IL CONTRATTO DI LAVORO OCCASIONALE
12.
IL CONTRATTO DI LAVORO OCCASIONALE
a cura di XXXXXXXXX XXXXXX
1. Introduzione
Anche dopo l’emanazione del D.Lgs. n. 276/2003, ed anzi forse ancor più per l’effetto dell’entrata in vigore di questo, ci si interroga sull’opportunità di redigere in forma scritta il contratto di lavoro occasionale.
Molteplici sono le ragioni di tale ricorrente interrogativo.
Xxx è vero, anzitutto, che la fattispecie contrattuale in argomento trova ora la propria collocazione normativa, nel diritto positivo, all’interno dell’art. 61, comma 2, del menzionato decreto legislativo, laddove, per excludendum il Legislatore stabilisce che sono sottratte alla disciplina dettata in materia di lavoro a progetto le prestazioni occasionali, appunto, vale a dire, secondo la definizione legale, i rapporti di lavoro che hanno durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, per i quali il compenso complessivamente percepito, nello stesso anno solare di riferimento, non è superiore a cinquemila euro (sempre tenendo conto dell’identità del committente).
Alla luce della scarna disposizione richiamata, dunque, deve senza dubbio ritenersi confermata la assoluta libertà di forma per la stipula del contratto di lavoro occasionale, non essendo previsti obblighi specifici in tal senso.
Ciò premesso consulenti del lavoro ed avvocati, generalmente, suggeriscono ai datori di lavoro dagli stessi assistiti di non procedere alla stipula in forma scritta del contratto in argomento in primo luogo per le possibili ripercussioni processuali della attestazione, formalmente documentata, di un “vincolo” (seppure senza vincoli) negoziale fra le parti.
In seconda battuta, guardando al momento ispettivo, la prestazione di lavoro occasionale trasferita su un contratto in forma scritta viene vista tradizionalmente con sfavore da parte degli organismi di vigilanza in materia di lavoro e di previdenza e assistenza sociale, sul presupposto (non sempre errato...) di una strutturale colleganza fra il lavoratore e il datore di lavoro/committente.
D’altro canto, alla luce dell’odierna previsione dell’art. 75 del decreto legislativo
n. 276/2003, che ammette a certificazione anche il lavoro occasionale, si ritiene che la redazione del tipo negoziale autonomo in forma scritta ab initio, consenta più agevolmente di ricorrere alla commissione preposta onde certificare il contratto.
Peraltro, anche senza impegnarsi in una certificazione, pare opportuno superare le descritte perplessità e consigliare, in ogni caso, di redigere il contratto scritto, proprio nell’ottica di documentare una prestazione lavorativa caratterizzata a norma di legge, sia nell’eventualità di una ispezione, sia per far fronte ad un successivo contenzioso.
La formula che si propone, da adeguare a seconda della concreta fattispecie negoziale, viene didatticamente descritta per punti.
Il punto 1 individua e delimita l’area all’interno della quale si colloca la prestazione lavorativa del collaboratore occasionale.
Il punto 2 ribadisce la natura autonoma del rapporto e l’esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione.
Il punto 3 descrive il luogo dove saranno svolte le prestazioni lavorative occasionali dedotte nel contratto.
Il punto 4 dispone in ordine all’inserimento organico e al coordinamento eventuale con il personale del committente.
Il punto 5 disciplina la durata del rapporto di lavoro occasionale, nei termini massimi di cui all’art. 61, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003.
Il punto 6 riguarda la disciplina del compenso, con riferimento all’importo, alla determinazione e alla corresponsione dello stesso, nei limiti stabiliti dal Legislatore.
Il punto 7 attiene all’obbligo di riservatezza in capo al collaboratore occasionale. Il punto 8 concerne le ipotesi di recesso o di risoluzione del contratto.
Il punto 9 contiene la scelta di rimettere ogni contenzioso ad un collegio arbitrale.
Il punto 10 riguarda la manifestazione di volontà comune alle parti di sottoporre il contratto alla procedura di certificazione di cui agli artt. 75 ss. del D.Lgs. n. 276/2003.
Il punto 11, infine, riguarda la tutela della privacy del collaboratore occasionale ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
2. Esempio di contratto
Il giorno
in
presso la sede
legale della Ditta , alla via , partita IVA
,
T R A
la Ditta in persona del Sig. nella sua qualità di legale rappresentante (di seguito denominata Committente)
E
il Sig. nato a il
e residente a in via
codice fiscale occasionale)
(di seguito denominato Collaboratore
P R E M E S S O
- che la Committente esplica la propria attività produttiva/commerciale/di servizio nel settore del/della (1);
- che il Collaboratore occasionale, individuato in base a , risulta in possesso di una dimostrata conoscenza del settore, nonché di una significativa esperienza in concreto (2);
(1) L’ambito di attività e il settore in cui lo stesso si colloca devono essere esattamente esplicitati.
- che è specifica e dichiarata volontà comune delle parti di collaborare tra loro in piena autonomia, escludendo ogni vincolo di subordinazione e al di fuori di qualsiasi relazione contrattuale diversa dal mero coordinamento utile ad espletare la prestazione di lavoro occasionale dedotta in contratto (3);
- che la Committente e il Collaboratore vogliono espressamente dare vita ad un rapporto di natura meramente occasionale, secondo le previsioni dell’art. 61, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003.
Tutto quanto sopra premesso, le parti come descritte e individuate
C O N V E N G O N O
1. La Committente affida al Collaboratore, che sottoscrivendo il presente atto accetta, lo specifico incarico di eseguire, per proprio conto e nel proprio interesse, l’attività di (4).
2. Il Collaboratore presterà la propria attività occasionale con diligenza, operando in completa autonomia, senza alcun vincolo di orario né di presenza e senza essere assoggettato a qualsivoglia potere di tipo disciplinare ovvero a forme di controllo gerarchico da parte della Committente (5).
3. La prestazione occasionale sarà resa dal collaboratore presso i locali aziendali della Committente, ai quali accederà nei normali orari di apertura (6).
4. Nello svolgimento del proprio lavoro il Collaboratore si rapporterà con i dipendenti e/o con i collaboratori della Committente, coordinandosi, ove necessario, con essi, con l’espressa finalità di compiere l’attività dedotta nel presente contratto.
5. Il rapporto di lavoro occasionale avrà inizio il e durerà
sino al
per un totale di
giorni effettivi di attività
lavorativa (7); il rapporto di lavoro non sarà prorogabile, rinnovabile o reiterabile per nessuna ragione.
(2) Inserire nelle premesse le modalità in cui il collaboratore occasionale è stato individuato (presentazione curriculum, ricerca e selezione, precedente rapporto di lavoro ecc.) nonché la tipologia di professionalità dallo stesso rivestita appare utile ad evitare il rischio di una ricaduta contrattuale nell’alveo di una indistinta prestazione lavorativa, anche di natura subordinata.
(3) Senza dubbio la premessa annotata ha tutto il sapore di una “clausola di stile”, ma rappresenta, al contempo, un importante aggancio della chiara volontà manifestata dalle parti di non vincolarsi reciprocamente, riconoscendosi, pur tuttavia, l’evidenza di un opportuno (se non necessario) coordinamento.
(4) Come detto la prestazione di lavoro occasionale non necessita di essere ricondotta nell’alveo di un progetto/programma specificamente individuato, ciò non toglie tuttavia che il contesto dell’attività lavorativa richiesta o che può, in forza del contratto (quale fonte di obbligazione ad adempiere), essere richiesta debba essere esplicitamente caratterizzata, anche solo sommariamente.
(5) Il rapporto di lavoro occasionale si caratterizza per essere una tipologia di lavoro autonomo nella quale, inevitabilmente, rileva l’inserimento nell’organizzazione del committente, sebbene in forma snella (cd. leggera) e un essenziale, sia pure minimo, coordinamento, ma si connota per la radicale assenza di ogni elemento di eterodeterminazione.
(6) Evidentemente l’esempio non è cogente, vale a dire che la collaborazione occasionale potrà essere svolta all’interno della sede lavorativa del committente (si pensi, ad es., all’amica del titolare di un esercizio commerciale che si reca a dare una mano per due giorni al mese), ma anche, e a maggior ragione, all’esterno, in qualsiasi altro luogo a scelta del lavoratore occasionale (si pensi al caso di un collaboratore chiamato ad organizzare nel mese di aprile e solo per quel mese un evento fieristico o convegnistico).
(7) Ai sensi dell’art. 61, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 il rapporto di lavoro occasionale non potrà avere una durata superiore a trenta giorni, da calcolare complessivamente nell’arco di un intero anno solare, vale a dire considerando dodici mesi a far data dalla stipula del contratto.
6. Per le prestazioni di natura occasionale di cui al presente contratto il collaboratore percepirà un compenso pari a complessivi euro , che verrà erogato in unica soluzione alla cessazione del rapporto (8); il compenso determinato forfetariamente verrà erogato in misura percentuale in base alla effettiva durata del rapporto in caso di risoluzione o cessazione dello stesso, per qualsiasi motivo ciò avvenga.
7. Il Collaboratore s’impegna ad una assoluta riservatezza sull’attività lavorativa resa, obbligandosi a non diffondere notizie e informazioni che si trovi ad apprendere per lo svolgimento delle prestazioni dedotte nel presente contratto, che abbiano attinenza con l’attività della Committente, con i metodi o i processi lavorativi, con i nominativi e le caratteristiche soggettive dei clienti, dei dipendenti e dei collaboratori della stessa;
8. Le parti potranno recedere anticipatamente dal rapporto per giusta causa o per impossibilità sopravvenuta.
9. Per ogni e qualsiasi controversia connessa al presente contratto, le parti, rinunciando consensualmente all’azione giudiziaria, s’impegnano reciprocamente a compromettere avanti ad un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno nominato dalla Committente, l’altro dal Collaboratore ed il terzo dai membri così nominati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di .
10. Le parti concordano di avanzare apposita istanza comune alla
commissione di certificazione presso (9), intesa ad ottenere la
certificazione del rapporto di lavoro, a conferma della esatta qualificazione del presente contratto.
11. Il Collaboratore preso atto della informativa resagli ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, avendo perfettamente noti i diritti riconosciutigli per effetto della normativa vigente, acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità e nei limiti indicati nell’informativa, autorizzando la Committente a trattarli, anche comunicandoli a terzi, in relazione agli adempimenti conseguenti al presente contratto.
Letto confermato e sottoscritto. Luogo e data
Il Committente Il Collaboratore
(8) Il D.Lgs. n. 276/20003 stabilisce che il compenso non deve superare i 5 mila euro per ciascun committente, quanto invece alle modalità di corresponsione queste sono rimesse alla libera contrattazione delle parti, ben potendo versarsi il compenso anche in momenti distinti e cadenzati nel tempo, qualora i trenta giorni vengano a dipanarsi su tutto l’anno solare.
(9) L’individuazione della commissione di certificazione (Università, Direzione provinciale del lavoro, Provincia o Ente bilaterale) appare necessario quale presupposto informativo idoneo a manifestare la comune e consensuale volontà delle parti di attivare la procedura di cui agli artt. 75 ss. del D.Lgs. n. 276/2003.