Contract
ALLEGATO 3 – COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI |
La presente comunicazione viene messa a disposizione del pubblico nei locali dell’intermediario, anche mediante apparecchiature tecnologiche. Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, gli intermediari: a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto: - consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell’intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente; - forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata; b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione; c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente edall’intermediario. d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto; e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità; 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1; 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. |
ALLEGATO 4 - INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO. |
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall’articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”). |
PARTE I- INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI |
Sezione I – Informazioni generali sull’intermediario che entra a contatto con il cliente |
a) AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers (in breve, AON S.p.A.), b) Cognome e nome dell’addetto in contatto con il cliente: Xxxxxx Xxxxxx, nella sua qualità di collaboratore iscritto al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) in data 26/03/2007 alla Sezione E [dipendente della società] n. E000134352; c) Iscritta al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) in data 05/10/2007, numero B000117871, sezione B; d) Indirizzo della sede operativa/legale: Via Xxxxxxxx, n. 6 – 00000 Xxxxxx; e) Telefono: 00.000000; Indirizzo Internet: xxx.xxx.xx; Indirizzo Pec: xxx.xxx@xxx.xxx.xx; f) Si segnala che l’IVASS è l’Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta. Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario per il quale è svolta l’attività possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx), ricercando tra gli iscritti alla sezione B. |
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Sezione II – Informazione sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo |
L’intermediario AON S.p.A. agisce su incarico del cliente contraente della polizza. Con riferimento al pagamento dei premi, l’intermediario dichiara che: Ai sensi dell’articolo 117 del d.lgs. 7 settembre 2005, n.209, i premi pagati dal contraente ad AON S.p.A. e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite di AON S.p.A., costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso. Con riferimento ai rapporti di collaborazione orizzontale, l’intermediario dichiara che: Per il contratto assicurativo intermediato su incarico del cliente contraente della polizza, AON S.p.A. si avvale della collaborazione di One Underwriting S.r.l, agente assicurativo iscritto alla sezione A del RUI con numero di iscrizione A000485912, operante per conto della compagnia che sottoscrive il contratto. Nell’ambito del rapporto di collaborazione orizzontale, One Underwriting S.r.l si occupa delle fasi relative all’elaborazione del preventivo ed all’emissione del contratto assicurativo, restando tutte le ulteriori attività di distribuzione assicurativa di competenza di AON S.p.A. In relazione alla tipologia di contratto oggetto di intermediazione, AON S.p.A. ha in essere accordi di collaborazione orizzontale anche con i distributori elencati nell’allegato A al presente modello e presenti sul sito della società, all’indirizzo xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxx/xxx-xxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx.xxx. |
Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni |
Natura del compenso percepito dall’intermediario preponente relativamente al contratto distribuito: One Underwriting S.r.l percepisce una commissione espressa in percentuale sul premio delle polizze intermediate corrisposta dalla compagnia ed inclusa nel premio, A far data dal 2011 il gruppo Aon addebita come partecipazione alle spese di gestione ed agli oneri amministrativi e gestionali sostenuti nell’interesse e per conto dei clienti un onere di brokeraggio, ovvero le spese di gestione, nella misura di € 10,00 per polizze con premi sino ad € 1.000,00 € 20,00 per polizze con premi superiori ad €. 1.000,00 |
Sezione IV – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi |
a) AON S.p.A. e One Underwriting S.r.l sono parte del medesimo gruppo societario.; b) AON S.p.A. e One Underwriting S.r.l non sono detentrici di alcuna partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione; c) nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di AON S.p.A. o One Underwriting S.r.l; d) AON S.p.A. distribuisce il contratto oggetto di intermediazione in assenza di obblighi contrattuali che le impongano di offrire esclusivamente i contratti di una impresa di assicurazione e non fornisce consulenza basata su un’analisi imparziale e personale. L’elenco delle compagnie con cui AON S.p.A. opera è disponibile sul sito dell’intermediario all’indirizzo xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxx/xxx-xxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx.xxx |
Sezione V – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente |
a) L’attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge; b) Il contraente e l’assicurato hanno la facoltà di rivolgersi, al: Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione c/o IVASS Via Quirinale, 21 – 00000 Xxxx – Tel.: +39 06/421.331 per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto; c) Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto direttamente a: AON S.p.A. (Ufficio Reclami Calindri, 6 00000 Xxxxxx (XX) Fax numero: 02 45434.810 o xxx x- xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx elettronica: xxxxxxx.xxxxxx@xxx.xx, qualora il reclamo attenga al comportamento dell’intermediario. Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario entro il termine massimo di quarantacinque giorni, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, può rivolgersi: i) all’IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’impresa Assicuratrice o dall’intermediario o ii) ad altro organismo specializzato iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. Per informazioni di maggior dettaglio in merito alla gestione dei reclami da parte delle Imprese Assicuratrici il contraente può consultare le indicazioni presenti sui relativi siti internet e nei Fascicoli Informativi. d) Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente. |
DIRITTI DEL CONTRAENTE IN RELAZIONE ALL’UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA |
Il contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la seguente documentazione: - la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente - la proposta per l’apposizione della relativa sottoscrizione - le comunicazioni previste dalla normativa vigente nel corso dell’assicurazione su supporto cartaceo (a mezzo fax o posta) o altro supporto durevole (file in formato pdf a mezzo e-mail), nonché di modificare liberamente la scelta effettuata |
In ogni caso, il contraente ha il diritto di richiedere, senza oneri aggiuntivi, la ricezione su supporto cartaceo (a mezzo fax o posta) della seguente documentazione: - la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente - la proposta per l’apposizione della relativa sottoscrizione - le comunicazioni previste dalla normativa vigente nel corso dell’assicurazione |
L’intermediario invia e richiede al contraente la sottoscrizione e la ritrasmissione della proposta. Il contraente, per la sottoscrizione e la restituzione, può utilizzare, a sua scelta, il supporto cartaceo (a mezzo fax o posta) o altro supporto durevole (file in formato pdf a mezzo e-mail) |
LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL BROKER E DECADENZA DALL’AZIONE DI RESPONSABILITÀ |
Con riferimento ai rapporti professionali intercorrenti con il cliente e con riferimento ai rapporti assicurativi stipulati o stipulandi tramite l’intermediazione di Aon S.p.A. nonché ai sinistri che sono o saranno gestiti tramite Aon, si precisa che: Aon S.p.A. adempie ai suoi obblighi nel rispetto dei principi generali di cooperazione, correttezza e buona fede vigenti nell’ordinamento legislativo italiano ed in particolare uniforma i suoi comportamenti alle regole ed alla normale diligenza proprie della usa professionalità. In caso di sua inadempienza agli obblighi assunti Aon risponderà dei danni causati nei termini e limiti di seguito indicati: Aon S.p.A. risponderà, secondo legge, senza limiti di valore per i danni causati quale conseguenza immediata e diretta di inadempienza imputabile a colpa grave o dolo; Nel caso in cui l’inadempienza di Aon sia imputabile a colpa lieve, la stessa risponderà esclusivamente: b.1) dei danni emergenti fino ad un valore massimo di euro 2.000.000,00 (duemilioni), importo che in tal caso si intende accettato come limite massimo di responsabilità civile valevole per ognuno e comunque globalmente per tutti gli addebiti azionabili;e b.2) a condizione che il reclamo venga inviato a mezzo raccomandata a.r., a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data in cui si è avuta (o si sarebbe dovuto avere) conoscenza dell’inadempimento. |
INFORMAZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI RECESSO PER RIPENSAMENTO DA PARTE DELL’ASSICURATO |
Il contraente dispone di un termine di 14 giorni per recedere dal contratto senza doverne indicare il motivo; tale termine decorre dalla data della conclusione del contratto, ossia la data di ricezione della proposta, debitamente sottoscritta, da parte degli assicuratori per il tramite di Aon. Ai fini dell’esercizio del diritto di recesso, il contraente deve inviare comunicazione scritta a mezzo fax al n. 00.00.000.000 ovvero a mezzo lettera raccomandata A.R. da recapitarsi ad Aon S.p.A. – Via Xxxxxxxx, n. 6 – 00000 - Xxxxxx. Xx comunicazione deve essere ricevuta da Aon S.p.A. anteriormente allo spirare del termine. Il contraente ha diritto al rimborso del premio corrisposto, fatta salva la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. ATTENZIONE! l’importo corrisposto a titolo di partecipazione alle spese di gestione ed agli oneri amministrativi e gestionali sostenuti da Aon nell’interesse e per conto dei clienti, pari ad Euro 10,00 per premi fino a Euro 1.000,00 e pari ad Euro 20,00per premi oltre Euro 1.000,00, non è rimborsato. |
Allegato A: Elenco degli intermediari con i quali la Società ha in essere rapporti di collaborazione orizzontale ai sensi dell’art. 22 D.L 179/2012 convertito in L. 221/2012
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