnocontrolli siano conformi al documento normativo di riferimento. La partecipazione di tali osservatori è previamente concordata tra la Tecnocontrolli e l’Organizzazione. Qualora
l’Organizzazione non conceda il proprio benestare alla suddetta partecipazione, non potrà essere rilasciato/a il certificato/la dichiarazione.
In relazione alla segnalazione da parte dell’Organizzazione di eventuali “procedimenti legali” relativi ad aspetti legati all’oggetto della certificazione/dichiarazione, Tecnocontrolli potrà eseguire visite di controllo/ispezioni straordinarie ed eventualmente adottare provvedimenti di sospensione/revoca del certificato/dichiarazione ovvero altri
provvedimenti ai sensi della normativa applicabile, in base alla gravità e all’impatto dell’evento verificatosi.
6 – Obbligo di mantenimento dei requisiti di sistema, di prodotto ed eventuali modifiche
6.1 Obblighi per certificazione di sistema
La certificazione viene rilasciata sulla base di verifiche periodiche (eventualmente integrate da audit occasionali che, sulla base delle normative applicabili, possono avere anche carattere di non preventiva comunicazione) e quindi in assenza di un accertamento continuato della permanenza dei requisiti necessari al medesimo rilascio. Per tale ragione l’Organizzazione certificata si impegna a mantenere la propria struttura e il proprio sistema conformi ai requisiti richiesti dal documento normativo di riferimento, durante l’intero periodo di validità della certificazione.
L’Organizzazione certificata si impegna, inoltre, a tenere le registrazioni degli eventuali reclami che possano essere correlati al mantenimento di detta conformità e delle relative azioni correttive intraprese e deve renderle disponibili a Tecnocontrolli.
Qualora intervengano o siano prevedibili modificazioni rilevanti ai fini della validità della certificazione (es. variazione dei dati indicati nella domanda di certificazione, interruzione dell’attività, ecc.), l’Organizzazione deve darne
preventiva comunicazione scritta a Tecnocontrolli, che può accettare le variazioni o richiedere l’effettuazione di
verifiche straordinarie/supplementari.
Qualora Tecnocontrolli, a seguito della comunicazione delle modifiche di cui al punto precedete, richieda
l’effettuazione di verifiche straordinarie/supplementari, l’Organizzazione avrà la facoltà di rinunciare alla certificazione
e conseguentemente recedere dal contratto con comunicazione scritta nei trenta giorni successivi a detta richiesta.
Se un’Organizzazione certificata intende modificare il campo di validità della certificazione, deve farne richiesta scritta
a Tecnocontrolli, che deciderà se sia necessario o meno un nuovo accertamento documentale o ispettivo.
6.2 Obblighi per certificazione di prodotto, processo e servizio
Ove applicabile, la certificazione viene rilasciata sulla base di verifiche periodiche (eventualmente integrate da verifiche occasionali che, sulla base delle normative applicabili, possono avere anche carattere di non preventiva comunicazione) e quindi in assenza di un accertamento continuato della permanenza dei requisiti necessari al medesimo rilascio. Per tale ragione l’Organizzazione si impegna a mantenere i prodotti, i processi e i servizi certificati conformi ai requisiti richiesti dal documento normativo di riferimento, durante l’intero periodo di validità della
certificazione. L’Organizzazione certificata si impegna, inoltre, a tenere le registrazioni degli eventuali reclami che possano essere correlati al mantenimento di detta conformità e delle relative azioni correttive intraprese e deve renderle disponibili a Tecnocontrolli, nonché di incidenti e/o potenziali incidenti, nel caso di valutazione di conformità di dispostivi medici e delle relative azioni a seguire.
Qualora intervengano o siano prevedibili modificazioni rilevanti ai fini della validità della certificazione (es. variazioni
di carattere organizzativo, giuridico, commerciale nell’Organizzazione, modifiche nell’assetto proprietario
dell’Organizzazione, variazioni nel sistema di gestione per la qualità, modifiche del tipo, delle caratteristiche originarie, della destinazione dei prodotti), l’Organizzazione deve darne preventiva comunicazione scritta a Tecnocontrolli, che può accettare le variazioni o richiedere l’effettuazione di verifiche straordinarie/supplementari.
Qualora Tecnocontrolli, a seguito della comunicazione delle modifiche di cui al punto precedente, richieda
l’effettuazione di verifiche straordinarie/supplementari, l’Organizzazione avrà la facoltà di rinunciare alla certificazione
e conseguentemente recedere dal contratto con comunicazione scritta nei trenta giorni successivi a detta richiesta.
6.3 Obblighi per l’emissione delle certificazione di prodotto a seguito di prove di laboratorio
Le prove di laboratorio possono essere seguite solo se i campioni da sottoporre a prova vengono consegnati in conformità ai requisiti di identificazione e rintracciabilità previsti dalle normative cogenti e a seguito di apposito controllo in accettazione per verificarne la corrispondenza alla richiesta di prova, lo stato di arrivo (es. maturazione, condizionamento, ecc.).
Quando dovesse pervenire una richiesta di presenziare alle attività di prova da parte di Ispettori e/o rappresentanti della DL e del Cliente, il Direttore del Laboratorio (DL), nell’ambito delle disposizioni di legge può consentire sotto la sua responsabilità l’accesso durante le attività di prova.
7 – Verifiche ispettive e sicurezza sul luogo di lavoro
Per tutte le attività ispettive e di prova in sito svolte da Tecnocontrolli l’Organizzazione, ai sensi della vigente
legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, s’impegna a fornire agli Ispettori incaricati un’informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare.
L’Organizzazione s'impegna altresì a promuovere, attraverso il proprio incaricato a ciò preposto, la cooperazione e il coordinamento ai fini dell’attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro che incidono sull’attività lavorativa degli Ispettori incaricati da Tecnocontrolli, e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro.
8 – Modifiche del processo di certificazione, verifica/ispezione e prova
È facoltà della Tecnocontrolli modificare o aggiornare il processo di certificazione, verifica/ispezione e prova, anche a seguito di modifiche del documento normativo di riferimento o imposte dagli Enti di Accreditamento. In tal caso, Tecnocontrolli dovrà darne comunicazione con anticipo all’Organizzazione, la quale, qualora non intenda conformarsi
alle modifiche introdotte, avrà la facoltà di rinunciare al contratto per iscritto nei trenta giorni successivi a detta comunicazione.
Eventuali costi per attività di valutazione documentale o in loco derivanti dalle modifiche normative o regolamentari saranno comunque a carico dell’Organizzazione, incluse eventuali maggiorazioni dovute alla variazione delle attività di prova di laboratorio e/o in sito derivanti dalle modifiche normative o regolamentari intervenute successivamente alla stipula dei contratti.
9 – Facoltà di utilizzo di risorse esterne
Nello svolgimento dell’attività oggetto del contratto, Tecnocontrolli potrà avvalersi tanto di personale dipendente, quanto di soggetti esterni che operano per suo conto, purché debitamente qualificati e, se previsto dalla normativa cogente, notificati/autorizzati dall’Organismo di accreditamento/notifica competente.
Tali soggetti sono tenuti al rispetto di tutti i doveri gravanti su Tecnocontrolli, inclusi quelli in materia di indipendenza e riservatezza.
10 – Compensi dovuti all’Organismo di certificazione / ispezione –
Laboratorio autorizzato
Per le attività prestate ai fini del rilascio del certificato/rapporto di ispezione ed espressamente elencate nell’offerta, saranno dovuti alla Tecnocontrolli i compensi ivi indicati. Nel caso in cui il rilascio del certificato /rapporto di ispezione richiedesse attività supplementari non espressamente previste, sarà dovuto dall’Organizzazione un corrispettivo ulteriore commisurato all’effettivo impegno richiesto e calcolato sulla base della tariffa indicata nell’offerta in termini di giorno/uomo.
Oltre ai compensi previsti nella documentazione contrattuale, ove non diversamente pattuito, saranno a carico
dell’Organizzazione le spese di trasferta sostenute da Tecnocontrolli per le attività di verifica forfettizzate nella misura indicata nell’offerta. Ove quest’ultima non specificasse la misura forfettaria delle spese di trasferta, le stesse saranno rimborsate al costo effettivo sostenuto da Tecnocontrolli. Sarà facoltà dell’Organizzazione chiedere copia dei giustificativi delle spese addebitate.
10.2 Termini di pagamento e interessi per ritardo
Ove non diversamente previsto dall’offerta o da altri documenti contrattuali, gli importi dovuti a Tecnocontrolli per corrispettivo e spese saranno pagati dall’Organizzazione con Rimessa Diretta data fattura, salvo diverse pattuizioni definite contrattualmente. In caso di pagamenti dilazionati per l’eventuale ritardo rispetto a quanto pattuito si applicherà un interesse di mora pari al tasso di interesse legale vigente al momento del pagamento maggiorato di 2 punti.
I compensi per l’attività svolta da Tecnocontrolli saranno dovuti dall’Organizzazione anche in caso di mancata emissione del certificato/della dichiarazione/rapporto di ispezione per assenza dei requisiti di conformità, ovvero in caso di rinuncia al contratto.
Tecnocontrolli può sospendere o ritirare qualsiasi certificato o rapporto ovvero sospendere i propri servizi in caso di mancato pagamento dei corrispettivi dovuti da parte dell'Organizzazione alla Tecnocontrolli. Tale previsione si applica anche quando l'obbligazione di pagamento è a carico del precedente proprietario e/o gestore e/o responsabile del prodotto e/o sistema in relazione ai quali vengono svolti i servizi.
Fatti salvi i casi di contratti aventi ad aggetto singole prestazioni e ove non diversamente pattuito tra Tecnocontrolli e l’Organizzazione, il contratto è stipulato a tempo indeterminato e consente a ciascuna delle parti di recedere con un preavviso minimo di tre mesi rispetto alla data di efficacia del recesso, da comunicarsi mediante lettera raccomandata
a.r. o PEC.
Nel caso che precede, tuttavia, restano valide per il tempo residuo di validità del certificato/della dichiarazione tutte le disposizioni del presente contratto che sono funzionali ad un corretto mantenimento del Sistema/Prodotto in conformità al documento normativo di riferimento, con particolare riguardo alla facoltà della Tecnocontrolli di effettuare le verifiche programmate o quelle comunque ritenute opportune qualora abbia ragione di ritenere che detta conformità sia venuta meno. Saranno, pertanto, dovuti a Tecnocontrolli tutti i compensi pattuiti per le attività svolte dalla medesima fino alla data di efficacia del recesso.
Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti l’Organizzazione ha facoltà di rinunciare al contratto con
comunicazione da inviarsi mediante lettera raccomandata a.r. o PEC.
In tale caso la rinuncia avrà efficacia a fare data dalla accettazione della stessa da parte di Tecnocontrolli. Al riguardo si precisa che la suddetta accettazione dovrà avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di rinuncia.
Qualora la comunicazione di rinuncia sia inviata con meno di 30 giorni di anticipo rispetto ad una visita programmata, l’Organizzazione rimarrà in ogni caso tenuta a pagare a Tecnocontrolli un importo pari al 20 % del corrispettivo previsto per la visita programmata.
12 – Sospensione del certificato di sistema, prodotto
Oltre che nei casi espressamente previsti da ciascun Regolamento o Guida, la validità del certificato può essere sospesa da Tecnocontrolli in tutti i casi in cui abbia ragione di ritenere che il sistema, il prodotto non risponda più ai requisiti del documento normativo di riferimento ed in particolare nei seguenti casi:
a) mancato adeguamento da parte dell’Organizzazione alle modifiche del regolamento o del documento normativo
comunicate da Tecnocontrolli
b) mancata accettazione di visite periodiche o suppletive richieste da Tecnocontrolli
c) mancata comunicazione di modifiche dell’organizzazione ai sensi dell’art. 6 o delle caratteristiche del prodotto
oggetto di certificazione.
d) mancata comunicazione, da parte del personale certificato, circa aspetti che possano influenzare la capacità di continuare a soddisfare i requisiti per il mantenimento della certificazione.
e) mancata informazione circa l’esistenza di condanne, procedimenti legali, reclami o contestazioni aventi ad
oggetto i requisiti cogenti del prodotto o del sistema.
f) mancato pagamento da parte dell’Organizzazione dei compensi dovuti a Tecnocontrolli, nei termini previsti dal contratto.
La sospensione verrà notificata all’Organizzazione tramite comunicazione scritta (lettera raccomandata R.R. o PEC) nella quale verranno precisate le condizioni per il ripristino della certificazione ed il termine entro il quale devono essere attuate.
Durante il periodo di sospensione, il certificato del Cliente risulterà temporaneamente non valido e l’Organizzazione non potrà fare uso del materiale pubblicitario che contenga riferimenti alla certificazione (come riportato all’articolo 18 del presente documento), inoltre l’Organizzazione deve portare a conoscenza dei terzi interessati la situazione di sospensione, attraverso i propri canali ufficiali di comunicazione (es. Sito WEB)
13 – Revoca del certificato di sistema, prodotto
13.1 Cause di revoca
Oltre che nei casi espressamente previsti da ciascun Regolamento o Guida, il certificato di conformità può essere revocato da Tecnocontrolli nei seguenti casi:
a) mancata eliminazione delle cause che hanno portato alla sospensione del certificato nel termine comunicato da Tecnocontrolli.
b) cessazione dell’attività dell’Organizzazione (o della produzione del bene) oggetto di certificazione o
sospensione della stessa per un periodo superiore a 12 mesi.
c) condanna dell’Organizzazione o del personale per fatti aventi ad oggetto il mancato rispetto dei requisiti cogenti del sistema o del prodotto oggetto di certificazione.
Si precisa che Tecnocontrolli potrà revocare il certificato di conformità, oltre che nei casi sopra indicati sub a), b), c), in tutti i casi in cui il sistema, prodotto o il personale non garantiscano il rispetto dei requisiti minimi del documento normativo di riferimento.
13.2 Obblighi in caso di revoca
Qualora si verifichi uno degli eventi che comportano la revoca del certificato di conformità, Tecnocontrolli provvederà
a darne comunicazione per iscritto all’Organizzazione (mediante lettera raccomandata A.R. o PEC).
Nell’ambito degli obblighi che gravano su Tecnocontrolli, questi potrà comunicare l’avvenuta sospensione, rinuncia o revoca della certificazione agli Enti di Accreditamento e ad altri terzi che gliene facciano richiesta, nonché inserire la nota di revoca sul proprio sito Internet.
14 – Limiti della certificazione e responsabilità
14.1 Limiti per certificazione di sistema
Il rilascio ed il mantenimento della certificazione del sistema di Gestione non costituiscono attestazione né garanzia da parte di Tecnocontrolli del rispetto degli obblighi di legge e dei requisiti cogenti gravanti sull’Organizzazione certificata.
Pertanto, l’Organizzazione è e rimane l’unica responsabile, sia verso sé stessa, sia verso i terzi, del corretto svolgimento della propria attività e della conformità della stessa e dei propri prodotti alle normative applicabili ed alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere e si impegna a tenere indenne Tecnocontrolli ed i suoi dipendenti ed
ausiliari da qualsiasi reclamo, azione o pretesa di terzi connessa all’esecuzione delle attività di Tecnocontrolli in base al presente contratto.
14.2 Limiti per certificazione di prodotto, processo e servizio
Il rilascio ed il mantenimento della certificazione di un prodotto hanno esclusivamente ad oggetto la verifica della conformità dello stesso rispetto ad un dato documento normativo di riferimento. Nel caso di certificazione volontaria i loro effetti sono limitati ai rapporti tra Tecnocontrolli e l’Organizzazione e non costituiscono attestazione né garanzia da parte di Tecnocontrolli del rispetto degli obblighi di legge e dei requisiti cogenti di prodotto gravanti sulla Organizzazione stessa.
Pertanto l’Organizzazione è e rimane l’unica responsabile, sia verso se stesso, sia verso i terzi, del corretto svolgimento della propria attività e della conformità della stessa e dei propri prodotti alle normative applicabili ed alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere e pertanto l’Organizzazione si impegna a tenere indenne Tecnocontrolli ed i suoi dipendenti ed ausiliari da qualsiasi reclamo, azione o pretesa di terzi connessa all’esecuzione delle attività di TECNOCONTROLLI in base al presente contratto.
14.3 Limiti per l’emissione delle certificazione di prodotto a seguito di prove di laboratorio
Il rilascio di certificati e/o rapporti di prova a seguito di prove di laboratorio su campioni forniti dal cliente hanno esclusivamente ad oggetto la verifica e la certificazione/attestazione dei risultati ottenute con i test eseguiti secondo le disposizioni normative di riferimento specifiche.
I valori riscontrati sono riferibili esclusivamente ai campioni testati e non costituiscono attestazione né garanzia da parte di Tecnocontrolli del rispetto degli obblighi di legge e dei requisiti cogenti gravanti sull’Organizzazione.
Pertanto l’Organizzazione è e rimane l’unica responsabile, sia verso se stessa, sia verso i terzi, del corretto svolgimento della propria attività e della conformità della stessa e dei propri prodotti alle normative applicabili ed alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere e pertanto l’Organizzazione si impegna a tenere indenne Tecnocontrolli ed i suoi dipendenti ed ausiliari da qualsiasi reclamo, azione o pretesa di terzi connessa all’esecuzione delle attività di TECNOCONTROLLI in base al presente contratto.
15 – Limitazione di responsabilità
In caso di inadempimento definitivamente accertato di Tecnocontrolli dovuto ad errore od omissione nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto, la responsabilità di Tecnocontrolli sarà limitata al minore tra l’importo pari a 10 volte il compenso contrattualmente previsto per la medesima attività e 100.000,00 Euro.
16 – Codice Etico (EX DLGS 231/2001)
L’Organizzazione dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. A tale riguardo,
l’Organizzazione dichiara di aver visionato il Codice Etico e di Comportamento, elaborato da Tecnocontrolli, disponibile sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
L’Organizzazione è consapevole che Tecnocontrolli non rientra nei parametri di cogenza del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ma che ha adottato un codice etico di comportamento atto a prevenire comportamenti che possano comunque ricadere nelle fattispecie di reati contemplati dal suddetto decreto e ss. mm.
L’Organizzazione garantisce, nei rapporti con Tecnocontrolli, di astenersi da qualsiasi comportamento che possa esporre al rischio di iscrizione di procedimenti giudiziari per reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e riconosce, in difetto, il diritto di Tecnocontrolli di recedere
unilateralmente, anche in corso di esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1373 del codice civile, oppure, a sua scelta, di risolvere il contratto, diritti da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti la inosservanza.
In forza del "Codice Etico", adottato da Tecnocontrolli è fatto divieto a collaboratori e dipendenti della Società stessa di:
a) ricevere qualsivoglia commissione, percentuale o utilità altrimenti denominate;
b) intraprendere alcuna relazione di affari con l’Organizzazione, che possa determinare conflitto di interessi con
la funzione da essi ricoperta in TECNOCONTROLLI;
c) ricevere doni, biglietti di viaggio o ogni altra utilità a carattere non monetario che possa eccedere l’ordinaria
cortesia nei rapporti di affari.
La violazione dei predetti principi da parte dell’Organizzazione comporta la facoltà per Tecnocontrolli di risolvere il contratto, salva ogni facoltà per Tecnocontrolli di richiedere il risarcimento del danno.
Ogni reclamo o richiesta di risarcimento nei confronti di Tecnocontrolli dovrà essere avanzato dall’Organizzazione, a pena di decadenza, entro e non oltre sei mesi dall’evento che ha dato luogo alla richiesta o al reclamo.
a) L’uso del marchio Tecnocontrolli da parte delle Organizzazioni è consentito all’Organizzazione secondo i
termini e le condizioni previste dal presente articolo.
b) L’utilizzo dei marchi dovrà essere riferito esclusivamente ai servizi, ai prodotti all’oggetto o agli aspetti gestionali interessati dalle verifiche/ispezioni effettuate da Tecnocontrolli ed a cui attengono le certificazioni di conformità/ i rapporti di ispezione/verbali rilasciati da Tecnocontrolli.
c) L’utilizzo del marchio è consentito solo se accompagnato degli estremi e dall’oggetto (norma di riferimento e,
numero di certificato) del certificato emesso da Tecnocontrolli.
d) Ogni utilizzo non espressamente previsto dai Regolamenti Tecnocontrolli relativi ai singoli servizi, dai contratti o da altra normativa applicabile, deve essere preventivamente autorizzato per iscritto da Tecnocontrolli.
e) La facoltà di utilizzare il marchio Tecnocontrolli non può essere in alcun modo trasferita dalle Organizzazioni a terzi.
f) Le Organizzazioni possono fare uso del marchio solo per il periodo di validità delle certificazioni di conformità rilasciate da Tecnocontrolli.
g) Ove le certificazioni di sistema/prodotto siano sospese, revocate, rinunciate o vengano comunque a cessare per qualsiasi motivo, sia permanentemente che temporaneamente, le Organizzazioni dovranno immediatamente interrompere qualsiasi utilizzo del marchio.
h) Il marchio Tecnocontrolli può essere riprodotto in dimensioni reali o anche maggiori o minori rispetto ad esse, purché ne vengano rispettate le proporzioni e ne venga assicurata la leggibilità. Non è consentita la riproduzione parziale del marchio.
i) Alle medesime condizioni previste dal presente regolamento, possono essere riprodotti purché in forma integrale e leggibile anche i certificati rilasciati da Tecnocontrolli.
j) Per ogni violazione delle regole in materia di uso dei marchi contenute nel presente Documento, nei contratti, nei Regolamenti TECNOCONTROLLI relativi ai singoli servizi erogati o nell’ulteriore disciplina applicabile, l’Organizzazione dovrà corrispondere a TECNOCONTROLLI una penale pari a euro 30.000,00.
k) È fatta salva la facoltà per il Tecnocontrolli di chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno a qualsivoglia
titolo subito, in ragione dell’uso improprio del marchio da parte delle organizzazioni.
l) Tecnocontrolli si riserva di effettuare le verifiche ritenute più opportune al fine accertare che il marchio sia utilizzato nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e da ogni altra regolamentazione
applicabile, anche richiedendo all’Organizzazione l’esibizione di documentazione quale cataloghi, imballaggi, carta intestata, etc. Il rifiuto ingiustificato da parte dell’Organizzazione di esibire quanto richiesto da TECNOCONTROLLI comporta l’applicazione di quanto previsto al successivo capoverso.
m) In caso di violazione delle previsioni contenute ai precedenti punti ed ali successivo articolo 18.2, Tecnocontrolli avrà la facoltà di risolvere il contratto per l’erogazione dei servizi ai sensi dell’art. 1456 c.c.
n) L’uso dei marchi degli Organismi di Accreditamento da parte delle Organizzazioni è regolamentato dai specifici regolamenti degli Organismi di Accreditamento disponibili nei rispettivi siti web.
18.1 Regole particolari per l’uso del marchio relativo alle certificazioni di prodotto
Fatte salve le facoltà previste al precedente articolo 18.1, il marchio Tecnocontrolli relativo a certificazioni di prodotto può essere utilizzato solo a seguito di autorizzazione scritta da parte di Tecnocontrolli, che fornisce all’Organizzazione un modello del marchio e le relative caratteristiche.
Ogni tipo di riproduzione che l’Organizzazione intenda apporre, a titolo esemplificativo, su prodotti, documentazione
commerciale, etichette, imballaggi deve essere sottoposta a preventiva approvazione del Tecnocontrolli.
19 – Comunicazione e pubblicità da parte delle organizzazioni
Le disposizioni di cui al precedente punto 18 si applicano anche ai rapporti tra Tecnocontrolli e le Organizzazioni, con riferimento alla comunicazione, anche pubblicitaria, che queste ultime intendano fare in merito alle certificazioni rilasciate da Tecnocontrolli.
In particolare, nelle suddette attività, le Organizzazioni dovranno avere cura di specificare la tipologia di certificazione rilasciata da Tecnocontrolli e le eventuali limitazioni o condizioni poste da Tecnocontrolli.
20 – Rinuncia, sospensione, revoca dell’accreditamento e/o autorizzazione (quando applicabile)
Tecnocontrolli si impegna ad informare l’Organizzazione dell’eventuale rinuncia/revoca/sospensione
dell’accreditamento nel settore di appartenenza, nonché a fornire le informazioni che si rendano necessarie nella fase
di passaggio ad altro Organismo accreditato.
Tecnocontrolli non sarà in alcun modo responsabile per eventuali danni causati all’Organizzazione dalla
rinuncia/sospensione/revoca dell’accreditamento; nei suddetti casi, l’Organizzazione ha facoltà di rinunciare alla
certificazione senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi.
21 – Trattamento dati personali
I dati personali dell’Organizzazione saranno trattati dal Titolare del Trattamento Tecnocontrolli s.r.l.., con sede legale in Xxxxxxxxx xx Xxxx (XX), xxx X. Xxxxxxxxx, 00 , CF e P.IVA 02279781203, secondo le modalità e per le finalità descritte nell’informativa a Voi resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016.
Si precisa che l’Organizzazione potrà in qualunque momento modificare il consenso reso a valle di tale Informativa, con particolare riferimento al consenso reso per il trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 2 lett. (b) della suddetta (la cui eventuale revoca non compromette l’esecuzione del contratto di servizi in essere) scrivendo a xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx. Inoltre, in qualità di Interessato l’Organizzazione potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016 inviando una raccomandata a/r a Tecnocontrolli sede legale o PEC xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx all’attenzione del Responsabile per la protezione dei dati, oppure inviando un messaggio e-
mail all’indirizzo xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx .
Il Titolare del trattamento potrà essere sempre contatto mediante i recapiti indicati sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
all’attenzione del DPO (Data Protection Officer).
22 – Foro competente/arbitrato
a) Xxxxx salvo quanto stabilito al successivo punto i) in ordine alle controversie relative al pagamento dei compensi e delle spese dovuti al Tecnocontrolli e a quelle inerenti l’uso del marchio, logotipo, nome, o altro segno distintivo del Tecnocontrolli, qualsiasi altra controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione alla interpretazione ed esecuzione del Contratto è deferita ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali i primi due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo scelto dai due arbitri così nominati o, in caso di loro disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, ad istanza della parte più diligente.
b) In caso di controversia, la parte istante provvede a nominare il proprio arbitro, con l’indicazione dei quesiti che intende sottoporre al Collegio, in atto che è comunicato alla controparte a mezzo raccomandata a.r., con invito alla nomina dell’arbitro della controparte entro quindici giorni dal ricevimento.
c) La parte intimata, nei successivi quindici giorni, provvede allo stesso modo alla nomina del proprio arbitro ed alla indicazione dei quesiti che intende sottoporre al Collegio. In caso di inerzia della parte intimata, trascorso il termine per la nomina del secondo arbitro, questi è nominato dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna su richiesta avanzata dalla parte istante.
d) I due arbitri nominati devono procedere alla nomina del terzo arbitro, che funge da Presidente del Collegio, nei quindici giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, salvo disaccordo e conseguente ricorso della parte più diligente al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna.
e) Il Collegio ha sede a Bologna e l’arbitrato è irrituale e secondo diritto.
f) Gli arbitri regolano essi stessi il procedimento senza formalità di procedura, fermo il rispetto del principio contraddittorio.
g) Il lodo arbitrale deve essere emesso entro 120 giorni dalla data di formale costituzione del Collegio, salvo proroghe eventualmente concesse dalle parti e salva la facoltà del Collegio stesso di prorogare il termine di ufficio, fino ad ulteriori 120 giorni, nell’ipotesi in cui ciò si rendesse necessario per esigenze istruttorie.
h) La decisione degli arbitri ha efficacia vincolante fra le parti.
i) Xxxxx e fermo restando tutto quanto precede, le controversie relative al pagamento dei compensi e delle spese dovuti a Tecnocontrolli per i servizi prestati in esecuzione o comunque in relazione al contratto, nonché quelle inerenti l’uso del marchio, logotipo, nome, o altro segno distintivo dil Tecnocontrolli sono di competenza esclusiva del Foro di Bologna.
23 – Ricorsi, segnalazioni e reclami
a) Con riferimento alle decisioni di Tecnocontrolli riguardanti l’iter certificativo, l’Organizzazione può fare ricorso contro le stesse, esponendo le ragioni del dissenso, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione.
b) L’Organizzazione può effettuare una segnalazione oppure inoltrare un reclamo sull’attività svolta da
Tecnocontrolli.
d) Tecnocontrolli esamina i ricorsi, le segnalazioni e i reclami in accordo alle proprie istruzioni interne, entro 2 mesi dalla sua presentazione, previa eventuale audizione dei rappresentanti dell’Organizzazione.
e) Con specifico riferimento ai ricorsi ed a reclami, gli stessi saranno esaminati da persone differenti da quelle che hanno effettuato l’audit o l’ispezione o preso la decisione di certificazione. Tecnocontrolli invierà al ricorrente dei rapporti sul progresso e sui risultati del ricorso.
f) Il ricorso ed il reclamo che non potrà essere risolto dal personale di Tecnocontrolli saranno sottoposti al Comitato di Controllo e Garanzia di Tecnocontrolli, che, dopo i relativi accertamenti, ed eventualmente dopo avere avuto contatti con il ricorrente/reclamante, darà la sua opinione sul ricorso o il reclamo entro 60 giorni dalla data di ricezione del ricorso da parte del Comitato stesso, e comunicherà tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la sua opinione al ricorrente.
g) Al ricevimento del ricorso, segnalazione o del reclamo, Tecnocontrolli effettuerà gli accertamenti necessari e, al termine degli stessi, darà formale comunicazione ai soggetti richiedenti dell’esito delle verifiche effettuate e delle azioni eventualmente messe in atto.
h) Ogni spesa relativa al ricorso, alla segnalazione e al reclamo rimane a carico dell’Organizzazione, salvo i casi di
riconosciuta fondatezza.
i) Nella gestione dei ricorsi, segnalazioni e reclami Tecnocontrolli garantisce che non verrà intrapresa alcuna azione discriminatoria nei confronti del ricorrente/reclamante
Tecnocontrolli non sarà tenuta ad adempiere qualsiasi obbligo assunto in base al Contratto (inclusi, senza limitazione, obblighi di (a) eseguire, consegnare, accettare, vendere, acquistare, pagare a o ricevere denaro da o attraverso una persona o entità, o (b) compiere qualsiasi altro atto) se ciò risultasse in una violazione di, o fosse incompatibile con, o esponesse Tecnocontrolli all'applicazione di sanzioni ai sensi di qualsiasi risoluzione adottata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e/o ai sensi di qualsiasi legge, regolamento, decreto, ordinanza, richiesta, norma o requisito dell'UE, del Regno Unito e/o degli Stati Uniti d'America che facciano riferimento a embarghi o boicottaggi internazionali o a controlli sul commercio estero, sulle esportazioni e/o sulle importazioni, (inclusi, senza limitazioni, il finanziamento, il pagamento, l’assicurazione, il trasporto, la consegna o lo stoccaggio di prodotti e/o servizi) di seguito complessivamente "Sanzioni Commerciali".
Nel caso in cui nell'ambito dell'esecuzione del Contratto trovassero applicazione le Sanzioni Commerciali sopra individuate, Tecnocontrolli avrà il diritto, a sua esclusiva e assoluta discrezione:
a. di sospendere immediatamente il pagamento o l’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto fino a
quando le Sanzioni Commerciali saranno in vigore; e/o
b. al completo disimpegno dall'obbligo interessato dalle Sanzioni Commerciali, qualora l'incapacità di adempiere l'obbligo persista fino al termine previsto contrattualmente per l'adempimento, (resta inteso che per pagamenti da effettuare o ricevere per attività e/o servizi già forniti, l'obbligo di pagamento in questione rimarrà in ogni caso solo sospeso fino al momento in cui il pagamento potrà essere effettuato senza che possano trovare applicazione le Sanzioni Commerciali); e/o
c. di risolvere il Contratto, fatti salvi i diritti e gli obblighi di Tecnocontrolli alla data della risoluzione.