Ceresio SIM S.p.A.
INFORMATIVA ALLA CLIENTELA RELATIVAMENTE AI CONTRATTI PER LA PRESTAZIONE
DI SERVIZI ED ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO E SERVIZI ACCESSORI
Redatta ai sensi del Regolamento Delegato UE n. 565/2017 del 25.04.2016
Versione del 01.01.2020
Ceresio SIM S.p.A.
Xxx X. Xxxxxxxxx,00 – 00000 - Xxxxxx - Tel.: +39.02.30377.351- Fax: x00.00.00000.000
xxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx – xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxx
Capitale Sociale: € 14.000.000 int. vers. - Codice Fiscale, P. IVA e Registro Imprese CCIAA di Milano n. 04456340969 - REA di Milano n. 1749834 Codice ABI 16419.4 - Iscritta all’Albo delle SIM al numero 225 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Società unipersonale soggetta alla direzione e coordinamento della Banca del Ceresio S.A.
INDICE
Informazioni generali su CERESIO SIM pag.3
Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari pag.4
Informazioni sugli strumenti finanziari pag.6
Documento sui rischi generali degli investimenti pag.8
Prodotti finanziari cd.“complessi” pag. 13
Documento informativo sulla strategia di trasmissione degli ordini pag.15
Politica per la gestione dei conflitti di interesse pag.17
Accordi economici e/o vantaggi conclusi con entità terze (Incentivi) pag.19
RECLAMI - Modalità e tempi di trattazione pag. 20
Attestato di ricezione pag.22
INFORMAZIONI GENERALI SU XXXXXXX SIM S.p.A.
a) DENOMINAZIONE
CERESIO Società d’Intermediazione Mobiliare per azioni o in forma abbreviata: CERESIO SIM S.p.A. (di seguito anche “la SIM” o “la Società”).
Costituita il 17 giugno 2004, la Società ha iniziato la sua attività il 02/01/2006 ed è autorizzata dalla Consob (xxx.xxxxxx.xx) all’esercizio dei servizi d’investimento di cui all’art. 1, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, lettere:
c) collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
g) CONTROLLO CONTABILE/SOCIETA’ DI REVISIONE
▪ Xxxxxxxx & Touche S.p.A.
h) SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
▪ Conformità alle norme: Xxxxxxx Xxxxxxx
▪ Gestione del Rischio: Xxxxxxx Xxxxxxx
▪ Revisione Interna: Xxxxxxxx Xxxxxx
▪ Antiriciclaggio: Xxxxxx Xxxxxx
i) DIREZIONE
▪ Direttore Generale Xxxxxxxx Xxxxxxx
▪ Direttore Amministrativo Xxxxxxxx Xxxxxx
▪ Gestione di Portafogli Xxxxx Xxxxxxxx
f) consulenza in materia d’investimenti;
ed i servizi accessori di cui all’art. 1 comma 6 del Decreto
▪ Ricezione e trasmissione di ordini
▪ Consulenza in materia d’investimenti
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Legislativo 24 febbraio 1998, n° 58 (Testo Unico della Finanza).
La Società è stata, inoltre, autorizzata dalla Consob a detenere strumenti finanziari e somme di denaro della clientela.
La Società è stata iscritta dalla Banca d’Italia con provvedimento del 31/12/2008 all’Albo dei Gruppi di SIM, di cui all’art. 11, 1-bis del D.Lgs. 58/98.
Dall’inizio del 2018 la Società svolge, con un team dedicato, attività di Corporate Advisory.
b) SEDE SOCIALE
Xxx X. Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Telefono +39 02 30377.351 Fax +39 02 30377.248
xxxx@xxxxxxxxxx.xx, xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx; Sito Internet : xxx.xxxxxxxxxx.xx,
Codice fiscale, Partita IVA, Registro delle Imprese C.C.I.A.A di Milano n° 04456340969
c) CAPITALE SOCIALE
Capitale sociale interamente sottoscritto e versato: Euro
14.000.000.=(quattordicimilioni).
La società è assoggettata alla direzione e coordinamento della Banca del Ceresio SA di Lugano (Svizzera).
d) AUTORIZZAZIONI
La Società è stata autorizzata all’esercizio dei servizi d’investimento, indicati al punto a), con delibera Consob n. 15248 del 06/12/2005.
La Ceresio SIM è iscritta all’albo delle SIM al n° 225.
e) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
▪ Presidente Xxxxxxxx Xxxxxx del Borgo
▪ Consigliere Xxxxxxx Xxxxxx
▪ Consigliere Xxxxxxxx Xxxxxx
▪ Consigliere Xxxxxxx Xxxxxx
▪ Consigliere Xxxxxxxxx Xxxxxx
▪ Consigliere Ind. Xxxxxx Xxxxxxxx
▪ Consigliere Ind. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
f) COLLEGIO SINDACALE
▪ Presidente Franco Fondi
▪ Sindaco effettivo Xxxxx Xxxx
▪ Sindaco effettivo Xxxxxxxxx Xxxxxxx
▪ Sindaco supplente Xxxxx Xx Xxxxxxxxx
▪ Sindaco supplente Xxxxx Xxxxx
▪ Collocamento Xxxxx Xxxxxxx
▪ Relazioni con la clientela privata: Xxxxxxx Xxxxx
j) CODICE INTERNO di COMPORTAMENTO
Il Consiglio di Amministrazione, in data 23/10/2017, ha approvato l’aggiornamento del “Codice interno di comportamento” che si applica agli Amministratori, ai membri del Collegio Sindacale, ai dipendenti e ai collaboratori.
k) SISTEMI di INDENNIZZO - GARANZIA
La Società è aderente al Fondo Nazionale di Garanzia. Il Fondo indennizza gli investitori, secondo i criteri previsti dal Decreto del Ministero del Tesoro n° 485 del 14/11/1997 ed entro il limite massimo complessivo, per ciascun investitore, di Euro 20.000.=, per i crediti rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connessi con operazioni di investimento, nei confronti degli Intermediari aderenti al Fondo stesso derivanti dalla prestazione dei servizi d’investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio a servizi d’investimento.
l) INVIO ORDINI – Metodi di comunicazione
Socio Unico | n. azioni | % di possesso |
BANCA del CERESIO SA Xxx Xxxxxxxx, 00 XXXXXX XX | 28.000 | 100% |
La sala operativa della Società è in grado di ricevere e trasmettere gli ordini dei CLIENTI attraverso i principali sistemi di comunicazione (telefono, telefax, posta elettronica).
Anche nell’ambito del servizio di Gestione di Portafogli gli ordini impartiti dal CLIENTE vengono raccolti dal personale preposto allo svolgimento del servizio d’investimento attraverso i principali sistemi di comunicazione (telefono, telefax, posta elettronica).
I contratti relativi alla prestazione dei servizi di :
• Ricezione e Trasmissione di Xxxxxx ;
• Gestione di Portafogli ;
• Consulenza in materia di investimenti ;
regolamentano in maniera puntuale i diversi metodi di comunicazione.
m) RENDICONTAZIONE ALLA CLIENTELA
La natura, la frequenza ed il calendario delle relazioni sull’esercizio dei servizi di investimento che la SIM presta ai clienti sono indicate nei relativi contratti.
n) ALTRE INFORMAZIONI
Promotori finanziari: n. 9 (nove), registrati in Italia Filiali / Sportelli: Xxxxxx, Xxx X. Xxxxxxxxx, 00
I CLIENTI possono comunicare con la SIM e ricevere dalla stessa documenti e altre informazioni nella lingua italiana.
INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
(art. 49 - Regolamento UE 565/2017)
INFORMAZIONI PRELIMINARI AL CLIENTE
Le modalità di deposito e sub deposito dei beni dei clienti sono disciplinate nei Contratti redatti secondo le norme vigenti che di seguito sono riportate per completezza.
Quanto segue non trova applicazione qualora la SIM non sia il depositario dei beni del Cliente avendo questo scelto un Depositario terzo.
DEPOSITO E SUBDEPOSITO DI STRUMENTI FINANZIARI
1. Gli strumenti finanziari oggetto dell'incarico sono immessi in un conto titoli intestato al CLIENTE presso la SIM e vengono depositati presso la/e Banca/e Sub-depositaria/e i suddetti strumenti finanziari vengono dati alla SIM a seguito di conferimenti e/o operazioni di compravendita eseguite per conto del CLIENTE e devono risultare da apposite evidenze contabili secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Sono di spettanza del CLIENTE i proventi ed i frutti di ogni tipo maturati sugli strumenti finanziari in custodia ed amministrazione presso la SIM nel corso del rapporto.
La SIM è autorizzata ad apporre sugli strumenti finanziari in custodia e amministrazione, a nome e per conto del CLIENTE, la firma di girata di trasferimento degli stessi.
3. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di strumenti finanziari dematerializzati o di strumenti finanziari italiani o esteri che risultano obbligatoriamente registrati o depositati in gestione accentrata in Italia o all’estero, la SIM è autorizzata a sub-depositare gli strumenti finanziari del CLIENTE presso organismi di deposito centralizzato o presso depositari abilitati, anche residenti in Paesi non aderenti alla UE, che assicurino in relazione alla custodia, amministrazione e separazione patrimoniale degli strumenti finanziari della clientela la stessa protezione stabilita dalla normativa italiana. I Sub-depositari abitualmente utilizzati dalla SIM e presso i quali la SIM si aspetta di sub-depositare gli strumenti finanziari del CLIENTE sono di seguito indicati con la specificazione della nazionalità e dell’eventuale appartenenza al gruppo della SIM. La modifica di tale lista verrà comunicata al CLIENTE con specifici avvisi o con il rendiconto periodico previsto dalle disposizioni normative vigenti.
4. Gli strumenti finanziari sono rubricati presso i Sub-depositari in conti intestati alla SIM separati dai conti relativi agli strumenti finanziari di proprietà della stessa, con espressa indicazione che trattasi di beni di terzi.
Quando applicabile, i conti presso i Sub-depositari sono rubricati per singolo CLIENTE.
5. La SIM provvede di volta in volta alla verifica della corrispondenza tra la consistenza complessiva degli strumenti finanziari di compendio dei conti individuali e le risultanze degli estratti conto emessi dai Sub-depositari.
6. Qualora gli strumenti finanziari sub-depositati presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile la SIM è autorizzata a procedere al loro raggruppamento, ovvero a consentire il raggruppamento da parte dei soggetti sub- depositari, ed il CLIENTE accetta di ricevere in restituzione altrettanti strumenti finanziari della stessa specie e qualità.
7. Qualora il CLIENTE ordini alla SIM l’acquisto di strumenti finanziari obbligatoriamente registrati presso organismi di deposito centralizzato o altri Sub-depositari che, per quanto di conoscenza della SIM, non assicurano un livello di
protezione pari a quello previsto dalla normativa italiana in relazione alla custodia, amministrazione e separazione patrimoniale degli strumenti finanziari della clientela, o per i quali non sia comunque prevista alcuna forma di vigilanza, la SIM informerà il CLIENTE di questo fatto prontamente, ma non necessariamente prima dell’esecuzione dell’ordine, indicando i rischi che possono derivare dal suddetto minor livello di protezione.
8. In relazione alla clausola precedente la SIM non sarà responsabile per gli atti o le omissioni del Sub-depositario o per le conseguenze in caso di insolvenza dello stesso, salvo che risulti la negligenza grave o il dolo della SIM nella scelta o nell’esame periodico di tale Sub-depositario (diverso da un organismo di deposito centralizzato o altro Sub-depositario che detenga determinati strumenti finanziari obbligatoriamente per legge – ivi inclusi quelli di cui alla clausola precedente – nel qual caso la SIM non sarà responsabile in alcun caso né per gli atti o le omissioni del sub-depositario né per le conseguenze in caso di insolvenza dello stesso).
MODALITA’ di CUSTODIA e AMMINISTRAZIONE STRUMENTI FINANZIARI
1) La SIM custodisce gli strumenti finanziari, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi, o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del CLIENTE ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti agli strumenti finanziari stessi. Inoltre, su richiesta del CLIENTE, in relazione a determinati strumenti finanziari, la SIM effettuerà la comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2370, comma 2, c.c. o rilascerà la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata al fine dell’intervento in assemblea e dell’esercizio del voto o al fine dell’esercizio di altri diritti societari, restando inteso che, con riferimento a strumenti finanziari registrati presso gestori accentrati o altri sub-depositari esteri, la SIM si adopererà, sempre su richiesta del CLIENTE, per ottenere una corrispondente comunicazione o certificazione in relazione a tali strumenti finanziari, ma fin da ora dichiara di non poter assicurare il buon esito di tale richiesta, in particolar modo nel caso in cui la richiesta del CLIENTE non pervenga con congruo anticipo.
2) Nel caso di esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari, la SIM chiede istruzioni al CLIENTE e sulla base di esse provvede all'esecuzione dell'operazione, previo versamento dei fondi occorrenti da parte del CLIENTE. In mancanza di istruzioni in tempo utile la SIM, pur non essendo tenuta a compiere alcuna operazione, può provvedere a quanto necessario nell'interesse del CLIENTE.
3) Per provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi o dei dividendi, la SIM ha facoltà di staccare le cedole dagli strumenti finanziari con congruo anticipo sulla scadenza.
La SIM si riserva, in assenza di istruzioni specifiche da parte del Cliente, di esercitare il diritto di voto inerente strumenti finanziari in custodia non essendone comunque obbligata. Il CLIENTE potrà comunque rilasciare deleghe per la partecipazione alle assemblee di società italiane ai sensi dell’art. 2372 c.c. La rappresentanza per l’esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari di società italiane potrà essere conferita soltanto per assemblee già regolarmente convocate, con effetto anche per le successive convocazioni, utilizzando il modulo predisposto dalla SIM ed è sempre revocabile con atto che deve pervenire al rappresentante almeno il giorno precedente quello previsto per l’assemblea. Le parti stabiliranno di volta in volta le modalità e la forma delle deleghe di
partecipazione alle assemblee di società estere che il CLIENTE voglia eventualmente conferire alla SIM.
4) Qualora il CLIENTE intenda trasferire a terzi gli strumenti finanziari affidati in custodia e amministrazione, la SIM provvederà, dietro semplice richiesta scritta, all'esecuzione delle formalità di trasferimento a favore del terzo, previo rimborso delle relative spese e commissioni da parte del CLIENTE.
5) Su richiesta del CLIENTE, la SIM provvederà alla restituzione parziale o totale degli strumenti finanziari, nei tempi tecnici necessari, tenuto conto anche della necessità di ricevere gli strumenti finanziari stessi dai Sub-depositari. Il trasferimento o il ritiro dei valori non comporta l’addebito di alcuna penalità.
6) Il CLIENTE è informato del fatto che non è ammesso il ritiro di titoli dematerializzati registrati in gestione accentrata in Italia o degli strumenti finanziari che risultano obbligatoriamente registrati o depositati presso organismi di deposito centralizzato o presso altri Sub-depositari all’estero. Tali strumenti finanziari, in base alla normativa vigente loro applicabile, potranno quindi unicamente essere ceduti o trasferiti in altro conto indicato dal CLIENTE.
CLIENTE gli eventuali interessi passivi addebitati dalla Banche depositarie sulle somme di denaro di sua pertinenza.
7.Fatte salve le norme antiriciclaggio, la SIM non farà luogo al deposito qualora l’esecuzione dell’incarico preveda la consegna materiale del denaro ricevuto dal CLIENTE e tale consegna sia imminente in relazione alla natura dell’incarico da espletare.
Come indicato nei Contratti CERESIO SIM ha stipulato/può stipulare specifici accordi con:
a) Organismi di deposito accentrato di cui alla delibera Consob n. 11600/98 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni in attuazione dell’art. 81,1 del D.Lgs. n. 58/1998 e dell’art. 36, D.Lgs. n. 213/1998 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
b) con altre istituzioni creditizie italiane ed estere di primario standing.
Allegato “A”
Banche sub-depositarie scelte da Ceresio SIM
Per quanto riguarda gli OICR, le SICAV e gli altri strumenti della gestione collettiva questi sono normalmente depositati presso le rispettive banche depositarie.
CUSTODIA e SUB-DEPOSITO delle SOMME di DENARO
1.Le somme di denaro (liquidità) per l’esecuzione delle operazioni di cui al presente contratto sono, secondo gli accordi delle parti, consegnate dal CLIENTE alla SIM e da questi depositate, entro il giorno successivo a quello di ricezione, presso la banca depositaria della SIM oppure trasferite direttamente dal CLIENTE sul conto corrente della SIM presso la banca depositaria di quest’ultima, secondo le indicazioni comunicate dalla SIM al CLIENTE.
2.Presso la/e banca/he depositaria/e la liquidità viene depositata in un apposito conto corrente intestato alla SIM con espressa indicazione che trattasi di beni di terzi, e in ogni caso distinto dai conti in cui detiene somme di denaro proprie. Sul conto terzi la SIM potrà depositare anche somme di denaro (liquidità) pertinenti ad altri clienti.
3.Per il conto di cui alla clausola 15.2 del “Contratto relativo ai servizi d’investimento Ricezione e trasmissione di ordini, collocamento di strumenti finanziari ed ai servizi accessori di custodia ed amministrazione di strumenti finanziari e somme di denaro, connessione di finanziamenti” non opera la compensazione legale e giudiziaria e per lo stesso la SIM si impegna a non pattuire la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dalla Banca Depositaria nei suoi confronti.
0.Xx SIM tiene presso di sé in conti individuali intestati al CLIENTE evidenza contabile dei depositi effettuati presso la/e propria/e banca/he depositaria/e e provvede di volta in volta alla verifica della corrispondenza tra la consistenza complessiva degli importi di compendio dei conti individuali tenuti presso di sé e le risultanze degli estratti conto emessi dalla/e banca/he depositaria/e.
5.Qualora in esecuzione del presente contratto vengano aperti più conti intestati al CLIENTE, la SIM è autorizzata, in relazione alle esigenze operative, a trasferire le somme di denaro (liquidità) del CLIENTE da un conto ad un altro.
0.Xx SIM riconosce al CLIENTE gli interessi sulle somme di denaro (liquidità) depositate, in relazione a tutte le operazioni, in misura pari a quanto previsto a livello contrattuale (vale a dire il tasso riconosciuto dalla Banca Sub-Depositaria, normalmente un indice – Eonia/Euribor – ridotto di una percentuale prefissata come commissione di intervento della SIM specificata nell’allegato contrattuale “Commissioni e Spese”). La SIM si riserva inoltre di ripetere al
(aggiornato al 2 gennaio 2020)
BANCA | Nazionalità | NOTE |
DEPOBANK S.P.A. | Italiana | |
MONTE DEI PASCHI DI SIENA | Italiana | GIACENZE “OVERNIGHT” |
ALLFUNDS BANK-XXXXX XXXXXX | Spagna | Operatività in OICR |
BANCA DEL CERESIO SA | Svizzera | Capogruppo |
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI
(art. 48 – Regolamento UE 565/2017)
I Xxxx xxxx sono dunque dei debiti che diventano capitale all’occorrenza, quando, per esempio, il core tier 1 ratio, il maggiore indicatore della solidità patrimoniale delle banche,
INFORMAZIONI PRELIMINARI AL CLIENTE
Questo documento non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari ed i servizi di Gestione di Portafogli, Ricezione e Trasmissione di Ordini, Collocamento e Consulenza in materia di investimenti, ma ha la finalità di fornire al CLIENTE una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati.
La descrizione che segue illustra le caratteristiche degli specifici tipi di strumento finanziario, nonché i rischi propri di tali tipi di strumenti; essa viene presentata in modo sufficientemente dettagliato al fine di consentire al CLIENTE di adottare decisioni d’investimento informate.
TIPOLOGIE di STRUMENTI FINANZIARI
Titoli non quotati
In generale segnaliamo che, se i titoli non sono quotati in un mercato regolamentato, i prezzi di acquisto e di vendita possono essere maggiormente volatili e la valutazione dell’investimento più aleatoria.
Titoli di Stato o equiparati
Titoli di debito emessi da Stati Sovrani, Organizzazioni Sovranazionali o persone giuridiche il cui debito è però garantito da uno Stato Sovrano.
Il rendimento è predeterminato a scadenza se a tasso fisso, e correlato all’andamento dei tassi di mercato se a tasso variabile.
Il rimborso è garantito dallo Stato, che come ogni emittente è comunque oggetto di analisi sulla solvibilità da parte delle agenzie di rating.
I titoli di stato sono considerati solitamente una forma d’investimento a basso rischio. Tuttavia, anche in questo caso il rischio teorico è la perdita dell’intero investimento, come sperimentato negli anni recenti.
Obbligazioni
Titoli di debito emessi da società di diritto privato. Il rendimento è predeterminato a scadenza se a tasso fisso, e correlato all’andamento dei tassi di mercato se a tasso variabile.
Il rischio emittente è generalmente maggiore (ma non necessariamente) rispetto a quello dei titoli di stato.
Anche in questo caso il rischio teorico è la perdita dell’intero investimento, come sperimentato negli anni recenti.
Obbligazioni convertibili
Titoli di debito emessi da società di diritto privato, generalmente a tasso fisso e con rendimento inferiore rispetto alle normali obbligazioni.
Consentono tuttavia, a scadenza o quando previsto dal regolamento di emissione, la conversione in titoli azionari a condizioni di prezzo prefissate.
Rispetto ai titoli di stato e alle obbligazioni, l’opportunità è rappresentata dall’incremento del valore dell’azione sottostante, il rischio dal minore rendimento della componente obbligazionaria oltre che, ovviamente, dalla solvibilità dell’emittente.
Obbligazioni “Contigent Convertible Bond”(*)
Si tratta in pratica di obbligazioni ibride convertibili che, in determinate condizioni, si trasformano in azioni, quindi in capitale della banca che li ha emessi, alleggerendone sostanzialmente l’esposizione debitoria.
scivola sotto una soglia prefissata. In cambio di questo maggiore rischio che viene addossato all’investitore sono previsti dei rendimenti più elevati.
La conversione obbligatoria scatterebbe in caso di riduzione del core tier 1 ratio al di sotto di una certa percentuale predefinita. Ora il core tier 1 ratio è la percentuale di capitale primario (soprattutto il capitale versato dai soci più eventuali utili o meno eventuali perdite) in rapporto alle attività ponderate per il rischio: rappresenta dunque in un certo senso il rapporto tra il capitale puro, che può essere utilizzato in caso di crisi per far fronte a esposizioni a rischio e a eventuali perdite, e i prestiti che la banca ha concesso, maggiore è questo rapporto maggiori sono le riserve anti-crisi dell’istituto.
Obbligazioni “Perpetue” (*)
Le obbligazioni perpetue sono obbligazioni che non hanno scadenza (e quindi il capitale non viene teoricamente mai rimborsato), per cui il possessore riceve rendimenti molto più alti dei tassi di mercato. In molti casi l'emittente richiama prima o poi il bond, riacquistandolo da chi lo aveva sottoscritto a suo tempo. Il prezzo delle obbligazioni perpetue è molto volatile, quasi al pari di un titolo azionario.
Azioni
Rappresentano il capitale di rischio della società. Il rischio teorico è la perdita dell’intero investimento. I principali fattori endogeni che influenzano la volatilità e la liquidità dell’investimento possono essere le dimensioni dello stesso emittente, che si traduce in scambi più o meno elevati sul titolo, e lo spessore del mercato regolamentato in cui vengono trattate.
Certificati ed ETF (inclusi ETC ed ECN)
I Certificati sono emessi da banche d’investimento. Qualora gli scambi sul mercato siano insufficienti, la liquidità è garantita da un market maker. Solitamente replicano la performance di panieri di titoli azionari o di indici. Il rischio-opportunità per i Certificati è quindi simile a quello delle singole azioni e dei mercati azionari. Non sono strutturati per operare in leva, ricorrendo cioè al credito per investire più del patrimonio disponibile. Pertanto non amplificano – al rialzo o al ribasso – la performance dei titoli o degli indici che replicano. Il rischio teorico è la perdita dell’intero investimento. Sotto il profilo giuridico i Certificati sono passività delle banche d’investimento che li emettono: va quindi considerato il rischio emittente in termini di solvibilità oltre a quello del sottostante in termini di performance. Gli ETF (Exchange Traded Fund) sono in termini tecnici e giuridici dei fondi che replicano uno specifico indice. Il rischio è equiparabile ai titoli azionari relativamente alla performance ma non comportano un rischio emittente.
Fondi tradizionali (OICR) e SICAV
I fondi comuni di investimento sono strumenti finanziari (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, OICR) che raccolgono il denaro di risparmiatori, i quali deterranno un certo numero di quote rappresentative del patrimonio del fondo.
La gestione del patrimonio è demandata a una società di gestione con personalità giuridica e capitale distinti da quelli del fondo.
Il livello di rischio è in funzione della tipologia d’investimento prevista dal regolamento di ciascun fondo (i.e. azionario, bilanciato, obbligazionario, etc.).
Le SICAV, sotto il profilo giuridico, sono società per azioni a capitale variabile avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta al pubblico delle proprie azioni.
Per entrambe le tipologie di strumenti finanziari il rischio potenziale è la perdita dell’intero investimento.
Né i fondi tradizionali né le SICAV operano, normalmente, utilizzando una leva finanziaria significativa.
La liquidabilità dell’investimento in fondi comuni o in SICAV richiede generalmente tempi più lunghi (giorni o settimane, come stabilito dai regolamenti dei singoli fondi e SICAV) rispetto a quelli necessari per le altre attività finanziarie descritte in precedenza.
Il valore delle quote è, di regola, calcolato giornalmente.
Fondi alternativi (o Fondi Hedge) (*)
I fondi alternativi (hedge), a differenza di quelli tradizionali sopra descritti, non sono sottoposti a vincoli sulle politiche di investimento. Possono investire in qualsiasi attività finanziaria.
La rischiosità è pertanto funzione, anche, della strategia del gestore, non strettamente correlata ai mercati in cui opera o delle tipologie di investimento specifiche.
Possono agire in leva, amplificando pertanto le proprie perdite o guadagni, che si riflettono coerentemente sul valore delle quote sottoscritte dagli investitori.
Il rischio teorico è comunque limitato alla perdita dell’intero investimento. Diversamente da fondi tradizionali e SICAV, il valore delle quote non viene, di regola, calcolato giornalmente e la liquidabilità dell’investimento ha tempi più lunghi, generalmente nell’ordine di due/tre mesi, stabiliti dai regolamenti dei singoli fondi hedge.
In considerazione delle caratteristiche particolari di questa attività finanziaria, la Banca d’Italia ha stabilito che l’importo minimo della sottoscrizione iniziale in fondi hedge istituiti da SGR Italiane sia pari a cinquecentomila euro.
Fondi di fondi alternativi (o Fondi di fondi Hedge) (*)
I fondi di fondi alternativi (hedge) sono fondi che investono in altri fondi hedge, gestiti da diversi gestori. I fondi di fondi offrono normalmente una buona diversificazione per gestori, per strategie, per tipologie ed aree geografiche d’investimento.
Il rischio correlato all’ampia libertà nelle scelte strategiche, tipico dei fondi hedge, è quindi di regola attenuato dalla pluralità dei fondi hedge indirettamente sottoscritti dall’investitore.
Per quanto concerne l’utilizzo della leva finanziaria, il rischio dell’investimento, la sua liquidabilità e l’importo minimo di sottoscrizione si rimanda a quanto detto relativamente ai fondi hedge.
I regolamenti dei fondi di fondi hedge italiani possono anche prevedere misure volte a graduare i rimborsi in presenza di flussi netti di riscatto di ammontare superiore a determinate soglie (cc.dd xxxxx) o a trasferire le attività illiquide del fondo in un organismo di tipo chiuso appositamente costituito (c.d. side pocket), nel caso in cui la cessione di tali attività possa pregiudicare l’interesse dei partecipanti.
Strumenti derivati (*)
I derivati sono strumenti d’investimento il cui valore economico deriva dal valore del titolo sottostante o degli altri elementi di riferimento.
Il sottostante può consistere in titoli azionari od obbligazionari, materie prime, indici, oppure elementi di altri schemi negoziali (quali valute, tassi di interessi, tassi di cambio).
Una particolare caratteristica dei contratti derivati può essere quella di prevedere il differimento nel tempo dell'esecuzione del contratto. Ciò significa che la consegna del titolo sottostante e il relativo pagamento non avvengono contestualmente alla stipula del contratto derivato, ma a (o entro) una data successiva.
Tra le caratteristiche più importanti di molti strumenti derivati va segnalato il rischio teorico, che può essere correlato all’utilizzo di leva finanziaria o alla natura del contratto: la perdita potenziale, per alcuni strumenti, può essere teoricamente non definibile al
momento della conclusione del contratto e comunque molto superiore all’investimento effettuato.
Una prima conseguenza è, per l’investimento in molti strumenti derivati, la necessità di marginatura: chi ha effettuato l’investimento deve disporre di liquidità sufficiente al fine di garantire la propria solvibilità nei confronti della controparte.
(*) vedasi scheda “Distribuzione di prodotti finanziari complessi alla clientela retail”
STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DA BANCHE o IMPRESE D’INVESTIMENTO (cd. “Bail-in”)
Con i decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 è stata data attuazione nell’ordinamento
italiano alla direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, “BRRD”), la quale istituisce un regime armonizzato, nell’ambito dell’Unione Europea, in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese d’investimento.
L’apparato normativo approntato è principalmente volto a consentire una gestione ordinata delle crisi
attraverso l’utilizzo di risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico
ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti. Infatti, fatte salve le ipotesi specificamente indicate, sostegni finanziari pubblici a favore di un intermediario in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione infra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.
Nel dettaglio, il d.lgs. n. 180/2015 prevede che, quando si verificano i presupposti per l’avvio delle
procedure di gestione della “crisi” dell’intermediario, la Banca d’Italia disponga:
a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell’intermediario;
b) quando la misura indicata alla lettera (a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l’adozione di misure di risoluzione dell’intermediario oppure la liquidazione coatta amministrativa.
Fra le misure di risoluzione rientra il c.d. “bail in”, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi.
Con riferimento ai creditori, l’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 180/2015 dispone che «sono soggette a bail–in tutte le passività», fatta eccezione per quelle indicate ai commi 1 e 2 della norma medesima. Sono soggetti alla misura di risoluzione in commento anche i contratti derivati.
In caso di bail-in, l’ammontare della riduzione o conversione, determinato da un esperto indipendente
(o, in via d’urgenza, dalla Banca d’Italia o dal commissario straordinario), è assorbito da azionisti e creditori secondo la gerarchia prevista dall’art. 52 del d.lgs. n. 180/2015, nonché dagli artt. 1, comma33, e 3, comma 9, del d.lgs. n. 181/2015.
Per dare attuazione alle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e alle misure di risoluzione, Banca d’Italia dispone di specifici poteri.
Fra questi, oltre al potere di ridurre o azzerare il valore nominale di strumenti di capitale e di passività dell’ente sottoposto a risoluzione, si segnala in particolare il potere di modificare la scadenza dei titoli, l’importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio.
La disciplina in questione trova applicazione anche con riguardo agli strumenti di capitale e alle passività emesse anteriormente al 1° gennaio 2016 e riguarda i titoli emessi (e ai contratti derivati stipulati) da banche e SIM aventi sede legale in Italia (ovvero dagli altri soggetti individuati dall’art. 2 del d.lgs. n. 180/2015), nonché a quelli emessi (ovvero conclusi) da soggetti sottoposti alla vigilanza di altra Autorità di risoluzione dell’Unione europea, nonché da banche e imprese di investimento aventi sede legale in Paesi terzi e succursale nell’Unione medesima.
DOCUMENTO SUI RISCHI GENERALI DEGLI INVESTIMENTI
(Art. 48 – Regolamento UE 565/2017)
QUESTO DOCUMENTO NON DESCRIVE TUTTI I RISCHI ED ALTRI ASPETTI SIGNIFICATIVI RIGUARDANTI GLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI ED I SERVIZI DI GESTIONE PATRIMONIALE PERSONALIZZATA MA HA LA FINALITÀ DI FORNIRE ALCUNE FORMAZIONI DI BASE SUI RISCHI CONNESSI A TALI INVESTIMENTI E SERVIZI.
Avvertenze generali
Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere.
L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.
Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato all’investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di questo ultimo.
Parte "A"
La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari
Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario
tenere presenti i seguenti elementi:
1) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
2) la sua liquidità;
3) la divisa in cui è denominato;
4) gli altri fattori fonte di rischi generali.
1. La variabilità del prezzo
II prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.
1.1. Titoli di capitale e titoli di debito
Occorre distinguere innanzi tutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:
a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato. A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente.
Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.
Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.
1.2. Rischio specifico e rischio generico
Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.
Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.
Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.
1.3. II rischio emittente
Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.
Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.
Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore.
Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il rendimento per quel titolo che il mercato richiede. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.
1.4. II rischio d'interesse
Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel
caso il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.
Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.
In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxx x xxxxx xxxxx) più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.
È dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.
1.5. L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo
Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.
Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.
Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.
L’investimento in fondi permette tuttavia l’accesso ad una gestione specialista.
2. La liquidità
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.
Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.
Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.
3. La divisa
Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'Euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento l'Euro e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.
L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.
4. Gli altri fattori fonte di rischi generali
4.1. Denaro e valori depositati
L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.
4.2. Commissioni ed altri oneri
Cosi come previsto dal Regolamento Mifir in merito agli obblighi di informativa dei costi ex ante ed ex post alla clientela, prima di avviare l'operatività e successivamente con cadenza annuale, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario.
Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.
4.3. Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni
Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.
4.4. Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni
Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (”order routing”), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.
La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati.
L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.
4.5. Sistemi elettronici di negoziazione
I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero non essere eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.
4.6. Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati
Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati.
L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate al di fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.
Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
Parte "B"
La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati.
Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.
E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non appropriate e/o adeguate.
Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.
Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è appropriato e/o adeguato all’investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di questo ultimo.
Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.
1. I futures
1.1. L'effetto "leva"
Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore si renderebbe debitore di ogni altra passività prodottasi.
1.2. Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte”.
2. Opzioni
Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).
2.1 L'acquisto di un'opzione
L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.
A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino alla scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.
L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e la connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.
Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.
2.2 La vendita di un'opzione
La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.
Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.
L’esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.
3. Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in
futures e opzioni
Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella parte "A", l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.
3.1 Termini e condizioni contrattuali
L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e,
con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.
In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dall’ organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.
3.2 Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi
Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuiti breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.
Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.
3.3 Rischio di cambio
I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'Euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.
4. Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps.
Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in contropartita diretta del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio.
Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.
Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore.
Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
4.1 I contratti di swaps
I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio.
Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno swap è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.
Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.
In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.
Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.
Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte terza.
Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.
Parte "C"
La rischiosità di una linea di gestione di patrimoni personalizzata
II servizio di gestione di portafogli consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni.
L'investitore, con le modalità pre-concordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore.
La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.
L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto.
La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall’ intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni. L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione.
L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende scegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.
Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato all’investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di questo ultimo.
1. La rischiosità di una linea di gestione
L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione:
a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del cliente e dai limiti previsti per ciascuna categoria;
b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.
1.1. Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono
investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito.
Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.
1.2. La leva finanziaria
Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità.
La leva finanziaria, cui si fa qui riferimento, è quella riferibile alle decisioni di investimento prese direttamente dalla SIM. È infatti probabile che le singole posizioni azionarie o in fondi (anche di tipo hedge, come già dettagliato nella scheda “Informazioni sugli strumenti finanziari”) si sia confrontati con entità che operano facendo ricorso anche a debiti e quindi in leva, al di là del controllo della SIM e con un rischio massimo comunque limitato all’ammontare di queste posizioni.
Si premette che per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione.
La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del cliente stesso. L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale.
L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione - si veda la parte "B" del presente documento).
L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione proprie caratteristiche personali, deve:
a) indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);
b) comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
c) comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.
2. Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione di portafogli
2.1 Richiamo
Nell'ambito del servizio di gestione di portafogli vengono effettuate dall'intermediario per conto del cliente operazioni su strumenti finanziari. È quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle parti "A" e “B” del presente documento e nella scheda “Informazioni sugli strumenti finanziari”.
DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI “COMPLESSI” ALLA CLIENTELA RETAIL
(Provvedimento n. 0097996/2014 del 22/12/2014)
PREMESSA
Secondo la CONSOB la distribuzione di prodotti finanziari connotati da profili di complessità rappresenta un’area di particolare attenzione per la tutela degli investitori di tipo “retail”.
Livelli di complessità elevata accrescono le difficoltà di comprensione delle caratteristiche degli investimenti proposti e sono dunque idonei a pregiudicare la capacità di assumere consapevoli decisioni di investimento.
L’investimento in prodotti finanziari complessi (di cui all’allegato A”) richiede, inoltre, una capacità di monitoraggio nel tempo e di “gestione”, attività queste che spesso si dimostrano problematiche per gli investitori al dettaglio.
E’ noto che tra la struttura finanziaria e rischiosità di un prodotto non sussiste una corrispondenza biunivoca: è possibile riscontrare sul mercato prodotti complessi caratterizzati da livelli di rischiosità contenuti e prodotti semplici con rischiosità elevate. Si ritiene che l’intelligibilità della struttura di un prodotto finanziario rappresenti il presupposto per la comprensibilità del rischio d’investimento sotteso.
OPINIONI DELL’ESMA
L’Autorità Europea di vigilanza sui mercati finanziari (ESMA) ha posto l’attenzione delle Autorità nazionali sulle misure che gli intermediari devono adottare nelle fasi di design/sviluppo o commercializzazione dei prodotti finanziari connotati da profili di complessità da destinare al pubblico per la tenuta di un corretto comportamento con i propri clienti.
L’Opinion recante “Mifid practise for firms selling complex products” (pubblicata il 7/2/2014) evidenzia le specifiche cautele ed i rafforzati presidi organizzativi, anche di controllo interno, volti ad assicurare, nel concreto, la cura diligente e professionale dell’interesse della clientela in sede di distribuzione di prodotti finanziari complessi.
Eventuali accordi conclusi tra produttore e distributore per la configurazione della remunerazione dell’attività distributiva saranno articolati in maniera tale da non determinare un innalzamento dei conflitti d’interesse.
L’Opinion recante “Structured Retail Products – Good practices for product governance arrangements”(pubblicata il 27/03/2014) illustra le attività utili ad assicurare la cura degli interessi degli investitori e ad evitare prassi pregiudizievoli nelle fasi di ideazione dei prodotti strutturati e di commercializzazione degli stessi.
GAMMA D’OFFERTA DELL’INTERMEDIARIO
La CERESIO SIM è sempre tenuta ad effettuare un’adeguata due diligence su tutti i prodotti complessi che intende inserire nella gamma d’offerta.
La CONSOB ritiene che fra le tipologie di prodotti a complessità molto elevata quelle di seguito riportate NON siano normalmente adatte alla clientela al dettaglio (c.d. retail):
I. Prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività;
II. Prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell’emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale (ad esclusione delle obbligazioni convertibili ad iniziativa del portatore);
III. Prodotti finanziari credit linked;
IV. Strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 2 da d) a
J) del TUF non negoziati in trading venues, con finalità diverse da quelle di copertura;
V. Prodotti finanziari strutturati (sono inclusi i prodotti con leva maggiore di 1), non negoziati in trading venues, il cui pay-off non renda certa l’integrale restituzione a scadenza del capitale investito del cliente.
La Ceresio SIM ritiene che alcuni dei c.d. “prodotti finanziari complessi” sopra indicati possano far parte della propria gamma d’offerta in relazione alle modalità con le quali sono gestiti i portafogli e in relazione alle modalità con le quali vengono erogati i servizi di raccolta e trasmissione degli ordini, di collocamento, e di consulenza alla clientela attuale e prospettica
In particolare sono stati definiti specifici limiti ex ante correlati con:
• Caratteristiche socio economiche di ciascun cliente (grado di competenza, età, patrimonio minimo);
• Soglie quantitative (soglie minime d’investimento, soglie massime di concentrazione nel portafoglio del cliente);
• Modalità di offerta del prodotto finanziari.
Quindi la CERESIO SIM ritiene incluse nella propria gamma d’offerta le seguenti tipologie di prodotti finanziari:
• Fondi e fondi di fondi alternativi, armonizzati e non;
• Fondi, SICAV, OICR, ETF (anche legati ad indici) e prodotti assimilabili anche con leva maggiore di 1;
• Polizze assicurative che diano accesso a fondi di investimento Alternativi.
• L’operatività in derivati, anche non di copertura, solo nel caso di clienti/investitori particolarmente esperti e quindi in grado di supportare un’elevata volatilità inclusiva di potenziali perdite anche non marginali rispetto alla dimensione complessiva del patrimonio
Per quanto riguarda il servizio di Gestione di portafogli la professionalità del gestore (Ceresio SIM) mitiga la necessità di comprensione da parte del cliente di tutte le caratteristiche dei singoli prodotti inseriti nei portafogli gestiti.
In tali casi le scelte di investimento sono effettuate, per conto del cliente, dalla CERESIO SIM dotata di competenze specifiche e chiamata ad assicurare una compiuta valutazione nel continuo, nell’interesse del cliente medesimo, della conformità degli investimenti al “mandato” ricevuto.
Per quanto occorrer possa si conferma che la distribuzione di questi strumenti d’investimento non è mai presupposto (né in via diretta che indiretta) per l’erogazione di incentivi al personale.
Le funzioni di controllo interno della Ceresio SIM sono proceduralmente chiamate a verificare, in via continuativa, le regole di condotta ed i presidi posti in essere nello svolgimento di questa attività.
TRANSAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI “COMPLESSI”
Nel caso di operazioni riferite a prodotti compresi nelle categorie da I a V, dell’allegato A, la CERESIO SIM informerà il cliente, al momento della transazione, circa il fatto che l’Autorità di Xxxxxxxxx non ritiene il prodotto adatto per la clientela al dettaglio (c.d. retail).
ALLEGATO “A”
Elenco dei PRODOTTI FINANZIARI a COMPLESSITA’ MOLTO ELEVATA
La lista, sotto indicata, emanata dalla CONSOB (22/12/2014), non è da intendersi come esaustiva, ma, piuttosto, come esemplificativa:
I. Prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività (ad esempio Asset Backed Securities);
II. Prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell’emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale (ad esempio Contigent Convertible Notes, prodotti finanziari qualificabili come addititional tier 1 ai sensi dell’art. 52 del regolamento UE n. 575/2013 (c.d. “CRR));
III. Prodotti finanziari credit linked (esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi);
IV. Strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF, non negoziati in trading venues, con finalità diverse da quelle di copertura;
V. Prodotti finanziari strutturati, non negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l’integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente;
VI. Strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 2, lettere da d) a j) diversi da quelli di cui al punto IV;
VII. Prodotti finanziari con pay-off legati ad indici che non rispettano gli Orientamenti ESMA del 18 dicembre 2012 relativa agli ETF;
VIII. Obbligazioni perpetue;
IX. OICR cd. Alternative
X. Prodotti finanziari strutturati, negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l’integrale restituzione a scadenza del capitale investito del cliente;
XI. Prodotti finanziari con leva maggiore di 1;
XII. UCITS di cui all’art. 36 del Regolamento UE n. 583/2010 nonché polizze di ramo III o V con analoghe caratteristiche.
DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA POLITICA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI
(art. 65 - Regolamento UE 565/2017)
1. INTRODUZIONE
Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito “TUF”) e dal Regolamento UE 565/2017, Ceresio SIM S.p.A. (di seguito la “SIM”) ha adottato misure ragionevoli e meccanismi efficaci al fine di ottenere per i propri clienti il miglior risultato possibile (c.d. “best execution”) allorquando presta i servizi di:
▪ RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI;
▪ GESTIONE DI PORTAFOGLI;
In particolare, la SIM ha predisposto una Politica di Trasmissione degli Ordini rilevante per la prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di gestione di portafogli.
2. LA POLITICA DI TRASMISSIONE DEGLIORDINI NEI SERVIZI DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI E DI GESTIONE DI PORTAFOGLI
La CERESIO SIM non sarà tenuta al rispetto della Politica di trasmissione degli ordini nei confronti dei clienti classificati come controparti qualificate, che richiedano la prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini e che operino per proprio conto. Resta ferma la possibilità per le controparti qualificate di richiedere espressamente l’applicazione della Transmission Policy allorquando operano nell’interesse o per conto di loro clienti al dettaglio o clienti professionali.
Nell’ambito dei servizi di Ricezione e trasmissione di ordini e di Gestione di portafogli, la CERESIO SIM trasmette gli ordini della clientela a intermediari per la relativa esecuzione.
La CERESIO SIM ha selezionato (Allegato “A”) gli intermediari cui trasmette gli ordini sulla base, per quanto riguarda gli intermediari comunitari, della loro strategia di esecuzione tenuto conto e nel rispetto dei seguenti Criteri e Fattori di Esecuzione.
CRITERI E FATTORI DI ESECUZIONE
▪ Caratteristiche del cliente
▪ Caratteristiche dell’ordine (natura, dimensione) del cliente
▪ Caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell’ordine
▪ Caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto
▪ Prezzo
▪ Costi
▪ Rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento
▪ Qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini dell’esecuzione dell’ordine
CORRISPETTIVO TOTALE
Quando la CERESIO SIM trasmette l’ordine a uno dei negoziatori selezionati ricerca il miglior risultato possibile che è determinato dalla specifica combinazione dei fattori sopra indicati e dalle sedi di esecuzione prescelte dagli intermediari. Per gli ordini di clienti al dettaglio il miglior risultato possibile è determinato dal corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all’esecuzione che includono tutte le spese a carico del CLIENTE e direttamente collegate all’esecuzione dell’ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione, nonché il regolamento e qualsiasi competenza pagata a terzi in relazione all’esecuzione dell’ordine.
La CERESIO SIM acquisisce la Strategia di esecuzione degli intermediari negoziatori di cui si avvale e ne verifica la coerenza (e la successiva applicazione) con la strategia di best execution degli ordini di negoziazione per la propria Clientela, contenuta nel presente documento.
La Strategia di esecuzione degli intermediari comunitari selezionati è a disposizione della Clientela in qualunque momento questa ne faccia richiesta.
Resta ferma la possibilità per il cliente di trasmettere ordini con istruzioni specifiche. In tal caso, troveranno applicazioni le disposizioni e le specifiche avvertenze di cui al successivo paragrafo 4. del presente documento informativo.
SEDI DI ESECUZIONE
Ciascun negoziatore selezionato ha individuato nella propria Strategia di esecuzione, in relazione a ciascuna categoria di strumento finanziario, le sedi di esecuzione sulle quali ripone motivato affidamento di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini dei CLIENTI. Ciascun negoziatore selezionato ci ha reso disponibile l’elenco delle Sedi di Esecuzione incluse nella propria strategia di esecuzione.
I negoziatori selezionati si sono impegnati e/o si riservano il diritto a:
▪ aggiungere o di rimuovere qualsiasi sede di esecuzione dall’elenco;
▪ solamente in particolari circostanze, di utilizzare altre sedi di esecuzione allorquando ciò sia ritenuto necessario per il conseguimento del miglior risultato possibile;
▪ utilizzare altri intermediari (cd. broker);
▪ non applicare commissioni in modalità discriminatoria tra le diverse sedi di esecuzione.
3. AGGREGAZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI ORDINI
CERESIO SIM, ai sensi dell’art. 68 del Regolamento UE 565/2017, nell’ambito della trasmissione degli ordini dei clienti, stabilisce e applica modalità di assegnazione di ordini che prevedono in termini sufficientemente precisi una ripartizione degli ordini aggregati e delle operazioni.
La CERESIO SIM applica le misure più idonee a garantire la trattazione rapida, corretta ed efficiente delle operazioni svolte per conto del cliente rispetto ad altre operazioni svolte per conto di clienti diversi. A tal fine la CERESIO SIM:
▪ assicura che gli ordini ricevuti dal cliente o trasmessi nell’ambito dell’attività di gestione di portafoglio siano prontamente registrati ed assegnati;
▪ tratta gli ordini dei clienti in successione e con prontezza, salvo che le caratteristiche degli stessi o le condizioni di mercato lo rendano impossibile o gli interessi dei clienti richiedano di procedere diversamente.
La CERESIO SIM può trattare gli ordini ricevuti dalla clientela in aggregazione con quelli trasmessi per conto di altri clienti.
A tutti i clienti viene sempre assegnata la quantità di strumento finanziario richiesta in sede di ordine.
Nel caso di eseguiti parziali viene assegnata la quantità eseguita in proporzione all’entità dell’ordine trasmesso con arrotondamento, per difetto, del lotto minimo di negoziazione. La quantità non attribuita per effetto degli arrotondamenti verrà assegnata, nel rispetto dei lotti minimi di negoziazione, in funzione dell’orario di ricezione dell’ordine.
Il prezzo di esecuzione attribuito sarà il prezzo medio ponderato del totale dell’ordine.
4. ISTRUZIONI SPECIFICHE DEL CLIENTE
Il CLIENTE, all’atto del conferimento dell’ordine, può trasmettere alla CERESIO SIM un’istruzione specifica avente ad oggetto una Sede di Esecuzione, ovvero una particolarità di esecuzione, che
dovrà essere rispettata dalla CERESIO SIM ai fini della trasmissione e successiva esecuzione dell’ordine.
Nel caso in cui l’istruzione specifica si riferisca ad una sola parte dell’ordine, per gli aspetti dell’ordine non coperti dalla specifica istruzione conferita dal CLIENTE la SIM applicherà l’ordinaria modalità di trasmissione.
IL CLIENTE PRENDE ATTO E RICONOSCE CHE EVENTUALI ISTRUZIONI SPECIFICHE POSSONO PREGIUDICARE LE MISURE PREVISTE DALLA POLITICA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI LIMITATAMENTE AGLI ELEMENTI OGGETTO DI TALI ISTRUZIONI. IN PARTICOLARE, IL CONFERIMENTO DI UN’ISTRUZIONE SPECIFICA SU UN PARTICOLARE ORDINE PUO’ COMPORTARE L’IMPOSSIBILITA’ DI SEGUIRE TUTTE LE MISURE PREVISTE DALLA POLITICA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI IN RELAZIONE AGLI ELEMENTI OGGETTO DI ISTRUZIONI SPECIFICHE E QUINDI NON XXXX’ GARANTITO IL “MIGLIORE RISULTATO POSSIBILE PER IL CLIENTE”.
5. MONITORAGGIO E REVISIONE ANNUALE DELLE POLICY
La CERESIO SIM verifica in via continuativa l’efficacia della propria Politica di trasmissione degli ordini e delle “Strategie di esecuzione” dei negoziatori comunitari selezionati.
Qualora circostanze straordinarie lo rendessero necessario, la SIM si riserva il diritto di utilizzare, oltre a quelli selezionati, altri negoziatori autorizzati dagli Organi Sociali la cui Strategia di esecuzione sia comunque coerente con la Politica di trasmissione degli ordini contenuta nel presente documento.
Con cadenza almeno annuale, o al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per i clienti, la CERESIO SIM riesamina la propria Politica di trasmissione degli ordini.
su Xxxxxxx Regolamentati esteri i negoziatori selezionati trasmettono in via telematica l’ordine ad alcuni tra i principali broker, a livello internazionale, che effettueranno la negoziazione in accordo con le rispettive Strategie di esecuzione definite per questi strumenti.
I negoziatori dispongono inoltre di sistemi automatici della best execution in grado di ricercare il miglior risultato possibile per il cliente mettendo in competizione sedi di esecuzione differenti.
✓ Obbligazioni e titoli di stato italiani ed esteri quotati e non
Per tutti gli ordini su strumenti finanziari ammessi a negoziazione su Mercati Regolamentati italiani ed esteri gli intermediari negoziatori possono accedere al mercato eseguendo direttamente gli ordini dei clienti.
I negoziatori si avvalgono inoltre di un sistema di ricerca automatica della Best execution in grado di ricercare il miglior risultato possibile ponendo in competizione sedi di esecuzione differenti, quali, oltre ai Mercati regolamentati, Sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e Market maker terzi. Gli intermediari hanno inoltre la facoltà di negoziare in conto proprio mettendosi in competizione con le altre piazze.
La negoziazione di obbligazioni non quotate avviene invece unicamente su sistemi multilaterali di negoziazione italiani ed esteri o attraverso Market maker.
Gli intermediari negoziatori mettono a disposizione l’elenco delle sedi di esecuzione poste in competizione per ciascuna tipologia di strumento finanziario.
ALLEGATO “A”
Intermediari negoziatori UTILIZZATI da Ceresio SIM
▪ BANCA AKROS S.P.A.
▪ EQUITA SIM S.P.A.
▪ BANCA DEL CERESIO SA
Gli intermediari appartenenti al Gruppo – in potenziale conflitto di interesse - sono approvati dal Consiglio di amministrazione della Società sulla base di valutazioni oggettive legate al costo e alla qualità del servizio tali da non compromettere - laddove applicabile – la “BEST EXECUTION”.
ALLEGATO “B”
SEDI DI ESECUZIONE PER CATEGORIA DI STRUMENTI FINANZIARI
✓ Azioni, obbligazioni convertibili, derivati, covered warrant ed exchange trade fund (ETF) ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati
I negoziatori selezionati ritengono che i Mercati Regolamentati di riferimento per gli strumenti finanziari in oggetto siano generalmente caratterizzati da buoni livelli di liquidità in termini di volumi di scambio e che, quindi, gli stessi assicurino un livello ottimale di qualità dell’esecuzione dal punto di vista del corrispettivo totale e della rapidità di esecuzione.
Per tutti gli ordini su strumenti finanziari ammessi a negoziazione su Mercati Regolamentati italiani i negoziatori selezionati accedono al mercato di Borsa eseguendo direttamente gli ordini dei clienti.
Per tutti gli ordini su strumenti finanziari ammessi a negoziazione
POLITICA PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE
(artt. 33-35 - Regolamento UE 565/2017)
INFORMAZIONI PRELIMINARI AL CLIENTE
La CERESIO SIM (di seguito anche “SIM”) adotta ogni ragionevole misura per identificare e gestire i conflitti d’interesse che potrebbero insorgere con la propria clientela o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.
A tal fine la SIM ha definito un’efficace politica di gestione dei conflitti di interesse, di cui si riporta la sintesi.
La versione integrale della “Politica per la gestione dei conflitti d’interesse” è disponibile per i CLIENTI che ne facessero richiesta.
PRINCIPI GENERALI
Si è in presenza di una situazione di conflitto d’interesse in tutti quei casi in cui l’interesse del CLIENTE può risultare leso dalla SIM per il perseguimento di una finalità diversa e ulteriore rispetto al servizio prestato, legata a un interesse economicamente apprezzabile e concreto.
In linea generale la disciplina adottata dalla SIM per la gestione dei conflitti d’interesse si basa su 4 pilastri:
a. dovere di organizzazione, la CERESIO SIM si organizza in modo da neutralizzare i possibili effetti negativi dei conflitti d’interesse;
b. dovere di identificazione, la CERESIO SIM ha identificato i conflitti d’interesse che possono incidere negativamente sugli interessi dei Clienti nello svolgimento dei servizi d’investimento e accessori;
c. dovere di rappresentazione, la CERESIO SIM, qualora ritenga che le misure organizzative adottate per gestire talune fattispecie di conflitti d’interesse non risultino sufficienti ad escludere il rischio che il conflitto d’interessi rechi pregiudizio ai CLIENTI dei servizi d’investimento e dei servizi accessori, sottopone tale circostanza agli organi aziendali competenti ai fini dell’adozione delle deliberazioni necessarie per assicurare comunque l’equo trattamento a tutti i CLIENTI;
x. xxxxxx di agire secondo onestà ed equità, la CERESIO SIM nella prestazione dei servizi d’investimento e accessori agisce in modo equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei CLIENTI.
TIPOLOGIE DI CONFLITTI D’INTERESSE
Di seguito sono riportate le principali tipologie di conflitto d’interesse rilevate.
A) Conflitti d’interesse generati dai rapporti infragruppo o da rapporti d’affari
La CERESIO SIM può collocare, distribuire, consigliare o investire per conto dei clienti del Servizio di gestione di portafogli strumenti o prodotti o servizi finanziari emessi o prestati da società facenti parte del Gruppo Banca del Ceresio o più in generale da Società con le quali la CERESIO SIM ovvero altre società del Gruppo o esponenti delle stesse intrattengono rapporti d’affari.
La CERESIO SIM può inoltre avvalersi di società del Gruppo nell’esecuzione degli ordini di compravendita di strumenti finanziari o divise estere.
B) Conflitti d’interesse generati da collocamento di prodotti di Terzi
La CERESIO SIM, in virtù di accordi di collocamento con gli emittenti e gestori, può collocare alla clientela strumenti o prodotti o servizi emessi o prestati da soggetti Terzi, ricevendo dagli stessi incentivi a titolo di remunerazione dei servizi prestati.
C) Conflitti d’interesse generati dalla presenza, nella base di clientela, di soggetti interni.
La CERESIO SIM potrebbe avere nella propria base di clientela Amministratori, sindaci, dipendenti e collaboratori della Società o soggetti ad essi collegati.
MISURE ADOTTATE DALLA CERESIO SIM PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI D’INTERESSE
Laddove non sia possibile prevenire od evitare l’insorgere di conflitti d’interesse, la CERESIO SIM ha posto in essere una serie di procedure e misure organizzative atte a gestire tale situazione. Di seguito si riportano le principali.
A) Codice Interno di Comportamento
La CERESIO SIM ha adottato un codice interno di comportamento che impegna a comportamenti volti, nell’interesse del CLIENTE, a rendere più soddisfacente la relazione d’affari con il CLIENTE e, in particolare, ad agevolare la comprensione delle condizioni economiche e negoziali e delle modalità di offerta e di utilizzo dei prodotti e servizi e tali da garantirgli un trattamento non discriminante rispetto agli altri CLIENTI.
B) Politica sugli Incentivi
La CERESIO SIM ha adottato una serie di procedure e criteri per la gestione degli “incentivi”, ovvero dei benefici economici percepiti e/o corrisposti nell’ambito dello svolgimento dei propri servizi d’investimento. Tale politica ha l’obiettivo di monitorare che tali “incentivi” non ledano gli interessi dei CLIENTI e vengano percepiti e/o corrisposti con modalità consentite dalla regolamentazione vigente (vedasi l’Allegato “Incentivi”).
C) Politica di trasmissione degli ordini
La CERESIO SIM ha adottato una politica di trasmissione degli ordini orientata a tutelare i CLIENTI in termini di qualità di esecuzione e a conseguire, nei casi possibili, la best execution. Le misure adottate dalla Società per selezionare gli intermediari ai quali vengono impartiti gli ordini sono, altresì, volte - nel caso di soggetti appartenenti al Gruppo - a garantire criteri di oggettività legati al costo e alla qualità del servizio prestato.
D) Condizioni economiche
Nella prestazione del Servizio di Gestione di portafogli la CERESIO SIM non applica commissioni di gestione sulla parte di portafoglio investita nelle classi standard degli OICR istituiti e/o gestiti da Società del Gruppo.
Alla parte di portafoglio investita in classi caratterizzate da commissioni ridotte viene applicata una commissione per il servizio di gestione di portafogli indicata nell’allegato C “Commissioni e spese” al Contratto.
E) Separatezza delle funzioni nella prestazione dei servizi d’investimento
La struttura organizzativa della CERESIO SIM e del Gruppo Banca del Ceresio è tale per cui alcuni servizi o attività d’investimento, quali ad esempio il servizio di Gestione di Portafogli e di gestione collettiva del risparmio, sono prestati
da società giuridicamente autonome rispetto alla Capogruppo. Tra i diversi comparti e le diverse attività esercitate all’interno della SIM, sono previste le opportune misure organizzative volte a garantire l’indipendenza delle funzioni e a prevenire il passaggio di informazioni riservate.
F) Decisioni collegiali
La struttura organizzativa della CERESIO SIM prevede che il processo decisionale non faccia capo generalmente ad un unico soggetto, bensì che si basi su decisioni collegiali.
G) Processi e procedure per la rilevazione e per la gestione dei conflitti
La SIM dispone di adeguati processi organizzativi per la rilevazione e successiva segnalazione degli specifici conflitti d’interesse.
H) Politiche retributive
Le politiche di remunerazione e incentivazione del Personale (Amministratori, Sindaci, dipendenti e collaboratori della Società) escludono ogni collegamento tra la remunerazione fissa o variabile del Personale ed il raggiungimento di risultati obiettivi di vendita, in particolare riferito a prodotti del Gruppo.
La Società ha adottato delle “Politiche di remunerazione ed incentivazione del personale” che vengono riviste su base annuale dal Consiglio di Amministrazione e, se del caso, dall’Assemblea dei soci.
I) Sistema dei Controlli Interni
Il Sistema dei Controlli Interni funge da presidio del rispetto del sistema di gestione dei conflitti di interesse. E’ articolato su diversi livelli ed effettua verifiche ed analisi volte ad accertare la conformità dei processi e delle procedure alla normativa di riferimento.
Qualora le misure organizzative e amministrative adottate per gestire i conflitti non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del CLIENTE sia evitato, la SIM si impegna ad informare il CLIENTE
- prima della prestazione del servizio d’investimento o accessorio – della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti d’interesse.
J) Registrazione dei confitti di interesse
La funzione di Conformità alle norme della CERESIO SIM ha istituito e mantiene aggiornato un registro nel quale sono riportate le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gli interessi di uno o più clienti.
INCENTIVI
(art. 11 e 12 - Direttiva 2017/593/UE) Informazioni relative agli accordi in essere tra CERESIO SIM e soggetti terzi
INFORMAZIONI PRELIMINARI AL CLIENTE
La Direttiva Delegata 2017/593/UE prevede, tra gli altri, l’obbligo per gli intermediari di fornire ai propri clienti (anche potenziali), prima della prestazione dei servizi d’investimento o accessori, informazioni sui termini essenziali degli accordi conclusi con entità terze (es. gestori e distributori di fondi) che abbiano ad oggetto compensi o commissioni pagate o percepiti dalla CERESIO SIM o benefici non monetari forniti o ricevuti dalla CERESIO SIM.
Nella presente scheda vengono riportati, in forma sintetica, la tipologia e l’entità degli accordi della specie attualmente in essere tra CERESIO SIM e terze parti.
SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI
A) INCENTIVI ATTIVI
Le tipologie di incentivi che la CERESIO SIM potrebbe ricevere da terzi, in relazione allo svolgimento del servizio di Gestione di Portafogli, sono di seguito elencate:
▪ Retrocessione parziale di commissioni di gestione di fondi di terzi inseriti nei portafogli gestiti.
La CERESIO SIM, nel rispetto della normativa vigente, NON riceve retrocessioni da parte di Società (del Gruppo o esterne) i cui prodotti siano presenti nei portafogli dei clienti del Servizio di gestione
Nel caso in cui la CERESIO SIM dovesse ricevere una retrocessione provvederà a assegnarla e trasferirla integralmente ad ogni singolo cliente.
B) INCENTIVI PASSIVI
Le tipologie di incentivi che la CERESIO SIM potrebbe riconoscere a terzi, in relazione allo svolgimento del servizio di Gestione di Portafogli, sono di seguito elencate:
▪ Retrocessione di una parte delle commissioni di gestione a collocatori delle proprie Gestioni di Portafogli
▪ Corrispettivi per accordi di segnalazioni di pregi
La Ceresio SIM ha avuto un limitato numero di accordi con soggetti autorizzati, sulla base di un accordo contrattuale, alla mera segnalazione della denominazione e della sede, nonché alla generica enunciazione dei pregi della Società, senza lo svolgimento di alcuna attività promozionale relativa ai propri servizi di investimento.
Attualmente nessun accordo del genere è attivo.
SERVIZI DI CONSULENZA NON INDIPENDENTE, DI COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI
A) INCENTIVI ATTIVI
Le tipologie di incentivi che la CERESIO SIM riceve o potrebbe ricevere da terzi, in relazione allo svolgimento del servizio di Collocamento di strumenti finanziari e di distribuzione di Prodotti assicurativi sono di seguito elencate:
Per la consulenza non indipendente e il collocamento di strumenti finanziari:
▪ Retrocessione fino al 100% delle commissioni di sottoscrizione (ove previste) pagate dal CLIENTE;
▪ Retrocessione parziale di commissioni di gestione di fondi di terzi pagate dal CLIENTE.
Attualmente vengono ricevute retrocessioni da società del Gruppo (nella misura massima dello 0,85%) e da Case terze tramite la piattaforma AllFundsBank (nelle misure comprese tra il 20% e il 59.5% delle commissioni di gestione dei fondi).
Per la distribuzione di prodotti assicurativi:
▪ Retrocessione di una entry fee e di una percentuale delle commissioni di gestione pagate dal CLIENTE.
La misura di tali commissioni è definita in appositi accordi stipulati tra la CERESIO SIM ed il soggetto emittente.
La misura esatta delle retrocessioni riconosciute da ogni Società prodotto e per ogni comparto, è disponibile a semplice richiesta del Cliente, presso la sede della CERESIO SIM.
VANTAGGI AL CLIENTE
La CERESIO SIM può ricevere incentivi nei servizi diversi dalla gestione di portafogli e consulenza indipendente a condizione che questi abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al CLIENTE e che non pregiudichino il rispetto del dovere di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del CLIENTE.
La retrocessione delle commissioni di sottoscrizione da parte delle Società prodotto è volta specificatamente a remunerare l’attività distributiva della CERESIO SIM che offre al CLIENTE l’opportunità di accedere ad una vasta gamma di strumenti finanziari comprensiva di un adeguato numero di strumenti di fornitori terzi di prodotti che non hanno legami con la CERESIO SIM affiancandogli, durante la fase promozionale e di valutazione delle alternative disponibili, un dipendente o collaboratore in grado di fornire al CLIENTE la consulenza e assistenza necessarie per assumere consapevolmente e dopo adeguati approfondimenti, la decisione d’investimento.
In particolare, il dipendente o collaboratore illustra preventivamente al CLIENTE le caratteristiche degli strumenti finanziari e può mettere a disposizione del CLIENTE strumenti di analisi quantitativa ed indicatori oggettivi utili per il compimento della scelta.
La retrocessione di una percentuale delle commissioni di gestione dei fondi è invece diretta a remunerare la cura continuativa che la CERESIO SIM presta al CLIENTE, nella fase di post vendita, attraverso i propri dipendenti sia su richiesta del CLIENTE che di iniziativa.
SERVIZIO di RICEZIONE e TRASMISSIONE di ORDINI
A) INCENTIVI ATTIVI
NON sussistono incentivi attivi ricevuti da CERESIO SIM.
B) INCENTIVI PASSIVI
NON sussistono incentivi passivi corrisposti da CERESIO SIM. NON sussistono incentivi attivi ricevuti da CERESIO SIM. NON sussistono incentivi passivi corrisposti da CERESIO SIM.
INFORMATIVA AI CLIENTI
Tenuto conto dell’impossibilità di quantificare ex-ante in maniera precisa l’importo di eventuali benefici da ricevere, la CERESIO SIM informerà il CLIENTE almeno una volta all’anno in merito all’importo effettivo degli incentivi ricevuti.
RECLAMI
Modalità e tempi di trattazione
(art. 26 – Regolamento Delegato UE 565/2017)
La CERESIO SIM ha adottato procedure idonee ad assicurare la sollecita trattazione dei reclami presentati dalla clientela e a consentire alla clientela di presentare i reclami gratuitamente.
I reclami devono essere inviati alla Società per iscritto, mediante lettera raccomanda con avviso di ricevimento, entro 60 (sessanta) giorni dal momento nel quale il Cliente ritiene di poter inoltrare un reclamo ai sensi della normativa vigente.
I reclami sono tempestivamente portati all’attenzione del responsabile dell’ufficio competente all’interno della SIM.
La CERESIO SIM definirà il reclamo quanto prima e, in ogni caso, ove possibile, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del reclamo da parte della stessa.
Tutte le comunicazioni effettuate dalla Società al Cliente in relazione alla trattazione de definizione del reclamo sono dalla stessa effettuate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il Consiglio di Amministrazione della CERESIO SIM ha deciso di assegnare il trattamento dei reclami, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Delegato UE 565/2017, alla funzione di Controllo di Conformità alle norme.
PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA
CERESIO SIM S.p.A.
INFORMATIVA ALLA CLIENTELA RELATIVAMENTE AI CONTRATTI PER LA PRESTAZIONE
DI SERVIZI ED ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO E SERVIZI ACCESSORI
(versione: 01/01/2020)
1. Informazioni generali su Ceresio SIM
2. Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari
3. Informazioni sugli strumenti finanziari
4. Documento sui rischi generali degli investimenti
5. Prodotti finanziari c.d. “complessi”
6. Documento informativo sulla strategia di trasmissione degli ordini
7. Politica per la gestione dei conflitti d’interesse
8. Accordi economici e/o vantaggi conclusi con entità terze (incentivi)
9. Reclami: modalità e tempi di trattazione
Nome e Cognome dell’investitore:
Firma a conferma della ricezione del sopraindicato documento:
Luogo e Data Firma dell’investitore