T R A
SCHEMA
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO PALAZZETTO DELLO SPORT – “Xxxxxxxx
Xxxxxx”
L’anno duemila , il giorno del mese di in Galatina nella sede della Direzione Lavori Pubblici
T R A
, nato a il , Dirigente della Direzione Lavori Pubblici del Comune di Galatina in nome e per conto del quale dichiara espressamente di agire a norma del vigente Statuto Comunale, C.F. 80008170757;
E
La Società/Ente con sede in alla via , in persona del suo Rappresentante Legale Sig. nato a il residente in alla via n. – C.F. - a quest’atto autorizzato per poteri statutari il quale dichiara che all’Associazione Sportiva da lui rappresentata e della quale alla presente è allegato lo statuto, è attribuito il seguente numero di P.I./C.F. ;
P R E M E S S O
che il Comune di Galatina con Deliberazione della G.C. n. del , ha approvato lo schema della Convenzione e le tariffe orarie massime per la concessione in gestione del complesso sportivo comunale denominato “Palazzetto dello Sport – Xxxxxxxx Xxxxxx" in via Chieti – Galatina comprendente: Palazzetto dello Sport, campi esterni di calcetto, tennis, basket, pallavolo, beach volley e bocce;
che con Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici n. del
, è stato stabilito di affidare in concessione i suddetti impianti per anni 5 (cinque), mediante ;
che con Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici n. del
è stato disposto di affidare, a seguito di relativa aggiudicazione di gara, alla Società , la Concessione in Gestione e custodia degli impianti sportivi tutti sopra descritti;
Tutto quanto innanzi premesso
SI CONVIENE
Art. 1: DURATA DELLA CONVENZIONE
L’Amministrazione Comunale di Galatina concede alla Società/Ente di
, di seguito denominata Concessionaria per la durata di anni 5 (cinque), decorrenti dal primo giorno della sottoscrizione della presente convenzione, la gestione del complesso sportivo comunale denominato Palazzetto dello Sport – Xxxxxxxx Xxxxxx, che comprende le seguenti strutture:
- Palazzetto dello Sport, comprendente: campo di basket e pallavolo, spogliatoi interni ed esterni annessi, segreteria, sala pesi, sala bar, sala riunioni e magazzini vari;
- n. 2 campi esterni di basket;
- n. 1 campo esterno di beach volley;
- n. 1 campo esterno di pallavolo;
- n. 1 campo esterno calcetto (illuminato);
- n. 1 campo di bocce;
- n. 2 campi esterni tennis (illuminati)
- Locali di servizio (magazzini e centrali);
per lo svolgimento di attività sportive giornaliere nonché per lo svolgimento dei campionati, tornei ed attività a soli fini sportivi, secondo i calendari ufficiali e per i relativi allenamenti.
Gli impianti in oggetto vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano e che il Concessionario dichiara di conoscere per averli visitati e averli trovati idonei all’uso cui sono destinati.
Per i soli casi di gravi esigenze sociali e di obiettiva utilità pubblica, l’Amministrazione Comunale avrà, per tutta la durata contrattuale, potere di recesso dalla presente convenzione, salvaguardando comunque la conclusione dell’attività agonistica per i campionati in corso, senza che ciò comporti alcun diritto risarcitorio per il Concessionario.
Art. 2: OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Oggetto della presente convenzione è la gestione del complesso sportivo comunale denominato Palazzetto dello Sport – Xxxxxxxx Xxxxxx in Galatina e di tutte le strutture ed impianti di cui al precedente art. 1, che comporta e comprende a tal fine, la fruizione di tutti i locali, attrezzature, impianti, terreni di gioco, aree a verde e passaggi pedonali esistenti all’interno del perimetro degli impianti stessi. In particolare il Concessionario deve garantire la gestione complessiva dell’impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l’apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti,quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l’utilizzo da parte degli assegnatari in uso.
Art. 3: SCOPO DELLA CONCESSIONE
Scopo della concessione è la gestione degli impianti sportivi e delle strutture meglio sopra descritte (art. 1) per la promozione e valorizzazione dello sport in genere e per le finalità sportive e sociali che il Concessionario, in particolare, persegue. Gli impianti, infatti, non potranno essere destinati a scopi diversi da quelli innanzi descritti, salvo casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune di Galatina, su richiesta del Concessionario da presentarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per l’iniziativa. Alla richiesta dovrà essere allegata relazione tecnico illustrativa attestante il tipo di iniziativa e le finalità che si vogliono perseguire.
Art. 4: INVENTARIO
Le strutture e le attrezzature esistenti di proprietà dell’Amministrazione Comunale, son inventariate e descritte in apposito verbale allegato alla presente convezione, dal quale risulta lo stato di conservazione e la funzionalità delle stesse. Detto verbale, è sottoscritto dai contraenti, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto.
Art. 5: DANNI ALLE STRUTTURE
Resta stabilito che di ogni danno arrecato, anche da terzi, a beni mobili ed immobili, nonché agli impianti dati in uso, sarà responsabile soltanto il Concessionario che dovrà provvedere a propria cura e spese alle riparazioni ed ai ripristini che risulteranno necessari e dovuti sotto il controllo della Direzione Lavori Pubblici del Comune di Galatina.
Art.6: SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA
Sono a carico del gestore i lavori di ordinaria manutenzione consistenti in:
- interventi di riparazione, sostituzione e ripristino degli arredi, delle attrezzature e degli impianti interni e esterni finalizzati a garantire esigenze di sicurezza e funzionalità;
- esecuzione di piccoli lavori di falegnameria, idraulica, elettrica, ferramenta, verniciatura, imbiancatura e acquisti di relativi materiali, che non comportino il rilascio di specifiche certificazioni di conformità;
- gestione piccola manutenzione e riparazione delle strutture e attrezzature, impianti, e arredi presenti nella struttura;
- pulizia ordinaria e straordinaria delle aree interne ed esterne agli impianti, di tutte le attrezzature e arredi, nonché delle aree a verde compresa la falciatura dell'erba e il taglio delle siepi;
- igienizzazione degli ambienti e servizi interni e esterni alla struttura.
Delle manutenzioni il concessionario dovrà comunicare un dettagliato programma dei lavori alla Direzione Lavori Pubblici del Comune di Galatina inerente le opere ed i tempi di attuazione dei lavori.
Art. 7: VOLTURAZIONE DELLE UTENZE LUCE, ACQUA, TELEFONO E GAS
Sono a carico del Concessionario, altresì, tutte le spese per la fornitura di luce, acqua, telefono e gas. A tal fine, il Concessionario, dopo la sottoscrizione della presente convenzione e prima dell’inizio della gestione deve provvedere a propria cura e spese alla volturazione delle utenze e, ove necessario, all’allacciamento dei contatori per luce, acqua e gas. L’Amministrazione Comunale provvederà, ove non fosse possibile la volturazione, alla cessazione di dette forniture.
Art. 8: SERVIZI DI PULIZIA
Il Concessionario deve provvedere alla pulizia di tutti i locali e dei servizi igienici degli impianti dati in concessione, nonché di tutti gli spazi degli impianti, sia all’interno che all’esterno degli stessi, e, comunque, nell’ambito dell’intera proprietà comunale concessa in uso.
Art. 9: SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Eventuali spese non comprese nell’allegato A e le spese di manutenzione straordinaria sono a carico dell’Amministrazione Comunale. La programmazione delle stesse, anche su segnalazione del Concessionario, spetta al Comune di Galatina, il quale vi provvederà a propria cura e spese, dandone preavviso al Concessionario almeno venti giorni prima dell’inizio dei lavori. Nessun indennizzo è dovuto per la conseguente riduzione o interruzione dell’attività del Concessionario resa necessaria dall’esecuzione del lavori.
Il Concessionario ha l’obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune di Galatina.
Qualora il Concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell’Amministrazione, quest’ultima può, a sua discrezione e senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all’acquisizione a titolo gratuito dei lavori e delle opere al patrimonio del Comune, ovvero chiedere al Concessionario al pristino o ripristino della situazione precedente i lavori, ove possibile.
Nessuna delle attrezzature e dei beni mobili consegnati dall’Amministrazione Comunale al Concessionario possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti.
Art. 10: TARIFFE ED USO DEGLI IMPIANTI
L’Amministrazione Comunale concede la gestione degli impianti per lo svolgimento delle varie attività sportive, delle gare amichevoli e di campionato secondo i regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline associate promozionali. Gli impianti e le relative attrezzature potranno essere utilizzati anche da terzi per attività sportive, federali e promozionali, salvo autorizzazione della Giunta Comunale per usi diversi ed in xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx assoluta responsabilità degli stessi per qualsiasi danno a persone e cose che dovesse derivare dall’uso medesimo.
Gli utilizzatori degli impianti dovranno corrispondere al Concessionario tariffe non superiori a quelle di cui all’allegato B offerte in sede di gara.
A pagamento effettuato delle relative spettanze il Concessionario è obbligato al rilascio di ricevuta o altro documento fiscale che documenti l’avvenuto pagamento dei diritti di utilizzo delle strutture. Le tariffe sono da intendersi IVA compresa e riferite all’ora/e di utilizzo dell’impianto comprensive dell’uso degli spogliatoi e spese generali.
Per l’uso degli impianti il concessionario non potrà riscuotere somme maggiori di quelle stabilite.
Le parti convengono che l’Amministrazione Comunale è, e rimane estranea a qualsiasi rapporto che verrà instaurato tra il Concessionario ed i terzi fruitori della struttura.
Nell’assegnazione delle strutture il Concessionario dovrà attenersi al rispetto delle specifiche disposizioni contenute nel Titolo II del vigente Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi.
Il Concessionario è, infine, tenuto a dare applicazione alle disposizioni di cui all’art.
10 del suddetto Regolamento (rubricato “Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni”), sussistendone le condizioni.
Art. 11: COPERTURA ASSICURATIVA
Il Concessionario è obbligato a contrarre polizza assicurativa per danni a persone che dovessero derivare dallo svolgimento delle attività e dall’uso del complesso sportivo di cui alla presente convenzione con un massimale di € 1.500.000,00.
Il Concessionario inoltre esonera il Comune di Galatina da ogni responsabilità per i danni di cui sopra che potessero derivare da quanto forma oggetto della presente. Il Concessionario è obbligato a stipulare regolare polizza assicurativa per danni a tutto o parte del complesso sportivo, furto, incendio ed atti vandalici a favore dell’Amministrazione Comunale per un massimale di copertura di € 1.000.000,00. Il Comune resterà comunque indenne e sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale che dovesse derivare dall’uso degli impianti.
Copie dei contratti assicurativi dovranno essere depositati presso il Comune di Galatina prima della sottoscrizione della presente convenzione.
Art. 12: CANONE DI CONCESSIONE
Per tutta la durata della convenzione, il Concessionario erogherà al Comune di Galatina un canone annuo di € , come determinato in sede di gara, da corrispondere in n. 2 rate semestrali posticipate di € oltre IVA come per Legge.
La prima rata dovrà essere versata alla scadenza naturale dei primi 6 (sei) mesi. La seconda rata dovrà essere versata alla scadenza naturale dei secondi 6 (sei) mesi.
Tale erogazione dovrà essere effettuata mediante versamento presso la Tesoreria Comunale – Banca Popolare Pugliese – Agenzia di Galatina.
Art. 13: SBIGLIETTAMENTO
Per ogni manifestazione il Concessionario si impegna a non mettere in circolazione biglietti, sia ad invito che a pagamento in numero superiore alla capienza delle strutture sportive oggetto della presente convenzione.
Le Associazioni sportive che usufruiranno delle strutture, nell’ambito della propria attività sportiva svolta all’interno della stessa, possono mettere in circolazione biglietti, sia ad invito che a pagamento, purchè muniti dei necessari permessi rilasciati dalla SIAE, in misura non superiori al numero di capienza prevista, senza che il Concessionario possa pretendere alcun corrispettivo da parte dell’Associazione.
Art. 14: SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E RELATIVI PERMESSI
Il Concessionario dovrà munirsi dei necessari permessi rilasciati dalla SIAE e dall’Autorità di Pubblica Sicurezza e dovrà inoltre adottare tutte le relative misure di sicurezza per il pubblico. In particolare all’inizio di ogni anno farà eseguire da tecnici di fiducia, in presenza di un Funzionario tecnico comunale, regolari verifiche agli impianti. Il Concessionario si accolla inoltre l’onere per i servizi antincendio, pronto soccorso, antisinistri degli impianti oggetto della presente convenzione.
Art. 15: LAVORI E CONTROLLI DA PARTE DEL COMUNE – NECESSITA’ DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI
Il personale dell’Amministrazione Comunale appositamente incaricato avrà libero accesso all’interno degli impianti per eseguire lavori e controlli in qualsiasi momento ad eccezione dei giorni in cui si svolgeranno manifestazioni sportive.
All’ interno degli impianti potranno accedere solo i veicoli delle forze dell’ordine, della ASL, dei VV.F. e VV.UU. in servizio con esclusione di qualsiasi altro mezzo.
Qualora nel corso del rapporto concessorio dovesse verificarsi la necessità di procedere all’esecuzione di eventuali lavori di adeguamento degli impianti totale o parziale per disposizione delle Federazioni o di altre Autorità, o per necessità tecniche stabilite dalla competente Direzione Lavori Pubblici (ovvero per l’esecuzione di lavori pubblici programmati), è in facoltà dell’Amministrazione concedente disporre la sospensione temporanea o totale della convenzione.
Art. 16: ATTIVITA’ RISERVATE
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di usare gli impianti per almeno 15 volte l'anno per l’organizzazione di manifestazioni di carattere eccezionale nei giorni in cui non è in programma alcuna manifestazione ufficiale già programmata dal Concessionario. Per tale uso nulla è dovuto al Concessionario.
Il Concessionario si impegna, a richiesta dell’Amministrazione, a collaborare nell’organizzazione di eventi dalla stessa promossi.
Il Concessionario si impegna, inoltre, a consentire, senza aver nulla a pretendere, lo svolgimento, all’interno degli impianti, dei corsi di ginnastica dolce per anziani se e come programmati annualmente dall’Amministrazione Comunale.
Art. 17: PUBBLICITA’
Il Concessionario ha diritto ad esercitare la pubblicità cartellonistica fissa o mobile, fonica e di altro tipo all’interno degli impianti assegnati e nelle aree ad essi pertinenti con l’obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta di pubblicità.
Detta pubblicità, in accordo con il Concessionario, può essere esercitata anche dalle Società Sportive e/o Associazioni sportive che utilizzano in via continuativa gli impianti sportivi, con l’obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta di pubblicità. Per il caso in cui esse esercitino tale facoltà, il Concessionario può richiedere alle stesse un indennizzo forfettario annuo di € 300,00.
In ogni caso il materiale pubblicitario esposto dovrà rispettare tutte le prescrizioni di legge o di regolamento vigenti in materia ed essere a norma antincendio e di sicurezza, non contundente ed allestito in modo da non ostruire o mascherare lampade, uscite di emergenza o la visuale agli spettatori. I gestori sono responsabili della sicurezza, manutenzione e decoro della pubblicità installata e si assumono ogni responsabilità patrimoniale e civile per eventuali danni che possano derivarne a terzi tenendo indenne, senza eccezioni, il Comune da ogni responsabilità.
I cartelloni pubblicitari non dovranno essere installati in zone accessibili al pubblico, dovranno essere di materiale non contundente, non infiammabile e tali da non poter essere divelti e utilizzati come armi improprie.
Art. 18: LOCALE BAR
Il Concessionario può gestire in proprio il locale Bar ubicato all’interno del Palazzetto dello Sport nel rispetto assoluto delle norme disciplinanti l’esercizio dell’attività in questione, delle norme di igiene vigenti e dei regolamenti in materia.
Art. 19: NORME DI UTILIZZAZIONE
Il Concessionario dovrà utilizzare gli impianti e vigilare sull’altrui utilizzo osservando tutte le norme di sicurezza ed igiene prescritte dai regolamenti comunali nonché tutte le disposizioni legislative compatibili ed applicabili agli impianti dedotti nel presente contratto.
In particolare sono a carico del concessionario i seguenti oneri:
a) garantire l’uso pluralistico degli impianti;
b) provvedere alla manutenzione ordinaria degli impianti così come precisamente specificato, sia in ordine alle spese che in ordine agli interventi manutentivi, nell’elenco che al presente atto si allega sotto la lettera A;
c) prestare la propria opera e collaborazione tecnico organizzativa per le iniziative sportive o ricreative che il Comune di Galatina intenderà svolgere negli impianti dati in concessione, garantendo libero accesso al pubblico per assistere alle predette manifestazioni.
Il Concessionario si impegna comunque a mantenere l’impianto sempre in perfetto stato di efficienza, così da poterlo riconsegnare, alla scadenza della presente convenzione, in prefetto stato di funzionalità. Nel caso la gestione sia affidata a più associazioni gli obblighi di cui alla presente ricadono solidamente su tutte senza possibilità di opporre eccezioni da parte di una di esse rispetto alle altre. In tal caso dovrà essere indicato il soggetto giuridico abilitato a mantenere i rapporti con l’Amministrazione Comunale.
Art. 20: DANNI ARRECATI AGLI IMPIANTI
Il Concessionario si obbliga ad usare gli impianti con tutte le cautele necessarie, in rapporto alle manifestazioni, per evitare danni di qualsiasi genere alle strutture. Il Concessionario, in ipotesi di danni arrecati agli impianti, provvederà direttamente all’immediato ripristino delle strutture danneggiate, a propria cura e spese, assumendosi ove necessario le responsabilità civili e penali che ne dovessero derivare, salvo il diritto di rivalsa nei confronti degli eventuali terzi autori del danno.
Il Concessionario terrà comunque sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, interamente, senza riserve ed eccezioni, per danni che dovessero derivare a persone o cose – tanto all’interno quanto all’esterno – dall’uso degli impianti.
Art. 21: PERSONALE
Sono a carico del Concessionario l’eventuale assunzione e retribuzione del personale per la custodia degli impianti e delle attrezzature ivi esistenti.
Il Concessionario dovrà dotare il personale impiegato di tutta l’attrezzatura e il vestiario necessario a salvaguardia della sicurezza durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative.
Art. 22: RESPONSABILITA’ PER DANNI
Il Concessionario è responsabile dei danni diretti ed indiretti che dovessero essere causati a persone e cose in conseguenza dell’esercizio durante lo svolgimento delle attività per fatti riferibili a lui, ai propri dipendenti o preposti, ovvero a persone dallo stesso ammesse anche temporaneamente ad accedere nei locali e nelle strutture oggetto della presente convenzione.
Art. 23: CONTROLLI PERIODICI DEL COMUNE
Il Concessionario consentirà le visite periodiche che tecnici, funzionari od incaricati del Comune di Galatina riterranno di effettuare. L’Amministrazione Comunale potrà prescrivere l’attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che a giudizio dei tecnici comunali dovessero ritenersi necessari. Qualora il Concessionario, nonostante le prescrizioni all’uopo formulate dall’Ente, non ottemperi a detti obblighi provvederà la stessa Amministrazione Comunale ad effettuare i lavori addebitando le relative spese al Concessionario.
Art. 24: CONTABILITA’ SEPARATA
Il Concessionario è obbligato alla redazione di una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione e alla resa della medesima al Comune, le cui risultanze dovranno essere trasmesse al Comune di Galatina annualmente, entro 30 giorni dalla scadenza di ogni anno di concessione.
Art. 25: DEPOSITO CAUZIONALE
A garanzia di tutti gli obblighi previsti del contratto, all’atto della stipula il Concessionario presterà deposito cauzionale pari al 10% del valore totale
dell’affitto. Detto deposito verrà restituito entro i trenta giorni successivi dalla scadenza del contratto, senza pagamento di interessi.
Art. 26: DIVIETO DI SUB CONCESSIONE E DI INNOVAZIONI, MODIFICHE O ADDIZIONI
Il Concessionario non potrà cedere o sub-concedere, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione, se non previa autorizzazione da parte del Comune concedente.
Il Concessionario non potrà, altresì, apportare modifiche o addizioni agli impianti che formano oggetto della presente convenzione, senza specifica autorizzazione formale dell’Amministrazione Comunale, la quale individuerà anche su segnalazione del Concessionario e previo parere della Direzione Lavori Pubblici, le opere da realizzare. In assenza della prescritta e preliminare autorizzazione, le opere, le addizioni o innovazioni comunque realizzate saranno acquisite gratuitamente al patrimonio comunale alla scadenza della concessione, senza obbligo di indennizzo alcuno a favore del Concessionario, ove il concedente non ritenga d’ordinarne la rimozione. E’ facoltà dell’Amministrazione comunale accedere a forme di finanziamento pubblico/privato per l’installazione di impianti ad energia alternative (fotovoltaico, eolico, biomasse, solare termico, geotermico, ecc.) ai fini del risparmio energetico. Il Concessionario, previa autorizzazione della Direzione Lavori Pubblici, dovrà installare ai fini del risparmio idrico, docce a gettone o scheda per il funzionamento delle stesse.
Art. 27: RISOLUZIONE, REVOCA E RECESSO
Costituiscono causa di risoluzione della presente convenzione, che sarà dichiarata dal Comune:
a) il mancato pagamento delle utenze e/o il ritardo nel pagamento delle stesse per un periodo superiore a tre mesi;
b) l’inosservanza degli obblighi di manutenzione ordinaria non effettuata secondo le specifiche tecniche stabilite dalla convenzione, e che quindi possa recare pregiudizio alla funzionalità degli impianti ed alla conservazione degli immobili;
c) l’ inadempienza del Concessionario nei confronti del Comune nell’esecuzione delle prestazioni a suo carico, quali definite dalla presente convenzione.
Il Comune di Galatina, attraverso l’Ufficio Sport, revoca la concessione di gestione degli impianti sportivi quando:
a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
b) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
c) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
d) per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
Qualora il concessionario intenda recedere dal presente contratto prima della scadenza, deve darne preavviso al concedente almeno 6 (sei) mesi prima con lettera raccomandata A.R. Analoga possibilità di recesso anticipato spetta al Comune concedente con il rispetto delle stesse modalità e di termini sopra indicati.
Art. 28: SANZIONI
Qualora dovesse verificarsi anche una sola inadempienza agli obblighi di cui alla presente convenzione o agli ordini o prescrizioni impartiti dal Comune di Galatina, al Concessionario verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, determinata dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici tra un minimo di € 300,00 ed un massimo di € 5.000,00 fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Quanto innanzi previa contestazione al Concessionario a mezzo lettera AR contenente gli addebiti accertati a suo carico e tenuto conto delle eventuali discolpe trasmesse nel termine stabilito, che non può essere inferiore a giorni cinque. Dopo due inadempienze accertate o in seguito a gravissime inadempienze, come la morosità, la irregolare applicazione delle tariffe a carico dei terzi, l’uso diverso delle strutture sportive al di là delle prescrizioni contrattuali, il contratto è risolto previa Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e successiva comunicazione a mezzo raccomandata A.R.
Art. 29: COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili con la natura dell’atto.
Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla convenzione, ed in caso di impossibilità ogni controversia sarà deferita al competente Tribunale di Lecce.
Le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant’altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future, saranno a carico del concessionario.
Per quanto non previsto nella presente Convenzione, valgono le norme vigenti in materia di gestione degli impianti sportivi e tutte le disposizioni, contenute nel Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi, approvato con Delibera del C.C. n. 44 del 30.11.2011.
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI:
………………………………………………….
IL CONCESSIONARIO:
………………………………………………….
ALLEGATO A
SPESE PER LA GESTIONE E L’USO DELLE STRUTTURE E SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA A CARICO DEL CONCESSIONARIO
1) Spese necessarie per il personale addetto alla guardiania, pulizia, funzionamento e custodia dell’impianto;
2) Spese per i consumi di energia elettrica, acqua, gas, telefono, materiale vario e quant’altro necessario per il normale funzionamento dei suddetti impianti. Il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti di utenza per tutta la durata della concessione;
3) Spese di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti la quale dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme CEI e di quelle antincendio;
4) Riparazione e rifacimento di parte di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazioni di rivestimenti e pavimenti interni;
5) Riparazione, sostituzione e ripristino degli arredi;
6) Riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni.
7) Riparazione e sostituzione apparecchi sanitari e relative rubinetterie;
8) Riparazioni e sostituzioni di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni, in conseguenza dell’uso;
9) Riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate;
10) Cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi di illuminazione;
11) Verifica periodica estintori;
12) Verifica periodica degli infissi sia in legno che in ferro, nonché ripristino degli stessi in caso di danneggiamento;
13) Manutenzione dei terreni di gioco compresa la tracciatura;
14) Necessarie sostituzioni di tutte le parti mobili dei campi di gioco e delle attrezzature sportive esistenti;
15) Diserbamento periodico di tutte le aree esterne ad eccezione delle aiuole sistemate a prato e potature alberature;
ALLEGATO B
TARIFFE ORARIE MASSIME PER L’UTILIZZO COMPLETO DELLA STRUTTURA SPORTIVA COMUNALE DENOMINATA PALAZZETTO DELLO SPORT “XXXXXXXX XXXXXX”
Luce naturale | Luce artificiale | |
Palazzetto (Gare e manifestazioni fine settimana) | € 12,00 | € 17,00 |
Palazzetto (Attività di preparazione e gare Sett. Giovanili) | € 7,00 | € 12,00 |
Calcetto indoor | € 35,00 | € 40,00 |
Calcetto esterno | € 30,00 | € 35,00 |
Tennis - singolare | € 2,50 | € 3,50 |
Tennis - doppio | € 4,00 | € 5,00 |
Beach volley (quota per atleta) | € 2,00 | € 2,50 |
Basket (campi esterni) | € 6,00 | /// |
Pallavolo (campi esterni) | € 6,00 | /// |
Bocce | € 2,00 | /// |