ACCORDO PER LA MOBILITÀ PER STUDIO VERSO PARTNER COUNTRIES
DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E VALUTAZIONE
Sezione Mobilità e Didattica internazionale Xxxxxx Xxxxxxxxx 0/x - 00000 Xxxxxx
ACCORDO PER LA MOBILITÀ PER STUDIO VERSO PARTNER COUNTRIES
Nell’ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE
Call 2016
L’Università degli Studi di Torino, Via Verdi, 8 – 10124 Torino, Tel. x00.000.0000000 – Fax x00.000.0000000 – Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx, di seguito denominata “Università”, rappresentata ai fini del presente contratto da Xxxxx Xxxxxxxxx, Direttrice della Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione
E
il “Partecipante” alla mobilità Erasmus+ verso Partner Countries:
Cognome …………………………………………..…….. Nome .………..……………………………………............
Nato a …………………………………………….…………..… Prov. ……… il ..……….……………………........
Nazionalità ………………………………..… Codice Fiscale …..……………………..………………………….……
Residente a ..…………..…………….………………………..… Prov. …………………. CAP .……………………
Indirizzo …………………………………..…………………………………………………………...
Tel. ……………………………………………… Cell. ……………………………………………...
Matricola .………………....... E-mail istituzionale (@xxx.xxxxx.xx) …………………….………………… ……………
Corso di Studi di 1° livello (specificare denominazione corso e Dipartimento di afferenza):
………………………………………………………………………………………………………… Corso di Studi di 2° livello o a Ciclo Unico (specificare denominazione corso e Dipartimento di afferenza):
…….……………………………………………………………………………………………… …. Altro: Master/Dottorato (specificare denominazione corso e Dipartimento di afferenza):
…….……………………………………………………………………………………………….…. Vincitore della borsa per la mobilità Erasmus+ verso Partner Countries per un totale di mesi: ....... Periodo previsto di mobilità all’estero dal ...................................... al ............................................
Università Partner …….……………………………………………………………………………
Indirizzo ….…………………………………………………………………………….........................
Città ….…………………………………………… Paese ….………………………………………...
HANNO CONCORDATO,
quali parti integranti di questo Accordo le condizioni seguenti e gli allegati che costituiscono parte integrante del presente Accordo:
Allegato I Learning Agreement for Erasmus+ mobility for studies Allegato II Condizioni generali
Allegato III Carta dello Studente Erasmus+
Quanto riportato nelle Condizioni Speciali prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati.
Per l’Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, secondo la legislazione nazionale italiana.
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CONDIZIONI SPECIALI
ARTICOLO 1 - SCOPO DEL CONTRIBUTO
1.1 L’Istituto erogherà al Partecipante il contributo finanziario proveniente dall’Unione Europea per intraprendere una mobilità ERASMUS a fini di studio nell’ambito del Programma Erasmus+ Partner Countries.
1.2 Il Partecipante accetta il contributo nell’ammontare specificato nell’Articolo 3. e si impegna a portare a termine la mobilità a fini di studio, come descritto nell’Allegato I.
1.3 Il Partecipante dichiara con la presente di aver appreso e accettato i termini e le condizioni del presente Accordo. Qualsiasi modifica o integrazione all’Accordo dovrà essere fatta per iscritto, con una notifica formale allo studente inoltrata tramite posta oppure tramite e-mail.
1.4 Il Partecipante dichiara che l’intera durata del periodo di mobilità prevista dal presente Accordo, comprensivo di altri periodi di mobilità eventualmente già effettuati all’estero per studio o per Traineeship/Placement nell’ambito del programma Erasmus+/LLP Xxxxxxx nel corso del medesimo ciclo di studio, non è superiore a 12 mesi per i corsi di studio 3+2 o 24 mesi per i corsi di studio a ciclo unico.
1.5 Il Partecipante dichiara di non sostenere esami e/o laurearsi presso l’Istituto di appartenenza durante il periodo di mobilità, pena l’annullamento della mobilità.
ARTICOLO 2 – DURATA DELLA MOBILITA’
2.1 L’Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti e decade al completamento di tutte le pratiche amministrative relative al periodo di mobilità.
2.2 La durata minima del periodo di mobilità è di 3 mesi. La durata complessiva del periodo di mobilità non deve superare i 12 mesi, compreso un periodo a zero-grant, che dovrà essere utilizzato solo in casi eccezionali.
2.3 Le date di inizio e fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Istituto ospitante e con l’ultimo giorno in cui il Partecipante dovrà essere presente presso l’Istituto ospitante.
2.4 Il Partecipante percepisce una borsa finanziata da fondi comunitari Erasmus+ per mesi.
2.5 Eventuali richieste di prolungamento del periodo di mobilità dovranno essere presentate almeno un mese prima della fine della mobilità stessa. Un’eventuale proroga del periodo di mobilità all’estero deve essere concordata e autorizzata sia dall’Istituto ospitante sia dall’Istituto di appartenenza. In ogni caso il soggiorno Erasmus, comprensivo di eventuali proroghe, non può superare i 12 mesi complessivi per ciclo di studio e deve terminare entro il 31 luglio 2018.
2.6 L’Attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio all'estero (Transcript of Records) - o qualunque altra dichiarazione allegata a tale documento - dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto.
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ARTICOLO 3 - FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ
3.1 Il contributo finanziario Erasmus+ per la mobilità è pari a Euro 650,00 al mese. L’ammontare finale del contributo per il periodo di mobilità è determinato dal numero dei mesi di mobilità (come specificato nell’articolo 2.4), moltiplicato per l’importo mensile in base al Paese di destinazione. I mesi di mobilità, indipendentemente dalla loro durata, saranno considerati di 30 giorni. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario viene calcolato moltiplicando il numero di giorni del mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile.
Al termine della mobilità, l’ammontare del contributo sarà ricalcolato sulla base delle effettive date di inizio e di fine del soggiorno Erasmus, considerando il numero di giorni di mobilità svolti all’estero moltiplicato per l’importo giornaliero da applicarsi in base al Paese di destinazione.
3.2 Inoltre, il partecipante riceverà Euro come contributo per il viaggio.
3.3 Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal Partecipante.
3.4 Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell’Unione.
3.5 Eccetto quanto specificato all’Articolo 3.4, il contributo finanziario ricevuto dal Partecipante è compatibile con qualunque altra fonte di finanziamento incluse le entrate/compensi, che il Partecipante potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di studio purché svolga e porti a termine le attività previste nell’Allegato I.
3.6 Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il Partecipante non rispetti i termini del presente Accordo. Se il Partecipante recede dall’accordo prima del termine previsto, dovrà rimborsare l’importo del contributo già erogato, salvo diverso accordo con l’Istituto di appartenenza. Tuttavia, nel caso in cui il partecipante non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell’Allegato I per cause di forza maggiore, avrà diritto a ricevere l’importo del contributo corrispondente alla durata effettiva del periodo di mobilità di cui al articolo 2.3. Eventuali fondi rimanenti dovranno essere rimborsati, salvo diverso accordo con l'Istituto di appartenenza. Tali casi devono essere segnalati all’Istituto di Appartenenza e accettati dall’Agenzia Nazionale.
ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
4.1 Un prefinanziamento, corrispondente al 70% dell’importo totale della borsa, sarà accordato al Partecipante sulla base delle tempistiche di ricezione dell’Accordo firmato, ovvero avverrà indicativamente dal 25° giorno del mese nel caso di ricezione dell’Accordo da parte della Sezione Mobilità e Didattica internazionale entro il 1° giorno lavorativo dello stesso mese; per gli accordi ricevuti dal 2° giorno lavorativo in poi, il pagamento avverrà a partire dal giorno 25 del mese successivo.
Questa tempistica non vale per i mesi di agosto, dicembre e gennaio, per i quali il pagamento avviene comunque nel mese successivo.
4.2 L’invio on line del Rapporto Narrativo (EU SURVEY) e della documentazione finale indicata all’art. 8 è considerato come la richiesta del Partecipante per il pagamento del saldo del contributo spettante. A seguito della presentazione del Rapporto Narrativo (EU SURVEY) e della documentazione finale completa, l’Istituto emetterà il pagamento del restante 30% secondo le tempistiche sopra indicate (art. 4.1), o un ordine di recupero in caso di rimborso.
4.3 I pagamenti saranno fatti tramite accredito su Conto corrente bancario o Bancoposta italiano, personalmente intestato o cointestato al Partecipante, al Codice IBAN indicato di seguito:
Codice IBAN □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
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ARTICOLO 5 - CAUSE DI NON EROGAZIONE E RESTITUZIONE DELLA BORSA
5.1 Il periodo di mobilità all’estero deve avere una durata minima di tre mesi (90 giorni), al di sotto dei quali il Partecipante è tenuto alla restituzione dell’intero importo erogato.
5.2 Il Partecipante che, per propria volontà o per cause di forza maggiore, sia costretto a rientrare anzitempo rispetto al periodo di permanenza previsto dall’Accordo, sarà tenuto alla restituzione dell’importo non spettante, calcolato sulla base delle modalità indicate all’art. 3.
5.3 Il Partecipante accetta:
- di effettuare il rimborso parziale o integrale della borsa percepita in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dal presente Accordo;
- di effettuare il rimborso parziale o integrale della borsa percepita in caso di rescissione del presente Accordo;
- di effettuare la restituzione parziale nel caso in cui l’importo percepito sia riferito ad un periodo di mobilità superiore a quello certificato dall’Impresa/Ente ospitante;
- di restituire l’intero importo del contributo e di non avere alcun riconoscimento dell’attività svolta all’estero in caso non presenti la documentazione relativa al periodo di mobilità secondo quanto indicato all’art. 8 del presente contratto.
5.4 In caso di restituzione, l’Università determinerà l’importo da restituire e le modalità per effettuare il versamento all’Ateneo.
5.5 Ove applicabile, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento Tasse e Contributi di Ateneo, qualora il Partecipante non proceda alla restituzione dell’importo richiesto entro le tempistiche comunicate dall’Istituto, sarà disposto il blocco carriera.
ARTICOLO 6 - ASSICURAZIONE
6.1 Il Partecipante, durante il periodo di mobilità Erasmus+ (comprensivo di proroga autorizzata), mantiene la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, nonché la copertura infortuni dell’Università di Torino relativamente all’espletamento dell’attività didattica prevista dal presente Accordo, sulla base dei contratti stipulati dall’Ateneo con le compagnie di assicurazioni (circolare n. 11 del 06/07/2017). Maggiori informazioni sono disponibili sul portale al percorso xxx.xxxxx.xx » Università e Lavoro » Tutela e assistenza » Assicurazioni.
Il Partecipante è tenuto ad attivarsi autonomamente per eventuali coperture assicurative integrative, rispetto a quanto sopra indicato.
6.3 La copertura assicurativa sanitaria è obbligatoria. E’ obbligo del Partecipante informarsi sui requisiti previsti per l’assicurazione sanitaria nel Paese ospitante ed avere un’adeguata copertura assicurativa soprattutto in caso di necessità di specifico intervento medico.
ARTICOLO 7 – RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)
7.1 Il Partecipante, riceverà un invito a compilare il Rapporto Narrativo on-line 30 giorni prima della fine del periodo di mobilità. Il Partecipante deve trasmettere online il Rapporto Narrativo debitamente compilato entro e non oltre i 15 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione. Quei Partecipanti che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del loro Istituto.
7.2 Un Rapporto Narrativo integrativo può essere inviato al Partecipante per consentire il completamento delle informazioni relative al riconoscimento delle attività svolte.
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ARTICOLO 8 - DOCUMENTAZIONE FINALE
8.1 Entro 30 giorni dal termine della mobilità il Partecipante dovrà presentare:
• Un documento attestante le date di inizio e di fine della mobilità (“Dichiarazione di Permanenza”), debitamente firmato e timbrato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio all’estero, per certificare le date di effettivo svolgimento del periodo di studio svolto presso l’Ateneo straniero;
• Learning Agreement, nell’ultima versione utile, approvato dall'Università ospitante;
• un documento con i risultati conseguiti (Transcript of Records e dichiarazioni per ricerca per tesi/xxxxxxxx), qualora inviato o rilasciato dall’Ateneo Partner direttamente al Partecipante;
• l’attestato di frequenza di eventuali corsi di lingua precedenti l’inizio del periodo di mobilità da considerarsi quali parte integrante del periodo di mobilità con le date di inizio e di fine del corso;
• Rapporto narrativo (EU SURVEY) come da art. 7.
8.2 La documentazione finale sarà considerata come la richiesta del Partecipante per il pagamento del saldo del contributo. L’Istituto effettuerà il pagamento del saldo, o emetterà la richiesta di rimborso se dovuto.
8.3 I Beneficiari che non abbiano inviato la documentazione finale entro 30 giorni dopo la conclusione del periodo di mobilità, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto.
ARTICOLO 9 - RICONOSCIMENTO ACCADEMICO
9.1 L’Istituto concorda con il Partecipante un programma di studio chiaramente definito prima che il Partecipante si rechi all’estero (Learning Agreement). Al termine del periodo di studio all'estero, l’Istituto ospitante deve rilasciare al Partecipante sia l’attestato di partecipazione sia il Transcript of Records.
9.2 L’Università, verificato il rispetto delle condizioni indicate nel presente contratto e che siano completate tutte le procedure correlate al periodo di mobilità, garantirà allo Studente il riconoscimento accademico completo degli studi effettuati presso l’Istituto ospitante come parte integrante del proprio corso di studi. Il riconoscimento potrà essere rifiutato solo se il Partecipante non avrà raggiunto il livello di profitto richiesto dall’Istituto ospitante o non avrà soddisfatto le condizioni imposte dagli Istituti partecipanti.
9.3 Lo studente non potrà laurearsi prima della conclusione del periodo di studio all’estero e dell’ottenimento del relativo riconoscimento dell’attività svolta.
ARTICOLO 10 - LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE
10.1 Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
10.2 Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e il Partecipante in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.
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CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1: Responsabilità
Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff. L’Agenzia Nazionale italiana, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale italiana o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
Articolo 2: Risoluzione del contratto
Nel caso in cui il Partecipante non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata. Se il Partecipante risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall’Accordo, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza. In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Partecipante e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata della mobilità come definita nell’Articolo 2.2. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza.
Articolo 3: Tutela dei dati
Tutti i dati personali contenuti nell’Accordo devono essere disciplinati secondo il Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli e della legislazione nazionale (DLGS n ° 196/2003), nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dall’Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF). Il Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. E’ invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale. Il Partecipante può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d’uso dei propri dati personali da parte dell’Istituto di appartenenza e/o dell’Agenzia Nazionale; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea.
Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili
Le parti dell’Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall’Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell’Accordo siano stati correttamente attuati.
Torino, ……………………………………..
Il Partecipante
Cognome ………………..…………….……
Nome ..…………….……………………….
Firma ……………………………………….
Torino, ....................................................
Per l’Università
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