COMUNE DI RAGUSA
COMUNE DI RAGUSA
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. del è stato disposto il conferimento dell’incarico per la prestazione di collaborazione coordinata e continuativa di cui al presente contratto;
CONSIDERATA la necessità di perseguire e realizzare gli obiettivi ed i risultati indicati nel dispositivo della suddetta deliberazione.
CON IL PRESENTE CONTRATTO, da valere ad ogni effetto di legge, redatto in tre esemplari di cui uno rimarrà depositato presso il competente Settore X Ambiente, Energia, Protezione Civile del Comune di Ragusa ed uno presso il Settore Contratti che ne curerà la registrazione in caso d’uso a norma di legge,
FRA
il Comune di Ragusa (di seguito definito committente), rappresentato dal Dott. Xxx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, nato a Puerto Xxxxxxx, Venezuela, il 20 Novembre 1953, residente per le funzioni a Ragusa in Xxx X. Xxxxxxx,00, il quale interviene in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, Energia, Protezione Civile del Comune di Ragusa,
E
Il Dott. (di seguito definita collaboratore) nato a il residente a Via n._ , ;
si stipula il presente contratto sotto forma di scrittura privata e si conviene:
- che le parti sono concordi nello stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione avente per oggetto una prestazione d’opera sottoposta alle norme di cui al titolo 111 del libro quinto del Codice Civile e del Tuir, approvato con DPR 22 Dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni;
- che il collaboratore accetta l’incarico di prestazione di collaborazione coordinata e continuativa a favore del Comune di Ragusa, avente le seguenti caratteristiche e con le seguenti modalità:
Art. 1. Oggetto della collaborazione
1. Il collaboratore deve svolgere a favore del Comune di Ragusa, presso il Settore X le seguenti prestazioni:
a) prestare attività di collaborazione coordinata e continuativa a favore dell’Amministrazione comunale di Ragusa in piena autonomia e con libera iniziativa in merito l’organizzazione della propria attività;
b) svolgere attività di collaborazione coordinata e continuativa per la collaborazione al perseguimento ed al raggiungimento dei seguenti obiettivi e risultati:
- sensibilizzazione dei cittadini sulle problematiche ambientali ed in particolar modo sulla raccolta differenziata e sul contenimento del consumo idrico, attraverso una campagna di informazione indirizzata a tutte le tipologie di residenti (famiglie, negozi, uffici pubblici e privati, laboratori artigianali, industrie ecc.) che sviluppi la “coscienza ambientale” in ogni cittadino;
- realizzazione di stampati informativi quali pieghevoli, locandine e manifesti che raccolgono le informazioni più dettagliate sulla raccolta differenziata (tipologie, destino finale, stazione ecologiche, compostaggio domestico, centro di raccolta, attività domestica e non domestica, ecc.) e sul contenimento del consumo idrico da indirizzare a tutti i cittadini, progettati in modo da essere di semplice lettura e facile consultazione.
- Organizzazione di incontri nelle scuole, in particolare elementari e medie. Si prevedono, in accordo con le Direzioni Didattiche, i seguenti interventi:
• assemblee scolastiche sulle problematiche dei rifiuti e sul contenimento del consumo idrico con particolare riferimento alla loro riduzione e alla raccolte differenziata al fine sviluppare negli studenti il senso di responsabilità e rispetto verso l’ambiente e conseguentemente orientare i propri comportamenti nei consumi;
• realizzazione di slides in Power-Point da presentare e proiettare durante gli incontri per facilitare l’esposizione delle problematiche in questione;
• coinvolgimento delle classi nel progetto di ideazione e produzione di un audiovisivo che, attraverso l’uso delle immagini analizzi, rappresenti e descriva le opinioni e il grado di conoscenza degli studenti in merito alla raccolta differenziata e al contenimento del consumo idrico;;
• eventuale organizzazione di concorsi a premio per progetti, iniziative e risultati delle raccolte;
- organizzazione di attività divulgative presso sagre e manifestazioni pubbliche in cui viene prevista la presenza di uno stand al fine di fornire ai cittadini le informazioni concernenti le raccolte differenziate e il contenimento del consumo idrico e raccogliere le segnalazioni che questi ritengono opportuno inviare al Comune di Ragusa. A completamento della campagna di sensibilizzazione è prevista la fornitura di stampati informativi e di gadget caratterizzanti l’iniziativa stessa.
Art. 2. Modalità di svolgimento della collaborazione
1. La collaborazione viene svolta nell’ambito di un rapporto unitario e continuativo come risulta dalla determinazione dirigenziale n. del richiamata dal presente contratto.
2. La collaborazione viene svolta senza vincolo di subordinazione da parte del collaboratore nei confronti del personale del predetto Settore X.
3. La collaborazione è caratterizzata dalla preminenza del lavoro personale del collaboratore, senza impiego di mezzi propri organizzati.
4. Il collaboratore, mancando il vincolo della subordinazione, è svincolata dall’inserimento nell’organizzazione gerarchica del predetto Settore X per cui la stessa gode di autonomia in merito alle modalità e al tempo di svolgimento dell’incarico quantificato fino al
. Al collaboratore non viene imposto un orario di lavoro del Settore di destinazione.
5. Ia collaboratore, per lo svolgimento del suo lavoro relativo al presente contratto sotto forma di scrittura privata, è funzionalmente collegata alla struttura dell’Amministrazione comunale committente e cioè alla struttura base di riferimento che è il Settore X, in quanto deve concorrere a realizzare l’attività dell’Amministrazione committente, non attraverso un rapporto di subordinazione, ma attraverso un coordinamento finalizzato al collegamento dell’attività della collaborazione con quella del Settore X. Il collaboratore, pur con l’autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione richiesta, dovrà coordinarsi con il Responsabile degli obiettivi/risultati da raggiungere individuato nel Dirigente Responsabile del Settore medesimo e con gli operatori da questi indicati, al solo fine di permettere e garantire il regolare raggiungimento degli obiettivi/risultati così come previsti dal presente contratto, escludendo ogni subordinazione.
6. La collaborazione ha carattere di continuità e non carattere di occasionalità in quanto perdurerà nel tempo di seguito definito e comporterà un impegno costante del collaboratore a favore del Settore di destinazione.
7. Le prestazioni del collaboratore si svolgono presso la sede del Settore X, in casi particolari e se necessario, presso il domicilio fiscale del collaboratore quando la collaborazione può essere ivi resa.
8. Il collaboratore potrà sospendere temporaneamente la collaborazione, dandone anticipata comunicazione e compatibilmente con le esigenze del Settore X, senza che ciò possa compromettere il raggiungimento degli obiettivi/risultati.
9. Oltre alla sospensione suddetta il collaboratore potrà interrompere la collaborazione per gravi e giustificati motivi quali malattia, infortunio, gravi necessità familiari e nel caso di maternità per tutto il periodo di astensione obbligatoria, dandone tempestiva comunicazione all’Amministrazione comunale-Settore X.
10. Il collaboratore dovrà comunicare tempestivamente al Settore X l’impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto del presente contratto, al fine di permettere all’Amministrazione comunale di intervenire con soluzioni alternative.
11. I lavori commissionati ed oggetto del presente contratto verranno eseguiti utilizzando macchine, impianti ed apparecchiature messe a disposizione dal Settore X che dovrà assicurare che gli stessi sono conformi alle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro. Conseguentemente si fa divieto al collaboratore di apportare modifiche alle predette apparecchiature senza autorizzazione del Dirigente del Settore X.
Art. 3. Compenso
1. A favore del collaboratore è concordato un compenso onnicomprensivo lordo di € 12.000,00, in ragione d’anno, su cui operare le ritenute fiscali e previdenziali di legge (INPS-Gestione separata del 10-14% ed assimilato ai redditi di lavoro dipendente ai fini IRPEF come modificato dall’art. 34 della legge 342/2000 soggetto a tassazione in base all’art. 24, dpr 29/9/1973 n. 600). Se richiesto dal collaboratore, detto compenso verrà erogato su base mensile mediante liquidazione curata dal Dirigente del Settore X, relativamente al lavoro effettivamente svolto e verificato del quale dovrà essere redatta dal collaboratore apposita relazione scritta. Il compenso come sopra determinato, costituente il corrispettivo delle prestazioni rese dalla collaboratore, resta escluso dall’applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all’art. 5, lettera a) del dpr 26/10/1972 n, 633.
2. Il collaboratore conviene che non avrà diritto ad una indennità di fine prestazione indipendentemente dalle cause che potranno determinare la fine della prestazione della collaborazione coordinata e continuativa.
3. Ai fini IRPEF vengono effettuate le ritenute fiscali con aliquote progressive, mentre ai fini Inps l’Amministrazione comunale provvede al versamento integrale dei premi che grava per 1/3 in capo al collaboratore e per i restanti 2/3 in capo all’Amministrazione.
4. Ai fini assicurativi il Settore X avrà l’obbligo della iscrizione INAIL, e rimane a carico del medesimo Settore provvedere alle eventuali denuncie di infortunio.
Art. 4. Rimborso delle spese di trasferta.
1. In caso di trasferte fuori dal territorio comunale del collaboratore per motivi strettamente legati alla collaborazione, concordate con il Dirigente del Settore X o persona da lui delegata, le relative spese (spese di viaggio, vitto e alloggio) saranno rimborsate secondo quanto stabilito dall’art. 47, c. 5 del Tuir, DPR n. 917/1986.
Art. 5. Non svolgimento in forma professionale delle prestazioni da parte della collaboratore.
1. Il collaboratore dichiara ed assicura sotto la propria responsabilità che le prestazioni che è chiamata ad eseguire non rientrano nell’oggetto dell’arte o professione eventualmente esercitata dalla medesima.
Art. 6. Decorrenza e durata.
1. Il presente contratto ha durata fino al , prorogabile nei termini di legge.
2. La prestazione ha la suddetta durata e si escludono proroghe automatiche; le sospensioni di cui al precedente art. 2 devono essere comprese all’interno del periodo di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 7. Recesso.
1. Entrambe le parti possono risolvere il presente contratto per inadempienza; in caso di recesso il periodo di preavviso è di giorni dieci calendariali.
2. In caso di inadempienza di una delle parti, salvo il diritto alla liquidazione degli eventuali danni subiti dall’Amministrazione comunale e/o al pagamento dei compensi maturati dal collaboratore fino al momento dell’interruzione della collaborazione, il recesso deve essere motivato.
3. Le inadempienze gravi e/o ripetute rispetto agli obblighi contrattuali comportano il diritto per la controparte di risolvere il presente contratto.
4. La parte che intende far valere il presente articolo dovrà darne comunicazione alla controparte con richiesta di rimuovere le cause entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora le cause non vengano rimosse nei giorni successivi al ricevimento della comunicazione, il contratto si intende risolto.
5. Al di fuori dei casi di recesso per inadempienza, le parti convengono di riservarsi la possibilità di poter recedere dal presente rapporto di collaborazione con semplice preavviso di dieci giorni calendariali senza alcun riconoscimento, per entrambe le parti, di indennità di preavviso
Art. 8. Disciplina applicabile.
1. Il presente contratto è soggetto, per quanto qui non disciplinato e applicabile, in particolare alle previsioni degli artt. 2222-2229 del Codice Civile, alla disciplina di cui al libro V, titolo III del Codice Civile, alle disposizioni di cui al TU delle Imposte sui redditi (Tuir) approvato con DPR 22 Dicembre 1986, n. 917 e alle disposizioni di cui al DPR n. 600/1973 e loro successive modifiche ed integrazioni.
Art. 9. Spese.
1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso con applicazione dell’imposta in misura fissa ai sensi dell’art. 10 della tariffa parte seconda dl Tuir approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131 ed è esente da bollo a norma dell’art. 25 della tabella allegato B del DPR 26 Ottobre 1972, n. 642.
2. Eventuali spese di bollo sono a carico della collaboratore.
Art. 10. Trattamento dati personali.
1. Il collaboratore con la presente autorizza il Comune di Ragusa al trattamento dei suoi dati personali ai sensi del Dlgs.vo n. 196/2003. Ai fini dell’art. 5, comma 2, del DPR
n. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni, il collaboratore dichiara di non svolgere altra attività di lavoro autonomo, impegnandosi a comunicare al committente eventuali variazioni in merito.
Art. 11. Foro competente e controversie.
1. Per eventuali controversie nascenti dal rapporto di collaborazione, le parti si impegnano ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione bonaria della controversia. Qualora esso sia infruttuoso, la controversia potrà essere risolta mediante ricorso agli ordinari mezzi previsti dall’ordinamento (deferimento ad arbitri o ricorso al giudice del lavoro).
2. Per quanto non contemplato nel presente contratto, ci si rimette alle norme del Codice Civile, di Legge, Regolamenti e usi locali.