ALLEGATO SUB C – SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE
ALLEGATO SUB C – SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE
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COMUNE DI MONTEMURLO
(PROVINCIA DI PRATO)
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE POSTO IN MONTEMURLO (PO) VIA NAPOLI n° 1
Repertorio . . . . . . . . . .
L’anno duemila . . . . . , il giorno . . . . del mese di . . . . , in una sala del Palazzo Comunale di Montemurlo (Prato),
tra
IL COMUNE DI MONTEMURLO, con sede in Xxxxxxxxxx (Xxxxx), xxx Xxxxxxxxx x. 000, c.f. 00584640486 e p.i. 00238960975, nella persona dell’Arch. Xxxx Xxxxxxx, Responsabile dell’Area B Qualità del Territorio e del Patrimonio, per la qualifica domiciliata presso il Comune stesso, la quale interviene al presente contratto a ciò nominata ed autorizzata con decreto sindacale n° 2 del 25-01-2016, Delibera della Giunta Comunale n° . . . . . del . . . . . , ed in riferimento alla Determinazione n° . . . . . del . . . . . , di seguito denominato anche “Comune”, o “Locatore”, da una parte;
e
La Ditta . . . . . con sede legale in . . . . . . . . . . (Provincia di . . . . . ), Via . . . . . numero civico .
. . . . , capitale sociale Euro . . . . . . . . . . , Codice Fiscale . . . . . , Partita IVA n. nella
persona del Sig. . . . . . che interviene al presente contratto in qualità di , in virtù dei poteri
conferiti con atto notarile Repertorio n° . . . . . Raccolta n° . . . . . del . . . . . , in seguito denominato anche “Conduttore”, dall'altra parte;
(OPPURE) : Il Sig. . . . . . nato a . . . . . il . . . . . residente a . . . . . (Provincia di . . . . . ) in Via . . . . . numero civico . . . . . Codice Fiscale . . . . . di professione , in seguito
denominato anche “Conduttore”, dall'altra parte;
e, congiuntamente definite come “parti”:
con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 Oggetto
Il Comune di Montemurlo, “Locatore”, nella sua qualità di proprietario, concede in locazione nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, alla Ditta “Conduttore”, che accetta, la
porzione di immobile situata al primo piano ed in piccola parte al piano terra dell'edificio comunale di Xxx Xxxxxx xx 0 x Xxxxxxxxxx (XX), con superficie di circa mq. 703,00, accesso dal piano terra,
da ristrutturare, censita al Catasto Fabbricati del medesimo comune al Foglio 24, particella 1243, subalterno 501, cat. B05, cl. U, consistenza 2.192, superficie mq. 797, rendita € 4.528,30.
Il tutto come risulta nell’allegata planimetria (allegato D) che, sottoscritta dalle Parti, si unisce al presente contratto come sua parte integrante e sostanziale.
Il Conduttore, prima della sottoscrizione del presente contratto, si è fatto carico di fare redigere l'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) dell'immobile ad un Tecnico di sua fiducia, a ciò abilitato ai sensi delle vigenti norme, e la spesa sostenuta sarà decurtata dalla prima rata utile del canone di locazione.
Dall'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) dell'immobile, si evince che l'immobile ricade in classe “G”, con i seguenti dati: protocollo di presentazione al Comune di Montemurlo in data ,
n. . . . . , A.P.E. n. . . . . valida fino al . . . . salvo modifiche, e classe energetica G. Il Conduttore dichiara di avere visitato l'immobile, di ritenerlo di suo gradimento e idoneo all'attività che intende svolgervi. Il Comune - Locatore conferma che sull’immobile di cui trattasi non esistono diritti, personali o reali, di terzi che possono in alcun modo limitare la piena e completa disponibilità da parte del Conduttore.
Art. 2 Durata
Il presente contratto ha una durata di anni 6 (sei) rinnovabili per altri 6 (sei) ai sensi dell'art. 28 della Legge 27-7-1978 n. 392, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto; in ogni caso il Conduttore non potrà vantare alcun diritto al rinnovo o a proroghe del presente contratto e/o indennità di sorta per qualsiasi tipo di lavori o migliorie effettuate, al termine della locazione.
Le parti convengono che il Conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal presente contratto di locazione dandone avviso al Comune Locatore mediante raccomandata A.R. o PEC, con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.
Art. 3 Canone di Locazione
Il canone di locazione è convenuto in € . . . . . . ,00 (Euro /00) annue, inteso a corpo e non a
misura, da corrispondere in una rata annuale anticipata entro il mese di Gennaio di ogni anno (oppure : “quattro rate trimestrali, ogni anno, anticipate entro il giorno 10 del primo mese di ogni trimestre”); per il primo anno il canone sarà proporzionato in ragione dei mesi utili di locazione, il mese frazionato verrà conteggiato per intero solo se comprende 15 o più giorni utili di locazione, ed il canone verrà corrisposto entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto. In caso di ritardato pagamento del canone superiore ai novanta giorni dalla scadenza, il Locatore avrà diritto agli interessi legali di mora calcolati da tale scadenza fino alla data di effettivo pagamento. E’ espressamente vietata ad entrambe le parti la cessione dei crediti di qualsivoglia genere derivanti dal presente contratto. Detto canone sarà aggiornato con cadenza annuale, per gli anni successivi al primo, nella misura del 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, verificatasi nell’anno precedente.
Art. 4 Cauzione
All'atto della sottoscrizione del presente contratto il Conduttore dovrà comprovare l'avvenuto versamento, a favore del Comune – Locatore, della cauzione di € . . . . . . ,00 (Euro /00), pari
a tre mensilità anticipate, a garanzia dell’esatto adempimento del presente contratto di locazione. La cauzione potrà essere garantita con fidejussione bancaria o assicurativa o altro sistema ritenuto idoneo. Il Comune - Locatore avrà la facoltà di trattenere la cauzione o parte di essa, previa comunicazione al Conduttore, per soddisfarsi degli eventuali debiti o di una loro parte, derivanti
dall’esecuzione del presente contratto, fatto salvo qualsiasi diritto al risarcimento del maggiore danno. Nei casi in cui il Comune – Locatore ha diritto a trattenere per sé la cauzione, o una sua parte, il Conduttore dovrà reintegrare per intero la cauzione a favore del Locatore.
Art. 5 Manutenzione e destinazione dell’immobile
Il Conduttore provvederà a sua cura e spese alla manutenzione ordinaria dell'immobile nonché alla stipula di eventuali contratti di fornitura di energia elettrica, acqua, telefono e simili utenze, e comunque a tutti i servizi necessari per svolgere la propria attività; sono a carico e spese del Conduttore anche il pagamento di qualsiasi tassa o tariffa di qualsiasi genere, comunque denominata, che la legge non pone a carico del proprietario dell'immobile.
E' pattuito che l'immobile locato sarà utilizzato dal Conduttore esclusivamente per gli usi e destinazioni consentite dal Regolamento Urbanistico del Comune di Montemurlo, dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti e disposizioni sia Comunali, che di altri Enti a ciò preposti, e nel pieno ed incondizionato rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica ed edilizia.
La ristrutturazione dell'immobile, a carico del Locatore, dovrà essere realizzata in maniera coerente con quella già effettuata al piano inferiore e comunque da concordare con l'ufficio tecnico del Comune.
Con il presente contratto Il Comune - Locatore non assume nessuna obbligazione riguardo al rilascio di qualsiasi autorizzazione, assenso o nulla osta, di qualsiasi genere e comunque denominato, prescritta dalle vigenti disposizioni, e rimangono a totale carico del Conduttore tutte le spese per l'eventuale richiesta, disbrigo pratiche ed ottenimento di qualsiasi tipo di permesso.
Nessun tipo di indennizzo o rimborso è previsto per gli eventuali interventi autorizzati di manutenzione, anche se straordinaria, o migliorie effettuati dal Conduttore sull'immobile; se gli interventi non sono stati preventivamente autorizzati dal Comune - Locatore, di norma devono essere rimossi ed eliminati a cura e spese del Conduttore e si applicano le norme vigenti in materia. Al termine della locazione il Conduttore provvederà a propria cura e spese ed entro i tempi tecnici strettamente necessari, e comunque non oltre 3 (tre) mesi, alla rimessa in pristino del'immobile nella medesima condizione nella quale era stato locato.
Art. 6 Responsabilità nei confronti di terzi e Polizza Assicurativa.
Il Conduttore si impegna a tenere indenne ed a sollevare il Comune - Locatore da qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, sia nei riguardi di terze persone che nei riguardi del Locatore stesso, che dovessero derivargli dall’esecuzione del presente contratto. A tale scopo il Conduttore, se già non ne è in possesso, si impegna a stipulare a propria cura e spese con primaria Società di Assicurazioni un’idonea polizza assicurativa, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Il massimale minimo di copertura della polizza assicurativa dovrà essere pari ad
€ 1.000.000,00 (Euro unmilione/00). A tale scopo il Conduttore dichiara d’avere stipulato con la Compagnia Assicuratrice la polizza per responsabilità Civile verso Terzi ed
incendio avente massimale unico per ciascun sinistro non inferiore a Euro 1.000.000
(unmilione/00), a copertura dei danni provocati a terze persone e/o al Locatore medesimo.
In caso contrario, il Comune - Locatore si riserva il diritto di recedere dal presente contratto senza preavviso e con decorrenza immediata. Rimane salvo ogni diritto del Comune - Locatore in caso di danni eccedenti il massimale assicurato. Il Locatore è autorizzato a vigilare sul corretto mantenimento del contratto di assicurazione, durante gli anni di vigenza della presente locazione.
Art. 7 Sub-locazione dell’immobile
Il Comune – Locatore può consentire al Conduttore la facoltà di sub-locare, anche parzialmente, l'immobile oggetto del presente contratto, previa autorizzazione scritta del Comune - Locatore, da inviare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC). In ogni caso il Conduttore che stipula il presente contratto rimane obbligato e vincolato nei confronti del Comune - Locatore riguardo a tutti gli obblighi e adempimenti che sono previsti a suo carico, non avendo la possibilità di sottrarsi a tali obblighi addebitandoli esclusivamente sul sub- Conduttore. Nel caso della sub-locazione quindi, il Conduttore rimane obbligato in solido con il sub-Conduttore per tutti gli obblighi assunti nei confronti del Locatore.
Art. 8 Cessione del contratto
La cessione del presente contratto di concessione ad altri soggetti è vietata.
Art. 9 Clausole risolutive espresse a norma dell'art. 1456 del Codice Civile.
Le Parti convengono espressamente che il contratto si risolva nei seguenti casi:
Se il Conduttore non provvede al pagamento del canone di locazione per due anni consecutivi; Se il Conduttore cede il presente contratto ad altri;
Se il Conduttore non provvede alla stipula della Polizza Assicurativa in conformità del precedente art. 6, entro e non oltre il momento di immissione nel possesso dell'immobile locato;
In caso di cessione dei crediti di qualsivoglia genere derivanti dal presente contratto;
Nei precedenti casi, la risoluzione del presente contratto si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.
Art. 10 Norme sulla Privacy
Il Conduttore autorizza il Comune – Locatore al trattamento, alla conservazione ed alla comunicazione a terzi dei suoi dati personali e sensibili per gli adempimenti connessi alla presente locazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy.
Art. 11 Spese contrattuali
Tutte le spese relative al presente contratto e sue consequenziali, l'eventuale trascrizione, imposte di bollo, diritti di rogito o altro sono a carico del Conduttore che se le assume senza diritto di rivalsa; le spese di registrazione sono a metà tra le parti; Il Conduttore provvederà allo svolgimento delle relative incombenze.
Art. 12 Domicili contrattuali
A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio in:
- Comune – Locatore : Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx, 000 Xxxxxxxxxx (Xxxxx) - cap. 59013;
- Conduttore : . . . . . . . . . .
- Il domicilio del terzo al quale fosse eventualmente sub-concesso l’immobile ai sensi dell’art.11, verrà eletto contestualmente all’autorizzazione alla sub-concessione da parte del Comune.
Art. 13 Foro competente
Per ogni controversia derivante dal presente contratto sarà competente il Foro di Prato, anche se non in via esclusiva.
Montemurlo,……………….
per il Comune di Montemurlo per il Conduttore
Il Responsabile Area B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Qualità del Territorio e del Patrimonio Arch. Xxxx Xxxxxxx
Condizioni generali di contratto
Per accettazione
per il Comune di Montemurlo per il Conduttore
il Responsabile Area B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Qualità del Territorio e del Patrimonio Arch. Xxxx Xxxxxxx