Premesso:
Accordo 11 giugno 2012 - Integrativo del ccnl AIOP-Rsa 2012-2015 (sottoscritto da Aiop e Ugl- Sanità, Si-Cel, Confsal, Fbals, Fse)
Premesso:
a) che il ccnl per il personale dipendente delle residenze sanitarie assistenziali (Rsa) e delle altre strutture residenzia- li e socio-assistenziali AIOP siglato da AIOP e dalle 00.XX. in data 22 marzo 2012 (di seguito denominato “cccnl AIOP- Rsa) prevede espressamente che “nel caso in cui il lavoratore, al 1° aprile 2012 goda di condizioni economiche di mi- glior favore rispetto al presente ccnl, viene fatto salvo il mantenimento, sui singoli istituti, a titolo integrativo collettivo, delle condizioni di fatto esistenti a livello territoriale e di istituzione”;
b) che in virtù del citato ccnl “per le istituzioni che applicano per la prima volta il presente contratto, si procederà ad una valutazione complessiva dei rispettivi trattamenti, secondo i criteri e le modalità che saranno definite nell’ambito del rapporto tra le parti in sede locale. In ogni caso, eventuali eccedenze economiche saranno mantenute a titolo di su- perminimo assorbibile da futuri aumenti contrattuali”;
c) che per le attività Rsa in regime residenziale o semiresidenziale. ex art. 26 in regime residenziale o semiresiden- ziale, hospice, neuropsichiatriche per la tipologia socio-sanitaria, comunità terapeutiche e attività domiciliare, siano esse svolte in modo esclusivo o concorrente con ulteriori tipologie di attività nell’ambito della medesima struttura, è volontà delle parti addivenire ad un accordo sui criteri e sulle modalità di prima applicazione del nuovo contratto ccnl AIOP- Rsa 2012.
Le parti convengono quanto segue.
Le premesse sono parte integrante del presente accordo.
Con decorrenza dal 1° luglio 2012 il rapporto di lavoro del personale dipendente delle strutture associate adibito alle attività indicate in premessa alla lett. c) è regolamentato in via esclusiva dal ccnl AIOP-Rsa sia per quanto riguarda gli aspetti normativi che economici, nel rispetto di quanto qui di seguito concordato.
Per le strutture associate che svolgono attività miste, in parte rientranti tra quelle indicate nella lett. c) delle premesse ed in parte no, il ccnl AIOP-Rsa è applicato al personale che opera nell’ambito delle attività di cui alla lett. c) delle pre- messe. In caso di prestazioni di lavoro rese in modo promiscuo su diverse attività, la regolamentazione collettiva appli- cabile è definita da accordi collettivi da sottoscrivere in sede aziendale ferma restando, in mancanza di diverse previsio- ni, l’applicazione del criterio dell’attività quantitativamente prevalente del lavoratore.
Per tutti i nuovi assunti addetti alle attività di cui alla lett. c) delle premesse verrà esclusivamente applicato il ccnl AIOP-Rsa, essendo il presente accordo finalizzato ad individuare le modalità di applicazione del ccnl per coloro che so- no già occupati al momento della sua prima applicazione.
Inquadramento
Il personale già in forza presso strutture o settori aziendali rientranti nel campo di applicazione del ccnl AIOP-Rsa è inquadrato secondo quanto previsto dal nuovo ccnl.
In considerazione della nuova suddivisione del personale in 8 livelli e del diverso inquadramento previsto per alcuni profili professionali:
- nella tabella allegata al presente accordo (allegato A), che costituisce parte integrante dello stesso, sono indicati i profili professionali contemplati in entrambi i ccnl per i quali è previsto un cambiamento di inquadramento;
- nella tabella allegata al presente accordo (allegato C), che costituisce parte integrante del presente accordo, sono indicati in via non esaustiva gli inquadramenti dei profili professionali non espressamente contemplati nel ccnl AIOP- Rsa;
- nella tabella allegata al presente accordo (allegato B), che costituisce parte integrante del presente accordo, sono indicati i profili professionali che non subiscono modificazione di inquadramento nel passaggio al ccnl AIOP-Rsa.
Per l’inquadramento di eventuali figure professionali eventualmente non contemplate si prenderanno a riferimento le declaratorie ed i profili professionali del ccnl AIOP-Rsa.
Superminimo collettivo
Le voci retributive che ai sensi del ccnl AIOP-Rsa saranno mantenute a titolo di superminimo assorbibile da futuri aumenti contrattuali, al momento della prima applicazione del suddetto ccnl, sono esclusivamente le voci fisse.
Le voci retributive e la struttura della retribuzione sono quelle di cui al ccnl AIOP-Rsa.
Per il personale già in forza presso le strutture associate alla data di prima applicazione del ccnl AIOP-Rsa le even- tuali eccedenze economiche percepite ai sensi del ccnl precedentemente applicato sono mantenute, nei termini di segui- to specificati, a titolo di superminimo collettivo assorbibile in caso di futuri aumenti contrattuali a qualsiasi titolo rico- nosciuti.
L’ammontare complessivo del superminimo collettivo, da dividere e corrispondere in 13 mensilità (12 mensilità più tredicesima), sarà pari alla differenza tra la maggiore RAL individualmente percepita in applicazione del ccnl preceden- temente applicato alla data del 30 giugno 2012, avuto riguardo alla anzianità ed alle mansioni svolte al momento di ap- plicazione del nuovo ccnl, e la RAL annua dovuta in applicazione del ccnl AIOP-Rsa. Per la quantificazione del super- minimo collettivo si prenderanno a riferimento esclusivamente le seguenti voci retributive, ove corrisposte:
ccnl precedentemente applicato
- retribuzione come da posizione economica
- retribuzione individuale di anzianità ad personam
- EADR
- indennità specifiche di cui agli articoli 63 e 64 del ccnl AIOP
- tredicesima mensilità;
ccnl AIOP-Rsa
- retribuzione come da posizione economica/tabellare
- indennità di posizione
- tredicesima mensilità.
Il superminimo collettivo non concorre alla quantificazione della paga giornaliera ed oraria, ma è utile ai fini del calcolo del TFR e dell’indennità sostitutiva del preavviso.
Resta inteso che i lavoratori continueranno a percepire gli eventuali superminimi individualmente riconosciuti. In caso di preesistenti superminimi individuali assorbibili l’assorbimento degli stessi avverrà previo completo e totale as- sorbimento del superminimo collettivo di cui al presente accordo.
Orario di lavoro
Con un preavviso di almeno sette giorni rispetto alla prima applicazione del ccnl AIOP-Rsa l’Azienda comunicherà ai lavoratori la nuova articolazione dell’orario di lavoro ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 del ccnl medesimo.
Le ferie maturate in applicazione del ccnl AIOP e non ancora godute verranno gestite in applicazione dell’art. 16 del ccnl AIOP-Rsa.
Il monte ore eventualmente accumulato ai sensi del ccnl AIOP confluisce nell’accantonamento della banca ore di cui all’art. 14 del ccnl AIOP-Rsa.
Accordi territoriali ed aziendali
Continuano a trovare applicazione gli eventuali accordi territoriali o aziendali applicati presso le strutture sanitarie associate.
Ccnl AIOP-Rsa (omissis)1
Prima applicazione
In sede di prima applicazione del ccnl AIOP-Rsa le parti concordano di attivare una fase di monitoraggio congiunto sul- le modalità di applicazione del nuovo assetto contrattuale. In particolare, in merito al premio presenza le parti conven- gono, sin da ora, di incontrarsi entro il 30 settembre 2012.
Allegato A
TABELLA DELLE PROFESSIONALITÀ ESPRESSAMENTE MENZIONATE IN ENTRAMBI I CCNL E PER LE QUALI È PREVISTO UN DIVERSO INQUADRAMENTO
Professionalità | Xxxx XXXX | Xxxx XXXX-Xxx |
Xxxxxxxxxxxxx | XX0 | X |
Addetto alla cucina | AA | B |
1 Le modifiche si omettono poiché il testo aggiornato del ccnl AIOP-Rsa 22 marzo 2011 è riportato in questo stesso Titolo.
Aiuto cuoco | AA2 | C |
Operaio specializzato | BB | D1 |
Cuoco | BB1 con 10 anni di anzianità CC se diplomato con titolo di scuola alberghiera | D1 |
Impiegato d’ordine | BB BB1 con 5 anni di anzianità | D1 |
OTA (operatore tecnico addetto all’assistenza) | XX | X0 |
Xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx | XX0 | X0 |
Capo cuoco | BB3 | D3 |
Infermiere generico | CC | E1 |
Impiegato amministrativo di concetto | CC CC1 al compimento di 5 anni di anzianità all’interno della mede- sima struttura e con la medesima qualifica | E1 |
Impiegato di concetto con responsabilità speci- fiche in area amministrativa (collaboratore am- ministrativo) | DD | X0 |
Xxxxxxxxxxxxxx | XX, XX0, XX0, XX0 | X0 |
Terapista occupazionale | XX, XX0, XX0, XX0 | X0 |
Logopedista | XX, XX0, XX0, XX0 | X0 |
Assistente sociale | XX, XX0, XX0, XX0 | X0 |
Educatore professionale | XX, XX0, XX0, XX0 | X0 |
Capo ufficio (coordinatore amministrativo) | DD2 | E3 |
Psicologo | EE | F (N.B.: specificità in relazione ai nuovi livelli F, G, H - tab. 3) |
Sociologo | EE | F (N.B.: specificità in relazione ai nuovi livelli F, G, H - tab. 3) |
Pedagogista | EE | F (N.B.: specificità in relazione ai nuovi livelli F, G, H - tab. 3) |
Allegato B
TABELLA DELLE PROFESSIONALITÀ ESPRESSAMENTE MENZIONATE IN ENTRAMBI I CCNL E PER LE QUALI È MANTENUTO IL MEDESIMO INQUADRAMENTO
Professionalità | Ccnl AIOP | Ccnl AIOP-Rsa |
Addetto alle pulizie | AA | A |
Allegato C
POSSIBILE INQUADRAMENTO DELLE PROFESSIONALITÀ PRESENTI NEL CCNL AIOP MA NON ESPRESSAMENTE PREVISTE NEL CCNL AIOP-RSA
Ccnl AIOP | Ccnl AIOP-Rsa |
AA (addetto alla piscina; commesso) | B |
AA (ausiliario: addetto al guardaroba, lavandaio, disinfettatore, ausiliario di assistenza per anziani, ausiliario socio sanitario) | |
AA1 (personale inquadrato nella posizione A al compimento di una anzianità di due anni di servizio nella stessa struttura) | |
XX (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) | |
XX0 (xxxxxxxxxx specializzato; il personale inquadrato nella posizione A1 al compimento di un’anzianità di tre anni di servizio nella stessa struttura, in prima applicazione e con decor- renza dalla sottoscrizione del ccnl Aiop; tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’art. 47) | C |
AA3 (ausiliario specializzato: ausiliario socio sanitario specializzato, addetto all’assistenza per anziani, assistente ed accompagnatore per disabili; tutti i profili previsti nelle preceden- ti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’art. 47) | |
AA4 (tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progres- sione orizzontale prevista dall’art. 47) | |
BB, BB1 (assistente socio-sanitario con funzioni educative; assistente socio-sanitario con funzioni di sostegno; ausiliario socio-sanitario specializzato, già inquadrato al 4° livello, a seguito di corsi professionali interni già esplicati o per accordi aziendali; impiegato d’ordine con cinque anni di anzianità di servizio nella stessa qualifica e nella stessa struttu- ra) | |
XX0, XX0 (educatore senza titolo specifico, ad esaurimento; insegnate senza titolo specifi- co, ad esaurimento, indipendentemente dall’anzianità di servizio maturata nella struttura; tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’art. 47) | |
BB, BB1 (operatore di centri elettronici; operaio manutentore; operaio impiantista; ausilia- rio socio-sanitario specializzato) | D1 |
XX0, XX0 (tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della pro- gressione orizzontale prevista dall’art. 47) | D3 |
CC, CC1, CC2, CC3, CC4 (programmatore di centri elettronici, programmatore, educatore senza titolo specifico, con diploma scuola media superiore già inquadrato in posizione e- conomica B4; assistente tecnico; infermiere psichiatrico con 1 anno di scuola; massofisio- terapista; operatore tecnico coordinatore - capo servizi operai. Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’art. 47) | E1 |
CC, CC1, CC2, CC3, CC4 (massaggiatore, ad esaurimento; insegnante corsi formazione professionale) | X0 |
XX, XX0, XX0, XX0, XX0 (collaboratore professionale sanitario; personale infermieristi- co (infermiere: D.M. 14 settembre 1994, n. 739; dietista: D.M. 14 settembre 1994, n. 744; assistente sanitario: D.M. 17 gennaio 1997, n. 69; podologo: D.M. 14 settembre 1994, n. 666; igienista dentale: D.M. 14 settembre 1994, n. 669); personale tecnico sanitario (tecni- co sanitario di laboratorio biomedico: D.M. 14 settembre 1994, n. 745; tecnico sanitario di radiologia medica: D.M. 14 settembre 1994, n. 746; tecnico di neurofisiopatologia: D.M. 15 marzo 1995, n. 183; tecnico ortopedico: D.M. 14 settembre 1994, n. 665; tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare: D.M. 27 luglio 1998, n. 316; odontotecnico: art. 11, X.X. 00 maggio 1928, n. 1334 e D.M. 23 aprile 1992; ottico: art. 12, X.X. 00 maggio 1928, n. 1334 e D.M. 23 aprile 1992); personale della riabilitazione (tecnico audiometrista: D.M. 4 settembre 1994, n. 667; tecnico audioprotesista: D.M. 14 settembre 1994, n. 668; terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva: D.M. 17 gennaio 1997, n. 56; tecnico dell’educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale: D.M. 17 gennaio 1997, n. 57; massaggiatore non vedente: L. 19 maggio 1971, n. 403); col- laboratore tecnico-professionale; tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economi- che a seguito della progressione orizzontale prevista dall’art. 47) | |
DD, DDS, DDS1, DDS2 e DDS3 (caposala; coordinatore del personale infermieristico; coordinatore di area riabilitativa e tecnico-sanitaria, di educatori, di assistenti sociali; diret- tore corsi, indipendentemente dall’anzianità nella stessa qualifica e nella stessa struttura sanitaria) | E3 |
DDS4 (dirigente di area infermieristica - già C.S.S.A., R.A.I. - tecnica e riabilitativa, già responsabile di area riabilitativa in struttura con internato) | F |
EE1 (direttore amministrativo di struttura sanitaria da 151 a 250 posti letto; capo servizio o ufficio amministrativo di ospedale classificato, Irccs e presidi con oltre 150 posti letto, pre- sidi e case di cura totalmente clinicizzate con oltre 150 posti letto; vicedirettore ammini- strativo di ospedale classificato, Irccs e presidi; coadiutore: biologo, chimico, fisico, psico- logo, sociologo, pedagogista, farmacista) | G |
EE2 (direttore amministrativo di struttura sanitaria con oltre 250 posti letto; direttore am- ministrativo di ospedale classificato, Irccs, presidi e case di cura totalmente clinicizzate; direttore: biologo, chimico, fisico, farmacista, psicologo, sociologo e pedagogista) | H |