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GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI OPERATORE EDUCATIVO-ASSISTENZIALE PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI. ANNI SCOLASTICI 2017/18, 2018/19. CIG. n. 70155338F8.
- CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
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ART. 1 - Oggetto del’appalto
1. Oggetto della presente gara è l’affidamento del servizio di assistenza scolastica educativa tramite l’intervento di assistenti per l’autonomia e la comunicazione personale (operatori educativo-assistenziali o educatori) per l’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap certificati ai sensi della L.104/92 frequentanti le scuole secondarie superiori e residenti nel Comune di Rimini per gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19.
2. Il servizio in oggetto impegna un monte ore presunto per il biennio scolastico 2017/18, 2018/19 di n. 43.923 ore pari a n. 21.962 per anno scolastico. L’ammontare del monte ore è puramente indicativo e potrà subire variazioni – in aumento e in diminuzione – in ciascun anno scolastico di validità dell’appalto.
ART. 2 - Normativa di riferimento
I servizi sono contemplati CPV 85312120-6 e sono quindi soggetti all’applicazione del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 3 - Durata e valore dell’appalto e del contratto
1. La durata dell’appalto è fissata in due anni scolastici: 2017/18 e 2018/19, a partire da settembre 2017 e fino al 31 agosto 2019.
2. Perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto ed in caso di esito positivo della gestione, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto, il Comune si riserva la facoltà, di rinnovare l’affidamento di un servizio conforme al progetto presentato, agli stessi patti e condizioni, nei tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale.
3. Le condizioni per la ripetizione dell’affidamento dovranno essere sostanzialmente uguali a quelle di cui al presente Capitolato, salvo riguardo al corrispettivo che potrà essere aggiornato con le modalità di cui all’articolo 19.
4. Alla scadenza del contratto e nelle more delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l’affidatario si impegna a prorogare il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni a semplice richiesta del Comune, per un periodo non superiore a 4 mesi.
5. Il valore complessivo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, comprensivo degli eventuali rinnovi e opzioni è di € 1.721.820,80 al netto dell’IVA. L’importo a base di gara è di € 860.910,40 +
IVA al 5%, determinato sulla base di un monte ore complessivo presunto per due anni scolastici (2017/2018, 2018/2019) di 43.923 ore. Il prezzo orario soggetto a ribasso è determinato in € 19,60.
(Non si sono rilevati oneri da interferenze). La tabella riporta il dettaglio dei conteggi.
Ore totali annue | 21962 |
Costo base d'asta | € 19,60 |
Costo 1 anno | € 430.455,20 |
Valore contratto (2 anni) | € 860.910,40 |
Facoltà di rinnovo per 1 anno | € 430.455,20 |
Facoltà di incremento del 20% | € 258.273,12 |
Facoltà di proroga per 4 mesi | € 172.182,08 |
VALORE APPALTO | € 1.721.820,80 |
ART. 4 – Caratteristiche degli operatori e modalità di svolgimento del servizio
1. Gli operatori educativo-assistenziali impegnati nel servizio sono figure professionali provviste di diploma di laurea in materia attinente ovvero di diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente e hanno esperienze lavorative qualificate nel campo della integrazione degli alunni portatori di handicap di almeno due anni con particolare riferimento ai deficit sensoriali, psichici e neuromotori gravi. Inoltre, non si trovano nelle situazioni di cui agli artt. 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”.
2. L’azione degli operatori educativo-assistenziali consiste nel supportare l’azione dell’insegnante curriculare e dell’insegnante di sostegno assicurando l’assistenza “specialistica” - agli alunni disabili certificati ex L.104/92 - nel promuovere l’autonomia personale e la comunicazione, favorendo la partecipazione dell’alunno alle attività previste nel PEI, ai progetti volti a migliorare l’integrazione nel sistema scolastico, la continuità delle azioni educative e assistenziali, come definiti dalla legge 104/92 e dagli eventuali accordi di programma provinciali attuativi della stessa legge e secondo le competenze individuate, in ambito scolastico, dalla Nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca "Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap" del 30 novembre 2001 Prot. n. 3390. E’ esclusa l’assistenza di base come definita nella richiamata Nota Ministeriale.
3. Gli operatori educativo assistenziali partecipano alla realizzazione del PEI individualizzato, assistendo l’alunno nella realizzazione delle attività programmate dalla Scuola e secondo le indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico, dagli insegnanti curriculari e dall’insegnante di sostegno; partecipano inoltre alle attività di programmazione didattica e alla relazione con i genitori.
4. L’intervento di ciascun operatore educativo-assistenziale è limitato esclusivamente all’alunno cui è assegnato, alle giornate di frequenza scolastica dell’alunno e all’ambito dell’attività scolastica; comprende anche un monte-ore annuo per la partecipazione alle attività di programmazione didattica e relazione con le famiglie. Sono escluse altre attività extrascolastiche.
5. Il servizio è svolto in orario scolastico e di norma presso le scuole statali di secondo grado frequentate dagli alunni portatori di handicap residenti nel comune di Rimini. Le scuole frequentate potranno essere localizzate anche fuori dal territorio del comune di Rimini.
6. Il servizio potrà essere svolto anche all’esterno della scuola, limitatamente alle occasioni e attività previste dal Piano Educativo Individualizzato (PEI), vale a dire per uscite didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione o iniziative progettuali che prevedano lo svolgimento dell’attività didattica presso altra sede.
7. In casi eccezionali comunque previsti dal PEI e previa specifica autorizzazione da parte del Comune, il servizio potrà essere svolto anche presso il domicilio dell’alunno.
ART. 5 - Svolgimento e organizzazione del servizio, obblighi dell’affidatario.
1. La determinazione e la comunicazione alla Ditta aggiudicataria del monte ore annuale avverrà all’inizio di ogni anno scolastico a seguito della definizione delle esigenze degli alunni portatori di handicap e sarà suddiviso fra ore frontali e ore di partecipazione alle attività di programmazione didattica. In particolare, entro il mese di luglio di ogni anno il Comune comunica all’appaltatore l’elenco nominativo provvisorio degli alunni portatori di handicap per i quali è stato richiesto l’intervento dell’educatore completo di patologia e scuola frequentata. Entro il 10 di settembre di ogni anno, prima dell’avvio di ciascun anno scolastico, il Comune comunica all’aggiudicatario l’elenco nominativo definitivo degli alunni cui è stato assegnato l’educatore, il rispettivo numero di ore settimanali, il numero di ore annue per la partecipazione alle attività di programmazione didattica e relazione con le famiglie, la patologia, la scuola frequentata e il Dirigente Scolastico di riferimento.
2. L’aggiudicatario provvederà a comunicare al Comune, per ciascun alunno e previa approvazione del Dirigente Scolastico, il nominativo dell’operatore educativo-assistenziale assegnato assicurando, di anno in anno, la continuità dell’intervento.
3. Il Dirigente Scolastico e l’AUSL, qualora ravvisino l’inadeguatezza di uno o più educatori, possono richiederne la sostituzione al Comune di Rimini il quale, valutate le motivazioni, potrà richiedere all’affidatario la sostituzione.
4. La programmazione delle attività può subire variazioni in corso d’anno in rapporto al modificarsi delle esigenze (quali ad esempio il trasferimento di un alunno da scuola a scuola, nuovi ingressi di alunni certificati, ecc.).
5. In caso di assenza programmata dal servizio dell’operatore educativo assistenziale, l’aggiudicatario dovrà comunicare al Comune e al Dirigente Scolastico competente la data prevista per l’assenza con un anticipo di almeno 2 giornate scolastiche; in caso di assenza imprevista la comunicazione dovrà essere svolta quanto prima. L’affidatario garantisce la continuità del servizio provvedendo all’immediata sostituzione dell’operatore
assente, nel limite di 24 ore utilizzando, a tal fine, personale supplente dotato degli stessi requisiti prescritti per il titolare, senza oneri aggiuntivi.
6. In caso di assenza programmata da parte dell’alunno il Dirigente Scolastico dovrà avvisare, con un preavviso di almeno 2 giornate scolastiche, l’aggiudicatario e il Comune; in caso di assenza imprevista dell’alunno sarà riconosciuto all’affidatario la prima ora del primo giorno e verrà sospeso il servizio fino al rientro dell’alunno assente: non saranno retribuite altre ore di assistenza, ancorchè prestate e documentate, oltre alla prima. L’educatore potrà recuperare le ore lavorative nelle settimane seguenti qualora richiesto dal Dirigente Scolastico e a condizione che non sia superato il numero di ore settimanale assegnato.
7. In caso di trasferimento dell’alunno ad altra Scuola, l’educatore proseguirà la propria attività – con le stesse modalità e lo stesso monte-ore settimanale – nella nuova Scuola. In caso di termine della frequenza scolastica da parte dell’alunno o di trasferimento in altro Comune della residenza dell’alunno, cessa l’intervento economico del Comune di Rimini.
8. Nel caso di rientri pomeridiani e di assistenza prestata anche nel momento della refezione, il costo del pasto, eventualmente consumato dall’educatore, non sarà a carico del Comune.
ART. 6 - Obblighi dell’affidatario
1. L’espletamento del servizio sarà assicurato dall’affidatario, che provvederà alla gestione con la propria or- ganizzazione, impiegando personale adeguatamente professionalizzato, in possesso dei requisiti professio- nali e tecnici adeguati alle necessità del servizio.
2. Le figure professionali dovranno essere impiegate secondo valutazioni di appropriatezza da effettuarsi da parte dell’affidatario in rapporto a ciascun singolo caso e in stretta relazione con il GLH.
3. Per effetto del contratto nessun rapporto di lavoro autonomo, o subordinato, né a tempo determinato né indeterminato viene instaurato tra il Comune di Rimini ed il personale dell’affidatario, il quale, con la stipula del contratto di affidamento del servizio, solleva il Comune da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata.
4. L’appaltatore, nel corso della vigenza del contratto, è tenuto a:
a. assicurare la continuità nel rapporto alunno/educatore e a motivare le soluzioni di continuità. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore;
b. assicurare la reperibilità del personale entro 24 ore anche in funzione di eventuali sostituzioni o modifiche urgenti dei servizi richieste e comunicate dal Comune;
c. svolgere annualmente – entro il 10 luglio di ogni anno - una sintetica relazione sull’andamento dell’intervento nell’anno scolastico trascorso.
d. avvalersi esclusivamente di operatori che non si trovano nelle situazioni di cui agli artt. 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”;
5. In relazione alle legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, il gestore è tenuto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 com- ma 3° ultimo periodo del d.p.r. 16.04.2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipen- denti pubblici” , ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nella fornitura, servizio, opera, le norme di comportamento del citato Xxxxxx , per quanto compatibili, che l’incaricato dichia- ra di conoscere ed accettare senza eccezione alcuna per averne preso, fermo restando che l’accertata viola- zione degli obblighi derivanti dal Codice è causa di risoluzione di diritto del rapporto pena la nullità del con- tratto di fornitura/servizio.
6. In relazione all'inesistenza della situazione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 introdot- to dall’art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della cor- ruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, il gestore è tenuto a non concludere contratti o con- ferire incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (ex dipendenti pubblici cessati dal rapporto di pubblico impiego che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni a cui sono equipa- rati anche i titolari di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 ivi compresi i soggetti esterni con i quali l’Ammini- strazione stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato od autonomo) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;
7. Il gestore è tenuto al rispetto tassativo di tutte le norme pattizie di cui ai protocolli di legalità consultabili sul sito: xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxx e di impegnarsi in caso di aggiudicazione ai rispettarle e farle rispettare, che fa- ranno parte integrante e sostanziale della convenzione di concessione, accettandone incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
ART. 7 - Unità di coordinamento
1. L’articolazione del servizio è tale da richiedere la costituzione di una struttura di coordinamento denominata “Unità di Coordinamento” che agevoli la gestione ordinata delle attività di rispettiva competenza, soprattutto laddove le esigenze di raccordo, anche con le Istituzioni Scolastiche, siano implicite nella natura stessa delle attività da porre in essere.
2. Il Comune designerà un proprio referente che gestirà i rapporti e i contatti con l’affidatario.
3. Analogamente l’affidatario si impegna ad indicare un proprio rappresentante, individuato come “Capo Progetto”, il quale assume la responsabilità di coordinare l’insieme delle attività oggetto del contratto e funge, altresì, da interlocutore ufficiale nei confronti del Comune di Rimini.
4. L’Unità di Coordinamento sarà costituita dal “Capo Progetto” dell’affidatario, dal referente del Comune e potrà essere integrata, di volta in volta, da un rappresentate dell’Istituzione Scolastica interessata.
ART. 8 - Applicazioni contrattuali
1. L’affidatario si obbliga ad applicare i contratti collettivi di lavoro e tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore concernenti le assicurazioni sociali e la prevenzione degli infortuni. Il Comune di Rimini, è esonerato espressamente da qualsiasi responsabilità al riguardo.
2. L’affidatario è tenuto altresì a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo.
3. L’affidatario è tenuto a fornire, su richiesta del Comune di Rimini, la documentazione comprovante il rapporto di lavoro e i requisiti professionali dei soggetti impiegati.
ART.9 - Sicurezza dei lavoratori
1. L’affidatario si impegna a formare il proprio personale sulle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. L’affidatario dovrà, inoltre, essere in regola con gli adempimenti e le disposizioni del D. Lgs.vo n.81/2008 e dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza.
3. Poiché la titolarità degli immobili in cui si svolgeranno le attività oggetto di gara non è del Comune di Rimi- ni e all’interno degli stessi non svolgono la propria attività personale dipendente dall’Ente ma personale di- pendente da diverse Aziende e Enti, non sussistono rischi interferenti in quanto trattasi di appalto di servizi aventi natura intellettuale. Pertanto, come già chiarito dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici con pro- pria determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, non è necessaria la predisposizione del DUVRI i cui costi sono pari a zero. Restano salvi in capo all’aggiudicatario il rispetto degli obblighi e degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81 /2008.
ART. 10 - Responsabilita’ dell’affidatario
In merito ai punti elencati di seguito l’affidatario dovrà :
A) Con riferimento al personale impiegato:
1. comunicare al Comune prima dell’inizio della gestione i seguenti dati :
i. nominativo del Capo Progetto;
ii. elenchi nominativi del personale impiegato allegando - anche in copia - per ciascun operatore la documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali;
iv. copia della polizza assicurativa.
2. L’affidatario dovrà provvedere all’immediata sostituzione di quei dipendenti che il Comune a suo insindacabile giudizio ritenesse non idonei allo svolgimento dei servizi affidati. La sostituzione dovrà comunque avvenire entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della richiesta
B) Con riferimento al rapporto di lavoro :
1. inquadrare tutto il personale impiegato nel rispetto delle norme contenute nel vigente CCNL di categoria, nonché applicare integralmente il Contratto medesimo ed eventuali accordi integrativi aziendali e territoriali.
2. Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto del presente appalto svolge i propri compiti senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune.
3. Il Comune si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente al personale impiegato nei servizi.
4. Qualora l’affidatario risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (risultanti dal Documento Unico di Regolarità Contributiva) e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio, il Comune, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, tratterrà dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.
5. In caso di ritardo dell’affidatario nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell’esecuzione del servizio, il Comune potrà intervenire, anche in corso di esecuzione del contratto, con la procedura individuata all’articolo 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, per pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, sino a concorrenza delle prestazioni rese nell’ambito del rapporto e non ancora regolate, detraendone il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario.
6. Fermo restando quanto sopra, il Comune, in caso di gravi e ripetute violazioni dei suddetti obblighi, si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, come previsto dall’articolo 25 previa diffida ad adempiere e procederà alla risoluzione dello stesso destinando gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.
C) Con riferimento agli obblighi assicurativi e alle responsabilità :
1. l’affidatario sarà responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato nonché ai beni concessi in uso come meglio sotto specificato, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico dell’affidatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.
2. Il Comune è pertanto esonerato :
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dell’affidatario per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio;
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere ai bambini, ai loro genitori o incaricati da essi, ai loro accompagnatori o ad altri utenti della strada durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, a bordo delle vetture e al di fuori di esse.
3. L’affidatario dovrà attivare, prima dell’inizio del servizio, al fine di rispondere dei danni di cui sopra, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, di durata non inferiore alla durata dell’appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato ed adeguati al presente capitolato.
4. Tale polizza dovrà :
- coprire danni cagionati a terzi con xxxx e colpa grave del proprio personale dipendente;
- prevedere massimali RCT per ciascun sinistro non inferiori a 5.000.000,00 di euro con un sottolimite per RCO a 3.500.000,00 per sinistro e 1.500.000,00 di euro a persona;
- essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all’attività.
5. Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune o al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico dell’impresa assicurata.
6. L’affidatario dovrà inoltre attivare, per tutta la durata dell’appalto e su semplice richiesta scritta della stazione appaltante, apposita polizza assicurativa per infortuni a favore degli utenti del servizio con massimali non inferiori a 150.000,00 euro per morte, 150.000,00 euro per invalidità permanente, 10.000,00 euro per spese mediche, 500,00 per spese di trasporto e 50,00 euro giornalieri per max 360 giorni per diaria di ricovero ospedaliero.
7. Il numero di utenti da assicurare è dato degli alunni cui è assegnato l’operatore educativo-assistenziale che, per l’anno scolastico 2016/17, ammontano a n. 93.
8. La presentazione della polizza è condizione essenziale per la sottoscrizione del contratto d’appalto ed in ogni caso per l’inizio del servizio. Le copie conformi all’originale delle suddette polizze o delle eventuali estensioni dovranno essere consegnate al Comune prima dell’inizio del servizio.
9. Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle polizze assicurative.
D) Sicurezza sul luogo di lavoro :
1. l’affidatario è tenuto a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., prestando particolare attenzione alla specificità dei servizi oggetto dell’appalto.
2. L’affidatario, nella persona del Presidente o comunque del Legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall’articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera
o di somministrazione), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune a qualsiasi titolo.
3. L’affidatario è tenuto a :
- informare e formare adeguatamente il proprio personale relativamente alla gestione delle emergenze, nonché sui rischi specifici esistenti negli ambienti e nei mezzi in cui è destinato ad operare e sull’utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
- sostituire gli operatori in servizio, ove necessario, con personale in possesso di un grado di formazione non inferiore a quello degli operatori sostituiti;
- organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alle nomine ed alla relativa formazione dei responsabili e degli addetti alle emergenze;
- garantire nel servizio la presenza costante di almeno un coordinatore dell’emergenza;
- comunicare i nominativi dei responsabili della sicurezza;
- dotare il proprio personale dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale, in quantità e qualità adatta alle esigenze, nonché fornire la cassetta di pronto soccorso o il pacchetto di medicazione;
4. Allo stato attuale non si individuano costi dovuti ad attività interferenti
E) Ulteriori obblighi :
5. l’affidatario è tenuto a :
- avvalersi di operatori che non si trovano nelle situazioni di cui agli artt. 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006,
n. 38 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”.
- segnalare immediatamente al Comune tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo per l’incolumità di terzi;
- comunicare i dati quantitativi del servizio mensilmente;
- non applicare alle famiglie costi aggiuntivi.
ART. 11 – Subappalto
È fatto divieto di subappaltare il servizio oggetto della presente procedura sotto la comminatoria dell’immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate al Comune, salvo i maggiori danni accertati .
ART. 12 - Clausola sociale di prioritario assorbimento di personale del precedente appaltatore Qualora a seguito della procedura di gara si verificasse un cambio di gestione nel servizio in oggetto, l’appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori addetti a tale servizio che già vi erano adibiti, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’appaltatore subentrante.
Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di offerta economica per la procedura d’appalto in oggetto, in applicazione dell’articolo 100, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.
La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all’applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell’appaltatore subentrante.
ART. 13 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’affidatario se non è disposta dal responsabile dell’esecuzione e preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente. Il Comune può disporre variazioni al contratto senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, nei seguenti casi :
a) per servizi supplementari da parte dell’affidatario, il cui prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, che si siano resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento dell’affidatario produca entrambi i seguenti effetti :
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
2) comporti per il Comune notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
b) qualora il prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni :
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per il Comune. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto.
Il Comune, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 20% (venti per cento) dell’importo del contratto calcolato come previsto al precedente art. 18, può imporre all’affidatario l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, il Comune procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’affidatario.
In ogni caso l’affidatario ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune e che il responsabile dell’esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’affidatario maggiori oneri.
In particolare, si precisa che, in considerazione della necessità di intervenire – anche a cadenza annuale – sull’assetto organizzativo del servizio in oggetto in ragione dell’andamento della domanda o di altre motivazioni incidenti sull’interesse pubblico, saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia ad elementi quantitativi sia di contenuto.
L’affidatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.
ART. 14 - Responsabilità e cauzione
1. L’affidatario si assume ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati al Comune di Rimini, ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l’esecuzione della prestazione contrattuale.
2. L’affidatario deve presentare preliminarmente alla stipulazione, idonea garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10% del valore del contratto ed è eventualmente ridotta, ricorrendo il caso, secondo quanto previsto dall’articolo 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti e dell’eventuale risarcimento dei danni comunque derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali e dalla sua posizione di affidatario di pubblici servizi.
3. La cauzione di cui al precedente comma se prestata in forma di polizza fideiussoria assicurativa o di fidejussione bancaria, deve contenere espressamente le clausole di rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del Comune.
4. Nel caso in cui il Comune si rivalga sulla cauzione, l’appaltatore deve provvedere immediatamente al reintegro dell’importo di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Il Comune può rivalersi sulla cauzione per la :
• copertura delle spese conseguenti al ricorso all’esecuzione d’ufficio o di terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell’inadempimento dell’appaltatore;
• copertura delle penalità di cui all’articolo 24;
• spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento dei servizi, in caso di risoluzione anticipata per inadempienza dell’appaltatore;
• risarcimento di danni cagionati dall’inadempimento dell’appaltatore.
ART. 15 - Controlli
1. L’affidatario si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore della Formazione ed Educazione e ad osservare gli eventuali regolamenti e disciplinari operanti.
2. L’affidatario dovrà comunicare al Comune, prima della firma del contratto, il nominativo del referente di
progetto ed i relativi recapiti (indirizzo, telefono cellulare, fax, e-mail e PEC), il nominativo del responsabile del trattamento dei dati nonché l’elenco del personale impiegato con i relativi curricula.
3. Il referente di progetto del Comune, o suoi incaricati, potranno svolgere controlli e sopralluoghi nelle Scuole per verificare il regolare svolgimento del servizio.
ART. 16 - Inadempienze e penalità
1. Ad insindacabile giudizio del Comune di Rimini, per ogni evento costituente inadempienza e contestato si applicheranno sanzioni economiche proporzionate al grado di disservizio verificatosi, ovvero:
a) mancata presenza dell’operatore nell’orario concordato senza il dovuto preavviso: sanzione da € 100,00 a € 250,00, per ogni evento contestato;
b) mancato preavviso di sostituzioni prolungate di operatori presso il servizio: sanzione da € 100,00 a € 250,00, per ogni evento contestato;
c) comprovati disservizi su segnalazioni da parte del Dirigente Scolastico competente nei confronti dello stesso operatore: sanzione da € 100,00 a € 500,00, per ogni evento contestato;
d) soluzione della continuità nel rapporto educatore/alunno senza motivata e documentata ragione: sanzione da €. 200,00 a €. 500,00 per ogni evento contestato.
ART. 17 - Risoluzione contratto
1. Il contratto può essere oggetto di risoluzione da parte del Comune di Rimini in caso di gravi inadempienze da parte dell’affidatario tali da compromettere la funzionalità del servizio, di non ottemperanza dell’ aggiudicatario al complesso delle azioni previste e concordate con il referente di progetto del Comune, di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali, previa diffida dell’adempimento entro congruo termine (almeno 15 giorni consecutivi di calendario) e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite appropriate giustificazioni.
2. Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile le seguenti ipotesi:
a) abbandono del contratto, salvo che per forza maggiore;
b) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
c) interruzione non motivata del servizio;
d) impiego di operatori – anche uno solo - che si trovano nelle situazioni di cui agli artt. 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”.
e) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità qualora le transazioni di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 non siano eseguite avvalendosi di Banche o della Società Poste Italiane S.P.A.;
f) mancato rispetto degli obblighi previsti all’art. 6 commi 5, 6 e 7 del presente capitolato.
3. In ognuna delle ipotesi sopra previste, il Comune di Rimini, non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento di maggiori danni.
4. La risoluzione del contratto avverrà previa notificazione scritta da parte del Comune di Rimini, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi con rivalsa per gli eventuali maggiori oneri e salva l’applicazione delle penali prescritte.
Articolo 18 - Divieto di cessione
1. Il contratto non può essere ceduto in tutto o in parte, pena la risoluzione del contratto stesso e il risarcimento di tutte le spese e i danni subiti dalla stazione appaltante.
2. Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune. Nel caso di trasformazioni d’impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.
3. Il Comune non assume responsabilità alcuna per il ritardo nei pagamenti dovuto alla tardiva comunicazione della modifica di ragione sociale.
4. L’appaltatore non potrà nemmeno cedere il credito che deriva dal presente contratto, senza il consenso scritto del Committente.
5. La cessione del contratto e il subappalto costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e fanno sorgere il diritto per il committente ad effettuare l’esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno.
ART. 19 - Corrispettivi
1. Il corrispettivo che il Comune si obbliga a versare all’affidatario è determinato moltiplicando il costo orario dell’educatore, oggetto di aggiudicazione, per il numero delle ore effettivamente erogate ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 5. Sono considerate ore effettivamente erogate unicamente le ore di servizio prestate nelle giornate e orari previsti, per ciascun alunno, sempre che l’alunno abbia frequentato la scuola.
2. La liquidazione dei corrispettivi dovuti all’affidatario, avverrà solo a seguito di positiva verifica del rendiconto periodico di dette ore e su presentazione di regolari fatture, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura al protocollo del Comune di Rimini con l’applicazione di quanto disposto dal D.P.R. n. 207/2010, art. 4 comma 3.
3. Le fatture dovranno essere emesse dall’affidatario con cadenza mensile posticipata e pervenire al Comune di Rimini, entro il 15° (quindicesimo) giorno del mese successivo a quello di riferimento.
ART. 20 - Invariabilità dei prezzi
1. Nei prezzi offerti e contrattualmente fissati si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui all’affidatario, tutto incluso e nulla escluso, per la completa attuazione dell’appalto.
2. Il prezzo di aggiudicazione non sarà sottoposto a revisione nel corso dei due anni di vigenza del contratto.
Qualora il Comune intenda avvalersi della facoltà di rinnovo del contratto per un ulteriore anno scolastico, sarà ammessa la revisione del prezzo su richiesta espressa dell’affidatario, il quale dovrà produrre la relativa documentazione giustificativa. La revisione non ha efficacia retroattiva, viene concordata tra le parti a seguito di apposita ed adeguata istruttoria del responsabile del procedimento e opererà nel periodo di rinnovo del contratto.
Si applicherà l’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge o regolamenti o da atti amministrativi generali emanati dal Governo, nel corso della vigenza dell’appalto, per la revisione dei prezzi dei contratti delle Pubbliche Amministrazioni.
ART. 21 – Tracciabilita’ dei flussi finanziari
Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 il concessionario si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente alla presente concessione, per cui tutte le transazioni relative dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine l’appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti,dalla loro prima
utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
L’appaltatore, il sub appaltatore o il sub contraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui 3 della Legge 13 agosto 0000 x. 000 xx dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia in cui ha sede la stazione appaltante.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.
Sulle prestazioni saranno effettuate le ritenute previste dal D.P.R. 207/2010 a tutela dei lavoratori per i casi di inadempienza contributiva.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti,l’esecuzione del servizio potrà essere sospesa da parte dell’appaltatore.
Qualora quest’ultimo si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte del Comune.
ART. 22 - Trasparenza
L’affidatario espressamente ed irrevocabilmente :
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non avere corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione dell’appalto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’affidatario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Cod. Civ., per fatto e per colpa dell’affidatario, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
ART. 23 - Trattamento dei dati
Le informazioni accessibili, al fine di consentire all’affidatario lo svolgimento del servizio di cui al presente Capitolato sono i dati anagrafici degli utenti completi di indirizzo di partenza, scuola frequentata e indirizzo di ritorno;
L’affidatario può utilizzare i dati messi a disposizione dal Comune limitatamente allo svolgimento delle attività connesse al presente contratto di servizio. I responsabili del trattamento dei dati personali dovranno essere nominati ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 196/2003.
L’affidatario deve comunicare prima dell’inizio del servizio i nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato al trattamento dei dati forniti e si impegna a regolarne l’accesso e a garantirne la sicurezza degli archivi informatici nel rispetto della normativa vigente.
L’accesso ai dati dovrà essere effettuato da personale incaricato dall’impresa affidataria ed opportunamente autorizzato nel rispetto delle procedure tecniche ed organizzative previste dalla normativa sul trattamento dei dati personali.
ART. 24 - Domicilio legale.
Per gli effetti del presente appalto l’affidatario elegge il proprio domicilio legale presso la Casa Comunale di Rimini.
A tale domicilio si intendono ritualmente effettuale tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
ART. 25 - Controversie.
Per le eventuali controversie che possano insorgere nell’interpretazione ed esecuzione del presente appalto, qualora queste non possano essere risolte con spirito di amichevole accordo, è competente il Foro di Rimini.