CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO A MEZZO ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI RESTAURO DELLE COLLEZIONI STORICHE RARE E DI PREGIO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO D’ATENEO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE , PER IL PERIODO DI 48 MESI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 100.000,00, OLTRE IVA, E DI € 1000,00 OLTRE IVA PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO.
Codice CIG 6603630FDA
INDICE
Art. 1 - Oggetto dell’accordo quadro Art. 2 - Descrizione della prestazione Art. 3 - Variazione delle lavorazioni
Art. 4 - Conoscenza delle condizioni dell’accordo quadro Art. 5 - Tempi di esecuzione del lavoro
Art. 6 - Importo dell’accordo quadro
Art. 7 - Criteri di aggiudicazione e requisiti obbligatori
Art. 8 - Modalità di controllo, tempi e fatturazione del servizio Art. 9 - Responsabile del procedimento e Direttore dei lavori Art. 10 - Responsabile dell’esecuzione dell’accordo quadro Art. 11 - Inizio dei lavori
Art. 12 - Ultimazione dei lavori Art. 13 - Penali per il ritardo
Art. 14 - Osservanza delle norme sulla sicurezza Art. 15 - Subappalto
Art. 16 - Cauzione definitiva
Art. 17 - Garanzie, danni e assicurazione obbligatoria Art. 18 - Assicurazioni obbligatorie del personale
Art. 19 - Pagamenti, contabilizzazione e liquidazione della prestazione, conto finale
Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 21 - Varianti- Adeguamento e revisione dei prezzi Art. 22 - Sospensioni
Art. 23 - RTI- Consorzi, Società tra concorrenti riuniti o consorziati
Art. 24 - Cessione dell’accordo quadro Art. 25 - Cessione del credito
Art. 26 - Recesso
Art. 27 - Esecuzione in danno- scorrimento graduatoria Art. 28 - Cause di risoluzione dell’accordo quadro
Art. 29 - Foro di competenza ed esclusione della clausola compromissoria Art. 30 – Stipula dell’accordo quadro in forma elettronica
Art. 31 - Spese dell’accordo quadro e oneri fiscali Art. 32 - Riservatezza
Art. 33 - Patto di integrità
Art. 34 - Documenti che fanno parte dell’accordo quadro
Art. 1 - Oggetto dell’accordo quadro
Il patrimonio librario antico, raro e di pregio dell’Università di Firenze ammonta a circa 235.000 volumi per un valore stimato di circa 84 milioni di euro.
Ogni anno, decine di volumi vengono consultati e quindi esposti ad usura. Altri vengono esposti in mostre o digitalizzati previa autorizzazione dell’ente che esercita le funzioni di tutela previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 42/2004) che, come primo requisito, richiede che i volumi siano in buone condizioni.
Inoltre si sono verificati e si potrebbero verificare eventi che provocano danni anche ai volumi che non vengono usati.
Per queste ragioni è necessario prevedere, ogni anno, una regolare attività di restauro delle collezioni storiche rare e di pregio.
Art. 2 - Descrizione della prestazione
Compilazione della scheda progetto ed esecuzione degli interventi di condizionamento conservativo e restauro previsti in ciascuna scheda progetto.
L’operatore economico si farà carico
- di fornire i materiali e tutti gli strumenti necessari per eseguire gli interventi.
- del trasporto dei volumi da restaurare presso il proprio laboratorio e della riconsegna dopo l’avvenuto restauro.
Inoltre utilizzerà metodologie e materiali come indicato
nell’Appendice n. 1 (Capitolato speciale tecnico per il restauro del libro e del documento con smontaggio, emanato dal Segretariato generale con circolare n. 89 del 23 aprile 2008) e Appendice n. 2. (Specifiche per il restauro senza smontaggio messe a punto dal Laboratorio Restauro della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze ), che fanno parte integrante del presente capitolato speciale.
Art. 3 - Variazione delle lavorazioni
Rimane riservata alla Stazione appaltante, nei limiti di quanto disposto dal presente capitolato speciale e disciplinare di gara la insindacabile facoltà di introdurre quelle varianti necessarie che riterrà di disporre, nell’interesse della buona riuscita dei lavori, senza che l’operatore economico possa trarne motivo per avanzare richieste di indennizzi o compensi di qualsiasi natura e specie, salvo quanto stabilito nell’art. 132 del codice dei contratti e negli artt. 161 e 162 del regolamento.
L’operatore economico non potrà, nel corso dei lavori, apportare alcuna variante senza il consenso scritto e preventivo della Direzione dei lavori, pena il ripristino dello stato precedente, nel caso in cui la Direzione del Lavori non riconosca che la variante apportata costituisca vantaggio per la Stazione Appaltante.
Art. 4 - Conoscenza delle condizioni dell’accordo quadro L’operatore economico si è reso conto, nel formulare l’offerta, di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo, oneri che rimangono comunque a suo
carico fino alla consegna delle opere. Resta pertanto convenuto che l’accordo quadro si intende assunto dall’operatore economico a tutto suo rischio, con rinuncia ad ogni rivalsa, compreso i costi per l’applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura, nonché di ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l’aggiudicazione, salvo i danni cagionati da forza maggiore. Il presente accordo quadro è soggetto alla esatta osservanza di tutte le condizioni contenute nella legislazione e nella normativa vigente all’atto dell’affidamento o che nel corso di esso dovessero venire emanate.
Art. 5 - Tempi di esecuzione del lavoro
I tempi di esecuzione dei lavori sono fissati in 48 mesi a decorrere dalla data effettiva di avvio del lavoro.
I lavori potranno essere anticipati per ragioni di urgenza nelle more della stipula del contratto. L’avvio dei lavori sarà notificato con comunicazione tramite PEC, a partire dalla data effettiva di avvio del lavoro a mezzo di verbale redatto dal Direttore dei lavori e controfirmato dal Responsabile unico del procedimento.
L’efficacia dell’accordo quadro è subordinata al superamento di un periodo di prova di 6 mesi a decorrere dal verbale di avvio del servizio. Il periodo di prova si intende automaticamente superato in assenza di contestazioni.
Art. 6 - Corrispettivo dell’accordo quadro
Il corrispettivo dell’accordo quadro è stimato in € 100.000,00 =
(oltre I.V.A) di cui € 1.000,00=(oltre I.V.A.) quali oneri generali per la sicurezza, non soggetti a ribasso.
Art. 7 - Criteri di aggiudicazione e requisiti obbligatori
OPERAZIONI | PREZZO A BASE D’ASTA (Euro) |
Interventi di condizionamento conservativo e restauro previsti in ciascuna scheda progetto | 50 (tariffa oraria) di cui 34 per costo mano d’opera non soggetti a ribasso e 16 soggetti a ribasso, il tutto al netto di IVA. |
Il presente accordo quadro verrà aggiudicato ai sensi dell’art. 82 del codice dei contratti sulla base del criterio del prezzo più basso, mediante ribasso unico in percentuale comprensivo di tutte le voci di intervento riportate nella seguente tabella
L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida.
Requisiti obbligatori per la partecipazione:
• Titoli professionali dell’operatore economico e dei singoli operatori che saranno adibiti al lavoro esecutivo, ai sensi dell’art. 182 norme transitorie del D.lgs. 22 gennaio 2004 n.42 codice dei beni culturali e del paesaggio;
• certificazione SOA (OS2B) per classifica corrispondente al corrispettivo stimato oppure in alternativa il possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 da dimostrarsi mediante:
1. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
2. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 1);
3. adeguata attrezzatura tecnica.
Art. 8 - Modalità di controllo, tempi e fatturazione del servizio Affidamento del lavoro per lotti di intervento con l’emissione di relativo buono d’ordine. Per ciascun lotto sarà inoltre emesso un verbale di consegna con l’indicazione della data di scadenza della lavorazione dei relativi materiali.
La fatturazione, con rendicontazione analitica del lavoro svolto, avrà luogo dopo il nulla osta alla fatturazione del RUP e del Direttore dei lavori, a seguito del sopralluogo dell’ente che esercita le funzioni di tutela previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 42/2004), che, di volta in volta, emetterà certificato di regolare
esecuzione.
Qualora si riscontrassero anomalie, in seguito ai controlli effettuati dall’ente che esercita le funzioni di tutela previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 42/2004) , si invierà all’operatore economico aggiudicatario e per conoscenza al Responsabile del Procedimento una lettera di contestazione entro dieci giorni dalla data della relazione dell’ente che esercita le funzioni di tutela previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 42/2004) . Il materiale già lavorato e ritenuto inidoneo dovrà essere lavorato nuovamente dall’operatore entro 10 gg. dall’invio della contestazione.
Art. 9 – Responsabile del procedimento e Direttore dei lavori
La funzione di "Responsabile del Procedimento" sarà svolta dal xxxx. Xxxxx Xxxxx, direttore della Biblioteca di Scienze, xxxxx Xxxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxx, tel. 055/0000000 mail xxxxx.xxxxx@xxxxx.xx mentre la funzione di “Direttore dei lavori” verrà svolta dalla dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx, Biblioteca Umanistica, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx 0,0 00000 Xxxxxxx tel 000 0000000 mail xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx.
Il Direttore dei lavori cura che i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformità del progetto e del contratto. Il Direttore dei lavori interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici e economici del contratto. Si applica l’art. 148 del regolamento del codice dei contratti.
Art. 10 - Responsabile dell’esecuzione dell’accordo quadro
Prima dell’avvio dell’esecuzione dell’accordo quadro, l’operatore economico affidatario ha l’obbligo di indicare per scritto alla stazione appaltante il nominativo dell’incaricato responsabile dell’accordo quadro, che deve essere dipendente dell’operatore economico affidatario. Detto responsabile costituirà il referente principale per la stazione appaltante: pertanto deve essere reperibile ogni giorno non festivo, in orario di ufficio, dalle ore 8.30 alle ore
19.00. A tale scopo l’operatore economico affidatario, oltre al nominativo, dovrà fornire specifica indicazione di reperibilità.
Art. 11 – Inizio delle lavorazioni
Nelle more della stipula dell’accordo quadro, il Responsabile del procedimento può autorizzare eccezionalmente, ai sensi dell’art. 11
c. 9 del Codice dei contratti ed esclusivamente per le ipotesi in esso previste, l’esecuzione anticipata della prestazione, dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e siano trascorsi i termini di ricorso.
Nel caso di consegna in via di urgenza, l’operatore economico è comunque tenuto a provvedere tempestivamente agli adempimenti relativi alla normativa sulla sicurezza, nonché a fornire copia della polizza di assicurazione di cui al presente capitolato, a copertura dei danni che possono derivare alla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale d’opere e impianti e che assicuri la stazione appaltante medesima nei riguardi
della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione della prestazione.
Il Direttore dei lavori redige, in contraddittorio con l’operatore economico aggiudicatario, apposito verbale di avvio dell’esecuzione del presente accordo quadro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 153 e
154 del Regolamento del codice dei contratti.
Per eventuali interruzioni delle lavorazioni e per tutti i casi imprevisti ed imprevedibili che potranno sopraggiungere, saranno sottoscritti appositi verbali di sospensione e successivamente di ripresa delle lavorazioni, ai sensi dell’art. 158 e 159 del Regolamento del codice dei contratti. Un assistente del Direttore dei lavori compila un giornale dei lavori, ai sensi dell’art. 182 del regolamento del codice dei contratti, da cui risultino tutti i fatti inerenti l’esecuzione delle lavorazioni, ivi comprese le contestazioni.
Art. 12 - Ultimazione dei lavori
Ai sensi degli artt. 159 e 199 del Regolamento al codice dei contratti, al termine dei lavori verrà redatto il certificato di ultimazione dei lavori, firmato dall’operatore economico e dal Direttore dei lavori, con il quale si procederà all’accertamento della regolarità delle opere eseguite. In questa sede vengono rilevate e verbalizzate eventuali difformità delle lavorazioni che l’operatore economico è tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore del lavori. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale prevista al successivo art. 13, punto 1.
Art. 13 – Penali per il ritardo
Ai sensi dell’art. 145 del Regolamento al codice dei contratti le penali vengono stabilite nei seguenti termini:
• In caso di ritardo della lavorazione rispetto ai tempi indicati nel verbale di consegna per ciascun lotto si applicherà la penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella lavorazione;
• In caso di mancata emissione da parte dell’ente che esercita le funzioni di tutela previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 42/2004) del certificato di regolare esecuzione i materiali dovranno essere rilavorati a regola d’arte (con redazione di un nuovo verbale con i libri da rielaborare e data di scadenza) con applicazione della penale di € 50,00 a libro;
• In caso di ritardo della rilavorazione o di lavorazione nuovamente non a regola d’arte verrà prevista una penale di € 100,00 a libro.
Ai sensi dell’art. 145 del Regolamento al codice dei contratti, il Direttore dei lavori riferisce tempestivamente al Responsabile unico del procedimento le inadempienze contestate all’operatore economico aggiudicatario. Quest’ultimo avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione.
Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento del compenso
previsto per tale attività, il Responsabile del procedimento propone all’organo competente la risoluzione dell’accordo quadro per grave inadempimento ai sensi dell’art. 30 del presente capitolato.
Art. 14 – Osservanza delle norme sulla sicurezza
Per il presente accordo quadro non c’è interferenza con le attività della struttura ospitante e pertanto non viene redatto il DUVRI. Qualora il rischio attenga esclusivamente ai dipendenti dell’operatore economico, sarà quest’ultimo l’unico responsabile della normativa antinfortunistica restando a carico del committente solamente l’obbligo di corrispondere le misure concrete di sicurezza sulle macchine e sui luoghi del proprio ambiente di lavoro.
L’operatore economico dovrà comunque rispettare gli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 26 del D.lgs n. 81/2008 riguardanti:
a) l’obbligo di fornire a tutto il proprio personale, dettagliate informazioni circa rischi, misure di prevenzione e misure di emergenza relativi ai rispettivi ambienti di lavoro;
b) promuovere il coordinamento tra gli eventuali subappaltatori per l’adozione delle misure di sicurezza, assicurando la propria partecipazione per la relativa attuazione.
Il mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate comporta, da parte del Direttore dei lavori, in relazione alla gravità delle inadempienze, la sospensione delle lavorazioni e l’allontanamento
delle imprese in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza, oppure, in caso di reiterata inadempienza, la proposta alla stazione appaltante di risoluzione dell’accordo quadro ai sensi dell’art. 92 del DLgs n 81/2006.
Art. 15 - Subappalto
Il subappalto è regolato dall’art. 118 del codice dei contratti nonché delle disposizioni di cui all’art. 170 del regolamento del codice dei contratti.
In relazione a tali disposti, la quota subappaltabile non può essere superiore al 30% dell’importo complessivo dell’accordo quadro.
L’affidamento in subappalto o a cottimo è altresì sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che l’operatore economico aggiudicatario in sede di offerta abbia indicato i servizi che intenda subappaltare;
b) che l’operatore economico aggiudicatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni;
c) che ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto, al momento o prima del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l’operatore economico aggiudicatario trasmetta altresì la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti tecnici previsti dal bando e la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del codice; che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575 e successive modificazioni;
d) che dal contratto di subappalto risulti che l’operatore economico aggiudicatario ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
e) che l’appaltatore non si trovi in situazione di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con l’operatore economico affidatario del subappalto o del cottimo.
Il subappalto, ove consentito, non è frazionabile artificiosamente. Ai sensi dell’art. 118 c. 10 del Codice l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
La Stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore gli importi dovuti.
L’operatore economico aggiudicatario resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevandola da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o fornitrici nonché da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate dalle stesse in conseguenza delle lavorazioni eseguite.
Qualora, a seguito di accertamento effettuato dal direttore dei lavori, anche attraverso l'Ispettorato del lavoro, abbia a riscontrarsi il mancato rispetto delle disposizioni relative al subappalto o alle forniture in opera, il Responsabile Unico del Procedimento assegna un termine, non superiore a giorni quindici, per la eliminazione dell’inadempienza.
Trascorso inutilmente il termine suddetto, qualora l'operatore economico aggiudicatario non abbia provveduto alla eliminazione dell’inadempienza, il Responsabile Unico del Procedimento ne dà comunicazione alla stazione appaltante riservandosi, ove lo ritenga e previa formale messa in mora, di proporre la risoluzione dell’accordo quadro o di procedere all'esecuzione d'ufficio in danno tramite eventuale riappalto senza che l'operatore economico aggiudicatario possa fare opposizione di sorta.
Il rapporto contrattuale tra operatore economico aggiudicatario ed eventuale subappaltatore dovrà comunque rispettare i vincoli e le formalità previste dalla legge 136/10 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 16 - Cauzione definitiva
Costituisce onere dell'operatore economico, da ritenersi compreso nel corrispettivo dell'appalto, la stipula della cauzione prevista dall’art. 113 del codice e dall’art. 123 del regolamento al codice dei contratti.
Tale cauzione definitiva costituita ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 113 del codice, è fornita a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni dell’accordo quadro, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La garanzia permane fino alla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori redatto ai sensi dell’art. 199 del Regolamento al codice dei contratti.
Art. 17 - Garanzie, danni e assicurazione obbligatoria
L’operatore economico aggiudicatario dovrà fare in modo di mantenere indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione dell’accordo quadro oggetto del presente capitolato, nonché dai rischi di responsabilità civile per danni a terzi.
L’operatore economico aggiudicatario dovrà produrre assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi, e contro eventuali danneggiamenti al materiale lavorato. Tale assicurazione decorrerà dalla data di inizio del contratto e fino alla emissione del certificato di ultimazione dei lavori con un massimale minimo di € 500.000,00.
L’operatore economico è altresì tenuto alle garanzie per la difformità ed i vizi. Rimane inoltre a carico dell'operatore economico aggiudicatario la garanzia per le difformità ed i vizi non riconosciuti e non riconoscibili in fase di verifica di conformità.
L’operatore economico aggiudicatario dovrà dimostrare, prima dell’inizio dell’esecuzione e comunque prima della stipula dell’accordo quadro, la sottoscrizione dell’assicurazione in questione. La mancata stipulazione della polizza assicurativa comporterà per l’operatore economico aggiudicatario la decadenza dell’aggiudicazione stessa.
Inoltre l’operatore economico aggiudicatario dovrà produrre:
- una copertura contro i rischi professionali con massimale minimo di € 500.000,00, trattandosi di un’attività di restauro su oggetti di valore storico artistico;
- una polizza trasporti che preveda una adeguata copertura
contro i rischi legati al trasporto (il trasporto dovrà essere effettuato utilizzando personale specializzato nel trasporto di opere d’arte e con imballi ad hoc per evitare danneggiamenti durante i viaggi di A/R nonché il furto durante le tratte); il valore assicurato dovrà essere pari al valore delle opere (stima accettata). ART. 18 - Assicurazioni obbligatorie del personale
Tutto il personale impiegato dall’operatore economico aggiudicatario dovrà risultare regolarmente assunto e assicurato a norma di legge. Ai sensi dell’art. 18 co. 1 lett. u) del D.lgs. 81/2008 e s.m. e dell’art. 3 L. 136/2010 nell'ambito dello svolgimento dell’attività, tutti gli addetti dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro e del committente ed inoltre dovrà operare nel rispetto delle normative vigenti in materia del rischio e della prevenzione infortuni. E’ richiesto inoltre un comportamento corretto e di rispetto da parte del personale dell’operatore economico aggiudicatario e che in ogni caso sia tale da non ostacolare le normali attività della stazione appaltante. La stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere l’allontanamento e la sostituzione di quei soggetti, ivi compreso il responsabile dell’esecuzione, che dovessero risultare non idonei e comunque non graditi dalla stazione appaltante.
ART. 19 - Pagamenti ,contabilizzazione e liquidazione della prestazione, conto finale.
All’operatore economico aggiudicatario saranno corrisposti, in corso d’opera, pagamenti corrispondenti ai lavori eseguiti in base
a ciascun buono d’ordine.
Le fatture che saranno emesse dovranno riportare le seguenti indicazioni:
− gli estremi del buono d’ordine di riferimento;
− codice CIG;
− le voci delle singole lavorazioni, effettuate sulla base delle schede progetto approvate dall’ente che esercita le funzioni di tutela previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 42/2004), con i relativi quantitativi e prezzi unitari, con riferimento al ribasso offerto in sede di gara. .
La fatturazione dovrà pervenire intestata al Coordinamento centrale biblioteche del Sistema Bibliotecario d’Ateneo dell’Università degli studi di Firenze, via X. Xxxxxxx 7-9 50121 Firenze.
Si applicano gli art. 133 del Codice e 141 e ss. del Regolamento.
La stazione appaltante provvederà a redigere i corrispondenti certificati di pagamento, da inoltrare al competente ufficio per l’emissione, previo ricevimento di regolare fattura da parte dell’operatore economico aggiudicatario, del relativo ordinativo di pagamento.
La stazione appaltante procederà alla previa verifica della regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale (certificato DURC) e verifica fiscale di legge (Equitalia).
Ai sensi dell’art. 140 del Regolamento è vietata qualunque anticipazione del prezzo.
Entro 120 giorni dall’ultimazione dei lavori, e comunque prima di
provvedere all’ultimo pagamento, si procederà, ai sensi dell’art. 200 del Regolamento, alla redazione dello stato finale. Il Direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione nella quale sono indicate tutte le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione.
ART. 20 – Tracciabilita’ dei flussi finanziari
In attuazione dell’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l’operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare, entro il termine perentorio di 7 giorni dalla richiesta, gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva all’accordo quadro oggetto del presente capitolato; dovrà altresì comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale che dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG. Qualora le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro siano eseguite senza avvalersi dei suddetti conti correnti e/o con strumenti diversi dal bonifico bancario/postale, si procederà alla automatica risoluzione del presente contratto.
ART. 21 - Varianti – adeguamento e revisione dei prezzi
E’ ammessa la variazione delle condizioni della prestazione nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 1661 e ss. C.C.
Ai sensi dell’art. 161 del Regolamento, nessuna variazione o modifica può essere introdotta dall’esecutore a meno che non sia
disposta dal Direttore dei lavori dell’accordo quadro e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti e rimborsi di sorta e ove il Direttore dei lavori lo giudichi opportuno comportano la rimessa in pristino a totale carico dell’esecutore della situazione originaria.
Non è ammessa la revisione dei prezzi.
In corso d’opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e queste non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dall’elenco prezzi, si procederà alla formazione in contraddittorio di nuovi prezzi ai sensi dell’art. 163 del Regolamento, omogenei a quelli contrattuali e ai quali si applicherà il ribasso offerto in sede di gara.
ART. 22 - Sospensioni
Ai sensi dell’art. 158 del Regolamento, qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell’accordo quadro, il Direttore dei lavori ne ordina la sospensione, con un verbale controfirmato dal Responsabile del procedimento, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime.
Il direttore dei lavori, in accordo con il Responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’accordo quadro nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del Regolamento, in quanto compatibili.
Per tutti i casi non disciplinati dal presente articolo si applicano gli articoli 159 e 160 del Regolamento in quanto compatibili.
ART. 23 – Rti – consorzi – societa’ tra concorrenti riuniti o consorziati
In caso di RTI e consorzi le imprese riunite in associazione temporanea di tipo orizzontale devono eseguire la prestazione nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, per cui, indipendentemente dai momenti di rispettiva partecipazione, resta inteso che la fatturazione in occasione di ogni singolo stato d’avanzamento e del saldo, dovrà essere effettuata dalle imprese secondo le rispettive quote di partecipazione.
Preliminarmente alla stipula dell’accordo quadro la/e mandante/i conferiranno all’operatore economico capogruppo, mandataria, mandato collettivo speciale con rappresentanza per il compimento per sé e per le imprese mandanti di ogni atto utile o necessario alla sottoscrizione di atti o contratti afferenti l’affidamento dell’esecuzione dell’accordo quadro oggetto del presente capitolato fino all’estinzione di ogni rapporto con la stazione appaltante. Alla mandataria capogruppo sarà altresì conferita la rappresentanza esecutiva anche processuale nei confronti della stazione appaltante. L’eventuale revoca del mandato per giusta causa non ha e non avrà alcun effetto nei confronti della stazione appaltante.
Il corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente appalto potrà essere fatturato e liquidato ai singoli operatori economici
costituenti il raggruppamento aggiudicatario, ma l’eventuale pagamento del totale effettuato nei confronti della capogruppo avrà comunque effetto liberatorio nei confronti delle mandanti.
ART. 24 – Cessione dell’accordo quadro
Non è ammessa la cessione dell’accordo quadro, in tutto o in parte, salvo quanto previsto dall’art. 116 del Codice.
In ogni caso, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al soggetto esecutore non avranno effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dalla normativa , e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando di gara.
Il mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo comporta la risoluzione ipso jure dell’accordo quadro, con escussione della garanzia prestata e salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della stazione appaltante.
ART. 25 – Cessione del credito
E’ vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione dell’accordo quadro, senza l’espressa autorizzazione preventiva della stazione appaltante alle condizioni di cui all’art. 117 del decreto legislativo 163/06 e s.m.
ART. 26 – Recesso
La Stazione appaltante potrà recedere in qualunque tempo dall’accordo quadro, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà
consentita dall’art. 1671 cod. civ., con le modalità di cui all’art. 134 del Codice.
In ogni caso l’operatore economico aggiudicatario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del lavoro a favore della Stazione appaltante.
Per giusta causa si intende a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, qualsiasi fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l’accordo quadro.
ART. 27 – Esecuzione in danno – scorrimento graduatoria Qualora l’operatore economico aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’accordo quadro, con le modalità e entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altro operatore economico l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dallo stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente cagionati alla stazione appaltante.
Per la rifusione dei danni, la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’appaltatore originario, ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
Ai sensi dell’art. 140 del Codice la stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione dell’accordo quadro per grave inadempimento del medesimo potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo accordo quadro per il completamento della prestazione.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
ART. 28 - Cause di risoluzione dell’accordo quadro
La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere l’accordo quadro nei casi e con le modalità e conseguenze indicati all’art. 135, 136 e 137 del Codice.
A titolo esemplificativo e non esaustivo la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, procederà alla risoluzione dell’accordo quadro nei seguenti casi:
- per gravi violazioni degli obblighi contrattuali quali a titolo
esemplificativo: arbitraria sospensione e ingiustificata mancata esecuzione, grave ritardo, difetti nell’esecuzione dell’accordo quadro, esecuzione non conforme ai requisiti minimi prescritti nel presente capitolato o comunque per colpa dell’operatore economico aggiudicatario;
- a causa di reati accertati o di violazione reiterata degli
obblighi relativi alla sicurezza o alle norme relative agli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali in materia relativa alle retribuzioni o altre posizioni simili;
- nel caso di mancata reiterata inosservanza delle ingiunzioni
avanzate dal direttore dei lavori;
- ove sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di
subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all’esecuzione dell’accordo quadro;
- per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul
lavoro;
- ove sia accertato l’avvenuto subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell’accordo quadro;
- in caso di perdita da parte dell'operatore economico aggiudicatario, dei requisiti per l'esecuzione dell’accordo quadro, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- in caso di utilizzo improprio di qualsiasi notizia o dato di cui l'affidataria sia venuta a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidatole in particolare per quanto attiene il rispetto della privacy così come disposto dal d. lgs. 196/2003;
- in caso di mancato adeguamento del corrispettivo ove sia intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, come meglio specificato all’art. 1 c. 7 D. L. 95-2012 c.d. “spending review 2” convertito in L. 135-2012.
A seguito della risoluzione contrattuale l'operatore economico aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell’accordo quadro.
Nei casi di risoluzione dell’accordo quadro l'operatore economico aggiudicatario deve provvedere allo sgombero delle aree di esecuzione della prestazione contrattuale e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'operatore economico aggiudicatario i relativi oneri e spese.
La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa insorgere a favore della stazione appaltante la facoltà di affidare il lavoro all’operatore economico che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla stazione appaltante, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale dell’operatore economico per il fatto che ha determinato la risoluzione.
ART. 29 - Foro di competenza ed esclusione della clausola compromissoria
Per tutte le controversie traenti origine dall’esecuzione dell’accordo quadro è competente il Foro di Firenze.
E’ esclusa la clausola compromissoria.
ART. 30 - Stipula dell’accordo quadro in forma elettronica
Ai sensi art. 11 c. 13 d.lgs. 163-06 l’accordo quadro verrà stipulato con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata. Tutti i documenti redatti in forma elettronica dovranno essere sottoscritti
in modalità digitale.
ART. 31 - spese dell’accordo quadro e oneri fiscali
Ai sensi dell’art. 139 del Regolamento sono a carico esclusivo dell'appaltatore, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Stazione appaltante, tutte le spese di xxxxx e registro, della copia dell’accordo quadro e dei documenti e disegni di progetto, nonché tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione dell’accordo quadro, compresi quelli tributari e di eventuali pubblicazioni su quotidiani.
A carico esclusivo dell'operatore economico aggiudicatario restano, altresì, le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sull’esecuzione oggetto dell’accordo quadro, che contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestato a nome dell’operatore economico aggiudicatario.
L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.
Si applica quanto disposto dall’art. 34 c. 35 L. 221/2012 in tema di rimborso per le spese di pubblicazione.
ART. 32 - Riservatezza
Ai sensi dell'art. 11 D.lgs. 196/2003, si informa che tutti i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, per le finalità di gestione della stessa e saranno trattati mediante supporto sia cartaceo, sia magnetico, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale, per le finalità del rapporto medesimo. Il
conferimento dei dati è un onere, pena l'esclusione dalla gara. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della stazione appaltante.
L’operatore economico aggiudicatario è altresì tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire il trattamento dei dati personali nonché i diritti delle persone fisiche e degli altri soggetti secondo quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003.
L’operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto, prima della stipula dell’accordo quadro, gli incaricati del trattamento dei dati dell'Amministrazione.
L’operatore economico aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa agli incaricati del trattamento.
L’operatore economico aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere i dati dalla stessa acquisiti in ragione della attività di cui è aggiudicataria, né altrimenti utilizzarli per la promozione e la commercializzazione dei propri servizi. Gli unici trattamenti ammessi sono quelli previsti e disciplinati dal bando di gara e dai documenti contrattuali.
ART. 33 – Patto di integrita’
Ciascun concorrente si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e a segnalare all’ente appaltante qualsiasi tentativo di turbativa,
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. Ciascun soggetto concorrente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara. Il sottoscritto soggetto concorrente si impegna a rendere noti, su richiesta dell'ente appaltante, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnato a seguito della gare in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. Il sottoscritto soggetto concorrente accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
-risoluzione o perdita del contratto;
-escussione della cauzione di validità dell'offerta;
-mancato rilascio del certificato di regolare esecuzione;
-esclusione del concorrente dalle gare indette dall'Università degli Studi di Firenze per cinque anni;
-risarcimento del danno arrecato all'Università degli Studi di Firenze.
ART. 34 – Documenti che fanno parte dell’accordo quadro Formano parte integrante e sostanziale dell’accordo quadro i seguenti documenti:
• capitolato speciale di appalto;
• Appendice n. 1: Capitolato speciale tecnico per il restauro del libro e del documento con smontaggio, emanato dal Segretariato generale con circolare n. 89 del 23 aprile 2008
• Appendice n. 2: Specifiche per il restauro senza smontaggio messe
a punto dal Laboratorio Restauro della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
• offerta economica;
• dichiarazione a corredo dell’offerta economica.
Il responsabile Unico del Procedimento fto Xxxxx Xxxxx