AL30D - CASEIFICIO ERNESTO FRAU E FIGLI/CONTRATTI CESSIONE LATTE OVINO-CAPRINO
AL30D - CASEIFICIO XXXXXXX XXXX E FIGLI/CONTRATTI CESSIONE LATTE XXXXX-XXXXXXX
Provvedimento n. 29726
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 giugno 2021;
SENTITO il Relatore Professor Xxxxxxx Xxxxx;
VISTO l’art.148 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO l’art. 62 del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, e successive modificazioni (di seguito, D.L. 1/2012);
VISTO il Decreto 19 ottobre 2012 n. 199 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Regolamento di attuazione dell’articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 (di seguito, Decreto di attuazione);
VISTO il Decreto Legge 5 maggio 2015, n. 51 recante Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali, convertito con modificazioni dalla Legge 2 luglio 2015, n. 91 (di seguito, D.L. 51/2015).
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari” adottato con delibera dell’Autorità del 6 febbraio 2013 n. 24220 (di seguito, Regolamento sulle procedure istruttorie);
VISTA la propria delibera del 13 aprile 2021, con la quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento sulle procedure istruttorie, una proroga del termine di conclusione del procedimento, fissato al 30 giugno 2021;
VISTI gli atti del procedimento;
I. LE PARTI
I.i L’operatore segnalato
1. Caseificio Xxxxxxx Xxxx e Figli S.r.l. (di seguito, anche, caseificio Frau o il caseificio) è una società con sede a Selargius (CA), attiva nella trasformazione di latte e nella produzione e commercializzazione di prodotti lattiero caseari e, in particolare, di formaggi ovini, caprini e ovi-caprini; nell’anno 2020 la società ha realizzato un fatturato pari a euro 1.034.766 euro.
I.ii I segnalanti
2. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo – Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione delle Frodi (di seguito anche MIPAAFT - ICQRF).
3. Associazione “Più Sardegna – SIN.AGRI e SIN.AGRI CONSUMATORI Sindacato degli Operatori e dei Consumatori della filiera agro-alimentare della Sardegna” (di seguito anche associazione Più Sardegna).
II. L’OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
4. Il procedimento istruttorio AL30D ha riguardato l’accertamento della ricorrenza e possibile illiceità, ai sensi dell’art. 62, commi 1 e/o 2, del D.L. 1/2012, delle condotte commerciali poste in essere dal caseificio Frau, nell’annata casearia 2018/2019, consistenti: (i) nella mancata conclusione di contratti scritti di fornitura con taluni degli allevatori conferenti latte ovino e caprino, essendo stati reperiti, in sede di accertamento da parte dell’ICQRF Sardegna, solo sei testi negoziali su un totale di circa 60 fornitori; (ii) nella carente indicazione, nei sei testi negoziali reperiti per iscritto, del prezzo di acquisto del latte ovi/caprino; (iii) nella mancata indicazione, in uno dei sei testi negoziali reperiti per iscritto,
anche della quantità del latte da conferire; (iv) nella durata inferiore all’anno dei sei testi negoziali reperiti per iscritto, senza che risulti acquisita alcuna rinuncia espressa da parte degli allevatori conferenti1.
III. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO
5. Il procedimento istruttorio AL30D è stato avviato con comunicazione del 29.12.2020, prot. n. 963202, sulla base di segnalazioni del MIPAAFT – ICQRF3 e dell’associazione Più Sardegna4, nonché di documentazione acquisita agli atti5.
6. Il caseificio Frau ha effettuato l’accesso agli atti del procedimento in data 10.02.20216 e ha prodotto la propria nota difensiva in data 12.02.20217.
7. In data 13.04.2021, l’Autorità ha deliberato di prorogare il termine di conclusione del procedimento al 30.06.2021, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento sulle procedure istruttorie8.
8. In data 12.05.2021, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento sulle procedure istruttorie, è stata inviata alle Parti la comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria, fissato al 28.05.2021, ed è stato concesso un termine di 12 giorni per la presentazione di memorie e documenti9.
9. Il caseificio Frau ha prodotto la propria memoria conclusiva in data 25.05.202110.
IV. LE EVIDENZE ACQUISITE
IV.i I fornitori del caseificio Frau
10. Sulla base della documentazione agli atti11, è risultato che, in relazione al periodo oggetto di contestazione, ossia l’annata casearia 2018/2019, gli allevatori conferenti al caseificio Frau sono stati in tutto sessantotto (68), di cui quarantadue (42) di latte ovino e ventisei (26) di latte caprino.
IV.ii L’assenza di contratti di fornitura
11. Sulla base dell’elenco fornitori prodotto dalla Parte, emerge che sul totale degli allevatori conferenti latte ovino e caprino (68), sei non hanno concluso alcun contratto di fornitura in forma scritta, ma solo un accordo verbale.
12. Si tratta, in particolare, di tre fornitori di latte ovino e tre fornitori di latte caprino12.
IV.iii I contratti di fornitura in forma scritta
13. Sei contratti di fornitura di latte ovino sono stati prodotti dal MIPAAFT - ICQRF, allegati al verbale di constatazione
n. 2019/2067 dell’11.12.2019 redatto dai funzionari dell’ufficio territoriale Sardegna presso lo stabilimento del caseificio in Selargius13.
1 Cfr. verbale di constatazione n. 2019/2067 dell’11.12.2019 redatto dai funzionari dell’ICQRF Sardegna presso lo stabilimento del caseificio Frau in Selargius (con documentazione acquisita) e allegato alla segnalazione del MIPAAFT dell’1.07.2020 (doc. 2). In particolare, nel verbale la Parte riferiva che il latte di pecora e capra veniva conferito da circa sessanta allevatori del comune del circondario. Inoltre, in merito alla mancanza dei contratti (oltre a quelli forniti), la parte riferiva che “Alcuni contratti potrebbero trovarsi al centro di raccolta latte i Burcei, tuttavia solo con una parte di fornitori sono stati stipulati contratti scritti e in particolare in occasione di pagamenti i acconti o caparre. Per tutti gli altri abbiamo solo contratti verbali in quanto i produttori non vogliono stipulare atti scritti, soprattutto per non essere in alcun modo vincolati al prezzo/litro indicato ad inizio campagna”.
2 Cfr. doc. 6.
3 Cfr. segnalazione del MIPAAFT – ICQRF pervenuta in data 1.07.2020, integrata in data 16.11.2020 (docc. n. 2 e 3). In particolare, il MIPAAFT - ICQRF ha allegato una scheda sintetica e il verbale di constatazione n. 2019/2067 dell’11.12.2019, redatto dai funzionari dell’ICQRF Sardegna presso lo stabilimento di Selargius, con tutti i relativi documenti acquisiti.
4 Cfr. segnalazione dell’Associazione Più Sardegna pervenuta in data 30.06.2020 (doc. n. 1).
5 Cfr. verbali di acquisizione agli atti del 15.11.2020 e del 20.11.2020 (docc. n. 4 e 5). 6 Cfr. doc. 11.
7 Cfr. doc. 12.
8 Cfr. doc. 13.
9 Cfr. doc. 14.
10 Cfr. doc. 15.
11 Cfr. l’elenco degli allevatori conferenti prodotto dal caseificio in allegato alla propria memoria difensiva (doc. 12.5).
12 Cfr. elenco conferitori campagna 2018/2019 allegato dalla Parte (doc. 12.5).
13 Si tratta di contratti stipulati con produttori destinatari di caparre (cfr. all. doc. 2). Nel verbale la Parte ha dichiarato in particolare che “[…] Solo
con una parte i fornitori sono stati stipulati contratti scritti e in particolare in occasioni di pagamenti di acconti o caparre, Per tutti gli altri abbiamo
14. I testi negoziali agli atti (“Contratto di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari”), sottoscritti nei mesi di ottobre/novembre 2018, riportano indicazioni in ordine all’oggetto del contratto e alle quantità cedute, alle caratteristiche del latte e ai termini di pagamento. Per quanto riguarda il prezzo si prevede genericamente che: “Il prezzo del prodotto viene concordemente pattuito tra le parti nella misura del prezzo stabilito dalla piazza. Il prezzo sarà comprensivo di IVA di Legge per ogni litro di latte conferito”. La durata risulta, in tutti i casi, inferiore ai dodici mesi (8/9 o 10 mesi). In uno solo dei testi negoziali allegati manca completamente anche l’indicazione delle quantità di latte oggetto di cessione.
15. Il caseificio Frau ha, inoltre, prodotto copia di 56 contratti: 33 di cessione di latte ovino14 e 23 di cessione di latte caprino, sottoscritti con gli allevatori conferenti nei mesi di dicembre 2018/gennaio 201915.
16. I testi negoziali agli atti contengono indicazioni in ordine a quantità e qualità del latte oggetto di cessione, prezzo, modalità di consegna e di pagamento. I contratti riportano tutti una durata annuale (1° ottobre 2018/30 settembre 2019).
17. In relazione alla successiva annata casearia 2019/2020 (non oggetto dell’istruttoria), il caseificio ha prodotto l’elenco degli allevatori conferenti latte ovino e caprino (in tutto 64: 40 fornitori di latte ovino e 24 fornitori di latte caprino) e copia di 61 contratti di fornitura16.
IV.iv Le fatture di pagamento
18. Al verbale di constatazione n. 2019/2067 dell’11.12.2019, redatto dai funzionari dell’ICQRF Sardegna, presso lo stabilimento del caseificio in Selargius17, sono state allegate le fatture emesse da un allevatore conferente di latte ovino (con contratto di fornitura), dal mese di novembre 2018 al mese di novembre 201918.
19. Tali documenti fiscali recano le seguenti indicazioni: i dati del cedente/prestatore (fornitore), ossia l’allevatore, e del cessionario/committente (cliente), ossia il caseificio Frau, la data (l’ultimo giorno del mese, ad esempio 31.03.2019), la descrizione (ad esempio: “Latte crudo alla stalla ovino”), la quantità, il prezzo unitario, l’indicazione dell’IVA, il prezzo totale, la specificazione “esigibilità immediata”, il totale imponibile, il totale imposta e il totale documento, le modalità di pagamento (ad esempio “MP01 contanti”) e la data di scadenza (la stessa del documento, ossia 31.03.2019). Solo le fatture emesse a partire dal mese di aprile 2019 (ad eccezione di una)19 contengono, altresì, la precisazione “Assolve gli obblighi di cui all’art. 62, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27”.
20. In relazione al periodo oggetto di contestazione, il caseificio ha fornito, a sua volta, tre esempi di fatture e di autofatture20 per le cessioni di latte ovino nei mesi di maggio, giugno e agosto 2019. Anche tali fatture si riferiscono a fornitori che, sulla base della documentazione prodotta agli atti, risultano aver sottoscritto un contratto di fornitura con il caseificio nei mesi di novembre / dicembre 2018.
21. Tali documenti fiscali - del tutto analoghi a quelli allegati dai funzionari dell’ICQRF Sardegna al verbale di constatazione n. 2019/2067 - recano le seguenti indicazioni: i dati di cedente/prestatore (fornitore), ossia l’allevatore, e del cessionario/committente (cliente), ossia il caseificio Frau, la data (l’ultimo giorno del mese, ad esempio 30.06.2019), la descrizione (ad esempio: “Latte crudo alla stalla ovino”), la quantità, il prezzo unitario, l’indicazione dell’IVA, il prezzo totale, la specificazione “esigibilità immediata”, il totale imponibile, il totale imposta e il totale documento, le modalità di pagamento (ad esempio “MP01 contanti”), la data di scadenza e la precisazione “Assolve gli obblighi di cui all’art. 62, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27”.
solo contratti verbali in quanto i produttori non vogliono stipulare atti scritti soprattutto per non essere ibn alcun odo vincolati al prezzo/litro” indicato a inizio campagna”.
14 Questi contratti di latte xxxxx vanno ad aggiungersi ai sei consegnati dal caseificio ai funzionari dell’ICQRF Sardegna per un totale di 39 contratti di cessione di latte ovino.
15 Cfr. doc. 12.1.
16 I testi negoziali agli atti sono stati sottoscritti nei mesi di novembre /dicembre 2019 e gennaio/febbraio/marzo 2020 (38 aventi ad oggetto latte ovino e 23 latte caprino) e sono di durata annuale (cfr. doc. 12.2).
17 Cfr. verbale allegato alla segnalazione del MIPAAF dell’1.07.2020 (doc. 2).
18 Si tratta di un allevatore del quale risulta allegato anche il contratto di fornitura di latte ovino. Solo le prime due fatture, relative ai mesi di
novembre e dicembre 2018 recano la dicitura “Autofattura immediata agricoltori esonerati”.
19 Si tratta della fattura n. 10 del 6.11.2019.
20 In particolare, per gli allevatori con un fatturato non superiore ai 7.000 euro il caseificio emette l’autofattura (previa autorizzazione scritta
dell’allevatore).
22. La Parte ha prodotto, inoltre, in via esemplificativa tre esempi di “giornaliere di conferimento”, tenute dal caseificio nel 2019, in cui risulta registrato il latte in ingresso in alcuni giorni dei mesi di marzo, maggio e giugno 201921.
V. LE ARGOMENTAZIONI DELL’OPERATORE
23. Con memoria difensiva pervenuta in data 12.02.2021 il Caseificio FRAU ha rilevato quanto segue:
- in relazione all’annata casearia 2018/2019 oggetto dell’istruttoria - caratterizzata da circostanze del tutto eccezionali - il caseificio ha stipulato contratti di fornitura in forma scritta con la quasi totalità degli allevatori conferenti latte ovino e caprino (62 contratti su 68 conferenti totali)22,23 e così anche per l’annata casearia successiva 2019/2020 (61 contratti su 64 conferenti totali);
- nei pochissimi casi - sei in tutto - in cui contratti non sono stati siglati, si tratta di eccezioni dovute non alla condotta del Caseificio ma alla sostanziale opposizione degli stessi allevatori, interessati a beneficiare di maggiore flessibilità negoziale. Ad ogni modo, anche in questi casi la relazione commerciale è regolarmente tracciata da documentazione idonea ad assolvere l'onere formale: infatti, il pagamento del latte (sempre ritirato nella sua totalità) è provato dai bonifici effettuati e dalle fatture emesse e/o pagate con regolarità, complete di tutti gli elementi essenziali richiesti dalla normativa e, idonee, pertanto, ad assolvere l'onere formale in alternativa al contratto scritto, come espressamente previsto all’art. art. 3, comma 4, del Decreto di attuazione n. 199/201224;
- in aggiunta allo strumento delle fatture, la contabilità e la verificabilità della relazione commerciale tra caseifici e produttori sono garantite da una serie di altri documenti che tracciano ogni passaggio dell'attività negoziale: i. per i trasformatori, si pensi alle evidenze di pagamento come gli assegni e, soprattutto, alle cd. giornaliere di conferimento25;
ii. per gli allevatori ai cd. libretti di conferimento (o libretti latte)26;
- tanto i contratti di fornitura siglati nel 2018/2019 (ad eccezione dei sei contratti allegati al verbale di ispezione dell’ICQRF Sardegna)27, quanto quelli siglati nel 2019/2020 prevedono una durata di dodici mesi, con l'inserimento di un’opportuna clausola di adeguamento della quantità28;
- il caseificio manifesta, infine, la piena disponibilità ad addivenire, nelle modalità e nelle tempistiche più idonee, ad una autoregolamentazione negoziale efficace e auspica che il procedimento possa essere chiuso senza accertamento dell'infrazione e, in ogni caso, senza l'imposizione di sanzioni pecuniarie, anche in considerazione del particolare periodo di difficoltà e incertezza dovute alla pandemia da COVID 19.
24. Nella sua memoria conclusiva del 25.05.2021, il caseificio, in relazione alle contestazioni contenute nella comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria del 12.05.2021, ha evidenziato quanto segue:
- in relazione all’annata casearia 2018/2019 il caseificio Frau ha agito in conformità ad una norma dell’ordinamento, l’art. 3, comma 4, del Decreto di attuazione n. 199/2012, che gli consentiva di avvalersi di documentazione alternativa al contratto scritto, quali le fatture di pagamento, nei rapporti negoziali di fornitura con i propri conferenti latte ovino/caprino29;
21 Si tratta di documenti diari nei quali viene registrato il latte in ingresso nel caseificio per ciascun fornitore. I documenti allegati sono relativi ai quantitativi forniti in alcuni giorni dei mesi di giugno (3-16.06.2019), marzo (29-31.03.2019) e maggio 2019 (15-16.05.2019).
22 Di questi, 6 sono stati acquisiti dall'ICQRF Sardegna in sede di ispezione e i restanti 56 vengono forniti in allegato alla memoria difensiva.
23 Dall’elenco fornito in allegato emerge che, in relazione all’annata casearia 2018/2019, sul totale dei fornitori tre fornitori di latte ovino e tre fornitori di latte caprino avevano solo un accordo verbale con il caseificio.
24 In particolare, per gli allevatori con un fatturato non superiore ai 7.000 Euro il Caseificio emette l’autofattura (previa autorizzazione scritta dell'allevatore), mentre nei restanti casi provvede direttamente l'allevatore.
25 Le giornaliere di conferimento sono documenti diari nei quali viene registrato il latte in ingresso nel caseificio, verificati con regolarità da diversi enti ispettivi, quali, inter alia, ASL e MIPAAF.
26 I libretti di conferimento sono rilasciati dai caseifici e tenuti dagli stessi conferenti – intestatari, nei quali vengono giornalmente annotati elementi come le quantità di latte versato e la data di inizio conferimento.
27 Tali contratti, infatti, hanno una durata inferiore a 12 mesi.
28 Ad ogni modo, ancorché nella cornice di un contratto avente durata annuale, la fornitura di latte - sempre ritirato nella sua interezza dal Caseificio- è materialmente limitata al periodo infra-annuale di lattazione delle pecore. La stagionalità tipica dell'attività in discorso, infatti, contempla un'annata casearia che, in condizioni normali, si apre nel mese di novembre e si chiude entro il mese di agosto. La durata infra-annuale della lattazione è dovuta alle particolari condizioni climatiche del territorio sardo, che non consentono agli ovini e ai caprini di produrre latte tra la stagione estiva e quella autunnale (i.e. tra luglio/agosto e ottobre/novembre).
29 Le disposizioni di cui all’art. 3, comma 4, del Decreto di attuazione, in particolare, sono state sempre osservate dal caseificio nella sostanza, salve alcune minime carenze che integrano, se del caso, una violazione meramente formale e come tale non rilevante ai fini sanzionatori.
- tale circostanza porta ad escludere in radice qualunque responsabilità del caseificio, che ha agito in totale buona fede, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, anche nell’ipotesi in cui tali disposizioni siano, poi, oggetto di disapplicazione da parte dell’autorità amministrativa, per contrasto con la normativa euro-unitaria, di carattere sovraordinato (cfr. art. 3 della Legge 689/1981)30;
- laddove, invece, dovesse riscontrarsi una responsabilità del caseificio, con riferimento ai criteri individuati dall’art. 11 della Legge n. 689/1981, si evidenzia, da un lato, l'assenza di coscienza e volontarietà nel porre in essere una violazione consistente, di fatto, nell'osservanza di una normativa nazionale, e, dall’altro lato, l'assenza del sia pur minimo danno a carico della parte asseritamente debole del rapporto contrattuale di fornitura, ossia gli allevatori conferenti31;
- quanto ai sei soli allevatori sprovvisti di contratto per la campagna casearia 2018/2019, il relativo giro d'affari si presenta estremamente esiguo (intorno ai 63.000 euro). Il bilancio di esercizio per l’anno 2020 riporta un fatturato pari a 1.034.766 euro;
- inoltre, dopo l’avvio del procedimento AL30D, il caseificio ha ritenuto opportuno attivarsi subito per l'implementazione e la promozione di un virtuoso processo di autoregolamentazione negoziale che potesse, già a partire dalla prossima annata casearia, superare le criticità osservate anche attraverso la diffusione di un modello contrattuale standard, da adattare caso per caso e ferme alcune clausole essenziali, nella relazione di fornitura con gli allevatori conferenti.
VI. VALUTAZIONI
VI.i Brevi cenni al quadro normativo
25. Le norme che vengono in rilievo nel caso in esame sono rappresentate:
- a livello nazionale: dall’art. 62 - Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari - del D.L. 1/201232; dall’art. 2 - Disposizioni urgenti per il superamento del regime delle quote latte e per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari - del D.L. 51/201533; dagli artt. 1 - Ambito di applicazione - e 3 - Caratteristiche dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari - del D.M. n. 199/2012 (in seguito anche Decreto di attuazione)34;
- a livello euro-unitario: dall’art. 148 Relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari del Regolamento (UE) 1308/201335.
26. In particolare, l’art. 62 del D.L. 1/2012 disciplina le relazioni commerciali concernenti la cessione di tutti i prodotti agricoli e alimentari, tra cui appunto il latte crudo, prevedendo, al suo primo comma, che i contratti aventi ad oggetto tali prodotti - a eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale - debbano essere stipulati in forma scritta e contenere una serie di indicazioni relative a: durata, quantità e caratteristiche del prodotto venduto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento. Il primo comma dispone, altresì, che contratti debbano essere informati ai principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni36.
30 In particolare, secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume rilievo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato, com'è il caso, evidentemente, della sussistenza di una normativa che consenta un certo comportamento. In tema di illecito amministrativo, quindi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione è esclusa nel caso in cui lo stato di ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza esigibile nel caso concreto, i.e. tenuto conto della realtà oggettiva e soggettiva di riferimento.
31 Gli allevatori, oltre ad aver storicamente privilegiato relazioni commerciali largamente de-formalizzate, hanno sempre comunque ottenuto il ritiro integrale del latte conferito e il pagamento di prezzi in linea con il resto del mercato di riferimento.
32 DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71).
33 DECRETO-LEGGE 5 maggio 2015, n. 51, recante “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali”, convertito dalla Legge n. 91 del 2 luglio 2015, pubblicata in G.U. 03/07/2015, n. 152.
34 Decreto del 19 ottobre 2012 “Regolamento di attuazione dell'articolo 62 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge
24 marzo 2012, n 27”.
35 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE)n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, Pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/671 del 20.12.2013.
36 L’art. 62 del D.L. 1/2012 al suo comma 11bis ha demandato ad un atto interministeriale, e, dunque, ad una fonte sub-primaria, il compito di
definire le “modalità applicative”, necessarie per assicurare l’effettiva e piena operatività delle disposizioni stabilite a livello primario.
27. Scopo dell’art. 62, comma 1, è quello di garantire, mediante la negoziazione di un contratto in forma scritta, la conoscenza preventiva di tutti gli elementi essenziali della fornitura, a tutela delle Parti negoziali e ai fini di una trasparente e chiara regolamentazione dei rapporti tra i soggetti della filiera agroalimentare37.
28. Il secondo comma della norma vieta, nelle relazioni commerciali tra operatori economici della filiera agroalimentare, di porre in essere una serie di pratiche commerciali sleali, che vengono elencate in via esemplificativa e tra cui rientra, in particolare, “e) ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale, anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento”.
29. Quanto alla durata dei contratti aventi ad oggetto la cessione di latte crudo, l’art. 2, comma 2, del D.L. 51/2015 ribadisce che essi devono essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del D.L. 1/2012, disponendo che debbano avere una durata non inferiore ai dodici mesi, salvo rinuncia espressa formulata per iscritto da parte dell’agricoltore cedente.
30. Nel caso in esame vengono, altresì, in rilievo le disposizioni contenute nel Decreto di attuazione, il cui ambito di applicazione viene così definito dall’art. 1: “1. Il presente decreto reca le modalità applicative delle disposizioni di cui all'articolo 62 del [D.L. 1/2012]38. Esso si applica ai contratti di cui all'articolo 62, comma 1 e alle relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari […] con particolare riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale”.
31. In particolare, per quanto in questa sede interessa, i commi 2 e 4 dell’art. 3 del Decreto di attuazione prevedono, rispettivamente, che: i. gli elementi essenziali, in forma scritta, di cui all'art. 62, comma 1, possono essere contenuti, oltre che nei contratti di fornitura conclusi in forma scritta, anche in documenti di trasporto o di consegna, ovvero nelle fatture di pagamento, a condizione che questi riportino gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti (cd. funzione “integrativa” dell’accordo); ii. i documenti di trasporto, o di consegna, nonché le fatture, integrati con tutti gli elementi richiesti dall'articolo 62, comma 1, del D.L. 1/2012, assolvono gli obblighi di cui al predetto comma 1 e devono riportare la seguente dicitura: "Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27" (cd. fatture parlanti con funzione “sostituiva” dell’accordo).
32. Infine, per quanto attiene la normativa nazionale in materia di relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, l’art. 9 del Decreto n. 15164/201239 prevede che, in conformità a quanto stabilito dall’art. 62 D.L. 1/2012, i contratti di fornitura di latte crudo ai primi acquirenti devono essere redatti in forma scritta e stipulati prima della consegna (nonché comprendere tutti gli elementi prescritti dall’art. 185septies, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento unico OCM, ora art. 148 del Regolamento (UE) 1308/2013).
33. A livello euro-unitario, l’art. 148 del Regolamento (UE) 1308/2013, con specifico riferimento alle relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, dispone che, laddove uno Stato membro decida che ogni consegna di latte crudo nel proprio territorio debba formare oggetto di un contratto scritto fra un agricoltore e un trasformatore, tale contratto debba essere stipulato per iscritto, “prima della consegna”, e contenere i seguenti elementi:
i) il prezzo da pagare alla consegna, che è fisso ed è stabilito nel contratto, e/o è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto (che possono comprendere indicatori che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, il volume consegnato e la qualità o la composizione del latte crudo consegnato); ii) il volume di latte crudo che può e/o deve essere consegnato e il calendario di tali consegne; iii) la durata del contratto, che può essere determinata o
37 Cfr. il testo della Risoluzione approvata il 14 giugno 2012: “Attuazione dell’articolo 62 del Decreto Legge n. 1 del 2012 recante disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari”, con la quale la XIII° Commissione Agricoltura della Camera ha fissato al Governo alcuni indirizzi da seguire nella definizione delle modalità applicative dell’art. 62 del D.L. 1/2012. In particolare, nelle premesse, la XIII° Commissione rileva come “l’uso di contratti formali scritti stipulati prima della consegna dei prodotti e contenenti elementi di base […] contribuisca a rafforzare la responsabilità degli operatori nella filiera e ad accrescere la consapevolezza delle esigenze dei mercati […]”, riconoscendo all’art. 62 “l’obiettivo di un più elevato grado di trasparenza, certezza e correttezza nei rapporti tra i contraenti, in considerazione della rilevanza sociale ed economica riconosciuta al settore disciplinato”.
38 Come specificamente evidenziato dal Consiglio di Stato -Sezione Consultiva per gli atti normativi nel parere n. 4203/2012 dell’8 ottobre 2012, reso su uno schema di Decreto attuativo “[…] il decreto interministeriale in esame, pur potendo integrare le disposizioni legislative incomplete, anche chiarendone il significato, conserva il proprio carattere di fonte sub primaria senza alcuna attitudine delegificante e senza capacità di deroga alle previsioni di livello legislativo”.
39 Decreto n. 15164 del 12 ottobre 2012 relativo al "Pacchetto latte", Recante norme di applicazione del reg. (CE) n.1234/2007 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori e loro associazioni, le organizzazioni interprofessionali, le relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari e i piani di regolazione dell'offerta dei formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 dicembre 2012, n. 287).
indeterminata, con clausole di risoluzione; iv) le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento; v) le modalità per la raccolta o la consegna del latte crudo; e vi) le norme applicabili in caso di forza maggiore.
34. Si tenga conto del fatto che queste condizioni di base, stabilite a livello unionale, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nel caso in cui gli Stati Membri decidano di rendere obbligatoria la conclusione di contratti scritti tra allevatori e trasformatori - come avvenuto in Italia con l’adozione dell’art. 62 D.L. 1/2012 - costituiscono norme minime di tutela, volte ad assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e dell’organizzazione comune dei mercati, non derogabili dalla normativa interna in materia40.
XX.xx Xxxxx sussistenza di un significativo squilibrio di potere contrattuale
35. Preliminarmente si osserva come - pur non essendo espressamente richiesto, in relazione all’applicazione dell’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012, l’accertamento di un significativo squilibrio di potere negoziale tra le parti del contratto di fornitura41 - nel caso in esame, sussistono una serie di elementi indicativi di un tale squilibrio tra il caseificio, da un lato, e ciascuno dei rispettivi fornitori di latte crudo, dall’altro, anche indipendentemente dalle specifiche caratteristiche di ciascuno di essi.
36. Si osserva, infatti, in primo luogo, che il latte crudo è un bene altamente deperibile, che deve necessariamente essere venduto entro un arco temporale ristretto. Pertanto, l’allevatore è obbligato a collocare tutta la propria produzione quotidiana immediatamente, senza nessuna possibilità di conservare il latte, sia pure per pochi giorni. Ciò impedisce al produttore di latte sia di cambiare acquirente in tempi rapidi sia di modulare le quantità da immettere sul mercato in funzione dell’andamento della domanda e del prezzo. Inoltre, anche nel medio periodo, il singolo allevatore conferente ha limitate possibilità di cambiare acquirente, distribuendo il proprio latte nell’ambito di un bacino territoriale piuttosto circoscritto, nel quale opera generalmente un numero limitato di imprese di trasformazione; al contrario, l’acquirente può fare fronte alle proprie necessità di approvvigionamento, almeno per talune produzioni, anche allargando il proprio bacino di raccolta e importando latte estero. In secondo luogo, gli allevatori conferenti operano come imprenditori individuali o, al più, sono organizzati in piccole aziende agricole, con un numero di dipendenti medio di poche unità e un fatturato modesto. Ciò fa sì che l’intera produzione di latte fresco di ciascun allevatore venga generalmente conferita a una sola impresa di trasformazione, alimentandone una parte del fabbisogno complessivo: i trasformatori, al contrario, si avvalgono spesso di diversi fornitori di latte crudo.
VI.iii L’assenza di contratti scritti con sei fornitori di latte xxxxx e xxxxxxx
37. Con riferimento alla contestazione mossa nella comunicazione di avvio del procedimento AL30D, relativa alla mancata conclusione di contratti scritti di fornitura con taluni dei conferenti latte crudo ovino e caprino, sulla base delle evidenze acquisite, si ritiene che il caseificio Frau abbia posto in essere condotte commerciali in contrasto con l’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012.
38. Nel corso dell’istruttoria è, infatti, emerso che, in violazione di tale norma primaria, nell’annata casearia 2018/2019, su un totale di sessantotto (68) allevatori conferenti latte, il caseificio Frau non ha concluso sei (6) contratti di fornitura in forma scritta, tre con allevatori conferenti latte crudo ovino e tre con allevatori conferenti latte crudo caprino42.
VI.iv La mancata indicazione di elementi essenziali (prezzo/quantità del latte oggetto di cessione) in sei testi negoziali reperiti per iscritto
39. Con riferimento alle contestazioni mosse nella comunicazione di avvio del procedimento AL30D, relative a: carente indicazione del prezzo di acquisto del latte, nei sei testi negoziali reperiti per iscritto dai funzionari dell’ICQRF
40 Cfr. in proposito il considerando 127 del Regolamento 1308/2013: “In assenza di una legislazione dell'Unione sui contratti scritti formalizzati, gli Stati membri possono, secondo il diritto nazionale in materia di contratti, rendere obbligatorio l'uso di contratti di questo tipo, purché sia rispettato il diritto dell'Unione e in particolare sia rispettato il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati. Vista la diversità delle situazioni esistenti nell'Unione e ai fini della sussidiarietà è opportuno che una decisione del genere spetti agli Stati membri. Tuttavia, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per garantire che vi siano norme minime adeguate per questo tipo di contratti e per assicurare altresì il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati, è opportuno stabilire a livello unionale alcune condizioni di base per l'utilizzazione di tali contratti. Tutte queste condizioni di base dovrebbero essere liberamente negoziate. […]”.
41 Al riguardo, si noti che, come indicato anche nel testo, il Decreto di attuazione n. 199/2012 al suo articolo 1 – Ambito di applicazione - dispone che “[…] Esso si applica ai contratti di cui all'articolo 62, comma 1 e alle relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana, con particolare riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale […]”. Tale accertamento risulta, pertanto, limitato alle pratiche commerciali sleali di cui al comma 2 dell’art. 62 del D.L. 1/2012.
42 Cfr. elenco conferitori campagna latte 2018/2019 allegato alla memoria difensiva della parte, da cui emerge che tre fornitori di latte ovino e tre fornitori di latte caprino avevano solamente un accordo verbale (doc. 12.5).
Sardegna (e allegati al verbale di constatazione n. 2019/2067 dell’11.12.2019)43 e mancata indicazione della quantità del latte oggetto di cessione, in uno dei sei testi negoziali di cui al punto precedente, sulla base delle evidenze acquisite, si ritiene che il caseificio Frau abbia posto in essere condotte commerciali in contrasto con l’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012.
40. Infatti, l’espressione utilizzata: “Il prezzo del prodotto viene concordemente pattuito tra le parti nella misura del prezzo stabilito dalla piazza […]”, nei sei testi negoziali, è eccessivamente generica e indeterminata, non fornendo alcuna concreta indicazione o parametro di calcolo del prezzo a cui verrà acquistato il latte oggetto del conferimento, in contrasto con quanto richiesto dall’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012. Uno dei testi negoziali nulla riporta, inoltre, in ordine alle quantità del latte da conferire, in violazione di tale disposizione normativa.
VI.v Le funzioni sostitutiva e integrativa delle fatture di pagamento ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 4, del Decreto di attuazione n. 199/2012
41. In relazione alle violazioni accertate di cui sopra (sezioni VI.iii e VI.iv), non si possono accogliere le argomentazioni difensive svolte dalla Parte che ha evidenziato di essersi avvalsa, come espressamente consentito dall’art. 3, commi 2 e 4, del Decreto di attuazione, di documenti alternativi quali le fatture di pagamento (emesse direttamente dallo stesso caseificio o dall’allevatore) - unitamente anche alle cd. giornaliere di conferimento o ai cd. libretti latte - in luogo della conclusione di contratti scritti di fornitura o al fine di integrare i testi negoziali mancanti di taluni elementi essenziali, ai sensi dell’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012.
42. L’Autorità ritiene, infatti, che sulla base della normativa euro-unitaria (art. 148 del Regolamento UE 1308/2013) e di quella nazionale con essa coerente (art. 62 D.L. 1/2012) - sopra più ampiamente illustrate - alle fatture di pagamento (neppure se considerate unitamente agli altri documenti indicati dalla Parte, che registrano semplicemente i conferimenti quotidiani di latte) non possa riconoscersi alcuna funzione né sostitutiva né integrativa del contratto scritto di fornitura, in quanto si tratta di documenti fiscali - con finalità diversa da quella negoziale - emessi solo successivamente alla consegna del latte, in via riepilogativa, per comprovarne l'avvenuta cessione e il diritto a riscuoterne il prezzo.
43. La disposizione euro-unitaria, e, in linea con essa, quelle nazionali richiamate dispongono, infatti, che il testo contrattuale, in forma scritta, debba essere concordato tra le parti “prima” della consegna del latte e debba contenere una serie di precise indicazioni, al fine di garantire la conoscenza preventiva di tutti gli elementi essenziali della fornitura (tra cui prezzo e quantità)44.
XX.xx Sulla disapplicazione dell’art. 3, commi 2 e 4, del Decreto di attuazione n. 199/2012
44. Sotto questo profilo, le previsioni - espressamente citate nella memoria difensiva - contenute nell’art. 3, commi 2 e 4, del Decreto di attuazione, nella parte in cui riconoscono anche alle fatture di pagamento rispettivamente una funzione integrativa e sostitutiva del contratto scritto di fornitura, si pongono in palese contrasto con la disposizione euro-unitaria richiamata (e con quelle nazionali con quest’ultima coerenti).
45. L’art. 3, commi 2 e 4, del Decreto di attuazione pertanto - nella parte in cui si riferisce alle fatture di pagamento - deve essere oggetto di disapplicazione da parte dell’Autorità nel caso in esame, in virtù del principio del primato del diritto euro-unitario su quello interno con esso incompatibile45.
46. ln proposito, la circostanza, evidenziata nella memoria conclusiva dal caseificio, di aver agito in buona fede, nel rispetto della normativa allo stato vigente in materia, avrebbe potuto valere ad escludere la sanzionabilità delle condotte,
43 Cfr. all. doc. 2.
44 Significativo in proposito anche il testo della Risoluzione approvata il 14 giugno 2012: “Attuazione dell’articolo 62 del Decreto Legge n. 1 del 2012 recante disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari”, con la quale la XIII° Commissione Agricoltura della Camera ha fissato al Governo alcuni indirizzi da seguire nella definizione delle modalità applicative dell’art. 62 del D.L. 1/2012. In particolare, negli indirizzi, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 62, comma 1, del D.L. 172012, non viene fatto alcun cenno alle fatture di pagamento, ma solo ai documenti di trasporto, ai contratti tipo di vendita e agli ordini di acquisto, con i quali il compratore richiede la consegna dei prodotti. Nelle premesse, la XIII° Commissione rileva come “l’uso di contratti formali scritti stipulati prima della consegna dei prodotti e contenenti elementi di base […] contribuisca a rafforzare la responsabilità degli operatori nella filiera e ad accrescere la consapevolezza delle esigenze dei mercati […]”, riconoscendo all’art. 62 “l’obiettivo di un più elevato grado di trasparenza, certezza e correttezza nei rapporti tra i contraenti, in considerazione della rilevanza sociale ed economica riconosciuta al settore disciplinato”.
45 Il principio del primato del diritto comunitario sul diritto interno richiede, non solo ai giudici nazionali, ma anche agli altri organi dello Stato, ivi comprese le amministrazioni, di disapplicare qualsiasi disposizione interna in contrasto con la normativa comunitaria (cfr. Corte di Giustizia 22 giugno 1989 Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Corte di Giustizia 9 settembre 2003 Consorzio Italiano Fiammiferi).
solo laddove l’operatore si fosse conformato pienamente e diligentemente alle disposizioni richiamate, poi oggetto di disapplicazione46.
47. Ciò, tuttavia, non è avvenuto nel caso in esame, in quanto, in contrasto con le previsioni dell’art. 3, commi 2 e 4 del Decreto di attuazione, le fatture di pagamento agli atti, per un verso, non riportano gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti47, e, per l’altro verso, non riportano indicazioni in ordine alla durata e alle modalità di consegna del latte e, alcune, la dicitura "Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27"48.
48. Tali documenti fiscali, pertanto, non avrebbero assolto, in ogni caso, agli oneri di completezza richiesti dall’art. 3, commi 2 e 4, del Decreto di attuazione al fine di conformarsi alle previsioni di cui all’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012.
VI.vii Sulla stipula di sei contratti di fornitura di durata inferiore all’anno
49. Con riferimento alla contestazione mossa nella comunicazione di avvio del procedimento AL30D relativa alla previsione di una durata inferiore ai dodici mesi dei sei testi negoziali reperiti per iscritto dai funzionari dell’ICQRF Sardegna, sulla base delle evidenze acquisite, si ritiene che il caseificio Frau abbia posto in essere condotte commerciali in contrasto con l’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012.
50. I sei testi negoziali reperiti per iscritto dai funzionari dell’ICQRF Sardegna hanno, infatti, una durata inferiore all’anno, che varia dagli 8 ai 10 mesi; la Parte non ha, inoltre, prodotto alcuna prova o evidenza dell’esistenza di una rinuncia espressa, formulata per iscritto, da parte dei fornitori di latte.
51. In proposito, si ritiene che tali condotte si configurino come violazione formale ai sensi del primo comma dell’art. 62 del D.L. 1/2012 - in base al quale l’indicazione della “durata” costituisce un elemento essenziale del contratto di fornitura - tenuto conto di quanto disposto dall’art. 2, comma 2, del D.L. 51/201549.
VI.viii Conclusioni
52. In conclusione, sulla base delle evidenze acquisite, l’Autorità ritiene che, nell’annata casearia 2018/2019, il Caseificio Xxxxxxx Xxxx abbia posto in essere condotte commerciali in contrasto con l’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012 in relazione a:
(i) la mancata conclusione di sei contratti di fornitura in forma scritta con tre conferenti latte ovino e tre conferenti latte caprino (su un totale di sessantotto), non potendo considerare ad essi equipollenti - per le considerazioni sopra esposte - le fatture di pagamento, in quanto documenti fiscali emessi mensilmente, in via riepilogativa, solo dopo l’avvenuta consegna del latte; la mancata indicazione, in sei testi negoziali reperiti per iscritto dai funzionari dell’ICQRF Sardegna, del prezzo di acquisto del latte ovino, non potendo riconoscere alle fatture di pagamento – per le considerazioni sopra esposte - una funzione integrativa del contratto in relazione ai suoi elementi essenziali (tra cui, appunto, il prezzo); la mancata indicazione, in uno dei sei testi negoziali di cui al punto che precede, anche della quantità del latte ovino da conferire, non potendo riconoscere alle fatture di pagamento – per le considerazioni sopra esposte - una funzione integrativa del contratto in relazione ai suoi elementi essenziali (tra cui, appunto, le quantità);
(ii) l’indicazione di una durata inferiore a dodici mesi nei sei testi negoziali di cui ai punti precedenti, senza che risulti acquisita alcuna rinuncia espressa da parte degli allevatori conferenti latte ovino.
46 Cfr. provv. Autorità del 13 luglio 2000 I318 - CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI (Boll. 28/200) e Corte di Giustizia 9 settembre 2003 Consorzio Italiano Fiammiferi/Autorità Garante C-198/01, in Racc. 2003, p. I-8055; provv. Autorità del 27 marzo 2013 A441 - APPLICAZIONE DELL’IVA SUI SERVIZI POSTALI (Boll. 16/2013) e sentenza TAR Lazio n. 01525/2014 del 7 febbraio 2014.
47 Si noti, in proposito, che tutte le fatture di pagamento agli atti sono riferite ad allevatori con un contratto di fornitura in forma scritta. In questo caso, a norma dell’art. 3, comma 2, del Decreto di attuazione le fatture, per assolvere alla funzione integrativa loro riconosciuta, devono riportare gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti.
48 Si noti, peraltro, che agli atti non sono presenti fatture di pagamento di fornitori privi di contratto scritto. Si è, pertanto, presunto che le fatture relative a tali operatori siano state redatte sulla base del medesimo standard rispetto a quelle prodotte.
49 In particolare l’art. 2, comma 2, del X.X.xx. 51/2015, che richiama espressamente il primo comma dell’art. 62 del D.L. 1/2012, dispone: “2. I contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di latte crudo di cui all'articolo 148, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono avere una durata non inferiore a dodici mesi, salvo rinuncia espressa formulata per iscritto da parte dell'agricoltore cedente. Ai contratti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 148 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 […]”.
VII. QUANTIFICAZIONE DELLE SANZIONI
53. Ai sensi dell’art. 62, quinto comma, del D.L. 1/2012 “Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 1 è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 40.000,00. L'entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.”. Inoltre, ai sensi dell’ottavo comma “l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato è incaricata della vigilanza sull’applicazione delle presenti disposizioni e all’irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689”.
54. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’art. 11 della Legge n. 689/81, in virtù dello specifico richiamo contenuto nell’art. 62, comma 8, del D.L. 1/2012: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
55. Con riguardo al valore dei beni oggetto di cessione, si rileva che, sulla base di quanto riportato dall’operatore nella sua memoria conclusiva, con riferimento all'annata oggetto di istruttoria, quanto ai sei soli allevatori sprovvisti di contratto di fornitura in forma scritta, il relativo giro d'affari si presenta estremamente esiguo (intorno ai 63.000 euro). Con riferimento al valore di beni oggetto di cessione con riferimento ai sei fornitori che hanno concluso un contratto scritto, ma privo di uno degli elementi essenziali (prezzo/quantità) e di durata inferiore a 12 mesi, si rileva che, sulla base dei dati a disposizione, uno degli allevatori ha fatturato al caseificio, nel periodo novembre 2018/novembre 2019, una cifra pari a circa 4.150 euro.
56. Inoltre, alla luce dei criteri sopra indicati, occorre tenere conto del fatto che il caseificio Frau, nell’annata casearia 2018/2019, ha stipulato contratti di fornitura in forma scritta con la quasi totalità degli allevatori conferenti latte ovino e caprino (62 contratti su 68 conferenti totali)50. Solo 6 contratti sui 62 stipulati in forma scritta non riportano le indicazioni del prezzo (uno anche delle quantità) del latte e hanno una durata inferiore ai dodici mesi. Ancora, il caseificio ha manifestato la piena disponibilità a collaborare alla definizione, nelle modalità e nelle tempistiche più idonee, di un percorso negoziale volto alla definizione di un modello contrattuale standard per superare le problematicità riscontrate dall’Autorità nel settore.
57. Per quanto attiene alle condizioni economiche dell’operatore, il bilancio di esercizio per l’anno 2020 riporta un fatturato pari a 1.034.766 euro e un utile di esercizio pari a 27.865.
58. Con riguardo alla durata delle violazioni, dagli elementi disponibili in atti risulta che le condotte commerciali sono state poste in essere solo nell’annata casearia 2018/2019.
59. Infine, in relazione alla condotta di cui al par. 52, punto (i), occorre tener conto della circostanza che: i. il caseificio si è avvalso di facoltà espressamente attribuite agli operatori dall’art. 3, commi 2 e 4, del Decreto di attuazione n. 199/2012 che riconoscono alle fatture di pagamento cd. parlanti - a determinate e specifiche condizioni - una funzione integrativa e/o sostitutiva del contrato scritto di fornitura, disposizioni che sono state oggetto di disapplicazione nel caso in esame; ii. tuttavia, è emerso che le fatture agli atti sono risultate prive, di indicazioni, per un verso, in ordine agli estremi e al riferimento ai corrispondenti contratti, per l’altro, alla durata e alle modalità di consegna del latte e, alcune, non riportano la dicitura "Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27".
60. Tale circostanza, dunque, può essere considerata quale attenuante ai fini della quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria (cfr. supra parr. 46, 47 e 48), alla luce di entrambi gli elementi summenzionati.
61. Pertanto, tenuto conto di tutti i criteri esposti, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al caseificio Frau nella misura di 2.000 € (duemila euro) per la condotta di cui al par. 52, lettera (i), e di 2.000 € (duemila euro) per la condotta di cui al par. 52, lettera (ii).
RITENUTO, pertanto, sulla base e nei limiti delle considerazioni suesposte, che la condotta commerciale descritta alle Sezioni VI.iii e VI.iv, posta in essere dal caseificio Frau, nell’annata casearia 2018/2019, consistente nella mancata conclusione di contratti scritti di fornitura con sei dei sessantotto conferenti latte crudo ovino e caprino, nella mancata indicazione del prezzo di acquisto del latte ovino in sei contratti di fornitura stipulati in forma scritta e nella mancata indicazione anche delle quantità del latte, in uno solo di essi, integri una violazione dell’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012;
50 e così anche nell’annata casearia successiva 2019/2020 (61 contratti su 64 conferenti totali).
RITENUTO, pertanto, sulla base e nei limiti delle considerazioni suesposte, che la condotta commerciale descritta alla Sezione VI.vii, posta in essere dal caseificio Frau, nell’annata casearia 2018/2019, consistente nella previsione di una durata inferiore a dodici mesi in sei contratti di fornitura stipulati in forma scritta, senza che risulti acquisita alcuna rinuncia espressa da parte degli allevatori conferenti, integri una violazione dell’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012;
DELIBERA
a) che la condotta commerciale descritta alle Sezioni VI.iii e VI.iv del presente provvedimento, posta in essere dal Caseificio Xxxxxxx Xxxx e Figli S.r.l., nell’annata casearia 2018/2019, limitatamente ai profili oggetto di valutazione, integri una violazione dell’articolo 62, comma 1, del D.L. n. 1/2012, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;
b) che la condotta commerciale descritta alla Sezione VI.vii del presente provvedimento, posta in essere dal Caseificio Xxxxxxx Xxxx e Figli S.r.l., nell’annata casearia 2018/2019, limitatamente ai profili oggetto di valutazione, integri una violazione dell’articolo 62, comma 1, del D.L. n. 1/2012, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;
c) che, con riferimento alla condotta commerciale descritta alle Sezioni VI.iii e VI.iv del presente provvedimento, al Caseificio Xxxxxxx Xxxx e Figli S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a duemila euro 2.000 € (duemila euro);
d) che, con riferimento alla condotta commerciale descritta alla Sezione VI.vii del presente provvedimento, al Caseificio Xxxxxxx Xxxx e Figli S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 € (duemila euro);
e) che il Caseificio Xxxxxxx Xxxx e Figli S.r.l. si astenga dal porre in essere condotte commerciali analoghe a quelle di cui ai punti a) e b), descritte alle Sezioni VI.iii, VI.iv e VI.vii del presente provvedimento.
Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.
Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE Xxxxxxx Xxxxx | IL PRESIDENTE Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx |