COMUNE DI
COMUNE DI
PONTEDELL’OLIO
Provincia di Piacenza
Ufficio Tecnico
CAPITOLATO
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - TAGLIO ERBA E RAMI BANCHINE STRADALI
2021-2025
Ponte dell’Olio, giugno 2021
Il Responsabile del Servizio Tecnico Arch. Xxxxx Xxxxx
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti i servizi indicati al successivo art. 4, relativi alla manutenzione ordinaria di fossi, ripe e banchine stradali comunali, costituenti parte del patrimonio a verde nell’ambito del territorio comunale, secondo le norme stabilite nel presente Capitolato d’appalto e negli altri documenti di gara elaborati dall’Ufficio Tecnico Comunale. I servizi oggetto dell’appalto fanno parte di un unico lotto.
Il Comune di Ponte dell’Olio stipulerà con l’aggiudicatario il relativo contratto d’appalto, alle condizioni di cui al presente Capitolato, ai restanti documenti di gara ed ai prezzi di aggiudicazione.
Nel proseguo del presente Capitolato per “impresa appaltatrice” si intende l’impresa aggiudicataria del sevizio.
ART. 2 - FORMA ED AMMONTARE DELL’APPALTO
L’appalto sarà affidato a misura.
Gli allegati al presente capitolato contengono l’elenco delle strade sulle quali dovrà essere svolto il servizio nonché i criteri per la determinazione della base d’asta.
L’importo dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, - come emerge dagli allegati sopra citati - è pertanto pari a € 77.241,63,00 per l’intera durata del contratto. Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza non soggetti a ribasso sono pari ad € 0,00.
Tali importi si intendono comprensivi di oneri vari, attrezzature, mezzi ivi compresi i consumi, prodotti, materiali, manodopera, direzione tecnica, viaggi, trasferte del personale, responsabilità, oneri di sicurezza propri dell’impresa appaltatrice, spese generali, utile d’impresa, e quanto altro indicato nel Capitolato d’appalto e nei restanti documenti di gara, a carico dell’impresa appaltatrice, aventi come fine l’attuazione ed il completamento a perfetta regola d’arte dei singoli servizi dati in appalto ed effettivamente svolti secondo le modalità e le specifiche in essi indicate; gli stessi si intendono pertanto remunerativi per tutte le prestazioni previste per implicita accettazione dell’impresa appaltatrice.
Sugli importi del presente Capitolato, dopo che ad essi sarà applicata la percentuale di ribasso offerta dall’aggiudicatario, non sarà riconosciuta alcuna forma di revisione dei prezzi di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
In ogni caso, i servizi non potranno essere sospesi o interrotti per nessuna ragione. L’importo da fatturare è stato verrà calcolato sui km effettivi di taglio, al netto di muri, marciapiedi, edifici, ecc., in genere ovunque non sia possibile effettuare il servizio di taglio erba.
ART. 3 - DURATA DELL’APPALTO
La durata del presente appalto è di 5 anni consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei servizi, con inizio presunto alla data del 30 giugno 2021, e si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva disdetta. I servizi dovranno essere avviati entro la data fissata nel provvedimento di aggiudicazione del servizio anche nelle more della stipula del contratto d’appalto e quindi eventualmente sotto riserva di legge. L’impresa appaltatrice resterà vincolata con la stipula del contratto per 5 anni (cinque) anni naturali consecutivi e decorrenti dalla data di consegna dei servizi.
ART. 4 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI - LUOGHI DI ESECUZIONE SOPRALLUOGHI ED ACCERTAMENTI PRELIMINARI
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria delle banchine stradali, ripe e fossi.
I luoghi, le frazioni del territorio presso le quali gli stessi devono essere eseguiti, sono le sono quelle dettagliate nella planimetria allegata.
Nel rispetto delle disposizioni di legge previste in materia, l’impresa appaltatrice si obbliga a eseguire le prestazioni previste nel presente Capitolato, secondo le modalità e le condizioni in esso indicate, anche con riferimento alle nuove aree che diverranno di proprietà comunale nel corso della durata dell’appalto.
In tal caso verranno utilizzati come riferimento i prezzi al kilometro indicati in sede di offerta.
Prima di presentare offerta per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato, l’impresa concorrente dovrà ispezionare i luoghi, indicati nell’allegato planimetrico per prendere visione delle
condizioni di esecuzione dei servizi e dovrà assumere tutte le informazioni necessarie in merito ai servizi da eseguire.
Di questi accertamenti e ricognizioni l’impresa concorrente è tenuta a dare, in sede di offerta, esplicita dichiarazione scritta: non saranno pertanto presi in alcuna considerazione reclami per eventuali equivoci sia sulla natura dei servizi da eseguire sia sui luoghi di esecuzione.
La presentazione dell’offerta in sede di gara implica l’accettazione da parte dell’impresa concorrente di ogni condizione riportata nel presente Capitolato e nei restanti documenti di gara.
ART. 4 bis - NORME DI PREVENZIONE SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO
È fatto obbligo all’impresa aggiudicataria di attenersi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008).
Resta a carico della ditta la dotazione di dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari all’espletamento del lavoro in sicurezza del proprio personale impiegato.
Non si individuano rischi da interferenza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, essendo previsto il completo svolgimento del servizio a carico della ditta affidataria con propri mezzi e proprio personale. Non sussiste pertanto la necessità di procedere alla predisposizione del D.U.V.R.I. e, conseguentemente, di definire alcun costo della sicurezza da interferenza da sottrarre al ribasso d’asta di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
ART. 5 - PRESCRIZIONI TECNICHE
Tutti i servizi dovranno essere eseguiti a regola d’arte, con la massima cura e diligenza dall’impresa appaltatrice, nel rispetto di quanto prescritto nel presente Capitolato d'appalto e secondo le indicazioni, le direttive e l’ordine temporale impartiti dall’Ufficio Tecnico Comunale ed alle descrizioni e indicazioni contenute negli altri documenti di gara, ed in particolare nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), i quali costituiscono prescrizioni per l’esecuzione dei servizi.
Tutti i servizi che, a giudizio dell’Ufficio Tecnico Comunale non siano stati eseguiti a perfetta regola d’arte, oppure non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguiti o completati a spese dell’impresa appaltatrice.
L’impresa appaltatrice sarà tenuta, a sua cura e spese, a:
- segnalare per iscritto all’Ufficio Tecnico Comunale, dandone motivazione tecnica, la necessità di esecuzione di eventuali servizi differenti e/o aggiuntivi rispetto a quelli previsti da Capitolato.
L’impresa appaltatrice ha l’obbligo di:
- comunicare a mezzo fax o posta elettronica all’U.T.C. eventuali inconvenienti, irregolarità, cause di impedimento, disagi, rilevati dagli operatori nell'espletamento dei servizi, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento degli stessi;
- consegnare al Comune, dandone comunicazione alla Polizia Locale, tutti gli oggetti di valore rinvenuti dal proprio personale durante l’espletamento del servizio per la consegna al legittimo proprietario,
- mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Comune per lo svolgimento dei servizi e su tutti i dati relativi ai servizi che sono di proprietà esclusiva del Comune stesso. L’Impresa appaltatrice è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi in cui si svolgeranno i servizi, salvo esplicito benestare del Comune. Tale impegno si estende anche agli eventuali sub appaltatori
In particolare dovranno essere osservate le seguenti modalità operative.
- il taglio dell’erba sulle banchine stradali, ripe e fossi comporta la tradizionale operazione di taglio dell’erba e dei rami che deve porsi come obiettivo l’aumento della sicurezza per la circolazione stradale nonché le funzioni estetiche e di decoro;
- il taglio dell’erba avrà luogo, su insindacabile disposizione della stazione appaltante, nel periodo decorrente dal 15 di maggio al 30 del mese di giugno per il primo taglio, mentre il secondo taglio dal 1° settembre al 30 settembre di ogni anno solare di durata dell’appalto;
- l’impresa appaltatrice dovrà segnalare tempestivamente, e comunque entro il giorno successivo alla data di esecuzione delle operazioni di taglio, la presenza di rifiuti pericolosi quali amianto, batterie ecc. all’U.T.C., il quale provvederà alla rimozione degli stessi tramite ditte specializzate. Per la gestione di qualsiasi tipologia di rifiuto si rimanda comunque alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- gli interventi di taglio lungo le banchine stradali dovranno essere eseguiti con la tecnica “grasscycling”, senza recupero delle risulte, con macchine che provvederanno a trinciare erbe e rami in minuscoli pezzetti in modo da consentire una rapida degradazione del clipping;
- relativamente alle “banchine” il taglio dovrà essere effettuato con mezzi e attrezzature che consentano lo sfalcio della fascia dalla carreggiata stradale fino ad almeno 1 ml. dopo la cunetta, o fino a raggiungere un eventuale elemento di delimitazione artificiale (muro, immobile, gabbionata, ecc.) presente in adiacenza alla strada;
- relativamente alle “ripe” il taglio dovrà essere effettuato con mezzi e attrezzature che consentano lo sfalcio dell’erba fino al margine del campo o fino al fosso contiguo all’area d’intervento, comprendendo almeno mt. 1,00 della ripa;
- relativamente ai “fossi” il taglio dovrà essere effettuato con mezzi e attrezzature che consentano lo sfalcio dell’erba dei fossi su tutta la loro sezione o fino al pelo dell’acqua, il tutto come meglio evidenziato nello schema di seguito riportato, dove in rosso è evidenziata la zona che deve essere tagliata;
- per quanto riguarda il primo giro dovranno essere tagliati anche tutti i rami che invadono la carreggiata stradale di qualsiasi forma e lunghezza e posti a qualsiasi altezza.
Si precisa che l’importo a km. posto a base di gara prevede il taglio su ambo i lati della strada.
Per il taglio stradale, la squadra operativa dovrà essere composta da almeno due operatori, uno utilizzerà il mezzo meccanico e uno dotato di decespugliatore/rifilatore per le contestuali finiture soprattutto in fregio ad impedimenti fissi presenti lungo le barriere stradali (guard-rail, muretti, ecc.) e dovrà essere utilizzata idonea cartellonistica stradale come disposto dal Nuovo Codice Stradale.
ART. 6 - VERBALE DI CONSEGNA DEI SERVIZI
All’inizio dell’appalto verrà redatto il “verbale di consegna dei servizi”.
L’impresa appaltatrice, al momento della sottoscrizione di tale documento, dovrà avere perfetta conoscenza dei luoghi, delle specifiche e delle modalità indicati nel Capitolato d’appalto e nei restanti documenti di gara.
La sottoscrizione di tale verbale senza obiezione alcuna, comporta da parte dell’impresa appaltatrice:
- la piena cognizione della consistenza dei servizi da rendere e di tutta la normativa vigente in
materia;
- la completa ed incondizionata accettazione delle condizioni riportate nel presente Capitolato d’appalto e nei restanti documenti di gara.
Dalla data di consegna, l’impresa appaltatrice dovrà dare inizio agli interventi indicati nell’art. 4 del presente Capitolato d’appalto entro 7 giorni.
I servizi dovranno essere condotti con la massima celerità e diligenza salvo casi di intemperie. Rispetto alla cartografia ed all’elenco delle strade, l’Ufficio Tecnico Comunale potrà decidere se togliere o aggiungere strade al percorso, senza che la ditta appaltatrice possa nulla pretendere in cambio, tranne il compenso chilometrico (in aumento o in diminuzione) offerto in sede di gara, nei limiti di cui all’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
Ai fini della durata complessiva del contratto, il termine contrattuale decorre, in ogni caso, dalla data del primo verbale di consegna.
ART. 7 - SERVIZI NON PREVISTI E VARIAZIONI
L’impresa appaltatrice è tenuta all’osservanza di tutte le disposizioni che l’U.T.C. potrà emanare, anche a seguito dei controlli effettuati, nei riguardi dei servizi oggetto dell’appalto. In via ordinaria tutti gli ordini e le disposizioni provenienti dagli uffici comunali verranno trasmessi all’impresa appaltatrice in forma scritta. Tuttavia, in caso di urgenza, il personale comunale potrà dare disposizioni anche verbali o telefoniche per quanto riguarda le normali istruzioni di dettaglio, salvo formalizzazione con ordine scritto, entro il terzo giorno naturale e consecutivo successivo alla comunicazione verbale.
Il Comune si riserva la facoltà di apportare agli interventi o alle modalità del servizio quelle variazioni che riterrà opportune nell’interesse dell’utenza, della buona riuscita e dell’economia dei servizi, nonché derivanti dall’adeguamento a nuove disposizioni di legge, di regolamento o direttamente emanate dagli enti competenti in materia di igiene, sanità ed ambiente, che dovessero intervenire durante la durata del contratto; l’impresa appaltatrice si obbliga all’esecuzione di eventuali servizi non previsti come quantificazione e/o tipologia nel presente appalto, oltre ad interventi aventi carattere d’urgenza; il tutto sarà strettamente attinente alle caratteristiche ed alla natura stessa specificate nel presente Capitolato d'appalto. L’impresa appaltatrice dovrà provvedere all’esecuzione di servizi non previsti solamente dopo averne ricevuto l’ordine scritto e firmato dall’U.T.C.
Per i servizi e le modifiche di cui sopra, il compenso delle prestazioni in aumento verrà concordato di volta in volta, assumendo come prezzi di riferimento i prezzi al kilometro di aggiudicazione.
In caso di compensi per servizi il cui costo non è ricavabile dai prezzi unitari di aggiudicazione, gli stessi sono preventivamente fissati in contraddittorio tra le due parti tramite sottoscrizione di apposito “verbale di concordamento nuovi prezzi”, assumendo come prezzi di riferimento i prezzi unitari riportati nei prezziari per la manutenzione del verde in vigore scontati del ribasso offerto in sede di gara; qualora non si pervenga ad un accordo, il Comune potrà rivolgersi, per lo svolgimento dei servizi in questione, ad altra impresa del settore senza che l’impresa appaltatrice possa trarre motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi specie.
Il pagamento di tali servizi aggiuntivi sarà effettuato unitamente al pagamento dei servizi previsti.
Ogni aggiornamento dei compensi delle prestazioni, in aumento o in diminuzione, dovrà essere oggetto di liquidazione a partire dalla fatturazione del servizio relativo al mese in cui si sono verificate le variazioni.
L’impresa appaltatrice è obbligata ad adeguarsi agli obblighi che verranno eventualmente previsti da modifiche al D.Lgs.152/2006 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), alle stesse condizioni previste dal contratto.
Oltre all’aggiornamento del corrispettivo relativo alle mutate prestazioni, l’impresa appaltatrice non avrà diritto a nessun’altra indennità.
Il Comune, qualora si rendesse necessario ordinare l’esecuzione di servizi rientranti nell’ambito del presente CSA presso aree o edifici di proprietà privata, può, in caso di inadempienza del privato, disporre tramite l’impresa appaltatrice, l’esecuzione d’ufficio degli interventi suddetti, rivalendosi sul privato per i relativi costi sostenuti, calcolati secondo quanto sopra specificato. L’impresa appaltatrice dovrà fatturare i costi relativi all’espletamento dei servizi richiesti direttamente al Comune di Ponte dell’Olio.
ART. 8 – ATTREZZATURE E MEZZI
Per il corretto espletamento dei servizi l’impresa appaltatrice dovrà fornire, a sua cura e spese, mezzi, attrezzature, strumentazioni e prodotti di tipologie, caratteristiche e quantità sufficienti all’effettuazione di tutti i servizi descritti nel presente Capitolato d’appalto e nei restanti documenti di gara. L’impresa appaltatrice dovrà, altresì, garantire le scorte necessarie.
Tutti i mezzi, le attrezzature, le apparecchiature, i dispositivi di protezione individuale ed in genere tutta la strumentazione occorrente per l’esecuzione dei servizi dovranno:
- essere rispondenti alle normative relative alla marcatura CE, ai requisiti di sicurezza e alle prescrizioni igienico – sanitarie vigenti;
- essere in ottime condizioni di efficienza e stato di decoro;
- rispettare le normative in materia di scarichi ed emissioni gassose e rumorose in atmosfera, in vigore o che potranno essere emanate durante il corso del contratto. E’ preferibile l’uso di mezzi alimentati con carburanti a basso impatto ambientale quali gas, metano, ecc.
Tutti gli automezzi impiegati su strada dovranno, altresì, rispondere alle caratteristiche richieste dal codice della strada e dalle normative vigenti, con particolare riguardo ai dispositivi segnaletici da rapportare alle diverse modalità operative. Inoltre dovranno essere tutti correttamente assicurati, omologati e revisionati secondo la normativa vigente in materia.
L’impresa appaltatrice è, altresì, obbligata a sostenere tutti gli oneri per mantenere in perfetta efficienza e conveniente decoro i mezzi e le attrezzature mediante ordinarie e straordinarie operazioni di pulizia, riparazione, manutenzione, rinnovamento dei relativi materiali di consumo. Nel caso di attrezzatura o mezzo guasto, l’impresa appaltatrice dovrà darne comunicazione via fax o via mail all’U.T.C. entro 6 (sei) ore dal verificarsi dell’inconveniente tecnico.
La sostituzione dell’attrezzatura o del mezzo dovrà avvenire entro e non oltre le ore 18 (diciotto) dal verificarsi della rottura e non potrà comportare oneri aggiuntivi a carico del Comune rispetto ai prezzi indicati in sede di offerta.
I guasti delle attrezzature e dei mezzi non dovranno compromettere in nessun modo la continuità e l’efficienza dei servizi e non potranno essere addotti a giustificazione di eventuali disservizi.
Durante l’utilizzo di mezzi e attrezzature l’impresa appaltatrice è responsabile di attuare tutti quegli accorgimenti necessari per mantenere i luoghi di lavoro sicuri per il proprio personale e per i terzi.
ART. 9 – PERSONALE IN SERVIZIO – NORME DI SICUREZZA
Per assicurare l’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato d’appalto e dai restanti documenti di gara, l’impresa appaltatrice dovrà avere alle proprie dipendenze personale operativo in numero e di qualifica sufficienti ed idonei a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti. Oltre al personale in servizio, l’impresa appaltatrice deve mettere a disposizione anche il personale necessario per la sostituzione in caso di ferie o malattia.
Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dall’impresa appaltatrice, dovrà essere capace e fisicamente idoneo.
L’impresa appaltatrice è responsabile delle capacità del personale addetto ai servizi il quale dovrà essere a perfetta conoscenza dei compiti ad esso affidati e dei luoghi di esecuzione degli stessi.
L’impresa appaltatrice è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e negli accordi locali integrativi allo stesso nonché praticare a favore dei lavoratori dipendenti (e se cooperative anche verso i soci) condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi in vigore, per la durata dell’appalto, nella località in cui si svolge il servizio.
I suddetti obblighi vincolano l’impresa appaltatrice anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane;
L’impresa appaltatrice dovrà altresì osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed
assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Il Comune richiederà d’ufficio il rilascio del DURC per verificare l’adempimento di tali obblighi.
L’impresa aggiudicataria sarà tenuta:
- a trasmettere, qualora richiesto dal Comune, copia dei versamenti contributivi eseguiti;
- a rispettare la normativa relativa alle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999 e s.m.i.;
- ad osservare e far osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione di infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore per la tutela dei lavoratori. L’impresa appaltatrice inoltre è tenuta:
- a garantire che sia rigorosamente rispettata l’osservanza delle norme sopracitate anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti ferme restando le responsabilità civili e penali dei subappaltatori stessi;
- ad organizzare i propri dipendenti e a fornire loro un’adeguata formazione ed informazione nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro. Per tutto quello che riguarda la materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare si rimanda a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e nelle altre normative di settore. Il Comune si riserva di richiedere all’impresa appaltatrice misure di sicurezza integrative rispetto a quelle che per legge la stessa è tenuta ad adottare, per salvaguardare l’incolumità delle persone e l’igiene ambientale;
- a dotare il personale di attrezzature antinfortunistiche rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa di riferimento e a verificarne il corretto utilizzo;
- a segnalare tempestivamente all’U.T.C. e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo, il verificarsi di infortuni occorsi ai propri dipendenti, incidenti con impatto sull’ambiente o sulla sicurezza, avvenuti durante lo svolgimento dei servizi.
Il personale dell’impresa appaltatrice in servizio dovrà:
- essere fornito, a cura e spese dell’impresa appaltatrice, di abbigliamento rispondente alle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica ed alle caratteristiche di fluorescenza e rifrangenza stabilite dalla normativa tecnica di riferimento vigente. In relazione alle condizioni meteorologiche, l’impresa appaltatrice dovrà provvedere alla dotazione per il personale di indumenti atti a garantire il regolare espletamento dei servizi;
- mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e le Autorità e uniformarsi alle disposizioni impartite dal presente Capitolato d’appalto ed agli ordini impartiti dall’impresa appaltatrice stessa, rispettando le norme antinfortunistiche e mantenendosi inoltre educato e rispettoso. Ove ciò non fosse, l’U.T.C. ne informerà l’impresa appaltatrice la quale dovrà procedere secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento applicabile. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale palesemente inidoneo allo svolgimento dei compiti assegnati o autore di gravi comportamenti lesivi per il Comune stesso;
- avere padronanza della lingua italiana;
- essere costantemente in possesso di regolare documento di identificazione personale e delle autorizzazioni di legge necessarie alla conduzione dei mezzi ad esso assegnati.
Il Comune è estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l’impresa appaltatrice ed il proprio personale impiegato nei servizi.
ART. 10 - RESPONSABILITA’ PER DANNI
I servizi dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni tecniche, nonché secondo le direttive e il controllo dell’U.T.C.
Nell'esecuzione dei servizi l'impresa appaltatrice dovrà aver cura di attuare tutte le cautele, i provvedimenti e gli accorgimenti tecnici e organizzativi, atti a:
- garantire la sicurezza e l’incolumità fisica dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque addette ai servizi o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto del Comune, comprese le persone da questo preposte a rilievi, misurazioni, assistenza,
sorveglianza e controllo dei servizi;
- evitare danni a beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia antinfortunistica. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull’impresa appaltatrice.
L’impresa appaltatrice è dovrà sempre ritenersi responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso il Comune che verso i terzi, di qualunque danno arrecato alla proprietà ed alle persone in dipendenza dell'esecuzione dei servizi ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potessero derivare agli addetti al servizio, alle persone, agli animali od alle cose, sollevando pertanto il Comune nonché i propri dipendenti da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi; l’aggiudicatario sarà pure responsabile dell'operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che dal proprio personale o dai mezzi impiegati potessero derivare al Comune o a terzi.
In caso di danni procurati dal personale e dai mezzi di trasporto e di lavoro dell’impresa appaltatrice al patrimonio comunale (rotture recinzioni, cancelli, vetrate, pilastri, zoccolature, cordoli, marciapiedi, chiusini, idranti, pavimentazioni, impianti in genere, ecc.), il ripristino dello stato dei luoghi dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, a carico e spese dell’impresa appaltatrice. Nel caso in cui la stessa non provveda nel termine indicato, l’U.T.C. farà eseguire d’ufficio gli interventi i cui costi verranno detratti dagli importi dovuti all’aggiudicatario per lo svolgimento del servizio. Nel caso in cui tali importi non fossero sufficienti a coprire il credito, il Comune potrà eventualmente procedere ad escutere la garanzia definitiva. In alternativa l’impresa appaltatrice potrà coprire tali spese avvalendosi di propria polizza assicurativa, dandone comunicazione scritta all’U.T.C. entro il termine sopra specificato.
Prima della sottoscrizione del verbale di consegna o della stipulazione del contratto, l’impresa appaltatrice dovrà presentare copia di propria idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi del servizio nelle forme previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. avente durata almeno pari a quella del contratto e contenente l’espressa rinuncia da parte della compagnia assicurativa ad ogni rivalsa nei confronti del Comune. Dovranno essere consegnate all’U.T.C. anche le copie delle quietanze di rinnovo ad ogni scadenza anniversaria. Nel novero dei terzi dovranno essere indicati anche il Comune ed i suoi dipendenti.
Tale polizza assicurativa dovrà tenere conto specificatamente della responsabilità civile verso terzi e verso i propri dipendenti, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall’attività di gestione del servizio, e per ogni danno alle opere preesistenti anche se qui non menzionato.
La somma assicurata a copertura di eventuali danni di esecuzione dovrà essere almeno pari a € 250.000,00 ed il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi dovrà essere pari almeno a € 500.000,00.
In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del cc), l’impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.
In caso di Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro e di Consorzio tra imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle imprese consorziate.
L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze non consentiranno di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso, ad insindacabile giudizio del Comune.
I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura di seguito descritta:
Nel caso di danni causati da forza maggiore l'impresa appaltatrice ne fa denuncia all’U.T.C. entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
Appena ricevuta la denuncia, l’U.T.C. procede, redigendo verbale, all'accertamento:
- dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni dell’U.T.C.;
- dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
La denuncia del danno suddetto deve essere sempre fatta per iscritto; resta contrattualmente convenuto che
non saranno considerati come danni di forza maggiore le solcature ed altri guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia o comunque derivanti dalle condizioni climatiche, nonché dall'eventuale transito con qualunque mezzo.
L’impresa appaltatrice non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l’esecuzione dei servizi, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all’esecuzione dell’accertamento dei fatti. Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere è limitato all’importo degli interventi necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.
L’impresa appaltatrice dovrà provvedere, a proprie cura e spese, a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento agli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell’impresa appaltatrice e/o recuperate avvalendosi della garanzia definitiva, ed in ogni caso dalla stessa rimborsate.
ART. 11 - ADEMPIMENTI SPECIALI
L'impresa appaltatrice dovrà produrre, prima dell’inizio dei servizi, un elenco dell’organico aziendale in cui siano evidenziati, oltre ai nominativi dei titolari della stessa, quelli degli assistenti tecnici responsabili, completi di recapiti anagrafici e telefonici.
Nella scheda aziendale saranno inoltre riportati:
- il domicilio completo di recapito telefonico;
- il domicilio dell’assistente tecnico, responsabile della squadra operativa, e di almeno un suo sostituto in caso di assenze, completo di recapito anagrafico e telefonico;
- il normale orario giornaliero di lavoro suddiviso per stagioni;
- i nominativi dei dipendenti da impiegarsi nei servizi connessi al presente appalto;
- l’elenco delle macchine operatrici in dotazione per l’esecuzione dei servizi di cui trattasi,
- il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi ed il Rappresentante dei Lavoratori.
L’impresa appaltatrice dovrà comunicare all’U.T.C. entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal manifestarsi della causa, tutte le eventuali successive variazioni rispetto alle informazioni fornite.
L’assistente tecnico dell’impresa appaltatrice, responsabile della squadra operativa, durante l’esecuzione dei servizi dovrà essere quotidianamente reperibile, in coincidenza con l’orario di lavoro, tramite cellulare. Tutte le dotazioni di cellulari o di altre apparecchiature per la comunicazione e la ricezione sono intese comprensive dei relativi costi di canoni e consumi, a carico dell’impresa appaltatrice.
Saranno inoltre a carico dell'impresa appaltatrice gli oneri ed obblighi seguenti:
- gli accorgimenti necessari per non procurare disagi e/o pericoli alle persone. Pertanto dovranno essere tempestivamente rimossi e trasportati in luoghi adatti i materiali di risulta. In particolare non dovranno essere creati depositi di materiali e/o attrezzature nei cortili e/o nelle aree private;
- la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, dei sistemi di segnalazione, della segnaletica stradale (con particolare riferimento ai cartelli di divieto di sosta) e di quant’altro fosse prescritto dal Codice della Strada e/o venisse indicato dall’U.T.C. a scopo di sicurezza;
- la custodia e la guardia delle attrezzature e dei materiali.
L’impresa appaltatrice dovrà presentare, prima dell’inizio dei servizi il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei servizi.
ART. 12 - SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI
Tutte le spese di contratto, da stipularsi in forma pubblica amministrativa, di bollo, di registro, di quietanza, di diritti fissi di segreteria e scritturazione, le spese per il numero di copie del contratto che saranno necessarie, nonché ogni altra spesa allo stesso accessoria e conseguente, saranno a carico dell’impresa appaltatrice.
Il contratto verrà stipulato presso la sede del Comune di Ponte dell’Olio a rogito del Segretario Comunale.
ART. 13 – SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
Le prestazioni oggetto del presente appalto sono subappaltabili ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 (così come da ultimo modificato dall’art. 49, comma 1 del DL 77/2021), nei limiti del 50% dell’importo contrattuale in considerazione della particolarità del presente appalto (coinvolgente aspetti inerenti alla sicurezza, al decoro e alla tutela dell’ambiente) e della conseguente necessità di assicurare uno stretto controllo dell’appalto e garantire una gestione quanto più accentrata.
Il subappalto è ammesso, nei limiti di quanto sopra indicato, solo laddove – in sede di gara – il concorrente abbia espressamente dichiarato di volervi far ricorso. Anche in caso di subappalto l’appaltatore rimane, nei confronti della Provincia, il solo responsabile della corretta esecuzione del presente appalto.
I subaffidamenti sono regolati dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
E’ fatto assoluto divieto all’impresa appaltatrice di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d’appalto a pena di nullità dello stesso e di risarcimento dei danni a favore del Comune.
Non sono considerate cessioni ai fin del presente articolo le modifiche della sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede.
E’ fatto assoluto divieto all’aggiudicatario di cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, senza specifica autorizzazione rilasciata dal Comune.
Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.
La violazione di quanto previsto dal comma precedente comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. e l’applicazione di quanto previsto dal successivo art. 16.
Art. 14 – GARANZIA DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50 n. 2016, con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, l’aggiudicatario deve costituire una “garanzia definitiva” in favore del Comune di Ponte dell’Olio secondo i modelli vigenti per gli affidamenti delle pubbliche amministrazioni, sotto forma di garanzia o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria. La garanzia definitiva, se presentata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e la liquidazione entro 30 giorni a semplice richiesta del Comune.
La garanzia è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. In particolare la garanzia definitiva garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.
Qualora l’ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dall’evento che ne ha determinato la riduzione.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto il contratto e di escutere interamente la garanzia.
La garanzia definitiva, che non dovrà prevedere clausole di estinzione automatica della garanzia, rimarrà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita al contraente solo dopo la conclusione del rapporto contrattuale, previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso da parte del Responsabile dell’UTC.
ART. 15 - TEMPO UTILE PER L’EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI E SOSPENSIONI
Entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del verbale di consegna, l’impresa appaltatrice
dovrà concordare con l’U.T.C. e trasmettere, xxx xxx, x xxx xxxx xxxx xxxxxx, il calendario degli interventi da eseguire per ciascun servizio affidato, nel quale dovranno essere indicate con precisione le tempistiche per l’inizio e la fine del sevizio.
L’appaltatore è tenuto in ogni caso ad intervenire a richiesta dal Comune entro il termine massimo di 48 ore dall’invio di siffatta richiesta, per qualsiasi necessità (connessa ad interventi ordinari e straordinari) che si manifestasse nell’ambito del presente appalto, salvo ragioni di urgenza comunicate dal Comune che implichino un intervento entro un minor termine.
I servizi dovranno condursi con la massima rapidità ed intensità possibile e senza interruzione, con il minor intralcio possibile alla viabilità.
L’U.T.C. si riserva l’insindacabile diritto di ordinare che l’impresa appaltatrice organizzi la sua attività dando la precedenza all’esecuzione del servizio in determinate aree rispetto ad altre e potrà prescrivere alla stessa di sospendere o ritardare l’esecuzione di una parte di esse, il tutto sia per ragioni tecniche che per altre esigenze (es. viabilità, particolari necessità locali, ordine generale, festività, ecc.), senza che per questo l'impresa appaltatrice possa avanzare compensi o riserve.
Il calendario degli interventi potrà essere modificato dall’U.T.C. mediante ordini di servizio inviati xxx xxx, xxx xxxx, o verbalmente ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione del servizio, senza che ciò possa dare motivo all'impresa appaltatrice di richiedere ulteriori compensi o risarcimenti.
Eventuali deroghe all’inizio dei servizi, per cause di forza maggiore, saranno valutate insindacabilmente dall’U.T.C.
Sospensione e ripresa dei servizi
È ammessa la sospensione dei servizi, ordinata dall’U.T.C. su richiesta dell’impresa appaltatrice, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono l’esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei servizi stessi.
La sospensione disposta ai sensi del precedente punto 1, permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l’interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
Per la sospensione dei servizi, qualunque sia la causa, non spetta all'impresa appaltatrice alcun compenso o indennizzo.
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'impresa appaltatrice, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei servizi.
Le sospensioni non comportano il differimento dei termini contrattuali, ma vengono prese in considerazione per la valutazione circa l’applicabilità delle penali di cui al successivo articolo.
ART. 16 – PENALI
L’impresa appaltatrice è responsabile dell’esatto adempimento delle prestazioni previste nel presente Capitolato d’appalto e nei restanti atti di gara.
In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà del Comune di risoluzione del contratto, ove ne ricorrano i presupposti, l’impresa appaltatrice è tenuta al pagamento di una penale giornaliera di importo ricompreso fra € 50,00 a € 150,00 oltre iva di legge (a seconda della gravità dell’inadempimento), fatto salvo l’obbligo di ovviare, in un termine stabilito dall’U.T.C., all’infrazione contestatale ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dal Comune e/o da privati a causa dell’inadempimento, fermo restando l’eventuale responsabilità penale.
L’applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, a mezzo fax o mail, indicante il termine entro cui ovviare all’infrazione contestata, alla quale l’impresa appaltatrice ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della stessa.
Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine sopra indicato, le penali si intenderanno definitivamente da applicare. In caso di inadempienze che comportino l’osservanza di norme, leggi e regolamenti per cui viene prevista l’irrorazione di sanzioni amministrative specifiche, l’applicazione delle stesse non assorbe l’eventuale applicazione di penali contrattuali che verranno riscosse in modo autonomo e non assorbente.
Il Comune procede al recupero delle penalità dopo l’assunzione del provvedimento definitivo di applicazione della penale, mediante ritenuta diretta sulla fattura dell’impresa appaltatrice, relativa ai servizi effettuati in dipendenza dell’appalto, e/o avvalendosi della garanzia definitiva.
Il Comune avrà altresì la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d’ufficio, a spese dell’impresa appaltatrice, gli interventi necessari per il regolare adempimento dei servizi, fatta salva l’applicazione delle penalità contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito dal Comune.
È ammessa, su motivata richiesta dell'impresa appaltatrice, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa appaltatrice. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'impresa appaltatrice.
ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Salvi i casi di risoluzione per inadempimento previsti dalla legge, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Codice Civile, fatti salvi ogni rivalsa per danni, l’incameramento della garanzia definitiva e l’applicazione delle penali di cui all’art. 16, nei seguenti casi:
1. qualora l'impresa appaltatrice, senza motivo ritenuto giustificato dal Comune, non inizi i servizi entro il termine stabilito dal Comune o dal contratto o dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. per sua grave negligenza, l’impresa appaltatrice dia motivo di interruzione dei servizi, per due volte;
3. a seguito di due contestazioni di ritardi non giustificati;
4. qualora venga accertato il venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura nonché per la stipula del contratto;
5. nei casi di subappalto, cessione del credito o cessione del contratto, non autorizzati;
6. qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
7. nel caso di violazione delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
8. mancato rispetto dei minimi salariali nonché delle norme relative agli oneri previdenziali e assistenziali dei lavoratori;
9. violazione degli obblighi, per quanto applicabili, derivanti dal DPR 16/04/2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”, nonché del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ponte dell’Olio;
10. mancata ottemperanza da parte della ditta appaltatrice di norme imperative di legge o regolamentari;
11. in caso di fallimento o di altra procedura concorsuale di liquidazione;
12. per gravi violazioni del piano per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte dell’impresa appaltatrice;
13. in caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell’esecuzione dei servizi, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno al Comune;
14. qualora le penali computate a norma del presente Capitolato superino il 10% dell’importo contrattuale, computato al netto del ribasso d’asta;
15. inosservanza degli obblighi dettati dalla Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
La risoluzione del contratto è notificata dal Comune tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o tramite PEC) all’impresa appaltatrice che, ricevutala, dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore servizio.
I servizi potranno essere portati a termine in economia oppure affidati ad altra azienda, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa avanzare diritti di sorta.
L’impresa appaltatrice risponderà dei danni derivanti al Comune dalla risoluzione del contratto.
Art. 18 – RECESSO DAL CONTRATTO
Per il recesso dal contratto trova applicazione l’articolo 109 del D.Lgs n. 50/2016.
L’Amministrazione Comunale ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi alla ditta appaltatrice con lettera raccomandata A/R.
Si conviene che per giusta causa si intendono sopravvenuti motivi di pubblico interesse che abbiano incidenza sull’esecuzione del contratto, ivi comprese modifiche di carattere organizzativo, o qualora venga meno per il Comune di Ponte dell’Olio il potere di contrattare anche in forza di nuovi assetti del Comune che impattino, direttamente o indirettamente, sul servizio.
In caso di recesso dell'Amministrazione Comunale, l’impresa aggiudicataria ha diritto al pagamento di quanto fino a quel momento eseguito, purché il servizio sia stata eseguito correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.
Inoltre il Comune di Ponte dell’Olio ha la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge 135/2012, qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalla Centrale di committenza regionale (Intercent-ER) siano migliorativi rispetto alle condizioni del presente appalto, alle condizioni previste dalla normativa applicabile.
ART. 19 - PAGAMENTI
L'impresa appaltatrice non avrà diritto a pagamenti in acconto, ma al pagamento complessivo solo alla fine del lavoro con riferimento a ciascun periodo in cui deve essere effettuato il taglio. La fattura relativa al pagamento, verrà liquidata, solo dopo che l’U.T.C. avrà verificato il corretto svolgimento del lavoro, applicando le condizioni economiche offerte dalla ditta appaltatrice in sede di gara, secondo quanto previsto dal precedente art. 2.
L’impresa appaltatrice assume gli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., sia relativi ai rapporti diretti con il Comune sia relativi ai rapporti con i subappaltatori interessati alle prestazioni dedotte nel presente appalto, inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La liquidazione della fattura verrà effettuata, previa verifica d’ufficio della regolarità contributiva dell’impresa appaltatrice, nel rispetto del vigente Regolamento Comunale di Contabilità, prendendo come riferimento la data di protocollazione della fattura, esclusivamente mediante bonifico bancario. Il bonifico dovrà indicare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico.
L’impresa appaltatrice dovrà pertanto comunicare al Comune, per iscritto e nei termini prescritti, gli estremi del proprio conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche di cui all’art. 3, commi 1 e 7, della L.136/2010 e s.m.i., con l’indicazione del servizio al quale è dedicato, le generalità e relativo codice fiscale di ciascun delegato ad operare su tale conto corrente, ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Il Comune verificherà, in occasione del pagamento all’impresa appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
L’inadempimento degli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. accertato dal Comune comporta, ai sensi del medesimo articolo, la risoluzione di diritto del contratto.
In caso di fatture irregolari o sprovviste di qualsiasi documento attestante la prestazione del servizio, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di spedizione di comunicazione scritta del Comune fino a regolarizzazione della situazione.
In caso di crediti maturati dal Comune dovuti o generati da errori di fatturazione e contestazioni, verrà sospeso il pagamento fino a presentazione di nota di accredito da emettersi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, dalla data di ricezione della relativa richiesta del Comune.
Eventuali variazioni delle modalità di fatturazione potranno essere richieste dal Comune all’impresa appaltatrice la quale ne riconosce fin d’ora per ogni effetto e conseguenza la piena ed immediata efficacia.
Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause non imputabili al Comune, non daranno diritto ad indennità di qualsiasi genere da parte dell’impresa appaltatrice né alla richiesta di scioglimento del contratto.
In caso di inadempienza dell’impresa appaltatrice, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall’Ispettorato del lavoro, circa il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e/o il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto alle prestazioni appaltate, compresi i soci lavoratori se trattasi di società cooperativa, e/o le disposizioni degli Istituti Previdenziali per contributi e premi obbligatori, il Comune comunicherà l’inadempienza all’impresa appaltatrice e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, e procederà alla sospensione del pagamento dei corrispettivi assegnando all’impresa appaltatrice il termine massimo di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi entro il quale procedere alla regolarizzazione della sua posizione.
L'impresa appaltatrice non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei corrispettivi. Qualora l'impresa appaltatrice non adempia entro il suddetto termine, il Comune, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell'impresa appaltatrice e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati, a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali. Per le inadempienze di cui sopra il Comune si riserva, inoltre, di escutere la garanzia definitiva.
ART. 20 - ELENCO PREZZI E SERVIZI IN ECONOMIA
I prezzi per l’esecuzione dei servizi richiesti sono quelli richiamati nell’allegato Elenco Prezzi Unitari, da rideterminarsi in funzione del ribasso percentuale offerto dall’impresa appaltatrice in sede di gara.
Qualora, su richiesta dell’U.T.C. si rendessero necessarie prestazioni in economia per l'esecuzione di servizi non previsti nel presente Capitolato d’appalto, le prestazioni di personale, macchinario ed impianti e le forniture di materiali saranno valutate e compensate coi prezzi dei prezziari per la manutenzione del verde in vigore, dedotto il medesimo ribasso d’asta offerto dall’impresa appaltatrice in sede di gara.
Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo verrà determinato applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato.
Tutti i servizi da eseguire in economia saranno ordinati dall’U.T.C. che preciserà per iscritto il numero, la qualifica del personale e le attrezzature da impiegare in tali servizi.
I rapporti comprovanti le ore in economia dovranno pervenire all'U.T.C. entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello cui i servizi si riferiscono e dovranno essere controfirmati per accettazione dall’U.T.C. stesso.
Il pagamento delle prestazioni in economia sarà effettuato unitamente al pagamento corrente.
ART. 21 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO E DIREZIONE TECNICA COMUNALE
Responsabile Unico del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale.
La vigilanza ed il controllo sui servizi competeranno al RUP del Comune per tutto il periodo di affidamento in appalto, con la più ampia facoltà e coi modi ritenuti più idonei. Per una funzionalità del controllo, l’impresa appaltatrice è obbligata a fornire al RUP del Comune, tutta la collaborazione necessaria.
L’impresa appaltatrice è tenuta all’osservanza di tutte le disposizioni che il RUP del Comune potrà emanare, anche a seguito dei controlli effettuati, nei riguardi dei servizi oggetto dell’appalto. In via ordinaria tutti gli ordini e le disposizioni provenienti dal Comune verranno trasmessi all’impresa appaltatrice in forma scritta.
Tuttavia, in caso di urgenza, il RUP del Comune potrà dare disposizioni anche verbali o telefoniche per quanto riguarda le normali istruzioni di dettaglio, salvo formalizzazione con ordine scritto, entro il terzo giorno naturale e consecutivo successivo alla comunicazione verbale.
ART. 22 - CONTROVERSIE
Eventuali controversie, reclami o chiarimenti che dovessero sorgere tra il Comune e l’impresa appaltatrice nell’interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, o comunque relativi a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei servizi affidati, devono essere comunicati per iscritto e corredati da motivata documentazione.
E’ escluso il ricorso al collegio arbitrale. Le vertenze che avessero a sorgere tra il Comune e l’impresa appaltatrice, qualsiasi sia la loro natura tecnica, giuridica o amministrativa, che non si riescano a risolvere con accordo bonario, saranno affidate al giudice competente.
Si elegge sin d’ora, con esclusione di altri, quale Xxxx competente il Foro di Piacenza.
ART. 23 - NORME E PRESCRIZIONI INTEGRATIVE
Per quanto non specificato nel presente Capitolato d'appalto e nei documenti di gara si rinvia alle disposizioni di legge e di regolamenti in vigore in materia di sicurezza sul lavoro e servizi, al D.Lgs. 50/2016 e alle norme ancora in vigore del D.P.R. 207/2010, alle loro successive modifiche ed integrazioni, al Codice Civile ed ai regolamenti della contabilità generale dello Stato, per le parti applicabili.
Art. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento da parte del Comune su supporto informatico e/o cartaceo, con o senza ausilio di mezzi elettronici, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all’esecuzione del contratto.
Titolare del trattamento è il Comune di Ponte dell’Olio, con sede in Xxxxxx XX Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 000, 00000 Xxxxx xxxx'Xxxx (XX).
Finalità del trattamento
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati sono acquisiti ai fini della partecipazione (ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente), dell’esecuzione del servizio nonché dell’aggiudicazione, e, per quanto riguarda la normativa antimafia, se del caso, in adempimento di precisi obblighi di legge;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Diritti dei concorrenti
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato Regolamento UE 679/2016 e alla normativa nazionale di settore.
Con la presentazione dell’offerta il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità precedentemente indicate.