DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI
POLIZZA R.C. AUTO (AUTOVETTURE)
DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI
Compagnia: ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. - Prodotto: “IN 1a CLASSE”
DIP - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura le autovetture.
La garanzia Responsabilità Civile Auto (R.C.A) copre i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private. Le garanzie accessorie coprono l’Assicurato per i danni materiali e diretti subiti a seguito della perdita o del danneggiamento del veicolo; offrono inoltre copertura per gli Infortuni subiti dal conducente del veicolo nonché prestazioni di Assistenza e Tutela Legale a seguito di altri eventi connessi alla circolazione.
CHE COSA È ASSICURATO?
Danni causati a terzi:
✓ dalla circolazione del veicolo assicurato
✓ dal rimorchio assicurato quando lo stesso è sgan- ciato dalla motrice
✓ da rimorchi e xxxxxxxx appendice quando sono agganciati al veicolo assicurato
✓ da operazioni di carico e scarico sul veicolo
✓ dall’allievo conducente di veicolo adibito a scuola guida purché in presenza di un istruttore abilitato
✓ dai trasportati durante la circolazione
La Compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. mas- simale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.070.000 euro per i danni alla persona, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro, e di 1.220.000 euro per i danni alle cose.
Garanzie Accessorie:
✓ Furto totale o parziale
✓ Incendio
✓ Atti vandalici - Eventi sociopolitici
✓ Calamità Naturali
✓ Kasko
✓ Collisione
✓ Collisione - Indennizzo sicuro
✓ Cristalli
✓ Garanzie speciali
✓ Assistenza
✓ Tutela Legale
✓ Infortuni del conducente
CHE COSA NON È ASSICURATO?
Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall’assicurazione R.C.A:
✘ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose
Per i soli danni a cose:
✘ il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acqui- rente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing
✘ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti legittimi naturali o adottivi del conducente o del proprietario del vei- colo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing
✘ gli affiliati e gli altri parenti ed affini entro il terzo grado del conducente o del proprietario del vei- colo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico
✘ se l’assicurato è una società, i soci a responsa- bilità illimitata e i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi e, se conviventi o a loro carico, gli affiliati e gli altri parenti ed affini entro il terzo grado
Sono inoltre esclusi i danni causati:
✘ dalla partecipazione del veicolo a gare e competi- zioni sportive
✘ da terzi trasportati al veicolo assicurato e alle cose ivi trasportate nonché i danni arrecati ai soggetti non considerati terzi
Le esclusioni relative alle garanzie accessorie sono riportate sul DIP aggiuntivo.
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COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Tel. x00 00 000000 - Fax x00 00 0000000 - xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxx.xx - Servizio Assistenza “Benvenuti in Italiana”: 800 101313 xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx - Capitale sociale € 57.626.357,25 i.v. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale 00774430151, Partita IVA n. 11998320011
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R.E.A. Milano n. 7851 - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al n. 1.00004 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione e appartenente al Gruppo Reale Mutua iscritto al numero 006 dell’Albo delle Società Capogruppo.
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Italiana Assicurazioni S.p.A. ha diritto a recuperare dall’assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) princi-
! Conducente non abilitato alla guida
palmente nei casi seguenti:
! Guida in stato di ebbrezza
! Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
! Xxxxx subiti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti
! Veicolo che non ha superato la revisione
! Partecipazione a gare non autorizzate
! Guida da parte di conducenti neopatentati di veicoli aventi potenza specifica superiore ai limiti consentiti
I limiti di copertura relativi alle garanzie accessorie sono riportati sul DIP aggiuntivo.
! Mancata osservanza delle disposizioni per veicoli adibiti a scuola guida e veicoli a noleggio con conducente
DOVE VALE LA COPERTURA?
L’assicurazione vale per il territorio dell’Italia, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati ade- renti all’Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Serbia, Svizzera e Bosnia - Erzegovina. L’assicurazione vale anche per gli Stati aderenti al sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), che viene rilasciato insieme al certi- ficato di assicurazione. L’assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde.
CHE OBBLIGHI HO?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti, come ad esempio una variazione di residenza che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza, e l’esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
QUANDO E COME DEVO PAGARE?
Il premio deve essere pagato alla sottoscrizione della polizza. Puoi chiedere il frazionamento semestrale (esclusi i rimor- chi) con una maggiorazione del premio del 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.
Puoi pagare il premio tramite denaro contante nei limiti previsti dalla legge, fatta salva la disponibilità dell’intermediario ad accettare anche assegno bancario o circolare, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carta di debito/credito (in base alla vigente normativa). Il premio è comprensivo di imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
La copertura assicurativa decorre dal giorno e dall’ora indicati in polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta attiva fino alla decorrenza dell’eventuale nuovo contratto stipulato per il medesimo veicolo e comun- que non oltre i 15 giorni successivi alla scadenza.
Puoi sospendere temporaneamente l’assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il vei- colo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?
Il contratto termina alla scadenza senza necessità di disdetta. Nel caso di contratto stipulato a distanza (ad es. tramite sito web) puoi recedere dal contratto entro 14 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza.
Puoi interrompere il contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o esportazione definitiva all’estero del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia, a consegnare la documentazione richiesta dalla Compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo detratta la quota relativa alle imposte e al contri- buto al SSN.
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COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Tel. x00 00 000000 - Fax x00 00 0000000 - xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxx.xx - Servizio Assistenza “Benvenuti in Italiana”: 800 101313 xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx - Capitale sociale € 57.626.357,25 i.v. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale 00774430151, Partita IVA n. 11998320011
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R.E.A. Milano n. 7851 - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al n. 1.00004 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione e appartenente al Gruppo Reale Mutua iscritto al numero 006 dell’Albo delle Società Capogruppo.
Assicurazione R.C. AUTO
Autovetture
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto (DIP aggiuntivo R.C. Auto)
Italiana Assicurazioni S.p.A.
In 1a Classe
DIP Aggiuntivo R.C. Auto Ed. 05/2021 (ultimo aggiornamento disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le carat- teristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua; Sede Legale e Direzione Generale: Via M. U. Traiano, 18 – 00000 Xxxxxx – Italia; Telefono x00 00 000000 – Fax + 00 00 0000000; Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx; E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx; Pec: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx; Autorizzata all’e- sercizio delle assicurazioni a norma dell’Art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 all’albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.
Il patrimonio netto dell’Impresa è pari a 701.498.150 euro, di cui 57.626.357 euro relativi al capitale sociale e 643.871.793 euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.
Si specificano i seguenti dati:
• requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 359.817 migliaia di euro;
• requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 161.917 migliaia di euro;
• fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 956.403 migliaia di euro;
• solvency ratio: 265,8%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | ||
La garanzia R.C. Auto prevede sempre: ✓ Circolazione in aree private ✓ Circolazione del veicolo in aree aeroportuali sia civili sia militari non equiparate a pubbliche con il limite di € 3.000.000. ✓ Guida libera: il veicolo assicurato è sempre coperto indipendentemente da chi si trovi alla guida ✓ Guida con patente scaduta purché la validità della stessa venga confermata entro 6 mesi dalla data del sinistro ✓ Xxxxx subiti da terzi trasportati in caso di trasporto non conforme (purché ciò avvenga all’insaputa del proprietario del veicolo) ✓ Rinuncia alla rivalsa limitata entro determinati importi, nei confronti del proprietario in caso di guida da parte di conducente che si trovi in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportato ai massimali RCA. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | ||
Massimali | I massimali minimi previsti dalla normativa sono riportati nel DIP. La polizza può essere stipulata per massimali supe- riori a quelli minimi previsti per legge mediante il pagamento di un premio più elevato. | |
Garanzie estese | Non previste |
Mod. AUTO51265DIA RCA - Ed. 05/2021 pag. 1 di 15
Tipo di guida | La polizza può essere anche personalizzata in base al conducente, a mezzo di clausola facoltativa “Conducente esper- to”, con riduzione di premio, operante esclusivamente se richiamata in polizza. Tale clausola facoltativa prevede che l’Assicurazione non sia operante qualora, al momento del sinistro, alla guida del veicolo, si trovi un conducente di età inferiore a 26 anni. In tal caso Italiana Assicurazioni S.p.A. eserciterà la rivalsa per le somme pagate con il limite di € 1.500. |
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO | |
Full Box | In caso di installazione del sistema di radiolocalizzazione satellitare “Full Box” con rilevazione dei dati di utilizzo del veicolo, l’Impresa applica una riduzione di premio per la garanzia R.C. Auto. In caso di mancata installazione/attivazione il contraente dovrà corrispondere la quota parte di premio pari alla dif- ferenza tra la tariffa agevolata prevista per “Full Box” e la tariffa R.C. Auto che sarebbe stata normalmente applicata al contratto. |
Guida bene & risparmi | In caso di installazione a bordo del veicolo della scatola nera “Full Box” (escluso “Full Box base”) l’Impresa determi- nerà il premio di tariffa della garanzia R.C. Auto, per le annualità successive, anche in funzione dei parametri relativi allo stile di guida (quali ad esempio frenate ed accelerate in un determinato lasso di tempo). |
Formula Slim | Le opzioni previste nella “Formula Slim” sono offerte al cliente anche singolarmente. ✓ Risarcimento in forma specifica presso carrozzeria convenzionata: in caso di sinistro, che comporti un danno al veicolo totalmente risarcibile e gestito secondo la procedura di “risarcimento diretto”, il risarcimento sarà effet- tuato attraverso la riparazione diretta del veicolo stesso presso una carrozzeria convenzionata con l’Impresa. Nel caso l’assicurato si avvalga di una carrozzeria non convenzionata, sarà applicata una penale di € 250. ✓ Conducente esperto: la guida del veicolo è consentita solo a conducenti con almeno 26 anni di età. Il mancato rispetto di tale condizione comporta il diritto dell’Impresa ad esercitare rivalsa per le somme pagate sino al limite di € 1.500. ✓ Formula Bonus/Malus con franchigia: la garanzia è prestata nella forma Bonus/Malus con franchigia fissa ed assoluta di € 500 per ogni sinistro. |
Bonus giovani | In occasione di ciascun rinnovo del contratto, in assenza di sinistri osservati nel corso dell’annualità assicurativa, al proprietario di età compresa tra i 18 ed i 30 anni si applica una riduzione del 10% sul premio RCA. La riduzione si applica in presenza della garanzia “Pole Position”. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Rinunce alla rivalsa | L’Impresa si impegna a non esercitare, in tutto o in parte, l’azione di rivalsa e quindi a non recuperare dall’assicurato le somme versate ai terzi danneggiati per il risarcimento dei danni nei seguenti casi: ✓ Conducente non abilitato alla guida – Fatto dei figli minori ✓ Conducenti neopatentati ✓ Guida in stato d’ebbrezza ✓ Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ✓ Trasporto non conforme alle disposizioni vigenti |
Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?
In aggiunta alla garanzia R. C. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.
FURTO TOTALE O PARZIALE - FURTO TOTALE - INCENDIO (garanzie opzionali) | |
Garanzie di base | ✓ FURTO TOTALE O PARZIALE: danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati da furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo, fermo o in circolazione, dopo il furto o la rapina. ✓ FURTO TOTALE: danni materiali e diretti subiti per la perdita del veicolo a seguito di furto o rapina senza ritrova- mento dello stesso entro 60 giorni dalla data di denuncia alle Autorità competenti. ✓ INCENDIO: danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati da incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine. In caso di installazione del sistema di radiolocalizzazione satellitare “Full Box” con rilevazione dei dati di utilizzo del veicolo, l’Impresa applica una riduzione di premio per la garanzia “Furto totale o parziale”. L’ampiezza dell’impegno di Italiana Assicurazioni S.p.A. è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicu- rate concordate con il contraente. |
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Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Eventuali franchigie o scoperti sono indicati in polizza. L’Impresa non indennizza i danni causati al veicolo da: 🗶 atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione 🗶 fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro 🗶 partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali e ai relativi allenamenti 🗶 semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio 🗶 dolo dell’Assicurato o dei familiari conviventi 🗶 colpa grave dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi 🗶 atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio (tranne che per la garanzia Incendio) 🗶 trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta di neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali Qualora in polizza sia prevista la presenza di “Full Box”, relativamente alla garanzia “Furto Totale o parziale”, in caso di furto totale del veicolo e di mancata installazione/attivazione, guasto o manomissione del sistema satellitare, l’Impresa risarcisce i danni con applicazione di uno scoperto del 20% sulla somma dovuta. |
XXXX XXXXXXXXX/EVENTI SOCIO POLITICI - CALAMITÀ NATURALI (garanzie opzionali) | |
Garanzie di base | ✓ ATTI VANDALICI - EVENTI SOCIO POLITICI: danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati da atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio ✓ CALAMITA’ NATURALI: danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati da: - tromba d’aria, uragano, bufera, tempesta grandine, vento e cose da esso trascinate - fuoriuscita di corsi d’acqua, laghi e bacini idrici, inondazioni, mareggiate, allagamenti, valanghe e slavine, caduta di neve, franamento o cedimento del terreno, caduta di pietre e di alberi - terremoti o eruzioni vulcaniche, con il limite massimo di indennizzo di € 15.000 per veicolo assicurato a con- dizione che detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di persone e beni L’ampiezza dell’impegno di Italiana Assicurazioni S.p.A. è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicu- rate concordate con il contraente. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
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Limitazioni, esclusioni e rivalse | Eventuali franchigie o scoperti sono indicati in polizza. In caso di riparazione del veicolo a seguito di sinistro effettuata presso una Carrozzeria convenzionata con l’Impresa, lo scoperto e il relativo minimo previsti in polizza sono ridotti alla metà. Limitatamente ai danni subiti dal veicolo in conseguenza di grandine, in caso di riparazione effettuata ad opera di Società specializzate nella tecnica della lavorazione a freddo convenzionate con Italiana Assicurazioni S.p.A., non saranno applicati lo scoperto o il minimo indicati in polizza. L’elenco delle Società specializzate nella tecnica della lavorazione a freddo e delle Carrozzerie convenzionate è a disposizione presso gli intermediari e sul sito internet di Italiana xxx.xxxxxxxx.xx. Italiana Assicurazioni S.p.A. non indennizza i danni causati al veicolo da: 🗶 atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione 🗶 fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro 🗶 partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali e ai relativi allenamenti 🗶 semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio 🗶 dolo dell’Assicurato o dei familiari conviventi 🗶 colpa grave dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi 🗶 atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio solo per la garanzia “Calamità naturali” 🗶 trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta di neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali solo per la garanzia “Atti vandalici - Eventi sociopolitici” |
KASKO - COLLISIONE - COLLISIONE INDENNIZZO SICURO - CRISTALLI (garanzie opzionali) | |
Garanzie di base | ✓ KASKO: urto contro ostacoli fissi o mobili, collisione, caduta di oggetti e materiali, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione anche se determinati da colpa grave dell’Assicurato o dei familiari conviventi. ✓ COLLISIONE: danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati da collisione con veicolo identificato tramite targa o, se mancante, telaio avvenuta durante la circolazione anche se determi- nati da colpa grave dell’Assicurato o dei familiari conviventi. ✓ COLLISIONE INDENNIZZO SICURO: danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati da collisione con veicolo identificato tramite targa o, se mancante, telaio avvenuta durante la circolazio- ne anche se determinati da colpa grave dell’Assicurato o dei familiari conviventi. La garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” nel limite dell’importo indicato in polizza. ✓ CRISTALLI: rottura accidentale dei cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo, non conseguente ad atti vandalici e dolosi. L’Impresa rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione, comprese le spese per la messa in opera, o la riparazione degli stessi entro il massimale scelto dal cliente e indicato in polizza con l’applicazione di una franchigia di € 200. L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | ✓ COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI UNGULATI: danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamen- to del veicolo, causati da collisione dello stesso con animali selvatici ungulati (clausola aggiuntiva alle garanzie Collisione e Collisione Indennizzo Sicuro) |
Mod. AUTO51265DIA RCA - Ed. 05/2021 pag. 4 di 15
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Eventuali franchigie o scoperti sono indicati in polizza. Limitazioni comuni a tutte le garanzie. Italiana Assicurazioni S.p.A. non indennizza i danni causati al veicolo da: 🗶 atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione 🗶 fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro 🗶 partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali e ai relativi allenamenti 🗶 semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio 🗶 dolo dell’Assicurato o dei familiari conviventi 🗶 atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio Limitazioni relative alle garanzie Kasko, Collisione, Collisione indennizzo sicuro. Italiana Assicurazioni S.p.A. non indennizza i danni provocati al veicolo da: 🗶 conducente che, al momento del sinistro, si trovi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e venga sanzionato per violazione del Codice della Strada 🗶 trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta di neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali 🗶 conducente non abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti oppure che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso 🗶 da cose od animali trasportati sul veicolo 🗶 da operazioni di carico e scarico 🗶 subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso stradale, di manovre a spinta, o da circolazione fuori strada 🗶 alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile 🗶 conseguenti al furto o all’incendio del veicolo Per le garanzie Kasko (limitatamente ai sinistri conseguenti a collisione con veicolo identificato durante la circola- zione), Collisione e Collisione - Indennizzo Sicuro, in caso di riparazione del veicolo a seguito di sinistro effettuata presso una Carrozzeria convenzionata con l’Impresa non vengono applicati lo scoperto ed il relativo minimo o la franchigia previsti in polizza. Limitazioni relative alla garanzia Cristalli: Italiana Assicurazioni S.p.A. non risarcisce i danni provocati al veicolo: 🗶 da rigature, segnature, screpolature e simili 🗶 conseguenti a collisione con altri veicoli nonché urto contro ostacoli fissi 🗶 ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni 🗶 da colpa grave dell’Assicurato o dei familiari conviventi L’Impresa rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione, comprese le spese per la messa in opera, o la riparazione degli stessi entro il massimale indicato in polizza con l’applicazione di una franchigia di € 200. xxxxxxxx.xx. |
Mod. AUTO51265DIA RCA - Ed. 05/2021 pag. 5 di 15
GARANZIE SPECIALI (garanzie opzionali) | |
Garanzie di base | Oltre alla garanzia R.C. Auto è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori pacchetti di garanzie (garanzie speciali), con pagamento di premio aggiuntivo. “Pacchetto A”, comprende le seguenti garanzie: ✓ Ricorso terzi da incendio ✓ Danni al box ✓ Spese di dissequestro del veicolo ✓ Soccorso vittime della strada ✓ Danni da scasso “Plateu Royal”, comprende le seguenti garanzie: ✓ Ripristino airbag/cinture di sicurezza ✓ Ripristino impianto antifurto e/o sistema di navigazione satellitare ✓ Rimborso spese di custodia e parcheggio ✓ Fermo veicolo ✓ Danni ai bagagli ✓ Rimborso spese per lesioni subite da animali domestici ✓ Rimborso spese documenti ✓ Tassa di proprietà ✓ Spese di immatricolazione ✓ Spese di nuova immatricolazione/duplicazione patente ✓ Spese di disinfezione e lavaggio “Pole Position”, comprende le seguenti garanzie: ✓ Assistenza in viaggio ✓ Ripristino airbag/cinture di sicurezza ✓ Ripristino impianto di antifurto e/o sistema di navigazione satellitare ✓ Danni ai bagagli ✓ Spese di nuova immatricolazione/duplicazione patente ✓ Ricorso terzi da incendio “Business”, riservata ad autovetture ad uso privato di proprietà di soggetti titolari di partita IVA, comprende le se- guenti garanzie: ✓ Assistenza in viaggio ✓ Plateau Royal ✓ Cristalli “Linea Gas Plus”, riservata ad autovetture ad uso privato alimentate a gas GPL/metano, comprende le seguenti garanzie: ✓ Assistenza in viaggio ✓ Informazioni telefoniche sulla rete di impianti di rifornimento di gas ✓ Ricorso terzi da incendio ✓ Danni al box ✓ Spese di dissequestro del veicolo ✓ Soccorso vittime della strada ✓ Danni da scasso ✓ Tutela legale |
Mod. AUTO51265DIA RCA - Ed. 05/2021 pag. 6 di 15
Garanzie di base | “Area Premium”, riservata ad autovetture ad uso privato di proprietà di soggetti inseriti nell’ “Area Premium”, com- prende le seguenti garanzie: ✓ Assistenza Premium: - Disbrigo pratiche di furto - Invio soccorso per esaurimento carburante - Invio soccorso per errato inserimento carburante - Autovettura in sostituzione di cilindrata compresa tra 1.400 e 1.600 c.c. - Erronea chiusura del veicolo ✓ Infortuni del conducente: indennizzo a forfait post ricovero ✓ Danni indiretti “Zero Imprevisti”, comprende le seguenti garanzie: ✓ Collisione con veicoli non assicurati o rubati ✓ Collisione con veicoli non identificati “Collisione con veicoli esteri”, comprende le seguenti garanzie: ✓ Collisione con veicoli esteri ✓ Assistenza: - informazioni in caso di sinistro con veicolo estero; - richiesta per conto dell’Assicurato al Centro di Informazione Italiano L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Per alcune prestazioni sono previsti franchigie, scoperti e limiti massimi indennizzabili. Limitazioni comuni a tutte le garanzie. Italiana Assicurazioni S.p.A. non indennizza i danni causati al veicolo da: 🗶 atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione 🗶 fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro 🗶 partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali e ai relativi allenamenti 🗶 semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio 🗶 dolo dell’Assicurato o dei familiari conviventi 🗶 colpa grave dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi 🗶 atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio 🗶 trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta di neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali |
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ASSISTENZA IN VIAGGIO (garanzie opzionali) | |
Garanzie di base | Le prestazioni di assistenza stradale sono erogate dalla Centrale Operativa di Blue Assistance S.p.A., attiva 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno. La Centrale Operativa fornisce anche informazioni riguardanti: - rete officine disponibili e loro ubicazione in Europa - informazioni di primo aiuto in caso di sinistro e servizio di messaggistica urgente in caso di incidente stradale Prestazioni e servizi forniti: - In Europa ✓ Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino ✓ Soccorso stradale per foratura o danni ai pneumatici ✓ Recupero difficoltoso del veicolo ✓ Autovettura in sostituzione ✓ Invio di un’autoambulanza - In Europa purché l’Assicurato si trovi ad oltre 50 chilometri dal proprio Comune di residenza: ✓ Rientro degli occupanti del veicolo assicurato e proseguimento del viaggio o pernottamento ✓ Riconsegna del veicolo assicurato ✓ Anticipo di denaro per spese di prima necessità ✓ Spedizione dei pezzi di ricambio ✓ Rientro sanitario ✓ Rientro funerario ✓ Invio di un autista - In Europa esclusi i territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano: ✓ Interprete a disposizione ✓ Anticipo della cauzione penale e spese legali ✓ Rimpatrio del veicolo assicurato ✓ Abbandono legale del veicolo - Nei soli territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano: ✓ Demolizione e cancellazione del veicolo assicurato |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Assistenza Plus: ✓ Assistenza in viaggio con specifiche prestazioni relativamente a: - Autovettura in sostituzione - Rimpatrio del veicolo assicurato In Viaggio Special, riservata ad autovetture ad uso privato di proprietà di soggetti di età compresa tra i 30 e i 70 anni: ✓ Assistenza in viaggio ✓ Soccorso stradale per montaggio catene in caso di neve ✓ Indennità “Primo intervento” ✓ Indennità di degenza Over 65, riservata ad autovetture ad uso privato di proprietà di soggetti di età superiore ai 65 anni: ✓ Assistenza in viaggio ✓ Rimborso delle spese conseguenti alla perdita delle chiavi del veicolo/sostituzione di serrature ✓ Indennità in caso di scippo ✓ Indennità “Primo Intervento” ✓ Indennità di degenza Auto Ibrida, riservata ad autovetture ad uso privato ad alimentazione ibrida o elettrica: ✓ Assistenza in viaggio ✓ Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino ✓ Informazioni telefoniche ✓ Veicolo con conducente ✓ Invio di una collaboratrice domestica Auto Ibrida Plus, riservata ad autovetture ad uso privato ad alimentazione ibrida o elettrica: ✓ Assistenza in viaggio con specifiche prestazioni relativamente a: - Autovettura in sostituzione - Rimpatrio del veicolo assicurato Assistenza alla persona ✓ Consigli medici telefonici ✓ Invio di un medico generico o, in alternativa, effettuazione di un videoconsulto medico |
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Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | ✓ Trasferimento in strutture sanitarie specializzate ✓ Invio di un infermiere ✓ Invio di un fisioterapista ✓ Invio di una baby sitter ✓ Consegna farmaci ✓ Consegna spesa ✓ Prelievo di campioni da analizzare e consegna referti ✓ Fornitura di attrezzature medico-chirurgiche ✓ Invio di una collaboratrice domestica ✓ Consegna documenti e disbrigo pratiche ✓ Assistenza domiciliare integrata ✓ Viaggio di un familiare |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia assistenza non viene prestata: 🗶 In caso di dolo dell’Assicurato 🗶 Per eventi avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allena- menti che rivestano la tipologia di velocità, rallies, fuoristrada, accelerazione 🗶 Stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, rivoluzione, saccheggi, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche 🗶 In caso di utilizzo del veicolo in percorsi fuoristrada 🗶 Qualora l’indisponibilità del veicolo assicurato sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di acces- sori o ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall’accadimento degli eventi assicurati Limitatamente alla garanzia “Assistenza alla persona”, la stessa non viene inoltre prestata qualora il sinistro sia con- seguenza di: 🗶 pratica a titolo professionistico di sport motoristici in genere; 🗶 infortuni avvenuti prima della decorrenza dell’assicurazione, nonché le loro conseguenze, ricadute o recidive; 🗶 patologie psichiatriche, disturbi psichici in genere e loro conseguenze, sindromi cerebrali di origine organica, abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; 🗶 infortuni derivanti da atti di pura temerarietà dell’Assicurato. Qualora l’Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, Italiana Assicurazioni S.p.A. non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte direttamente dalla Centrale Operativa stessa, salvo quanto indicato nelle prestazioni “Soccorso stradale/interventi, riparazioni sul posto, traino” e “Invio di un’autoambulanza”. Sono previsti specifici casi di esclusioni, limitazioni e limiti massimi indennizzabili per le singole prestazioni. |
TUTELA LEGALE (garanzia opzionale) | |
Garanzie di base | Le prestazioni di “Tutela Legale” sono erogate da ARAG SE rappresentanza generale e direzione per l’Italia. La garanzia “Tutela Legale” garantisce le spese che l’Assicurato sostiene per l’assistenza di un legale e per gli oneri processuali durante una causa giudiziaria connessa alla circolazione del veicolo. FORMULA ÈLITE comprende: ✓ Richiesta di risarcimento danni per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione ✓ Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni per incidente stradale anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato d’ebbrezza con tasso alcoolemico fino a 1,5 g/l ✓ Difesa penale per delitti dolosi connessi ad incidente stradale a condizione che l’assicurato non sia condannato in xxx xxxxxxxxxx x Dissequestro del veicolo sequestrato in seguito ad incidente stradale ✓ Vertenze per inadempienze contrattuali riguardanti il veicolo ✓ Controversie per resistere a pretese risarcitorie per danni cagionati a terzi dal proprietario o dal conducente; la garanzia opera ad integrazione di quanto previsto dalla polizza di responsabilità civile ✓ Ricorso o opposizione avverso le sanzioni amministrative o accessorie di ritiro, sospensione o revoca della paten- te e le altre sanzioni amministrative irrogate in seguito ad incidente stradale, ✓ Ricorso o opposizione avverso le sanzioni amministrative o accessorie di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate a seguito di violazione del Codice della Strada nelle ipotesi di accoglimento del ricorso/opposi- zione e di importo della sanzione superiore a € 100 ✓ Arbitrati per la decisione delle controversie ✓ Anticipo spese cauzione penale in caso di arresto all’estero per incidente stradale ✓ Spese per l’assistenza dell’interprete in caso di interrogatorio e/o di arresto all’estero, a seguito di incidente stradale ✓ Ricorso nel caso di irregolare variazione dei punti patente comunicata dall’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla guida ✓ Ricorso avverso le sanzioni amministrative comminate per le violazioni al Codice della Strada che comportano una decurtazione del punteggio patente superiore a 5 punti |
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Garanzie di base | FORMULA BASE comprende: ✓ Richiesta di risarcimento danni per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione ✓ Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni per incidente stradale anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato d’ebbrezza con tasso alcoolemico fino a 0,8 g/l ✓ Dissequestro del veicolo sequestrato in seguito ad incidente stradale ✓ Ricorso o opposizione avverso le sanzioni amministrative o accessorie di ritiro, sospensione o revoca della paten- te e le altre sanzioni amministrative irrogate in seguito ad incidente stradale L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportato ai massimali. I massimali si intendono per sinistro e senza limite annuo. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | ARAG non garantisce la copertura di: 🗶 compensi dell’Avvocato determinati tramite patti quota lite 🗶 spese per l’indennità di trasferta 🗶 compensi dell’Avvocato per la querela se la controparte non è rinviata a giudizio 🗶 spese dell’organismo di mediazione quando quest’ultima non è obbligatoria 🗶 spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro 🗶 imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia 🗶 multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere 🗶 spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali 🗶 spese non concordate con ARAG Le garanzie non sono valide: 🗶 In materia fiscale ed amministrativa 🗶 Per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive 🗶 Per fatti dolosi delle persone assicurate 🗶 Per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente 🗶 Se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è utilizzato in difformità dalla imma- tricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione RCA, salvo che l’Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui al Codice della Strada 🗶 Nei casi di contestazione per guida sotto l’effetto di alcool (salvo le prestazioni per le quali la copertura è espres- samente prevista) o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata ed assistenza salvo che l’assicurato venga assolto con decisione definitiva in sede penale 🗶 Per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI 🗶 Per controversie con Italiana Assicurazioni ad eccezione della procedura di risarcimento diretto 🗶 Per l’adesione ad azioni di classe (class action) 🗶 Per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme 🗶 Per fatti derivanti dalla proprietà e dalla guida di aeromobili, imbarcazioni da diporti navi e natanti da diporto 🗶 Per i casi in cui il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l’influenza dell’alcool 🗶 Per i casi in cui il conducente abbia i documenti di guida scaduti, salvo non ottenga il rinnovo degli stessi entro 90 giorni dal sinistro Limitatamente alla Formula Èlite, le garanzie non sono valide: 🗶 per violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse ad eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente |
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INFORTUNI DEL CONDUCENTE (garanzia opzionale) | |
Garanzie di base | Italiana Assicurazioni S.p.A. assicura il conducente del veicolo indicato nella polizza contro gli infortuni subiti in con- seguenza della circolazione del veicolo stesso. Sono previste le seguenti garanzie: ✓ Morte – prevede la corresponsione del capitale assicurato ai beneficiari ✓ Invalidità Permanente – prevede un indennizzo calcolato in base alla percentuale di invalidità accertata; nel caso l’invalidità permanente accertata sia pari o superiore al 60%, è riconosciuta una rendita vitalizia ✓ Rimborso delle spese di cura – prevede il rimborso delle spese sostenute per la cura delle lesioni ✓ Diaria da ricovero – prevede la corresponsione di un importo per ogni giorno di degenza in seguito ad infortunio ✓ Xxxxxxx xxxxxxxxx – prevede la corresponsione di una rendita nel caso in cui l’invalidità permanente accertata sia pari o superiore al 60% ✓ Rendita 4X4 – prevede la corresponsione di una rendita mensile per la durata di 4 anni nel caso in cui l’invalidità permanente accertata sia pari o maggiore del 65% |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Italiana Assicurazioni S.p.A. non indennizza gli infortuni derivanti: 🗶 Dalla partecipazione a corse, gare o competizione e relative prove e allenamenti con il veicolo 🗶 Dalla guida del veicolo se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo 🗶 Dalla guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope 🗶 Da azioni dolose compiute o tentate dall’Assicurato, nonché da partecipazione ad imprese temerarie, compiute non per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa 🗶 Da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche 🗶 Dalla partecipazione ad imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: partecipazione a raid automobilistici) 🗶 Da guerra o insurrezione 🗶 Da ernie, salvo quelle direttamente ed esclusivamente determinate da eventi traumatici |
Che cosa NON è assicurato? | ||
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni |
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Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | ||
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro R.C.A: La denuncia del sinistro deve essere compilata utilizzando il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (mo- dulo “blu” C.A.I.) ed essere trasmessa all’Intermediario a cui è assegnato il contratto oppure alla sede di Italiana Assicurazioni S.p.A. entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. Inoltre l’Assicurato può denunciare il sinistro occorso contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Cen- trale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.042.042 (attivo per informazioni 365 giorni all’anno, 24 ore su 24). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documen- tazione o atti giudiziari, l’Impresa ha il diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto. Si rinvia al sito xxx.xxxxxxxx.xx per l’individuazione del centro liquidazione sinistri competente. Italiana Assicurazioni provvede alla liquidazione dei sinistri: ✓ sulla base della procedura di “risarcimento diretto”, in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e as- sicurati per la garanzia Responsabilità Civile obbligatoria, per i danni al veicolo, nonché alle cose trasportate di proprietà dell’Assicurato o del conducente non responsabile; tale modalità si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile per lesioni di lieve entità (postumi da lesioni pari o inferiori al 9%). La procedura di “risarcimento diretto” non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero. ✓ sulla base della procedura di “risarcimento del terzo trasportato: i danni subiti dal trasportato devono essere risarciti dall’Impresa di assicurazione del veicolo sul quale lo stesso era a bordo entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’Impresa di assicurazione del re- sponsabile civile se il veicolo assicurato con quest’ultima è coperto da un massimale superiore a quello minimo. Il terzo trasportato, per ottenere il risarcimento, dovrà promuovere azione nei confronti dell’Impresa di assicura- zione del veicolo sul quale era a bordo. ✓ sulla base della procedura di “risarcimento ordinaria”: quando non siano applicabili le procedure sopra riportate, il danneggiato o gli aventi diritto potranno chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all’assicuratore del responsabile civile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. |
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Cosa fare in caso di sinistro? | In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta di risarcimento va indirizzata all’Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la CONSAP S.p.A. - Concessio- naria Servizi Assicurativi Pubblici. Denuncia di sinistro per le garanzie diverse da R.C.A: La denuncia del sinistro, deve essere trasmessa all’Intermediario a cui è assegnato il contratto oppure alla sede di Italiana Assicurazioni S.p.A. entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. Negli stessi termini l’Assicurato può denunciare il sinistro occorso relativo alle garanzie Kasko, Collisione, Collisione - Indennizzo Sicuro, contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.042.042 (attivo per informazioni 365 giorni all’anno, 24 ore su 24). |
Assistenza diretta/in convenzione: l’assicurato ha la possibilità di rivolgersi, per la riparazione del veicolo, ad una Carrozzeria convenzionata con Italiana Assicurazioni S.p.A., il cui elenco è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx. | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus Il Contraente ha la facoltà di evitare la maggiorazione di premio dovuta in base all’applicazione della clausola Bonus/ Malus, rimborsando, alla scadenza del contratto, gli importi pagati per tutti o parte dei sinistri che avrebbero dato luogo a detta maggiorazione. Nel caso in cui il sinistro rientri nell’ambito della procedura di risarcimento diretto il Contraente, al fine di conoscere l’importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi, direttamente o con l’ausilio dell’Intermediario, alla “Stanza di compensazione” presso CONSAP - Xxx Xxxx x. 00, 00000 Xxxx (xxx.xxxxxx.xx). Nel caso in cui il sinistro rientri nell’ambito della procedura ordinaria di risarcimento, il Contraente, al fine di cono- scere l’importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente ad Italiana Assicurazioni S.p.A. | |
Gestione da parte di altre imprese Nell’ambito della garanzia Assistenza in viaggio la gestione del sinistro è affidata a Blue Assistance S.p.A. tramite la sua Struttura Organizzativa a cui deve essere inoltrata la relativa denuncia. Nell’ambito della garanzia Tutela Legale la gestione del sinistro è affidata ad ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia a cui l’Assicurato deve inoltrare la relativa denuncia. | |
Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell’assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione. Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Eventuali reticenze e dichiarazioni inesatte sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l’annullamento del contratto. |
Obblighi dell’impresa | Italiana Assicurazioni S.p.A. è tenuta a formulare congrua offerta per il risarcimento del danno nei termini di seguito indicati: 1. per i sinistri con soli danni a cose: - entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, se unitamente alla richiesta viene allegato il “modulo blu” compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti - entro 60 giorni, dalla ricezione della documentazione completa se unitamente alla richiesta viene allegato il “modulo blu” compilato in ogni sua parte e firmato unicamente dal richiedente. 2. per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: - entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, Italiana Assicurazioni S.p.A. è tenuta al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione di tale comunicazione; anche nel caso in cui il danneggiato non accetti l’offerta, Italiana Assicurazioni S.p.A. è tenuta a corrispondere la somma offerta, imputata nella liquidazione definitiva del danno. Se il danneggiato non ha fatto pervenire alcuna risposta, Italiana Assicurazioni è tenuta a corrispondere al danneg- giato la somma offerta: – decorsi 15 giorni dalla comunicazione dell’offerta, in caso di procedura di risarcimento diretto – decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell’offerta negli altri casi |
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Quando e come devo pagare? | ||
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. | |
Rimborso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | ||
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. | |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Come posso disdire la polizza? | ||
Clausola di tacito rinnovo | Il contratto è annuale e non necessita di disdetta neanche in presenza delle garanzie accessorie. | |
Ripensamen- to dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. | |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
A chi è rivolto questo prodotto? | |
Garanzia R.C. Auto: a chiunque pone in circolazione un veicolo a motore compresi i rimorchi. Garanzie Accessorie - Sezione Xxxxx: al proprietario o altro soggetto che abbia interesse a proteggere il veicolo dai danni materiali e diretti che possono comportare la perdita o il danneggiamento dello stesso e conseguenti ai vari eventi previsti da ciascuna garanzia. Garanzie Accessorie - Sezioni Assistenza, Tutela legale e Infortuni del conducente: al proprietario del veicolo o altro soggetto che abbia interesse a garantirsi prestazioni di Assistenza e Tutela Legale a seguito di eventi connessi alla circolazione del veicolo e/o a proteggere il conducente per gli infortuni subiti mentre si trova alla guida dello stesso. |
Quali costi devo sostenere? | |
Costi di intermediazione La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari all’12,28%. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
Reclami all’impresa assicuratrice | La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in xxx X. X. Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx. L’impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sono disponibili sul sito Internet xxx.xxxxxxxx.xx. |
Reclami all’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, fax 06/00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su xxx.xxxxx.xx. xxxxx.xx. |
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PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione per la conci- liazione delle controversie | La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. La mediazione si introduce con una domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l’assistenza di un avvocato. |
Negoziazione assistita | In caso di controversia in materia di risarcimento di danni da circolazione di veicoli, indipendentemente dal valore della controversia, qualora si intenda intraprendere un’azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la pro- cedura di negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato ad Italiana Assicurazioni S.p.A. |
Altri sistemi alternativi di risoluzio- ne delle controversie | COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ASSICURATO Italiana Assicurazioni S.p.A. ha costituito un organismo indipendente, la “Commissione di Garanzia dell’Assicurato” con sede in Xxx xxxx’Xxxxxxxxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxx. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti della Società in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l’Assicurato. Se da questi accet- tata, è invece vincolante per Italiana Assicurazioni S.p.A.. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni S.p.A. Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all’indirizzo commissione.garanziaassicurato@italia- xx.xx oppure una lettera alla sede della Commissione. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento reperibile sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx. PROCEDURA DI CONCILIAZIONE PARITETICA ANIA/ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI In caso di controversia in materia di risarcimento di danni da circolazione di veicoli, con richiesta di risarcimento non superiore a 15.000,00 euro, è possibile ricorrere alla procedura di conciliazione tra Ania e Associazione dei Consumatori. E’ sufficiente rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori che hanno aderito all’accordo ed il cui elenco è reperibile, unitamente a maggiori informazioni sul sito Internet xxx.xxxxxxxx.xx. In caso sussistano le condizioni previste dall’Accordo, l’Associazione fa compilare e sottoscrivere dall’assicurato uno specifico modulo nel quale vengono richiesti dati anagrafici, i riferimenti assicurativi essenziali, le circostanze che portano alla richiesta di conciliazione. Nel documento è altresì prevista una sezione in cui l’assicurato conferisce mandato al conciliatore dell’Associazione dei consumatori prescelta a transigere la controversia. ARBITRATO Nella liquidazione dei sinistri nelle garanzie Danni, Tutela Legale, Infortuni del conducente per la risoluzione di even- tuali controversie è prevista la facoltà di ricorrere all’arbitrato. In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all’Au- torità Giudiziaria. FIN - NET Per la soluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. |
PER QUESTO CONTRATTO ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAEN- TE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.
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In 1a Classe
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER AUTOVETTURE.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx”
del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER VEICOLI A MOTORE
AUTOVETTURE ED AUTOTASSAMETRI
In 1a Classe
Mod. 51265 AUTO Ed. 05/2021
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INTRODUZIONE
In 1a Classe offre una copertura per il tuo veicolo completa e personalizzabile a seconda delle tue esigenze.
Infatti, oltre alla garanzia Responsabilità Civile Auto (RCA), obbligatoria per poter circolare con il tuo veicolo, che copre i danni causati a terzi e ad eventuali perso-ne trasportate., puoi scegliere tra molte altre garanzie che ti tutelano per i danni subiti dal tuo veicolo a seguito di eventi come il furto, l’incendio, le calamità na-turali, la collisione o l’uscita di strada, la rottura dei cristalli.
Inoltre puoi scegliere prestazioni di Assistenza stradale utilizzabili in situazioni di neces- sità (soccorso stradale, traino, auto so-stitutiva ecc.) e servizi di Tutela Legale che coprono i costi di un legale in caso di controversie connesse all’utilizzo del tuo veicolo.
Infine sai che il conducente in caso di incidente con responsabilità è l’unico soggetto non risarcito dalla garanzia RCA per le lesioni subite? Con la garanzia Infortuni del Conducente, potrai proteggerti anche in questo caso garantendoti un sostegno economico per affrontare le conseguenze di eventuali danni fisici.
Controlla i box di consultazione che troverai all’interno delle condizioni assicurative: ti in- dicheranno gli aspetti più salienti, le precisazioni utili sul contratto e spiegazioni di temi complessi.
Il testo contenuto nel box è un esempio con finalità esplicative e non ha valore contrat- tuale. Per l’applicazione della polizza è quindi sempre necessario fare riferimento al testo contrattuale all’origine degli esempi stessi.
Condizioni di assicurazione In 1a Classe
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INDICE
INTRODUZIONE 2
GLOSSARIO 6
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI 10
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 17
Che cosa posso assicurare 17
Che cosa non è assicurato 19
Come e con quali condizioni operative mi assicuro 23
Che cosa fare in caso di sinistro 39
SEZIONE DANNI 40
Che cosa posso assicurare 40
Che cosa non è assicurato 55
Come e con quali condizioni operative mi assicuro 56
Che cosa fare in caso di sinistro 58
SEZIONE ASSISTENZA 63
Che cosa posso assicurare 64
Come e con quali condizioni operative mi assicuro 83
Che cosa non è assicurato 83
Che cosa fare in caso di sinistro 84
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti 86
SEZIONE TUTELA LEGALE 87
Che cosa posso assicurare 87
Che cosa non è assicurato 92
Che cosa fare in caso di sinistro 94
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INDICE
SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE 97
Chi/che cosa posso assicurare 98
Come e con quali condizioni operative mi assicuro 99
Che cosa non è assicurato 103
Che cosa fare in caso di sinistro 103
DESCRIZIONE SETTORI TARIFFARI 106
ARTICOLI DI LEGGE 107
Condizioni di assicurazione In 1a Classe
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LEGENDA
CHE COSA NON È ASSICURATO
Qui trovi le informazioni su quali persone non risultano assicurabili e su quali eventi sono esclusi dalla presente polizza.
TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI
Riepiloga per ogni singola garanzia i limiti di indennizzo, le franchigie ed eventuale regole di abbinamento tra differenti garanzia.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Fornisce informazioni sulla procedura da intraprendere in caso di evento coperto dalla presente polizza. Indica i contatti a cui fare riferimento nonché la documentazione da consegnare e le tempistiche di accertamento del sinistro nonché di liquidazione dell’indennizzo.
CHE COSA POSSO ASSICURARE
In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle differenti coperture presenti in polizza. Ricordati che le garanzie acquistate saranno indicate nel modulo di polizza.
COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO
Questo capitolo descrive il funzionamento di alcune garanzie indicando ad esempio l’ambito di copertura ed eventuali limitazioni dello stesso nonché i periodi all’interno del quale alcune garanzie non operano.
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO
In questo capitolo sono riportati gli obblighi e gli adempimenti che derivano al contraente/ assicurato all’inizio del contratto e nel corso della sua durata.
DURATA DELLA COPERTURA
Qui trovi le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto.
DISDETTA E RECESSO
In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto.
INFORMAZIONI SUL PREMIO
Qui trovi le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi.
DOVE VALE LA COPERTURA
In questo capitolo è indicato l’ambito geografico nel quale la copertura è valida.
ALTRE INFORMAZIONI
Qui sono riportate tutte le informazioni presenti nella Sezione “Norme comuni a tutte le garanzie” non indicate nei capitoli precedenti.
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GLOSSARIO
Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza (in corsivo nelle Condizioni di
Assicurazione)
ASSICURATO
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Per la Sezione di Re- sponsabilità Civile, tutte le persone la cui responsabilità deve essere assicurata per legge in relazione alla circolazione del veicolo. Per la Garanzia Assistenza vale la definizione riportata per la specifica Sezione.
CARROZZERIA CONVENZIONATA
Carrozzeria con la quale Italiana Assicurazioni ha un accordo che prevede da parte di quest’ultima la liquidazione diretta delle riparazioni effettuate su veicoli che abbiano subito un danno risarcibile a termini di contratto. L’elenco delle carrozzerie convenzionate è disponi- bile presso gli intermediari o sul sito internet xxx.Xxxxxxxx.xx.
CARTA VERDE
Certificato Internazionale di Assicurazione veicoli a motore rilasciata per la circolazione negli Stati esteri in esso indicati.
CENTRO SERVIZI
L’insieme delle infrastrutture tecnologiche utilizzate dai provider e dotate di specifici softwa- re, che ricevono ed elaborano i dati rilevati dal dispositivo installato sul veicolo.
CODICE
Il Codice delle Assicurazioni Private approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni.
CODICE DELLA STRADA
Il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.
CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO AI SERVIZI FULL BOX
Documento consegnato all’Assicurato all’atto della sottoscrizione della polizza che regola- menta le condizioni di abbonamento ai servizi erogati dai provider.
CONDUCENTE
La persona fisica che pone in circolazione il veicolo.
Condizioni di assicurazione In 1a Classe
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CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione.
CLASSE CU
Classe di merito di “Conversione universale” risultante dall’attestazione dello stato di rischio rilasciato dall’Impresa di Assicurazione.
ESPLOSIONE
Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
FRANCHIGIA
importo espresso in cifra fissa che rimane a carico dell’Assicurato per ogni singolo sinistro.
FULL BOX
Dispositivo elettronico, omologato secondo le Direttive Europee CE95/54 AUTOMOTIVE tipo ISO 7637 e prodotto con sistemi di qualità ISO 9001 e TS 16494.
FUORI STRADA
Circolazione su percorsi che non rientrano nella definizione di “area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali” di cui all’Art. 2 Codice della Strada.
IMPRESA
Compagnia Italiana di previdenza, assicurazioni e riassicurazioni S.p.A.
INCENDIO
La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
INSTALLATORE CONVENZIONATO
Installatore scelto dall’Assicurato fra coloro che forniscono il servizio di installazione ade- rendo al circuito del provider. L’elenco degli installatori è a disposizione presso ogni punto vendita.
INTERMEDIARIO
La persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Rias- sicurativi (R.U.I.) di cui all’Art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.
LOCATARIO
Colui che utilizza il veicolo concesso in leasing.
MASSIMALE
La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito.
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MINIMO DI SCOPERTO
Importo espresso in cifra fissa che rimane a carico dell’Assicurato per ogni singolo sinistro.
PERIODO D’OSSERVAZIONE
Periodo contrattuale rilevante ai fini dell’applicazione delle regole evolutive e dell’annotazio- ne nell’attestazione sullo stato del rischio dei sinistri provocati.
POLIZZA
L’insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati ana- grafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente all’Impresa.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Forma di assicurazione per la quale l’assicuratore si impegna a indennizzare il danno veri- ficatosi fino a concorrenza della somma assicurata, anche se quest’ultima risulta inferiore al valore del veicolo assicurato, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 Codice Civile.
PROPRIETARIO
L’intestatario al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) del veicolo indicato sulla carta di circolazione. Al proprietario è equiparato il locatario in leasing, l’usufruttuario e l’acquirente con patto di riservato dominio.
PROVIDER
Fornitore con il quale Italiana Assicurazioni ha stipulato un accordo per l’installazione dell’impianto satellitare Full Box tramite la propria rete di installatori convenzionati. L’elenco dei provider è a disposizione presso ogni punto vendita e sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx.
RELITTO
Veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
RESPONSABILITÀ MINORITARIA
La responsabilità minoritaria ricorre quando, in caso di sinistro, venga attribuito un grado di responsabilità inferiore a quello assegnato ai conducenti degli altri veicoli coinvolti.
RESPONSABILITÀ PARITARIA
La responsabilità che, in caso di sinistro ed in assenza di un responsabile principale, venga attribuita in pari misura a carico dei conducenti di almeno due veicoli coinvolti.
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RESPONSABILITÀ PRINCIPALE
La responsabilità principale ricorre:
– nel caso in cui un sinistro coinvolga due veicoli, quando venga attribuita una responsabilità maggiore ad uno dei conducenti;
– nel caso di più di due veicoli coinvolti, quando ad uno dei conducenti venga attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.
RISARCIMENTO/INDENNIZZO
La somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro.
SCOPERTO
La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
SCOPPIO
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.
SINISTRO
Il verificarsi dell’evento per il quale è prestata la garanzia.
VALORE A NUOVO
Il valore di listino “Automobili Nuove” riportato dalla rivista “Quattroruote”. Nel caso di auto- vettura non quotata dalla rivista “Quattroruote” si farà riferimento alla pubblicazione “Valore assicurato - Quattroruote” di Editoriale Domus.
VALORE COMMERCIALE
A. per le autovetture ad uso privato quotate dalla rivista “Quattroruote”, il valore di listino “Automobili Usate” riportato dalla rivista medesima. Nel caso di autovettura non quotata dalla rivista “Quattroruote” si farà riferimento alla pubblicazione “Valore assicurato - Quattroruote” di Editoriale Domus;
B. per gli altri veicoli il valore del bene in comune commercio.
VEICOLO
Il veicolo assicurato a motore, o il rimorchio, descritto in polizza, comprensivo degli accessori di normale uso, incorporati o fissi, forniti dalla casa costruttrice, anche in via opzionale ad eccezione delle apparecchiature audiofonovisive. Queste ultime si considerano parte inte- grante del veicolo solo se fornite di serie dalla casa costruttrice ed incorporate al veicolo. Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorpo- rate, possono considerarsi parte del veicolo solo mediante apposita pattuizione e sempreché stabilmente installate.
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SEZIONE I
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
DURATA DELLA COPERTURA
1.1) DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza.
L’Impresa è tenuta a mantenere operanti le garanzie prestate sino alla data di decorrenza dell’eventuale nuovo contratto stipulato dal Contraente per il medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.
1.2) RINNOVO DEL CONTRATTO
Al termine dell’annualità è facoltà del Contraente rinnovare il contratto per un ulteriore anno,
mediante il semplice pagamento del premio relativo alle nuove condizioni tariffarie che ver- ranno proposte dall’Impresa per tutte le garanzie presenti in contratto.
L’Impresa provvederà alla consegna del certificato.
Si applicano, in caso di rinnovo, le condizioni di assicurazione in corso.
1.3) DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO
L’assicurazione ha effetto dal giorno e dall’ora indicati in polizza, se è stato pagato il premio o la prima rata di premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento .
I premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è stata assegnata la polizza.
In caso di frazionamento del premio, se il Contraente non paga alle scadenze successive alla
prima, l’assicurazione è operante fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello delle suddette scadenze. Oltre il predetto termine l’assicurazione resta sospesa e riprende effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento (Art. 1901 comma 2 Codice Civile).
Tale disposizione si applica anche a polizze con durata superiore ad un anno (rateo più anno)
alla scadenza del rateo.
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DISDETTA E RECESSO
1.4) DIRITTO DI RECESSO - (VALIDO SOLO PER LE POLIZZE STIPULATE A DISTANZA)
Il Contraente entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, avvenuta tramite il pa- gamento del premio, ha la facoltà di recedere dallo stesso inviando una raccomandata con- tenente gli elementi identificativi del contratto, inviata all’Intermediario con cui il contratto è stato concluso e all’Impresa, allegando in originale scheda di polizza e Carta Verde.
Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata a.r.
Alla ricezione di tutti i documenti l’Impresa è tenuta a rimborsare la parte di premio riferito al periodo non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO
1.5) DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
Il contratto è stipulato ed il relativo premio è determinato sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente e riportate in polizza.
Le reticenze e le dichiarazioni inesatte possono comportare la perdita totale o parziale delle
prestazioni o l’annullamento del contratto, così come previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Sono rilevanti ai fini della determinazione del premio le dichiarazioni relative alla residenza del proprietario o alle caratteristiche tecniche del veicolo.
La variazione di una delle circostanze che incidono sulla valutazione del rischio, intervenuta
successivamente alla stipulazione del contratto, dovrà essere comunicata tempestivamente all’Impresa e potrà comportare una modifica contrattuale con relativo conguaglio del premio.
La mancata comunicazione di variazioni che determinano l’aggravamento del rischio può
comportare l’inoperatività totale o parziale della garanzia ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile.
Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, l’Impresa qualora sia obbligata a
risarcire i danni in base all’Art. 144 del Codice in base al principio di inopponibilità al danneg- giato di eventuali eccezioni contrattuali, eserciterà il diritto di rivalsa verso l’Assicurato per le somme che abbia dovuto pagare a terzi.
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1.6) SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO
a) Sospensione
Il Contraente ha la facoltà di sospendere l’assicurazione in corso di contratto per un massimo
di tre volte per anno assicurativo ed è tenuto a farne richiesta all’Impresa.
L’Impresa rilascia un’appendice contrattuale che deve essere sottoscritta dal Contraente: la
sospensione decorre dal giorno e dall’ora indicati nella predetta appendice.
Decorsi 18 mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia chiesto di riattivare il con-
tratto, questo si intende risolto con effetto dal giorno della sospensione ed il premio non goduto, resta acquisito dall’Impresa salvo quanto previsto dal successivo paragrafo.
Qualora entro 18 mesi dalla sospensione intervengano:
– vendita o consegna in conto vendita andata a buon fine;
– demolizione, esportazione definitiva all’estero, cessazione della circolazione (Art. 103 del Codice della Strada);
– furto
del veicolo indicato nel contratto l’Impresa è tenuta a rimborsare, su richiesta del Contraente, il premio pagato e non goduto, calcolato dalla data di sospensione, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. |
La sospensione non è consentita: |
– a seguito di furto del veicolo assicurato; |
– per i contratti di durata inferiore all’anno; |
– per i contratti stipulati in forma di “libro matricola” (polizze comprendenti più veicoli). |
b) Riattivazione
La riattivazione del contratto, fermo il proprietario del veicolo assicurato e ferme tutte le condizioni in corso al momento della sospensione, può essere richiesta dal Contraente entro diciotto mesi dalla data di sospensione e comporta la proroga del contratto, con sostituzione di xxxxxxx, di un periodo pari a quello della sospensione.
Se la sospensione ha avuto una durata minima di 2 mesi e massima di 18 mesi, dal premio
determinato sulla base della Tariffa vigente al momento della riattivazione viene detratta la parte di premio pagata e non goduta relativa al periodo di sospensione al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Se la sospensione ha avuto una durata inferiore a 2 mesi, non si procede alla proroga della sca-
xxxxx né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione.
La riattivazione può essere effettuata per lo stesso veicolo assicurato dal contratto pre-
cedentemente sospeso oppure, fermo il proprietario, per altro veicolo, a condizione che il veicolo assicurato dal contratto precedentemente sospeso sia stato venduto o consegnato in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all’estero o la sua circolazione sia defi- nitivamente cessata ai sensi dell’Art. 103 del Codice della Strada.
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1.7) TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO
Il trasferimento della proprietà del veicolo, attestato da idonea documentazione, o la sua
consegna in conto vendita, comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato alla compravendita di veicoli dalla CCIAA (Camera di Commercio, Indu- stria, Artigianato, Agricoltura) determina, a scelta irrevocabile dell’alienante, uno dei seguenti effetti:
a) Sostituzione del contratto
Nel caso in cui l’alienante chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua pro- prietà (o in comproprietà con il coniuge, il convivente di fatto o persona unita civilmente), sul nuovo contratto sarà mantenuta la classe di merito in corso. Tale disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno o più di essi.
L’Impresa provvede alla sostituzione del contratto e rilascia il certificato e la Carta Verde per il nuovo veicolo, previo eventuale conguaglio del premio in base alle condizioni tariffarie:
– in vigore sul contratto sostituito per la Sezione Responsabilità Civile;
– in vigore al momento della sostituzione, per le altre Sezioni.
b) Cessione del contratto
Nel caso di cessione del contratto di assicurazione, il Contraente, perfezionato il trasferi- mento di proprietà, è tenuto a darne immediata comunicazione all’acquirente e all’Impresa, la quale prenderà atto della cessione mediante l’emissione di nuovi documenti contrattuali, ferma la scadenza del contratto in corso e senza conguaglio di premio.
Finché l’Impresa non abbia ricevuto detta comunicazione di trasferimento di proprietà del
veicolo, il Contraente è tenuto al pagamento dei premi successivi.
Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l’Impresa non rilascerà l’attesta-
zione dello stato del rischio.
Per l’assicurazione dello stesso veicolo il nuovo proprietario dovrà stipulare un nuovo con-
tratto. Il cedente può conservare la classe CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o del coniuge, del convivente di fatto o di persona unita civilmente o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto per il periodo di validità dell’attestato.
c) Risoluzione del contratto
Nel caso l’alienante del veicolo non richieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà (caso a)) e l’acquirente non subentri nel contratto di assicurazione (caso b)), il contratto è risolto ai sensi dell’Art. 171 comma 1 lettera a), del Codice. L’Impresa provve- derà a restituire la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto dell’imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno
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di garanzia, dal momento della consegna dei documenti attestanti la vendita del veicolo. Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del veicolo, la parte di premio corrisposta e non usufruita verrà calcolata a partire dalla data di consegna in conto vendita.
La restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita avrà luogo anche per i con- tratti sospesi a cui non abbia fatto seguito la riattivazione nei termini previsti all’Art. 1.6) Sospensione e riattivazione del contratto.
1.8) CESSAZIONE DEL RISCHIO
DEMOLIZIONE, CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA CIRCOLAZIONE ED ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL’ESTERO DEL VEICOLO
Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione, cessazione della circolazione o
esportazione definitiva all’estero del veicolo (Art. 103 del Codice della Strada), il Contraente è tenuto a darne comunicazione all’Impresa.
Il Contraente, inoltre, deve fornire all’Impresa:
1) in caso di cessazione della circolazione del veicolo o di esportazione definitiva all’estero,
attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;
2) in caso di demolizione del veicolo, copia del certificato di cui all’Art. 46, quarto comma, D.
Lgs. n. 22/1997 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessio- nario o succursale della casa costruttrice del veicolo attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione.
Il Contraente può chiedere alternativamente all’Impresa:
1) la restituzione del premio corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dal momento della presentazione della documentazione indicata nei precedenti paragrafi. Da tale data il contratto si intende risolto;
2) la sostituzione del contratto relativo al veicolo demolito o la cui circolazione sia definitivamente cessata (Art. 103 del Codice della Strada), con altro veicolo di sua proprietà o del coniuge o del convivente di fatto o di persona unita civilmente. In questo caso l’Impresa rilascerà il certificato e la Carta Verde per il nuovo veicolo, previo eventuale conguaglio del premio in base alle condizioni tariffarie:
– in vigore sul contratto sostituito per la Sezione Responsabilità Civile;
– in vigore al momento della sostituzione, per le altre Sezioni.
Per le polizze di durata inferiore all’anno, l’Impresa non procede alla restituzione della mag-
giorazione di premio richiesta al momento della stipulazione della polizza.
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FURTO DEL VEICOLO (OPERANTE PER LA SOLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE)
In caso di furto del veicolo, il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza così come previsto dall’Art. 122 comma 3 del Codice.
Il Contraente deve darne notizia all’Impresa fornendo copia della denuncia di furto presenta-
ta all’Autorità competente.
Il Contraente ha diritto alla restituzione del premio corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, dal momento della consegna della copia della denuncia.
SEZIONI DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI
Relativamente alle Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile Veicoli, in caso di cessazione del rischio a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato e senza sostituzione con altro veicolo, l’Impresa rimborsa al Contraente la parte di premio residuo relativo alle garanzie non interessate dal sinistro. Il rimborso viene determinato in misura pari al rateo di premio, al netto dell’imposta, relativo al periodo intercorrente tra la data del sinistro e la data di scadenza del premio pagato. Re- lativamente alla garanzia interessata dal sinistro non si procede invece ad alcun rimborso di premio ed il Contraente, nel caso di frazionamento del premio di polizza, è tenuto a comple- tarne il pagamento annuo.
DOVE VALE LA COPERTURA
1.9) ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Va-
ticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Serbia, Svizzera e Bosnia - Erzegovina.
L’assicurazione vale altresì per gli Stati aderenti al sistema della Carta Verde le cui sigle non
risultino barrate sulla Carta Verde stessa rilasciata dall’Impresa al Contraente.
Per la circolazione all’estero, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti
delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria per la Respon- sabilità Civile dei veicoli in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, salvo le eventuali maggiori garanzie previste dal contratto.
La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. L’Impresa, qualora sia applicabile l’Art. 1901, secondo comma, del Codice Civile o nel caso previsto dal precedente Art. 1.1) ”Durata del contratto” risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore ventiquattro del quin-
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dicesimo giorno successivo a quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, a condizione che al momento del sinistro il rischio non sia assicurato presso altra Impresa. Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, è convenuto che anche questa cessi di avere validità; l’uso del documento successivamente alla data di cessazione o sospensione della polizza è pertanto illecito.
Per le Sezioni “Danni” e “Infortuni del Conducente” l’assicurazione è operante sul territorio di
tutti gli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde la cui sigla non risulti barrata sulla
Carta Verde stessa.
Per le Sezioni “Tutela Legale” e “Assistenza”, vale l’ambito territoriale previsto dalle specifiche
condizioni.
ALTRE INFORMAZIONI
1.10) FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente/Assicurato.
1.11) ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al premio, al contratto e
agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall’Impresa.
Condizioni di assicurazione In 1a Classe
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SEZIONE II RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI
CHE COSA POSSO ASSICURARE
2.1) OGGETTO DEL CONTRATTO
L’Impresa tiene indenne l’Assicurato, entro i massimali convenuti in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo indicato nella polizza.
La garanzia è operante anche per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private; nelle zone aeroportuali sia civili sia militari non equiparate a pubbliche il massimale conve- nuto è pari a 3.000.000 €.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Rimorchi
Se il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia opera:
– sulla base dell’assicurazione del rimorchio per i danni, provocati a terzi dallo stesso quando è staccato dalla motrice, conseguenti a manovre a mano, sosta, vizi di costruzione o difetti di manutenzione;
– sulla base dell’assicurazione della motrice quando lo stesso è agganciato a quest’ultima costituendo con essa un unico veicolo;
– sulla base dell’assicurazione sia del rimorchio sia della motrice per i danni provocati a terzi nei territori di Spagna, Germania, Francia e Grecia.
Veicoli trainanti carrelli appendice
Per i veicoli trainanti carrelli appendice (Art. 56 Codice della Strada) la garanzia opera anche per i danni cagionati da tali carrelli appendice quando sono agganciati al veicolo stesso.
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Operazioni di carico e scarico
La garanzia opera anche per i danni a terzi derivanti dalle operazioni di carico e scarico.
Autoveicoli adibiti a scuola guida
L’assicurazione copre anche la responsabilità dell’istruttore. Sono considerati terzi:
– l’esaminatore;
– l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame;
– l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente.
Responsabilità civile dei trasportati
L’Impresa tiene indenni i trasportati, entro i massimali convenuti in polizza, delle somme che siano tenuti a corrispondere per capitale, interessi e spese, quali civilmente responsabili nella loro qualità di trasportati sul veicolo assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi.
Sono esclusi i danni arrecati al veicolo e alle cose ivi trasportate, nonché i danni arrecati ai
soggetti non considerati “terzi” dall’Art. 2.3) Soggetti esclusi.
2.2) PRIORITÀ DI DESTINAZIONE DEI MASSIMALI
Per rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria la garanzia è prestata in base agli stessi massimali di Responsabilità Civile indicati sulla polizza i quali sono destinati anzi- tutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria.
Di seguito si indicano esempi di applicazione del massimale:
1) valore del massimale per danni a persone € 6.070.000
- danno provocato per danni a persone € 2.000.000
- importo risarcito € 2.000.000
2) valore del massimale per danni a persone € 6.070.000
- danno provocato per danni a persone € 7.500.000
- importo risarcito € 6.070.000.
Condizioni di assicurazione In 1a Classe
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COSA NON È ASSICURATO
2.3) SOGGETTI ESCLUSI
L’assicurazione, ai sensi dell’Art. 129 del Codice, non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato né i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
1) il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il
locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
2) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
3) ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).
2.4) ESCLUSIONI E RIVALSA
L’Impresa esercita la rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi in presenza di
sinistro nei casi di seguito elencati in cui l’assicurazione non è operante e con i limiti in essi indicati.
CONDUCENTE NON ABILITATO ALLA GUIDA A NORMA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI
L’assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle di-
sposizioni in vigore.
Tuttavia l’Impresa rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa:
1) se al momento del sinistro, il veicolo è guidato da persona con patente scaduta, a condizione che la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti; rinuncia altresì ad esercitare la rivalsa nel caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
2) nei confronti del solo proprietario se il veicolo è guidato da conducente non abilitato, a condizione che il proprietario non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell’affidamento del veicolo.
Al proprietario è equiparato il locatario nel contratto di locazione finanziaria, il noleggiatore nel contratto di noleggio a lungo termine e l’acquirente con patto di riservato dominio.
Resta fermo quanto disposto al paragrafo successivo per quanto riguarda l’abilitazione alla guida dei neopatentati.
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CONDUCENTI NEOPATENTATI (ART. 117 DEL CODICE DELLA STRADA)
L’assicurazione non è operante se, al momento del sinistro, alla guida dell’autovettura assi- curata, avente una potenza specifica, riferita alla tara, eccedente i limiti di cui all’Art. 117 del Codice della Strada, si trovi un conducente che abbia conseguito la patente di categoria B da meno di un anno. |
L’Impresa eserciterà la rivalsa: |
1) integralmente se il veicolo, al momento del sinistro, è guidato dal proprietario dello stesso; |
2) con il limite di 2.500 € nei confronti del solo proprietario, in caso di guida da parte di soggetto diverso da quest’ultimo; nei confronti del conducente la rivalsa viene esercitata integralmente; |
3) con il limite complessivo di 2.500 € nei confronti del conducente e del proprietario, se appartenenti al medesimo nucleo familiare, rilevabile dallo stato di famiglia. |
Al proprietario è equiparato il locatario nel contratto di locazione finanziaria, il noleggiatore nel contratto di noleggio a lungo termine e l’acquirente con patto di riservato dominio.
Quando il conducente è abilitato alla guida?
Il conducente è abilitato quando ha conseguito la regolare patente di guida prevista per il veicolo assicurato. E’ abilitato anche il conducente che, pur privo di patente di guida, al momento del sinistro circoli conformemente alle disposizioni di legge: è abilitato ad esem- xxx xxx guida con il “foglio rosa” nel rispetto delle prescrizioni previste per legge o il minore di 17 anni, in possesso di patente A1, che guida un’autovettura in presenza di regolare autorizzazione e con a fianco un adulto titolare di patente X.
XXXXX IN STATO DI EBBREZZA (FATTO SANZIONATO AI SENSI DEGLI ARTT. 186 O 186 BIS DEL CODICE DELLA STRADA)
L’assicurazione non è operante se il conducente si trova, al momento del sinistro, in stato di ebbrezza ed il fatto è sanzionato ai sensi degli artt. 186 (guida sotto l’influenza dell’alcol) o 000 xxx xxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxx (xxxxx sotto l’influenza dell’alcol per conducenti di età in- feriore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose). |
L’Impresa limita la rivalsa a 2.500 €: |
1) in caso di conducente che si trovi, al momento del sinistro, in stato di ebbrezza ed il fatto sia sanzionato ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada; |
2) in caso di conducente che si trovi, al momento del sinistro, in stato di ebbrezza ed il fatto sia sanzionato ai sensi dell’art. 186 bis del Codice della Strada. |
Condizioni di assicurazione In 1a Classe
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Il limite di rivalsa è elevato a 5.000 €:
1) in caso di conducente sanzionato ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada, quando il
tasso alcolemico accertato sia superiore a 1,5 g/l;
2) in caso di conducente sanzionato ai sensi dell’art. 186 bis del Codice della Strada, quando
il tasso alcolemico accertato sia superiore a 0,5 g/l.
Quando L’Impresa può fare la rivalsa in caso di guida in stato d’ebbrezza?
La guida in stato di ebbrezza è un reato sanzionato dagli articoli 186 e 186-bis del Codice della Strada. Affinché lo stato di ebbrezza sia sanzionabile dalle autorità il tasso di alcol deve superare il valore di 0,5 g/l; le sanzioni penali e amministrative collegate variano in funzione del tasso alcolemico accertato (art.186). Per quanto riguarda invece i condu- centi di età inferiore ai 21 anni o che abbiano conseguito la patente da meno di 3 anni o i conducenti professionali che stiano svolgendo la propria attività, l’art.186 bis prevede che essi non possono guidare dopo aver assunto sostanze alcoliche, neanche in modica quantità.
L’Impresa può esercitare la rivalsa solo nel caso in cui al conducente sia stata comminata la sanzione da parte delle autorità per la guida in stato d’ebbrezza. L’Impresa limita inoltre l’importo della rivalsa in relazione al tasso alcolemico accertato.
GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (FATTO SANZIO- NATO AI SENSI DELL’ART. 187 DEL CODICE DELLA STRADA)
L’assicurazione non è operante se il conducente si trova, al momento del sinistro sotto l’in- fluenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ed il fatto è sanzionato ai sensi dell’Art. 187 del Codice della Strada. |
L’Impresa esercita la rivalsa: |
1) integralmente se il veicolo, al momento del sinistro, è guidato dal proprietario dello stesso; |
2) con il limite di 5.000 € nei confronti del solo proprietario, in caso di guida da parte di sog- getto diverso da quest’ultimo e purché il proprietario non sia a conoscenza delle condizio- ni del conducente al momento dell’affidamento del veicolo; nei confronti del conducente la rivalsa viene esercitata integralmente; |
3) con il limite complessivo di 5.000 € nei confronti del conducente e del proprietario, se facenti parte del medesimo nucleo familiare, rilevabile dallo stato di famiglia. |
Al proprietario è equiparato il locatario nel contratto di locazione finanziaria, il noleggiatore nel contratto di noleggio a lungo termine e l’acquirente con patto di riservato dominio.
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TRASPORTO DI PERSONE NON CONFORME ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI
L’assicurazione non è operante per i danni subiti dalle persone trasportate, se il traspor-
to non è effettuato in conformità alle disposizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione.
L’Impresa tuttavia rinuncia ad esercitare la rivalsa nei confronti del solo proprietario che non sia alla guida se il trasporto di persone non è effettuato in conformità alle prescrizioni della legge o alle indicazioni della carta di circolazione, a condizione che il proprietario non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell’affidamento del veicolo.
L’Impresa rinuncia alla rivalsa anche nei confronti del conducente se appartenente al mede-
simo nucleo familiare del proprietario del veicolo, rilevabile dallo stato di famiglia.
Al proprietario è equiparato il locatario nel contratto di locazione finanziaria, il noleggiatore nel contratto di noleggio a lungo termine e l’acquirente con patto di riservato dominio.
VEICOLO CHE NON HA SUPERATO LA REVISIONE PRESCRITTA DALLE NORME IN VIGORE
L’assicurazione non è operante se il veicolo, al momento del sinistro, risulta essere stato
dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria pre- scritta dalle norme in vigore.
L’Impresa tuttavia limita la rivalsa a 2.500 € nei confronti del solo conducente del veicolo,
se diverso dal proprietario, a condizione che non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell’affidamento del veicolo stesso.
Resta ferma l’applicazione integrale della rivalsa nei confronti del proprietario che risulti con-
ducente al momento del sinistro.
Al proprietario è equiparato il locatario nel contratto di locazione finanziaria, il noleggiatore nel contratto di noleggio a lungo termine e l’acquirente con patto di riservato dominio.
In quali casi L’Impresa può fare rivalsa?
Il Codice della Strada prevede che i veicoli ed i loro rimorchi debbano essere sottoposti a revisione periodica che ne accerti il rispetto delle condizioni di sicurezza: sono previste sanzioni sia per il caso in cui il veicolo circoli senza essere stato sottoposto alla revisione periodica sia per il caso in cui il veicolo non l’abbia superata.
L’Impresa si riserva il diritto di esercitare la rivalsa, con i limiti indicati, solo quando il veicolo non abbia superato la revisione e sulla carta di circolazione risultino le diciture “revisione ripetere” e “revisione ripetere-sospeso dalla circolazione”.
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PARTECIPAZIONE A GARE NON AUTORIZZATE (FATTO SANZIONATO DALL’ART. 141 CODICE DELLA STRADA)
L’Impresa esercita la rivalsa per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare
di velocità non autorizzate se il conducente viene sanzionato ai sensi dell’Art. 141, nono comma, del Codice della Strada.
MANCATA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI PER VEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA E VEICOLI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE
1) L’assicurazione non è operante nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, se durante
la guida dell’allievo, al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
2) l’assicurazione non è operante nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il no- leggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal proprietario (o dal locatario in caso di leasing) o da un suo dipendente o collaboratore anche occasionale o se i predetti soggetti autorizzati alla guida non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.
COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO
CONDIZIONI OPERANTI SE RICHIAMATE IN POLIZZA
2.5) RINUNCE ALLA RIVALSA OPERANTI CON PAGAMENTO DI SOVRAPPREMIO
Con la presente clausola, se richiamata in polizza, l’Impresa, a parziale deroga dell’Art. 2.4) Esclusioni e rivalsa, rinuncia alla rivalsa nei casi e con i limiti di seguito indicati.
Perché sottoscrivere questa clausola?
Con la sottoscrizione della clausola 2.5) ed il pagamento di un sovrappremio è possibile am- pliare la copertura della garanzia R.C. Auto escludendo in taluni casi completamente la rival- sa o limitandone gli effetti ad importi più contenuti rispetto a quanto previsto dall’art. 2.4). Esempio: in caso di sinistro provocato dal conducente del veicolo, sanzionato sulla base dell’art. 186 del Codice della Strada per guida in stato d’ebbrezza con la sottoscrizione della clausola 2.5) l’impresa in questo caso non eserciterà alcuna rivalsa.
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CONDUCENTE NON ABILITATO ALLA GUIDA - FATTO DEI FIGLI MINORI
A parziale modifica di quanto previsto nell’art. 2.4) per il “Conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti”, l’Impresa rinuncia alla rivalsa per i danni arrecati a terzi dal veicolo assicurato purché la circolazione del veicolo assicurato avvenga ad insaputa del proprietario ed alla guida si trovino:
1) figli minori o minori in affido temporaneo;
2) persone con lo stesso conviventi, risultanti dallo stato di famiglia e soggette alla sua
tutela.
CONDUCENTI NEOPATENTATI (ART. 117 DEL CODICE DELLA STRADA)
In caso di guida dell’autovettura assicurata, avente una potenza specifica, riferita alla tara, eccedente i limiti di cui all’Art. 117 del Codice della Strada, da parte di soggetto che abbia conseguito la patente di categoria B da meno di un anno, l’Impresa rinuncia ad esercitare la rivalsa nei confronti del solo proprietario che non sia alla guida del veicolo al momento del sinistro.
L’Impresa limita invece la rivalsa a 2.500 €:
1) nei confronti del proprietario che si trovi alla guida del veicolo, al momento del sinistro;
2) nei confronti del conducente diverso dal proprietario. Al proprietario è equiparato il locatario nel contratto di locazione finanziaria, il noleggiatore nel contratto di noleggio a lungo termine e l’acquirente con patto di riservato dominio.
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA (FATTO SANZIONATO AI SENSI DEGLI ARTT. 186 E 186 BIS DEL CODICE DELLA STRADA)
L’Impresa rinuncia ad esercitare integralmente la rivalsa se il conducente si trova, al momen- to del sinistro, in stato di ebbrezza.
GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (FATTO SANZIO- NATO AI SENSI DELL’ART. 187 DEL CODICE DELLA STRADA)
L’Impresa rinuncia ad esercitare la rivalsa nei confronti del solo proprietario in caso di guida del veicolo da parte di altro soggetto e purché non a conoscenza delle condizioni del condu- cente al momento dell’affidamento del veicolo. |
L’Impresa limita invece la rivalsa a 5.000 € unicamente per il primo sinistro sanzionato ai sensi dell’art. 187 del Codice della Strada causato nell’annualità assicurativa: |
1) nei confronti del proprietario che si trovi alla guida del veicolo; |
2) nei confronti del conducente diverso dal proprietario. |
L’Impresa limita inoltre la rivalsa a 2.500 € nei confronti del conducente se appartenente al medesimo nucleo familiare del proprietario del veicolo, rilevabile dallo stato di famiglia. |
Al proprietario è equiparato il locatario nel contratto di locazione finanziaria, il noleggiatore nel contratto di noleggio a lungo termine e l’acquirente con patto di riservato dominio.
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TRASPORTO DI PERSONE NON CONFORME ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI
L’Impresa rinuncia ad esercitare la rivalsa se il trasporto di persone non è effettuato in con- formità alle prescrizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione.
2.6) FULL BOX
In caso di installazione di un sistema di radiolocalizzazione satellitare “Full Box” con rileva- zione dei dati di utilizzo del veicolo, l’Impresa applica una riduzione di premio per le garanzie Responsabilità Civile Auto e Furto (se presente in polizza).
A parziale deroga di quanto indicato in polizza, se presente la garanzia furto totale e parziale, in caso di furto totale del veicolo non viene applicato alcuno scoperto.
Il Contraente si impegna a:
• installare ed attivare “Full Box” entro dieci giorni lavorativi dalla stipulazione della polizza,
in caso di scelta di un dispositivo autoinstallante;
• recarsi da uno degli installatori convenzionati dai provider entro dieci giorni lavorativi
dalla stipulazione della polizza, per l’installazione e l’attivazione di “Full Box”, in caso di scelta di un dispositivo per il quale necessiti un’installazione professionale; in questo caso il Contraente dovrà avvisare immediatamente l’installatore convenzionato qualora fosse impossibile, per cause di forza maggiore, imprevedibili ed improvvise, osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione;
• recarsi nel più breve tempo possibile, comunque entro e non oltre 10 giorni, presso un in-
stallatore convenzionato scelto dalla rete nazionale del provider, in caso di guasto o man- cato funzionamento di “Full Box”, segnalato dal Centro Servizi, per la verifica e manuten- zione del sistema cosi come previsto dalle Condizioni Generali di abbonamento ai servizi.
Qualora il Contraente non adempia agli obblighi di cui ai precedenti punti:
• dovrà corrispondere all’Impresa la quota parte del premio pari alla differenza tra la tariffa
agevolata prevista per il radiolocalizzatore satellitare “Full Box” e la tariffa di Responsa- bilità Civile Auto e/o Furto che sarebbe stata normalmente applicata al contratto;
• in caso di sinistro RCA con responsabilità principale o paritaria dell’Assicurato, l’Impresa eserciterà una rivalsa con il limite di € 2.500;
• in caso di furto totale del veicolo, verrà applicato uno scoperto del 20% sull’ammontare del danno;
• l’Impresa non si assume la responsabilità per la mancata erogazione dei servizi connessi all’installazione di “Full Box”.
L’Impresa, tramite i provider, si riserva la facoltà di effettuare controlli sul sistema satellitare “Full Box” installato sul veicolo, al fine di verificarne il corretto funzionamento, anche per una corretta tariffazione. Tali controlli verranno effettuati dall’Impresa in modo da creare il minor disagio possibile all’Assicurato. Quanto previsto dal presente articolo e dall’Art. 3.19
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“Delimitazioni” delle Condizioni di Assicurazione si applica inoltre qualora l’Assicurato per una qualsiasi motivazione a lui imputabile:
– non abbia provveduto a rinnovare a scadenza il contratto annuo di abbonamento ai servizi del provider prescelto;
– a seguito di guasto o manomissione del sistema satellitare “Full Box” debitamente segnalato, non provveda, entro 10 giorni successivi al momento in cui ne è venuto a conoscenza, a recarsi presso un installatore convenzionato per la riparazione del sistema satellitare;
– abbia richiesto, al provider prescelto l’interruzione temporanea della rilevazione della localizzazione;
– non abbia provveduto in caso di sostituzione del veicolo, entro 10 giorni dalla data di
effetto della variazione contrattuale, all’installazione sul nuovo veicolo del sistema satel- litare “Full Box”.
2.7) GUIDABENE&RISPARMI
La sottoscrizione della presente clausola è subordinata all’installazione a bordo del veicolo di
“Full Box” (escluso “Full Box base”).
L’Impresa determinerà il premio di tariffa della garanzia di Responsabilità Civile Auto, per le annualità successive, anche in funzione dei parametri relativi allo stile di guida (quali ad esempio frenate ed accelerate in determinato lasso di tempo, ecc.) rilevati da “Full Box”.
I parametri relativi allo stile di guida sono riportati nella tariffa applicabile al contratto a disposizione presso gli intermediari e sul sito Internet xxx.xxxxxxxx.xx nella sezione “prodotti e soluzioni” dedicata al prodotto “In Prima Classe”.
Si intende integralmente richiamato l’Art. 2.6 delle Condizioni di Assicurazione.
FORMULA SLIM
Le seguenti clausole sono richiamabili in polizza singolarmente o congiuntamente. I relativi coefficienti di sconto sono riportati nella tariffa applicabile al contratto a dispo- sizione presso gli intermediari e sul sito Internet xxx.xxxxxxxx.xx nella sezione “prodotti e soluzioni” dedicata al prodotto “In Prima Classe”.
Le clausole Conducente esperto e Formula Bonus/Xxxxx con franchigia sono acquistabili
solo per nuovi contratti stipulati a partire dal 1° febbraio 2018.
Condizioni di assicurazione In 1a Classe
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2.8) RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA PRESSO CARROZZERIA CONVENZIONATA
In caso di sinistro, che comporti un danno al veicolo totalmente risarcibile e gestito secondo la procedura di “risarcimento diretto” ai sensi dell’art. 149 del Codice, il risarcimento sarà effettuato attraverso la riparazione diretta del veicolo stesso. L’Assicurato si impegna per- tanto ad utilizzare per la riparazione del veicolo una carrozzeria convenzionata il cui elenco è disponibile presso gli intermediari o sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx.
Il sinistro si intende totalmente risarcibile in caso l’Assicurato non sia, neppure in parte, re- sponsabile del danno.
L’Impresa, in caso di sinistro con le caratteristiche sopra riportate, ove l’Assicurato faccia
riparare il veicolo presso una carrozzeria non convenzionata, applicherà una penale di € 250.
Resta inteso che, qualora le spese di riparazione superino il valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro, l’Impresa, anche per il tramite della carrozzeria conven- zionata, ne darà avviso all’Assicurato, ponendo a disposizione dello stesso l’equivalente in denaro del veicolo danneggiato.
2.9) CONDUCENTE ESPERTO
L’assicurazione non è operante qualora al momento del sinistro alla guida del veicolo si trovi
un conducente di età inferiore a 26 anni; in tal caso l’Impresa eserciterà la rivalsa per le somme pagate, con il limite di € 1.500.
L’Impresa non eserciterà tuttavia il diritto di rivalsa nei seguenti casi, purché adeguatamente documentati:
– guida da parte di una persona incaricata ad effettuare riparazioni sul veicolo;
– utilizzo del veicolo dovuto a stato di necessità, intendendosi per tale l’essere costretto a compiere un’azione dall’esigenza di preservare sé, o altri, dal pericolo imminente di un grave danno alla persona;
– circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante
2.10) FORMULA BONUS/MALUS CON FRANCHIGIA
La garanzia è prestata nella forma Bonus/Malus con franchigia fissa ed assoluta di € 500
per ogni sinistro.
Si intende richiamato integralmente l’Art. 2.13 delle Condizioni di Assicurazione.
Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all’Impresa l’importo del risar-
cimento nel limite della franchigia.
L’Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneg- giato rientri nei limiti della franchigia.
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2.11) ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO
L’Impresa rilascia al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, l’atte- stazione dello stato di rischio contenente le informazioni relative alla storia assicurativa del veicolo assicurato, secondo quanto previsto dall’Art. 134 del Codice (vedi testo nella sezio- ne Articoli di legge), mettendola a disposizione nell’Area Riservata del sito xxx.xxxxxxxx.xx. L’attestazione potrà inoltre essere rilasciata a mezzo e-mail a seguito di compilazione di un modulo di richiesta presente nella home page del sito xxx.xxxxxxxx.xx; infine potrà esserne richiesta una stampa all’intermediario che ha in gestione il contratto.
Alla scadenza del contratto, qualora il Contraente intendesse assicurare il medesimo veicolo presso altra Impresa, quest’ultima acquisirà l’attestazione sullo stato del rischio per via tele- matica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.
L’Impresa rilascia altresì al Contraente, in caso di cessazione del rischio, se il periodo di os- servazione risulta concluso, l’attestazione relativa all’annualità in corso riportante le classi contrattuale e universale (CU) effettivamente maturate al momento della risoluzione.
In caso di riattivazione del contratto sospeso, l’Impresa rilascia l’attestazione dello stato di rischio almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all’atto della riattivazione.
Nei casi di cessazione del rischio, sospensione del contratto o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo, il periodo di validità dell’attestazione dello stato di rischio è pari a 5 anni, a decorrere dalla data di scadenza del contratto a cui si riferisce.
L’Impresa rilascia, anche in corso di contratto, entro 15 giorni dalla richiesta in qualunque momento pervenuta, un duplicato dell’attestazione relativa all’ultima annualità compiuta:
– al Contraente;
– al proprietario del veicolo se persona diversa dal Contraente;
– all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di leasing;
– all’utilizzatore del veicolo in occasione della scadenza di un contratto di leasing o noleggio a lungo termine di durata non inferiore a 12 mesi.
L’Impresa non rilascia l’attestazione nel caso di: |
– sospensione di garanzia nel corso della polizza non seguita da riattivazione; |
– polizze che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; |
– polizze che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio; |
– polizza con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo; |
– polizze annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale se non ancora concluso il periodo d’osservazione; |
– cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato. |
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FORMULE DI PERSONALIZZAZIONE DELLA TARIFFA
La formula di personalizzazione della tariffa di Responsabilità Civile è quella richiamata nella
polizza. L’assicurazione dei rimorchi non è soggetta a tali forme.
2.12) BONUS GIOVANI
La presente clausola prevede - in assenza di sinistri osservati nel periodo di osservazione come definiti al successivo Art. 2.13) paragrafo II, 2 - l’applicazione di una riduzione del 10% sul premio relativo alla garanzia di Responsabilità Civile Auto.
La riduzione è applicata in occasione della prima scadenza di rinnovo contrattuale. Per ciascuna annualità successiva:
– è prevista la conferma della riduzione del 10% sul premio di Responsabilità Civile Auto, in assenza di sinistri osservati nel periodo di osservazione precedente il rinnovo;
– non è prevista l’applicazione di alcuna riduzione in caso di sinistri osservati nel periodo di osservazione precedente il rinnovo.
2.13) FORMULA “BONUS/MALUS 38 CLASSI” - SETTORI I E II: AUTOVETTURE ED AUTOTASSAMETRI (VEDI DESCRIZIONE SETTORI TARIFFARI IN CALCE AL CONTRATTO)
La garanzia è prestata nella forma “Bonus/Malus” che prevede riduzioni (“Bonus”) o mag- giorazioni (“Malus”) di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri verificatisi nel periodo di osservazione della sinistrosità, secondo le regole dettagliatamente descritte al successivo paragrafo II.
La presente formula si articola in 38 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati in base ai coefficienti indicati nella seguente Tabella dove sono state anche indicate le percentuali di riduzione dei predetti coefficienti in caso di evoluzione in ”Bonus”.
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Tabella delle classi di merito e dei coefficienti di premio
Classi di merito | Coefficienti di premio | Percentuale di riduzione "BONUS" | Classi di merito | Coefficienti di premio | Percentuale di riduzione "BONUS" |
1 | 0,471 | 0,00% | 20 | 0,810 | -4,94% |
2 | 0,483 | -2,48% | 21 | 0,850 | -4,71% |
3 | 0,495 | -2,42% | 22 | 0,890 | -4,49% |
4 | 0,507 | -2,37% | 23 | 0,930 | -4,30% |
5 | 0,519 | -2,31% | 24 | 0,978 | -4,91% |
6 | 0,533 | -2,63% | 25 | 1,033 | -5,32% |
7 | 0,546 | -2,38% | 26 | 1,093 | -5,49% |
8 | 0,559 | -2,33% | 27 | 1,165 | -6,18% |
9 | 0,573 | -2,44% | 28 | 1,220 | -4,51% |
10 | 0,589 | -2,72% | 29 | 1,280 | -4,69% |
11 | 0,605 | -2,64% | 30 | 1,343 | -4,69% |
12 | 0,620 | -2,42% | 31 | 1,480 | -9,26% |
13 | 0,638 | -2,82% | 32 | 1,716 | -13,75% |
14 | 0,655 | -2,60% | 33 | 2,089 | -17,86% |
15 | 0,675 | -2,96% | 34 | 2,650 | -21,17% |
16 | 0,696 | -3,02% | 35 | 3,600 | -26,39% |
17 | 0,715 | -2,66% | 36 | 3,960 | -9,09% |
18 | 0,742 | -3,64% | 37 | 4,356 | -9,09% |
19 | 0,770 | -3,64% | 38 | 4,400 | -0,99% |
I - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO
All’atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base alle regole d’assegnazione di seguito riportate.
A. VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON ALTRA IMPRESA
1) Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata annuale
In caso di contratto di durata annuale stipulato con altra Impresa, il Contraente deve
presentare:
– la carta di circolazione;
– il certificato di proprietà.
L’Impresa acquisisce l’attestazione di rischio per via telematica dalla Banca Dati degli atte- stati di rischio.
Condizioni di assicurazione In 1a Classe
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Qualora l’attestazione di rischio relativa all’ultima annualità assicurativa non risulti presente
nella predetta Banca Dati, il Contraente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi indicati nell’attestazione che permettano di ricostruire la posizione assicurativa. In assenza di tale dichiarazione il contratto viene emesso sulla base delle informazioni riportate nella attestazione presente in Banca Dati.
Qualora nella predetta Banca Dati non sia presente alcuna attestazione di rischio, il Contra-
ente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi indicati nell’ultima attestazione conseguita che permettano di ricostruire la posizione assicu- rativa. Il Contraente inoltre fornisce a supporto della dichiarazione le precedenti attestazioni di rischio o i contratti di assicurazione in suo possesso. In assenza di dichiarazione e/o di documentazione probatoria il contratto è assegnato alla classe di merito 38.
Se, da successive verifiche, le predette dichiarazioni risultano non veritiere l’Impresa procede
alla riclassificazione del contratto.
Si applicano le seguenti disposizioni:
a. se il precedente contratto era stipulato in forma “Bonus/Malus o Franchigia”, in base alla classe CU ed ai sinistri riportati nell’attestazione di rischio, la classe di merito contrattuale viene attribuita, secondo quanto previsto in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet dell’Impresa;
b. se il precedente contratto era stipulato nella forma con franchigia e la classe CU non sia riportata nell’attestazione dello stato di rischio, si procede alla determinazione della classe CU (Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018) in base ai sinistri riportati nell’attestazione e, sulla base di tale classe, viene attribuita la classe di merito contrattuale in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet dell’Impresa;
c. se il precedente contratto risulta scaduto da più di 15 giorni e da non oltre 5 anni, l’attesta- zione dello stato del rischio è valida, ai fini dell’assegnazione della classe di merito, a condi- zione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato dopo i 15 gg successivi alla scadenza del precedente contratto ovvero di aver stipulato una polizza temporanea. Se la precedente annualità assicurativa risulta scaduta da oltre 5 anni, il contratto è assegnato alla classe di merito 38;
d. in caso di vendita, furto, consegna in conto vendita, demolizione, definitiva esportazione all’estero o cessazione della circolazione (Art. 103 del Codice della Strada) del veicolo indicato sull’attestazione, avvenuti dopo il rilascio dell’attestazione di rischio ma entro il periodo di validità della stessa, il Contraente ha diritto di mantenere la classe CU risultante dall’attestazione per un nuovo veicolo acquistato a condizione che:
– sia fornita idonea documentazione attestante che il nuovo veicolo da assicurare sia di
proprietà del medesimo proprietario del veicolo indicato sull’attestazione o del suo co- niuge, del convivente di fatto o di persona unita civilmente;
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– il Contraente dichiari che il veicolo non ha circolato dopo i 15 gg successivi alla scadenza
contrattuale;
– l’attestazione non sia già stata impiegata per l’assicurazione di altro veicolo acquistato
in sostituzione del precedente, fatta salva, per proprietario persona fisica, l’applicazione dell’Art. 134, comma 4 bis, del Codice (vedi sezione Articoli di legge).
In presenza delle predette condizioni, il contratto è assegnato, sulla base delle indicazioni presenti sull’attestazione, alla classe di merito risultante dall’applicazione delle regole di cui ai precedenti punti a. e b..
La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a 12 mesi, a condizione che le generalità del locatario siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del Codice della Strada da almeno 12 mesi.
In caso di veicolo rubato e successivamente ritrovato o di consegna in conto vendita non andata a buon fine, qualora il Contraente si sia già avvalso della facoltà sopraindicata, al nuovo contratto eventualmente stipulato per il veicolo tornato in possesso del proprietario è assegnata la classe CU precedente alla perdita di possesso.
2) Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all’anno
2.a) Contratto temporaneo
Per veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata temporanea, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo: al nuovo contratto è attribuita la classe di merito corrispondente alla classe CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato, in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Inter- mediario e sul sito internet dell’Impresa.
Ai fini dell’assegnazione della classe di merito, il contratto temporaneo precedente, al pari dell’attestazione dello stato del rischio, ha validità 5 anni a partire dalla data di scadenza dello stesso e si applica quanto previsto alla lettera c) del precedente punto 1.
2.b) Contratto concluso a distanza
Nel caso di veicolo già assicurato in Italia con contratto concluso a distanza (stipulato via internet o telefono) e risolto consensualmente prima della scadenza annuale o annullato a seguito dell’esercizio del diritto al ripensamento, il Contraente, per la stipulazione del nuovo contratto, è tenuto ad esibire la dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto rilasciata dal precedente Assicuratore e il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base alle indicazioni contenute in tale dichiarazione.
Condizioni di assicurazione In 1a Classe
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2.c) Cessione di contratto
Nel caso di veicolo per il quale è stata rilasciata appendice di “cessione contratto”, il nuovo contratto, previa presentazione della relativa documentazione, sarà inserito nella classe di merito 33, fatta salva, per proprietario persona fisica, l’applicazione dell’Art. 134, comma 4 bis del Codice (vedi sezione Articoli di legge), qualora ne ricorrano le condizioni.
In difetto della documentazione richiesta, il contratto sarà assegnato alla classe di merito 38.
3) Veicolo precedentemente assicurato all’estero
Nel caso di veicolo già assicurato all’estero qualora il Contraente consegni una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero attestante la durata del periodo di assicura- zione e gli eventuali sinistri verificatisi in detto periodo; si procede alla determinazione della classe CU secondo quanto previsto nella tabella 1 del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018, considerando la classe CU 14 come classe di ingresso. In base ai sinistri riportati nella dichiarazione e, in base a tale classe, viene attribuita la classe di merito contrattuale in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Inter- mediario e sul sito internet dell’Impresa.
Ai fini dell’assegnazione della classe di merito, la dichiarazione rilasciata dal precedente As- sicuratore, al pari dell’attestazione dello stato del rischio, ha validità di 5 anni a partire dal termine del periodo cui si riferisce e si applica quanto previsto alla lettera c) del precedente punto 1. In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe CU 14 corrispondente alla classe di merito contrattuale 33.
4) Veicolo precedentemente assicurato con Impresa in liquidazione coatta amministrativa
Se il precedente contratto era stato stipulato presso un’Impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’at- testazione sullo stato del rischio non sia presente nella Banca dati degli Attestati di Rischio, di cui all’art. 134 del Codice delle assicurazioni private, il nuovo contratto è assegnato alla classe CU sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall’impresa o dal Commissario liquidatore su richiesta del Contraente. In mancanza della predetta dichiarazio- ne sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015. La classe di merito viene assegnata in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” a dispo- sizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet dell’Impresa.
5) Veicolo precedentemente assicurato ed oggetto di contratto di leasing o di no- leggio a lungo termine
Nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici mesi - sia acquistato da soggetto utilizzatore, la classe CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del Codice della
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Strada da almeno 12 mesi. Qualora l’utilizzatore, quando ne cessi l’utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato.
L’Impresa acquisisce l’attestazione di rischio relativa al veicolo per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.
La classe di merito del nuovo contratto viene attribuita, in base alla classe CU, secondo quanto previsto dalle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’In- termediario e sul sito internet dell’Impresa.
L’attestato di rischio, per il caso in esame, ha validità fino a 5 anni a partire dalla scadenza del contratto di leasing o noleggio a lungo termine.
6) Veicolo intestato a soggetto portatore di handicap
Nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del Codice della Strada da almeno 12 mesi;
7) Veicolo oggetto di successione ereditaria
In caso di decesso del proprietario di un veicolo la classe universale CU maturata sul veicolo è attribuita agli eredi che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso purchè conviventi al momento della morte.
8) Veicolo oggetto di trasferimento di proprietà tra ditta individuale, soci e so- cietà di persone e viceversa
Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe CU.
9) Veicolo oggetto di trasferimento di proprietà in caso di trasformazione delle società
Qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d’azienda determinano il trasferimento della classe CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito la proprietà;
10) Mutata classificazione del veicolo
Nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all’art. 47 del Codice
della Strada lo stesso mantiene la classe CU già maturata.
Condizioni di assicurazione In 1a Classe
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B. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA DOPO IMMATRICOLAZIONE O VOLTURA AL PRA Il contratto viene assegnato alla classe di merito 33, fatta salva, per proprietario persona fisica, l’applicazione dell’Art. 134, comma 4 bis del Codice (vedi sezione Articoli di legge), qualora ne ricorrano le condizioni.
Il Contraente deve esibire:
– la carta di circolazione del veicolo;
– il certificato di proprietà.
II - RINNOVO DEL CONTRATTO: REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO
1) Evoluzione della classe di merito
In occasione di ogni rinnovo annuale, il contratto è assegnato alla classe di merito determi- nata in base alla Tabella delle regole evolutive di seguito riportata, in funzione dei sinistri osservati nel periodo di osservazione precedente il rinnovo.
2) Definizione di “sinistri osservati”
Per “sinistri osservati” che determinano una maggiorazione di premio, si intendono:
a) i sinistri con responsabilità principale dell’Assicurato, pagati, anche parzialmente, nel periodo di osservazione, anche da altra Compagnia, per i danni avvenuti nel corso di tale periodo o in periodi precedenti;
b) i sinistri pagati, anche parzialmente, nel periodo d’osservazione con responsabilità paritaria dell’Assicurato, quando la percentuale di responsabilità, inferiore o uguale al 50%, sommata a quella/e relativa/e ad altro/i sinistro/i con responsabilità paritaria pagato/i nel medesimo periodo o in periodi precedenti (purché riportati sull’attestazione dello stato del rischio), determini una percentuale di responsabilità complessiva superiore al 50%.
Rientrano nei sinistri osservati, anche i sinistri tardivi, intesi come i sinistri non ancora indicati nell’attestazione dello stato del rischio, in quanto pagati dopo la scadenza del periodo di os- servazione terminato presso la Compagnia che ha gestito il sinistro e comunque entro la fine dell’ultimo periodo di osservazione, nonché i sinistri relativi a polizze di durata temporanea. I sinistri osservati in un periodo di osservazione non verranno più considerati nei periodi suc- cessivi, anche in presenza di ulteriori pagamenti. I sinistri che, pur a seguito di un pagamento non sono stati osservati nel periodo di loro competenza, verranno osservati in un periodo successivo.
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3) Durata del periodo d’osservazione
Il periodo d’osservazione della sinistrosità inizia:
– per il primo periodo, dal giorno di decorrenza dell’assicurazione e termina 2 mesi prima della scadenza del periodo d’assicurazione corrispondente alla prima annualità assicurativa intera;
– per i periodi successivi al primo, 2 mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione ed ha durata di 12 mesi.
Tabella delle regole evolutive
Classe di provenienza | |||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
1 | 1 | 5 | 7 | 9 | 11 |
2 | 1 | 6 | 8 | 10 | 12 |
3 | 2 | 7 | 9 | 11 | 13 |
4 | 3 | 8 | 10 | 12 | 14 |
5 | 4 | 9 | 11 | 13 | 15 |
6 | 5 | 10 | 12 | 14 | 16 |
7 | 6 | 11 | 13 | 15 | 17 |
8 | 7 | 12 | 14 | 16 | 18 |
9 | 8 | 13 | 15 | 17 | 19 |
10 | 9 | 14 | 16 | 18 | 20 |
11 | 10 | 15 | 17 | 19 | 21 |
12 | 11 | 16 | 18 | 20 | 22 |
13 | 12 | 17 | 19 | 21 | 23 |
14 | 13 | 18 | 20 | 22 | 24 |
15 | 14 | 19 | 21 | 23 | 25 |
16 | 15 | 20 | 22 | 24 | 26 |
17 | 16 | 21 | 23 | 25 | 27 |
18 | 17 | 22 | 24 | 26 | 28 |
19 | 18 | 23 | 25 | 27 | 29 |
20 | 19 | 24 | 26 | 28 | 30 |
21 | 20 | 25 | 27 | 29 | 31 |
22 | 21 | 26 | 28 | 30 | 32 |
23 | 22 | 27 | 29 | 31 | 33 |
24 | 23 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Classe di assegnazione
Condizioni di assicurazione In 1a Classe
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Classe di provenienza | |||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
25 | 24 | 29 | 31 | 33 | 35 |
26 | 25 | 30 | 32 | 34 | 36 |
27 | 26 | 31 | 33 | 35 | 37 |
28 | 27 | 32 | 34 | 36 | 38 |
29 | 28 | 33 | 35 | 37 | 38 |
30 | 29 | 34 | 36 | 38 | 38 |
31 | 30 | 35 | 37 | 38 | 38 |
32 | 31 | 36 | 38 | 38 | 38 |
33 | 32 | 37 | 38 | 38 | 38 |
34 | 33 | 38 | 38 | 38 | 38 |
35 | 34 | 38 | 38 | 38 | 38 |
36 | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 |
37 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 |
38 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Classe di assegnazione
4) Facoltà di rimborso dei sinistri pagati
Al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito e del premio, è data la fa- coltà al Contraente, alla scadenza del contratto, di rimborsare gli importi pagati dall’Impresa per tutti o parte dei sinistri osservati e pagati nell’ultimo periodo di osservazione.
Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente sia nel caso di rinnovo del contratto che nel caso di risoluzione dello stesso alla scadenza.
Nel caso in cui il sinistro rientri nell’ambito della procedura di risarcimento diretto, ai sensi
dell’Art. 149 del Codice, il Contraente, al fine di conoscere l’importo del sinistro da rimborsa- re, dovrà rivolgersi, direttamente o con l’ausilio dell’Intermediario, alla “Stanza di compensa- zione” presso CONSAP – Xxx Xxxx x. 00, 00000 Xxxx (xxx.xxxxxx.xx).
Nel caso in cui il sinistro rientri nell’ambito della procedura ordinaria di risarcimento, ai sensi dell’Art. 148 del Codice, il Contraente, al fine di conoscere l’importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente all’Impresa.
Il sinistro rimborsato dall’Assicurato non sarà indicato sull’attestazione di rischio.
III - SOSTITUZIONE DEL VEICOLO E CESSAZIONE DI RISCHIO ASSICURATO IN CORSO DI CONTRATTO
1) Sostituzione del veicolo assicurato
Nel caso di vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all’e- stero (Art. 103 del Codice della Strada), consegna in conto vendita (comprovata mediante
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documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato alla compravendita di veicoli dalla CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) e di sostituzione con altro veicolo, la scadenza annuale del contratto è mantenuta ferma, non si interrompe il pe-
riodo di osservazione in corso e la classe di merito è conservata a condizione che: – il nuovo veicolo sia intestato al medesimo proprietario del veicolo precedentemente assi- curato o al coniuge, al convivente di fatto o a persona unita civilmente; |
– al nuovo veicolo sia applicabile la presente formula tariffaria. |
Qualora invece il nuovo veicolo sia assicurato in sostituzione di un altro veicolo assicurato con diversa formula tariffaria: |
– se sull’attestazione di rischio è riportata la classe CU si procede ad attribuire la classe di merito contrattuale in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza”a disposizione del Contraente presso l’intermediario e sul sito internet dell’Impresa; |
– se sull’attestazione di rischio non è riportata la classe CU si procede alla determinazione della stessa secondo quanto previsto dal Provvedimento IVASS n.72 del 16 aprile 2018 e sulla base di tale classe viene attribuita la classe di merito contrattuale in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza”a disposizione del Contraente presso l’intermediario e sul sito internet dell’Impresa. |
Se il precedente contratto era stipulato nella forma con franchigia, si procede alla deter- minazione della classe CU (Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018) in base ai sini- stri riportati nell’attestazione e, sulla base di tale classe, viene attribuita la classe di merito contrattuale. |
2) Stipulazione di nuovo contratto a seguito di cessazione di rischio
Nel caso di cessazione di rischio a seguito di vendita, demolizione, cessazione della circola- zione, esportazione definitiva all’estero (Art. 103 del Codice della Strada), consegna in conto vendita (comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilita- to dalla CCIAA alla compravendita di veicoli) o furto del veicolo assicurato, il proprietario può beneficiare, per un nuovo veicolo di sua proprietà o del coniugeo del convivente di fatto o di persona unita civilmente, della classe di merito cui era assegnato il precedente contratto a condizione che:
– la stipulazione del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla scadenza dell’ultima
attestazione dello stato del rischio conseguita per il precedente veicolo;
– al nuovo veicolo sia applicabile la presente formula tariffaria. Nel caso in cui al momento della cessazione di rischio risulti concluso il periodo di osserva- zione, l’Impresa assegnerà il nuovo contratto alla classe di merito effettivamente maturata.
Condizioni di assicurazione In 1a Classe
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CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
2.14) DENUNCIA DEI SINISTRI
La denuncia del sinistro, così come previsto dall’Art. 143 del Codice, deve essere compilata
utilizzando il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (modulo “blu” C.A.I.) conse-
gnato all’atto della stipulazione della polizza, di ogni suo rinnovo e di ogni denuncia di sinistro,
ed essere trasmessa all’Intermediario a cui è assegnato il contratto oppure alla sede dell’Im-
presa entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. Inoltre l’Assicurato può denunciare il sinistro occorso contattando, dal lunedì al venerdì dalle
8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.042.042 (attivo per informazioni 365 giorni all’anno, 24 ore su 24).
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli
atti giudiziari relativi al sinistro.
A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché
nell’invio di documentazione o atti giudiziari, l’Impresa ha il diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (Art. 1915 del Codice Civile).
2.15) GESTIONE DELLE VERTENZE
L’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiu-
diziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discute della responsabilità o del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
L’Impresa non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano
da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
2.16) LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
La liquidazione dei sinistri può avvenire:
– sulla base della procedura di “risarcimento diretto” in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la Responsabilità Civile obbligatoria dai quali siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, nei limiti previsti dall’Art. 149 del Codice;
– sulla base della procedura di “risarcimento del terzo trasportato” per i danni subiti dai passeggeri del veicolo alle condizioni e con i limiti previsti dall’Art. 141 del Codice;
– sulla base della procedura di risarcimento prevista dall’Art. 148 del Codice per tutte le fattispecie di sinistro non disciplinate nei punti precedenti.
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SEZIONE III DANNI
CHE COSA POSSO ASSICURARE
3.1) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa tiene indenne l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti per la perdita o il dan- neggiamento del veicolo causati dagli eventi previsti dalle garanzie sotto elencate che siano indicate in polizza, con l’applicazione delle franchigie o scoperti eventualmente previsti nella polizza stessa.
3.2) FURTO TOTALE O PARZIALE
Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo, fermo o in circola- zione, dopo il furto o la rapina.
Il furto si considera totale quando le spese per la riparazione del veicolo superano l’80% del
valore commerciale del medesimo al momento del sinistro.
Qualora in polizza sia richiamata una o più delle Clausole previste agli Artt. 2.6 e 2.7, a parziale deroga di quanto indicato in polizza, in caso di furto totale del veicolo, non sarà applicato alcuno scoperto.
3.3) FURTO TOTALE
Furto o rapina del veicolo senza ritrovamento dello stesso entro 60 giorni dalla data di de- nuncia alle Autorità competenti; in caso di ritrovamento il furto si considera totale quando le spese per la riparazione del veicolo superano l’80% del valore commerciale del medesimo al momento del sinistro.
Condizioni di assicurazione In 1a Classe
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3.4) INCENDIO
Incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine.
3.5) ATTI VANDALICI - EVENTI SOCIOPOLITICI
Atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio.
3.6) CALAMITÀ NATURALI
– Tromba d’aria, uragano, bufera, xxxxxxxx, grandine, vento e cose da esso trascinate;
– fuoriuscita di corsi d’acqua, laghi e bacini idrici, inondazioni, mareggiate, allagamenti, valanghe e slavine, caduta di neve (esclusa la caduta di neve e ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), franamento o cedimento del terreno, caduta di pietre e di alberi;
– terremoti o eruzioni vulcaniche, con il limite massimo di indennizzo di € 15.000 per veicolo assicurato
a condizione che detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti.
3.7) KASKO
Urto contro ostacoli fissi o mobili, collisione, caduta di oggetti e materiali, ribaltamento, usci- ta di strada durante la circolazione.
3.8) COLLISIONE
Collisione con veicolo identificato tramite targa o, se mancante, telaio avvenuta durante la circolazione.
– Collisione con animali selvatici ungulati (clausola aggiuntiva alla Garanzia Collisione operante con pagamento di sovrappremio)
Collisione con animali selvatici ungulati intendendosi per tali gli animali selvatici appartenen- ti all’ordine degli artiodattili.
I danni dovranno essere comprovati da denuncia presso l’Autorità competente.
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3.9) COLLISIONE - INDENNIZZO SICURO
Collisione con veicolo identificato tramite targa o, se mancante, telaio avvenuta durante la circolazione.
La garanzia Collisione - Indennizzo Sicuro opera nella forma a “primo rischio assoluto” e l’Im- presa rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato sino alla concorrenza dell’importo indicato in polizza.
La garanzia verrà riproposta a ciascun rinnovo annuale fino al decimo anno successivo alla
data di prima immatricolazione del veicolo e verrà eliminata automaticamente alla prima scadenza annuale successiva al predetto termine.
– Collisione con animali selvatici ungulati (clausola aggiuntiva alla Garanzia Collisione operante con pagamento di sovrappremio)
Collisione con animali selvatici ungulati intendendosi per tali gli animali selvatici appartenen- ti all’ordine degli artiodattili.
L’Impresa rimborsa nella forma “a primo rischio assoluto” le spese sostenute dall’Assicurato sino alla concorrenza dell’importo indicato in polizza.
I danni dovranno essere comprovati da denuncia presso l’Autorità competente.
3.10) CRISTALLI
Rottura accidentale dei cristalli, non conseguente ad atti vandalici e dolosi, delimitanti l’abi- tacolo del veicolo.
L’Impresa rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione, comprese le spese per la messa in opera, o la riparazione degli stessi entro il massimale indicato in polizza con l’applicazione di una franchigia di € 200.
La franchigia non verrà applicata nel caso in cui l’Assicurato si avvalga di Centri di assistenza per la riparazione o la sostituzione. L’elenco dei Centri di assistenza è a disposizione presso gli Intermediari e nel sito internet xxx.xxxxxxxx.xx.
GARANZIE SPECIALI
3.11) Pacchetto A
3.12) Plateau Royal
3.13) Pole Position
3.14) Business
3.15) Linea Gas Plus
3.16) Area Premium
3.17) Zero Imprevisti
3.18) Collisione con veicoli esteri
In base alla scelta effettuata dal Contraente e indicata sul frontespizio di polizza, sono ope- ranti le seguenti garanzie:
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3.11) GARANZIA “PACCHETTO A”
Ricorso terzi da incendio
L’Impresa tiene indenne l’Assicurato, entro il limite massimo di € 260.000 per sinistro, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente re- sponsabile per danni involontariamente cagionati dall’incendio o dall’esplosione o dallo scoppio o dal fumo conseguente all’incendio del veicolo:
– a cose di terzi quando il veicolo non si trovi in circolazione ai sensi del Codice;
– al locale condotto in locazione dall’Assicurato ed utilizzato come autorimessa.
L’Impresa non risarcisce i danni: |
a) subiti dall’Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal Con- traente, dal conducente o dal proprietario del veicolo, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico; |
b) subiti, ove l’Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati; |
c) da inquinamento o da contaminazione; |
d) coperti dall’assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione; |
e) cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (gpl e metano) o adibiti al trasporto di li- quidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive. |
Danni al box
L’Impresa tiene indenne l’Assicurato, entro il limite massimo di € 30.000 per sinistro, per i danni materiali e diretti prodotti alla parte muraria del locale di sua proprietà, adibito ad autorimessa del veicolo assicurato e conseguenti a incendio, esplosione o scoppio del veicolo medesimo.
Sono esclusi i danni causati da veicoli alimentati a gas liquido e non (gpl e metano) o adibiti
al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.
Spese di dissequestro del veicolo
L’Impresa, in caso di sequestro del veicolo assicurato da parte dell’Autorità Giudiziaria per fatto inerente la circolazione, rimborsa, sino alla concorrenza di € 260 per evento, le spese di dissequestro, comprese le spese di custodia. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.
Soccorso vittime della strada
L’Impresa rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni all’interno del veicolo causati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, sino alla concorrenza di € 800 per evento. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.
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Danni da scasso
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati dall’effrazione del veicolo per l’esecu- zione o tentativo di furto o rapina di oggetti che si trovino a bordo del veicolo stesso e non costituenti parte del medesimo.
L’indennizzo è subordinato alla presentazione di copia della denuncia del fatto inoltrata all’Autorità
competente ed è riconosciuto entro il limite massimo di € 340 per sinistro e per anno assicurativo.
3.12) GARANZIA PLATEAU ROYAL
Ripristino airbag/cinture di sicurezza
L’Impresa rimborsa le spese non altrimenti indennizzabili per il ripristino o la sostituzione:
– dei dispositivi di sicurezza airbag
– dei pretensionatori delle cinture di sicurezza
del veicolo assicurato a seguito di loro attivazione conseguente ad incidente stradale o a causa accidentale.
Il rimborso avverrà a riparazione avvenuta con il limite massimo di € 1000 per evento e per
annualità assicurativa, dietro presentazione di fattura.
Ripristino impianto antifurto e/o sistema di navigazione satellitare
L’Impresa rimborsa, in caso di incidente da circolazione con responsabilità del conducente, sino alla concorrenza di € 500 per evento e per annualità assicurativa, le spese sostenute per il ripristino degli impianti antifurto e/o di navigazione satellitare del veicolo incorporati o fissi. Il pagamento dell’indennizzo avverrà a riparazione avvenuta, dietro presentazione di idonea documentazione.
Rimborso spese di custodia e parcheggio
L’Impresa in caso di incendio, furto o rapina del veicolo o incidente da circolazione con re- sponsabilità del conducente, rimborsa sino ad un massimo di € 300 per sinistro e per annua- lità assicurativa, le spese sostenute dall’Assicurato per il parcheggio o la custodia del veicolo disposti dall’Autorità. La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione all’Assicu- rato dell’avvenuto ritrovamento. La data di comunicazione del ritrovamento e le spese di custodia e di parcheggio dovranno essere comprovate da idonea documentazione.
Fermo veicolo
L’Impresa, in caso di perdita totale causata da incendio o incidente da circolazione con conse- guente fermo del veicolo, rimborsa, dietro presentazione di idonea documentazione, le spese sostenute dall’Assicurato entro il limite massimo di € 35 per ciascun giorno di sosta forzata del veicolo e per un massimo di 15 giorni per sinistro e per annualità assicurativa.
È equiparato alla perdita totale del veicolo ogni danno di entità pari o superiore all’80% del
valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Condizioni di assicurazione In 1a Classe
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Danni ai bagagli
In caso di perdita totale del veicolo a seguito di incendio o incidente da circolazione, l’Impresa rimborsa i danni subiti dai bagagli trasportati fino ad un massimo di € 450 per evento ed annualità assicurativa.
La garanzia è valida esclusivamente per i beni di proprietà del conducente e dei trasportati. Sono esclusi i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi radio, il denaro, i titoli e altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico.
I danni dovranno essere comprovati da denuncia presso l’Autorità competente. È equiparato alla perdita totale del veicolo ogni danno di entità pari o superiore all’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Rimborso spese per lesioni subite dagli animali domestici
In caso di incidente da circolazione, l’Impresa rimborsa, entro un massimo di € 400 per sini- stro e per annualità assicurativa e dietro presentazione di idonea documentazione, le spese sostenute per curare gli animali domestici trasportati sul veicolo.
Rimborso spese documenti
L’Impresa, in caso di perdita totale del veicolo a seguito di incendio, furto, rapina o incidente da circolazione, rimborsa, entro il limite di € 150 e dietro presentazione di idonea documen- tazione, le spese sostenute per l’acquisizione dei documenti necessari per la liquidazione del danno (estratto cronologico e certificato di perdita di possesso).
È equiparato alla perdita totale del veicolo ogni danno di entità pari o superiore all’80% del
valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Tassa di proprietà
L’Impresa, in caso di perdita totale del veicolo senza ritrovamento a seguito di incendio, furto, rapina o incidente da circolazione, rimborsa al Contraente la quota di tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre tra il sinistro (data di denuncia in caso di furto) e la scadenza dell’annualità pagata. Il rimborso sarà effettuato dietro presentazione di copia della documentazione di pagamento della predetta tassa.
Spese di immatricolazione
In caso di perdita totale del veicolo a seguito di incendio, furto, rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato o incidente da circolazione, l’Impresa rimborsa le spese documentate sostenute dall’Assicurato per l’immatricolazione di un nuovo veicolo, fino ad un massimo di
€ 350 per sinistro e per annualità assicurativa.
È equiparato alla perdita totale del veicolo ogni danno di entità pari o superiore all’80% del
valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
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Spese di nuova immatricolazione / duplicazione patente
L’Impresa rimborsa le spese sostenute dal proprietario del veicolo assicurato, entro il limite massimo di € 150 per sinistro e per annualità assicurativa, in seguito alla:
– nuova immatricolazione del veicolo in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione, del certificato di proprietà o delle targhe di immatricolazione;
– duplicazione della patente del proprietario del veicolo in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del documento stesso.
Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione e, in caso di smarrimen-
to o sottrazione, da copia della denuncia presentata all’Autorità competente.
Spese di disinfezione e lavaggio
L’Impresa, in caso di furto del veicolo e successivo ritrovamento, rimborsa, sino alla concor- renza di € 150 per sinistro e per annualità assicurativa, le spese sostenute per la disinfezione ed il lavaggio del veicolo. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.
3.13) GARANZIA POLE POSITION
Assistenza in viaggio
Per il dettaglio delle prestazioni previste si rimanda alla garanzia Assistenza in Viaggio pre- sente nella Sezione Assistenza, Art. 4.1).
Ripristino airbag/cinture di sicurezza
L’Impresa rimborsa le spese non altrimenti indennizzabili per il ripristino o la sostituzione:
– dei dispositivi di sicurezza airbag
– dei pretensionatori delle cinture di sicurezza
del veicolo assicurato a seguito di loro attivazione conseguente ad incidente stradale o a causa accidentale.
Il rimborso avverrà a riparazione avvenuta con il limite massimo di € 1000 per evento e per
annualità assicurativa, dietro presentazione di fattura.
Ripristino impianto di antifurto e/o sistema di navigazione satellitare
L’Impresa rimborsa, in caso di incidente da circolazione con responsabilità dell’Assicurato, sino alla concorrenza di € 500 per evento e per annualità assicurativa le spese sostenute per il ripristino degli impianti antifurto e/o di navigazione satellitare del veicolo incorporati o fissi. Il pagamento dell’indennizzo avverrà a riparazione avvenuta, dietro presentazione di idonea documentazione.
Danni ai bagagli
In caso di perdita totale del veicolo a seguito di incendio o incidente da circolazione, l’Impresa rimborsa i danni subiti dai bagagli trasportati fino ad un massimo di € 450 per evento ed annualità assicurativa.
Condizioni di assicurazione In 1a Classe
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La garanzia è valida esclusivamente per i beni di proprietà del conducente e dei trasportati.
Sono esclusi i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi radio, il denaro, i titoli e
altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico.
I danni dovranno essere comprovati da denuncia presso l’Autorità competente.
È equiparato alla perdita totale del veicolo ogni danno di entità pari o superiore all’80% del
valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Spese di nuova immatricolazione / duplicazione patente
L’Impresa rimborsa le spese sostenute dal proprietario del veicolo assicurato, entro il limite massimo di € 150, per sinistro e per annualità assicurativa, in seguito alla:
– nuova immatricolazione del veicolo in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione, certificato di proprietà o delle targhe di immatricolazione;
– duplicazione della patente del proprietario del veicolo in caso di smarrimento, sottrazione distruzione del documento stesso.
Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione e, in caso di smarrimen-
to o sottrazione, da copia della denuncia presentata all’Autorità competente.
Ricorso terzi da incendio
L’Impresa tiene indenne l’Assicurato, entro il limite massimo di € 260.000 per sinistro, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente re- sponsabile per danni involontariamente cagionati dall’incendio o dall’esplosione o dallo scoppio o dal fumo conseguente all’incendio del veicolo:
– a cose di terzi quando il veicolo non si trovi in circolazione ai sensi del Codice;
– al locale condotto in locazione dall’Assicurato ed utilizzato come autorimessa.
L’Impresa non risarcisce i danni: |
a) subiti dall’Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal Con- traente, dal conducente o dal proprietario del veicolo, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico; |
b) subiti, ove l’Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati; |
c) da inquinamento o da contaminazione; |
d) coperti dall’assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione; |
e) cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (gpl e metano) o adibiti al trasporto di li- quidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive. |
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3.14) BUSINESS (GARANZIE PREVISTE PER AUTOVETTURE AD USO PRIVATO DI PROPRIETÀ DI SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA)
– Assistenza in Viaggio: per il dettaglio delle prestazioni previste si rimanda alla garanzia Assistenza in Viaggio presente nella Sezione Assistenza, Art. 4.1);
– Plateau Royal: per il dettaglio delle prestazioni previste si rimanda all’Art. 3.12) Garanzia Plateau Royal della presente Sezione;
– Cristalli: si rimanda all’Art. 3.10) Garanzia Cristalli della presente Sezione; il limite massimo di indennizzo è pari a € 650 per evento.
3.15) LINEA GAS PLUS (GARANZIE PREVISTE PER AUTOVETTURE AD USO PRIVATO ALIMENTATE A GPL/METANO)
Assistenza in Viaggio
Per il dettaglio delle prestazioni previste si rimanda alla garanzia Assistenza in Viaggio pre- sente nella Sezione Assistenza, Art. 4.1).
L’Impresa, per il tramite della Centrale Operativa di Blue Assistance, fornisce inoltre la se- guente prestazione:
1.1) INFORMAZIONI TELEFONICHE SULLA RETE DI IMPIANTI DI RIFORNIMENTO DI GAS
La Centrale Operativa di Blue Assistance, in caso di necessità derivante dall’esaurimento del carburante, fornisce le informazioni telefoniche sotto indicate a fronte di contatto telefonico (dall’Italia Numero Verde, chiamata gratuita, 800 042042 - dall’Estero x00 000 0000000)
o via fax: 000 0000000:
– informazioni sulla rete dei distributori gpl/metano in Italia ed Europa: servizio di informazioni sulla stazione di rifornimento più vicina al luogo indicato dall’Assicurato.
Ricorso terzi da incendio
L’Impresa tiene indenne l’Assicurato, entro il massimale di € 260.000 per sinistro, delle somme che sia tenuta a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente re- sponsabile per danni involontariamente cagionati dall’incendio o dall’esplosione o dallo scoppio o dal fumo conseguente all’incendio del veicolo alimentato a gas:
– a cose di terzi quando il veicolo non si trovi in circolazione ai sensi del Codice;
– al locale condotto in locazione dall’Assicurato ed utilizzato come autorimessa,
purché i predetti danni si verifichino in aree dove sia consentita la circolazione o la sosta del
veicolo in base alle normative vigenti.
L’Impresa non risarcisce i danni:
a) subiti dall’Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal Con-
traente, dal conducente o dal proprietario del veicolo, nonché dai loro coniugi, ascendenti,
Condizioni di assicurazione In 1a Classe
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discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico; |
b) subiti, ove l’Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati; |
c) da inquinamento o da contaminazione; |
d) coperti dall’assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione; |
e) cagionati da veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiam- mabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive. |
Danni al box
L’Impresa tiene indenne l’assicurato, entro il limite massimo di € 30.000, per i danni ma- teriali e diretti, conseguenti a incendio, esplosione o scoppio del veicolo alimentato a gas, prodotti alla parte muraria del locale di sua proprietà, adibito ad autorimessa del veicolo assicurato, purché i predetti danni si verifichino in aree dove sia consentita la circolazione o la sosta del veicolo in base alle normative vigenti.
Sono esclusi i danni causati da veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, com-
bustibili, infiammabili, sostanze tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.
Spese di dissequestro del veicolo
L’Impresa, in caso di sequestro del veicolo assicurato da parte dell’Autorità Giudiziaria per fatto inerente la circolazione, rimborsa, sino alla concorrenza di € 260 per evento, le spese di dissequestro, comprese le spese di custodia. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.
Soccorso vittime della strada
L’Impresa rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni all’interno del veicolo causati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, sino alla concorrenza di € 800 per evento. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.
Danni da scasso
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati dall’effrazione del veicolo per l’esecu- zione o tentativo di furto o rapina di oggetti che si trovino a bordo del veicolo stesso e non costituenti parte del medesimo.
L’indennizzo è subordinato alla presentazione di copia della denuncia del fatto inoltrata
all’Autorità competente ed è riconosciuto entro il limite massimo di € 340 per sinistro e per anno assicurativo.
Tutela Legale
Per il dettaglio delle prestazioni previste si rimanda alla garanzia Élite presente nella Sezione Tutela Legale Artt. 5.1) e 5.2) le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate.
Con riferimento alle controversie di natura contrattuale ovvero nascenti da pretese inadem-
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pienze contrattuali, dell’Assicurato o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il vei- colo assicurato, di cui all’Art. 5.2. n. 5) la garanzia vale anche per:
– le controversie con la casa costruttrice, il concessionario o l’officina, relative all’installazione, al funzionamento e alla manutenzione dell’impianto a gas gpl/metano;
– le altre controversie relative a contratti riguardanti l’impianto a gas gpl/metano installato sul veicolo, ivi compresi errori nell’erogazione del carburante da parte del gestore dell’impianto di distribuzione.
La prestazione opera esclusivamente per i casi assicurativi che hanno un valore in lite supe-
riore a € 150.
3.16) AREA PREMIUM
Sono previste le seguenti prestazioni:
– Disbrigo Pratiche furto;
– Invio soccorso per esaurimento carburante;
– Invio soccorso per errato inserimento carburante;
– Erronea chiusura veicolo;
– Autovettura in sostituzione;
– Infortuni del Conducente: indennizzo a forfait post ricovero;
– Xxxxx xxxxxxxxx.
1) ASSISTENZA PREMIUM
Blue Assistance S.p.A., con sede xxx Xxxxx Xxxxx,00 00000 - Xxxxxx (XX), eroga per conto dell’Impresa, in base alle norme sotto indicate, le prestazioni di assistenza di seguito ripor- tate tramite la sua Centrale Operativa attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, a mezzo:
– Telefono: dall’Italia Numero Verde (chiamata gratuita) 800-042042, dall’estero x00 000 0000000;
– Fax: 000 0000000;
– Posta elettronica: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Le prestazioni sono fornite negli Stati europei facenti parte del sistema della Carta Verde la cui sigla non risulti barrata sulla Carta Verde stessa.
Si applicano gli articoli da 4.8) a 4.11) presenti nella Sezione Assistenza.
Disbrigo pratiche furto
In caso di furto totale del veicolo la Centrale Operativa provvede al reperimento, in nome e per conto dell’Assicurato dei seguenti documenti:
– estratto cronologico;
– perdita di possesso;
– provvedimento di chiusa inchiesta.
Il costo del reperimento dei documenti e del servizio rimane a carico dell’Impresa.
Condizioni di assicurazione In 1a Classe
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Per attivare la prestazione, l’Assicurato dovrà consegnare i seguenti documenti:
1. denuncia di furto in originale o copia conforme all’originale (che indichi anche l’eventuale sottrazione del certificato di proprietà/foglio complementare del veicolo rubato);
2. Certificato di Proprietà/Foglio Complementare in originale, se non sottratti all’interno del
veicolo;
3. fotocopia del Codice Fiscale del proprietario;
4. apposita delega, che autorizza la Centrale Operativa a richiedere i documenti (solo per richiesta del certificato di chiusa inchiesta);
5. fotocopia di un documento di identità fronte-retro, firmato, ed in corso di validità del pro- prietario del veicolo e del denunciante qualora la Procura della Repubblica competente lo richiedesse.
Invio soccorso per esaurimento carburante
Qualora il veicolo assicurato rimanga senza carburante, la Centrale Operativa provvede all’invio di un carro attrezzi o di un proprio incaricato con mezzo idoneo, per procedere al rifornimento, tenendo a proprio carico i costi relativi all’uscita del prestatore d’opera. Il costo del carburante rimane interamente a carico dell’Assicurato.
Invio soccorso per errato inserimento carburante
Qualora il veicolo assicurato venga erroneamente rifornito con carburante non idoneo, la Centrale Operativa provvede all’invio di un mezzo di soccorso per procedere al traino fino alla più vicina officina tenendo il costo a carico dell’Impresa. È facoltà dell’Assicurato richiedere che il veicolo stesso venga trasportato presso un’officina autorizzata della casa costruttrice, purché ubicata entro il raggio di 60 km dal luogo dell’immobilizzo.
Qualora l’Assicurato non abbia potuto, per obiettive difficoltà, ovvero a seguito di intervento delle Autorità, contattare la Centrale Operativa ed abbia provveduto direttamente al reperi- mento del mezzo di soccorso, l’Impresa rimborsa le spese da questi sostenute, con il limite di € 260. I costi degli interventi atti a ripristinare il funzionamento del veicolo rimangono interamente a carico dell’Assicurato.
Autovettura in sostituzione di cilindrata compresa tra 1.400 e 1.600 c.c.
Qualora, a seguito di incidente stradale, guasto, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, furto, rapina, forature o danni ai pneumatici, il veicolo possa essere reso utilizzabile con una ripa- razione che comporti almeno otto ore di manodopera (certificate da un’officina autorizzata della casa costruttrice), la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato, presso una stazione di noleggio, un’autovettura di cilindrata compresa tra 1.400 e 1.600 c.c., a chi- lometraggio illimitato, per il numero di giorni preventivati per la riparazione del veicolo con il massimo di 5 giorni. Tale prestazione verrà fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite (es. soddisfazione dei requisiti minimi come l’età e gli anni di possesso della patente di guida).
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Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.
In caso di furto totale del veicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la
copia autentica della denuncia presentata all’Autorità di Polizia. In tal caso la vettura sosti- tutiva sarà fornita per un massimo di 7 giorni.
Restano a carico dell’Assicurato le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali
assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l’autovettura messa a disposizione. Sono altresì a carico dell’Assicurato le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità, nonché le spese di riconsegna dell’autovettura alla stazione di autonoleggio fornitrice. Previa autorizzazione della Centrale Operativa, l’Assicurato può trattenere l’autovettura oltre il limite di giorni pre- visto dall’assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.
Qualora sia presente in polizza la garanzia “Assistenza in viaggio”, la presente prestazione opera in deroga a quanto previsto dall’Art. 4.1), lettera D) Autovettura in sostituzione.
Erronea chiusura del veicolo
Qualora il veicolo assicurato venga chiuso ed erroneamente rimangano all’interno dello stesso le chiavi e/o il congegno elettronico di apertura delle portiere, la Centrale Operativa provvede all’invio di un mezzo di soccorso per procedere al traino fino alla più vicina officina, tenendo il costo a carico dell’Impresa. È facoltà dell’Assicurato richiedere che il veicolo stesso venga trasportato presso un’officina autorizzata della casa costruttrice, purché ubicata entro il raggio di 60 km dal luogo dell’immobilizzo.
L’Impresa tiene inoltre a proprio carico i costi degli interventi per l’apertura delle portiere del
veicolo entro il limite massimo di € 150.
2) INFORTUNI DEL CONDUCENTE: INDENNIZZO A FORFAIT POST RICOVERO
L’Impresa, a seguito di infortunio subito dal Conducente del veicolo a causa della circolazione dello stesso che abbia comportato un ricovero in un Istituto di cura con almeno due pernotta- menti, riconosce all’Assicurato la somma di € 1.000 per evento e per annualità assicurativa.
La denuncia del sinistro deve essere corredata dalla cartella clinica attestante il ricovero in
Istituto di cura con almeno due pernottamenti.
3) XXXXX XXXXXXXXX
L’Impresa, nel caso di indisponibilità del veicolo assicurato intervenuta a seguito di perdita totale conseguente a incendio o furto senza ritrovamento o di sequestro amministrativo a seguito di sinistro RCA comprovato da idonea documentazione, corrisponde all’Assicurato la somma di € 200, per evento e per annualità assicurativa, per le spese di immediata neces- sità, pur se non documentate.
Condizioni di assicurazione In 1a Classe
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3.17) ZERO IMPREVISTI
1. Collisione con veicoli non assicurati o rubati
L’Impresa tiene indenne l’Assicurato, entro il limite massimo di 5.000 €, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di collisione con altro veicolo identificato che risulti, al momento del sinistro, non coperto dall’assicurazione di responsabilità civile obbligatoria. È compresa la mancata copertura conseguente a furto del veicolo danneggiante denunciato alle Autorità competenti (in questo caso la copertura di responsabilità civile non è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia, ai sensi dell’Art. 122, comma 3, del Codice).
La garanzia opera a condizione che sia stato redatto verbale del sinistro da parte delle Auto- xxxx intervenute o che sia stata presentata denuncia del sinistro stesso alle Autorità. |
L’indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo e non può |
in ogni caso essere superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. |
Dall’importo come sopra determinato viene detratta una franchigia di 150 €; la franchigia |
non viene applicata in caso di riparazione del veicolo presso una Carrozzeria convenzionata
con l’Impresa.
2. Collisione con veicoli non identificati
L’Impresa tiene indenne l’Assicurato, entro i limiti sotto riportati, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di collisione con altro veicolo non identificato. La garanzia opera a condizione che il sinistro sia stato risarcito, ai sensi dell’Art. 283, lettera a) del Codice, dal Fondo di garanzia per le Vittime della Strada.
L’indennizzo, che non può in ogni caso essere superiore al valore commerciale del veicolo al
momento del sinistro, viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo entro i seguenti limiti:
– 500 € in caso di sinistro da cui siano derivati anche danni gravi a persona (lesioni superiori
al 9% di invalidità permanente);
– 3.000 € in caso di sinistro da cui siano derivati anche danni non gravi a persona (lesioni
fino al 9% di invalidità permanente). Dall’importo così determinato viene detratta una franchigia di 150 €; la franchigia non viene applicata in caso di riparazione del veicolo presso una Carrozzeria convenzionata con l’Impresa.
3.18) COLLISIONE CON VEICOLI ESTERI
COLLISIONE CON VEICOLI ESTERI
L’impresa tiene indenne l’Assicurato, entro il limite massimo di 5.000 €, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di collisione con altro veicolo identificato che, al momento del sinistro, risulti immatricolato in uno Stato estero come specificato di seguito.
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La garanzia è operante:
a) per i sinistri avvenuti in Italia a condizione che il veicolo di controparte sia immatricolato in uno Stato estero aderente al sistema della Carta Verde;
b) per i sinistri avvenuti all’estero a condizione che il veicolo di controparte sia immatricolato in uno degli Stati esteri facenti parte del S.E.E. (Spazio Economico Europeo ovvero Stati appartenenti alla Unione Europea oltre a Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o nella Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Andorra, Principato di Monaco e Svizzera.
L’indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo e non può in
ogni caso essere superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Dall’importo come sopra determinato viene detratta una franchigia di 150 €; la franchigia non viene applicata in caso di riparazione del veicolo presso una Carrozzeria convenzionata con l’impresa.
L’Impresa, a seguito della liquidazione del danno e contestuale cessione dei relativi diritti, ne esercita il recupero nei confronti dei responsabili.
ASSISTENZA
Sono previste le seguenti prestazioni di assistenza:
– Informazioni in caso di sinistro con veicolo estero;
– Richiesta per conto dell’Assicurato al Centro di Informazione Italiano;
Blue Assistance S.p.A., con sede in xxx Xxxxx Xxxxx,00 00000 - Xxxxxx (XX), eroga per conto dell’Impresa, in base alle norme sotto indicate, le prestazioni di assistenza di seguito ripor- tate tramite la sua Centrale Operativa attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno a mezzo:
– Telefono: dall’Italia Numero Verde (chiamata gratuita) 800 042042, dall’estero +39 011
0000000;
– Fax: 000 0000000;
– Posta elettronica: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.
A) Informazioni in caso di sinistro con veicolo estero
La Centrale Operativa fornisce tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, informazioni telefoniche sulle procedure da seguire in caso di sinistro da circolazione con veicolo immatricolato in uno stato estero riguardanti:
– Compilazione della denuncia di sinistro e della Constatazione Amichevole di lncidente (c.d.”Modulo Blu”);
– Procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno.
B) Richiesta per conto dell’Assicurato al Centro di Informazione Italiano
Nel caso di sinistro di cui alla precedente lettera b), la Centrale Operativa, su richiesta dell’As- sicurato che rilascia a tal fine apposita delega, si attiva presso il Centro di Informazione Ita- liano gestito da CONSAP S.p.A. per conoscere l’assicuratore del veicolo straniero responsabile del danno e il mandatario dello stesso nominato in Italia per la liquidazione dei sinistri.
Si applicano gli articoli da 4.8) a 4.11) presenti nella Sezione Assistenza.
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CHE COSA NON È ASSICURATO
3.19) DELIMITAZIONI
L’Impresa non indennizza i danni causati al veicolo da: |
a) atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazio- ne militare, di invasione; |
b) fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro; |
c) partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali e ai relativi allenamenti; |
d) semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio; |
e) dolo dell’Assicurato o dei familiari conviventi; |
f) colpa grave dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per le garanzie di cui ai punti 3.7) Kasko, 3.8) Collisione e 3.9) Collisione - Indennizzo Sicuro; |
g) atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio tranne che per le garanzie Incendio di cui al punto 3.4) e Atti vandalici - Eventi sociopolitici di cui al punto 3.5); |
h) trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta di neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali tranne che per le garanzie Calamità naturali di cui al punto 3.6) e Cristalli di cui al punto 3.10). |
Relativamente alle garanzie 3.7) Kasko, 3.8) Collisione e 3.9) Collisione - Indennizzo Sicuro, l’Impresa non indennizza i danni: |
a) provocati al veicolo dal conducente che, al momento del sinistro, si trovi in stato di ebbrez- za o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e venga sanzionato ai sensi dell’Art. 186 o dell’Art. 187 del Codice della Strada; |
b) provocati dal conducente del veicolo non abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vi- genti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti oppure che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso; |
c) cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo; |
d) cagionati da operazioni di carico e scarico; |
e) subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso stradale, di manovre a spinta, o da circolazione fuori strada; |
f) alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile; |
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g) conseguenti al furto o all’incendio del veicolo. |
Relativamente alla garanzia 3.10) Cristalli l’Impresa non indennizza i danni: |
a) da rigature, segnature, screpolature e simili; |
b) conseguenti a collisione con altri veicoli nonché urto contro ostacoli fissi; |
c) ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni. |
Qualora in polizza sia richiamata una o più delle Clausole previste agli Artt. 2.6 e 2.7, relati- vamente alla garanzia 3.2 “Furto Totale o Parziale”, in caso di furto totale, l’Impresa risarci- sce i danni con applicazione di uno scoperto del 20% qualora l’Assicurato per una qualsiasi motivazione a lui imputabile: |
– non abbia provveduto all’installazione del sistema satellitare “Full Box” entro il termine di 10 giorni dalla data di effetto del contratto; |
– a seguito di guasto o manomissione del sistema satellitare “Full Box” debitamente segna- lato non provveda, entro 10 giorni successivi al momento in cui ne è venuto a conoscenza, a recarsi presso un installatore convenzionato per la riparazione del sistema satellitare; |
– non abbia provveduto a rinnovare a scadenza il contratto annuo di abbonamento ai ser- vizi del provider prescelto; |
– abbia richiesto al provider prescelto l’interruzione temporanea della rilevazione della localizzazione; |
– non abbia provveduto in caso di sostituzione del veicolo, entro 10 giorni dalla data di effetto della variazione contrattuale, all’installazione sul nuovo veicolo del sistema satel- litare “Full Box”. |
COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO
3.20) DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO
Il valore assicurato indicato nel modulo di polizza, o nella quietanza qualora sia operante la procedura di adeguamento automatico di cui al successivo Art. 3.21), deve comprendere anche il valore degli accessori non di serie dichiarato nella polizza stessa e deve corrispondere:
a. per le autovetture ad uso privato al valore a nuovo se non hanno superato 12 mesi dalla data della prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, e al valore commerciale in tutti gli altri casi;
b. al valore commerciale per gli altri veicoli;
c. al valore commerciale per le apparecchiature audiofonovisive opzionali.
Il valore degli accessori e delle apparecchiature audiofonovisive deve essere sommato al va- lore del veicolo determinato secondo i criteri di cui ai punti [a] e [b].
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Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costrut-
trice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, sono assicurabili, solo se stabilmente installati sul veicolo, mediante apposita pattuizione in polizza.
In caso di sinistro l’Assicurato deve fornire la documentazione fiscale del loro acquisto: in
mancanza, il massimo indennizzo che potrà essere per gli stessi riconosciuto viene fin d’ora limitato a € 260 al lordo dello scoperto e della franchigia previsti nel modulo di polizza.
3.21) ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO
Per le autovetture ad uso privato
Il Contraente, all’atto della stipulazione della polizza, dichiara la marca, il modello e l’allesti- mento relativi all’autovettura da assicurare, nonché mese ed anno della prima immatrico- lazione anche se avvenuta all’estero. In base a tali dichiarazioni, in polizza viene indicato un codice (codice Infocar) identificativo del veicolo nella rubrica “Automobili Nuove” o “Automo- bili Usate” della rivista “Quattroruote”.
L’Impresa, ad ogni scadenza annuale, purché siano trascorsi almeno 6 mesi dalla data di stipulazione della polizza e almeno 12 mesi dalla data di prima immatricolazione dell’auto- vettura, provvederà automaticamente ad adeguare il valore assicurato e conseguentemente a procedere alla modifica del premio in corso. Tale adeguamento avverrà in base al rapporto tra il valore dell’autovettura alla data di decorrenza della polizza ed il valore alla data della scadenza annuale; entrambi i valori saranno rilevati dalla rivista “Quattroruote” del secondo mese antecedente tali date.
Il valore di eventuali accessori opzionali assicurati, indicati nella polizza, verrà adeguato nella stessa percentuale utilizzata per il valore dell’autoveicolo.
Nel caso in cui il valore inizialmente assicurato risulti minore del valore indicato da “Quattro- ruote”, come sopra rilevato, l’adeguamento non sarà operante fino a quando il valore stesso risulterà inferiore a quello riportato dalla rivista “Quattroruote” del secondo mese antece- dente la data di scadenza annuale della polizza. I nuovi valori assicurati saranno indicati sulla quietanza rilasciata al Contraente al momento del pagamento anniversario del premio.
Nel caso in cui l’Impresa proponga alla scadenza nuove condizioni tariffarie e l’Assicurato
voglia rinnovare il contratto, il premio di rinnovo sarà calcolato applicando la nuova tariffa sulla base del valore del veicolo risultante dalla rivista “Quattroruote” del secondo mese antecedente il rinnovo.
Rimane comunque ferma la facoltà del Contraente di richiedere ad ogni scadenza anniver- saria l’adeguamento del valore del veicolo al valore commerciale con conseguente modifica del relativo premio.
Nel caso di autovettura non quotata dalla rivista “Quattroruote” si farà riferimento alla pub- blicazione “Valore assicurato - Quattroruote” di Editoriale Domus.
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La presente procedura di adeguamento del valore non trova applicazione in caso di: |
– cessazione o sostanziale modifica delle pubblicazioni di “Quattroruote”; |
– assicurazione di autovetture non riportate o non più previste in elenco nelle succitate rubriche; |
– mancata dichiarazione da parte del Contraente dei riferimenti tecnici dell’autovettura as- sicurata necessari per l’operatività della procedura in oggetto. |
In tali casi sarà a carico del Contraente richiedere, ad ogni scadenza anniversaria, l’adegua- mento del valore del veicolo all’effettivo valore commerciale con conseguente modifica del relativo premio. In mancanza di comunicazioni si intenderà tacitamente confermato il valore assicurato in corso, fermo il disposto di cui all’Art. 3.24) Determinazione del danno. L’operati- vità o meno della procedura di adeguamento automatico viene indicata sul modulo di polizza o nella quietanza di rinnovo.
Per i veicoli diversi dalle autovetture ad uso privato L’Impresa si impegna, in occasione di ciascuna scadenza annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore commerciale e procedere alla modifica del relativo premio.
CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
3.22) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve: |
a. dare avviso del sinistro all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla sede dell’Impresa entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni, eventuale luogo in cui si trova il veicolo; |
b. relativamente alle garanzie Kasko, Collisione, Collisione - Xxxxxxxxxx Xxxxxx, redarre la de- nuncia sul modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (modulo blu C.A.I.); per tali garanzie, il sinistro può altresì essere denunciato contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.042.042 (attivo per informazioni 365 giorni all’anno, 24 ore su 24); |
c. fare denuncia scritta alle Autorità competenti in caso di incendio, furto e tentato furto, rapina, atti vandalici; in caso di sinistro verificatosi all’estero il Contraente o l’Assicurato, fermo l’obbligo di avviso all’Intermediario o all’Impresa, deve presentare denuncia all’Au- torità locale e, su richiesta dell’Impresa, al suo rientro in Italia ripresentare denuncia pres- so le Autorità italiane; |
d. presentare, su richiesta dell’Impresa, la documentazione necessaria tra cui, in caso di furto totale senza ritrovamento: |
– estratto generale cronologico del Pubblico Registro Automobilistico; |
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– certificato di proprietà del Pubblico Registro Automobilistico con annotazione della per-
dita di possesso;
– procura a vendere a favore dell’Impresa stessa.
Il Contraente o l’Assicurato non deve provvedere a far riparare il veicolo prima che il danno
sia stato accertato dall’Impresa, salvo le riparazioni di prima urgenza.
3.23) RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO
In caso di ritrovamento del veicolo rubato, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso
all’Impresa appena ne abbia avuto notizia; se il veicolo viene ritrovato dopo l’indennizzo è tenuto altresì a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del veicolo.
L’Assicurato ha facoltà di chiedere e l’Impresa di concedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il veicolo resti di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo già riscosso. Se l’Impresa ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del veicolo recuperato viene ripartito nella stessa proporzione tra l’Impresa e l’Assicurato.
Qualora il veicolo venga ritrovato prima dell’indennizzo, l’Impresa liquida i danni secondo la procedura di furto parziale; analoga procedura verrà adottata anche nel caso di ritrovamento successivo all’indennizzo nel caso in cui l’Assicurato abbia richiesto ed ottenuto di mantenere la proprietà del veicolo assicurato.
DETERMINAZIONE DEL DANNO
3.24) AUTOVETTURE AD USO PRIVATO
Ove operante il disposto di cui all’Art. 3.21) lett. a) (adeguamento automatico del valore as- sicurato) si considera il valore del veicolo fornito dalle valutazioni della rivista Quattroruote per i veicoli usati. Gli eventuali accessori compresi in garanzia verranno liquidati applicando la stessa riduzione percentuale di valore adottata per l’autovettura.
I danni parziali vengono valutati applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento
dovuto all’età ed allo stato del veicolo.
A parziale deroga di quanto sopra indicato, la valutazione del danno viene effettuata in base ai seguenti criteri:
a) In caso di perdita totale, qualora il sinistro si verifichi entro 12 mesi dalla data della prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, l’ammontare del danno verrà determinato sulla base del valore a nuovo quale risultante dalla rivista “Quattroruote”, senza tener conto del deprezzamento dell’autovettura. Qualora il sinistro si verifichi dopo 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, si fa riferimento al valore commerciale dell’autovettura al momento del sinistro.
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La perdita si considera totale quando le spese di riparazione dell’autovettura superano l’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
b) In caso di danni parziali non si tiene conto del deprezzamento delle parti dell’autovettura sostituite qualora il sinistro si verifichi entro 12 mesi dalla data della prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero; decorsi 12 mesi, ma entro 5 anni da tale data, la valutazione dei danni parziali relativi a carrozzeria, selleria e cristalli viene effettuata senza tener conto del deprezzamento delle parti sostituite.
Il danno si considera parziale quando le spese di riparazione dell’autovettura non supera- no l’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Per la garanzia “Collisione - Indennizzo Sicuro” la valutazione dei danni parziali relativi a carrozzeria, selleria e cristalli viene effettuata fino al decimo anno dalla data di immatrico- lazione del veicolo (e comunque fino alla scadenza dell’annualità in corso al momento del compimento del decimo anno), senza tener conto del deprezzamento delle parti sostituite; l’ammontare del danno non può essere superiore al valore dell’autovettura al momento del sinistro quale risultante dalla quotazione “Automobili usate” della rivista “Quattroruote”.
Nel caso di autovettura non quotata dalla rivista “Quattroruote” si farà riferimento alla pub- blicazione “Valore assicurato - Quattroruote” di Editoriale Domus.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le autovetture ad uso privato per le quali non sia operante la procedura di adeguamento automatico del valore assicurato; in tal caso per la determinazione del valore dell’auto-vettura si considera la valutazione fornita da riviste o listini specializzati.
Salva l’ipotesi di applicazione del valore a nuovo, in nessun caso l’Impresa potrà pagare un importo superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore del relitto.
3.25) ALTRI VEICOLI
In caso di danno totale, si stima il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro
compresi gli eventuali accessori opzionali.
In caso di danno parziale, si stima il costo delle riparazioni, determinato applicando sul prez-
zo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all’età ed allo stato del veicolo.
In nessun caso l’Impresa potrà pagare un importo superiore al valore commerciale del veico-
lo al momento del sinistro, dedotto il valore del relitto.
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3.26) REGOLE COMUNI
Se al momento del sinistro il valore assicurato risulta inferiore al valore del veicolo determi-
nato sulla base dei criteri stabiliti all’Art. 3.20), l’Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto fra il primo e il secondo di detti valori.
L’Impresa non risponde delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo, delle
spese di ricovero, dei danni da mancato uso del veicolo o da suo deprezzamento.
L’Impresa ha la facoltà di fare eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo dan-
neggiato in officina di sua fiducia; del pari ha la facoltà di sostituire il veicolo o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il controvalore. In caso di sinistro verificatosi all’estero il danno verrà indennizzato previa presentazione di regolare fattura o documento equivalente.
3.27) RELITTO
Qualora il veicolo sia da considerarsi relitto, l’Impresa ha facoltà di subentrare nella proprietà
dei residui del sinistro. A richiesta dell’Impresa, il Contraente o l’Assicurato dovrà consegnare attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
3.28) SCOPERTO O FRANCHIGIA
In caso di sinistro, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di
xxxxxxx, deducendo lo scoperto e il relativo minimo o la franchigia indicati in polizza.
Di seguito sono riportati esempi di funzionamento di franchigia/scoperto:
A B
Entità del danno € 750 € 1.500 Scoperto 20 % con il minimo di € 200 € 200 € 300
Esempio A: il danno indennizzato è di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di
€ 200).
Esempio B: il danno indennizzato è di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto).
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3.29) ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DELLO SCOPERTO O DELLA FRANCHIGIA
Per le garanzie 3.7) Kasko (limitatamente ai sinistri conseguenti a collisione con veicolo iden- tificato durante la circolazione), 3.8) Collisione e 3.9) Collisione - Indennizzo Sicuro, in caso di riparazione del veicolo a seguito di sinistro effettuata presso una Carrozzeria convenzionata con l’Impresa non vengono applicati lo scoperto ed il relativo minimo o la franchigia previsti in polizza.
Per le garanzie 3.5) Atti Vandalici - Eventi Sociopolitici e 3.6) Calamità Naturali, in caso di riparazione del veicolo a seguito di sinistro effettuata presso una Carrozzeria convenzionata con l’Impresa, lo scoperto e il relativo minimo previsti in polizza sono ridotti alla metà.
Limitatamente ai danni subiti dal veicolo in conseguenza di evento grandigeno, in caso di riparazione effettuata ad opera di Società specializzate nella tecnica della lavorazione a xxxx- do (cd. “levabolli”) convenzionati con l’Impresa non saranno applicati lo scoperto o la fran- chigia indicati in polizza. Qualora per il ripristino del veicolo siano necessarie sostituzioni/ sfumature la predetta Società specializzata eseguirà anche tali lavorazioni.
3.30) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE (PER GARANZIE KASKO, COLLISIONE, COLLISIONE - INDENNIZZO SICURO)
Relativamente alle garanzie 3.7) Kasko, 3.8) Collisione 3.9) Collisione - Xxxxxxxxxx Xxxxxx, l’Impresa rinuncia, nei confronti del conducente autorizzato alla guida del veicolo e delle persone trasportate sullo stesso, all’esercizio dell’azione di surrogazione che le compete ai sensi dell’Art. 1916 del Codice Civile.
3.31) LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO CUMULATIVO
In nessun caso l’Impresa pagherà, per sinistro che coinvolga più veicoli in garanzia dello stes-
so Assicurato, un importo superiore a € 1.200.000.
3.32) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL DANNO
La liquidazione del sinistro ha luogo mediante accordo tra le Parti. Nel caso l’accordo non sia raggiunto, quando una delle Parti lo richieda, la liquidazione del danno avrà luogo mediante Periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dall’Assicurato secondo la procedura dell’ar- bitrato (Artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile).
L’Impresa, ricevuta la necessaria documentazione e determinata la somma dovuta, provvede entro 25 giorni al pagamento.
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SEZIONE IV ASSISTENZA
PREMESSA
Blue Assistance S.p.A., con sede in xxx Xxxxx Xxxxx,00 00000 - Xxxxxx (XX), eroga per conto dell’Impresa, in base alle norme sotto indicate, le prestazioni di assistenza tramite la sua Centrale Operativa attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, a mezzo:
– Telefono: dall’Italia Numero Verde (chiamata gratuita) 800-042042, dall’estero x00 000 0000000;
– Fax: 000-0000000;
– Posta elettronica: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.
GLOSSARIO
ASSICURATO
il conducente del veicolo e le persone autorizzate all’uso dello stesso, nonché, per le presta- zioni previste ai punti E), F), L), M) e O) dell’Art. 4.1, le persone trasportate a bordo del veicolo. Relativamente alle garanzie “IN VIAGGIO SPECIAL” e “OVER 65” il proprietario del veicolo.
ASSISTENZA
le prestazioni che l’Impresa fornisce all’Assicurato in caso di sinistro.
CENTRALE OPERATIVA
componente della Struttura Organizzativa di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La Centrale Operativa organizza ed eroga i servizi e le presta- zioni di assistenza previsti in polizza.
INCIDENTE
il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi al veicolo danni tali da renderne impossi- bile l’utilizzo in condizioni normali.
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INFORTUNIO
il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettiva- mente constatabili connesso con la circolazione stradale del veicolo assicurato.
GUASTO
il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, da qualunque causa determinati, tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
RICOVERO
permanenza in un Istituto di cura con pernottamento
SCIPPO
xxxxx commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
SINISTRO
il verificarsi di incidente stradale, di guasto, di incendio, fulmine, esplosione e scoppio, furto e rapina, foratura e danni ai pneumatici, per il quale è prestata la garanzia.
CHE COSA POSSO ASSICURARE
4.1) Assistenza in viaggio
4.2) Assistenza Plus
4.3) In viaggio Special
4.4) Over 65
4.5) Auto Ibrida
4.6) Auto Ibrida Plus
4.7) Assistenza alla persona
4.1) ASSISTENZA IN VIAGGIO
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Centrale Operativa, in caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato dovuta a:
a. incidente stradale;
b. guasto;
c. incendio, fulmine, esplosione e scoppio;
x. xxxxx e rapina;
e. forature e danni agli pneumatici;
fornisce le prestazioni di assistenza stradale con le modalità ed i termini indicati ai punti
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che seguono, anche se gli eventi sopra elencati si sono verificati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, purché l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
La garanzia opera anche nel caso in cui, benché il veicolo risulti in grado di viaggiare o prose- guire la marcia, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l’incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso.
ESTENSIONE TERRITORIALE
L’estensione territoriale delle singole prestazioni fornite è indicata nel testo che segue.
INFORMAZIONI IN CASO DI SINISTRO E SERVIZIO DI MESSAGGISTICA URGENTE IN CASO DI INCI- DENTE STRADALE.
La Centrale Operativa fornisce tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, informazioni riguardanti:
a. rete officine disponibili e loro ubicazione in Europa;
b. informazioni di “primo aiuto”: informazioni sulle procedure da adottare per la denuncia di
sinistro e sulla documentazione necessaria.
Inoltre, a seguito di incidente in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, su richiesta dell’Assicurato che abbia necessità di trasmettere un messaggio urgente ad un familiare e/o al datore di lavoro che rivesta carattere oggettivo di necessità e non sia in grado di farlo, la Centrale Operativa, accertata l’oggettiva urgenza del messaggio e compatibilmente con la possibilità di contattare la persona indicata dall’Assicurato, provvede a trasmetterlo.
La Centrale Operativa non è responsabile del contenuto dei messaggi trasmessi.
1) PRESTAZIONI FORNITE IN EUROPA - PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI PER AUTOVET- TURE E RELATIVI RIMORCHI SE AGGANCIATI AI VEICOLI
A) Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino
In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell’immobilizzo sul luogo, oppure trainarlo fino alla più vicina officina. È facoltà dell’Assicurato richiedere che il veicolo stesso venga trasportato presso un’officina autoriz- zata della casa costruttrice, purché ubicata entro il raggio di 60 km dal luogo dell’immobi- lizzo. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (vedi anche la successiva prestazione C) “Recupero difficoltoso del veicolo”).
Qualora l’Assicurato non abbia potuto, per obiettive difficoltà, ovvero a seguito di intervento delle Autorità o in caso di incidente con trasferimento presso struttura sanitaria del condu- cente del veicolo assicurato, contattare la Centrale Operativa ed abbia provveduto diretta- mente al reperimento del mezzo di soccorso, l’Impresa rimborsa le spese da questi soste- nute, con il limite di € 260. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e
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quelli delle riparazioni effettuate in officina.
B) Soccorso stradale per foratura o danni agli pneumatici
Qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per foratura o danni agli pneumatici, ferma l’esclusione relativa ai percorsi fuoristrada, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per effettuare la sostituzione dello pneumatico oppure per trainare il vei- colo fino alla più vicina officina. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (vedi anche la successiva prestazione C) “Recupero difficoltoso del veicolo”). Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo degli pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di ricambio, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.
C) Recupero difficoltoso del veicolo
Qualora il veicolo assicurato sia uscito dalla sede stradale o comunque risulti necessario l’intervento di un mezzo speciale per metterlo in condizioni di essere trainato, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero tenendone il costo a carico dell’Impresa con il limite di € 260. Il recupero è riferito esclusivamente al veicolo assicurato, con esclusione d’eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate. Su richiesta dell’Assicurato, la Centrale Operativa può attivarsi per organizzare il recupero delle merci trasportate, restando il relativo costo a carico dell’Assicurato stesso.
D) Autovettura in sostituzione
In caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è presta- ta la garanzia, qualora il medesimo possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti almeno otto ore di manodopera (certificate da un’officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa), la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato, esclusivamente durante l’orario di apertura dei centri conven- zionati, presso una stazione di noleggio, un’autovettura di cilindrata compresa tra 1.100 e
1.300 cc, a chilometraggio illimitato, per il numero di giorni preventivati per la riparazione del veicolo con il massimo di 5 giorni. Tale prestazione verrà fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite (es. soddisfazione di requisiti minimi come l’età e gli anni di possesso della necessaria patente di guida).
Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.
In caso di furto totale del veicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la
copia autentica della denuncia presentata all’Autorità di Polizia. In tal caso la vettura sosti- tutiva sarà fornita per un massimo di 7 giorni.
Restano a carico dell’Assicurato le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali
assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l’autovettura messa a disposizione. Sono altresì a carico dell’Assicurato le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali
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può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità, nonché le spese per la
riconsegna dell’autovettura alla stazione di autonoleggio fornitrice.
Previa autorizzazione della Centrale Operativa, l’Assicurato può trattenere l’autovettura oltre il limite di giorni previsto dall’assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.
E) Invio di un’autoambulanza
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale che abbia interessato il veico- lo assicurato l’Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Centrale Operativa, previa intesa tra i propri medici di guardia e i medici presenti sul posto in cui l’Assicurato ha ricevuto le cure di primo soccorso, invierà direttamente un’autoambulanza. Qualora l’Assicurato abbia dovuto, per cause di forza mag- giore, reperire autonomamente l’autoambulanza, la Centrale Operativa fornirà specifiche istruzioni.
In entrambi casi l’Impresa terrà a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo massimo di € 210.
2) PRESTAZIONI FORNITE IN EUROPA - PRESTAZIONI OPERANTI AD OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO
F) Rientro degli occupanti del veicolo assicurato e proseguimento del viaggio o pernottamento
In caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato, per uno dei casi per i quali è presta-
ta la garanzia, qualora il medesimo possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti almeno otto ore di manodopera (certificate da un’officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa), oppure una sosta di una o più notti, la Centrale Operativa provvede a mettere a disposizione degli occupanti del veicolo assicu- rato, in alternativa l’una dall’altra, una delle seguenti prestazioni, tenendone il costo a carico dell’Impresa con il limite complessivo di € 260:
a) rientro degli occupanti del veicolo: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di rientrare ai propri luoghi di residenza, purchè in Italia;
b) proseguimento del viaggio: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiungere il luogo di destinazione del viaggio;
c) pernottamento in albergo: un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che il veicolo stesso venga riparato.
Non sono compresi i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.
G) Riconsegna del veicolo assicurato
Qualora il veicolo assicurato venga ritrovato a seguito di furto o sia immobilizzato per uno
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dei casi per i quali è prestata la garanzia e richieda una riparazione di almeno otto ore di manodopera (certificate da un’officina autorizzata della casa costruttrice o dall’officina dove è ricoverato il veicolo), la Centrale Operativa provvede ad organizzare la riconsegna del vei- colo assicurato, utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. Non sono compresi i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio. I costi di riconsegna sono a carico dell’Impresa e non potranno comunque superare il valore commerciale, determinato in Ita- lia, del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell’Assicurato i costi per eventuali diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verifi- catisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio. In al- ternativa, su richiesta dell’Assicurato, la Centrale Operativa provvede a procurare, tenendone il costo a carico dell’Impresa, un biglietto di sola andata in aereo (classe economica) o in treno (prima classe) o con altro mezzo di trasporto, per andare a recuperare il veicolo assicurato.
H) Anticipo di denaro per spese di prima necessità
Qualora l’Assicurato, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell’Assicurato, di fatture fino ad un importo di € 520.
La prestazione non è operante:
– nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Centrale Operativa;
– se l’Assicurato non è in grado di fornire alla Centrale Operativa garanzie di restituzione da
quest’ultima ritenute adeguate.
L’Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il
suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della ga- ranzia di restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.
I) Spedizione di pezzi di ricambio
Qualora il veicolo assicurato sia inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garan- zia ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Centrale Operativa provvede a reperirli, ad acquistarli e ad inviarli con il mezzo più rapido, presso l’officina ove è ricoverato il veicolo assicurato, tenuto conto, in caso d’immobilizzo all’estero, delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. Poiché l’acquisto dei pezzi di ricambio rappresenta unicamente un’anticipazione, l’Assicurato deve fornire garanzie banca- rie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la restituzione dell’anticipo. All’atto della richiesta l’Assicurato deve fornire i seguenti dati:
a. marca e modello del veicolo assicurato;
Condizioni di assicurazione In 1a Classe
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b. numero di telaio (completo di prefisso); |
c. anno di fabbricazione del veicolo assicurato; |
d. cilindrata e tipo di motore. |
Entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione, l’Assicurato deve rimborsare alla Centrale Ope- |
rativa il costo dei pezzi di ricambio ai prezzi di listino e le eventuali spese doganali, mentre le |
spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Centrale Operativa.
La Centrale Operativa non assume responsabilità per ritardi o impedimenti dovuti alla ces-
sata fabbricazione da parte della Casa costruttrice o alla irreperibilità dei pezzi di ricambio.
L) Rientro sanitario
Qualora l’Assicurato a bordo del veicolo resti infortunato a seguito d’incidente stradale e richieda il proprio trasferimento presso una struttura sanitaria prossima alla sua residenza idonea a garantire le cure specifiche del caso o presso la sua stessa residenza, la Centrale Operativa, nel caso che i propri medici di guardia, d’intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario provvede a:
1) organizzare il trasferimento nei tempi e con le modalità di trasporto che i medici di guardia della Centrale Operativa ritengono più idonei alle condizioni dell’Assicurato tra:
– aereo sanitario appositamente equipaggiato (fino ad un importo massimo di € 15.000);
– aereo di linea (eventualmente barellato);
– treno/vagone letto (prima classe);
– autoambulanza;
– altri mezzi adatti alla circostanza.
2) fare assistere l’Assicurato da personale medico e/o infermieristico durante il trasferimento, se giudicato necessario dai medici di guardia della Centrale Operativa.
Tutti i costi d’organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che accompagna l’Assicurato, sono a carico dell’Impresa.
Non danno luogo al trasferimento:
– le malattie infettive ed ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi violazione di
norme sanitarie;
– gli infortuni che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio o che possono
essere curati sul posto.
M) Rientro funerario
Qualora uno o più occupanti del veicolo assicurato decedano a seguito di incidente stradale, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo fino al luogo d’inumazio- ne, purché ubicato in Europa, dopo aver adempiuto a tutte le formalità. Il trasporto viene ese- guito secondo le norme internazionali in materia. Il costo connesso al disbrigo delle formalità, quello per un feretro sufficiente per il trasporto del corpo ed il trasporto stesso, sono a carico dell’Impresa con il limite complessivo di € 5.200. Nel caso in cui siano coinvolti più Assicurati
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contemporaneamente la garanzia s’intende prestata con il limite complessivo di € 20.700. In presenza d’un costo maggiore la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo una volta ricevute garanzie bancarie o d’altro tipo da essa giudicate adeguate.
Restano a carico dei familiari le spese relative alla cerimonia funebre ed all’inumazione. Qua- lora si renda necessario il riconoscimento del corpo, la Centrale Operativa provvede a mettere a disposizione un biglietto d’andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe econo- mica) o con altro mezzo di trasporto.
N) Invio di un autista
Qualora il conducente del veicolo assicurato non possa proseguire il viaggio alla guida del veicolo a seguito d’infortunio e qualora nessuno dei passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Centrale Operativa, previa valutazione dei propri medici di guardia, provvede a met- tere a disposizione un autista, tenendone il costo a carico dell’Impresa, per ricondurre presso la residenza dell’Assicurato il veicolo e gli eventuali passeggeri a bordo. A carico dell’Assicu- rato restano le spese di carburante, pedaggio e traghetto.
3) PRESTAZIONI FORNITE IN EUROPA - ESCLUSI I TERRITORI DELLA REPUBBLICA ITALIA- NA, REPUBBLICA DI SAN MARINO E STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO
O) Interprete a disposizione
Qualora l’Assicurato sia fermato od arrestato all’estero per fatto inerente la circolazione stradale del veicolo, o sia ricoverato a seguito di infortunio per incidente stradale, e si renda necessario un interprete per favorire il contatto e lo scambio di informazioni tra l’Assicurato e la Pubblica Autorità, la Centrale Operativa vi provvede, compatibilmente con le disponibilità locali, tenendo a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo di € 520. La presente prestazione si cumula con quella concernente l’assistenza di un interprete di cui all’Art. 5.2.
n. 11) della Garanzia Tutela Legale Elite ove prevista in polizza.
La Centrale Operativa provvede in ogni caso a dare notizia del fermo o dell’arresto di cui sopra ad ARAG Assicurazioni SpA per l’attivazione della garanzia di Tutela legale, qualora si stata resa operante la relativa Sezione.
P) Anticipo della cauzione penale e spese legali
Qualora un incidente stradale avvenuto all’estero determini l’arresto o il fermo del condu- cente del veicolo assicurato, la Centrale Operativa provvede ad anticipare all’Autorità estera la cauzione richiesta per rimettere in libertà il conducente fino ad un massimo di € 5.200. In caso di arresto o di fermo del conducente del veicolo assicurato in conseguenza di inciden- te stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo stesso, la Centrale Operativa, qualora l’As- sicurato necessiti di assistenza legale, anticipa all’Assicurato stesso l’onorario di un legale fino ad un massimo di € 520.
L’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale
Condizioni di assicurazione In 1a Classe
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Operativa, per la restituzione dell’anticipo. Al suo rientro in Italia l’Assicurato è tenuto a rim-
borsare al più presto alla Centrale Operativa la cauzione anticipata e, comunque, entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione.
La presente prestazione si cumula con quella di anticipo della cauzione penale di cui all’Art.
5.2. n. 10) della Garanzia Tutela Legale Elite ove prevista in polizza.
Q) Rimpatrio del veicolo assicurato
Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato all’estero e l’approvvigiona-mento dei pezzi di ricambio richieda più di cinque giorni lavorativi di fermo veicolo e/o la riparazione richie- da almeno sedici ore di manodopera (purché il fermo veicolo e/o le ore di riparazione siano certificati da un’officina autorizzata della casa costruttrice o dall’officina dove è ricoverato il veicolo), la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rimpatrio del veicolo assicurato utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. I costi di rimpatrio sono a carico
dell’Impresa e non potranno comunque superare il valore commerciale, determinato in Ita-
lia, del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico
dell’Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale ve- rificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.
R) Abbandono legale del veicolo
Qualora, a seguito di sinistro per il quale sia richiesta l’erogazione della prestazione “Ricon- segna del veicolo assicurato” o “Rimpatrio del veicolo assicurato”, il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo tra- sporto in Italia, la Centrale Operativa, su autorizzazione dell’Assicurato e in alternativa alla prestazione “Riconsegna del veicolo assicurato” o “Rimpatrio del veicolo assicurato”, orga- nizza la demolizione del veicolo. Qualora non fosse possibile demolirlo sul posto, provvederà a trasportare lo stesso dal Paese in cui si trova in un Paese confinante, per poter procedere alla demolizione. L’Impresa terrà a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.
Restano a carico dell’Assicurato i costi per la documentazione necessaria al disbrigo delle
pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri eventuali documenti che dovranno essere richiesti in Italia.
4) PRESTAZIONE FORNITA ESCLUSIVAMENTE NEI TERRITORI DELLA REPUBBLICA ITALIA- NA, REPUBBLICA DI SAN MARINO E STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO
S) Demolizione e cancellazione del veicolo assicurato
Qualora l’Assicurato a seguito di sinistro debba procedere alla demolizione del veicolo, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti (D.P.R. 10/9/82 n. 915 Art. 15 e Codice della Strada Art. 103) oppure perché il costo delle riparazioni superi il valore commerciale del veicolo stesso, la Centrale Operativa, su richiesta e delega dell’Assicurato, ne organizza la demolizione. L’Impresa tiene a proprio carico le spese relative al trasporto, alla demolizione e
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alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico.
La demolizione del veicolo avverrà nel Centro Autorizzato più vicino al luogo dove è ricoverato il veicolo stesso.
L’Assicurato deve consegnare al momento della consegna del veicolo la seguente documentazione: |
• libretto di circolazione (originale); |
• certificato di proprietà (originale); |
• codice fiscale (fotocopia); |
• carta d’identità (fotocopia); |
• ultimo bollo pagato (fotocopia). |
Il demolitore che prenderà in carico il veicolo rilascerà all’Assicurato la documentazione re- lativa alla cancellazione dal P.R.A. secondo la modalità indicata dalla Centrale Operativa. L’Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti “rifiuti solidi a raccolta differenziata”.
La mancata consegna dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del
veicolo, comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.
4.2) ASSISTENZA PLUS (GARANZIE RISERVATE AD AUTOVETTURE AD USO PRIVATO)
è prevista la seguente garanzia:
• Assistenza in viaggio;
Si intende integralmente richiamata la garanzia 4.1) Assistenza in viaggio ad eccezione delle
prestazioni di cui alla lettera D) Autovettura in sostituzione e alla lettera Q) Rimpatrio del
veicolo assicurato che sono sostituite come segue:
A) Autovettura in sostituzione
In caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, per almeno 36 ore consecutive (certificate dall’officina presso cui è ricoverato il veicolo), la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato, esclusivamente duran- te l’orario di apertura dei centri convenzionati, presso una stazione di noleggio, un’autovet- tura di cilindrata compresa tra 1.400 e 1.600 cc, a chilometraggio illimitato, per il numero di giorni preventivati per la riparazione del veicolo con il massimo di 7 giorni.
In caso di sinistro avvenuto in orario serale, prefestivo o festivo, l’Assicurato potrà comunque
beneficiare dell’autovettura in sostituzione. Alla riapertura delle officine l’Assicurato dovrà consegnare idonea certificazione attestante il numero residuo di giorni per i quali necessita dell’autovettura in sostituzione, sempre entro il limite complessivo di 7 giorni, a partire dal giorno della richiesta alla Centrale Operativa.
Condizioni di assicurazione In 1a Classe
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Tale prestazione verrà fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autono-
leggio e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite (es. soddisfazione di requisiti minimi come l’età e gli anni di possesso della patente di guida).
L’impresa tiene a proprio carico le spese di trasporto dell’Assicurato presso la società di au-
tonoleggio (tramite invio di un taxi o altro mezzo) entro il limite di € 70.
In caso di furto totale del veicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la
copia autentica della denuncia presentata all’Autorità di Polizia. In tal caso la vettura sosti- tutiva sarà fornita per un massimo di 30 giorni. A carico dell’Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l’autovettura messa a disposizione. Sono altresì a carico dell’Assicurato le cauzioni ri- chieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità, nonchè le spese per la riconsegna dell’autovettura alla stazione di autonoleggio fornitrice. Previa autorizzazione della Centrale Operativa, l’Assicurato può trat- tenere l’autovettura oltre il limite di giorni previsto dall’assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.
B) Rimpatrio del veicolo assicurato (Prestazione valida solo per i proprietari di veicoli residenti in Italia)
Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato all’estero e l’approvvigionamento dei pezzi di ricambio richieda più di cinque giorni lavorativi di fermo veicolo e/o la riparazione alme- no sedici ore di manodopera (fermo veicolo e/o ore di riparazione certificati da un’officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa), la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rimpatrio del veicolo assicurato utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati.
I costi di rimpatrio sono a carico dell’Impresa.
Sono a carico dell’Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.
4.3) IN VIAGGIO SPECIAL
Il pacchetto di garanzie comprende:
• Assistenza in viaggio;
• Soccorso stradale per montaggio catene in caso di neve;
• Indennità “Primo intervento”;
• Indennità di degenza.
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Garanzie Assistenza (Assistenza in viaggio; soccorso stradale per montaggio ca- tene in caso di neve)
Ad integrazione delle prestazioni previste dalla garanzia 4.1) Assistenza in viaggio, l’Impresa fornisce, per il tramite della Centrale Operativa di Blue Assistance, la seguente prestazione:
Soccorso stradale per montaggio catene in caso di neve
Nel caso in cui le condizioni climatiche rendano necessario il montaggio delle catene da neve, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per effettuare la suddetta operazione, con il limite di un intervento per annualità assicurativa.
L’intervento è subordinato alla presenza delle catene da neve a bordo del veicolo assicurato.
Indennità “Primo intervento” e Indennità di degenza.
Indennità “Primo intervento”
L’Impresa, nel caso di indisponibilità del veicolo assicurato intervenuta a seguito di incidente da circolazione, incendio, furto totale, corrisponde all’Assicurato la somma di € 80, per even- to e per annualità assicurativa, per le spese di immediata necessità, pur se non documentate.
Indennità di degenza
L’Impresa, a seguito di infortunio subito dall’Assicurato a causa della circolazione del veicolo che abbia comportato un ricovero in un Istituto di cura con almeno due pernottamenti, rico- nosce all’Assicurato la somma di € 500 per evento e per annualità assicurativa.
4.4) OVER 65
Il pacchetto di garanzie comprende:
• Assistenza in viaggio;
• Rimborso delle spese conseguenti alla perdita delle chiavi del veicolo / sostitu- zione serrature;
• Indennità in caso di scippo;
• Indennità “Primo intervento”;
• Indennità di degenza.
Garanzia Assistenza in viaggio
Si intende integralmente richiamata la garanzia 4.1) Assistenza in viaggio.
Rimborso delle spese conseguenti alla perdita delle chiavi del veicolo / sostituzione serratu-
re, Indennità in caso di scippo, “Primo intervento” e degenza
Rimborso delle spese conseguenti alla perdita delle chiavi del veicolo / sostitu- zione serrature
L’Impresa rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per l’eventuale sostituzione delle ser- rature con altre dello stesso tipo e/o per lo sbloccaggio del congegno antifurto a causa di per-
Condizioni di assicurazione In 1a Classe
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dita, smarrimento, sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato, fino a concorrenza di € 150 per evento e per annualità assicurativa.
Indennità in caso di scippo
L’Impresa, a seguito di scippo subito dall’Assicurato, riconosce la somma di € 100 per evento
e per annualità assicurativa. La garanzia è valida negli stati appartenenti all’Unione Europea.
Indennità “Primo intervento”
L’Impresa, nel caso di indisponibilità del veicolo intervenuta a seguito di incidente da circola- zione, incendio, furto totale, corrisponde all’Assicurato la somma di € 100 per evento e per annualità assicurativa, per le spese di immediata necessità, pur se non documentate.
Indennità di degenza
L’Impresa, a seguito di infortunio subito dall’Assicurato a causa della circolazione del veicolo che abbia comportato un ricovero in un Istituto di cura con almeno due pernottamenti, rico- nosce la somma di € 300 per evento e per annualità assicurativa. Tale indennità è elevata a
€ 500 quando l’evento si verifichi ad oltre 400 km dal Comune di residenza dell’Assicurato risultante dalla carta di circolazione.
4.5) AUTO IBRIDA (GARANZIE PREVISTE PER AUTOVETTURE AD USO PRIVATO AD ALIMENTAZIONE IBRIDA O ELETTRICA)
È prevista la seguente garanzia:
• Assistenza in viaggio;
Si intende integralmente richiamata la garanzia 4.1) Assistenza in viaggio, ad eccezione della
prestazione di cui alla lettera A) Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino che è sostituita come segue:
A) Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino
In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell’immobilizzo sul luogo, oppure trainarlo fino alla più vicina officina disponibile alla riparazione di auto ibride/elettriche. È facoltà dell’Assicurato richiedere che il veicolo stesso venga trasportato presso un’officina autorizzata della casa costruttrice, o convenzionata con la Centrale Operativa, purché ubicata entro il raggio di 200 km dal luogo dell’immobilizzo. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino.
Qualora l’Assicurato non abbia potuto, per obiettive difficoltà, ovvero a seguito intervento delle Autorità o in caso di incidente con trasferimento presso struttura sanitaria del condu- cente del veicolo assicurato, contattare la Centrale Operativa ed abbia provveduto diretta- mente al reperimento del mezzo di soccorso, l’Impresa rimborsa le spese da questi soste-
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nute, con il limite di € 350. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.
Sono aggiunte le seguenti prestazioni (Prestazioni fornite in Europa ad eccezione di quanto indicato all’interno di ciascuna prestazione).
1) Informazioni telefoniche
– Informazioni sulla normativa in materia di veicoli elettrici/ibridi
La Centrale Operativa fornisce dal lunedì al venerdi, con orario 9-18, un servizio telefonico di informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti, in Italia e in Europa, attinenti i veicoli a propulsione elettrica o ibrida.
– Informazioni sulla rete di officine di riparazione
La Centrale Operativa fornisce tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24 un servizio telefonico di reperimento informazioni riguardanti la rete di officine disponibili alla riparazione di auto ibride e la loro ubicazione in Italia e in Europa.
2) Veicolo con conducente
In alternativa alla prestazione “Autovettura in sostituzione” e sulla base delle medesime con- dizioni di attivabilità, la Centrale Operativa mette a disposizione dell’Assicurato e del suo nucleo familiare il servizio di noleggio di un veicolo con conducente in Italia, che consenta all’Assicurato o agli altri membri del nucleo familiare di rientrare dall’officina di riparazione alla propria residenza o al luogo di destinazione, di recarsi dalla propria residenza al luogo di lavoro, di accompagnare a scuola i figli minori di 15 anni con lui conviventi e di svolgere le attività necessarie alle esigenze quotidiane del nucleo familiare.
L’Impresa terrà a proprio carico la relativa spesa per l’utilizzo del veicolo con conducente per un massimo di 5 giorni consecutivi e con il limite complessivo di € 500.
La prestazione verrà erogata tramite le società convenzionate, compatibilmente con le di- sponibilità e secondo le condizioni contrattuali, le modalità ed i tempi stabiliti con le stesse.
Sono escluse le spese vive, quali carburante, pedaggi in genere, traghetti, parcheggi, etc. che
devono essere sostenute direttamente dall’Assicurato.
Previa autorizzazione della Centrale Operativa, l’Assicurato può chiedere il prolungamento della prestazione oltre il limite di giorni previsto dalla garanzia con costi a suo carico.
3) Invio di una collaboratrice domestica
Qualora, a seguito di infortunio per incidente stradale, l’Assicurato sia ricoverato in una strut- tura sanitaria e, in seguito alle dimissioni da quest’ultima, consegua una necessaria per- manenza a letto per un periodo non inferiore a 5 giorni presso la propria residenza in Italia, prescritta nella cartella clinica o nella documentazione medica equipollente, la Centrale Ope- rativa - compatibilmente con le disponibilità locali - provvede ad inviare una collaboratrice domestica, tenendo il costo a carico di Italiana Assicurazioni fino a un massimo di 12 ore e per un periodo massimo di 30 giorni successivi alle dimissioni.
Condizioni di assicurazione In 1a Classe
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La collaboratrice provvederà:
– ad acquistare e consegnare la spesa e/o farmaci prescritti all’Assicurato;
– ad accompagnare a scuola e a ricondurre presso la residenza i figli minori di anni 15 conviventi con l’Assicurato;
– a spedire o recapitare documenti e/o ricevute di pagamento presso uffici della Pubblica Amministrazione che rivestano carattere di urgenza;
Tali prestazioni possono essere usufruite dall’Assicurato in moduli di 4 o 6 ore cadauna nelle
fasce orarie diurne, con cadenza pianificata, per un arco temporale massimo di un mese.
Per l’attivazione della garanzia, l’Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa la pro-
pria necessità di usufruire della prestazione con 3 giorni di anticipo.
Resta a carico dell’Assicurato il costo dei prodotti acquistati.
4.6) AUTO IBRIDA PLUS (GARANZIE PREVISTE PER AUTOVETTURE AD USO PRIVATO AD ALIMENTAZIONE IBRIDA O ELETTRICA)
Si intende integralmente richiamata la garanzia:
– Auto Ibrida;
Le prestazioni di cui alla lettera D) Autovettura in sostituzione e alla lettera Q) Rimpatrio del
veicolo assicurato dell’Art. 4.1) Assistenza in viaggio sono sostituite come segue:
A) Autovettura in sostituzione
In caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, per almeno 36 ore consecutive (certificate dall’officina presso cui è ricoverato il veicolo), la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato, esclusivamente duran- te l’orario di apertura dei centri convenzionati, presso una stazione di noleggio, un’autovet- tura di cilindrata compresa tra 1.400 e 1.600 cc, a chilometraggio illimitato, per il numero di giorni preventivati per la riparazione del veicolo con il massimo di 7 giorni.
In caso di sinistro avvenuto in orario serale, prefestivo o festivo, l’Assicurato potrà comunque beneficiare dell’autovettura in sostituzione. Alla riapertura delle officine l’Assicurato dovrà consegnare idonea certificazione attestante il numero residuo di giorni per i quali necessita dell’autovettura in sostituzione, sempre entro il limite complessivo di 7 giorni, a partire dal giorno della richiesta alla Centrale Operativa. |
Tale prestazione verrà fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autono- leggio e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite (es. soddisfazione di requisiti minimi come l’età e gli anni di possesso della patente di guida). |
L’impresa tiene a proprio carico le spese di trasporto dell’Assicurato presso la società di au- tonoleggio (tramite invio di un taxi o altro mezzo) entro il limite di € 70. |
In caso di furto totale del veicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia autentica della denuncia presentata all’Autorità di Polizia. In tal caso la vettura sosti- |
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xxxxxx sarà fornita per un massimo di 30 giorni. A carico dell’Assicurato restano le spese di
carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l’autovettura messa a disposizione. Sono altresì a carico dell’Assicurato le cauzioni ri- chieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità, nonchè le spese per la riconsegna dell’autovettura alla stazione di autonoleggio fornitrice. Previa autorizzazione della Centrale Operativa, l’Assicurato può trat- tenere l’autovettura oltre il limite di giorni previsto dall’assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.
B) Rimpatrio del veicolo assicurato
(Prestazione valida solo per proprietari di veicoli residenti in Italia)
Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato all’estero e l’approvvigionamento dei pezzi di ricambio richieda più di cinque giorni lavorativi di fermo veicolo e/o la riparazione alme- no sedici ore di manodopera (fermo veicolo e/o ore di riparazione certificati da un’officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa), la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rimpatrio del veicolo assicurato utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati.
I costi di rimpatrio sono a carico dell’Impresa.
Sono a carico dell’Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto
parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.
4.7) ASSISTENZA ALLA PERSONA
Le seguenti prestazioni operano qualora l’Assicurato necessiti di assistenza a causa di un
infortunio verificatosi a seguito di incidente stradale sul veicolo assicurato.
PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI IN EUROPA (LE PRESTAZIONI SONO VALIDE IN EUROPA AD ECCE- ZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGABILI PRESSO LA RESIDENZA, EROGABILI SOLO IN ITALIA).
Consigli medici telefonici
La Centrale Operativa mette a disposizione il proprio servizio di consulenza medica per in- formazioni e consigli sui primi provvedimenti da adottare. Non verranno fornite diagnosi o prescrizioni mediche. Il servizio opera 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.
Invio di un medico generico
Qualora l’Assicurato richieda una visita medica nei giorni feriali dalle ore 20 alle ore 8, nei prefestivi dalle ore 14 alle ore 24 e nei festivi 24 ore su 24, la Centrale Operativa, nel caso che i propri medici lo valutino necessario, provvede ad inviare un medico presso la sua resi- denza o, in alternativa, a disporre l’esecuzione di un videoconsulto medico.
Qualora nessuno dei medici convenzionati con la Centrale Operativa sia immediatamente
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disponibile, la stessa organizza, in alternativa ed in accordo con l’Assicurato, il trasferimento di quest’ultimo in una struttura sanitaria mediante autoambulanza o altro veicolo adatto alla circostanza.
Trasferimento in strutture sanitarie specializzate
Qualora l’Assicurato necessiti di essere trasferito presso una struttura sanitaria specializ- zata, dopo il ricovero di primo soccorso, la Centrale Operativa, nel caso che i propri medici, d’intesa con i medici che lo hanno in cura, lo valutino necessario, organizza il trasferimento dell’Assicurato presso la struttura sanitaria in autoambulanza, con l’eventuale accompa- gnamento di personale medico e/o paramedico, oppure, qualora questi non siano ritenuti necessari, di un familiare. La prestazione è operante in Europa, con costi a carico dell’Impresa fino ad un importo massimo di € 1.000.
Invio di un infermiere
Qualora l’Assicurato richieda un’assistenza infermieristica, in quanto prescritta dal medico curante, o da un medico specialista o da una struttura sanitaria, la Centrale Operativa prov- vede a reperire e ad inviare il relativo personale presso la residenza, tenendone il costo a carico dell’Impresa fino ad un importo massimo di € 1.200.
Invio di un fisioterapista
Qualora l’Assicurato, al momento delle dimissioni da una struttura sanitaria in cui sia stato ricoverato, richieda, in quanto certificato nella cartella clinica di dimissione, l’assistenza di un fisioterapista, la Centrale Operativa provvede a reperire e ad inviare il relativo personale presso la residenza, tenendone il costo a carico dell’Impresa fino ad un importo massimo di
€ 1.200.
Invio di una baby sitter
Qualora l’Assicurato, necessiti di una permanenza a letto per almeno 3 giorni, certificata dal medico curante, e sia nell’impossibilità d’occuparsi dei figli minori con lui conviventi e nessun altro familiare possa prendersene cura, la Centrale Operativa provvede a reperire una baby sitter e ad inviarla presso la residenza dell’Assicurato per occuparsi dei minori. La presta- zione opera fino ad un massimo di 12 ore per sinistro. Il massimale previsto dalla presente prestazione integra quello previsto dalla prestazione “Invio di una collaboratrice domestica”, presente nelle garanzie di cui al punto 4.5 e 4.6 , eventualmente acquistate dall’Assicurato. In alternativa la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare, residente ad oltre 50 Km dal Comune in cui risiede l’Assicurato, un biglietto di andata e ritorno in aereo (classe economica) o treno (prima classe), per raggiungere ed accudire il minore presso la residenza dell’Assicurato, tenendone il costo a carico dell’Impresa.
Consegna farmaci
Qualora l’Assicurato sia impossibilitato a muoversi dalla propria residenza, e necessiti di
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una permanenza a letto, certificata da prescrizione medica - la Centrale Operativa per un periodo massimo di 3 settimane successive all’evento, provvede a garantire la consegna di farmaci non salvavita. Il periodo massimo di fruibilità previsto dalla presente prestazione in- tegra quello previsto dalla prestazione “Invio di una collaboratrice domestica”, presente nelle garanzie di cui al punto 4.5 e 4.6, eventualmente acquistate dall’Assicurato. L’Assicurato, o qualsiasi altra persona che agisca in sua vece, per ottenere le prestazioni deve contatta- re telefonicamente la Centrale Operativa fornendo l’elenco dei farmaci da acquistare dietro prescrizione medica, purché rientranti tra quelli regolarmente registrati in Italia, nonché gli estremi per il recapito. La consegna potrà avvenire - nei soli giorni feriali e nelle fasce orarie diurne, una volta la settimana, previo accordo con l’Assicurato e tenendo conto delle norme che regolano il trasporto di medicinali. L’erogazione della prestazione, comprensivo della con- segna, è garantita dalla Centrale Operativa, tenendo il costo a carico dell’Impresa. A carico dell’Assicurato resta il solo costo dei farmaci ordinati, che dovrà essere saldato direttamente al personale incaricato, all’atto della singola consegna.
Consegna spesa
Qualora l’Assicurato sia impossibilitato a muoversi dalla propria residenza, necessiti di una permanenza a letto, certificata da prescrizione medica – la Centrale Operativa provvede a garantire, per un periodo massimo di 3 settimane successive all’evento, la consegna di ge- neri alimentari o di prima necessità. Il periodo massimo di fruibilità previsto dalla presente prestazione integra quello previsto dalla prestazione “Invio di una collaboratrice domestica”, presente nelle garanzie di cui al punto 4.5 e 4.6 eventualmente acquistate dall’Assicurato. L’Assicurato, o qualsiasi altra persona che agisca in sua vece, per ottenere le prestazioni deve contattare telefonicamente la Centrale Operativa fornendo l’elenco degli articoli da acquista- re, purché rientranti tra quelli comunemente reperibili nei supermercati, nonché gli estremi per il recapito. La consegna potrà avvenire - nei soli giorni feriali e nelle fasce orarie diurne - fino a due volte la settimana, previo accordo con l’Assicurato. L’erogazione della prestazione, comprensivo della consegna, è garantita dalla Centrale Operativa, tenendo il costo a carico dell’Impresa. A carico dell’Assicurato resta il solo costo dei generi alimentari o di prima ne- cessità ordinati, che dovrà essere saldato direttamente al personale incaricato, all’atto della singola consegna.
Prelievo di campioni da analizzare e consegna referti
Qualora l’Assicurato sia impossibilitato a muoversi dalla propria residenza, come certificato
dal medico curante o da una struttura sanitaria, e sia richiesta l’effettuazione di prelievi ne-
cessari per un’analisi clinica (esami del sangue, delle feci, delle urine ed esami colturali chimi- co fisici di altre secrezioni biologiche) senza che nessuno possa fornirgli un aiuto concreto, la Centrale Operativa, compatibilmente con la disponibilità delle locali strutture sanitarie, prov- vede a organizzare il prelievo dei campioni da analizzare presso la residenza dell’Assicurato,
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la consegna presso il laboratorio di analisi e il successivo recapito del referto all’Assicurato stesso. Nel caso in cui il prelievo non possa essere effettuato presso la residenza dell’Assicu- rato, la Centrale Operativa provvede a organizzare, in alternativa e in accordo con l’Assicu- rato, il suo trasferimento in una struttura sanitaria mediante autovettura o autoambulanza. Resta a carico dell’Assicurato il costo degli esami.
Fornitura di attrezzature medico-chirurgiche
Qualora l’Assicurato, al momento della dimissione da una struttura sanitaria in cui sia stato ricoverato, richieda, in quanto certificato nella cartella clinica di dimissione, una o più delle seguenti attrezzature medico-chirurgiche:
• stampelle;
• sedia a rotelle;
• letto ortopedico;
• materasso antidecubito
la Centrale Operativa fornisce l’attrezzatura richiesta in comodato d’uso per il periodo neces- sario alle esigenze dell’Assicurato, sino ad un massimo di 60 giorni per sinistro, tenendo il costo a carico dell’Impresa.
Se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile repe- rire e/o fornire tali attrezzature, l’Impresa provvederà a rimborsare l’Assicurato delle spese relative al noleggio delle attrezzature stesse, fino ad un importo massimo di € 350, a fronte della presentazione di fattura o ricevuta fiscale da parte dell’Assicurato stesso.
Invio di una collaboratrice domestica
Qualora, l’Assicurato venga a trovarsi presso la propria residenza, in una condizione tale per cui consegua una necessaria permanenza a letto certificata da prescrizione medica, la Centrale Operativa – compatibilmente con le disponibilità locali – provvede ad inviare una collaboratrice domestica, tenendo il costo a carico dell’Impresa fino a un massimo di 12 ore. Il massimale previsto dalla presente prestazione integra quello previsto dalla prestazione “Invio di una collaboratrice domestica”, presente nelle garanzie di cui al punto 4.5 e 4.6, eventualmente acquistate dall’Assicurato. Tali prestazioni possono essere usufruite dall’As- sicurato in moduli di 4 o 6 ore cadauna nelle fasce orarie diurne, con cadenza pianificata, per un arco temporale massimo di un mese. Per l’attivazione della garanza, l’Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa la propria necessità di usufruire della prestazione con 3 giorni di anticipo.
Consegna documenti e disbrigo pratiche
Qualora l’Assicurato sia impossibilitato a muoversi dalla propria residenza, e necessiti di
una permanenza a letto per almeno 3 giorni, certificata da prescrizione medica – ed abbia
la necessità di recapitare, spedire o ricevere certificati, ricevute di pagamento e documenti anche non connessi all’infortunio, che rivestano un oggettivo carattere di urgenza, la Cen-
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