Contract
Premesso che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 recante il riordino della disciplina in materia sanitaria, il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale ed i medici di medicina generale è disciplinato da apposita convenzione, di durata triennale, conforme all’Accordo collettivo nazionale stipulato, ai sensi dell’art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale;
Rilevato che:
- il vigente Accordo collettivo nazionale (di seguito denominato ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale è stato reso esecutivo, ai sensi delle disposizioni dell’art. 2- nonies, del DL 29.3.2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), convertito con modificazioni con la legge 26.5.2004, n. 138, mediante l’intesa sancita il 29.7.2009 nella Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, ed è entrato in vigore nella medesima data;
- l’anzidetto ACN concerne il biennio economico 2006 – 2007 ed il quadriennio normativo 2006 – 2009;
- con intesa sancita in data 8 luglio 2010 nella Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome è stato, inoltre, reso esecutivo, l’ACN concernente il solo biennio economico 2008-2009;
Visto l’art. 30 del vigente ACN il quale dispone, in particolare, che:
- in ciascuna Regione è istituita, con provvedimento regionale, una commissione paritetica permanente, denominata Collegio arbitrale, composta da:
a) un Presidente, designato dall’Assessore regionale alla Sanità o organo competente e scelto tra una rosa di tre rappresentanti indicati dall’Ordine degli Avvocati del capoluogo di Regione;
b) tre componenti di parte pubblica designati dall’Assessore regionale alla Sanità o organo competente;
c) tre componenti di parte medica, di cui due designati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, tra medici di medicina generale della Regione, ed uno designato dall’Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri del capoluogo di Regione, con funzione di vicepresidente;
- il predetto Collegio è preposto alla valutazione delle violazioni, da parte dei medici convenzionati di medicina generale, degli obblighi e dei compiti derivanti dall’Accordo e dagli accordi regionali ed aziendali;
Dato atto che:
- il Collegio arbitrale per i medici di medicina generale è stato precedentemente costituito con X.Xxxx n. 0362/Pres, del 18.10.2005, e successivamente integrato con D.Preg n. 050/Pres, dell’11.2.2008, ai sensi dell’art. 30 dell’ACN del 23.3.2005 allora vigente;
- l’art. 11, dell’ACN del 23.3.2005, le cui disposizioni non sono state modificate dal vigente ACN 29.7.2009, prevede che l’ACN entra in vigore alla data dell’intesa sancita nella Conferenza
Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e rimane in vigore fino alla stipula del successivo accordo;
- con l’entrata in vigore dell’ACN del 29.7.2009 il Collegio arbitrale è decaduto ed è necessario procedere alla sua ricostituzione;
Viste le note:
- prot. n. 12403/SPS/ARU, del 4.7.2011, con cui la Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali ha invitato l’Ordine degli Avvocati di Trieste a voler designare una rosa di tre nominativi per la successiva nomina da parte regionale;
- prot. n. 922/11/V, del 15.7.2011, di riscontro del predetto Ordine che ha indicato gli avvocati Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxx, tutti del Foro di Trieste;
- prot. n. 559/GAB- (GAB -4-1-1-SAN)-0, del 26.1.2012, con cui il Presidente della Giunta regionale che ha assunto la delega alle funzioni in materia di salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, ha scelto, quale Presidente del Collegio arbitrale, l’Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx;
Viste, altresì, le note:
- prot. n. 17458/SPS/ARU/DC, del 30.9.2011, e prot. n. 20457/ SPS/ARU/DC, del 14.11.2011, con cui la Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali ha invitato l’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Trieste, a voler designare il proprio componente in seno al ricostituendo Collegio arbitrale;
- prot. n. 3154, dell’8.11.2011, inoltrata via fax in data 14.11.2011, con cui l’Ordine dei medici ha designato il dottor Xxxxxx Xxxxxxxx;
Dato atto che:
- il dottor Xxxxxx Xxxxxxxx, designato dall’Ordine dei medici con la suddetta nota prot. n. 3154/2011, è già stato nominato quale componente supplente di parte sindacale, per l’Organizzazione sindacale SNAMI nel Comitato regionale di cui all’art. 24 dell’ACN costituito, da ultimo, con D.Preg. n. 031/Pres, del 22.2.2010;
- il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx è stato, altresì, designato quale componente titolare di parte sindacale per il Collegio arbitrale dall’Organizzazione sindacale SNAMI con nota del 7.10.2011;
- come precisato nella su citata nota di richiesta di designazione prot. n. 17458/SPS/ARU/DC, del 30.9.2011, in virtù del rinvio, operato dall’art. 30 dell’ACN, alle norme del codice civile nonché a mente delle disposizioni relative all’arbitrato, recate dall’art. 806 e ss. del codice di procedura civile, il Collegio arbitrale deve rispondere ai requisiti di autonomia ed indipendenza nonché di terzietà in modo da garantirne l’imparzialità;
- in coerenza ai predetti richiami normativi un medesimo soggetto non può trovarsi, nel contempo, in seno di Comitato regionale di cui all’art. 24 dell’ACN, deputato, in particolare, alla definizione degli accordi regionali e ad esprimere pareri sulla corretta applicazione delle norme dell’ACN e degli accordi regionali, nonché nell’ambito del Collegio arbitrale a giudicare sull’osservanza degli accordi medesimi;
- le anzidette considerazioni trovano conferma nel parere reso alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali dalla SISAC (Struttura interregionale sanitari convenzionati) con nota prot. n. 644/2011, del 21.7.2011, pervenuta alla Direzione in data 26.9.2011;
- con nota prot. n. 20772/SPS/ARU/DC, del 16.11.2011, la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali ha invitato, per le motivazioni innanzi esposte, l’Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri di Trieste ad effettuare una nuova designazione;
- con nota prot. n. 3358, del 29.11.2011, il suddetto Ordine ha designato il dottor Xxxxx Xxxxxxxx, quale componente nel Collegio in parola;
Preso atto che le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per la medicina generale e che, come tali, risultano anche firmatarie dell’ACN sono le XX.XX. FIMMG, SNAMI, SMI, e INTESA SINDACALE (CISL Medici, FP CGIL Medici, SIMET e SUMAI);
Viste:
- le note prot. n. 17459/SPS/ARU/DC, del 30.9.201, e prot. n. 19058/SPS/ARU/DC, del 25.10.2011, con cui la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali ha invitato le Organizzazioni sindacali FIMMG, SNAMI, SMI e INTESA SINDACALE a voler designare, ai sensi dell’art. 30 dell’ACN, congiuntamente i propri rappresentanti ai fini della ricostituzione del Collegio arbitrale;
- la nota del 7.10.2011 con la quale l’Organizzazione sindacale SNAMI ha designato il dottor Xxxxxx Xxxxxxxx quale componente;
- la nota del 31.10.2011 dell’Organizzazione sindacale FIMMG, con la quale la stessa comunica di aver designato, congiuntamente alle XX.XX. SMI e INTESA SINDACALE, i dottori Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxxx quali componenti;
Dato atto, in relazione alle designazioni di parte sindacale, che il citato art. 30 dell’ACN dispone, ai commi 9 e 10, che:
- la Regione provvede a raccogliere le designazioni delle Organizzazioni sindacali entro un termine da essa stabilito;
- trascorso tale termine, in caso di mancata designazione unitaria da parte delle Organizzazioni sindacali, la Regione provvede direttamente a nominare i componenti anche di parte sindacale secondo il criterio della maggiore rappresentatività;
- in caso di mancata indicazione dei componenti di parte sindacale la Regione provvede autonomamente con nomina tra i medici convenzionati della Regione medesima;
Precisato che le suddette previsioni contrattuali sono state richiamate nelle su citate note prot. n. 17459/SPS/ARU/DC, del 30.9.2011, e prot. n. 19058/SPS/ARU/DC, del 25.10.2011, di richiesta della designazione di parte sindacale;
Preso atto che:
- mancando una designazione sindacale unitaria, come emerge dalle suddette note di riscontro delle interpellate XX.XX., trova applicazione quanto previsto dall’art. 30, comma 9, dell’ACN;
- con nota prot. n. 1198/SPS/ARU, del 23.1.2012, la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali ha comunicato, in un’ottica di informazione sindacale, alle XX.XX. FIMMG, SNAMI, SMI e INTESA SINDACALE che, nel prendere atto dell’intervenuta designazione disgiunta, potranno essere nominati, sulla base del criterio della maggiore rappresentatività, quali componenti di parte sindacale nel ricostituendo Collegio arbitrale, i nominativi designati dalla Organizzazione sindacale FIMMG d’intesa con le XX.XX. INTESA SINDACALE e SMI;
Considerato, infatti, come esposto anche nella predetta nota prot. n. 1198/2012, che:
- l’art. 22 dell’ACN indica, quale requisito per la definizione della maggiore rappresentatività, quello della consistenza associativa, rilevata sulla base delle deleghe conferite alle singole aziende sanitarie da trasmettersi alla SISAC e riferita ai dati rilevati nell’anno precedente;
- il vigente Accordo integrativo regionale (di seguito AIR) attuativo dell’ACN 29.7.2009 e 8.7.2010, approvato con deliberazione giuntale n. 2479, del 15.12.2011, stabilisce, seppure relativamente agli altri organi collegiali previsti dalla contrattazione collettiva, che per il calcolo della rappresentatività sindacale a livello regionale si fa riferimento alla più recente rilevazione ufficiale disponibile fornita dalla SISAC;
- dalle rilevazioni aziendali trasmesse alla SISAC, relative alla situazione all’1.1.2011, emerge che l’O.S. FIMMG detiene la percentuale del 66,43 per cento, l’O.S. SNAMI detiene la percentuale del 19,45 per cento, mentre le altre sigle sindacali seguono con livelli percentuali inferiori;
- i componenti di parte sindacale presenti in seno al collegio arbitrale sono previsti in numero di due e che, quindi, in ragione del rilevato livello percentuale della consistenza associativa, entrambi vadano assegnati a soggetti designati dalla FIMMG;
Preso atto che le organizzazioni sindacali destinatarie delle suddette informazioni non hanno rappresentato osservazioni in merito come previsto dalla citata nota prot. n. n. 1198/2012;
Rilevato, inoltre, che non poteva comunque accogliersi la designazione del xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx effettuata dall’O.S. SNAMI per le ragioni in precedenza illustrate con riferimento alle designazioni espresse dall’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri;
Richiamata la nota prot. n. 559/GAB- (GAB -4-1-1-SAN)-0, del 26.1.2012, con cui il Presidente della Giunta regionale che ha assunto la delega alle funzioni in materia di salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, ha designato, altresì, quali componenti titolari di parte pubblica, dottori Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx e Xxxxx Xxxx;
Dato atto che:
- dalle dichiarazioni rilasciate alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali ai sensi dell’art. 7 bis ante della legge regionale 23.6.1978, n. 75, introdotto dalla legge regionale n. 1/2000, non emergono motivi di incompatibilità;
- ai sensi dell’art. 53, comma 7, del D.lgs n. 165/2001 si sono acquisite, ove necessarie, le autorizzazioni all’espletamento dell’incarico;
Visto l’art. 10, comma 6, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell’impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421) in relazione alla nomina dei componenti regionali;
Atteso che nel su citato X.XXxx. n. 0362/2005:
- si è rilevato che, in conformità alle disposizioni dell’art. 21 dell’allora vigente ACN, ai componenti di parte medica convenzionati per la medicina generale presenti nei comitati e nelle commissioni, previsti dall’ACN e da normative nazionali, regionali o aziendali, venisse rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi, nella misura prevista dagli accordi regionali, nonché le spese di viaggio, nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazione, con onere a carico delle rispettive aziende d’iscrizione del medico;
- si è stabilito, quindi, che, ai sensi del predetto art. 21 dell’ACN, ai componenti di parte medica designati dalle organizzazioni sindacali andasse corrisposto il rimborso per le sostituzioni nella misura di euro 144,60 stabilita negli accordi integrativi regionali attuativi del D.P.R. 28 luglio 2000,
n. 270 i quali conservano i loro effetti giuridici ed economici fino all’entrata in vigore dei successivi AIR per effetto della norma transitoria n. 5 dell’ACN del 23.3.2005;
Considerato che:
- l’ACN 29.7.2009 attualmente vigente non ha modificato le disposizioni dell’art. 21 relativo ai diritti sindacali e, in particolare, in relazione ai rimborsi per le sostituzioni;
- l’AIR, attuativo dell’ACN 23.3.2005, approvato e reso esecutivo con DGR n. 269, del 20.2.2006, ha stabilito la misura del rimborso in euro 200;
- tale importo non è stato modificato dai successivi AIR nè, da ultimo, dall’AIR dell’8.12.2011, approvato e reso esecutivo con DGR n. 2479, del 15.12.2011;
Ritenuto, quindi, in conformità a quanto previsto dall’art. 21 dell’ACN di corrispondere, ai componenti di parte medica, il rimborso spettante per le sostituzioni, pari a euro 200, relativo alla partecipazione alle riunioni del Collegio arbitrale, ai componenti membri titolari o nel caso di assenza al loro supplente, nonché le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazione; Atteso che nel su citato D.PReg. n. 0362/2005, si è ritenuto inoltre:
- di corrispondere, quale compenso per la partecipazione alle riunioni del Collegio arbitrale, ai componenti esterni di parte pubblica un gettone di presenza di importo pari alla misura prevista per il rimborso spettante alla componente medica, nonché di riconoscere il trattamento di missione ed il rimborso delle spese previste per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale se ed in quanto dovuti;
- di maggiorare del 25% il compenso a favore del Presidente del Collegio arbitrale in considerazione del ruolo e della specifica qualificazione professionale;
Viste:
- la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 recante la disciplina per gli organi collegiali operanti presso l’Amministrazione regionale, con particolare riferimento alla corresponsione dei compensi, nonché al trattamento di missione ed al rimborso delle spese;
- l’art. 8, comma 53, della legge regionale 23.1.2007, n. 1 (legge finanziaria 2007), e l’articolo 12,
comma 7, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011) i quali prevedono, al fine del contenimento della spesa pubblica, una riduzione del compenso corrisposto ai componenti di organi collegiali;
- la circolare n. prot. 0002819/P dd. 14.03.2011 della Presidenza della Regione – Segretariato Generale, con la quale si sono impartite apposite disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica per organi collegiali, significando, peraltro, che nel caso di ricostituzione di organi collegiali, qualora per detti organismi rimangano invariate la fonte istitutiva, le funzioni, l’importanza dei lavori e la qualificazione professionale dei componenti stessi, il trattamento economico da corrispondere non può superare quello spettante ai componenti del precedente organismo scaduto così come risultante dopo l’applicazione delle riduzioni previste dalle citate leggi regionali;
Ritenuto congruo di:
- confermare le precedenti disposizioni in relazione al compenso a favore dei componenti esterni di parte pubblica, nonché la maggiorazione per il Presidente del Collegio in considerazione del ruolo propulsivo e di coordinamento, tenuto, comunque, conto delle condizioni di cui alla l.r. n. 1/2007 e n. 22/2010;
- riconoscere, quindi, ai suddetti componenti un gettone di presenza pari a euro 144,60, maggiorato del 25 % per il Presidente del Collegio arbitrale, cui vanno applicate le riduzioni di cui alla su richiamata l.r. n. 1/2007 e n. 22/2010;
- riconoscere, altresì, ai suddetti componenti, qualora dovuti, il trattamento di missione ed il rimborso spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di livello equiparabile;
- di equiparare, a tal fine, i predetti componenti ai dirigenti dell’Amministrazione regionale;
Preso atto che:
- come previsto nel D.PReg n. 0362/2005, il Collegio arbitrale ha sede presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali nella sede di Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx Xxxxx, 0;
- ai sensi dell’art. 30, comma 3, dell’ACN le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale;
Ritenuto quindi:
- di confermare che il Collegio arbitrale abbia sede presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;
- che le funzioni di segretario siano svolte da un funzionario della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali che sarà individuato compatibilmente con le esigenze organizzative della Direzione medesima;
Rilevato che:
- in relazione al funzionamento del Collegio arbitrale, trovano applicazione le disposizioni del citato art. 30 dell’ACN e, ai sensi del rinvio di cui al comma 21, dell’art. 30, le norme del Codice Civile;
- ai sensi delle previsioni di cui all’art. 11 dell’ACN il Collegio arbitrale resta in carica fino all’entrata in vigore del nuovo ACN;
Ritenuto, per quanto sin qui esposto, di ricostituire il Collegio arbitrale nella seguente composizione:
- Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx, con funzioni di Presidente;
- xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx componente medico designato dall’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, con funzioni di vicepresidente;
- xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, componente medico, designato dalle Organizzazioni sindacali;
- xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, componente medico designato dalle Organizzazioni sindacali;
- xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, componente di parte pubblica designato dal Presidente della Regione;
- dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, componente di parte pubblica designato dal Presidente della Regione;
- dott.ssa Xxxxx Xxxx, componente di parte pubblica designato dal Presidente della Regione;
Dato atto che:
- gli oneri economici per la corresponsione del rimborso nonché delle spese di viaggio di cui all’art. 21 dell’ACN ai componenti di parte medica fa carico alle rispettive Aziende per i servizi sanitari d’iscrizione del medico;
- gli oneri economici per la corresponsione del gettone di presenza ai componenti esterni di parte pubblica, nonché del trattamento di missione e del rimborso spese ove dovuti, fanno carico all’unità di base 10.1.1.1162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012 - 2014, per l’anno 2012, con riferimento al capitolo 4721 – di cui al programma operativo di gestione e relative variazioni, da ultimo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2636 del 29.12.2011 – e per gli esercizi finanziari successivi, con riferimento ai corrispondenti capitoli ed unità di bilancio;
Tutto ciò premesso la Giunta regionale, su proposta del Presidente, all’unanimità
DELIBERA
1. Di ricostituire, per quanto il Collegio arbitrale di cui all’art. 30 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 29.7.2009, che, in base a quanto indicato in narrativa, ha la seguente composizione:
a) Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx, con funzioni di Presidente;
b) xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx componente medico designato dall’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, con funzioni di vicepresidente;
c) xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, componente medico, designato dalle Organizzazioni sindacali;
d) xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, componente medico designato dalle Organizzazioni sindacali;
e) xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, componente di parte pubblica designato dal Presidente della Regione;
f) dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, componente di parte pubblica designato dal Presidente della Regione;
g) dott.ssa Xxxxx Xxxx, componente di parte pubblica designato dal Presidente della Regione;
2. Di stabilire che ai componenti di parte medica siano rimborsate la spesa per le sostituzioni relativa alla partecipazione alle riunioni del Collegio arbitrale, nella misura di euro 200 prevista dall’AIR 15.12.2005, nonché le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazione.
3. Di riconoscere ai componenti esterni di parte pubblica un gettone di presenza pari a euro 144,60, maggiorato del 25% per il Presidente del Collegio arbitrale, tenuto conto delle condizioni di cui alla l.r. n. 1/2007 e n. 22/2010.
4. Di riconoscere, altresì, ai componenti sub. 4., qualora dovuti, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di livello equiparabile e di equipararli, a tal fine, ai dirigenti dell’Amministrazione regionale.
5. Di dare atto che tutti i soggetti designati a far parte del Collegio arbitrale hanno dichiarato, ai sensi dell’art. 7 bis ante, della l.r. n. 75/1978, l’insussistenza di motivi di incompatibilità e che sono state acquisite, ove necessarie, le autorizzazioni all’espletamento dell’incarico ai sensi dell’art. 53, del D.lgs n. 165/2001.
6. Di indicare quale sede del Collegio arbitrale la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.
7. Di stabilire che le funzioni di segretario siano svolte da un funzionario della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali che sarà individuato compatibilmente con le esigenze organizzative della Direzione medesima.
8. Di precisare, in relazione al funzionamento del Collegio arbitrale, che trovano applicazione le disposizioni del citato art. 30 dell’ACN e, ai sensi del rinvio di cui al comma 21, dell’art. 30, le norme del Codice Civile.
9. Di precisare, altresì, ai sensi delle previsioni di cui all’art. 11 dell’ACN il Collegio arbitrale resta in carica fino all’entrata in vigore del nuovo ACN.
10. Di dare atto che gli oneri economici per la corresponsione del rimborso e delle spese di viaggio sub. 3. fanno carico alle rispettive Aziende per i servizi sanitari d’iscrizione del medico.
11. Di dare atto, altresì, che oneri economici per la corresponsione del gettone di presenza nonché del trattamento di missione e del rimborso spese sub. 4. e 5. fanno carico all’unità di base 10.1.1.1162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012 - 2014, per l’anno 2012, con riferimento al capitolo 4721 – di cui al programma operativo di gestione e relative variazioni, da ultimo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2636 del 29.12.2011 – e per gli esercizi finanziari successivi, con riferimento ai corrispondenti capitoli ed unità di bilancio.
Alla presente deliberazione sarà data esecuzione con decreto del Presidente della Regione.
IL PRESIDENTE
L SEGRETARIO GENERALE