COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
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Regolamento comunale per la disciplina dei contratti
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 in data 23.11.2010
INDICE
Titolo 1 - Disposizioni generali
art.1 Oggetto del regolamento art.2 Principi generali
Titolo 2 - Competenze
art.3 Competenze del Segretario Comunale art.4 Competenze dei Responsabili di Area art.5 Ufficio Contratti
Titolo 3 - Fase precontrattuale
art.6 Determinazione a contrattare
art.7 Norme comuni alle procedure di gara art.8 Aggiudicazione
art.9 Adempimenti per la stipulazione dei contratti
Titolo 4 - Il contratto
art.10 Forma della stipulazione art.11 Contenuto del contratto art.12 Prezzi
art.13 Competenza alla stipulazione del contratto art.14 Responsabilità della gestione del contratto art.15Cauzione provvisoria
art.16 Cauzione definitiva art.17 Spese contrattuali art.18 Durata del contratto
art.19 Inadempimenti contrattuali art.20 Definizione delle controversie
art.21 Cessione del contratto e subappalto
Titolo 5 - Altri contratti
art.22 Contratti di compravendita immobiliare art.23 Acquisto di immobili
art.24 Contratti di locazione, affitto, comodato art.25 Contratti di permuta art.26 Altri contratti
Titolo 6 - Disposizioni finali
art.27 Norme di rinvio art.28 Entrata in vigore
TITOLO 1 - Disposizioni generali Art. 1 Oggetto del regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina l'attività contrattuale del Comune, sia derivante dall'espletamento di procedure di tipo pubblicistico (appalti di lavori, forniture e servizi, ecc. concessioni di beni demaniali), sia derivante dagli istituti contrattuali di tipo privatistico (acquisti, locazioni, comodati, ecc), sulla scorta della normativa comunitaria o comunque vigente nell'ordinamento nazionale, nelle leggi, nei regolamenti ed, eventualmente, in altri regolamenti dell'Ente concernenti istituti specifici.
Art. 2 Principi generali
1. L'attività contrattuale del Comune, in tutte le sue fasi, persegue gli obiettivi della efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, di trasparenza delle procedure, e della concorrenza dei partecipanti.
2. Il Comune, al fine di garantire il principio di trasparenza dell'azione amministrativa, adotta idonei strumenti di informazione, anche di tipo informatico e telematico, secondo i principi fissati dalla legge e dal proprio statuto.
3. Fatti salvi i principi e gli intendimenti di cui ai commi precedenti, il Comune si riserva di valorizzare, in sede di svolgimento dei procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento, il perseguimento di obiettivi etici, sociali e ambientali.
TITOLO 2 - Competenze
Art. 3 Competenze del Segretario Comunale
1. Le funzioni di ufficiale rogante del Comune sono esercitate dal Segretario Generale o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Vice Segretario Comunale.
2. L'ufficiale rogante può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
3. E' responsabile della tenuta del repertorio dei contratti ai sensi delle vigenti disposizioni e provvede ad iscrivervi tutti i suddetti atti negoziali.
Art. 4 Competenze dei Responsabili di Area
1. In attuazione delle leggi e regolamenti vigenti al Segretario Generale e ai Responsabili di Area competono le responsabilità gestionali degli obiettivi negoziali fissati dagli organi dell'Ente.
2. I sopradetti Responsabili o chi legittimamente li sostituisca, ciascuno per quanto di propria competenza, rappresentano il Comune per la stipulazione di tutti i contratti di lavori, forniture e servizi a norma degli artt. 107e 108 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, nonché per la stipulazione degli altri contratti, ciascuno secondo il riparto delle competenze nell'Ente.
3. La competenza alla stipulazione è attribuita, di norma, al soggetto che ha proposto il contratto.
Art.5 Ufficio Contratti
1. L'Ufficio Contratti provvede alla stipulazione degli schemi dei contratti redatti dai Responsabili di Area, determinando il giorno della sottoscrizione.
2. L'Ufficio Xxxxxxxxx coadiuva il Segretario Generale nella stipulazione di tutti i contratti nei quali l'Ente è parte.
3. Ogni contratto è soggetto al versamento dei relativi diritti, secondo legge.
4. L'Ufficio contratti procede al calcolo dei diritti di segreteria e di tutte le spese di registrazione, trascrizione, voltura, bollo per i contratti da stipulare e richiede alla controparte il versamento degli stessi nonché il deposito della documentazione richiesta dalle vigenti disposizioni per addivenire alla stipula definitiva. Procede inoltre ad accertare le entrate dei diritti di segreteria ed a ripartire gli stessi fra i soggetti roganti legittimati, alle scadenze previste dalla legge.
5. Qualora il contraente non si presenti nei termini indicati dall'Ufficio contratti, ovvero non provveda agli adempimenti richiestigli, potrà essere diffidato ad adempiere entro un certo periodo di tempo a pena di revoca della determinazione di aggiudicazione.
6. L'Ufficio contratti procede infine a tutti gli adempimenti connessi con la registrazione, trascrizione e voltura dell'atto, quando previsti dalle norme di legge per il singolo contratto.
7. L'Ufficio contratti custodisce agli atti il Repertorio dei contratti stipulati dal Comune con l'assistenza del Segretario o del Vice Segretario e provvede alla conservazione dei relativi originali, conserva altresì gli altri contratti sottoscritti senza l'assistenza dei suddetti soggetti, con registro cronologico.
TITOLO 3 - Fase precontrattuale Art. 6 Determinazione a contrattare
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare, adottata dal Responsabile di Area, nella quale andrà indicato:
o la volontà ed il fine che con il contratto si intende perseguire;
o l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
o le modalità di scelta del contraente;
o il finanziamento della spesa.
2. Non può farsi luogo a contratti se la relativa spesa non risulti finanziata nelle forme previste dalle norme vigenti.
Art.7 Norme comuni alle procedure di gara
1. Per l'espletamento delle gare di appalto i Responsabili di Area competenti procedono secondo le normative vigenti e i criteri di organizzazione dell'Ente.
2. Le Commissioni di gara, nominate dal Responsabile, sono composte di norma da almeno tre membri: il Responsabile dell’Area proponente o chi legittimamente lo sostituisca in qualità di Presidente e altri due commissari individuati preferibilmente all'interno dell’Area proponente, compatibilmente con le disposizioni vigenti. In procedure di affidamento di non particolare complessità e/o valore economico e comunque dove si valuta senza alcuna discrezionalità tecnica il solo prezzo, a discrezionalità del Responsabile di Area la composizione della commissione potrà essere monocratica e pertanto composta dal Responsabile di Area proponente, con l'assistenza di personale interno al settore medesimo.
Art. 8 Aggiudicazione
1. L'aggiudicazione provvisoria avviene secondo i criteri e le modalità specificati nel bando e/o nella lettera di invito, ed è proclamata dal Presidente della commissione di gara al termine delle operazioni della medesima.
2. L'aggiudicazione definitiva con la relativa approvazione del verbale di gara, compete al Responsabile di Area proponente, previa presentazione della documentazione richiesta alla ditta aggiudicataria nonché previa acquisizione diretta presso gli enti certificatori dei documenti comprovanti le dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate in sede di gara; così come competono all’Area proponente il contratto tutti gli altri adempimenti di
comunicazione e/o informazione ai soggetti partecipanti alla gara nonché alla Autorità per la vigilanza su i contratti e all'Osservatorio, secondo le modalità previste nella normativa vigente. L'aggiudicazione definitiva rimane comunque sospesa sino alla completamento della verifica della capacità a contrattare con esito positivo.
Art. 9 Adempimenti per la stipulazione dei contratti
1. In ogni caso l'Ufficio Contratti acquisisce, prima della stipula del contratto, le seguenti informazioni o documenti, se scaduti o incompleti:
a. informazione antimafia o comunicazione antimafia (o, in luogo di questa, il Certificato della Camera di Commercio con dicitura antimafia);
b. certificato del casellario giudiziario, ai fini dell'accertamento della capacità a contrattare nei confronti del legale rappresentante e dell'eventuale procuratore che interverrà alla stipula;
c. certificazione di regolarità contributiva con DURC;
d. quant'altro ritenuto opportuno o comunque imposto dalla normativa vigente.
TITOLO 4 - Il contratto Art. 10 Forma della stipulazione
1.I contratti possono essere stipulati nei seguenti modi:
a) per atto pubblico con intervento del notaio
b) per atto pubblico amministrativo con l’intervento del Segretario Comunale o di chi legittimamente lo sostituisce
c) a mezzo di scrittura privata autenticata quando avviene per atto firmato dal contraente e dal rappresentante dell'Amministrazione ("tra e tra") con l'autentica di firma da parte del Segretario Comunale e la registrazione dell'atto
d) a mezzo di scrittura privata quando il rapporto si perfeziona tra le parti con la semplice sottoscrizione e senza necessità di intervento di pubblici ufficiali
e) mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio
f) con atto di obbligazione reso in calce al capitolato o disciplinare o con separato atto di obbligazione sottoscritto dal soggetto offerente
g) mediante altre eventuali forme con utilizzo di strumenti elettronici, compatibilmente con le norme vigenti
0.Xx ogni caso l’atto pubblico è la forma necessaria di contratto da adottare a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, aperta o ristretta.
3.Qualora l’aggiudicazione consegua a procedura negoziata per un importo fino a € 30.000.00 IVA esclusa i contratti possono essere stipulati secondo le modalità individuate discrezionalmente dal Responsabile di Area competente tra quelle di cui alle lettere d,e,f,g del comma 1 del presente articolo, restando salva la facoltà di stipulare il contratto mediante utilizzo di tipologia più onerosa qualora ciò appaia opportuno in relazione alla natura del contratto e alla complessità delle prestazioni in esso previste.
Art. 11 Contenuto del contratto
1. Nella redazione e stipulazione del contratto, le parti osservano scrupolosamente i dettami del codice civile e del diritto contrattuale in genere.
2. In considerazione dell'interesse pubblico perseguito dall'ente, nelle premesse del contratto dovranno essere richiamati e/o riassunti gli atti amministrativi, decisori e autorizzatori che ne stanno alla base.
3. Sono da considerare elementi essenziali del contratto:
o individuazione dei contraenti;
o oggetto e durata del contratto;
o termini e modalità di esecuzione delle prestazioni;
o importo contrattuale e modalità di pagamento;
o spese contrattuali e altri oneri fiscali;
o forma scritta;
o altre clausole richieste a pena di nullità/annullabilità del contratto dalle leggi vigenti in materia.
4. In relazione alla natura del contratto o al fine perseguito, lo stesso potrà contenere:
o clausole di risoluzione espressa del contratto;
o penali, caparre o altre clausole previste dalla legge a tutela del creditore;
o cauzioni e/o garanzie;
o clausole di subappalto;
o clausola compromissoria (nei limiti e con le modalità previste dall'ordinamento e se espressamente prevista da atti amministrativi del Responsabile di Area proponente che ne giustifichino il ricorso);
o altre clausole ritenute essenziali, importanti o opportune riguardo all'oggetto e alla tipologia del contratto.
5. Nei contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, lo stesso dovrà contenere l'impegno del privato contraente a rispettare le disposizioni della contrattazione collettiva in materia di retribuzione per i lavoratori dipendenti (cd. clausola sociale), le norme in materia di versamenti contributivi, nonché quelle in materia di diritto al lavoro dei disabili e quelle relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
6. Verranno allegati quale parte integrante del contratto i provvedimenti e/o documenti ritenuti essenziali dal Responsabile competente alla stipula e altri documenti richiesti specificatamente dalle leggi di settore.
Art. 12 Prezzi
1. I contratti devono prevedere prezzi invariabili, salvo che per i beni o le prestazioni il cui prezzo sia determinato per legge o per atto amministrativo. Nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa si dovranno applicare i criteri e le modalità di adeguamento e/o indicizzazione dei prezzi previste dalla normativa vigente.
2. E' consentita la conclusione di contratti nei quali il corrispettivo sia determinato con indicazione del ribasso, fisso ed invariabile, rispetto ai prezzi di listino risultanti da apposite pubblicazioni.
Art. 13 Competenza alla stipulazione del contratto
1. Nel giorno stabilito dall'Ufficio Contratti ed alla presenza dell'ufficiale rogante (Segretario generale o Vice - segretario), ove necessario, si procederà alla stipulazione del contratto.
2. Il negozio dovrà essere firmato dal Responsabile di Area proponente per conto del comune, e per la parte privata dal soggetto legittimato alla firma. Se si tratta di società, la firma dovrà essere apposta dal legale rappresentante o da altro soggetto, munito dei documenti legittimanti di rito.
Art. 14 Responsabilità della gestione del contratto
1. Il Responsabile di Area che ha proposto e sottoscritto il contratto medesimo è di norma responsabile anche della corretta esecuzione dello stesso.
2. Il responsabile dell'esecuzione del contratto è tenuto alla vigilanza sul regolare adempimento delle prestazioni e all'assunzione di tutti i provvedimenti a tale scopo occorrenti, ivi compresi gli obblighi/oneri di natura fiscale.
3. Il Responsabile suddetto durante l'esecuzione del contratto nel caso in cui:
o si prospettino gravi irregolarità o ritardi,
o ovvero occorra, per esclusivi motivi di carattere straordinario o di interesse pubblico, apportare modifiche e/o integrazioni all'oggetto della prestazione del terzo, tali da non alterare sostanzialmente la natura dell'obbligazione;
o e comunque in tutti i casi in cui vi sia necessità di provvedimenti da parte dell'Amministrazione;
è tenuto ad effettuare immediatamente le segnalazioni del caso e ad adottare o a prospettare all'organo competente gli opportuni provvedimenti.
Art. 15 Cauzione provvisoria
1. Per gli appalti l'entità, le modalità ed il contenuto della cauzione provvisoria sono stabilite per legge. La restituzione di detta garanzia avviene dopo la definitiva aggiudicazione da parte del settore che ha espletato la gara.
2. Per la partecipazione alle gare ad evidenza pubblica, aperte o ristrette, per la fornitura di beni e servizi di importo inferiore a Euro 80.000,00 si potrà non prevedere una cauzione provvisoria, in ragione della tipologia del bene o servizio in questione.
Art. 16 Cauzione definitiva
1. I soggetti che stipulano contratti di affidamento di opere, servizi o forniture con il Comune sono tenuti a prestare cauzione definitiva per l'adempimento, in tutte le forme e modalità previste dalla disciplina in vigore.
2. Nel caso di altri contratti o convenzioni che comportano obbligazioni nei confronti del Comune la determinazione dirigenziale di affidamento, a garanzia dell'adempimento, dovrà prevedere il rilascio di cauzione con un importo non inferiore al 10%; in casi particolari e motivati dal Responsabile proponente potrà non essere prevista la cauzione suddetta, come del resto non dovrà essere richiesta in caso di incarichi svolti da libero professionista, se non espressamente prevista per legge.
3. Potrà non farsi luogo alla costituzione della cauzione definitiva per i contratti di modesta entità, per quelli stipulati con soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica e per quelli ove il rapporto fiduciario assuma rilievo essenziale.
4. La cauzione definitiva può altresì non essere richiesta per quei contratti in cui la prestazione resa al Comune viene interamente eseguita prima del pagamento del corrispettivo da parte del Comune stesso oppure ove si tratti di contratti di locazione, comodato o altro, fatte salve le indicazioni del Responsabile competente alla stipula.
5. Lo svincolo della cauzione definitiva è disposto dal Responsabile dell'esecuzione del contratto
Art. 17 Spese contrattuali
1. I contratti stipulati in forma pubblico-amministrativa o per scrittura privata autenticata sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria, in conformità alla normativa vigente.
2. Tutti i contratti sono assoggettati all'imposta di bollo e di registro, secondo le disposizioni di legge. Le spese di registrazione, di bollo e diritti di segreteria sono di norma a carico della controparte, salvo i casi di legge sul riparto delle stesse o eventuale motivata indicazione del Responsabile competente alla stipula.
3. Il versamento delle spese contrattuali e dei diritti di segreteria è effettuato prima della stipulazione del contratto, con bollettino di conto corrente o con bonifico bancario o con altre forme ritenute ammissibili dal Comune.
Art. 18 Durata del contratto
1. Nei contratti stipulati dal Comune deve essere determinata ed espressamente indicata la durata del rapporto contrattuale e devono essere stabiliti i termini di esecuzione delle rispettive prestazioni.
2. E' vietata la conclusione di contratti contenenti clausole di rinnovo tacito o espresso, salvo i casi in cui è prevista dalla legge.
Art. 19 Inadempimenti contrattuali
1. Qualora gli inadempimenti non siano ascrivibili al contraente e comunque tali da comportare inaccettabilità della prestazione, il responsabile della esecuzione del contratto potrà convenire con l'altro contraente che a sue spese corregga la prestazione stessa, ne elimini eventuali vizi e difformità, ovvero si operi la riduzione proporzionale del corrispettivo pattuito.
2. Sono fatte salve le altre facoltà previste dalla legge in caso di inadempimento dell'altro contraente.
3. Qualora il contratto stabilisca penalità per il mancato o inesatto adempimento, nonché per la ritardata esecuzione delle prestazioni, deve essere sempre prevista la risarcibilità dell'eventuale danno ulteriore.
4. L'applicazione della penale è di competenza del Responsabile di Area che gestisce il contratto di cui trattasi.
5. Per gli appalti si applica comunque la normativa prevista.
Art. 20 Definizione delle controversie
1. Per le controversie che dovessero sorgere nell'ambito dei contratti di appalto, si applicano le disposizioni di legge.
2. Nelle controversie che dovessero sorgere in dipendenza dei rapporti contrattuali disciplinati dal presente regolamento, il Responsabile di Area che ne cura l'esecuzione potrà valutare l'opportunità di una conclusione con accordo bonario oppure in via transattiva, con le modalità previste dal codice dei contratti, se trattasi di contratti di appalto.
3. I Capitolati e i contratti, di norma, non dovranno prevedere clausole compromissorie. Tuttavia, in sede di redazione dei capitolati o dei bandi di gara, o in altri contratti, l'Amministrazione potrà valutare come meritevole l'inserimento di una clausola compromissoria. In caso di controversie, successive alla stipula del contratto opererà la devoluzione delle stesse ad un collegio di arbitri, secondo la clausola compromissoria inserita nel contratto.
Art. 21 Cessione del contratto e subappalto
1. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto, fatte salve le fattispecie previste per legge relative alle vicende soggettive dell'esecutore del contratto.
2. La eventuale autorizzazione in relazione alle vicende soggettive sopra richiamate dovrà essere rilasciata con determinazione adottata dal Responsabile di Area che ha sottoscritto il contratto in oggetto o da chi ne fa le veci
3. Il Subappalto è consentito solo nei casi previsti per legge e con le modalità e limitazioni ivi stabilite.
TITOLO 5 - Altri contratti
Art. 22 Contratti di compravendita immobiliare
1. Il Comune potrà acquistare sul mercato beni immobili per le finalità istituzionali che gli sono proprie e per altri motivi di interesse o opportunità.
Art. 23 Acquisto di immobili
1. All'acquisto di beni immobili il Comune può procedere a trattativa privata in tutti i casi in cui la specificità del bene non consenta l'espletamento di una procedura di gara. In questa ipotesi il Responsabile di Area proponente dovrà motivare nella relativa determinazione, le ragioni che hanno portato all'individuazione di quel particolare bene in luogo di un altro.
2. Ai fini della pattuizione del corrispettivo, dovrà essere redatta apposita perizia di stima da parte dell'ufficio competente, oppure da un tecnico esterno incaricato dal Responsabile di Area e in questo caso a mezzo perizia giurata.
Art. 24 Contratti di locazione, affitto, comodato
1. I contratti mediante il quale il comune assume o concede in locazione, affitto, o comodato degli immobili possono essere stipulati in seguito a trattativa privata, avuto riguardo agli interessi dell'ente di cui si darà atto con motivata determinazione.
2. Tuttavia, in considerazione della tipologia del bene e del valore del contratto, laddove il comune sia parte attiva dello stesso, si potrà esperire il pubblico incanto.
Art. 25 Contratti di permuta
1. Il Comune, nell'ambito della sua autonomia, potrà stipulare contratti di permuta ad oggetto beni mobili e immobili che siano di interesse per l'amministrazione. Tuttavia nel caso di immobili, il contratto di permuta dovrà essere stipulato sulla base di una perizia di stima redatta dall'ufficio competente oppure da un tecnico esterno con perizia giurata.
Art. 26 Altri contratti
1. Il Comune potrà stipulare qualsiasi altro contratto previsto dalle norme di diritto civile, compatibilmente con le funzioni pubbliche attribuitegli e con i regolamenti presenti o adottati per particolari istituti tra cui le concessioni a terzi.
TITOLO VI - Disposizioni finali Art. 27 Norme di rinvio
1. Per tutto quanto non disposto o previsto dal presente regolamento valgono le norme vigenti in materia di lavori, servizi e forniture degli Enti Locali, quelle del Codice Civile, nonché le disposizioni contenute nei capitolati e singoli disciplinari.
2. In caso di intervenute modificazioni legislative il presente regolamento dovrà ritenersi automaticamente adeguato.
Art. 28 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, entra in vigore dopo 15 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Il regolamento deve essere inserito nella raccolta dei regolamenti comunali e tenuto a disposizione del pubblico perché questo possa prenderne cognizione.