B Regolamento di deposito.
1. Disposizioni generali.
1.1 Scopo e ambito di applicazione.
Il Regolamento di deposito trova applica- zione per la custodia e l’amministrazione di titoli, effetti contabili, valori e oggetti (indi- cati di seguito come «valori in deposito» ove non specificati singolarmente) da parte della BCG.
Esso si applica inoltre alle Condizioni gene- rali (CG) e in via complementare alle even- tuali convenzioni contrattuali particolari.
1.2 Accettazione e accredito di valori in deposito.
In particolare la BCG provvede a:
a) prendere in consegna titoli e diritti valore di cui è stata differita la cartolarizzazione, per la loro custodia e contabilizzazione, di regola in deposito aperto;
b) prendere in consegna effetti contabili nel deposito aperto;
c) prendere in consegna metalli preziosi per la custodia, di regola nel deposito aperto;
d) prendere in consegna investimenti sul mercato monetario e dei capitali non aventi forma di titoli e che non sono ef- fetti contabili, per la contabilizzazione e l’amministrazione nel deposito aperto;
e) prendere in consegna documenti proba- tori per la custodia, di regola nel deposi- to aperto;
f) prendere in consegna oggetti di valore e altri beni idonei alla custodia, di regola nel deposito chiuso.
La BCG può rifiutare l’accettazione di valo- ri in deposito e l’accredito di effetti contabi- li senza dover fornire motivazioni e chiedere in qualsiasi momento la restituzione imme- diata dei valori in deposito acquisiti. Questo vale soprattutto se il cliente non adempie le restrizioni d’investimento a esso applicabili.
La BCG si riserva il diritto di accreditare i valori di deposito solo dopo il loro ricevi- mento in deposito.
Se i valori in deposito non sono conformi alla usuale qualità o se presentano altri vizi, il cliente risponde nei confronti della BCG per i danni derivanti.
La BCG è legittimata a verificare i valori apportati dal cliente o da terzi in ordine alla loro autenticità e alla pendenza di eventuali richieste di blocco, senza peraltro assumer- ne la responsabilità. La verifica avviene sul- la base dei documenti e delle informazioni a disposizione della BCG. I valori in deposito esteri, ad eccezione degli effetti contabili, vengono trasmessi all’ente di custodia per la verifica. In tal caso la BCG esegue gli ordini di vendita e di consegna e compie atti ammi- nistrativi solo ad avvenuta verifica ed even- tuale ritrasferimento. La BCG si fa carico dei danni conseguenti a ritardi o alla man- cata esecuzione degli atti o degli ordini, nel- la misura in cui abbia violato l’obbligo di diligenza ordinaria.
In caso di custodia di effetti contabili all’e- stero, la BCG accredita al cliente i diritti ri- cevuti dalla sede di custodia estera. La BCG non è tenuta a verificare se gli effetti custo- diti all’estero soddisfano i requisiti della le- gislazione svizzera al fine di qualificare gli accrediti di tali effetti come effetti contabili.
1.3 Obbligo di diligenza.
La BCG custodisce e amministra i valori di deposito con la diligenza ordinaria.
1.4 Conversione e consegna.
Il cliente può vantare diritti all’emissione di titoli di pari valore e tipologia per i valori in deposito accreditati al proprio deposito esclusivamente nei confronti dell’emittente, a condizione che ciò sia previsto dalle con- dizioni di emissione o dagli statuti societari.
Il cliente può richiedere in qualsiasi momen- to la consegna o la messa a disposizione dei valori in deposito e la consegna dei titoli di pari specie e tipologia rispetto agli effetti contabili accreditati al suo deposito, a con- dizione che:
a) questi siano depositati presso la BCG o una sede di custodia terza oppure che
b) il cliente abbia il diritto all’emissione di titoli.
A tale proposito devono essere rispettati gli usuali termini di consegna. Sono fatti salvi i termini di preavviso, le disposizioni legali vincolanti, i diritti di pegno e di garanzia di terzi nonché i diritti di pegno, garanzia, ritenzione o altri diritti di ritenzione della BCG.
1.5 Assicurazione di trasporto.
La spedizione dei valori in deposito avviene per conto, a spese e a rischio del cliente. In assenza di specifiche istruzioni, la BCG deci- de a sua discrezione in ordine alla stipula- zione di un’assicurazione e alla relativa di- chiarazione di valore.
1.6 Obblighi di notifica e limitazioni per operazioni con valori in deposito.
Il cliente è tenuto ad adempiere autonoma- mente eventuali obblighi di notifica e de- nuncia nonché ulteriori obblighi (ad es. di- vulgazione di partecipazioni, presentazione di un’offerta di acquisizione) nei confronti di società, borse, autorità o altri partecipan- ti al mercato, se acquista, detiene, cede valo- ri in deposito o perfeziona altri negozi giuri- dici contestualmente a valori in deposito. Fanno fede il diritto svizzero ed estero ap- plicabili.
La BCG è autorizzata a non eseguire, intera- mente o parzialmente, atti amministrativi e altre operazioni in relazione ai valori in de- posito, se essi possono comportare obblighi di notifica e denuncia da parte della BCG.
È esclusiva responsabilità del cliente rispet- tare eventuali limitazioni vigenti ai sensi del
diritto svizzero ed estero applicabili, adem- piere disposizioni o procurarsi le autorizza- zioni necessarie se intende effettuare o di- sporre operazioni con valori in deposito.
L’assunzione di informazioni contestual- mente a tali obblighi di notifica e denuncia nonché limitazioni ecc. pertiene al cliente.
1.7 Intervento in proprio.
Per le operazioni di borsa, la BCG può inter- venire in proprio.
1.8 Diritto di voto dei titoli in deposito.
La BCG non assume alcuna rappresentanza del diritto di voto dei titoli in deposito per conto del cliente.
1.9. Spese, oneri e imposte.
Le commissioni dovute alla BCG per la cu- stodia e l’amministrazione dei valori in de- posito si calcolano in base ai tariffari in vi- gore. Questi sono pubblicati all’indirizzo xxx.xx/xxxxxxxxxxx ed è possibile chiedere il formato cartaceo presso la BCG. La BCG si riserva di adeguare in qualsiasi momento le proprie commissioni, in particolare in
caso di mutate condizioni di mercato o per altre ragioni oggettive e/o di introdurre nuo- ve commissioni.
Tali variazioni sono comunicate al cliente per iscritto o in altri modi opportuni. Esse si intendono accettate se il cliente non disdice il prodotto e/o servizio in questione entro 30 giorni dalla comunicazione. Sono fatti salvi i termini di disdetta o ritiro di cui alle condizioni o convenzioni particolari.
La BCG può riaddebitare al cliente le spese e gli oneri straordinari a essa addebitati (consegna di metalli preziosi e titoli, trasfe- rimenti di deposito, chiarimenti, consegne di titoli, accertamenti concernenti effetti contabili ecc.).
La BCG può inoltre addebitare spese, impo- ste e altri oneri.
1.10 Compensi di distribuzione e altre prestazioni quantificabili in denaro.
La BCG può percepire compensi di distribu- zione da terzi in relazione alla distribuzione di investimenti collettivi di capitale e altri strumenti finanziari. La BCG versa periodi- camente al cliente i compensi di distribuzio- ne riscossi.
Ulteriori informazioni al riguardo sono con- tenute nel foglio informativo «Compensi di distribuzione e altre prestazioni quantifica- bili in denaro per l’attività di investimento», la cui versione aggiornata è pubblicata all’in- dirizzo xxx.xx/xxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxxx o può essere richiesta in formato cartaceo pres- so la BCG.
1.11 Offerta di mercato considerata e conflitti di interesse nell’impiego di strumenti finanziari propri.
La BCG offre consulenza in materia di inve- stimento e gestione patrimoniale relativa- mente a strumenti finanziari che provengo- no dall’universo d’investimento definito dalla BCG, come periodicamente aggiorna- to. Questo universo di investimento è costi- tuito sia da strumenti finanziari sviluppati o controllati dalla BCG sia da strumenti finanziari di fornitori terzi. È pubblicato all’indirizzo xxx.xx/xxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxx- to e può essere richiesto in formato cartaceo presso la BCG.
Se conferisce ordini di acquisto e/o di vendi- ta senza consulenza o contrariamente alle raccomandazioni di investimento della BCG (ordini «execution only»), il cliente può sce- gliere anche strumenti finanziari che non sono parte integrante dell’universo di inve- stimento, fermo restando che il cliente stes-
so è responsabile di verificare se tali ordini corrispondono alle sue esigenze d’investi- mento. Per le transazioni di acquisto e di vendita che il cliente ordina senza consulen- za in materia di investimenti da parte della BCG, la BCG non effettua alcuna verifica di appropriatezza o adeguatezza, a meno che ciò non sia richiesto per legge. Questa infor- mazione viene fornita solo qui e non viene quindi ripetuta al momento di tali transa- zioni. L’invio di materiale pubblicitario e si- mili non è considerato un’offerta.
L’utilizzo di strumenti finanziari propri può creare potenziali conflitti di interesse. La BCG garantisce nei limiti del possibile l’as- senza di conflitti di interesse e/o che conflit- ti di interesse inevitabili non si ripercuote- ranno sul cliente.
Ulteriori informazioni sui conflitti di inte- resse sono riportate nel foglio informativo
«Informazioni sulla gestione di possibili conflitti di interesse», il quale è pubblicato nella versione di volta in volta vigente all’in- dirizzo xxx.xx/xxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxx o può essere richiesto in formato cartaceo presso la BCG.
1.12 Rischi nel commercio di strumenti finanziari.
Il commercio di strumenti finanziari può comportare rischi considerevoli. Ne posso- no conseguire non solo la perdita totale di un investimento, ma anche l’obbligo di ef- fettuare versamenti supplementari, in alcuni casi.
Prima di conferire un ordine alla BCG o di concludere un’operazione di acquisto, il cliente si informa sulle diverse condizioni e sui rischi legati al commercio di strumenti finanziari consultando l’opuscolo «Rischi nel commercio di strumenti finanziari» dell’Associazione Svizzera dei Banchieri e servendosi delle specifiche informazioni sul prodotto. Il cliente prende atto del fatto che la BCG può eseguire i propri ordini e/o con- cludere con esso le relative operazioni di acquisto senza ulteriori accertamenti sui rischi generali o specifici dello strumento finanziario in questione.
Gli opuscoli e le informazioni sui prodotti sono pubblicati su xxx.xx/xxxxxx-xxx-xxx- mercio-di-strumenti-finanziari e xxx.xx/xx- formazioni-sul-prodotto e possono essere richiesti in formato cartaceo presso la BCG.
1.13 Trasparenza e accuratezza negli ordini dei clienti.
La BCG esegue gli ordini dei clienti con cura e nell’interesse dei clienti, conformemente ai principi di esecuzione della BCG. I principi in base ai quali la BCG esegue gli ordini dei suoi clienti sono stati riassunti nei principi di esecuzione («Best Execution Policy»). Tali documenti sono pubblicati all’indirizzo xxx.xx/xxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxx e possono es- sere richiesti presso la BCG.
1.14 Elaborazione, modifica e rifiuto di ordini dei clienti.
L’elaborazione e la contabilizzazione degli ordini di borsa non avvengono 24 ore su 24. Possono essere ritardate, ad esempio, a cau- sa dell’elaborazione tecnica, delle regola- mentazioni in materia di giorni festivi o de- gli orari o dei giorni di negoziazione della borsa interessata.
Il cliente prende atto che la modifica e/o la revoca di un ordine di borsa può avvenire solo se questo non è già stato eseguito par- zialmente o integralmente dal partner o si- stema di negoziazione competente. Se, con la diligenza ordinaria della BCG, la modifi- ca o la revoca non possono essere elaborati tempestivamente dal partner o dal sistema
di negoziazione, la modifica o la revoca si considera ricevuta in ritardo alla BCG.
La BCG può posticipare l’esecuzione di un ordine del cliente per effettuare accertamen- ti. In caso di indizi di abuso di mercato o di altra condotta illecita, l’ordine del cliente non viene eseguito.
La BCG declina qualsiasi responsabilità per gli ordini non eseguiti entro i termini e per i danni (in particolare per perdite di corso), nella misura in cui abbia adottato la consue- ta diligenza.
1.15 Estratti.
Con cadenza annuale la BCG allestisce per il cliente un estratto della sua consistenza in deposito. Su richiesta specifica del cliente, questi elenchi gli vengono inviati anche più volte all’anno. La valutazione del contenuto del deposito si basa su corsi e rispettivi valo- ri approssimativi tratti dalle consuete fonti d’informazione in ambito bancario. I valori riportati valgono come indicazione e non sono vincolanti per la BCG.
L’estratto funge anche da certificato che at- testa, ai sensi dell’art. 16 della Legge federa- le sui titoli contabili, gli effetti contabili ac- creditati sul conto titoli. Se il cliente non
contesta l’estratto immediatamente dopo la ricezione, e tuttavia al massimo entro 30 giorni dalla data di spedizione, esso si inten- de approvato.
1.16 Modifiche al Regolamento di deposito.
La BCG può modificare il presente regola- mento in qualsiasi momento. Tali modifiche sono comunicate in forma adeguata e, in mancanza di contraria comunicazione scrit- ta del cliente, si intendono approvate entro il termine di un mese a decorrere dalla data di comunicazione della modifica.
In caso di opposizione il cliente può disdire la relazione di affari con effetto immediato. Sono fatti salvi i termini di disdetta o ritiro di cui alle condizioni o convenzioni particolari.
La versione rispettivamente vigente del Re- golamento di deposito può essere consultata in Internet (xxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxx).
2. Disposizioni speciali per i depositi aperti.
2.1 Custodia.
2.1.1 Custodia collettiva e presso terzi.
La BCG è autorizzata a custodire per tipolo- gia a proprio nome ma per conto e a rischio del cliente i valori in deposito in Svizzera o all’estero, a farli custodire da terzi di sua scelta o a custodirli presso una centrale di deposito collettiva e a tenere in conti collet- tivi consistenze proprie e di terzi di effetti contabili. Sono fatti salvi i valori in deposito che per loro natura o per altri motivi devo- no essere custoditi separatamente.
In caso di custodia presso terzi, la BCG risponde solo della dovuta diligenza nella scelta e nell’istruzione della sede di custodia terza, ma non se il cliente ha richiesto il de- posito presso una sede di custodia non rac- comandata dalla BCG.
In relazione ai depositi collettivi, ai certifica- ti globali e ai diritti valori in Svizzera, il cliente è comproprietario della rispettiva consistenza del deposito collettivo in pro- porzione ai valori contabilizzati nel suo de- posito, ovvero ha diritto al numero corri- spondente di effetti contabili.
Qualora i valori in deposito custoditi per tipologia vengano sorteggiati, la BCG ripar- tisce i valori sorteggiati tra i clienti, fermo restando che nel sorteggio successivo si rende necessario un metodo che garantisca a tutti gli aventi diritto pari opportunità di conside- razione, come nel primo sorteggio. Circa la consegna di titoli provenienti da un deposito collettivo non sussiste alcun diritto all’asse- gnazione di determinati numeri o tagli né, per quanto riguarda lingotti o monete, all’asse- gnazione di determinate annate o coniazioni.
2.1.2 Custodia all’estero.
I valori in deposito negoziati esclusivamente o principalmente all’estero vengono di nor- ma custoditi all’estero ed eventualmente ivi trasferiti per conto e a rischio del cliente. I corrispondenti valori in deposito sono sog- getti alle leggi e alle usanze del luogo di cu- stodia.
Se la restituzione dei valori in deposito cu- stoditi all’estero o il trasferimento del rica- vato della vendita sono resi impossibili o difficili dalla legislazione estera o da circo- stanze politiche straordinarie, la BCG è te- nuta soltanto a procurare al cliente, presso la sede dell’ente di custodia estero, un dirit- to di restituzione o di pagamento propor- zionale, a condizione che tale diritto sussista e sia trasferibile.
2.1.3 Iscrizione.
I valori in deposito nominativi possono es- sere iscritti nel registro determinante (ad es. registro delle azioni) a nome del cliente, a condizione che sussista la relativa autorizza- zione.
La BCG può tuttavia far iscrivere i valori in deposito anche a nome proprio o di terzi, ma sempre per conto e a rischio del cliente.
2.2 Diritti valori.
La BCG è autorizzata a
a) far convertire i titoli esistenti in diritti valori;
b) provvedere agli atti amministrativi neces- sari fintanto che l’amministrazione resta presso la BCG;
c) impartire all’emittente le istruzioni neces- sarie e ottenere da quest’ultimo le infor- mazioni necessarie;
d) richiedere all’emittente, ove possibile, la stampa e la consegna dei titoli.
Per il resto sono fatte salve le disposizioni della legge federale sui titoli contabili.
2.3 Amministrazione.
2.3.1 Atti amministrativi in assenza di ordini specifici.
Senza che il cliente debba conferire partico- lari ordini o istruzioni, la BCG provvede a:
a) incasso o realizzo di interessi in scadenza, dividendi o rimborsi di capitale oppure di altre forme di distribuzione;
b) monitoraggio di sorteggi, disdette, diritti di opzione, ammortamento di valori in deposito ecc. sulla base dei mezzi di in- formazione di cui dispone;
c) ritiro di nuovi fogli cedole.
Con riferimento ad azioni nominative senza cedole, gli atti amministrativi sono espletati soltanto se l’indirizzo di recapito per divi- dendi o diritti di opzione è presso la BCG.
2.3.2 Atti amministrativi in presenza di ordini specifici.
Su espresso e tempestivo ordine conferito dal cliente o dietro specifica istruzione del cliente, la BCG provvede a:
a) compravendita di titoli ed effetti contabili nazionali ed esteri alle condizioni vigenti per le transazioni in valori mobiliari;
b) compravendita o esercizio di diritti di opzione in deroga alle modalità proposte dalla BCG;
c) esercizio dei diritti di conversione e di opzione;
d) accettazione o rifiuto di offerte pubbliche di acquisto;
e) intermediazione di pagamenti su titoli non interamente liberati.
Qualora le istruzioni del cliente non perven- gano nei tempi stabiliti, la BCG è autorizza- ta, ma non tenuta, ad agire a propria discre- zione. Il conferimento dell’istruzione non deve avvenire in una forma particolare, salvo laddove diversamente concordato. La BCG può subordinare l’esecuzione dell’i- struzione all’attestazione della legittimazio- ne della persona che la dispone, alla debita copertura e all’osservanza delle disposizioni di diritto pubblico.
Le istruzioni del cliente concernenti gli effet- ti contabili possono essere revocate dal cliente solo fino al momento dell’addebito degli stessi nel deposito. Inoltre le istruzioni concernenti gli effetti contabili decadono con il decesso o l’incapacità civile del clien- te, nonché con l’apertura di fallimento nei confronti del cliente.
Il cliente è il solo responsabile di valutare nel complesso le conseguenze fiscali di de- terminati valori in deposito e le loro riper- cussioni sulla sua situazione fiscale o di farle valutare da uno specialista fiscale.
2.3.3 Tutela dei diritti legati ai valori in deposito.
Salvo accordo contrattuale contrario, spetta al cliente adottare tutti i provvedimenti ne- cessari alla tutela dei diritti legati ai valori in deposito. Ciò vale ad esempio per azioni di gruppo, istruzioni inerenti l’esecuzione di conversioni, istruzioni speciali per spin-off imminenti ecc.
In caso di liquidazione di un ente di subcu- stodia, la BCG è responsabile esclusivamen- te dell’insinuazione della rivendicazione sulla massa fallimentare e fornisce al cliente i documenti che gli occorrono per compro- vare il suo diritto.
La BCG declina qualsiasi responsabilità per quanto riguarda l’osservanza delle restrizio- ni del mercato dei capitali previste dalle le- gislazioni estere. Il cliente è tenuto a infor- marsi sulle disposizioni legislative vigenti in merito e a rispettarle.
3. Disposizioni speciali per i depositi chiusi.
3.1 Contenuto.
I depositi chiusi non possono contenere og- getti infiammabili o altrimenti pericolosi, fragili o comunque non idonei alla custodia in un edificio bancario. Il cliente risponde per qualsiasi danno derivante dall’inosser- vanza della presente disposizione.
3.2 Diritto di verifica.
Al momento della presentazione dell’invo- lucro, la BCG è autorizzata a richiedere al cliente prove circa la natura degli oggetti depositati oppure a controllare a titolo pro- batorio il contenuto del deposito chiuso.
3.3 Responsabilità.
La BCG risponde soltanto nel caso in cui non abbia adottato la diligenza ordinaria. La responsabilità della BCG resta in ogni caso limitata al danno comprovato, tuttavia non superiore al valore dichiarato.
Se il cliente ritira i contenuti dal deposito chiuso, deve immediatamente annunciare eventuali danni alla confezione. La ricevuta di restituzione del cliente esonera la BCG da qualsiasi responsabilità.
3.4 Assicurazione.
L’assicurazione degli oggetti depositati è di esclusiva competenza del cliente.