COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
PROVINCIA DI BOLOGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 91 del 14/11/2017
OGGETTO:
APPROVAZIONE SESTO SCHEMA DI ACCORDO EX ART. 18 L.R. 20/2000 TRA IL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO E SOGGETTI PRIVATI RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE (P.O.C.).
L'anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di novembre alle ore 15:00 presso la Sala Giunta. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CRESCIMBENI XXXXX XXXXXXXX MARINA XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX
Sindaco
Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore
Presente Presente Presente Presente Presente
Presenti n. 5 Assenti n. 0
Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA XXXX. XXXXXX.
Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. XXXXXXXXXXX XXXXX nella qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 14/11/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE SESTO SCHEMA DI ACCORDO EX ART. 18 L.R. 20/2000 TRA IL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO E SOGGETTI PRIVATI RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE (P.O.C.).
La Giunta Comunale
Premesso che:
- il Comune di San Giorgio di Piano, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 26/10/2011, esecutiva, ha approvato il Piano Strutturale Comunale ai sensi dell’art. 32 della L.R. 20/2000;
- il Comune di San Giorgio di Piano, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 26/10/2011, esecutiva, ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio ai sensi dell’art. 33 della L.R. 20/2000;
- l’Amministrazione Comunale ha attivato le procedure per l’approvazione del primo Piano Operativo Comunale convocando nell’aprile 2015 un incontro pubblico esteso a tutti i portatori di interesse, avente ad oggetto informazioni di carattere procedimentale (capacità edificatorie, perequazione, accordi);
- la Giunta comunale con deliberazione n. 41 del 18/05/2017 ha approvato l’avviso pubblico per sollecitare le proposte dei singoli soggetti interessati ad intervenire negli ambiti di trasformazione soggetti a P.O.C., al fine di raccogliere le loro manifestazioni d’interesse e di valutarle secondo principi di trasparenza e parità di trattamento;
- tale bando prot. 8100 del 26/05/2017, nel quale risultano articolate le modalità di redazione, presentazione e istruttoria delle manifestazioni d’interesse e delle relative proposte di pianificazione, è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 26/05/2017 a tutto il 10/07/2017;
Vista la proposta presentata dal Sig. Xxxxxx Xxxxxx in data 10/07/2017 al prot. 10669, la quale prevede l’inserimento nel primo P.O.C. dell’area ricadente in Ambito per nuovi insediamenti su area libera ANS-C Sub Comparto 6.1, in qualità di comproprietario delegato dei terreni distinti al catasto al Foglio 27 mappali 1323-1328;
Vista altresì l’istanza dei Sig. Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxx pervenuta in data 13/11/2017 al prot. 15037, con la quale si impegnavano ad addivenire ad un accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 al fine di corrispondere all’Amministrazione un contributo perequativo corrispondente ad € 150.000,00 al fine di concorrere economicamente alla realizzazione di opere pubbliche; considerato che l’Amministrazione con tale contributo intende finanziare opere pubbliche di cui al programma delle opere pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale 2018 così come approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 12/10/2017; con tale istanza il soggetto attuatore si impegnava altresì a cedere gratuitamente all’Amministrazione Comunale un’ampia fascia di verde pubblico, per ampliare il centro sportivo comunale, dotata di relativo parcheggio di servizio;
Ritenuto per le considerazioni sopra indicate ed i contenuti del medesimo che l’accordo sia di rilevante interesse per la comunità;
Deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 14/11/2017
Richiamata la propria deliberazione di Giunta n. 78 del 12/10/2017 con la quale è stato adottato il programma delle opere pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale 2018 ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016;
Dato atto altresì che:
- la proposta di inserimento nel primo P.O.C. del sub ambito 6.1 risponde in pieno agli indirizzi che la Giunta comunale ha fissato a livello programmatico, più specificamente dare avvio ad interventi di nuova urbanizzazione in continuità con urbanizzazioni già attuate o in corso di urbanizzazione, e dare avvio a proposte che siano rispondenti alle problematiche residenziali in tema di E.R.S.; nonché favorire la concentrazione nel Capoluogo delle scelte insediative del primo P.O.C.;
- con tale proposta l’Amministrazione Comunale rispetta in modo esaustivo quanto previsto nell’Accordo di Pianificazione sottoscritto con la Provincia di Bologna, che richiede di non superare l’80 % del dimensionamento del P.S.C. nel primo P.O.C.;
Considerato che con l’approvazione ed attuazione del P.O.C. e dei Piani Urbanistici Attuativi programmati nel POC, il Comune di San Giorgio di Piano può dare coerente attuazione alle linee strategiche dettate dal P.S.C., destinando concretamente le risorse derivanti dalla perequazione verso temi infrastrutturali, di rilevante interesse per la comunità;
Valutato che è interesse del Comune di San Giorgio di Piano:
- dare un impulso, per quanto di propria competenza, alla ripresa dell’attività edilizia a livello locale, volta alla realizzazione di nuove abitazioni realizzate con standard elevati dal punto di vista energetico e sismico;
- assumere ogni iniziativa per promuovere l’attuazione degli ambiti inseriti nel P.S.C. approvato, al fine di perseguirne i benefici per la città pubblica;
- ottenere risorse dalla perequazione, al fine di destinarle verso temi infrastrutturali e/o sociali di rilevanza comunale;
- ampliare il centro sportivo comunale con un’ampia fascia di verde pubblico (pari a mq. 20.950,00) dotata di relativo parcheggio di servizio;
- quantificare con ragionevole certezza sia gli importi derivanti dalla perequazione sia i tempi in cui sarà possibile introitare nel bilancio comunale tali risorse, per poterne programmare un uso razionale ed efficiente a favore delle molteplici necessità pubbliche;
- ricercare il giusto equilibrio fra interesse pubblico e privato programmando col massimo sforzo, per quanto difficile, l’utilizzo delle risorse derivanti dalla perequazione verso precisi obiettivi (opere, manutenzioni straordinarie, nuove infrastrutture);
Ritenuto di conseguenza di approvare il testo dell’accordo come risulta nel testo allegato al presente atto e che ne forma parte integrante e sostanziale;
Dato atto che l’accordo art. 18 dopo la sottoscrizione è condizionato al recepimento con delibera consiliare di approvazione del Piano Operativo Comunale ai sensi dell’art. 18 comma 3° della L.R. 20/2000;
Visti:
Deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 14/11/2017
- la L.R. 24 marzo 2000 n° 20 “Disciplina Generale sulla tutela e l’uso del territorio“;
- la L.R. 6 luglio 2009 n. 6 “Governo e riqualificazione solidale del territorio”;
- il Piano Strutturale Comunale approvato dal Comune di San Giorgio di Piano con delibera consiliare n° 50 del 26/10/2011;
- il Regolamento Urbanistico Edilizio approvato dal Comune di San Giorgio di Piano con delibera consiliare n. 51 del 26/10/2011;
- lo Statuto comunale;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi rispettivamente dal Direttore dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” e dal Direttore dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge;
delibera
1) per le motivazioni esposte in premessa, di recepire l’accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 e s.m.i. con i Sig. Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxx allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell’accordo in oggetto con la facoltà di apportare, fatta salva la sostanza del negozio, le rettifiche e/o correzioni che si rendessero necessarie;
3) di dare atto che l’accordo art. 18 dopo la sottoscrizione è condizionato al recepimento con delibera consiliare di approvazione del Piano Operativo Comunale ai sensi dell’art. 18 comma 3° della L.R. 20/2000;
4) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, con votazione successiva ed unanime, stante l’urgenza di provvedere in merito.
Deliberazione Giunta Comunale n. 91/2017 Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
CRESCIMBENI XXXXX XXXXX XXXX. XXXXXX
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
[ ] Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. n. il ;
Prot. n.
Sesto Accordo di pianificazione con privati
ai sensi dell’art. 18 L.R. 24 marzo 2000, n° 20 relativo all’attuazione del Piano Operativo Comunale per l’inserimento del "Sub Ambito 6.1"
Fra
Comune di San Giorgio di Piano, Codice Fiscale 01025510379, pec xxxxxx.xxx-xxxxxxx-xx-xxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx, con sede in Xxx xxxxx Xxxxxxx 00, Xxx Xxxxxxx xx Xxxxx, in persona del Legale Rappresentante Sindaco in carica, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, d'ora innanzi denominato "Comune";
e
Xxxxxx Xxxxxx C.F. RRN NDR 52S26 A944E nato a Bologna (Bo) il 20/11/1952 residente in Bologna (Bo) in xxx Xxxxx x. 0 il quale interviene in questo atto non solo in proprio ma anche quale procuratore, in rappresentanza dei signori:
Fuzzi Xxxxx Xxxxxxx nata a Bologna (BO) il 15 aprile 1966 domiciliata a Xxxxxxx (XX), xxx xxxxx Xxxx x. 00 codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X;
Xxxxx Xxxxx nato a Bologna (BO) l'8 maggio 1962 domiciliato a Xxxxxxx (XX), xxx Xxxxxxx x. 0/0 codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X;
Xxxxxx Xxxxxxxxxx nato a Bologna (BO) il 3 luglio 1959 domi-
ciliato a Xxxxxxx (XX), xxx Xxxxxxx x. 00 codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X;
Xxxxxx Xxxxxxx nato a Bologna (BO) il 24 febbraio 1962 domiciliato a
Xxxxxxx (XX) xxx Xxxxxxxxx x. 0 codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X;
Rossi Angelelisa nata a Bologna (BO) il 14 febbraio 1961 domiciliata a Xxxxxxx (XX) xxx Xxxxxx x. 00 codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X;
Xxxxx Xxx nato a Bologna (BO) il 4 marzo 1962 domiciliato a Xxxxxxx (XX) xxx Xxxxxxx x. 00 codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X;
Xxxxx Xxxxxxxx nato a Bologna (BO) il 10 giugno 1976 domiciliato a Xxxxxxx (XX) xxx xx Xxxxxxxx x. 0/0 codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X;
Xxxxxxxx Xxxxxxxx nato a Foligno (PG) il 26 gennaio 1961, domiciliato a Xxxxxxx (XX), xxxxxx Xxxxxxxxxx x. 0, codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X;
tale nominato con procura autenticata dal notaio xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx in data 1, 4, 5 , 12 e 14 luglio 2016 ai n.ri 19.766, 19.770, 19.774, 19782 e 19.786 di repertorio ed al n. 11032 di matrice e da me notaio in data 12 luglio 2016 al n. 2452 di repertorio registrata all'Agenzia
delle Entrate Ufficio di Bologna 1 il 20 luglio 2016 al n. 13673.
e
Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, nata a Bologna (BO) il 1 novembre 1966, domiciliata a Xxxxxxx (XX), xxx xxxx'Xxxxxxxxxx x. 0, codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X, vedova di Xxxxx Xxxxxx, nato a Bologna (BO) il 9 settembre 1965, domiciliato in vita a Xxxxxxx (XX), xxx xxxx'Xxxxxxxxxx x. 0, codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X,
deceduto il 30 agosto 2017 senza lasciare testamenti di cui si conosca l'esistenza, la quale agisce anche in rappresentanza dei figli minori Xxxxx Xxxxxxxx, nato a Bologna (BO) il 18 gennaio 2000, residente a Xxxxxxx (XX) Xxx xxxx'Xxxxxxxxxx x. 0, codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X e Xxxxx Xxxxx, nata a Bologna (BO) il 7 maggio 2002, residente a Xxxxxxx (XX) Xxx xxxx'Xxxxxxxxxx x. 0, codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X.
e
Xxxxxxxx Xxxxxxxx nata a San Giorgio di Piano il 17 ottobre 1937 domiciliata a Bologna Xxxxxx Xxxxxxxx 0.
Tutti in qualità di comproprietari delle aree site in San Giorgio di Piano distinte al Catasto Terreni al Foglio 27 mappali 1323 e 1328,
d’ora innanzi denominati come “Soggetto Attuatore”
Premesso che:
- Il Soggetto attuatore risulta avente titolo, in forza dell’atto notarile di cui sopra, in via esclusiva di un’ampia area di terreno del Comune di San Giorgio di Piano posta in prossimità del Centro Sportivo Zanardi, tra i due rami di via Argelato, identificata al Catasto Terreni al Foglio 27, mappali 1323 e1328, della superficie catastale complessiva di circa 43.787 mq, come risulta dall’Allegato 1 - Planimetria catastale e relative Visure;
- tali aree sono classificate nel vigente Piano Strutturale Comunale come "Ambiti per nuovi insediamenti su area libera" (ANS C) e, in particolare, come Ambito 6, come risulta dall'Elaborato grafico TAV 1 (Allegato 2), e sono disciplinate dall'art. 24.3 delle Norme di Attua-
zione del P.S.C. Vigente;
- è intenzione dell’Amministrazione comunale prevedere per tali aree specifiche politiche e azioni per uno sviluppo sostenibile del territorio, della qualità urbana e della previsione di interventi per edilizia residenziale sociale nonché per edilizia convenzionata.
Dato atto che:
- l'Amministrazione comunale ha proceduto alla consultazione dei soggetti che hanno manifestato interesse all’attuazione degli ambiti indicati nel P.S.C. al fine di redigere il primo P.O.C., ed ha esaminato le proposte pervenute, verificando prioritariamente il rispetto delle previsioni di P.S.C. e delle prescrizioni e condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale indicate nella relativa Valsat;
- il 1° P.O.C. attuativo del P.S.C, una volta che sarà stato approvato avrà validità per un quinquennio e, quindi, determinerà le linee dello sviluppo urbanistico del territorio comunale nei prossimi 5 anni;
- il P.O.C. è lo strumento urbanistico, come definito all’art. 30 della
L.R. 20/2000, che individua e disciplina, coordinandosi con il bilancio pluriennale, gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare mediante “attuazione indiretta” e che costituisce strumento di indirizzo per il programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali;
- dal 26/05/2017 al 10/07/2017, al fine di perseguire gli obiettivi di cui sopra, il Comune ha pubblicato un avviso nel quale ha invitato i soggetti interessati a presentare proposte per l’eventuale inserimento
nel 1° P.O.C. di ambiti e comparti di nuovo impianto previsti dal P.S.C.;
- La Delibera di Giunta Comunale n. del /11/2017 che ha approvato lo schema del presente accordo autorizzandone la sottoscrizione;
- Il Soggetto Attuatore, come in premessa meglio specificato, ha presentato la propria proposta in data 10/07/2017 prot. 0010669 ed in data 13/11/2017 prot. 15037 la quale prevede un piccolo comparto per insediamento residenziale delle dimensioni complessive di circa mq. 43.787,00 tra i due rami della via Argelato nell’area distinta al Catasto Terreni al Foglio 27 mappali 1323 e1328;
- l’Amministrazione Comunale ha ritenuto che la stessa sia di rilevante interesse per la comunità locale e intende dare attuazione alla proposta come nel seguito formulata; dopo aver esaminato le specifiche criticità urbanistico-insediative delle aree in oggetto, ha ritenuto opportuno studiare una linea di intervento condivisa con il Soggetto Attuatore, al fine di ricercare sinergie fra pubblico e privato e di individuare una disciplina di interventi che consenta la trasformazione urbanistica richiesta e preveda la contestuale realizzazione di interventi con rilevante interesse per la comunità locale;
Visto l’art. 18 – Accordi con i privati, della L.R. 24 marzo 2000, n° 20, e successive modifiche, che così dispone:
“1. Gli enti locali possono concludere accordi con soggetti privati nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di
parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati per assumere in tali strumenti previsioni di assetto del territorio di rilevante interesse per la comunità locale condivise dai soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione. Gli accordi possono attenere al contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, sono stipulati nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
2. L’accordo indica le ragioni di rilevante interesse pubblico che giustificano il ricorso allo strumento negoziale e verifica la compatibilità delle scelte di pianificazione concordate, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 3.
3. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con la delibera di adozione dello strumento urbanistico attuativo (POC) ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.
4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'art. 11 della Legge n. 241 del 1990.”
Ritenuto opportuno procedere alla stipula di un accordo ex art. 18
L.R. 20/2000 fra il Comune ed il Soggetto Attuatore che sia volto al soddisfacimento di un rilevante interesse urbanistico per la collettività, come meglio specificato in seguito:
Impegni del Soggetto Attuatore:
- impegnarsi, all’attuazione dell’intervento oggetto di inserimento nel Piano Operativo Comunale (P.O.C.), con le obbligazioni che saranno specificate nella relativa scheda tecnico – normativa, a versare al Comune la somma relativa alla perequazione urbanistica pari ad euro 125,00 al mq di Superficie Utile (Su), derivante dall’Indice di utilizzazione fondiaria pubblico, entro l’approvazione in Consiglio Comunale del Piano Operativo Comunale (P.O.C.), oltre al normale contributo di costruzione che sarà corrisposto al rilascio dei titoli edilizi;
- realizzare, a detrarre dalla perequazione derivante dall’Indice di utilizzazione fondiaria pubblico, a propria cura e spese mq. 1.200,00 di Superficie Utile per alloggi destinati alla vendita a prezzo convenzionato come quota di Edilizia Residenziale Sociale (E.R.S.) di competenza del Sub ambito 6.1 in ottemperanza all’art. 21.1.5 del Piano Strutturale Comunale vigente;
- cedere gratuitamente all’Amministrazione Comunale un’ampia fascia di verde pubblico nel settore nord (pari a mq. 20.950,00) da assegnare all’ampliamento del centro sportivo ex art. 24.3 del vigente P.S.C.;
- realizzare, a propria cura e spesa, e cedere gratuitamente all’Amministrazione Comunale un ampio parcheggio di servizio all’ampliamento del centro sportivo ex art. 24.3 del vigente P.S.C. per un costo stimato non superiore ad € 227.300,00;
Impegni del Comune:
- concedere al Soggetto Attuatore un diritto edificatorio residenziale privato pari a mq. 3.600,00 di Superficie Utile per il Sub ambito 6.1;
- concedere al Soggetto Attuatore il diritto edificatorio pubblico in regime di perequazione territoriale pari a mq. 2.400,00 di Superficie Utile a fronte di una perequazione urbanistica pari ad euro 125,00 al mq di Superficie Utile (Su) derivante dall’Indice di utilizzazione fondiaria pubblico, detratto dalla quota E.R.S.;
Tale iniziativa si colloca, quindi, nel più ampio quadro di azioni di valorizzazione, sviluppo e uso razionale della “risorsa territorio” definito, nel P.S.C., nel rispetto della sostenibilità sociale, ambientale ed economica della pianificazione; in virtù di quanto sopra esposto, il presente accordo presenta il requisito del “rilevante interesse per la comunità locale”, richiesto dall’art. 18 L.R. n. 20/2000, in quanto concorre a dare compimento alle scelte strategiche, poste a fondamento della nuova pianificazione;
Valutata, quindi, positivamente la compatibilità e sostenibilità urbanistica dell’intervento di cui al presente accordo;
Preso atto che il suddetto accordo, raggiunto nel pieno rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, trasparenza, parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento degli eventuali soggetti interessati, è di rilevante interesse per la collettività comunale, attraverso l’attuazione degli interventi sopra menzionati con capitali privati, messi nella disponibilità del Comune nei tempi definiti nell'Accordo;
Tutto ciò premesso;
Fra il Soggetto Attuatore ed il Comune, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 L.R. 20/2000, si conviene quanto segue.
Art. 1 – Premesse ed allegati
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presen- te accordo e si intendono integralmente richiamate.
Art. 2 - Assunzione degli obblighi e riconoscimento dei diritti
1. Il Soggetto Attuatore ed il Comune assumono gli obblighi di cui al presente accordo per loro, e per i loro successivi aventi causa, a qualsiasi titolo, obbligandosi ciascuna parte a rispettare il presente accordo, e a far subentrare nei seguenti obblighi i rispettivi eventuali aventi causa.
2. Il presente accordo diviene per il Soggetto Attuatore
immediatamente efficace dal momento della sua stipula.
3. Il Comune di San Giorgio di Piano si obbliga a recepire il presente Accordo con la delibera di adozione del Piano Operativo Comunale (P.O.C.) immediatamente successivo alla stipula del presente atto nonché a confermarne le previsioni nel medesimo piano approvato: esso costituisce parte integrante degli strumenti di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione.
Art. 3 – Oggetto del presente accordo
1. Il presente accordo ha ad oggetto l’esercizio della funzione urbani- stica di cui è titolare il Comune secondo moduli consensuali definiti in accordo con il Soggetto Attuatore il quale con la sottoscrizione del presente li accetta espressamente.
2. Il Comune si impegna ad allegare il presente accordo al Piano Operativo Comunale (P.O.C.) che ne recepirà i contenuti.
3. Gli obblighi di cui al successivo art. 5 costituiscono obbligazioni assunte volontariamente dal Soggetto Attuatore e costituiscono one- re ulteriore rispetto alla corresponsione del contributo di costruzione di cui all’art. 29 L.R. 15/2013 (con esclusione della quota da destinare ad Edilizia Residenziale Sociale).
Art. 4 – Trasformazione urbanistica
0.Xx Comune si impegna a trasformare la destinazione urbanistica dell’area in parola, inserendo nel primo P.O.C. un nuovo comparto residenziale, denominato "Sub ambito 6.1" da attuarsi a mezzo di Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.), attribuendo una capacità edificatoria complessiva pari a mq. 6.000,00 di Superficie Utile (come definita dalle vigenti normative urbanistiche comunali);
2. Il nuovo comparto sarà perimetrato come indicato in Allegato 3 – “Schema progettuale ambito 6.1 planivolumetrico” e rappresenta la Prima Fase di attuazione dell'intero Ambito 6 e dell’Ambito 11, così come definito nel "masterplan" riportato in Allegato 4;
3. Il Soggetto Attuatore, assumendo a proprio carico per intero le spese delle opere di urbanizzazione primaria, nel rispetto della procedura prevista dal D. Lgs. 50/2016, nulla devono a tale titolo per gli oneri stessi ai sensi della legge 28/01/77 n.10 e della L.R. 15/2013.
Si intende quindi che i singoli Permessi di Costruire saranno rilasciati liberi dalla determinazione del contributo per oneri di urbanizzazione
primaria mentre sono dovuti per intero gli oneri di urbanizzazione secondaria e il costo di costruzione, ad eccezione della quota di Edilizia Residenziale Sociale che sarà disciplinata da apposita convenzione.
Art. 5 – Realizzazione opere di pubblica utilità
1. Il Soggetto Attuatore si impegna a:
a) assumere in via diretta l’esecuzione a regola d’arte delle opere di urbanizzazione primaria interne al perimetro del sub ambito 6.1 ed a cederle gratuitamente al Comune, consistenti nel:
- verde pubblico: dotazione minima mq. 5.142,86; il Soggetto Attuatore si impegna altresì a cedere, in via definitiva senza nulla altro pretendere dalla amministrazione, un’ampia fascia di verde pubblico nel settore nord (pari a mq. 20.950,00) da assegnare all’ampliamento del centro sportivo ex art. 24.3 del vigente P.S.C. entro la data della stipula della convenzione urbanistica relativa all’attuazione del P.U.A.. La cessione della ulteriore area a verde non costituirà titolo alcuno per l’automatico inserimento dei sub ambiti 6.2 e 6.3 nei successivi P.O.C., in quanto tale Piano, come prevede la
L.R. 20/2000, rappresenta uno strumento urbanistico la cui definizione e approvazione sono prerogativa esclusiva del Consiglio Comunale pertanto la cessione della ulteriore aree a verde avverrà con espressa rinuncia del Soggetto Attuatore a qualsiasi azione giudiziale e stragiudiziale nei confronti del Comune in merito al rimborso del valore di
mercato di tale
area qualora non vengano inserite in pianificazione i sub ambiti 6.2 e 6.3; si specifica infine che gli arredi ed i giochi da fornire dal Soggetto Attuatore sono pertinenti al solo verde del sub ambito 6.1;
- parcheggi pubblici: dotazione minima mq. 1.285,71; il Soggetto Attuatore si impegna altresì a realizzare, a propria cura e spesa, ed a cedere un ampio parcheggio di servizio all’ampliamento del centro sportivo ex art. 24.3 del vigente
P.S.C. entro un anno dalla stipula della convenzione urbanistica relativa all’attuazione del P.U.A.. Tale parcheggio a servizio dell’ampliamento del centro sportivo avrà un costo stimato, comprensivo di iva, non superiore ad € 227.300,00 e verrà realizzato all’interno dell’ ampia fascia di verde pubblico ceduto, ovvero in alternativa sarà realizzato, per il medesimo importo, in area pubblica messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale; il parcheggio dovrà essere ceduto al Comune dotato del relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori e collaudo sottoscritto dal Direttore dei lavori; per garantire il Comune della corretta esecuzione dei lavori nonchè del rispetto della tempistica sopraindicata, il Soggetto Attuatore dovrà presentare, in sede di stipula notarile della Convenzione Urbanistica del P.U.A. Polizza Fidejussoria a favore del comune di San Giorgio di Piano che garantisca il medesimo fino alla concorrenza massima di €
227.300,00 compreso IVA per gli impegni di cui al presente punto, che verrà svincolata al momento della presa in carico dell'opera da parte del Comune o pro quota al raggiungimento di uno stato avanzamento lavori pari ad euro 50.000,00;
- strade, marciapiedi, piste ciclabili;
- opere di compensazione idraulica secondo il progetto au-
torizzato dal Consorzio della Bonifica Renana, afferenti -
per capacità di laminazione - al Sub ambito 6.1, con le tempistiche definite nella Convenzione urbanistica.
Assumere in via diretta l’urbanizzazione relativa a tutte le reti ed i sottoservizi del comparto in conformità alle prescrizioni degli enti gestori.
Tali opere (opere di urbanizzazione del sub ambito 6.1 stimate in € 800.000,00, realizzazione del parcheggio pubblico a servizio dell’ampliamento del centro sportivo stimato in € 227.300,00 e cessione un’ampia fascia di verde pubblico, pari a mq. 20.950,00, da assegnare all’ampliamento del centro sportivo stimato in € 188.550,00) dovranno essere garantite da apposita polizza fideiussoria per il valore delle medesime (per complessivi € 1.215.850,00) fin dal momento della sottoscrizione della convenzione urbanistica;
b) a versare al Comune la somma relativa alla perequazione urbanistica pari ad euro 125,00 al mq di Superficie Utile (Su) per
complessivi € 150.000,00, derivante dall’utilizzo dell’Indice di utilizzazione fondiaria pubblico, entro l’approvazione in Consiglio Comunale del Piano Operativo Comunale (P.O.C.). Si precisa che non si procederà alla formale approvazione del Piano Operativo Comunale qualora non venisse corrisposta la somma di cui sopra e conseguentemente l’areale di riferimento verrà stralciato da detto documento perdendo la relativa capacità edificatoria nel primo P.O.C.;
c) a realizzare a propria cura e spese mq. 1.200 di Superficie Utile per alloggi destinati alla vendita a prezzo convenzionato come quota di Edilizia Residenziale Sociale (E.R.S.) di competenza del Sub ambito 6.1 in ottemperanza all’art. 21.1.5 del Piano Strutturale Comunale vigente. Nel P.U.A relativo al sub ambito sarà definita l’esatta collocazione della quota di E.R.S. di concerto con l’Amministrazione .La quota di E.R.S. dovrà essere regolamentata da apposita convenzione da sottoscriversi in sede di sottoscrizione della Convenzione Urbanistica. In tale atto dovranno essere definiti, congiuntamente con l’Amministrazione, Superficie Lorda Vendibile, Prezzo Iniziale di Cessione degli alloggi (fissato sin d’ora in € 1950,00 al netto di Iva e ogni altro onere fiscale corrispondente a circa l’80% della media del valore delle abitazioni civili in stato conservativo ottimo rilevati presso l’Osservatorio del Mercato Immobiliare – Agenzia delle Entrate) e criterio per il suo aggiornamento, aumento del PICA non superiore al 10 % in caso di migliorie (varianti), durata della convenzione, esonero del contributo
sul Costo di Costruzione, la metodologia di recupero della quota del contributo sul Costo di Costruzione nel caso di inadempienza degli obblighi da parte dei soggetti attuatori. Le Parti convengono sin d’ora che per le quote E.R.S. sopra indicate le assegnazioni saranno gestite dal Comune ovvero nel caso in cui non si avvalga di tale facoltà dai Soggetti Attuatori con il criterio della priorità per i cittadini residenti o con attività lavorativa in Comune di San Giorgio di Piano, in modo particolare per giovani coppie di età non superiore a 40 anni. Tale priorità verrà a decadere alla chiusura del bando interno di prenotazione effettuato dai Soggetti Attuatori oppure trascorsi 4 mesi dall’inizio dei lavori in tutti gli altri casi.
Art. 6 - Recesso e/o revoca per ragioni di pubblica utilità
1. Il Comune potrà recedere da tale accordo, fino all’approvazione dello strumento urbanistico al quale questi acceda, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
2. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, nulla è dovuto al Soggetto Attuatore.
Art. 7 – Durata dell’Accordo
1. Il presente accordo ha durata pari a cinque anni dalla sottoscrizione del medesimo. Scaduto il termine di cui sopra l’Accordo si intenderà risolto di diritto.
2. Il mancato adempimento degli impegni in esso contenuti nei termini sopra citati potrà essere causa di risoluzione di diritto del presente accordo.
Art. 8 - Condizioni di efficacia del presente accordo
1. Il Comune s’impegna ad attribuire efficacia conformativa al presente accordo allegandolo al P.O.C..
2. L’efficacia conformativa dei suoli del presente accordo è subordinata e condizionata sospensivamente, ai sensi del comma 3 dell’art. 18 L.R. 20/2000, all’approvazione definitiva dello strumento urbanistico attuativo P.O.C. a cui il presente accordo accede.
Art. 9 - Spese derivanti dal presente accordo
1. Saranno a carico del Soggetto Attuatore tutte le spese, nessuna esclusa, derivanti dall’applicazione ed esecuzione del presente accordo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle tecniche, amministrative, notarili, fiscali, di registrazione, di trasferimento della
proprietà di aree od immobili.
2. Saranno altresì a carico del Soggetto Attuatore tutte le spese, nessuna esclusa, che derivassero da eventuali richieste od integrazioni istruttorie formulate da Amministrazioni pubbliche a seguito del
presente accordo od in sede di approvazione dello strumento urbanistico a cui tale accordo accede, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo accertamenti, studi, valutazioni, indagini, saggi e prove tecniche, in materia geologica, ambientale, paesistica, urbanistica, od altre che si rendessero eventualmente necessarie. Il Soggetto Attuatore potrà a tal fine avvalersi di professionisti di propria fiducia.
Art. 10 - Richiami normativi
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo,
trovano applicazione le disposizioni dell’art. 18 L.R. n. 20/2000 e successive modifiche e integrazioni; le disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell’art. 11 della L. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni nonché, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
Art. 11 - Allegati
1. Si allegano, quali parti integranti del presente accordo, pure sottoscritte dalle parti, i seguenti elaborati:
- Allegato 1 - Planimetrie catastali (scala 1:2000);
- Allegato 2 – RUE Tavole scala 1:2000;
- Allegato 3 - Schema progettuale ambito 6.1 planivolumetrico (scala 1:1000);
- Allegato 4 - Masterplan dell'Ambito 6 e 11 (scala 1:2000);
Art. 12 - Norme finali
1. Ogni comunicazione fra le parti dovrà avvenire in forma di raccomandata A.R. inviata agli indirizzi indicati in premessa o tramite Pec.
2. Resta facoltà del Soggetto Attuatore la nomina di un proprio tecnico o procuratore di fiducia quale rappresentante esclusivo per ogni questione nascente dal presente accordo. L'incarico, da conferirsi con mandato irrevocabile nelle forme di legge, diverrà efficace nei confronti del Comune dal momento della comunicazione a questi.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
p. Il Comune di San Giorgio di Piano Il Sindaco
Xxxxx Xxxxxxxxxxx Il Soggetto Attuatore Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Giorgia Xxxxxxxx Xxxxxxxx