Direzione Istruzione – Direzione Didattica dei CFP
Direzione Istruzione – Direzione Didattica dei CFP
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 comma 2 lettera a) e 36 c. 6) DEL D. LGS. 50/2016, SVOLTA ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DEL COMUNE DI FIRENZE SIGEME, PER LA SELEZIONE DI UN FORNITORE PER LA FORNITURA DI BANCO BAR CON VETRINA REFRIGERATA E RETRO BANCO BASSO PER IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SETTORE RISTORAZIONE E TURISMO
LETTERA DI INVITO/DISCIPLINARE CIG Z312F4B784
Art. 1 – Generalità
L’ Ufficio Direzione Didattica dei C.F.P. della Direzione Istruzione Comune di Firenze intende procedere all’ affidamento per la fornitura di Banco Bar con vetrina rifrigerata e Retrobanco basso Centro Formazione Professionale Comune di Firenze, settore Ristorazione e Artigianato, tramite procedura ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) e 36 c. 6) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. come meglio specificato nell’ Allegato B) “Caratteristiche e specifiche tecnico-qualitative della fornitura”. Si invita codesto spett. le Operatore Economico, tramite processo d’acquisto su Mercato elettronico del Comune di Firenze SIGEME, a presentare offerta per la fornitura di quanto sopra, entro e non oltre le ore 23,30 di martedì 24 novembre 2020, ID 7933.
Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
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Art. 2- Oggetto della procedura
La presente Richiesta di Offerta ha per oggetto la fornitura di Banco Bar con vetrina rifrigerata e Retrobanco basso Centro Formazione Professionale Comune di Firenze, settore Ristorazione e Artigianato indicato nel modulo offerta All. A.
La fornitura dovrà essere eseguita con l’osservanza di quanto previsto dalla presente lettera d’invito/disciplinare.
Il prodotto oggetto della fornitura dovrà soddisfare i requisisti tecnici e prestazionali indicati nell’ Allegato B) e rispettare comunque tutte le norme vigenti.
L’offerta deve essere formulata rispondendo al messaggio SIGEME allegando:
- modulo offerta fornitura nuove attrezzature ( all. A);
- scheda tecnica completa e dettagliata dei materiali offerti, secondo le caratteristiche indicate nell’ All. B), in cui si saranno indicate in modo chiaro ed univoco tutte le specifiche tecniche e caratteristiche del prodotto offerto;
- la dichiarazione di conformità CE, secondo quanto previsto dalla vigente normativa
e dalle Direttive di riferimento applicabili;
- libretto di manuale di uso e manutenzione;
- il “Documento di Gara Unico Europeo (DGUE - All. 3) e l’ All. 4 – Altre Dichiarazioni , accompagnati dalla fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.
La documentazione richiesta va allegata in lingua italiana o accompagnata da adeguata traduzione letterale.
La mancata produzione dell’offerta economica come sopra descritta equivale a rinuncia alla partecipazione alla procedura e comportano l’esclusione dalla stessa.
L’operatore economico dovrà produrre la documentazione richiesta dalla stazione appaltante nelle forme e nei termini assegnati dall’Amministrazione.
Nella presente fornitura, non sono previsti rischi da interferenze di cui al D. Lgs. 81/2008, ai sensi della Determinazione Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05.03.2008 pertanto non esistono interferenze tra il personale occupato dall’ Impresa aggiudicataria ed altri soggetti dell’ Ente; ne consegue l’ inesistenza dell’ obbligo di redazione del DUVRI a carico della stazione appaltante, l’importo degli oneri di sicurezza è pari ad Euro zero.
Art. 3– Offerta economica
L’offerta si intende comprensiva dell’importo relativo alla spesa accessoria per
trasporto, consegna, montaggio e garanzia di legge della presente fornitura.
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L’ Azienda accetta di vincolarsi all’ offerta presentata per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Le offerte parziali, incomplete, o non conformi a quanto richiesto saranno escluse dalla gara.
Art. 4– Garanzie di vendita
Il Fornitore assume nei confronti dell’Amministrazione la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto stesso.
Il Fornitore si assume l’obbligo di fornire un prodotto di produzione corrente, nuovo fabbrica, non ricondizionato né riassemblato e deve possedere tutti i requisiti di cui all’ Allegato B.
Il bene fornito, a prescindere che sia prodotto dall’ Aggiudicatario o da imprese terze, dovrà essere garantito per tutti i vizi costruttivi ed i difetti di malfunzionamento a partire dalla data di collaudo con esito favorevole, e dovrà essere in tutto conforme a quanto prescritto dall’Amministrazione.
Il Fornitore si obbliga a garantire che il prodotto offerto sia esente da difetti e/o vizi occulti, essere garantito per un sicuro funzionamento e rispondente alle normative nazionali e comunitarie vigenti in materia.
Sarà considerato non conforme il prodotto che, anche successivamente alla consegna, risulterà esternamente integro ma con contenuto interno palesemente danneggiato per difetto di produzione, di imballaggio, di trasporto, ecc.
Il Fornitore è tenuto ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi dal bene durante il periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione, di installazione, di configurazione e da difetti dei materiali impiegati.
Art. 5– Accertamento della qualità e contestazioni
Il fornitore dovrà garantire la perfetta esecuzione della fornitura, sia per quanto riguarda la rispondenza dell’ articolo fornito rispetto a quello richiesto (in termini di caratteristiche tecniche e qualità), sia per tutti i servizi richiesti.
All’atto della consegna, il prodotto sarà sottoposto a controllo qualitativo da parte dell’incaricato dell’Amministrazione Comunale.
Il controllo e l’accettazione del bene da parte dell’incaricato non solleva il Fornitore dalle proprie responsabilità per le obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti del bene stesso.
Il prodotto difettoso sarà rifiutato e messo a disposizione del Fornitore stesso; il prodotto consegnato che non risulterà in possesso dei requisiti richiesti potrà essere rifiutato dall’Amministrazione Comunale non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui dovesse palesare qualche difetto non rilevato o non immediatamente rilevabile.
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Le contestazioni in merito alla qualità del prodotto consegnato verranno motivate e la contestazione verrà notificata al Fornitore a mezzo PEC entro 30 giorni dall’avvenuta consegna.
Il Fornitore sarà tenuto a ritirare il bene contestato a sue spese con obbligo di restituire, nel tempo congruo che sarà indicato dall’ Ente, il genere di bene corrispondente alla qualità richiesta.
In caso di mancata o ritardata sostituzione, l’Amministrazione si riserva la facoltà di approvvigionarsi dello stesso bene al libero mercato con spese a carico dell’ Aggiudicatario.
Art. 6 – Garanzia
Non è dovuta la garanzia provvisoria.
La stazione appaltante, in considerazione dell’importo, inferiore alle soglie di cui all’art. 36 comma 2 let. a), si avvale della facoltà di cui all’art. 103 comma 11 di non richiedere la garanzia definitiva. Il prezzo offerto, pertanto, dovrà intendersi come prezzo migliorativo nella misura del 0,2% del prezzo di aggiudicazione.
Art. 7 – Aggiudicazione e criteri di aggiudicazione
La fornitura verrà aggiudicata mediante procedura secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016.
In ogni caso l’ Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
L’ Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta se ritenuta congrua e conveniente per l’ Amministrazione.
In caso di due o più offerte di pari importo complessivo, l’ Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere alle Aziende che hanno offerto il prezzo più basso un ulteriore ribasso.
Con la presentazione dell’offerta l’Operatore Economico accetta tutte le condizioni, nessuna esclusa, contenute nella presente lettera di invito/disciplinare. L’esito dell’aggiudicazione è pubblicato sulla Rete Civica del Comune di Firenze xxx.xxxxxx.xx.xx nella sezione Profilo del Committente/Bandi di Gara.
Art. 8 –Corrispettivo
Il corrispettivo massimo previsto dall’Amministrazione Comunale per la fornitura è pari all’importo indicato dall’Operatore Economico nell’offerta economica oltre IVA, se dovuta. Il prezzo offerto dovrà essere omnicomprensivo di tutte le spese necessarie per l’espletamento delle attività.
Il corrispettivo della prestazione sarà pagato a conclusione della fornitura.
Ai sensi dell’ art. 106 c. 12 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, l’Amministrazione Comunale si riserva la
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facoltà apportare un aumento o una diminuzione nell’esecuzione del contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo.
In caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel contratto e nelle presenti condizioni generali di fornitura.
In caso di diminuzione fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del contratto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari riportato nel contratto.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere ad eventuali futuri affidamenti in favore del Fornitore aggiudicatario ai sensi dell’ art. 63 C. 3 lettera B del D. Lgs. 50/2016.
Il prezzo pattuito per il prodotto s’intende comprensivo della garanzia prevista dal fornitore. I termini di garanzia dovranno rispondere alla durata prevista per legge.
Art. 9 –Sottoscrizione del contratto
All’esito della procedura, il Contratto sarà stipulato per scrittura privata, tenuto conto di quanto disposto ai sensi dell’art. 32 c. 14 lett. C) - X.X.xx 50 del 18 aprile 2016, e cioè mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica o strumenti analoghi, essendo la procedura in questione di importo inferiore a € 40.000,00.
Art. 10 – Gestione della consegna
La consegna del prodotto oggetto della fornitura dovrà essere effettuata entro 7 gg. lavorativi dal ricevimento dell’ordine, al piano terra, presso la sede del Centro Formazione Professionale Comune di Firenze, settore Ristorazione e Turismo, xxx Xxxxxx, x. 00 Xxxxxxx, previo avviso della data certa di consegna alla seguente mail xxx.xx@xxxxxx.xx.xx e prendendo contatti al seguente numero tel. 000-000000 – 229177.
Il Fornitore unitamente alla consegna del bene si obbliga a consegnare il libretto d’uso e manutenzione e ogni altra documentazione tecnica idonea per assicura il pieno funzionamento del bene stesso, compresa la certificazione richieste.
La documentazione richiesta va allegata in lingua italiana o accompagnata da adeguata traduzione letterale.
Art. 11 – Obblighi dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario è tenuto alla precisa osservanza di tutte le norme contrattuali in materia di lavoro e all’osservanza di tutte le norme di sicurezza previste dalla legge.
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Durante l’esecuzione del contratto l’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne la Stazione Appaltante anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali tanto della Stazione Appaltante che di terzi, in dipendenza dell’esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza, prevenzione infortuni e garantire l’incolumità delle persone presenti nel luogo di lavoro ed anche per evitare danni ai beni pubblici e privati, in tutte le operazioni connesse con il contratto.
Di conseguenza è fatto obbligo all’aggiudicatario di mantenere l’Amministrazione Comunale di Firenze sollevato e indenne contro azioni legali derivanti da pretese e/o addebiti e/o richieste risarcitorie avanzate da terzi danneggiati a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla ditta affidataria o al personale di cui risponda per legge e relativi al presente contratto.
L’ aggiudicatario sarà comunque tenuto a risarcire la Stazione Appaltante del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni previste nella presente R.D.O., ogni qual volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dalla Stazione Appaltante stessa, ivi compresa eventuali danni che potrebbero essere causati alle strutture durante il trasporto e la consegna dei prodotti.
Art. 12 – Conoscenza delle condizioni d’ Appalto –
Con la presentazione dell’offerta l’operatore economico conferma e riconosce di:
- essere responsabile della perfetta rispondenza della fornitura aggiudicato a quanto richiesto nella presente Lettera di invito nonché alle istruzioni ed alle prescrizioni dell’Amministrazione Comunale;
- essere a completa conoscenza della qualità e del tipo di fornitura da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica, realizzativi o normativa legati all’esecuzione della fornitura.
L’Aggiudicatario non potrà eccepire, durante lo svolgimento della fornitura, la mancata conoscenza di tali condizioni.
L’esecuzione della fornitura dovrà comunque avvenire nella più completa applicazione delle specifiche generali e particolari citate nella presente lettera di invito/disciplinare e della disciplina vigente relativa a materia di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, e di sicurezza. In particolare l’ aggiudicatario si impegna ad avvalersi di personale specializzato.
L’aggiudicatario si impegna espressamente a sollevare e tenere indenne l’Amministrazione Comunale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
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Art. 13 – Modalità di fatturazione e pagamento e cessione del credito–
Il Comune si impegna a pagare entro trenta giorni dal protocollo di ricevimento della fattura il corrispettivo, come determinato ai sensi dell’art. 8 della presente lettera di invito, oltre ad IVA di legge, previa verifica della corretta esecuzione della fornitura e della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
L'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010. In particolare:
- si impegna, ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, ad aprire o comunque a fornire gli estremi di un conto corrente bancario o postale, appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale ricevere i pagamenti per la presente fornitura, e a comunicare i nominativi della/delle persona/persone delegata/e ad operare su di esso. Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario effettui transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il contratto si risolverà di diritto.
Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell’aggiudicatario deve essere tempestivamente notificata al Servizio Attività Educative e Formative –
P.O. Agenzia Formativa, che in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità. La fattura rimessa dovrà essere intestate a DIREZIONE ISTRUZIONE – COMUNE DI FIRENZE - Ufficio Direzione Didattica dei C.F.P. Firenze, P.I. 01307110484.
Dovrà avere formato digitale, precisamente un tracciato xml, e pervenire all’ Ente esclusivamente tramite lo SDI (Sistema Di Interscambio) predisposto da SOGEI. La fattura, inoltre, dovrà contenere obbligatoriamente (sia perché previsto dalla normativa vigente sia perché basilare per indirizzare i documenti fiscali elettronici ai corretti responsabili), le seguenti indicazioni:
- Codice IPA: LE20FE per fatture intestate al Servizio Attività Educative e Formative – Ufficio Direzione Didattica dei C.F.P. – Direzione Istruzione.
-Codice CIG;
-Numero di impegno o degli impegni qualora siano più di uno previsti dal corrispondente atto determinativo;
-Dizione “Scissione dei pagamenti” di cui all’ art. 17 ter del Dpr n. 633/1972” introdotta dalla Legge di stabilità 2015 (L. n. 190 del 23/12/2014), nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA fatturati dal 1.1.2015 e non rientranti nella tipologia del “Reverse Charge” per servizi commerciali relativi a servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici;
-IBAN.
Ai sensi del combinato disposto dell’ articolo 106 c. 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto. Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art. 106 c. 13 del D. Lgs. n. 50/2016.
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L’eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto non avrà efficacia fino all'avvenuta adozione del provvedimento di riconoscimento da parte del dirigente competente alla gestione del contratto, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità dell’Ente. L’autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.
Art. 14 – Rapporti con il Comune –
L’ aggiudicatario, in seguito alla stipula del contratto, diverrà l’unico interlocutore in merito a ogni questione attinente la fornitura oggetto d’aggiudicazione, cui il Comune stesso conseguentemente indirizzerà ogni eventuale comunicazione, doglianza o pretesa.
Art. 15 – Cessione del contratto
Fatto salvo quanto previsto nell’ Art. 106 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 è vietata la cessione, anche parziale, del contratto sotto qualsiasi forma; in caso di cessione il Committente provvederà alla risoluzione del contratto.
Art. 16 – Subappalto -
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende subappaltare nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. l subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicate le parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
In particolare, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
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a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto;
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub- contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L.136/2010, il contratto di subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per
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l’aggiudicatario e i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’aggiudicatario con i subcontraenti.
Per tutto quanto non espressamente previsto, si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D,Lgs. n.50/16.
Art. 17 – Risoluzione del contratto e validità della graduatoria
Nel caso in cui in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/16 si procederà alla risoluzione del contratto, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta.
In caso di grave o reiterato inadempimento da parte dell’aggiudicatario degli obblighi contrattuali definiti nel presente Capitolato e ritenuti essenziali ai fini della piena, adeguata ed efficace funzionalità dell’intervento, il contratto potrà essere risolto, ai sensi di quanto disposto dal Codice Civile.
L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà, di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, fatto salvo quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. n.50/16, anche nelle seguenti ipotesi:
a. cessione del contratto, dell’attività, atti di pignoramento e sequestro a carico dell’aggiudicatario;
b. inosservanza delle norme di legge in materia di personale, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;
c. violazione delle norme di sicurezza;
d. in caso di dichiarazioni mendaci;
e. in caso di subappalto non autorizzato;
f. negli altri casi previsti dalla vigente normativa;
g. irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale.
La risoluzione e recesso del contratto vengono disposti con atto dell'organo competente da notificare all’aggiudicatario.
L'avvio del procedimento per contestare l’inadempienza dell’appaltatore viene comunicato con pec, indirizzata al domicilio legale dello stesso indicato in contratto. L’appaltatore può presentare controdeduzioni entro il temine di 15 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
Nei soli casi di risoluzione del contratto per fatto dell’appaltatore, l’Amministrazione ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente della fornitura.
L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicatario inadempiente nelle forme prescritte dai precedenti commi, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato e degli importi relativi.
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All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Amministrazione comunale rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali.
L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Il Comune di Firenze si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile in qualunque tempo e fino al termine della fornitura. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione tramite PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
L’Amministrazione, a norma dell’art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito nella L.135/2012 e ss.mm.ii., si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’aggiudicatario, nel caso in cui l’aggiudicatario non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
L’ Amministrazione committente si riserva, in caso di revoca dell’ aggiudicazione o di risoluzione del contratto per cause imputabili all’ aggiudicatario stesso, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento della fornitura. Verrà proceduto all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato l’offerta più bassa, escluso l’ originario. L’ affidamento avverrà alle condizioni economiche già proposte in sede di gara dal soggetto progressivamente interpellato.
E’ fatto comunque salvo ed impregiudicato ogni altro diritto od azione spettanti al Comune compreso il risarcimento dei danni subiti, qualora a seguito di verifica della fornitura questa non corrispondesse alle caratteristiche concordate o fossero riscontrati danni di vario genere o perdite.
Qualsiasi contravvenzione alle vigenti normative nonchè eventuali danni a persone o cose derivanti dall’esecuzione del lavoro, saranno a completo ed esclusivo carico dell’impresa aggiudicataria senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell’ Amministrazione.
Art. 18 –Inadempimento e penali
1. Inadempimento per difformità
Qualora la fornitura risultasse anche in minima parte difforme, sotto il profilo qualitativo, da quella richiesta, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di respingerla. In tal caso verrà data comunicazione all’operatore economico dei motivi della contestazione e del conseguente rifiuto del prodotto consegnato. L’operatore economico dovrà provvedere, a proprie spese, alla sostituzione del prodotto consegnato.
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La Stazione appaltante si riserva la facoltà di acquisire la prestazione difforme e di applicare una penale pari al 20% del contratto.
La Stazione appaltante, qualora l’operatore economico in corso di esecuzione consegni per colpa un prodotto dello stesso tipo, ma di qualità e di prezzo superiore a quello oggetto del presente appalto, si riserva la facoltà di acquisire la prestazione e di riconoscere il prezzo indicato nell’offerta economica.
2. Inadempimento per ritardo
Qualora vengano riscontrati ritardi non giustificati nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, sulla base del termine indicato dall’Amministrazione, la Stazione appaltante
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale per il ritardato adempimento in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale; in caso di ritardo che possa nuocere gravemente al regolare svolgimento delle attività laboratoriali del Centro, si riserva la facoltà di elevare l'entità della penale all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. L'ammontare complessivo delle penali non potrà comunque superare il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dall’ Amministrazione a mezzo di reclamo, trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC), al domicilio eletto dall’impresa per la recezione di ogni comunicazione relativa al presente contratto.
In ogni caso, quale che sia l’inadempienza contestata, nel reclamo sarà concesso all’impresa un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso tale termine, l’Amministrazione, procederà ad applicare le penali sopra indicate.
L’applicazione delle predette penali non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Qualora le controdeduzioni presentate nei termini prescritti non siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione a procedere con l’applicazione di penali commisurate all’entità del danno o dell’attività non correttamente realizzata.
Eventuali contestazioni, ferma l’applicazione delle eventuali penali, sospenderanno il termine di pagamento.
I termini previsti dal presente capitolato sono da considerarsi essenziali ai sensi ed agli effetti dell’ art. 1457 codice civile.
Art. 19 – Dipendenti delle P.A. – Divieti –
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Alla presente fornitura si applica la norma di cui all’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 in materia di rapporti dell’impresa aggiudicataria con ex dipendenti dell’ Amministrazione comunale committente.
Art. 20 – Spese contrattuali, imposte e tasse –
Tutte le eventuali spese e gli oneri derivanti dal presente accordo quadro, sono a totale carico dell’ Azienda aggiudicataria, rimanendo la sola IVA a carico del Comune. Saranno altresì a carico dell’ aggiudicatario le spese di trasporto dei materiali, imballo e oneri assimilabili, intendendosi il corrispettivo di tutti detti oneri compresi nell’offerta.
Art. 21 – Informativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della normativa nazionale–
Il Comune di Firenze, in qualità di titolare (con sede in Palazzo Vecchio – Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, XX- 00000 - P.IVA 01307110484; PEC:
xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.xx; Centralino: x00 000000), tratterà i dati personali conferiti, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, oltre che per l’adempimento ad obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse all’espletamento del presente affidamento. I dati saranno trattati nei limiti di tempo necessari del procedimento di affidamento e conservati in conformità alla norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente da personale e da collaboratori del Comune o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
Il Sub-Titolare del trattamento è la Dirigente del Servizio Attività Educative e Formative.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune (Comune di Firenze - Responsabile della Protezione dei dati
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personali, Palazzo Medici Xxxxxxxx Xxx Xxxxxx x.0, 00000 Xxxxxxx - email: xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.xx).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Comune, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Art. 22 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici –
Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx- generali/atti-generali, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’aggiudicatario. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell’aggiudicatario del suindicato “Regolamento”.
Art. 23 –Obblighi in materia di privacy–
Il soggetto aggiudicatario è tenuto a mantenere la riservatezza in merito alle informazioni acquisite nell’ambito della fornitura da qualsiasi fonte provengano e si impegna a nominare un Responsabile del Trattamento dati, inerente la gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato per il Comune di Firenze. L’aggiudicatario deve comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del Responsabile del Trattamento dati; qualora non venga espletata la suddetta comunicazione, l’Amministrazione considererà come Responsabile Privacy il legale rappresentante dell’ aggiudicatario; il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento della fornitura deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento della fornitura stesso; l’aggiudicatario si impegna a fornire agli utenti della fornitura l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
l’aggiudicatario si impegna ad applicare i protocolli di protezione dei dati che verranno elaborati dal Comune in relazione al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e ai decreti attuativi che dovessero entrare in vigore nel corso dell’esecuzione del presente appalto.
Art. 24 – Disposizioni finali –
Per tutto quanto non specificatamente indicato, si fa espresso richiamo alle vigenti norme di legge e regolamentari in materia di appalti pubblici di servizi e forniture, al codice civile, a tutte le norme presenti nell’ordinamento e alle vigenti
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disposizioni in materia contrattuale del Comune di Firenze nonché alle regole della piattaforma Xx.Xx.Xx.
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxxx – P.O. Direzione Didattica dei C.F.P., i referenti per la procedura di selezione del fornitore sono la Sig.ra Xxxxx Xxxxxx Xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xx.xx e la Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xx.xx.
Art. 25 –Foro competente–
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. Ai sensi dell’art. 209 co. 2 del Codice, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 00, nei termini indicati dall’art. 120 del citato X.Xxx.
Il Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxxx
Allegati parte integrante:
-“Allegato A) Modulo offerta economica fornitura”,
-“Allegato B) Caratteristiche tecnico-qualitative dei prodotti,
- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE - All. 1) e l’ All. 2) – Altre. Formattato
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