SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE
SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE
TRA
Complesso Monumentale della Pilotta, con sede legale in Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 00, 00000, Xxxxx.
(nel seguito, per brevità, anche “Concedente” o “Museo”)
E
[…]
(nel seguito per brevità anche “Impresa” o “Concessionario”)
(nel seguito per brevità congiuntamente Concedente e Concessionario, anche le “Parti”)
PREMESSO CHE
a) ai sensi dell’art. 115, commi 1 e 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” (“Codice dei Beni Culturali”), le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta e, in tale ultimo caso, mediante la concessione a terzi per il tramite di procedure ad evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti;
b) ai sensi dell’art. 117, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.42/2004, negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'art. 101 del medesimo Codice, possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, tra cui rientrano, tra gli altri, l’organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali i servizi di gestione di punti vendita e l’utilizzazione commerciale delle riproduzioni di beni; i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l’infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
c) l’art 117, comma 3, del Codice dei Beni Culturali, dispone che i servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria;
d) l’art. 117, comma 4, del Codice dei Beni Culturali, dispone che la gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall'articolo 115, tra cui rientra l’affidamento in concessione a soggetti terzi selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica;
e) l’ Art. 151 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 (“Codice degli appalti”), prevede che per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca
scientifica applicata alla tutela, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1;
f) L’art. 183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016, nell’ambito più generale delle disposizioni relativi alla finanza di progetto, dispone che gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di progetti di partenariato, alle condizioni nello stesso previste;
g) con deliberazione del XXX, il Museo della Pilotta ha stabilito di dare avvio al progetto di mostra “I Farnese. Architettura, arte e potere” (d’ora in avanti “I Farnese”) prevista negli spazi del Complesso della Pilotta tra febbraio e giugno 2022
h) la mostra è frutto di una collaborazione scientifica con l’Università degli Studi di Parma, l’Ordine degli Architetti della città e il Museo di Capodimonte tempo in collaborazione. Partner dell’iniziativa sono il Comune di Parma e la Fondazione Cariparma;
a) in data XXX, il Concessionario ha avviato la procedura prevista dal richiamato art. 183, comma 15;
b) il Museo della Pilotta […]
c) a conclusione delle predette operazioni è stata deliberata l’aggiudicazione definitiva;
d) l’Impresa è risultata aggiudicataria della concessione avente a oggetto i servizi indicati nell’art. 2;
e) l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto e, in particolare, […];
f) costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:
• Allegato “I” – Progetto di fattibilità;
• Allegato “II” – PEF;
• Allegato “III” Planimetria;
• Allegato “IV” […].
g) l’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
h) il Concessionario espressamente prende atto e accetta che tutti i termini previsti dal
presente contratto sono da intendersi “solari” ove non diversamente stabilito.
TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI
1. Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.
2. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati indicati nella precedente premessa l), a titolo non esaustivo anche:
a) da tutte le norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
d) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
e) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
f) dalle disposizioni di cui al X.Xxx. n. 42/2004 e s.m.i. e dai relativi decreti ministeriali di attuazione;
g) delle disposizioni, nazionali e comunitarie, in materia di tutela della privacy:
h) ove applicabili, dalle linee guida adottate dall’ANAC e dai decreti attuativi del D.Lgs. n. 50/2016.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti prodotti dal Museo prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall’Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Impresa ed accettate dalla Concedente, per quanto di rispettiva competenza.
ARTICOLO 2
OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DELL’ESECUZIONE E GESTORE DEL CONTRATTO
1. La Concedente affida al Concessionario, che accetta, la gestione dei seguenti servizi
e attività:
i. coordinamento organizzativo generale, secondo quanto indicato nel Progetto di fattibilità allegato sotto la voce “Coordinamento organizzativo generale”;
ii. gestione amministrazione e copertura finanziaria dei trasporti e delle assicurazioni delle opere d’arte;
iii. pubblicazione del catalogo di mostra secondo le specifiche tecniche contenute nel Progetto di fattibilità allegato sotto la voce “Editoria” contenti tutti gli indispensabili servizi editoriali;
iv. progettazione, realizzazione e vendita al bookshop temporaneo di cui al comma 3 del presente articolo di una linea di merchandising dedicata alla mostra;
v. gestione del bookshop di mostra, allestito con il mobilio esistente nello spazio deputato e di proprietà del Museo;
vi. realizzazione dell’immagine coordinata e delle sue declinazioni della mostra;
vii. servizio di ufficio stampa per la mostra;
viii. progettazione e realizzazione del piano di comunicazione e del piano marketing;
ix. fundraising per la raccolta di sponsor finanziari, tecnici e in co- marketing;
x. gestione degli eventi privati presso il Complesso della Pilotta in esclusiva durante il periodo di mostra;
xi. gestione dei servizi di biglietteria, prevendita, call center usufruendo, per la biglietteria on site, del personale già in servizio presso la Pilotta, che dunque rimane in carico al Museo. Il Concessionario gestirà gli incassi e il servizio di tesoreria.
2. Il Concessionario si impegna a provvedere alla realizzazione e alla gestione di tutti i servizi e le attività sopra indicati a propria esclusiva responsabilità, cura e spese.
3. I locali e gli spazi destinati all’esecuzione del servizio di bookshop oggetto del presente contratto sono situati all’interno del Museo della Pilotta come indicato nella planimetria allegata al presente Contratto sub III. Tali locali e spazi, ivi compresi gli arredi ivi già esistenti, saranno messi a disposizione del Concessionario all’atto della redazione del “Verbale di Avvio delle attività di gestione del bookshop della mostra I Farnese presso il Museo della Pilotta”.
4. La Concedente ha designato il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, nella persona del […], e il Direttore dell’Esecuzione, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, nella persona del […], nato a […]
5. Il Concessionario ha designato il Gestore del Contratto nella persona di […], il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente contratto.
ARTICOLO 3
AVVIO, ORARI E CESSAZIONE DEI SERVIZI
1. Il Concessionario si impegna a garantire le attività e i servizi oggetto del presente contratto secondo un cronoprogramma condiviso e nei giorni ed orari di apertura del Museo previsti dal presente contratto e da tutti i suoi allegati e in conformità al Progetto. La mostra seguirà gli orari di apertura del Museo ovvero: ore 10.30-19.30 (ultimo ingresso 18.30).
2. Il Concessionario, con l’accettazione della documentazione di gara e la sottoscrizione del presente contratto, accetta che il Concedente, previo apposito accordo con il Concessionario stesso, possa modificare i suddetti giorni e gli orari di apertura e di chiusura, se migliorativi per lo svolgimento dei servizi.
3. Le eventuali variazioni dell’orario e/o dei giorni di cui al punto che precede, se preventivamente condivise dal Concessionario, dovranno essere comunicate dalla Concedente con anticipo di almeno 7 giorni.
4. Eventuali richieste da parte del Concessionario di variazione degli orari di cui sopra dovranno essere adeguatamente motivate e saranno oggetto di apposito accordo tra il Concessionario e la Concedente.
5. Alla scadenza della concessione, il Concessionario è tenuto alla riconsegna dei locali e del mobilio del bookshop liberi da cose e persone, nello stato in cui riconosce di averli ricevuti quale risultante dal Verbale di Avvio dell’esecuzione del Servizio, salvo l’ordinario deperimento derivante dall’uso. All’atto di riconsegna, sarà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito Verbale di Riconsegna dei beni/spazi.
ARTICOLO 4 DURATA
1. La concessione delle attività e dei servizi di cui all’art. 2.1 cesserà inderogabilmente con la conclusione della mostra e si prolungherà per un periodo massimo di trenta giorni per l’espletamento delle attività di coordinamento del disallestimento, di trasporto di ritorno delle opere e di tutte le attività organizzative conclusive.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Concedente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. La Concedente si impegna a comunicare al Concessionario, con un anticipo di almeno cinque giorni, tutte le attività straordinarie che si svolgeranno nei locali del Museo della Pilotta, anche non oggetto di concessione, e che possano avere riflessi sulla durata e/o esecuzione dei servizi oggetto di concessione.
ARTICOLO 5
CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE, CONTRIBUTI A FAVORE DEL CONCESSIONARIO E REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO- FINANZIARIO
1. A titolo di corrispettivo della presente concessione, per la copertura dei costi assunti dal Concessionario a proprio rischio per l’esecuzione delle attività e dei servizi di cui all’art. 2, al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi di biglietteria dedicata, bookshop, produzione di gadget. Il Concessionario dovrà farsi forza propositiva per attività di fundraising, sponsorship e gestione in esclusiva di serate ed eventi oggetto del Contratto, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi, nei termini e alle condizioni previste dal Piano Economico e Finanziario (PEF). Resta inteso che ogni attività che il Concessionario intende organizzare in questi ambiti devono ricevere autorizzazione del Concedente che deve essere messo nelle condizioni di valutare in maniera particolare e informata la natura delle proposte e la loro compatibilità con le missioni, con le condizioni di sicurezza e l’immagine del Museo con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo casi eccezionali opportunamente motivati.
2. Dopo il raggiungimento del punto di pareggio ossia alla copertura dei costi tramite i ricavi dei servizi di cui al comma 1 questi verserà al Concedente una royalty pari al 35% sui ricavi eccedenti, che verserà alla fine della mostra, dopo l’approvazione della rendicontazione finale da parte della Concedente.
3. Resta inteso che il Piano Economico e Finanziario (PEF) indica l’investimento massimo complessivo globale che il Concessionario si impegna a garantire e sostenere.
4. Il Piano Economico e Finanziario (PEF) di cui al precedente punto 1 sarà oggetto di revisione solo alle condizioni e secondo le modalità indicate nel comma 6 dell’art. 165 del d.lgs. 50/2016.
5. Entro sessanta giorni dalla fine della mostra, il Concessionario consegnerà alla Concedente la rendicontazione finale dei ricavi e dei costi della mostra corredata da giustificativi e/o relazioni tecniche e completa del calcolo della quota di spettanza della Concedente superato il punto di pareggio.
6. Entro sessanta giorni dalla consegna della rendicontazione, la Concedente si impegna a dare riscontro al Concessionario che, in caso positivo, provvederà al versamento della quota di spettanza del Concedente.
ARTICOLO 8
MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
1. I servizi e le attività oggetto della presente concessione dovranno essere svolti a perfetta regola d’arte, per il raggiungimento del massimo beneficio della Concedente e dei visitatori, e nel pieno rispetto di quanto previsto dal presente Contratto e dai suoi allegati nonché del Progetto.
2. Per la tutela del pubblico interesse, il Concessionario dovrà garantire idonea pubblicità ai prezzi dei servizi oggetto della presente concessione, esponendo permanentemente e in modo visibile ai visitatori, i prezzi e le tariffe applicate.
3. La Concedente si riserva il diritto di controllare, in qualunque momento, i prezzi e le tariffe applicate dal Concessionario e di verificare presso i clienti se i prezzi e le tariffe applicate corrispondano al servizio reso.
ARTICOLO 9
OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO
1. Nell’espletamento dei servizi oggetto della Concessione, oltre ad adempiere agli impegni tutti assunti con il presente contratto, il Concessionario è obbligato a:
a. eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Offerta Tecnica nonché nel presente contratto e nei suoi Allegati;
b. osservare la legislazione in materia di trattamento dei rifiuti nonché a rispettare qualsiasi legge di settore applicabile;
c. osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, restando espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario;
d. manlevare e tenere indenne la Concedente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti;
e. acquisire, a propria cura e spese, qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla-osta,
permesso o altra forma di assenso necessario per l’utilizzo delle strutture ovvero per la gestione dei servizi oggetto di Concessione;
f. presentare agli uffici competenti per il territorio tutti gli eventuali titoli abilitativi per la conduzione delle attività, richiesti dalla normativa vigente, espletando tutte le formalità amministrative necessarie per lo svolgimento dei servizi in Concessione;
g. provvedere all'avvio dei servizi entro i termini previsti dall’art. 3;
x. xxxxxxxx i servizi ai mutamenti di orario del museo che dovessero intervenire;
i. essere sempre in regola e assumere integralmente ogni onere presente e futuro, relativamente al pagamento di imposte, diritti, tasse inerenti alla gestione dell'attività e agli spazi concessi;
j. regolamentare l’entrata e l’uscita del personale e dei fornitori per le operazioni di carico e scarico attraverso accessi e spazi appositamente destinati, previamente concordati con la Concedente;
x. xxxxxxxxxx, a propria cura e spese, a quanto altro ritenuto necessario per l'erogazione dei servizi concessi;
l. contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi rivenienti dalla gestione dei servizi oggetto del presente contratto;
m.consentire e garantire il pagamento, da parte del pubblico, anche attraverso carte di credito, bancomat, POS ed altri sistemi similari e attraverso i circuiti eventualmente proposti in offerta tecnica;
n. informare tempestivamente la Concedente, di eventuali sospensioni dei servizi in concessione determinati da cause di forza maggiore (scioperi, calamità naturali, ecc.), così da consentirne, in ogni caso, la preventiva comunicazione agli utenti;
o. assicurare il rispetto di quanto previsto nell'art. 1 della Legge 12.6.1990 n. 000 x
x.x.x. xxxxxxx "Xxxxx sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge";
p. non adibire i locali a usi diversi da quelli pattuiti, né utilizzarli per attività difformi o ulteriori a quelle indicate nel presente contratto, fatte salve eventuali ulteriori attività espressamente autorizzate dalla Concedente;
q. consentire alla Concedente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
r. rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Concedente, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto;
s. comunicare alla Concedente, entro 15 giorni dall’intervenuta modifica, ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi;
t. fornire alla Concedente ogni informazione, reportistica e/o documentazione contabile e amministrativa richiesta dalla Concedente, anche al fine di agevolare verifiche e controlli;
u. non applicare alcun sovrapprezzo o alcuna tariffa non preventivamente concordata con la Concedente sul servizio di biglietteria;
2. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Concedente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, con le modalità previste al successivo art. 20.
ARTICOLO 10
OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELLA CONCEDENTE
La Concedente, in quanto istituzione culturale, nonché in qualità di componente del Consiglio direttivo della Mostra, ha facoltà esclusiva di scegliere gli orientamenti scientifici, curatoriali, museologici e museografici riguardo sia ai contenuti che alla immagine pubblica del progetto, accogliendo e analizzando in maniera costruttiva le proposte che dovessero venire dal Concessionario. In questa veste essa assicurerà le seguenti attività della mostra:
– progettazione e curatela scientifica;
– progettazione architettonica, direzione lavori, sicurezza;
– restauri eventualmente richiesti da istituzione terze in cambio del prestito di opere;
– allestimenti della mostra;
– produzione e allestimento degli apparati grafici;
– plastici e ricostruzioni;
– progettazione e realizzazione delle installazioni multimediali;
– personale di guardiania, controllo accessi e biglietteria (ordinaria e SIAE); e ogni altra attività non compresa nel PEF allegato al presente contratto.
La Concedente è tenuta altresì a:
a. prestare con la dovuta diligenza la collaborazione necessaria per consentire lo svolgimento delle attività alle condizioni previste.
ARTICOLO 11 VERIFICHE E CONTROLLI
1. In corso di contratto la Concedente potrà effettuare, a suo insindacabile giudizio, con i modi e le tempistiche che riterrà più opportuni, tutte le verifiche di conformità delle prestazioni oggetto di concessione volte ad accertare che le prestazioni rese siano conformi, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, a quanto previsto dal presente contratto e da tutti i suoi allegati.
2. Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito verbale o documento equivalente, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.
3. Al termine della Concessione, in caso di esito positivo della verifica di conformità finale, qualora risulti che il Concessionario ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, la Concedente rilascerà il “certificato di verifica di conformità” nel rispetto di quanto previsto all’art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
4. Resta inteso che tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Concessionario e che, in occasione delle verifiche, il Concessionario è tenuto a prestare la massima collaborazione alla Concedente, fornendo tutte le informazioni e/o la documentazione eventualmente richiesta dalla Concedente.
ARTICOLO 12 GARANZIA DEFINITIVA
1. Il Concessionario ha prestato la garanzia definitiva conformemente a quanto previsto dall’art. 103 D.Lgs. n.50/2016 e, in particolare, allo schema tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
2. La garanzia definitiva copre le obbligazioni assunte con il presente contratto e il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Concessionario.
3. La Concedente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione della concessione.
4. La Concedente ha altresì diritto di valersi direttamente della garanzia per l’applicazione delle penali previste dal presente Contratto, salvo in ogni caso il
risarcimento del maggior danno nonché per il recupero degli importi eventualmente corrisposti ai subappaltatori, in sostituzione della Concessionaria.
5. La Concedente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Concessionario per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. Il Concessionario si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
7. Il Concessionario provvederà alla reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall’art. 103 del
D. Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Concessionario all’Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso con periodicità mensile dalla Concedente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il Concessionario dovrà inviare per conoscenza alla Concedente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Quest’ultimo comunicherà alla Committente il valore dello svincolo. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato finale di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione del contratto. La Concedente si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Concessionario ed al Garante in caso di errore un’integrazione.
8. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 13
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
1. E’ fatto divieto al Concessionario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 175, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Il Concessionario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall’art. 106, c. 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Concedente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Concessionario di conferire, in qualsiasi forma, procure
all’incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Concessionario ai suddetti obblighi, la Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
ARTICOLO 14
CESSAZIONE, REVOCA PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELLA CONCEDENTE
1. Ai sensi dell’art. 176 del D.lgs. 50/2016 la concessione cessa, senza applicazione dei termini di cui all’art. 21-nonies della Legge 241/1990, quando:
a) il Concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione, con riferimento alla procedura di aggiudicazione, degli obblighi derivanti dai Trattati, come accertato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
c) il contratto ha subito una modifica che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell’art. 175, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Nel caso in cui l’annullamento d’ufficio dipenda da vizio non imputabile al Concessionario, a quest’ultimo saranno riconosciuti gli importi previsti dal successivo comma 3.
3. La Concessione può essere risolta per inadempimento della Concedente o revocata per motivi di pubblico interesse ai sensi dell’art. 176, comma 4. Ove si verifichino tali ipotesi al Concessionario saranno riconosciuti:
a) i costi effettivamente sostenuti e documentati dal Concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in diretta conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato alla concessione per il residuo periodo di gestione.
4. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme di cui al precedente comma, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del Concessionario, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dei servizi, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante.
5. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento delle somme previste al comma 3.
6. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del Concessionario trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile.
7. Per quanto non previsto, troveranno applicazione, in quanto compatibili, le ulteriori disposizioni dell’art. 176 del D.Lgs. 50/2016.
8. Resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 165, D.lgs. 50/2016.
ARTICOLO 15
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO
1. La Concedente, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
b) il Concessionario ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida X.X.XX.;
c) la Concessione non avrebbe dovuto essere aggiudicata in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. n. 50/2016;
d) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Concessionario ai sensi del
D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
e) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Concessionario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
f) in tutte le ipotesi espressamente previste dal presente contratto.
2. La Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli
accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
3. In caso in cui la Concedente accerti un grave inadempimento del Concessionario ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Concessionario e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Concessionario dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, la Concedente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto della Concedente al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
4. Nel caso di risoluzione del contratto, il Concessionario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
5. La Concedente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare una nuova concessione per l’affidamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal Concessionario in sede di offerta.
6. Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto compatibile.
ARTICOLO 16 TRASPARENZA DEI PREZZI
1. Il Concessionario espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità
finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Concessionario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Concessionario, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Concedente di incamerare la garanzia prestata.
ARTICOLO 17 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
1. Il Concessionario ha l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Concedente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dalla Concedente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. Il Concessionario si impegna, altresì, a mantenere segrete e a non divulgare, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Concedente, le informazioni comunque ricevute in ordine al funzionamento dei sistemi di allarme, vigilanza e custodia della Concedente e dei locali/spazi oggetto della presente concessione.
3. Gli obblighi di cui ai precedenti commi si estendono a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
4. La Concedente è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il contratto.
ARTICOLO 18
LOGO, MARCHI E SEGNI DISTINTIVI
1. Al Concessionario è assicurato, per l’erogazione dei servizi oggetto del presente contratto, l’uso per fini commerciali del logo ufficiale della Concedente nonché degli altri marchi e segni distintivi forniti dalla Concedente stessa. Resta salva la facoltà della Concedente di utilizzare il logo o contrassegno nonché degli altri marchi e segni distintivi per fini istituzionali ovvero di consentirne l’uso ad altri soggetti all’uopo autorizzati.
2. Il Concessionario, negli spazi nei quali sono gestiti i servizi, potrà esibire insegne, nomi, loghi, marchi e segni distintivi di terzi e diversi da quelli della Concedente solo ove dalla stessa previamente autorizzati. Saranno oggetto di previa autorizzazione da parte della Concedente anche le modalità di esibizione. Resta fermo che la Concedente non si assume alcuna responsabilità in ordine all’esibizione di loghi, segni distintivi o marchi terzi, ancorché oggetto di sua formale approvazione.
3. Il Concessionario si impegna inoltre a non usare il logo della Concedente per fini pubblicitari a vantaggio di iniziative diverse da quelle oggetto del presente Contratto.
ARTICOLO 19
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
1. Il Concessionario assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Concedente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino i diritti di cui al comma precedente, il Concessionario manleverà e terrà indenne la Concedente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Concedente.
3. La Concedente si obbliga ad informare prontamente per scritto il Concessionario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Concedente riconosce al Concessionario la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore della Concedente.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, la Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, salvo che il Concessionario ottenga il consenso alla continuazione dell’uso dei dispositivi o delle soluzioni tecniche o di altra natura il cui diritto è giudizialmente contestato.
ARTICOLO 20
OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta
disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, il Concessionario si impegna ad utilizzare i conti correnti dedicati forniti anteriormente alla stipula del presente contratto.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Concedente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
3. Il Concessionario si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Concedente.
5. Il Concessionario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Concessionario si obbliga a trasmettere alla Concedente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all’art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub- contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx, restando inteso che la Concedente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati
relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell’XXXX (xxx X.X.XX.) x. 00 del 22 dicembre 2010, il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Concessionario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Concessionario medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
ARTICOLO 21 INCOMPATIBILITÀ
1. Il Concessionario dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Concessionario prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.
ARTICOLO 22
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Concedente per legge.
Ai sensi dell’art. 1, lett. b, Tariffa Parte Seconda del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni, la presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione in caso d’uso.
Il contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice.
ARTICOLO 23 FORO ESCLUSIVO
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto e che non possano essere risolte in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Parma.
ARTICOLO 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Il Concessionario dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui al D.Lgs. n.196/2003 (così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 101/2018 attuativo del Regolamento UE n. 2016/679) e del D.Lgs. n. 101/2018 stesso (nel seguito anche “Codice privacy”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito del Disciplinare di gara al paragrafo 26 che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritto.
2. La Concedente tratta i dati forniti dal Concessionario ai fini della stipula del contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica e amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Concedente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del contratto, il Concessionario acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Concessionario si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, per le finalità descritte sopra richiamate.
4. Il Concessionario prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell’operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Concedente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Concedente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Concessionario prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Concedente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Concessionario si obbliga a procedere all’esecuzione delle attività di trattamento dei dati personali, nell’integrale rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare e agli
ulteriori obblighi ivi previsti. Il Concessionario si impegna ad adottare le misure di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive e idonee ad assicurare un livello di sicurezza adeguato.
6. In ragione dell’oggetto del Contratto, ove il Concessionario sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso potrà essere nominato “Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 29 Codice privacy e dell’art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Codice privacy (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Nel caso in cui il Concessionario violi gli obblighi del Regolamento UE, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponde integralmente del danno agli interessati. In tal caso, la Concedente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Il Concessionario si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
Parma, lì […]
Il Concessionario/L’Impresa Il Concedente
Il legale rappresentante Il legale rappresentante